Regione: Veneto

Estremi: Legge n.13 del 27-4-2016

Bur: n.40 del 3-5-2016

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 20-6-2016 / Impugnata

 

La legge regionale, che reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, in materia di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 3, per i motivi di seguito specificati .

La norma contenuta nell' articolo 3 inserisce nel testo oggetto di novella, l.r. n. 21/2001, l'articolo 6-bis, che richiama le norme sanzionatorie nazionali, internazionali e dell'Unione per la tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio disciplinato dalla stessa legge regionale.

Il comma 2 di detto articolo 6 bis prevede che "La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge [...]".

Tale previsione risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa di cui all' nell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Infatti il precetto, che, peraltro, contiene una delega in bianco alla giunta regionale per l'individuazione delle fattispecie e delle relative sanzioni, interviene sull'impianto sanzionatorio, che è riservato allo Stato.

Per questo motivo la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.