RICORSO N. 27 DEL 4 MAGGIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2016.

(GU n. 21 del 25.05.2016)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso icui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;   Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidentedella Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione diillegittimita' costituzionale della legge regionale 4 marzo 2016, n.5, «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2016», pubblicatanel B.U.R. Basilicata n. 9, quanto agli articoli 42, 44 e 63, comma1, per contrasto con gli articoli 3 e 117, comma terzo, dellaCostituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata conriferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera delConsiglio dei Ministri in data 29 aprile 2016, per i seguenti motivi.

 

Motivi

 

1) Articoli 42 e 44 - violazione dell'art. 3 della Costituzione edell'art. 117, comma 3, per violazione della competenza legislativadello Stato in materia di «governo del territorio».

1.1 - L'art. 42 della legge regionale in oggetto reca unadisposizione interpretativa dell'art. 3 della legge regionale 7agosto 2009. n. 25 e s.m.i. Tale disposizione recita testualmente:   «1. L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n.25, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 dicembre2012, n. 25, nella parte in cui prevede che: "A tal fine sonoconsentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione diedifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento dellasuperficie complessiva entro il limite max del 30%", va interpretatocon continuita' temporale nel senso che: "tra gli edifici esistentisono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase direalizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'».

Com'e' noto, con riguardo alle disposizione di interpretazioneautentica codesta Corte costituzionale ha ripetutamente affermato chela norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non puo'dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnarealla disposizione interpretata un significato gia' in essa contenuto,riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario(ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n.24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha loscopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del datonormativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto»(sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione piu'aderente alla originaria volonta' del legislatore» (ancora sentenzan. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto edell'eguaglianza dei cittadini, cioe' di principi di preminenteinteresse costituzionale.

Sempre a mente della giurisprudenza costituzionale, insegnacodesta Corte che il divieto di retroattivita' della legge, previstodall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, purcostituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non ricevenell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del2006), e che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica,purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazionenell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievocostituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi diinteresse generale"», ai sensi della Convenzione europea dei dirittidell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cortecostituzionale, sentenza n. 103/2013).

Codesta Corte ha, inoltre, individuato una serie di limitigenerali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti allasalvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altrifondamentali valori di civilta' giuridica, posti a tutela deidestinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vannoricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, chesi riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' ditrattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto neisoggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, lacoerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico ed il rispettodelle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario(sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato indiritto).

Cio' rammentato, la predetta norma di «interpretazione autentica»della legge regionale in questione travalica i limiti individuatidalla giurisprudenza ora richiamata, violando l'articolo 3 dellaCostituzione.

L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, chel'art. 42 in esame e' volto ad interpretare in via autentica,prevede, infatti, che «1. La Regione Basilicata, per le finalita' dicui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigentie all'art. 44 della legge regionale n. 23/1999, promuove ilrinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistenterealizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello diprotezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che nonabbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sonoconsentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione diedifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento dellasuperficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.».

Il dettato normativo dell'art. 42 nel disporre in via retroattivache «tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edificiresidenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativoin corso di validita'», seppure formulato quale norma diinterpretazione autentica, non interviene, tuttavia, ad assegnarealla disposizione interpretata un significato gia' in questacontenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testooriginario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezzadel dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenzialeirrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente allaoriginaria volonta' del legislatore» a tutela della certezza deldiritto e degli altri principi costituzionali richiamati.

Cio' perche' la disposizione interpretativa, lungi dall'essertale, amplia all'evidenza l'estensione della portata derogatoriadell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 25/2009 ad interventisu edifici (residenziali in fase di realizzazione) che di tale deroganon avrebbero in alcun modo potuto beneficiare a mente della predettadisciplina regionale del 2009 senza l'intervento asseritamenteinterpretativo in esame.

La retroattivita' della disposizione de qua non trova, inoltre,alcuna giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni dirilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motiviimperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europeadei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)». (cfr.Corte costituzionale, sentenza n. 103/2013), ma anzi lede i principiprima richiamati ed in particolare quello di certezzadell'ordinamento giuridico e dell'affidamento dei soggettidestinatari.

1.2 - Analoghe considerazioni, attesa anche la strettaconnessione con quanto disposto dall'art. 42, vanno estese all'art.44 della legge regionale in esame, che cosi' dispone: «Art. 44(Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto2009, n. 25 e s.m.i.).

1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della leggeregionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. inerenti i casi di interventiedilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, siapplicano anche agli edifici in fase di realizzazione in forza dititolo abilitativo in corso di validita', compreso quelli aventi adoggetto nuove costruzioni, cosi come definito dal decreto delPresidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 8 della leggeregionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. si applicano a tutti i casiindividuati dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 7agosto 2009, n. 25 e s.m.i. cosi' come interpretato dal commaprecedente.

3. Le modifiche introdotte con la legge regionale 27 gennaio2015, n. 4, in quanto esplicitazione dell'interpretazione normativadel combinato disposto di quanto stabilito nel decreto del Presidentedella Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e nella legge regionale n.25/2009, vanno intese con efficacia ab origine dall'entrata in vigoredella legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.».

In sintesi il legislatore regionale all'art. 44:   con il comma 1, che richiama il comma 1-bis dell'art. 8 dellalegge regionale n. 25/2009, introdotto dall'art. 14, comma 1 dellalegge regionale n. 4/2015 (il quale prevede che «1-bis. Nei casi diinterventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazioneedilizia, con conseguenziale aumento delle superfici effettuati inapplicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essereassentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizioattivita', in base all'art. 22, comma 3, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica n. 380/2001») estende retroattivamente lapossibilita' di assentire interventi in deroga anche su edifici infase di realizzazione, comprese le nuove costruzioni; con il comma 2dispone retroattivamente l'estensione ai procedimenti diristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso dicostruire (art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001), o DIA (art. 22 decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001) della disposizione che prevede che il deposito dei calcolistrutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1,legge regionale n. 38/97), possa essere effettuato 30 giorni primadell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevutol'assenso urbanistico dell'ufficio competente, con provvedimentoesplicito o tramite l'istituto del silenzio-assenso;   con il terzo comma estende invece, in via generalizzata,l'efficacia di «interpretazione autentica» a tutte le modifiche dellalegge regionale n. 25/2009 ad opera della legge n. 4/2015 (1) ,riguardanti in particolare l'ampliamento degli edifici residenzialicondominiali (art. 9), l'ampliamento degli edifici residenziali atipologia monofamiliare, bifamiliare e plurifamiliare (art. 10),l'ampliamento degli interventi su aree pertinenziali destinate astandards (art. 11), l'ampliamento degli interventi di demolizione ericostruzione (art. 12), l'ampliamento della disciplina sul mutamentodelle destinazioni d'uso (art. 13).

Ebbene, anche in questo caso le predette disposizioni sonoillegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione per imotivi prima esposti, atteso che esse non hanno natura di norme diinterpretazione autentica, ed anzi estendono la portata applicativadelle norme originarie ed operano retroattivamente senza che nericorrano i presupposti.

Oltre alle disposizioni collegate alla gia' analizzata disciplinadell'art. 42 (commi 1 e 2), che sono inscindibilmente collegate allasorte di tale articolo, si tratta, infatti, di disposizioniall'evidenza tese a conferire in via generale a tutte le rilevantiinnovazioni introdotte ad opera della legge regionale n. 4/2015efficacia retroattiva, con l'effetto di legittimare ex postinterventi cui la legge regionale n. 25/2009, nella sua stesuraoriginaria, non avrebbe potuto essere applicata (comma 3).

Cio' perche' il dettato normativo dell'art. 44, comma 3, com'e'reso evidente dal fatto che la natura interpretativa e' stabilita dallegislatore solo con il medesimo art. 44, non interviene, invero, adassegnare alle disposizioni richiamate un significato gia' in questecontenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testooriginario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezzadel dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenzialeirrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente allaoriginaria volonta' del legislatore» a tutela della certezza deldiritto e degli altri principi costituzionali richiamati, maall'evidenza attribuisce efficacia retroattiva alle diversedisposizioni della legge regionale n. 4/2015, che palesemente, comeemerge gia' da un mero raffronto con le disposizioni incise in calceriportato, sono in realta' finalizzate a modificare nella sua portataattuativa la legge regionale n. 25/2009 prevedendo una nuovadisciplina per l'ampliamento di edifici residenziali condominiali, diedifici residenziali a tipologia monofamiliare, bifamiliare eplurifamiliare, per gli interventi su aree pertinenziali destinate astandards e di demolizione e ricostruzione, e per il mutamento delledestinazioni d'uso.

E cio' anche perche' la retroattivita' della disposizione de quanon trova, inoltre, alcuna giustificazione nella tutela di «principi,diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituisconoaltrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'fondamentali (CEDU)». (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.103/2013), ma anzi lede i principi prima richiamati ed in particolarequello di certezza dell'ordinamento giuridico e dell'affidamento deisoggetti destinatari.

1.3. Gli articoli 42 e 43 risultano, inoltre, adottati anche inviolazione della disciplina di «governo del territorio» di competenzadello Stato.

Segnatamente sussiste il contrasto con gli articoli 36 e 37 comma4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il qualerichiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria,la cd. «doppia conformita'», intesa come conformita' dell'interventosia al momento della realizzazione sia al momento della presentazionedella domanda, poiche' la portata derogatoria della legge regionalen. 25 del 2009 e successive modifiche, diviene ora applicabile anchead interventi che, invece, eseguiti medio tempore, avrebbero dovutoessere realizzati in conformita' agli strumenti urbanistici.

Com'e' noto, invero, l'atto di sanatoria di titoli ediliziabilitativi puo' essere assentito solo per vizi formali. La «doppiaconformita'» e' riconosciuta in via giurisprudenziale quale principiofondamentale vincolante per la legislazione regionale (cfr. Cortecostituzionale n. 101/2013; Cons. Stato, IV, n. 32/2013, ove siprecisa, tra l'altro che la disciplina urbanistica non ha effettoretroattivo; Cons. Stato, V, n. 3220/2013; Tribunale amministrativoregionale Umbria n. 590/2014), ed e' prevista sia per gli interventirealizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' daesso, ovvero in assenza di DIA alternativa o in difformita' da essa(art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001),sia per quelli eseguiti in assenza della o in difformita' dalla SCIA(art. 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001).

Tuttavia, la disciplina regionale prevista dagli articoli 42 e 44non rispetta la ridetta normativa statale come emerge chiaramente, atitolo meramente esemplificativo, dal comma 3 dell'art. 44, laddoveprevede l'efficacia di «interpretazione autentica» dell'art. 10,comma 1, della legge regionale n. 4/2015, il quale, al fine diconsentire i previsti interventi di ampliamento, nel sostituire ilcomma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, haprevisto il riferimento agli edifici residenziali esistenti «oggettodi procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 36 e 37 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001», ossia quelliper i quali, all'epoca dell'emanazione della legge regionale n.4/2015 il procedimento amministrativo di cui, in particolare,all'art. 36 del Trattato sull'Unione europea non si era ancoraperfezionato con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria(sulla cui domanda di rilascio, e' appena il caso di ricordare, aisensi del comma 3, del medesimo art. 36 del testo unico il dirigenteo il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia conadeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali larichiesta si intende rifiutata).

In generale, alla luce delle nuove disposizioni interpretative dicui alla legge in esame questa tipologia di interventi previsti dagliarticoli 42 e 44 viene legittimata mediante l'estensione dellaportata derogatoria delle previsioni della legge regionale n.25/2009, con la possibilita' di legittimo rilascio dei prescrittititoli abilitativi, nonostante la disciplina statale degli articoli36 e 37 ora richiamata.

E nonostante anche il disposto dell'art. 5 ("Costruzioniprivate") del decreto-legge n. 70/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 106/2011 (il quale ai commi da 9 a 14reca la disciplina di principio per la razionalizzazione delpatrimonio edilizio esistente e per la promozione e agevolazionedella riqualificazione di aree urbane degradate con presenza difunzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiutinonche' di edifici a destinazione non residenziale dimessi o in viadi dismissione ovvero da rilocalizzare), al comma 10 preveda che "10.Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edificiabusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita'assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia statorilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.".

Gli articoli 42 e 44, dunque, oltre a violare l'art. 3 dellaCostituzione laddove introducono norme interpretative autentiche,travalicano anche i limiti della potesta' legislativa regionaleinvadendo l'ambito assegnato dalla Costituzione alla legge delloStato in materia di "governo del territorio", di cui all'art. 117,terzo comma.

2) Art. 63, comma 1 - violazione dei principi di coordinamento dellafinanza pubblica, riservati alla competenza statale ai sensidell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 63, comma 1 della legge regionale in esame dettadisposizioni in materia di limiti di spesa per il personale delleAziende sanitarie.

In particolare, il comma 1 dell'art. 63 prevede che «Il comma 4dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 comemodificato dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 e'cosi' sostituito: "4. In ogni caso la spesa complessiva del personaleper le Aziende Sanitarie provinciali di Potenza e Matera nonche' perl'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, al netto deirinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, nonpuo' essere superiore a quella dell'anno precedente, cosi' comerisultante da idonea attestazione aziendale. In attuazione delledisposizioni di cui all'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale digraduale riduzione della spesa del personale delle Aziende ed Entidel servizio sanitario regionale, al fine di garantire l'obiettivo,previsto per l'anno 2020, di una spesa complessiva del personale paria quella sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4% al netto dellaspesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 edell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alladata del 31 dicembre 2004, individuando il limite di spesa annualeper ciascuna Azienda.».

Al riguardo, l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), prevede che «Fermo restando quantoprevisto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli entidel Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale,al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni edell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superino perciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontaredell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine siconsiderano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro atempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto dilavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delledisposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sonoconsiderate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretratirelativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivinazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionalidi lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunquefatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia perciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personaletotalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonche' lespese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti dicollaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progettidi ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

Il successivo comma 72 stabilisce anche che gli enti destinataridelle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzifissati dalle regioni, anche in connessione con i processi diriorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione edefficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degliobiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo commapredispongono un programma annuale di revisione delle consistenze dipersonale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che prestaservizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ocon altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzatoalla riduzione della spesa complessiva per il personale, conconseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi dellacontrattazione integrativa.

Le predette disposizioni, benche' riferite al triennio 2010-2012,sono state successivamente estese agli anni dal 2013 al 2020, aisensi dell'art. 17 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,cosi' come modificato dall'art. 1, comma 584 della legge 23 dicembre2014, n. 190.

Premesso quanto sopra, l'art. 63, comma 1, della legge regionalein esame, escludendo dal computo della spesa cui applicare ilpredetto obiettivo di risparmio il personale del sistemadell'emergenza urgenza, nonche' quello dell'IRCCS CROB di Rionero inVulture, contrasta con la citata normativa statale, in base allaquale il limite di spesa riferito al 2004 meno 1,4 per cento siapplica anche a tale personale.

Tale previsione compromette quindi il rispetto, a livelloregionale, degli obiettivi di contenimento della spesa di personaledi cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191/2009 e dall'art.17, comma 3, della legge 6 luglio 2011, n. 98, le cui disposizioni siconfigurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica,ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.,per effetto del contrasto della disciplina regionale con ladisciplina statale interposta.

(1) Art. 9 "Modifica all'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio. 1. Il comma 3-bis dell'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 e' consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unita' immobiliare; l'ampliamento potra' essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l'intervento potra' prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo del 15% della stessa, purche' l'incremento sia realizzato all'interno del lotto di pertinenza e non prospetti su spazi pubblici e. in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti urbanistici vigenti". 2. Il comma 7 dello stesso articolo e' cosi' modificato: "7... " (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 e' consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio; l'ampliamento potra' essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l'intervento non potra' prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato.". "7. ....". Art. 10 "Modifiche all'art. 2, commi 1 e 3-quinquies, e all'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". 1. L'art. 2, comma I della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' sostituito: "1. Per le finalita' di cui all'art. l, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validita' o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unita' abitativa.". 2. All'art. 2, comma 3-quinquies della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 dopo le parole "di ingombro a terra" si aggiunge la seguente frase: "Per le stesse unita' immobiliari e' consentito un aumento di superficie coperta pari al 15% della superficie utile.". 3. L'art. 9, comma 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' sostituito: "2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell'importo del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validita' o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite mar del 20%.". "2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni l'importo del contributo di costruzione.". Art. 11 "Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". 1. All'art. 2, comma 3-quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 viene aggiunta la seguente frase: "Detti ampliamenti possono essere realizzati anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione cosi' come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti." (sottolineatura aggiunta). Art. 12 "Modifica all'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; e' possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' la modifica delle sagome e delle tipologie, nonche' la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.". 2. Dopo il comma 5-quinquies dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 5-sexies e 5-septies: "5-sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria. 5-septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti Urbanistici vigenti; e' possibile, invece, superare di 3,10 mt l'altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' la modifica delle sagome ed una loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.". Art. 13 "Modifiche all'art. 5 comma 1-ter della L.R. 7 agosto 2009, n. 25. 1. Il comma 1-ter dell'art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validita', connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, e' ammesso quando: a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'. E' ammesso, altresi', il mutamento della destinazione d'uso fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, e' ammesso quando: a) modifica la destinazione trai seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti; b) restino assicurate le quantita' minime di spazi pubblici riservate alle attivita' collettive a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 dal decreto ministeriale 1444/68 e dalla legge regionale n. 19/1999 s.m.i. e dallo strumento urbanistico vigente; c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l'edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi." (sottolineatura aggiunta). Art. 14 ...; Art. 15 "Modifica all'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Validita' temporale. 1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "1. La presente disciplina ha una validita' temporale fino al 31 dicembre 2016." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1. La presente disciplina ha una validita' temporale fino al 31 dicembre 2014.».

 

P.Q.M.

 

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensidell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita'costituzionale della legge n. 5 del 2016 della Regione Basilicata neilimiti anzidetti.

Si depositera' la dichiarazione del Sottosegretario allaPresidenza del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione dalConsiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 di impugnare la leggeregionale n. 3/2016 per i motivi esposti nell'allegata relazione delMinistro per gli affari regionali, che parimenti si produce.

Roma, 3 maggio 2016

L'Avvocato dello Stato: Venturini