RICORSO N. 25 DEL 27 APRILE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 aprile 2016.

(GU n. 20 del 18.05.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generaledello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PECroma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex legedomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti dellaRegione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionalepro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionaledell'articolo 53, commi 4, 5 e 6 della Legge Regionale Puglia n. 1del 15 febbraio 2016, recante "Disposizioni per la formazione delbilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 dellaRegione Puglia (Legge di stabilita' regionale 2016)", pubblicata nelB.U.R. n. 17 del 19 gennaio 2016, giusta delibera del Consiglio deiministri in data 15 aprile 2016.

Con la Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 indicata inepigrafe, che consta di sessantacinque articoli, la Regione Puglia haemanato le disposizioni "per la formazione del bilancio di previsione2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge distabilita' regionale 2016)".

In particolare, l'articolo 53, recante le "Disposizioni per leAziende sanitarie locali", prevede che "4. Le Aziende sanitarielocali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative alServizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione eintegrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica deglihandicappati), si avvalgono del personale gia' adibito a tali servizie stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della leggeregionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione delbilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 dellaRegione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 25febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizisociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono statirisolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16,comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioniurgenti per la stabilizzazione finanziaria).

5. Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente coni piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempodeterminato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della leggeregionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi eservizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006,n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per ladignita' e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) concontratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili.

6. Il presente articolo si applica anche al personale utilizzatodalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato ilcontratto degli enti locali".

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza inviolazione della normativa costituzionale, come si confida didimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

L'articolo 53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regione Puglia 15febbraio 2016, n. 1 viola gli articoli 97 e 117, comma 2, lett. l),della Costituzione.

La disciplina contenuta nell'articolo 53 della Legge RegionePuglia n. 1/2016 citata detta disposizioni per le Aziende SanitarieLocali, in particolare, con riferimento al personale.

La disposizione regionale non risulta in linea con quantoespressamente previsto dal legislatore nazionale con le normecontenute all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98 citato, richiamato, peraltro, dalla stessa disposizioneregionale in esame, il quale prevede che "I provvedimenti in materiadi personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, inclusequelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti atempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti inessere in base a disposizioni delle quali venga successivamentedichiarata l'illegittimita' costituzionale sono nulle di diritto eviene ripristinata la situazione preesistente a far data dallapubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civilein relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competenteprocede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agliinteressati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapportodi lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degliatti nulli.".

In attuazione di tale disposizione statale, dunque, nella RegionePuglia, in conseguenza dell'emanazione della sentenza della CorteCostituzionale n. 68/2011, sono stati considerati nulli di diritto irapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale stabilizzatoai sensi dell'articolo 3, comma 38, della Legge Regionale 31 dicembre2007, n. 40, e dell'articolo 16, comma 3, della Legge Regionale 25febbraio 2010, n. 4, adibito ai servizi di assistenza domiciliareintegrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica.

La predetta sentenza della Corte Costituzionale, infatti, hadichiarato l'illegittimita' costituzionale del richiamato comma 3dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, che asua volta richiamava l'articolo 3, comma 38, della Legge Regionale n.40/2007.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 53 della Legge Regionale n. 1/16citata prevedono che il predetto personale, gia' adibito al serviziodi assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione eintegrazione scolastica, la cui stabilizzazione sia venuta meno pereffetto della pronuncia della Corte Costituzionale sopra citata,continui ad operare nell'ambito dei medesimi servizi per effetto diappositi contratti a tempo determinato.

Tale previsione, individuando i soggetti destinatari dei rapportidi lavoro a tempo determinato, si pone in contrasto con i principisanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instauratidalle Aziende sanitarie attraverso procedure selettive, inparticolare, con l'art. 31 CCNL del comparto sanita' stipulato il 20settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, che hasostituito l'art. 17 del CCNL stipulato il 1° settembre 1995.

Di conseguenza, la norma in questione contrasta con lalegislazione statale vigente in materia, l'art. 35 del DecretoLegislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene le "Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche citato (1) , e con il principio del pubblico concorso perl'accesso al pubblico impiego, nonche' principi di imparzialita' ebuon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 dellaCostituzione.

Le procedure selettive per l'accesso al pubblico impiego,infatti, sono strumentali all'attuazione di tali principi.

Come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, poiche' laprofessionalita' della burocrazia e' una modalita' organizzativa attaa garantire l'imparzialita' e l'efficienza della sua azione, questaprofessionalita' e' assicurata dalla regola del concorso perl'accesso agli impieghi, poiche' questo e' il mezzo che offre lemigliori garanzie di selezione dei soggetti piu' capaci. Questaregola si impone ad ogni livello di governo, tanto statale quantoregionale e locale, anche dopo la riforma del Titolo V dellaCostituzione.

La norma censurata di cui all'articolo 53, commi 4, 5 e 6,citato, inoltre, regolando un aspetto specifico del mutamento cheinterviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto,in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale e dellacontrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito, quellodell'«ordinamento civile», che e' di competenza esclusiva dello Statoai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzioneche affida, appunto, la materia dell'ordinamento civile alla potesta'legislativa esclusiva dello Stato, in linea con l'orientamento,dominante nella giurisprudenza costituzionale, per cui tutte leregole del rapporto di lavoro attengono all'area dell'ordinamentocivile e sono, quindi, per cio' solamente, di competenza statale(sentenze n. 324/2010 e n. 17/2014).

L'art. 53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale Puglia n. 1/16citata si pone in contrasto dunque, con gli articoli 97 e 117, comma2, lettera l), della Costituzione.

(1) 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' l'articolo 53, commi 4, 5 e 6 della LeggeRegionale Puglia n. 1 del 15 febbraio 2016, recante le "Disposizioniper la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilanciopluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilita'regionale 2016)", indicata in epigrafe, sia dichiaratocostituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio deiministri del 15 aprile 2016.

Roma, 19 aprile 2016

L'Avvocato dello Stato: Palmieri