RICORSO N. 24 DEL 14 APRILE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 aprile 2016.

(GU n. 19 del 11.05.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,   Contro la Regione Basilicata, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della legge statutaria "Statuto della Regione Basilicata", approvata dal Consiglio regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, e confermata in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016, indi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 2016; come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2016 per contrasto con gli artt. 117, comma 3, 117 comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione.

  Fatto     In data 11.03.2016, sul n.10 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e' stata pubblicato il nuovo Statuto della Regione Basilicata, approvato dal Consiglio regionale della Regione Basilicata in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, e confermato in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

In detto ampio contesto, per quanto qui specificamente interessa, vengono tra l'altro posti: la disciplina della Consulta di garanzia statutaria (art. 21, nel Capo III del Titolo II - Gli Organi di Garanzia); il bilancio e gli altri documenti contabili (art.72, nel titolo VI - La Finanza Regionale); la Proroga degli organi nelle varie ipotesi di scioglimento (art. 91, nel Titolo IX - Disposizioni Finali e Transitorie).

Le prescrizioni contenute nelle dette tre norme del nuovo Statuto, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; le stesse devono pertanto essere impugnate in parte qua, come con il presente atto effettivamente si impugnano, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di     Diritto     1.1. La prima norma che appare invasiva delle competenze statali e', come detto, l'art. 21, con il quale viene costituita, nell'ambito degli Organi di Garanzia, la Consulta di Garanzia Statutaria, cui vengono conferite rilevanti attribuzioni (art. 22, art. 91, sul quale v. anche infra).

Essa e' "organo indipendente della Regione, composto da tre esperti, di cui un magistrato in quiescenza delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, un avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, un ex consigliere regionale, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale..." (comma 1). "La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonche' con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta" (comma 2). E' demandato ad una legge regionale, "da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto", la definizione delle modalita' di designazioni dei componenti della Consulta, "nonche' le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia" della stessa (comma 3).

1.2. Se non puo' dubitarsi che si sia in presenza, formalmente, di norma avente natura organizzativa, pare altrettanto certo che la stessa - come si andra' qui di seguito a chiarire - incide anche, e non secondariamente, nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.), rimessa alla competenza concorrente dello Stato e della Regione, materia per la quale e' rimessa alla potesta' legislativa statale la potesta' di determinazione dei principi fondamentali.

E cio' in quanto deve naturalmente e ragionevolmente presumersi - almeno fmo all'approvazione della legge regionale di cui al comma 3 della disposizione in discorso - che per i componenti della Consulta, a fronte di ampie responsabilita' ed attribuzioni non certamente di mera rappresentanza, ma profondamente incidenti nell'amministrazione della cosa pubblica e pertanto destinate ad assorbire in misura consistente l'opera dei componenti stessi, sara' contemplato un adeguato compenso.

1.3. Invero, nella parte in cui, determinando la composizione della Consulta, viene prevista la possibilita' che di essa faccia parte personale gia' collocato in quiescenza, la disposizione si pone in aperto contrasto con l'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 (come ora vigente dopo esser stato a piu' riprese modificato), che testualmente dispone che "e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".

  1.4. La norma ora richiamata trova piena applicazione nel caso di specie, rientrando le Regioni tra i soggetti contemplati dal D. Lgs. n. 165/2001, e indubbiamente pone, quale norma interposta, proprio quei principi fondamentali di rilevanza generale, cui tutte le Regioni devono uniformarsi a tutela della finanza pubblica.

E' d'altro canto ben noto l'orientamento di codesto Ecc.mo Consesso sul punto: "nell'ambito di una competenza concorrente quale e' il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia" (cosi', da ultimo, Corte Cost., 16.07.2013, n. 219, in sintonia con numerosi precedenti: cfr., tra le tante, Corte Cost., n. 169/2007 e n. 417/2005).

L'art. 21 del nuovo Statuto della Regione Basilicata e' pertanto illegittimo in parte qua per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117, comma 3, Cost.), posti dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 quale norma interposta.

2.1. Illegittimo e' anche l'art. 72 della legge statutaria oggi impugnata.

Con detta disposizione, come gia' si accennava in precedenza, e' stata regolamentata la materia del bilancio regionale e della relativa documentazione contabile, testualmente disponendo che "1. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono deliberati dalla Giunta e presentati al Consiglio nei termini stabiliti dalla legge regionale. La loro formazione e' coerente con il Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio e si articola in programmi, progetti e azioni. 2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono approvati, con legge del Consiglio, in un'apposita sessione, nei termini stabiliti dalla legge regionale. 3. La legge di approvazione del bilancio non puo' istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

4. Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 6. L'assestamento di bilancio e' approvato con legge, nel termine fissato dalla legge regionale. 7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene, nell'anno successivo, con legge, entro il termine stabilito dalla legge regionale. 8. La legge regionale stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili".

  2.2. La piena lettura della norma su riportata consente dunque di osservare, per quanto qui di interesse, che il Legislatore regionale ha previsto:   la redazione di due distinti documenti: un bilancio annuale e un bilancio pluriennale;   che i contenuti, i termini e le modalita' di approvazione degli stessi sono rimessi alla normativa regionale;   che essi si articolano in programmi, progetti e azioni;   che parimenti con legge regionale sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini di approvazione dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili.

Sotto tutti questi profili l'art. 72 appare tuttavia in contrasto con la normativa statale.

2.3. Va premesso che, a seguito della riforma operata con la L. Cost. 20.04.2012, n.1, in coerenza con l'introdotto principio dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilita' del debito pubblico gravante sul complesso delle pubbliche Amministrazioni (art. 97 Cost.), e' oggi rimessa alla competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), e non piu' ad una competenza concorrente tra Stato e Regione (come precedentemente previsto dal comma 3), la "armonizzazione dei bilanci pubblici".

La materia risulta oggi regolata dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come opportunamente integrato e modificato, a seguito della richiamata modifica costituzionale, con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 (Disposizioni integrative e' correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42: tale normativa e' divenuta la primaria (e unica) fonte primaria regolatrice dei bilanci degli enti pubblici (incluse le Regioni), essendo venuta meno la preesistente competenza concorrente dell'Ente territoriale.

2.4. Orbene, il nuovo Statuto della Regione Basilicata appare in evidente contrasto con le previsioni contenute nel citato Decreto Legislativo, violando cosi', inevitabilmente, il disposto dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Carta fondamentale.

2.4.1. Sotto un primo profilo, l'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n.118/2011 (1) ha disposto il definitivo superamento della distinzione tra bilancio annuale e bilancio pluriennale, introducendo un bilancio unico, almeno triennale e avente natura autorizzatoria. Tale nuovo regime emerge altresi' con evidenza dalla specifica disposizione contenuta nel successivo art.39 del D. Lgs. richiamato. Su tale punto, pertanto, e' evidente la contrarieta' con la normazione statale dell'art.72, commi l e 2, del nuovo Statuto.

2.4.2. Contrarieta' che parimenti emerge indiscutibile nel confronto tra i commi 2, 3 e 4 dell'art.72 dello Statuto (che, come visto, rimette alla legislazione regionale il contenuto delle leggi di bilancio, le modalita' e i termini della sua approvazione) e l'art.39 del D. Lgs. n.118/2011 (2) che disciplina invece minuziosamente il Sistema di bilancio delle Regioni quanto a contenuto e modalita' di approvazione: sistema dal quale oggi nessuna Regione puo' piu' discostarsi, come invece la Regione Basilicata si accinge a fare con la disposizione oggi censurata e con le successive leggi che evidentemente essa ha in programma di adottare.

Anche sotto il detto, fondamentale profilo, appare dunque evidente la violazione del disposto dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione nel quale incorre l'art. 72 dello Statuto.

2.4.3. Invasivo delle competenze statali come regolate dal D. Lgs. n.118/2011 - norma interposta - e' pure l'art.72, comma 1, nella parte in cui prevede che i bilanci annuale e pluriennale si articolano in programmi, progetti e azioni.

Oltre che con il gia' richiamato art. 39, detta previsione urta infatti con la chiara previsione dell'art. 14 (Criteri per la specificazione e classificazione delle spese), richiamato dall'art. 45 del Decreto Legislativo (3) , che prevede una articolazione del bilancio in missioni e programmi.

Si e' pertanto di nuovo in presenza di una patente violazione da parte dell'art. 72 dello Statuto del disposto dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

2.4.4. Illegittima appare, da ultimo, la previsione contenuta nell'art. 72, in particolare ai commi 6, 7 e 8, dello Statuto regionale, nella parte in cui prevede che con legge regionale siano stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini di approvazione dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili.

Anche detta previsione e' infatti in contrasto con il disposto degli artt. 50 (4) e 63 (5) del D. Lgs. n.118/2011, che puntualmente disciplinano tali atti contabili, prevedendone in modo vincolante per l'Ente territoriale i tempi, le modalita' di approvazione, i contenuti.

Anche qui, pertanto, ricorre una violazione da parte dell'art.72 dello Statuto del disposto del D. Lgs. n.118/2011 e dell'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione, cui non potra' che seguire una conforme pronuncia di incostituzionalita' per invasione della sfera di competenza della legislazione statale.

3. Non sfugge, infine, a censura di incostituzionalita' l'art. 91 del nuovo Statuto della Regione Basilicata approvato con la Legge statutaria in discorso.

3.1. Inserito, come sopra si accennava, tra le Disposizioni finali e transitorie, l'articolo che qui si impugna, dopo aver regolamentato espressamente la Proroga degli organi regionali (commi 1 e 2), cosi' dispone, in via di eccezione, al comma 3: "Nella ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell'art. 126 della Costituzione non si da' luogo a proroga degli organi e l'amministrazione della Regione, in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica, e' assunta temporaneamente dalla Consulta di' garanzia statutaria che indice le elezioni e adotta gli atti indifferibili e urgenti da sottoporre a ratifica nel nuovo Consiglio".

Anche questa disposizione appare invasiva della competenza statale, violando il disposto dell'art. 126 della Carta costituzionale.

3.2. E, invero, costituisce noto orientamento della giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consesso quello a mente del quale "l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non e', come tale, in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessita' di valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilita' delle norme attributive allo stesso di competenze determinate" (cosi', Corte Cost., n.200 del 09.06.2008, Corte Cost. n. 12 del 25.01.2006 e Corte Cost, n.378/2004, rispettivamente sugli Statuti delle Regioni Calabria, Abruzzo e Umbria).

Occorre pertanto procedere a determinare, attraverso un esame concreto caso per caso, se le competenze conferite a quell'organo siano o meno conformi a Costituzione. Cosi', ad esempio, sono da ritenersi legittimi poteri meramente consultivi (quali, ad esempio, quelli contemplati anche dall'art.22 dell'odierno Statuto), poteri di impulso, di "moral suasion"; mentre sara' da escludere la conferibilita' all'Organo di garanzia di poteri decisori che tendano alla "sostituzione" della competenza di altri Enti, di organi giurisdizionali, ovvero anche di organi cui la legge demanda in via esclusiva l'esercizio di potesta' amministrative.

3.3. Cosi' ricostruito il quadro normativo alla luce delle pronunce rese dalla Ecc.ma Corte in materia, appare di piena evidenza la illegittimita' della disposizione di cui si tratta.

E invero, lo Statuto in esame, oltre a conferire alla Consulta di garanzia compiti di consulenza, le demanda il potere di amministrare la Regione (sia pur limitatamente all'indizione delle elezioni, ed al compimento degli atti indifferibili e urgenti) nel caso di scioglimento degli Organi regionali nei casi in cui siano stati compiuti "atti contrari alla Costituzione", "gravi violazioni di legge", ovvero laddove ricorrano "ragioni di sicurezza nazionale" (queste, le ipotesi contemplate direttamente dal nuovo testo dell'art. 126 della Costituzione).

3.4. E' comprensibile che il ricorrere di queste gravi ipotesi possa rendere gravemente inopportuna l'applicazione della generalizzata ipotesi della prorogatio degli organi regionali prevista dai due commi dell'art. 91 che precedono la disposizione impugnata. E di cio' la Regione si e' data carico.

Ma la scelta operata dal Legislatore regionale - a favore di un organo, tra l'altro, designato nei suoi componenti dallo stesso Consiglio regionale il cui scioglimento e' presupposto per l'operare della norma - esula in modo assoluto dalle sue competenze.

3.5. E, invero, se pure, dopo la riforma introdotta con la L. Cost. n.1/1999, deve ritenersi che la materia della prorogatio degli organi regionali rientri nelle attribuzioni regionali e possa quindi essere regolamentata nello Statuto dell'Ente territoriale, a tale conclusiohe non puo' giungersi quanto meno per lo scioglimento "sanzionatorio" previsto dal sopra richiamato art. 126 della Costituzione.

Come gia' osservato da codesta Ecc.ma Corte gia' nella sentenza n. 196 del 23.05.2003, questi ultimi principi non trovano infatti applicazione nella ipotesi di "scioglimento o rimozione "sanzionatori", prevista dall'art. 126, primo comma, della Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non piu' previsto per la semplice impossibilita' di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), e' logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilita' della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale".

Come chiaramente, se pur indirettamente, disposto dall'art. 126 della Carta fondamentale, dunque, rientra nella esclusiva competenza legislativa statale disporre in merito all'organo o al soggetto competente a gestire l'Ente regionale nelle more della procedura elettorale e del subentro degli organi ordinari.

Il comma 3 dell'art. 91 della legge statutaria e' pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 126 della Costituzione, e dovra' essere conseguentemente annullato.

4. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che gli artt. 21, 72 e 91 della legge statutaria "Statuto della Regione Basilicata", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 2016, sono invasivi in partibus quibus della competenza statale in quanto in contrasto con l'art.117, comma 3, con l' art. 117, comma 2, lett. e) e con l'art. 126 della Costituzione per le ragioni esposte nella trattazione che precede, e dovranno conseguentemente essere annullati.

(1) "Il bilancio di previsione finanziario e' almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed e' aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"

(2) "1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore. 2. Il bilancio di' previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalita' previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro. 4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale; b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12; d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente. 8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua: a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento; b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non e' possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce. 9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unita' di voto e le previsioni del comma 7. 10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalita' con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4. 11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti: a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b). 12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti. dall'art. 11 comma 7. 13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto. 14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa. 15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47. 16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di' previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato".

(3) "Classificazione delle spese: le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalita' indicate all'art. 14 in: a) missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14".

(4) "Assestamento del bilancio: "l. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto i1 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. 2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere"

(5) "Rendiconto generale: "I. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione. 2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, e' predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto. 3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e 9. 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1. 5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato. 6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3. 7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3; b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. 8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. 9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'"

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, gli artt. 21, 72 e 91 della legge statutaria "Statuto della Regione Basilicata", approvata dal Consiglio regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, e confermata in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016, indi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 2016, impugnati come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2016, per contrasto con l'art.117, comma 3, con l'art. 117, comma 2, lett. e) e con l'art. 126 della Costituzione.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 08.04.2016;   2. copia della Legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 9 aprile 2016

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli