RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI N. 2 DELL'8 MARZO 2016 (REGIONE PUGLIA)

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'8 marzo 2016.

(GU n. 16 del 20.04.2016)

 

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 23 febbraio 2016, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto,   Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, il potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l., pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia riconosciute dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

I. - Premessa. La vicenda da cui trae origine il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l.

In data 31 ottobre 2006 la Societa' Petroceltic Elsa S.r.l. ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (denominati, rispettivamente, «d494B.R-.EL», «d497B.R-.EL», «d498B.R-.EL») ricadenti nella «zona B» del Mar Adriatico.

In relazione a tali istanze la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) si e' espressa favorevolmente nella seduta del 7 maggio 2008.

Quindi, in data 29 novembre 2010, la Societa' (che nel 2009 ha cambiato denominazione sociale in Petroceltic Italia S.r.l.) ha chiesto la riperimetrazione e l'unificazione delle aree e dei programmi di lavoro afferenti alle tre originarie istanze di permesso di ricerca, ed e' stata invitata, nel gennaio 2011, a consegnare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilita' ambientale.

Sull'istanza («d494B.R-.EL») ottenuta dall'accorpamento e riperimetrazione delle tre precedenti istanze si e' nuovamente pronunciata in senso favorevole la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) nel febbraio 2011.

L'anno seguente si sono espresse al riguardo anche la Provincia di Campobasso, la quale si e' pronunciata favorevolmente solo con riguardo alla prima e alla seconda fase del programma dei lavori, e la Regione Molise, che con delibera della Giunta regionale ha espresso parere sfavorevole, in quanto ha rilevato la mancanza di dati sufficienti per poter valutare il potenziale impatto sull'ecosistema marino del programma dei lavori.

Tali pareri sono stati tenuti in considerazione ai fini della successiva valutazione formulata dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in ordine all'impatto ambientale dell'istanza «d494B.R-.EL»: valutazione che ha avuto comunque esito positivo (decr. Prot. n. DVA DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012).

A questo punto del procedimento, con nota del 18 ottobre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Societa' proponente la determinazione di accogliere l'istanza «d494B.R-.EL» e ha invitato, al contempo, quest'ultima a presentare copia della predetta istanza, nonche' ogni altro documento ritenuto utile per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

A seguire sono intervenuti i nulla-osta al conferimento del permesso di ricerca da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (nota prot. n. 0030960 del 13 novembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Ortona (nota prot. n. 06.04.02/25620 del 14 dicembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Termoli (nota prot. n. 03.03.24/23473 del 21 dicembre 2012), e, infine, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti (nota prot. 0002235 del 21 febbraio 2013), mentre il Comune di Termoli ha espresso parere non favorevole all'istanza «d494B.R-.EL».

Il procedimento si e', poi, concluso con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale e' stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («B.R274.EL») ricadente nel Mar Adriatico ("zona B") e, piu' precisamente, nell'area marina come delimitata ai sensi delle previsioni dell'art. 2 e delle coordinate geografiche di cui alla tabella allegata al decreto medesimo.

II. - La normativa rilevante per il caso di specie.

II.1. - Come e' agevole evincere dalla ricostruzione della vicenda in esame, il procedimento relativo al conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic si e' svolto per la sua quasi totalita' prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), il quale, come e' noto, e' intervenuto in materia introducendo e disciplinando il titolo concessorio unico per le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, infatti, ha avuto inizio nel 2006, ed e', pertanto, ricaduto nell'ambito della disciplina dettata, per quel che qui interessa, dalla legge n. 9 del 1991, dalla legge n. 239 del 2004, nonche' dal d.lgs. n. 152 del 2006.

II.2. - Quanto al primo degli atti normativi citati, esso all'art. 5, comma 1, dispone che «Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino», e all'art. 6 ribadisce nuovamente che «Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale» (comma 1).

II.3. - Quindi, la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 7, indica - tra le funzioni che devono essere esercitate dallo Stato, «anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» - «le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria», e specifica che tali determinazioni devono essere adottate, «per la terraferma, di intesa con le regioni interessate» (lett. n). Al comma 8-bis viene, poi, disciplinata la procedura attivabile in caso di mancato raggiungimento delle intese richieste ai precedenti commi 7 e 8 (oggi, a seguito dell'art. 1, comma 242, della legge n. 208 del 2015, concernente le sole funzioni di cui al comma 8).

II.4. - Peraltro, occorre aggiungere che alle norme finora richiamate hanno dato attuazione diversi decreti ministeriali che si sono avvicendati prima dell'adozione del d.m. 25 marzo 2015 (d.m. 6 agosto 1991, d.m. 26 aprile 2010 e d.m. 4 marzo 2011). In particolare, tanto il d.m. 26 aprile 2010, quanto il d.m. 4 marzo 2011, ormai entrambi abrogati, contenevano previsioni relative alla necessita' di acquisire un'intesa con la Regione territorialmente interessata dal permesso di ricerca, qualora quest'ultimo avesse riguardato attivita' da svolgersi sulla terraferma (art. 1, comma 3, d.m. 26 aprile 2010, e art. 3, comma 1, d.m. 4 marzo 2011).

In sostanza, secondo il quadro normativo tratteggiato, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi e' necessario sentire le Regioni interessate qualora le attivita' da svolgere secondo il programma dei lavori siano localizzate in mare (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991), mentre e' fatto obbligo di acquisire l'intesa con tali Regioni laddove le medesime attivita' riguardino la terraferma (art. 1, comma 7, lett. n), legge n. 239 del 2004).

II.5. - Infine, in riferimento al caso di specie, viene in rilievo l'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, prima dell'intervento del d.l. n. 83 del 2012, cosi' stabiliva: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa».

Quindi, come accennato, il d.l. n. 83 del 2012 ha modificato la disposizione citata trasformandone il testo come riportato di seguito: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Da ultimo, e' opportuno precisare che, sebbene la modifica de qua non incida ratione temporis sul procedimento in esame, sull'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 e' intervenuta la legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), la quale ha sostituito il secondo e il terzo periodo della disposizione citata con i seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale».

Dunque, tralasciando l'ultima modifica intervenuta per mano della legge n. 208 del 2015, l'art. 6, comma 17, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, ha consentito che sfuggissero al divieto relativo alle attivita' di ricerca, di prospezione, nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, «nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette», i procedimenti concessori in corso, tra i quali, pertanto, anche quello relativo al caso di specie, il quale - come si evince dalle coordinate geografiche dei vertici della superficie oggetto del permesso di ricerca riportati nell'allegato al decreto ministeriale di conferimento che qui si contesta - concerne un'area collocata, almeno in parte, entro le dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.

II.6. - Tale scenario normativo e' sostanzialmente rimasto invariato anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2014, e delle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2015 (che si e' sostituito al disciplinare-tipo di cui al citato d.m. 4 marzo 2011) e nel decreto del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche 15 luglio 2015, entrambi applicabili anche ai procedimenti concessori/autorizzatori in corso alla rispettiva data di entrata in vigore (compreso quello in esame, che e' stato definito nel dicembre 2015): ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 4, d.m. 25 marzo 2015, a mente del quale «Il permesso di ricerca e' conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto 6, comma 4, della legge n. 9 /1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6», nonche' all'art. 9, comma 1, del decreto direttoriale 15 luglio 2015, secondo il quale il permesso di ricerca di cui alla l. n. 9 del 1991 e' conferito dal Ministero dello sviluppo economico «d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata».

  ***     Il decreto del Ministero dello sviluppo economico indicato in epigrafe lede le attribuzioni costituzionali spettanti alla Regione Puglia per le seguenti ragioni di

 

Diritto

 

III. - Non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l.

Lesione delle attribuzioni amministrative della Regione Puglia nelle materie della «Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e del «Governo del territorio» (di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost.

Sopravvenuta illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

III.1. - Dal quadro normativo delineato nel paragrafo precedente discende con tutta evidenza che la procedura di conferimento del permesso di ricerca alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. per attivita' da svolgersi nella "zona B" del Mar Adriatico (e non sulla terraferma) avrebbe dovuto svolgersi almeno in conformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, a norma dei quali e' necessario che siano sentite le Regioni territorialmente interessate dalle predette attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Come risulta da quanto esposto in narrativa, le prescrizioni della legge n. 9 del 1991, per quel che riguarda la Regione Puglia, non sono state adempiute, non essendo stato acquisito il relativo parere regionale. Piu' avanti si mostrera', peraltro, che la posizione costituzionale della Regione, cosi' come deriva dalla riforma operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, e' tale da far ritenere necessario non soltanto il menzionato parere, ma anche l'acquisizione dell'intesa.

Prima di procedere ad illustrare questo punto, tuttavia, e' necessario procedere all'esatta individuazione delle Regioni territorialmente interessate dall'istanza di permesso di ricerca presentata dalla Societa' Petroceltic, soprattutto al fine di dimostrare l'interesse attuale e concreto della Regione Puglia a impugnare il decreto da cui origina il presente conflitto di attribuzione, e la conseguente ammissibilita' di quest'ultimo innanzitutto sotto il profilo soggettivo.

III.2. - Al riguardo, occorre rilevare che il perimetro dell'area alla quale afferisce tale permesso e' individuato nello stesso decreto di conferimento del permesso medesimo e, in particolare, nel relativo allegato: nello specifico si tratta di un'area situata nel Mar Adriatico (tra la costa molisana e le isole Tremiti), una parte della quale e' posta a meno di dodici miglia dalla costa di queste ultime (le quali - come e' noto - rientrano nella Provincia pugliese di Foggia) e con maggiore precisione a 10,4 miglia dalla costa dell'isola di San Domino, a 11,7 miglia dalla costa dell'isola di San Nicola, e a 11,6 miglia dalla costa dell'isola di Capraia (sul punto l'odierna ricorrente si riserva fin da ora di produrre la specifica documentazione dalla quale emerge inequivocabilmente la predetta collocazione geografica dell'area di ricerca). Di conseguenza, le Regioni interessate dal procedimento volto al conferimento del permesso di ricerca sono indubbiamente sia la Regione Molise, sia, per quel che qui piu' strettamente interessa, la Regione Puglia.

Quanto detto rende piu' che tangibile l'attualita' e concretezza dell'interesse della Regione Puglia in riferimento al procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi nell'area di cui si e' detto, e, conseguentemente, anche il suo interesse a ricorrere nella presente sede avverso l'atto che il Ministero dello sviluppo economico ha adottato a conclusione del procedimento in questione.

III.3. - Tuttavia, come si evince chiaramente dalla ricostruzione della vicenda svolta al par. I, sulla base di quanto riportato nello stesso decreto che origina il presente conflitto, a differenza della Regione Molise, la Regione Puglia non e' stata in alcun modo coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Cio' ha determinato una evidente violazione delle attribuzioni costituzionali spettanti all'odierna ricorrente.

A ben vedere, infatti, la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non e' che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avocata in sussidiarieta' a livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost.: di conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza costituzionale offre del "meccanismo ascensionale" della c.d. "chiamata in sussidiarieta'" di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale, la disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni dovrebbe prevedere moduli collaborativi "forti", ovvero le intese (cfr., per tutte, Corte cost sent. n. 303 del 2003, par. 2.2 del Considerato in diritto: «I principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affitta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta'», la quale assume «una valenza squisitamente procedimentale, poiche' l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'». Tale sentenza, come e' noto, ha inaugurato un ampio filone giurisprudenziale sviluppatosi fino ai giorni nostri ed e' stata richiamata, da ultimo, nella sentenza n. 7 del 2016, par. 2 del Considerato in diritto).

Nel caso che qui ci occupa, invece, non e' stato compiuto alcun passaggio collaborativo con la Regione Puglia: in particolare, non e' stata richiesta alcuna intesa, in violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, cosi' come interpretati dalla evocata giurisprudenza costituzionale in tema di "chiamata in sussidiarieta'" di funzioni amministrative ascrivibili ad ambiti materiali affidati alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente o residuale, essendo mancata peraltro anche la mera acquisizione del parere della Regione in ordine alla procedura di conferimento del permesso di ricerca, come sarebbe stato comunque necessario ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991.

In definitiva, alla luce di quanto detto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, con il quale e' stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («B.R274.EL») ricadente nel Mar Adriatico ("zona B"), e' stato adottato senza alcun coinvolgimento della Regione Puglia nell'ambito del procedimento volto al rilascio del citato permesso, e cio' non solo in palese spregio degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, ma anche - e soprattutto - in aperta violazione delle attribuzioni costituzionali regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte.

III.4. - Da quanto osservato sin qui, peraltro, discende pianamente l'illegittimita' costituzionale (sopravvenuta con l'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001) delle due norme legislative applicabili al caso di specie in tema di collaborazione Stato-Regioni, ovvero i richiamati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' la sicura pregiudizialita' della relativa questione di legittimita' costituzionale rispetto alla pronuncia concernente il petitum del presente ricorso.

Infatti, come si e' avuto modo di evidenziare nelle pagine che precedono, le indicate norme legislative, in riferimento alle funzioni amministrative relative al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi e allocate al livello statale, non prevedono l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata, limitandosi piuttosto a ritenere necessaria, ma anche sufficiente, l'acquisizione del parere della medesima, nonostante che la giurisprudenza costituzionale, in casi simili, richieda proprio la "massima" forma di coinvolgimento regionale, ossia l'intesa.

Si e' gia' ricordato, in proposito, che in relazione alle fattispecie nelle quali vengono attribuite al centro, in forza della c.d. "chiamata in sussidiarieta'", funzioni amministrative ricadenti - come nel caso che qui ci occupa - in ambiti di competenza legislativa concorrente, questa Ecc.ma Corte ha affermato in piu' occasioni (da ultimo nella sentenza n. 7 del 2016) che il legislatore statale deve prevedere che nell'ambito dell'iter procedurale di esercizio delle medesime sia acquisita l'intesa con la Regione interessata.

Gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, dunque, non contemplando tale modulo collaborativo, si pongono oggi in palese contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale: e tale vizio di illegittimita' costituzionale ridonda evidentemente in una concreta lesione delle attribuzioni legislative e amministrative che le citate disposizioni costituzionali garantiscono in favore della Regione Puglia, dal momento che - giova ribadirlo - nell'ambito del procedimento di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. non e' stata ne' richiesta, ne' tanto meno acquisita, alcuna intesa con la Regione odierna ricorrente.

Quanto appena detto induce inevitabilmente a sollecitare questa Corte a fare uso del proprio potere di autorimessione delle questioni di legittimita' costituzionale, con particolare riferimento agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, per violazione dei parametri costituzionali evocati.

Si tratta, infatti, di una questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata e certamente rilevante per la definizione del presente giudizio.

III.4.1. - Quanto al primo profilo, alle considerazioni gia' svolte nelle pagine che precedono occorre aggiungere che anche ove l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 si provassero a interpretare congiuntamente all'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004 (il quale prevede l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata quando vengano in rilievo «le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi» sulla terraferma), l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni della legge del 1991 permarrebbe comunque, poiche' esse continuerebbero ad essere pienamente applicabili alle attivita' che non ricadono sulla terraferma, e che dunque non rientrano nell'ambito di operativita' della legge n. 239 del 2004.

III.4.2. - Quanto, invece, alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata per la definizione del presente giudizio per conflitto di attribuzione, essa discende dalla semplice considerazione che gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 sono pienamente applicabili al procedimento dal quale origina il decreto del Ministero dello sviluppo economico che qui si contesta e, pertanto, vengono senz'altro in rilievo nell'ambito del presente conflitto di attribuzione, come si e' gia' ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti (cfr., in particolare, quanto detto al par. II). Di conseguenza, una declaratoria di illegittimita' costituzionale di tali disposizioni comporterebbe inevitabilmente l'accertamento della lesione della sfera delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in ragione della mancata acquisizione, nell'ambito del procedimento di conferimento del permesso di ricerca di cui qui si discute, dell'intesa con la Regione Puglia e non semplicemente in ragione del fatto che la medesima non e' stata sentita: di qui la necessita' che nell'ambito di un nuovo eventuale procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca chiesto dalla Petroceltic Italia S.r.l. debba necessariamente essere raggiunta la predetta intesa con la Regione Puglia e non sia sufficiente il mero parere di quest'ultima.

III.4.3. - Peraltro, l'istanza rivolta a questa Ecc.ma Corte di sollevare incidentalmente davanti a se stessa, nell'ambito del presente conflitto di attribuzioni, la questione di costituzionalita' poc'anzi prospettata non potrebbe in alcun modo essere intesa come tentativo di aggiramento dei termini che la legge n. 87 del 1953 prevede ai fini dell'impugnativa regionale di una o piu' norme di legge statale: cio' in quanto, nel caso di specie, l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 e' evidentemente sopravvenuta a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, la quale non solo ha apportato rilevanti modifiche - tra gli altri - agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ma, su un piano piu' generale, ha rivoluzionato l'assetto dei rapporti Stato-Regioni, inducendo questa stessa Corte a elaborare lo statuto costituzionale della c.d. "chiamata in sussidiarieta'" di funzioni amministrative in ambiti materiali riconducibili alla legislazione concorrente o residuale regionale di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., offrendo l'interpretazione del principio di leale collaborazione di cui si e' dato conto piu' sopra.

IV. - In via subordinata rispetto alle censure proposte nel par. III: Non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto il predetto decreto lede le attribuzioni amministrative della Regione Puglia in materia di «Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «Governo del territorio» (di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), che alla medesima spettano in base all'art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003.

Violazione degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, con conseguente lesione delle sopra indicate attribuzioni costituzionali spettanti alla Regione Puglia.

IV.1. - Come si e' gia' avuto modo di evidenziare, la procedura di conferimento del permesso di ricerca alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. per attivita' da svolgersi nella "zona B" del Mar Adriatico (e non sulla terraferma) avrebbe senz'altro dovuto svolgersi in conformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 5 comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991. Tali disposizioni, come gia' piu' volte ricordato, prevedono che siano sentite le Regioni territorialmente interessate dalle predette attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Risulta tuttavia in modo piano dalla ricostruzione della vicenda svolta al par. I - sulla base di quanto riportato nello stesso decreto che origina il presente conflitto - che, a differenza della Regione Molise, la Regione Puglia non e' stata in alcun modo coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Non solo non ne e' stata acquisita l'intesa, come sarebbe stato necessario in base agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, Cost., ma non ne e' stato neppure richiesto il semplice parere, cosi' disattendendo le previsioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, rilevanti nel caso di specie. Infatti, nel procedimento per il rilascio del permesso di ricerca «B.R274.EL» sono stati interpellati il Comune di Termoli, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise, mentre la Regione Puglia e' stata totalmente esclusa da esso, sia a livello regionale sia a livello di enti locali, nonostante - giova ribadirlo - la legge n. 9 del 1991, tanto all'art. 5, quanto all'art. 6, disponga che il permesso di ricerca deve essere conferito «sentita la Regione [....] territorialmente interessata».

IV.2. - Ebbene, nella denegata ipotesi che questa Ecc.ma Corte non ritenesse di accogliere il motivo di ricorso sopra illustrato al par. III, sollevando dinanzi a se stessa la questione di legittimita' costituzionale ivi illustrata, l'odierna ricorrente chiede che venga comunque dichiarata la non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto indicato in epigrafe, con conseguente annullamento del medesimo, in considerazione della lesione della attribuzioni costituzionali regionali derivante dalla patente violazione delle disposizioni della legge n. 9 del 1991 piu' sopra citate.

A tale conclusione, infatti, e' necessario pervenire in forza della considerazione secondo la quale la illegittimita' del decreto di conferimento del permesso di ricerca alla Societa' Petroceltic in riferimento alla Regione Puglia non si arresta alla sola violazione "ordinaria" delle due norme di legge appena richiamate, ma ridonda in una evidente violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Come gia' evidenziato piu' sopra, infatti, la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non e' altro che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avocata in sussidiarieta' a livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost: di conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza costituzionale offre del "meccanismo ascensionale" della c.d. "chiamata in sussidiarieta'" di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale, la disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni dovrebbe comunque prevedere moduli collaborativi "forti": cio' che rende senz'altro costituzionalmente illegittimo un decreto adottato in totale assenza di qualunque partecipazione regionale.

In sintesi: la posizione regionale tutelata dalla norma legislativa che prescrive la necessaria acquisizione del parere e' - a seguito della riforma costituzionale del 2001 - una posizione costituzionalmente garantita, che, anzi, avrebbe bisogno di una tutela legislativa piu' intensa di quella che la legge ordinaria n. 9 del 1991 e' oggi in grado di offrire. Nel caso che qui ci occupa, dunque, per il tramite di una violazione della legge ordinaria si e' perpetrata in termini indiscutibili la lesione di un'attribuzione regionale costituzionalmente garantita, che anzi avrebbe richiesto lo svolgimento di un passaggio collaborativo da parte della Regione di maggior sostanza e intensita' (l'intesa) rispetto a quello - comunque disatteso - previsto dalla legge n. 9 del 1991 (il parere). In definitiva, e' dunque possibile concludere che il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, con il quale e' stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («B.R274.EL») ricadente nel Mar Adriatico ("zona B"), essendo stato adottato senza alcun coinvolgimento della Regione Puglia nell'ambito del procedimento volto al rilascio del citato permesso, ha determinato comunque una palese violazione sia degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, legge n. 9 del 1991, sia delle attribuzioni costituzionali regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118. primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla richiamata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte.

 

P.Q.M.

 

La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari che non spetta allo Stato - e per esso al Ministero dello sviluppo economico - l'adozione del decreto 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l., pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, e lo annulli conseguentemente, per le ragioni e nei termini sopra esposti.

Con ossequio.

Si depositano i seguenti documenti:   1) Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione al giudizio n. 154 del 23 febbraio 2016;   2) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 di conferimento alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. del permesso di ricerca «B.R274.EL», pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015.

Bari - Roma, 27 febbraio 2016

Avv. prof. Marcello Cecchetti