RICORSO N. 15 DEL 7 MARZO 2016 (DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2016.

(GU n. 15 del 13.04.2016)

 

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302, serie generale - S.O. n. 70/L:   Art. 1, comma 61 per violazione degli articoli 36 e 37 e 97 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma 638 per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1, comma 586 per violazione degli articoli 36, 20 e 17, lett. b) dello Statuto oltre che dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso;   Art. 1 commi 680-682: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e' correlate norme di attuazione in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1 comma 685: nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto «adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto» debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione dell'art. 43.

Art. 1 comma 688: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione;   Art. 1 comma 689: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6 tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione;

 

Fatto

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302 S.O. n. 70/L e' stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016) che contiene le su indicate disposizioni lesive delle prerogative statutarie.

La legge di stabilita' del 2016 impone a questa Regione ulteriori sacrifici.

Le norme di cui ci si duole comportano tutte, pur se a vario titolo, effetti negativi sul bilancio regionale. Si noti che viene introdotta piu' di una misura di importo ingente, che va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni.

Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sentenza n. 138/99).

Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro».

Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e, che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che non «sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011).

Del resto che le norme oggi impugnate incidano, sia direttamente che indirettamente, su una finanza regionale gia' gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia si evince dai dati richiamati dalla Corte dei conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 (3 luglio 2015 - Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 2/2015/PARI e Relazione).

Dalla relazione in sede di parifica risulta che «Nel corso del 2014, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate ha «trattenuto» le entrate riscosse nella Regione per complessivi 585,5 milioni di euro, riversandole direttamente al bilancio dello Stato a titolo di accantonamenti tributari e, per di piu', in assenza di qualsiasi comunicazione formale alla Regione. Quest'ultima, in tal modo, non ha potuto «accertare» la medesima somma in entrata e, conseguentemente in uscita a titolo di concorso alla finanza pubblica atteso che, nell'ordinamento contabile della Regione, le entrate erariali sono accertate all'atto del versamento».

Le Sezioni riunite hanno, pertanto, evidenziato «come l'operato degli anzidetti Uffici statali, che hanno posto in essere una sostanziale "compensazione per cassa", abbia realizzato una procedura unilaterale e poco trasparente, che non consente un corretto riscontro al livello di banca dati SIOPE e che mal si concilia con il principio di "leale collaborazione" che deve presidiare i rapporti istituzionali tra Stato e Regione».

Tale prassi ha prodotto un duplice ordine di criticita': «da una parte non ha consentito alla Regione di operare in termini di corretta contabilizzazione delle entrate, di talche' risulta fuorviante e di difficile comprensione, attraverso il rendiconto, non solo la modalita' con la quale la Regione ha contribuito al risanamento della finanza pubblica, ma anche l'analisi della "serie storica" degli accertamenti, ai fini di un confronto omogeneo con i dati degli esercizi precedenti; dall'altra, si e' generato un disallineamento tra le scritture contabili dello Stato e quelle della Regione, atteso che la quietanza in entrata al bilancio dello Stato del 31 dicembre 2014, e' stata successivamente rettificata in diminuzione per l'importo di 585,5 milioni, gia' trattenuto alla Regione, con effetti sul consuntivo 2014 dello Stato, mentre, nel rendiconto della Regione, le medesime entrate, restituite nel primo trimestre 2015, sono state necessariamente contabilizzate in conto competenza 2015, non potendo incidere in diminuzione del disavanzo di fine esercizio».

Dal testo della relazione di parifica del 2015 (consultabile sul sito della Corte dei conti) risulta con tutta evidenza il peso gravoso che la Regione e' costretta annualmente a sostenere per effetto delle varie disposizioni che nel tempo si sono succedute, a partire dalla legge di stabilita' 2012, e che le impongono oneri sempre piu' gravosi a vario titolo.

Tanto premesso si formulano le doglianze per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

Art. 1, comma 61 - per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;   La norma dispone la riduzione dell'aliquota IRES a decorrere dal 2017 (dal 27,5% al 24%) e produce un minor gettito (di competenza) a livello nazionale stimato pari a 3.970 milioni di euro l'anno, parzialmente compensato da un recupero IRPEF (comprensivo di addizionali) di 114 milioni di euro in ragione d'anno, dovuto alla maggiore imponibilita' di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.

La somma dei due effetti finanziari determina a regime una minore entrata per l'Erario (di competenza) pari a 3.856 milioni di euro l'anno.

Al riguardo si osserva che la norma in questione riguarda un tributo erariale di spettanza regionale e, pertanto, considerato che essa si applica anche all'Ires riscossa in Sicilia, la disposta riduzione dell'aliquota viola l'assetto finanziario stabilito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto - in base ai quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato e di quelle che rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria per darsi luogo alla prevista deroga.

Ed invero, la mancanza di una clausola di salvaguardia che preveda l'inapplicabilita' della disposizioni in esame alle Regioni ad autonomia speciale, ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, e la circostanza che la relazione tecnica, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte, prenda a riferimento le entrate riscosse in tutto il territorio nazionale, senza escludere quello della Regione Siciliana, inducono a ritenere che la previsione censurata possa comprendere effettivamente anche le entrate derivanti dai tributi riscossi a tale titolo nella Regione siciliana.

Per altro tale riduzione e' stata unilateralmente disposta in assenza di ogni intesa con lo Stato e non e' stata prevista alcuna misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione.

Per tale ragione sono stati violati tutti i parametri rubricati.

Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma 638 per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. oltre che del principio di leale collaborazione;   Le disposizioni in rubrica introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 65 stabilisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le societa' di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le societa' finanziarie (di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992), inclusa la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 66 chiarisce le modalita' di applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del comma 67, poi, si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'art. 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilita' integrale anche a fini IRAP. Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il maggior gettito derivante dalle norme introdotte e' destinato ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE (comma 638).

Le disposizioni in rubrica nell'introdurre l'addizionale in discorso dispongono che tale maggior gettito tributario sia destinato al FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 638) come risulta dalla relazione tecnica al Senato - Atti Senato 2111-B alla legge n. 208 del 2015.

Codesta Corte ha piu' volte precisato che «L'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, indica le seguenti tre condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novita' di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»» (ex multis, sentenze n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 145 del 2014 e n. 241 del 2012). Tuttavia non sembra che tali requisiti sussistano tutti nella fattispecie in esame.

Questa Regione non contesta ne' la natura tributaria ne' la novita' dell'entrata in questione ma ne eccepisce la carenza di specificita' della destinazione conformemente a quanto ritenuto da codesta Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 246/2015) la quale ha precisato che «non si riscontra la specifica destinazione per finalita' contingenti o continuative dello Stato». Ed infatti "con riguardo a precedenti disposizioni di incremento del medesimo «Fondo per interventi strutturali di politica economica» ha ritenuto che tale destinazione «identificandosi con le finalita' generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento e' volta, non puo' considerarsi specifica»".

In ordine alle disposizioni che prevedono in ordine al maggior gettito di tale maggiorazione occorre evidenziare, oltre alla violazione dei parametri di cui agli articoli 36 e 37 dello Statuto, anche di quello di cui all'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria per l'assenza di una specifica destinazione del maggior gettito derivante dalle norme introdotte (comma 638 - si rinvia al dossier 2111 «Relazione sulla legge di stabilita' 2016»).

Oltre alla rilevata violazione relativa alla dedotta assenza di specificita' della destinazione si prospettano ulteriori violazioni dei parametri in rubrica ad opera del comma 67.

Esso prevede l'integrale deducibilita' dall'IRES degli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'art. 96, comma 5-bis del TUIR). Tale disposizione incide ulteriormente sul bilancio regionale posto che sottrae gettito tributario alla Regione in assenza dei presupposti previsti dalle norme in rubrica e di ogni concertazione relativa alla possibilita' di misure compensative. E cio' considerato che anche tale riduzione e' stata unilateralmente disposta in assenza di ogni intesa con lo Stato e non e' stata prevista alcuna misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione stante che il gettito della neo istituita addizionale dovrebbe, secondo le intenzioni del legislatore nazionale, confluire tutto nelle casse erariali.

Cio' si desume dal collegamento fra i commi 61 e da 65 a 69, che l'addizionale in questione viene istituita per compensare la riduzione dell'aliquota IRES prevista dal detto comma 61.

Art. 1 comma 586 per violazione degli articoli 36, 20 e 17, lett. b) dello Statuto oltre che dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso;   Il comma in rubrica stabilisce che gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

Malgrado la disposizione non si ritenga applicabile alla Regione siciliana in virtu' del quadro normativo di riferimento che appresso si ricostruisce, tuttavia, essa viene cautelativamente impugnata per mero tuziorismo difensivo qualora non dovessero ritenersi condivisibili le argomentazioni prospettate da questa difesa.

Tanto premesso si osserva che con il decreto legislativo n. 112 del 1998, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute sono stati trasferiti alle Regioni (art. 114) con attribuzione delle risorse relative (art. 7) e con previsione che il trasferimento predetto sarebbe avvenuto contestualmente alla devoluzione delle risorse medesime. L'individuazione del termine di trasferimento e' poi avvenuta con atto di normazione secondaria. Il trasferimento di funzioni alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 2001, e' stato disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2000.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2002 sono state rideterminate le risorse necessarie al trasferimento di cui sopra, con la precisazione che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti da ricorsi giurisdizionali relativi ad istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001; clausola che e' stata ribadita dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2003.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono state fissate le decorrenze dell'esercizio di funzioni da parte delle regioni statuto ordinario e, per l'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e' stato precisato che «2. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma».

Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2002 recante «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, in ordine alle Regioni a statuto speciale e province autonome e' stato precisato che «1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti».

Ricostruito cosi' il quadro normativo di riferimento, non si ritiene che il comma in rubrica possa incidere sulle prerogative di questa Regione in quanto, a voler sostenere una difforme interpretazione, la disposizione su citata incorrerebbe nelle censure precisate in rubrica poiche' si attribuirebbero competenze senza avvalersi delle modalita' previste dallo Statuto. Tali competenze ulteriori ed illegittimamente attribuite produrrebbero la violazione degli articoli 36, 20 e 17 lett. b) dello Statuto d'autonomia nonche' 2 delle n.a. in materia finanziaria e dell'art. 43 dello Statuto stesso per le refluenze che provocherebbero in ambito finanziario e nell'esercizio di funzioni nella materia della salute e per la mancata osservanza della normativa statutaria nell'attribuzione di nuove competenze.

Art. 1, commi da 680-682 per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001, tutti della Costituzione nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;   I commi da 680 a 682 determinano le modalita' e l'entita' del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare:   viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. Le modalita' di realizzazione del contributo - vale a dire la definizione degli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto ordinario e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza - dovra' essere stabilito, come per gli esercizi precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per quanto riguarda le autonomie speciali, il contributo di ciascuna di esse dovra' essere determinato d'intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilita' 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681);   viene esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica gia' previsto per le Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le modalita' di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 682).

Per quel che interessa la Regione siciliana i commi su indicati determinano le modalita' e l'entita' del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. I commi in discorso disciplinano anche le modalita' di realizzazione del contributo per il complesso delle regioni a statuto ordinario e per ciascuna di esse.

Sempre per quanto riguarda le autonomie speciali, il contributo di ciascuna di esse dovra' essere determinato d'intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sopra descritte norme deve avvenire nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilita' 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681); viene esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica gia' previsto per le Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le modalita' di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 682).

In particolare i commi in questione modificano la previsione del comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 a sua volta modificativo della previsione del comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

Tale ultimo comma della legge di stabilita' 2015 fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:   contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Sent. n. 19 del 2015);   contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent. n. 82 del 2015) e successive modificazioni contenute nei decreti-legge n. 1/2012 (sent. n. 65 del 2015 illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4 e 5) e n. 16/2012 (sent. n. 97 del 2013 illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle, procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;   contributo previsto dall'articolo art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. 77 del 2015);   contributo previsto dal comma 499 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (sent. n. 238 del 2015);   contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014, con modificazioni Non depositata la decisione.

Le norme di riferimento dei contributi sopra elencati sono state oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi alla Corte costituzionale.

L'odierno comma 680 dispone un concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali che segue quello previsto dalle disposizioni citate che, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, si sono susseguite in materia e grava ulteriormente sul bilancio della Regione siciliana impedendole lo svolgimento delle proprie funzioni indispensabili.

Oltre all'entita' del contributo richiesto rileva che la Sicilia, insieme solo a Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, lo assicuri oltre che nell'ambito di «applicazione dei commi rubricati anche ai sensi dell'art. 1, commi da 400 a 417 della legge n. 190 del 2014 concernente la disciplina del patto di stabilita' interno in termini di competenza euro compatibile.

Da cio' in estrema sintesi puo' evidenziarsi che il contributo ancora una volta richiesto alla Regione siciliana in termini di saldo netto da finanziare viene ad aggiungersi a tutti quelli gia' in precedenza disposti dallo Stato (tutti fatti oggetto di impugnativa da parte di questa Regione) ed ancora una volta, nelle more dell'emanazione delle previste e necessarie norme di attuazione, sottrae unilateralmente e in assenza delle condizioni per far luogo a riserva, gettito di integrale spettanza regionale. Inoltre il comma 681 prolunga al 2019 il periodo sino al quale questa Regione dovra' versare il contributo come prescritto dal comma 6 dell'art. 46 del decreto-legge n. 66/2014 ed anche tale previsione risulta lesiva dei parametri rubricati poiche' decurta unilateralmente gettito a questa Regione in assenza delle condizioni previste dall'art. 2 n.a. per darsi luogo a tale eccezionale deroga.

Anche la previsione in argomento incide pesantemente sulle finanze di questa Regione gia' gravata da una serie di contributi che le impediscono lo svolgimento delle sue ordinarie funzioni.

A riprova di cio' si deposita copia dell'allegato 3 alla delibera di Giunta n. 318 del 21 dicembre 2015 dal quale risulta il confronto con le altre Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e risulta, per l'anno 2015, che le entrate del titolo I espresse in milioni di euro hanno un importo inferiore a quello delle uscite nel medesimo periodo e risulta, inoltre, a quella data l'ingente importo del concorso alla finanza pubblica.

In proposito si osserva che tale disposto concorso risulta lesivo delle rubricate norme statutarie ed anche dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria in quanto sottrae disponibilita' a questa Regione senza che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2, comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 per darsi luogo ad una legittima deroga al principio della spettanza del gettito dei tributi riscossi sul proprio territorio e sottrae a questa Regione entrate che essa potrebbe destinare a far fronte alle proprie spese.

Al riguardo va osservato che seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito pubblico, le stesse sono tenute (art. 119 Cost.) anche a garantire l'equilibrio dei propri bilanci e, pertanto, poiche' mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale la previsione legislativa viola gli articoli 81, ult. comma 97, comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione nonche', prevedendosene l'applicabilita' a prescindere dalle necessarie norme di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto.

Art. 1 comma 685: nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto «adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto» debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione dell'art. 43.

La disposizione in rubrica stabilisce che «Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria» sono assegnati a questa Regione 900 milioni di euro per addivenire a chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito.

Tale disposizione, in quanto legge ordinaria, deve necessariamente, limitatamente all'inciso del quale si deduce l'omissione e cioe' «secondo la procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto», statuire espressamente che il detto adeguamento debba avvenire con le modalita' statutariamente previste in quanto l'omissione in questione e' lesiva del parametro statutario rubricato.

Art. 1 comma 688: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Il comma 688, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario e' determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 683 e per le Regioni a statuto speciale con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d'Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma 687 e, qualora cio' comportasse la necessita' di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame - come pure quelli di cui al comma 689 - potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Anche tale disposizione comporta un ulteriore aggravio per il bilancio della Regione e in quanto ad essa applicabile risulta lesiva dei parametri in rubrica. In ogni caso si profila illegittima e in contrasto con la giurisprudenza di codesta Corte laddove quantifica il recupero per anni successivi e ne aumenta l'importo a decorrere dal 2019 senza apporre un termine finale a tale recupero.

Art. 1 comma 689: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6 tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Il comma 689, aggiunto dalla Camera nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il recupero all'erario attraverso il metodo del l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Anche la modalita' di recupero delle somme nei confronti della Regione siciliana e' illegittimamente prevista tramite gli accantonamenti ed e' altresi' illegittima la previsione della decorrenza del maggior accantonamento dal 2019 senza che venga individuato un termine finale a tale previsione.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti e accantonamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario (600 milioni), della Sicilia (900 milioni) e della Valle d'Aosta (50 milioni). Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma 687 e, qualora cio' comportasse la necessita' di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame - come pure quelli di cui al comma 689 - potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo (cfr. legge di stabilita' 2016 dossier - sintesi di contenuto).

La previsione si presta a censure in quanto sottrae ulteriormente somme alle casse della Regione siciliana e ne mina gravemente il suo bilancio con la formula del recupero. Ed invero la richiamata disposizione nel prevedere un aggravio dell'onere finanziario a carico della Regione mediante un meccanismo ad essa inapplicabile (quote di compartecipazione ai tributi erariali) e, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965, per darsi luogo ad una legittima deroga al principio della spettanza del gettito dei tributi riscossi sul proprio territorio, le sottrae entrate che questa Regione potrebbe destinare a far fronte alle proprie spese.

Ed ancora in proposito va osservato che seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito pubblico, le stesse sono tenute (art. 119 Cost.) anche a garantire l'equilibrio dei propri bilanci sicche', stante che mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale, la previsione legislativa viola altresi' gli articoli 81, ult. comma 97, comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione nonche', prevedendosene l'applicabilita', a prescindere dalle necessarie norme di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto.

Conclusivamente quindi l'intera manovra recata dai commi in rubrica per gli effetti che determina in termini di (dis)equilibrio di bilancio mette a repentaglio la garanzia del corretto svolgimento delle funzioni che ordinariamente si ascrivono alla competenza di questa Regione.

In definitiva la norma in esame, letta in uno con le altre disposizioni che stabiliscono limiti al patto di stabilita', potrebbe violare i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, all'esercizio delle quali esse sono preordinate (vedi C. cost. nn. 188/2015 e 10/2016)

 

P.Q.M.

 

Per quanto sopra esposto e per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per violazione dei parametri a fianco di ciascuna di esse individuati:   Art. 1, comma 61 - per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma 638 per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1, comma 586 per violazione degli articoli 36, 20 e 17, lett. b) dello Statuto oltre che dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso;   Art. 1, commi da 680-682 per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, tutti della Costituzione nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;   Art. 1, comma 685: nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto «adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto» debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione dell'art. 43.

Art. 1, comma 688: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Art. 1, comma 689: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6 tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e norme di attuazione.

Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere, nonche' allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 21 dicembre 2015 relativa al confronto con le altre Regioni.

Palermo - Roma, 24 febbraio 2016

Avv. Beatrice Fiandaca - avv. Antonio Lazzara