RICORSO N. 11 DEL 7 MARZO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2016.

(GU n. 14 del 6.04.2016)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lazio (c.f. n. 80143490581,) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma.

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge Regione Lazio n. 17 del 22-12-2015 (pubblicata sul B.U.R n. 105 del 31/12/2015) - art. 9, comma 29, recante: «Ordinamento Finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali» (c.d. legge di stabilita' regionale 2016) (come da delibera del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 febbraio 2016).

La legge regionale in esame, che detta norme relative all'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali, e' illegittima da un punto di vista costituzionale, avendo statuito in materia di legislazione esclusiva statale, relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 29, per i motivi di seguito specificati:  Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29, l.r. Lazio n. 17/2015 del 22 dicembre 2015, per contrasto con l'art. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) Cost.

La legge della Regione Lazio n. 17 del 22 dicembre 2015, n. 17 recante: «Ordinamento Finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali» presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

In particolare, l'art. 9, comma 29 prevede che «Gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', o con specifiche indennita', ai sensi dell'art. 15 comma 1, lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999».

La disposizione e' illegittima, nella parte in cui prevede disposizioni in contrasto con quanto statuito dall'art. 15, primo comma del C.C.N.L. 1-4-1999, secondo cui «1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del C.C.N.L. del 31.3.1999, nonche' a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:....omissis....k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17». Ed infatti, la disposizione stabilisce, in contrasto con questa norma del contratto collettivo, una particolare utilizzazione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', ovvero di specifiche indennita', dunque prevedendo una diversa destinazione di queste somme.

Al riguardo, si sottolinea che la norma in esame si pone in contrasto con le disposizioni contrattuali vigenti e, in particolare, con l'art. 15 del C.C.N.L. dell'1/4/1999 e, conseguentemente, contrasta con l'art. 117, comma secondo, lettera i) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

Ed infatti, la disposizione e' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi.

Orbene, in proposito, e' principio pacifico quello secondo cui «il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile» (tra le tante, Corte costituzionale n. 36 del 2013).

In questo senso, anche Corte costituzionale n. 286/2013 che, accogliendo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro le norme della legge n. 15/2011 e n. 38/2011 della regione Liguria - che consentivano la trasformazione delle ferie dei dipendenti regionali in aspettativa durante tutta la durata dell'incarico, intervenendo sull'istituto delle ferie che e' materia di competenza della legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da essa operato, dei C.C.N.L. - ha dichiarato la illegittimita' costituzionale In particolare, per contrasto con le previsioni del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali del 16 luglio 1995, esorbitando dall'ambito entro il quale il contratto consente la monetizzazione delle ferie e per violazione dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Carta costituzionale.

A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esame che, come detto, stabilisce di utilizzare le risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane o specifiche indennita' spettanti al personale per «compensare» gli oneri relativi al trattamento accessorio - posti a carico della regione - per il personale assegnato temporaneamente ad altre pubbliche amministrazione, in contrasto con l'utilizzazione prevista dal C.C.N.L..

Essa e', dunque, illegittima da un punto di vista costituzionale, come codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire piu' volte.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29 L.R. Lazio, n. 17/2015 del 22 dicembre 2015, per contrasto con l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) Cost.

L'art. 9, comma 29 contrasta, altresi' con l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potra' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

La norma in esame, pertanto, nella parte in cui incide sulla quantificazione del trattamento accessorio del personale regionale, contrasta anche con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.

In questo senso, si richiama quanto statuito da codesta Ecc.ma Corte con sentenza n. 287 del 4 dicembre 2013 che, appunto, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge n. 4/2011 della regione Molise - che consente l'assunzione di personale con contratti a tempo indeterminato, senza tenere conto dei limiti stabiliti dall'art. 14 comma 9 del di. n. 78/2010 - proprio perche' ha ritenuto che si trattava di norma che conteneva un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i suesposti motivi, si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge regionale in esame, per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 29 della legge della Regione Lazio n. 17/2015, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 26-2-2016;   2. copia della legge regionale impugnata.

Con ogni salvezza.

Roma, 29 febbraio 2016

Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago