RICORSO N. 2 DEL 13 GENNAIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2016.

(GU n. 6 del 10.02.2016)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015.

 

Fatto

 

In data 6 novembre 2015, sul n. 121 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la legge regionale n. 36 del 3 novembre 2015, recante "disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica della L.R. n. 5/2015".

Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lett. b) della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; la norma deve pertanto essere impugnata in parte qua con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1.1. Occorre preliminarmente rammentare che, in materia di concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35 del T.U. n. 1775/1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

L'art. 6 del medesimo T.U. prevede, altresi', una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore.

1.2. L'art. 1 della legge oggi impugnata reca in epigrafe il titolo "modifiche alla L.R. n. 25/2011", contenente disposizioni in materia di acque.

Con quella legge, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del territorio montano, in considerazione dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, era stato istituito un Fondo Speciale "alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche", finalizzato alle azioni di tutela di dette falde.

In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi unitari e i canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche, si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento per la loro determinazione (comma 1), alla "potenza nominale concessa o riconosciuta".

1.3. La disposizione veniva modificata con l'art.16 della L.R. n. 1/2012, la quale stabiliva un nuovo importo del costo unitario del canone, associato pero' non piu' alla potenza nominale, bensi' alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico. Essa era identificata con il relativo valore riportato "nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE".

La disposizione regionale veniva impugnata dal Governo dinanzi codesta Ecc.ma Corte, reputando che la stessa fosse violativa delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.) e di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.); nonche' per contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.).

L'impugnazione (da ritenersi estesa alla sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella L.R. n. 34/12, di contenuto sostanzialmente analogo) veniva tuttavia dichiarata in parte infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio (sent. n. 85/2014), sul presupposto, tra l'altro, che la disposizione impugnata non sarebbe stata afferente alla materia dell'ambiente, e che non sarebbe stato specificato come il riferimento alla potenza efficiente potesse esplicare influenza sui costi e per relativa genericita' delle censure proposte.

1.4. Con l'art. 3 della gia' richiamata L.R. n. 34/12 era stato inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011 il comma 1-bis, che - con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio - chiariva che "per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 e' stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta".

1.5. Il Legislatore regionale e' ora tornato a regolamentare la materia de qua, intervenendo nuovamente sull'art. 12 della L.R. n. 25/2011 con l'art.1, comma 2, lett. b), che testualmente dispone che "all'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:   ...

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:  "1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.".

Come si vede, dunque, la disposizione sostitutiva ha contenuto totalmente diverso rispetto alla norma sostituita: con essa il Legislatore regionale si preoccupa di fornire una definizione di potenza efficiente, a chiarimento del contenuto della norma che precede, contenuta nel comma 1, che viene contestualmente e coerentemente modificato - attraverso la caducazione operata dal medesimo comma, alla lettera a) - con l'espunzione del sopra richiamato riferimento alla potenza efficiente "riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE".

La previsione innovativa appare sotto piu' profili invasiva della competenza legislativa statale e viziata da incostituzionalita'.

2.1, Come visto, la disposizione di cui si tratta chiarisce - con portata innovativa - che la potenza elettrica efficiente e' "la massima potenza elettrica con riferimento alla potenza attiva comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore supponendo le parti dell'impianto in funzione di piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e salto".

E' su questa base che si procede a calcolare il canone dovuto e si quantificano le eventuali sanzioni pecuniarie.

Una simile previsione appare pero' gravemente violativa dei principi di concorrenza, la cui tutela e' rimessa alla formazione statale secondo la previsione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost.

2.2. Nel proporre alla Corte Ecc.ma una parziale rimeditazione dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno portato al rigetto in parte qua del ricorso proposto contro la L.R. Abruzzo n. 1/2012, non sembra inopportuno rammentare che la materia era stata oggetto di ulteriore esame nella sentenza n. 28 del 25 febbraio 2014, depositata in data successiva all'udienza di trattazione dell'impugnazione definita con la decisione n. 85/2014, e che non sembrerebbe essere stata valutata in quella sede.

Nell'affrontare problematiche connesse alle concessioni del settore idroelettrico, infatti, veniva asserita la inderogabile necessita' che l'attivita' di generazione idroelettrica sia ispirata al principio secondo il quale deve essere garantito "l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale" (cio', ai fini dell'affermazione della competenza statale proprio in applicazione della devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

2.3. Simili affermazioni sono contenute altresi' nella sentenza n. 64 del 1° aprile 2014, ove si ribadisce che "in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformita' della disciplina sull'intero territorio nazionale"; e che la necessita' di "agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale" attuata (quanto meno) attraverso la normativa posta con il D.L. n. 83/2012 porta a ritenere la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta "nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117, Cost.".

L'art. 37 del menzionato D.L., infatti, proprio al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori, prevede, al comma 7, che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico.

Tale norma, dunque, demanda alla legislazione regionale di dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, all'interno di valori massimi stabiliti dallo Stato. Al momento risultano ancora in corso i lavori per l'elaborazione di detto decreto ministeriale.

Ma cio' non fa evidentemente venir meno la competenza statale prevista dalla Carta.

2.4. Se tali devono oggi ritenersi i principi che regolano il riparto delle competenze in materia, non puo' dunque da essi prescindersi nell'esaminare il regime cui la materia e' oggi sottoposta nella Regione Abruzzo.

E tale esame conduce, a sommesso avviso di questa difesa, a ritenere che la norma abbia l'effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo e cosi violando l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

3.1. Va premesso che tutte le Regioni adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto 29,68 euro/kW; Sardegna, 14,35 euro/kW; Lombardia 31,09 euro/kW; Basilicata 13,85 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Calabria 14,05 euro/kW; Molise 37, 91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana 15,26 euro/kW, Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW).

La definizione di potenza efficiente contenuta nella disposizione censurata, completamente discostandosi da tale impostazione, prevede invece una diversa grandezza di riferimento cui applicare il canone,   Non si tratta, qui, della potenza realmente prodotta, ne' di quella media producibile nell'anno, ma di quella che sarebbe teoricamente producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto: parametro, dunque, irreale e sovrastimato, che finisce con il danneggiare il produttore.

3.2. E, invero, come e' intuitivo anche per un soggetto sprovvisto di particolari cognizioni di natura tecnica la "potenza efficiente" introdotta dalla regione Abruzzo, identificata attraverso i dati di targa del macchinario installato, puo' discostarsi di molto dal valore della potenza nominale di concessione.

Cio' vale specialmente per gli impianti dotati di lago o bacino di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi quantita' d'acqua in periodi limitati dell'anno e che hanno, dunque, necessita' di macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella media annua di concessione. Ad esempio: un impianto a bacino di grandi dimensioni con potenza media di concessione pari a 50 mW, avra' tipicamente una potenza efficiente - secondo la definizione introdotta dalla disposizione censurata - di circa 150 mW (potenza efficiente pari a 3 volte circa quella di concessione).

L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in Abruzzo e' conseguente: fermo restando il parametro di euro 36 per kW, l'applicazione dello stesso a una grandezza sino a 3 volte maggiore (di quella media di concessione) comporta che l'impatto dei canoni possa arrivare ad essere triplicato.

3.3. Per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in via diretta dalla legge regionale in esame, consegua una sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle ubicate in altre Regioni, e' necessario considerare il prezzo di vendita del bene prodotto, cioe' dell'energia elettrica.

Restando all'esempio del grande impianto di bacino, il canone, calcolato in base alla legge in esame, puo' arrivare a pesare sino a 21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di 7 euro per MW/h, se calcolato sulla base della potenza media di concessione. Tale grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica per impianti a bacino, che puo' oscillare tra i 50 e i 90 euro per MW/h. Ne consegue che gli importi del canone possono arrivare ad essere pari a un terzo del prezzo di vendita dell'energia.

3.4. Quanto precede dimostra che la disposizione che oggi si impugna incide sulla capacita' di operare in pari condizioni sul mercato unico dell'energia elettrica.

Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone pari a 21 euro per MW/h, si troveranno a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto piu' basso (oscillante tra i 4 e i 7 MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia prezzi piu' bassi di quelli degli impianti abruzzesi.

4. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015 e' invasivo della competenza statale in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, e dovra' conseguentemente essere annullato.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 30 dicembre 2015

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli