RICORSO N. 1 DEL 12 GENNAIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2016.

(GU n. 5 del 03.02.2016)

 

Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso, con sede in l'Aquila (cap. 67100), Palazzo I. Silone Via Leonardo da Vinci, 6, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, pubblicata nel BUR n. 121 del 6 novembre 2015, recante "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)", e, conseguentemente, dei successivi articoli da 3 a 12, escluso l'articolo 11, della medesima legge regionale.

La legge regionale in epigrafe concerne l'istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e reca altresi' modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

Tale legge, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, e' censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 e 2, ed articolo 2, ed al loro combinato disposto, che risultano in contrasto con la legge quadro in materia di aree protette n. 394/1991 e, quindi, con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, violando altresi' l'articolo 118, comma 2, della Costituzione.

Ed invero, dopo aver istituito, con l'art. 1, comma 1, il parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi», la legge regionale in esame, con il medesimo articolo, al comma 2, classifica detta area come «Parco naturale regionale», ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (oltre all'art. 9, comma 1, della L.R. 38/1996).

Il successivo articolo 2, comma 1, che individua le aree interessate, dispone che «il Parco e' composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque, l'area protetta di nuova istituzione interessa - secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma 2, della legge in esame - unicamente il territorio marino (per tale intendendosi appunto quello entro le sei miglia dalla costa), configurandosi a tutti gli effetti, sebbene denominata "parco naturale regionale", come un'area marina protetta. Solo tale tipologia di area protetta, la cui istituzione e' regolamentata ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 394/91, puo' interessare zone di mare e la fascia demaniale della costa ad esse prospicienti.

L'articolo 2, comma 2, della legge 394/1991 stabilisce infatti che i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e, solo eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa - da intendersi come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale - di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

E' dunque evidente che la norma regionale in esame eccede dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree protette interessanti gli ambienti marini rientra nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. Esse, infatti, introdotte nella normativa italiana dal Titolo V - (Riserve marine) - della legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare», a seguito delle modifiche normative intervenute, (L. 394/91, L. 537/93, d.lgs. 112/98 e L. 426/98) sono attualmente istituite, sulla base di una espressa previsione di legge, previa istruttoria tecnica di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi di carattere ambientale e socio economico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata e previo parere della Conferenza Unificata (art. 26).

L'articolo 19 della stessa L. 394/1991 definisce la gestione delle aree protette marine, disponendo che il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

D'altra parte il gia' citato Titolo III - Aree naturali protette regionali - della legge 394/91, delinea e definisce, negli articoli dal 22 ai 28 le norme istitutive delle stesse; tali disposizioni non contemplano alcun riferimento e/o statuizione relativi al territorio marino, riferendosi anzi piu' propriamente all'ambito terrestre.

La norma regionale, quindi, istituisce un'area protetta con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece, quale zona da proteggere, un'area marina, assumendo ed esercitando in tal modo competenze che la legge non riserva alla Regione.

Che cio' sia in contrasto con le vigenti norme costituzionali risulta chiaramente non solo dal tenore dell'art. 117, secondo comma, Cost., che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva nell'ambito in questione, ma anche dal successivo art. 118, secondo comma, Cost., in base al quale «i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Tale disposizione, infatti, anche se esplicitamente riferita solo alle competenze degli enti territoriali minori, pone chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocazione delle funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.

Le menzionate disposizioni della legge della Regione Abruzzo, dunque, violano i parametri sopra indicati nella parte in cui pretendono di esercitare - direttamente mediante la normazione primaria - una funzione amministrativa: a) ricadente in un settore materiale, quale la tutela dell'ambiente, che non spetta alla competenza legislativa regionale; b) assegnata in via esplicita dalla legge statale alla competenza dell'amministrazione centrale (decreto del Ministro dell'Ambiente). In tale modo, dunque, in un ambito di competenza esclusiva statale, la legge regionale si arroga una competenza che la legge non assegna alla Regione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il richiamo operato dalla norma regionale de qua all'articolo 2, comma 2, della legge 394, risulta assolutamente erroneo e comunque fuorviante, in quanto detto articolo non comprende tra le aree protette di istituzione regionale (parchi naturali regionali) le aree marine, ma solo le aree terrestri, fluviali e lacuali, dovendosi, senza dubbio alcuno, intendere l'espressione «ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa» come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale.

Conseguenza della illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale, e' altresi' l'illegittimita' dei successivi articoli della legge, con esclusione dell'articolo 11, che sono volti a dettare disciplina di dettaglio dell'istituito Parco regionale. Risultano, in particolare, contradditori, rispetto alla perimetrazione esclusivamente marina individuata, i riferimenti alla tutela dell'ambiente terrestre (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 1), cosi' come la previsione del Piano e del Regolamento del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7) e il rimando alle norme di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 38/1996 (art. 9): contenuti e strumenti di gestione che ineriscono ai parchi terrestri e che dunque non possono trovare applicazione per un'area protetta marina.

Per tutto quanto sopra rappresentato, le citate norme della legge regionale in esame, dettando previsioni in pieno contrasto con la normativa quadro, ed in particolare con gli articoli 18 e 19 della legge n. 394/91 che definiscono in modo chiaro e puntuale il distinguo di competenze in tema di istituzione di aree protette tra lo Stato e le Regioni, presentano profili di illegittimita' costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett s).

Inoltre, considerato che, come stabilito dall'art. 118, secondo comma, Cost., la competenza legislativa circa l'allocazione di funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato, le disposizioni in esame violano il precetto costituzionale nella parte in cui si riferiscono a funzioni amministrative ricadenti in settori, quale la tutela dell'ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.), che non spettano alla competenza legislativa regionale.

 

P.Q.M.

 

Si conclude affinche' piaccia all'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli indicati in epigrafe e nel contesto del presente atto della legge Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BUR n. 121 del 6 novembre 2015.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015.

Roma, 2 gennaio 2016

L'Avvocato dello Stato: Nunziata

RICORSO N. 1 DEL 12 GENNAIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2015.

(GU n. 5 del 03.02.2016)

 

Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso, con sede in l'Aquila (cap. 67100), Palazzo I. Silone Via Leonardo da Vinci, 6, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, pubblicata nel BUR n. 121 del 6 novembre 2015, recante "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)", e, conseguentemente, dei successivi articoli da 3 a 12, escluso l'articolo 11, della medesima legge regionale.

La legge regionale in epigrafe concerne l'istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e reca altresi' modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

Tale legge, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, e' censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 e 2, ed articolo 2, ed al loro combinato disposto, che risultano in contrasto con la legge quadro in materia di aree protette n. 394/1991 e, quindi, con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, violando altresi' l'articolo 118, comma 2, della Costituzione.

Ed invero, dopo aver istituito, con l'art. 1, comma 1, il parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi», la legge regionale in esame, con il medesimo articolo, al comma 2, classifica detta area come «Parco naturale regionale», ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (oltre all'art. 9, comma 1, della L.R. 38/1996).

Il successivo articolo 2, comma 1, che individua le aree interessate, dispone che «il Parco e' composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque, l'area protetta di nuova istituzione interessa - secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma 2, della legge in esame - unicamente il territorio marino (per tale intendendosi appunto quello entro le sei miglia dalla costa), configurandosi a tutti gli effetti, sebbene denominata "parco naturale regionale", come un'area marina protetta. Solo tale tipologia di area protetta, la cui istituzione e' regolamentata ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 394/91, puo' interessare zone di mare e la fascia demaniale della costa ad esse prospicienti.

L'articolo 2, comma 2, della legge 394/1991 stabilisce infatti che i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e, solo eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa - da intendersi come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale - di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

E' dunque evidente che la norma regionale in esame eccede dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree protette interessanti gli ambienti marini rientra nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. Esse, infatti, introdotte nella normativa italiana dal Titolo V - (Riserve marine) - della legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare», a seguito delle modifiche normative intervenute, (L. 394/91, L. 537/93, d.lgs. 112/98 e L. 426/98) sono attualmente istituite, sulla base di una espressa previsione di legge, previa istruttoria tecnica di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi di carattere ambientale e socio economico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata e previo parere della Conferenza Unificata (art. 26).

L'articolo 19 della stessa L. 394/1991 definisce la gestione delle aree protette marine, disponendo che il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

D'altra parte il gia' citato Titolo III - Aree naturali protette regionali - della legge 394/91, delinea e definisce, negli articoli dal 22 ai 28 le norme istitutive delle stesse; tali disposizioni non contemplano alcun riferimento e/o statuizione relativi al territorio marino, riferendosi anzi piu' propriamente all'ambito terrestre.

La norma regionale, quindi, istituisce un'area protetta con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece, quale zona da proteggere, un'area marina, assumendo ed esercitando in tal modo competenze che la legge non riserva alla Regione.

Che cio' sia in contrasto con le vigenti norme costituzionali risulta chiaramente non solo dal tenore dell'art. 117, secondo comma, Cost., che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva nell'ambito in questione, ma anche dal successivo art. 118, secondo comma, Cost., in base al quale «i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Tale disposizione, infatti, anche se esplicitamente riferita solo alle competenze degli enti territoriali minori, pone chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocazione delle funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.

Le menzionate disposizioni della legge della Regione Abruzzo, dunque, violano i parametri sopra indicati nella parte in cui pretendono di esercitare - direttamente mediante la normazione primaria - una funzione amministrativa: a) ricadente in un settore materiale, quale la tutela dell'ambiente, che non spetta alla competenza legislativa regionale; b) assegnata in via esplicita dalla legge statale alla competenza dell'amministrazione centrale (decreto del Ministro dell'Ambiente). In tale modo, dunque, in un ambito di competenza esclusiva statale, la legge regionale si arroga una competenza che la legge non assegna alla Regione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il richiamo operato dalla norma regionale de qua all'articolo 2, comma 2, della legge 394, risulta assolutamente erroneo e comunque fuorviante, in quanto detto articolo non comprende tra le aree protette di istituzione regionale (parchi naturali regionali) le aree marine, ma solo le aree terrestri, fluviali e lacuali, dovendosi, senza dubbio alcuno, intendere l'espressione «ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa» come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale.

Conseguenza della illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale, e' altresi' l'illegittimita' dei successivi articoli della legge, con esclusione dell'articolo 11, che sono volti a dettare disciplina di dettaglio dell'istituito Parco regionale. Risultano, in particolare, contradditori, rispetto alla perimetrazione esclusivamente marina individuata, i riferimenti alla tutela dell'ambiente terrestre (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 1), cosi' come la previsione del Piano e del Regolamento del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7) e il rimando alle norme di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 38/1996 (art. 9): contenuti e strumenti di gestione che ineriscono ai parchi terrestri e che dunque non possono trovare applicazione per un'area protetta marina.

Per tutto quanto sopra rappresentato, le citate norme della legge regionale in esame, dettando previsioni in pieno contrasto con la normativa quadro, ed in particolare con gli articoli 18 e 19 della legge n. 394/91 che definiscono in modo chiaro e puntuale il distinguo di competenze in tema di istituzione di aree protette tra lo Stato e le Regioni, presentano profili di illegittimita' costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett s).

Inoltre, considerato che, come stabilito dall'art. 118, secondo comma, Cost., la competenza legislativa circa l'allocazione di funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato, le disposizioni in esame violano il precetto costituzionale nella parte in cui si riferiscono a funzioni amministrative ricadenti in settori, quale la tutela dell'ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.), che non spettano alla competenza legislativa regionale.

 

P.Q.M.

 

Si conclude affinche' piaccia all'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli indicati in epigrafe e nel contesto del presente atto della legge Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BUR n. 121 del 6 novembre 2015.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015.

Roma, 2 gennaio 2016

L'Avvocato dello Stato: Nunziata