RICORSO N. 100 DEL 17 NOVEMBRE 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2015.

(GU n. 1 del 07.01.2016)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici inRoma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, nei confronti dellaRegione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionalepro tempore, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionaledella legge della Regione Basilicata del 14 settembre 2015, n. 37(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 16settembre 2015, n. 38), quanto all'art. 31, ai sensi dell'art. 127della Costituzione.

La predetta legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, cheintroduce disposizioni in materia di «Riforma Agenzia Regionale perl'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», presenta profili diillegittimita' costituzionale e viene, pertanto, impugnata conparticolare riferimento all'art. 31, comma 4, giusta deliberazionedel Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 6 novembre2015, che sara' depositata in estratto conforme unitamente alpresente ricorso, per il seguente motivo. 1. L'art. 31, comma 4 della legge della Regione Basilicata n. 37 del2015 e' illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma,lettera l) della Costituzione.

1.1. La norma denunciata e' contenuta nella legge regionale n. 37del 2015 intitolata «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente diBasilicata (A.R.P.A.B.)».

Con il recente intervento normativo il legislatore lucano hainteso disciplinare, in armonia con il decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale dellaBasilicata (A.R.P.A.B.), gia' istituita ai sensi della leggeregionale 19 maggio 1997, n. 27 (art. 1).

Nel disegno del legislatore regionale l'Agenzia, in primo luogo,«concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisceal mantenimento, alla prevenzione, al miglioramento sostanziale emisurabile della qualita' ambientale in Basilicata mediante losvolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e dellasalute» (art. 2).

L'Agenzia, ente con personalita' giuridica di diritto pubblico(art. 3), cura, tra l'altro, le attivita' di prevenzione,monitoraggio e controllo ambientale indicate all'art. 6 della leggeregionale n. 37 del 2015 (1) .

L'art. 31, comma 1, della legge n. 37 del 2015 affida aldirettore generale dell'A.R.P.A.B. il compito di individuare ilpersonale addetto allo svolgimento delle attivita' di ispezione dicui al predetto art. 6.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 31 al comma 4prescrive che «Al personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano ledisposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis deldecreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioninella legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni divigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale oagente di polizia giudiziaria».

1.2. La disposizione sopra riportata nella parte in cuiattribuisce al personale dell'A.R.P.A.B., nello svolgimento dellefunzioni di vigilanza, «la qualifica di ufficiale o agente di poliziagiudiziaria» si rivela costituzionalmente illegittimo perche'sconfina in ambiti riguardanti la giurisdizione penale, riservatialla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma,lettera l), della Costituzione, che affida alla legge statale lamateria «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile epenale».

L'art. 31, comma 4, della legge regionale censurata, quindi,travalica la sfera riservata alla competenza legislativa regionaleconcretando la palese violazione della norma costituzionale innanzirichiamata.

Costante, infatti, e' l'orientamento di codesta Ecc.ma Corte inmateria: «?quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e perdisposizione o delega dell'Autorita' giudiziaria, ai fini dellaapplicazione della legge penale, l'esclusione della competenzaregionale» in materia di attribuzione di funzioni di poliziagiudiziaria «risulta dalla competenza esclusiva dello Stato inmateria di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondocomma dell'art. 117 della Costituzione" (sentenza n. 313 del 2003)».

La norma regionale censurata (2) e', pertanto,costituzionalmente illegittima, in quanto, provvedendo ad attribuireagli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficialidi polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusivastatale in materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, alriguardo, l'esistenza di norme statali (ed in particolare dell'art. 5della legge n. 65 del 1986) che gia' riconoscono la qualifica diufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizialocale, posto che "il problema qui in discussione non e' di stabilirechi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di poliziagiudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare ilriconoscimento" (sentenza n. 313 del 2003), competenza "riservata aleggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti allasicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale" (sentenza n. 185del 1999)» (sentenza a 167 del 2010).

E ancora, codesta Ecc. Corte, con la sentenza n. 35 del 9febbraio 2011, dichiarando l'illegittimita' di una norma della stessaRegione Basilicata (3) che attribuiva al personale della polizialocale la qualifica di ufficiale o agente di' polizia giudiziaria, haribadito la competenza esclusiva dello Stato in materia digiurisdizione penale, trattandosi di compito riservato in viaesclusiva alla legislazione statale.

Il codice di procedura penale (art. 55 e 57), infatti, haconcepito la polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno deisoggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzionegiurisdizionale (il pubblico ministero)» (sentenza n. 35 del 2011)proprio nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato inmateria di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondocomma dell'art. 117 della Costituzione, con l'inevitabile conseguenzadi sottrarre alla competenza del legislatore regionale qualsiasipossibilita' di attribuire la qualifica di ufficiale o agente dipubblica sicurezza.

Va rilevato, incidentalmente, che tale possibilita', non potrebbecerto trovare fondamento nella potesta' legislativa residualericonosciuta alle Regioni a statuto ordinario in ordine alla poliziaamministrativa locale (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).La disposizione censurata, infatti, non puo' essere ascritta in alcunmodo alla competenza legislativa residuale che la Regione puo'esercitare in tale materia, pur sempre con il limite costituito dallacompetenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Il censurato vizio che inficia la norma regionale impugnata,inoltre, non puo' neppure trovare emenda nel richiamo, contenuto nelperiodo del comma 4 del citato art. 31, alla legge statale (art.2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito conmodificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61). Ne' puo' addursila conformita' della norma regionale denunciata alla norma statale daultimo menzionata.

Preme ribadire che, come rilevato da codesta Ecc.ma Corte nellasentenza n. 35 del 2011, «Il problema qui in discussione, infatti,"non e' di stabilire se la legislazione regionale sia o non siaconforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o menoa disporre il riconoscimento" delle qualifiche di cui si tratta,«indipendentemente dalla conformita' o dalla difformita' rispettoalla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo,sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte e', delresto, costante nell'affermare che "la novazione della fonte conintrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituiscecausa di illegittimita' della norma" regionale (ex plurimis, sentenzen. 167 del 2010 e n. 26 del 2005)».

Per le considerazioni fin qui esposte, dunque, la nonna regionaleindicata in epigrafe, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l)della Costituzione risultando invasiva della competenza esclusivadello Stato in materia di giurisdizione penale.

(1) L'art. 6 dispone. «1. Le attivita' di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale consistono principalmente: a) nel monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi; b) nei programmi di monitoraggio e nella gestione delle reti di monitoraggio; c) nel controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; d) nel campionamento, nelle analisi e nella misura di matrici ambientali, nonche' nella programmazione ed esecuzione di ispezioni. Tali attivita' hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche' la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di ambiente. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate dall'A.R.P.A.B. di propria iniziativa e su richiesta della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri soggetti pubblici titolari di competenze in materia ambientale nell'ambito di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, nonche' di programmi predisposti in base alla conoscenza delle reali condizioni di qualita' e pressione ambientali presenti anche al fine del perseguimento dei LEPTA».

(2) Si trattava dell'art. 15, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9.

(3) Si trattava dell' art. 4, commi 2, lettera c) della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41.

 

P.Q.M.

 

Per queste ragioni si conclude perche' l'art. 31 della leggedella Regione Basilicata del 14 settembre 2015, n. 37 (pubblicato nelBollettino Ufficiale della Regione Basilicata 16 settembre 2015, n.38) sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

Si produce l'estratto conforme della deliberazione del Consigliodei ministri del 6 novembre 2015, con allegata relazione delDipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport.

Roma 11 novembre 2015

L'avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone