RICORSO N. 93 DEL 13 OTTOBRE 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2015.

(GU n. 48 del 02.12.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f.80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimentodegli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui ufficidomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente dellaGiunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' diLombardia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionaledegli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) dellalegge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazionecon modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto congli articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma, letteree) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali inmateria dl produzione, trasporto e distribuzione di energia e dicoordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3,della Costituzione e 120 della Costituzione;   e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativaassunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015.

 

Fatto

 

1. La legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22,intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento divariazione con modifiche di leggi regionali», e' composta di undiciarticoli contenenti modifiche di leggi regionali inerenti diversematerie.

In particolare, l'art. 5 della legge regionale in esame,intitolato «Disposizioni finanziarie», comma 12, dispone «Ledisposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo,dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilita' 2015)) in funzione delle quali al personale nondirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizioneorganizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' per larealizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015,puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimocomplessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazionidi lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previstidall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro delcomparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano,per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispettodella disciplina del pareggio di bilancio, cosi' come prevista daicommi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014».

Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua appositacopertura finanziaria, la disposizione suddetta contrasta con lavigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, econtrattuale in tema di trattamento economico dei dipendentipubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato.

L'art. 8 della legge regionale in esame e' intitolato«Disposizioni non finanziarie»; il comma 13 di tale articolo apportamodifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplinadei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materiadi gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e dirisorse idriche).

In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma 4dell'articolo 53-bis e' sostituito dal seguente: «4. La Giuntaregionale, al fine di garantire la continuita' della produzioneelettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare laricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare leprocedure di gara, puo' consentire, per le sole concessioni inscadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionariouscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impiantidi grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamentenecessario al completamento delle procedure di attribuzione di cuiall'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999»; la lett. u) dello stessocomma 13 dispone «dopo il comma 6 dell'articolo 53-bis e' aggiunto ilseguente : '6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure einterventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale puo'stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte deiproventi di cui al comma 5, criteri, modalita' e forme dicompensazione per lo sviluppo del territorio interessato dallaconcessione».

Di conseguenza, l'articolo 8, comma 13, lettere s) ed u), dellalegge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dallanormativa statale di riferimento afferente alla materia della tuteladell'ambiente e dell'ecosistema e alla materia della tutela dellaconcorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusivasi pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativaeuropea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117, primoe secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' iprincipi fondamentali in materia dl produzione, trasporto edistribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, dellaCostituzione.

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sonoillegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio deiMinistri nella seduta del 5 ottobre 2015, sono impugnate per iseguenti

 

Motivi

 

1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12, della leggeregionale n. 22 del 2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.l) della Costituzione e della vigente disciplina normativa statale,d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamentoeconomico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e'privatizzato.

La norma e' illegittima perche' contrasta con la vigentedisciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattualein tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cuirapporto di impiego e' privatizzato.

Si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondocomma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenzaesclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti didiritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratticollettivi.

«Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cuirapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dallacontrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientranella competenza legislativa esclusiva statale in materia diordinamento civile» (tra le tante, Corte cost. n. 36 del 2013).

A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esameche estende al personale della Regione Lombardia la disposizionenormativa statale di cui al comma 532, secondo e terzo periodo,dell'art. 1 della legge n. 190/2014, applicabile al solo personaledel Comune di Milano, in base alla quale si deroga ai limiti dilavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomielocali.

2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. s dellalegge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primocomma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principifondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dienergia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 8, comma 13, lett. s), che sostituisce il comma 4dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che laGiunta possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza», laprosecuzione temporanea da parte del concessionario uscente, nonoltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grandederivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessarioal completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12del d.lgs. n. 79/1999. Cio' al fine di garantire la continuita' dellaproduzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari pereffettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25 del regiodecreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e per espletare le procedure digara.

La norma regionale e' sostanzialmente analoga a quella chesostituisce (v. art. 6. lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che e'stata gia' impugnata presso la Corte costituzionale (ricorso n. 30del 3 marzo 2015) per contrasto con la normativa di competenzaesclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tuteladell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondocomma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' con i principifondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dienergia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'udienzapresso la Corte costituzionale e' fissata per il 19 aprile 2016.

La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79del 1999 s.m.i., pone quale principio informatore generale dellamateria - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativoconcorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo disvolgere gare ad evidenza pubblica.

La legge regionale e', pertanto, incostituzionale per violazionedell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la potesta'di determinare i principi fondamentali in materia di produzione,trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella parte in cuiattribuisce ad un organo regionale la potesta' discrezionale di farproseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originariascadenza.

Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale in materiadi concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., attesoche la prosecuzione di concessioni in essere e' suscettibile dialterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con ild.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte cost., sent. n.114 del 2012, n. 339 del 2011), il quale costituisce a sua voltaattuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva96/92/CE, cio' che implica che le previsioni contenute nella leggeimpugnata finiscano per integrare anche una violazione del primocomma dell'art. 117 Cost. il quale, come e' noto, impone alle Regionidi esercitare la potesta' legislativa anche nel rispetto dei vincolicomunitari.

L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale diconsentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti (rectiusdella concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n.79/1999, cheprevede viceversa il diritto del concessionario alla continuazionedell'attivita' di impresa, diritto non condizionato dal poterediscrezionale amministrativo della Giunta in quanto gia' disciplinatodella legge statale (art. 12, comma 8-bis. d.lgs. n. 79/1999).

Inoltre, tale prosecuzione e garantita dall'art. 37, comma 4, deldecreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) sia alsoggetto le cui concessioni sono scadute alla data dell'entrata invigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di quellein scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017.La legge regionale invece esclude le concessioni scadute, incontrasto con i principi di uguaglianza e di applicazione uniformedel diritto sul territorio nazionale.

3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u dellalegge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primocomma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principifondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dienergia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Si ripropongono poi, relativamente all'articolo 8, comma 13,lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53 bis della l.r.26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6, comma 1,lettere f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva il comma 5 bisdell'art 53 bis (ora soppresso dello stesso articolo 8, comma 5,lettera b) della legge n. 22/2015) e ripresi nel ricorsocostituzionale in ordine alla previsione di' un canone aggiuntivo aicanoni (e sovracanoni) esistenti, dovuto per il periodo diprolungamento della concessione.

La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis, comma 6-bis), in alternativa a detto canone, misure di compensazionefinalizzate allo sviluppo del territorio interessato ed alternativealla corresponsione del canone aggiuntivo.

Il comma contrasta con il citato comma 8-bis dell'art. 12 deld.lgs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione della concessione incapo all'uscente «alle stesse condizioni stabilite dalla normativa edal disciplinare di concessioni vigenti».

Il legislatore statale, infatti, ha dettato una disciplinauniforme su tutto il territorio nazionale in materia di concessioniidroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del cit. d.lgs.n. 79 del 1999 che dispone: «Qualora alla data di scadenza di unaconcessione non sia ancora concluso il procedimento perl'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscenteproseguira' la gestione della derivazione, fino al subentrodell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilitedalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti».

L'imposizione del suddetto canone, pertanto, contraddice inmaniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, dellalibera concorrenza, in quanto incide negativamente sui gestorioperanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altreRegioni.

Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'intervenuto su tale materia disponendo: «Al fine di assicurareun'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' digenerazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatorieconomici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previaintesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilitii criteri generali per la determinazione, secondo principi dieconomicita' e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valorimassimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico» (art. 37,comma 7, d.l. n. 83 del 2012).

La disposizione in esame contrasta quindi anche con l'art. 37 deldecreto-legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazionedel canone massimo della concessione idroelettrica sia rimesso alloStato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione conle regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondoprincipi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza.

Codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito alcit. art. 37, ha evidenziato che tali disposizioni «mirano adagevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energiasecondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando lerelative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempisticadelle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8),nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Talinorme - al pari di quelle che disciplinano "l'espletamento della garaad evidenza pubblica" per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia orevoca di concessione di grande derivazione d'acqua per usoidroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia"tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lettera e) Cost.)» (in senso conforme si vedaanche Corte cost., sent. n. 64 del 2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene chel'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa europea ela normativa di competenza esclusiva dello Stato, in materia ditutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inviolazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s)della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali in materia diproduzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117,comma 3, della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, come soprarappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Cortecostituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionaledegli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) dellalegge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazionecon modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto congli articoli 117, secondo comma, lett. l), 117 secondo comma, letteree) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali inmateria di produzione, trasporto e distribuzione di energia e dicoordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3,della Costituzione e 120 della Costituzione.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:   1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del5 ottobre 2015;   2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n.22/2015.

Roma, 8 ottobre 2015

L'Avvocato dello Stato: Mangia