RICORSO N. 90 DEL 9 OTTOBRE 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2015.

(GU n. 47 del 25.11.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,   Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale   dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2015.

 

F a t t o

 

In data 6 agosto 2015 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2015, con la quale e' stato disposto il riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e sono state previste nuove norme in materia di Sacri Monti attraverso l'introduzione di modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n.. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').

Detta legge regionale, e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 42, comma 2, della stessa, viola i principi costituzionali di cui all'art. 81 della Carta fondamentale, ed eccede pertanto dalle competenze regionali; la stessa, in conformita' a quanto deliberato dal Consiglio dei ministri con delibera adottata in data 18 settembre 2015, viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

D i r i t t o

 

1. - La Legge regionale del Piemonte n. 19/2015, nelll'ambito di una complessa ridefinizione della tutela delle aree naturali gia' regolamentata dal cd. Testo Unico delle aree naturali e della biodiversita' (legge regionale n. 19/2009), contiene, al Capo I (artt. 1-33), una serie di norme che modificano in modo sostanziale il menzionato Testo Unico; il successivo Capo II (artt. 34-42) stabilisce poi specifiche disposizioni in materia di Sacri Monti (che hanno natura di Riserve speciali); infine il Capo III prevede alcune norme finali.

Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 42 - collocato, come visto, a conclusione del Capo II che regola le Riserve denominate Sacri Monti - pone le necessarie disposizioni finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dal detto Capo, testualmente prevedendo che «1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB. 2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale».

Tale previsione e' in evidente contrasto con i principi costituzionali in tema di bilancio.

2. - La lettura del bilancio regionale consente, per vero, di individuare tra le voci di uscita, distinte per UPB, quelle relative al governo e la tutela del territorio e dell'ambiente come caratterizzate dalla «grande voce» A16.

In quel contesto, in particolare, la UPB richiamata nel primo comma della norma in discorso (A16191) indica le spese per governo, tutela del territorio, ambiente specificamente relative alle aree naturali protette: titolo 1: spese correnti. Sotto questa voce ricadono dunque - correttamente - gli oneri di gestione delle menzionate riserve speciali per l'esercizio finanziario 2015, come precisato dal comma 1 dell'art. 42 della legge in discorso, che sono ivi ricompresi.

Passando, tuttavia, all'indicazione delle risorse finanziarie costituenti la provvista per i medesimi oneri relativamente agli anni 2016 e 2017, nel secondo comma dell'art. 42 della legge regionale n. 19/29015 che oggi si impugna, il Legislatore regionale non precisa alcun importo, e dispone genericamente che agli stessi si faccia fronte «con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale».

Dette voci riguardano entrambe la (ben diversa) fattispecie della «promozione della cultura del turismo e dello sport: musei e patrimonio culturale: spese correnti» (A20021) e «spese in conto capitale» (A20022).

Orbene, la totale assenza di quantificazione degli oneri relativi agli anni 2016 e 2017 e la stessa, sintomatica «inesatta» collocazione degli stessi, sono evidentemente imputabili alla incapienza della «corretta» UPB (A16191). Cio' dimostra pertanto che, allo stato, il Legislatore regionale ha previsto nel settore della tutela del territorio e dell'ambiente spese (non individuate) e in ogni caso inevitabilmente prive della necessaria copertura finanziaria.

La legge regionale che si impugna e' dunque evidentemente violativa del disposto dell'art. 81 della Costituzione, il quale, al comma terzo, prevede che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».

La semplice generica indicazione di una (non congruente) UPB, senza quantificazione dei relativi oneri che sulla stessa dovrebbero gravare, non e' sufficiente a soddisfare il requisito fondamentale e ineludibile della «provvista» dei mezzi indicato dalla norma della Carta fondamentale; a tacer d'altro, anche a voler ipotizzare che quegli oneri non siano destinati ad esaurire (o superare) la capienza della UPB indicata, qualunque altra previsione di spesa imputata alla medesima UPB creerebbe insormontabile incertezza sulla capienza del bilancio e sul «riparto» delle varie spese, creando una inaccettabile situazione di incertezza sugli importi effettivamente destinati a fronteggiare quegli indeterminati oneri.

Conclusivamente, la norme fin qui esaminata e' costituzionalmente illegittima, e tale dovra' essere dichiarata, con conseguente annullamento, in quanto violativa del principio costituzionale posto dall'art. 81 Cost., come piu' precisamente specificato nell'esposizione che precede.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, in parte qua e per i motivi illustrati nel presente ricorso, l'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2015.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 18 settembre 2015;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport.

Con ogni salvezza.

Roma, addi' 1° ottobre 2015

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli