RICORSO N. 88 DEL 24 SETTEMBRE 2015 (DELLA REGIONE PUGLIA)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2015.

(GU n. 46 del 18.11.2015)

 

Ricorso nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 12 settembre 2015, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto;   Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 15 luglio 2015, n. 162, per violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.

Premessa.

I. - Con il presente atto la Regione Puglia impugna le norme di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, indicate in epigrafe, in quanto in larga parte da ritenersi ascrivibili - ad eccezione dei commi 153, 155, 162 e 171 dell'art. 1, afferenti all'edilizia scolastica - alla materia "istruzione" che l'art. 117, terzo comma, Cost. affida alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente.

Prima di illustrare analiticamente le censure di legittimita' costituzionale che la ricorrente intende sottoporre allo scrutinio di questa ecc.ma Corte a tutela delle proprie prerogative costituzionalmente garantite, e' dunque opportuno un breve riepilogo dell'evoluzione giurisprudenziale e dei punti di approdo cui questa Corte e' pervenuta in ordine al riparto della potesta' legislativa in tema di "istruzione", con specifico riguardo, innanzitutto, al delicato rapporto tra le due "materie" nelle quali quest'ultima e' suddivisa all'interno della Carta fondamentale: ci si riferisce, evidentemente, da un lato, alle «norme generali sull'istruzione», affidate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), dall'altro, all'ambito di legislazione concorrente relativo all'«istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, terzo comma, Cost.), ambito che, a sua volta, impone il non facile compito di mettere a fuoco in termini del tutto peculiari il riparto tra sfera di competenza statale e sfera di competenza regionale all'interno della suddetta materia.

Come e' noto, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato dapprima una nozione di «norme generali sull'istruzione» secondo la quale queste ultime non sarebbero altro che norme «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale» (sent. n. 279 del 2005, parr. 2.1, 5.1 e 7.2 del Considerato in diritto), chiarendo progressivamente che tali esigenze di unitarieta' sono sottese alla disciplina degli «istituti generali e fondamentali dell'istruzione» (sent. n. 34 del 2005, parr. 4 e 5.1 del Considerato in diritto), ovvero alla disciplina «caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione» (sent. n. 120 del 2005, par. 2 del Considerato in diritto), fino a giungere, su questa scia, alla definizione piu' compiuta di "norme generali" come «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale»; esse, dunque, «delineano le basi del sistema nazionale di istruzione» e al contempo «non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale» (sent n. 200 del 2009, par. 24 del Considerato in diritto; sul punto, v. anche sentt. nn. 92 del 2011, 147 del 2012, 308 del 2012 e 62 del 2013).

E' bene sottolineare, pero', che allo scopo di distinguere le "norme generali sull'istruzione" dalla competenza regionale in materia di "istruzione", questa ecc.ma Corte ha fatto spesso ricorso anche alla tecnica del c.d. "ritaglio normativo", consistente nel far coincidere le norme in parola con alcune "parti" della materia "istruzione". In particolare, alle Regioni e' stata riconosciuta potesta' legislativa (ancorche', evidentemente, sul presupposto dell'osservanza dei "principi fondamentali" posti dallo Stato) in relazione alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (sentt. nn. 34 del 2005 e 200 del 2009), alla programmazione (regionale) della rete scolastica (v. sentt. nn. 13 del 2004 e 34 del 2005), alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche (sent. n. 13 del 2004), al dimensionamento delle istituzioni scolastiche (sentt. nn. 34 del 2005, 200 del 2009, 92 del 2011, 147 del 2012, 62 del 2013), all'individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, con particolare riguardo agli standard strutturali e qualitativi dei medesimi (sentt. nn. 307 del 2003 e 120 del 2005), all'organizzazione scolastica (sent. n. 279 del 2005), al settore dei contributi relativi alle scuole paritarie (sent. n. 50 del 2008), alla chiusura o all'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni (sent. n. 200 del 2009), alla disciplina sull'obbligo di istruzione (sent. n. 334 del 2010).

In definitiva, la potesta' legislativa contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. - e riconosciuta alle Regioni - si configura come una competenza che attiene principalmente ai profili di organizzazione del sistema scolastico, con particolare riferimento a quelli che richiedono valutazioni legate a specifiche esigenze territoriali.

Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, e' rinvenibile la distinzione tra "norme generali" e "principi fondamentali" in materia di istruzione: questi ultimi sarebbero norme che se «pur sorrett[e] da esigenze unitarie, non esauriscono in se stesse[e] la loro operativita', ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, piu' o meno numerose» (cosi' sent. n. 279 del 2005, pan. 2.1, 5.1 e 7.2 del Considerato in diritto). E nella sentenza n. 200 del 2009 questa ecc.ma Corte e' giunta ad affermare - elaborando una nozione piu' complessa dei "principi fondamentali" in relazione alla specifica materia de qua - che «appartengono [...] alla categoria delle disposizioni espressive di "principi fondamentali" della materia dell'istruzione, anch'esse di competenza statale, quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non gia' per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei "principi fondamentali" stessi». I "principi fondamentali", dunque, si limitano a prescrivere «criteri ed obiettivi», in modo da costituire «un punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale», mentre a quest'ultimo spetta «l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi» (par. 25 del Considerato in diritto. Sul punto cfr. anche sentt. nn. 92 del 2011,147 del 2012 e 62 del 2013).

In sintesi, in materia di "istruzione" (art. 117, terzo comma, Cost.), per cio' che riguarda gli ambiti di competenza statale, le "norme generali" assolvono alla tutela di esigenze unitarie sottese agli istituti portanti della materia stessa, attraverso una disciplina che «non necessit[a] di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale»; i "principi fondamentali", invece, sono norme funzionali alla tutela di esigenze di unitarieta' che attraversano quelle "parti" della materia che, per il resto, possono trovare svolgimento e adattamento alle specifiche realta' territoriali da parte delle Regioni. I "principi fondamentali", pertanto, non esauriscono la disciplina di quegli istituti, ma si limitano ad orientare il legislatore regionale cui spetta il compito di regolamentarli.

II. - E' alla luce dei menzionati parametri costituzionali, cosi' come risultanti dal richiamato quadro giurisprudenziale, e al solo scopo di assicurarne il pieno rispetto, dunque, che la Giunta regionale della Regione Puglia ha deliberato di autorizzare il Presidente a proporre impugnativa davanti a questa ecc.ma Corte avverso le norme della legge n. 107 del 2015 indicate in epigrafe, mediante la prospettazione delle seguenti questioni di legittimita' costituzionale.

1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 29, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 29 dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 107 del 2015 prevede quanto segue: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

La disposizione statale, in sintesi, attribuisce ad un organo statale, il dirigente scolastico, la funzione amministrativa consistente nell'individuazione di percorsi formativi e iniziative «diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti».

La norma in questione, dunque, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa e' agevolmente riconducibile alla materia di legislazione concorrente "istruzione" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non alle "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. n, Cost.), le quali, per consolidato orientamento di questa ecc.ma Corte, attengono specificamente alla «struttura essenziale del sistema istruzione» (cfr. sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011, 147 e 279 del 2012, 62 del 2013). La previsione di cui al comma 29 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, infatti, pur riguardando ambiti senza dubbio ascrivibili alla sfera dell'istruzione", quali l'orientamento, il coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non e' configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura portante di tale materia. Di conseguenza, in relazione alla materia "istruzione" di cui al terzo comma dell'art. 117, Cost., spetta allo Stato porre solo i "principi fondamentali" atti ad orientare il legislatore regionale (cfr., supra, in premessa), mentre la restante disciplina e' da ritenersi affidata alle Regioni.

Il citato comma 29 dell'art. 1, al contrario, si spinge ben oltre la mera determinazione dei richiamati "principi fondamentali"; attraverso di esso, infatti, il legislatore nazionale si occupa di allocare una funzione amministrativa ad un organo statale e ne stabilisce la relativa disciplina in un ambito - occorre ribadirlo - di competenza legislativa concorrente, ossia in un ambito in relazione al quale questa ecc.ma Corte ha chiarito, a partire dalla storica sentenza n. 303 del 2003, che l'eventuale chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative da parte dello Stato richiede comunque il rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni che consentano di tutelare le istanze regionali costituzionalmente garantite (con specifico riguardo alla materia "istruzione", cfr. sent. n. 92 del 2011, par. 9 del Considerato in diritto). Si legge, infatti, nella citata sentenza n. 303 del 2003 che per giudicare se una legge statale che avochi al livello centrale una funzione amministrativa occupando lo spazio legislativo di competenza regionale (anche concorrente) sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (sent. n. 303 del 2003, par. 4.1 del Considerato in diritto).

A ben vedere, invece, nessuna intesa ne' altra forma di partecipazione delle Regioni alla disciplina e all'esercizio della funzione amministrativa relativa all'individuazione di percorsi formativi e di iniziative volte ad orientare e a coinvolgere nella maggior misura possibile gli studenti, nonche' a valorizzarne il talento, e' contemplata dalla norma statale in esame. Quest'ultima, dunque, comprime senza alcun dubbio gli spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte: con conseguente palese violazione dei parametri costituzionali appena evocati.

2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 47, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, recita: «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;   e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;   f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».

In sintesi, h norma statale in questione affida la predisposizione di apposite "linee-guida" al Ministro dell'istruzione - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata - al fine di «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» e in vista della realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere da a) a f) del medesimo comma. Si tratta, dunque, di una previsione che ricade nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di "istruzione", poiche', avendo finalita' di mera semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori, non puo' essere ricondotta ne' alla «struttura essenziale» ne' alle «basi» del sistema istruzione (cfr., supra, in premessa), la cui disciplina - secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011, 147 e 279 del 2012, 62 del 2013) - e' di spettanza del legislatore statale nell'ambito della determinazione delle "norme generali sull'istruzione" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.

Tuttavia, se e' vero che il comma 47 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 incide su di un ambito di legislazione concorrente - per l'appunto l'"istruzione" - deve al riguardo rilevarsi che e' precluso allo Stato, secondo quanto stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost., il ricorso, anche al solo fine di dettare i "principi fondamentali" della materia, a fonti regolamentari quali, per l'appunto, il decreto interministeriale cui la norma statale nel caso di specie rinvia. L'art. 117, sesto comma, Cost., infatti, stabilisce a chiare lettere che «La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia». E che la disposizione costituzionale debba essere interpretata nel senso di precludere allo Stato l'utilizzo di fonti sub-legislative in materie diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., ovvero in materie/ambiti di competenza concorrente o regionale residuale (art. 117, commi terzo e quarto, Cost.) e' confermato dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, la quale si e' pronunciata sul punto anche con specifico riferimento alla materia "istruzione" (cfr., ex plurimis, sentt nn. 200 del 2009 e 92 del 2011), ribadendo che «il sesto comma dell'art. 117 Cost. (...) autorizza il legislatore statale (...) ad esercitare la potesta' regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato» (cosi' sent. n. 200 del 2009, par. 35.2 del Considerato in diritto).

Da quanto esposto discende per tabulas l'illegittimita' costituzionale del citato art. 1, comma 47, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione di "linee-guida" in materia di misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.

Ne' e' possibile sostenere che, poiche' la disposizione in esame si riferisce espressamente alla predisposizione di "linee-guida", queste ultime non possano ritenersi giuridicamente vincolanti e quindi non vengano in rilievo come fonte normativa: cio', infatti, contrasterebbe palesemente con gli obiettivi che tali "linee-guida" dovrebbero conseguire secondo la norma de qua. Le lettere da a) a f) del comma 47 dell'art. 1, infatti, si riferiscono alla previsione, da parte di tali "linee-guida", «di modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali» (lett. a), nonche' dell'«ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma» (lett. b); esse, inoltre, dovranno prevedere che «la partecipazione dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci» e che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate «di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lett. d). Infine, sempre le "linee-guida" in questione dovranno farsi carico della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale» (lett. e), nonche', per le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che esse «possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro» (lett. f). E', evidente, in conclusione, che non si tratta di mere finalita' generali da conseguire, bensi' di previsioni vincolanti, alcune addirittura "di dettaglio" e non di mero principio (cfr., ad es., la lett. a), le quali sono destinate a delineare e definire il contenuto propriamente normativo delle suddette "linee-guida": non puo' ritenersi, pertanto, che il citato comma 47 prescriva l'adozione, tramite decreto interministeriale, di norme prive di efficacia precettiva e, quindi, non vincolanti. Da cio' non puo' che conseguire l'illegittimita' costituzionale della norma statale in esame, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.

3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 66, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, dopo aver previsto che «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto», al secondo periodo aggiunge che «Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:   a) la popolazione scolastica;   b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;   c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia' in atto».

La norma statale, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali nei quali sono articolati i ruoli del personale docente viola la sfera di potesta' legislativa regionale nella materia di competenza concorrente relativa all'"istruzione", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al legislatore regionale, infatti, in riferimento a tale materia, spetta - secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa ecc.ma Corte (cfr., tra le altre, sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011 e 147 del 2012) - la disciplina degli aspetti organizzativi della rete scolastica, con particolare riferimento al suo dimensionamento (cfr., sopra, in premessa). E che il citato comma 66 incida su profili organizzativi di pertinenza regionale, ovvero su profili che questa Corte ha ricondotto alla sfera di competenza concorrente regionale in materia di "istruzione", in quanto implicanti una valutazione delle specifiche esigenze territoriali, e' confermato dai criteri che la stessa norma richiama ai fini dell'individuazione dei suddetti "ambiti territoriali", ovvero: «La popolazione scolastica»; «la prossimita' delle istituzioni scolastiche»; e soprattutto «le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia' in atto». Non e' possibile, dunque, ricondurre in alcun modo il contenuto della norma statale concernente la definizione degli "ambiti territoriali" nei quali si dovrebbero articolare i ruoli del personale docente ne' alle "norme generali sull'istruzione", poiche' queste ultime non attengono ai profili gestionali e organizzativi della materia, ne' tantomeno ai "principi fondamentali" della materia "istruzione", entrambi parimenti di competenza statale. Questi ultimi, infatti, come si e' avuto modo di richiamare in premessa, per espressa affermazione di questa ecc.ma Corte, sono volti ad individuare «elementi di base comuni sul territorio nazionale» (v., ex plurimis, sent. n. 200 del 2009) e non comportano, pertanto, valutazioni legate alle specifiche realta' territoriali, le quali, semmai, sono demandate alle Regioni.

Peraltro, anche ove si volesse intendere la norma in esame come attributiva di una funzione amministrativa avocata in sussidiarieta' dallo Stato, non risulterebbe comunque rispettato il principio di leale collaborazione, che impone il coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio della funzione attratta "al centro" qualora questa ricada in un ambito di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, con conseguente violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. In particolare, secondo quanto questa Corte ha piu' volte avuto modo di chiarire, per giudicare se una legge statale che avochi al livello centrale una funzione amministrativa occupando lo spazio legislativo di competenza regionale, anche concorrente, sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (sent. n. 303 del 2003, par. 4.1 del Considerato in diritto).

Il comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non prevede alcuna intesa con le Regioni interessate, ma soltanto che queste ultime siano "sentite", ovvero esprimano un mero parere. E' palese, pertanto, la violazione da parte della norma impugnata tanto dell'art. 117, terzo comma, quanto dell'art. 118, primo comma, Cost.

4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 68, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015 cosi' stabilisce: «A decorrere dall'anno scolastico 2016 / 2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».

La norma statale si pone in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Essa, infatti, afferisce alla materia "istruzione" di competenza legislativa concorrente, ed in particolare alla sfera di competenza regionale relativa a tale materia, che - come si e' avuto modo di richiamare in premessa - questa Corte ha individuato anche nell'assetto organizzativo della rete scolastica e nel suo dimensionamento, nonche' a tutto cio' che in ordine ad essa richiede una valutazione delle specifiche realta' territoriali (sentt nn. 200 del 2009, 92 del 2011, 147 e 279 del 2012, 62 del 2013). La ripartizione dell'organico in riferimento agli "ambiti territoriali" rientra, dunque, senza alcun dubbio, nella materia "istruzione" di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in relazione alla quale spetta alle Regioni la competenza legislativa fuorche' in riferimento alla determinazione dei relativi "principi fondamentali".

Tuttavia, con il citato comma 68, il legislatore statale si e' preoccupato di attribuire la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali" ad un organo statale, quale e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Palese, pertanto, e' il contrasto della norma in esame con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118, primo comma, Cost., poiche' la compressione dell'autonomia legislativa regionale in una materia di competenza legislativa concorrente a seguito dell'avocazione in sussidiarieta', da parte dello Stato, di una funzione amministrativa ad essa afferente e' avvenuta in violazione del principio di leale collaborazione; la richiamata norma statale, infatti, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle stesse nell'esercizio della funzione amministrativa avocata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, come gia' ricordato, per giudicare se una legge statale che avochi al livello centrale una funzione amministrativa occupando lo spazio di competenza legislativa regionale (anche concorrente) sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (sent. n. 303 del 2003, par. 4.1 del Considerato in diritto). Nel caso di specie, invece, il legislatore statale non solo ha omesso di prevedere lo strumento dell'intesa con le Regioni interessate ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione amministrativa attratta "al centro", ma non ha neppure contemplato alcun tipo di partecipazione delle stesse in riferimento a quest'ultima.

5. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015 dispone quanto segue: «All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

La disposizione statale in esame incide, con tutta evidenza, nella materia "istruzione" di competenza legislativa concorrente, poiche' attiene ai profili organizzativi della medesima (cfr., supra, in premessa); nonostante cio', viene attribuita al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell'organico, seppure non concernenti l'organico "di autonomia". Ne consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che secondo la piu' volte richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di "istruzione" attribuisce alle Regioni proprio la disciplina di tali profili organizzativi della medesima nel rispetto dei "principi fondamentali" posti dal legislatore statale (cfr., ex plurimis, sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011 e 147 del 2012). Senza considerare, poi, che lo stesso comma 69 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 contiene una disposizione che non e' in alcun modo configurabile come "principio fondamentale" della materia che qui viene in rilievo: non si tratta, infatti, di una norma suscettibile di informare altre norme (cfr. sent. n. 279 del 2005), ne' essa lascia spazi di attuazione alle Regioni in relazione alle specifiche esigenze territoriali (cfr., tra le altre, sent. n. 200 del 2009), come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte in materia di "istruzione".

Infine, se anche si trattasse di una norma statale espressiva dell'avocazione al centro di una funzione amministrativa ricadente in un ambito di competenza legislativa concorrente, essa si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 303 del 2003), per violazione del principio di leale collaborazione: infatti, il citato comma 69 non contempla alcun coinvolgimento delle Regioni in tema di organico del personale docente. Al riguardo, merita comunque ricordare che questa Corte, pronunciandosi su fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma statale che affidava ad un decreto interministeriale la possibilita' di incrementare posti del personale sulla scorta della considerazione che tale incremento attenesse «ad aspetti dell'organizzazione scolastica che evidentemente intersecano le competenze regionali relative alle attivita' educative»; di conseguenza - ha concluso questa Corte - «il rispetto del principio di leale collaborazione impone (...) che nell'adozione delle scelte relative vengano coinvolte anche le regioni, quanto meno nella forma - gia' ben nota all'ordinamento - della consultazione dei competenti organi statali con la Conferenza unificata Stato-Regioni» (cosi' sent. n. 279 del 2005, par. 11.1 del Considerato in diritto).

6. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 74, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 70, della legge in esame cosi' stabilisce: «Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete"», il cui contenuto e' chiarito dal successivo comma 71.

Il comma 74, poi, dispone che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Tale norma, se letta in combinato disposto con il comma 70, non puo' che essere interpretata nel senso che la definizione degli "ambiti territoriali" e delle "reti" e' affidata agli uffici scolastici regionali, i quali, a loro volta, si occupano di "promuovere" tali reti tra istituzioni scolastiche. E d'altronde l'interpretazione proposta e' coerente con il comma 66 del medesimo art. 1, che affida sempre agli uffici scolastici regionali, ed in particolare ai loro dirigenti, la definizione degli "ambiti territoriali" in riferimento alla ripartizione del personale docente.

Tuttavia, il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, cosi' interpretato, si pone in palese contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che - secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, le sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011 e 147 del 2012) - affida alle Regioni l'istruzione", quale materia di legislazione concorrente, in ordine ai profili organizzativi e di dimensionamento della rete scolastica, soprattutto ove vengano in rilievo valutazioni legate alle specificita' dei diversi ambiti territoriali.

Infine, occorre rilevare che se anche il citato comma 74 esprimesse una norma statale con la quale dovesse intendersi esercitata la chiamata in sussidiarieta' di una funzione amministrativa ascrivibile ad un ambito di competenza normativa concorrente, esso nondimeno violerebbe l'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 303 del 2003), il quale in questi casi impone il rispetto del principio di leale collaborazione e, dunque, il necessario coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio della funzione amministrativa avocata al "centro". Difatti, come gia' piu' volte si e' ricordato, secondo questa ecc.ma Corte, per giudicare se una legge statale che avochi al livello centrale una funzione amministrativa occupando lo spazio legislativo di competenza regionale (anche concorrente) sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (sent. n. 303 del 2003, par. 4.1 del Considerato in diritto).

7. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 126, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Il comma 126 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede quanto segue: «Per la valorizzazione del merito del personale docente e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».

Si tratta, come e' evidente, dell'istituzione di un fondo a destinazione vincolata in riferimento ad un ambito - quello della "valorizzazione del merito del personale docente" - che certamente non rientra nella competenza esclusiva statale concernente le "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lett. n), il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011, 147 e 279 del 2012, 62 del 2013), e' limitato alla disciplina della «struttura essenziale del sistema istruzione», nonche' agli ambiti individuati dalla legge-delega n. 53 del 2003 («la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalita' ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonche' per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilita' di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i principi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i principi di formazione degli insegnanti»), successivamente disciplinati da una serie i decreti legislativi attuativi della delega (nn. 59 e 286 del 2004; 76, 77 e 226 del 2005). Si legge, infatti, nella sentenza n. 200 del 2009 che «il complesso delle suindicate fonti legislative rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a definire espressamente l'ambito materiale di intervento esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere qualificate allo stesso modo» (par. 21 del Considerato in diritto).

Tanto premesso, ne discende che il fondo istituito dal comma 126 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non e' riconducibile - quanto alla sua finalita' - ad alcuna delle suddette macro-aree nelle quali tendenzialmente si articola la competenza statale relativa alle "norme generali sull'istruzione", che ne delinea la struttura portante. A venire in rilievo nel caso di specie e', semmai, la materia "istruzione" di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): con la conseguenza che, stando alla consolidata giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, non e' consentito al legislatore statale istituire in relazione ad essa un fondo a destinazione vincolata (cfr., ex plurimis, sentt nn. 423 del 2004, 231 del 2005, 50 del 2008 e 298 del 2012). La norma statale che reca tale previsione, pertanto, integra una lesione dell'autonomia finanziaria regionale e una palese violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

8. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 153, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 153 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2005 cosi' dispone: «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».

Si tratta di una disposizione statale riconducibile alla "materia" dell'edilizia scolastica, la quale, per esplicito riconoscimento di questa Corte, si trova all'incrocio di piu' ambiti competenziali, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutti rientranti nella potesta' legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. (sent. n. 62 del 2013, par. 5 del Considerato in diritto).

Il citato comma 153, in sostanza, attribuisce una funzione amministrativa ad un organo statale in una materia di competenza concorrente e ne detta la relativa disciplina, cosi' inevitabilmente comprimendo gli spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Tuttavia, un simile sacrificio dell'autonomia regionale per via della chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative da parte dello Stato in un ambito di competenza concorrente richiede, come contropartita, il rispetto del principio di leale collaborazione, ovvero la previsione - da parte del legislatore nazionale - di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni al fine di tutelare le istanze regionali costituzionalmente garantite (sent. n. 92 del 2011, par. 9 del Considerato in diritto). In tal senso, come gia' si e' piu' volte ribadito, si e' espressa proprio questa ecc.ma Corte a partire dalla ormai storica sentenza n. 303 del 2003, nell'ambito della quale e' stato chiarito che per giudicare se una legge statale che avochi al livello centrale una funzione amministrativa occupando lo spazio legislativo di competenza regionale (anche concorrente) sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza «diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (sent. n. 303 del 2003, par. 4.1 del Considerato in diritto).

La disposizione statale in esame, a ben vedere, non solo non prevede l'acquisizione di un'intesa con le Regioni, ma nemmeno si preoccupa di individuare forme piu' "deboli" di collaborazione con esse ai fini dell'esercizio della funzione chiamata in sussidiarieta' "al centro": da cio', pertanto, non puo' che discendere l'illegittimita' costituzionale della norma in questione per violazione, nei termini indicati, degli arti. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

9. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 155, legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell'indizione della procedura concorsuale ivi contemplata venga acquisita un'intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 dispone che «Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».

Anche la norma statale in esame si inserisce tra quelle che la legge n. 107 del 2015 dedica alla materia dell'edilizia scolastica. Come gia' ricordato, dunque, in base a quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire (sent. n. 62 del 2013, par. 5 del Considerato in diritto), a venire in rilievo e' una pluralita' di ambiti materiali, tutti ascrivibili alla potesta' legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.: di conseguenza, la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato di una funzione amministrativa ricadente nella suddetta sfera di competenza concorrente necessita della previsione, ai fini del suo esercizio, di un'intesa con le Regioni (cfr. sent. n. 303 del 2003), non risultando sufficiente - ai fini della legittimita' costituzionale della norma legislativa che preveda la suddetta funzione - la previsione di un mero parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Ne costituisce riprova quanto affermato proprio in materia di edilizia scolastica da questa ecc.ma Corte nella richiamata sentenza n. 62 del 2013, laddove e' stata "salvata" una norma statale che prevedeva tale parere quale garanzia di partecipazione delle Regioni all'esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarieta' per la esclusiva ragione che si trattava della definizione, tramite decreto ministeriale, di norme-quadro tecniche in materia di edilizia scolastica. In particolare, in tale pronuncia questa Corte ha affermato che «allorche' vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni puo' limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio» (cfr. sentt. nn. 265 del 2011, 254 del 2010, 182 del 2006, 336 e 285 del 2005). Ne discende, dunque, che al di fuori di questi casi e', invece, necessaria una forma "forte" di collaborazione con le Regioni, quale e' l'intesa.

In conseguenza di quanto detto, il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 si pone in evidente contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che ai fini dell'indizione della procedura concorsuale da esso contemplata venga acquisita un'intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica.

10. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sempre in materia di edilizia scolastica viene in rilievo il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione cosi' stabilisce: «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilita' delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che definisce tempi e modalita' di attuazione degli stessi».

La norma statale in questione, essendo anch'essa relativa all'edilizia scolastica, incide su piu' materie tra quelle indicate al terzo comma dell'art. 117 Cost., quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile» (sent. n. 62 del 2013, par. 5 del Considerato in diritto). Nonostante cio', il citato comma 162 non e' configurabile alla stregua di un "principio fondamentale" ma costituisce, piuttosto, una norma di "dettaglio": esso, infatti, non consente alle Regioni margini di attuazione, poiche' impone loro di fornire il monitoraggio dei piani sull'edilizia, indicando altresi' il termine perentorio per l'adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, cosi' violando la sfera di competenza concorrente affidata alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza costituzionale nel senso che spetta allo Stato dettare i criteri, gli obiettivi, che poi le Regioni devono svolgere ed attuare (cfr. ad es., in materia di "istruzione", sentt. nn. 200 del 2009, 92 del 2011, 147 e 279 del 2012).

Peraltro, il carattere di dettaglio della norma statale in esame emerge in modo ancor piu' evidente ove la si legga in combinato disposto con il comma 171 della stessa disposizione: quest'ultimo, infatti, ai fini del monitoraggio di cui al comma 162, prescrive l'applicazione delle modalita' analiticamente disciplinate dal d.lgs. n. 229 del 2011. Di conseguenza, il richiamato comma 171, al pari del comma 162, si pone in aperto contrasto - per il suo carattere di norma di dettaglio - con l'art. 117, terzo comma, Cost.

11. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 162, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 viola altresi' l'art. 119 Cost., poiche' lede l'autonomia finanziaria regionale nella misura in cui, al secondo periodo, impone che le eventuali "economie" che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, cosi' vincolandole nella destinazione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, non e' possibile per lo Stato istituire fondi o comunque stanziare finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente o regionale residuale (cfr., tra le tante, sentt nn. 423 del 2004, 231 del 2005, 50 del 2008 e 298 del 2012). Ne' la modalita' di finanziamento delle funzioni regionali relative agli interventi in materia di edilizia scolastica contemplata dal citato comma 162 e' riconducibile ad una di quelle previste dall'art. 119 Cost., quali fondo perequativo da istituire senza vincoli di destinazione - che deve essere indirizzato ai soli «territori con minore capacita' fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma) - o gli «interventi speciali» e le «risorse aggiuntive», che lo Stato destina esclusivamente a "determinate" Regioni (o a determinati Comuni, Province e Citta' metropolitane) per finalita' enunciate nella norma costituzionale o comunque per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni». Il comma 162, pertanto, si risolve in uno strumento di ingerenza indiretta dello Stato nell'esercizio di funzioni e attivita' regionali ricomprese in materie di competenza legislativa concorrente.

12. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), legge n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con il comma 180 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il Governo e' stato delegato ad adottare - entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della citata legge - uno o piu' decreti legislativi «al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione». A norma del successivo comma 181, i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovra' attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli devono essere sia quelli di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, sia quelli indicati al medesimo comma 181, lettere da a) a l).

Come e' noto, ben puo' il legislatore statale ricorrere all'uso della delegazione legislativa in materie di competenza legislativa concorrente: l'importante e' che lo faccia mantenendosi entro il limite dei "principi fondamentali" che spettano alla sua competenza in relazione agli ambiti di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non ricorrendo a norme "di dettaglio" (cfr., tra le altre, sentt. nn. 50, 205 e 270 del 2005).

Nel caso di specie, tuttavia, con il comma 181, lett. e), n. 1.3), il Governo e' stato delegato ad occuparsi dell'«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254».

A ben vedere, pero', l'ambito relativo all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione e' stato espressamente ricondotto da questa ecc.ma Corte alla sfera di competenza concorrente spettante al legislatore regionale (cfr. sent. n. 120 del 2005) per via dell'«impossibilita' di negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili» (v. sent. n. 370 del 2003, par. 6 del Considerato in diritto).

In conclusione, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di "istruzione", il comma 181, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui conferisce una delega al Governo ad adottare norme concernenti standard strutturali e organizzativi in relazione ai servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, fuoriesce dalla competenza statale in materia di "principi fondamentali" dell'istruzione" ed invade lo spazio riservato alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni relativa alla medesima materia, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

13. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Il comma 183 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede quanto segue: «Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».

In altri termini, viene affidata a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta "per materie omogenee" delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche in quello di legislazione concorrente dell'istruzione", con la possibilita' di apportarvi modifiche finalizzate alla semplificazione e all'adeguamento alla disciplina che verra' adottata con i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta al comma 180.

Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che il ricorso alla fonte regolamentare non e' possibile in tutti gli "ambiti" incisi dalla legge in esame, ma solo in quelli che siano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, poiche' cosi' impone la lettera dell'art. 117, sesto comma, Cost., nonche' la giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (cfr., ex plurimis, sentt. nn. 200 del 2009 e 92 del 2011), secondo la quale lo Stato non puo' utilizzare fonti sub- legislative neppure nei casi di regolamentazione di funzioni amministrative attratte in sussidiarieta': si legge, al riguardo, nella sent n. 303 del 2003 che «se [...] alla legge statale e' consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va precisato che la legge stessa non puo' spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate» (cfr. par. 7 del Considerato in diritto). Di conseguenza, al legislatore statale, all'interno degli ambiti riconducibili all'art. 117, terzo comma, Cost., non puo' che ritenersi preclusa tanto l'adozione quanto la modifica di norme regolamentari, pena, come accade per l'appunto nel caso dell'art. l, comma 183, lett. e), n. 1.3, della legge n. 107 del 2015, la violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione. Sintesi delle questioni proposte.

In chiusura del presente ricorso, la Regione Puglia ritiene opportuno, per maggiore chiarezza e per agevolare la trattazione della causa, offrire una sintetica ricapitolazione delle questioni di legittimita' costituzionale sottoposte al giudizio di questa ecc.ma Corte.

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui prevede che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all'istruzione", non e' configurabile alla stregua di principio fondamentale della medesima;   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale suindicata, pur attribuendo ad un organo statale - il dirigente scolastico - una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarieta'.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la predisposizione di apposite "linee-guida" al Ministro dell'istruzione - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata - al fine di «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» e in vista della realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere da a) da f) del medesimo comma, per violazione:   del combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale rimette ad una fonte sub-legislativa - un decreto interministeriale - la determinazione di "linee-guida" vincolatiti nell'ambito di una materia di competenza legislativa concorrente (1'"istruzione"), in riferimento alla quale e' precluso al legislatore statale, sia dalla lettera dell'art. 117, sesto comma, Cost., sia secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali dei ruoli nei quali e' articolato il personale docente, per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che secondo la giurisprudenza costituzionale rientrano, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione"; ne', tantomeno, la norma statale e' configurabile alla stregua di principio fondamentale della predetta materia, secondo la nozione che ha fornito al riguardo la giurisprudenza costituzionale;   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali - gli uffici scolastici - una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", si limita a prevedere l'acquisizione di un mero parere delle Regioni anziche' il conseguimento dell'intesa con le medesime.

4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali" ad un organo statale, quale e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili relativi all'assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da ricondurre alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione";   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale - il dirigente scolastico - una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata in sussidiarieta' allo Stato.

5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell'organico, seppure non concernenti l'organico "di autonomia", per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale sono da ricondurre alla sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di "istruzione";   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale - il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata in sussidiarieta' allo Stato.

6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, letto in combinato disposto con il comma 71 della medesima disposizione, sembrerebbe affidare la "definizione" degli "ambiti territoriali" e delle "reti" agli uffici scolastici regionali, i quali - stando alla lettera del citato comma 71 - dovrebbero limitarsi a "promuovere" tali reti tra istituzioni scolastiche, per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, cosi' interpretata, finisce con l'occuparsi della disciplina di profili organizzativi della materia "istruzione" che, pero', secondo la giurisprudenza costituzionale, rientrano nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni;   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali - gli uffici scolastici - una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarieta'.

7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata in riferimento ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», per violazione:   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto secondo quest'ultima non e' consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in relazione ad ambiti di competenza legislativa concorrente, quale e' quello dell'istruzione" che viene in rilievo nel caso di specie.

8) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, «al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio», affida al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la ripartizione delle risorse di cui al comma 158 della medesima disposizione tra le Regioni, nonche' l'individuazione dei criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», per violazione:   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale - il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - una funzione amministrativa ascrivibile all'edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralita' di materie di competenza legislativa concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata in sussidiarieta' allo Stato.

9) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell'indizione della procedura concorsuale ivi contemplata venga acquisita un'intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione:   del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale - il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - una funzione amministrativa ascrivibile all'edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralita' di materie di competenza legislativa concorrente, si limita a prevedere l'acquisizione di un mero parere della Conferenza unificata anziche' il conseguimento di un'intesa con le Regioni interessate, secondo quanto invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

10) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015: il primo, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull'edilizia, indicando altresi' il termine perentorio per l'adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive ai fini del predetto monitoraggio l'applicazione delle modalita' di cui al d.lgs. n. 229 del 2011, per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto ne' il comma 162 ne' il comma 171, sia singolarmente, sia letti in combinato disposto l'uno con l'altro, sono configurabili alla stregua di principi fondamentali dell'edilizia scolastica, ovvero di materie - governo del territorio, energia, protezione civile - di competenza legislativa concorrente.

11) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui impone che le eventuali "economie" che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi e che siano accertate a seguito del monitoraggio debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, per violazione:   dell'art. 119 Cost., in quanto la norma statale finisce per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l'edilizia scolastica, incidono su una pluralita' di materie di competenza legislativa concorrente: operazione, tuttavia, che -secondo consolidata giurisprudenza costituzionale - dovrebbe invece considerarsi preclusa.

12) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui nella delega legislativa conferita al Governo contempla anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia», per violazione:   dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'ambito relativo all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione e' stato espressamente ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera di competenza concorrente in materia di "istruzione" spettante al legislatore regionale.

13) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la citata legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello di legislazione concorrente dell'"istruzione", con la possibilita' di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verra' adottata con i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta al comma 180 della medesima disposizione, per violazione:   del combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale consente a fonti regolamentari di incidere su una materia di competenza legislativa concorrente (l'"istruzione"), in riferimento alla quale e' precluso al legislatore statale, tanto dalla lettera dell'art. 117, sesto comma, Cost., quanto secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

 

P.Q.M.

 

La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nei limiti e nei termini sopra esposti.

Con ossequio.

Bari-Roma, 12 settembre 2015

Avv. Prof. Marcello Cecchetti