Regione: Basilicata

Estremi: Legge n.41 del 24-9-2015

Bur: n.40 del 28-9-2015

Settore: Politiche ordinamentali e statuti

Delibera C.d.M. del: 13-11-2015 / Impugnata

 

Con la legge in esame la Regione Basilicata intende dettare disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per i seguenti motivi:

1) L'articolo 2, comma 1, che aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 17/2011, prevede che "Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresì ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunità montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1 Gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge". Tale disposizione va ad includere nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito presso la Giunta regionale nelle more della costituzione delle Aree programma, ove sono confluiti i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, anche i dipendenti che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della citata legge regionale n.17/2011.

Tale inquadramento del suddetto personale a tempo determinato nel ruolo speciale a esaurimento, senza alcuna distinzione rispetto al personale a tempo indeterminato, già ivi inserito, comporta una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato al di fuori delle procedure ordinarie di stabilizzazione disciplinate dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e si pone altresì in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione che recano rispettivamente i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Peraltro, la norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. N. 165/2001, in base al quale le amministrazioni non possono determinare "situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale".

Al riguardo si precisa che le disposizioni del citato d. lgs. n. 165/2001 rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, confliggendo pertanto tale disposizione con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.