RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI N. 9 DEL 10 AGOSTO 2015 (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 10 agosto 2015.

(GU n. 40 del 7.10.2015)

 

La Provincia Autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 24211 del 3 agosto 2015, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 858 del 28 luglio 2015, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (codice fiscale VNGRNT57L45A952K - Pec: Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKRSPH65E10B160H - Pec: Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRNCST64M47D548L - Pec: Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDNLRA65H69A952U - Pec: Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CSTMHL38C30H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; In relazione all'ordinanza della Ministra della salute 28 maggio 2015 avente ad oggetto «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.

 

Fatto

 

1. La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 8, comma 1, cifra 21), dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol ha competenza esclusiva in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica.

Anche la tutela della salute rientra nella competenza concorrente della Provincia. Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della salute, ma la annovera tra le materie di competenza concorrente delle regioni ordinarie.

Ne deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 il quale prescrive che le disposizioni della citata legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 9, comma 1, cifra 10), dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol ha comunque competenza concorrente in materia di igiene e sanita', e in forza dell'art. 16 dello Statuto le spetta anche la competenza amministrativa in tale materia.

2. Nell'esercizio delle suddette competenze la materia e' stata da tempo disciplinata da varie leggi provinciali.

Con specifico riferimento all'oggetto disciplinato dall'ordinanza qui impugnata, si deve soprattutto ricordare la recente legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5 in tema di «Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria» con la quale e' stata istituita (cfr. art. 4) una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria con l'obiettivo di assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi, di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, di raccogliere dati epidemiologici e di attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende, mantenere tramite controlli periodici le qualifiche attribuite e garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di polizia veterinaria. L'implementazione di tale rete consente un'efficiente mappatura e valutazione del rischio, su cui programmare i controlli ufficiali dei servizi veterinari.

La legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), e successive modifiche, disciplina, all'art. 4, le attribuzioni del servizio provinciale veterinario tra cui:   il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attivita' (comma 1, lettera a);   la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento (comma 1, lettera b);   Il comma 4 del citato art. 4 stabilisce che il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorita' sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria.

In base al comma 5 dell'art. 4 compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:   a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di piu' comuni, ivi compresi quelli gia' demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;   b) provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 672 del codice penale, come depenalizzate dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;   c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanita' del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'«Office International des Epizooties» (OIE) nonche' della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonche' le relative modalita' operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati;   d) direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unita' sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonche' della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attivita' ed assicurare la globalita', l'uniformita' e l'efficienza delle prestazioni.

e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale.

f) provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria.

L'art. 5 della predetta legge provinciale n. 3/1983 attribuisce al Presidente della Provincia la facolta' di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o piu' comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), e dell'art. 63 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresi' i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'art. 35 dello stesso T.U.

Il comma 2 di tale art. 5 precisa che la relativa attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa e' espletata dal competente servizio veterinario provinciale, che puo' avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle U.S.L. interessate ed il comma 3 dispone che l'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra e' demandata al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.

Infine si rileva che ancora con legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 (Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura) e' stata istituita l'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento.

La finalita' generale della suddetta legge provinciale n. 9 del 1995 e' indicata dal primo comma dell'art. 1, cosi' come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12: «Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale e' istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento.»   L'art. 1, comma 3, della predetta legge provinciale n. 9/1995, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 chiarisce che «ai fini di dare puntuale esecuzione all'art. 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unita' sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.»   L'art. 1, comma 36, del decreto-legge 31 gennaio 1997 n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), cosi' come sostituito dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81, riguarda la realizzazione di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatoriale italiano. Tale banca dati e' stata istituita al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali. Il comma 37 dispone che la banca dati, di cui al comma 36, e' articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete.

La legge provinciale detta disposizioni sull'identificazione degli animali (art. 4 L.P. n. 9/1995, come modificato dall'art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9), disponendo che tutti i capi delle specie di cui all'art. 1 [bovina, ovina, caprina e suina (comma 1), equini (comma 1-bis)] sono identificati a cura dell'Associazione [Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine (art. 1, comma 2)] mediante l'apposizione di una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro venti giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita.

Per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale e' previsto che viene acquisito il contrassegno gia' apposto ed ove questo non esista, si provvede all'identificazione di cui al comma 1.

Infine si prevede che l'Associazione trasmette mensilmente al Servizio veterinario provinciale l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.

L'art. 5 della l.p. n. 9/1995 dispone che l'anagrafe provinciale del bestiame e' fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria. Il comma 2 dispone espressamente che i dati registrati all'anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma 1.

L'art. 7-bis l.p. n. 9/1995, come inserito dall'art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, chiarisce che per quanto non espressamente previsto dal presente capo trova applicazione la normativa comunitaria vigente in materia.

Inoltre, la Provincia autonoma, in esecuzione delle disposizioni provinciali predette ha emanato tramite decreto 19 agosto 2009, n. 31.12/464892 del direttore del servizio veterinario provinciale (a cio' autorizzato dall'art. 4, comma 5, lettera c), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3) disposizioni sanitarie per la movimentazione di animali vivi da reddito in provincia di Bolzano.

L'art. 1 di tale decreto n. 31.12/464892/2009 disciplina la movimentazione nell'ambito del territorio della Provincia di Bolzano di animali vivi da reddito, non destinati alla macellazione e prevede che nel territorio della Provincia di Bolzano e' consentito movimentare bovini, equidi, ovini, caprini, suini e camelidi del nuovo mondo, non destinati alla macellazione, senza il modello 4 emesso dal detentore degli animali o dal veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 31 e senza il modello 7 di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il comma 2 prescrive che i bovini devono essere tuttavia scortati dal passaporto bovino, di cui all'art. 6 e gli equidi dal passaporto equino di cui all'art. 7.

Il comma 3 prescrive che devono essere rispettati inoltre i seguenti requisiti:   a) Ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti il detentore responsabile deve provvedere a comunicare al veterinario ufficiale competente, entro una settimana, l'introduzione e l'uscita dei bovini, degli equidi, degli ovini, dei caprini, dei suini e dei camelidi del nuovo mondo in un'azienda o stalla di sosta, o dei bovini all'alpeggio; tale comunicazione puo' essere fatta anche via fax, e-mail o tramite altre modalita' stabilite dal Servizio veterinario provinciale e dall'Azienda Sanitaria.

b) In deroga alla lettera a), nel caso di movimentazione di bovini verso malghe o pascoli di alta montagna, la comunicazione di cui sopra puo' avvenire tramite trasmissione dell'elenco, previsto dall'art. 2 della decisione della Commissione del 20 agosto 2001, n. 672, e successive modifiche, effettuata entro una settimana dall'arrivo degli animali.

c) La comunicazione di cui alla lettera a) deve essere fatta per i bovini, gli equidi, gli ovini, i caprini, i suini ed i camelidi del nuovo mondo acquistati nell'ambito delle aste, non da parte del detentore, bensi' da parte delle strutture deputate all'organizzazione delle aste stesse. La struttura deputata all'organizzazione dell'asta provvede a controllare per via informatica, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, lo stato sanitario degli animali e delle relative aziende prima dell'ammissione degli animali all'asta stessa.

Con decreto 29 maggio 2008, n. 31.12/295281 il direttore del servizio veterinario provinciale ha emanato nuove disposizioni in materia di identificazione degli animali prescrivendo per l'identificazione degli ovi-caprini: «1. Tutti gli animali da riproduzione delle specie ovina e caprina di eta' superiore a 12 mesi, detenuti in Provincia di Bolzano, vengono identificati tramite una marca auricolare, applicata all'orecchio sinistro, e tramite un bolo ruminale, conformemente al Regolamento (CE) n. 21/2004. Gli ovini ed i caprini, avviati alla macellazione entro i 12 mesi di eta', vengono identificati solo mediante una marca auricolare di color salmone, applicata all'orecchio sinistro. Gli animali da macello, che non vengono avviati alla macellazione entro il primo anno di eta', devono essere riidentificati mediante una marca auricolare, applicata all'orecchio sinistro, e mediante un bolo ruminale.

2. Le dimensioni del bolo ruminale da utilizzare vengono stabilite dal Servizio veterinario provinciale, tenuto conto della specie e dell'eta' degli animali da identificare e delle conoscenze scientifiche disponibili.»   Per quanto concerne i bovini la disciplina si trova al regolamento (CE) n. 1760/2000 che prevedeva, prima della modifica apportata dal regolamento (UE) n. 653/2014, l'applicazione del relativo marchio auricolare convenzionale apposto su ciascun orecchio.

Il regolamento (UE) n. 653/2014 mira ora ad introdurre gradualmente le modalita' di identificazione elettronica prevedendo che dal 18 luglio 2019 gli Stati dovranno garantire che l'identificazione ufficiale dei bovini possa avvenire anche sulla base di un identificatore elettronico.

3. Cio' premesso, e' avvenuto che la Ministra della salute, con Ordinanza 28 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, ha emanato delle «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», prevedendo - fra l'altro - l'obbligo generalizzato d'identificazione elettronica per gli animali, la disciplina generalizzata delle movimentazioni per monticazione e le attribuzioni di competenze ai direttore generali delle Aziende sanitarie locali.

Testualmente l'ordinanza per le parti ritenute lesive delle competenze provinciali prevede testualmente:   «Art. 2 (Obiettivi delle Aziende sanitarie locali). - 1. Le regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di seguito denominati: U.I., assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed e' valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.

3. Le regioni e le provincie autonome U.I. da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

4. Nei territori U.I e in quelli non U.I. la programmazione del diradamento dei controlli e' concordata con il Ministero della salute, sentito il parere dei Centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione.

5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attivita' di profilassi previste.»   «Art. 3 (Identificazione degli animali e registrazione delle attivita'). - 1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente.

2. Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, di seguito denominato: Servizio veterinario, provvede d'ufficio al piu' presto possibile e comunque prima di' ogni spostamento, con spese a carico del proprietario.

3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei territori U.I. sulla base della valutazione del rischio.

4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positivita' degli animali. Tale modalita' d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art 8 del decreto del Ministero della sanita' 15 dicembre 1995 n. 592.

5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorita' competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4.

6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attivita' di profilassi previste dalla presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro il 30 novembre di ogni anno il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attivita' per l'anno successivo. Dette attivita' di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalita' di cooperazione applicativa.

7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN.»   «Art. 6 (Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale). - 1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Ai sensi dell'art. 1, lettera r) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprieta'.

3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.

4. L'autorizzazione della stalla di sosta e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3.

5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello.

6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciate. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla.

7. Le stalle di sosta sono soggette a controllo da parte del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici.

8. Le attivita' di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.»   «Art. 9 (Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente). - 1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo.

4. In deroga al precedente comma 3, i territori non U.I. che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di cui al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo.

5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valutazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di eta' superiore alle 6 settimane, per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai 12 mesi; per la brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi.

6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza.

7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di piu' allevamenti, questi sono considerati come un'unica unita' epidemiologica e a elevato rischio.

8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, sulla base della valutazione del rischio, ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni.

9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' informatiche presenti nella BDN.

10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilita' del Comune.

11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.»   «Art. 12 (Verifiche). - 1. I responsabili dei servizi veterinari di sanita' animale delle aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004:   a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attivita' previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia;   b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attivita' svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a:   accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi;   misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4;   identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3;   controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti;   controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7;   accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti.»   Occorre inoltre rammentare che la Commissione europea con diverse decisioni ha dichiarato il territorio della provincia di Bolzano ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (decisione 13 luglio 1999, n. 465), da brucellosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 466), da tubercolosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 467), da rinotracheite bovina infettiva (decisione 25 luglio 2000, n. 502) e da brucellosi ovina e caprina (decisione 21 giugno 2002, n. 482).

Com'e' quindi evidente, l'ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 interviene nelle materie di competenza provinciale (agricoltura, patrimonio zootecnico e tutela della salute) in cui allo Stato non spetta alcun potere regolamentare e in cui la Provincia ha gia' provveduto, anche in attuazione delle norme europee, con proprie leggi a regolare la materia. Essa e' pertanto gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano ricorrente che, pertanto, la impugna sollevando il conflitto di attribuzioni per i seguenti motivi di Diritto;   Violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8, comma 1, cifra 21), 9, comma 1, cifra 10), e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 484, e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266), nonche' dell'art. 117 della Costituzione in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3/2001. Violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e provinciali. Introduzione di una disciplina di dettaglio.

L'ordinanza impugnata interviene in materia dell'agricoltura, del patrimonio zootecnico e di tutela della salute pubblica; cio' risulta dal preambolo ove si legge che essa e' stata emanata «Ritenuto necessario e urgente, proseguire e intensificare ulteriormente l'attivita' di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonche' alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni......

Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure di sorveglianza anche nei territori ufficialmente indenni, al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita».

Per cio' stesso l'ordinanza viola le competenze provinciali in materia di agicoltura e patrimonio zootecnico, attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, comma l, cifra 21), e 16, dello Statuto speciale di autonomia. Viene altresi' violato il principio costituzionale che esclude i regolamenti statali dalle materia di competenza della Provincia. La stessa ordinanza reca inoltre una disciplina di dettaglio preclusa persino agli atti legislativi.

L'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante norme di attuazione in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, prevede unicamente che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine all'importazione e all'esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale.

In forza dell'art. 1 di tale decreto n. 279/1974, la Provincia esercita le relative funzioni amministrative ed in base all'art. 10 dello stesso decreto le funzioni amministrative statali gia' svolte da organi od uffici locali di cui alla lettera d) dell'art. 8 sono state delegate alle province di Trento e di Bolzano.

L'ordinanza viola altresi' le competenze provinciali in materia di igiene e sanita', attribuite dagli art. 9, comma 1, cifra 10), e 16, dello stesso Statuto, come pure l'art. 117 della Costituzione in materia di tutela della salute.

Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della salute, ma la annovera tra le materie di competenza delle regioni.

Ne deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, il quale prescrive che le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Inoltre, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha riconosciuto il principio secondo il quale lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non ha nemmeno titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 341 del 2009 n. 133 del 2010 e n. 125 del 2015).

In forza degli artt. 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione in materia di igiene e sanita', la Provincia esercita anche le relative funzioni amministrative e agli organi statali non sono riservati poteri ispettivi o di controllo.

Inoltre, l'art. 3-bis di tale decreto assicura il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'art. 3, con particolare riferimento agli animali vivi, tramite la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e prevedendo la stipula di apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, un'altra norma di attuazione dello Statuto, e precisamente l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, .........».

Orbene, la Ministra della sanita' afferma di aver adottato l'ordinanza in questione ai sensi, fra l'altro, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali»), ed ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»); quest'ultimo, in particolare, dispone che: «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.»   Nessuno dei due atti legislativi richiamati puo' costituire un valido fondamento dell'ordinanza impugnata tale da escludere la lesione delle attribuzioni provinciali. Non il primo, poiche' il decreto legislativo n. 112 del 1998 riguarda unicamente le regioni ad autonomia ordinaria e non la Provincia autonoma ricorrente. Ma neppure il secondo, stante anche il fatto che l'art. 80, comma 1, della legge n. 833/1978 (c.d. clausola di salvaguardia) fa espressamente salve le competenze spettanti alla Provincia ricorrente in base allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

In ogni modo non trattandosi, nel caso dell'agricoltura e della tutela della salute, di materie di esclusiva competenza statale, allo Stato non spetta il potere di emanare in quella materia atti regolamentari, ne' ordinanze amministrative con valore normativo e quindi assimilabili ai regolamenti. E' chiaro, infatti, che cio' che il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione vuole impedire e' che nelle materie attribuite alla competenza legislativa regionale possano intervenire atti di normazione secondaria dell'Amministrazione statale. Cio' e' stato ribadito dall'adita Ecc.ma Corte Costituzionale in tema di delegificazione (sentt. nn. 302 e 303 del 2003), nelle materie di competenza legislativa concorrente regionale il sesto comma dell'art. 117 preclude l'intervento dei regolamenti cosi' come di ogni fonte secondaria statale.

Sotto quest'aspetto l'ordinanza impugnata e' del tutto assimilabile ad un regolamento, secondo l'insegnamento della piu' autorevole dottrina (SANDULLI), secondo cui tanto i regolamenti quanto le ordinanze in senso stretto sono espressione del medesimo potere di «ordinanza normativa» della Pubblica amministrazione. Del resto l'ordinanza impugnata ha un evidente contenuto normativo, caratterizzato dalla generalita' ed astrattezza dei suoi precetti, che ne avvalora la natura sostanzialmente regolamentare.

Il richiamo nell'ordinanza impugnata alla sentenza dell'adita Ecc.ma Corte Costituzionale n. 12/2004 non e' pertinente, in quanto da un lato riguardava un intervento legislativo (art. 66 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e dall'altro l'emergenza internazionale derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (la «mucca pazza») di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione del 19 novembre 2001.

In effetti, in tale sentenza l'Ecc.ma Corte ritiene la questione sollevata da tre regioni ordinarie non fondata unicamente perche' riguardante iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Commissione europea riconducendo l'art. 66 della legge n. 448/2001 alle materie di legislazione esclusiva statale «profilassi internazionale» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Nel caso ora sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano si tratta di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria (cfr. art. 31 legge n. 833/1978 richiamato nell'ordinanza impugnata) e non certo di una disposizione legislativa adottata in attuazione di un'emergenza internazionale quale la mucca pazza, l'influenza aviaria o quella suina, accertata da decisioni della Commissione europea.

Anzi, l'impugnata ordinanza si pone in stridente contrasto con le decisioni della Commissione europea che hanno dichiarato il territorio della provincia di Bolzano ufficialmente indenne dalle malattie (tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica) alla cui prevenzione mira l'impugnata ordinanza.

I piani di profilassi ed eradicazione elaborati e attuati dalle singole regioni e province autonome non possono certo essere ricondotti alla materia dell'emergenza sanitaria internazionale, ma piu' correttamente ricadono nell'ambito della tutela della salute.

Il provvedimento introduce, oltretutto, anzitempo un obbligo generalizzato d'identificazione elettronica per gli animali (art. 3, comma 1) e quindi anche per i bovini, nemmeno previsto dal regolamento europeo n. 653/2014.

Inoltre, le movimentazioni sul territorio nazionale sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato disponibile nella BDN (art. 3, comma 7).

Questa previsione stravolge il sistema attuale: non solo per quanto attiene alla disciplina specifica prevista per la provincia di Bolzano che per le movimentazioni di animali non destinati alla macellazione (decreto Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 agosto 2009, n. 31.12/464892, art. 1, comma 1) all'interno del territorio provinciale non richiede ne' il modello 4 emesso dal detentore degli animali o dal veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 31, ne' il modello 7 di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), ma si pone in contrasto anche con l'art. 41, comma 3, dello stesso Regolamento di polizia veterinaria che non richiede alcuna autorizzazione per le movimentazioni all'interno dello stesso Comune.

Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, introducono «per tutto il territorio nazionale», quindi anche per i territori ufficialmente indenni, l'obbligo di inserire nel sistema informativo SANAM tutte le informazioni relative all'esecuzione delle profilassi previste dall'ordinanza stessa.

Tale prescrizione risulta del tutto superflua nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, territorio ufficialmente indenne, che in ambito di profilassi ha implementato un sistema di elaborazione, trasmissione e registrazione dati, che si e' rilevato efficace ed idoneo a mantenere ininterrottamente per decenni lo stato di territorio ufficialmente indenne (cfr. decisioni della Commissione europea che hanno dichiarato ufficialmente tale territorio indenne da leucosi bovina enzootica (decisione 13 luglio 1999, n. 465), da brucellosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 466), da tubercolosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 467), da rinotracheite bovina infettiva (decisione 25 luglio 2000, n. 502) e da brucellosi ovina e caprina (decisione 21 giugno 2002, n. 482).

Si rammenta che la precedente ordinanza 14 novembre 2006 richiamata nell'impugnata ordinanza riguardava unicamente le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

L'art. 3 introduce poi prescrizioni e obblighi procedurali che vanno ad impattare in modo considerevole sul funzionamento e l'organizzazione di un sistema che comunque ha consentito di raggiungere e mantenere lo stato di territorio ufficialmente indenne.

Si ricorda che a partire dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, art. 34, comma 3, in provincia di Bolzano il Servizio sanitario nazionale viene finanziato senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e che quindi, a maggior ragione, non appare giustificata la previsione tramite ordinanza ministeriale di procedure che comporterebbero nuovi e gravosi oneri per la Provincia, senza considerare che non sussistono le ragioni di urgenza e necessita' per tale parte del territorio.

In quest'ottica non risulta compatibile con il sistema attuale nemmeno l'art. 12 che impone l'espletamento di ulteriori attivita' foriere di nuovi costi a carico della Provincia.

L'art. 9 dell'ordinanza impugnata va a disciplinare le movimentazioni per monticazione. Il comma 1 opera un rinvio generico agli animali identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero agli animali identificati elettronicamente (nulla quaestio per gli ovi-caprini), ma per i bovini, sarebbe una previsione del tutto in contrasto con il sistema attuale operante nella nostra Provincia.

L'ordinanza, inoltre, (art. 9, comma 9) introduce una procedura di «richiesta, conferma e rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti» (verso l'alpeggio) cosa che oggi non e' contemplata, ne' dal Regolamento di polizia veterinaria per le movimentazioni nell'ambito dello stesso Comune, ne' dalla disciplina provinciale (decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 agosto 2009, n. 31.12./464892, art. 1, comma 3, lettere a) e b).

La disciplina provinciale, peraltro, riprende le disposizioni di cui alla decisione della Commissione n. 672/2001 (In provincia di Bolzano il detentore che porta gli animali in alpeggio comunica al veterinario ufficiale gli identificativi degli animali movimentati).

In conclusione, non spettava al Ministero della salute il potere di emettere l'ordinanza impugnata con effetti anche nella provincia di Bolzano; ordinanza che viola in modo palese le attribuzioni provinciali.

Violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8, comma 1 cifra 21), 9, comma 1, cifra 10), e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) in relazione all'art. 117, quinto comma, della Costituzione ed alla norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, recante l'estensione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616   Occorre inoltre rilevare che l'art. 117, quinto comma, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome partecipano all'attuazione delle norme comunitarie nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), stabilisce che spetta alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello Statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della comunita' europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attivita' amministrativa di esecuzione.

L'art. 16, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sancisce l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di dare attuazione, tempestivamente ed autonomamente, agli obblighi di adeguamento imposti dalla normativa comunitaria nelle materie di propria competenza.

Il regolamento (UE) n. 653/2014 mira ad introdurre gradualmente le modalita' di identificazione elettronica prevedendo che dal 18 luglio 2019 gli Stati dovranno garantire che l'identificazione ufficiale dei bovini possa avvenire anche sulla base di un identificatore elettronico. Fino a quella data l'unico mezzo di identificazione ufficiale per i bovini resta la marca auricolare convenzionale (previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 nella versione originaria).

Inoltre, l'introduzione del sistema e' facoltativa: nel considerando 17 del regolamento e' enunciato il principio per cui gli stati membri, nell'introdurre l'identificazione elettronica obbligatoria per i bovini, devono tener conto anche dell'impatto economico che il sistema puo' avere sulla produzione e devono previamente consultare le organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine. Il tutto a conferma che, al di fuori di specifiche ipotesi di emergenza sanitaria, l'interesse alla tutela della salute deve comunque essere contemperato con le esigenze del mercato.

Come descritto nel considerando 27 del medesimo regolamento, l'art. 7 paragrafo 2 della versione consolidata del regolamento 1760/2000, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di pascolamento stagionale dei bovini, inclusi gli obblighi di registrazione dei movimenti dei bovini stessi.

Le movimentazioni verso l'alpeggio sono disciplinate dal decreto del Direttore del Servizio veterinario 19 agosto 2009, n. 31.12/464892, in particolare art. 1, comma 2, conformemente alla decisione della Commissione 2001/672/CE del 20 agosto 2001: il detentore responsabile degli animali che intende movimentarli comunica al veterinario ufficiale competente l'elenco degli animali movimentati (la Banca dati nazionale e' predisposta in modo tale che le comunicazioni relative agli ovi-caprini vengano fatta in maniera generica, comunicando solo il numero di capi movimentati e non individuandoli singolarmente).

L'adita Ecc.ma Corte Costituzionale ha precisato nella sentenza n. 126/1996 i rapporti intercorrenti tra attuazione statale di norme europee e competenze costituzionalmente assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano, escludendo che lo Stato possa sottrarre ad essa una porzione di tali competenze.

L'ordinanza introduce, in violazione delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di trasposizione delle norme europee, la diretta identificazione elettronica dei bovini senza il rispetto del limite temporale previsto dal regolamento (UE) n. 653/2014.

Spetta, quindi, alla Provincia autonoma dare concreta attuazione sul proprio territorio alle norme dell'Unione europea.

Violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8, comma 1 cifra 21), 9, comma 1, cifra 10), e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) in relazione agli articoli 99, 100, 101 e 102 dello stesso Statuto.

L'Ordinanza, all'art. 3, comma 7, prevede, inoltre, l'utilizzo esclusivo delle modalita' informatiche presenti nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnico (BDN).

E' pacifico che tale banca dati e' disponibile unicamente in lingua italiana e di fatto la maggior parte degli utenti della Provincia di Bolzano (appartenenti al gruppo linguistico tedesco) non vedrebbe tutelato il diritto all'utilizzo della propria madrelingua.

Quindi, l'ordinanza impugnata viola altresi' le disposizioni statutarie che parificano la lingua tedesca a quella italiana e garantiscono l'uso della madrelingue a tutti i cittadini della provincia di Bolzano.

Pertanto, anche sotto questo residuo aspetto sono violate le competenze della Provincia autonoma di Bolzano e non spettava al Ministero della salute il potere di emettere l'ordinanza impugnata senza prevedere la garanzia della bilinguita'.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che l'Ecc.ma Corte Costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia:   dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Ministra della salute, emettere l'Ordinanza 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», con effetto anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano;   e per l'effetto annullare l'ordinanza suddetta.

Si depositano con il presente ricorso i seguenti documenti:   1) deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 858 dd. 28 luglio 2015;   2) procura speciale Rep. n. 24211 del 3 agosto 2015;   3) ordinanza 28 maggio 2015 (estratto Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144);   4) legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5;   5) legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3;   6) legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9;   7) decreto del Direttore di servizio 19 agosto 2009, n. 31.12/464892;   8) decisione della Commissione 20 agosto 2001, n. 672;   9) decreto del Direttore di servizio 29 maggio 2008, n. 31.12/295281;   10) regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760;   11) regolamento UE 15 maggio 2014, n. 653;   12) decisione della Commissione 13 luglio 1999, n. 465 - leucosi bovina enzootica;   13) decisione della Commissione 13 luglio 1999, n. 466 - brucellosi bovina;   14) decisione della Commissione 13 luglio 1999, n. 467 - tubercolosi bovina;   15) decisione della Commissione 25 luglio 2000, n. 502 - rinotracheite bovina infettiva;   16) decisione della Commissione 21 giugno 2002, n. 482 - brucellosi ovina e caprina.

Bolzano-Roma, 3 agosto 2015

avv. von Guggenberg - avv. Bernardi - avv. Beikircher - avv. Fadanelli - avv. Costa