RICORSO N. 77 DEL 29 LUGLIO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 luglio 2015.

(GU n. 40 del 7.10.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, Fax 06/96514000 e Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Abruzzo (codice fiscale n. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, piazza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100.

Per la declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della legge regionale Abruzo n. 13 dell'8 giugno 2015, pubblicata sul B.U.R. Regione Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno 2015, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008 n. 2 recante «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale», in particolare l'art. 1 della legge regionale n. 13/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, Cost., lettere h), m) ed s) e con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Con la legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, la Regione Abruzzo ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008 n. 2, recante «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale».

L'art. 1 della legge regionale presenta profili di illegittimita' costituzionale.

L'art. 1, della legge regionale Abruzo 8 giugno 2015, n. 13 integra la legge regionale Abruzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), introducendo, dopo l'art. 1, il seguente art. 1.2, comma 1: «Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori».

La legge regionale Abruzzo, prevede, ai fini dell'espressione dell'intesa regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione previsto dalla normativa statale, che le centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti vengano localizzate in aree determinate, quali le zone (aree e nuclei) industriali.

La disposizione regionale in primis, determina l'introduzione di un divieto costituito dalla incompatibilita' nella localizzazione e realizzazione in aree diverse da quelle indicate dalla norma, con una disposizione in grado, da sola, di produrre l'effetto di incompatibilita'; inoltre travalica i limiti imposti al potere normativo regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni della Costituzione sancite dall'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s).

Il diniego implicito ex lege dell'intesa regionale, per quegli impianti localizzati in aree diverse da quelle indicate dalla norma in precedenza riportata, comporta un «effetto automatico» e ineludibile della incompatibilita' implicita; in particolare, viene implicitamente predeterminato (negando ogni possibilita' di un esito positivo alle relative istruttorie) l'esito negativo delle istanze di autorizzazione eventualmente proposte di centrali di spinta dai soggetti interessati, localizzate in aree diverse da quelle industriali.

Al riguardo si rammenta che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», assegnata dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni.

Su analoga norma regionale dell'Abruzzo, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale si e' gia' espressa con la sentenza n. 182/2013, che nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge regionale Abruzzo n. 28/2012, nella parte in cui poneva limiti alla localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti ha statuito che «e' precluso quindi alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi fondamentali individuati dal legislatore statale».

Si evidenzia che la Corte Costituzionale si e' gia' pronunciata su questioni analoghe a quella in argomento, dichiarando l'incostituzionalita' di alcune norme regionali che disponevano l'incompatibilita' / inidoneita' di determinati impianti e infrastrutture con specifiche aree del territorio regionale.

Secondo la Corte, le norme regionali si ponevano in contrasto:   (i) con la normativa nazionale di riferimento,   (ii) impedivano - di fatto - il rilascio della prescritta intesa da parte della Regione precludendo alle amministrazioni statali l'esercizio dell'azione amministrativa di loro competenza, e/o   (iii) violavano il principio di leale collaborazione (sentenze Corte Cost. 282/2009 e 119/2010 aventi ad oggetto la realizzazione di impianti eolici e 331/2010 in materia di impianti nucleari).

Piu' in generale, la Corte Costituzionale, sul tema del rapporto fra legislazione nazionale e regionale, ha sancito che in nessun caso la Regione puo' utilizzare «la potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.» (tra le altre, sentenza n. 198 del 2004).

Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (seconda parte) della legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, per violazione dell'art. 1, commi 1, 4 e comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, Cost., lettere h), m) ed s) e con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Alla stessa stregua si ritiene di dubbia legittimita' costituzionale l'art. 1, - seconda parte - della legge regionale Abruzzo 8 giugno 2015 n. 13, che inserisce nella legge regionale n. 2/2008 il seguente articolo 1.2 comma 2 "Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata Tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "8".

La norma regionale stabilisce, ancorche' - e in maniera illogica - facendo salve le norme nazionali, distanze di sicurezza interferendo con una funzione espressamente riservata allo Stato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. c) che infatti attribuisce allo Stato la «determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia», criteri generali individuati dal DM 17 aprile 2008.

Per altro la citata legge statale dispone all'articolo 1, comma 1, che «Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi', determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria (...)».

Il comma 4, dell'articolo 1 delle medesima legge n. 239/2004, muovendosi nell'ambito normativo cosi' delineato dal comma 1, aggiunge che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:   a) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;   b) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Conseguentemente, la disciplina regionale avversata segna una chiara contrapposizione con quanto disposto dalla legge n. 239/2004, in quanto pone limiti stringenti alla localizzazione, impedendone la realizzazione su larga parte del territorio regionale, delle centrali di spinta e conseguentemente anche dei collegati gasdotti di interesse nazionale.

Al riguardo sono imprescindibili anche le seguenti considerazioni di ordine tecnico relative all'esercizio delle infrastrutture della rete gas, infatti, a differenza delle infrastrutture elettriche, dove le stazioni possono essere posizionate anche a chilometri di distanza dal collegato elettrodotto, nel trasporto di gas naturale le centrali di spinta costituiscono parte integrante e funzionale al sistema di trasporto e pertanto non possono che essere localizzate lungo il tracciato del metanodotto; ne deriva che la norma in questione pone limiti alla realizzazione di intere infrastrutture del trasporto nazionale del gas naturale, ledendo non solo le prerogative statali ma anche quelle delle regioni confinanti in ragione del fatto che le infrastrutture di che trattasi sono localizzate a livello interregionale.

E' necessario, inoltre, rilevare che il dettato normativo di cui alla citata lett. f) del comma 4 della legge n. 239/2004, trova concreta applicazione nell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 ove si prevede, quale forma di coordinamento tra l'istituzione regionale e quella statale in una materia a legislazione concorrente, che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione sia adottato d'intesa con la Regione interessata.

La legge regionale Abruzzo introduce, pertanto, un regime differente da quello individuato a livello statale per la definizione delle norme tecniche di costruzione degli impianti di trasporto di gas naturale e, in tal modo, in contrasto con le previsioni del D.M. 17 aprile 2008, ledendo le competenze assegnate al legislatore statale per ragioni di salvaguardia dell'unitarieta' della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale di energia.

Per quanto sopra la legge regionale n. 13/2015 presenta in realta' profili di incostituzionalita' del tutto analoghi a quelli che avevano determinato l'impugnazione da parte del Governo della legge regionale n. 28/2012, come gia' in precedenza aveva fatto con la legge regionale n. 32/2009, e per la quale la Corte ne ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale con la citata sentenza n. 182/2013.

Illegittimita' costituzionale del medesimo art. 1 della legge regionale n. 13/2015, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost.; violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento (art. 43 e 49 del Trattato U.E.); 41, 42 e 43 Cost. violazione dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprieta' privata; 117, terzo comma: violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative.

Sotto altro profilo, si deduce la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale. Abruzzo n. 13/2015, tenuto conto che la materia in oggetto rientra tra quelle a competenza concorrente e quindi la potesta' legislativa regionale deve esplicarsi all'interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di collaborazione.

Questi principi, nel caso di specie, sarebbero violati ponendosi, la legge regionale, in contrasto con le norme nazionali vigenti in materia di energia; 118 e 120 Cost.; violazione del principio di leale collaborazione: se si considera che ad oggi ben due iter amministrativi, relativi a un gasdotto e ad una centrale di compressione facenti parti della Rete Nazionale Gasdotti, sono stati ostacolati dalle due leggi regionali sopra citate, con le quali era stato stabilito il divieto di costruzione di metanodotti e impianti di spinta della rete nazionale gasdotti e avverso le quali la Presidenza del Consiglio ha sollevato l'eccezione di costituzionalita', confermata dalla Corte Costituzionale, e che comunque hanno comportato un aggravio del procedimento sia sui tempi che sulle modalita' di svolgimento.

Per questi motivi, si chiede l'annullamento - sotto i vari profili sopra evidenziati dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2015, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n.13/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data ........

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri ........;   2. copia della Legge regionale impugnata;   Con ogni salvezza.

Roma, 14 luglio 2015

Avvocato dello Stato: Rago