RICORSO N. 76 DEL 21 LUGLIO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 luglio 2015.

(GU n. 40 del 7.10.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12,   Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,   Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 «Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5» «Legge di stabilita' regionale 2015» , pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio 2015, n. 20, quanto all'art. 1, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.

 

Motivo

 

1) L'art. 1 della l.r. n. 18/2015 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata dell'11 maggio 2015, n. 18 recita:   Art. 1. - Modifiche e integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 «Legge di Stabilita' regionale 2015».

1. L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - Legge di Stabilita' regionale 2015 e' cosi' sostituito:   «Articolo 21 (Riordino delle provvidenze economiche e contributi). - 1. A decorrere dall'anno 2015 le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23, possono essere erogate agli assistiti aventi un ISEE di euro 14.000,00 per un importo di euro 240,00 mensili e un ISEE compreso fra euro 14.001,00 e euro 21.000,00 per un importo di euro 120,00 mensili.

2. Ai pazienti che effettuano dialisi domiciliari viene corrisposto, altresi', un contributo aggiuntivo pari ad euro 150,00 mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di cui al precedente comma 1.

3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi.

4. Per far fronte alle esigenze finanziarie maturate al 31 dicembre 2014 sulla base della normativa previgente, nonche' per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo relativamente alle annualita' 2015, 2016 e 2017, sono stanziati euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.449.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 12 Programma 04.

5. All'attuazione del presente articolo sono destinate, per l'anno 2015, ulteriori risorse pari ad euro 2.570.000 derivanti dalle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione della legge regionale Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali, approvata dal Consiglio regionale in data 24 marzo 2015; per gli anni successivi l'entita' dell'ulteriore stanziamento e' fissata con la legge di stabilita'.

6. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa previgente, nonche' per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo, il cui ammontare, per l'esercizio 2015, e' stimabile, complessivamente, in euro 4.870.000,00, sono previste le seguenti coperture:   Esercizio 2015:   a) per euro 2.500.000,00 a valere sullo stanziamento riveniente dalla Missione 12 Programma 04;   b) per euro 2.370.000,00 apportando le variazioni in termini di competenza e di cassa sul bilancio di previsione 2015 ed in termini di competenza sul bilancio pluriennale 2015/2017, esercizi 2016 e 2017, come di seguito esplicitato:   Variazione in aumento   Stato di previsione delle entrate   Titolo 1000000 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   Tipologia 1010100 - Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 1010199 - Altre imposte, tasse e proventi euro 2.370.000,00   Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale euro 2.370.000,00   7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, e' autorizzata ad apportare le variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio appartenenti ai Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate ed alla Missione 12 e Programma 04 sopra richiamati.».

1.2. Dal dato testuale riportato si evince che la Regione Basilicata ha intenso finanziare «le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23» anche avvalendosi per il 2015, nei limiti dell'importo di euro 2.570.000,00, delle maggiori entrate «rivenienti dall'applicazione della legge regionale Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali, approvata dal Consiglio regionale in data 24 marzo 2015».

La predetta legge e', stata, tuttavia, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi a codesta Corte, con ricorso n. 62/2015, per aver introdotto, pur trattandosi di un tributo «derivato», una disciplina in materia di tassa automobilistica sui veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali in deroga alla normativa statale e, dunque, in violazione dell'art. 117, secondo collima, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e dell'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilita' per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura «propria» (non derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge regionale n. 14/2015, «Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali», ha, infatti, introdotto nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica, ed in particolare all'art. 1, comma 4, ha inserito due nuovi commi all'interno dell'articolo 39 della legge regionale n. 4/15, i commi 2-bis e 2-ter, con i quali, in deroga alla disciplina statale, ha reintrodotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, nonche' la tassa di circolazione forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su pubblica strada.

Il comma 2-bis reintroduce, infatti, l'esenzione per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra i 20 e i 30 anni classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. La norma e', dunque, in contrasto con l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, che nella versione vigente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), non prevede piu' l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dal 20° al 29° anno di eta', bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di costruzione.

Il successivo comma 2-ter , inoltre, ha istituito la «tassa di circolazione forfettaria» su veicoli e motoveicoli di anzianita' dai 20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico per il caso in cui essi siano messi su strada, per i quali la normativa statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000), con la conseguenza che la Regione, per i predetti veicoli, ha anche sostituito il regime di tassazione ordinaria, prevista dalla legislazione statale, con un tributo ad hoc.

1.3. Ne consegue che anche l'art. 1 della legge n. 18/2015 e' illegittimo in via derivata perche' la copertura della spesa e' affidata alle dichiarate «maggiori entrate» rinvenenti da una legge regionale oggetto di impugnativa dinnanzi a codesta Corte, impugnativa che, qualora venisse accolta, priverebbe della norma fonte delle risorse economiche di copertura le maggiori provvidenze economiche previste con la legge regionale impugnata con il presente ricorso.

La legge n. 18/2015 contrasta, pertanto, con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione per mancata copertura finanziaria, atteso che la copertura finanziaria dipende da una legge, la legge regionale n. 14/2015, che si ritiene illegittima per i predetti motivi, oggetto di giudizio di costituzionalita' proposto in via principale e pendente dinanzi a codesta Corte.

 

P. Q. M.

 

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 18 del 2015 della Regione Basilicata nei limiti anzidetti.

Nel chiedersi sin d'ora la riunione del presente giudizio con quello avente numero di ricorso 62/2015, si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2015 ed il relativo allegato.

Roma, 10 luglio 2015

L'Avvocato dello Stato: Venturini