Regione: Lombardia

Estremi: Legge n.22 del 5-8-2015

Bur: n.33 del 10-8-2015

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 5-10-2015 / Impugnata

 

La Legge Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 recante "Assestamento al bilancio 2015/2017- Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. Articolo 5  2. Articolo 8, comma 13, lett. s)  3. Articolo 8, comma 13, lett. u)

1) L'articolo 5, comma 12 estende al personale della Regione Lombardia la disposizione normativa statale di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'art. 1 della legge 190/2014, applicabile al solo personale del Comune di Milano, in base alla quale si deroga ai limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie locali.

Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua apposita copertura finanziaria, la disposizione in questione confligge con la vigente disciplina normativa statale, D.Lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego è privatizzato. Si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi.

2) L'articolo 8, comma 13, lett. s), nel sostituire l'art. 53-bis, comma 4 della legge regionale n. 26/2003, prevede che la Giunta possa "consentire, per le sole concessioni in scadenza", la prosecuzione temporanea da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999. Ciò al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25 del R.D. 11-12-1933 n. 1775 e per espletare le procedure di gara.

La norma regionale è sostanzialmente analoga a quella che sostituisce (v. art. 6. lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che è stata impugnata dal Governo presso la Corte Costituzionale (ricorso n. 30 del 3 marzo 2015) per motivi ai quali si fa integralmente riferimento e, in particolare, per contrasto con la normativa di competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'udienza presso la Corte Costituzionale è fissata al 19 aprile 2016.

L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale di consentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti (rectius della concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs n.79/1999, che prevede viceversa il diritto del concessionario alla continuazione dell'attività di impresa, diritto non condizionato dal potere discrezionale amministrativo della Giunta in quanto già disciplinato dalla legge statale (art. 12, comma 8 bis. d. lgs. 79/1999).

Inoltre, tale prosecuzione è garantita dall'art. 37, comma 4, del decreto legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) sia al soggetto le cui concessioni sono scadute alla data dell'entrata in vigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017. La legge regionale invece esclude le concessioni scadute, in contrasto con i principi di uguaglianza e di applicazione uniforme del diritto sul territorio nazionale.

3) Si ripropongono poi, relativamente all'articolo 8, comma 13, lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53bis della l.r. 26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6, comma 1, lettera f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva il comma 5 bis dell'art 53bis (ora soppresso dallo stesso articolo 8, comma 5, lettera b) della legge n. 22/2015) e ripresi nel ricorso costituzionale in ordine alla previsione di un canone aggiuntivo ai canoni (e sovra canoni) esistenti, dovuto per il periodo di prolungamento della concessione.

La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis. comma 6-bis), in alternativa a detto canone, misure di compensazione finalizzate allo sviluppo del territorio interessato e alternative alla corresponsione del canone aggiuntivo.

Il comma contrasta con il citato comma 8 bis dell'art. 12 del d.Igs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione della concessione in capo all'uscente "alle stesse condizioni stabilite dalla normativa e dal disciplinare di concessioni vigenti". La disposizione in esame contrasta poi con l'art. 37 citato del decreto legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazione del canone massimo della concessione idroelettrica sia rimesso allo Stato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione con le regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondo principi di economicità, proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che l'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa europea e la normativa di competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.