RICORSO N. 74 DEL 6 LUGLIO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2015.

(GU n. 39 del 30.9.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'impugnazione della legge regionale del Molise n. 8 del 4 maggio 2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 4 maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», in relazione ai suoi articoli 32 comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h).

La legge della Regione Molise n. 8 del 2015 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 23 giugno 2015.

Con la legge regionale in esame, rubricata «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», la Regione Molise intende intervenire in una serie di settori nei quali e' stata riscontrata la necessita' di adottare disposizioni modificative o integrative di altre norme regionali.

L'articolo 32 della legge regionale, rubricato «Norme di prima applicazione», dispone al comma 3:   «3. Unicamente in fase di prima applicazione e di avvio, in considerazione della multidisciplinarieta' delle competenze del Servizio, la sua titolarita' potra' essere conferita mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti».

L'articolo 43 della legge regionale, intitolato «Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20», stabilisce al comma 3:   « 3. A decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise subentra all'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al ruolo regionale, mentre cessa l'incarico di Segretario generale ed e' risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato».

L'articolo 44 della legge regionale («Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10»), poi, prevede al comma 1, lett. b):   «1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Nonne in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), nell'ottica di una complessiva riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione Molise, sono apportate le seguenti modifiche:   b) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis - 1. I posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli affari istituzionali, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione."».

Il medesimo articolo 44 della legge regionale («Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10»), infine, prevede al comma 6, lett. h):   «6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 del presente articolo la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e' cosi' modificata:   h) il comma 3 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "3.1 trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle societa' direttamente e indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati sono cosi' costituiti:   a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;   b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi aumentata del 50 per cento;   c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di Servizio."».

Si tratta di norme illegittime per i seguenti

 

Motivi

 

L'articolo 32, comma 3 prevede che la titolarita' del Servizio "Centrale unica di committenza", in fase di prima applicazione, possa essere conferita anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, confliggendo, pertanto, con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal Codice civile.

La norma pertanto eccede dalla competenza regionale e deve essere pertanto impugnata ex art. 127 Cost.

L'articolo 43, comma 3 prevede che a seguito della soppressione dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, la Regione Molise subentri nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale appartenente al ruolo regionale.

A riguardo si evidenzia che l'eventuale trasferimento nei ruoli della Regione potrebbe valere solo nei confronti di personale assunto mediante concorso pubblico e non per quello cui si applica genericamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni autonomie locali; potrebbe infatti determinarsi a favore del personale eventualmente assunto senza concorso pubblico un inquadramento riservato, in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 Cost. e in violazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165/2001, che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto.

Come noto, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001 rappresentano principi generali ai quali il legislatore regionale deve far riferimento.

Pertanto la norma indicata deve essere impugnata per la violazione dell'art. 97 della costituzione.

L'articolo 44, comma 1, lett. b) prevede l'inserimento nella legge regionale n. 10/2010 dell'art. 20-bis, secondo cui alcune figure di dirigenza generale, Direttore di Dipartimento, Direttore generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli Affari istituzionali, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali non sono ricomprese nelle dotazioni organiche della Regione.

Tale previsione oltre a compromettere la corretta quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e di avere effetti negativi in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e controllo della spesa complessiva di personale, non specifica la modalita' conferimento dei relativi incarichi dirigenziali ai fini del rispetto delle percentuali indicate dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

La norma si pone, pertanto, in contrasto con i principi di buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile e pertanto deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.

L'articolo 44, comma 6, lett. h) prevede la sostituzione dell'art. 31, comma 3, della legge n. 10/2010, in materia di trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle societa' direttamente o indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti.

Al riguardo, fermo restando la necessita' che sia rispettato il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si fa presente che le previsioni contenute nell'articolo novellato, indicano in maniera dettagliata la costituzione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali dei suddetti enti, determinando una lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

 

P. Q. M.

 

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 32 comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h) della legge regionale del Molise n. 8 del 4 maggio 2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 4 maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali».

Roma, 30 giugno 2015

Avvocato dello Stato: Tortora