RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI N. 5 DEL 30 GIUGNO 2015 (REGIONE VENETO)

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 30 giugno 2015.

(GU n. 33 del 19.8.2015)

 

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale   Conflitto tra enti n. 5 depositato in cancelleria il 30 giugno 2015 della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 690 del 14 maggio 2015 (doc. 3), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, prof. Mario Bertolissi (C.F.: BRTMRA48T28L483I, PEC: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8360938), prof. Vittorio Domenichelli (C.F.: DMNVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.: RSSFNC61P26G224T, PEC: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e Luigi Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, telefax 06/3211370) del foro di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, notiziandone, anche, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in persona del Presidente p.t. per regolamento di competenza in relazione e avverso:   a) la delibera n. 227/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata il 22 aprile 2015;   b) le delibere presupposte (in particolare, ove occorra, la deliberazione n. 147/FRG del 5 marzo 2015) e quelle che eventualmente saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse.

In punto: perche'   1) sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, adottare la qui gravata delibera per violazione, come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria, dello stesso d.l. n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge n. 213/2012, ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale e dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione;   2) per l'effetto, sia annullata la delibera impugnata (n. 227/2015), nonche' gli atti presupposti (ivi inclusa, ove occorra, la delibera n. 147/2015) e quelli che eventualmente saranno adottati, medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

F a t t o

 

1. Il presente giudizio costituisce ulteriore sviluppo di una vicenda concernente la contestazione, da parte della Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei conti, di irregolarita' nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex art. 1 d.l. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012), gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa, con riferimento all'anno 2012, in senso favorevole alla Regione, sia in sede di giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sent. n. 39/2014), sia in sede di conflitto di attribuzione (cfr. sent. n. 130/2014).

Analoga iniziativa ha assunto la medesima Sezione di controllo sulla rendicontazione dei gruppi consiliari regionali relativamente all'anno 2013; la Regione Veneto e' stata cosi' nuovamente costretta a gravare la relativa delibera (la n. 269 del 9 aprile 2014), oltre che dinnanzi al giudice amministrativo, anche dinnanzi a Codesta Corte, instaurando il giudizio attualmente pendente sub n.r.g. n. 6/2014.

Con la qui gravata deliberazione n. 227 del 22 aprile 2015 (doc. 1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti contesta ai gruppi consiliari regionali l'irregolare rendicontazione delle spese anche per l'anno 2014: da qui l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 4 della l.r. n. 28/2013.

Come noto, invero, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 prevede che «ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati».

In attuazione di cio', la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le summenzionate linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari; linee guida che sono state recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013.

Da parte sua, la Regione Veneto si e' pedissequamente adeguata alle predette linee guida, senza ritenere opportuna alcuna loro integrazione (di cio' da' atto la delibera n. 227/2015, p. 15; sul punto, v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato dalla l.r. n. 28/2013).

Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - ai fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale dei gruppi consiliari (cfr. allegato B) contemplando un elenco di quindici voci puntuali di spesa piu' una sedicesima «aperta» da specificare («altre spese»); nel contempo, prescrive che «ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari (...) deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza», precisando che la veridicita' «attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute», mentre la correttezza «attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge ...)» e rimettendo in via esclusiva al Presidente del gruppo il compito di autorizzare la spesa (con conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne, appunto, la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1).

Quanto alla documentazione contabile, l'art. 3 si limita a prescrivere che «1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi».

3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 174/2012, con nota prot. 0004008 del 26 febbraio 2015, il Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti dei gruppi consiliari relativi al 2014 - tutti redatti secondo il modello di rendiconto definito dall'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e muniti della prescritta documentazione contabile - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Quest'ultima, con deliberazione n. 147/FRG di data 5 marzo 2015, riscontrava presunte «carenze ed irregolarita' documentali ... che necessitano di essere approfondite e, ove possibile, regolarizzate», assegnando un termine di 30 giorni per procedere alla regolarizzazione mediante l'esibizione della documentazione giustificativa analiticamente indicata, per ciascuno dei gruppi predetti, nelle schede allegate alla deliberazione medesima (doc. 2).

In particolare, con inopinata acribia, la Sezione Regionale di Controllo richiedeva, inter alia (v. doc. 2) la documentazione attestante l'inerenza all'attivita' istituzionale di ciascun gruppo delle spese sostenute in relazione alle varie voci del rendiconto (i.e. quelle da 1 a 16 di cui all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012: si tratta, ad esempio, delle spese per il personale, delle spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici, delle spese telefoniche e trasmissione dati, delle spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, spese per attivita' promozionali, spese logistiche ...). Ad esempio, chiedeva:   1) «per la collaboratrice Alessia Severin ... la relazione attestante l'attivita' svolta, debitamente sottoscritta, nonche' tutta la documentazione in essa citata» (v. all. 1 doc. 2; v., similmente, anche per tutti i contratti di collaborazione attivati dagli altri gruppi consiliari);   2) «documentazione integrativa della conferenza tenutasi a Verona il 270/2/2014 ...» (v. all. 2 doc. 2);   3) «... il nesso di aderenza tra l'iniziativa tenutasi a Montorio (VR) il 21 marzo 2014 con l'attivita' istituzionale del gruppo» (v. all. 2 doc. 2);   4) «documentazione in ordine all'attivita' dell'interprete in occasione dell'evento del 12 marzo 2014» ... (v. all. 3 doc. 2);   5) «chiarimenti circa l'inerenza dei beni durevoli "videocamera sony" "videoproiettore NEC" ... e schermo proiezione portatile ... con le attivita' del gruppo» (v. all. 6 doc. 2);   6) «di descrivere dettagliatamente l'attivita' di formazione svolta presso Exodus Onlus ...» (v. all. 8 doc. 2).

Tutti i gruppi consiliari provvedevano tempestivamente a fornire i chiarimenti richiesti, prendendo specificamente posizione su ciascuno dei punti contestati.

La stessa Sezione di controllo dava espressamente atto che «i gruppi consiliari, nell'esercizio in esame, hanno provveduto ad adeguarsi alle indicazioni fornite da questa Sezioni in merito alla necessaria tenuta di scritture contabili idonee a consentire agli organi di controllo interno e, soprattutto, a questa Corte di compiere le verifiche di competenza, dirette ad evitare ed a prevenire processi discorsivi nell'utilizzo delle risorse pubbliche» (cfr. pag. 19 sub doc. 1).

Cionondimeno concludeva, senza alcun contraddittorio con i soggetti interessati, per l'irregolare rendicontazione degli importi meglio specificati nella deliberazione medesima, con conseguente applicabilita' delle sanzioni restitutorie previste dal d.l. n. 174/2012 e dalla l.r. n. 28/2013.

Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui delineato, il Consiglio regionale del Veneto promuove, avverso la delibera n. 227/2015, il presente conflitto di attribuzione per violazione - da parte della Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, in contrasto con la Costituzione e le disposizioni statutarie e in violazione del d.l. n. 174/2012 - delle proprie prerogative regionali, della autonomia politica propria e dei propri organi, nonche' della propria autonomia contabile e di spesa per i seguenti motivi di

 

D i r i t t o

 

1. Premessa: le condizioni di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari ex d.l. n. 174/2012   Considerato che la questione in oggetto non e' nuova, ci si permette, in premessa, di rammentare i punti fermi fissati da codesta Corte relativamente al controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, punti fermi dai quali, immutato essendo il quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi.

In sede di giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale, codesto ecc.mo Collegio ha concluso per l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 9 del d.l. n. 174/2012 (laddove si disponeva che «nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale») e l'illegittimita' costituzionale del quarto periodo del medesimo comma (laddove si statuiva che «la decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate»), nella parte in cui si prevedeva che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla decadenza, anziche' all'omessa regolarizzazione.

In particolare, la suddetta decisione precisa che «l'impugnato comma XI introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, ne' che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Cio' non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformita' a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti» (cfr. sent. n. 39/2014).

Nelle medesima sentenza, si e', poi, chiarito anche che «il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale».

Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di alcuni ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, inter alios, anche dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che «non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie e Sezioni Regionali di Controllo per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, adottare le deliberazioni impugnate con cui si e', rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012». Un tanto perche' «ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame e' "strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]". Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformita' dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente presupposto della loro indispensabilita'».

In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita' e l'illegittima invasione della sfera di autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, il controllo della Corte dei conti deve essere condotto: a) avendo ad unico parametro la conformita' alle prescrizioni contenute nelle linee guida; b) solo a partire dal tempo della loro entrata in vigore (17 febbraio 2013) e non gia' retroattivamente; c) con necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso; d) nel rispetto del limite del carattere meramente documentale secondo cui e' configurato; e) senza possibilita' di addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti altrettante condizioni di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari (organi muniti di autonomia a copertura costituzionale), sono stati, nel caso di specie, grossolanamente disattesi.

Prima di entrare in medias res, proprio con riguardo all'autonomia politica dei gruppi, non resta che sottolineare, un'ulteriore (ultima) imprescindibile premessa.

Costituisce insegnamento costante di codesta Corte (insegnamento che, anche grazie all'avallo della migliore dottrina, puo' considerarsi, jus receptum) che «i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attivita' dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Cio' posto, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che "la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari e' in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimita' delle leggi, puo' sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie" (cfr. sentenza n. 1130 del 1988» (cosi' Corte cost., sent. n. 187/1990; piu' di recente, sent. n. 107/2015 che ribadisce che «l'attivita' di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari e', dunque, meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita (sentenza n. 187 del 1990), affinche' siano messi in grado di "concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla societa', alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attivita' istituzionali del Consiglio regionale" (sentenza n. 1130 del 1988). L'eventuale attivita' materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perche' i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riducibile a quella dell'agente contabile).

2. Nel merito.

Illegittimita' della delibera gravata per interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. Violazione degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria. Violazione dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48). Violazione dello stesso d.l. n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale. Violazione del principio di leale collaborazione.

2.1. Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sui rendiconti relativi all'esercizio 2014 sulla base di criteri di propria statuizione e con richiesta di documentazione non prevista dalla legge. Carenza di potere. Pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari.

La delibera che si impugna e' illegittima anzitutto perche' pretende di applicare criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli deliberati in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, perche' esige una documentazione ivi non richiesta, perche', in definitiva, pretende l'esercizio di un tipo di controllo che, anche a prescindere dall'esito finale sulla correttezza o sulla irregolarita' del rendiconto, non e' ne' previsto ne' consentito dalla legge e comunque e' contrario all'autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio regionale e alle sue necessarie articolazioni interne: dunque, la Sezione di controllo ha esercitato il controllo in oggettiva carenza di potere.

Diversamente da come il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n. 174/2012 per come poi e' stato integrato dalle linee guida, la Corte dei conti, Sezione di controllo, con la gravata delibera, ha preteso di esercitare un controllo autonomo di legittimita' e di merito sulle singole spese risultanti dai rendiconti medesimi, gia' vagliate dal Presidente del gruppo ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E cio', nonostante avesse piena contezza che «il sindacato della Corte dei conti assume ... come parametro la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse, nei limiti del mandato istituzionale, all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cost. sent. n. 39/2014)» (p. 7 delibera n. 227/2015).

Donde la violazione dell'autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione Veneto (ed in particolare al Consiglio regionale e alle sue articolazioni) e delle prerogative proprie della funzione istituzionale del Consiglio, avendo la Sezione di controllo esercitando un potere privo di base normativa (oltre che, come si spieghera' nel prosieguo, con modalita' in concreto del tutto diverse ed esorbitati rispetto a quelle consentite ex lege).

In particolare la Sezione Regionale di controllo, dopo aver ricordato che «la spesa e' stata ritenuta rimborsabile solo nelle ipotesi in cui e' stato possibile ricondurla all'attivita' istituzionale del gruppo ed accertato che la stessa non sia stata utilizzata, direttamente o indirettamente, per finanziare le spese di funzionamento di organi centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi» (p. 19), per ritenere regolare le spese relative ai vari aggregati, ha, in limine, indicato (e conseguentemente applicato) una serie di criteri di giudizio affermando di averli «ricavati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 e/o dalle fonti regionali sopra richiamate [i.e. la l.r. n. 56/1984, la l.r. n. 47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012]» (v. p. 19 delibera n. 227/2015): non si e' dunque limitata ad applicare i criteri di legge o a verificare gli adempimenti documentali prescritti, ma ha individuato e preteso criteri e documenti ulteriori a seguito di una personale operazione creativa di asserita deduzione dalla legge (nazionale o regionale), da quest'ultima, in realta', in alcun modo esplicitati o richiesti; ha preteso di spingere il controllo al di la' della mera constatazione della corrispondenza del rendiconto (inteso come documento approvato dal gruppo) al modello astratto approvato in sede di Conferenza permanente e adottato con le linee-guida, rivendicando la competenza ad operare verifiche di tipo sostanziale.

A tale riguardo, la Corte dei conti dichiara espressamente l'insoddisfazione rispetto al modello di rendiconto elaborato in sede di Conferenza Stato Regioni e poi trasfuso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2012, arrivando ad affermare che «la Sezione nell'esprimersi sui rendiconti pervenuti deve necessariamente conoscere anche, nei termini e per le finalita' gia' ampiamente rappresentate, della correttezza o meno dei fatti di gestione rispetto ai rappresentati precisi parametri normativi, oltre che tecnici e contabili, laddove il rendiconto, inteso come documento conforme al modello approvato, si limiti a dare di detti fatti una rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari» (cfr. p. 18).

Similmente, anche con riguardo alla documentazione richiesta, la Sezione di controllo, non si e' attenuta ai confini posti dagli artt. 2 e 3 delle linee guida, ma ha introdotto inediti adempimenti documentali, dopo aver sottolineato «preliminarmente, che in linea generale la documentazione a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalita' della spesa medesima poiche' il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto, a monte impossibile qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attivita' del gruppo, stante che la documentazione di spesa priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello normativamente previsto» (cfr. doc. 1 pp. 18-19).

E cosi', stando alla delibera qui gravata (v. pagg. 19 ss.):   le spese sostenute per collaborazioni professionali sono state ritenute regolari in quanto «ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni» (p. 20): un contratto in forma scritta, esistenza di un progetto descritto o indicato nel contratto e individuato nel suo contenuto caratterizzante, che il contenuto del progetto sia riferito esclusivamente alle attivita' istituzionali del gruppo consiliare, estraneita' delle prestazioni del collaboratore rispetto all'attivita' svolta dal personale delle unita' di supporto delle segreterie messo a disposizione dal Consiglio regionale ed il cui costo e' a carico del bilancio del Consiglio medesimo, professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore in relazione al contenuto del progetto ed al risultato atteso, definizione di un risultato atteso quale esito del progetto, necessaria rendicontazione e/o verificabilita' dello svolgimento e del risultato della collaborazione (cfr. pp. 20- 21);   le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici o di altre spese di comunicazione anche web «sono state ritenute regolari solo laddove la documentazione a supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio, ha comprovato l'inerenza della spesa alla specifica attivita' istituzionale del gruppo. In relazione poi alle spese sostenute per progettazione, manutenzione, gestione etc. di siti web, le stesse sono state ritenute regolari esclusivamente se sostenute successivamente all'acquisto della titolarita' (o possesso) del dominio, nella ricorrenza anche del presupposto dell'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo consiliare» (p. 22);   le spese per consulenze, studi ed incarichi «sono state ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta la documentazione necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi essenziali (atto/contratto di conferimento dell'incarico contenente oggetto della prestazione richiesta, compenso, prova dello svolgimento dell'incarico, prescritta documentazione fiscale, dimostrazione del prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza della spesa). Non sono invece state ritenute regolarmente rendicontate le spese, sostenute da tutti i gruppi, per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari ne' tra le finalita' istituzionali, tipizzate [dal d.p.c.m.]» (cfr. pp. 22-23);   quanto alle spese per attivita' promozionali e di rappresentanza, per i convegni e per le attivita' di aggiornamento, «sono state ritenute tendenzialmente inerenti all'attivita' istituzionale quelle per la stampa e per l'informazione, mentre le spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo qualora contenenti la documentazione analitica [sic!] del convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da cui e' stato possibile accertare il nesso con le attivita' istituzionali. Nelle ipotesi, poi, di partecipazione del gruppo a specifiche spese sostenute per studi e pubblicazioni, nonche' per convegni, manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati unitamente a soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti politici o altre organizzazioni, la spesa rendicontata dal gruppo e' stata ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si trattava di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta anche con l'apporto economico di detti differenti soggetti» (cfr. p. 23-24);   con riguardo alle spese per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni giornali e riveste, «la regolarita' della spesa e' stata valutata in relazione alla completezza della documentazione allegata (specificazione delle pubblicazioni acquistate e relativo numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo e dell'autore e, in caso di acquisti plurimi del medesimo volume, documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero di copie congruo con l'attivita' istituzionale)» (cfr. p. 24);   le spese postali e telegrafiche, cancellerie e stampanti, duplicazioni e stampa «sono state ritenute regolarmente rendicontate solo laddove la spesa rimborsata ha trovato una giustificazione, documentata [sic!], fermo il principio dell'inerenza» (cfr. p. 24);   quanto alle spese logistiche per affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, «sono state ritenute regolarmente rendicontate allorquando e' stata fornita la documentazione comprovante l'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo» (pp. 24-25).

E' di tutta evidenza come la richiesta di tali puntuali giustificazioni e specificazioni dell'oggetto, dell'occasione e dell'inerenza delle spese sostenute nell'ambito dell'attivita' istituzionale, delle quali non v'e' traccia nella legge ne' nelle linee guida, contrasti palesemente con la natura meramente «documentale» del controllo e con la «necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso» riconosciuta da codesto Collegio (v. sent. n. 39/2014) a baluardo del limite per il quale «il sindacato della Corte dei conti (...) non puo' addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale».

Tutto cio', peraltro, e' stato gia' affermato (sul piano della legittimita' amministrativa degli atti) anche dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in particolare composizione (cfr. sent. n. 29/2015) conformemente, appunto, alle indicazioni puntualizzate da codesta Corte (e dei fondamentali principi della divisione dei poteri e di leale collaborazione) e alla luce della natura e della funzione del gruppo consiliare. Segnatamente si e' affermato che «un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale, contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha un rapporto piu' stretto con il territorio e l'attivita' politica e' contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione. L'attivita' di studio e ricerca, nonche' quella convegnistica e, per cosi' dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a situazioni di criticita' socio-economiche, per poi porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonche' la funzione di individuare le priorita' da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse per il conseguimento degli obiettivi definiti. Cio' spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per dare ospitalita' a personalita' o autorita' chiamate a discutere temi d'interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio, lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle zone colpite dal terremoto. Per le considerazioni che precedono e' indiscutibile che tutto il coacervo delle attivita' di approfondimento delle problematiche locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare. Percio', a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle linee guida, risultano del tutto compatibili con l'attivita' di un gruppo le spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri, nonche' per attivita' di consulenza e di ricerca. Allo stesso modo, non puo' non riconoscersi che tutte le spese funzionali all'attivita' di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo assembleare» (v. Corte conti, sezioni riunite, sent. n. 29/2015).

Nella medesima sede si e' anche chiarito che il controllo sull'inerenza della spesa non puo' travalicare in controllo sul merito della spesa: per rispetto dell'autonomia costituzionale dei gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato al Presidente di ciascun gruppo («ai sensi dell'art. 2 delle linee guida e' il Presidente che autorizza le spese del gruppo assembleare e ne e' responsabile. E' sempre il Presidente che attesta la veridicita' e la correttezza delle spese»), ragion per cui il controllo esterno assegnato alla Corte dei conti deve risolversi in un controllo sulla conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al modello deliberato in sede di Conferenza permanente e cio' alla luce della sola documentazione contabile specificata nel successivo art. 3.

Si e' altresi' precisato che il controllo sull'inerenza, per non impingere nel merito, deve scrupolosamente attenersi al «limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali» (v. sent. n. 29/2015), potendosi sindacare la spesa solo «laddove essa risulti incongrua, illogica e irrazionale in ragioni dei mezzi predisposti rispetto ai fini che s'intende perseguire. In altri termini, allorche' la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme» (ibidem).

Di talche' il controllo sull'inerenza della spesa si risolve, al piu', nel controllo sulla non manifesta irragionevolezza della spesa, sulla sua non abnormita'. Superare tale confine significa, irrimediabilmente, ledere la sfera di autonomia costituzionalmente riservata agli organi consiliari.

In breve, in tema di spese per il personale o di quelle relative a consulenze ed incarichi o di quelle sostenute per attivita' promozionali o per convegni, la Sezione di controllo, riscontrata la piena coerenza tra le spese a tale titolo sostenute e la relativa documentazione giustificativa, avrebbe dovuto ritenere terminata la sua verifica. Ha, invece, preteso, in modo del tutto abnorme, di valutare la professionalita' del collaboratore, la specificita' della prestazione in relazione al contenuto del progetto, i risultati della collaborazione o l'attribuzione degli incarichi sotto il profilo della rispondenza delle attivita' dei consulenti all'obiettivo dei gruppi richiedenti o la sussistenza di un nesso tra il convegno e le attivita' istituzionali del gruppo che lo ha promosso.

Da qui, la lamentata incostituzionalita' del controllo compiuto dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto perche' esercitato: a) in palese difetto di attribuzione, b) con indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita', c) interferendo con le competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. 2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto sui rendiconti relativi all'esercizio 2014 in pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari.

Non solo la legge non attribuiva (e non attribuisce), in generale, alla Corte dei conti alcun potere ne' di integrare i criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle spese sostenute o di contestare la veridicita' e la correttezza attestate dal Presidente di ciascun gruppo; non solo la Sezione di controllo non puo' esigere documentazione contabile ulteriore o diversa da quella prescritta dalle linee guida (cfr. art. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012); ma l'illegittimita' (sul piano costituzionale) dell'accertamento compiuto dalla Sezione Regionale della Corte dei conti risulta anche dalle concrete modalita' in cui esso e' stato eseguito, specie con riguardo all'applicazione del principio dell'inerenza, esplicitato sulla base di indicatori stabiliti a posteriori e in via unilaterale.

In questo senso, la Regione si duole del fatto che, anche ad ammetterne per inconcesso la copertura normativa, il sindacato che la Sezione regionale di controllo ha esercitato, per le modalita' che concretamente ha assunto, ha finito con l'ingerirsi indebitamente nello spazio costituzionalmente riservato all'autonomia politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei suoi organi: il controllo di regolarita' del rendiconto si e' tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle spesa.

Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito sin dagli anni Settanta, che «la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, "non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto" (cfr. la sentenza n. 110 del 1970)».

Basteranno alcuni esempi per comprendere la fondatezza della doglianza:   A) Le spese per incarichi defensionali.

La Corte ha contestato a tutti i gruppi consiliari le spese sostenute «per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi innanzi al Tar Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompresa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari ne' tra le finalita' istituzionali, tipizzate, di cui sia al piu' volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, sia nell'art. 13, comma 1-quater, lettere da a) ad e) della l.r. n. 47 del 21 dicembre 2012» (v. p. 23 delibera).

Sennonche', a parte il fatto che le finalita' istituzionali dei gruppi non sono state affatto tipizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, all'allegato B «uscite» non prevede un elenco chiuso di funzioni ma un elenco aperto integrabile salva specificazione, e' agevole osservare, in senso contrario, che, sotto il profilo formale, le spese per gli incarichi defensionali al TAR sono state correttamente contabilizzate alla voce n. 6 «Spese consulenze, studi e incarichi» del modello di Rendiconto, configurandosi evidentemente come un incarico; sotto il profilo sostanziale, poi, non puo' certo negarsi ai gruppi consiliari il diritto, costituzionalmente garantito a tutti (v. art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni soggettive, tanto piu' a fronte di una delibera (quale era quella relativa ai rendiconti del 2013), che andava illegittimamente a ledere la loro autonomia politica, legislativa, gestionale e contabile, come codesta Corte ha acclarato.

Ne' ha alcun senso affermare che «le spese di che trattasi ... sono state, paradossalmente, poste a carico del medesimo Soggetto istituzionale, ossia il Consiglio regionale, che le ha erogate» (p. 23 delibera n. 227/2015). L'assunto e', ad un tempo, erroneo e fuorviante. E' erroneo laddove confonde il bilancio del Consiglio regionale con i rendiconti dei gruppi consiliari, negando loro autonomia di funzioni e di spesa. Che sia fuorviante e' dimostrato dalla conseguenza assurda alla quale approda: quella di negare in radice il diritto di difesa ai gruppi consiliari destinatari di contestazioni illegittime da parte della Sezione di controllo. Cio', considerato, da un lato, che le risorse dei gruppi derivano essenzialmente dal bilancio del Consiglio regionale, dall'altro, che il Giudice amministrativo ha riconosciuto l'autonoma imputazione delle somme medesime ai gruppi stessi e a loro (e solo a loro), quindi, l'interesse a ricorrere contro le delibere che contestano la regolarita' della rendicontazione, negando, in ragione di cio', al Consiglio regionale in quanto tale, la titolarita' di un autonomo interesse processuale all'azione (cfr. TAR Veneto, ordinanza n. 430/2014). Se si nega al soggetto titolare dell'interesse ad agire (i.e. al gruppo consiliare) la possibilita' di farlo considerando la spesa per l'attivita' defensionale non «istituzionale» e se, nel contempo, si deve concludere che le delibere de quibus non sono impugnabili autonomamente dal Consiglio regionale per difetto di interesse, il cortocircuito che ne discende in termini di vuoto di tutela giurisdizionale diviene di palmare evidenza.

B) Le spese per il personale e per i collaboratori   Lungi dal limitare il controllo agli aspetti contabili e documentali, la Sezione di controllo:   ha preteso di valutare gli incarichi assegnati anche sotto il profilo dei contenuti del contratto, della necessita' e del contenuto del progetto, della necessaria indicazione del risultato atteso e della verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore, esigendo, ai fini della regolarita' della rendicontazione, la presenza congiunta di tutti i predetti elementi;   ha interpretato il quadro normativo di riferimento senza alcuna cognizione di causa, assegnandosi, quoad effectus, un potere valutativo di cui e' totalmente carente. Infatti, e' ben vero che la legge regionale consente ai gruppi consiliari l'utilizzo delle tipologie contrattuali, coordinata e continuativa, a progetto e occasionali, disciplinati dal d.lgs. n. 276/2003 (artt. 61 e ss.), con l'esclusione della possibilita' di instaurare un qualsivoglia altro rapporto di lavoro subordinato (v. delibera n. 227/2015 pp. 19-22). Cio', tuttavia, non significa che siano ammesse solo collaborazioni a progetto ed occasionali: sono, al contrario, consentiti anche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovviamente nelle ipotesi ancora consentite dalla legge v. (art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003). Fra queste ipotesi vi e' quella - assolutamente rilevante in numerose fattispecie contestate - di rapporti istaurati con soggetti iscritti ad albi professionali per lo svolgimento di attivita' per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione (cfr. art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003). Contrariamente a quanto afferma la Sezione di controllo, gli articoli 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 non hanno affatto escluso ogni forma di collaborazione coordinata e continuativa che non sia riconducibile ad un progetto; al contrario, hanno previsto che il progetto non sia necessario - e che quindi la collaborazione coordinata e continuativa sia possibile senza il progetto stesso - in alcune specifiche ipotesi, fra cui quella, appunto, di rapporti, anche di collaborazione coordinata e continuativa, instaurata con soggetti iscritti agli albi professionali, per lo svolgimento di attivita' cui quell'iscrizione si riferisce. Dunque, non hanno fondamento alcuno tutte le contestazioni mosse con riferimento alle collaborazioni instaurate con soggetti iscritti ad albi professionali e che abbiano svolto a favore del gruppo consiliare attivita' proprie della professione per lo svolgimento della quale sono iscritti all'albo stesso (ci si riferisce in particolare alle collaborazioni instaurate con il sig. Stefano Campolo dal Gruppo Misto e con il sig. Luca Fiorin dal Gruppo Futuro Popolare): si tratta, nello specifico di soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, che hanno svolto a favore dei gruppi attivita' tipicamente giornalistiche, in un rapporto che deve qualificarsi, in relazione al suo svolgimento ed alla sua regolamentazione, come di collaborazione coordinata e continuativa;   ha affermato l'irregolarita' della spesa in quanto «manca il riferimento del progetto all'attivita' istituzionale del gruppo» (il riferimento e' alla posizione Anselmi Ermanno, collaboratore di Futuro Popolare: v. doc. 1, all. 8, p. 53) o non sarebbe «documentato il risultato atteso della prestazione» (il riferimento e' alla posizione di Alessandro Basso, collaboratore del Partito Democratico Veneto (v. doc. 1, all. 2, p. 33). Sennonche', anche a tacere, come risulta documentalmente, che non risponde in alcun modo al vero che l'attivita' dedotta nel progetto non sia inerente all'attivita' del gruppo consiliare, e' ben noto che il rapporto di collaborazione configura prestazioni di mezzi, per cui non ha senso alcuno la pretesa verifica in ordine al risultato in concreto conseguito.

C) Le spese per consulenze, studi e incarichi o per convegni e attivita' di aggiornamento, seminari.

Relativamente alle spese per consulenze, studi e incarichi o per convegni e attivita' di aggiornamento, seminari, la Sezione di controllo ha surrettiziamente utilizzato il criterio di inerenza sino al punto di (in concreto) sindacare le scelte discrezionali operate dai gruppi consiliari, con cio' travalicando palesemente il limite invalicabile del rispetto del merito politico-amministrativo, della separazione fra attivita' di controllo e attivita' di amministrazione, della natura meramente documentale del controllo.

Ad esempio, al gruppo consiliare «Partito democratico veneto» ha contestato la «fattura n. 1/2013 del 3 marzo 2014 ... emessa da "Ires Veneto" avente ad oggetto "giornata seminariale a n. 50 partecipanti sul tema 'I fondi strutturali europei: 2014-2020, una risorsa per lo sviluppo del Veneto', in quanto relativa ad attivita' di formazione rivolta a soggetti ('amministratori, parlamentari ed esponenti della societa') diversi da quelli previsti dall'art. 13, comma 1-ter, lett. d) della l.r. 21 dicembre 2012, n. 47» (v. delibera n. 227/2015, p. 36). Ci si limita ad osservare che il presidente del gruppo PDV, nella nota allegata al rendiconto trasmesso alla Sezione di controllo, aveva (sed frustra) evidenziato, ad evitare equivoci gia' verificatisi in sede di precedenti rendicontazioni, che «la fattura IRES Veneto n. 1 del 3 marzo 2014 riguarda un convegno ad inviti di carattere seminariale su una tematica specificamente regionale, (...) Come evincibile dalla documentazione allegata, l'iniziativa del Gruppo non e' classificabile tra le attivita' di formazione, ma come convegno avente lo scopo di contribuire a "ricalibrare l'attivita' di opposizione ... e mettere a fuoco proposte concrete e distintive, utili a costruire un programma per candidarsi a governare la Regione nel 2015"». Al medesimo gruppo consiliare viene contestato, ancora, la «fattura n. W296/2013 ... avente ad oggetto la stampa di materiale pubblicitario in vista della manifestazione "Ottobre democratico" tenutasi a Chioggia nei giorni 4-5-6 ottobre 2013, in quanto, dalla documentazione prodotta risulta trattarsi di compartecipazione all'attivita' del partito, ammissibile solo in presenza della dimostrazione della relativa misura, nel caso specifico non fornita» (p. 36-37): devesi evidenziare come la manifestazione «Ottobre Democratico» tenutasi a Chioggia nei giorni 4-5-6 ottobre 2013 e' stata organizzata dal Gruppo consiliare regionale Partito Democratico Veneto, come risulta ictu oculi dai manifesti che riportavano il logo del Gruppo seguito dalla dicitura «Consiglio Regionale del Veneto / Gruppo Consiliare Partito Democratico Veneto», non allegati solo per l'impossibilita' materiale di riprodurre un formato di dimensioni giganti; la «fattura n. 750 del 16 dicembre 2014 ... avente ad oggetto la stampa di volantini e manifesti relativi all'iniziativa "Cultura e spettacolo per futuro di Verona: quali prospettive per imprese dello spettacolo alla luce delle nuove norme di legge nazionali", per la quale dalla documentazione prodotta emerge manifestamente la non inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo» (p. 37): la capziosita' della Sezione di controllo e' dimostrata dalla semplice circostanza di avere trascritto erroneamente il titolo dell'iniziativa, trasformando l'originale «Cultura e spettacolo per il futuro del Veneto e di Verona», in «Cultura e spettacolo per il futuro di Verona». Ne' serve, ovviamente, rammentare che cultura e spettacolo sono materie di competenza regionale e che esse venivano trattate in particolare dalla Sesta Commissione Consiliare regionale di cui faceva parte il consigliere del Gruppo PD Roberto Fasoli, che coordinava l'iniziativa.

Al gruppo consiliare «Liga Veneta - Lega Nord - Padania» vengono contestate, fra l'altro, le spese per il pagamento delle piattaforma «Officina Veneto» e «Plancia» nonche' lo studio dal titolo «Il "prezzo della liberta'": la regionalizzazione del debito pubblico» (cfr. fatture nn. 2, 3, 11): a tale riguardo basti osservare che le citate piattaforme informatiche e lo studio citato sono serviti alla stesura e al deposito, in data 9 maggio 2014, della risoluzione consiliare (atto tipico della funzione di consigliere regionale) n. 71 «Regionalizzare il debito pubblico: il "Prezzo della liberta'" per una totale autonomia del Veneto.» (a cui e' stato allegato come parte integrante), con primo firmatario il Presidente del Gruppo (v. doc. 4): cio' solo basterebbe a provare per tabulas la riconducibilita' della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e la sua regolarita' ai sensi della l.r. n. 47/2012.

E si potrebbe continuare.

E' chiaro che, in tutti gli esempi sopra citati e negli altri che si potrebbero fare, il criterio di inerenza, come inteso e applicato in concreto, tramuta il controllo documentale esterno in una sorta di autorizzazione successiva, spostando la titolarita' della decisione di spesa dall'organo politico all'organo di controllo in spregio alle prerogative costituzionali degli organi del consiglio regionale: in tal modo, il comportamento della Sezione di controllo interferisce indebitamente con le funzioni e le prerogative che la Costituzione, lo statuto regionale e la legge (nazionale e regionale) assegnano al Consiglio e ai suoi organi.

Anche per tali ragioni si insta per l'accoglimento del ricorso.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte che   1) dichiari che non spettava allo Stato e, per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto adottare la qui gravata delibera per violazione, come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria, dello stesso d.l. n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale e dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione;   2) per l'effetto, annulli la delibera impugnata (n. 227/2015), nonche' gli atti presupposti (ivi inclusa, ove occorra, la delibera n. 147/2015) e quelli che eventualmente saranno adottati, medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Si producono i seguenti documenti:   1. delibera n. 227/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata il 22 aprile 2015;   2. delibera n. 147/FRG del 5 marzo 2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto;   3. delibera di autorizzazione a proporre conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale della Giunta regionale veneta n. 690 del 14 maggio 2015;   4. Consiglio Regionale del Veneto, risoluzione n. 71 «Regionalizzare il debito pubblico: il "prezzo della liberta'" per una totale autonomia del Veneto».

Padova-Venezia-Roma, addi' 18 giugno 2015

Avv. Ezio Zanon

Avv. prof. Mario Bertolissi

Avv. prof. Vittorio Domenichelli

Avv. Francesco Rossi

Avv. Luigi Manzi