RICORSO N. 63 DEL 15 GIUGNO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 giugno 2015.

(GU n. 31 del 5.8.2015)

 

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   Ricorrente contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge della Regione Puglia n. 17/2015 pubblicata sul BUR n. 53 del 15 aprile 2015 recante «Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

La legge regionale 17/2015 va a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni nell'ambito della gestione integrata della costa, quale concorso della pluralita' di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

In detto ambito l'art. 14, rubricato «Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera» ai commi 8 e 9, si occupa delle concessioni demaniali.

Il comma 8 della norma consente ai Comune di confermare (salvo i casi di revoca/decadenza) la titolarita' di almeno il 50% delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da assegnare direttamente (variazione/traslazione) ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il Piano Comunale delle Coste (PCC); il comma 9 salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga al 31 dicembre 2015, prevista dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009.

Dette disposizioni, che determinando restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e presentano per l'effetto profili di incostituzionalita' per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera e) Cost.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 8 della legge della Regione Puglia n. 17/2015 per violazione dell'art. 117, comma primo nonche' comma, secondo lettera e) Cost..

L'art. 14 comma 8 della legge 17/2015 prevede che «I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'art. 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarita', fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'art. 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC».

La conferma della titolarita' delle aree demaniali in concessione prevista dalla norma determina, anche per le concessioni demaniali da riassegnare sulla base del nuovo PCC, un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente, andando a configurare un meccanismo analogo a quello che caratterizzava il c.d. «diritto di insistenza» previsto dall'art. 37, comma 2 del Codice della navigazione, abrogato a seguito di una procedura di infrazione comunitaria.

Detta norma del codice della navigazione prevedeva (prima delle modifiche del 2010) che: «Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze».

La disposizione fu modificata dall'art. 1, comma 18, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25 proprio in funzione del superamento del diritto di insistenza che risultava ivi previsto, che la Commissione Europea aveva ritenuto ostativo alla piena attuazione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, dando luogo all'apertura della Procedura di infrazione n. 2008/4908.

La norma ora introdotta dalla Regione Puglia si pone pertanto in contrasto con l'art. 49 T.U.F.E. che vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini dell'Unione e col piu' generale principio della concorrenza, desumibile fondamentalmente dagli artt. 3, 101, 102 e 106 T.U.F.E. Inoltre la disposizione e' in contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, che vieta forme di rinnovo automatico o preferenza nella selezione del concessionario.

Si determina pertanto una violazione:   1) dell'art. 117 comma 1 Cost. nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;   2) dell'art. 117 comma 2 lettera E Cost. li' dove viene invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Attraverso le concessioni demaniali marittime si fornisce, infatti, un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi. La proroga disposta ex lege determina una illegittima sottrazione delle concessioni al mercato.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 9 della legge della Regione Puglia n. 17/2015 per violazione dell'articolo 117, comma primo nonche' comma, secondo lettera e) cost..

Anche l'art. 14 comma 9 della legge n. 17/2015 risulta illegittimo per contrasto con l'art. 117 commi 1 e 2 lettera E). La disposizione prevede che «Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalita' di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza».

Detta norma proroga quindi automaticamente al 31 dicembre 2015 le concessioni in scadenza nelle more di adeguamento della nuova normativa regionale, sulla base di una disposizione (l'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 194/2009), che, in considerazione della sua contrarieta' ai principi della concorrenza, ha portato l'Italia a subire una procedura di infrazione e forma oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (causa C-67/15 ).

Cosi' come il precedente comma 8, anche la disposizione in esame si pone in contrasto con l'art. 49 T.U.F.E. e col principio della concorrenza, desumibile dagli artt. 3, 101, 102 e 106 T.U.F.E. Inoltre la disposizione e' in contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, che vieta forme di rinnovo automatico o preferenza nella selezione del concessionario.

Le gare bandite per attribuire la titolarita' di concessioni demaniali risultano strumento funzionale alla tutela della concorrenza e devono garantire la piu' ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione, anche attraverso la definizione di una durata della concessione che dovrebbe essere ragionevole e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.

La procedura selettiva tramite gara, oltre che imposta dai principi generali del Trattato, e' prevista dal gia' citato art. 12 della Direttiva 2006/123/CE il quale espressamente chiarisce che la concessione «e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami». Sono, quindi, precluse forme di rinnovo automatico e/o di preferenza del concessionario uscente (c.d. diritto di insistenza). I principi proconcorrenziali della Direttiva Servizi si ritrovano anche nella Direttiva 2014/23/UE (c.d. Direttiva Concessioni), in quanto entrambe prevedono che le concessioni siano assegnate a seguito di selezioni pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, abbiano una durata limitata, non eccessivamente lunga e proporzionata agli investimenti. Con specifico riferimento alla durata, quindi, emerge chiaramente l'importanza che essa sia adeguatamente limitata, al fine di non precludere l'accesso al mercato e di non ostacolare la libera concorrenza. Forme di rinnovo automatiche e/o di preferenza del concessionario esistente contrastano con tale obiettivo, andando cosi' a violare 1' art. 117, comma 1 della Costituzione, che impone anche alle Regioni il rispetto degli obblighi comunitari nell'esercizio del potere legislativo, e lo stesso art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza

 

P. Q. M.

 

Alla luce di quanto si e' venuto sin qui esponendo e deducendo si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge della Regione Puglia n. 17/2015 pubblicata sul BUR n. 53 del 15 aprile 2015 recante «Disciplina della tutela e dell'uso della cost».

Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso.

Roma, addi' 9 giugno 2015

L'avvocato dello Stato: Stefano Varone