RICORSO N. 61 DELL'8 GIUGNO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 giugno 2015.

(GU n. 30 del 29.7.2015)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12, nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8, «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali», pubblicata nel B.U.R. Umbria del 31 marzo 2015, n. 17, s.s. n. 3 quanto all'art. 8, per contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Umbria viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.

 

Motivo

 

1) L'art. 8 della legge regionale n. 8/2015 e' illegittimo per contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

1.1. L'art. 8 della legge della Regione Umbria del 16 febbraio 2015, n. 17 recita:   «Art. 8 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36). - 1. Il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), e' sostituito dal seguente:   «7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue:       =============================================  | Autoveicoli | Tariffa in Euro |  +=========================+=================+  | Fino a 35 kw (47cv) | 50,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 36 kw (48 cv) fino a | |  | 60 kw (81 cv) | 75,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 61 kw (82 cv) fino a | |  | 80 kw (109 cv) | 100,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 81 kw (110 cv) fino a| |  | 100 kw (136 cv) | 150,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 101 kw (137 cv) fino | |  | a 120 kw (163 cv) | 200,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 121 kw (164 cv) fino | |  | a 150 kw (204 cv) | 250,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 151 kw (205 cv) fino | |  | a 300 kw (408 cv) | 350,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Oltre 300 kw (408 cv) | 600,00 |  +-------------------------+-----------------+        =============================================  | Motoveicoli | Tariffa in euro |  +=========================+=================+  | Fino a 11 kw (14 cv) | 15,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 12 kw (15 cv) a 25 kw| |  | (34 cv) | 30,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 26 kw (35 cv) a 45 kw| |  | (61 cv) | 45,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 46 kw (62 cv) a 70 kw| |  | (95 cv) | 60,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Da 71 kw (96 cv) a 100 | |  | kw (136 cv) | 80,00 |  +-------------------------+-----------------+  | Oltre 100 kw (oltre 136 | |  | cv) | 120,00 |  +-------------------------+-----------------+    La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalita' di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.».

2. Dopo il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, sono aggiunti i seguenti:   «7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter e' corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, e' facolta' del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.

7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di eta' compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'art. 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprieta' non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.».

1.2. In sintesi, l'art. 8 della legge regionale in esame ha modificato l'art. 1 comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 in materia di tassa automobilistica ed inserito nel medesimo art. 1 i commi 7-quater e 7-quinquies.

In particolare, l'art. 8, comma 1, nel sostituire il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2016, per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali che presentino determinate caratteristiche (peculiarita' in ordine alla meccanica, motoristica, design, etc.) il pagamento di una «tassa di possesso forfettaria», in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria, prevista dal d.P.R. n. 39 del 1953.

L'ultimo periodo del medesimo comma 1, inoltre, ha rimesso ad un regolamento della Giunta l'individuazione degli autoveicoli e dei motoveicoli, oggetto della tassa forfettaria, oltre alla determinazione delle procedure per conseguire le agevolazioni in argomento.

Il successivo comma 2, ha previsto, poi, che il pagamento della tassa di possesso forfettaria avvenga nei termini e con le stesse modalita' della tassa ordinaria, con la facolta', per il contribuente di versare la tassa ordinaria, ove l'importo risulti inferiore.

Con l'ultimo periodo del comma 2, infine, la Regione, per i veicoli compresi tra i venti ed i ventinove anni di eta', ha sostituito il regime di tassazione ordinaria, previsto dal sistema statale, con un regime particolare, che esclude il pagamento degli interessi e delle sanzioni per coloro che hanno versato la tassa per l'anno d'imposta 2015 entro il 31 maggio 2015 (l'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nella versione vigente, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), prevede, infatti, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, il pagamento della tassa automobilistica ordinaria, con i relativi interessi e sanzioni).

1.3. Ebbene, l'art. 8 della legge regionale si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica e dunque, trattandosi di un tributo statale, con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

Il gettito della tassa automobilistica, disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito dall'art. 23 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504 alle regioni, le quali provvedono anche alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17, comma 10 della 1. 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente l'art. 8, co. 2 del decreto legislativo n. 6 maggio 2011, n. 68 ha riconosciuto alle regioni anche la possibilita' di disciplinare la tassa de qua, «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale».

Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il tributo, tuttavia, non puo' essere annoverato tra i tributi propri delle regioni bensi' tra i «tributi propri derivati», trattandosi di tributo istituito con legge statale e «manovrabile» dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, e cioe' con conseguenti limitati poteri di intervento.

Sul punto, invero, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 288 codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale imposta, che si deve qualificare come tributo proprio derivato, che le regioni: a) non possono modificare il presupposto e i soggetti d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare le aliquote, ma solo entro il limite massimo fissato dal legislatore; c) possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere agevolazioni gia' previste dal legislatore statale.

Codesta Corte, inoltre, ha chiarito che, dalla formulazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed in particolare dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto articolo, non si evince la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma unicamente la volonta' del legislatore di riservare alla tassa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone per determinati aspetti la disciplina alle regioni, ma senza modificare radicalmente il tributo, com'e' confermato dall'obbligo di rispetto per il legislatore regionale dei limiti di «manovrabilita'» previsti dalla legislazione statale.

Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in relazione a norma regionale che aveva previsto il pagamento della tassa anche nell'ipotesi, non prevista dal legislatore statale, di fermo del veicolo amministrativo e giudiziario): «3.1. - La tassa automobilistica e' tributo istituito e regolato da legge statale. Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa e' stata "attribuita" per intero alle regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresi', demandato alle regioni "la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo" alla suddetta tassa.

Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura", confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, "nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente".

Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo proprio della Regione - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e' quello istituito dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale.

L'art. 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma I, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che "Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale"; per poi aggiungere, al comma 3, che alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio.

Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale".».

1.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale, avuto riguardo alla natura giuridica della tassa automobilistica (tributo proprio derivato dello Stato e non tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle regioni di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011, entro i limiti di manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che la disciplina regionale in esame contrasta con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia tributaria, e 119, secondo comma della Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in materia tributaria, peraltro nel rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, esclusivamente per quanto riguarda i tributi «propri».

La regione non puo', infatti, intervenire nella disciplina statale del tributo in esame, com'e' avvenuto con l'art. 8 censurato, modificando il presupposto oggettivo d'imposta, introducendo agevolazioni non previste dalla normativa statale, ovvero istituendo un nuovo regime con riguardo agli interessi ed alle sanzioni in sostituzione di quello statale vigente.

1.5. Non solo, la disposizione che rimette nei termini predetti ad un regolamento della Giunta regionale la determinazione degli autoveicoli e dei motoveicoli oggetto della tassa forfettaria e' in contrasto anche con l'art. 23 della Costituzione.

Il regolamento della giunta non e', invero, provvedimento che puo' ritenersi idoneo ad individuare lo stesso presupposto oggettivo della tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto della medesima nell'ambito di una disciplina primaria non sufficientemente definita.

La disciplina dei tributi, e dunque anche la determinazione di un elemento fondamentale quale l'oggetto dell'imposizione, e', infatti, di regola riservata alla legge in ossequio alla riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, a mente del quale la determinazione dei suddetti elementi essenziali del tributo puo' avvenire solo con normativa di carattere primario, salva l'eccezione di alcuni limitati casi in cui sono consentiti interventi attuativi affidati alla normativa secondaria purche' circoscritti nell'ambito di precisi limiti individuati dalla normativa primaria di riferimento.

In proposito, invero, e' noto che secondo la giurisprudenza di codesta Corte la riserva prevista dall'art. 23 Cost. non e' di natura assoluta, ma relativa, e cio' consente di ritenere che in base all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile non debba essere determinato integralmente dalla legge, ma al contrario, si limita a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa (ex plurimis: sentenze n. 350 del 2007; n. 190 del 2007; n. 125 e n. 105 del 2005; n. 323 e n. 7 del 2001; n. 157 del 1996; n. 507 del 1988).

Tuttavia, nella specie tali criteri direttivi che limitano il potere normativo secondario non sono stati posti dal legislatore regionale con sufficiente precisione, dovendo la Giunta rispettare nell'individuazione dei veicoli, di natura non professionali e con almeno 20 anni di eta', il vincolo apparentemente specifico ma nella sostanza generico ed indefinito che si tratti di veicoli che «presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design», non essendo sufficientemente chiarito quali siano questi «requisiti di peculiarita'», con la conseguenza che alla disciplina secondaria regolamentare e' rimessa almeno in parte l'individuazione di tratti essenziali dell'oggetto stesso dell'imposizione senza un vincolo determinato, in violazione del principio di riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte derivante dall'art. 23 Cost.

Basti pensare che l'abrogata norma statale che prevedeva l'esenzione, l'art. 63 citato, era sul punto di gran lunga piu' dettagliata («2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata annualmente»).

1.6. In conclusione, l'art. 8 della legge regionale n. 8/2015, nella parte in cui modifica il comma 7 ter ed introduce i commi 7-quater e 7-quinques all'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, e' in contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

La predetta disciplina regionale contrasta, infatti: - con la normativa statale di riferimento relativa al tributo erariale della tassa automobilistica e conseguentemente con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilita' per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura «propria» (non derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; - con l'art. 23 che prevede una riserva di legge in materia tributaria, escludendo che il presupposto oggettivo del tributo possa essere determinato con atto regolamentare in assenza di criteri predefiniti e sufficientemente vincolanti individuati dal legislatore primario.

 

P. Q. M.

 

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 8/2015 della Regione Umbria nei limiti anzidetti.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2015.

Roma, 8 giugno 2015

L'avvocato dello Stato: Venturini