RICORSO N. 62 DELL'8 GIUGNO 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 giugno 2015.

(GU n. 30 del 29.7.2015)

 

Ricorso depositato del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14, "Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali", pubblicata nel B.U.R. Basilicata 3 aprile 2015, n. 15, quanto all'art. 1, commi 2, 3 e 4 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.

 

Motivo

 

1) L'art. 1 della l.r. n. 14/2015 e' illegittimo per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

1.1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 31 marzo 2015, n. 14 recita:   "Articolo 1 Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono abrogati.

2. I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale rispetto a quelli gia' eventualmente effettuati per l'anno 2015, se dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge senza sanzioni ed interessi.

3. Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:   "2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.

2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli".

1.1.2. La legge regione Basilicata del 27 gennaio 2015, n. 4, sulla quale incide l'art. 1 della legge in esame all'art. 39, cosi' prevede (e prevedeva):   Articolo 39. Decorrenza del beneficio dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.

1. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della domanda e non da' diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.

2. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni gia' scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.

2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.

2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

[3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita' nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:   vetture con cilindrata fino a 1000 cc euro 50,00   vetture con cilindrata fino a 2000 cc euro 100,00   vetture con cilindrata oltre 2000 cc euro 200,00.

[4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita' nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:   moto con cilindrata fino a 500 cc euro 50,00   moto con cilindrata fino a 1000 cc euro 100,00   moto con cilindrata oltre 1000 cc euro 200,00 (3).

[5. Per i veicoli che non usufruiscono del beneficio della esenzione, il pagamento della tassa e' dovuto dal 1° giorno del periodo tributario successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a gennaio, il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno del mese di gennaio a partire dal 2015. Qualora la tassa da pagare in base alla cilindrata sia inferiore alle tabelle di cui sopra, le stesse non si applicano].

1.2. Dal dato testuale riportato si evince che la legge Basilicata n. 14 del 2015, rubricata "Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali" ha introdotto nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica, che limitatamente a quanto disposto dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 sono in contrasto con la disciplina statale di riferimento e, quindi, incostituzionali per violazione degli artt. 117, comma 2 lett. e) e 119 comma 2 della Costituzione.

Occorre premettere che l'art. 39 della precedente legge della Regione Basilicata n. 4 del 2015, rubricato "Decorrenza del beneficio dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 della legge n. 342 del 21 novembre 2000", ai commi 3 e 4, aveva istituito una "tassa regionale di possesso" su veicoli e motoveicoli "con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno", per i quali, la normativa statale prevede l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000).

La Regione, quindi, per i predetti veicoli, aveva sostituito il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo "ad hoc".

Invero, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), l'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nella versione vigente, ha abrogato l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano un'eta' compresa tra il ventesimo ed il ventinovesimo anno, ripristinando il regime ordinario per tali veicoli e conservando solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di costruzione.

Pertanto, la norma regionale, nell'introdurre un regime forfettario ad hoc del pagamento della tassa automobilistica ripristinata in toto per tali veicoli dalla normativa statale, si era posta in contrasto con quest'ultima.

A seguito di specifico impegno assunto dalla Regione nel contesto della leale cooperazione con lo Stato, il comma 1 dell'art. 1, della legge n. 14 del 2015, ha, oggi, disposto l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 39 della precedente legge n. 4/2015 (con i quali, come Premesso, la Regione aveva istituito la tassa regionale di possesso su veicoli e motoveicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno).

Con il successivo comma 4 della legge in esame, tuttavia, il legislatore regionale ha inserito due nuovi commi all'interno del predetto articolo 39, i commi 2 bis e 2 ter, con i quali ha addirittura reintrodotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, nonche' la tassa di circolazione forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su pubblica strada.

Esenzione, questa, come detto, contenuta nell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, ma abrogata dall'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 bis reintroduce, infatti, l'esenzione per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra i 20 e i 30 anni classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.

Anche la nuova norma e', dunque, in contrasto con l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, che nella versione vigente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), non prevede piu' l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dal 20° al 29° anno di eta', bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di' costruzione.

Per effetto della disciplina regionale impugnata i veicoli iscritti nei suddetti registri continuerebbero, infatti, dopo la data del 31 dicembre 2014, ad essere esenti dalla tassa automobilistica, diversamente da quanto previsto dalla norma statale che per tali fattispecie non prevede piu' alcuna forma di esenzione.

Peraltro, la norma regionale, nel reintrodurre un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica abrogata dalla normativa statale, si pone in netto contrasto con quest'ultima, malgrado le direttive contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze che, significativamente, aveva rappresentato anche alle regioni che "L'abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non e' piu' riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche" e che "detto principio, sotteso alle disposizioni dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche".

Non solo, il successivo comma 2 ter istituisce la "tassa di circolazione forfettaria" su veicoli e motoveicoli di anzianita' dai 20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico per il caso in cui essi siano messi su strada, per i quali la normativa statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000).

La Regione, quindi, per i predetti veicoli, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc, riproponendo, con la legge in esame, una disposizione non solo gia' fatta oggetto di osservazioni, ma in ordine alla quale la stessa Regione, nel contesto della leale cooperazione, aveva fornito rassicurazioni in ordine alla portata applicativa.

Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge in esame introducono per i veicoli in questione la possibilita' di eseguire pagamenti integrativi della tassa automobilistica, rispetto a quelli gia' eventualmente effettuati per il 2015, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi laddove effettuati entro la data di entrata in vigore della legge n. 14 e con l'applicazione di sanzioni ed interessi, ove i medesimi pagamenti siano eseguiti oltre la data di entrata in vigore della legge regionale.

In proposito la scelta di applicare sanzioni ed interessi solo nel caso di pagamenti effettuati dopo il giorno della data di entrata in vigore della norma contrasta con la ordinaria disciplina statale in materia di interessi e sanzioni.

Con l'ultimo periodo del comma 2, infine, la Regione, per i veicoli compresi tra i venti ed i trenta anni di eta', ha sostituito il regime di tassazione ordinaria, previsto dal sistema statale, con un regime particolare, che esclude il pagamento degli interessi e delle sanzioni per coloro che hanno versato la tassa per l'anno d'imposta 2015 entro il 4 aprile 2015, data di entrata in vogore della legge, quando, invece, l'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nella versione vigente, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), prevede, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, il pagamento della tassa automobilistica ordinaria, con i relativi interessi e sanzioni nel caso di ritardato od omesso versamento.

La legge n. 212 del 2000, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", inoltre, dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e recita, all'articolo 10, comma 2, che "non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

Atteso che il legislatore statale ha disciplinato con chiarezza le ipotesi in questione, senza che vi sia alcun affidamento da parte dell'Amministrazione finanziaria su una non corretta applicazione della disciplina, la norma regionale appare anche sotto tale aspetto ultronea ed in contrasto con quella statale.

1.3. Ebbene, l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge regionale, essendo in contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica viola gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

Il gettito della tassa automobilistica, disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito dall'art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 alle regioni, le quali provvedono anche alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17, comma 10 della 1. 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha riconosciuto alle regioni anche la possibilita' di disciplinare la tassa de qua, "fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale".

Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il tributo, tuttavia, non puo' essere annoverato tra i tributi propri delle regioni bensi' tra i "tributi propri derivati", trattandosi di tributo istituito con legge statale e "manovrabile" dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, e cioe' con conseguenti limitati poteri di intervento.

Sul punto, invero, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 288 codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale imposta, che si deve qualificare come tributo proprio derivato, che le regioni: a) non possono modificare il presupposto e i soggetti d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare le aliquote, ma solo entro il limite massimo fissato dal legislatore; c) possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere agevolazioni gia' previste dal legislatore statale.

Codesta Corte, inoltre, ha chiarito che, dalla formulazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed in particolare dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto articolo, non si evince la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma unicamente la volonta' del legislatore di riservare alla tassa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone per determinati aspetti la disciplina alle regioni, ma senza modificare radicalmente il tributo, com'e' confermato dall'obbligo di rispetto per il legislatore regionale dei limiti di "manovrabilita'" previsti dalla legislazione statale.

Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in relazione a norma regionale che aveva previsto il pagamento della tassa anche nell'ipotesi, non prevista dal legislatore statale, di fermo del veicolo amministrativo e giudiziario): "3.1. - La tassa automobilistica e' tributo istituito e regolato da legge statale. Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa e' stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresi', demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.

Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».

Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo proprio della Regione - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione), e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale.

L'articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio.

Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale».".

1.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale, avuto riguardo alla natura giuridica della tassa automobilistica (tributo proprio derivato dello Stato e non tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle regioni di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, entro i limiti di manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che la disciplina regionale in esame contrasta con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia tributaria, e 119, secondo comma della Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in materia tributaria, peraltro da esercitarsi nel rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, esclusivamente per quanto riguarda i tributi "propri".

La regione non puo', infatti, intervenire nella disciplina statale del tributo in esame, con riferimento ai veicoli di eta' compresa tra i 20 ed i 29 anni di interesse storico o collezionistico, introducendo esenzioni o agevolazioni non previste dalla normativa statale, ovvero istituendo un nuovo regime con riguardo agli interessi ed alle sanzioni in sostituzione di quello statale vigente, com'e' avvenuto con l'art. 1, commi 2, 3 e 4 prima descritti.

1.5. In conclusione, l'art. 1, commi 2, 3 e 4 e' in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione.

La predetta disciplina regionale contrasta, infatti con la normativa statale di riferimento relativa al tributo erariale della tassa automobilistica e conseguentemente con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilita' per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura "propria" (non derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 

P.Q.M

 

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 14 del 2015 della Regione Basilicata nei limiti anzidetti.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2015.

Roma, 30 maggio 2015

L'Avvocato dello Stato:   p. Angelo Venturini   Beatrice Gaia Fiduccia