Regione: Sicilia

Estremi: Legge n.9 del 7-5-2015

Bur: n.20 del 15-5-2015

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 10-7-2015 / Impugnata

 

La legge regionale in esame risulta illegittima in quanto:  1) il comma 1 dell'articolo 5 prevede in modo unilaterale, una riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica, dovuto dalla Regione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 di 98,638 milioni a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni, la quale tuttavia non si è concretizzata nell'adozione di un successivo atto normativo.

Tanto premesso si rileva che tale riduzione del concorso alla finanza pubblica ha copertura finanziaria adeguata soltanto per l'annualità del 2015, mentre comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, a carico del bilancio dello Stato in termini di saldo netto pari a 98,638 milioni, per gli anni 2016 e 2017, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

2) Il comma 2 dell'articolo 5 destina al concorso agli obiettivi di finanza pubblica 673,548 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (per complessivi 2.020,644 milioni) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95/2012.

Al riguardo si rileva che, le risorse FSC programmazione 2007-2013 assegnate alla Regione Siciliana ammontano a 4.001,20 milioni di euro, cui si aggiungono 80,6 milioni ceduti dalla regione Puglia a fronte della cessione di spazi finanziari correlati al patto di stabilità interno e che a valere su tali risorse non è stato disposto alcun utilizzo correlato alle finalità del Fondo di Sviluppo e Coesione tenuto conto dei seguenti utilizzi:  - 1.029 milioni per la copertura dei disavanzi sanitari;  - 445 milioni per ordinanze di protezione civile;  - 513 milioni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il 2013; - 585 milioni per il concorso agli obiettivi finanza pubblica per il 2014;  per un totale di 2.572 milioni.

Ciò stante, anche se la Regione Siciliana intendesse definanziare tutti gli altri interventi già programmati dal CIPE a valere su risorse FSC 2007-2013, le restanti risorse non sarebbero sufficienti per le finalità dell'articolo 5, comma 2.

Ciò posto, si rileva che i fondi a disposizione della Regione sono sufficienti per assicurare la copertura finanziaria per l'anno 2015, ma non è tuttavia individuata la copertura finanziaria in bilancio regionale per gli anni 2016 e 2017 e, pertanto la disposizione contrasta con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

3) L'articolo 31, disponendo in materia di compensazione fiscale e rimodulazione dei mutui, prevede, al comma I - nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione, di 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 - l'accantonamento in un apposito fondo dell'importo complessivo di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, in relazione alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 alla legge regionale per gli importi nello stesso indicati.

Al riguardo, si rileva che l'allegato 2 citato prevede, tra l'altro, la riduzione della  quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale. Cap. 413302" per 158,182 mln. di euro e 109,275 milioni di euro rispettivamente sugli anni 2016 e 2017.

Nel merito si rappresenta che trattasi di una previsione che - con l'esclusione dell'anno 2015 - comporta invece per gli anni 2016 e 2017, un minore finanziamento da parte della Regione Siciliana della spesa sanitaria (obbligatoria) nella percentuale fissata a proprio carico dalla legislazione vigente (legge 296/2006, art. 1, comma 830) ai fini del finanziamento del settore sanitario per l'erogazione da parte della regione Siciliana dei livelli essenziali di assistenza. La disposizione, pertanto, comporta oneri a carico della finanza pubblica e si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, e 117, terzo comma della Costituzione.

Si ritiene, pertanto, di dover impugnare la legge regionale in esame davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.