Regione: Toscana

Estremi: Legge n.1 del 7-1-2015

Bur: n.1 del 14-1-2015

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 3-3-2015 / Impugnata

 

La legge regionale in esame risulta censurabile per i seguenti motivi di illegittimità.

Si premette che il decreto legislativo n. 118/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La materia contabile non è, pertanto, nella disponibilità legislativa delle regioni, alle quali è riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del decreto legislativo n. 118/2011. Ciò a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici e, più in particolare, delle Regioni, che in passato, in applicazione del decreto legislativo n. 76 del 2000, hanno normato la materia contabile ciascuna con propria legge regionale, creando la disomogeneità dei sistemi contabili che ancora oggi caratterizza i bilanci regionali, con pesanti ricadute anche sul sistema economico nazionale, quali, ad esempio, la formazione delle ingenti masse di debiti commerciali della PA, imputabili per circa la metà alle Regioni e dovute essenzialmente a cattive regole contabili. Infatti, dei circa 60 miliardi di debiti commerciali, ben oltre 30 miliardi sono delle regioni.

Una delle finalità del decreto legislativo n. 118 del 2011 è quella di portare omogeneità nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio delle Regioni, fornendo una disciplina unica, cui le Regioni devono fare riferimento, al fine di disporre di un linguaggio comune per il consolidamento dei conti pubblici, come previsto dalle stesse leggi n. 196/2009 e n. 42/2009.

Anche il pareggio del bilancio in Costituzione, richiesto dall'Unione europea e recepito con la legge rinforzata n. 243/2012 (in particolare articoli 9 e 10), attuativa degli articoli 81 e 97 della Costituzione, richiede un linguaggio contabile comune per tutti gli enti territoriali.

Tanto premesso, la legge regionale in esame prevede disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili che possono essere raggruppate in tre categorie:  1. disposizioni applicative del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014;  2. disposizioni che riproducono quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;  3. disposizioni che derogano al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Le prime, conformemente a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, rappresentano un'applicazione dello stesso.

Le seconde, riproducendo quanto già disposto dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, spesso in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali, interferiscono con la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato d.lgs. 118/2011, e si pongono, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che ne riserva la competenza esclusiva allo Stato. In particolare:  - l'art. 13 (Legislazione ordinaria): la norma riproduce quanto disposto dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011;  - l'art. 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazioni): la norma riproduce quanto disposto dall'art. 39 del d.lgs. 118/2011.

Il terzo gruppo, infine, contiene disposizioni derogatorie del decreto legislativo n. 118/2011 che rappresentano una violazione del decreto stesso, rappresentando, pertanto, ulteriore violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione:  - Art. 15 (Fondi speciali), comma 3: prevede che "Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura", in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 rubricato "Fondi speciali", del d.lgs. 118 del 2011, che riguarda un insieme ben definito di provvedimenti legislativi regionali ai quali si deve far fronte con i fondi speciali;  - Art. 18 (Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio), comma 1: prevede che "Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate", in deroga a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, paragrafo 9.2, il quale prevede che la giunta approvi le suddette proposte comunque non oltre 30 gg dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato;  - Art. 18, comma 6: dispone che "L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto", in deroga all'art. 43, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", comma 2, del d.lgs. 118/2011, che esplicitamente dispone che l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere superiore complessivamente a 4 mesi;  - Art. 23 (Assegnazioni con vincolo di destinazione): la norma dispone in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione, ipotizzando casistiche di impegni di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione non contemplate dall'art. 42 e quindi in deroga allo stesso articolo, rubricato "Risultato di amministrazione" del d.lgs. 118/2011 ed al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, paragrafo 9.2;  - Art. 31 (Regolamento di attuazione) comma 1, lettera g) rinvia al regolamento di attuazione le modalità per la gestione delle aperture di credito, in deroga al d.lgs. 118/2011 che non prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa e che, pertanto, non può essere prevista e disciplinata dall'ordinamento contabile regionale.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa degli articoli 13, 19, 15 -comma 3-, 18-commi 1 e 6, art. 23 e art. 31 comma 1, lettera g) della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.