Regione: Marche

Estremi: Legge n.29 del 17-11-2014

Bur: n.110 del 27-11-2014

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 20-1-2015 / Impugnata

 

Con la legge regionale 17.11.2014, n. 29, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale", la Regione Marche detta disposizioni in materia di commercio.

Ciò posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle seguenti disposizioni:

a) art. 7, comma 1, art. 8, comma 4, e art. 13 della l.r. n. 29/2014  L'art. 7 introduce la locuzione di "parco commerciale" (non parimenti prevista a livello di legislazione nazionale) definendo tali gli "gli esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche".

I detti parchi, vengono poi richiamati dal comma 4 dell'art. 8, che modifica la lettera f), comma 2, del art. 11 della l.r. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio) e trovano specifica disciplina nell'art. 13 che inserisce degli art. 16-bis e 16-ter nella citata l.r. n. 27/2009.

In particolare, l'art. 8, comma 4, stabilisce che " 4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2009 le parole: "medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali".

L'art. 13, inserisce nella l.r. . n. 27/2009 la seguente disposizione:  L'articolo 16-bis (Parchi commerciali): " 1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata. 3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 4. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco commerciale presentano apposita SCIA. 5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso ".

Al riguardo, si evidenzia che la previsione introdotta con il nuovo art. 16-bis considera parchi commerciali le medie e le grandi strutture di vendita ed ammette, poi, che gli esercizi commerciali in esso presenti possano essere di qualsiasi tipologia, compresi, quindi, gli esercizi di vicinato.

Al contempo, la norma richiede per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e addirittura per la modifica del settore merceologico la preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi delle previsioni regionali dedicate alle medie e alle grandi strutture. In materia, l'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.) al comma 2 ha previsto. "2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.". Pertanto, l'art. 16 - bis introduce limitazioni vietate ai sensi di tutta la recente normativa comunitaria e statale (cfr. Direttiva 2006/ 123/CE e da ultimo citato art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011).

Anche la Corte Costituzionale ha di recente dichiarato che non possono essere inserite procedure che aggravano l'avvio di un'attività commerciale. " (Corte Cost. n. 165/2014).

Al contempo, si evidenzia che l'art. 4 del d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) già definisce i centri commerciali come "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.".

Tanto premesso, l'art. 16. bis contrastando con la normativa nazionale (art. 31, comma 2 del dl. n. 201/2011, come convertito in legge n. 214 del 2011) e con la normativa comunitaria (Direttiva 2006/ 123/CE), viola l'art. 117, secondo comma, lettera e) e l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

b) Art. 11 e art. 17, comma 1, della l.r. n. 29/2014  L'art. 11 modifica il comma 2 dell'art. 14 della l.r. n. 27/2009, prevedendo che il Comune definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita "previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nonché con" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali interessate individuate dal Comune medesimo". La norma contrasta con la Direttiva 2006/123/UE che all'art. 14 vieta agli Stati membri "il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, al fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente".

Anche l'art. 17 modifica il comma 2, dell'articolo 28 della l.r. n. 27/2009, prescrivendo, in sostituzione della previgente concertazione, il previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, per la definizione da parte del Comune competente dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita di stampa quotidiana e periodica.

Per questi motivi, gli artt. 11 e 17, comma 1, contrastando la normativa europea violano l'art. 117, comma primo della Costituzione.

 

Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.