RICORSO N. 94 DEL 10 OTTOBRE 2013 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
- Costituzione, art. 81, comma quarto.
(GU n. 47 del 20.11.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, recante: «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico» (Supplemento n. 2 al B.U. Trentino Alto Adige n. 32/I -II del 6 agosto 2013).
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/2013, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico» presenta profili di incostituzionalita' ed eccede dalle competenze statutarie.
In particolare, l'art. 25, secondo cui «alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall'art. 24», si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La copertura individuata dalla norma in esame e' di fatti inidonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dalla disposizione costituzionale ora richiamata, sia perche' le disposizioni abrogate con l'art. 24 della legge in esame non prevedono autorizzazioni di spesa, sia perche' la u.p.b. 15215 ed il capitolo 15225.15 (Spese per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad interventi produttivi nonche' indennizzi per la revoca delle medesime assegnazioni - L.P. n. 13/1997 da art. 44 a art. 51-ter) non presentano per l'anno 2013 alcuna disponibilita' finanziaria.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si producono estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Regiovali, il Turismo e lo Sport.
Roma, 1° ottobre 2013
L'Avvocato dello Stato: Palatiello