Regione: Liguria
Estremi: legge n.38 del 27-12-2011
Bur: n. 24 del 28-12-2011
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 14-02-2012 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: La legge in esame, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012" presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale : 1) l'art. 8, comma 8, della legge in esame, nel modificare l'art. 29 ( rubricato "Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale. Assemblea legislativa della Liguria") della legge regionale n.25/2006, introduce, al comma 2, la lettera d-quater) secondo cui "sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza (?), su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013,(?)". Tale disposizione regionale, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, contrasta con l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 che, nel disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame con i principi fondamentali della legislazione statale sopra menzionati determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato. 2) l'art. 18 della legge in esame, nel sostituire l'art. 8 ( rubricato "Continuità nei rapporti di lavoro") della legge regionale n. 15/2011, prevede che "le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni(?), non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale". Al riguardo si evidenzia , anzitutto, che l'istituto delle ferie è rimesso alla contrattazione collettiva. Tale disposizione regionale contrasta, pertanto, con le disposizioni del titolo III del d.lgs. n. 165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. La norma, peraltro, non risulta conforme all'art. 18, commi 9 e 16, del CCNL 6/7/1995 (come integrato dall'art. 10 del CCNL del 5/10/2001) secondo cui, fermo restando che le ferie non sono monetizzabili, qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro le ferie spettanti non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Pertanto la norma, nella parte in cui non consente la monetizzabilità delle ferie che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di servizio, contrasta con le disposizioni recate dal citato CCNL, determinando la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).