Regione: Trento
Estremi: legge n.18 del 27-12-2011
Bur: n. 52 del 28-12-2011
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 14-02-2012 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: La legge provinciale è censurabile per le seguenti motivazioni: 1) l'articolo 9, comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, prevede che l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre punti percentuali. Tale disposizione, che consente alla Provincia autonoma di Trento la manovrabilità dell'aliquota dell'imposta menzionata, eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia stessa in materia di tributi dall'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Essa contrasta infatti, con l'art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 68 del 2011, che, nel disciplinare l'imposta in oggetto, consente, con il richiamo dei soli commi 2, 3 e 5 dell'art. 60 del d. lgs. n. 446 del 1997, la modifica della relativa aliquota alle sole regioni a statuto ordinario. L'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome dalla possibilità di modificare l'aliquota è del resto confermata dalla circostanza che il comma 5 del menzionato art. 17, del d. lgs. n. 68 del 2011, che prevedeva l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche alle regioni speciali e alle province autonome, è stato abrogato con successivo provvedimento legislativo (art. 28, comma 11-bis, del d.l. n. 201 del 2011). Ciò premesso, la disposizione provinciale in esame, che apporta modifiche non consentite dalla legislazione statale alle aliquote dei tributi, viola innanzitutto l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale, che consente alle Province di modificare le aliquote solo "relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità". Essa incide inoltre nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di "sistema tributario", in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. 2) l'art. 16, comma 1, consente, da un lato, il superamento del limite di spesa per i rapporti di collaborazione, così come fissato dall'art. 63, comma 1, della l.p. n. 2/2009 (legge sul personale della provincia) e dall'altro, non contempla, nel computo della spesa complessiva per il personale provinciale, anche quella relativa al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. Entrambe le previsioni contrastano con la vigente disciplina statale di contenimento della spesa per il personale dipendente di cui all'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 e conseguentemente, ai fini del rispetto del "patto di stabilità per l'anno 2012", con la legge 12 novembre 2011, n. 183, in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, a cui la provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Infatti, si ritiene che tale disposizione ecceda dalla competenza statutaria di cui all'articolo 8, punto 1) dello statuto di autonomia non rientrando nella materia dell' ordinamento del personale che attiene alla potestà legislativa esclusiva della Provincia, ma sia invece riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica per la quale la provincia di Trento ha competenza concorrente in base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001. 3) Medesime considerazioni valgono per l'articolo 17, comma 1 che riconosce, con effetto retroattivo, al personale del comparto le progressioni di carriera comunque denominate maturate nel corso del 2010, analogamente a quanto riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca. La disposizione si pone in contrasto con l'art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010, in base al quale "le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Ne consegue che la disposizione provinciale in esame eccede dalla competenza statutaria di cui all'articolo 8, punto 1) dello statuto di autonomia non rientrando nella materia dell' ordinamento del personale e, conseguentemente, viola i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione nonché l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile; 4) l'articolo 21, comma 11, attribuisce alla Giunta provinciale i poteri di definire i criteri per la costituzione, presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica di direttore, senza esplicitare né la natura di detti incarichi né le modalità di selezione. La disposizione eccede la competenza statutaria di cui all'articolo 8, punto 1), prevedendo l'assegnazione di posizioni professionali con modalità non conformi alla normativa statale (d. lgs. n. 165/2001) e viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica; 5) l'articolo 27, comma 4, prevede che il personale dipendente del servizio sanitario possa partecipare a progetti di solidarietà internazionale e, a tal fine, al suddetto personale si concede un'aspettativa non retribuita ma utile a ogni altro fine, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda. Questa tipologia di aspettativa non è prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, la sua introduzione con legge provinciale eccede dalla competenza statutaria di cui all'articolo 8, punto 1), contrastando con i principi statali previsti per la contrattazione collettiva di cui al Titolo III del d.lgs.n. 165/2001 e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia di ordinamento civile nonchè gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 6) l'art. 27, comma 6, lett. c), inserisce all'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute ( l.p. n.16 del 2010) il comma 4-bis che alla lett. a) che prevede che la durata degli incarichi dirigenziali di I livello e dei contratti dirigenziali a tempo determinato non può superare quella dell'incarico del direttore generale dell'Azienda sanitaria. La dirigenza del S.S.N. è articolata in un unico livello, con posizioni differenziate in relazione ai compiti che, neppure per le strutture complesse, è equiparabile alla dirigenza generale, per cui la durata dei relativi incarichi non può essere in alcun modo correlata a quella del direttore generale dell'Azienda sanitaria. Pertanto, tale disposizione eccede dalla competenza statutaria di cui all'articolo 8, punto 1), non essendo conforme alla normativa nazionale vigente in materia di spoil system di cui agli articoli 14 e 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, conseguentemente, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile. 7) l'articolo 51 recante modificazioni alla normativa provinciale sui lavori pubblici (legge provinciale di Trento n. 26/1993) r