Regione: Bolzano

Estremi: legge n.15 del 21-12-2011

Bur: n. 52 del 27-12-2011

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 14-02-2012 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (legge finanziaria 2012)", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale: 1) L'art. 2, comma 6, che aggiunge l'art. 21-quindicies dopo l'art. 21-quaterdecies nella l. p. n. 9 del 1998, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, è ridotta di tre punti percentuali. Tale disposizione, che consente alla Provincia autonoma di Bolzano la manovrabilità dell'aliquota dell'imposta menzionata, eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia stessa in materia di tributi dall'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e invade una competenza esclusiva dello Stato in materia di "sistema tributario" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Essa contrasta, in particolare, con l'art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 68 del 2011, che, nel disciplinare l'imposta in oggetto, consente, con il richiamo dei soli commi 2, 3 e 5 dell'art. 60 del d. lgs. n. 446 del 1997, la modifica della relativa aliquota alle sole regioni a statuto ordinario. L'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome dalla possibilità di modificare l'aliquota è del resto confermata dalla circostanza che il comma 5 del menzionato art. 17, del d. lgs. n. 68 del 2011, che prevedeva l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche alle regioni speciali e alle province autonome, è stato abrogato con successivo provvedimento legislativo (art. 28, comma 11-bis, del del d.l. n. 201 del 2011). Ciò premesso, la disposizione provinciale in esame, che apporta modifiche non consentite dalla legislazione statale alle aliquote dei tributi, viola innanzitutto l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale, che consente alle Province di modificare le aliquote solo "relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità". Essa incide inoltre, come sopra precisato, nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di "sistema tributario", in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. 2) l'art. 7, comma 4, prevede che all'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni concorrono le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione tra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale. Tale disposizione si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., in quanto tali economie di spesa non sono quantificabili a priori e non possono concorrere a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni. 3) l'art. 9, comma 1, prevede, all'ultimo periodo, che "Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa". Tale disposizione eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia in materia di tributi dall'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Infatti, dovendo ritenersi ricompresi tra "i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria" anche le modifiche di aliquote e tariffe di tributi locali, la disposizione provinciale si pone in contrasto con il combinato disposto dell'art. 53 della legge n. 388/2000 con l'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000), che prescrivono la simultaneità tra la fissazione delle medesime aliquote e tariffe ed il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disposizione oltre a violare l'art. 73 dello Statuto, già menzionato, invade altresì la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di "sistema tributario", in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. 4) l'art. 17, comma 1, che aggiunge alla l.p. n. 5 del 2008 l'art. 1 ter, riguardante il calendario scolastico, dopo aver confermato la competenza della Giunta provinciale alla determinazione di detto calendario (inizio e termine dell'attività educativa e didattica) prevede, al comma 3 di detto art. 1 ter, che la stessa Giunta emani direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni. Quest'ultima parte della disposizione eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle Province autonome dall'art. 9, n. 2 delo Statuto in materia di "istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica)" ed incide sul principio dell'autonomia scolastica, costituzionalmente garantito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione provinciale, infatti, demandando alla Provincia di Bolzano la potestà di intervenire sull'articolazione dell'orario delle lezioni, incide sull'autonomia scolastica, soprattutto nella sua espressione di autonomia organizzativa e didattica ed eccede pertanto dai limiti imposti alla legislazione provinciale dal menzionato art. 9 dello Statuto speciale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Detto art. 17, comma 1, risulta inoltre censurabile sotto altro profilo, se inteso ? come deve ? in combinato disposto con l'art. 18, comma 2. Tale ultima disposizione, infatti, nel modificare l'art. 7 della l.p. n. 12 del 2009, riguardante l'autonomia organizzativa delle scuole, abroga dal comma 4 la seguente disposizione: "fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali". La soppressione della clausola sopra descritta, che vincolava la Provincia al rispetto del monte ore minimo in materia di istruzione definito dallo Stato e l'eliminazione della articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, congiuntamente alla facoltà attribuita alla Giunta provinciale dall'art. 17, comma 1, di emanare direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni, fanno sì che possa essere la Provincia di Bolzano in luogo dello Stato a definire il monte ore annuale di insegnamento. Detta previsione contrasta con l'art. 17 del d. lgs. n. 226/2005, con gli artt. 3 e 10 del d. lgs. N. 59/2004 e con gli artt. Da 4 a 9 del d.P.R. n. 89/2010, che, come statuito dalla Corte Costituzionale (con sentenze n. 279/2005 e n. 200/2009), nel definire per ogni ordine e grado di scuola il monte ore di insegnamento, stabiliscono "le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione". Il descritto combinato disposto degli artt. 17, comma 1 e 18, comma 2, incide pertanto sulla competenza esclusiva statale in materia di norme generali di istruzione e in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell'art. 117, secondo comma, let