ࡱ > 3 5 2 bjbjqq 4 e e ! h * * * * * F! H! H! H! H! H! H! # % > H! H! * * ]! = = = * * F! = F! = = r | * 8 +OC ^ 2! s! 0 ! l z % " % % 8 = H! H! = ! % : Legge regionale 30 maggio 2012, n. 16 Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorit regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture). (BUR n. 10 dell1 giugno 2012, supplemento straordinario n. 3 del 6 giugno 2012) Art. 1 (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26) Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 aggiunto il seguente: Art. 12 bis (Clausola sociale) Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove pi favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le societ strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale gi assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altres, le condizioni economiche e contrattuali gi in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantit di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi. Art. 2 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. & U [ c v L M U V ʵܣp`pTpTpH