REPUBBLICA ITALIANA N. 166/08 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2752 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
In forma semplificata ex art. 26 IV comma della L. n. 1034/71, nella camera di consiglio del 20 giugno 2006
sul ricorso in appello n. 2752/2006 del 03/04/2006, proposto dal sig. MARCELLO ZECCHINO rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE PALMA e RENATO DE LORENZO con domicilio eletto in Roma VIA L. LUCIANI, N. 1 presso lo studio dell'avv. FERRUCCIO DE LORENZO
contro
il COMUNE DI MONTAGUTO non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II n.90/2006, resa tra le parti, concernente ACCESSO AD ALCUNI DELIBERATI DEL CONSIGLIO E GIUNTA CON DINIEGO DI FARE COPIE;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 Giugno 2006, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Udito, altresì, l'avvocato De Lorenzo;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con nota sindacale n. 3109/05, è stato concesso all'appellante, consigliere comunale, l'accesso al provvedimento del vicesindaco n. 2703 del 6/10/05, nel senso che la domanda di accesso non poteva essere accolta "sotto la forma del rilascio, consentendone la visione, previo accordo con il responsabile del procedimento, in quanto trattasi di atto interno per il buon andamento degli uffici";
rilevato che l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/00, degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/90, l'erroneità dei presupposti, l'eccesso di potere ed il difetto di motivazione;
rilevato che il diritto di accesso è attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni...utili all'espletamento del proprio mandato" (art. 43 cit.);
rilevato che la motivazione, riferita al carattere di "atto interno, per il buon andamento degli uffici" appare generica e ingiustificata, in relazione al medesimo art. 43;
richiamata in "parte qua" la dec. del C.S. sez. V, n. 2756/04;
rilevato che l'art. 22 della L. n. 241/90 prevede la possibilità di "prendere visione ed estrarre copia" dei documenti;
considerato che, in relazione a quanto esposto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e va, di conseguenza annullato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2752/06, meglio specificato in epigrafe, lo accoglie; pone le spese del giudizio a carico della parte soccombente, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Giugno 2006,alla presenza dei seguenti magistrati:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro Est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
N°. RIC.2752/2006
SB