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IX^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

__________

 

21.

 

SEDUTA DI LUNEDI’ 01 AGOSTO 2011

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO TALARICO

 

 

Presidenza del Presidente Francesco Talarico

La seduta inizia alle 16,15

PRESIDENTE

La seduta è aperta. Si dia lettura del verbale della seduta precedente.

Giovanni NUCERA, Segretario Questore

Legge il verbale della seduta precedente.

(E’ approvato)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Legge le comunicazioni.

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di interrogazioni e mozioni

Giovanni NUCERA, Segretario Questore

Legge le interrogazioni e le mozioni pervenute alla Presidenza.

(Sono riportate in allegato)

Risposta scritta ad interrogazione

PRESIDENTE

E’ pervenuta risposta scritta alla interrogazione numero 116 del 6 Aprile 2011 a firma del consigliere Battaglia.

(E’ riportata in allegato)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Onorevole Presidente, nella seduta di terza Commissione del 28 luglio 2011 è stata approvata una proposta di legge di cui era relatore il Presidente della Commissione, onorevole Salerno, che recita “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche sanitarie, tecnica della prevenzione e della prevenzione sociale”.

C’era stata la volontà unanime della Commissione di discuterla oggi in Aula.

Chiedo, quindi, se sia possibile metterla in discussione, Presidente, perché c’era stato il voto comune di maggioranza e minoranza.

(Interruzione)

Presidente, si chiede l’inserimento di questa proposta di legge nella seduta odierna.

(Interruzione)

E’ stata licenziata alla unanimità dalla terza Commissione consiliare, con il titolo“Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche sanitarie, tecnica della prevenzione e della prevenzione sociale”.

E’ stata redatta con l’accordo del dipartimento che ha contribuito alla stesura del testo finale. Il testo è importante e necessita di essere approvato in maniera rapida perché il 5 settembre, obblighi di legge, i dipartimenti dovranno attenersi con i piani sanitari territoriali ad alcuni provvedimenti importanti per questa legge.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Salerno. Ne ha facoltà.

Nazzareno SALERNO

Questo provvedimento è stato licenziato all’unanimità in Commissione. E’ un provvedimento importante anche perché si presenta in un momento particolare in cui le aziende ospedaliere stanno per predisporre gli atti aziendali. Sarebbe opportuno, credo, esaminarlo nella seduta odierna. Il mio parere è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di parola, possiamo votare l’inserimento all’ultimo punto dell’ordine del giorno.

(Il Consiglio approva)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Presidente, le chiederei – lo chiedo all’Aula – di richiamare in Aula, inserendola all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo a firma mia e degli onorevoli De Masi e Aiello per dare attuazione alla legge regionale numero 27 che abbiamo approvato il 18 luglio ultimo scorso.

In brevissima sintesi si tratta di dichiarare la decadenza degli attuali membri del Corecom e di indire nuove elezioni riaprendo i termini per poter produrre le domande. Chiedo all’Aula che questo provvedimento venga inserito, discusso e votato.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire. Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Principe che è quella di inserire all’ordine del giorno la proposta di provvedimento amministrativo che ha illustrato.

(Il Consiglio approva)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Brevemente Presidente, poiché c’è una proposta di modifica della legge che riguarda “Tutela, governo ed uso del territorio legge urbanistica della Calabria”.

Si tratta di un articolo che reca una modifica che poi distribuiremo in modo che i colleghi possano valutarlo. Chiedo che sia inserita all’ordine del giorno e discussa in questa stessa seduta di Consiglio.

PRESIDENTE

Non ci sono interventi, possiamo porre in votazione la proposta dell’onorevole Fedele che riguarda l’inserimento all’ordine del giorno di questa modifica legislativa.

(Il Consiglio approva)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Sulla. Ne ha facoltà.

Francesco SULLA

Anche io, Presidente, intervengo per chiedere di inserire nella seduta odierna un ordine del giorno presentato oltre che dal sottoscritto da quasi tutti i capigruppo, qualcuno non è stato possibile raggiungerlo, sulla “Discarica rifiuti speciali non pericolosi contenenti amianto che si sta realizzando a Crotone”.

Credo si possa discutere in coda all’ordine del giorno già stabilito.

PRESIDENTE

L’onorevole Sulla propone l’inserimento all’ordine del giorno di un ordine del giorno. Pongo in votazione la richiesta di inserimento non essendoci richieste di parola.

(Il Consiglio approva)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Magno. Ne ha facoltà.

Mario MAGNO

Presidente, chiedo su delega del Presidente Morelli che venga – se è possibile – inserita all’ordine del giorno la proposta di legge numero 225/9^ sul Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.”.

PRESIDENTE

Anche questa è una proposta di legge che ha avuto già il parere favorevole della Commissione. E’ stata istituita e licenziata nella seduta di Commissione del 28 luglio, il Consiglio era stato convocato prima di giorno 28. Pertanto, se siamo d’accordo, possiamo inserirla all’ordine del giorno.

Pongo in votazione la richiesta di inserimento.

(Il Consiglio approva)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.

Alfonso DATTOLO

C’è una proposta di legge che è stata approvata in Commissione giorno 28 luglio, che riguarda l’edilizia sostenibile, “Norme per l’abitare sostenibile”.

E’ un progetto presentato dalla Giunta regionale, collegato in coordinamento con una proposta di legge del collega Mirabelli.

Poiché si tratta di un provvedimento importante, vorrei che avesse la giusta attenzione anche se c’erano le condizioni per poterla proporre oggi come ordine del giorno.

Vorrei che il Presidente prendesse l’impegno di inserirlo come primo punto all’ordine del giorno della seduta successiva perché ritengo sia un provvedimento da valutare nella piena interezza poiché riguarda l’edilizia, l’ambiente ed altri collegamenti vari.

PRESIDENTE

La proposta dell’onorevole Dattolo può essere accolta nella prossima seduta di Consiglio regionale quando i capigruppo si riuniranno per stilare l’ordine del giorno. Questo provvedimento, vista l’importanza, ha bisogno di tempi forse un po’ più lunghi e sarà inserito all’ordine del giorno.

Non ci sono altri interventi in via preliminare, pertanto possiamo procedere con l’ordine del giorno.

La seduta è iniziata in ritardo perché si è riunita la Conferenza dei capigruppo alla presenza del Presidente Scopelliti sulle cui decisioni vi informerò.

Ha deciso, innanzitutto, che in questa seduta il question time non verrà trattato, pertanto si partirà direttamente con l’ordine del giorno.

Sarà recuperato nella successiva seduta del Consiglio regionale.

Possiamo procedere, invece, con una informativa che ritengo doverosa sia nei confronti del Consiglio regionale sia di tutti i cittadini calabresi in merito all’incontro tenuto in Conferenza dei capigruppo.

Informativa del Presidente del Consiglio

PRESIDENTE (Si leva in piedi)

La Conferenza dei capigruppo che si è protratta a lungo e c’è stata una discussione molto franca tra i diversi gruppi presenti in Consiglio regionale. Devo dire che è stato un confronto proficuo ed importante che ha posto al centro il problema dei costi della politica, quale esigenza condivisa da parte di tutti con grande senso di responsabilità.

Alla Conferenza dei capigruppo ha partecipato anche il Presidente Scopelliti portando una serie di riflessioni molto dettagliate ed importanti che, naturalmente, dovranno essere vagliate col tempo necessario.

Devo dire che le parole del Presidente Napolitano rappresentano un monito molto importante che deve essere preso come esempio da tutte le istituzioni, deve essere da parte nostra considerato come un segnale importante e forte che le Istituzioni non possono lasciare da parte.

Peraltro, c’era già stata una discussione tra i diversi gruppi presenti in Aula sui costi della politica e sul fatto che non era più rinviabile una decisione.

Non tanto una decisione formale con qualche percentuale ridotta, ma una operazione strutturale che riguardando tutto quello che ruota attorno alla politica effettua un’azione molto dettagliata.

Noi siamo al governo di questa Regione da un anno e quindi ci siamo potuti rendere conto, in maniera netta e diretta, di una serie di disfunzioni che, pur apparendo all’ opinione pubblica calabrese piccole cose, in realtà sono concrete e di sostanza sulle quali noi vogliamo incidere.

Già lo scorso anno, come Consiglio regionale, abbiamo provveduto –non viene ricordato o, forse, viene dimenticato in maniera strumentale perché non si vuole riconoscere quella che è stata una condivisione di tutto il Consiglio regionale – a tagliare il 10 per cento dei finanziamenti dei gruppi, abbiamo ridotto del 25 per cento “gli accessi” dei consiglieri regionali e tutti quanti coloro che sono fuori dal territorio di Reggio Calabria, soprattutto dalla provincia di Cosenza, si sono potuti render conto – la provincia di Catanzaro, di Vibo Valentia e di Crotone – di quanto è stata la decurtazione economica.

Abbiamo continuato su questa strada, abbiamo accorpato le sedi di Roma del Consiglio regionale e della Giunta producendo risparmi importanti e vogliamo continuare attraverso questo percorso di riforme che deve incidere nei diversi settori.

Peraltro, quest’anno siamo nelle condizioni di poter decidere e di incidere. Ci sono riforme – come ci siamo detti oggi - che dovranno essere realizzate nel breve, nel medio e nel lungo periodo, imponendo tagli alle leggi, apportando modifiche legislative ai Regolamenti e allo Statuto per consentire di incidere su questioni importanti. C’è bisogno di modifiche statutarie e quindi di doppia lettura all’interno dell’Aula consiliare.

Tutto questo ha bisogno di tempi giusti e certi che possano dare delle risposte concrete che non sono più rinviabili.

La discussione in Conferenza dei capigruppo ha riguardato un po’ tutto, per questi motivi si è protratta a lungo. Ha riguardato la questione dei vitalizi, dei finanziamenti dei gruppi, delle riduzioni delle Commissioni, i consulenti, il numero dei consiglieri, le strutture burocratiche, gli assessori esterni, i sottosegretari, si è parlato degli enti sub-regionali.

Ci sono una serie di questioni che spesso sono poco visibili, ma posso assicurarvi che esistono incarichi che sono remunerati in maniera maggiore rispetto agli eletti direttamente dal popolo.

Vogliamo, quindi, intervenire in maniera organica per cercare di realizzare una riforma di sistema, che tutti quanti noi ci siamo dati come obiettivo fin dall’inizio della legislatura. C’è bisogno di un confronto con tutti i gruppi.

Vorrei che tutto quello che produrremo alla fine di questo lavoro sia condiviso dall’intero Consiglio regionale perché, a mio avviso, le riforme devono essere realizzate con la condivisione di tutti i gruppi presenti in Aula.

Si sono delegati i direttori generali del Consiglio e della Giunta ad individuare una serie di risvolti in modo che si possa valutare, per ogni settore, a quanto ammonti realmente il risparmio e la sua incidenza.

Abbiamo delegato loro e noi continueremo a lavorare come Conferenza dei capigruppo, ci riuniremo non appena saranno pronte tutte le varie simulazioni per incidere sui costi della politica, tenendo separati i costi della democrazia. Per quanto ci riguarda i costi della politica sono una cosa, i costi per far funzionare la democrazia devono essere salvaguardati e tutelati, perché questo deve essere un principio da difendere da parte delle istituzioni. Pr quanto mi riguarda lo difenderò sempre e comunque perché la democrazia ha i suoi costi ed è giusto che ci sia la condivisione da parte di tutti.

Queste pochissime riflessioni volevo esprimere a nome di tutti i gruppi presenti in Conferenza. C’è stato un confronto di merito su determinate questioni. Non voglio assolutamente anticipare quelle che saranno le conclusioni cui arriveremo attraverso una condivisione e grazie al confronto con la Giunta. Ci sono dei tagli che dovrà fare il Consiglio regionale, altri che dovrà fare la Giunta regionale con la piena condivisione del Presidente Scopelliti che vuole insieme a tutto il Consiglio procedervi rapidamente. E’ un argomento non più rinviabile, proprio perché le famiglie, ancora di più, vivono oggi una situazione gravissima.

Noi non dobbiamo sentirci dei privilegiati, non dobbiamo sentirci una casta ma vicini alle esigenze della gente.

Penso che questo modo di procedere del Consiglio regionale sia serio. Non uno slogan o uno spot, ma la capacità di approfondire i diversi argomenti per arrivare – ci auguriamo – nel più breve tempo possibile a determinazioni certe, entro il mese di agosto, ma questo dipenderà dal lavoro che ci sarà da parte delle Commissioni. Vorrei fare un buon lavoro e per questo so di poter contare sulla collaborazione di tutto il Consiglio regionale.

Mi auguro che su questa strada il Consiglio regionale si possa distinguere, al di là della primogenitura. Noi dobbiamo lavorare con attenzione e con dovizia di particolari per fare delle riforme che non possano riguardare solo il momento storico ma la Calabria per i prossimi 20 anni.

Questo deve essere il nostro obiettivo e su questi argomenti lavoreremo assiduamente per arrivare a delle proposte ed a delle riforme che possano avere un impatto sociale ed economico importante per la nostra Regione.

Proposta di legge numero 207/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: “Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo”

PRESIDENTE

Dopo questa informativa passiamo all’esame del secondo punto all’ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 207/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: "Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo”.

L’onorevole Caputo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Giuseppe CAPUTO, relatore

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta della proposta di legge numero 207/9^ di iniziativa bipartisan che è stata votata alla unanimità e che prevede l’abrogazione di leggi regionali e l’adeguamento del sistema normativo.

Già nel 2010, con la legge numero 22, abbiamo abrogato 99 leggi. In questa seconda fase si procede all’abrogazione e, quindi, alla semplificazione dell’assetto normativo di altre 309 leggi di cui all’allegato “A” e all’abrogazione parziale di 27 leggi di cui all’allegato “B”.

PRESIDENTE

Vorrei chiedere un po’ di attenzione, si tratta di un argomento importante.

Giuseppe CAPUTO, relatore

Da questo punto di vista si va verso una semplificazione delle leggi, perché in molte occasioni ci sono delle ripetizioni ed in qualche caso anche delle contraddizioni.

Con questa legge, formata da quattro articoli, si prevede, innanzitutto, che il Consiglio regionale adotti la legge di manutenzione a cadenza biennale per assicurare il costante adeguamento all’ordinamento normativo, quindi attraverso abrogazioni complete o abrogazioni parziali.

Con l’allegato “A” interveniamo su leggi di finanza regionale, di ordinamento istituzionale, di territorio urbanistico, infrastrutture e di servizi alla persona ed alla comunità.

Sono leggi che hanno determinato effetti nel passato, ma che oggi non servono più, per cui tranquillamente ne può derivare una semplificazione complessiva del quadro normativo. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.

Salvatore PACENZA

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell’ambito del miglioramento della qualità della normazione con il presente progetto di legge - che allo stato attuale trova collocazione in una fase, per così dire, intermedia rispetto al più vasto processo di razionalizzazione normativa che questa Assemblea, sin dall’inizio della presente legislatura, si era prefissato come primario obiettivo da raggiungere - si è inteso proseguire nell’operazione di pulizia normativa della legislazione regionale che, come ricorderete, era stata già avviata e si era concretizzata con l’abrogazione di 99 leggi ad opera dell’articolo 25 della legge numero 22 di “Razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale”, approvata lo scorso agosto 2010.

Rispetto alla precedente, l’operazione odierna di “ripulitura” è ben più corposa, infatti, essa si è concentrata e riguarda tutti i quarant’anni di attività legislativa della Regione Calabria ed ha prodotto l’abrogazione di circa 309 leggi, nonché l’abrogazione parziale di 27 leggi per le quali si propone di abrogare singole disposizioni normative.

In questa ulteriore fase, a cui se ne affiancheranno altre, si è scelto, ancora una volta, di ricorrere proprio allo strumento dell’abrogazione espressa per ridurre l’inflazione legislativa e, quindi, consentire ai cittadini di individuare con maggiore chiarezza le norme effettivamente vigenti anche per avere esatta conoscenza dei loro diritti e dei loro obblighi nell’ambito dell’ordinamento giuridico regionale.

Allo stato, accanto a leggi pienamente vigenti ed attuali, vi è tutta una serie di disposizioni legislative che invece non lo sono più: perché implicitamente abrogate, per essere ormai incompatibili con successive disposizioni, perché divenute superflue, obsolete o anche semplicemente perché hanno esaurito la loro efficacia.

In questo panorama legislativo è necessaria una vera e propria attività di interpretazione giuridica con tutte le regole sue proprie, per riuscire ad orientarsi con destrezza. Questo può farlo, chiaramente, solo un tecnico del diritto, non certo il comune cittadino.

Poiché intenzione di questa Istituzione è quella di avvicinarsi proprio alla collettività, non vi è miglior modo per farlo se non garantendo una maggiore accessibilità alle norme e di conseguenza una maggiore certezza del diritto.

Alla luce di quanto sopra, la riduzione quantitativa della legislazione regionale costituisce uno strumento che si affianca ad altri nel perseguimento dell’obiettivo della qualità della legislazione e della semplificazione, quali il miglioramento delle tecniche di redazione normativa – il cosiddetto drafting -, la manutenzione periodica del quadro legislativo regionale, redazione di testi unici e codificazioni leggi di settore. E’ intenzione di questa amministrazione regionale fare ricorso a ciascuno di questi strumenti.

Va, comunque, sottolineato che l’operazione di ripulitura effettuata in sé non produce innovazione nel quadro normativo vigente, ma il valore aggiunto di tale lavoro, che determina l’abrogazione o il mantenimento di norme, consiste nella rilettura complessiva della normativa vigente.

Pertanto, dopo questa fase si potrà procedere con la formulazione dei testi unici o leggi organiche di settore.

A questo proposito, colgo l’occasione per annunciare che la prossima proposta di legge è quella che conferisce delega alla Giunta regionale per il riordino di alcuni ambiti.

Ritornando alla proposta di legge, va evidenziato che la scelta di abrogare o meno una disposizione non nasce da una diversa visione politica rispetto a questa o quella problematica, ma è il risultato naturale di una lettura sistematica delle norme che si sono succedute nel tempo.

Ecco perché viene utilizzata la formula “sono o restano abrogate”.

Da una prima lettura può risultare poco comprensibile, ma va intesa come formula di chiusura idonea a ricomprendere in sé anche ipotesi di abrogazioni implicite o tacite, ricostruite in via interpretativa, o ipotesi in cui si abroghi un’intera legge regionale, già parzialmente oggetto di un intervento abrogativo anche espresso.

In ogni caso, l’abrogazione delle norme non compromette eventuali rapporti sorti sotto la loro vigenza ed ancora eventualmente pendenti, poiché viene prevista apposita norma di salvaguardia che conferma che le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.

Quest’ultimo aspetto credo che sia da sottolineare perché è stato oggetto di preoccupazioni a mezzo stampa. Credo sia importante sottolineare che c’è una continuazione di applicazione per disciplina dei rapporti sorti.

Ribadisco che la riduzione quantitativa effettuata attraverso il presente disegno di legge copre il periodo che va dal 1971 al 2010 e riguarda sia leggi settoriali sia leggi finanziarie e di bilancio.

Relativamente all’abrogazione delle leggi di bilancio si è dovuta operare una distinzione al loro interno tra le disposizioni propriamente finanziarie e quelle che invece innovavano l’ordinamento giuridico, modificando o abrogando leggi preesistenti, introducendo nuovi istituti o comunque una nuova disciplina di cui si è dovuta valutare l’attualità.

Ecco perché, con riferimento a queste leggi, nel proporne l’abrogazione, si sono comunque fatte salve diverse disposizioni legislative contenute in esse.

Come risultato del lavoro fin qui svolto si è giunti all’individuazione di 309 leggi, contenute nell’allegato “A”, da abrogare oltre ad una serie di singole disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, che troverete nell’allegato “B”.

Il progetto di legge si compone di quattro articoli.

Il primo articolo indica l’oggetto della proposta di legge; il secondo individua le leggi regionali proposte per l’abrogazione, elencate nell’allegato “A” e il terzo articolo indica le leggi interessate alle abrogazioni parziali, elencate nell’allegato “B”.

E’ importante evidenziare che gli articoli 2 e 3 contengono la clausola di salvaguardia che ribadisce il principio in base al quale le disposizioni delle leggi abrogate continuano a essere applicate per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.

Tengo a sottolineare che il quarto articolo prevede che la “manutenzione” del corpus legislativo regionale avvenga con cadenza biennale e tale previsione allinea il nostro Consiglio alla prassi che da tempo seguono la gran parte delle regioni d’Italia. La “manutenzione” potrà nel futuro servire ad innovare o ad operare interventi di semplificazione.

In pratica, nell’articolato è contenuta una norma con la quale ogni due anni si va a semplificare e a ripulire la normativa regionale.

A conclusione di questa mia breve relazione sento la necessità di sottolineare che un moderno ruolo del Consiglio regionale si esprime anche sul fronte del potenziamento delle attività di indirizzo e controllo.

In questa direzione la valutazione delle politiche costituisce il nuovo approccio metodologico e culturale che consente di sviluppare tali funzioni anche al fine di migliorare l’elaborazione delle leggi e delle politiche.

A mio modesto avviso, le Assemblee legislative non devono solo produrre norme tecnicamente conformi alle regole di drafting ma - soprattutto dopo i nuovi assetti istituzionali generati dalla riforma del Titolo quinto della Costituzione – sono chiamate a responsabilità che partono dalla valutazione degli effetti che esse producono sulla collettività e arrivano al superamento degli ostacoli che esse incontrano nella fase dell’attuazione.

Infatti, in questi ultimi anni si è affermata l’idea che la normazione possa essere sottoposta ad un processo di valutazione finalizzata da un lato al miglioramento della produzione legislativa sul piano tecnico-giuridico (fase ex ante) e dall’altro alla verifica degli effetti dell’atto normativo rispetto alle finalità che lo stesso si era proposto (fase ex post).

Quindi, ben venga l’adozione preannunciata dal Sottosegretario alle riforme, onorevole Sarra, sia dell’Air, ovvero dell’Analisi di impatto regolamentare, sia della valutazione dell’impatto della regolamentazione, la cosiddetta Vir, consistente nella valutazione ex post, anche periodica, degli effetti prodotti sull’amministrazione e la sua organizzazione.

Pertanto, ribadisco che è fondamentale che il Consiglio riacquisti la sua centralità ed eserciti il controllo non solo attraverso il sindacato ispettivo, così come sancito dallo Statuto, ma anche concorrendo alla valutazione delle politiche.

Valutazione che va intesa non come giudizio sulla qualità della legge, ma piuttosto corrisponde al dovere istituzionale di rendere conto alla collettività degli effetti prodotti dalle scelte legislative.

Uno strumento già sperimentato in proposito da diverse regioni è rappresentato dalle clausole valutative. Per clausola valutativa si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene attribuito ai soggetti incaricati dell’attuazione della legge il mandato specifico di produrre, elaborare e comunicare all’organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di attuazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti destinatari della legge e per la collettività.

Non posso non chiudere questo mio breve ringraziamento senza ringraziare il Presidente del Consiglio regionale, onorevole Talarico, che ha stimolato e supportato autorevolmente il lavoro del Comitato.

Mi corre l’obbligo di ricordare che è stato proprio un suo emendamento, nell’agosto scorso, a dare inizio all’operazione di pulizia legislativa.

Ringrazio anche il Sottosegretario alle riforme, onorevole Sarra, che ha dato prova di un forte spirito di sinergia collaborativa, che sono certo continuerà a dare frutto anche nel futuro, quando ci adoreremo per rinnovare e semplificare la nostra legislazione.

Infine, permettetemi di esprimere il mio apprezzamento per il qualificato apporto professionale fornito dal gruppo di lavoro dell’Area funzionale legislativa, il cui impegno ci ha consentito di giungere alla definizione dei progetti di legge, che da qui a poco mi auguro approveremo.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie all’onorevole Pacenza.

Anch’io ho predisposto un intervento su questo argomento che deposito agli atti del Consiglio regionale.

“Signor Presidente della Giunta, onorevoli colleghi, uno degli obiettivi che ci siamo proposti per questa legislatura, e anche un mio preciso impegno di inizio mandato come Presidente di questo Consiglio, riguardava la riduzione e la semplificazione del nostro corpus legislativo, con l'intento di introdurre cambiamenti capaci di portare, con chiarezza e trasparenza, vantaggi alla vita dei cittadini e di orientare il nostro lavoro e la nostra produzione legislativa, in direzione di una riduzione della spesa e di un'ottimizzazione dei costi dell'attività istituzionale.

Una direzione e un orientamento, capaci anche di tenere nella giusta considerazione il periodo finanziariamente complesso, a livello globale e locale.

Ridurre e semplificare, nel campo legislativo, anche in Calabria, e soprattutto in Calabria, vuol dire muoversi in sintonia con la necessità di innovare i processi di produzione legislativa e di garantire, allo stesso tempo, risposte trasparenti, esaurienti e che, soprattutto, giungano in tempi utili. Significa promuoverne anche la conoscenza, fuori dai confini regionali, in modo che chiunque possa cogliere l'opportunità di investire nella nostra regione, di entrare nei circuiti produttivi e della nostra economia che ha bisogno di non sentirsi esclusa dai processi di crescita generali del Paese.

Oggi, con l'approvazione delle proposte di legge, che saranno illustrate da qui a poco dal collega Pacenza, che ne è firmatario assieme a tutti gli altri componenti del Comitato per la qualità delle leggi, raggiungiamo un traguardo di grande rilievo che, a mio avviso, qualifica l'attività dell'intero Consiglio, in tutte le sue componenti ed espressioni.

Sono tante, sono troppe le leggi, ed il loro numero non necessariamente corrisponde alla qualità e rappresenta un vantaggio per i cittadini. Spesso alcune leggi sono poco comprensibili, proprio ai nostri stessi cittadini, che dovrebbero trarre vantaggio da questi stessi provvedimenti. Più che significare un irrobustimento dell'attività e dell'esercizio delle istituzioni democratiche, molte leggi che si accumulano, che si sommano l'una all'altra, finiscono col rappresentare un deficit di democrazia, una complicazione. Ragion per cui, l'esigenza di semplificazione e di snellimento è particolarmente sentita, oltre che necessaria, per entrare nella modernità e stare al passo con le altre istituzioni del Paese e dell'Europa.

Oggi, con l'abrogazione di 309 leggi, e di numerosissime norme, compiamo un atto importante che non può essere considerato soltanto come un'operazione esclusivamente tecnica. Si tratta invece, di un atto di grande valore istituzionale, che ci consente di rendere più snello il sistema legislativo regionale e permette alla politica di assumere una posizione più vicina ai problemi dei suoi amministrati, rendendo loro più facile orientarsi nel panorama delle leggi regionali, che al pari di quello di altri ordinamenti, spesse volte, come dicevo, è di difficile interpretazione.

Il percorso che abbiamo iniziato, che rimarrà all'ordine del giorno della nostra agenda di lavoro, e che proseguirà con verifiche sempre più approfondite, dovrà essere utile a dare il via a una nuova fase per lo sviluppo della Calabria.

Le riforme sono un punto imprescindibile e sono destinate a durare a lungo e ad incidere nella nostra vita futura. Le riforme, auspicabilmente, si fanno insieme. Debbono essere riforme che non rappresentino ritocchi formali o piccoli aggiustamenti.

Disinquinare la legislazione regionale di leggi obsolete, non più efficaci, divenute incompatibili con le normative recenti, consentirà di giungere più agevolmente alla redazione di testi unici, per i quali oggi deleghiamo la Giunta.

Il prossimo traguardo da raggiungere, dopo i testi unici, non può che essere la semplificazione. Semplificazione amministrativa, vuol dire rendere più chiaro, facile, comprensibile e snello il funzionamento dell'amministrazione regionale, eliminando procedure ed adempimenti inutili o superflui, per rispondere alle istanze che i cittadini, gli operatori economici, le diverse categorie e le associazioni hanno più volte avanzato.

La semplificazione amministrativa è, dunque, non un fine, ma un mezzo per migliorare il rapporto della nostra comunità regionale con l'amministrazione, che deve rendere la propria azione più efficiente, rapida ed economica. La modifica, attraverso la semplificazione e la riduzione della nostra architettura legislativa, è un argomento di grande rilevanza, un'occasione che può rappresentare una svolta nel nostro cammino. Ogni riforma, purché mantenga inalterati principi e istituzioni di garanzia, significa capacità di visioni ampie, sguardo verso orizzonti larghi. E in questo senso intendiamo muoverci in futuro, cominciando da questo atto di oggi.

Concludo, esprimendo un sincero apprezzamento per il lavoro del Comitato per la qualità delle leggi, che ringrazio per il lavoro e per l'impegno”.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Franchino. Ne ha facoltà.

Mario FRANCHINO

Signor Presidente, molto velocemente, a nome anche dell’onorevole Battaglia e del gruppo del Pd per ringraziare il Presidente del Comitato, onorevole Pacenza, per il lavoro di coordinamento che ha svolto.

E’ stato un lavoro molto paziente ed equilibrato e noi insieme a lui e tutti insieme, anche soprattutto agli uffici ed ai professionisti interni alla Regione, abbiamo prodotto un buon lavoro.

Procedere all’adozione di testi unici è un argomento molto delicato che necessita di molta attenzione. Però, il tratto fondamentale, come è apparso ai miei occhi, è il lavoro dei bravi professionisti degli uffici regionali.

Nell’ottica della semplificazione della riduzione di una miriade di insignificanti quanto indecifrabili leggi, la proposta è tesa ad offrire una lettura più semplice e più ordinata del quadro normativo regionale.

Il Presidente Pacenza ha detto bene, si tratta di una pulizia normativa della legislazione regionale. Una pulizia oggi più corposa e nello stesso tempo aggiuntiva a quella già fatta precedentemente.

Il tentativo solamente avviato – devo dire – dal governo regionale precedente con la legge numero  4 del 15 gennaio 2009, oggi, con quello che abbiamo fatto insieme trova uno sbocco positivo.

I cittadini calabresi avranno qualche strumento in più per meglio esercitare il loro potere di controllo e di giudizio sia amministrativo sia politico.

Una qualità superiore della legislazione, nella quale direzione ancora c’è tanto da fare, e della semplificazione rende più certo il diritto ed i diritti dei cittadini ma anche i doveri e gli obblighi.

Viene ribadito, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che il periodo coperto va dal 1971 al 2010. Sarebbe significativo assumere l’impegno di tutto il Consiglio regionale che in tutte le Commissioni consiliari si potesse volgere lo sguardo e l’attenzione ad una maggiore organicità e ad una minore frammentazione del lavoro che viene svolto.

Se questo diventasse un impegno vero e concreto probabilmente tra qualche anno non avremo più bisogno di un Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi. E, sicuramente, i calabresi avrebbero un accesso facilitato alla partecipazione della vita politica della nostra Regione e della nostra vita amministrativa, come adesso non avviene e non è avvenuto né nel passato remoto né in quello più recente.

Un grande sforzo è stato partorito, ma davanti abbiamo una strada lunga da percorrere soprattutto sul piano culturale e del superamento degli steccati ideologici come molto spesso avviene nelle Commissioni.

Grazie, quindi, agli uffici, grazie al Presidente e a tutti i colleghi della Commissione.

Mi corre l’obbligo, però, di un’ultima considerazione.

In data 15 giugno l’onorevole Demetrio Battaglia ha rivolto una interrogazione urgente al Presidente del Consiglio regionale. Perché? Perché con delibera dell’Ufficio di Presidenza numero 7 del 23 febbraio 2011 – tra l’altro alla vigilia delle elezioni amministrative – sono stati indicati e nominati otto consulenti, otto avvocati da affiancare ai professioni del Comitato per la qualità e la fattibilità.

Nessuno ne era a conoscenza e mai nessuno di noi ha conosciuto uno di questi professionisti.

I motivi di questa nomina sono argomentati nel corpo della narrativa della citata delibera, mi pare al sesto capoverso, che cercherò di leggere in qualche modo.

Il motivo è che, a causa della mole di lavoro che grava su di esso – cioè sul Comitato – e della rilevante quantità di leggi che necessitano di essere esaminate e riviste dopo 40 anni di attività legislativa del Consiglio, esso non riesce a far fronte esclusivamente con la propria azione alle esigenze di semplificazione normativa.

Caro Presidente, il lavoro è stato svolto essenzialmente dagli uffici. Tra l’altro, la dirigente dell’Area legislativa aveva già costituito un valido gruppo all’interno dell’ufficio ed il Segretario generale – così come si legge nella delibera dell’Ufficio di Presidenza – che coordina il gruppo dei consulenti, ha ritenuto opportuno informare, tramite lettera, il gruppo dei consulenti affinché il lavoro da svolgere si intrecciasse con le dovute sinergie.

Scorrendo la cronologia degli atti si può perfettamente evidenziare che il lavoro, ancor prima della nomina degli esperti, era stato già svolto.

C’è un nostro documento, oggi avete discusso dei costi della politica. Uno dei problemi fondamentali di questa legislatura regionale è la riduzione delle consulenze.

Ecco perché, pur dichiarando il voto favorevole di tutto il Partito democratico alla proposta di legge, chiediamo che venga accolta la richiesta del consigliere Battaglia di annullare la deliberazione numero 7 del 2011 dell’Ufficio di Presidenza. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie all’onorevole Franchino. Non ci sono altri interventi, quindi, passiamo all’approvazione del provvedimento.

C’è anche un refuso al punto 22 che provvederemo a correggere in sede di coordinamento formale.

Possiamo procedere all’approvazione del testo. Ricordo che votiamo per l’abrogazione di 309 leggi regionali. E’ un lavoro delicato che ha impegnato gli uffici e di questo li ringraziamo.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4.

(E’ approvato)

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 208/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: "Delega alla giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione – Cultura e Beni culturali”

PRESIDENTE

Si passa adesso al terzo punto all’ordine del giorno che recita: “Proposta di legge numero 208/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: "Delega alla giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione – Cultura e Beni culturali”.

L’onorevole Caputo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Giuseppe CAPUTO, relatore

Signor Presidente, la presente proposta di legge è un po’ la continuazione di quella che abbiamo approvato poc’anzi; si tratta della delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici che riguardino attività produttive, lavoro, istruzione, cultura e beni culturali.

A tal proposito, Presidente, le chiederei se possiamo richiamare in Aula la proposta di legge numero 217/9^ che riguarda lo stesso argomento ossia il conferimento alla Giunta regionale della delega per la redazione di Testi Unici, non solo per le materie di cui ho già parlato, ma anche per l’agricoltura e i lavori pubblici per evitare che debbano tornare in Commissione e poi in Consiglio.

Una proposta di legge di tal genere era stata già approvata il 15 gennaio 2009 ed era la numero 4, ma è stata caducata perché non ha rispettato i 180 giorni previsti dall’articolo 3 della stessa legge, per cui riproponiamo una legge che riguarda, ripeto, attività produttive, lavoro, istruzione, cultura e beni culturali e, se è possibile, chiediamo di richiamare la proposta di legge numero 217/9^ che riguarderebbe anche agricoltura e lavori pubblici.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.

Salvatore PACENZA

Grazie Presidente, giusto per sottolineare alcuni aspetti.

La ratio di questa legge, che andremo ad approvare, è quella di restituire coerenza e certezza al diritto sia sotto il profilo giuridico - formale, mediante la razionalizzazione, il coordinamento e la raccolta di disposizioni e norme vigenti in una data materia, sia sotto l’aspetto sostanziale, economico ed amministrativo, attraverso una normazione armoniosa, chiara e meno onerosa.

Il Testo unico è, dunque, uno strumento efficace per contrastare l’inflazione normativa poiché raggiunge l’obiettivo di sostituire integralmente ogni legge o regolamentazione e creare un unico riferimento normativo che disciplini un intero settore.

In tal modo, la Regione Calabria risponde in modo concreto all’esigenza di certezza del diritto, trasparenza ed accessibilità dei cittadini e degli operatori del diritto e si inserisce correttamente nell’ambito del processo di semplificazione già avviato a livello nazionale, dapprima con la legge Bassanini, poi con la legge dell’8 marzo 1999, numero 50 e poi con la legge 24 del novembre 2000, numero 340.

Mi piace sottolineare come la presente proposta di legge sia stata firmata da tutti i componenti del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, dimostrando con ciò la volontà bipartisan di sostenere con iniziative concrete il processo di semplificazione normativa, onorando le funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

Volevo solo aggiungere che avevamo consegnato, Presidente, due mozioni che erano state firmate dai componenti della Commissione anti ‘ndrangheta.

Chiedo se è possibile aggiungerle in coda all’ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE

Intanto provvediamo a votare il provvedimento in esame e poi inseriamo le due mozioni.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4.

(E’ approvato)

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Pongo in votazione la richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

(Il Consiglio approva)

Proposta di legge numero 218/9^ di iniziativa dei consiglieri Gallo, Salerno, Fedele, Dattolo, Serra, recante: “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”

PRESIDENTE

Si passa al punto quattro all’ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 218/9^ di iniziativa dei consiglieri Gallo, Salerno, Fedele, Dattolo, Serra, recante: “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”.

Giuseppe CAPUTO

Presidente, avevo chiesto di richiamare la proposta di legge numero 217/9^, in cui cambia si parla di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici.

PRESIDENTE

Per questo avevo parlato di coordinamento formale in modo tale da inserire anche agricoltura e lavori pubblici

Giuseppe CAPUTO

La richiamiamo in Aula, però.

PRESIDENTE

E’ passata dalla Commissione? Successivamente dopo?

(Interruzione)

No, è un emendamento con il quale aggiungere questi altri due settori…

Giuseppe CAPUTO

Si tratta di richiamare in Aula la proposta di legge numero “217/9^” che è dello stesso tenore di quella che abbiamo approvato poc’anzi; riguarda solamente diversi settori quali i lavori pubblici e l’agricoltura.

PRESIDENTE

Il provvedimento è già passato dalla Commissione?

Giuseppe CAPUTO

E’ passato e per questo chiediamo se è possibile…

(Interruzione)

PRESIDENTE

Se me lo fa avere …

(Interruzione)

Intanto, che mi fa avere questo provvedimento, proseguiamo con l’ordine del giorno.

L’onorevole Gallo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Gianluca GALLO, relatore

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche” è successiva ad una delega della competenza dal Parlamento alle Regioni a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2006.

Infatti, nell’anno 1997, la Regione Calabria bandiva un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche che erano, di fatto, le farmacie rurali.

In seguito all’assegnazione dei vincitori del concorso, successivamente, negli anni 2002, 2003 e 2004 venivano assegnate, in via provvisoria, le varie sedi farmaceutiche.

Fino a quando la competenza è rimasta al Parlamento, dopo 3-5 anni di occupazione provvisoria le sanatorie venivano fatte dal Parlamento in sede di legge collegata alla Finanziaria nazionale. 

Da quando la competenza, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è passata dal Parlamento alle Regioni, questo Consiglio regionale non aveva effettuato alcuna sanatoria in merito.

Altre regioni, come la Puglia, la Campania, l’Abruzzo e la Basilicata, in questi anni, hanno già provveduto a fare delle sanatorie.

Per la Regione Calabria vi è stata, fino ad ora, una vacatio legis che viene, quindi, con questo provvedimento legislativo, colmata e che va, in effetti, a riguardare dei farmacisti che hanno partecipato ad un regolare concorso, che hanno avuto una assegnazione di sedi in via provvisoria e che oggi vedono riconosciuta la sede in via definitiva attraverso questo provvedimento di legge che darà, poi, alla Regione Calabria – in modo particolare al dipartimento – la possibilità di fare la valutazione della possibilità di stabilizzazione per queste farmacie.

Si dà, quindi, risposta in maniera seria soprattutto per i territori disagiati nei quali ci sarà la possibilità per questi farmacisti di fare investimenti di carattere economico.

C’è da sottolineare che questa norma, che è stata sottoscritta dal Presidente della Commissione sanità, onorevole Salerno, dai capigruppo Fedele, Dattolo e Serra, è stata concordata con il dipartimento e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Su questa norma avevo anche presentato due emendamenti. Uno protocollo numero 38208 che è stato superato, di fatto, dal coordinamento formale e viene ritirato e l’altro il numero 38207 che, di fatto, prevede che, all’esito della effettuata verifica da parte del dipartimento sulla possibilità, per chi è assegnatario di sedi provvisorie, di avere l’assegnazione in sede definitiva, ci possa essere da parte della Regione l’effettuazione di un nuovo concorso per l’assegnazione di nuove sedi.

Cosa che, come si è verificato, non accade dal lontano 1997, per cui anche questo emendamento potrà essere inserito in sede di coordinamento formale e, quindi, la legge potrà essere adeguata. Grazie.

PRESIDENTE

Non ci sono richieste di intervento; è un provvedimento che è stato passato alla unanimità in Commissione, pertanto, c’è da fare un coordinamento formale per via di una piccola modifica su un articolo.

Pongo in votazione l’articolo 1 (assegnazione sedi farmaceutiche).

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

L’onorevole Caputo, aveva chiesto l’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge numero 217/9^ che recita “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici " .

Pongo in votazione l’inserimento all’ordine del giorno.

(Il Consiglio approva)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 136/9^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: "Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale"

PRESIDENTE

Si passa adesso al punto cinque all’ordine del giorno che recita: Proposta di provvedimento amministrativo numero 136/9^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: "Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale”.

Si tratta di un provvedimento che è passato alla unanimità, pertanto, possiamo porlo in votazione.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

Demetrio BATTAGLIA

Presidente, ritengo che questo punto all’ordine del giorno dovrebbe essere rinviato perché è un provvedimento abbastanza importante sul quale non c’è stata la possibilità per i consiglieri di fare nessun approfondimento, perché non era disponibile, nei tempi dovuti, sul sito istituzionale on line del Consiglio regionale.

Da una lettura fatta in Aula presenta, a mio avviso, alcune criticità.

Intanto, rispetto al passato, si continua a non inserire e valutare i residui attivi e passivi del bilancio del Consiglio regionale.

C’è poi una anomalia, a mio giudizio, che è rappresentata dall’articolo 18 allorquando si affida la competenza a portare variazioni di bilancio al Segretario generale.

Questa, secondo me, non è materia delegabile, Presidente. Lo dico all’intero Consiglio regionale così come quando si individua all’articolo 3 il riferimento alla figura di dirigenti apicali che non trovano rispondenza nella legge regionale numero 8 del 1996.

Presidente, il provvedimento non è stato reso disponibile ai consiglieri regionali per una evidente anomalia che si è verificata sul sito istituzionale on line e poiché ad una lettura immediata ci sono dei punti di criticità e noi non torneremo ad approvare il regolamento fra tre-quattro mesi, è un provvedimento che certamente durerà nel tempo.

Ritengo necessario, pertanto, un rinvio alla prossima seduta di Consiglio regionale per gli approfondimenti e le modifiche necessarie.

Ho riscontrato tre anomalie che ho indicato.

Non mi pare possibile affidare al Segretario generale del Consiglio pro tempore la variazione di bilancio, non è un problema legato all’attuale segretario. Così come dovremmo affrontare una discussione sui residui attivi e passivi, che non ci sono mai stati,  per verificare se è necessario – così come avviene per tutti i bilanci – introdurli e renderli allineati al principio ordinario di contabilità anche dell’attuale bilancio.

Per questi motivi, Presidente, le chiedo un rinvio alla prossima seduta di Consiglio per avere la possibilità di approfondire il provvedimento, perché ritengo che nessuno dei consiglieri presenti abbia avuto la possibilità di farlo e non per responsabilità del Consiglio.

PRESIDENTE

Onorevole Battaglia, questo è un provvedimento che l’Ufficio di Presidenza ha votato alla unanimità, l’abbiamo analizzato ed approfondito.

(Interruzione)

Mi faccia finire, poi le do la parola.

Lei è un consigliere regionale ed è questo un argomento che è stato posto all’ordine del giorno.

Le eccezioni che lei ha sollevato, potevano essere presentate sotto forma di emendamenti che avremmo discusso e votato a favore o contro.

Avremmo già da tanto dovuto approvare il regolamento, l’abbiamo rinviato ed approvato, è a disposizione dei consiglieri e quindi lei avrebbe potuto tranquillamente presentare degli emendamenti che avremmo votato a favore o contro.

Non accetto richieste di rinvio con le motivazioni da lei addotte, non le accetto, non le condivido e sono contrario a questo modo di procedere.

Se, successivamente, lei vorrà produrre degli emendamenti di modifica del regolamento è sempre libero di farlo, così come per qualsiasi provvedimento che arriverà in Consiglio regionale.

Prego, ha facoltà di parlare.

Demetrio BATTAGLIA

Presidente, lei è stato distratto. Ho premesso che sul sito istituzionale on line il provvedimento non era fruibile. Ho provato diverse volte, c’è stata evidentemente una anomalia nel sistema che, tra l’altro, non è la prima volta che si verifica.

Sono stato, quindi, impossibilitato a fare il lavoro che lei dice. Dopo di che, prendo atto che l’Aula è distratta e non ha interesse rispetto a questi provvedimenti che, comunque, incidono nella vita del Consiglio, ponendole il problema formale che il provvedimento non era disponibile sul sito istituzionale on line e ribadisco un principio che è importante aver presente.

Il fatto che l’Ufficio di Presidenza deliberi alla unanimità non significa che un atto ordinario non possa ricevere suggerimenti, contributi e modifiche.

Però, vada avanti se lei vuole, fermo restando il problema che le pongo – poi nei prossimi giorni le darò la prova di quello che dico – e cioè che sul sito istituzionale on line il provvedimento non era fruibile per consentire il lavoro emendativo di cui lei parlava.

PRESIDENTE

Guardi, questo è un provvedimento dell’Ufficio di Presidenza non di ieri, è stato approvato l’8 luglio, è la delibera numero 36 dell’8 luglio. Quindi, è di 23 giorni fa. Sono atti pubblici.

(Interruzione)

Accerterò con gli uffici del Consiglio regionale perché non ci fosse sul sito, ma era inserito nelle comunicazioni iniziali della seduta di Consiglio dell’11 luglio – se non ricordo male e questo lo voglio accertare –, quindi 20 giorni fa. Ricordo che dopo aver dato lettura delle comunicazioni iniziali - in quella stessa seduta si voleva procedere alla sua approvazione, ma io stesso ho detto che era bene prendersi 20 giorni per dare la possibilità ai consiglieri di presentare degli emendamenti.

Possiamo procedere a votare il regolamento di contabilità.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 5.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 6.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 7.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 8.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 9.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 10.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 11.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 12.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 13.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 14.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 15.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 16.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 17.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 18.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 19.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 20.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 21.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 22.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 23.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 24.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 25.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 26.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 27.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 28.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 29.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 30.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 31.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 32.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 33.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 34.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 35.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 36.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 37.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 38.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 39.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 40.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 41.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 42.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 43.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 44.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 45.

(E’ approvato)

All’articolo 46, comma 2, è stata presentata una proposta emendativa che così recita: “All’articolo 46, dopo il comma 2, va aggiunto il seguente: 3. L’inventario dei beni immobili del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura del Provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario”.

Pongo in votazione la proposta, autorizzando il coordinamento formale.

(E’ approvata)

Pongo in votazione l’articolo 46, come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 47.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 48.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 49.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 50.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 51.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 52.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 53.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 54.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 55.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 56.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 57.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 58.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 59.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 60.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 61.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 62.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 63.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 64.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 65.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 66.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 67.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 68.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 69.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 70.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 71.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 72.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 73.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 74.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 75.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 76.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 77.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 78.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 79.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 80.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 81.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 82.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 83.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 84.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 85.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 86.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 87.

(E’ approvato)

Pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso, come emendata.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Comunicazioni – Seguito

PRESIDENTE

Legge un seguito di comunicazioni.

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di interrogazioni – Seguito

Giovanni NUCERA, Segretario Questore

Legge un seguito di interrogazioni presentate alla Presidenza.

(Sono riportate in allegato)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Signor Presidente, brevemente perché nelle ultime comunicazioni che ha fatto c’era anche la mia proposta di modifica alla legge regionale numero 19 del 2002.

Volevo ricordare a lei e all’Aula che avevamo già votato l’inserimento per l’approvazione odierna, quindi non è previsto l’esame della Commissione competente.

PRESIDENTE

Esaurito questo punto all’ordine del giorno, passiamo all’esame della proposta di legge che riguarda la partecipazione della Regione Calabria alla società “Progetto Magna Grecia” di cui è relatore l’onorevole Salerno.

Ricordo che - mi diceva il Segretario generale – per l’approvazione di questo progetto di legge c’è bisogno, a norma dell’articolo 54 dello Statuto, del voto dei due terzi del Consiglio regionale.

Si tratta della partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società.

Se la minoranza presta un po’ di attenzione vorrei informarla del prossimo punto all’ordine del giorno.

Proposta di legge numero 209/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione della Regione)”

PRESIDENTE

Si tratta della partecipazione della Regione Calabria al progetto “Magna Grecia” e della partecipazione della Regione in un ente sub-regionale.

A norma dell’articolo 54 dello Statuto – mi comunicava il Segretario generale – c’è bisogno del voto dei due terzi dell’Aula. Quindi, per l’approvazione di questo provvedimento c’è bisogno di 33 voti.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Salerno. Ne ha facoltà.

Nazzareno SALERNO, relatore

Signor Presidente, si tratta di una proposta presentata dalla Giunta regionale a seguito dell’impugnativa del Governo, del 23 febbraio 2011, avverso l’articolo 11 della legge regionale numero 34 del 2010 in cui in riferimento alla predisposizione dello Statuto non erano stati previsti gli accordi con lo Stato.

In pratica, viene riformulato l’articolo 11 che prevede sempre la costituzione di una società in house a capitale interamente pubblico con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale di intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società.

Questa è la proposta che è stata approvata in Commissione, pertanto chiedo che la stessa venga approvata anche dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Non ci sono richieste di intervento, pertanto pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso che consta di un articolo unico.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 134/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: Modifiche, integrazione ed abrogazioni al regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)

PRESIDENTE

Si passa adesso al punto all’ordine del giorno che recita: Proposta di provvedimento amministrativo numero 134/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: Modifiche, integrazione ed abrogazioni al regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.).

L’onorevole Magno, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Mario MAGNO, relatore

Signor Presidente, si tratta di un provvedimento di modifica del Regolamento del Consiglio regionale che tende ad aggiornare lo stesso in funzione delle modifiche che sono state apportate allo Statuto.

E’ stato votato alla unanimità dalla Commissione, quindi, se lei è d’accordo, Presidente, lo diamo per letto e lo poniamo in votazione.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire. Peraltro è un provvedimento che è passato alla unanimità della Commissione e che consta di un articolo unico che pongo in votazione.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Progetto di legge numero 217/9^, recante: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici”

PRESIDENTE

Si passa adesso all’esame dei punti che sono stati inseriti all’ordine del giorno.

Cominciamo con il progetto di legge numero 217/9^, recante: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici”.

Si tratta del tema trattato dall’onorevole Caputo che riguarda l’inserimento di altri due settori.

Nessuno chiede di intervenire pongo in votazione l’articolato.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4.

(E’ approvato)

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 230/9^ di iniziativa del consigliere Fedele, recante: “Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 <Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria>”

PRESIDENTE

Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di legge numero 230/9^ di iniziativa del consigliere L. Fedele, recante: “Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 <Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria>”.

Si tratta della modifica dei piani comunali di spiaggia, i piani di attuazione.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Presidente, si tratta di una modifica alla legge regionale numero 19 del 2002 che riguarda “la tutela, governo e uso del territorio”, la legge urbanistica della Calabria in poche parole.

L’assessore Aiello, a nome della Giunta regionale, mi ha chiesto di presentare questa modifica per meglio chiarire la posizione di chi aveva già presentato le domande che – alla luce del fatto che i termini scadevano entro il 30 giugno – erano già in corso, erano state già avviate e non potevano essere soddisfatte. Quindi, solo questa modifica.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire pongo in votazione l’articolo.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 144/9^ a firma degli onorevoli Principe, De Masi, Aiello F., recante: “Legge regionale 18 luglio 2011 n. 27 - dichiarazione di decadenza degli attuali membri del CORECOM e indizione delle nuove elezioni”

PRESIDENTE

Si passa adesso alla proposta di provvedimento amministrativo numero 144/9^, a firma degli onorevoli Principe, De Masi, Aiello F., recante: “Legge regionale 18 luglio 2011, n. 27 - dichiarazione di decadenza degli attuali membri del CORECOM e indizione delle nuove elezioni”.

L’onorevole Principe, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Sandro PRINCIPE, relatore

Signor Presidente, il contenuto della proposta di provvedimento l’ho già illustrato chiedendone l’inserimento all’ordine del giorno. Rinvio, quindi, al mio intervento precedente.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire, indi pongo in votazione il provvedimento.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 180/9^ di iniziativa dell’onorevole Nucera, recante: “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali”

PRESIDENTE

Si passa alla proposta di legge numero 180/9^ di iniziativa dell’onorevole Nucera, recante: “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali”.

La parola all’onorevole Salerno per la relazione.

Nazzareno SALERNO, relatore

Si tratta di una proposta di legge che va a riorganizzare il servizio per quanto riguarda queste professioni, in particolare dà attuazione a quanto previsto dalla legge 251 del 2000 e quanto stabilito in conferenza Stato-Regioni.

Questa è una proposta di legge presentata dall’onorevole Nucera, approvata anche all’unanimità in Commissione. Si tratta, in sintesi, dell’istituzione dei seguenti servizi presso le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere: servizio per l’assistenza infermieristica e ostetrica e connesse funzioni; servizio delle professioni tecnico-sanitarie di diagnostica strumentale e tecnico-assistenziale; servizio delle professioni dell’area della riabilitazione; servizio delle professioni dell’area della prevenzione; servizio sociale professionale.

La legge non comporta spesa per la Regione Calabria, quindi è arrivata in Aula senza essere esaminata dalla seconda Commissione. La creazione di questi servizi all’interno delle aziende rientra già nei piani.

E’ molto importante approvare questa proposta di legge prima dell’adozione degli atti aziendali da parte dei direttori generali.

Pasquale Maria TRIPODI

Presidente, chiedo la parola sulla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

Pasquale Maria TRIPODI

Presidente, premesso che siamo d’accordo sulla proposta di legge, devo dire che in essa, però, vi è un’anomalia. Rischiamo di creare, nella redazione dei piani attuativi, delle difficoltà ai direttori generali, ai commissari, nell’individuazione del numero delle strutture complesse e semplici. Spiego meglio quello che voglio dire perché quando si parla ci si deve attenere sempre ai documenti e ai fatti già prodotti.

Il commissario ad acta della sanità, il nostro governatore, il nostro Presidente, nella redazione delle linee-guida e dei piani attuativi emana un provvedimento in cui stabilisce i termini, che non sono da mettere in discussione, del numero complessivo, suddiviso per azienda e per Asp, delle strutture complesse e delle strutture semplici, quantificando nella Regione Calabria che le strutture complesse non possono superare il numero di 500 e le strutture semplici il numero di 900.

PRESIDENTE

Onorevole Tripodi, la seguo; facciamo un po’ di silenzio. Gentilmente, assessore Aiello.

Pasquale Maria TRIPODI

Siccome interessa anche e soprattutto la professione medica, l’onorevole Aiello dovrebbe essere interessato.

(Interruzione)

Su questa proposta di legge, sulla quale dichiariamo già di essere favorevoli, il dipartimento della salute propone degli emendamenti, in particolare uno all’articolo 6 recita testualmente: “L’istituzione dei servizi e dei dipartimenti di cui alla presente legge non comporta previsione di spesa, in quanto tali strutture dovranno comunque essere individuate nell’ambito numerico di quelle già assegnate a ciascuna azienda, delle linee-guida per la predisposizione degli atti aziendali emanati con decreto del commissario ad acta numero 54/11”.

Questo significa o l’una o l’altra cosa, perché se noi istituiamo il dipartimento per le attività che ha previsto la legge, le strutture complesse e le strutture semplici da qualche parte si devono togliere. Già nella redazione del numero e nella quantificazione delle strutture semplici e complesse, la Giunta regionale, il commissario ad acta si è attenuto alle disposizioni ministeriali, quindi non solo decurtando, ma prevedendo già all’interno delle 500 strutture complesse e delle 900 strutture semplici le strutture strettamente indispensabili per il funzionamento della sanità.

Mi chiedo: se noi all’interno del numero complessivo le dobbiamo defalcare, perché dobbiamo prevedere anche queste strutture semplici, complesse e dipartimentali, a scapito di cosa si effettua questa decurtazione? Non certamente a scapito della spesa che deve essere contenuta all’interno del numero, ma della funzionalità della gestione sanitaria.

Da questo punto di vista, fermo restando che condividiamo la legge e lo spirito della legge, chiediamo che ci sia una discussione seria sull’impostazione del numero delle strutture semplici, complesse e quelle dipartimentali, altrimenti alla fine i direttori generali che lo dovranno prevedere o tolgono una cosa o tolgono l’altra e chi, come me, è medico e fa la professione all’interno di strutture ospedaliere sa che le strutture sia complesse sia semplici sono l’essenza della funzionalità degli ospedali o delle strutture a livello dei territori.

(Interruzione)

No, non sono tante, sono circa 45 in tutta la Calabria. Togliamone 500 e vediamo che ne rimane!

PRESIDENTE

Onorevole Tripodi, continui.

Demetrio BATTAGLIA

Presidente, è sospesa la seduta? Se ha l’esigenza, lo sospendiamo un paio di minuti.

PRESIDENTE

Ci possiamo avvicinare qui ai banchi della Presidenza. E’ una questione tecnica.

Andiamo avanti. Il punto che riguarda l’istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali sarà trattato nella prossima seduta di Consiglio regionale, quindi è già inserito all’ordine del giorno della prossima seduta.

Disegno di legge numero 225/9^, recante: “Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.” (Deliberazione di Giunta n 312 del 22/7/2011)

PRESIDENTE

Si passa al disegno di legge numero 225/9^, recante: “Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.” (Deliberazione di Giunta n 312 del 22/7/2011).

Prego, onorevole Magno, illustri il provvedimento.

Mario MAGNO, relatore

Si tratta di un disegno di legge che tende a ripianare il disavanzo di gestione 2005-2010 del Centro tipologico nazionale, già adottato dalla Giunta regionale e approvato in Commissione bilancio, a seguito anche di un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale.

Ne chiedo l’approvazione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

Pasquale Maria TRIPODI

Premesso che siamo d’accordo sul provvedimento e sull’impostazione del ripiano dei disavanzi, il problema è a monte, Presidente – e lo dico pure ai colleghi – perché questa è una prassi consolidata nel tempo.

Vogliamo capire dal dirigente o da chi gestisce il Centro quali sono le linee che hanno ispirato la loro azione ed a che cosa sia dovuto questo disavanzo continuo. Se è dovuto a un problema gestionale o strutturale: se è un problema gestionale, dato che noi abbiamo il 25 per cento dei fondi, dobbiamo capire cos’è che non funziona e adottare gli adeguati provvedimenti; se è strutturale, va fatto un adeguamento dell’impostazione di come lavora il centro.

Giacché è un dato che, di fatto, vede la Regione compartecipe insieme al Ministero delle infrastrutture, non possiamo ogni volta farci carico anche dei ripiani su una prassi consolidata del disavanzo.

Su questo che la Giunta regionale o l’assessorato preposto avviino i procedimenti del caso, le verifiche che si debbono fare per ovviare a questi inconvenienti, che si ripresentano con una puntualità quasi matematica.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Magno.

Mario MAGNO, relatore

Ringrazio l’onorevole Tripodi per avere posto questo problema che condivido, ma in senso generale per quanto riguarda gli indirizzi del Consiglio regionale rispetto ai ripiani delle società.

Voglio rassicurare l’onorevole Tripodi perché il Centro tipologico nazionale, che prima era nella Regione Emilia Romagna, precisamente a Bologna, fu trasferito alla Regione Calabria, ma poi per una serie di ritardi negli atti amministrativi dei soci del Centro tipologico, tra cui il Comune di Catanzaro, la Provincia di Catanzaro e la Regione, non si è fatto in tempo a provvedere affinché le somme che il Ministero ha finanziato per l’avvio di questo centro arrivassero in tempo per poter dare avvio alle attività.

Quindi, si tratta soltanto di ripianare delle perdite d’esercizio di alcuni costi effettuati in questi ultimi cinque anni, che sono serviti a mantenere in vita soltanto la struttura gestionale. Dopodiché questo serve, poiché il Ministero delle infrastrutture ha già scritto al Presidente del consiglio di amministrazione del Centro tipologico che, se non si ricapitalizza, verrà a far mancare i 5 milioni di euro di finanziamento per avviare il centro. Di fatto andremmo a ripianare una situazione che per noi è importante affinché il centro possa partire.

PRESIDENTE

Non ci sono interventi sull’argomento, per cui si passa all’approvazione del disegno di legge numero 225/9^, composto da un articolo unico.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri Sulla, De Masi, Dattolo, Pacenza, Principe, Fedele, Bova, Ciconte ed altri: “In merito alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, autorizzata con D.D.G. numero 2014/2010, nel comune di Scandale

PRESIDENTE

C’è un ordine del giorno a firma dei consiglieri Sulla, De Masi, Dattolo, Pacenza, Principe, Fedele, Bova, Ciconte ed altri: “In merito alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto” autorizzata con D.D.G. numero 2014/2010, nel comune di Scandale”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Sulla. Ha facoltà di parlare.

Francesco SULLA

L’ordine del giorno è firmato da tutti i capigruppo e riguarda l’insediamento di una discarica di amianto nella provincia di Crotone.

Anche stamattina la popolazione di quei Comuni ha dato vita a delle manifestazioni che, sostanzialmente, evidenziano la contraddizione tra l’autorizzazione fornita dal dipartimento nel marzo del 2010, quindi in periodo di campagna elettorale, con il Piano energetico ambientale regionale della Calabria, che esclude la possibilità di autorizzare l’ubicazione sul territorio crotonese di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere o suoi derivati. Sulla base di questa disposizione, di queste linee programmatiche, il nucleo Via ha recentemente espresso parere negativo su altri insediamenti di rifiuti in quella stessa area.

Contraddice, inoltre, la recente legge, quella del 27 aprile 2011, che il Consiglio regionale ha approvato per dettare norme in materia di eliminazione dei rischi derivanti dall’esposizione a siti di manufatti contenenti amianto.

Praticamente, quest’ordine del giorno è teso ad impegnare la Giunta a mettere in atto ogni disposizione, ogni atto che possa sospendere quel decreto autorizzativo ed avviare, contestualmente, una fase di maggiore approfondimento, anche alla luce di quanto sopra esposto.

PRESIDENTE

Non ci sono interventi sull’ordine del giorno, quindi ne do lettura: “Il Consiglio regionale

premesso che con decreto n. 2014 del 1° marzo 2010 - recante: "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" - il Dipartimento Politiche dell'ambiente della Giunta regionale ha autorizzato la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto in località Santa Marina del Comune di Scandale;

la legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 recante: "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto" attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, il PRAC (Piano regionale amianto per la Calabria);

secondo quanto previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 3, sarà detto Piano a definire tipologia, numero e localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul territorio;

secondo quanto previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 5, il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, parte integrante del PRAC, deve individuare, con le modalità previste nel comma 2, per ogni provincia, impianti autonomi, idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre i movimenti dei rifiuti e garantire l'autosufficienza dello smaltimento degli stessi;

il Consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 315/2005, ha approvato il PEAR (Piano energetico ambientale regionale) prevedendo quanto segue: "Considerata la significativa presenza sull'intero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto ambientale, si esclude la possibilità di autorizzare l'ubicazione su detto territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati";

il Nucleo VIA-VAS-IPPC del Dipartimento Politiche dell'ambiente ha espresso, in data 16 settembre 2010, parere negativo rispetto a due distinti progetti miranti alla realizzazione di due discariche RSU collocate a poca distanza dal sito in questione con le seguenti motivazioni (cito testualmente):

"valutato che: l'area industriale di Crotone è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale con decreto n. 468 del 2001 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

gravano pertanto sulla città di Crotone le problematiche ambientali legate alla bonifica del sito ex Pertusola Sud, azienda che ha prodotto, negli anni una ingente quantità di rifiuti tossici derivanti dai processi idrometallurgici di produzione;

le indagini analitiche condotte nell'area vasta del crotonese hanno messo in evidenza un forte inquinamento presente nel suolo, sottosuolo e falda da metalli pesanti e sostanze inquinanti, con incidenza di tumori nella popolazione maschile e femminile molto più elevata della media calabrese; il territorio di Crotone presenta ulteriori fattori di elevato impatto ambientale, ovvero le discariche per rifiuti urbani e speciali della società Sovreco in località Columbra, la discarica per rifiuti speciali a servizio dell'ASI, il termovalorizzatore per rifiuti speciali della società Mida, l'impianto di energia da fonti rinnovabili della società biomasse Italia, l'impianto di selezione dei rifiuti in località Ponticelli gestito da Veolia, l'ex discarica di Farina;

ritenuto che la realizzazione di un ulteriore sito di discarica discarica-determinerebbe, alla luce della compromissione socio-sanitaria già presente nel territorio crotonese, evidenti ulteriori alterazioni sotto i profili: sanitario, della tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistico aggravando la situazione ambientale dell'area vasta oggetto dell'intervento;

in attesa della definitiva valutazione dell'efficacia del processo di bonifica ambientale, in applicazione del principio di precauzione, è opportuno escludere la realizzazione dell'intervento in esame, in quanto in grado di determinare impatti ambientali negativi, concorrenti e cumulativi e fungere, pertanto, da cofattore di rischio";

nello stesso territorio del comune di Scandale, ad aggravare la situazione sopra descritta, in data 20 aprile 2010 è stata inaugurata una centrale turbogas con una potenza di 850 megawatt;

preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Scandale che, nella seduta di venerdì 29 luglio u.s., ha deliberato all'unanimità la contrarietà alla realizzazione di detta discarica;

dello stato di forte preoccupazione al quale si va aggiungendo un vero e proprio senso di allarme che pervade non solo i cittadini del comune di Scandale, ma l'intera popolazione della provincia di Crotone come testimoniato dalla imponente partecipazione di associazioni, categorie produttive, istituzioni e comuni cittadini al Consiglio Comunale di cui sopra;

impegna la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari ad una sospensione del decreto di autorizzazione e ad avviare, contestualmente, una fase di maggiore approfondimento anche alla luce di quanto sopra esposto”.

Lo pongo in votazione.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Mozione numero 45 a firma dei consiglieri Magarò, Censore, Girodano, Pacenza, Serra, Maiolo, Dattolo “Sui criteri che definiscono l’attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi ed organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria

PRESIDENTE

L’ordine del giorno reca la mozione numero 45 a firma dei consiglieri Magarò, Censore, Giordano, Pacenza, Serra, Maiolo, Dattolo “Sui criteri che definiscono l’attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi ed organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria”.

Prego, onorevole Magarò.

(Interruzione dell’onorevole Magarò)

Si illustra da sé.

Pongo in votazione la mozione numero 45 di cui do lettura: “Il Consiglio regionale della Calabria

permesso che il comportamento collusivo degli stessi amministratori locali, parentele, cointeressenze, precedenti penali, frequentazioni, affiliazione diretta, voto di scambio, risulta essere (con il 73% dei casi) il secondo elemento più ricorrente indicato nei decreti di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose;

l’articolo 143 del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione dei rimedi contro i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e contro i suoi condizionamenti anche a carico di segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si possono porre in atto attraverso i responsabili della gestione burocratico-amministrativa dell'ente;

il nuovo comma 2 dell'art. 143 del T.u.e.l. prevede in primo luogo che gli accertamenti effettuati dal Prefetto in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti da parte della criminalità mafiosa debba essere effettuato anche con riferimento a segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale;

anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche in esito ai controlli effettuati, la relazione prefettizia evidenzi la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti e condizionamenti nei confronti di dette categorie di soggetti, il ministro dell'interno, con decreto adottato su proposta del prefetto, deve prendere ogni provvedimento utile a far cessare la situazione in atto, nonché a ripristinare la normale vita amministrativa dell'ente, ivi incluse la sospensione dall'impiego di tali soggetti, la loro destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con obbligo di attivazione del procedimento disciplinare (comma 5, del nuovo testo dell'art. 143 del T.u.e.l.);

il comma 11 del nuovo testo dell'art. 143 - invece - ha introdotto una misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale: l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia territoriale;

tali soggetti non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;

l'incandidabilità deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il ministro dell'interno trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale competente, che decide relativamente agli amministratori in essa indicati, applicando - in quanto compatibili - le norme previste per i procedimenti in camera di Consiglio in sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).

In ogni caso il comma 4 dell'art. 143 Tuel prevede che “lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di Sindaco, di Presidente della provincia, di componente delle rispettive Giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti”;

la soluzione auspicabile, pertanto, è che il Consiglio regionale approvi una norma che vieti, in tale situazione, che i medesimi soggetti siano o diventino titolari di incarichi a vario titolo presso la Regione o suoi enti;

pertanto il Consiglio regionale visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002, recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta";

nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, alla unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi;

in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse

impegnano il Consiglio e la Giunta

nelle loro rispettive attribuzioni, a prevedere che tra i criteri che definiscono l'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria sia inserita la seguente norma:

"Gli amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche esterni ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno data causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero di una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti; aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria. Gli stessi non possono assumere nuovi incarichi presso la Regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria per almeno un biennio”.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Mozione numero 46 a firma dei consiglieri Magarò, Giordano, Pacenza, Censore, Serra, Dattolo, Maiolo “In ordine alla opportunità di rendere obbligatorio l’inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI)”

PRESIDENTE

Pongo in votazione la mozione numero 46 a firma dei consiglieri Magarò, Giordano, Pacenza, Censore, Serra, Dattolo, Maiolo “In ordine alla opportunità di rendere obbligatorio l’inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI)” di cui do lettura:

“Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che gli appalti pubblici, sia di opere che la somministrazione di beni o servizi, sono indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli organi comunali calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle organizzazioni criminali nella gestione del settore viene favorita dallo stravolgimento delle regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa mancanza di concorrenza, dalla creazione artificiosa di "emergenze" che determinano le condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla criminalità;

è questo un settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è relazione, inchiesta o approfondimento che non punti l'attenzione sull'intreccio perverso del mondo degli appalti;

anche recentemente il Ministero dell'Interno, con la circolare 23 giugno 2010 n. 4610, è intervenuto per le opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicando alle Prefetture la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che preveda l'obbligo della stazione appaltante di inserire nel contratto di gara specifiche clausole che vincolano gli aggiudicatari a comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nei lavori.

Mediamente, ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per servizi e opere pubbliche circa 700 milioni di euro;

tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali per spese di investimento sono ammontati e 6,3 miliardi di euro e i pagamenti complessivi a 4,3 miliardi di euro;

si tratta di impedire che questa mole di denaro possa "ingrassare" le imprese criminogene che tolgono spazio elle imprese sane ma anche "spezzare" quel patto perverso che spesso, con maggiore frequenza nei piccoli comuni, lega appaltatori e stazione appaltante;

a tal fine, si propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI), un complesso di regole comportamentali dirette e garantire il corretto svolgimento delle gare, e inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti pubblici. Questo strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta responsabilità di ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano le previsioni sottoscritte.

Il PI può pertanto diventare una strumento aggiuntivo delle amministrazioni locali contro la corruzione, le infiltrazioni criminali, i tentativi di condizionare i pubblici incanti;

il PI è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter burocratico per i partecipanti né comporta alcun costo o onere aggiuntivo;

il PI è inoltre uno strumento amministrativamente corretto e legale. Numerose sono oramai le pronunce che, segnalando un preciso orientamento giurisprudenziale, confermano la corretta modalità di utilizzo dello strumento (vd. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004 n. 4789; 24 marzo 2005 n. 6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di Ancona, sez. I, sentenza n. 1146 del 10 novembre 2006.

Il PI è stato definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni o requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara (tra le altre la decisione del Consiglio di Stato sezione 2142/2009).

Il concorrente con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della domanda, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi della concorrenza, e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni patrimoniali, oltre alla esclusione dalla gara.

La previsione di un ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita dei doveri fissati dal PI con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l'accettazione dell'invito.

E’ stata pertanto giudicata legittima l’escussione della cauzione provvisoria, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del PI, che non configura una sanzione amministrativa, semmai è la conseguenza dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali, accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato sezione V decisione 1258/2005 e 4267/2008).

Pertanto il Consiglio regionale

visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002 recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la 'ndrangheta";

considerato che nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, alla unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi;

in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse a prevedere l'obbligatorietà:

impegna la Giunta regionale

per la Regione Calabria nonché per gli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali e, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, per gli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali che siano titolari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche, acquisto forniture o gestione di servizi;

di inserire tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di Integrità" sotto riportato.

PATTO DI INTEGRITA’

Tra (stazione appaltante)_______________________ e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto mediante __________________________ per l'affidamento ___________________________

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra (stazione appaltante) ___________________ e i partecipanti alla gare in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione e antimafia di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del (stazione appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

II (stazione appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara:

l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi offerti;

l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Il sottoscritto partecipante:

• si impegna a segnalare al (stazione appaltante) ___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;

• ribadisce di non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di offerte concertato o preordinate;

• si impegna a rendere noti, su richiesta del (stazione appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;

• si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;

• prende atto e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni.

a) rescissione del contratto in danno;

b) incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;

c) incameramento della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare esecuzione del contratto;

d) risarcimento del danno arrecato al (stazione appaltante) _______________________ nella misura del 10% del valore del contratto salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e) risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

f) esclusione del concorrente dalle gare indette dal (stazione appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra (stazione appaltante) ______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Data _______________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                    TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancata presentazione del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal (stazione appaltante) _________________ a seguito della gara”.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Poiché ho notato che da diverse sedute sono iscritte all’ordine del giorno anche le nomine che devono essere fatte dal Consiglio regionale, poiché alcune sono in scadenza, come quelle delle Asi, delle Asp, eccetera, proporrei, se l’Aula è d’accordo, di delegare il Presidente che con i poteri sostitutivi provvederà a fare queste nomine.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Imbalzano.

Candeloro IMBALZANO

Prima di passare al punto all’ordine del giorno, se non siamo già passati, a proposto di mozioni vorrei intervenire.

PRESIDENTE

Credevo che lei dovesse intervenire su questo punto. Procediamo alla votazione della proposta avanzata dall’onorevole Fedele.

(Il Consiglio approva)

Mozione numero 41 del consigliere Imbalzano “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”

Mozione numero 30 del consigliere Imbalzano “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”

PRESIDENTE

Si passa alla trattazione delle seguenti mozioni: numero 41 del consigliere Imbalzano: “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”; numero 30 del consigliere Imbalzano: “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”.

La parola all’onorevole Imbalzano.

Candeloro IMBALZANO

Mi rendo conto dell’ora tarda e della stanchezza dei colleghi, ma credo che, anche per rispetto delle associazioni produttive di categoria presenti da stamane in Consiglio regionale, sia giusto dedicare – noi avremmo voluto che si facesse ben altro dibattito – alcuni minuti all’illustrazione di due mozioni, una presentata il 24 gennaio “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro” ed una che, di fatto, assorbe in buona parte la precedente del 31 maggio “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”.

Si tratta, in sostanza, di due mozioni nate dalla constatazione a seguito di ripetute assemblee – ma è un fatto largamente noto, un fatto oggettivo – tenute in provincia di Reggio Calabria nei mesi scorsi da organizzazioni produttive, in particolare da Coldiretti, della difficile condizione dell’agrumicoltura e l’olivicoltura calabrese, in particolare quella reggina.

Si tratta due mozioni nate anche dalle denunce, dal lavoro capillare di Coldiretti in particolare, non solo di Coldiretti, e pur dando atto all’assessore Trematerra dell’ottimo lavoro che ha fatto in questi mesi, con una serie di iniziative che ha avviato nel settore e con dei risultati apprezzabili che ha conseguito, credo sia utile che il Consiglio regionale, in qualche modo, affronti e si esprima sull’argomento, perché i problemi dell’agricoltura calabrese, dell’agricoltura reggina e della Piana di Gioia Tauro in particolare sono problemi strutturali e antichi, di una gravità inaudita, quindi è giusto che questo Consiglio regionale dia un contributo.

Per la verità, mi limito a formulare soltanto le richieste, non voglio attardarmi nell’illustrarle in modo capillare, proprio perché l’ora è tarda e credo che l’argomento sia largamente conosciuto dai colleghi. Voglio solo sottolineare, in particolare, che dopo la campagna del 2010-2011 il settore è stato condizionato da risultati gravissimi, ricaduti su migliaia di famiglie, di micro-aziende, di piccole aziende soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, dove – come è noto – è diffusa la presenza di agrumeti, in cui primeggia fra tutti il biondo comune. Credo che nell’imminenza della campagna agrumaria 2011-2012, in particolare, si debbano mettere in evidenza le difficoltà gravissime che si annunciano e in cui versa il comparto, perché le logiche di mercato sono quelle che sono e limitano al minimo la possibilità per i produttori di poter anche affrontare le spese di raccolta del prodotto.

A parte il riferimento alla prossima campagna agrumaria, dicevo che ci sono problemi strutturali gravissimi che vanno affrontati, che l’assessore Trematerra sta tentando di affrontare, ma rispetto ai quali credo che il Consiglio regionale debba esprimersi in modo chiaro, raccogliendo il grido d’allarme delle associazioni produttive, in particolare di Coldiretti, e di migliaia di famiglie e di piccoli imprenditori, per far sì che l’istituzione regionale, ma non solo, adottino i provvedimenti opportuni, perché si tratta di provvedimenti che in parte attengono alla responsabilità della Giunta regionale, ma in parte attengono alla responsabilità del Governo nazionale e della stessa Comunità europea.

Credo che, al di là della generale disattenzione – e questo è un fatto veramente assai riprovevole, perché stiamo affrontando un argomento di assoluta importanza per l’economia della nostra provincia e della nostra regione – sia assai importante che elenchi, quantomeno, alcune delle misure che riteniamo fondamentali, essenziali per aiutare il comparto.

Anzitutto, inserire una misura specifica nel Psr o, comunque, in un’altra forma di finanziamento per quanto concerne la conversione delle piantagioni di agrumi obsoleti con il reimpianto di nuove cultivar che trovino maggiori e migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo in considerazione il fatto che nella provincia di Reggio – come dicevo – esistono migliaia di micro-aziende.

In più, si chiede la revisione dei premi a superficie dell’Asse II del Psr 2007-2013, perché realizza interventi di riconversione, allo scopo di compensare il prevedibile momentaneo calo di reddito prima dell’entrata in produzione dei nuovi impianti.

Si chiede l’attivazione delle risorse dei fondi Fas, una volta che saranno disponibili, in favore dell’intero settore; il potenziamento dell’ufficio fito-sanitario regionale del porto di Gioia Tauro, per consentire maggiori controlli all’importazione; il rafforzamento dei fondi di garanzia per il settore agrumicolo e olivicolo, e ricordo che su questo argomento c’è una proposta di legge a nostra firma all’esame della seconda Commissione.

In più, chiediamo di intervenire a livello istituzionale per agevolare l’accesso al credito alle aziende agricole, ma anche alle strutture organizzate, alle O.P. che sono rimaste e, ovviamente, alle associazioni produttive di categoria.

Chiediamo, ancora, di fornire un sostegno economico da parte della Regione per favorire l’aggregazione al sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo dell’attività agricola a tutti i livelli.

Chiediamo di incentivare l’aggregazione in modo particolare nelle aree dove prevalgono le micro-aziende, magari estendendo il credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi in agricoltura, con priorità agli investimenti che mirano all’aggregazione dell’offerta e alla stipula di accordi interprofessionali.

Chiediamo, ancora, di adottare interventi straordinari a favore delle imprese agricole per fronteggiare la crisi, con particolare riferimento alla proroga della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nelle zone svantaggiate, con l’allargamento delle agevolazioni ai settori in crisi; introdurre agevolazioni contributive e tributarie per le imprese agricole colpite da crisi di mercato.

Chiediamo di estendere a tutte le attività agrumicole l’Accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4 per cento dell’aliquota Iva sui carburanti utilizzati nelle attività agricole.

Chiediamo di defiscalizzare gli oneri sociali per le aziende agricole con la creazione di un’area franca nella Piana di Gioia Tauro per un determinato periodo dell’anno, per i contributi sull’assunzione della manodopera dedicata ai prodotti agrumicoli, fino a quando non rientra questo stato di disagio.

Infine, di assicurare un sostegno alla ricerca e ai servizi per le imprese e l’innovazione e un contributo alla lotta contro la batteriosi del kiwi.

Si tratta, quindi, come è facile intuire, di iniziative che attengono in buona parte alla responsabilità della Regione, però questo Consiglio regionale, secondo noi, deve attivarsi in altre sedi istituzionali – quali, per esempio, il Governo e la Comunità europea – per far sì che una categoria, un comparto così strategico per l’economia della nostra regione non venga lasciato a se stesso.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

Giuseppe GIORDANO

Signor Presidente, sarò anche molto breve perché non voglio approfittare della pazienza dei giornalisti e delle associazioni che sono accorse numerose, oggi, ad attendere anche questa mozione che giudico importante e che racchiude un percorso che ha visto uniti i produttori, le associazioni datoriali e di categoria che chiedono a gran voce che l’agricoltura in Calabria torni ad essere protagonista di una stagione che negli anni ha visto questo comparto essere l’asse portante non solo della economia calabrese ma anche di un modo di vivere.

(Interruzione)

Vedo che l’Aula non è molto attenta ad una questione che, ripeto, dovrebbe preoccuparci e vederci tutti impegnati nel chiedere, nell’azionare e nell’attivarci. Ritengo che questa mozione, in cui oggi trovano adesione queste politiche, sia importante e che non possa, però, essere l’unico atto posto in essere dal Consiglio regionale che dovrebbe essere impegnato e protagonista nel chiedere decisamente una inversione di tendenza ed una pagina nuova per un comparto che troppo stesso è stato trascurato e non sostenuto adeguatamente.

Presidente, brevemente, chiedo che la mozione amplifichi ed estenda alcune misure che ritengo necessarie affinché si inquadri con una nuova politica di sistema.

Abbiamo la legge regionale numero 29 del 2008 che è stata una legge importante.

Quindici giorni fa ho presentato una interrogazione ricevendo le assicurazioni dell’assessore Trematerra sulla questione dell’utilizzo dei prodotti agricoli e sui controlli.

Credo che la mozione debba necessariamente chiedere un momento di accelerazione da parte della Commissione europea sull’emissione di quel parere di compatibilità che ha impedito l’operatività di questa legge e la sua attuazione, poiché possiede un impianto e dei principi votati alla unanimità ed è stata giudicata capace di imprimere una svolta non solo per l’agricoltura ma per tutta l’economia calabrese.

E’ necessario, quindi, richiamare l’esecutività della legge regionale numero 29 e, soprattutto, l’attivazione delle risorse dei fondi Fas.

Dobbiamo prevedere delle azioni che siano sistemiche e strutturali. Dare attuazione all’articolo 45 della legge numero 8 del 2010 prevedendo, poi, l’attivazione dei fondi di garanzia per l’accesso al credito, al credito di gestione, le cambiali agrarie e conto anticipazioni e conferimenti.

In ultimo, credo sia importante chiedere che venga ripristinato l’articolo 12 della legge numero 8 del 2010, successivamente abrogato, relativo al riordino fondiario ed al ricambio generazionale.

Su questa materia anche l’Unione europea aveva assunto delle determinazioni importanti già nel 2003, comunicate dall’allora commissario Frattini perché si riteneva che occorresse ricomporre il quadro fondiario per rendere l’agricoltura italiana, calabrese in particolare, competitiva ed in grado di potersi ristrutturare in maniera adeguata.

Se queste cose che ho appena enunciato possono essere inserite, credo che potremo dare maggiore forza ed impulso alla mozione che deve tradursi, poi, in atti della Giunta regionale e del Consiglio regionale che dovrà essere vigile e aprire una stagione nuova che veda l’agricoltura protagonista non solo del comparto produttivo, ma di un nuovo modo di interpretare le potenzialità di questa Regione. Grazie.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la mozione numero 41 dell’onorevole Imbalzano di cui do lettura con coordinamento formale:

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che

l'agrumicoltura da sempre costituisce la struttura portante dell'economia agricola reggina e rappresenta un tratto distintivo del nostro territorio. Le produzioni locali sono contraddistinte da tipologie varietali mancanti delle caratteristiche qualitative ed organolettiche tali da consentire la collocazione sui mercati del fresco, cosicché, negli anni, la trasformazione industriale ha rappresentato lo sbocco commerciale naturale di tali produzioni. E' andato cosi affermandosi un tessuto agroindustriale contraddistinto da imprese per lo più di piccole e medie dimensioni preposte alla produzione di succhi concentrati o di prima spremitura di ottima qualità che può vantare caratteri di assoluta eccellenza a fini della produzione di succhi;

ciò ha consentito nel tempo l'affermarsi di un distretto agroindustriale incentrato sulla trasformazione industriale degli agrumi, che ha reso possibile l'attivazione di numerose attività nell'indotto e fornito risposte concrete anche sul piano occupazionale alla richiesta di territori da sempre contraddistinti da forti squilibri nel mercato del lavoro;

questo modello, è stato recentemente abbattuto dalla recente riforma dell'OCM Ortofrutta varata nel 2007 dalla Comunità europea che ha portato al superamento del precedente regime di sostegno, mettendo praticamente fuori mercato le imprese calabresi, impossibilitate nell'immediato a fronteggiare la fortissima concorrenza esercitata dalle produzioni estere;

la campagna 2010-2011 non è stata rappresentativa dell'effettivo stato in cui versa il settore, viste le basse rese ad ettaro, condizionate da pessime condizioni climatiche, siccità, grandine e gelo che hanno portato la produzione regionale ai più bassi livelli degli ultimi dieci anni, accentuando ancora di più le condizioni precarie del settore;

la Piana di Gioia Tauro è stata da sempre caratterizzata dalla presenza diffusa di agrumeti in cui primeggia tra tutti la Cv "Biondo Comune", di cui se ne reperiscono esemplari con un'età superiore al mezzo secolo. Questa varietà non ha altra destinazione oltre quella industriale e la produzione per la prossima campagna si preannuncia abbondantissima. A tale prodotto, stante l'attuale situazione del mercato dei succhi, sarà presumibilmente preclusa qualsiasi concreta opportunità di collocamento attraverso la trasformazione industriale;

il quadro che si delinea per la campagna agrumaria 2011/2012 mette quindi chiaramente in evidenza le difficoltà in cui versa il comparto, in quanto le logiche di mercato limitano al minimo le possibilità per i produttori di poter anche solo affrontare le spese di raccolta del prodotto;

stante l'attuale situazione del comparto, è impossibile, anche solo lontanamente ipotizzare un regolare avvio della campagna di trasformazione 2011-2012 con gravissimi risvolti occupazionali quantificati nell'immediato con la perdita di oltre 2.000 posti di lavoro, a cui vanno ad aggiungersi gli effetti altrettanto dirompenti sulle attività dell'indotto che concorreranno ad aggravare la crisi economica e sociale che già da tempo affligge il comparto;

impegna la Giunta regionale

a) inserire una misura ad hoc sul PSR od altra forma di finanziamento, per quanto concerne la conversione delle piantagioni di agrumi obsolete con il reimpianto di nuove cultivar che trovino maggiori e migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo anche in considerazione il fatto che nella provincia di Reggio Calabria esistono numerosissime micro aziende e che anche queste devono avere accesso a questo tipo di agevolazione rimanendo dentro un sistema organizzato per colmare la pecca della ridotta superficie;

b) intervenire a livello istituzionale per agevolare l'accesso al credito sia alle aziende agricole che alle strutture organizzate;

c) fornire un sostegno economico da parte della Regione per favorire l'aggregazione al sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo delle attività agricole a tutti i livelli, stante anche il fatto che la scarsa qualità del prodotto non favorisce la sua stessa commercializzazione;

d) incentivare l'aggregazione in modo particolare nelle aree dove prevalgono le micro aziende, magari estendendo il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi in agricoltura con priorità agli investimenti che mirano all'aggregazione dell'offerta ed alla stipula di accordi interprofessionali;

e) adottare interventi straordinari a favore delle imprese agricole per fronteggiare la crisi con particolare riferimento alla proroga della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle zone svantaggiate con l'allargamento delle agevolazioni ai settori in crisi;

f) introdurre agevolazioni contributive e tributarie per le imprese agricole colpite da crisi di mercato;

g) estendere a tutte le attività agrumicole l'accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4 per cento dell'aliquota Iva sui carburanti utilizzati nelle attività agricole;

h) revisionare, ristrutturare e ammodernare gli organismi di controllo e le metodologie di ingresso nazionale per i prodotti agroalimentari. Inoltre si deve promuovere la trasparenza sulla provenienza delle materie prime e dei prodotti finiti, tramite etichettature dettagliate e che forniscano chiarezza sulla tracciabilità e rintracciabilità del prodotto;

i) defiscalizzare gli oneri sociali per le aziende agricole con la creazione di una area franca nella Piana di Gioia Tauro per un determinato periodo dell'anno per i contributi sulle assunzioni della manodopera dedicata ai prodotti agrumicoli, fino a che non rientra lo stato di disagio;

j) assicurare un sostegno alla ricerca, ai servizi per l'impresa e alla innovazione;

k) contribuire alla lotta contro la batteriosi dei kiwi.”

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Pongo in votazione la mozione numero 30 dell’onorevole Imbalzano di cui do lettura:

“Il Consiglio regionale,

premesso che

il settore dell’agricoltura in Calabria attraversa da alcuni anni una fase difficile con progressiva perdita di competitività a causa della spietata concorrenza delle produzioni similari del Nord Africa nonché di alcuni Paesi europei ed extra-europei;

l'attuale Giunta regionale, ed in particolare l'assessore Michele Trematerra, hanno messo in campo a 360 gradi una serie di iniziative che, in forte discontinuità rispetto al passato, stanno cominciando a dare significativi frutti a favore degli agricoltori dell'intero territorio calabrese;

queste iniziative qualificanti, in poco più di sei mesi, hanno consentito una forte accelerazione della spesa nel comparto, tant'è che dal 30.06.2010 al 31.12.2010 sono stati spesi Fondi Por per Euro 124.373.000 rispetto ai 94.000.000 utilizzati dall'1.01.2007 al 31.03.2010;

la Giunta regionale, su proposta del Presidente Scopelliti e dell'assessore Trematerra, per i settori dell'agrumicoltura e dell'olivicoltura della Piana di Gioia Tauro ha approvato provvedimenti per l'avvio di un Piano di Sviluppo Agricolo Innovativo, con contestuale costituzione di un Tavolo Tecnico Compartecipato, al fine di predisporre un documento programmatico di carattere strategico;

in particolare, l'agricoltura della Provincia di Reggio e della Piana di Gioia Tauro necessita di interventi mirati per tentare di mutare il suo assetto produttivo ed organizzativo e per venire incontro alle attese di migliaia di famiglie che da detti settori traggono l'unica fonte di sostentamento;

infine, tutto ciò si rende necessario perché l'agricoltura dell'Area di Gioia Tauro è notoriamente obsoleta, priva di sbocchi concreti sul mercato e necessita pertanto di quegli interventi strutturali mai assunti nel passato;

ritiene ineludibile l'attivazione di un Piano Straordinario Agrumicolo e Olivicolo Regionale che consenta:

1. L'utilizzo delle risorse del PSR Calabria per favorire una riconversione produttiva e varietale ormai ineludibile;

2. La revisione dei premi a superficie dell'Asse II del PSR 2007 - 2013 per chi realizza interventi di riconversione, allo scopo di compensare il prevedibile, momentaneo calo di reddito prima dell'entrata in produzione dei nuovi impianti;

3. L'attivazione delle risorse dei Fondi FAS disponibili, in favore dell'intero settore;

4. Il potenziamento dell'Ufficio Fitosanitario Regionale del Porto di Gioia Tauro, per consentire maggiori controlli alle importazioni;

5. Il rafforzamento dei Fondi di garanzia per il settore agrumicolo ed olivicolo per favorire l'accesso al credito degli operatori direttamente coinvolti, mediante lo sconto di cambiali agrarie ed un congruo anticipo dei conferimenti di prodotto;

impegna la Giunta regionale:

ad assumere una iniziativa legislativa a livello nazionale che modifichi la legge 286/1961, per aumentare il contenuto del succo d'arance dall'attuale 12% ad almeno il 15 - 18%, atteso che l'aumento di ogni 1% di succo consente l'utilizzo aggiuntivo di almeno 1000 ettari di ulteriori agrumeti.”

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Mozione numero 39 di iniziativa del consigliere Nucera: “Interventi presso il Governo per l'approvazione della proposta di legge n. 108/XVI^”

PRESIDENTE

Si passa alla Mozione numero 39 di iniziativa del consigliere Nucera: “Interventi presso il Governo per l'approvazione della proposta di legge n. 108/XVI^”.

Prego, onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Sia fatta la volontà di Dio, verrebbe da dire. Finalmente, dopo tanti ed inutili tentativi, riusciamo a discutere una mozione, immaginatevi una legge!

Presidente, ritengo che una legge, benché sia dello Stato, - mi fa piacere che ci sia l’assessore all’agricoltura – non possa avere una forza – salvo che non sia la Costituzione – vitale pari a 50 anni. E’di questo che noi stiamo parlando Presidente Scopelliti.

Stiamo parlando di una legge dello Stato italiano che ha 50 anni di vita!

La mozione, che mi limiterò ad illustrare in linea di massima, in fondo tende a superare e a far superare allo Stato italiano, perché le Regioni hanno questo dovere e questo compito una ingiustizia non solo economica, ma anche e soprattutto sociale che la Calabria subisce a causa di una disattenzione continua e costante, per non dire un menefreghismo a livello nazionale.

Dobbiamo dire grazie – meno male che ci sono – alle associazioni di categoria molte volte per l’aiuto fattivo, il sostegno vero che danno.

Nella fattispecie dobbiamo dire grazie alla Coldiretti che è riuscita ad individuare un percorso che non tende solo ed esclusivamente a modificare il contenuto di una legge, come abbiamo già detto, superata e obsoleta, vecchia e stantia che risale, appunto, a 50 anni fa, ma anche a ristabilire un equilibrio sociale che consente ai nostri produttori agricoli, quindi, di creare ricchezza nel nostro territorio, di sanare una ingiustizia sociale oltre che economica.

Siamo ormai di fronte ad una società fortemente evoluta, che tende sempre più a chiedere e richiedere la migliore qualità dei prodotti che si addicano alla qualità della vita ed al benessere.

Ecco, in fondo, qual è la funzione della mozione.

E’ una mozione che tende a richiedere un intervento presso il Governo centrale per l’approvazione della proposta di legge numero 4108 della sedicesima legislatura recante la “modifica all’articolo 1 della legge 3 del 1961, numero 286 in materia di contenuto di succhi di agrumi nelle bevande analcoliche” e della proposta 4114 della sedicesima legislatura, sempre, recante “norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi, frutti e nettari nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani”.

Non deve essere solo uno slogan per dire “modifichiamo” perché dietro questo titolo, Presidente ed assessore Trematerra – so che lei in questo è molto sensibile per cui coglie perfettamente il contenuto reale di questa normativa – che può sembrare banale, si nascondono intensi volumi di affari in una realtà, in una terra, che lei conosce bene e che, insieme alla Sicilia, è una delle due Regioni che si stanno muovendo e rappresentano i due terzi della produzione italiana di succhi d’arancia.

Stiamo parlando di un settore forte dell’economia di cui questa Regione non può assolutamente privarsi.

E’ impensabile, Presidente, che per discutere una mozione di questo tipo siano necessari quattro mesi.

E’ impensabile. Chiedo, quindi, una maggiore attenzione nel momento in cui si pongono in discussione le leggi, nel momento in cui bisogna dare priorità agli ordini del giorno e dare significato ed operatività a quella che è un’azione di sostegno del nostro Governo regionale, se veramente siamo e vogliamo fare maggioranza in questo Governo regionale. Altrimenti facciamo altre cose.

Non è solo, allora, lo sviluppo del settore agrumicolo, ma occorre risanare questa giustizia sociale che è stata tolta insieme alla giustizia economica, cioè bisogna fare un’attenta analisi di mercato a cui assolutamente non possiamo sfuggire.

Il prezzo pagato per un chilo di succo concentrato di arance calabresi è di 1,60 euro, quindi, con un chilo di succo concentrato a 60 brik si ottengono 6 litri di succo naturale che consentono di produrre circa 50 litri di bibita al gusto di arancia e che contiene – come consentito dalla normativa vigente – il 12 per cento d’arancia.

Quindi, c’è una quantità che è il 12 per cento d’arancia che deve essere modificata nella normativa nazionale e che deve aumentare in funzione di quello che vi dico, cioè che un litro di arancia contiene il valore di soli 3 centesimi di euro di arancia. Attualmente le industrie di spremitura corrispondono ai prodotti agricoli il prezzo di 0,08 centesimi di euro, quindi, una quantità infinitesimale rispetto al rapporto che si può avere con le nostre arance.

PRESIDENTE

Onorevole Nucera, ha esaurito il tempo.

Giovanni NUCERA

Basti pensare che il costo della manodopera per i produttori agricoli è stimato in 0,06 centesimi, il che significa che ai produttori non rimane neanche lo 0,02 per cento di guadagno, cioè non conviene più lavorare, ed ecco la motivazione fondamentale per cui le nostre arance rimangono sugli alberi e non vengono raccolte. Ecco il danno sociale oltre che economico che viene subito dagli agricoltori, da una categoria ricca che è quella che fornisce il 60/70 per cento del Pil calabrese che è quello fortemente collegato all’agricoltura.

Ecco perché su questi temi il confronto non può avere sconti, né ci possono essere reticenze né, soprattutto, si possono accumulare ritardi.

Ecco perché su queste cose non possiamo fare sconti a nessuno, neanche al Governo nazionale, che è chiamato a legiferare al più presto sulla materia, a prendere coscienza del fatto che l’economia del sud non può nascere dalle materie o dai prodotti alimentari importati dal nord, ma deve nascere sfruttando ed utilizzando al massimo la capacità di produzione che noi abbiamo.

Deve nascere, soprattutto, valorizzando quelle che sono le nostre vere testimonianze.

Allora su tutto questo, credo che la mozione sia scontata nel suo contenuto e che debba trovare un riscontro reale rispetto al fabbisogno effettivo di quelle che sono le attività tipiche calabresi e fra queste rientra, naturalmente, quella della produzione di arance.

Presidente, all’ordine del giorno della seduta odierna c’erano altre due interrogazioni. Una riguardava il kiwi o, meglio, il micidiale virus che ha colpito queste piantagioni e l’altra che riguardava questa malattia conosciuta come la “tristezza degli agrumi” che tanti danni ha creato all’economia calabrese e, ovviamente, anche italiana.

Allora due sono le cose: o in quest’Aula apriamo un dibattito forte, vero e sincero sul sistema agricolo calabrese e colgo l’occasione della presenza dell’assessore per ribadirlo, oppure rischiamo, al di là dei piani settoriali di sviluppo rurale, di non riuscire ad andare oltre quella che può essere l’improvvisazione di un’azione che, invece, richiede più che mai concertazione e, soprattutto, consonanza di sentimenti da parte di un organo legislativo che è quello della Regione Calabria per varare un piano Marshall di intervento per la valorizzazione dei nostri prodotti.

Ad onor del vero, so che l’assessore si sta muovendo in questa direzione, ma vorremmo avere un dibattito sereno, tranquillo e aperto, un dialogo chiaro su tutto questo anche con la minoranza, perché dall’opposizione possiamo anche noi trarre spunti chiari e buoni di intervento su questa materia che appartiene al bene di tutti, che è una materia a cui tutti quanti guardiamo con interesse e specificità e non possiamo certo sacrificarla.

A questo punto mi permetto di aggiungere un ultimo tassello. La Calabria è forse l’unica regione d’Italia a non avere un piano zootecnico, ma è anche l’unica regione d’Italia che da 10 anni ha una legge sulla zootecnia lì depositata che non cammina. Ed insieme alla zootecnia ha anche una legge sull’apicoltura che non cammina.

Poi, però, facciamo le sagre e le mostre, portiamo gli stand fuori dalla Calabria con i prodotti tipici calabresi che non sono neanche regolamentati.

Ecco Presidente, qual è il senso della mozione: recuperare un dialogo forte con l’agricoltura calabrese. E lo dobbiamo fare, assessore Trematerra, attraverso un confronto continuo e costante con le associazioni agricole, che so che lei sta tenendo.

Ma vogliamo che nasca anche da quest’Aula un’azione forte ed incisiva per dare non solo legittimità all’azione positiva che lei sta compiendo, ma per dare anche significato politico all’azione che vogliamo fare perché di questo si tratta.

O abbiamo il coraggio delle nostre scelte o veramente rischiamo di affossare l’unico settore che ancora fornisce ricchezza alla Regione Calabria che è quello agricolo.

PRESIDENTE

Non ci sono interventi, pertanto, pongo in votazione la mozione di cui do lettura: “Il Consiglio regionale

premesso che

il comparto agrumicolo rappresenta uno dei più importanti settori dell'agricoltura per la nostra Regione ed in questi anni ha subito le ripercussioni della crisi economica oltre che dell'invasione sul mercato da parte di produttori di altri paesi, per cui va rilanciato e preservato;

le proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" e n. 4114/ XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani" prevedono una serie di interventi tesi a valorizzare, tra l'altro, la produzione agrumicola; quale, ad esempio, la modifica della legge n. 286 del 3 aprile 1961 (Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia), per innalzare da 12% al 16/18 % il contenuto che i succhi di agrumi devono contenere all'interno delle bevande analcoliche; nonché l'istituzione di un logo nazionale per le bibite analcoliche a base di frutta prodotte con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana;

le innovazioni previste dalla proposta di legge n. 4114/ XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani" e dalla proposta di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" sono di importanza fondamentale per il rilancio dell'intero settore, tendendo anche a promuovere le bibite analcoliche con frutta di origine italiana;

impegna la Giunta regionale:

ed il Presidente della Regione Calabria, ad intervenire sul Presidente del Consiglio dei Ministri affinché solleciti la definizione dell'iter legislativo delle proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" e n. 4114/ XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani.”

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Convocazione della prossima seduta

PRESIDENTE

Non ci sono altri punti inseriti all’ordine del giorno. Il Consiglio regionale sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle 18,40

 

Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo i consiglieri Aiello F., Bruni.

(Sono concessi)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

Sono stati presentati alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Modifiche alle leggi regionali n. 3/2011, n. 4/2011 e n. 7/2011 (Delibera G.R. n. 285 del 12.07.2011)” (P.L. n. 219/9^)

E’ stata assegnata alla Commissione contro la ‘ndrangheta.

(Così resta stabilito)

“Centri commerciali naturali in Calabria (Delibera G. R. n. 287 del 12.07.2011)” (P.L. n. 220/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

“Ripianamento disavanzi esercizi 2005-2010 del Centro tipologico nazionale S. c. p. A. (Delibera G. R. n. 312 del 22.07.2011)” (P.L. n. 225/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

“Delega alla Giunta regionale per riordinare in testi unici le disposizioni di legge riguardanti la promozione ed organizzazione di attività culturali, la valorizzazione dei beni culturali ambientali, l’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno alla innovazione per i settori produttivi e l’alta formazione (Delibera G. R. n. 340 del 22.07.2011)” (P.L. n. 227/9^)

E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.

(Così resta stabilito)

Sono state presentate, inoltre, alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri:

Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi – “Delega alla Giunta regionale per la redazione di testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici” (P.L. n. 217/9^)

E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.

(Così resta stabilito)

Gallo, Salerno, Fedele, Dattolo, Serra – “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche” (P.L. n. 218/9^)

E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.

(Così resta stabilito)

Magno – “Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute” (P.L. n. 221/9^)

E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.

(Così resta stabilito)

Magno – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 2 del 23 marzo 1984 sulla disciplina dell’orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria” (P.L. n. 222/9^)

E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.

(Così resta stabilito)

Rappoccio – “Determinazione ed attuazione degli indirizzi regionali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica” (P.L. n. 223/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

Magarò – “Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell’utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria” (P.L. n. 224/9^)

E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.

(Così resta stabilito)

Orsomarso – “Cooperazione sanitaria tra Calabria ed Eritrea” (P.L. n. 226/9^)

E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative – ed alla seconda Bilancio programmazione economica e attività produttive – per il parere.

(Così resta stabilito)

“Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)” (P.L. n. 228/9^)

E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e decentramento.

(Così resta stabilito)

Caputo – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale sul turismo n. 8/2008” (P.L. n. 229/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

Fedele – “Modifica ed integrazione alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria” (P.L. n. 230/9^)

E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente.

(Così resta stabilito)

Franchino, Maiolo, Battaglia, Censore, Guccione, Principe, Scalzo, Sulla – “Riordino delle Comunità montane/Unione montane calabresi (Ordinamento e disposizioni a favore della montagna e dei servizi associati montani)” (P.L. n. 231/9^)

E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente – ed alla seconda Bilancio programmazione economica e attività produttive – per il parere.

(Così resta stabilito)

Annunzio di proposte di legge statutaria

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri:

De Masi, Giordano, Talarico D. – “Riduzione dei costi della politica” (P.L.S. n. 3/9^)

E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e decentramento.

(Così resta stabilito)

Nucera – “Modifica all’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)” (P.L.S. n. 4/9^)

E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e decentramento.

(Così resta stabilito)

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni

E’ stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Approvazione piano regionale di sviluppo turistico sostenibile per il triennio 2011/2013 – art. 3 legge regionale n. 6/2008 (Delibera G. R. n. 328 del 22.07.2011)” (P. P.A. n. 143/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

E’ stata inoltre presentata la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza:

“Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale” (P.P.A. n. 136/9^)

Sono state presentate, inoltre, le seguenti proposte di provvedimento amministrativo d’Ufficio:

“Designazione di due membri nei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie provinciali di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Crotone scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito dall’art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 - legge regionale 2 novembre 1994, n. 26 (Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) - legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 7” (P.P.A. n. 137/9^)

“Designazione di due membri nei Collegi sindacali delle quattro Aziende ospedaliere della Calabria scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - legge regionale 2 novembre 1994, n. 26 (Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229)” (P.P.A. n. 138/9^)

“Nomina del Presidente e di due membri effettivi e due supplenti nel Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi per lo sviluppo industriale di Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia (legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, art. 11)” (P.P.A. n. 139/9^)

“Nomina di cinque esperti nell’Osservatorio regionale per lo sport (legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, art. 10)” (P.P.A. n. 140/9^)

“Nomina di tre componenti tra cui il Presidente nel consiglio di amministrazione dell’Enoteca regionale <Casa di vini di Calabria> (legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, art. 5)” (P.P.A. n. 141/9^)

“Nomina di tre componenti tra cui il Presidente nel consiglio di amministrazione della Elaioteca regionale <Casa degli oli extravergini d’oliva di Calabria> (legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2, art. 6)” (P.P.A. n. 142/9^)

E’ stata presentata, inoltre, la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dei consiglieri:

Principe, De Masi, Aiello F. – “Legge regionale 18 luglio 2011, n. 27 – Dichiarazione di decadenza degli attuali membri del Corecom e indizione delle nuove elezioni” (P.P.A. n. 144/9^)

E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.

(Così resta stabilito)

Richiesta parere delle Commissioni

La Giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 316 del 22.07.2011, recante: “Approvazione delle direttive di attuazione per il sostegno della imprenditoria giovanile in Calabria ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 40/2008” (Parere n. 20)

E’ stata assegnata alla sesta Commissione consiliare - Affari della Unione europea e relazioni con l’estero.

(Così resta stabilito)

La Giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 314 del 22.07.2011, recante: “Approvazione delle direttive di attuazione per sostenere la creazione e/o il potenziamento delle reti e dei cluster di imprese attraverso lo strumento del Contratto di investimento ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 40/2008” (Parere n. 21)

E’ stata assegnata alla sesta Commissione consiliare - Affari della Unione europea e relazioni con l’estero.

(Così resta stabilito)

Promulgazione di leggi regionali

In data 30 giugno 2011 il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sotto indicata legge regionale. La stessa è stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 3 del 9 luglio 2011 al Bur 12 dell’1 luglio 2011:

legge regionale 30 giugno 2011, n. 19, recante: “Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2010”.

In data 18 luglio 2011 il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sotto indicate leggi regionali. Le stesse sono state pubblicate sul supplemento straordinario n. 1 del 22 luglio 2011 al Bur 13 del 16 luglio 2011:

legge regionale 18 luglio 2011 n. 20, recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 21, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/2007 <Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria>”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 22, recante: “Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 <Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore della imprenditoria”; 

legge regionale 18 luglio 2011 n. 23, recante: “Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (Gas) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 24, recante: “Istituzione del centro regionale sangue”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 25, recante: “Modificazioni all’articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 26, recante: “Modifica dell’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2005, e ss.mm.ii. ed art. 20 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii”;

legge regionale 18 luglio 2011 n. 27, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2011, n. 2 e ss.mm.ii.”

Designazione di componenti Commissioni consiliari

L’onorevole Pasquale Maria Tripodi resta componente della seconda Commissione consiliare fino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

Legge regionale n. 24 del 24 settembre 2010. Adempimenti.

In ordine alla legge regionale n. 24 del 24 settembre 2010 “Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori non consiglieri, dei sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441” a tutt’oggi nonostante gli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 6 non risulta pervenuta la documentazione degli onorevoli Adamo e Stillitani e dell’assessore Capua.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale con note nn. 28870, 28871 e 28873 del 29 giugno 2011 ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2011:

deliberazione Giunta regionale n. 249 del 17 giugno 2011;

deliberazione Giunta regionale n. 250 del 17 giugno 2011;

deliberazione Giunta regionale n. 251 del 17 giugno 2011;

deliberazione Giunta regionale n. 252 del 17 giugno 2011;

Interrogazioni a risposta immediata

Tripodi. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

il Presidente della Giunta regionale, nella qualità di Commissario ad acta della sanità, ha utilizzato fondi ordinari del bilancio regionale per centinaia di milioni di euro, quale anticipazione delle quote annuali di premialità che il Ministero della Salute eroga direttamente per le annualità passate e che, a tutt'oggi, non sono state ancora riconosciute -:

a quali fini sono stati destinati i fondi predetti;

a che punto è l'interlocuzione con il Ministero della Salute per il riconoscimento delle premialità in oggetto;

nel caso si giungesse al non riconoscimento delle somme sulle premialità, quali soluzioni si intendano adottare per far fronte a tale utilizzazione quantomeno inopportuna dei fondi ordinari di bilancio.

(149; 12.07.2011)

Sulla. Al Presidente della Giunta regionale e agli assessori al personale e alle infrastrutture e lavori pubblici. Per sapere – premesso che:

con delibera n. 204 del 3 marzo 2010, recante "Approvazione della Struttura del Dipartimento 9 - Infrastrutture, lavori pubblici, politiche della casa, Erp, Abr, risorse idriche, ciclo integrato delle acque", la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, ha istituito nella provincia di Crotone il Servizio vigilanza e controllo OO.PP. - Sismico - Supporto tecnico protezione civile;

a distanza di 16 mesi dall’approvazione della sopra citata delibera, Crotone continua ad essere l'unica provincia della Calabria nella quale tale ufficio non è ancora presente. Circostanza questa che, come ovvio, produce un notevole disagio a cittadini, tecnici ed istituzioni che si vedono costretti, per porre in essere gli adempimenti previsti dalle normative sia nazionali che regionali, ad onerose trasferte a Catanzaro;

è evidente l'importanza che detto servizio riveste non solo in materia di lavori pubblici ed edilizia, ma anche di tutela delle acque e di progettazione e studio sui fattori di rischio sismico, geologico e idrogeologico, facilitando la possibilità di intervento e interazione fra la Regione e gli enti locali -:

lo stato di attuazione della delibera in questione.

(151; 12.07.2011)

Sulla. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

il Dipartimento turismo della Giunta regionale ha pubblicato, in data 05/02/2010, il bando relativo ai “Pia Turismo Nuova Ricettività” e, in pari data, quello relativo ai “Pia Turismo Ampliamento Ricettività”;

per i due bandi sopracitati la scadenza di presentazione dei progetti da parte delle imprese veniva fissato al 30/06/2010;

le disposizioni di entrambi i bandi prevedevano un tempo per lo svolgimento dell'attività istruttoria dei progetti pari a 90 giorni dalla scadenza dei termini (30/09/2010);

contrariamente a tali disposizioni le imprese hanno potuto conoscere gli esiti istruttori relativi alle domande di agevolazione “Pia Turismo Nuova Ricettività” in data 08/04/2011, ossia solo dopo 282 giorni, mentre, per quanto concerne il bando “Pia Turismo Ampliamento Ricettività”, ad oggi non vi è alcuna notizia di esiti istruttori;

la pubblicazione delle graduatorie, pur contenendo la ragione sociale dei soggetti beneficiari e gli importi di agevolazione concedibile, non costituisce titolo per la richiesta delle anticipazioni;

la lentezza della macchina amministrativa procura, dunque, seri danni all'attività delle imprese, incidendo negativamente sui tempi di realizzazione degli investimenti dichiarati agevolati per la mancata erogazione delle anticipazioni -:

le ragioni dei sopra citati ritardi.

(152; 12.07.2011)

Sulla. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

la Calabria, nel panorama agrumicolo italiano, occupa un posto di primaria importanza, collocandosi al secondo posto per produzione e superficie dedicata ad impianti specializzati;

a partire dall'anno 2006 nella nostra Regione, in particolar modo nella provincia di Reggio Calabria, sono stati segnalati numerosi casi del virus della Tristeza degli agrumi (Citrus tristeza virus, CTV), una delle malattie più dannose e più distruttive degli agrumi, in quanto colpisce la maggior parte delle piante coltivate, causandone la morte;

per la pericolosità del virus e al fine di contrastarne la diffusione è stato emanato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 1996, intitolato "Lotta obbligatoria contro il virus della tristeza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»”;

il suddetto decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 1966 stabilisce che la lotta contro il virus della tristeza degli agrumi è obbligatoria su tutto il territorio nazionale e individua i servizi fitosanitari quali addetti alla prevenzione, al controllo e alla lotta contro il virus di tristeza degli agrumi e ad indagini sistematiche annuali mirate ad accertare la presenza dello stesso nelle coltivazioni;

dall'anno 2009 ad oggi non si conoscono i risultati dei monitoraggi annuali, se effettuati, che il servizio fitosanitario regionale deve effettuare sul territorio calabrese in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 novembre 1996;

il servizio fitosanitario della Regione Calabria, composto da ottimi professionisti non sufficientemente valorizzati, necessita di un potenziamento per rispondere alla esigenze del territorio e ottemperare ai compiti ai quali lo stesso è istituzionalmente preposto;

il virus della tristeza degli agrumi, insieme agli elevati costi di produzione, all'eccessiva frammentazione delle superfici aziendali e all'affermarsi di un mercato sempre più proteso verso la globalizzazione, sta provocando una grave danno ai produttori e rende indifferibile l'applicazione di una serie di interventi di politica agraria volti a garantire, a livello regionale, il mantenimento di un elevato standard quali - quantitativo del prodotto finito -;

se e quando intende ripristinare il servizio di monitoraggio sul virus della tristeza degli agrumi sul territorio calabrese, interrotto nell'anno 2008 e doveroso per il servizio fitosanitario regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 novembre 1996, anche assegnando all'ARSSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura tale compito;

quali provvedimenti intende adottare per affrontare la suddetta emergenza e per sollevare i produttori dai danni economici che gli stessi stanno subendo.

quali provvedimenti intende adottare per risollevare le sorti del sistema agrumicolo calabrese, che necessita di essere potenziato con moderne tecniche produttive che preservino le sue qualità.

(153; 20.07.2011)

Nucera. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’agricoltura. Per sapere – premesso che:

nella Regione Calabria, in special modo nella piana di Gioia Tauro, vi è una vasta produzione di kiwi (actinidia), pari a circa il 6% della produzione nazionale, tale da rivestire una grande importanza dal punto di vista economico - produttivo;

nel corso dell'anno le coltivazione nella piana di Gioia Tauro sono state colpite dal cancro batterico dell'actinidia, provocato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae, una malattia estremamente pericolosa per la coltura del kiwi, che si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e può portare velocemente alla morte della pianta;

per la pericolosità del batterio, anche a seguito dei gravi danni arrecati dallo stesso in alcuni paesi, l'organismo nocivo suddetto è stato inserito recentemente nella lista dall'allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) ed è stato oggetto del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011, intitolato "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

il suddetto decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011 individua i servizi fitosanitari quali addetti alla prevenzione, al controllo e alla lotta contro il cancro batterico del kiwi;

ad oggi non si conoscono i risultati dei monitoraggi effettuati dal servizio fitosanitario regionale sul territorio calabrese in relazione al cancro batterico del kiwi, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2011;

il servizio fitosanitario della Regione Calabria, composto da ottimi professionisti non sufficientemente valorizzati, necessita di un potenziamento per rispondere alla esigenze del territorio e ottemperare ai compiti ai quali lo stesso è istituzionalmente preposto;

l'allarme provocato sull'intero territorio nazionale dalla pericolosità della patologia ha reso necessaria la convocazione da parte del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di un Tavolo tecnico sull'emergenza del cancro batterico, al quale ha preso parte anche la Regione Calabria;

il cancro batterico del kiwi sta provocando una grave danno, oltre che economico, a causa della perdita di un elevato numero di piante, anche di immagine, ai produttori, che corrono il rischio di vedersi rifiutare il proprio prodotto dai consumatori, portati a credere che lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae possa trasmettersi all'uomo -:

quale è stato l'esito del Tavolo tecnico sull'emergenza del cancro batterico, attivato nel mese di giugno dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

quanti sono i casi di cancro batterico del kiwi registrati dal servizio fitosanitario regionale sul territorio calabrese, e dove gli stessi risultano localizzati;

se e quale incidenza può avere lo Pseudomonas syningae pv. actinidiae sulla salute dell'uomo;

quali provvedimenti intende adottare per affrontare la suddetta emergenza e per sollevare i produttori dai danni economici e all'immagine che gli stessi stanno subendo.

(154; 20.07.2011)

Giordano, Talarico D., De Masi. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore al personale. Per sapere - premesso che:

l'attuale governo regionale, nell'ambito delle attribuzioni degli incarichi dirigenziali a tempo determinato deve riferirsi ai limiti imposti dalle disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 6, del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008;

l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 indica specifiche modalità di reclutamento della dirigenza a tempo determinato;

le assunzioni di dirigenti a contratto a tempo determinato rientrano pienamente nelle spese di bilancio previste per il personale, come confermato dall'art. 76, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, che ha ripreso l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

gli enti prima di procedere a nuovi reclutamenti od a "proroghe" sono tenuti a verificare il soddisfacimento dei criteri giuridico-finanziari, derivanti dal fatto che non è consentito procedere ad assunzioni se nell'anno precedente non sia stato rispettato il patto di stabilità o se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è uguale o superiore al 50%;

il comma 6, dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 consente di coprire con contratti a tempo determinato il 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e che detta percentuale scende all'8% per i dirigenti di seconda fascia;

ai sensi del comma 1-bis, dello stesso articolo l'amministrazione oltre a rendere conoscibile, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;

con Delibera di Giunta n. 239 del 31.05.2011 è stato, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., approvato un primo avviso ai sensi del comma 1 dell'art. 19-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., riservato ai Dirigenti della Giunta regionale per la copertura di n. 5 posti di Dirigenti di Settore;

con successiva Delibera di Giunta n. 276 del 21 giugno 2011 è stato, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., approvato un secondo avviso ai sensi del comma 1 dell'art. 19-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., riservato ai Dirigenti della Giunta regionale per la copertura di n. 43 posti di Dirigenti di Servizio e n. 16 posti di Dirigenti di Settore;

da quest'ultimo atto deliberativo risulta concluso il procedimento relativo alla copertura dei cinque posti di Dirigente precedentemente avviato con delibera di Giunta n. 239 del 31 maggio 2011;

alla dirigenza delle Regioni e degli Enti Locali si applica la percentuale dell'8% prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 relativo alla dirigenza di seconda fascia, così come espresso dalla Corte dei Conti, e recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale 324/2010;

occorre motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a professionalità esterne stante la presenza in organico di personale dirigente qualificato e di ruolo a tempo indeterminato;

pare la Giunta abbia l'intendimento di "prorogare" i contratti dei dirigenti esterni con scadenza rispettivamente 23.07.2011, 26.07.2011, 29.07.2011 e 30.07.2011;

l'eccessivo ricorso a personale esterno limita e mortifica le legittime aspirazioni del personale regionale dirigenziale di ruolo più impegnato e qualificato che vede, in tal modo, preclusa ogni possibilità di carriere e di crescita professionale -:

quale sia il rapporto tra spese di personale e spese correnti, per l'anno 2010 e quello prevedibile per l'anno in corso;

se il vigente Piano Triennale delle assunzioni contempla, per l'anno 2010, la contrattualizzazione di dirigenti;

se alla luce delle sentenze della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale, la Giunta regionale intenda proporre razionali e coerenti modifiche alle vigenti leggi regionali in materia di personale con particolare e specifico riguardo al contenuto delle norme sul personale;

quale sia lo stato dei procedimento instaurata con la Delibera Giunta n. 239 del 31.05.2011 relativamente alla copertura di n. 5 posti di Dirigenti di Settore e quale sia è il riferimento normativo relativamente agli irrituali pareri che sono chiamati a esprimere i Direttori Generali dei Dipartimenti di origine e di destinazione della dirigenza candidata;

quale sia la motivazione e con quale procedura si intenderebbe prorogare i contratti dei dirigenti esterni a tempo determinata in scadenza entro questo mese di luglio stante i contenuti della sentenza n. 324/2010 con cui la Corte Costituzionale ritiene applicabili alle Regioni i limiti dell’8% sull'organico complessivo regionale;

se, confermato quanto sopra, non appare opportuno, in via di autotutela, sospendere e/o revocare eventuali provvedimenti finalizzati alta proroga dei contratti riguardanti i dirigenti esterni con scadenza rispettivamente al 23.07.2011, 26.07.2011, 29.07.2011, 30.07.2011 e contestualmente individuare criteri oggettivi che, superando gli irrituali pareri dei Direttori Generali dei Dipartimenti non giustificati da alcun dato normativo e ampiamente discrezionali, portino contestualmente ad una valorizzazione del personale interno e ad una razionalizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

(156; 28.07.2011)

Giordano, Talarico D., De Masi. Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore al personale. Per sapere – premesso che:

con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario/collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010), al fine di garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 20267 del 4 dicembre 2008, si stabiliva che il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali fosse trasformato in rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali;

con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 25 marzo 2010 si dava attuazione a quanto stabilito dall'art. 15 c.1 della sopracitata legge;

la Corte costituzionale con sentenza n. 108/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 15, commi 1, 3 e 5, nella parte in cui prevedeva la trasformazione del rapporto di lavoro a 36 ore settimanali e la progressione di carriera mediante selezione interna tra il personale appartenente a tutte le categorie;

la Giunta regionale, a seguito di specifica determinazione del Tavolo tecnico all'uopo istituito, ha avviato formale procedimento in autotutela, con sospensione degli effetti della sopracitata Deliberazione n. 302/2011, recependo quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza di cui sopra;

per quanto pertinenti siano i rilievi contenuti nella sentenza della Suprema Corte, non c'è dubbio che la situazione dei dipendenti ex LSU/LPU stabilizzati dalla Regione si presenti in tutta la sua contraddittorietà, essendo il personale di che trattasi, per lo più in possesso di titoli di studio accademici o di scuola secondaria di II grado, utilizzato presso i Dipartimenti regionali per mansioni non corrispondenti alla categoria (B1) con la quale si trovano ad essere inquadrati in pianta organica;

la stessa retrocessione a 24 ore settimanali costituirebbe una beffa per questi dipendenti che, in questo anno, sono stati assolutamente indispensabili al corretto ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa regionale;

la presente interrogazione non sottende alcun intento strumentale nei confronti della Giunta regionale, ma ha come scopo l'avvio di un confronto per la risoluzione del problema -:

quali iniziative si intendono assumere a tutela del personale di che trattasi;

se non sia il caso di istituire un tavolo tecnico-politico che coinvolga anche le rappresentanze sindacali per dirimere il problema venutosi a creare a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale.

(157;28.07.2011)

Interrogazioni a risposta scritta

Morelli. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

il regolamento CE 1083/2006 ha richiesto di individuare per ciascun programma operativo una Autorità di Audit (di seguito AdA), quale Autorità pubblica od organismo pubblico, designato anche per più di un programma operativo, responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo;

la Giunta regionale sin dall'inizio consapevole dei compiti che l'AdA è chiamata a svolgere nella nuova programmazione, delle importanti novità introdotte dai regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013, degli indirizzi dati nel Quadro strategico Nazionale (QSN) ed alla luce delle criticità nel funzionamento delle attività di controllo della vecchia programmazione (2000-2006), ha ritenuto di approvare un disegno organizzativo tale da internalizzare le attività di controllo e tale da assicurare, sin dalla sua costituzione, l'organizzazione di una struttura complessa per capacità professionali e numero di unità di personale dedicato ritenuto congruo sia dall'IGRUE che dalla Commissione Europea;

la scelta della Regione Calabria di dotarsi delle competenze specialistiche cui il QSN fa menzione piuttosto che ricorrere all'esternalizzazione del servizio, è in linea anche con quanto più volte ribadito dalla Commissione europea, in merito all'importanza che le verifiche siano affidate alle strutture interne affinché il controllo entri a far parte del patrimonio culturale dell'Amministrazione; la Giunta regionale con delibera n. 235 ha istituito l'Autorità di Audit (AdA) del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013, quale struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, posizione che le conferisce un'autonomia istituzionale che si traduce in una chiara indipendenza funzionale nei confronti delle Autorità di Certificazione e Gestione dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;

in attuazione della D.G.R. 235 e 313/2008 è stata indetta, con DDG n. 4358 del 21.04.2008, una "Procedura selettiva per l'individuazione di un numero fino a 34 candidati da assegnare alla struttura dell'Autorità di Audit dei programmi operativi FESR e FSE 2007" rivolta a laureati in discipline economiche e giuridiche con un elevato livello di professionalità in materia di controlli e audit assunti ai sensi dell'art. 36, c. 11, d.lgs. 165/2001 come riformulato dall'art. 79 L. 244/2007 per tutto il periodo di vigenza della programmazione comunitaria 2007/2013;

con decreto n. 16089 del 31 ottobre 2008 si è proceduto all'assunzione dei candidati risultati vincitori, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato triennale, categoria D3 (funzionari professionisti), in scadenza il 09/11/2011;

l'AdA così costituita, nell'ottica della Programmazione Regionale Unitaria è stata individuata quale organismo preposto ai controlli di II livello anche nel Programma Attuativo Regionale relativo ai fondi nazionali (FAS) approvato con delibera di Giunta regionale;

con delibera Giunta regionale n. 59/09 in considerazione del fatto che all'interno dei Dipartimenti regionali non erano presenti le professionalità richieste per l'espletamento di funzioni così specialistiche, sono state assegnate all'AdA 2007/2013 anche le competenze in materia di controllo di II livello sul POR Calabria 2000/2006 per recuperare il ritardo accumulato nei controlli sui progetti cofinanziati dai fondi UE nella vecchia programmazione;

al fine di utilizzare le professionalità dell'Autorità di Audit per le operazioni relative alla programmazione 2000-2006 è stato necessario procedere ad una integrazione del contratto, puntualmente sottoscritto da tutti i funzionari in servizio presso l'Autorità;

ad oggi, le funzioni dell'Autorità di Audit, prescritte dal regolamento CE 1083/2006, risultano essenziali al fine della prosecuzione dei Programmi Operativi FSE e FESR 2007-20013, vengono svolte esclusivamente dai funzionari vincitori della predetta selezione;

l'Autorità di Audit, dopo aver recuperato i ritardi dei controlli relativi a cinque annualità sulla vecchia programmazione 2000/2006 e completati anche gli adempimenti di chiusura della stessa, ha altresì e contestualmente adempiuto agli obblighi previsti dai nuovi regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2007/2013;

al fine di rafforzare le professionalità, le competenze e le capacità operative delle risorse umane impegnate nelle attività di audit gli uffici regionali hanno attivato, già dalla stipula del contratto, iniziative di formazione permanente di eccellenza in materia di controlli di II livello - audit dei sistemi di gestione e controllo ed audit delle operazioni in collaborazione con il Ministero Economia e Finanza - IGRUE Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea, (organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo);

la Commissione Europea, ha evidenziato la necessità di porre in essere nell'immediato atti concreti volti a garantire la continuità del rapporto di lavoro dei funzionari dell'AdA, senza disperdere le competenze già formate all'interno dell'AdA, già con nota n. 937 del 28.01.11, e successivamente durante gli incontri bilaterali svoltisi il 7-8 aprile c.a. in Roma;

allo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'UE e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento dell'attività predetta. in data 25 giugno 2008 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e la Guardia di Finanza per il coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali, che all'art. 1 comma 2 il Protocollo prevede lo sviluppo delle competenze del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo delle operazioni ed il potenziamento della dotazione strumentale delle strutture operative della Regione Calabria impegnate nell'attività di prevenzione delle irregolarità e di controllo;

il ricorso alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 97, comma terzo della Costituzione, è essa stessa funzionale al buon andamento dell'Amministrazione, nonché giustificata dall'esistenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento dei controlli di II livello, obbligatori ai sensi della vigente normativa comunitaria (Regolamento CE 1083/2006) sui progetti finanziati a valere sui programmi comunitari FSE FESR;

risulta preminente per il buon andamento della gestione regionale, l'esigenza di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate e già formate all'interno dell'Amministrazione come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale dell’11.02.2008 n. 42;

visto, l'interesse e l'opportunità per la P.A. di continuare ad avvalersi anche per l'avvenire, delle predette professionalità, atteso che la pregressa esperienza lavorativa in materia di controlli di II livello si coniuga con l'interesse dell'Amministrazione all'utilizzo stabile del personale già ritenuto idoneo a seguito di procedura concorsuale, allo svolgimento dei compiti assegnati dalla Regione Calabria con attribuzioni delle funzioni previste per la categoria di funzionario D3 (funzionario professionista);

la struttura di Audit attualmente risulta composta esclusivamente da un Dirigente Generale coadiuvato da una segreteria, e da 28 funzionari a tempo determinato i soli incaricati di svolgere le attività di Audit sui fondi FSE e FESR obbligatoriamente prescritti dai regolamenti comunitari -:

n considerazione dell'inerzia e dell'imperizia nel richiedere l'avvio delle opportune procedure, da parte del Direttore Generale dell'Autorità di Audit, dott. F. Tucci, quali iniziative intendono avviare per la stabilizzazione dei funzionari predetti, al fine di evitare non solo l'interruzione delle attività di Audit le cui dirette conseguenze sono la sospensione dei pagamenti comunitari e i gravi danni al bilancio regionale, ma anche la dispersione di professionalità più volte apprezzate dalla Commissione Europea e dalla Autorità Nazionali che la regione stessa ha contribuito a formare nel corso degli ultimi anni.

(150; 12.07.2011)

Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore regionale all'urbanistica. Per sapere – premesso che:

con Decreto dirigenziale n. 3582 del 04 aprile 2008, è stato approvato il Bando avente ad oggetto: "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri storici della Calabria" - Delibera CIPE 35/0S APQ "Riserva Area Urbane" e delibera CIPE 3/06 APQ "Emergenze Urbane e Territoriali", pubblicato in data 30.05.2008, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 22 - Parte III;

con D.G.R. n. 170 del 8 aprile 2009 "Programmazione Regionale Unitaria 2007 - 2013. Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del programma Centri Storici della Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008", la Giunta regionale ha destinato al sopracitato Bando la somma complessiva di euro 155.448.469,67;

con D.G.R. n. 157 del 31.03.2009 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR Calabria FAS 2007/2013);

con Decreto dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9, all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento;

per le fonti e modalità di erogazione del finanziamento si sarebbe fatto ricorso alle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 35 del 2005 (Riserva Aree Urbane) alla Delibera CIPE n. 3 del 2006 "Emergenze Urbane e Territoriali" e alle linee di intervento 8.12.1 e 8.2.1.4, del POR FESR Calabria 2007 - 2013;

il 12.05.2009 presso il Centro Servizi Avanzati - Area ex SIR di Lamezia Terme, sono state sottoscritte le convenzioni con i Comuni ed i raggruppamenti dei comuni ammessi al finanziamento così come regolato dal Decreto dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009;

sono stati ammessi al finanziamento n. 38 tra Comuni e Raggruppamenti di Comuni per un totale di curo 155.448.458,74;

già la prima trance dell'importo ammesso al finanziamento pari al 20% dell'importo complessivo a titolo di acconto doveva essere erogata entro e non oltre 60 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione;

ad oggi la stragrande maggioranza degli ammessi al finanziamento si è attenuta alle disposizioni e norme regolate dalla convenzione stipulata il 12.05.2009 procedendo nei tempi e nelle modalità richieste, a realizzare gli interventi di competenza e oggetto della convenzione;

di conseguenza la gran parte dei progetti finanziati e convenzionati sono stati eseguiti;

quali sono i motivi per i quali non sono stati ancora trasferiti ai Comuni e raggruppamenti di Comuni le somme previste dalla convenzione in merito all'anticipo del 20%, ed agli stati di avanzamento e di completamento dell'erogazione così come convenuto e regolato dal Decreto dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009, se sono sorti dei problemi al riguardo, quali sono le soluzioni messe in cantiere e i tempi di definizione.

(155; 20.07.2011)

Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore alle attività produttive. Per sapere – premesso che:

la Giunta regionale, nella seduta del 12 luglio 2011, ha deliberato il commissariamento del Consorzio Industriale della Provincia di Reggio Calabria adducendo a motivo "l'accertamento" di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lettera d) della L.R. n. 38/2041 così come modificata dall'art. 36, comma 4, della L.R. n. 34/2010; "corrente esercizio finanziario";

non si vuole entrare, in questa fase, nel merito della legittimità degli atti messi in essere per addivenire al suddetto commissariamento;

certamente il Commissario nominato è persona perbene ma non appare, dal curriculum inviato dallo stesso ed "esaminato "dalla Giunta regionale, dotato delle competenze necessarie per la gestione di una fase delicata dell'ASIREG sia sotto il profilo finanziario che sotto quello manageriale in relazione alla difficile fase che attraversa Gioia Tauro;

appare strano il commissariamento anche dell'Assemblea dei soci;

i criteri che hanno portato all'individuazione del Commissario, i motivi del commissariamento dell'assemblea dei soci ed i modi di superamento della fase commissariale.

(158; 28.07.2011)

Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore regionale all'agricoltura. Per sapere - premesso che:

in data 04 febbraio 2011 veniva pubblicato sul B.U.R.C. il bando relativo al Reg. CE 1698/2005 - PSR Calabria 2007-2013, Mis. 121;

la selezione delle domande stesse sarebbe dovuta avvenire secondo i punteggi dettati da alcuni "indicatori" riportati nel bando stesso;

il medesimo bando, ai fini delle selezione, prevedeva un apposito Allegato "VAL-121 per la determinazione, in forma autovalutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto e che tale Allegato si rifacesse ai punteggi previsti concernenti i predetti indicatori;

la scadenza del bando era fissata al 28 febbraio 2011;

l'Autorità di Gestione, con nota del 29 giugno 2011, oltre ad informare che nella stessa data si dava avvio alla fase valutativa delle istanze, di fatto stravolgeva, soprattutto in relazione all'Indicatore N. 1 che assorbe 35 sui 70 punti totali possibili, i punteggi relativi ai progetti proposti e precedentemente determinati in forma autovalutativa nell'Allegato "VAL-121";

le risorse messe a disposizione con il bando in questione ammontino a 80.000.000 di euro e che constino nella quasi totalità della somma prevista dal PSR Calabria 2007-2013 per l'ammodernamento delle aziende agricole -:

i motivi alla base della recente decisione dell'Autorità di Gestione e, se non sia il caso di rivedere le determinazione dello stesso organismo onde evitare di esporre l'Ente Regione a certi contenziosi giudiziari.

(159; 28.07.2011)

Interrogazioni a risposta orale

Censore, Guccione, F. Aiello. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

nell'ambito dell'iniziativa “Patto per il Sorriso”, la Regione Calabria ha inteso avviare una collaborazione tra il Dipartimento ai Trasporti e le Associazioni di categoria ANAV ed ASSTRA volta all'erogazione di un servizio di mobilità per i turisti in transito dagli aeroporti calabresi verso le maggiori località turistiche della regione;

dalle dichiarazioni fatte a mezzo stampa dal consigliere regionale con delega ai trasporti, onorevole Fausto Orsomarso, si evince che il servizio di trasporto viene offerto gratuitamente ai turisti senza alcun onere a carico della Regione nonostante che, la Regione Calabria ha comunque ridotto del 3% le risorse destinate al trasporto regionale su gomma -:

se esiste un atto ufficiale tra le imprese di trasporto e la Regione Calabria dal quale si evince la natura ed il tipo di liberalità a costi zero per la Regione che ha consentito l'erogazione del servizio offerto ai turisti gratuitamente.

(160; 29.07.2011)

Tripodi, Mirabelli, Bova, Adamo. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all'agricoltura ed alla forestazione. Per sapere – premesso che:

la Giunta regionale della Calabria ha presentato una proposta di legge denominata "Disposizioni in materia di forestazione, politiche della montagna e sviluppo dell'agricoltura" la quale, all'art. 11, prevede la nascita di un'azienda denominata "Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC)" al posto dell'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura);

i dipendenti della funzione pubblica dell'ARSSA, tramite un documento approvato dall'assemblea auto convocata dei suddetti lavoratori, esprimono la loro preoccupazione in ordine a quanto stabilito nella proposta di legge sulle sorti dei servizi di sviluppo all'agricoltura (pubblici) e del personale della funzione pubblica che vi presta servizio;

nel documento i dipendenti pubblici, con contratto del comparto Regioni ed Autonomie locali, rappresentano che "Seppure convinti che la ristrutturazione dell'ARSSA debba avere corso non si può in nessun caso accettare che i Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) siano ricollocati nell'ambito di una struttura che veda il rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego "disciplinato dai CCNL dell'impiego privato, secondo le rispettive aree di competenza", così come recitato dall'art. 17 della proposta di legge in quanto si tratta di un'aberrazione amministrativa che presupporrebbe il funzionamento di un contratto CCNL Regioni e Autonomie locali in un ambito privato";

allo stato attuale l'ARSSA conta circa 270 dipendenti, afferenti alla funzione pubblica e selezionati tramite corso-concorso pubblico nazionale (indetto in base al Reg. CEE 270/79 e ss.mm.ii. ed un corso di formazione di 1440 ore) su un totale di 850 unità che afferiscono a diversi contratti del privato. Il personale impegnato nel pubblico impiego rappresenta quindi il 30% della forza impegnata nell'ARSSA (di cui quello operante nei SSA occupa il 24%) ed utilizza non più del 15% del Bilancio annuale dell'Agenzia;

la soluzione naturale, al pari di quanto avvenuto in altre regioni, - come scrivono i dipendenti - è quella dell'assorbimento del personale del pubblico impiego nei ruoli della Regione Calabria, non solo per l'attuazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo ma anche per la prosecuzione e l'implementazione dell'attività di sostegno al PSR (Programma di Sviluppo Rurale) regionale attualmente già svolto con l'ausilio di personale dell'Agenzia con risultati più che soddisfacenti;

il personale ARSSA afferente al pubblico impiego è già iscritto, storicamente, nel bilancio regionale e non si tratta in nessun caso di nuove assunzioni che modificherebbero il patto di stabilità della Regione Calabria;

la soluzione possibile è l'articolazione dei Servizi nell'ambito della Regione Calabria in modo da valorizzare l'enorme patrimonio professionale, selezionato in vent'anni dalla Regione Calabria tramite l'indizione di pubblici concorsi, formato con risorse comunitarie e regionali e maturato in oltre vent'anni di attività nel campo dei SSA";

quali iniziative si intendano assumere, riguardo al futuro dei 270 dipendenti, afferenti alla funzione pubblica e selezionati tramite pubblico concorso.

(161; 1.08.2011)

Mozioni

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che:

i dati relativi alle presenze turistiche del primo semestre 2011 e delle prenotazioni relative all'estate 2011 sono motivo di crescente preoccupazione per gli operatori turistici calabresi che rilevano un importante calo rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del 2010;

entro il 30 giugno 2011, la Giunta regionale avrebbe dovuto presentare in Consiglio il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, per come prevede l'art 3, comma 2, della legge 8/2008;

la stessa legge rimane ancora disattesa in ordine alle procedure relative ai finanziamenti, art. 5, e dei cofinanziamenti , art. 6 comma 4, utili a sostenere e rendere efficienti i Sistemi Turistici Locali;

si rilevano criticità in ordine allo stato delle coste calabresi a causa delle continue erosioni e delle deboli politiche volte a garantire un efficiente funzionamento degli impianti di depurazione. Questo stato di cose è stato evidenziato anche dalle associazioni ambientaliste;

secondo i dati forniti nella Relazione dell'Osservatorio Turistico Regionale per il 2011, la Calabria si colloca solamente al quindicesimo posto, tra le venti regioni, italiane per numero di presenze turistiche nazionali ed al sedicesimo posto per numero di presenze turistiche straniere evidenziano così una bassissima percentuale di internazionalizzazione;

rimangono ancora basse le percentuali di italiani e stranieri che visitano la Calabria, con una piccola eccezione lungo il tratto di costa Vibonese, ed ancora poco significative sono le presenze lungo gli itinerari turistici dell'entroterra, montani, termali, religiosi ed agroturistici;

il turismo culturale e quello naturalistico, quindi, incidono in maniera poco determinante a qualificare l'offerta di questa regione nonostante la presenza di pregevoli siti di rilevante interesse storico, religioso ed archeologico, di 3 Parchi nazionali, di 1 Parco Regionale, di 1 Area marina protetta, di 16 Riserve statali, di 2 Riserve regionali e di 1 Area Protetta;

il comparto turistico incide nel PIL regionale per il 5,9 per cento. Tale dato potrebbe registrare sicuri incrementi grazie ad una efficace politica di programmazione;

impegna la Giunta regionale

ad accelerare i tempi di presentazione e discussione in Consiglio del testo relativo al Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;

a verificare lo stato di attuazione dei Sistemi Turistici Locali ed a rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito l'avvio di uno strumento di programmazione così importante;

a verificare il funzionamento degli impianti di depurazione e se tutti gli scarichi fognari sono allacciati alla rete depurativa, per evitare che corsi d'acqua e tratti di costa bellissimi si trasformino in veri e propri ricettacoli di reflui inquinanti;

a reperire, anche utilizzando i fondi strutturali europei, le risorse per il completamento delle reti fognarie da collegare agli impianti di depurazione nelle aree in cui le predette reti sono carenti o assenti;

a disporre, con l’ausilio dell’autorità e dei corpi competenti, una continua ed attenta vigilanza delle coste, onde evitare che gli autospurgo scarichino a mare i liquami frutto dei loro interventi;

a rimuovere le criticità che impediscono la realizzazione dell'integrazione tra il turismo e gli altri comparti produttivi come l'artigianato e l'agro alimentare;

ad individuare gli strumenti finanziari rivenienti dai Fondi Comunitari per implementare e riqualificare i servizi annessi all'offerta turistica;

a promuovere tutte le iniziative utili ad impedire che la crisi del settore turistico calabrese non diventi strutturale;

a farsi portavoce presso il Governo nazionale per l'istituzione un tavolo di concertazione per il rilancio del turismo in Calabria e nel Mezzogiorno individuando risorse da investire per l'ammodernamento ed il potenziamento infrastrutturale e di collegamento con il resto dell'Italia e del mondo.

(43; 20.07.2011) Censore, Principe, Franchino

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che

nell'ambito della proposta di bilancio "Europa 2020", la Commissione UE ha inviato in data 29 giugno all'Europarlamento una ridefinizione complessiva dei Grandi Corridoi Europei avviati con i TEN (Trans European Network - Transports), che interessa strategicamente anche l'Italia;

la nuova rete di priorità infrastrutturali sarà certamente definita nei prossimi mesi, previo un laborioso confronto tra Commissione stessa, Parlamento e Consiglio d'Europa;

il precitato documento di Bruxelles, pur rappresentando un atto propedeutico alle scelte future, prefigura la grave sostituzione del corridoio 1 "Berlino-Palermo" con il corridoio 5 "Helsinki-La Valletta", con l'inevitabile marginalizzazione di buona parte della Regione Campania, nonché delle Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia;

tali eventuali scelte rappresenterebbero un colpo mortale alle già scarse possibilità di rilancio del tessuto economico di gran parte del Mezzogiorno e della Calabria in particolare;

non è ipotizzabile, dopo anni di discussioni e di recenti positive e conclusive decisioni, dirottare altrove circa 30 miliardi di euro destinati da tempo alle vie di comunicazione calabresi e siciliane (Autostrada A3, Rete Ferroviaria-Alta Velocità, Ponte sullo Stretto e Porto di Palermo), deviando all'altezza di Napoli verso la Puglia e verso l'isola di Malta;

urge assumere le più opportune iniziative per far reinserire l'Asse Napoli-Palermo e il Ponte, quale opera prioritaria per rompere il sottosviluppo dell'Area Metropolitana dello Stretto;

ritiene quanto mai necessario:

creare il massimo delle sinergie istituzionali tra i Governatori della Calabria della Sicilia, della Basilicata e della Campania per contrastare questo disegno che contraddice platealmente gli stessi principi dell'integrazione europea;

coinvolgere la numerosa (ben 20 Deputati) rappresentanza parlamentare europea eletta nelle regioni interessate per intervenire nella modifica delle scelte della Commissione UE;

sensibilizzare l'intero Governo ed in particolare sia il Ministro Matteoli, rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio d'Europa in materia dei trasporti, che l’onorevole Tajani, rappresentante del Governo in seno alla Commissione Europea di cui è Vice Presidente e Commissario per l'Industria e l'imprenditoria, affinché il Consiglio modifichi questa scelta ormai in itinere, cosi penalizzante per il Mezzogiorno d'Italia;

un forte coinvolgimento del Comitato delle Regioni d'Europa, anche per l'influenza che storicamente ha sempre esercitato sulle scelte della Commissione Europea.

(44; 22.07.2011) Imbalzano

Il Consiglio regionale della Calabria

permesso che

il comportamento collusivo degli stessi amministratori locali, parentele, cointeressenze, precedenti penali, frequentazioni, affiliazione diretta, voto di scambio, risulta essere (con il 73% dei casi) il secondo elemento più ricorrente indicato nei decreti di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose;

l’articolo 143 del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione dei rimedi contro i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e contro i suoi condizionamenti anche a carico di segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si possono porre in atto attraverso i responsabili della gestione burocratico-amministrativa dell'ente;

il nuovo comma 2 dell'art. 143 del T.u.e.l. prevede in primo luogo che gli accertamenti effettuati dal Prefetto in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti da parte della criminalità mafiosa debba essere effettuato anche con riferimento a segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale;

anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche in esito ai controlli effettuati, la relazione prefettizia evidenzi la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti e condizionamenti nei confronti di dette categorie di soggetti, il ministro dell'interno, con decreto adottato su proposta del prefetto, deve prendere ogni provvedimento utile a far cessare la situazione in atto, nonché a ripristinare la normale vita amministrativa dell'ente, ivi incluse la sospensione dall'impiego di tali soggetti, la loro destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con obbligo di attivazione del procedimento disciplinare (comma 5, del nuovo testo dell'art. 143 del T.u.e.l.);

il comma 11 del nuovo testo dell'art. 143 - invece - ha introdotto una misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale: l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia territoriale;

tali soggetti non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;

l'incandidabilità deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il ministro dell'interno trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale competente, che decide relativamente agli amministratori in essa indicati, applicando - in quanto compatibili - le norme previste per i procedimenti in camera di Consiglio in sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).

In ogni caso il comma 4 dell'art. 143 Tuel prevede che “lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di Sindaco, di Presidente della provincia, di componente delle rispettive Giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti”;

la soluzione auspicabile, pertanto, è che il Consiglio regionale approvi una norma che vieti, in tale situazione, che i medesimi soggetti siano o diventino titolari di incarichi a vario titolo presso la Regione o suoi enti;

pertanto il Consiglio regionale visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002, recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta";

nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, alla unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi;

in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse

impegnano il Consiglio e la Giunta

nelle loro rispettive attribuzioni, a prevedere che tra i criteri che definiscono l'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria sia inserita la seguente norma:

"Gli amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche esterni ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno data causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero di una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti; aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria. Gli stessi non possono assumere nuovi incarichi presso la Regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria per almeno un biennio”.

(45; 1.08.2011) Magarò, Censore, Girodano, Pacenza, Serra, Maiolo, Dattolo

Il Consiglio regionale della Calabria

premesso che

gli appalti pubblici, sia di opere che la somministrazione di beni o servizi, sono indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli organi comunali calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle organizzazioni criminali nella gestione del settore viene favorita dallo stravolgimento delle regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa mancanza di concorrenza, dalla creazione artificiosa di "emergenze" che determinano le condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla criminalità;

è questo un settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è relazione, inchiesta o approfondimento che non punti l'attenzione sull'intreccio perverso del mondo degli appalti;

anche recentemente il Ministero dell'Interno, con la circolare 23 giugno 2010 n. 4610, è intervenuto per le opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicando alle Prefetture la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che preveda l'obbligo della stazione appaltante di inserire nel contratto di gara specifiche clausole che vincolano gli aggiudicatari a comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nei lavori.

Mediamente, ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per servizi e opere pubbliche circa 700 milioni di euro;

tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali per spese di investimento sono ammontati e 6,3 miliardi di euro e i pagamenti complessivi a 4,3 miliardi di euro;

si tratta di impedire che questa mole di denaro possa "ingrassare" le imprese criminogene che tolgono spazio elle imprese sane ma anche "spezzare" quel patto perverso che spesso, con maggiore frequenza nei piccoli comuni, lega appaltatori e stazione appaltante;

a tal fine, si propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI), un complesso di regole comportamentali dirette e garantire il corretto svolgimento delle gare, e inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti pubblici. Questo strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta responsabilità di ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano le previsioni sottoscritte.

Il PI può pertanto diventare una strumento aggiuntivo delle amministrazioni locali contro la corruzione, le infiltrazioni criminali, i tentativi di condizionare i pubblici incanti;

il PI è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter burocratico per i partecipanti né comporta alcun costo o onere aggiuntivo;

il PI è inoltre uno strumento amministrativamente corretto e legale. Numerose sono oramai le pronunce che, segnalando un preciso orientamento giurisprudenziale, confermano la corretta modalità di utilizzo dello strumento (vd. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004 n. 4789; 24 marzo 2005 n. 6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di Ancona, sez. I, sentenza n. 1146 del 10 novembre 2006.

Il PI è stato definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni o requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara (tra le altre la decisione del Consiglio di Stato sezione 2142/2009).

Il concorrente con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della domanda, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi della concorrenza, e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni patrimoniali, oltre alla esclusione dalla gara.

La previsione di un ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita dei doveri fissati dal PI con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l'accettazione dell'invito.

E’ stata pertanto giudicata legittima l’escussione della cauzione provvisoria, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del PI, che non configura una sanzione amministrativa, semmai è la conseguenza dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali, accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato sezione V decisione 1258/2005 e 4267/2008).

Pertanto il Consiglio regionale

visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002 recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la 'ndrangheta";

considerato che nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, alla unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi;

in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse a prevedere l'obbligatorietà:

impegna la Giunta regionale

per la Regione Calabria nonché per gli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali e, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, per gli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali che siano titolari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche, acquisto forniture o gestione di servizi;

di inserire tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di Integrità" sotto riportato.

PATTO DI INTEGRITA'

Tra (stazione appaltante)_______________________ e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto mediante __________________________ per l'affidamento ___________________________

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra (stazione appaltante) ___________________ e i partecipanti alla gare in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione e antimafia di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del (stazione appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

II (stazione appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara:

l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi offerti;

l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Il sottoscritto partecipante:

• si impegna a segnalare al (stazione appaltante) ___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;

• ribadisce di non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di offerte concertato o preordinate;

• si impegna a rendere noti, su richiesta del (stazione appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;

• si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;

• prende atto e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni.

a) rescissione del contratto in danno;

b) incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;

c) incameramento della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare esecuzione del contratto;

d) risarcimento del danno arrecato al (stazione appaltante) _______________________ nella misura del 10% del valore del contratto salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e)  risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

f) esclusione del concorrente dalle gare indette dal (stazione appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra (stazione appaltante) ______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Data _______________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                    TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancata presentazione del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal (stazione appaltante) _________________ a seguito della gara.

(46; 1.08.2011) Magarò, Giordano, Pacenza, Censore, Serra, Dattolo, Maiolo

Risposta scritta ad interrogazione

Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore al bilancio. Per sapere – premesso che:

l'articolo 7 della legge numero 115/1987 stabilisce che, nell'ambito della programmazione sanitaria, le Regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria rivolte a soggetti diabetici;

la Giunta regionale della Calabria, con delibera numero 368 del 18 giugno 2009, ha definito l'organizzazione della rete diabetologica pediatrica e si è impegnata ad individuare i fondi necessari per la realizzazione annuale di un campo scuola regionale;

l'articolo 4, comma 7, della legge regionale numero 7/2010 ha previsto che: "Al fine di promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani diabetici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale numero 368 del 18 giugno 2009, a valere sulle risorse allocate all’Upb 6.2.01.01 (capitolo 62010113) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.";

il Dipartimento regionale Sanità ha acquisito il progetto per la realizzazione dei campi scuola e week-end educativi per giovani diabetici per il triennio 2011/2013, predisposto dal Centro di diabetologia pediatrica di Locri (che svolge funzione di coordinamento dei centri di diabetologia pediatrica ai sensi della succitata D.G.R. numero 368/2009) e approvato con delibera del Commissario Straordinario dell’Asp di Reggio Calabria numero 312 del 5 novembre 2010;

lo stesso Dipartimento Sanità, con Decreto numero 913 del 22 dicembre 2010, ha provveduto ad impegnare le somme ritenendole compatibili con quanto stabilito dal punto 1, lett.) b, del piano dei pagamenti approvato con Del. G.R. n. 620/2010;

con nota protocollo numero 1617 del 13 gennaio 2011 il Dipartimento Bilancio ha restituito il decreto di cui sopra al Dipartimento emittente, motivandone il mancato impegno con il rispetto del patto di stabilità interno 2010 ed invitando alla riproposizione nell'esercizio finanziario 2011;

il Dipartimento Sanità ha replicato, con nota protocollo numero 4199 del 7 febbraio 2011, facendo presente l'impossibilità di una riproposizione del Decreto nell'esercizio finanziario corrente in quanto nel Bilancio dipartimentale per l'anno 2011, nel capitolo in questione, non viene riportata alcuna previsione di spesa;

la spesa pari a € 100.000 è prevista ed autorizzata dal Consiglio regionale con legge regionale, e la stessa è stata proposta con Decreto nei tempi utili dell'esercizio finanziario 2010;

i motivi per cui non si è dato corso al provvedimento in questione e quali determinazioni si vogliano assumere per la realizzazione del dettato legislativo.

(116; 6.04.2011)

Risposta – “In risposta alla nota del 30 maggio 2011, n. 27808/Siar, si precisa che lo scrivente Settore, per come specificato nell’interrogazione dall’onorevole Battaglia, ha predisposto l’atto dovuto (decreto di impegno spesa), nell’anno 2010 al fine di dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge regionale n. 7/2010, che ha autorizzato la spesa di €. 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola per giovani diabetici.

Il decreto di impegno è stato restituito dal Dipartimento bilancio che ha motivato il mancato impegno con il rispetto del patto di stabilità 2010 ed ha invitato alla riproposizione nell’esercizio finanziario 2011 non provvedendo, comunque, a riportare la somma sul relativo capitolo.

Pertanto il Dipartimento bilancio al quale l’interrogazione è diretta dovrà dare riscontro in merito a quanto richiesto”.

Giuseppe Scopelliti (Presidente della Giunta regionale)

Proposta di legge numero 207/9^, recante: “Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo” (Del. n. 120)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge dispone l'abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

2. Il Consiglio regionale adotta la legge di manutenzione a cadenza biennale, per assicurare il costante adeguamento dell'ordinamento normativo regionale.

Art. 2

(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali contenute nell'elenco A allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.

Art. 3

(Abrogazioni parziali)

1. Sono abrogate tutte le norme delle leggi regionali elencate nell'allegato B, fatte salve le disposizioni espressamente indicate nello stesso allegato.

2. Le norme abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.

Art. 4

(Interventi di manutenzione normativa)

1. La legge di manutenzione di cui all'articolo 1, comma 2, interviene nei vari settori dell'ordinamento giuridico regionale, implementando il sistema normativo senza produrre sovrapposizioni e senza incrementare il numero delle leggi vigenti, in particolare attraverso:

1) l'abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate;

2) la correzione di errori materiali o imprecisioni;

3) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

4) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

5) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;

6) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di legge numero 208/9^, recante: “Delega alla giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione – Cultura e Beni culturali” (Del. n. 121)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione -Cultura e Beni culturali.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A, Be C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;

f) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;

g) correggono gli errori materiali.

Art. 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Il Testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel Testo unico medesimo.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di legge numero 218/9^, recante: “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche” (Del. n. 122)

Art. 1

(Assegnazione sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.

2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.

3. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997.

4. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dì pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

6. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità dì cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche.

8. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 136/9^, recante: “Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale” (Del. n. 123)

“Il Consiglio regionale

visto il regolamento proposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 36 dell'a luglio 2011 e recante: "Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale";

ritenuto di aderire alla proposta dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;

Delibera

di approvare il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, nel testo allegato”.

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.

Articolo 2

Autonomia del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del Regolamento interno del Consiglio.

Articolo 3

Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione

1. In conformità ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla disciplina regionale, agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai dirigenti i poteri di gestione.

2. Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative di livello dirigenziale apicale del Consiglio:

a) definisce gli obiettivi, determina i programmi. indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali apicali quota parte del bilancio del Consiglio. commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei programmi e delle attività di competenza;

c) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria agli obiettivi ed alle direttive, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8;

3. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e di controllo.

4. I dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell'articolo 79.

Articolo 4

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.

Titolo II

Gestione Finanziaria

Capo I

Bilancio Preventivo Annuale

Articolo 5

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell'ambito dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio autonomo che amministra attraverso l'Ufficio di Presidenza. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo contenente i risultati della gestione.

Articolo 6

Formazione del bilancio preventivo annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti apicali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, elaborano e trasmettono al Segretario Generale e al Servizio Bilancio e Ragioneria una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari.

2. Entro il 31 luglio l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui al comma 1, delibera il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio e la relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 relativi all'esercizio successivo.

3. Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.

4. Entro il 30 settembre l'Ufficio di Presidenza, presenta il progetto di bilancio preventivo corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere della Conferenza dei Capigruppo e della relazione del Comitato Regionale di Controllo Contabile, al Consiglio che lo approva entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

5. La relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi assegnati alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale apicale, esplicitando le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e programmatica contiene, inoltre, indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia, economicità ed efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.

Articolo 7

Ordinamento del bilancio preventivo

1. Il bilancio annuale è composto:

- dallo stato di previsione delle entrate;

- dallo stato di previsione delle spese;

- dal quadro riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

3. Il bilancio indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

4. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto, altresì, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Formano oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3.

6. I fondi sono ripartiti in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3, lettere b) e c), le norme di riferimento e l'eventuale carattere obbligatorio delle spese.

7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

Articolo 8

Stanziamenti di competenza

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall'Ufficio di Presidenza e indicati nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo, nel corso dell'esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico dello stesso esercizio.

Articolo 9

Stanziamenti di cassa

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dovere effettuare nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell'esercizio in corso.

Articolo 10

Equilibrio del bilancio di competenza

1. Il totale delle spese di cui é autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

Articolo 11

Equilibrio del bilancio di cassa

1. Il totale delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato a1la presunta giacenza iniziale di cassa.

Articolo 12

Unità, universalità e integrità del bilancio

1. E' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla legge.

2. E' vietata, inoltre, l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo determinato.

3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione della correlative entrate.

4. I conti delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio del Consiglio.

Articolo 13

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del Consiglio sono ripartite in:

Titolo I - Fondi provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;

Titolo II - Entrate compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

2. Le spese del Consiglio sono così ripartite:

Titolo I - Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:

a) spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale, distinte in separati articoli;

b) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

c) spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari;

d) spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali, distintamente per il trattamento fisso ed il trattamento accessorio;

e) spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato, spese di attrezzatura e di arredamento;

f) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive, studi e ricerche;

Titolo II - Spese compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

3. In appositi capitoli di spesa sono iscritti il fondo di riserva per le spese obbligatorie ed il fondo di riserva per le spese impreviste.

4. A tali previsioni di spesa corrispondono, in entrata, gli importi messi a disposizione del Consiglio dal bilancio regionale, nonché, le eventuali entrate proprie.

5. Ciascun capitolo é suddiviso in articoli secondo criteri analitici e funzionali. Gli articoli sono numerati progressivamente nell'ambito di ciascun capitolo e sono disaggregati in sub-articoli assumendo una numerazione progressiva generale.

Articolo 14

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le dotazioni dei capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base alla legislazione vigente, che si rivelino insufficienti.

2. Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e), f) del comma 2 dell'articolo 13, nonché, quelle relative ai residui passivi eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai creditori.

3. Il fondo di riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese aventi carattere di imprescindibilità ed improrogabilità per le quali non esistano in bilancio le necessarie dotazioni finanziarie, anche se dovute alla mancata previsione degli appositi articoli e subarticoli, per cui se ne rende necessaria l'introduzione nel bilancio.

Articolo 15

Fondi diversi

1. E' istituito il Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti e giornalisti del Consiglio regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia di personale dipendente.

2. E' istituito, inoltre, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un apposito fondo al fine di dare attuazione alla l.r. 7 gennaio 2003, n.1.

Articolo 16

Esercizio provvisorio

1. Quando l'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.

2. Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, trova applicazione l'articolo 133, comma 2, del Regolamento interno.

Articolo 17

Assestamento del bilancio

1. Intervenuta l'approvazione del conto consuntivo di cui all'articolo 44, il Consiglio, con le procedure previste dal precedente articolo 6, provvede:

a) alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa presunta risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

c) alla determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo presunto risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2. Il Consiglio regionale può disporre l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio precedente per le finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 2003 n.1 e ss.mm.ii..

Articolo 18

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno totale delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, sono determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed approvate dal Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni ai capitoli scaturenti da norme di legge regionale o statale ed a richiedere le integrazioni necessarie alla Giunta regionale.

3. Agli storni da un articolo all'altro dello stesso capitolo provvede l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.

4. Ai movimenti finanziari all'interno di uno stesso articolo, da un subarticolo all'altro, provvede il Segretario Generale con propria determinazione.

5. Ai fini delle variazioni al bilancio del Consiglio, i dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie segnalano periodicamente al Servizio Bilancio e Ragioneria gli ulteriori fabbisogni e le economie realizzatesi nel corso dell'attuazione dei programmi assegnati.

6. L'Ufficio di Presidenza provvede, inoltre, ad effettuare le variazioni compensative mediante prelevamento dai fondi di riserva e contestuale incremento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli.

Capo II

Gestione Delle Entrate

Articolo 19

Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio

1. Intervenuta l'approvazione del bilancio della Regione, la Giunta dispone, in conformità all'articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio, il versamento della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di acquisizione delle entrate

1. L'acquisizione delle entrate di pertinenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

Articolo 21

Accertamento delle entrate

1. Le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito, la sussistenza del titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché, fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

3. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. A tal fine la relativa documentazione è trasmessa al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 22

Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo articolo 37 gestisce il Servizio di Tesoreria, con ordini di incasso disposti mediante reversali firmate dal dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2. Le entrate introitate tramite il Servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

3. Il Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore del Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.

Articolo 23

Contenuto delle reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, emesse in triplice esemplare, numerate in ordine progressivo e munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

b) il numero progressivo;

c) il capitolo e l'articolo cui si riferisce l'entrata;

d) il nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;

e) la causale del versamento;

f) l'importo in lettere ed in cifre;

g) il luogo e la data di emissione.

2. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

Capo III

Gestione Delle Spese

Articolo 24

Procedura di erogazione delle spese

1. L'erogazione delle spese di competenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi che possono essere in tutto o in parte simultanee:

a) la prenotazione dell'impegno;

b) l'impegno;

c) la liquidazione;

d) l'ordinazione;

e) il pagamento.

Articolo 25

Prenotazione dell'impegno

1. I dirigenti delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni mediante propri provvedimenti, contenenti data, firma, numero progressivo, denominazione della struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del capitolo e dell'articolo. Detti provvedimenti devono essere vistati dai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere trasmessi al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, che può formulare osservazioni in ordine all'esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi. In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.

3. Di ogni prenotazione é responsabile il dirigente della struttura che l'ha disposta.

Articolo 26

Impegno di spesa

1 L'impegno di spesa è regolarmente assunto quando, sulla base di idonea documentazione, viene accertata la ragione del debito, la sussistenza del titolo giuridico, individuato il creditore, quantificata la somma da pagare e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

2. Gli impegni competono esclusivamente ai dirigenti delle strutture amministrative che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegnano le spese attraverso proprie determinazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso, che devono essere preventivamente vistate dai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale. I dirigenti delle strutture amministrative in relazione ai propri atti di impegno devono assicurare che:

a) la documentazione indicata e allegata nell'atto amministrativo sia completa e regolare;

b) la spesa sia correttamente imputata ai capitoli di bilancio pertinenti.

3. Si intendono impegnate a carico dei relativi capitoli, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le spese dovute per:

a) trattamento economico dei membri dell'Assemblea legislativa e dei soggetti loro assimilati per legge e relativi oneri accessori;

b) trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e relativi oneri accessori;

c) trattamento economico dei dipendenti, relativi oneri accessori ed altre spese di natura assimilabile;

d) utenze, imposte e tasse, bolli di quietanza, commissioni bancarie;

e) funzionamento dei Gruppi consiliari.

4. L'atto di impegno, corredato della documentazione giustificativa, deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria che, verificatane la regolarità contabile e la copertura finanziaria, vi appone il visto e ne dispone la registrazione nelle scritture contabili.

5. In caso di errata imputazione della spesa o di indisponibilità di fondi o di irregolarità dell'atto riguardo alle leggi contabili e fiscali, il Servizio Bilancio e Ragioneria restituisce non vistato l'atto di impegno al dirigente competente comunicando le correzioni e/o integrazioni che si rendono necessarie per la riproposizione del provvedimento.

6. Ogni variazione del provvedimento in corso d'anno, da cui è conseguita una prenotazione contabile o un impegno definitivo di spesa, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Bilancio e Ragioneria per gli opportuni interventi concernenti il relativo impegno.

Articolo 27

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2. La liquidazione compete al dirigente che ha disposto l'impegno della spesa, previo accertamento, anche sulla scorta della valutazione di. organi tecnici, della regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti quantitativi e qualitativi, nonché, ai termini ed alle condizioni pattuiti. Gli esiti degli accertamenti eseguiti, nonché, gli estremi dell'annotazione sul registro degli inventari, nei casi previsti, dovranno essere riportati ed attestati con apposita sottoscrizione del dirigente sul documento di spesa.

3. L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi e dell'attestazione di cui al comma precedente, deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria che nel caso di riscontro di anomalie contabili lo restituisce all'ufficio emittente.

Articolo 28

Cessioni di crediti

1. Le cessioni di credito scaturenti da contratti in corso di esecuzione e riguardanti forniture, servizi, ovvero da contratti di durata, devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ed hanno effetto nei confronti del Consiglio regionale qualora siano notificate al Servizio Bilancio e Ragioneria prima della liquidazione della relativa spesa.

2. Alle cessioni di crediti da corrispettivi di appalto e di concorso di progettazione si applica l'art. 117 del D. Lgs. n.163/2006.

Articolo 29

Ordinazione e mandati di pagamento

1. La fase dell'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento delle spese entro i limiti dell'impegno, previa verifica della regolarità dello stesso e dell'atto di liquidazione, nonché, della sua corretta compilazione. L'ordinazione è disposta mediante l'emissione, in triplice esemplare, di mandati di pagamento, individuali o collettivi, distintamente in conto competenza o in conto residui.

2. Prima dell'approvazione del conto consuntivo, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui, purché il relativo importo trovi corrispondenza 'fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del conto consuntivo stesso.

Articolo 30

Contenuto del mandato di pagamento

1. I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice informatico del capitolo, sono tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria e firmati dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2. I mandati di pagamento, sia individuali che collettivi, devono contenere i seguenti elementi:

a) l'esercizio finanziario di riferimento;

b) il luogo, la data di emissione ed il numero progressivo;

c) il capitolo, l'articolo e sub-articolo cui va imputata la spesa, nonché, la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;

d) il nome e il cognome o la ragione sociale del creditore ed il codice fiscale o la partita IVA;

e) gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

f) la causale del pagamento e gli estremi dell'atto di liquidazione;

g) l'ammontare della somma dovuta in lettere ed in cifre;

h) la Tesoreria ed il luogo in cui va fatto il pagamento;

i) l'importo di eventuali reversali collegate al mandato. L'importo delle ritenute evidenziate nei mandati di pagamento è riscosso sulla base di apposite reversali.

3. Con lo stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti o a diversi articoli di bilancio.

4. I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal Tesoriere per l'eventuale pagamento in conto residui.

5. E’ vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.

Articolo 31

Archiviazione dei mandati di pagamento

1. Il Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti al Servizio Bilancio e Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di liquidazione e ogni altro 'documento giustificativo della spesa e ne cura la conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei controlli.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare l'archiviazione dei documenti con l'utilizzo delle apparecchiature informatiche secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 32

Residui passivi

1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto ai sensi del Capo V.

3. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da conservare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

Articolo 33

Pagamento di spese fisse

1. Il dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, su richiesta del dirigente della struttura competente per materia, può emettere nei confronti del Tesoriere del Consiglio regionale:

a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza, compresi i pagamenti i cui impegni di spesa sono stati assunti ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettere a), b) e c);

b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie.

2. I pagamenti di cui al comma 1, lettera b) una volta eseguiti dal Tesoriere, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture competenti al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.

Articolo 34

Compiti del Servizio Bilancio e Ragioneria

1. Spettano al Servizio Bilancio e Ragioneria i seguenti compiti:

a) tenuta delle scritture contabili;

b) predisposizione, d'intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative di livello apicale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di variazione e del conto consuntivo;

c) registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;

d) emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;

e) segnalazione di eventuali deficit di bilancio;

f) predisposizione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici sull'andamento della gestione;

g) trasmissione alla Tesoreria della copia del bilancio preventivo e successive variazioni;

h) compilazione del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;

i) svolgimento di ogni altra mansione prevista da leggi e regolamenti.

Articolo 35

Tenuta delle scritture contabili

1. Presso il Servizio Bilancio e Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:

a) un "giornale" delle entrate, contenente la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;

b) un "giornale" delle uscite, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;

c) un elenco dei residui contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare, da trasmettere al Tesoriere preventivamente all'apertura dell'esercizio finanziario successivo;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

2. Nei registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco, abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a margine.

3. Le scritture contabili di cui al presente articolo sono costituite da registrazioni automatizzate.

4. Ogni correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra errata e deve recare l'autentica di chi l'ha eseguita.

Articolo 36

Spese di rappresentanza

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della legge 6 dicembre 1972, n. 843, tutte le spese funzionali all'immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso.

2. Rientrano in particolare tra le spese di rappresentanza:

a) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali ed internazionali;

b) forme di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'amministrazione;

c) forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;

d) manifestazione di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, anche di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ma che rappresentano nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.

e) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, associazioni ed enti pubblici e privati, non economici, fondazioni o associazioni riconosciute, comitati ed altri soggetti giuridici, che non perseguono scopi di lucro, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari.

3. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di beneficenza o, comunque, spese estranee alle esigenze della carica rivestita. Le stesse non devono in ogni caso risolversi in mere liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali o di altri organismi all'interno del Consiglio.

4. Alle spese di rappresentanza, previste dal presente articolo, di importo singolarmente non superiore a 1.500 Euro provvede direttamente l'Economo. Le spese di importo singolarmente superiore a 1.500 Euro e fino a 3.000 Euro sono di competenza del Provveditore. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale. Esse sono liquidate e pagate in conformità a quanto previsto dall'art.67, comma 1, lettera d.

Capo IV

Servizio Di Tesoreria

Articolo 37

Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale é affidato ad un istituto di credito, mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza pubblica.

2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non é tacitamente prorogabile.

Articolo 38

Obblighi del Tesoriere

1. Il Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione, connessa all'adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla normativa vigente in materia o dalla convenzione.

2. Il Tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

3. Il Tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 39

Vigilanza sul Servizio di Tesoreria

1. La vigilanza sulla regolarità del Servizio di Tesoreria é effettuata dal Servizio Bilancio e Ragioneria, che relaziona periodicamente al Segretario Generale.

Articolo 40

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme regionali in materia di Servizio di Tesoreria.

Capo V

Conto Consuntivo

Articolo 41

Risultanze della gestione

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Consiglio regionale.

2. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto patrimoniale.

Articolo 42

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone:

a) le entrate di competenza dell'anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c) gli importi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di riferimento;

d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo, articolo e sub-articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Articolo 43

Conto patrimoniale

1. Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Esso pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

4. La redazione del conto patrimoniale comporta:

a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui agli articoli seguenti;

b) la conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;

c) l'utilizzo dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;

d) il controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo Contabile volto ad accertare "attendibilità dei dati contenuti nel conto.

Articolo 44

Presentazione e approvazione del conto consuntivo

1. Lo schema di conto consuntivo, provvisto dell'attestazione circa la corrispondenza delle sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione illustrativa, é predisposto dal Servizio Bilancio e Ragioneria ed approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 aprile di ogni anno.

2. La relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati dell'esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche attraverso gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza indicati nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di consuntivo dell'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e l'uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve, inoltre, contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i relativi dati con quelli dell'esercizio precedente, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali assunzioni disposte nell'anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di produttività. La relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse materiali, comparando i dati di consuntivo dell'esercizio scaduto con quelli dell'esercizio precedente, avuto riguardo anche ai risultati.

3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al verbale dì parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all'esame del Comitato Regionale di Controllo Contabile che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.

4. L'Ufficio di Presidenza, entro il 15 maggio, presenta il conto consuntivo e la relazione del Comitato Regionale di Controllo Contabile al Consiglio regionale, che li approva entro il 30 giugno.

5. Le risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, come allegato, nel rendiconto generale della Regione.

Titolo III

Gestione Patrimoniale e Attività Contrattuale

Capo I

Inventariazione

Articolo 45

Inventari dei beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono descritti in inventari nei quali sono riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.

2. Le modalità per la tenuta degli inventari sono stabiliti dal presente Regolamento, nonché, dai manuali.

Articolo 46

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili evidenzia:

a. la denominazione, l'ubicazione, l'uso ai quali sono destinati, ed i consegnatari ai quali sono affidati;

b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali;

c. la rendita imponibile;

d. le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f. gli eventuali redditi.

2. In apposita sezione del registro inventariale, sono iscritti i beni immobili demaniali e patrimoniali assegnati al Consiglio regionale.

3. L'inventario dei beni immobili del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di Provveditorato il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

Articolo 47

Beni mobili

1. I beni mobili del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dalla struttura di provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

2. La responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti responsabili delle strutture ai quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni mobili sono assegnati.

3. I dirigenti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni mobili loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono responsabili del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni mobili dati in uso o affidati a sub-consegnatari, per omessa o carente vigilanza loro spettante.

4. I dirigenti individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità delle strutture.

5. La consegna si effettua con la iscrizione nel libro dell'inventario.

Articolo 48

Consegnatari

1. Gli agenti consegnatari vigilano sull'uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla manutenzione, assicurandone l'efficienza.

2. Gli agenti consegnatari, inoltre:

a) curano, su disposizione del dirigente, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;

b) dispongono l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al Servizio preposto;

c) rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato;

d) vigilano sui servizi e le forniture per assicurare l'esatta corrispondenza alle clausole contrattuali.

3. E’ fatto divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.

4. I dirigenti delle singole strutture vigilano sull'operato degli agenti consegnatari.

Articolo 49

Inventari dei beni Mobili

1. L'inventario del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di cui all'articolo 47, comma 1.

2. I beni mobili sono registrati in inventari riferiti alle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine d'ufficio d'uso corrente;

b) apparecchiature di natura informatica;

c) automezzi e altri mezzi di trasporto;

d) titoli e valori;

e) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

3. Nell'inventario è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché, la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

4. Nell'inventario viene indicato, per i singoli beni:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero progressivo;

c) il locale in cui sono collocati;

d) la quantità ed il numero;

e) la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto;

f) il valore.

5. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.

6. Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario.

7. Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione sono iscritti a cura del consegnatario nel "registro delle manutenzioni".

8. I beni immateriali, quali software, programmi, codici di calcolo, brevetti, licenze, marchi registrati ed altri assimilabili, sono annotati in appositi registri con le stesse modalità dei beni mobili.

9. Sui volumi, pubblicazioni e riviste è apposto un numero progressivo di inventario ed indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che hanno una propria catalogazione.

10. I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni anno finanziario e i dati sono riportati nel registro generale che ne costituisce il riepilogo. Il registro generale è tenuto dalla struttura organizzativa del Consiglio regionale competente in materia di patrimonio.

Articolo 50

Rendiconto inventariale

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la struttura del Provveditorato trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

2. L'aggiornamento degli inventari viene effettuato ogni volta che il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1 lo ritenga necessario e, comunque, ogni dieci anni.

CAPO II

Strumenti e Procedure Contrattuali

Articolo 51

Normativa applicabile

1. Per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture che, in. relazione all'oggetto ed agli importi, non rientrano nelle acquisizioni in economia di cui all'articolo 59, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 52

Disposizioni generali

1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione, l'alienazione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nonché, agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente della struttura, o un suo delegato, è, a tal fine, responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Ciascun dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le caratteristiche tecniche del bene o Servizio da acquisire.

3. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, quello di pubblicità con le modalità di cui alla vigente normativa.

4. I contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per conto del Consiglio regionale, dal Provveditore.

5. I lavori, le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di eludere le norme recate dal presente regolamento.

Articolo 53

Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice decreta o determina di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla vigente normativa per "individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici. AI termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. Il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

Articolo 54

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici dì lavori, servizi e forniture

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 55

Procedure per l'individuazione degli offerenti

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza pubblicazione del bando di gara, ovvero il dialogo competitivo.

2. I contratti vengono aggiudicati mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

Articolo 56

Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La stazione appaltante sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 57

Attestazione di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. Per tutti i lavori, le forniture ed i servizi previsti dal presente regolamento viene emessa attestazione di regolare esecuzione.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è redatta dal dirigente della struttura competente per materia o dal responsabile dell'esecuzione del contratto mediante apposizione del visto di regolarità sulla fattura o altro documento comprovante il diritto acquisito dal creditore.

Articolo 58

Fatturazione dei lavori e delle forniture e servizi

1. Le fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi, munite del visto di regolarità del dirigente della struttura competente per materia o del responsabile dell'esecuzione del contratto, unitamente al provvedimento di liquidazione, sono trasmesse al Servizio Bilancio e Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Articolo 59

Affidamento di lavori e acquisizioni di servizi e forniture in economia

1. Si può provvedere in economia all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi degli articoli 29 e 121 del Codice dei contratti pubblici, gli importi di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA.

Articolo 60

Modalità di esecuzione di lavori e di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di servizi e forniture in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia, il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 52.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Capo III

Servizi di Provveditorato

Articolo 61

Il Provveditorato del Consiglio

1. Il Provveditorato del Consiglio regionale é assoggettato alla normativa sull'ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.

2. Il Provveditorato del Consiglio regionale provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché, a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.

3. In particolare, il Provveditorato provvede:

a) alla gestione delle spese di ufficio;

b) alle spese riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua, nonché alle spese per la pulizia locali ed a quelle condominiali dei locali assunti in locazione;

c) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di locali ed impianti destinati ad uffici ed ai servizi del Consiglio regionale, compresi quelli assunti in locazione; all'acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;

d) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili del Consiglio regionale, nonché, dei beni e delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;

e) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché, all'acquisto di riviste periodiche e giornali;

f) all'acquisto, manutenzione, noleggio e all'esercizio dei mezzi di trasporto;

g) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

h) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni stessi;

i) alla formazione dei piani di approvvigionamento annuali;

j) all'acquisto dei biglietti di viaggio per i consiglieri regionali e dipendenti del Consiglio regionale;

k) all'espletamento di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

4. Il Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell'attività di acquisto ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di mercato ed elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni curate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 44 punto 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 714 e successive modificazioni.

In particolare, deve avere cura che "approvvigionamento dei beni e servizi sia fatto a prezzi di mercato e secondo criteri quantitativi e qualitativi, nonché tempi e modalità di consegna coerenti con la destinazione degli stessi e funzionali alle esigenze concrete delle strutture interessate, evitando sprechi (spese di magazzinaggio, rischi di obsolescenza, livello qualitativo superiore a quello necessario, consegna del bene in un luogo o in un momento diverso da quello di utilizzazione, ecc.) e pregiudizi alla funzionalità della strutture organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna, ecc.).

Articolo 62

Il Provveditore e l'Economo

1. L'incarico di Provveditore è conferito dal Segretario Generale tra dirigenti del Consiglio.

2. Il Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all'interno della medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al quale attribuire la funzione di economo.

Articolo 63

Spese provveditoriali di carattere continuativo

1. Entro il settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al Provveditorato del Consiglio regionale le richieste di cancelleria, carta, stampati e altro materiale di consumo, nonché, le richieste per la dotazione o il rinnovo di mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature. Le richieste devono contenere l'analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui si propone l'acquisto.

2. Sulla base delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i piani di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d'oneri.

3. I capitolati d'oneri devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura del servizio o del lavoro;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termine e luogo della consegna;

e) modalità e luogo di collaudo e controllo dell'esecuzione delle forniture e dei lavori;

f) penalità applicabili per i ritardi nelle consegne.

4. I piani di approvvigionamento devono essere distinti per categorie merceologiche omogenee e devono indicare, sulla base della relazione annuale sui risultati di gestione di cui al successivo articolo 66, comma 8, i risparmi di spesa o il miglioramento dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente.

Articolo 64

Spese provveditoriali di carattere non continuativo

1. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque, per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2. Qualora il Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta motiva la sua decisione per iscritto.

Articolo 65

Spese minute di ufficio

1. Sono spese minute di ufficio quelle concernenti:

a) canoni di acqua, di illuminazione e gas;

b) oneri di riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;

c) canoni radiofonici e televisivi;

d) canoni telefonici e spese di allacciamento;

e) spese postali e telegrafiche;

f) trasporti e facchinaggio;

g) carte e valori bollati;

h) spese contrattuali e di registro;

i) tasse, imposte ed altri diritti erariali;

j) premi di assicurazione;

k) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.

2. Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute di ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 1.500,00 euro.

3. Alle spese minute di ufficio provvede, direttamente, e senza limiti di importo, l'Economo.

4. L'elencazione di cui al comma 1 potrà essere modificata o integrata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 66

Fondo provveditoriale e Cassa economale

1. L'ammontare del fondo assegnato al Provveditore é determinato in misura pari ad una percentuale della spesa prevista in bilancio, stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

2. Alle spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a 3000 euro dà corso direttamente il Provveditorato sotto la propria responsabilità, a carico dell'apposito fondo.

3. Nell'ambito del fondo dì cui al comma precedente, il Provveditore assegna all'Economo un fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile dall'applicazione degli articoli 61 e 65.

4. L'Economo provvede a versare il fondo cassa in apposito conto corrente a lui intestato nella qualità di Economo pro-tempore del Consiglio regionale, presso l'istituto bancario che espleta il Servizio di Tesoreria, trattenendo una liquidità pari al 10% del complessivo ammontare per fare fronte alle spese impreviste ed urgenti.

5. Le spese che . gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da rendicontare almeno ogni semestre, e comunque, ad esaurimento dei fondi.

6. Il Provveditore approva il rendiconto economale e lo trasmette, unitamente al proprio, in conformità all'articolo 71, al Servizio Bilancio e Ragioneria per le verifiche contabili di competenza.

7. Il fondo provveditoriale e, la cassa economale non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

8. Il Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione concernente l'attività del provveditorato. La relazione deve contenere l'analisi delle voci più significative della spesa mediante l'utilizzazione di appropriati indici di spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità rese alle varie strutture organizzative (unità di personale, unità immobiliari, ecc.) al fine di individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi, ingiustificati divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa relazione deve indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o metodologiche ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e abusi.

Articolo 67

Procedure contabili

1. Le spese sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

a) le spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente superiore a euro 3.000,00, l'impegno é disposto dal competente dirigente. L'ordinazione degli acquisti, dei lavori e delle forniture segue l'approvazione dell'atto di impegno. Le spese in questione sono liquidate, successivamente all'assunzione dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del dirigente competente;

b) per le spese di cui al comma 2 del precedente articolo 66, l'impegno é assunto dal Provveditore mediante appositi buoni. Ciascun buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento. La liquidazione delle spese é effettuata previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine del Provveditore. In questo caso la fase della liquidazione segue quella del pagamento effettuato sul fondo provveditoriale;

c) le spese minute di ufficio di cui al precedente articolo 65, sono impegnate con l'atto del Provveditore. L'ordinazione delle spese é effettuata mediante apposito buono d'ordine, firmato dall'Economo e controfirmato dal Provveditore, che deve essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento della stessa. L'ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento sulla cassa economa le hanno luogo prima dell'atto di impegno;

d) le spese di rappresentanza di cui all'articolo 36 sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del Provveditore o dell'Economo, secondo i limiti di rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale.

2. Ai fini della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il riferimento allo stesso.

3. Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:

a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

c) verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

d) dà l'avvio all'iter di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte fornitrici eventuali contestazioni.

4. Il pagamento delle fatture può avvenire:

a) in contanti con prelevamento sulla cassa economale;

b) con assegni bancari speciali firmati dall’Economo o dal Provveditore;

c) con bonifici bancari.

Articolo 68

Spese urgenti

1. Per le spese non previste dall'articolo 61, comma 3, che hanno carattere di eccezionale urgenza e che non superano l'importo di 1.500 euro, l'anticipazione é effettuata sulla cassa economale da parte dell'Economo.

2. L'atto di impegno in tale ipotesi é assunto dal dirigente che ne propone la spesa o dal dirigente  preposto ad una struttura organizzativa di livello apicale, nei limiti della rispettiva assegnazione. Lo stesso dirigente autorizza il trasferimento dell'importo sulla cassa economale.

Articolo 69

Gestione dei magazzini economali

1. Il Provveditore é responsabile dei magazzini economali e della conservazione della merce esistente in magazzino.

2. La gestione dei magazzini economali viene effettuata attraverso un apposito schedario a cura del Provveditorato che permetta di rilevare:

a) la consistenza del magazzino;

b) le successive movimentazioni;

c) l'indicazione del fornitore;

d) il centro utilizzatore del cespite;

e) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di magazzino, le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni é la situazione finale.

Articolo 70

Movimenti di magazzino

1. Qualsiasi prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino medesimo.

2. La perdita o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata dal responsabile della struttura che ha subito l'evento al Provveditore, il quale deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle scritture inventariali.

Articolo 71

Rendiconti

1. Il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale e della cassa economale.

2. Il Servizio Bilancio e Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li trasmette all'Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità, la reintegrazione dei fondi.

3. In caso di irregolarità, il Servizio Bilancio e Ragioneria informa il competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale e l'Ufficio di Presidenza.

Titolo IV

Controlli e Responsabilità

Capo I

Controlli

Articolo 72

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile é svolto dal Servizio Bilancio e Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza può istituire, con propria deliberazione, controlli di legittimità su attività o su atti, ferma restando l'efficacia di questi ultimi.

3. Il riscontro di vizi di legittimità comporta l'annullamento degli atti da parte dell'Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.

Articolo 73

Controllo sul Provveditorato

1. Il Servizio Bilancio e Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili previsti dal presente regolamento, le vérifiche sulle registrazioni di competenza del Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui all'articolo 69, ultimo comma, le verifiche del magazzino economale al fine di accertare la reale consistenza dello stesso.

2. Di ogni controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno é conservato dal Provveditore, uno dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e il terzo dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale.

3. Il Provveditore é responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui assegnati.

Articolo 74

Controllo sulla cassa economale

1. La cassa economale é soggetta, oltre al riscontro di cui all'articolo 71, a verifiche ordinarie, eseguite al massimo ogni semestre, e straordinarie, disposte ogni volta che siano ritenute opportune dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale o dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2. La verifica eseguita dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, o da un suo delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da inviare al Provveditore, al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e al competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale.

3. Il Provveditore é comunque tenuto al controllo sui rendiconti economali di cui agli articoli 66 e 71.

4. Di eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e l'Economo.

Articolo 75

Controllo ispettivo

1. L'ufficio di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l'esecuzione al Servizio Bilancio e Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 76

Comitato regionale di controllo Contabile

1. Il Comitato Regionale di Controllo Contabile vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2. Redige una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

3. Il Comitato Regionale di Controllo Contabile si riunisce almeno una volta ogni trimestre per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per prendere conoscenza dei risultati di gestione.

Articolo 77

Controllo strategico

1. Il Nucleo di valutazione, istituito dall'articolo 3 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8, verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e programmatica, le scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane, materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.

2. Il Nucleo opera nell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione dei punti critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi della gestione, nonché, le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.

3. Può supportare, se richiesto, l'Ufficio di Presidenza per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento degli obiettivi da esso assegnati.

Articolo 78

Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di controlli interni il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285.

Capo II

Responsabilità

Articolo 79

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva del risultato dell'attività svolta dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

Articolo 80

Responsabilità del dirigente preposto al Servizio Bilancio e Ragioneria

1. Il responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria risponde in proprio quando:

a) violi le disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità della documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e all'accertamento della disponibilità degli stanziamenti;

b) abbia dato luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha disposto l'impegno o con le norme del presente regolamento.

2. E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Articolo 81

Responsabilità del Provveditore

1. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 79, il Provveditore é personalmente e patrimonialmente responsabile quando violi le norme del presente regolamento sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.

2. E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Articolo 82

Responsabilità del Tesoriere

1. La responsabilità del Tesoriere del Consiglio é regolata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l'affidamento del Servizio di cui al precedente articolo 37.

Articolo 83

Responsabilità in materia di maneggio di denaro

1. Chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio, ne risponde a norma dei successivi articoli 84 e 85 .

Articolo 84

Responsabilità per danni

1. I componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di Servizio, secondo le norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.

2. Sono esenti da responsabilità i collaboratori del Consiglio . che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Articolo 85

Obbligo di denuncia

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, al Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Titolo V

Norme Finali

Articolo 86

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la vigente legislazione regionale in materia di contabilità.

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento interno di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 400 del 18.01.2000 ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di legge numero 209/9^, recante: “Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione della Regione Calabria alla società <Progetto Magna Grecia> )” (Del. n. 124)

Art. 1

All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società “Progetto Magna Graecia”), il comma 1 è così sostituito: "La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione dì una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione dì specifici beni o aree archeologici in favore della costituenda società.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 134/9^, recante: “Modifiche, integrazione ed abrogazioni al regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)” (Del. n. 125)

"Il Consiglio regionale

vista la proposta di modifica, integrazione ed abrogazione al Regolamento Interno, esaminata dalla V^ Commissione consiliare "Riforme e Decentramento" nella seduta del 25 luglio 2011;

Delibera

di apportare le seguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 e s.m.i., come appresso specificato:

1. Al comma 3 dell'articolo 8, dopo la parola "autonomia" è inserita la seguente: "organizzativa,".

2. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Costituzione dei Gruppi)

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.

3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.

4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.

5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale".

3. Al comma 4 dell'articolo 15, le parole "comma 5" sono sostituite dalle parole "comma 4".

4. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Assessori esterni e Sottosegretari)

1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni e dei Sottosegretari di cui all'articolo 35, comma 4 e 10 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.

2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed i Sottosegretari, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore o Sottosegretario interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno o Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza".

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente: "6. La verifica di cui al comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello Statuto".

12. Al comma 1 dell'articolo 80 le parole "almeno cinque Consiglieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Consiglieri".

13. I commi 3 e 4 dell'articolo 95 sono abrogati.

14. Gli articoli 96,129, 130 e 131 sono abrogati.

15. Al comma 4 dell'articolo 98 le parole "agli articoli 95 e 96" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 95".

16. Il comma 5 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente: "5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale, al Direttore Generale e alle Aree funzionali i dirigenti, che sono preposti al loro incarico entro i successivi 30 giorni”.

Progetto di legge numero 217/9^, recante: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici” (Del. n. 126)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di due Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei due Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A e B. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;

f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

Art. 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 144/9^, recante: “Legge regionale 18 luglio 2011 n. 27 - dichiarazione di decadenza degli attuali membri del CORECOM e indizione delle nuove elezioni” (Del. n. 127)

“Il Consiglio regionale

premesso che

l’onorevole Presidente del Consiglio regionale, con decreto 16 settembre 2010 n. 32, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995 n. 39, ha provveduto alla nomina dei membri del Comitato regionale per le comunicazioni -CORECOM;

i membri del CORECOM sono stati individuati nelle persone dei sigg.ri Mario Campanella, Silvia Gulisano ed Alessandro Manganaro;

tale nomina è avvenuta senza la designazione di alcuno del membri da parte della minoranza consiliare;

vista la legge regionale 18 luglio 2011 n. 27, pubblicata sul B.U.R.C. 22 luglio 2011 suppl. ord. n. 1, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che all'articolo 1 dispone: "1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM), è aggiunto 11 seguente: "9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione. qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuati membri del CORECOM, che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicendo contestualmente nuove elezioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente dei Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39";

ritenuta l'assoluta necessità di salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni nell'elezione dei membri del CORECOM, come previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2;

preso atto della norma introdotta dalla suddetta legge regionale 18 luglio 2011, n. 27, che consente ed impone la declaratoria di decadenza degli attuali membri del CORECOM, al fine di procedere a nuova elezione degli stessi, nel rispetto del diritti delle minoranze consiliari

delibera

1) di dichiarare decaduti i sigg.ri Mario Campanella, Silvia Gulisano ed Alessandro Manganaro dalla carica di componenti del CORECOM;

2) di precisare che i medesimi resteranno in carica sino a nuova nomina, da eseguirsi ad opera del Consiglio mediante elezione ovvero ad opera dell'On. Presidente del Consiglio regionale mediante esercizio dei poteri sostitutivi;

3) di notificare il presente provvedimento ai membri dichiarati decaduti;

4) di demandare all’onorevole Presidente del Consiglio regionale l'indizione di nuove elezioni, previa riapertura del termini per la presentazione di eventuali nuove candidature, per la carica di componenti del CORECOM, da tenersi entro il mese di settembre 2011, alla immediata ripresa dell'attività consiliare”.

Proposta di legge numero 230/9^, recante: “Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 <Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria>” (Del. n. 128)

Art. 1

1. All'articolo 65, comma 2, lettera b, dopo le parole finali del comma: "piani di attuazione", si aggiunge: "ivi compresi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi Comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di vigenza dello stesso".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Disegno di legge numero 225/9^, recante: “Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. (Deliberazione di Giunta n 312 del 22/7/2011)” (Del. n. 129)

Art. 1

1. Al fine di concorrere al ripianamento dei disavanzi digestione relativi alle annualità 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. (partecipata con una quota pari al 25% in esecuzione degli impegni previsti dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa del 25 agosto 2003, dalla Regione Calabria, Ministero delle infrastrutture, Comune e Provincia di Catanzaro), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di € 30.000,00 con allocazione ad apposita UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 8.1.01.02 (capito1o 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nonché a compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ordine del giorno numero 22 dell’1.8.2011 di iniziativa dei consiglieri Sulla, De Masi, Dattolo, Pacenza, Principe, Fedele, Bova, Ciconte ed altri “In merito alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto” autorizzata con D.D.G. numero 2014/2010, nel comune di Scandale

“Il Consiglio regionale

premesso che

con decreto n. 2014 del 1° marzo 2010 - recante: "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" - il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Giunta regionale ha autorizzato la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto in località Santa Marina del Comune di Scandale;

considerato che:

la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14, recante: "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto" attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, il PRAC (Piano regionale amianto per la Calabria);

secondo quanto previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 3, sarà detto Piano a definire tipologia, numero e localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul territorio;

secondo quanto previsto dalle legge di cui sopra all'articolo 5 comma 5, il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto parte integrante dal PRAC, deve individuare, con le modalità previste nel comma 2, per ogni provincia, impianti autonomi, idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre movimenti dei rifiuti e garantire "autosufficienza dello smaltimento degli stessi;

il Consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 315/2005, ha approvato il PEAR (Piano energetico ambientale regionale) prevedendo quanto segue: "Considerata la significativa presenza sull'intero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto ambientale, sì esclude la possibilità di autorizzare l'ubicazione su detto territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati";

il Nucleo VIA-VAS-IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha espresso, in data 16 settembre 2010, parere negativo rispetto a due distinti progetti miranti alla realizzazione di due discariche RSU collocate a poca distanza dal sito in questione con le seguenti motivazioni (cito testualmente);

valutato che:

l'area industriale di Crotone è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale con decreto n. 468 del 2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; gravano pertanto sulla città di Crotone le problematiche ambientali legate alla bonifica del sito ex Pertusola Sud, azienda che ha prodotto, negli anni, una ingente quantità di rifiuti tossici derivanti dai processi idrometallurgici di produzione; le indagini analitiche condotte nell'area vasta del crotonese hanno messo in evidenza un forte inquinamento presente nel suolo, sottosuolo e falda da metalli pesanti e sostanze inquinanti, con incidenza di tumori nella popolazione maschile e femminile molto più elevata della media calabrese; il territorio di Crotone presenta ulteriori fattori di elevato impatto ambientale, ovvero le discariche per rifiuti urbani e speciali della società Sovreco in località Columbra, la discarica per rifiuti speciali a servizio dell'ASI, il termovalorizzatore per rifiuti speciali della società Mida, l'impianto di energia da fonti rinnova bili della società biomasse Italia, l'impianto di selezione dei rifiuti in località Ponticelli gestito da Veolia, l'ex discarica di Farina. Ritenuto che la realizzazione di un ulteriore sito di discarica determinerebbe, alla luce della compromissione socio-sanitaria già presente nel territorio crotonese, evidenti ulteriori alterazioni sotto i profili: sanitario, della tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistico aggravando la situazione ambientale dell'area vasta oggetto dell'intervento; in attesa della definitiva valutazione dell'efficacia del processo di bonifica ambientale, in applicazione del principio di precauzione, è opportuno escludere la realizzazione dell'intervento in esame, in quanto in grado di determinare impatti ambientali negativi, concorrenti e cumulativi e fungere, pertanto, da cofattore di rischio"; nello stesso territorio del comune di Scandale, ad aggravare la situazione sopra descritta, in data 20 aprile 2010 è stata inaugurata una centrale turbogas con una potenza di 850 megawatt;

preso atto:

della deliberazione del Consiglio comunale di Scandale che, nella seduta di venerdì 29 luglio U.S., ha deliberato all'unanimità la contrarietà alla realizzazione di detta discarica;

dello stato di forte preoccupazione al quale si va aggiungendo un vero e proprio senso di allarme che pervade non solo i cittadini del Comune di Scandale, ma l'intera popolazione della provincia di Crotone, come testimoniato dalla imponete partecipazione di associazioni, categorie produttive, istituzioni e comuni cittadini al Consiglio comunale di cui sopra;

impegna

la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari ad una sospensione del decreto di autorizzazione e di avviare contestualmente una fase di maggiore approfondimento anche alla luce di quanto sopra esposto”.

Mozione numero 45 a firma dei consiglieri Magarò, Censore, Giordano, Pacenza, Serra, Maiolo, Dattolo “Sui criteri che definiscono l’attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi ed organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria”

Il Consiglio regionale

premesso che:

il comportamento collusivo di amministratori locali, parentele, cointeressenze, precedenti penali, frequentazioni, affiliazione diretta, voto di scambio, risulta essere (con il 73% dei casi) il secondo elemento più ricorrente indicato nei decreti di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose;

l'articolo 143 del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione dei rimedi contro i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e contro i suoi condizionamenti anche a carico dì segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si possono porre in atto attraverso i responsabili della gestione burocratico-amministrativa dell'ente;

il nuovo comma 2 dell'art. 143 del T.u.e.l. prevede in primo luogo che gli accertamenti effettuati dal prefetto in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti da parte della criminalità mafiosa debba essere effettuato anche con riferimento a segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale;

anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche in esito ai controlli effettuati, la relazione prefettizia evidenzi la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti e condizionamenti nei confronti di dette categorie di soggetti, il Ministro dell'interno, con decreto adottato su proposta del prefetto, deve prendere ogni provvedimento utile a far cessare la situazione in atto, nonché a ripristinare la normale vita amministrativa dell'ente, ivi incluse la sospensione dall'impiego di tali soggetti, la loro destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con obbligo di attivazione del procedimento disciplinare (comma 5, del nuovo testo dell'articolo 143 del T.u.e.l.);

il comma 11 del nuovo testo dell'articolo 143 - invece - ha introdotto una misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale: l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia territoriale;

tali soggetti non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;

l'incandidabilità deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il Ministro dell'interno trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale competente, che decide relativamente agli amministratori in essa indicati, applicando - in quanto compatibili - le norme previste per i procedimenti in camera di consiglio in sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).

In ogni caso il comma 4 dell'articolo 143 Tuel prevede che "lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti";

La soluzione auspicabile è che il Consiglio regionale approvi una norma che vieti, in tale situazione, che i medesimi soggetti siano o diventino titolari di incarichi a vario titolo presso la Regione o suoi enti.

Pertanto

visto l'articolo 3 comma 1, lettera b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002 recante "Istituzione di una Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta";

considerato che nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, alla unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi;

in armonia con l'articolo 6, comma 1, lettera d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse,

impegna

la Giunta e il Consiglio stesso, nelle loro rispettive competenze, a prevedere che tra i criteri che definiscono l'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la Regione Calabria nonché negli enti; aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria sia inserita la seguente norma:

"Gli amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche esterni, ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero di una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso la regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria.

Gli stessi non possono assumere nuovi incarichi presso la regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria per almeno un biennio".

Mozione numero 46 a firma dei consiglieri Magarò, Giordano, Pacenza, Censore, Serra, Dattolo, Maiolo “In ordine alla opportunità di rendere obbligatorio l’inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI)”

Il Consiglio regionale

premesso che

gli appalti pubblici, sia di opere che per la somministrazione di beni o servizi, sono indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli organi comunali calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle organizzazioni criminali nella gestione del settore viene favorita dallo stravolgimento delle regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa mancanza di concorrenza, dalla creazione artificiosa di "emergenze" che determinano le condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla criminalità;

è questo un settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è relazione, inchiesta o approfondimento che non punti l'attenzione sull'intreccio perverso del mondo degli appalti. Anche recentemente il Ministero dell'Interno, con la Circolare 23 giugno 2010 n. 4610, è intervenuto per le opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicando alle Prefetture la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che preveda l'obbligo della stazione appaltante di inserire nel contratto di gara specifiche clausole che vincolano gli aggiudicatari a comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nei lavori;

mediamente, ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per servizi e opere pubbliche circa 700 milioni di euro. Tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali per spese di investimento sono ammontati a 6,3 miliardi di euro e i pagamenti complessivi a 4,3 miliardi di euro;

si tratta di impedire che questa mole di denaro possa "ingrassare" le imprese criminogene che tolgono spazio alle imprese sane ma anche "spezzare" quel patto perverso che spesso, con maggiore frequenza nei piccoli comuni, lega appaltatori e stazione appaltante.

A tal fine, si propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di Integrità (PI), un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, e inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti pubblici. Questo strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta responsabilità di ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano le previsioni sottoscritte.

Il PI può pertanto diventare uno strumento aggiuntivo delle amministrazioni locali contro la corruzione, le infiltrazioni criminali, i tentativi di condizionare i pubblici incanti.

Il PI è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter burocratico per i partecipanti né comporta alcun costo o onere aggiuntivo.

I PI è inoltre uno strumento amministrativamente corretto e legale. Numerose sono oramai le pronunce che, segnalando un preciso orientamento giurisprudenziale, confermano la corretta modalità di utilizzo dello strumento (vd. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004 n. 4789; 24 marzo 2005 n. 6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di Ancona, sez. I, sentenza n. 1146 del 10 novembre 2006.

Il PI è stato definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni o requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese a una specifica gara (tra le altre la decisione del Consiglio di Stato 2142/2009, sezione V).

Il concorrente con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della domanda, accetta regole dei bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi della concorrenza, e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni patrimoniali, oltre alla esclusione dalla gara.

La previsione di una ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita dai doveri fissati dal PI con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l'accettazione dell'invito.

È stata pertanto giudicata legittima la escussione della cauzione provvisoria, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del PI, che non configura una sanzione amministrativa, semmai è la conseguenza dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali, accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato sezione V decisione 1258/2005 e 4267/2008).

Pertanto

visto l'art. 3 comma 1, lettera b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002 recante "Istituzione di una Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta";

considerato che nella seduta del 20 luglio 2011 la Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta, a seguito della audizione del rappresentante di LegAutonomie Calabria ha, all'unanimità, deciso di far proprie alcune delle proposte discusse in quella sede per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei comuni calabresi,

in armonia con l'articolo 6, comma 1, lettera d) della sopra richiamata legge regionale;

considerate e condivise le motivazioni sopra espresse

impegna

la Giunta regionale a prevedere l'obbligatorietà:

per la Regione Calabria nonché per gli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali e, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, per gli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali che siano titolari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche, acquisto forniture o gestione di servizi;

di inserire tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di Integrità" sotto riportato.

PATTO DI INTEGRITA’

Tra (stazione appaltante)_______________________ e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto mediante __________________________ per l'affidamento ___________________________

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra (stazione appaltante) ___________________ e i partecipanti alla gare in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione e antimafia di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del (stazione appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

II (stazione appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara:

l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi offerti;

l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Il sottoscritto partecipante:

• si impegna a segnalare al (stazione appaltante) ___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;

• ribadisce di non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di offerte concertato o preordinate;

• si impegna a rendere noti, su richiesta del (stazione appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;

• si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;

• prende atto e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni.

a) rescissione del contratto in danno;

b) incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;

c) incameramento della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare esecuzione del contratto;

d) risarcimento del danno arrecato al (stazione appaltante) _______________________ nella misura del 10% del valore del contratto salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e)  risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

f) esclusione del concorrente dalle gare indette dal (stazione appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra (stazione appaltante) ______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Data _______________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                    TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancata presentazione del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal (stazione appaltante) _________________ a seguito della gara”.

Mozione numero 41 del 7.06.2011 a firma del consigliere Imbalzano: “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”

Il Consiglio regionale

premesso che:

l'agrumicoltura da sempre costituisce la struttura portante dell'economia agricola reggina e rappresenta un tratto distintivo del nostro territorio. Le produzioni locali sono contraddistinte da tipologie varietali mancanti delle caratteristiche qualitative ed organolettiche tali da consentire la collocazione sui mercati del fresco, così che, negli anni, la trasformazione industriale ha rappresentato lo sbocco commerciale naturale di tali produzioni. E' andato cosi affermandosi un tessuto agroindustriale contraddistinto da imprese per lo più dì piccole e medie dimensioni preposte alla produzione di succhi concentrati o di prima spremitura di ottima qualità che può vantare caratteri di assoluta eccellenza a fini della produzione di succhi;

ciò ha consentito nel tempo l'affermarsi di un distretto agroindustriale incentrato sulla trasformazione industriale degli agrumi, che ha reso possibile l'attivazione di numerose attività nell'indotto e fornito risposte concrete anche sul piano occupazionale alla richiesta di territori da sempre contraddistinti da forti squilibri nel mercato del lavoro;

questo modello, è stato recentemente abbattuto dalla recente riforma dell'OCM Ortofrutta varata nel 2007 dalla Comunità Europea che ha portato al superamento del precedente regime di sostegno, mettendo praticamente fuori mercato le imprese calabresi, impossibilitate nell'immediato a fronteggiare la fortissima concorrenza esercitata dalle produzioni estere;

considerato che la campagna 2010-2011 non è stata rappresentativa dell'effettivo stato in cui versa il settore, viste le basse rese ad ettaro, condizionate da pessime condizioni climatiche, siccità, grandine e gelo che hanno portato la produzione regionale ai più bassi livelli degli ultimi dieci anni, accentuando ancora di più le condizioni precarie del settore;

dato atto che la Piana di Gioia Tauro è stata da sempre caratterizzata dalla presenza diffusa di agrumeti in cui primeggia tra tutti la Cv " Biondo Comune", di cui se ne reperiscono esemplari con un'età superiore al mezzo secolo Questa varietà non ha altra destinazione oltre quella industriale e la produzione per la prossima campagna si preannuncia abbondantissima A tale prodotto, stante l'attuale situazione del mercato dei succhi, sarà presumibilmente preclusa qualsiasi concreta opportunità di collocamento attraverso la trasformazione industriale;

atteso che il quadro che si delinea per la campagna agrumaria 2011/2012 mette quindi chiaramente in evidenza le difficoltà in cui versa il comparto, in quanto le logiche di mercato limitano al minimo le possibilità per i produttori di poter anche solo affrontare le spese di raccolta del prodotto;

stante l'attuale situazione del comparto, è impossibile, anche solo lontanamente, ipotizzare un regolare avvio della campagna di trasformazione 2011-2012 con gravissimi risvolti occupazionali quantificati nell'immediato con la perdita di oltre 2.000 posti di lavoro, a cui vanno ad aggiungersi gli effetti altrettanto dirompenti sulle attività dell'indotto che concorreranno ad aggravare la crisi economica e sociale che già da tempo affligge il comparto.

Impegna

la Giunta regionale a:

a) inserire una MISURA AD HOC sul PSR od altra forma dì finanziamento, per quanto concerne la conversione delle piantagioni di agrumi obsolete con il reimpianto di nuove cultivar che trovino maggiori e migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo anche in considerazione il fatto che nella provincia di Reggio Calabria esistono numerosissime microaziende e che anche queste devono avere accesso a questo tipo di agevolazione rimanendo dentro un sistema organizzato per colmare la pecca della ridotta superficie;

b) intervenire a livello istituzionale per agevolare l'accesso al credito sia alle aziende agricole che alle strutture organizzate;

c) fornire un sostegno economico da parte della Regione per favorire l'aggregazione al sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo delle attività agricole a tutti i livelli, stante anche il fatto che la scarsa qualità del prodotto non favorisce la sua stessa commercializzazione;

d) incentivare l'aggregazione in modo particolare nelle aree dove prevalgono le micro aziende, magari estendendo il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi in agricoltura con priorità agli investimenti che mirano all'aggregazione dell'offerta ed alla stipula di accordi interprofessionali;

e) adottare interventi straordinari a favore delle imprese agricole per fronteggiare la crisi con particolare riferimento alla proroga della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle zone svantaggiate con l'allargamento delle agevolazioni ai settori in crisi;

f) introdurre agevolazioni contributive e tributarie per le imprese agricole colpite da crisi di mercato;

g) estendere a tutte le attività agrumicole l'accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4% dell'aliquota iva sui carburanti utilizzati nelle attività agricole;

h) revisionare, ristrutturare e ammodernare gli organismi di controllo e le metodologie di ingresso nazionale per i prodotti agroalimentari. Inoltre si deve promuovere la trasparenza sulla provenienza delle materie prime e dei prodotti finiti, tramite etichettature dettagliate e che forniscano chiarezza sulla tracciabilità e rintracciabilità del prodotto;

i) defiscalizzare gli oneri sociali per le aziende agricole con la creazione di una area franca nella piana di Gioia Tauro per un determinato periodo dell'anno per i contributi sulle assunzioni della manodopera dedicata ai prodotti agrumicoli, fino a che non rientra lo stato di disagio;

j) assicurare un sostegno alla ricerca, ai servizi per l'impresa e alla innovazione;

k) contribuire alla lotta contro la batteriosi dei kiwi.”

Mozione numero 30 del 1.08.2011 a firma del consigliere Imbalzano “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”

Il Consiglio regionale

premesso che

il settore dell'Agricoltura in Calabria attraversa da alcuni anni una fase difficile, con progressiva perdita di competitività a causa della spietata concorrenza delle produzioni similari del Nord Africa nonché di alcuni Paesi Europei ed extra-europei;

dato atto all'attuale Giunta regionale ed in particolare all'Assessore Michele Trematerra di aver messo in campo a 360° una serie di iniziative che, in forte discontinuità rispetto al passato stanno cominciando a dare significativi frutti a favore degli agricoltori dell'intero territorio calabrese;

considerato che queste iniziative qualificanti, in poco più di sei mesi, hanno consentito una forte accelerazione della spesa nel comparto, tant'è che dal 30.06 al 31.12.2010 sono stati spesi Fondi - Por per Euro 124.373.000 rispetto ai 94.000.000 utilizzati dall'1.01.2007 al 31.03.2010;

dato ulteriore atto alla Giunta Regionale che, su proposta del Presidente Scopelliti e dell'Assessore Trematerra, per i settori dell'agrumicultura e dell'olivicoltura della Piana di Gioia Tauro sono stati approvati provvedimenti per l'avvio di un Piano di Sviluppo Agricolo Innovativo, con contestuale costituzione di un Tavolo Tecnico Compartecipato, al fine di predisporre un documento programmatico di carattere strategico;

tenuto conto, in particolare, che l'agricoltura della Provincia di Reggio e della Piana di Gioia Tauro necessita di interventi mirati per tentare di mutare il suo assetto produttivo ed organizzativo e per venire incontro alle attese di migliaia di famiglie che da detti settori traggono l'unica fonte di sostentamento;

considerato infine che tutto ciò si rende necessario perché l'agricoltura dell'Area di Gioia Tauro è notoriamente obsoleta, priva di sbocchi concreti sul mercato e necessita pertanto di quegli interventi strutturali mai assunti nel passato.

impegna

la Giunta regionale ad attivare un Piano Straordinario Agrumicolo e Olivicolo Regionale che consenta:

1. l'utilizzo delle risorse del PSR Calabria per favorire una riconversione produttiva e varietale ormai ineludibile;

2. la revisione dei premi a superficie dell'Asse II del PSR 2007 - 2013 per chi realizza interventi di riconversione, allo scopo di compensare il prevedibile, momentaneo calo di reddito prima dell'entrata in produzione dei nuovi impianti;

3. l'attivazione delle risorse dei Fondi FAS disponibili, in favore dell'intero settore;

4. il potenziamento dell'Ufficio Fitosanitario Regionale del Porto di Gioia Tauro, per consentire maggiori controlli alle importazioni;

5. il rafforzamento dei Fondi di garanzia per il settore agrumicolo ed olivicolo per favorire l'accesso al credito degli operatori direttamente coinvolti, mediante lo sconto di cambiali agrarie ed un congruo anticipo dei conferimenti di prodotto;

6. dare attuazione alla legge regionale 29/08 per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli regionali a Km zero;

7. ripristinare con provvedimento di legge l'articolo 12 della legge regionale 08/2010 sul riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.

impegna

altresì, la Giunta regionale ad assumere una iniziativa legislativa a livello nazionale che modifichi la legge 286/1961, per aumentare il contenuto del succo d'arance dall'attuale 12% ad almeno il 15-18% atteso che l'aumento di ogni 1% di succo consente l'utilizzo aggiuntivo di almeno 1000 ettari di ulteriori agrumeti.

Mozione numero 39 di iniziativa del consigliere Nucera: “Interventi presso il Governo per l'approvazione della proposta di legge n. 108/XVI”

Il Consiglio regionale

premesso che

il comparto agrumicolo rappresenta uno dei più importanti settori dell'agricoltura per la nostra Regione ed in questi anni ha subito le ripercussioni della crisi economica oltre che dell'invasione sul mercato da parte di produttori di altri paesi, per cui va rilanciato e preservato;

le proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" e n. 4114/XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani" prevedono una serie di interventi tesi a valorizzare, tra l'altro, la produzione agrumicola, quale, ad esempio, la modifica della legge n. 286 del 3 aprile 1961 (Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia), per innalzare da 12% al 16-18% il contenuto che i succhi di agrumi devono contenere all'interno delle bevande analcoliche; nonché l'istituzione di un logo nazionale per le bibite analcoliche a base di frutta prodotte con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana;

considerato che le innovazioni previste dalia proposta di legge n. 4114/XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani" e dalla proposta di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" sono di importanza fondamentale per il rilancio dell'intero settore, tendendo anche a promuovere le bibite analcoliche con frutta di origine italiana;

invita

il Presidente del Consiglio regionale della Calabria ad intervenire sul Presidente del Consiglio dei Ministri affinché solleciti la definizione dell'iter legislativo delle proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche" e n. 4114/XVI, recante: “Norme in materia di bevande alcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani”.