IX^ LEGISLATURA
RESOCONTO
INTEGRALE
__________
SEDUTA DI LUNEDI’ 01 AGOSTO 2011
PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE FRANCESCO
TALARICO
La seduta è aperta. Si dia lettura del verbale della seduta precedente.
Legge il verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge le comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Legge le interrogazioni e le mozioni pervenute
alla Presidenza.
(Sono riportate in allegato)
E’ pervenuta risposta scritta alla interrogazione numero 116 del 6 Aprile 2011 a firma del consigliere Battaglia.
(E’ riportata in allegato)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Onorevole Presidente, nella seduta di terza Commissione del 28 luglio 2011 è stata approvata una proposta di legge di cui era relatore il Presidente della Commissione, onorevole Salerno, che recita “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche sanitarie, tecnica della prevenzione e della prevenzione sociale”.
C’era stata la volontà
unanime della Commissione di discuterla oggi in Aula.
Chiedo, quindi, se sia
possibile metterla in discussione, Presidente, perché c’era stato il voto
comune di maggioranza e minoranza.
(Interruzione)
Presidente, si chiede
l’inserimento di questa proposta di legge nella seduta odierna.
(Interruzione)
E’ stata licenziata alla
unanimità dalla terza Commissione consiliare, con il titolo“Istituzione
dei servizi delle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche sanitarie, tecnica della
prevenzione e della prevenzione sociale”.
E’ stata redatta con
l’accordo del dipartimento che ha contribuito alla stesura del testo
finale. Il testo è importante e necessita di essere approvato in maniera rapida
perché il 5 settembre, obblighi di legge, i dipartimenti dovranno attenersi con
i piani sanitari territoriali ad alcuni provvedimenti importanti per questa
legge.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Salerno. Ne ha facoltà.
Questo provvedimento è stato licenziato all’unanimità in Commissione.
E’ un provvedimento importante anche perché si presenta in un momento
particolare in cui le aziende ospedaliere stanno per predisporre gli atti
aziendali. Sarebbe opportuno, credo, esaminarlo nella seduta odierna. Il mio
parere è favorevole. Grazie.
Non ci sono altre richieste di parola, possiamo votare
l’inserimento all’ultimo punto dell’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Presidente, le
chiederei – lo chiedo all’Aula – di richiamare in Aula, inserendola all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo a firma mia e degli onorevoli De Masi e Aiello per dare attuazione
alla legge regionale numero 27 che
abbiamo approvato il 18 luglio ultimo scorso.
In brevissima sintesi si
tratta di dichiarare la decadenza degli attuali membri del Corecom e di indire
nuove elezioni riaprendo i termini per poter produrre le domande. Chiedo
all’Aula che questo provvedimento venga inserito, discusso e votato.
Nessuno chiede di intervenire. Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Principe che è quella di inserire all’ordine del giorno la proposta di provvedimento amministrativo che ha illustrato.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Brevemente Presidente, poiché c’è una proposta di modifica della
legge che riguarda “Tutela, governo ed uso del territorio legge urbanistica
della Calabria”.
Si tratta di un articolo che
reca una modifica che poi distribuiremo in modo che i colleghi possano
valutarlo. Chiedo che sia inserita all’ordine del giorno e discussa in questa
stessa seduta di Consiglio.
Non ci sono interventi,
possiamo porre in votazione la proposta dell’onorevole Fedele che riguarda
l’inserimento all’ordine del giorno di questa modifica legislativa.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare l’onorevole Sulla. Ne ha facoltà.
Anche io, Presidente, intervengo per chiedere di inserire nella seduta odierna un ordine del giorno presentato oltre che dal sottoscritto da quasi tutti i capigruppo, qualcuno non è stato possibile raggiungerlo, sulla “Discarica rifiuti speciali non pericolosi contenenti amianto che si sta realizzando a Crotone”.
Credo si possa discutere in coda all’ordine del giorno già stabilito.
L’onorevole Sulla propone l’inserimento
all’ordine del giorno di un ordine del giorno. Pongo in votazione la richiesta
di inserimento non essendoci richieste di parola.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Magno. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo su
delega del Presidente Morelli che venga – se è
possibile – inserita all’ordine del giorno la proposta di
legge numero 225/9^
sul “Ripianamento
disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.”.
Anche questa è una proposta di legge che ha avuto già il parere favorevole della Commissione. E’ stata istituita e licenziata nella seduta di Commissione del 28 luglio, il Consiglio era stato convocato prima di giorno 28. Pertanto, se siamo d’accordo, possiamo inserirla all’ordine del giorno.
Pongo in votazione la richiesta di inserimento.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.
C’è una proposta di legge che è stata approvata in Commissione giorno 28 luglio, che riguarda l’edilizia sostenibile, “Norme per l’abitare sostenibile”.
E’ un progetto presentato dalla Giunta regionale, collegato in coordinamento con una proposta di legge del collega Mirabelli.
Poiché si tratta di un provvedimento importante, vorrei che avesse la giusta attenzione anche se c’erano le condizioni per poterla proporre oggi come ordine del giorno.
Vorrei che il Presidente prendesse l’impegno di inserirlo come primo punto all’ordine del giorno della seduta successiva perché ritengo sia un provvedimento da valutare nella piena interezza poiché riguarda l’edilizia, l’ambiente ed altri collegamenti vari.
La proposta dell’onorevole Dattolo può essere accolta nella prossima seduta di Consiglio regionale quando i capigruppo si riuniranno per stilare l’ordine del giorno. Questo provvedimento, vista l’importanza, ha bisogno di tempi forse un po’ più lunghi e sarà inserito all’ordine del giorno.
Non ci sono altri interventi in via preliminare, pertanto possiamo procedere con l’ordine del giorno.
La seduta è iniziata in ritardo perché si è riunita la Conferenza dei capigruppo alla presenza del Presidente Scopelliti sulle cui decisioni vi informerò.
Ha deciso,
innanzitutto, che in questa seduta il question time non verrà trattato, pertanto si partirà direttamente
con l’ordine del giorno.
Sarà recuperato
nella successiva seduta del Consiglio regionale.
Possiamo procedere, invece, con una informativa che ritengo doverosa sia nei confronti del Consiglio regionale sia di tutti i cittadini calabresi in merito all’incontro tenuto in Conferenza dei capigruppo.
La Conferenza dei
capigruppo che si è protratta a lungo e c’è stata una discussione molto
franca tra i diversi gruppi presenti in Consiglio
regionale. Devo dire che è stato un confronto proficuo ed importante che
ha posto al centro il problema dei costi della politica, quale esigenza
condivisa da parte di tutti con grande senso di responsabilità.
Alla Conferenza dei capigruppo ha partecipato anche il Presidente
Scopelliti portando una serie di riflessioni molto dettagliate ed importanti
che, naturalmente, dovranno essere
vagliate col tempo necessario.
Devo dire che le parole del
Presidente Napolitano rappresentano un monito molto importante che deve essere
preso come esempio da tutte le istituzioni, deve essere da parte nostra
considerato come un segnale importante e forte che le Istituzioni non possono
lasciare da parte.
Peraltro, c’era già stata
una discussione tra i diversi gruppi presenti in Aula sui costi della politica
e sul fatto che non era più rinviabile una decisione.
Non tanto una decisione
formale con qualche percentuale ridotta, ma una operazione strutturale che
riguardando tutto quello che ruota attorno alla politica effettua un’azione
molto dettagliata.
Noi siamo al governo di
questa Regione da un anno e quindi ci siamo potuti rendere conto, in maniera
netta e diretta, di una serie di disfunzioni che, pur apparendo all’ opinione
pubblica calabrese piccole cose, in realtà sono concrete e di sostanza sulle
quali noi vogliamo incidere.
Già lo scorso anno, come
Consiglio regionale, abbiamo provveduto –non viene ricordato o, forse, viene
dimenticato in maniera strumentale perché non si vuole riconoscere quella che è
stata una condivisione di tutto il Consiglio regionale – a tagliare il 10 per cento dei finanziamenti dei gruppi, abbiamo ridotto del 25 per cento “gli accessi” dei consiglieri regionali e tutti quanti
coloro che sono fuori dal territorio di Reggio Calabria, soprattutto dalla
provincia di Cosenza, si sono potuti render conto – la provincia di Catanzaro, di Vibo Valentia e di Crotone – di quanto è stata la decurtazione economica.
Abbiamo continuato su questa
strada, abbiamo accorpato le sedi di Roma del Consiglio regionale e della
Giunta producendo risparmi importanti e vogliamo continuare attraverso questo
percorso di riforme che deve incidere nei diversi settori.
Peraltro, quest’anno siamo
nelle condizioni di poter decidere e di incidere. Ci sono riforme – come ci
siamo detti oggi - che dovranno essere realizzate nel breve, nel medio e nel
lungo periodo, imponendo tagli alle leggi, apportando modifiche legislative ai
Regolamenti e allo Statuto per
consentire di incidere su questioni importanti. C’è bisogno di modifiche
statutarie e quindi di doppia lettura all’interno dell’Aula consiliare.
Tutto questo ha bisogno di
tempi giusti e certi che possano dare delle risposte concrete che non sono più
rinviabili.
La discussione in Conferenza
dei capigruppo ha riguardato un po’ tutto, per questi motivi si è protratta a
lungo. Ha riguardato la questione dei vitalizi, dei finanziamenti dei gruppi,
delle riduzioni delle Commissioni, i consulenti, il numero dei consiglieri, le
strutture burocratiche, gli assessori esterni, i sottosegretari, si è parlato
degli enti sub-regionali.
Ci sono una serie di
questioni che spesso sono poco visibili, ma posso assicurarvi che esistono
incarichi che sono remunerati in maniera maggiore rispetto agli eletti
direttamente dal popolo.
Vogliamo, quindi,
intervenire in maniera organica per cercare di realizzare una riforma di
sistema, che tutti quanti noi ci siamo dati come obiettivo fin dall’inizio
della legislatura. C’è bisogno di un confronto con tutti i gruppi.
Vorrei che tutto quello che
produrremo alla fine di questo lavoro sia condiviso dall’intero Consiglio
regionale perché, a mio avviso, le riforme devono essere realizzate con la
condivisione di tutti i gruppi presenti in Aula.
Si sono delegati i direttori
generali del Consiglio e della Giunta ad individuare una serie di risvolti in
modo che si possa valutare, per ogni settore, a quanto ammonti realmente il
risparmio e la sua incidenza.
Abbiamo delegato loro e noi
continueremo a lavorare come Conferenza dei
capigruppo, ci riuniremo non appena saranno pronte tutte le varie
simulazioni per incidere sui costi della politica, tenendo separati i costi
della democrazia. Per quanto ci riguarda i costi della politica sono una cosa,
i costi per far funzionare la democrazia devono essere salvaguardati
e tutelati, perché questo deve essere un principio da difendere da parte delle
istituzioni. Pr quanto mi riguarda lo difenderò sempre e comunque perché la
democrazia ha i suoi costi ed è giusto che ci sia la condivisione da parte di
tutti.
Queste pochissime riflessioni volevo esprimere a nome di
tutti i gruppi presenti in Conferenza. C’è stato un confronto di merito su
determinate questioni. Non voglio assolutamente anticipare quelle che saranno
le conclusioni cui arriveremo attraverso una condivisione e grazie al confronto
con la Giunta. Ci sono dei tagli che dovrà fare il Consiglio regionale, altri
che dovrà fare
Noi non dobbiamo sentirci dei privilegiati, non dobbiamo
sentirci una casta ma vicini alle esigenze della gente.
Penso che questo modo di procedere del Consiglio
regionale sia serio. Non uno slogan o
uno spot, ma la capacità di
approfondire i diversi argomenti per arrivare – ci auguriamo – nel più breve
tempo possibile a determinazioni certe, entro il mese di agosto, ma questo
dipenderà dal lavoro che ci sarà da parte delle Commissioni. Vorrei fare un
buon lavoro e per questo so di poter contare sulla collaborazione di tutto il
Consiglio regionale.
Mi auguro che su questa strada il Consiglio regionale si
possa distinguere, al di là della primogenitura. Noi dobbiamo lavorare con
attenzione e con dovizia di particolari per fare delle riforme che non possano
riguardare solo il momento storico ma la Calabria per i prossimi 20 anni.
Questo deve essere il nostro obiettivo e su questi
argomenti lavoreremo assiduamente per arrivare a delle proposte ed a delle
riforme che possano avere un impatto sociale ed economico importante per la
nostra Regione.
Dopo questa informativa passiamo all’esame del secondo punto all’ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 207/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: "Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo”.
L’onorevole Caputo, relatore, ha
facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta della proposta di
legge numero 207/9^ di iniziativa bipartisan
che è stata votata alla unanimità e che
prevede l’abrogazione di leggi regionali e
l’adeguamento del sistema normativo.
Già nel 2010, con la legge numero
22, abbiamo abrogato 99 leggi. In questa seconda fase si procede
all’abrogazione e, quindi, alla semplificazione dell’assetto normativo di altre
309 leggi di cui all’allegato “A” e all’abrogazione parziale di 27 leggi di cui
all’allegato “B”.
PRESIDENTE
Vorrei chiedere un po’ di
attenzione, si tratta di un argomento importante.
Da questo punto
di vista si va verso una semplificazione
delle leggi, perché in molte occasioni ci sono
delle ripetizioni ed in qualche caso anche delle contraddizioni.
Con questa legge, formata da quattro articoli, si
prevede, innanzitutto, che il Consiglio regionale adotti la legge di
manutenzione a cadenza biennale per assicurare il costante adeguamento
all’ordinamento normativo, quindi attraverso abrogazioni complete o abrogazioni
parziali.
Con l’allegato “A” interveniamo su leggi di finanza
regionale, di ordinamento istituzionale, di territorio urbanistico,
infrastrutture e di servizi alla persona ed alla comunità.
Sono leggi che hanno determinato effetti nel passato, ma
che oggi non servono più, per cui tranquillamente ne può derivare una
semplificazione complessiva del quadro normativo. Grazie.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha
facoltà.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell’ambito
del miglioramento della qualità della normazione con il presente progetto di
legge - che allo stato attuale trova collocazione in una fase, per così dire,
intermedia rispetto al più vasto processo di razionalizzazione normativa che
questa Assemblea, sin dall’inizio della presente legislatura, si era prefissato
come primario obiettivo da raggiungere - si è inteso proseguire nell’operazione
di pulizia normativa della legislazione regionale che, come ricorderete, era
stata già avviata e si era concretizzata con l’abrogazione di 99 leggi ad opera
dell’articolo 25 della legge numero 22 di “Razionalizzazione e riordino della
spesa pubblica regionale”, approvata lo scorso agosto 2010.
Rispetto alla precedente, l’operazione odierna di
“ripulitura” è ben più corposa, infatti, essa si è concentrata e riguarda tutti
i quarant’anni di attività legislativa della Regione Calabria ed ha prodotto
l’abrogazione di circa 309 leggi, nonché l’abrogazione parziale di 27 leggi per
le quali si propone di abrogare singole disposizioni normative.
In questa ulteriore fase, a cui se ne affiancheranno
altre, si è scelto, ancora una volta, di ricorrere proprio allo strumento
dell’abrogazione espressa per ridurre l’inflazione legislativa e, quindi, consentire
ai cittadini di individuare con maggiore chiarezza le norme effettivamente
vigenti anche per avere esatta conoscenza dei loro diritti e dei loro obblighi
nell’ambito dell’ordinamento giuridico regionale.
Allo stato, accanto a leggi pienamente vigenti ed
attuali, vi è tutta una serie di disposizioni legislative che invece non lo
sono più: perché implicitamente abrogate, per essere ormai incompatibili con
successive disposizioni, perché divenute superflue, obsolete o anche
semplicemente perché hanno esaurito la loro efficacia.
In questo panorama legislativo è necessaria una vera e
propria attività di interpretazione giuridica con tutte le regole sue proprie,
per riuscire ad orientarsi con destrezza. Questo può farlo, chiaramente, solo
un tecnico del diritto, non certo il comune cittadino.
Poiché intenzione di questa Istituzione è quella di
avvicinarsi proprio alla collettività, non vi è miglior modo per farlo se non
garantendo una maggiore accessibilità alle norme e di conseguenza una maggiore
certezza del diritto.
Alla luce di quanto sopra, la riduzione quantitativa
della legislazione regionale costituisce uno strumento che si affianca ad altri
nel perseguimento dell’obiettivo della qualità della legislazione e della
semplificazione, quali il miglioramento delle tecniche di redazione normativa –
il cosiddetto drafting -, la
manutenzione periodica del quadro legislativo regionale, redazione di testi
unici e codificazioni leggi di settore. E’ intenzione di questa amministrazione
regionale fare ricorso a ciascuno di questi strumenti.
Va, comunque, sottolineato che l’operazione di
ripulitura effettuata in sé non produce innovazione nel quadro normativo
vigente, ma il valore aggiunto di tale lavoro, che determina l’abrogazione o il
mantenimento di norme, consiste nella rilettura complessiva della normativa
vigente.
Pertanto, dopo questa fase si potrà procedere con la
formulazione dei testi unici o leggi organiche di settore.
A questo proposito, colgo l’occasione per annunciare che
la prossima proposta di legge è quella che conferisce delega alla Giunta
regionale per il riordino di alcuni ambiti.
Ritornando alla proposta di legge, va evidenziato che la
scelta di abrogare o meno una disposizione non nasce da una diversa visione
politica rispetto a questa o quella problematica, ma è il risultato naturale di
una lettura sistematica delle norme che si sono succedute nel tempo.
Ecco perché viene utilizzata la formula “sono o restano
abrogate”.
Da una prima lettura può risultare poco comprensibile,
ma va intesa come formula di chiusura idonea a ricomprendere in sé anche
ipotesi di abrogazioni implicite o tacite, ricostruite in via interpretativa, o
ipotesi in cui si abroghi un’intera legge regionale, già parzialmente oggetto
di un intervento abrogativo anche espresso.
In ogni caso, l’abrogazione delle norme non compromette
eventuali rapporti sorti sotto la loro vigenza ed ancora eventualmente
pendenti, poiché viene prevista apposita norma di salvaguardia che conferma che
le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per la disciplina dei
rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Quest’ultimo aspetto credo che sia da sottolineare
perché è stato oggetto di preoccupazioni a mezzo stampa. Credo sia importante
sottolineare che c’è una continuazione di applicazione per disciplina dei
rapporti sorti.
Ribadisco che la riduzione quantitativa effettuata
attraverso il presente disegno di legge copre il periodo che va dal 1971 al
2010 e riguarda sia leggi settoriali sia leggi finanziarie e di bilancio.
Relativamente all’abrogazione delle leggi di bilancio si
è dovuta operare una distinzione al loro interno tra le disposizioni
propriamente finanziarie e quelle che invece innovavano l’ordinamento
giuridico, modificando o abrogando leggi preesistenti, introducendo nuovi
istituti o comunque una nuova disciplina di cui si è dovuta valutare
l’attualità.
Ecco perché, con riferimento a queste leggi, nel
proporne l’abrogazione, si sono comunque fatte salve diverse disposizioni
legislative contenute in esse.
Come risultato del lavoro fin qui svolto si è giunti
all’individuazione di 309 leggi, contenute nell’allegato “A”, da abrogare oltre
ad una serie di singole disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, che
troverete nell’allegato “B”.
Il progetto di legge si compone di quattro articoli.
Il primo articolo indica l’oggetto della proposta di
legge; il secondo individua le leggi regionali proposte per l’abrogazione,
elencate nell’allegato “A” e il terzo articolo indica le leggi interessate alle
abrogazioni parziali, elencate nell’allegato “B”.
E’ importante evidenziare che gli articoli 2 e 3
contengono la clausola di salvaguardia che ribadisce il principio in base al
quale le disposizioni delle leggi abrogate continuano a essere applicate per la
disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti
in base alle leggi regionali medesime.
Tengo a sottolineare che il quarto articolo prevede che
la “manutenzione” del corpus
legislativo regionale avvenga con cadenza biennale e tale previsione allinea il
nostro Consiglio alla prassi che da tempo seguono la gran parte delle regioni
d’Italia. La “manutenzione” potrà nel futuro servire ad innovare o ad operare
interventi di semplificazione.
In pratica, nell’articolato è contenuta una norma con la
quale ogni due anni si va a semplificare e a ripulire la normativa regionale.
A conclusione di questa mia breve relazione sento la
necessità di sottolineare che un moderno ruolo del Consiglio regionale si
esprime anche sul fronte del potenziamento delle attività di indirizzo e
controllo.
In questa direzione la valutazione delle politiche
costituisce il nuovo approccio metodologico e culturale che consente di
sviluppare tali funzioni anche al fine di migliorare l’elaborazione delle leggi
e delle politiche.
A mio modesto avviso, le Assemblee legislative non
devono solo produrre norme tecnicamente conformi alle regole di drafting ma - soprattutto dopo i nuovi
assetti istituzionali generati dalla riforma del Titolo quinto della
Costituzione – sono chiamate a responsabilità che partono dalla valutazione
degli effetti che esse producono sulla collettività e arrivano al superamento
degli ostacoli che esse incontrano nella fase dell’attuazione.
Infatti, in questi ultimi anni si è affermata l’idea che
la normazione possa essere sottoposta ad un processo di valutazione finalizzata
da un lato al miglioramento della produzione legislativa sul piano
tecnico-giuridico (fase ex ante) e
dall’altro alla verifica degli effetti dell’atto normativo rispetto alle
finalità che lo stesso si era proposto (fase ex post).
Quindi, ben
venga l’adozione preannunciata dal Sottosegretario alle riforme, onorevole
Sarra, sia dell’Air, ovvero dell’Analisi di impatto regolamentare, sia della
valutazione dell’impatto della regolamentazione, la cosiddetta Vir, consistente
nella valutazione ex post, anche
periodica, degli effetti prodotti sull’amministrazione e la sua organizzazione.
Pertanto, ribadisco che è fondamentale che il Consiglio
riacquisti la sua centralità ed eserciti il controllo non solo attraverso il
sindacato ispettivo, così come sancito dallo Statuto, ma anche concorrendo alla
valutazione delle politiche.
Valutazione che va intesa non come giudizio sulla
qualità della legge, ma piuttosto corrisponde al dovere istituzionale di
rendere conto alla collettività degli effetti prodotti dalle scelte
legislative.
Uno strumento già sperimentato in proposito da diverse
regioni è rappresentato dalle clausole valutative. Per clausola valutativa si
intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene attribuito ai
soggetti incaricati dell’attuazione della legge il mandato specifico di
produrre, elaborare e comunicare all’organo legislativo le informazioni
necessarie a conoscere tempi e modalità di attuazione e a valutare le
conseguenze che ne sono scaturite per i diretti destinatari della legge e per
la collettività.
Non posso non chiudere questo mio breve ringraziamento
senza ringraziare il Presidente del Consiglio regionale, onorevole Talarico,
che ha stimolato e supportato autorevolmente il lavoro del Comitato.
Mi corre l’obbligo di ricordare che è stato proprio un
suo emendamento, nell’agosto scorso, a dare inizio all’operazione di pulizia
legislativa.
Ringrazio anche il Sottosegretario alle riforme,
onorevole Sarra, che ha dato prova di un forte spirito di sinergia
collaborativa, che sono certo continuerà a dare frutto anche nel futuro, quando
ci adoreremo per rinnovare e semplificare la nostra legislazione.
Infine, permettetemi di esprimere il mio apprezzamento
per il qualificato apporto professionale fornito dal gruppo di lavoro dell’Area
funzionale legislativa, il cui impegno ci ha consentito di giungere alla
definizione dei progetti di legge, che da qui a poco mi auguro approveremo.
Grazie, Presidente.
Grazie all’onorevole
Pacenza.
Anch’io ho predisposto un
intervento su questo argomento che deposito agli atti del Consiglio regionale.
“Signor
Presidente della Giunta, onorevoli colleghi, uno degli obiettivi che ci siamo
proposti per questa legislatura, e anche un mio preciso impegno di inizio
mandato come Presidente di questo Consiglio, riguardava la riduzione e la
semplificazione del nostro corpus legislativo, con l'intento di introdurre
cambiamenti capaci di portare, con chiarezza e trasparenza, vantaggi alla vita
dei cittadini e di orientare il nostro lavoro e la nostra produzione
legislativa, in direzione di una riduzione della spesa e di un'ottimizzazione
dei costi dell'attività istituzionale.
Una direzione
e un orientamento, capaci anche di tenere nella giusta considerazione il
periodo finanziariamente complesso, a livello globale e locale.
Ridurre e
semplificare, nel campo legislativo, anche in Calabria, e soprattutto in
Calabria, vuol dire muoversi in sintonia con la necessità di innovare i
processi di produzione legislativa e di garantire, allo stesso tempo, risposte
trasparenti, esaurienti e che, soprattutto, giungano in tempi utili. Significa
promuoverne anche la conoscenza, fuori dai confini regionali, in modo che
chiunque possa cogliere l'opportunità di investire nella nostra regione, di
entrare nei circuiti produttivi e della nostra economia che ha bisogno di non
sentirsi esclusa dai processi di crescita generali del Paese.
Oggi, con
l'approvazione delle proposte di legge, che saranno illustrate da qui a poco
dal collega Pacenza, che ne è firmatario assieme a tutti gli altri componenti
del Comitato per la qualità delle leggi, raggiungiamo un traguardo di grande
rilievo che, a mio avviso, qualifica l'attività dell'intero Consiglio, in tutte
le sue componenti ed espressioni.
Sono tante,
sono troppe le leggi, ed il loro numero non necessariamente corrisponde alla
qualità e rappresenta un vantaggio per i cittadini. Spesso alcune leggi sono
poco comprensibili, proprio ai nostri stessi cittadini, che dovrebbero trarre
vantaggio da questi stessi provvedimenti. Più che significare un irrobustimento
dell'attività e dell'esercizio delle istituzioni democratiche, molte leggi che
si accumulano, che si sommano l'una all'altra, finiscono col rappresentare un
deficit di democrazia, una complicazione. Ragion per cui, l'esigenza di
semplificazione e di snellimento è particolarmente sentita, oltre che
necessaria, per entrare nella modernità e stare al passo con le altre
istituzioni del Paese e dell'Europa.
Oggi, con
l'abrogazione di 309 leggi, e di numerosissime norme, compiamo un atto
importante che non può essere considerato soltanto come un'operazione
esclusivamente tecnica. Si tratta invece, di un atto di grande valore
istituzionale, che ci consente di rendere più snello il sistema legislativo
regionale e permette alla politica di assumere una posizione più vicina ai
problemi dei suoi amministrati, rendendo loro più facile orientarsi nel
panorama delle leggi regionali, che al pari di quello di altri ordinamenti,
spesse volte, come dicevo, è di difficile interpretazione.
Il percorso
che abbiamo iniziato, che rimarrà all'ordine del giorno della nostra agenda di
lavoro, e che proseguirà con verifiche sempre più approfondite, dovrà essere
utile a dare il via a una nuova fase per lo sviluppo della Calabria.
Le riforme
sono un punto imprescindibile e sono destinate a durare a lungo e ad incidere
nella nostra vita futura. Le riforme, auspicabilmente, si fanno insieme. Debbono
essere riforme che non rappresentino ritocchi formali o piccoli aggiustamenti.
Disinquinare
la legislazione regionale di leggi obsolete, non più efficaci, divenute
incompatibili con le normative recenti, consentirà di giungere più agevolmente
alla redazione di testi unici, per i quali oggi deleghiamo
Il prossimo
traguardo da raggiungere, dopo i testi unici, non può che essere la
semplificazione. Semplificazione amministrativa, vuol dire rendere più chiaro,
facile, comprensibile e snello il funzionamento dell'amministrazione regionale,
eliminando procedure ed adempimenti inutili o superflui, per rispondere alle
istanze che i cittadini, gli operatori economici, le diverse categorie e le
associazioni hanno più volte avanzato.
La
semplificazione amministrativa è, dunque, non un fine, ma un mezzo per
migliorare il rapporto della nostra comunità regionale con l'amministrazione,
che deve rendere la propria azione più efficiente, rapida ed economica. La
modifica, attraverso la semplificazione e la riduzione della nostra
architettura legislativa, è un argomento di grande rilevanza, un'occasione che
può rappresentare una svolta nel nostro cammino. Ogni riforma, purché mantenga
inalterati principi e istituzioni di garanzia, significa capacità di visioni ampie,
sguardo verso orizzonti larghi. E in questo senso intendiamo muoverci in
futuro, cominciando da questo atto di oggi.
Concludo,
esprimendo un sincero apprezzamento per il lavoro del Comitato per la qualità
delle leggi, che ringrazio per il lavoro e per l'impegno”.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Franchino. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, molto
velocemente, a nome anche dell’onorevole Battaglia e del gruppo del Pd per
ringraziare il Presidente del Comitato, onorevole Pacenza, per il lavoro di
coordinamento che ha svolto.
E’ stato un lavoro molto
paziente ed equilibrato e noi insieme a lui e tutti insieme, anche soprattutto
agli uffici ed ai professionisti interni alla Regione, abbiamo prodotto un buon
lavoro.
Procedere all’adozione di
testi unici è un argomento molto delicato che necessita di molta attenzione.
Però, il tratto fondamentale, come è apparso ai miei occhi, è il lavoro dei
bravi professionisti degli uffici regionali.
Nell’ottica della
semplificazione della riduzione di una miriade di insignificanti quanto
indecifrabili leggi, la proposta è tesa ad offrire una lettura più semplice e
più ordinata del quadro normativo regionale.
Il Presidente Pacenza ha
detto bene, si tratta di una pulizia normativa della legislazione regionale.
Una pulizia oggi più corposa e nello stesso tempo aggiuntiva a quella già fatta
precedentemente.
Il tentativo solamente
avviato – devo dire – dal governo regionale precedente con la legge numero 4 del 15 gennaio 2009, oggi, con quello che
abbiamo fatto insieme trova uno sbocco positivo.
I cittadini calabresi
avranno qualche strumento in più per meglio esercitare il loro potere di
controllo e di giudizio sia amministrativo sia politico.
Una qualità superiore della legislazione, nella quale
direzione ancora c’è tanto da fare, e della semplificazione rende più certo il
diritto ed i diritti dei cittadini ma anche i doveri e gli obblighi.
Viene ribadito, nella relazione che accompagna il
disegno di legge, che il periodo coperto va dal 1971 al 2010. Sarebbe significativo
assumere l’impegno di tutto il Consiglio regionale che in tutte le Commissioni
consiliari si potesse volgere lo sguardo e l’attenzione ad una maggiore
organicità e ad una minore frammentazione del lavoro che viene svolto.
Se questo diventasse un impegno vero e concreto
probabilmente tra qualche anno non avremo più bisogno di un Comitato per la
qualità e la fattibilità delle leggi. E, sicuramente, i calabresi avrebbero un
accesso facilitato alla partecipazione della vita politica della nostra Regione
e della nostra vita amministrativa, come adesso non avviene e non è avvenuto né
nel passato remoto né in quello più recente.
Un grande sforzo è stato partorito, ma davanti abbiamo
una strada lunga da percorrere soprattutto sul piano culturale e del superamento
degli steccati ideologici come molto spesso avviene nelle Commissioni.
Grazie, quindi, agli uffici, grazie al Presidente e a
tutti i colleghi della Commissione.
Mi corre l’obbligo, però, di un’ultima considerazione.
In data 15 giugno l’onorevole Demetrio Battaglia ha
rivolto una interrogazione urgente al Presidente del Consiglio regionale.
Perché? Perché con delibera dell’Ufficio di Presidenza numero 7 del 23 febbraio
2011 – tra l’altro alla vigilia delle elezioni amministrative – sono stati indicati
e nominati otto consulenti, otto avvocati da affiancare ai professioni del
Comitato per la qualità e la fattibilità.
Nessuno ne era a conoscenza e mai nessuno di noi ha
conosciuto uno di questi professionisti.
I motivi di questa nomina sono argomentati nel corpo
della narrativa della citata delibera, mi pare al sesto capoverso, che cercherò
di leggere in qualche modo.
Il motivo è che, a causa della mole di lavoro che grava
su di esso – cioè sul Comitato – e della rilevante quantità di leggi che
necessitano di essere esaminate e riviste dopo 40 anni di attività legislativa
del Consiglio, esso non riesce a far fronte esclusivamente con la propria
azione alle esigenze di semplificazione normativa.
Caro Presidente, il lavoro è stato svolto essenzialmente dagli uffici. Tra l’altro, la dirigente dell’Area legislativa aveva già costituito un valido gruppo all’interno dell’ufficio ed il Segretario generale – così come si legge nella delibera dell’Ufficio di Presidenza – che coordina il gruppo dei consulenti, ha ritenuto opportuno informare, tramite lettera, il gruppo dei consulenti affinché il lavoro da svolgere si intrecciasse con le dovute sinergie.
Scorrendo la cronologia degli atti si può perfettamente
evidenziare che il lavoro, ancor prima della nomina degli esperti, era stato
già svolto.
C’è un nostro documento, oggi avete discusso dei costi
della politica. Uno dei problemi fondamentali di questa legislatura regionale è
la riduzione delle consulenze.
Ecco perché, pur dichiarando il voto favorevole di tutto
il Partito democratico alla proposta di legge, chiediamo che venga accolta la
richiesta del consigliere Battaglia di annullare la deliberazione numero 7 del
2011 dell’Ufficio di Presidenza. Grazie.
Grazie all’onorevole Franchino. Non ci sono altri
interventi, quindi, passiamo all’approvazione del provvedimento.
C’è anche un refuso al punto 22 che provvederemo a
correggere in sede di coordinamento formale.
Possiamo procedere all’approvazione del testo. Ricordo
che votiamo per l’abrogazione di 309 leggi regionali. E’ un lavoro delicato che
ha impegnato gli uffici e di questo li ringraziamo.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Si passa adesso al terzo punto all’ordine del giorno che recita: “Proposta di legge numero 208/9^ di iniziativa dei consiglieri Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi, recante: "Delega alla giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione – Cultura e Beni culturali”.
L’onorevole Caputo,
relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, la
presente proposta di legge è un po’ la continuazione di quella che abbiamo approvato
poc’anzi; si tratta della delega alla Giunta regionale per la redazione di
Testi Unici che riguardino attività produttive, lavoro, istruzione, cultura e
beni culturali.
A tal proposito, Presidente,
le chiederei se possiamo richiamare in Aula la proposta di legge numero 217/9^ che riguarda lo stesso argomento ossia il
conferimento alla Giunta regionale della delega per la redazione di Testi
Unici, non solo per le materie di cui ho già parlato, ma anche per
l’agricoltura e i lavori pubblici per evitare che debbano tornare in
Commissione e poi in Consiglio.
Una proposta di legge di tal
genere era stata già approvata il 15 gennaio 2009 ed era la numero 4, ma è
stata caducata perché non ha rispettato i 180 giorni previsti dall’articolo 3
della stessa legge, per cui riproponiamo una legge che riguarda, ripeto,
attività produttive, lavoro, istruzione, cultura e beni culturali e, se è
possibile, chiediamo di richiamare la proposta di legge numero 217/9^ che
riguarderebbe anche agricoltura e lavori pubblici.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, giusto per sottolineare alcuni aspetti.
La ratio di
questa legge, che andremo ad approvare, è quella di restituire coerenza e
certezza al diritto sia sotto il profilo giuridico - formale, mediante la razionalizzazione,
il coordinamento e la raccolta di disposizioni e norme vigenti in una data
materia, sia sotto l’aspetto sostanziale, economico ed amministrativo, attraverso una
normazione armoniosa, chiara e meno onerosa.
Il Testo unico è, dunque, uno strumento efficace per
contrastare l’inflazione normativa poiché raggiunge l’obiettivo di sostituire
integralmente ogni legge o regolamentazione e creare un unico riferimento
normativo che disciplini un intero settore.
In tal modo,
Mi piace sottolineare come la presente proposta di legge
sia stata firmata da tutti i componenti del Comitato per la qualità e
fattibilità delle leggi, dimostrando con ciò la volontà bipartisan di sostenere con iniziative concrete il processo di
semplificazione normativa, onorando le funzioni attribuite dallo Statuto e dal
Regolamento.
Volevo solo aggiungere che avevamo consegnato,
Presidente, due mozioni che erano state firmate dai componenti della
Commissione anti ‘ndrangheta.
Chiedo se è possibile aggiungerle in coda all’ordine del
giorno. Grazie.
Intanto provvediamo a votare il provvedimento in esame e
poi inseriamo le due mozioni.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Pongo in votazione la richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
Si passa al punto quattro all’ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 218/9^ di iniziativa dei consiglieri Gallo, Salerno, Fedele, Dattolo, Serra, recante: “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”.
Presidente, avevo chiesto di richiamare la proposta di legge numero 217/9^, in cui cambia si parla di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici.
Per questo avevo parlato di coordinamento formale in modo tale da inserire anche agricoltura e lavori pubblici …
La richiamiamo in Aula, però.
E’ passata dalla Commissione? Successivamente dopo?
(Interruzione)
No, è un emendamento con il quale aggiungere questi
altri due settori…
Si tratta di richiamare in Aula la proposta di legge numero “217/9^” che è dello stesso tenore di quella che abbiamo approvato poc’anzi; riguarda solamente diversi settori quali i lavori pubblici e l’agricoltura.
Il provvedimento è già passato dalla Commissione?
E’ passato e per questo chiediamo se è possibile…
(Interruzione)
Se me lo fa avere …
(Interruzione)
Intanto, che mi fa avere questo provvedimento, proseguiamo con l’ordine del giorno.
L’onorevole Gallo, relatore,
ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche” è successiva ad una delega della competenza dal Parlamento alle Regioni a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2006.
Infatti, nell’anno 1997,
In seguito all’assegnazione dei vincitori del concorso,
successivamente, negli anni 2002, 2003 e 2004 venivano assegnate, in via
provvisoria, le varie sedi farmaceutiche.
Fino a quando la competenza è rimasta al Parlamento,
dopo 3-5 anni di occupazione provvisoria le sanatorie venivano fatte dal
Parlamento in sede di legge collegata alla Finanziaria nazionale.
Da quando la competenza, a seguito della citata sentenza
della Corte costituzionale, è passata dal Parlamento alle Regioni, questo
Consiglio regionale non aveva effettuato alcuna sanatoria in merito.
Altre regioni, come
Per
Si dà, quindi, risposta in maniera seria soprattutto per
i territori disagiati nei quali ci sarà la possibilità per questi farmacisti di
fare investimenti di carattere economico.
C’è da sottolineare che questa norma, che è stata
sottoscritta dal Presidente della Commissione sanità, onorevole Salerno, dai
capigruppo Fedele, Dattolo e Serra, è stata concordata con il dipartimento e
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Su questa norma avevo anche presentato due emendamenti.
Uno protocollo numero 38208 che è stato superato, di fatto, dal coordinamento
formale e viene ritirato e l’altro il numero 38207 che, di fatto, prevede che,
all’esito della effettuata verifica da parte del dipartimento sulla
possibilità, per chi è assegnatario di sedi provvisorie, di avere
l’assegnazione in sede definitiva, ci possa essere da parte della Regione
l’effettuazione di un nuovo concorso per l’assegnazione di nuove sedi.
Cosa che, come si è verificato, non accade dal lontano
1997, per cui anche questo emendamento potrà essere inserito in sede di
coordinamento formale e, quindi, la legge potrà essere adeguata. Grazie.
Non ci sono richieste di intervento; è un provvedimento
che è stato passato alla unanimità in Commissione, pertanto, c’è da fare un
coordinamento formale per via di una piccola modifica su un articolo.
Pongo in votazione l’articolo 1 (assegnazione sedi
farmaceutiche).
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
L’onorevole Caputo, aveva chiesto l’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge numero 217/9^ che recita “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici " .
Pongo in votazione l’inserimento all’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
Si passa adesso al punto cinque all’ordine del giorno che recita: Proposta di provvedimento amministrativo numero 136/9^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: "Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale”.
Si tratta di un provvedimento che è passato alla unanimità, pertanto, possiamo porlo in votazione.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.
Presidente, ritengo
che questo punto all’ordine del giorno
dovrebbe essere rinviato perché è un
provvedimento abbastanza importante sul quale non
c’è stata la possibilità per i consiglieri di
fare nessun approfondimento, perché non era
disponibile, nei tempi dovuti, sul sito istituzionale on line del Consiglio regionale.
Da una lettura fatta in Aula presenta, a mio avviso,
alcune criticità.
Intanto, rispetto al passato, si continua a non inserire
e valutare i residui attivi e passivi del bilancio del Consiglio regionale.
C’è poi una anomalia, a mio giudizio, che è
rappresentata dall’articolo 18 allorquando si affida la competenza a portare
variazioni di bilancio al Segretario generale.
Questa, secondo me, non è materia delegabile,
Presidente. Lo dico all’intero Consiglio regionale così come quando si
individua all’articolo 3 il riferimento alla figura di dirigenti apicali che
non trovano rispondenza nella legge regionale numero 8 del 1996.
Presidente, il provvedimento non è stato reso
disponibile ai consiglieri regionali per una evidente anomalia che si è
verificata sul sito istituzionale on line
e poiché ad una lettura immediata ci sono dei punti di criticità e noi non
torneremo ad approvare il regolamento fra tre-quattro mesi, è un provvedimento
che certamente durerà nel tempo.
Ritengo necessario, pertanto, un rinvio alla prossima
seduta di Consiglio regionale per gli approfondimenti e le modifiche
necessarie.
Ho riscontrato tre anomalie che ho indicato.
Non mi pare possibile affidare al Segretario generale
del Consiglio pro tempore la
variazione di bilancio, non è un problema legato all’attuale segretario. Così
come dovremmo affrontare una discussione sui residui attivi e passivi, che non
ci sono mai stati, per verificare se è
necessario – così come avviene per tutti i bilanci – introdurli e renderli
allineati al principio ordinario di contabilità anche dell’attuale bilancio.
Per questi motivi, Presidente, le chiedo un rinvio alla
prossima seduta di Consiglio per avere la possibilità di approfondire il
provvedimento, perché ritengo che nessuno dei consiglieri presenti abbia avuto
la possibilità di farlo e non per responsabilità del Consiglio.
Onorevole Battaglia, questo è un provvedimento che l’Ufficio di Presidenza ha votato alla unanimità, l’abbiamo analizzato ed approfondito.
(Interruzione)
Mi faccia finire, poi le do la parola.
Lei è un consigliere regionale ed è questo un argomento che è stato posto all’ordine del giorno.
Le eccezioni che lei ha sollevato, potevano essere presentate sotto forma di emendamenti che avremmo discusso e votato a favore o contro.
Avremmo già da tanto dovuto approvare il regolamento, l’abbiamo rinviato ed approvato, è a disposizione dei consiglieri e quindi lei avrebbe potuto tranquillamente presentare degli emendamenti che avremmo votato a favore o contro.
Non accetto richieste di rinvio con le motivazioni da lei addotte, non le accetto, non le condivido e sono contrario a questo modo di procedere.
Se, successivamente,
lei vorrà produrre degli emendamenti
di modifica del regolamento è sempre libero di farlo, così come per qualsiasi
provvedimento che arriverà in Consiglio regionale.
Prego, ha facoltà di parlare.
Presidente, lei è stato
distratto. Ho premesso che sul sito istituzionale on line il provvedimento non era
fruibile. Ho provato diverse volte, c’è stata evidentemente una anomalia nel
sistema che, tra l’altro, non è la prima volta che si verifica.
Sono stato, quindi,
impossibilitato a fare il lavoro che lei dice. Dopo di che, prendo atto che
l’Aula è distratta e non ha interesse rispetto a questi provvedimenti che,
comunque, incidono nella vita del Consiglio, ponendole il problema formale che
il provvedimento non era disponibile sul sito istituzionale on line e ribadisco un principio
che è importante aver presente.
Il fatto che l’Ufficio di
Presidenza deliberi alla unanimità non significa che un atto ordinario non
possa ricevere suggerimenti, contributi e modifiche.
Però, vada avanti se lei vuole,
fermo restando il problema che le pongo – poi nei prossimi giorni le darò la
prova di quello che dico – e cioè che sul sito istituzionale on line il provvedimento non era
fruibile per consentire il lavoro emendativo di cui lei parlava.
Guardi, questo è un
provvedimento dell’Ufficio di Presidenza non di ieri, è stato approvato l’8
luglio, è la delibera numero 36 dell’8 luglio. Quindi, è di 23 giorni fa. Sono
atti pubblici.
(Interruzione)
Accerterò con gli uffici del
Consiglio regionale perché non ci fosse sul sito, ma era inserito nelle
comunicazioni iniziali della seduta di Consiglio dell’11 luglio – se non
ricordo male e questo lo voglio accertare –, quindi 20 giorni fa. Ricordo che
dopo aver dato lettura delle comunicazioni iniziali - in quella stessa seduta
si voleva procedere alla sua approvazione, ma io stesso ho detto che era bene
prendersi 20 giorni per dare la possibilità ai consiglieri di presentare degli
emendamenti.
Possiamo procedere a votare
il regolamento di contabilità.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 7.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 8.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 9.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 10.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 11.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 12.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 13.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 14.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 15.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 16.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 17.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 18.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 19.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 20.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 21.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 22.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 23.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 24.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 25.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 26.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 27.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 28.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 29.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 30.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 31.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 32.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 33.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 34.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 35.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 36.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 37.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 38.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 39.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 40.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 41.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 42.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 43.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 44.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 45.
(E’ approvato)
All’articolo 46, comma 2, è stata presentata una proposta emendativa che così recita: “All’articolo 46, dopo il comma 2, va aggiunto il seguente: 3. L’inventario dei beni immobili del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura del Provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario”.
Pongo in votazione la proposta, autorizzando il coordinamento formale.
(E’ approvata)
Pongo in votazione l’articolo 46, come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 47.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 48.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 49.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 50.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 51.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 52.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 53.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 54.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 55.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 56.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 57.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 58.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 59.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 60.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 61.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 62.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 63.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 64.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 65.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 66.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 67.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 68.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 69.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 70.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 71.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 72.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 73.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 74.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 75.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 76.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 77.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 78.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 79.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 80.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 81.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 82.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 83.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 84.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 85.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 86.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 87.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la proposta di provvedimento
amministrativo nel suo complesso, come
emendata.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in
allegato)
Legge un seguito di comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Legge un seguito di interrogazioni presentate alla Presidenza.
(Sono riportate in allegato)
Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, brevemente perché nelle ultime comunicazioni che ha fatto c’era anche
la mia proposta di modifica alla legge regionale numero 19 del 2002.
Volevo ricordare a lei e
all’Aula che avevamo già votato l’inserimento per l’approvazione odierna,
quindi non è previsto l’esame della Commissione competente.
Esaurito questo punto all’ordine del giorno, passiamo all’esame della proposta di legge che riguarda la partecipazione della Regione Calabria alla società “Progetto Magna Grecia” di cui è relatore l’onorevole Salerno.
Ricordo che - mi diceva il Segretario generale – per l’approvazione di questo progetto di legge c’è bisogno, a norma dell’articolo 54 dello Statuto, del voto dei due terzi del Consiglio regionale.
Si tratta della partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società.
Se la minoranza presta un po’ di attenzione vorrei informarla del prossimo punto all’ordine del giorno.
Si tratta della partecipazione della Regione Calabria al progetto “Magna Grecia” e della partecipazione della Regione in un ente sub-regionale.
A norma dell’articolo 54
dello Statuto – mi comunicava il Segretario generale – c’è bisogno del voto dei
due terzi dell’Aula. Quindi, per l’approvazione di questo provvedimento c’è
bisogno di 33 voti.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Salerno. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, si tratta di una proposta presentata dalla Giunta
regionale a seguito dell’impugnativa del Governo, del 23 febbraio 2011, avverso
l’articolo 11 della legge regionale numero 34 del 2010 in cui in riferimento
alla predisposizione dello Statuto non erano stati previsti gli accordi con lo
Stato.
In
pratica, viene riformulato l’articolo 11 che prevede sempre la costituzione di
una società in house a capitale
interamente pubblico con partecipazione maggioritaria della Regione
Calabria per la valorizzazione
delle aree archeologiche site nel territorio regionale di intesa con lo Stato e
previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell’articolo 112
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine della eventuale
concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore
della costituenda società.
Questa è la proposta che è stata approvata in
Commissione, pertanto chiedo che la stessa venga approvata anche dal Consiglio
regionale.
Non ci sono richieste di
intervento, pertanto pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso che consta di un articolo unico.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Si passa adesso al punto all’ordine del giorno che recita: Proposta di provvedimento amministrativo numero 134/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: “Modifiche, integrazione ed abrogazioni al regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)”.
L’onorevole Magno, relatore,
ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, si tratta
di un provvedimento di modifica del Regolamento del Consiglio regionale che
tende ad aggiornare lo stesso in funzione delle modifiche che sono state
apportate allo Statuto.
E’ stato votato alla
unanimità dalla Commissione, quindi, se lei è d’accordo, Presidente, lo diamo
per letto e lo poniamo in votazione.
Nessuno chiede di
intervenire. Peraltro è un provvedimento che è passato alla unanimità della
Commissione e che consta di un articolo unico che pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Si passa adesso all’esame
dei punti che sono stati inseriti all’ordine del giorno.
Cominciamo con il progetto di legge numero 217/9^, recante: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici”.
Si tratta del tema trattato dall’onorevole Caputo che riguarda l’inserimento di altri due settori.
Nessuno chiede di intervenire pongo in votazione l’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di legge numero 230/9^ di iniziativa del consigliere L. Fedele, recante: “Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 <Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria>”.
Si tratta della modifica dei piani comunali di spiaggia, i piani di attuazione.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Presidente, si tratta di una modifica alla legge regionale numero 19 del 2002 che riguarda “la tutela, governo e uso del territorio”, la legge urbanistica della Calabria in poche parole.
L’assessore Aiello, a nome della Giunta regionale, mi ha chiesto di presentare questa modifica per meglio chiarire la posizione di chi aveva già presentato le domande che – alla luce del fatto che i termini scadevano entro il 30 giugno – erano già in corso, erano state già avviate e non potevano essere soddisfatte. Quindi, solo questa modifica.
Nessuno chiede di intervenire pongo in votazione l’articolo.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Si passa adesso alla proposta di provvedimento amministrativo numero 144/9^, a firma degli onorevoli Principe, De Masi, Aiello F., recante: “Legge regionale 18 luglio 2011, n. 27 - dichiarazione di decadenza degli attuali membri del CORECOM e indizione delle nuove elezioni”.
L’onorevole Principe,
relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, il
contenuto della proposta di provvedimento l’ho già illustrato chiedendone
l’inserimento all’ordine del giorno. Rinvio, quindi, al mio intervento
precedente.
Nessuno chiede di intervenire, indi pongo in votazione il provvedimento.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Si passa alla proposta di legge numero 180/9^ di iniziativa dell’onorevole Nucera, recante: “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali”.
La parola all’onorevole Salerno per
la relazione.
Si
tratta di una proposta di legge che va a riorganizzare
il servizio per quanto riguarda queste professioni,
in particolare dà attuazione a quanto previsto
dalla legge 251 del 2000 e quanto stabilito in conferenza Stato-Regioni.
Questa è
una proposta di legge presentata dall’onorevole Nucera, approvata anche
all’unanimità in Commissione. Si tratta, in
sintesi, dell’istituzione dei
seguenti servizi presso le aziende sanitarie e le
aziende ospedaliere: servizio per l’assistenza
infermieristica e ostetrica e
connesse funzioni; servizio delle professioni tecnico-sanitarie di diagnostica
strumentale e tecnico-assistenziale; servizio delle professioni dell’area della
riabilitazione; servizio delle professioni dell’area della prevenzione;
servizio sociale professionale.
La legge non comporta spesa per la
Regione Calabria, quindi è arrivata in Aula senza essere esaminata dalla
seconda Commissione. La creazione di questi servizi all’interno delle aziende
rientra già nei piani.
E’ molto importante approvare questa
proposta di legge prima dell’adozione degli atti aziendali da parte dei
direttori generali.
Presidente, chiedo la parola sulla
proposta di legge in esame.
Ha chiesto di parlare l’onorevole
Tripodi. Ne ha facoltà.
Presidente, premesso che siamo
d’accordo sulla proposta di legge, devo dire che in essa, però, vi è
un’anomalia. Rischiamo di creare, nella redazione dei piani attuativi, delle
difficoltà ai direttori generali, ai commissari, nell’individuazione del numero
delle strutture complesse e semplici. Spiego meglio quello che voglio dire
perché quando si parla ci si deve attenere sempre ai documenti e ai fatti già
prodotti.
Il commissario ad acta della
sanità, il nostro governatore, il nostro Presidente, nella redazione delle
linee-guida e dei piani attuativi emana un provvedimento in cui stabilisce i
termini, che non sono da mettere in discussione, del numero complessivo,
suddiviso per azienda e per Asp, delle strutture complesse e delle strutture
semplici, quantificando nella Regione Calabria che le strutture complesse non
possono superare il numero di 500 e le strutture semplici il numero di 900.
Onorevole Tripodi, la seguo;
facciamo un po’ di silenzio. Gentilmente, assessore Aiello.
Siccome interessa anche e
soprattutto la professione medica, l’onorevole Aiello dovrebbe essere
interessato.
(Interruzione)
Su questa proposta di legge, sulla
quale dichiariamo già di essere favorevoli, il dipartimento della salute
propone degli emendamenti, in particolare uno all’articolo 6 recita
testualmente: “L’istituzione dei servizi e dei dipartimenti di cui alla
presente legge non comporta previsione di spesa, in quanto tali strutture
dovranno comunque essere individuate nell’ambito numerico di quelle già
assegnate a ciascuna azienda, delle linee-guida per la predisposizione degli
atti aziendali emanati con decreto del commissario ad acta numero
54/11”.
Questo significa o l’una o l’altra
cosa, perché se noi istituiamo il dipartimento per le attività che ha previsto
la legge, le strutture complesse e le strutture semplici da qualche parte si
devono togliere. Già nella redazione del numero e nella quantificazione delle
strutture semplici e complesse,
Mi chiedo: se noi all’interno del
numero complessivo le dobbiamo defalcare, perché dobbiamo prevedere anche
queste strutture semplici, complesse e dipartimentali, a scapito di cosa si
effettua questa decurtazione? Non certamente a scapito della spesa che deve
essere contenuta all’interno del numero, ma della funzionalità della gestione
sanitaria.
Da questo punto di vista, fermo
restando che condividiamo la legge e lo spirito della legge, chiediamo che ci
sia una discussione seria sull’impostazione del numero delle strutture
semplici, complesse e quelle dipartimentali, altrimenti alla fine i direttori
generali che lo dovranno prevedere o tolgono una cosa o tolgono l’altra e chi,
come me, è medico e fa la professione all’interno di strutture ospedaliere sa
che le strutture sia complesse sia semplici sono l’essenza della funzionalità
degli ospedali o delle strutture a livello dei territori.
(Interruzione)
No, non sono tante, sono circa
Onorevole Tripodi, continui.
Presidente, è sospesa la seduta? Se
ha l’esigenza, lo sospendiamo un paio di minuti.
Ci possiamo avvicinare qui ai banchi
della Presidenza. E’ una questione tecnica.
Andiamo avanti. Il punto che
riguarda l’istituzione dei servizi delle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della
prevenzione e delle professioni sociali sarà trattato nella prossima seduta di Consiglio regionale, quindi è già inserito all’ordine del
giorno della prossima seduta.
Si passa al disegno di legge numero 225/9^, recante: “Ripianamento disavanzi esercizi 2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A.” (Deliberazione di Giunta n 312 del 22/7/2011).
Prego, onorevole Magno, illustri il provvedimento.
Si tratta di un disegno di legge che tende a ripianare il disavanzo di gestione 2005-2010 del Centro tipologico nazionale, già adottato
dalla Giunta regionale e approvato in Commissione bilancio, a seguito anche di
un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale.
Ne
chiedo l’approvazione.
Ha chiesto di parlare l’onorevole
Tripodi. Ne ha facoltà.
Premesso
che siamo d’accordo sul provvedimento e sull’impostazione del ripiano dei disavanzi, il problema
è a monte, Presidente – e lo dico pure ai colleghi – perché questa
è una prassi consolidata nel tempo.
Vogliamo capire dal dirigente o da chi gestisce il Centro quali sono le linee che hanno ispirato la loro azione ed
a che cosa sia dovuto questo disavanzo continuo. Se è dovuto a un
problema gestionale o strutturale: se è un problema gestionale,
dato che noi abbiamo il 25 per cento dei fondi, dobbiamo capire cos’è che non
funziona e adottare gli adeguati provvedimenti; se è strutturale, va fatto un
adeguamento dell’impostazione di come lavora il centro.
Giacché è un dato che, di fatto,
vede
Su questo che
La parola all’onorevole Magno.
Ringrazio
l’onorevole Tripodi per avere posto questo
problema che condivido, ma in senso generale
per quanto riguarda gli indirizzi del Consiglio
regionale rispetto ai ripiani delle società.
Voglio rassicurare l’onorevole Tripodi perché il Centro tipologico nazionale, che prima era nella Regione
Emilia Romagna, precisamente a Bologna, fu trasferito alla Regione Calabria, ma poi per una serie di ritardi negli atti
amministrativi dei soci del Centro tipologico,
tra cui il Comune di Catanzaro,
Quindi, si tratta soltanto di
ripianare delle perdite d’esercizio di alcuni costi effettuati in questi ultimi
cinque anni, che sono serviti a mantenere in vita soltanto la struttura
gestionale. Dopodiché questo serve, poiché il Ministero delle infrastrutture ha
già scritto al Presidente del consiglio di amministrazione del Centro
tipologico che, se non si ricapitalizza, verrà a far mancare i 5 milioni di
euro di finanziamento per avviare il centro. Di fatto andremmo a ripianare una
situazione che per noi è importante affinché il centro possa partire.
Non ci sono interventi
sull’argomento, per cui si passa all’approvazione del disegno di legge numero 225/9^, composto da un articolo unico.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
C’è un ordine del giorno a firma dei consiglieri Sulla, De Masi, Dattolo, Pacenza, Principe, Fedele, Bova, Ciconte ed altri: “In merito alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto” autorizzata con D.D.G. numero 2014/2010, nel comune di Scandale”.
Ha chiesto la parola l’onorevole Sulla. Ha facoltà di parlare.
L’ordine
del giorno è firmato da tutti i capigruppo
e riguarda l’insediamento di una discarica
di amianto nella provincia di Crotone.
Anche stamattina la popolazione di quei Comuni ha dato vita a
delle manifestazioni che, sostanzialmente, evidenziano la contraddizione tra l’autorizzazione fornita dal
dipartimento nel marzo del 2010, quindi in periodo di campagna elettorale, con
il Piano energetico ambientale
regionale della Calabria, che esclude la possibilità di autorizzare
l’ubicazione sul territorio crotonese di ulteriori impianti di trattamento,
trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere o suoi
derivati. Sulla base di questa disposizione, di queste linee programmatiche, il
nucleo Via ha recentemente espresso parere negativo su altri insediamenti di
rifiuti in quella stessa area.
Contraddice, inoltre, la recente
legge, quella del 27 aprile 2011, che il Consiglio regionale ha approvato per
dettare norme in materia di eliminazione dei rischi derivanti dall’esposizione
a siti di manufatti contenenti amianto.
Praticamente, quest’ordine del
giorno è teso ad impegnare
Non ci sono interventi sull’ordine
del giorno, quindi ne do lettura: “Il
Consiglio regionale
premesso che
con decreto n. 2014 del 1° marzo 2010 - recante: "Giudizio di
compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i.
per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi
dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" -
il Dipartimento Politiche dell'ambiente della Giunta regionale ha autorizzato
la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto in località
Santa Marina del Comune di Scandale;
la legge
regionale 27 aprile 2011, n. 14 recante: "Interventi urgenti per la
salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi
derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto"
attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e previo parere vincolante
della competente Commissione consiliare, il PRAC (Piano regionale amianto per
secondo quanto
previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 3, sarà detto Piano a
definire tipologia, numero e localizzazione degli impianti da utilizzare per lo
smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della
valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul
territorio;
secondo quanto
previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 5, il piano di
smaltimento dei rifiuti di amianto, parte integrante del PRAC, deve
individuare, con le modalità previste nel comma 2, per ogni provincia, impianti
autonomi, idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre i
movimenti dei rifiuti e garantire l'autosufficienza dello smaltimento degli
stessi;
il Consiglio
regionale della Calabria, con deliberazione n. 315/2005, ha approvato il PEAR
(Piano energetico ambientale regionale) prevedendo quanto segue:
"Considerata la significativa presenza sull'intero territorio crotonese di
numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto
ambientale, si esclude la possibilità di autorizzare l'ubicazione su detto
territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione
e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati";
il Nucleo
VIA-VAS-IPPC del Dipartimento Politiche dell'ambiente ha espresso, in data 16
settembre 2010, parere negativo rispetto a due distinti progetti miranti alla
realizzazione di due discariche RSU collocate a poca distanza dal sito in
questione con le seguenti motivazioni (cito testualmente):
"valutato
che: l'area industriale di Crotone è stata inserita nei siti inquinati
d'interesse nazionale con decreto n. 468 del 2001 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
gravano
pertanto sulla città di Crotone le problematiche ambientali legate alla
bonifica del sito ex Pertusola Sud, azienda che ha prodotto, negli anni una
ingente quantità di rifiuti tossici derivanti dai processi idrometallurgici di
produzione;
le indagini
analitiche condotte nell'area vasta del crotonese hanno messo in evidenza un
forte inquinamento presente nel suolo, sottosuolo e falda da metalli pesanti e
sostanze inquinanti, con incidenza di tumori nella popolazione maschile e
femminile molto più elevata della media calabrese; il territorio di Crotone
presenta ulteriori fattori di elevato impatto ambientale, ovvero le discariche
per rifiuti urbani e speciali della società Sovreco in località Columbra, la
discarica per rifiuti speciali a servizio dell'ASI, il termovalorizzatore per
rifiuti speciali della società Mida, l'impianto di energia da fonti rinnovabili
della società biomasse Italia, l'impianto di selezione dei rifiuti in località
Ponticelli gestito da Veolia, l'ex discarica di Farina;
ritenuto che
la realizzazione di un ulteriore sito di discarica discarica-determinerebbe,
alla luce della compromissione socio-sanitaria già presente nel territorio
crotonese, evidenti ulteriori alterazioni sotto i profili: sanitario, della
tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistico aggravando la
situazione ambientale dell'area vasta oggetto dell'intervento;
in attesa
della definitiva valutazione dell'efficacia del processo di bonifica
ambientale, in applicazione del principio di precauzione, è opportuno escludere
la realizzazione dell'intervento in esame, in quanto in grado di determinare
impatti ambientali negativi, concorrenti e cumulativi e fungere, pertanto, da
cofattore di rischio";
nello stesso
territorio del comune di Scandale, ad aggravare la situazione sopra descritta,
in data 20 aprile 2010 è stata inaugurata una centrale turbogas con una potenza
di 850 megawatt;
preso atto
della deliberazione del Consiglio Comunale di Scandale che, nella seduta di
venerdì 29 luglio u.s., ha deliberato all'unanimità la contrarietà alla
realizzazione di detta discarica;
dello stato di
forte preoccupazione al quale si va aggiungendo un vero e proprio senso di
allarme che pervade non solo i cittadini del comune di Scandale, ma l'intera popolazione
della provincia di Crotone come testimoniato dalla imponente partecipazione di
associazioni, categorie produttive, istituzioni e comuni cittadini al Consiglio
Comunale di cui sopra;
impegna
Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
L’ordine del giorno reca la mozione numero
Prego, onorevole Magarò.
(Interruzione dell’onorevole Magarò)
Si illustra da sé.
Pongo in votazione la mozione numero 45 di cui do lettura: “Il Consiglio regionale della Calabria
permesso che il comportamento collusivo degli stessi amministratori
locali, parentele, cointeressenze, precedenti penali, frequentazioni,
affiliazione diretta, voto di scambio, risulta essere (con il 73% dei casi) il
secondo elemento più ricorrente indicato nei decreti di scioglimento dei
Consigli comunali per infiltrazioni mafiose;
l’articolo 143 del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione
dei rimedi contro i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso
e contro i suoi condizionamenti anche a carico di segretari comunali e
provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo
scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si
possono porre in atto attraverso i responsabili della gestione
burocratico-amministrativa dell'ente;
il nuovo comma 2 dell'art. 143 del T.u.e.l.
prevede in primo luogo che gli accertamenti effettuati dal Prefetto
in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti
da parte della criminalità mafiosa debba essere effettuato anche con
riferimento a segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e
dipendenti dell'ente locale;
anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche
in esito ai controlli effettuati, la relazione prefettizia evidenzi la
sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti e
condizionamenti nei confronti di dette categorie di soggetti, il ministro
dell'interno, con decreto adottato su proposta del prefetto, deve prendere ogni
provvedimento utile a far cessare la situazione in atto, nonché a ripristinare
la normale vita amministrativa dell'ente, ivi incluse la sospensione
dall'impiego di tali soggetti, la loro destinazione ad altro ufficio o ad altra
mansione, con obbligo di attivazione del procedimento disciplinare (comma 5,
del nuovo testo dell'art. 143 del T.u.e.l.);
il comma 11 del nuovo testo dell'art. 143 - invece - ha introdotto una
misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro
condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale:
l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al
turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia
territoriale;
tali soggetti non possono essere candidati nel primo turno elettorale
successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella
regione in cui si trova l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;
l'incandidabilità deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento
definitivo di carattere giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il
ministro dell'interno trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale
competente, che decide relativamente agli amministratori in essa indicati,
applicando - in quanto compatibili - le norme previste per i procedimenti in
camera di Consiglio in sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).
In ogni caso il comma 4 dell'art. 143 Tuel prevede che “lo scioglimento del
Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di Sindaco, di Presidente della provincia, di componente delle
rispettive Giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti”;
la soluzione auspicabile, pertanto, è che il Consiglio regionale approvi
una norma che vieti, in tale situazione, che i medesimi soggetti siano o
diventino titolari di incarichi a vario titolo presso
pertanto il Consiglio regionale visto l'art. 3 comma 1, lett. b)
e d) della legge regionale 19 dicembre 2002, recante "Istituzione di una
Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta";
nella seduta
del 20 luglio 2011
in armonia con
l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;
considerate e
condivise le motivazioni sopra espresse
impegnano il
Consiglio e
nelle loro
rispettive attribuzioni, a prevedere che tra i criteri che definiscono
l'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la regione Calabria
nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi
comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria
sia inserita la seguente norma:
"Gli amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche
esterni ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno data
causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero di
una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Pongo in
votazione la mozione numero
“Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che gli appalti pubblici, sia di opere che la somministrazione
di beni o servizi, sono indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli
organi comunali calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle
organizzazioni criminali nella gestione del settore viene favorita dallo
stravolgimento delle regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa
mancanza di concorrenza, dalla creazione artificiosa di "emergenze"
che determinano le condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla
criminalità;
è questo un settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è
relazione, inchiesta o approfondimento che non punti l'attenzione
sull'intreccio perverso del mondo degli appalti;
anche recentemente il Ministero dell'Interno, con la circolare 23 giugno 2010 n. 4610, è intervenuto per le opere pubbliche di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, indicando alle Prefetture la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa che preveda l'obbligo della stazione
appaltante di inserire nel contratto di gara specifiche clausole che vincolano
gli aggiudicatari a comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nei lavori.
Mediamente, ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per
servizi e opere pubbliche circa 700 milioni di euro;
tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali per spese di investimento
sono ammontati e 6,3 miliardi di euro e i pagamenti complessivi a 4,3 miliardi
di euro;
si tratta di impedire che questa mole di denaro possa
"ingrassare" le imprese criminogene che tolgono spazio elle imprese
sane ma anche "spezzare" quel patto perverso che spesso, con maggiore
frequenza nei piccoli comuni, lega appaltatori e stazione appaltante;
a tal fine, si propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le
clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI), un
complesso di regole comportamentali dirette e garantire il corretto svolgimento
delle gare, e inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti
pubblici. Questo strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta
responsabilità di ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano
le previsioni sottoscritte.
Il PI può pertanto diventare una strumento aggiuntivo delle
amministrazioni locali contro la corruzione, le infiltrazioni criminali, i
tentativi di condizionare i pubblici incanti;
il PI è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter
burocratico per i partecipanti né comporta alcun costo o onere
aggiuntivo;
il PI è inoltre uno strumento amministrativamente corretto e legale.
Numerose sono oramai le pronunce che, segnalando un preciso orientamento
giurisprudenziale, confermano la corretta modalità di utilizzo dello strumento
(vd. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004
n. 4789; 24 marzo 2005 n. 6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici, GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di
Ancona, sez. I, sentenza n. 1146 del 10 novembre 2006.
Il PI è stato definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni
o requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e
condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara (tra le
altre la decisione del Consiglio di Stato sezione 2142/2009).
Il concorrente con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della
domanda, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi
della concorrenza, e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni patrimoniali, oltre alla esclusione dalla gara.
La previsione di un ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita
dei doveri fissati dal PI con le correlative responsabilità di ordine
patrimoniale, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato
la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione,
nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro
contratto, con l'accettazione dell'invito.
E’ stata pertanto giudicata legittima l’escussione della cauzione
provvisoria, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la
sottoscrizione del PI, che non configura una sanzione amministrativa, semmai è
la conseguenza dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali,
accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva
alla esclusione della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato
sezione V decisione 1258/2005 e 4267/2008).
Pertanto il Consiglio regionale
visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre
2002 recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la
'ndrangheta";
considerato che nella seduta del 20 luglio 2011
in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge
regionale;
considerate e condivise le motivazioni sopra espresse a prevedere
l'obbligatorietà:
impegna
per
di inserire tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di
correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da
qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente,
limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o
nell'esecuzione dei contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di
Integrità" sotto riportato.
PATTO DI INTEGRITA’
Tra (stazione appaltante)_______________________
e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto
mediante __________________________ per l'affidamento
___________________________
Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale
obbligazione tra (stazione appaltante)
___________________ e i partecipanti alla gare in oggetto di conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza nonché
l'espresso impegno anticorruzione e antimafia di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
Il personale,
i collaboratori ed i consulenti del (stazione
appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello
nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo
contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo
Patto.
II (stazione
appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici
i dati più rilevanti riguardanti la gara:
l'elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi offerti;
l'elenco delle
offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per
l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.
Il sottoscritto
partecipante:
• si impegna a
segnalare al (stazione appaltante)
___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;
• ribadisce di
non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di
offerte concertato o preordinate;
• si impegna a
rendere noti, su richiesta del (stazione
appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;
• si impegna
inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a
caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o
condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;
• prende atto
e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni.
a) rescissione
del contratto in danno;
b)
incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
c)
incameramento della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare
esecuzione del contratto;
d)
risarcimento del danno arrecato al (stazione
appaltante) _______________________ nella
misura del 10% del valore del contratto salvo e impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;
e)
risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata
la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
f) esclusione
del concorrente dalle gare indette dal (stazione
appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.
Il presente
Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui
trattasi.
Ogni
controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
Integrità tra (stazione appaltante)
______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Data
_______________________
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TIMBRO
E FIRMA DEL CONCORRENTE
Il presente
documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo
dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancata presentazione
del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale rappresentante
dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.
Il presente
documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto
autorizzato dal (stazione appaltante)
_________________ a seguito della gara”.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
La parola all’onorevole Fedele.
Poiché ho notato che da diverse sedute sono iscritte all’ordine del giorno anche
le nomine che devono essere fatte dal Consiglio regionale, poiché alcune sono in scadenza, come quelle delle Asi, delle Asp, eccetera, proporrei, se l’Aula è d’accordo,
di delegare il Presidente che con i poteri sostitutivi provvederà a
fare queste nomine.
La parola all’onorevole Imbalzano.
Prima di passare al punto all’ordine del giorno, se non siamo già
passati, a proposto di mozioni vorrei intervenire.
Credevo che lei dovesse intervenire su questo punto. Procediamo
alla votazione della proposta avanzata dall’onorevole
Fedele.
(Il Consiglio approva)
Si passa alla trattazione delle seguenti mozioni: numero 41 del consigliere Imbalzano: “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”; numero 30 del consigliere Imbalzano: “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”.
La
parola all’onorevole Imbalzano.
Mi rendo conto dell’ora tarda e della stanchezza dei colleghi, ma credo che, anche per rispetto delle associazioni produttive di categoria presenti da stamane in Consiglio regionale, sia giusto dedicare – noi avremmo voluto che si facesse ben altro dibattito – alcuni minuti all’illustrazione di due mozioni, una presentata il 24 gennaio “Sullo stato dell’agrumicoltura e dell’olivicoltura in Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro” ed una che, di fatto, assorbe in buona parte la precedente del 31 maggio “Sulle problematiche dell’agricoltura e dell’agrumicoltura della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della Piana di Gioia Tauro”.
Si tratta, in sostanza, di due mozioni nate dalla constatazione a seguito di ripetute assemblee – ma è un fatto largamente noto, un fatto oggettivo – tenute in provincia di Reggio Calabria nei mesi scorsi da organizzazioni produttive, in particolare da Coldiretti, della difficile condizione dell’agrumicoltura e l’olivicoltura calabrese, in particolare quella reggina.
Si tratta due mozioni nate anche dalle denunce, dal lavoro capillare di Coldiretti in particolare, non solo di Coldiretti, e pur dando atto all’assessore Trematerra dell’ottimo lavoro che ha fatto in questi mesi, con una serie di iniziative che ha avviato nel settore e con dei risultati apprezzabili che ha conseguito, credo sia utile che il Consiglio regionale, in qualche modo, affronti e si esprima sull’argomento, perché i problemi dell’agricoltura calabrese, dell’agricoltura reggina e della Piana di Gioia Tauro in particolare sono problemi strutturali e antichi, di una gravità inaudita, quindi è giusto che questo Consiglio regionale dia un contributo.
Per la verità, mi limito a formulare soltanto le richieste, non voglio attardarmi
nell’illustrarle in modo capillare, proprio perché l’ora è tarda e credo che l’argomento sia
largamente
conosciuto dai colleghi. Voglio solo sottolineare, in particolare, che dopo
la campagna del 2010-2011 il settore è stato condizionato
da risultati gravissimi, ricaduti su
migliaia di famiglie, di micro-aziende, di piccole aziende soprattutto nella Piana di
Gioia Tauro, dove – come è noto – è diffusa la
presenza di agrumeti, in cui primeggia fra tutti il biondo comune. Credo che
nell’imminenza della campagna agrumaria 2011-
A parte il riferimento alla
prossima campagna agrumaria, dicevo che ci sono problemi strutturali gravissimi che vanno
affrontati, che l’assessore Trematerra sta tentando di affrontare, ma rispetto ai quali credo che il Consiglio regionale debba esprimersi in modo
chiaro, raccogliendo il grido d’allarme delle associazioni produttive, in
particolare di Coldiretti, e di migliaia di famiglie e di piccoli imprenditori,
per far sì che l’istituzione
regionale, ma non solo, adottino i provvedimenti opportuni, perché si tratta di
provvedimenti che in parte attengono alla responsabilità della Giunta
regionale, ma in parte attengono alla responsabilità del Governo nazionale e
della stessa Comunità europea.
Credo che, al di là della generale disattenzione – e
questo è un fatto veramente assai riprovevole, perché stiamo affrontando un
argomento di assoluta importanza per l’economia della nostra provincia e della
nostra regione – sia assai importante che elenchi, quantomeno, alcune delle
misure che riteniamo fondamentali, essenziali per aiutare il comparto.
Anzitutto, inserire una misura specifica nel Psr o,
comunque, in un’altra forma di finanziamento per quanto concerne la conversione
delle piantagioni di agrumi obsoleti con il reimpianto di nuove cultivar che
trovino maggiori e migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo in
considerazione il fatto che nella provincia di Reggio – come dicevo – esistono
migliaia di micro-aziende.
In più, si chiede la revisione dei premi a superficie
dell’Asse II del Psr 2007-2013, perché realizza interventi di riconversione,
allo scopo di compensare il prevedibile momentaneo calo di reddito prima
dell’entrata in produzione dei nuovi impianti.
Si chiede l’attivazione delle risorse dei fondi Fas, una
volta che saranno disponibili, in favore dell’intero settore; il potenziamento
dell’ufficio fito-sanitario regionale del porto di Gioia Tauro, per consentire maggiori controlli
all’importazione; il rafforzamento dei fondi di garanzia per il settore
agrumicolo e olivicolo, e ricordo che su questo argomento c’è una proposta di
legge a nostra firma all’esame della seconda Commissione.
In più, chiediamo di intervenire a livello istituzionale
per agevolare l’accesso al credito alle aziende agricole, ma anche alle strutture organizzate, alle O.P. che
sono rimaste e, ovviamente, alle associazioni produttive di categoria.
Chiediamo, ancora, di fornire un sostegno economico da
parte della Regione per favorire l’aggregazione al sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo dell’attività
agricola a tutti i livelli.
Chiediamo di incentivare l’aggregazione in modo
particolare nelle aree dove prevalgono le micro-aziende, magari estendendo il
credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi in agricoltura, con
priorità agli investimenti che mirano all’aggregazione dell’offerta e alla
stipula di accordi interprofessionali.
Chiediamo, ancora, di adottare interventi straordinari a
favore delle imprese agricole per fronteggiare la crisi, con particolare
riferimento alla proroga della riduzione dei contributi previdenziali e
assistenziali nelle zone svantaggiate, con l’allargamento delle agevolazioni ai
settori in crisi; introdurre agevolazioni contributive e tributarie per le
imprese agricole colpite da crisi di mercato.
Chiediamo di estendere a tutte le attività agrumicole
l’Accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4 per cento dell’aliquota Iva
sui carburanti utilizzati nelle attività agricole.
Chiediamo di defiscalizzare gli oneri sociali per le
aziende agricole con la creazione di un’area franca nella Piana di Gioia Tauro
per un determinato periodo dell’anno, per i contributi sull’assunzione della
manodopera dedicata ai prodotti agrumicoli, fino a quando non rientra questo stato di disagio.
Infine, di assicurare un sostegno alla ricerca e ai
servizi per le imprese e l’innovazione e un contributo alla lotta contro la
batteriosi del kiwi.
Si tratta, quindi, come è facile intuire, di iniziative
che attengono in buona parte alla responsabilità della Regione, però questo
Consiglio regionale, secondo noi, deve attivarsi in altre sedi istituzionali –
quali, per esempio, il Governo e
Ha chiesto di parlare l’onorevole Giordano. Ne ha
facoltà.
Signor Presidente, sarò anche molto breve perché non
voglio approfittare della pazienza dei giornalisti e delle associazioni che
sono accorse numerose, oggi, ad attendere anche questa mozione che giudico
importante e che racchiude un percorso che ha visto uniti i produttori, le
associazioni datoriali e di categoria che chiedono a gran voce che
l’agricoltura in Calabria torni ad essere protagonista di una stagione che
negli anni ha visto questo comparto essere l’asse portante non solo della
economia calabrese ma anche di un modo di vivere.
(Interruzione)
Vedo che l’Aula non è molto attenta ad una questione
che, ripeto, dovrebbe preoccuparci e vederci tutti impegnati nel chiedere,
nell’azionare e nell’attivarci. Ritengo che questa mozione, in cui oggi trovano
adesione queste politiche, sia importante e che non possa, però, essere l’unico
atto posto in essere dal Consiglio regionale che dovrebbe essere impegnato e
protagonista nel chiedere decisamente una inversione di tendenza ed una pagina
nuova per un comparto che troppo stesso è stato trascurato e non sostenuto
adeguatamente.
Presidente, brevemente, chiedo che la mozione amplifichi
ed estenda alcune misure che ritengo necessarie affinché si inquadri con una
nuova politica di sistema.
Abbiamo la legge regionale numero 29 del 2008 che è
stata una legge importante.
Quindici giorni fa ho presentato una interrogazione
ricevendo le assicurazioni dell’assessore Trematerra sulla questione
dell’utilizzo dei prodotti agricoli e sui controlli.
Credo che la mozione debba necessariamente chiedere un
momento di accelerazione da parte della Commissione europea sull’emissione di
quel parere di compatibilità che ha impedito l’operatività di questa legge e la
sua attuazione, poiché possiede un impianto e dei principi votati alla
unanimità ed è stata giudicata capace di imprimere una svolta non solo per
l’agricoltura ma per tutta l’economia calabrese.
E’ necessario, quindi, richiamare l’esecutività della
legge regionale numero 29 e, soprattutto, l’attivazione delle risorse dei fondi
Fas.
Dobbiamo prevedere delle azioni che siano sistemiche e
strutturali. Dare attuazione all’articolo 45 della legge numero 8 del 2010
prevedendo, poi, l’attivazione dei fondi di garanzia per l’accesso al credito,
al credito di gestione, le cambiali agrarie e conto anticipazioni e
conferimenti.
In ultimo, credo sia importante chiedere che venga
ripristinato l’articolo 12 della legge numero 8 del 2010, successivamente
abrogato, relativo al riordino fondiario ed al ricambio generazionale.
Su questa materia anche l’Unione europea aveva assunto
delle determinazioni importanti già nel 2003, comunicate dall’allora
commissario Frattini perché si riteneva che occorresse ricomporre il quadro
fondiario per rendere l’agricoltura italiana, calabrese in particolare,
competitiva ed in grado di potersi ristrutturare in maniera adeguata.
Se queste cose che ho appena enunciato possono essere
inserite, credo che potremo dare maggiore forza ed impulso alla mozione che
deve tradursi, poi, in atti della Giunta regionale e del Consiglio regionale
che dovrà essere vigile e aprire una stagione nuova che veda l’agricoltura
protagonista non solo del comparto produttivo, ma di un nuovo modo di
interpretare le potenzialità di questa Regione. Grazie.
Pongo in votazione la mozione numero 41 dell’onorevole
Imbalzano di cui do lettura con coordinamento formale:
“Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che
l'agrumicoltura da sempre costituisce la struttura portante
dell'economia agricola reggina e rappresenta un tratto distintivo del nostro
territorio. Le produzioni locali sono contraddistinte da tipologie varietali
mancanti delle caratteristiche qualitative ed organolettiche tali da consentire
la collocazione sui mercati del fresco, cosicché, negli anni, la trasformazione
industriale ha rappresentato lo sbocco commerciale naturale di tali produzioni.
E' andato cosi affermandosi un tessuto agroindustriale contraddistinto da imprese per lo più di
piccole e medie dimensioni preposte alla produzione di succhi concentrati o di
prima spremitura di ottima qualità che può vantare caratteri di assoluta
eccellenza a fini della produzione di succhi;
ciò ha
consentito nel tempo l'affermarsi di un distretto agroindustriale incentrato
sulla trasformazione industriale degli agrumi, che ha reso possibile
l'attivazione di numerose attività nell'indotto e fornito risposte concrete
anche sul piano occupazionale alla richiesta di territori da sempre
contraddistinti da forti squilibri nel mercato del lavoro;
questo
modello, è stato recentemente abbattuto dalla recente riforma dell'OCM
Ortofrutta varata nel 2007 dalla Comunità europea che ha portato al superamento
del precedente regime di sostegno, mettendo praticamente fuori mercato le
imprese calabresi, impossibilitate nell'immediato a fronteggiare la fortissima
concorrenza esercitata dalle produzioni estere;
la campagna
2010-2011 non è stata rappresentativa dell'effettivo stato in cui versa il
settore, viste le basse rese ad ettaro, condizionate da pessime condizioni
climatiche, siccità, grandine e gelo che hanno portato la produzione regionale
ai più bassi livelli degli ultimi dieci anni, accentuando ancora di più le
condizioni precarie del settore;
il quadro che
si delinea per la campagna agrumaria 2011/2012 mette quindi chiaramente in
evidenza le difficoltà in cui versa il comparto, in quanto le logiche di
mercato limitano al minimo le possibilità per i produttori di poter anche solo
affrontare le spese di raccolta del prodotto;
stante
l'attuale situazione del comparto, è impossibile, anche solo lontanamente
ipotizzare un regolare avvio della campagna di trasformazione 2011-2012 con
gravissimi risvolti occupazionali quantificati nell'immediato con la perdita di
oltre 2.000 posti di lavoro, a cui vanno ad aggiungersi gli effetti altrettanto
dirompenti sulle attività dell'indotto che concorreranno ad aggravare la crisi
economica e sociale che già da tempo affligge il comparto;
impegna
a) inserire
una misura ad hoc sul PSR od altra forma
di finanziamento, per quanto concerne la conversione delle piantagioni di
agrumi obsolete con il reimpianto di nuove cultivar che trovino maggiori e
migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo anche in considerazione il fatto
che nella provincia di Reggio Calabria esistono numerosissime micro aziende e
che anche queste devono avere accesso a questo tipo di agevolazione rimanendo
dentro un sistema organizzato per colmare la pecca della ridotta superficie;
b) intervenire
a livello istituzionale per agevolare l'accesso al credito sia alle aziende
agricole che alle strutture organizzate;
c) fornire un
sostegno economico da parte della Regione per favorire l'aggregazione al
sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo delle attività agricole
a tutti i livelli, stante anche il fatto che la scarsa qualità del prodotto non
favorisce la sua stessa commercializzazione;
d) incentivare
l'aggregazione in modo particolare nelle aree dove prevalgono le micro aziende,
magari estendendo il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi in
agricoltura con priorità agli investimenti che mirano all'aggregazione
dell'offerta ed alla stipula di accordi interprofessionali;
e) adottare
interventi straordinari a favore delle imprese agricole per fronteggiare la crisi
con particolare riferimento alla proroga della riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali nelle zone svantaggiate con l'allargamento delle
agevolazioni ai settori in crisi;
f) introdurre
agevolazioni contributive e tributarie per le imprese agricole colpite da crisi
di mercato;
g) estendere a
tutte le attività agrumicole l'accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4 per cento dell'aliquota Iva sui carburanti utilizzati
nelle attività agricole;
h)
revisionare, ristrutturare e ammodernare gli organismi di controllo e le
metodologie di ingresso nazionale per i prodotti agroalimentari. Inoltre si
deve promuovere la trasparenza sulla provenienza delle materie prime e dei
prodotti finiti, tramite etichettature dettagliate e che forniscano chiarezza
sulla tracciabilità e rintracciabilità del prodotto;
i)
defiscalizzare gli oneri sociali per le aziende agricole con la creazione di
una area franca nella Piana di Gioia Tauro per un determinato periodo dell'anno
per i contributi sulle assunzioni della manodopera dedicata ai prodotti
agrumicoli, fino a che non rientra lo stato di disagio;
j) assicurare
un sostegno alla ricerca, ai servizi per l'impresa e alla innovazione;
k) contribuire
alla lotta contro la batteriosi dei kiwi.”
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Pongo in
votazione la mozione numero 30 dell’onorevole Imbalzano di cui do lettura:
“Il Consiglio
regionale,
premesso che
il settore
dell’agricoltura in Calabria attraversa da alcuni anni una fase difficile con progressiva
perdita di competitività a causa della spietata concorrenza delle produzioni
similari del Nord Africa nonché di alcuni Paesi europei ed extra-europei;
l'attuale
Giunta regionale, ed in particolare l'assessore Michele Trematerra, hanno messo
in campo a 360 gradi una serie di iniziative che, in forte discontinuità
rispetto al passato, stanno cominciando a dare significativi frutti a favore
degli agricoltori dell'intero territorio calabrese;
queste
iniziative qualificanti, in poco più di sei mesi, hanno consentito una forte
accelerazione della spesa nel comparto, tant'è che dal 30.06.2010 al 31.12.2010
sono stati spesi Fondi Por per Euro 124.373.000 rispetto ai 94.000.000
utilizzati dall'1.01.2007 al 31.03.2010;
in
particolare, l'agricoltura della Provincia di Reggio e della Piana di Gioia
Tauro necessita di interventi mirati per tentare di mutare il suo assetto produttivo
ed organizzativo e per venire incontro alle attese di migliaia di famiglie che
da detti settori traggono l'unica fonte di sostentamento;
infine, tutto
ciò si rende necessario perché l'agricoltura dell'Area di Gioia Tauro è
notoriamente obsoleta, priva di sbocchi concreti sul mercato e necessita
pertanto di quegli interventi strutturali mai assunti nel passato;
ritiene
ineludibile l'attivazione di un Piano Straordinario Agrumicolo e Olivicolo
Regionale che consenta:
2. La
revisione dei premi a superficie dell'Asse II del PSR 2007 - 2013 per chi
realizza interventi di riconversione, allo scopo di compensare il prevedibile,
momentaneo calo di reddito prima dell'entrata in produzione dei nuovi impianti;
4. Il
potenziamento dell'Ufficio Fitosanitario Regionale del Porto di Gioia Tauro,
per consentire maggiori controlli alle importazioni;
5. Il
rafforzamento dei Fondi di garanzia per il settore agrumicolo ed olivicolo per
favorire l'accesso al credito degli operatori direttamente coinvolti, mediante
lo sconto di cambiali agrarie ed un congruo anticipo dei conferimenti di
prodotto;
impegna
ad assumere
una iniziativa legislativa a livello nazionale che modifichi la legge 286/1961,
per aumentare il contenuto del succo d'arance dall'attuale 12% ad almeno il 15
- 18%, atteso che l'aumento di ogni 1% di succo consente l'utilizzo aggiuntivo
di almeno
(Il
Consiglio approva)
(E’
riportata in allegato)
Si passa alla Mozione numero 39 di iniziativa del consigliere Nucera: “Interventi presso il Governo per l'approvazione della proposta di legge n. 108/XVI^”.
Prego, onorevole Nucera.
Sia fatta la volontà di Dio, verrebbe da dire.
Finalmente, dopo tanti ed inutili tentativi, riusciamo a discutere una mozione,
immaginatevi una legge!
Presidente, ritengo che una legge, benché sia dello
Stato, - mi fa piacere che ci sia l’assessore all’agricoltura – non possa avere
una forza – salvo che non sia la Costituzione – vitale pari a 50 anni. E’di
questo che noi stiamo parlando Presidente Scopelliti.
Stiamo parlando di una legge dello Stato italiano che ha
50 anni di vita!
La mozione, che mi limiterò ad illustrare in linea di
massima, in fondo tende a superare e a far superare allo Stato italiano, perché
le Regioni hanno questo dovere e questo compito una ingiustizia non solo
economica, ma anche e soprattutto sociale che
Dobbiamo dire grazie – meno male che ci sono – alle
associazioni di categoria molte volte per l’aiuto fattivo, il sostegno vero che
danno.
Nella fattispecie dobbiamo dire grazie alla Coldiretti
che è riuscita ad individuare un percorso che non tende solo ed esclusivamente
a modificare il contenuto di una legge, come abbiamo già detto, superata e
obsoleta, vecchia e stantia che risale, appunto, a 50 anni fa, ma anche a
ristabilire un equilibrio sociale che consente ai nostri produttori agricoli,
quindi, di creare ricchezza nel nostro territorio, di sanare una ingiustizia
sociale oltre che economica.
Siamo ormai di fronte ad una società fortemente evoluta,
che tende sempre più a chiedere e richiedere la migliore qualità dei prodotti
che si addicano alla qualità della vita ed al benessere.
Ecco, in fondo, qual è la funzione della mozione.
E’ una mozione che tende a richiedere un intervento presso
il Governo centrale per l’approvazione della proposta di legge numero 4108
della sedicesima legislatura recante la “modifica all’articolo 1 della legge 3
del 1961, numero
Non deve essere solo uno slogan per dire “modifichiamo” perché dietro questo titolo,
Presidente ed assessore Trematerra – so che lei in questo è molto sensibile per
cui coglie perfettamente il contenuto reale di questa normativa – che può
sembrare banale, si nascondono intensi volumi di affari in una realtà, in una
terra, che lei conosce bene e che, insieme alla Sicilia, è una delle due
Regioni che si stanno muovendo e rappresentano i due terzi della produzione
italiana di succhi d’arancia.
Stiamo parlando di un settore forte dell’economia di cui
questa Regione non può assolutamente privarsi.
E’ impensabile, Presidente, che per discutere una
mozione di questo tipo siano necessari quattro mesi.
E’ impensabile. Chiedo, quindi, una maggiore attenzione
nel momento in cui si pongono in discussione le leggi, nel momento in cui
bisogna dare priorità agli ordini del giorno e dare significato ed operatività
a quella che è un’azione di sostegno del nostro Governo regionale, se veramente
siamo e vogliamo fare maggioranza in questo Governo regionale. Altrimenti
facciamo altre cose.
Non è solo, allora, lo sviluppo del settore agrumicolo,
ma occorre risanare questa giustizia sociale che è stata tolta insieme alla
giustizia economica, cioè bisogna fare un’attenta analisi di mercato a cui
assolutamente non possiamo sfuggire.
Il prezzo pagato per un chilo di succo concentrato di
arance calabresi è di 1,60 euro, quindi, con un chilo di succo concentrato a 60
brik si ottengono
Quindi, c’è una quantità che è il 12 per cento d’arancia
che deve essere modificata nella normativa nazionale e che deve aumentare in
funzione di quello che vi dico, cioè che un litro di arancia contiene il valore
di soli 3 centesimi di euro di arancia. Attualmente le industrie di spremitura
corrispondono ai prodotti agricoli il prezzo di 0,08 centesimi di euro, quindi,
una quantità infinitesimale rispetto al rapporto che si può avere con le nostre
arance.
Onorevole Nucera, ha esaurito il tempo.
Basti pensare che il costo della manodopera per i
produttori agricoli è stimato in 0,06 centesimi, il che significa che ai
produttori non rimane neanche lo 0,02 per cento di guadagno, cioè non
conviene più lavorare, ed ecco la motivazione
fondamentale per cui le nostre arance rimangono sugli alberi e non vengono
raccolte. Ecco il danno sociale oltre che economico che viene subito dagli
agricoltori, da una categoria ricca che è quella che fornisce il 60/70 per cento del Pil calabrese
che è quello fortemente collegato
all’agricoltura.
Ecco perché su questi temi
il confronto non può avere sconti, né ci possono essere reticenze né,
soprattutto, si possono accumulare ritardi.
Ecco perché su queste cose
non possiamo fare sconti a nessuno, neanche al Governo nazionale, che è
chiamato a legiferare al più presto sulla materia, a prendere coscienza del
fatto che l’economia del sud non può nascere dalle materie o dai prodotti
alimentari importati dal nord, ma deve nascere sfruttando ed utilizzando al
massimo la capacità di produzione che noi abbiamo.
Deve nascere, soprattutto,
valorizzando quelle che sono le nostre vere testimonianze.
Allora su tutto questo, credo
che la mozione sia scontata nel suo contenuto e
che debba trovare un riscontro reale rispetto al fabbisogno effettivo di quelle
che sono le attività tipiche calabresi e fra queste rientra,
naturalmente, quella della produzione di arance.
Presidente, all’ordine del giorno della seduta odierna
c’erano altre due interrogazioni. Una riguardava il kiwi o, meglio, il
micidiale virus che ha colpito queste
piantagioni e l’altra che riguardava questa malattia conosciuta come la
“tristezza degli agrumi” che tanti danni ha creato all’economia calabrese e,
ovviamente, anche italiana.
Allora due sono le cose: o in quest’Aula apriamo un
dibattito forte, vero e sincero sul sistema agricolo calabrese e colgo
l’occasione della presenza dell’assessore per ribadirlo, oppure rischiamo, al
di là dei piani settoriali di sviluppo rurale, di non riuscire ad andare oltre
quella che può essere l’improvvisazione di un’azione che, invece, richiede più
che mai concertazione e, soprattutto, consonanza di sentimenti da parte di un organo
legislativo che è quello della Regione Calabria per varare un piano Marshall di
intervento per la valorizzazione dei nostri prodotti.
Ad onor del vero, so che l’assessore si sta muovendo in
questa direzione, ma vorremmo avere un dibattito sereno, tranquillo e aperto,
un dialogo chiaro su tutto questo anche con la minoranza, perché
dall’opposizione possiamo anche noi trarre spunti chiari e buoni di intervento
su questa materia che appartiene al bene di tutti, che è una materia a cui
tutti quanti guardiamo con interesse e specificità e non possiamo certo
sacrificarla.
A questo punto mi permetto di aggiungere un ultimo
tassello.
Poi, però, facciamo le sagre e le mostre, portiamo gli stand fuori dalla Calabria con i
prodotti tipici calabresi che non sono neanche regolamentati.
Ecco Presidente, qual è il senso della mozione:
recuperare un dialogo forte con l’agricoltura calabrese. E lo dobbiamo fare,
assessore Trematerra, attraverso un confronto continuo e costante con le associazioni
agricole, che so che lei sta tenendo.
Ma vogliamo che nasca anche da quest’Aula un’azione
forte ed incisiva per dare non solo legittimità all’azione positiva che lei sta
compiendo, ma per dare anche significato politico all’azione che vogliamo fare
perché di questo si tratta.
O abbiamo il coraggio delle nostre scelte o veramente
rischiamo di affossare l’unico settore che ancora fornisce ricchezza alla
Regione Calabria che è quello agricolo.
Non ci sono interventi, pertanto, pongo in votazione la
mozione di cui do lettura: “Il Consiglio regionale
premesso che
il comparto agrumicolo rappresenta uno dei più
importanti settori dell'agricoltura per la nostra Regione ed in questi anni ha
subito le ripercussioni della crisi economica oltre che dell'invasione sul
mercato da parte di produttori di altri paesi, per cui va rilanciato e
preservato;
le proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica
dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n.
le innovazioni previste dalla proposta di legge n. 4114/
XVI, recante "Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi
di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei
prodotti italiani" e dalla proposta di legge n. 4108/XVI, recante
"Modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n.
impegna
ed il Presidente della Regione Calabria, ad intervenire
sul Presidente del Consiglio dei Ministri affinché solleciti la definizione
dell'iter legislativo delle proposte di legge n. 4108/XVI, recante
"Modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Non ci sono altri punti
inseriti all’ordine del giorno. Il Consiglio regionale sarà convocato a
domicilio.
La seduta termina alle 18,40
Hanno chiesto congedo i consiglieri Aiello F., Bruni.
(Sono concessi)
Sono stati presentati alla Presidenza
le seguenti proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale:
“Modifiche alle leggi regionali n. 3/2011, n. 4/2011 e
n. 7/2011 (Delibera G.R. n. 285 del 12.07.2011)” (P.L. n. 219/9^)
E’ stata assegnata alla Commissione contro la
‘ndrangheta.
(Così resta stabilito)
“Centri commerciali naturali in Calabria (Delibera G. R.
n. 287 del 12.07.2011)” (P.L. n. 220/9^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare -
Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta stabilito)
“Ripianamento disavanzi
esercizi 2005-2010 del Centro tipologico nazionale S. c. p. A. (Delibera G. R.
n. 312 del 22.07.2011)” (P.L. n. 225/9^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare -
Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta stabilito)
“Delega alla Giunta
regionale per riordinare in testi unici le disposizioni di legge riguardanti la
promozione ed organizzazione di
attività culturali, la valorizzazione dei beni
culturali ambientali, l’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica, il
sostegno alla innovazione per i settori produttivi e l’alta formazione
(Delibera G. R. n. 340 del 22.07.2011)” (P.L. n. 227/9^)
E’ stata assegnata alla
prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate,
inoltre, alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei
consiglieri:
Pacenza, Battaglia, Bilardi, Franchino, Tripodi –
“Delega alla Giunta regionale per la redazione di testi unici in materia di
agricoltura e lavori pubblici” (P.L. n. 217/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
Gallo, Salerno, Fedele,
Dattolo, Serra – “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”
(P.L. n. 218/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.
(Così resta stabilito)
Magno – “Disposizioni in
materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla
tutela della salute” (P.L. n. 221/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.
(Così resta stabilito)
Magno – “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale n.
2 del 23 marzo 1984 sulla disciplina dell’orario dei turni e ferie delle
farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria” (P.L. n. 222/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative.
(Così resta stabilito)
Rappoccio – “Determinazione
ed attuazione degli indirizzi regionali in materia di vendita della stampa
quotidiana e periodica” (P.L. n. 223/9^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare -
Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta stabilito)
Magarò – “Misure per la
trasparenza e la tracciabilità dell’utilizzazione delle provvidenze economiche
erogate dalla Regione Calabria” (P.L.
n. 224/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
Orsomarso – “Cooperazione
sanitaria tra Calabria ed Eritrea” (P.L. n. 226/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione consiliare - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative – ed
alla seconda Bilancio programmazione economica
e attività produttive – per il parere.
(Così resta stabilito)
“Modifiche
alla legge regionale 7 febbraio
2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale)” (P.L. n. 228/9^)
E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e
decentramento.
(Così resta stabilito)
Caputo – “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale
sul turismo n. 8/2008” (P.L. n. 229/9^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare -
Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta stabilito)
Fedele – “Modifica ed
integrazione alla legge regionale 16
aprile 2002, n. 19 recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio. Legge urbanistica della Calabria” (P.L. n. 230/9^)
E’ stata assegnata alla
quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio –
protezione dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
Franchino, Maiolo,
Battaglia, Censore, Guccione, Principe, Scalzo, Sulla – “Riordino delle
Comunità montane/Unione montane calabresi (Ordinamento e disposizioni a
favore della montagna e dei servizi associati montani)” (P.L. n. 231/9^)
E’ stata assegnata alla
quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio –
protezione dell’ambiente – ed alla seconda Bilancio
programmazione economica e attività produttive
– per il parere.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri:
De Masi, Giordano, Talarico D. – “Riduzione dei costi della politica” (P.L.S. n. 3/9^)
E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e
decentramento.
(Così resta stabilito)
Nucera
– “Modifica all’articolo 15 della legge
regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)” (P.L.S. n. 4/9^)
E’ stata assegnata alla quinta Commissione consiliare - Riforme e
decentramento.
(Così resta stabilito)
E’ stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Approvazione piano regionale di sviluppo turistico sostenibile per il triennio 2011/2013 – art. 3 legge regionale n. 6/2008 (Delibera G. R. n. 328 del 22.07.2011)” (P. P.A. n. 143/9^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare -
Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta stabilito)
E’ stata inoltre presentata la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza:
“Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale” (P.P.A. n. 136/9^)
Sono state presentate, inoltre, le seguenti proposte di provvedimento
amministrativo d’Ufficio:
“Designazione
di due membri nei Collegi sindacali delle Aziende
sanitarie provinciali di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e
Crotone scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
dall’art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - legge regionale 13
aprile 1992, n. 3 - legge regionale 2 novembre 1994, n. 26 (Decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229) - legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art.
“Designazione di due membri nei Collegi sindacali delle
quattro Aziende ospedaliere della Calabria scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 - legge regionale 2 novembre 1994, n. 26 (Decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229)” (P.P.A. n. 138/9^)
“Nomina del Presidente e di due membri effettivi e due
supplenti nel Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi per lo sviluppo
industriale di Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia
(legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, art. 11)” (P.P.A. n. 139/9^)
“Nomina di cinque esperti nell’Osservatorio regionale
per lo sport (legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, art. 10)” (P.P.A. n.
140/9^)
“Nomina di tre componenti tra cui il Presidente nel
consiglio di amministrazione dell’Enoteca regionale <Casa di vini di
Calabria> (legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, art. 5)” (P.P.A. n.
141/9^)
“Nomina di tre componenti tra cui il Presidente nel
consiglio di amministrazione della Elaioteca regionale <Casa degli oli
extravergini d’oliva di Calabria> (legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2,
art. 6)” (P.P.A. n. 142/9^)
E’ stata presentata, inoltre, la seguente proposta di
provvedimento amministrativo di iniziativa dei consiglieri:
Principe, De Masi, Aiello F. – “Legge regionale 18
luglio 2011, n. 27 – Dichiarazione di decadenza degli attuali membri del
Corecom e indizione delle nuove elezioni” (P.P.A. n. 144/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
E’
stata assegnata alla sesta Commissione consiliare - Affari della Unione europea e relazioni con l’estero.
(Così resta stabilito)
E’ stata
assegnata alla sesta Commissione consiliare - Affari
della Unione europea e relazioni con l’estero.
(Così resta stabilito)
In data 30 giugno 2011 il Presidente
della Giunta regionale ha promulgato la sotto
indicata legge regionale. La
stessa è stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 3 del 9 luglio 2011
al Bur 12 dell’1 luglio 2011:
legge
regionale 30 giugno 2011, n. 19, recante: “Approvazione rendiconto generale
relativo all’esercizio finanziario
In data
18 luglio 2011 il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sotto
indicate leggi regionali. Le stesse sono state pubblicate sul supplemento
straordinario n. 1 del 22 luglio 2011 al Bur 13 del 16 luglio 2011:
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 20, recante: “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio
pluriennale 2011-
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 21, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 4/2007 <Cooperazione e relazioni internazionali della
Calabria>”;
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 22, recante: “Modifica alla legge regionale 7 marzo
2011, n. 3 <Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati
di ‘ndrangheta e
disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore
della imprenditoria”;
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 23, recante: “Norme per il sostegno dei gruppi
acquisto solidale (Gas) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera
corta e di qualità”;
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 24, recante: “Istituzione del centro regionale
sangue”;
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 25, recante: “Modificazioni all’articolo 49 della
legge regionale 29 dicembre 2010, n.
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 26, recante: “Modifica dell’articolo 30 della legge
regionale n. 7 del 21 agosto 2005, e ss.mm.ii. ed art. 20 della legge regionale
n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii”;
legge
regionale 18 luglio 2011 n. 27, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 22 gennaio 2011, n. 2 e ss.mm.ii.”
L’onorevole Pasquale Maria
Tripodi resta componente della seconda Commissione consiliare fino al rinnovo
dell’Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.
In ordine alla legge regionale n. 24 del 24 settembre 2010 “Norme per la
pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri
regionali, degli assessori non consiglieri, dei sottosegretari e dei
soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n.
deliberazione Giunta regionale n. 249 del 17 giugno 2011;
deliberazione Giunta regionale n. 250 del 17 giugno 2011;
deliberazione Giunta regionale n. 251 del 17 giugno 2011;
deliberazione Giunta regionale n. 252 del 17 giugno 2011;
Tripodi. Al Presidente
della Giunta regionale. Per sapere –
premesso che:
il Presidente della Giunta regionale, nella qualità di Commissario ad
acta della sanità, ha utilizzato fondi ordinari del bilancio regionale per
centinaia di milioni di euro, quale anticipazione delle quote annuali di
premialità che il Ministero della Salute eroga direttamente per le annualità
passate e che, a tutt'oggi, non sono state ancora riconosciute -:
a quali fini sono stati destinati i fondi predetti;
a che punto è l'interlocuzione con il Ministero della Salute per il
riconoscimento delle premialità in oggetto;
nel caso si giungesse al non riconoscimento delle somme sulle
premialità, quali soluzioni si intendano adottare per far fronte a tale
utilizzazione quantomeno inopportuna dei fondi ordinari di bilancio.
(149; 12.07.2011)
Sulla. Al Presidente
della Giunta regionale e agli assessori al personale
e alle infrastrutture e lavori pubblici. Per sapere – premesso che:
con delibera n.
204 del 3 marzo 2010, recante "Approvazione della Struttura del
Dipartimento 9 - Infrastrutture, lavori pubblici, politiche della casa, Erp,
Abr, risorse idriche, ciclo integrato delle acque",
a distanza di
16 mesi dall’approvazione della sopra citata delibera, Crotone continua ad
essere l'unica provincia della Calabria nella quale tale ufficio non è ancora
presente. Circostanza questa che, come ovvio, produce un notevole disagio a
cittadini, tecnici ed istituzioni che si vedono costretti, per porre in essere
gli adempimenti previsti dalle normative sia nazionali che regionali, ad
onerose trasferte a Catanzaro;
è evidente
l'importanza che detto servizio riveste non solo in materia di lavori pubblici
ed edilizia, ma anche di tutela delle acque e di progettazione e studio sui
fattori di rischio sismico, geologico e idrogeologico, facilitando la
possibilità di intervento e interazione fra
lo stato di
attuazione della delibera in questione.
(151;
12.07.2011)
Sulla. Al Presidente della
Giunta regionale. Per sapere – premesso
che:
il Dipartimento
turismo della Giunta regionale ha pubblicato, in data 05/02/2010, il bando
relativo ai “Pia Turismo Nuova Ricettività” e, in pari data, quello relativo ai
“Pia Turismo Ampliamento Ricettività”;
per i due
bandi sopracitati la scadenza di presentazione dei progetti da parte delle
imprese veniva fissato al 30/06/2010;
le
disposizioni di entrambi i bandi prevedevano un tempo per lo svolgimento
dell'attività istruttoria dei progetti pari a 90 giorni dalla scadenza dei
termini (30/09/2010);
contrariamente
a tali disposizioni le imprese hanno potuto conoscere gli esiti istruttori
relativi alle domande di agevolazione “Pia Turismo Nuova Ricettività” in data
08/04/2011, ossia solo dopo 282 giorni, mentre, per quanto concerne il bando
“Pia Turismo Ampliamento Ricettività”, ad oggi non vi è alcuna notizia di esiti
istruttori;
la
pubblicazione delle graduatorie, pur contenendo la ragione sociale dei soggetti
beneficiari e gli importi di agevolazione concedibile, non costituisce titolo
per la richiesta delle anticipazioni;
la lentezza
della macchina amministrativa procura, dunque, seri danni all'attività delle
imprese, incidendo negativamente sui tempi di realizzazione degli investimenti
dichiarati agevolati per la mancata erogazione delle anticipazioni -:
le ragioni dei
sopra citati ritardi.
(152;
12.07.2011)
Sulla. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
a partire dall'anno 2006 nella nostra Regione, in particolar modo nella provincia di Reggio Calabria, sono stati segnalati numerosi casi del virus della Tristeza degli agrumi (Citrus tristeza virus, CTV), una delle malattie più dannose e più distruttive degli agrumi, in quanto colpisce la maggior parte delle piante coltivate, causandone la morte;
per la pericolosità del virus e al fine di contrastarne la diffusione è stato emanato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 1996, intitolato "Lotta obbligatoria contro il virus della tristeza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»”;
il suddetto decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 1966 stabilisce che la lotta contro il virus della tristeza degli agrumi è obbligatoria su tutto il territorio nazionale e individua i servizi fitosanitari quali addetti alla prevenzione, al controllo e alla lotta contro il virus di tristeza degli agrumi e ad indagini sistematiche annuali mirate ad accertare la presenza dello stesso nelle coltivazioni;
dall'anno 2009 ad oggi non si conoscono i risultati dei monitoraggi annuali, se effettuati, che il servizio fitosanitario regionale deve effettuare sul territorio calabrese in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 novembre 1996;
il servizio fitosanitario della Regione Calabria, composto da ottimi professionisti non sufficientemente valorizzati, necessita di un potenziamento per rispondere alla esigenze del territorio e ottemperare ai compiti ai quali lo stesso è istituzionalmente preposto;
il virus della tristeza degli agrumi, insieme agli elevati costi di produzione, all'eccessiva frammentazione delle superfici aziendali e all'affermarsi di un mercato sempre più proteso verso la globalizzazione, sta provocando una grave danno ai produttori e rende indifferibile l'applicazione di una serie di interventi di politica agraria volti a garantire, a livello regionale, il mantenimento di un elevato standard quali - quantitativo del prodotto finito -;
se e quando intende ripristinare il servizio di monitoraggio sul virus della tristeza degli agrumi sul territorio calabrese, interrotto nell'anno 2008 e doveroso per il servizio fitosanitario regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 novembre 1996, anche assegnando all'ARSSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura tale compito;
quali provvedimenti intende adottare per affrontare la suddetta emergenza e per sollevare i produttori dai danni economici che gli stessi stanno subendo.
quali provvedimenti intende adottare per risollevare le sorti del sistema agrumicolo calabrese, che necessita di essere potenziato con moderne tecniche produttive che preservino le sue qualità.
(153; 20.07.2011)
Nucera. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’agricoltura. Per sapere – premesso che:
nella Regione Calabria, in special modo nella piana di Gioia Tauro, vi è una vasta produzione di kiwi (actinidia), pari a circa il 6% della produzione nazionale, tale da rivestire una grande importanza dal punto di vista economico - produttivo;
nel corso dell'anno le coltivazione nella piana di Gioia Tauro sono state colpite dal cancro batterico dell'actinidia, provocato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae, una malattia estremamente pericolosa per la coltura del kiwi, che si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e può portare velocemente alla morte della pianta;
per la pericolosità del batterio, anche a seguito dei
gravi danni arrecati dallo stesso in alcuni paesi, l'organismo nocivo suddetto
è stato inserito recentemente nella lista dall'allerta dell'EPPO (European and
Mediterranean Plant Protection Organization) ed è stato oggetto del decreto del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011,
intitolato "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".
il suddetto decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011 individua i servizi fitosanitari quali addetti alla prevenzione, al controllo e alla lotta contro il cancro batterico del kiwi;
ad oggi non si conoscono i risultati dei monitoraggi effettuati dal servizio fitosanitario regionale sul territorio calabrese in relazione al cancro batterico del kiwi, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2011;
il servizio fitosanitario della Regione Calabria, composto da ottimi professionisti non sufficientemente valorizzati, necessita di un potenziamento per rispondere alla esigenze del territorio e ottemperare ai compiti ai quali lo stesso è istituzionalmente preposto;
l'allarme provocato sull'intero territorio nazionale
dalla pericolosità della patologia ha reso necessaria la convocazione da parte
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di un Tavolo
tecnico sull'emergenza del cancro batterico, al quale ha preso parte anche
il cancro batterico del kiwi sta provocando una grave danno, oltre che economico, a causa della perdita di un elevato numero di piante, anche di immagine, ai produttori, che corrono il rischio di vedersi rifiutare il proprio prodotto dai consumatori, portati a credere che lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae possa trasmettersi all'uomo -:
quale è stato l'esito del Tavolo tecnico sull'emergenza del cancro batterico, attivato nel mese di giugno dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
quanti sono i casi di cancro batterico del kiwi registrati dal servizio fitosanitario regionale sul territorio calabrese, e dove gli stessi risultano localizzati;
se e quale incidenza può avere lo Pseudomonas syningae pv. actinidiae sulla salute dell'uomo;
quali provvedimenti intende adottare per affrontare la suddetta emergenza e per sollevare i produttori dai danni economici e all'immagine che gli stessi stanno subendo.
(154; 20.07.2011)
Giordano, Talarico D., De Masi. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore al personale.
Per sapere - premesso che:
l'attuale
governo regionale, nell'ambito delle attribuzioni degli incarichi dirigenziali
a tempo determinato deve riferirsi ai limiti imposti dalle disposizioni
contenute nell'articolo 76, comma 6, del D.L.
112/2008, convertito in legge 133/2008;
l'articolo 19,
comma 6, del D.Lgs. 165/2001 indica
specifiche modalità di reclutamento della dirigenza a tempo determinato;
le assunzioni
di dirigenti a contratto a tempo determinato rientrano pienamente nelle spese
di bilancio previste per il personale, come confermato dall'art. 76, comma 1,
del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, che ha ripreso l'art. 1, comma
557, della L. 296/2006;
gli enti prima
di procedere a nuovi reclutamenti od a "proroghe" sono tenuti a
verificare il soddisfacimento dei criteri giuridico-finanziari, derivanti dal
fatto che non è consentito procedere ad assunzioni se nell'anno precedente non
sia stato rispettato il patto di stabilità o se il rapporto tra spese di
personale e spese correnti è uguale o superiore al 50%;
il comma 6,
dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 consente
di coprire con contratti a tempo determinato il 10% della dotazione organica
dei dirigenti di prima fascia e che detta percentuale scende all'8% per i
dirigenti di seconda fascia;
ai sensi del
comma 1-bis, dello stesso articolo l'amministrazione oltre a rendere
conoscibile, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono
disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;
con Delibera
di Giunta n. 239 del 31.05.2011 è stato, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., approvato un
primo avviso ai sensi del comma 1 dell'art. 19-bis del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., riservato ai Dirigenti della Giunta regionale per la copertura di n. 5
posti di Dirigenti di Settore;
con successiva
Delibera di Giunta n. 276 del 21 giugno 2011 è stato, ai sensi dell'art. 19
comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
approvato un secondo avviso ai sensi del comma 1 dell'art. 19-bis del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., riservato ai Dirigenti della Giunta regionale per la
copertura di n. 43 posti di Dirigenti di Servizio e n. 16 posti di Dirigenti di
Settore;
da
quest'ultimo atto deliberativo risulta concluso il procedimento relativo alla
copertura dei cinque posti di Dirigente precedentemente avviato con delibera di
Giunta n. 239 del 31 maggio 2011;
alla dirigenza
delle Regioni e degli Enti Locali si applica la percentuale dell'8% prevista
dal primo periodo dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.
165/2001 relativo alla dirigenza di seconda fascia, così come
espresso dalla Corte dei Conti, e recentemente dalla sentenza della Corte
Costituzionale 324/2010;
occorre
motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a
professionalità esterne stante la presenza in organico di personale dirigente
qualificato e di ruolo a tempo indeterminato;
pare
l'eccessivo
ricorso a personale esterno limita e mortifica le legittime aspirazioni del personale
regionale dirigenziale di ruolo più impegnato e qualificato che vede, in tal
modo, preclusa ogni possibilità di carriere e di crescita professionale -:
quale sia il
rapporto tra spese di personale e spese correnti, per l'anno 2010 e quello
prevedibile per l'anno in corso;
se il vigente
Piano Triennale delle assunzioni contempla, per l'anno 2010, la
contrattualizzazione di dirigenti;
se alla luce
delle sentenze della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale,
quale sia lo
stato dei procedimento instaurata con
quale sia la
motivazione e con quale procedura si intenderebbe prorogare i contratti dei
dirigenti esterni a tempo determinata in scadenza entro questo mese di luglio
stante i contenuti della sentenza n. 324/2010 con cui
se, confermato
quanto sopra, non appare opportuno, in via di autotutela, sospendere e/o
revocare eventuali provvedimenti finalizzati alta proroga dei contratti
riguardanti i dirigenti esterni con scadenza rispettivamente al 23.07.2011,
26.07.2011, 29.07.2011, 30.07.2011 e contestualmente individuare criteri
oggettivi che, superando gli irrituali pareri dei Direttori Generali dei
Dipartimenti non giustificati da alcun dato normativo e ampiamente
discrezionali, portino contestualmente ad una valorizzazione del personale
interno e ad una razionalizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.
(156;
28.07.2011)
Giordano,
Talarico D., De Masi. Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore
al personale. Per sapere –
premesso che:
con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale
recante norme di tipo ordinamentale e finanziario/collegato alla manovra di
finanza regionale per l'anno 2010), al fine di garantire il più corretto
utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto
part-time alle dipendenze della Regione ai sensi e per gli effetti del D.D.G.
n. 20267 del 4 dicembre 2008, si stabiliva che il rapporto di lavoro del personale
stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali fosse trasformato in
rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali;
con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 25 marzo
2010 si dava attuazione a quanto stabilito dall'art. 15 c.1 della sopracitata
legge;
la Corte costituzionale con sentenza n. 108/2011 ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 15, commi 1, 3 e 5, nella parte in cui prevedeva
la trasformazione del rapporto di lavoro a 36 ore settimanali e la progressione
di carriera mediante selezione interna tra il personale appartenente a tutte le
categorie;
per quanto pertinenti siano i rilievi contenuti nella sentenza della
Suprema Corte, non c'è dubbio che la situazione dei dipendenti ex LSU/LPU
stabilizzati dalla Regione si presenti in tutta la sua contraddittorietà,
essendo il personale di che trattasi, per lo più in possesso di titoli di
studio accademici o di scuola secondaria di II grado, utilizzato presso i Dipartimenti
regionali per mansioni non corrispondenti alla categoria (B1) con la quale si
trovano ad essere inquadrati in pianta organica;
la stessa retrocessione a 24 ore settimanali costituirebbe una beffa per
questi dipendenti che, in questo anno, sono stati assolutamente indispensabili
al corretto ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa
regionale;
la presente interrogazione non sottende alcun intento strumentale nei
confronti della Giunta regionale, ma ha come scopo l'avvio di un confronto per
la risoluzione del problema -:
quali iniziative si intendono assumere a tutela del personale di che
trattasi;
se non sia il caso di istituire un tavolo tecnico-politico che coinvolga
anche le rappresentanze sindacali per dirimere il problema venutosi a creare a
seguito del pronunciamento della Corte costituzionale.
(157;28.07.2011)
Morelli. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
il regolamento
CE 1083/2006 ha richiesto di individuare per ciascun programma operativo una
Autorità di Audit (di seguito AdA), quale Autorità pubblica od organismo
pubblico, designato anche per più di un programma operativo, responsabile della
verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo;
la scelta
della Regione Calabria di dotarsi delle competenze specialistiche cui il QSN fa
menzione piuttosto che ricorrere all'esternalizzazione del servizio, è in linea
anche con quanto più volte ribadito dalla Commissione europea, in merito
all'importanza che le verifiche siano affidate alle strutture interne affinché
il controllo entri a far parte del patrimonio culturale dell'Amministrazione;
in attuazione
della D.G.R. 235 e 313/2008 è stata indetta, con DDG n. 4358 del 21.04.2008,
una "Procedura
selettiva per l'individuazione di un numero fino a 34 candidati da assegnare
alla struttura dell'Autorità di Audit dei programmi operativi FESR e FSE 2007"
rivolta a laureati in discipline economiche e giuridiche con un elevato livello
di professionalità in materia di controlli e audit assunti ai sensi dell'art.
36, c. 11, d.lgs. 165/2001 come
riformulato dall'art.
con decreto n.
16089 del 31 ottobre 2008 si è proceduto all'assunzione dei candidati risultati
vincitori, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato
triennale, categoria D3 (funzionari professionisti), in scadenza il 09/11/2011;
l'AdA così
costituita, nell'ottica della Programmazione Regionale Unitaria è stata
individuata quale organismo preposto ai controlli di II livello anche nel
Programma Attuativo Regionale relativo ai fondi nazionali (FAS) approvato con
delibera di Giunta regionale;
con delibera
Giunta regionale n. 59/09 in considerazione del fatto che all'interno dei
Dipartimenti regionali non erano presenti le professionalità richieste per
l'espletamento di funzioni così specialistiche, sono state assegnate all'AdA
2007/2013 anche le competenze in materia di controllo di II livello sul POR
Calabria 2000/2006 per recuperare il ritardo accumulato nei controlli sui
progetti cofinanziati dai fondi UE nella vecchia programmazione;
al fine di
utilizzare le professionalità dell'Autorità di Audit per le operazioni relative
alla programmazione 2000-2006 è stato necessario procedere ad una integrazione
del contratto, puntualmente sottoscritto da tutti i funzionari in servizio
presso l'Autorità;
ad oggi, le
funzioni dell'Autorità di Audit, prescritte dal regolamento CE 1083/2006,
risultano essenziali al fine della prosecuzione dei Programmi Operativi FSE e
FESR 2007-20013, vengono svolte esclusivamente dai funzionari vincitori della
predetta selezione;
l'Autorità di
Audit, dopo aver recuperato i ritardi dei controlli relativi a cinque annualità
sulla vecchia programmazione 2000/2006 e completati anche gli adempimenti di
chiusura della stessa, ha altresì e contestualmente adempiuto agli obblighi
previsti dai nuovi regolamenti comunitari relativi alla programmazione
2007/2013;
al fine di
rafforzare le professionalità, le competenze e le capacità operative delle
risorse umane impegnate nelle attività di audit gli uffici regionali hanno
attivato, già dalla stipula del contratto, iniziative di formazione permanente
di eccellenza in materia di controlli di II livello - audit dei sistemi di
gestione e controllo ed audit delle operazioni in collaborazione con il
Ministero Economia e Finanza - IGRUE Ispettorato Generale per i rapporti
finanziari con l'Unione Europea, (organismo nazionale di coordinamento in
materia di controllo);
allo scopo di
migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti
delle politiche strutturali e di coesione dell'UE e di favorire ogni opportuna
sinergia nell'espletamento dell'attività predetta. in
data 25 giugno 2008 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra
il ricorso
alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 97, comma terzo della Costituzione, è
essa stessa funzionale al buon andamento dell'Amministrazione, nonché
giustificata dall'esistenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico connesse allo svolgimento dei controlli di II livello, obbligatori ai
sensi della vigente normativa comunitaria (Regolamento CE 1083/2006) sui
progetti finanziati a valere sui programmi comunitari FSE FESR;
risulta
preminente per il buon andamento della gestione regionale, l'esigenza di
consolidare le specifiche esperienze professionali maturate e già formate
all'interno dell'Amministrazione come ribadito dalla sentenza della Corte
Costituzionale dell’11.02.2008 n. 42;
visto,
l'interesse e l'opportunità per
la struttura
di Audit attualmente risulta composta esclusivamente da un Dirigente Generale
coadiuvato da una segreteria, e da 28 funzionari a tempo determinato i soli incaricati
di svolgere le attività di Audit sui fondi FSE e FESR obbligatoriamente
prescritti dai regolamenti comunitari -:
n
considerazione dell'inerzia e dell'imperizia nel richiedere l'avvio delle
opportune procedure, da parte del Direttore Generale dell'Autorità di Audit,
dott. F. Tucci, quali iniziative intendono avviare per la stabilizzazione dei
funzionari predetti, al fine di evitare non solo l'interruzione delle attività
di Audit le cui dirette conseguenze sono la sospensione dei pagamenti comunitari
e i gravi danni al bilancio regionale, ma anche la dispersione di
professionalità più volte apprezzate dalla Commissione Europea e dalla Autorità
Nazionali che la regione stessa ha contribuito a formare nel corso degli ultimi
anni.
(150;
12.07.2011)
Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e
all'assessore regionale all'urbanistica. Per sapere – premesso che:
con Decreto
dirigenziale n. 3582 del 04 aprile 2008, è stato approvato il Bando avente ad
oggetto: "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e
valorizzazione dei Centri storici della Calabria" - Delibera CIPE 35/0S
APQ "Riserva Area Urbane" e delibera CIPE 3/06 APQ "Emergenze
Urbane e Territoriali", pubblicato in data 30.05.2008, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 22 - Parte III;
con D.G.R. n.
170 del 8 aprile 2009 "Programmazione Regionale Unitaria 2007 - 2013.
Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del programma
Centri Storici della Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008",
con D.G.R. n.
157 del 31.03.2009 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR
Calabria FAS 2007/2013);
con Decreto
dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9,
all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi al
finanziamento;
per le fonti e
modalità di erogazione del finanziamento si sarebbe fatto ricorso alle risorse
di cui alla Delibera Cipe n. 35 del 2005 (Riserva Aree Urbane) alla Delibera
CIPE n. 3 del 2006 "Emergenze Urbane e Territoriali" e alle linee di
intervento 8.12.1 e 8.2.1.4, del POR FESR Calabria 2007 - 2013;
il 12.05.2009
presso il Centro Servizi Avanzati - Area ex SIR di Lamezia Terme, sono state
sottoscritte le convenzioni con i Comuni ed i raggruppamenti dei comuni ammessi
al finanziamento così come regolato dal Decreto dirigenziale n. 6642 del
24.04.2009;
sono stati
ammessi al finanziamento n. 38 tra Comuni e Raggruppamenti di Comuni per un totale
di curo 155.448.458,74;
già la prima
trance dell'importo ammesso al finanziamento pari al 20% dell'importo
complessivo a titolo di acconto doveva essere erogata entro e non oltre 60 gg.
dalla data di sottoscrizione della convenzione;
ad oggi la
stragrande maggioranza degli ammessi al finanziamento si è attenuta alle
disposizioni e norme regolate dalla convenzione stipulata il 12.05.2009
procedendo nei tempi e nelle modalità richieste, a realizzare gli interventi di
competenza e oggetto della convenzione;
di conseguenza
la gran parte dei progetti finanziati e convenzionati sono stati eseguiti;
quali sono i
motivi per i quali non sono stati ancora trasferiti ai Comuni e raggruppamenti
di Comuni le somme previste dalla convenzione in merito all'anticipo del 20%,
ed agli stati di avanzamento e di completamento dell'erogazione così come
convenuto e regolato dal Decreto dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009, se sono
sorti dei problemi al riguardo, quali sono le soluzioni messe in cantiere e i
tempi di definizione.
(155;
20.07.2011)
Battaglia. Al Presidente
della Giunta regionale e all’assessore alle
attività produttive. Per sapere – premesso che:
non si vuole
entrare, in questa fase, nel merito della legittimità degli atti messi in
essere per addivenire al suddetto commissariamento;
certamente il
Commissario nominato è persona perbene ma non appare, dal curriculum inviato
dallo stesso ed "esaminato "dalla Giunta regionale, dotato delle
competenze necessarie per la gestione di una fase delicata dell'ASIREG sia
sotto il profilo finanziario che sotto quello manageriale in relazione alla
difficile fase che attraversa Gioia Tauro;
appare strano
il commissariamento anche dell'Assemblea dei soci;
i criteri che
hanno portato all'individuazione del Commissario, i motivi del commissariamento
dell'assemblea dei soci ed i modi di superamento della fase commissariale.
(158;
28.07.2011)
Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e
all'assessore regionale all'agricoltura. Per sapere - premesso che:
in data 04
febbraio 2011 veniva pubblicato sul B.U.R.C. il bando relativo al Reg. CE
1698/2005 - PSR Calabria 2007-2013, Mis. 121;
la selezione
delle domande stesse sarebbe dovuta avvenire secondo i punteggi dettati da
alcuni "indicatori" riportati nel bando stesso;
il medesimo
bando, ai fini delle selezione, prevedeva un apposito Allegato "VAL-121
per la determinazione, in forma autovalutativa, dei punteggi relativi al
progetto proposto e che tale Allegato si rifacesse ai punteggi previsti
concernenti i predetti indicatori;
la scadenza
del bando era fissata al 28 febbraio 2011;
l'Autorità di
Gestione, con nota del 29 giugno 2011, oltre ad informare che nella stessa data
si dava avvio alla fase valutativa delle istanze, di fatto stravolgeva,
soprattutto in relazione all'Indicatore N. 1 che assorbe 35 sui 70 punti totali
possibili, i punteggi relativi ai progetti proposti e precedentemente
determinati in forma autovalutativa nell'Allegato "VAL-121";
le risorse
messe a disposizione con il bando in questione ammontino a 80.000.000 di euro e
che constino nella quasi totalità della somma prevista dal PSR Calabria
2007-2013 per l'ammodernamento delle aziende agricole -:
i motivi alla
base della recente decisione dell'Autorità di Gestione e, se non sia il caso di
rivedere le determinazione dello stesso organismo onde evitare di esporre
l'Ente Regione a certi contenziosi giudiziari.
(159;
28.07.2011)
Censore,
Guccione, F. Aiello. Al Presidente della Giunta
regionale. Per sapere - premesso che:
nell'ambito
dell'iniziativa “Patto per il Sorriso”,
dalle
dichiarazioni fatte a mezzo stampa dal consigliere regionale con delega ai
trasporti, onorevole Fausto Orsomarso, si
evince che il servizio di trasporto viene offerto gratuitamente ai turisti
senza alcun onere a carico della Regione nonostante che,
se esiste un
atto ufficiale tra le imprese di trasporto e
(160;
29.07.2011)
Tripodi, Mirabelli, Bova, Adamo. Al
Presidente della
Giunta regionale e all’assessore all'agricoltura
ed alla forestazione. Per sapere – premesso che:
i dipendenti della funzione pubblica dell'ARSSA, tramite un documento
approvato dall'assemblea auto convocata dei suddetti lavoratori, esprimono la
loro preoccupazione in ordine a quanto stabilito nella proposta di legge sulle
sorti dei servizi di sviluppo all'agricoltura (pubblici) e del personale della
funzione pubblica che vi presta servizio;
nel documento i dipendenti pubblici, con contratto del comparto Regioni
ed Autonomie locali, rappresentano che "Seppure convinti che la ristrutturazione
dell'ARSSA debba avere corso non si può in nessun caso accettare che i Servizi
di Sviluppo Agricolo (SSA) siano ricollocati nell'ambito di una struttura che
veda il rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego
"disciplinato dai CCNL dell'impiego privato, secondo le rispettive aree di
competenza", così come recitato dall'art. 17 della proposta di legge in
quanto si tratta di un'aberrazione amministrativa che presupporrebbe il
funzionamento di un contratto CCNL Regioni e Autonomie locali in un ambito
privato";
allo stato attuale l'ARSSA conta circa 270 dipendenti, afferenti alla
funzione pubblica e selezionati tramite corso-concorso pubblico nazionale
(indetto in base al Reg. CEE 270/79 e ss.mm.ii. ed un corso di formazione di
1440 ore) su un totale di 850 unità che afferiscono a diversi contratti del
privato. Il personale impegnato nel pubblico impiego rappresenta quindi il 30%
della forza impegnata nell'ARSSA (di cui quello operante nei SSA occupa il 24%)
ed utilizza non più del 15% del Bilancio annuale dell'Agenzia;
la soluzione naturale, al pari di quanto avvenuto in altre regioni, -
come scrivono i dipendenti - è quella dell'assorbimento del personale del
pubblico impiego nei ruoli della Regione Calabria, non solo per l'attuazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo ma anche per la prosecuzione e
l'implementazione dell'attività di sostegno al PSR (Programma di Sviluppo
Rurale) regionale attualmente già svolto con l'ausilio di personale
dell'Agenzia con risultati più che soddisfacenti;
il personale ARSSA afferente al pubblico impiego è già iscritto,
storicamente, nel bilancio regionale e non si tratta in nessun caso di nuove
assunzioni che modificherebbero il patto di stabilità della Regione Calabria;
la soluzione possibile è l'articolazione dei Servizi nell'ambito della Regione
Calabria in modo da valorizzare l'enorme patrimonio professionale, selezionato
in vent'anni dalla Regione Calabria tramite l'indizione di pubblici concorsi,
formato con risorse comunitarie e regionali e maturato in oltre vent'anni di
attività nel campo dei SSA";
quali iniziative si intendano assumere, riguardo al futuro dei 270 dipendenti, afferenti alla funzione pubblica e selezionati tramite pubblico concorso.
(161; 1.08.2011)
Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che:
i dati relativi
alle presenze turistiche del primo semestre 2011 e delle prenotazioni relative
all'estate 2011 sono motivo di crescente preoccupazione per gli operatori
turistici calabresi che rilevano un importante calo rispetto ai dati registrati
nello stesso periodo del 2010;
entro il 30
giugno 2011,
la stessa
legge rimane ancora disattesa in ordine alle procedure relative ai
finanziamenti, art. 5, e dei cofinanziamenti , art. 6 comma 4, utili a
sostenere e rendere efficienti i Sistemi Turistici Locali;
si rilevano
criticità in ordine allo stato delle coste calabresi a causa delle continue
erosioni e delle deboli politiche volte a garantire un efficiente funzionamento
degli impianti di depurazione. Questo stato di cose è stato evidenziato anche
dalle associazioni ambientaliste;
secondo i dati
forniti nella Relazione dell'Osservatorio Turistico Regionale per il 2011,
rimangono
ancora basse le percentuali di italiani e stranieri che visitano
il turismo
culturale e quello naturalistico, quindi, incidono in maniera poco determinante
a qualificare l'offerta di questa regione nonostante la presenza di pregevoli
siti di rilevante interesse storico, religioso ed archeologico, di 3 Parchi
nazionali, di 1 Parco Regionale, di 1 Area marina protetta, di 16 Riserve
statali, di 2 Riserve regionali e di 1 Area Protetta;
il comparto
turistico incide nel PIL regionale per il 5,9 per cento. Tale dato potrebbe
registrare sicuri incrementi grazie ad una efficace politica di programmazione;
impegna
ad accelerare
i tempi di presentazione e discussione in Consiglio del testo relativo al Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
a verificare
lo stato di attuazione dei Sistemi Turistici Locali ed a rimuovere gli ostacoli
che finora hanno impedito l'avvio di uno strumento di programmazione così
importante;
a verificare
il funzionamento degli impianti di depurazione e se tutti gli scarichi fognari
sono allacciati alla rete depurativa, per evitare che corsi d'acqua e tratti di
costa bellissimi si trasformino in veri e propri ricettacoli di reflui
inquinanti;
a reperire,
anche utilizzando i fondi strutturali europei, le risorse per il completamento
delle reti fognarie da collegare agli impianti di depurazione nelle aree in cui
le predette reti sono carenti o assenti;
a disporre,
con l’ausilio dell’autorità e dei corpi competenti, una continua ed attenta
vigilanza delle coste, onde evitare che gli autospurgo scarichino a mare i
liquami frutto dei loro interventi;
a rimuovere le
criticità che impediscono la realizzazione dell'integrazione tra il turismo e
gli altri comparti produttivi come l'artigianato e l'agro alimentare;
ad individuare
gli strumenti finanziari rivenienti dai Fondi Comunitari per implementare e
riqualificare i servizi annessi all'offerta turistica;
a promuovere
tutte le iniziative utili ad impedire che la crisi del settore turistico
calabrese non diventi strutturale;
a farsi
portavoce presso il Governo nazionale per l'istituzione un tavolo di
concertazione per il rilancio del turismo in Calabria e nel Mezzogiorno
individuando risorse da investire per l'ammodernamento ed il potenziamento
infrastrutturale e di collegamento con il resto dell'Italia e del mondo.
(43;
20.07.2011) Censore, Principe, Franchino
Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che
nell'ambito
della proposta di bilancio "Europa 2020",
la nuova rete
di priorità infrastrutturali sarà certamente definita nei prossimi mesi, previo
un laborioso confronto tra Commissione stessa, Parlamento e Consiglio d'Europa;
il precitato
documento di Bruxelles, pur rappresentando un atto propedeutico alle scelte
future, prefigura la grave sostituzione del corridoio 1
"Berlino-Palermo" con il corridoio 5 "Helsinki-La
Valletta", con l'inevitabile marginalizzazione di buona parte della
Regione Campania, nonché delle Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia;
tali eventuali
scelte rappresenterebbero un colpo mortale alle già scarse possibilità di
rilancio del tessuto economico di gran parte del Mezzogiorno e della Calabria
in particolare;
non è
ipotizzabile, dopo anni di discussioni e di recenti positive e conclusive
decisioni, dirottare altrove circa 30 miliardi di euro destinati da tempo alle
vie di comunicazione calabresi e siciliane (Autostrada A3, Rete
Ferroviaria-Alta Velocità, Ponte sullo Stretto e Porto di Palermo), deviando
all'altezza di Napoli verso
urge assumere
le più opportune iniziative per far reinserire l'Asse Napoli-Palermo e il
Ponte, quale opera prioritaria per rompere il sottosviluppo dell'Area
Metropolitana dello Stretto;
ritiene quanto
mai necessario:
creare il
massimo delle sinergie istituzionali tra i Governatori della Calabria della
Sicilia, della Basilicata e della Campania per contrastare questo disegno che
contraddice platealmente gli stessi principi dell'integrazione europea;
coinvolgere la
numerosa (ben 20 Deputati) rappresentanza parlamentare europea eletta nelle
regioni interessate per intervenire nella modifica delle scelte della
Commissione UE;
sensibilizzare l'intero Governo ed in particolare sia il Ministro Matteoli, rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio d'Europa in materia dei trasporti, che l’onorevole Tajani, rappresentante del Governo in seno alla Commissione Europea di cui è Vice Presidente e Commissario per l'Industria e l'imprenditoria, affinché il Consiglio modifichi questa scelta ormai in itinere, cosi penalizzante per il Mezzogiorno d'Italia;
un forte
coinvolgimento del Comitato delle Regioni d'Europa, anche per l'influenza che
storicamente ha sempre esercitato sulle scelte della Commissione Europea.
(44;
22.07.2011) Imbalzano
Il Consiglio regionale della Calabria
permesso che
il comportamento collusivo degli stessi amministratori locali,
parentele, cointeressenze, precedenti penali, frequentazioni, affiliazione
diretta, voto di scambio, risulta essere (con il 73% dei casi) il secondo
elemento più ricorrente indicato nei decreti di scioglimento dei Consigli
comunali per infiltrazioni mafiose;
l’articolo 143 del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione
dei rimedi contro i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso
e contro i suoi condizionamenti anche a carico di segretari comunali e
provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo
scopo di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si
possono porre in atto attraverso i responsabili della gestione burocratico-amministrativa
dell'ente;
il nuovo comma 2 dell'art. 143 del T.u.e.l.
prevede in primo luogo che gli accertamenti effettuati dal Prefetto
in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti
da parte della criminalità mafiosa debba essere effettuato anche con
riferimento a segretari comunali e provinciali, direttori generali, dirigenti e
dipendenti dell'ente locale;
anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche in
esito ai controlli effettuati, la relazione prefettizia evidenzi la sussistenza
di elementi concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti e condizionamenti
nei confronti di dette categorie di soggetti, il ministro dell'interno, con
decreto adottato su proposta del prefetto, deve prendere ogni provvedimento
utile a far cessare la situazione in atto, nonché a ripristinare la normale
vita amministrativa dell'ente, ivi incluse la sospensione dall'impiego di tali
soggetti, la loro destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con
obbligo di attivazione del procedimento disciplinare (comma 5, del nuovo testo
dell'art. 143 del T.u.e.l.);
il comma 11 del nuovo testo dell'art. 143 - invece - ha introdotto una
misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro
condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale:
l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al
turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia territoriale;
tali soggetti non possono essere candidati nel primo turno elettorale
successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella
regione in cui si trova l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;
l'incandidabilità deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento
definitivo di carattere giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il
ministro dell'interno trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale competente,
che decide relativamente agli amministratori in essa indicati, applicando - in
quanto compatibili - le norme previste per i procedimenti in camera di
Consiglio in sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).
In ogni caso il comma 4 dell'art. 143 Tuel prevede che “lo scioglimento del
Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di Sindaco, di Presidente della provincia, di componente delle
rispettive Giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle
leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti”;
la soluzione auspicabile, pertanto, è che il Consiglio regionale approvi
una norma che vieti, in tale situazione, che i medesimi soggetti siano o
diventino titolari di incarichi a vario titolo presso
pertanto il Consiglio regionale visto l'art. 3 comma 1, lett. b)
e d) della legge regionale 19 dicembre 2002, recante "Istituzione di una
Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta";
nella seduta
del 20 luglio 2011
in armonia con
l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge regionale;
considerate e
condivise le motivazioni sopra espresse
impegnano il
Consiglio e
nelle loro
rispettive attribuzioni, a prevedere che tra i criteri che definiscono
l'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la regione Calabria nonché
negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi
comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria
sia inserita la seguente norma:
"Gli amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche
esterni ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno data
causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero di
una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso
(45; 1.08.2011) Magarò, Censore, Girodano, Pacenza, Serra, Maiolo,
Dattolo
Il Consiglio regionale della Calabria
premesso che
gli appalti pubblici, sia di opere che la somministrazione di beni o
servizi, sono indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli organi
comunali calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle
organizzazioni criminali nella gestione del settore viene favorita dallo
stravolgimento delle regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa
mancanza di concorrenza, dalla creazione artificiosa di "emergenze"
che determinano le condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla
criminalità;
è questo un settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è
relazione, inchiesta o approfondimento che non punti l'attenzione
sull'intreccio perverso del mondo degli appalti;
anche recentemente il Ministero dell'Interno, con la circolare 23 giugno 2010 n. 4610, è intervenuto per le opere pubbliche di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, indicando alle Prefetture la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa che preveda l'obbligo della stazione
appaltante di inserire nel contratto di gara specifiche clausole che vincolano
gli aggiudicatari a comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nei lavori.
Mediamente, ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per
servizi e opere pubbliche circa 700 milioni di euro;
tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali per spese di investimento
sono ammontati e 6,3 miliardi di euro e i pagamenti complessivi a 4,3 miliardi
di euro;
si tratta di impedire che questa mole di denaro possa
"ingrassare" le imprese criminogene che tolgono spazio elle imprese
sane ma anche "spezzare" quel patto perverso che spesso, con maggiore
frequenza nei piccoli comuni, lega appaltatori e stazione appaltante;
a tal fine, si propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le
clausole contrattuali degli appalti, del cosiddetto Patto di integrità (PI), un
complesso di regole comportamentali dirette e garantire il corretto svolgimento
delle gare, e inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti
pubblici. Questo strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta
responsabilità di ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano
le previsioni sottoscritte.
Il PI può pertanto diventare una strumento aggiuntivo delle
amministrazioni locali contro la corruzione, le infiltrazioni criminali, i
tentativi di condizionare i pubblici incanti;
il PI è immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter
burocratico per i partecipanti né comporta alcun costo o onere
aggiuntivo;
il PI è inoltre uno strumento amministrativamente corretto e legale.
Numerose sono oramai le pronunce che, segnalando un preciso orientamento
giurisprudenziale, confermano la corretta modalità di utilizzo dello strumento
(vd. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004
n. 4789; 24 marzo 2005 n. 6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici, GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di
Ancona, sez. I, sentenza n. 1146 del 10 novembre 2006.
Il PI è stato definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni
o requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e
condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara (tra le
altre la decisione del Consiglio di Stato sezione 2142/2009).
Il concorrente con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della
domanda, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi
della concorrenza, e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni patrimoniali, oltre alla esclusione dalla gara.
La previsione di un ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita
dei doveri fissati dal PI con le correlative responsabilità di ordine
patrimoniale, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato
la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione,
nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro
contratto, con l'accettazione dell'invito.
E’ stata pertanto giudicata legittima l’escussione della cauzione
provvisoria, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la
sottoscrizione del PI, che non configura una sanzione amministrativa, semmai è
la conseguenza dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali,
accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva
alla esclusione della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato
sezione V decisione 1258/2005 e 4267/2008).
Pertanto il Consiglio regionale
visto l'art. 3 comma 1, lett. b) e d) della legge regionale 19 dicembre
2002 recante "Istituzione di una Commissione consiliare contro la
'ndrangheta";
considerato che nella seduta del 20 luglio 2011
in armonia con l'art. 6, comma 1, lett. d) della sopra richiamata legge
regionale;
considerate e condivise le motivazioni sopra espresse a prevedere
l'obbligatorietà:
impegna
per
di inserire tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di
correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da
qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente,
limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o
nell'esecuzione dei contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di
Integrità" sotto riportato.
PATTO DI INTEGRITA'
Tra (stazione appaltante)_______________________
e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto
mediante __________________________ per l'affidamento
___________________________
Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione
tra (stazione appaltante) ___________________ e i partecipanti alla
gare in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà
trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione e antimafia di non offrire, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale,
i collaboratori ed i consulenti del (stazione
appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello
nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo
contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo
Patto.
II (stazione
appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici
i dati più rilevanti riguardanti la gara:
l'elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi offerti;
l'elenco delle
offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per
l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.
Il
sottoscritto partecipante:
• si impegna a
segnalare al (stazione appaltante)
___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;
• ribadisce di
non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di
offerte concertato o preordinate;
• si impegna a
rendere noti, su richiesta del (stazione
appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;
• si impegna
inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo
o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate
per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;
• prende atto
e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni.
a) rescissione
del contratto in danno;
b)
incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
c)
incameramento della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare
esecuzione del contratto;
d)
risarcimento del danno arrecato al (stazione appaltante) _______________________ nella misura del 10% del valore
del contratto salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno
maggiore;
e) risarcimento del danno arrecato agli altri
concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni
partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno
maggiore;
f) esclusione
del concorrente dalle gare indette dal (stazione
appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.
Il presente
Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui
trattasi.
Ogni
controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
Integrità tra (stazione appaltante)
______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Data
_______________________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TIMBRO E
FIRMA DEL CONCORRENTE
Il presente
documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo
dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancata
presentazione del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale
rappresentante dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.
Il presente
documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto
autorizzato dal (stazione appaltante)
_________________ a seguito della gara.
(46;
1.08.2011) Magarò, Giordano, Pacenza, Censore, Serra, Dattolo, Maiolo
Battaglia. Al Presidente della Giunta regionale e
all'assessore al bilancio. Per sapere – premesso che:
l'articolo 7 della
legge numero 115/1987 stabilisce che, nell'ambito della programmazione
sanitaria, le Regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria rivolte a
soggetti diabetici;
l'articolo 4,
comma 7, della legge regionale numero 7/2010 ha previsto che: "Al fine di
promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente
protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani
diabetici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro
100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui
alla deliberazione della Giunta regionale numero 368 del 18 giugno
il Dipartimento
regionale Sanità ha acquisito il progetto per la realizzazione dei campi scuola
e week-end educativi per giovani diabetici per il triennio 2011/2013,
predisposto dal Centro di diabetologia pediatrica di Locri (che svolge funzione
di coordinamento dei centri di diabetologia pediatrica ai sensi della succitata
D.G.R. numero 368/2009) e approvato con delibera del Commissario Straordinario
dell’Asp di Reggio Calabria numero 312 del 5 novembre 2010;
lo stesso
Dipartimento Sanità, con Decreto numero 913 del 22 dicembre
con nota
protocollo numero 1617 del 13 gennaio 2011 il Dipartimento Bilancio ha
restituito il decreto di cui sopra al Dipartimento emittente, motivandone il
mancato impegno con il rispetto del patto di stabilità interno 2010 ed
invitando alla riproposizione nell'esercizio finanziario 2011;
il
Dipartimento Sanità ha replicato, con nota protocollo numero 4199 del 7
febbraio 2011, facendo presente l'impossibilità di una riproposizione del
Decreto nell'esercizio finanziario corrente in quanto nel Bilancio
dipartimentale per l'anno 2011, nel capitolo in questione, non viene riportata
alcuna previsione di spesa;
la spesa pari
a € 100.000 è prevista ed autorizzata dal Consiglio regionale con legge
regionale, e la stessa è stata proposta con Decreto nei tempi utili
dell'esercizio finanziario 2010;
i motivi per
cui non si è dato corso al provvedimento in questione e quali determinazioni si
vogliano assumere per la realizzazione del dettato legislativo.
(116;
6.04.2011)
Risposta – “In risposta alla nota del 30 maggio 2011, n.
27808/Siar, si precisa che lo scrivente Settore, per come specificato
nell’interrogazione dall’onorevole Battaglia, ha
predisposto l’atto dovuto (decreto di impegno spesa), nell’anno 2010 al fine di
dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge regionale n. 7/2010, che ha
autorizzato la spesa di €. 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi
scuola per giovani diabetici.
Il decreto di impegno è stato
restituito dal Dipartimento bilancio che ha motivato il mancato impegno con il
rispetto del patto di stabilità 2010 ed ha invitato alla riproposizione
nell’esercizio finanziario 2011 non provvedendo, comunque, a riportare la somma
sul relativo capitolo.
Pertanto il Dipartimento bilancio al quale
l’interrogazione è diretta dovrà dare riscontro in merito a quanto richiesto”.
Giuseppe Scopelliti (Presidente
della Giunta regionale)
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente
legge dispone l'abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative
regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
2. Il
Consiglio regionale adotta la legge di manutenzione a cadenza biennale, per
assicurare il costante adeguamento dell'ordinamento normativo regionale.
Art. 2
(Abrogazioni di leggi regionali)
1. Sono o
restano abrogate le leggi regionali contenute nell'elenco A allegato alla
presente legge.
2. Le disposizioni
abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti
sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti
delle entrate e degli impegni di spesa assunti.
Art. 3
(Abrogazioni parziali)
1. Sono abrogate
tutte le norme delle leggi regionali elencate nell'allegato B, fatte salve le
disposizioni espressamente indicate nello stesso allegato.
2. Le norme
abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti
sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti
delle entrate e degli impegni di spesa assunti.
Art. 4
(Interventi di manutenzione normativa)
1. La legge di
manutenzione di cui all'articolo 1, comma 2, interviene nei vari settori
dell'ordinamento giuridico regionale, implementando il sistema normativo senza
produrre sovrapposizioni e senza incrementare il numero delle leggi vigenti, in
particolare attraverso:
1)
l'abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già
implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate;
2) la
correzione di errori materiali o imprecisioni;
3)
l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
4)
l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali;
5)
l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della
Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
6)
l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
2. Le fonti
normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui al comma
precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A, Be C.
Art. 2
(Caratteri e criteri del riordino e del
coordinamento)
1. I Testi
unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà
apposta una rubrica se ne sono privi:
a) adeguano e
semplificano il linguaggio normativo;
b) apportano
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle
norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
c) elencano le
disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
d) recano in unico
articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno
concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non
collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
e) aggiornano
l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in
relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre
disposizioni;
f) aggiornano
i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della
legislazione;
g) correggono
gli errori materiali.
Art. 3
(Termini)
1. Le proposte
dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono
trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Abrogazioni)
1. Il Testo
unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare
espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione
nel Testo unico medesimo.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
(Assegnazione sedi farmaceutiche)
1. I
farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono
da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai
sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per
una sola volta la titolarità della farmacia.
2. Il termine
triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento
amministrativo di attribuzione della gestione.
3. Sono
ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in
gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso
regionale bandito nell'anno 1997.
4. E' escluso
dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in
vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri
benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
5. Le domande
finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al
comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il
sessantesimo giorno dalla data dì pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6.
7. Ad esito
della verifica di cui al comma 6,
8. La presente
legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
“Il Consiglio regionale
visto il
regolamento proposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 36 dell'a
luglio 2011 e recante: "Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale";
ritenuto di
aderire alla proposta dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;
Delibera
di approvare
il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale, nel testo allegato”.
Titolo I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente
regolamento definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo
delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.
Articolo 2
Autonomia del Consiglio regionale
1. Il
Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile,
da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del
Regolamento interno del Consiglio.
Articolo 3
Ripartizione di competenze tra organi di
indirizzo ed organi di gestione
2. Nell'ambito
dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno,
l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle
strutture organizzative di livello dirigenziale apicale del Consiglio:
a) definisce
gli obiettivi, determina i programmi. indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna ai
dirigenti con funzioni dirigenziali apicali quota parte del bilancio del
Consiglio. commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei
programmi e delle attività di competenza;
c) verifica la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria
agli obiettivi ed alle direttive, avvalendosi del Nucleo di Valutazione,
previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8;
3. Ai
dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
materiali e di controllo.
4. I dirigenti
sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell'articolo 79.
Articolo 4
Esercizio finanziario
Titolo II
Gestione Finanziaria
Capo I
Bilancio Preventivo Annuale
Articolo 5
Bilancio preventivo e conto consuntivo
1. Per
l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell'ambito dello
stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio
autonomo che amministra attraverso l'Ufficio di Presidenza. Alla fine
dell'esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo contenente i risultati
della gestione.
Articolo 6
Formazione del bilancio preventivo annuale
1. Entro il 30
giugno di ogni anno, i dirigenti apicali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, elaborano e trasmettono al Segretario Generale e al Servizio
Bilancio e Ragioneria una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa
previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni
finanziari.
2. Entro il 31
luglio l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui al
comma 1, delibera il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio e la
relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 relativi all'esercizio
successivo.
3. Sulla base
della deliberazione di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza chiede
alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma
complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.
4. Entro il 30
settembre l'Ufficio di Presidenza, presenta il progetto di bilancio preventivo
corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere della
Conferenza dei Capigruppo e della relazione del Comitato Regionale di Controllo
Contabile, al Consiglio che lo approva entro il 30 novembre e, comunque, prima
dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.
5. La
relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi assegnati
alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale apicale,
esplicitando le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri
adottati per la formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e
programmatica contiene, inoltre, indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e
di eventuali assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia,
economicità ed efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.
Articolo 7
Ordinamento del bilancio preventivo
1. Il bilancio
annuale è composto:
- dallo stato
di previsione delle entrate;
- dallo stato
di previsione delle spese;
- dal quadro
riassuntivo.
2. Le
previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in
termini di cassa.
3. Il bilancio
indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:
a) l'ammontare
presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza
l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra
riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
4. Tra le
entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto
l'eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente.
Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto, altresì, l'ammontare presunto
della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Formano
oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b)
e c) del precedente comma 3.
6. I fondi
sono ripartiti in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui
al comma 3, lettere b) e c), le norme di riferimento e l'eventuale carattere
obbligatorio delle spese.
7. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono limite per le
autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
Articolo 8
Stanziamenti di competenza
1. Gli
stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base
alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall'Ufficio di Presidenza e indicati
nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo, nel
corso dell'esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio, a impegni di
spesa a carico dello stesso esercizio.
Articolo 9
Stanziamenti di cassa
1. Gli
stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura
necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dovere effettuare
nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già
assunti negli esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell'esercizio in
corso.
Articolo 10
Equilibrio del bilancio di competenza
1. Il totale
delle spese di cui é autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve
coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso
del medesimo esercizio.
Articolo 11
Equilibrio del bilancio di cassa
1. Il totale
delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle entrate
di cui si prevede la riscossione, sommato a1la presunta giacenza iniziale di
cassa.
Articolo 12
Unità, universalità e integrità del bilancio
1. E' vietato
gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla legge.
2. E' vietata,
inoltre, l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, salvo i
proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo determinato.
3. Tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle
spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti, tutte le
spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione della
correlative entrate.
4. I conti
delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio
del Consiglio.
Articolo 13
Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate
del Consiglio sono ripartite in:
Titolo I -
Fondi provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;
Titolo II -
Entrate compensative e varie;
Titolo III -
Partite di giro.
2. Le spese
del Consiglio sono così ripartite:
Titolo I -
Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:
a) spese per
indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale,
distinte in separati articoli;
b) spese di
rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
c) spese per
il funzionamento dei Gruppi consiliari;
d) spese per
il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese
per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi
articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali,
distintamente per il trattamento fisso ed il trattamento accessorio;
e) spese
postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di
stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato, spese di
attrezzatura e di arredamento;
f) compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del
Consiglio regionale, convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive,
studi e ricerche;
Titolo II -
Spese compensative e varie;
Titolo III -
Partite di giro.
5. Ciascun
capitolo é suddiviso in articoli secondo criteri analitici e funzionali. Gli
articoli sono numerati progressivamente nell'ambito di ciascun capitolo e sono
disaggregati in sub-articoli assumendo una numerazione progressiva generale.
Articolo 14
Fondi di riserva
1. Il fondo di
riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le dotazioni dei
capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base alla legislazione
vigente, che si rivelino insufficienti.
2. Sono
considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e), f)
del comma 2 dell'articolo 13, nonché, quelle relative ai residui passivi
eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori.
3. Il fondo di
riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese aventi
carattere di imprescindibilità ed improrogabilità per le quali non esistano in
bilancio le necessarie dotazioni finanziarie, anche se dovute alla mancata
previsione degli appositi articoli e subarticoli, per cui se ne rende
necessaria l'introduzione nel bilancio.
Articolo 15
Fondi diversi
1. E'
istituito il Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti e giornalisti del Consiglio
regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia di personale
dipendente.
2. E'
istituito, inoltre, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un
apposito fondo al fine di dare attuazione alla l.r. 7 gennaio 2003, n.1.
Articolo 16
Esercizio provvisorio
1. Quando
l'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima
dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può
autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la
stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.
2. Ove il
bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, trova
applicazione l'articolo 133, comma 2, del Regolamento interno.
Articolo 17
Assestamento del bilancio
1. Intervenuta
l'approvazione del conto consuntivo di cui all'articolo 44, il Consiglio, con
le procedure previste dal precedente articolo 6, provvede:
a) alla determinazione
definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) alla
determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di
cassa presunta risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
c) alla
determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo presunto
risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
2. Il
Consiglio regionale può disporre l'utilizzo dell'eventuale avanzo di
amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio precedente per le
finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 2003 n.1 e ss.mm.ii..
Articolo 18
Variazioni di bilancio
1. Le
variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno
totale delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, sono determinate
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed approvate dal Consiglio regionale.
3. Agli storni
da un articolo all'altro dello stesso capitolo provvede l'Ufficio di Presidenza
con propria deliberazione.
4. Ai
movimenti finanziari all'interno di uno stesso articolo, da un subarticolo
all'altro, provvede il Segretario Generale con propria determinazione.
5. Ai fini
delle variazioni al bilancio del Consiglio, i dirigenti assegnatari delle
risorse finanziarie segnalano periodicamente al Servizio Bilancio e Ragioneria
gli ulteriori fabbisogni e le economie realizzatesi nel corso dell'attuazione
dei programmi assegnati.
Capo II
Gestione Delle Entrate
Articolo 19
Provvista dei fondi per il funzionamento del
Consiglio
1. Intervenuta
l'approvazione del bilancio della Regione,
Articolo 20
Procedura di acquisizione delle entrate
a)
accertamento;
b)
riscossione;
c) versamento.
Articolo 21
Accertamento delle entrate
1. Le entrate sono
accertate quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la
ragione del credito, la sussistenza del titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché, fissata la relativa
scadenza.
3. Quando
trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è
necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di
accettazione dell'Ufficio di Presidenza.
5. Le entrate
accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi
tra le attività del conto patrimoniale.
Articolo 22
Riscossione e versamento delle entrate
1. Le entrate
sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo articolo 37
gestisce il Servizio di Tesoreria, con ordini di incasso disposti mediante
reversali firmate dal dirigente responsabile del Servizio Bilancio e
Ragioneria.
2. Le entrate
introitate tramite il Servizio dei conti correnti postali devono affluire
all'istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno dalla loro
riscossione.
3. Il
Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore del
Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a
richiedere subito la regolarizzazione contabile.
Articolo 23
Contenuto delle reversali d'incasso
1. Le
reversali d'incasso, emesse in triplice esemplare, numerate in ordine
progressivo e munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate
dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e contenere le seguenti
indicazioni:
a) l'esercizio
cui si riferisce l'entrata;
b) il numero
progressivo;
c) il capitolo
e l'articolo cui si riferisce l'entrata;
d) il nome e
il cognome o la ragione sociale del debitore;
e) la causale
del versamento;
f) l'importo
in lettere ed in cifre;
g) il luogo e la
data di emissione.
2. Le
reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso
sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
Capo III
Gestione Delle Spese
Articolo 24
Procedura di erogazione delle spese
a) la
prenotazione dell'impegno;
b) l'impegno;
c) la
liquidazione;
d)
l'ordinazione;
e) il
pagamento.
Articolo 25
Prenotazione dell'impegno
1. I dirigenti
delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni mediante propri
provvedimenti, contenenti data, firma, numero progressivo, denominazione della
struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del capitolo e
dell'articolo. Detti provvedimenti devono essere vistati dai dirigenti con
funzioni dirigenziali di livello apicale.
2. I
provvedimenti di cui al comma precedente devono essere trasmessi al
responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, che può formulare osservazioni
in ordine all'esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi.
In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.
3. Di ogni
prenotazione é responsabile il dirigente della struttura che l'ha disposta.
Articolo 26
Impegno di spesa
2. Gli impegni
competono esclusivamente ai dirigenti delle strutture amministrative che,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegnano le spese attraverso proprie
determinazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso, che devono
essere preventivamente vistate dai dirigenti con funzioni dirigenziali di
livello apicale. I dirigenti delle strutture amministrative in relazione ai
propri atti di impegno devono assicurare che:
a) la documentazione
indicata e allegata nell'atto amministrativo sia completa e regolare;
b) la spesa
sia correttamente imputata ai capitoli di bilancio pertinenti.
3. Si
intendono impegnate a carico dei relativi capitoli, dopo l'approvazione del
bilancio di previsione e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le
spese dovute per:
a) trattamento
economico dei membri dell'Assemblea legislativa e dei soggetti loro assimilati
per legge e relativi oneri accessori;
b) trattamento
economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e relativi oneri
accessori;
c) trattamento
economico dei dipendenti, relativi oneri accessori ed altre spese di natura
assimilabile;
d) utenze,
imposte e tasse, bolli di quietanza, commissioni bancarie;
e)
funzionamento dei Gruppi consiliari.
6. Ogni
variazione del provvedimento in corso d'anno, da cui è conseguita una
prenotazione contabile o un impegno definitivo di spesa, deve essere
tempestivamente comunicata al Servizio Bilancio e Ragioneria per gli opportuni
interventi concernenti il relativo impegno.
Articolo 27
Liquidazione della spesa
1. La
liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare
esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea e dei titoli
comprovanti il diritto acquisito dal creditore.
2. La
liquidazione compete al dirigente che ha disposto l'impegno della spesa, previo
accertamento, anche sulla scorta della valutazione di. organi tecnici, della
regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti
quantitativi e qualitativi, nonché, ai termini ed alle condizioni pattuiti. Gli
esiti degli accertamenti eseguiti, nonché, gli estremi dell'annotazione sul
registro degli inventari, nei casi previsti, dovranno essere riportati ed
attestati con apposita sottoscrizione del dirigente sul documento di spesa.
Articolo 28
Cessioni di crediti
1. Le cessioni
di credito scaturenti da contratti in corso di esecuzione e riguardanti
forniture, servizi, ovvero da contratti di durata, devono risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata ed hanno effetto nei confronti del
Consiglio regionale qualora siano notificate al Servizio Bilancio e Ragioneria
prima della liquidazione della relativa spesa.
2. Alle
cessioni di crediti da corrispettivi di appalto e di concorso di progettazione
si applica l'art. 117 del D. Lgs. n.163/2006.
Articolo 29
Ordinazione e mandati di pagamento
1. La fase
dell'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di
provvedere al pagamento delle spese entro i limiti dell'impegno, previa
verifica della regolarità dello stesso e dell'atto di liquidazione, nonché,
della sua corretta compilazione. L'ordinazione è disposta mediante l'emissione,
in triplice esemplare, di mandati di pagamento, individuali o collettivi,
distintamente in conto competenza o in conto residui.
2. Prima
dell'approvazione del conto consuntivo, possono essere emessi ordinativi di
pagamento in conto residui, purché il relativo importo trovi corrispondenza
'fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da
mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del conto consuntivo
stesso.
Articolo 30
Contenuto del mandato di pagamento
1. I mandati
di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice informatico
del capitolo, sono tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di
Tesoreria e firmati dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria.
2. I mandati
di pagamento, sia individuali che collettivi, devono contenere i seguenti
elementi:
a) l'esercizio
finanziario di riferimento;
b) il luogo,
la data di emissione ed il numero progressivo;
c) il
capitolo, l'articolo e sub-articolo cui va imputata la spesa, nonché, la
situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;
d) il nome e
il cognome o la ragione sociale del creditore ed il codice fiscale o la partita
IVA;
e) gli estremi
di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio
di provenienza;
f) la causale
del pagamento e gli estremi dell'atto di liquidazione;
g) l'ammontare
della somma dovuta in lettere ed in cifre;
h)
i) l'importo
di eventuali reversali collegate al mandato. L'importo delle ritenute
evidenziate nei mandati di pagamento è riscosso sulla base di apposite
reversali.
3. Con lo
stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti
o a diversi articoli di bilancio.
4. I mandati
non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal Tesoriere per
l'eventuale pagamento in conto residui.
5. E’ vietato
disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con
quelli pervenuti direttamente al Consiglio.
Articolo 31
Archiviazione dei mandati di pagamento
1. Il
Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti al Servizio Bilancio e
Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di
liquidazione e ogni altro 'documento giustificativo della spesa e ne cura la
conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei
controlli.
Articolo 32
Residui passivi
1. Sono
residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio.
2. I residui
passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di
rendiconto ai sensi del Capo V.
3. I dirigenti
competenti attestano i residui passivi da conservare, verificando la
sussistenza e l'importo del relativo debito.
Articolo 33
Pagamento di spese fisse
1. Il
dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, su richiesta del dirigente della struttura
competente per materia, può emettere nei confronti del Tesoriere del Consiglio
regionale:
a) ruoli di
spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano
determinati sia l'ammontare che la scadenza, compresi i pagamenti i cui impegni
di spesa sono stati assunti ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettere a), b) e
c);
b) sospesi di
cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali
sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in
tempo utile con le modalità ordinarie.
2. I pagamenti
di cui al comma 1, lettera b) una volta eseguiti dal Tesoriere, devono essere
sollecitamente liquidati dalle strutture competenti al fine dell'emissione dei
conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.
Articolo 34
Compiti del Servizio Bilancio e Ragioneria
1. Spettano al
Servizio Bilancio e Ragioneria i seguenti compiti:
a) tenuta
delle scritture contabili;
b)
predisposizione, d'intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative
di livello apicale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di
variazione e del conto consuntivo;
c)
registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa
verifica della loro regolarità contabile;
d) emissione
dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
e)
segnalazione di eventuali deficit di bilancio;
f)
predisposizione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici
sull'andamento della gestione;
g)
trasmissione alla Tesoreria della copia del bilancio preventivo e successive
variazioni;
h)
compilazione del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;
i) svolgimento
di ogni altra mansione prevista da leggi e regolamenti.
Articolo 35
Tenuta delle scritture contabili
1. Presso il Servizio
Bilancio e Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:
a) un
"giornale" delle entrate, contenente la previsione iniziale e le
variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da
riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;
b) un
"giornale" delle uscite, contenente lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da
pagare per ciascun capitolo di spesa;
c) un elenco
dei residui contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la
consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate,
le somme rimaste da riscuotere o da pagare, da trasmettere al Tesoriere
preventivamente all'apertura dell'esercizio finanziario successivo;
d) il giornale
cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
2. Nei
registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco,
abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a
margine.
3. Le
scritture contabili di cui al presente articolo sono costituite da
registrazioni automatizzate.
4. Ogni
correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra
errata e deve recare l'autentica di chi l'ha eseguita.
Articolo 36
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi
spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della legge 6
dicembre 1972, n. 843, tutte le spese funzionali all'immagine esterna del
Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del
Consiglio stesso.
2. Rientrano
in particolare tra le spese di rappresentanza:
a) forme di
ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla
consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali
tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o
soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali,
nazionali ed internazionali;
b) forme di
ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori
oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni
all'amministrazione;
c) forme di
partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano
rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni
pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o
dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;
d)
manifestazione di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in
occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a
riposo, anche di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ma che
rappresentano nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.
e) spese per
contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, associazioni ed enti
pubblici e privati, non economici, fondazioni o associazioni riconosciute,
comitati ed altri soggetti giuridici, che non perseguono scopi di lucro,
ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali
del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica,
culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi
finanziari.
3. Non possono
essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di
beneficenza o, comunque, spese estranee alle esigenze della carica rivestita.
Le stesse non devono in ogni caso risolversi in mere liberalità o in benefici
aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali
o di altri organismi all'interno del Consiglio.
4. Alle spese
di rappresentanza, previste dal presente articolo, di importo singolarmente non
superiore a 1.500 Euro provvede direttamente l'Economo. Le spese di importo
singolarmente superiore a 1.500 Euro e fino a 3.000 Euro sono di competenza del
Provveditore. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del
Consiglio regionale. Esse sono liquidate e pagate in conformità a quanto
previsto dall'art.67, comma 1, lettera d.
Capo IV
Servizio Di Tesoreria
Articolo 37
Affidamento del Servizio di Tesoreria
1. Il Servizio
di Tesoreria del Consiglio regionale é affidato ad un istituto di credito,
mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza
pubblica.
2. La
convenzione ha la durata massima di cinque anni e non é tacitamente
prorogabile.
Articolo 38
Obblighi del Tesoriere
1. Il
Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione,
connessa all'adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla
normativa vigente in materia o dalla convenzione.
2. Il
Tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di
cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto
annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito
verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile del Servizio
Bilancio e Ragioneria.
3. Il
Tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Articolo 39
Vigilanza sul Servizio di Tesoreria
1. La
vigilanza sulla regolarità del Servizio di Tesoreria é effettuata dal Servizio
Bilancio e Ragioneria, che relaziona periodicamente al Segretario Generale.
Articolo 40
Norme applicabili
1. Per quanto
non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme
regionali in materia di Servizio di Tesoreria.
Capo V
Conto Consuntivo
Articolo 41
Risultanze della gestione
1. I risultati
della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati
nel conto consuntivo del Consiglio regionale.
2. Il conto
consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio
e del conto patrimoniale.
Articolo 42
Conto finanziario
1. Il conto
finanziario espone:
a) le entrate
di competenza dell'anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
b) le spese di
competenza dell'anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
c) gli importi
dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
riferimento;
d) le somme
versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo, articolo e
sub-articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto
totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
Articolo 43
Conto patrimoniale
1. Il conto
patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi
all'inizio ed al termine dell'esercizio.
2. Esso pone,
altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive
e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della
gestione del bilancio o per altre cause.
3. Sono
vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
4. La
redazione del conto patrimoniale comporta:
a) la tenuta e
l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui agli
articoli seguenti;
b) la
conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;
c) l'utilizzo
dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;
d) il controllo
da parte del Comitato Regionale di Controllo Contabile volto ad accertare
"attendibilità dei dati contenuti nel conto.
Articolo 44
Presentazione e approvazione del conto
consuntivo
1. Lo schema
di conto consuntivo, provvisto dell'attestazione circa la corrispondenza delle
sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione
illustrativa, é predisposto dal Servizio Bilancio e Ragioneria ed approvato
dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 aprile di ogni anno.
2. La
relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei
risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati
dell'esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche
attraverso gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza indicati
nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di
consuntivo dell'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e
l'uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra
risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e
i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve,
inoltre, contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i
relativi dati con quelli dell'esercizio precedente, distintamente per il
trattamento fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali
assunzioni disposte nell'anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di
produttività. La relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse
materiali, comparando i dati di consuntivo dell'esercizio scaduto con quelli
dell'esercizio precedente, avuto riguardo anche ai risultati.
3. Lo schema
di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al verbale dì
parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all'esame del Comitato
Regionale di Controllo Contabile che, entro quindici giorni dalla delibera
adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita
relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed
all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.
5. Le
risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, come
allegato, nel rendiconto generale della Regione.
Titolo III
Gestione Patrimoniale e Attività Contrattuale
Capo I
Inventariazione
Articolo 45
Inventari dei beni patrimoniali
1. I beni
patrimoniali del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono descritti in inventari nei quali sono
riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.
2. Le modalità
per la tenuta degli inventari sono stabiliti dal presente Regolamento, nonché,
dai manuali.
Articolo 46
Inventario dei beni immobili
a. la
denominazione, l'ubicazione, l'uso ai quali sono destinati, ed i consegnatari
ai quali sono affidati;
b. il titolo
di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali;
c. la rendita
imponibile;
d. le servitù,
i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
e. il valore iniziale
e le eventuali successive variazioni;
f. gli
eventuali redditi.
Articolo 47
Beni mobili
1. I beni
mobili del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dalla
struttura di provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso
incaricato ne è il consegnatario.
2. La
responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti
responsabili delle strutture ai quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni
mobili sono assegnati.
3. I dirigenti
di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e
funzionalità dei beni mobili loro assegnati e di accertare i danni arrecati
agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono responsabili
del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni mobili dati in
uso o affidati a sub-consegnatari, per omessa o carente vigilanza loro
spettante.
4. I dirigenti
individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità
delle strutture.
5. La consegna
si effettua con la iscrizione nel libro dell'inventario.
Articolo 48
Consegnatari
1. Gli agenti
consegnatari vigilano sull'uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla
manutenzione, assicurandone l'efficienza.
2. Gli agenti
consegnatari, inoltre:
a) curano, su
disposizione del dirigente, la conservazione e la distribuzione agli uffici di
mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;
b) dispongono
l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza,
dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al Servizio
preposto;
c) rispondono
del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro
affidato;
d) vigilano
sui servizi e le forniture per assicurare l'esatta corrispondenza alle clausole
contrattuali.
3. E’ fatto
divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di
proprietà di terzi.
4. I dirigenti
delle singole strutture vigilano sull'operato degli agenti consegnatari.
Articolo 49
Inventari dei beni Mobili
2. I beni
mobili sono registrati in inventari riferiti alle seguenti categorie:
a) mobili, arredi
e macchine d'ufficio d'uso corrente;
b)
apparecchiature di natura informatica;
c) automezzi e
altri mezzi di trasporto;
d) titoli e
valori;
e) altri beni
mobili non compresi nelle precedenti categorie.
3.
Nell'inventario è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio
dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso
dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause,
nonché, la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
4.
Nell'inventario viene indicato, per i singoli beni:
a) la
denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa
natura e specie;
b) il numero
progressivo;
c) il locale
in cui sono collocati;
d) la quantità
ed il numero;
e) la data di
acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto;
f) il valore.
5. Il valore
iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di
mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.
6. Ogni bene
inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero
attribuito nell'inventario.
7. Gli
impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si
trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono
soggetti a manutenzione sono iscritti a cura del consegnatario nel
"registro delle manutenzioni".
8. I beni
immateriali, quali software, programmi, codici di calcolo, brevetti, licenze,
marchi registrati ed altri assimilabili, sono annotati in appositi registri con
le stesse modalità dei beni mobili.
9. Sui volumi,
pubblicazioni e riviste è apposto un numero progressivo di inventario ed
indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che hanno
una propria catalogazione.
10. I registri
inventariali sono chiusi al termine di ogni anno finanziario e i dati sono
riportati nel registro generale che ne costituisce il riepilogo. Il registro
generale è tenuto dalla struttura organizzativa del Consiglio regionale
competente in materia di patrimonio.
Articolo 50
Rendiconto inventariale
1. Entro il
mese di febbraio di ogni anno, la struttura del Provveditorato trasmette al
Servizio Bilancio e Ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del
patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione
dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.
CAPO II
Strumenti e Procedure Contrattuali
Articolo 51
Normativa applicabile
1. Per
l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture che, in.
relazione all'oggetto ed agli importi, non rientrano nelle acquisizioni in economia
di cui all'articolo 59, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice dei
contratti pubblici".
Articolo 52
Disposizioni generali
1. La
struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli
adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione, l'alienazione
di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nonché, agli adempimenti
necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente della
struttura, o un suo delegato, è, a tal fine, responsabile del procedimento
unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Ciascun
dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le
caratteristiche tecniche del bene o Servizio da acquisire.
4. I contratti
di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per conto del
Consiglio regionale, dal Provveditore.
5. I lavori,
le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di eludere le
norme recate dal presente regolamento.
Articolo 53
Fasi delle procedure di affidamento
1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, come previsto dal
Codice dei contratti pubblici e dalle norme vigenti.
2. Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice decreta o determina di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La
selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla
vigente normativa per "individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le
procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei
criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici. AI termine della procedura
è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. Il
Consiglio regionale, quale stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.
Articolo 54
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici dì
lavori, servizi e forniture
1. Fatti salvi
i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori
pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione, come definiti all'articolo 3 del Codice dei contratti
pubblici.
Articolo 55
Procedure per l'individuazione degli
offerenti
1. Per
l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, il Consiglio regionale, quale stazione
appaltante, utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza
pubblicazione del bando di gara, ovvero il dialogo competitivo.
2. I contratti
vengono aggiudicati mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
Articolo 56
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
1. Nei
contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore
offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La stazione
appaltante sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in
relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nel bando di
gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la
migliore offerta.
3. La stazione
appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Articolo 57
Attestazione di regolare esecuzione dei
lavori, delle forniture e dei servizi
1. Per tutti i
lavori, le forniture ed i servizi previsti dal presente regolamento viene
emessa attestazione di regolare esecuzione.
Articolo 58
Fatturazione dei lavori e delle forniture e
servizi
1. Le fatture
dei lavori, delle forniture e dei servizi, munite del visto di regolarità del
dirigente della struttura competente per materia o del responsabile
dell'esecuzione del contratto, unitamente al provvedimento di liquidazione,
sono trasmesse al Servizio Bilancio e Ragioneria per l'emissione del mandato di
pagamento.
Articolo 59
Affidamento di lavori e acquisizioni di
servizi e forniture in economia
1. Si può
provvedere in economia all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 125 del Codice dei
contratti pubblici.
2. Ai sensi
degli articoli 29 e 121 del Codice dei contratti pubblici, gli importi di cui
al comma 1 si intendono al netto di IVA.
Articolo 60
Modalità di esecuzione di lavori e di
acquisizione di servizi e forniture in economia
a) mediante
amministrazione diretta;
b) mediante
procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni
acquisizione in economia, il Consiglio regionale, quale stazione appaltante,
opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi del comma 1
dell'articolo 52.
3.
Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio
della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo
fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in
economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. Per lavori
di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
Capo III
Servizi di Provveditorato
Articolo 61
Il Provveditorato del Consiglio
1. Il
Provveditorato del Consiglio regionale é assoggettato alla normativa
sull'ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.
2. Il
Provveditorato del Consiglio regionale provvede all'acquisto, alla conservazione
ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento
degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle
attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché, a tutte le
altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.
a) alla
gestione delle spese di ufficio;
b) alle spese
riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua, nonché alle
spese per la pulizia locali ed a quelle condominiali dei locali assunti in
locazione;
c) alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di locali ed impianti destinati ad
uffici ed ai servizi del Consiglio regionale, compresi quelli assunti in
locazione; all'acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;
d)
all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e
degli immobili del Consiglio regionale, nonché, dei beni e delle persone
impiegati nell'espletamento di determinati servizi;
e)
all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché,
all'acquisto di riviste periodiche e giornali;
f)
all'acquisto, manutenzione, noleggio e all'esercizio dei mezzi di trasporto;
g) alla
disciplina e controllo dei magazzini e depositi;
h) alla tenuta
degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni
stessi;
i) alla
formazione dei piani di approvvigionamento annuali;
j)
all'acquisto dei biglietti di viaggio per i consiglieri regionali e dipendenti
del Consiglio regionale;
k)
all'espletamento di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente
regolamento.
4. Il
Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell'attività di acquisto
ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di mercato ed
elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni
curate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 44 punto 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 714 e successive modificazioni.
In
particolare, deve avere cura che "approvvigionamento dei beni e servizi
sia fatto a prezzi di mercato e secondo criteri quantitativi e qualitativi,
nonché tempi e modalità di consegna coerenti con la destinazione degli stessi e
funzionali alle esigenze concrete delle strutture interessate, evitando sprechi
(spese di magazzinaggio, rischi di obsolescenza, livello qualitativo superiore
a quello necessario, consegna del bene in un luogo o in un momento diverso da
quello di utilizzazione, ecc.) e pregiudizi alla funzionalità della strutture
organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna,
ecc.).
Articolo 62
Il Provveditore e l'Economo
2. Il
Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all'interno della
medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al
quale attribuire la funzione di economo.
Articolo 63
Spese provveditoriali di carattere
continuativo
1. Entro il
settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al Provveditorato
del Consiglio regionale le richieste di cancelleria, carta, stampati e altro
materiale di consumo, nonché, le richieste per la dotazione o il rinnovo di
mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature. Le richieste
devono contenere l'analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche dei beni e
servizi di cui si propone l'acquisto.
2. Sulla base
delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i piani
di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d'oneri.
3. I
capitolati d'oneri devono contenere i seguenti elementi:
a) oggetto
della fornitura del servizio o del lavoro;
b)
caratteristiche tecnico-merceologiche;
c) ammontare
presunto della spesa;
d) termine e
luogo della consegna;
e) modalità e
luogo di collaudo e controllo dell'esecuzione delle forniture e dei lavori;
f) penalità
applicabili per i ritardi nelle consegne.
4. I piani di approvvigionamento
devono essere distinti per categorie merceologiche omogenee e devono indicare,
sulla base della relazione annuale sui risultati di gestione di cui al
successivo articolo 66, comma 8, i risparmi di spesa o il miglioramento dei
risultati conseguiti rispetto all'anno precedente.
Articolo 64
Spese provveditoriali di carattere non
continuativo
1. Per i
fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque, per quelli non
compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte
le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere
motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro
esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.
2. Qualora il
Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta motiva la sua
decisione per iscritto.
Articolo 65
Spese minute di ufficio
1. Sono spese
minute di ufficio quelle concernenti:
a) canoni di
acqua, di illuminazione e gas;
b) oneri di
riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;
c) canoni
radiofonici e televisivi;
d) canoni
telefonici e spese di allacciamento;
e) spese
postali e telegrafiche;
f) trasporti e
facchinaggio;
g) carte e
valori bollati;
h) spese
contrattuali e di registro;
i) tasse,
imposte ed altri diritti erariali;
j) premi di
assicurazione;
k) abbonamenti
ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.
2. Tutte le
altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute di
ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 1.500,00 euro.
3. Alle spese
minute di ufficio provvede, direttamente, e senza limiti di importo, l'Economo.
Articolo 66
Fondo provveditoriale e Cassa economale
2. Alle spese per
acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a 3000 euro dà
corso direttamente il Provveditorato sotto la propria responsabilità, a carico
dell'apposito fondo.
3. Nell'ambito
del fondo dì cui al comma precedente, il Provveditore assegna all'Economo un
fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile
dall'applicazione degli articoli 61 e 65.
5. Le spese
che . gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da
rendicontare almeno ogni semestre, e comunque, ad esaurimento dei fondi.
6. Il
Provveditore approva il rendiconto economale e lo trasmette, unitamente al
proprio, in conformità all'articolo 71, al Servizio Bilancio e Ragioneria per
le verifiche contabili di competenza.
7. Il fondo
provveditoriale e, la cassa economale non possono essere utilizzati per
finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
8. Il
Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione
concernente l'attività del provveditorato. La relazione deve contenere
l'analisi delle voci più significative della spesa mediante l'utilizzazione di
appropriati indici di spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità
rese alle varie strutture organizzative (unità di personale, unità immobiliari,
ecc.) al fine di individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi,
ingiustificati divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa
relazione deve indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o
metodologiche ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e
abusi.
Articolo 67
Procedure contabili
1. Le spese
sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le seguenti
modalità:
a) le spese
per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente superiore a euro
3.000,00, l'impegno é disposto dal competente dirigente. L'ordinazione degli
acquisti, dei lavori e delle forniture segue l'approvazione dell'atto di impegno.
Le spese in questione sono liquidate, successivamente all'assunzione
dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di
congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del dirigente
competente;
b) per le
spese di cui al comma 2 del precedente articolo
c) le spese
minute di ufficio di cui al precedente articolo 65, sono impegnate con l'atto
del Provveditore. L'ordinazione delle spese é effettuata mediante apposito
buono d'ordine, firmato dall'Economo e controfirmato dal Provveditore, che deve
essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento della stessa.
L'ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento sulla cassa
economa le hanno luogo prima dell'atto di impegno;
d) le spese di
rappresentanza di cui all'articolo 36 sono ordinate per mezzo di buoni di
ordinazione a firma del Provveditore o dell'Economo, secondo i limiti di
rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei
documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul
fondo provveditoriale o sulla cassa economale.
2. Ai fini
della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al
Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il
riferimento allo stesso.
3. Per ogni
fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:
a) controlla
se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle
prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
b) accerta che
siano applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la
regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;
d) dà l'avvio
all'iter di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte
fornitrici eventuali contestazioni.
4. Il
pagamento delle fatture può avvenire:
a) in contanti
con prelevamento sulla cassa economale;
b) con assegni
bancari speciali firmati dall’Economo o dal Provveditore;
c) con
bonifici bancari.
Articolo 68
Spese urgenti
1. Per le
spese non previste dall'articolo 61, comma 3, che hanno carattere di eccezionale
urgenza e che non superano l'importo di 1.500 euro, l'anticipazione é
effettuata sulla cassa economale da parte dell'Economo.
Articolo 69
Gestione dei magazzini economali
1. Il
Provveditore é responsabile dei magazzini economali e della conservazione della
merce esistente in magazzino.
2. La gestione
dei magazzini economali viene effettuata attraverso un apposito schedario a
cura del Provveditorato che permetta di rilevare:
a) la
consistenza del magazzino;
b) le successive
movimentazioni;
c)
l'indicazione del fornitore;
d) il centro
utilizzatore del cespite;
e) le
rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
3. Entro il
mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e
Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di magazzino,
le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni é la
situazione finale.
Articolo 70
Movimenti di magazzino
1. Qualsiasi
prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di
regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino
medesimo.
2. La perdita
o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata dal
responsabile della struttura che ha subito l'evento al Provveditore, il quale
deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle
scritture inventariali.
Articolo 71
Rendiconti
1. Il
Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio
rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale e della cassa
economale.
2. Il Servizio
Bilancio e Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li trasmette
all'Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità, la
reintegrazione dei fondi.
Titolo IV
Controlli e Responsabilità
Capo I
Controlli
Articolo 72
Controllo di regolarità amministrativa e
contabile
1. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile é svolto dal Servizio
Bilancio e Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.
3. Il
riscontro di vizi di legittimità comporta l'annullamento degli atti da parte
dell'Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.
Articolo 73
Controllo sul Provveditorato
1. Il Servizio
Bilancio e Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili previsti dal
presente regolamento, le vérifiche sulle registrazioni di competenza del
Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui
all'articolo 69, ultimo comma, le verifiche del magazzino economale al fine di
accertare la reale consistenza dello stesso.
2. Di ogni
controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno é conservato
dal Provveditore, uno dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e il
terzo dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello
dirigenziale apicale.
3. Il
Provveditore é responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui
assegnati.
Articolo 74
Controllo sulla cassa economale
1. La cassa
economale é soggetta, oltre al riscontro di cui all'articolo
2. La verifica
eseguita dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, o da un suo
delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da inviare al
Provveditore, al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e al
competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello
dirigenziale apicale.
3. Il
Provveditore é comunque tenuto al controllo sui rendiconti economali di cui
agli articoli 66 e 71.
4. Di
eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e
l'Economo.
Articolo 75
Controllo ispettivo
Articolo 76
Comitato regionale di controllo Contabile
1. Il Comitato
Regionale di Controllo Contabile vigila sulla regolarità contabile, finanziaria
ed economica della gestione.
2. Redige una
relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del
conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare
l'efficienza e l'economicità della gestione.
3. Il Comitato
Regionale di Controllo Contabile si riunisce almeno una volta ogni trimestre
per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per prendere
conoscenza dei risultati di gestione.
Articolo 77
Controllo strategico
1. Il Nucleo
di valutazione, istituito dall'articolo 3 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8,
verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste dallo
Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi
stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e
programmatica, le scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane,
materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.
2. Il Nucleo
opera nell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde esclusivamente
agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una
relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione dei punti
critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del mancato o
parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi della
gestione, nonché, le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.
3. Può
supportare, se richiesto, l'Ufficio di Presidenza per la valutazione dei
dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento
degli obiettivi da esso assegnati.
Articolo 78
Normativa applicabile
1. Per quanto
non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di
controlli interni il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285.
Capo II
Responsabilità
Articolo 79
Responsabilità dei dirigenti
1. I dirigenti
sono responsabili in via esclusiva del risultato dell'attività svolta dalle
strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria.
Articolo 80
Responsabilità del dirigente preposto al
Servizio Bilancio e Ragioneria
1. Il
responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria risponde in proprio quando:
a) violi le
disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità della
documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e
all'accertamento della disponibilità degli stanziamenti;
b) abbia dato
luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha
disposto l'impegno o con le norme del presente regolamento.
2. E' esente
da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui
esecuzione era tenuto.
Articolo 81
Responsabilità del Provveditore
1. Fatta salva
l'applicabilità dell'articolo 79, il Provveditore é personalmente e
patrimonialmente responsabile quando violi le norme del presente regolamento
sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.
2. E' esente
da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui
esecuzione era tenuto.
Articolo 82
Responsabilità del Tesoriere
1. La
responsabilità del Tesoriere del Consiglio é regolata dalle disposizioni
contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l'affidamento del
Servizio di cui al precedente articolo 37.
Articolo 83
Responsabilità in materia di maneggio di
denaro
1. Chiunque si
ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio, ne
risponde a norma dei successivi articoli 84 e 85 .
Articolo 84
Responsabilità per danni
1. I
componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio
rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio
dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di Servizio, secondo le
norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.
2. Sono esenti
da responsabilità i collaboratori del Consiglio . che abbiano agito per un
ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di
colui che tale ordine abbia impartito.
Articolo 85
Obbligo di denuncia
1. I
componenti l'Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio
che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva
l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, al
Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti
per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
Titolo V
Norme Finali
Articolo 86
Norme di rinvio
1. Per quanto
non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la vigente
legislazione regionale in materia di contabilità.
Articolo 87
Entrata in vigore
Il presente
regolamento sostituisce integralmente il regolamento interno di amministrazione
e contabilità adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 400 del
18.01.2000 ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
All'articolo
11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Partecipazione della Regione
Calabria alla Società “Progetto Magna Graecia”), il comma 1 è così sostituito:
"
Art. 2
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
"Il Consiglio regionale
vista la
proposta di modifica, integrazione ed abrogazione al Regolamento Interno,
esaminata dalla V^ Commissione consiliare "Riforme e Decentramento" nella
seduta del 25 luglio 2011;
Delibera
di apportare
le seguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al Regolamento interno del
Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 e
s.m.i., come appresso specificato:
1. Al comma 3
dell'articolo 8, dopo la parola "autonomia" è inserita la seguente:
"organizzativa,".
"Art. 13
(Costituzione dei Gruppi)
1. Entro tre
giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare
all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.
2. I Gruppi
sono composti da almeno tre membri.
3. I Gruppi
consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli
stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle
elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.
4. I
Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei
commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente
garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti
composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali
ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente
in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di
candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.
5. Entro sette
giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma
separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla
nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un
Segretario.
6. Il
Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere
sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo
25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile
il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata
dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente
censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale
mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima
ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge
regionale".
3. Al comma 4
dell'articolo 15, le parole "comma 5" sono sostituite dalle parole
"comma 4".
"Art. 21
(Assessori esterni e Sottosegretari)
1.
2. Le
conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed i
Sottosegretari, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i
requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al
Presidente della Giunta regionale e all'Assessore o Sottosegretario interessato,
i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento
della proposta.
3. Il
Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del
Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno
o Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è
trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume
le determinazioni di sua competenza".
11. Dopo il
comma 5 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente: "6. La verifica di cui al
comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei
Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello
Statuto".
12. Al comma 1
dell'articolo 80 le parole "almeno cinque Consiglieri" sono
sostituite dalle seguenti "almeno quattro Consiglieri".
13. I commi 3
e 4 dell'articolo 95 sono abrogati.
14. Gli
articoli 96,129, 130 e 131 sono abrogati.
15. Al comma 4
dell'articolo 98 le parole "agli articoli 95 e 96" sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 95".
16. Il comma 5
dell'articolo 135 è sostituito dal seguente: "
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
2. Le fonti
normative da inserire prioritariamente nei due Testi unici di cui al comma
precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A e B.
Art. 2
(Caratteri e criteri del riordino e del
coordinamento)
1. I Testi unici,
ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta
una rubrica se ne sono privi:
a) adeguano e
semplificano il linguaggio normativo;
b) apportano
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme,
eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
c) elencano le
disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
d) recano in
unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che
hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni,
non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
e) aggiornano
l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in
relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre
disposizioni;
f) prevedono
la semplificazione delle procedure amministrative;
g) aggiornano
i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della
legislazione;
h) correggono
gli errori materiali.
Art. 3
(Termini)
1. Le proposte
dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono
trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
“Il Consiglio regionale
premesso che
l’onorevole
Presidente del Consiglio
regionale, con decreto 16 settembre 2010 n. 32, nell'esercizio dei poteri
sostitutivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995 n.
i membri del
CORECOM sono stati individuati nelle persone dei sigg.ri Mario Campanella,
Silvia Gulisano ed Alessandro Manganaro;
tale nomina è
avvenuta senza la designazione di alcuno del membri da parte della minoranza
consiliare;
vista la legge
regionale 18 luglio 2011 n. 27, pubblicata sul B.U.R.C. 22 luglio 2011 suppl.
ord. n. 1, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che
all'articolo 1 dispone: "1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge
regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le Comunicazioni CORECOM), è aggiunto 11 seguente: "9 bis.
Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione.
qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni
previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli
indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuati membri del CORECOM, che
nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica
legislativa rimarranno in carica, indicendo contestualmente nuove elezioni ai
sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi
del Presidente dei Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 1995, n. 39";
ritenuta
l'assoluta necessità di salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni
nell'elezione dei membri del CORECOM, come previsto dall'articolo 5, comma 1,
della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2;
preso atto
della norma introdotta dalla suddetta legge regionale 18 luglio 2011, n. 27,
che consente ed impone la declaratoria di decadenza degli attuali membri del
CORECOM, al fine di procedere a nuova elezione degli stessi, nel rispetto del
diritti delle minoranze consiliari
delibera
1) di
dichiarare decaduti i sigg.ri Mario Campanella, Silvia Gulisano ed Alessandro
Manganaro dalla carica di componenti del CORECOM;
2) di
precisare che i medesimi resteranno in carica sino a nuova nomina, da eseguirsi
ad opera del Consiglio mediante elezione ovvero ad opera dell'On. Presidente del
Consiglio regionale mediante esercizio dei poteri sostitutivi;
3) di
notificare il presente provvedimento ai membri dichiarati decaduti;
4) di demandare all’onorevole
Presidente del Consiglio regionale l'indizione di nuove elezioni, previa
riapertura del termini per la presentazione di eventuali nuove candidature, per
la carica di componenti del CORECOM, da tenersi entro il mese di settembre
2011, alla immediata ripresa dell'attività consiliare”.
Art.
1
1. All'articolo 65, comma 2, lettera b, dopo
le parole finali del comma: "piani di attuazione", si aggiunge:
"ivi compresi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, nonché la
definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti
avviati, pervenute ai rispettivi Comuni e relative a tutte le zone omogenee
previste dal medesimo strumento sino alla data di vigenza dello stesso".
Art.
2
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art. 1
1. Al fine di
concorrere al ripianamento dei disavanzi digestione relativi alle annualità
2005/2010 del Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. (partecipata con una quota
pari al 25% in esecuzione degli impegni previsti dall'articolo 3 del Protocollo
d'intesa del 25 agosto 2003, dalla Regione Calabria, Ministero delle
infrastrutture, Comune e Provincia di Catanzaro), è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di € 30.000,00 con allocazione ad
apposita UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.
2. Alla
copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari
importo dello stanziamento allocato all'UPB 8.1.01.02 (capito1o 7001201) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2011, inerente a "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che
si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per
investimenti", che presenta la necessaria disponibilità.
3.
Art. 2
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
“Il Consiglio regionale
premesso che
con decreto n.
2014 del 1° marzo 2010 - recante: "Giudizio di compatibilità ambientale ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i. per la realizzazione di una
discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" - il Dipartimento Politiche
dell'Ambiente della Giunta regionale ha autorizzato la realizzazione di una
discarica per rifiuti contenenti amianto in località Santa Marina del Comune di
Scandale;
considerato
che:
secondo quanto
previsto dalla legge di cui sopra all'articolo 5 comma 3, sarà detto Piano a
definire tipologia, numero e localizzazione degli impianti da utilizzare per lo
smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della
valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul
territorio;
secondo quanto
previsto dalle legge di cui sopra all'articolo 5 comma 5, il piano di
smaltimento dei rifiuti di amianto parte integrante dal PRAC, deve individuare,
con le modalità previste nel comma 2, per ogni provincia, impianti autonomi,
idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre movimenti
dei rifiuti e garantire "autosufficienza dello smaltimento degli stessi;
il Consiglio
regionale della Calabria, con deliberazione n. 315/2005, ha approvato il PEAR
(Piano energetico ambientale regionale) prevedendo quanto segue:
"Considerata la significativa presenza sull'intero territorio crotonese di
numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto
ambientale, sì esclude la possibilità di autorizzare l'ubicazione su detto
territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione
e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati";
il Nucleo
VIA-VAS-IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha espresso, in data 16
settembre 2010, parere negativo rispetto a due distinti progetti miranti alla
realizzazione di due discariche RSU collocate a poca distanza dal sito in
questione con le seguenti motivazioni (cito testualmente);
valutato che:
l'area industriale
di Crotone è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale con
decreto n. 468 del 2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare; gravano pertanto sulla città di Crotone le problematiche
ambientali legate alla bonifica del sito ex Pertusola Sud, azienda che ha
prodotto, negli anni, una ingente quantità di rifiuti tossici derivanti dai
processi idrometallurgici di produzione; le indagini analitiche condotte
nell'area vasta del crotonese hanno messo in evidenza un forte inquinamento
presente nel suolo, sottosuolo e falda da metalli pesanti e sostanze
inquinanti, con incidenza di tumori nella popolazione maschile e femminile
molto più elevata della media calabrese; il territorio di Crotone presenta
ulteriori fattori di elevato impatto ambientale, ovvero le discariche per
rifiuti urbani e speciali della società Sovreco in località Columbra, la
discarica per rifiuti speciali a servizio dell'ASI, il termovalorizzatore per
rifiuti speciali della società Mida, l'impianto di energia da fonti rinnova
bili della società biomasse Italia, l'impianto di selezione dei rifiuti in
località Ponticelli gestito da Veolia, l'ex discarica di Farina. Ritenuto che
la realizzazione di un ulteriore sito di discarica determinerebbe, alla luce
della compromissione socio-sanitaria già presente nel territorio crotonese,
evidenti ulteriori alterazioni sotto i profili: sanitario, della tutela della
salute pubblica, ambientale e paesaggistico aggravando la situazione ambientale
dell'area vasta oggetto dell'intervento; in attesa della definitiva valutazione
dell'efficacia del processo di bonifica ambientale, in applicazione del
principio di precauzione, è opportuno escludere la realizzazione
dell'intervento in esame, in quanto in grado di determinare impatti ambientali
negativi, concorrenti e cumulativi e fungere, pertanto, da cofattore di
rischio"; nello stesso territorio del comune di Scandale, ad aggravare la
situazione sopra descritta, in data 20 aprile 2010 è stata inaugurata una
centrale turbogas con una potenza di 850 megawatt;
preso atto:
della
deliberazione del Consiglio comunale di Scandale che, nella seduta di venerdì
29 luglio U.S., ha deliberato all'unanimità la contrarietà alla realizzazione
di detta discarica;
dello stato di
forte preoccupazione al quale si va aggiungendo un vero e proprio senso di
allarme che pervade non solo i cittadini del Comune di Scandale, ma l'intera
popolazione della provincia di Crotone, come testimoniato dalla imponete
partecipazione di associazioni, categorie produttive, istituzioni e comuni
cittadini al Consiglio comunale di cui sopra;
impegna
Il Consiglio
regionale
premesso che:
il
comportamento collusivo di amministratori locali, parentele, cointeressenze,
precedenti penali, frequentazioni, affiliazione diretta, voto di scambio,
risulta essere (con il 73% dei casi) il secondo elemento più ricorrente
indicato nei decreti di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni
mafiose;
l'articolo 143
del Tuel è stato recentemente rivisitato con l'estensione dei rimedi contro i
collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e contro i suoi
condizionamenti anche a carico dì segretari comunali e provinciali, direttori
generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale, allo scopo di fronteggiare i
fenomeni di infiltrazione e condizionamento che si possono porre in atto
attraverso i responsabili della gestione burocratico-amministrativa dell'ente;
il nuovo comma
2 dell'art. 143 del T.u.e.l. prevede in primo
luogo che gli accertamenti effettuati dal prefetto in ordine alla sussistenza
degli elementi circa collegamenti e condizionamenti da parte della criminalità
mafiosa debba essere effettuato anche con riferimento a segretari comunali e
provinciali, direttori generali, dirigenti e dipendenti dell'ente locale;
anche nei casi
in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora, anche in esito ai controlli effettuati,
la relazione prefettizia evidenzi la sussistenza di elementi concreti, univoci
e rilevanti circa collegamenti e condizionamenti nei confronti di dette
categorie di soggetti, il Ministro dell'interno, con decreto adottato su
proposta del prefetto, deve prendere ogni provvedimento utile a far cessare la
situazione in atto, nonché a ripristinare la normale vita amministrativa
dell'ente, ivi incluse la sospensione dall'impiego di tali soggetti, la loro
destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con obbligo di attivazione
del procedimento disciplinare (comma 5, del nuovo testo dell'articolo 143 del
T.u.e.l.);
il comma 11
del nuovo testo dell'articolo 143 - invece - ha introdotto una misura
preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte
abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale:
l’incandidabilità temporanea, limitata dal punto di vista sia temporale (al
turno di elezione immediatamente successivo allo scioglimento), sia
territoriale;
tali soggetti
non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo
scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova
l'ente il cui Consiglio sia stato sciolto;
l'incandidabilità
deve tuttavia essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere
giurisdizionale. Ai fini di tale dichiarazione, il Ministro dell'interno
trasmette la proposta di scioglimento al Tribunale competente, che decide
relativamente agli amministratori in essa indicati, applicando - in quanto
compatibili - le norme previste per i procedimenti in camera di consiglio in
sede civile (artt. 737 e ss. c.p.c.).
In ogni caso
il comma 4 dell'articolo 143 Tuel prevede che "lo scioglimento del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle
rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti";
La soluzione
auspicabile è che il Consiglio regionale approvi una norma che vieti, in tale
situazione, che i medesimi soggetti siano o diventino titolari di incarichi a
vario titolo presso
Pertanto
visto
l'articolo 3 comma 1, lettera b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002
recante "Istituzione di una Commissione Consiliare contro la
'ndrangheta";
considerato
che nella seduta del 20 luglio 2011
in armonia con
l'articolo 6, comma 1, lettera d) della sopra richiamata legge regionale;
considerate e
condivise le motivazioni sopra espresse,
impegna
"Gli
amministratori locali, i dipendenti degli enti locali, i dirigenti anche
esterni, ovvero i dirigenti delle ASP responsabili delle condotte che hanno
dato causa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un ente locale ovvero
di una ASP, cessano da ogni incarico esterno assunto a qualsiasi titolo presso
la regione Calabria nonché negli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni,
consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati
dalla Regione Calabria.
Gli stessi non
possono assumere nuovi incarichi presso la regione Calabria nonché negli enti,
aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque
denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Calabria per
almeno un biennio".
Il Consiglio regionale
premesso che
gli appalti
pubblici, sia di opere che per la somministrazione di beni o servizi, sono
indicate nell'84% delle motivazioni dissolutorie degli organi comunali
calabresi per infiltrazioni mafiose. La pervasività delle organizzazioni
criminali nella gestione del settore viene favorita dallo stravolgimento delle
regole della contrattualistica pubblica, dalla forzosa mancanza di concorrenza,
dalla creazione artificiosa di "emergenze" che determinano le
condizioni per gli affidamenti ad imprese controllate dalla criminalità;
è questo un
settore di fondamentale e primaria importanza. Non vi è relazione, inchiesta o
approfondimento che non punti l'attenzione sull'intreccio perverso del mondo
degli appalti. Anche recentemente il Ministero dell'Interno, con
mediamente,
ogni anno, nella nostra Regione, i Comuni investono per servizi e opere
pubbliche circa 700 milioni di euro. Tra il 2001 e il 2009 gli impegni comunali
per spese di investimento sono ammontati a 6,3 miliardi di euro e i pagamenti
complessivi a 4,3 miliardi di euro;
si tratta di
impedire che questa mole di denaro possa "ingrassare" le imprese
criminogene che tolgono spazio alle imprese sane ma anche "spezzare"
quel patto perverso che spesso, con maggiore frequenza nei piccoli comuni, lega
appaltatori e stazione appaltante.
A tal fine, si
propone di rendere obbligatorio l'inserimento tra le clausole contrattuali
degli appalti, del cosiddetto Patto di Integrità (PI), un complesso di regole
comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, e
inibire le infiltrazioni criminose nel settore degli appalti pubblici. Questo
strumento, al contrario dei protocolli di legalità, comporta responsabilità di
ordine patrimoniale e giuridico per coloro che non rispettano le previsioni
sottoscritte.
Il PI può
pertanto diventare uno strumento aggiuntivo delle amministrazioni locali contro
la corruzione, le infiltrazioni criminali, i tentativi di condizionare i
pubblici incanti.
Il PI è
immediatamente applicabile, non complica o grava l'iter burocratico per i
partecipanti né comporta alcun costo o onere aggiuntivo.
I PI è inoltre
uno strumento amministrativamente corretto e legale. Numerose sono oramai le
pronunce che, segnalando un preciso orientamento giurisprudenziale, confermano
la corretta modalità di utilizzo dello strumento (vd. sentenze Consiglio di
Stato, sez. V, 4 maggio 2004 n. 2729; 28 giugno 2004 n. 4789; 24 marzo 2005 n.
6748; determinazione n. 14/03 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici,
GU n. 262 del 11.11.03, TAR Marche, sede di Ancona, sez. I, sentenza n. 1146
del 10 novembre 2006.
Il PI è stato
definito dalla giurisprudenza quale sistema di condizioni o requisiti la cui
accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la
partecipazione delle imprese a una specifica gara (tra le altre la decisione
del Consiglio di Stato 2142/2009, sezione V).
Il concorrente
con la sottoscrizione, all'atto della presentazione della domanda, accetta
regole dei bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare, ossia il non compiere atti limitativi della concorrenza,
e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni patrimoniali,
oltre alla esclusione dalla gara.
La previsione
di una ulteriore prescrizione dei bandi di gara, costituita dai doveri fissati
dal PI con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, è stata
ritenuta legittima dalla giurisprudenza che ha inquadrato la fattispecie
nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, nell'invito a
contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con
l'accettazione dell'invito.
È stata
pertanto giudicata legittima la escussione della cauzione provvisoria, a
seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del PI,
che non configura una sanzione amministrativa, semmai è la conseguenza
dell'accettazione di siffatte regole e doveri comportamentali, accompagnati
dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione
della gara, assunti su base patrizia (Consiglio di Stato sezione V decisione
1258/2005 e 4267/2008).
Pertanto
visto l'art. 3
comma 1, lettera b) e d) della legge regionale 19 dicembre 2002 recante
"Istituzione di una Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta";
considerato
che nella seduta del 20 luglio 2011
in armonia con
l'articolo 6, comma 1, lettera d) della sopra richiamata legge regionale;
considerate e
condivise le motivazioni sopra espresse
impegna
per
di inserire
tra i documenti di gara nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede,
l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che
possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o
modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei
contratti secondo le modalità contenute nel "Patto di Integrità"
sotto riportato.
PATTO DI INTEGRITA’
Tra (stazione appaltante)_______________________
e i PARTECIPANTI alla gara d'appalto
mediante __________________________ per l'affidamento
___________________________
Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale
obbligazione tra (stazione appaltante)
___________________ e i partecipanti alla gare in oggetto di conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza nonché l'espresso
impegno anticorruzione e antimafia di
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
Il personale,
i collaboratori ed i consulenti del (stazione
appaltante) ______________________ impiegati ad ogni livello
nell'espletamento di questa gara o nel controllo dell'esecuzione del relativo
contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo
Patto.
II (stazione
appaltante)_______________________ si impegna a rendere pubblici
i dati più rilevanti riguardanti la gara:
l'elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi offerti;
l'elenco delle
offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per
l'aggiudicazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale d'appalto.
Il
sottoscritto partecipante:
• si impegna a
segnalare al (stazione appaltante)
___________________ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque posso influenzare le decisioni relative alla gara in questione;
• ribadisce di
non traversi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara al fine della presentazione di
offerte concertato o preordinate;
• si impegna a
rendere noti, su richiesta del (stazione
appaltante) _______________________, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c/o consulenti;
• si impegna
inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a
caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o
condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;
• prende atto
e accetta che nei caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni.
a) rescissione
del contratto in danno;
b)
incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
c) incameramento
della cauzione definitiva prestate a garanzia della regolare esecuzione del
contratto;
d)
risarcimento del danno arrecato al (stazione
appaltante) _______________________ nella
misura del 10% del valore del contratto salvo e impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;
e) risarcimento del danno arrecato agli altri
concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni
partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno
maggiore;
f) esclusione
del concorrente dalle gare indette dal (stazione
appaltante) __________________________ per un periodo di anni cinque.
Il presente
Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui
trattasi.
Ogni
controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
Integrità tra (stazione appaltante)
______________________ ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Data
_______________________
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TIMBRO
E FIRMA DEL CONCORRENTE
Il presente
documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato a corredo
dell'offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancata
presentazione del documento debitamente sottoscritto dei titolare o legale
rappresentante dell'impresa concorrente ne determina l'esclusione dalla gara.
Il presente
documento costituisce parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto
autorizzato dal (stazione appaltante)
_________________ a seguito della gara”.
Il Consiglio regionale
premesso che:
l'agrumicoltura
da sempre costituisce la struttura portante dell'economia agricola reggina e
rappresenta un tratto distintivo del nostro territorio. Le produzioni locali sono
contraddistinte da tipologie varietali mancanti delle caratteristiche
qualitative ed organolettiche tali da consentire la collocazione sui mercati
del fresco, così che, negli anni, la trasformazione industriale ha
rappresentato lo sbocco commerciale naturale di tali produzioni. E' andato cosi
affermandosi un tessuto agroindustriale contraddistinto da imprese per lo più
dì piccole e medie dimensioni preposte alla produzione di succhi concentrati o
di prima spremitura di ottima qualità che può vantare caratteri di assoluta
eccellenza a fini della produzione di succhi;
ciò ha
consentito nel tempo l'affermarsi di un distretto agroindustriale incentrato
sulla trasformazione industriale degli agrumi, che ha reso possibile
l'attivazione di numerose attività nell'indotto e fornito risposte concrete
anche sul piano occupazionale alla richiesta di territori da sempre
contraddistinti da forti squilibri nel mercato del lavoro;
questo
modello, è stato recentemente abbattuto dalla recente riforma dell'OCM
Ortofrutta varata nel 2007 dalla Comunità Europea che ha portato al superamento
del precedente regime di sostegno, mettendo praticamente fuori mercato le
imprese calabresi, impossibilitate nell'immediato a fronteggiare la fortissima
concorrenza esercitata dalle produzioni estere;
considerato
che la campagna 2010-2011 non è stata rappresentativa dell'effettivo stato in
cui versa il settore, viste le basse rese ad ettaro, condizionate da pessime
condizioni climatiche, siccità, grandine e gelo che hanno portato la produzione
regionale ai più bassi livelli degli ultimi dieci anni, accentuando ancora di
più le condizioni precarie del settore;
dato atto che
atteso che il
quadro che si delinea per la campagna agrumaria 2011/2012 mette quindi chiaramente
in evidenza le difficoltà in cui versa il comparto, in quanto le logiche di
mercato limitano al minimo le possibilità per i produttori di poter anche solo
affrontare le spese di raccolta del prodotto;
stante
l'attuale situazione del comparto, è impossibile, anche solo lontanamente,
ipotizzare un regolare avvio della campagna di trasformazione 2011-2012 con
gravissimi risvolti occupazionali quantificati nell'immediato con la perdita di
oltre 2.000 posti di lavoro, a cui vanno ad aggiungersi gli effetti altrettanto
dirompenti sulle attività dell'indotto che concorreranno ad aggravare la crisi
economica e sociale che già da tempo affligge il comparto.
Impegna
a) inserire
una MISURA AD HOC sul PSR od altra forma dì finanziamento, per quanto concerne
la conversione delle piantagioni di agrumi obsolete con il reimpianto di nuove
cultivar che trovino maggiori e migliori sbocchi sui mercati attuali, tenendo
anche in considerazione il fatto che nella provincia di Reggio Calabria
esistono numerosissime microaziende e che anche queste devono avere accesso a
questo tipo di agevolazione rimanendo dentro un sistema organizzato per colmare
la pecca della ridotta superficie;
b) intervenire
a livello istituzionale per agevolare l'accesso al credito sia alle aziende
agricole che alle strutture organizzate;
c) fornire un
sostegno economico da parte della Regione per favorire l'aggregazione al
sistema organizzato, al fine di agevolare il prosieguo delle attività agricole
a tutti i livelli, stante anche il fatto che la scarsa qualità del prodotto non
favorisce la sua stessa commercializzazione;
d) incentivare
l'aggregazione in modo particolare nelle aree dove prevalgono le micro aziende,
magari estendendo il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi in
agricoltura con priorità agli investimenti che mirano all'aggregazione
dell'offerta ed alla stipula di accordi interprofessionali;
e) adottare
interventi straordinari a favore delle imprese agricole per fronteggiare la
crisi con particolare riferimento alla proroga della riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali nelle zone svantaggiate con l'allargamento delle
agevolazioni ai settori in crisi;
f) introdurre
agevolazioni contributive e tributarie per le imprese agricole colpite da crisi
di mercato;
g) estendere a
tutte le attività agrumicole l'accisa zero per il gasolio e la riduzione al 4%
dell'aliquota iva sui carburanti utilizzati nelle attività agricole;
h)
revisionare, ristrutturare e ammodernare gli organismi di controllo e le metodologie
di ingresso nazionale per i prodotti agroalimentari. Inoltre si deve promuovere
la trasparenza sulla provenienza delle materie prime e dei prodotti finiti,
tramite etichettature dettagliate e che forniscano chiarezza sulla
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto;
i)
defiscalizzare gli oneri sociali per le aziende agricole con la creazione di
una area franca nella piana di Gioia Tauro per un determinato periodo dell'anno
per i contributi sulle assunzioni della manodopera dedicata ai prodotti agrumicoli,
fino a che non rientra lo stato di disagio;
j) assicurare
un sostegno alla ricerca, ai servizi per l'impresa e alla innovazione;
k) contribuire
alla lotta contro la batteriosi dei kiwi.”
Il Consiglio regionale
premesso che
il settore
dell'Agricoltura in Calabria attraversa da alcuni anni una fase difficile, con
progressiva perdita di competitività a causa della spietata concorrenza delle
produzioni similari del Nord Africa nonché di alcuni Paesi Europei ed
extra-europei;
dato atto
all'attuale Giunta regionale ed in particolare all'Assessore Michele Trematerra
di aver messo in campo a 360° una serie di iniziative che, in forte
discontinuità rispetto al passato stanno cominciando a dare significativi
frutti a favore degli agricoltori dell'intero territorio calabrese;
considerato che
queste iniziative qualificanti, in poco più di sei mesi, hanno consentito una
forte accelerazione della spesa nel comparto, tant'è che dal 30.06 al
31.12.2010 sono stati spesi Fondi - Por per Euro 124.373.000 rispetto ai
94.000.000 utilizzati dall'1.01.2007 al 31.03.2010;
dato ulteriore
atto alla Giunta Regionale che, su proposta del Presidente Scopelliti e
dell'Assessore Trematerra, per i settori dell'agrumicultura e dell'olivicoltura
della Piana di Gioia Tauro sono stati approvati provvedimenti per l'avvio di un
Piano di Sviluppo Agricolo Innovativo, con contestuale costituzione di un
Tavolo Tecnico Compartecipato, al fine di predisporre un documento
programmatico di carattere strategico;
tenuto conto,
in particolare, che l'agricoltura della Provincia di Reggio e della Piana di
Gioia Tauro necessita di interventi mirati per tentare di mutare il suo assetto
produttivo ed organizzativo e per venire incontro alle attese di migliaia di
famiglie che da detti settori traggono l'unica fonte di sostentamento;
considerato
infine che tutto ciò si rende necessario perché l'agricoltura dell'Area di
Gioia Tauro è notoriamente obsoleta, priva di sbocchi concreti sul mercato e
necessita pertanto di quegli interventi strutturali mai assunti nel passato.
impegna
2. la
revisione dei premi a superficie dell'Asse II del PSR 2007 - 2013 per chi
realizza interventi di riconversione, allo scopo di compensare il prevedibile,
momentaneo calo di reddito prima dell'entrata in produzione dei nuovi impianti;
4. il
potenziamento dell'Ufficio Fitosanitario Regionale del Porto di Gioia Tauro,
per consentire maggiori controlli alle importazioni;
5. il
rafforzamento dei Fondi di garanzia per il settore agrumicolo ed olivicolo per
favorire l'accesso al credito degli operatori direttamente coinvolti, mediante
lo sconto di cambiali agrarie ed un congruo anticipo dei conferimenti di
prodotto;
6. dare
attuazione alla legge regionale 29/08 per orientare e sostenere il consumo di
prodotti agricoli regionali a Km zero;
7.
ripristinare con provvedimento di legge l'articolo 12 della legge regionale
08/2010 sul riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
impegna
altresì,
Il Consiglio regionale
premesso che
il comparto
agrumicolo rappresenta uno dei più importanti settori dell'agricoltura per la
nostra Regione ed in questi anni ha subito le ripercussioni della crisi
economica oltre che dell'invasione sul mercato da parte di produttori di altri
paesi, per cui va rilanciato e preservato;
le proposte di
legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'articolo 1 della legge 3 aprile
1961, n.
considerato
che le innovazioni previste dalia proposta di legge n. 4114/XVI, recante
"Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e
nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti
italiani" e dalla proposta di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.
invita
il Presidente
del Consiglio regionale della Calabria ad intervenire sul Presidente del
Consiglio dei Ministri affinché solleciti la definizione dell'iter legislativo
delle proposte di legge n. 4108/XVI, recante "Modifica dell'articolo 1
della legge 3 aprile 1961, n.