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LEGISLATURA
RESOCONTO
INTEGRALE
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N. 36
SEDUTA Di VENERDI 12 MAGGIO 2017
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO
Inizio lavori h.13,30
Fine lavori h. 16,50
Presidenza del Presidente
Nicola Irto
La seduta inizia
alle 13,30
La seduta è aperta. Si dia lettura del verbale della seduta precedente.
Legge il verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge le comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Legge l’interrogazione presentata alla Presidenza.
(E’ riportata in allegato)
Sull’ordine dei lavori ha chiesto di parlare il consigliere Guccione. Ne ha facoltà.
Presidente,
chiedo che venga inserito l’ordine del giorno, protocollo numero 20618,
riguardante la “Stabilizzazione
dei lavoratori Lsu/Lpu”.
Consegni una copia dell’ordine del giorno alla Presidenza prima di mettere in votazione la
richiesta di inserimento. Intanto che si recupera l’ordine del giorno cedo la
parola al consigliere Greco che ha chiesto di
intervenire e ne ha facoltà.
Presidente, vorrei chiedere
l’inversione del punto all’ordine del giorno, atteso che con i gruppi di minoranza
si è deciso di fare un incontro ad hoc
sulla legge per la promozione del turismo sportivo golfistico. Pertanto, la
proposta di legge che era inserita al punto 1 diventa il punto 4, ed il punto 4
che recita “Disposizioni per l’organizzazione del servizio
idrico integrato” viene inserito al primo.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Magno. Ne ha facoltà.
Presidente chiedo, per cortesia, che venga inserito l’ordine del giorno già inserito nel precedente Consiglio, il protocollo numero 19497, relativo ad Azienda Calabria Verde. Inoltre, chiedo se può richiamare anche l’ordine del giorno presentato stamattina, il protocollo numero 20737, relativo alla situazione carceraria.
Prima di entrare nel merito dei singoli inserimenti, pongo
in votazione la proposta del consigliere Greco che rimodula l’attuale ordine del giorno dove,
sostanzialmente, il quarto punto, riguardante il “Servizio idrico integrato”,
diventa il punto numero 1 all’ordine del giorno. Il secondo punto all’ordine
del giorno riguarderà la “Proposta di legge numero 198/10^: <Norme per la
programmazione allo sviluppo regionale alle attività teatrali>; il punto 3 all’ordine
del giorno riguarda “Proposta di legge di iniziativa del consigliere D’Acri:
<Interpretazione autentica del comma 1ter>” per capirci, sull’Arcea; il quarto punto diventa la “Proposta di legge di
iniziativa dei consiglieri Greco, D’Acri, D’Agostino, Pasqua e Sergio sul
<Turismo sportivo mediante la diffusione del golf>”. Il quinto punto vede
la “Legge regionale 39/95 delle nomine” e, a seguire, mettiamo ai voti la
richiesta di inserimento dell’ordine del giorno proposto dal consigliere Guccione.
Intanto pongo in votazione la modifica del nuovo ordine del giorno.
(Il
Consiglio approva)
Pongo in votazione l’inserimento all’ordine dei lavori dell’ordine del giorno a firma del consigliere Guccione e l’inserimento dell’ordine
del giorno sulle carceri, come richiesto dal consigliere Magno perché l’altro era già stato inserito.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mirabello. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo che sia inserito all’ordine
dei lavori un ulteriore ordine del giorno sulla situazione dei Centri per
l’impiego.
Pongo in votazione la richiesta di
inserimento presentata dal consigliere Mirabello
di un ordine del giorno sui Centri per l’impiego.
(Il
Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare il consigliere Cannizzaro.
Ne ha facoltà.
Presidente, grazie, chiedo che venga
inserita all’ordine del giorno la mozione numero 77 del 3 marzo 2017, avente ad
oggetto “Per la sensibilizzazione del Parlamento italiano a procedere con urgenza alla approvazione del testo
di legge sul biotestamento”.
Pongo in votazione la richiesta di
inserimento all’ordine del giorno della mozione
numero 77, come richiesto dal consigliere Cannizzaro.
(Il Consiglio approva)
Passiamo adesso al primo punto all’ordine del giorno che
riguarda l’esame abbinato delle
proposte di legge numero 42/10^ di iniziativa popolare, recante: “Tutela,
governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell'acqua” numero 46/10^ di iniziativa del Consiglio
comunale di Cosenza, recante: “Tutela, governo e gestione pubblica del ciclo
integrato dell'acqua” e numero 140/10^ di iniziativa della Giunta regionale
recante: “Disposizioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato”.
La parola al
relatore del provvedimento, consigliere Bevacqua.
Grazie Presidente, la legge che oggi approveremo consentirà alla Regione di poter, finalmente,
rispondere agli obblighi legislativi, nazionali e comunitari. Dopo tanti anni
di discussione, di confronto, di analisi e di proposte – vorrei ricordare ad
ognuno di noi qui presenti che l’ultima proposta risale al 2012 – dotiamo la Calabria
di una normativa organica e completa che copre il ciclo delle acque, dalla
captazione al consumo.
Questa maggioranza non si è
sottratta, dunque, alle proprie responsabilità ed il testo che oggi approda in
Aula è frutto di un lavoro sinergico tra l’Esecutivo regionale, il Presidente della Giunta, Oliverio, la Commissione
da me presieduta e gli enti ed i soggetti attori e portatori di interessi
coinvolti attraverso numerose audizioni svolte dalla Commissione.
In questa legge un ruolo centrale
viene riservato agli Enti locali e ai sindaci e viene sancita la garanzia e
la tutela dei territori e delle comunità, mediante l’istituzione del Comitato
consultivo degli utenti del servizio e dei portatori di interesse.
Il punto essenziale riguarda l’istituzione dell’Autorità
Idrica della Calabria, ente di governo dell’Ato regionale.
I principi ispiratori della normativa sono fondamentalmente due: innanzitutto
viene riconosciuto e garantito il governo pubblico dell’acqua che, per questa maggioranza,
è uno dei punti cardine del governo del programma presentato dal presidente Oliverio; in secondo luogo, questa legge rende concreto un
effettivo decentramento amministrativo; infatti, l’AIC è rappresentativa di
tutti i comuni calabresi e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che vi
partecipano obbligatoriamente. Abbiamo, inoltre, ritenuto opportuno accogliere
un emendamento e delle richieste fatte dall’Upi Calabria
in Commissione, prevedendo la presenza delle Province e affidando loro il coordinamento
territoriale, a dimostrazione della disponibilità di questa maggioranza e di
questo governo verso le Upi e le loro richieste che
si é deciso di accogliere per un maggior coinvolgimento nella loro azione e per
un governo del territorio plurale e più vicino possibile ai territori.
Dicevo che un altro punto qualificante di questa legge risiede
nell’aver previsto un Comitato consultivo degli utenti del servizio e dei
portatori di interesse come garanzia, tutela e controllo della qualità del
servizio da parte dei cittadini fruitori. Il Comitato potrà usufruire anche di
una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglierà
tutte le informazioni e i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli
prodotti dall’Autorità nazionale di regolazione del settore.
Cosa spetterà alle Regioni? Alle Regioni spetterà la verifica di
coerenza del Piano d’ambito con la pianificazione regionale di settore, la
predisposizione di un apposito programma finalizzato al conseguimento del
risparmio idrico, l’individuazione degli interventi strategici, delle risorse,
dei criteri e delle modalità e priorità per la concessione dei contributi per
la realizzazione del programma stesso.
La Regione potrà inoltre promuovere la determinazione dei criteri per
l’articolazione delle tariffe del servizio tra i diversi territori regionali,
in armonia con le diverse disposizioni normative nazionali in materia, nonché
vigilare sulle attività dell’Ente di governo dell’ambito, esercitando in caso
di inadempimento i poteri sostitutivi e, attraverso il dipartimento competente
in materia di servizio idrico, esprimere pareri in merito alla questione di
carattere tecnico-economico organizzativo e gestionale nonché, se richiesti,
sugli atti di stretta competenza dell’assemblea dell’AIC.
In buona sostanza, cari colleghi, la finalità complessiva di questa
nuova normativa è quella di garantire un consumo responsabile, controllato e
virtuoso delle risorse idriche, in linea con uno dei punti essenziali
caratterizzanti il programma di questa maggioranza. Se pensiamo – solo per far
riflettere i colleghi – che allo stato attuale più della metà dell’acqua
immessa in rete si disperde, comprendiamo quanto sia urgente avviare una
gestione virtuosa di questa preziosa risorsa.
Ci troviamo, pertanto, davanti ad un ulteriore strumento di programmazione
che questa maggioranza – lo voglio dire con forza e che questo Consiglio – riesce
a condurre in porto in questa legislatura. Sappiamo bene quanto la
programmazione sia necessaria per una gestione oculata e razionale delle
risorse e delle opportunità emergenti.
Sappiamo bene anche quanto la programmazione sia il primo compito a cui
un legislatore attento, coscienzioso e consapevole deve adempiere. Altrettanto
bene sappiamo, per onestà, che la programmazione è il primo passo, ma non basta
– dico anche questo con estrema chiarezza ed onestà - perché bisogna dare
risposte immediate e concrete alle problematiche delle comunità e dei
territori. La posta in gioco deve essere a tutti chiara: o riusciamo ad
incidere in breve tempo sulle tariffe e sui servizi oppure il lavoro
legislativo rischierà di passare inosservato, nonché inefficace rispetto al
soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei nostri cittadini.
A tal proposito, rimane poi da affrontare il problema della Sorical, con tutte le criticità connesse a questo settore.
Questa è senz’altro una questione delle quale saremo chiamati ad occuparci da
qui a breve e, per questo, abbiamo tenuto anche distinto il problema Sorical con una legge che doti la Calabria dell’AIC.
In conclusione – lo dico ai colleghi di maggioranza e di minoranza –
possiamo affermare che questa maggioranza e questo Consiglio, pur con tutti i
limiti e le debolezze che qualcuno si occupa puntualmente di evidenziare, dota
la Calabria di uno strumento atteso da anni. Ogni tanto, cari colleghi,
possiamo essere orgogliosi del lavoro compiuto senza lasciarci prendere da gelosie,
localismi o strumentazione politica. Quando si scrivono belle pagine di
legislazione il merito è di tutti: dalla burocrazia all’Esecutivo, al lavoro
della Commissione, al Consiglio nel suo insieme. Vorrei che sapessimo tutti
guardare a questo modello di azione politica, propositivo, lungimirante e privo
di qualsiasi interesse che non sia quello dei nostri concittadini.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Ferro. Ne ha facoltà.
Grazie signor Presidente, rispetto alla pratica in essere che, credo,
verrà accolta un po’ da tutti con piacere, considerato che il Gestore unico
integrato – su cui da anni si è dibattuto a tutela dei cittadini e a tutela di
un servizio che, spesso, anche per chi è abituato ad arrivare in Calabria ed a
prendere senza mai lasciare – ha visto tante difficoltà anche degli enti locali.
Rispetto alla proposta di legge, credo che ci sia l’esigenza da parte
di tutti di chiarirci su alcuni aspetti tecnici che, probabilmente, saranno
trattati in questo autorevole dibattito. La proposta di legge numero 42/10^ di
iniziativa popolare recante: “Tutela,
governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell'acqua” e la proposta di
legge numero 140/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Disposizioni
per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato”, vedono un articolato
normativo sostanzialmente identico che prevede, in particolare, l’individuazione
– da parte della Regione con apposita legge regionale da adottarsi entro 12
mesi – degli ambiti di bacino per la costituzione delle autorità di ambito e
delle autorità inserite al suo interno.
Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli Enti locali il cui
territorio ricade nei predetti ambiti di bacino. Ad ogni ambito di bacino ci
sarà una organizzazione sulla base di una convenzione di cooperazione tipo,
anche essa da emanarsi entro 12 mesi. Nel complesso, la prima parte della
proposta di legge, che va dall’articolo 1 all’articolo 6, appare molto generica
e confusa e, in sostanza, contiene esclusivamente delle dichiarazioni di
principio.
L’articolo 7 regolamenta l’istituzione dell’Azienda pubblica “Acqua
bene comune Calabria – ABC”. La prima incongruenza è la scelta dell’azienda
speciale di diritto pubblico regionale quale forma giuridica per l’azienda.
Tale scelta è in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale numero
228 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 79
della legge regionale Molise numero 2 del 2012 nella parte in cui aveva
stabilito la gestione del servizio idrico integrato affidato all’azienda
speciale Regione Molise Acque, ente di diritto pubblico. Quindi, la natura
giuridica non può essere modificata e con la sentenza della Corte
costituzionale numero 62 del 2012, relativa all’acquedotto pugliese, in
particolare viene censurato l’affidamento del servizio idrico con legge
regionale ad un ente individuato dalla medesima Regione.
Altra incongruenza dell’articolo risiede nella confusione dell’organo
competente all’approvazione dello Statuto, individuato al comma 5 nella Giunta
regionale e al comma 6 nel Consiglio regionale. L’articolo 8 disciplina gli
organi dell’ABC Calabria ed, in particolare, prevede “la nomina da parte della Giunta
regionale del Presidente, del Vicepresidente e di tre membri del Consiglio,
indicati dall’Assemblea dei sindaci come segue: l’Assemblea plenaria dei comuni
calabresi costituita da sindaci esprime un numero di voti in proporzione al
numero dei cittadini residenti nel proprio comune”.
Diciamo che abbiamo un po’ emulato la legge aborto che ha prodotto la
nuova elezione all’interno delle Province. Ovviamente non si potranno esprimere
più di due preferenze. Si intendono eletti tre candidati che abbiano conseguito
il maggior numero di voti. Sembra, quindi, che il Presidente ed il Vicepresidente
vengano direttamente individuati dalla Giunta regionale e non è, quindi, chiaro
il meccanismo di individuazione del consiglio di amministrazione ovvero se i
candidati siano oggetti esterni e come questi candidati verranno individuati.
L’articolo 8 prevede una generica adozione di strumenti di
partecipazione attiva dei lavoratori al relativo servizio idrico integrato,
degli abitanti del territorio, delle associazioni ambientaliste ecc., rinviando
la relativa disciplina agli Statuti comunali che, probabilmente, non saranno
uguali uno con l’altro e creeranno ulteriori confusioni.
L’articolo 10 sottopone l’ABC alla vigilanza ed al controllo della Regione
Calabria in contraddizione con quanto previsto per la nomina del consiglio di
amministrazione che viene prevista con la possibilità per il Consiglio
regionale di revoca del Presidente, del Vicepresidente e dei singoli membri del
consiglio di amministrazione.
L’articolo 11 prevede che i lavoratori dipendenti della Sorical Spa – mi chiedo se tutti o solo quelli a tempo
indeterminato? - alla data di costituzione dell’ABC Calabria transitano
mediante accordo sindacale nell’organico della medesima. Da chiarire, quindi,
se si tratta dei dipendenti a tempo determinato o di quelli a tempo indeterminato.
Gli articoli 14 e 15 istituiscono, con oneri sul bilancio regionale,
rispettivamente il Fondo regionale per il diritto all’acqua ed il Fondo regionale
per la ripubblicizzazione. L’articolo 16 istituisce
il Fondo regionale di solidarietà internazionale, alimentato attraverso il
prelievo in tariffa di euro 0,001 per metro cubo dell’acqua erogata.
L’articolo 17 delega la Giunta ad emanare il Regolamento di attuazione
della legge. Ora, qui faccio delle osservazioni.
La legge – che trovo particolarmente generica – non è chiara, perché non
disciplina né i compiti, né le competenze dei vari organi di questa azienda ABC
che – ripeto – è in contrasto con quanto già fatto dalla Corte costituzionale
per la Regione Molise.
La proposta di legge numero 140/10^ di iniziativa della Giunta
regionale recante: “Disposizioni
per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato” prevede anche l’istituzione
dell’Autorità idrica della Calabria, l’AIC,
cui viene assegnato un Fondo di dotazione costituito dai beni ex ATO.
Alla AIC
partecipano, ovviamente ed obbligatoriamente, gli Enti locali.
L’articolo 5 individua, quali organi dell’AIC: l’Assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti.
Dimentica, però, di includere il Presidente, che viene richiamato all’articolo successivo.
L’articolo 6
disciplina l’assemblea. L’articolo 8 disciplina in maniera confusa e con un
sistema di elezione contorto che – ripeto – anche in questo caso, sembra mutato
da quello delle Province. L’articolo 11 prevede, quale articolazione organizzativa,
le Conferenze territoriali di zona come strutture territoriali composte da
sindaci dell’ambito territoriale. Queste strutture hanno la funzione di
definire gli interventi e le priorità da individuare nel Piano d’ambito e di
formulare proposte e indirizzi di miglioramento nell’organizzazione del
servizio; qui con ponderazione di voto e, quindi – ripeto – come nel caso delle
Province si applica: alla prima convocazione, la maggioranza
assoluta dei sindaci e la rappresentanza contestuale di almeno due terzi della
popolazione come avveniva nei vecchi Ato e, in
seconda convocazione, la sola maggioranza dei
presenti.
Per
quanto riguarda le competenze dell’Assemblea – mi chiedo – si rinvia, quindi,
all’articolo 7? L’articolo 17 cosa fa? Istituisce un Comitato consultivo degli
utenti per garantire la partecipazione; l’articolo 19 prevede, a decorrere
dalla entrata in vigore della legge, il trasferimento del personale dipendente
degli enti di ambito all’AIC con cessazione dei contratti a tempo determinato
alla scadenza.
I costi
del personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura
operativa dell’AIC in sede di prima applicazione e fino alla definizione a
regime del costo del servizio idrico, fanno carico tutti agli Enti locali
ricadenti nell’ambito territoriale comunale. Ultima osservazione è che la
proposta della legge non entra neanche nel merito della tariffa, ma prevede un
merito di costituzione
dell’Assemblea molto farraginoso e contiene anche alcune contraddizioni e
ripetizioni. Il personale che viene assorbito dall’AIC, quindi in questo caso,
è quello degli enti d’ambito. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Guccione.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, per avermi dato la parola.
Arriviamo a questo appuntamento – lo voglio dire in Aula – un po’ a briglie
sciolte, nel senso che mi sarei aspettato una riunione della maggioranza o
almeno del mio gruppo per affrontare una questione molto delicata che è quella
che stiamo adesso dibattendo, anche perché le avvisaglie c’erano state e
arriviamo sull’onda di una emergenza. Il rischio è che la Regione venga commissariata. Già a
gennaio 2017 l’Autorità nazionale per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico intimava alla Regione Calabria di dotarsi di una legge, pena il commissariamento.
Lo facciamo in modo non condiviso. Ho ascoltato attentamente
l’intervento della collega Ferro perché alcuni suoi rilievi appaiono fondati
rispetto all’impianto della legge. Ma la cosa che mi sarei aspettato da parte
della Giunta era di venire in Aula a relazionare pure sulla vicenda di Sorical.
Non possiamo mettere da parte quel che è accaduto in questi anni, perché
sarebbe un errore politico gravissimo. Quello che è accaduto fino ad oggi sulla
vicenda Sorical non può essere rimosso, anzi, deve
far parte e tener conto nell’impianto legislativo delle soluzioni per impedire
quello che è successo in questi anni. Mi sarei aspettato che il Consiglio
deliberasse una Commissione di inchiesta sul Sistema idrico integrato in Calabria
e sull’attività della Sorical, da quando è nata fino
ad oggi. Perché non farsi carico di quello che è successo, secondo me,
significa far pagare un caro prezzo ai calabresi e a questa regione.
Sorical è un grave buco
nell’acqua che in questi anni ha rappresentato uno sperpero di denaro pubblico
e questa vicenda non si può concludere – lo dico qua – col fatto che i privati
non pagano dazio rispetto a quello che è stato fatto e che ad accollarsi i
debiti sia solo la parte pubblica.
Questo è un altro punto sul quale dobbiamo fare chiarezza, perché non
discutere sullo stato di attuazione della legge Galli in Calabria – quindi
della Sorical – non solo è un grave vulnus
politico, ma non ci fa comprendere nemmeno di quale legislazione ha bisogno
questa regione. Non basta copiare l’impianto della Toscana e sconfinare in Emilia
Romagna per assolverci e dire al Governo nazionale che abbiamo un impianto
legislativo.
Credo che in questi anni il Sistema idrico integrato in Calabria abbia
prodotto un grave e strutturale deficit, questo è un primo punto;
l’inefficienza della rete calabrese non ha subito miglioramenti in questi anni
anzi, addirittura, l’efficienza risulta sotto la media italiana, per non
parlare – anche qui, ci ritorno, ma è come sparare alla Croce Rossa – del fatto
che nella passata legislatura erano stati fatti appalti per la sistemazione, la
conoscenza e l’ingegnerizzazione del Servizio idrico delle Città capoluogo di
provincia con finanziamenti 2007-2013 per Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio
Calabria e Vibo Valentia, ma ancora non ne usciamo da questa situazione.
Circa 30 milioni di fondi comunitari sono dovuti slittare sulla programmazione
2014-2020 ma, ad oggi, non abbiamo ancora appaltato un’opera; eppure, quando è
scoppiata la vicenda del comune di Cosenza, ci eravamo impegnati ad accelerare
l’iter burocratico, ma non abbiamo fatto un passo in avanti.
Il relatore Bevacqua diceva che abbiamo
bisogno di segni tangibili in questa regione. Sono passati un po’ di anni
dall’inizio della legislatura, ma di segni tangibili non ne abbiamo ancora, non
sono individuabili, la gente non li percepisce e, quindi, c’è bisogno di un
salto di qualità. Se lavoriamo solo per metterci la coscienza a posto, e la
realtà concreta non cambia nella vita dei cittadini, il rischio è di apparire
marziani in questa regione. Penso che sulla vicenda del sistema idrico calabrese
ci sia bisogno di una legge che tenga conto dello stato e di quello che è
accaduto in questi anni, attraverso una forte concertazione sugli gli attori
che si occupano di questo servizio.
L’acqua – che per la Calabria poteva essere una risorsa – fino ad oggi
è stata un buco nero che ha fatto aumentare i deficit per le casse regionali ed
il peggioramento dell’efficienza del servizio idrico calabrese.
Non credo che la legge che oggi portiamo al vaglio del Consiglio
regionale sia sufficiente a garantire quel salto di qualità di cui abbiamo
bisogno nel servizio idrico integrato. Anzi, questo impianto rischia forse solo
di evitare il commissariamento, e di non migliorare assolutamente il servizio.
Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Cannizzaro.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, Presidente della Giunta,
assessore, colleghi consiglieri. Vorrei preliminarmente
manifestare apprezzamento per l’ennesimo sforzo da parte dell’Esecutivo
regionale, nella fattispecie del professore Musmanno.
Accolgo con piacere il fatto che la Giunta regionale abbia avvertito l’esigenza
di cambiare rotta rispetto ad una tematica importante come quella
dell’organizzazione idrica calabrese.
Ma questo
non basta perché il progetto di legge proposto oggi in Aula appare molto
confuso e fumoso. In maniera puntuale la collega Ferro ma anche il collega Guccione hanno fotografato un po’ il progetto di legge che
appare confuso -ribadisco- e disarticolato. Disarticolato anche su alcuni
articoli che ci lasciano molto perplessi, entrando nel merito della proposta di legge. L’istituzione
dell’AIC – Autorità Idrica Calabrese – appare l’ennesimo istituto, l’ennesimo
carrozzone che si vuole istituire come organizzazione di una gestione di un
così delicato argomento.
L’articolo
2 prevede la suddivisione in 5 ambiti regionali e credo che questa sia una voce
molto superficiale. Mi chiedo e vi chiedo come si potrà avere la gestione
completa dell’intera Regione con
soli 5 ambiti che dovranno monitorare l’andamento della situazione idrica.
Ancora più curioso pare l’articolo 9 dove è prevista la nomina di un direttore
generale, scelto di concerto col Presidente
della Giunta che – come poi ci suggerisce l’articolo 10 – dovrà lavorare in
piena sinergia con l’unico revisore scelto, anch’esso dall’Esecutivo regionale.
Sono
dettagli che vorrei porre all’attenzione dell’intera Assemblea legislativa e
che meritano una attenzione importante. Appare più curioso l’articolo 17 che vi
vuol far apparire che vi è, addirittura, una partecipazione dei cittadini, dei
calabresi nella istituzione di un Comitato di cittadini ma pare curioso che
questi cittadini verranno scelti direttamente dal Governatore per come viene
proposto dal Pdl.
Senza
andare troppo nel merito, perché chi mi ha preceduto è stato molto più bravo e
abile di me a farlo, chiedo al Presidente
della Giunta ed alla maggioranza, di fare una riflessione importante prima di
far passare a colpi di maggioranza un progetto di legge che può causare
ulteriori danni per la nostra regione,
visto che qui stiamo parlando di un argomento molto importante e sensibile per
l’intera regione e siamo
d’accordo sul fatto che bisogna cambiare rotta su un fallimento di gestione
ormai arrivato fin qui
Personalmente
credo di poter parlare anche a nome dei colleghi della minoranza e vi invito ad
una riflessione, anche nell’immediato, per poter portare i nostri contributi e
magari, anche sommessamente, dei suggerimenti, in maniera tale che possiate
darci delle sollecitazioni. L’assessore che, assieme alla sua struttura, ha
lavorato a questo progetto di legge in modo particolare, potrebbe toglierci dei
dubbi che, ribadisco, credo non siano soltanto dubbi politici o solo nostri ma
siano dubbi di tanti sindaci o amministratori chiamati quotidianamente ad
aggredire questa problematica gravosa della situazione idrica.
Tra
l’altro, e concludo, appare anche un po’ surreale questa Assemblea che dovrà
avere il compito di monitorare il Comitato, l’Autorità idrica dei 40 sindaci o
dei loro delegati con all’interno i 5 capoluoghi. Ciò ancora una volta
evidenzia come tante parti della Calabria, forse quelle un po’ più lontane
dalle metropoli, vengano escluse da processi così importanti che dovrebbero
mirare e puntare al coinvolgimento delle piccole realtà e metterle in primo
piano.
Ecco, qui
le esclude a priori e chiedo con forza ai colleghi della maggioranza di sederci
anche nell’immediato ad aprire un Tavolo di confronto. Capisco pure che avete
fretta di approvare questo progetto di legge perché è altissimo il rischio che
venga commissariato il sistema. E questo non sarebbe positivo né per la
maggioranza né per il Governo regionale e nemmeno, credetemi, per tutta la
Calabria.
Per
manifestare e confermare un atteggiamento
costruttivo vi invito sin da subito ad unire le forze e far prevalere quello
che è il senso di responsabilità, ribadisco, per un argomento così importante.
Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.
Presidente, anche oggi questa maggioranza evidenzia un metodo già
conosciuto rispetto a criticità riscontrate per quanto riguarda l’attività di
produzione. Si arriva in Aula con una proposta di legge che, come è stato
detto, è carente e per la quale si cercano degli approfondimenti. Nel ricercare
gli approfondimenti si invita l’opposizione al dialogo ed al confronto; ma
penso che questi passaggi si sarebbero potuti consumare in precedenza con la
buona volontà che il rappresentante istituzionale deve avere, nell’interpretare
il ruolo che da buon padre di famiglia deve mettere in campo, perché,
altrimenti, diamo la parvenza, soprattutto ai calabresi, di un Consiglio
regionale molto, molto superficiale con un atteggiamento politicamente, oserei
dire, dilettantistico.
E’ capitato altre volte, per cui sto parlando a ragion veduta, e non
voglio fare demagogia. Invito i colleghi consiglieri di maggioranza, al di là
dell’apporto costruttivo che abbiamo sempre offerto, ad essere sempre più
responsabili rispetto al ruolo guida di questa coalizione e, quindi, alle forti
responsabilità nei confronti del Governo regionale, che vengono meno con queste
defaillance che sono sotto gli occhi di tutti.
Non voglio fare adesso interventi di carattere politico ma mi soffermo
sull’argomento in specie. Abbiamo una scadenza perché si rischia il
commissariamento ma si arriva sempre qui all’ultimo momento, senza avere la
consapevolezza e la responsabilità delle varie scadenze. E’ come se si andasse
a svolgere il proprio compitino o a presentarsi a sostenere un esame
all’Università studiando all’ultimo momento oppure immaginando di potersi
preparare tre-quattro giorni prima della scadenza
degli esami.
Per formazione e per chi vuole essere responsabile anche nei propri
confronti – e se non lo è nei propri confronti non lo è nemmeno nei confronti
dei calabresi – non si può che essere garantisti rispetto a quella qualità che
il Consiglio regionale deve garantire.
Adesso sento dire dal collega Romeo, preliminarmente a questa seduta,
assieme alla collega Ferro e ad altri, che abbiamo immaginato di concertare una
seduta di Consiglio regionale per la prossima settimana oppure un Tavolo di
discussione, concordato prima, come diceva il consigliere Cannizzaro.
Non possiamo improvvisare! Qui dimostrate di non essere preparati
rispetto a questioni che hanno anche una loro complessità e per le quali
l’opposizione chiese tempo fa - non tanto tempo fa, e ripetutamente fu
rappresentata e manifestata questa intenzione all’Assemblea – di aprire un
dibattito su questioni che riguardano il settore ambientale che è complesso e
che riguarda la depurazione che lascia molto a desiderare.
Una offerta che dovremmo garantire ai turisti per quanto riguarda la
qualità e l’erogazione di un servizio che è primario, per quanto concerne la
balneazione, da cui discende poi la salute pubblica perché se andiamo a vedere
di cosa si nutre il nostro prodotto ittico sappiamo poi chi siamo quando
mangiamo.
Al di là di tutto abbiamo più volte chiesto un dibattito e ci chiedono
adesso, collega Cannizzaro, un dialogo. Siamo pronti
al confronto, al dialogo ma lo siamo sempre stati, purtroppo, anche con
l’arroganza che contraddistingue alcuni comparti di questo centro-sinistra che
è un modo di essere caratterizzante e questo dialogo spesso non è stato voluto.
Presidente Irto, siamo ancora disponibili per tentare in extremis di
salvare il salvabile ma -abbiate pazienza! - è importante che si faccia una
riflessione sulle responsabilità della massima Assise regionale e di chi la
rappresenta, ognuno per le proprie competenze e rispetto alla delega
conferitici dal corpo elettorale, sia per chi governa sia per chi fa
opposizione.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Romeo. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, intanto mi complimento per il nuovo Sito
istituzionale del Consiglio regionale che va nella direzione di realizzare
quella grande operazione di funzionamento e trasparenza avviata in questo
Consiglio e che, devo dire, è molto bello e fruibile.
Colleghi, Presidente della Giunta regionale, signori assessori, ci
troviamo a discutere stasera di un progetto di legge importante che riguarda
uno dei temi maggiormente sensibili per la popolazione e che, fino ad ieri,
segnalava un grave ritardo da parte della Istituzione Regione: un ritardo
normativo, un ritardo di attenzione, un ritardo di intervento sul funzionamento
complessivo del ciclo delle acque.
Ho parlato con i colleghi della minoranza, anche con qualche collega
della maggioranza: vengono poste delle questioni ed io sono per discuterle
perché quando c’è una richiesta che viene formulata se ne discute.
Chiederò alla fine del mio intervento di fare un approfondimento, ma
non possiamo farlo a valle di considerazioni che non riconducono il dibattito
alla realtà delle cose. Questa proposta di legge - già così com’è è una buona
proposta di legge – non è piombata in Aula all’improvviso ma è frutto di una discussione
che c’è stata nelle sedi istituzionalmente deputate e preposte.
Se ne è discusso nella Commissione: il relatore, collega Bevacqua, ha svolto una relazione nella quale ha
sintetizzato l’esito della discussione e della votazione che c’è stata in Commissione.
E la Commissione stessa non si è limitata ad ascoltare i tecnici ed i dirigenti
che se ne sono occupati e che ringrazio per il prezioso, meticoloso ed
importante lavoro che hanno fatto per la nostra regione.
Ha raccolto l’opinione e l’apprezzamento dell’Anci,
ha raccolto l’opinione e qualche suggerimento e anche l’apprezzamento dell’UPI.
Gli enti locali, le categorie, i tecnici ed i consiglieri regionali hanno
discusso in maniera approfondita di questo testo di legge altrimenti parliamo
di cose che non sono accadute in questa Regione. Hanno discusso di un testo
che, per carità, è perfettibile – siamo aperti – e suscettibile di
modificazioni e apre una nuova pagina nella storia della Calabria, rispetto
alla gestione dell’acqua pubblica perché si fonda su un principio che,
peraltro, recepisce un referendum fortemente partecipato dal popolo
italiano che dice che la gestione dell’acqua deve essere pubblica perché
l’acqua è un bene comune.
E lo fa restituendo ai calabresi l’acqua e chiarendo qual è l’opinione
di questo Governo regionale e di questa maggioranza e mi auguro di questo
Consiglio regionale. Restituisce ai calabresi l’acqua e la toglie da quegli
interessi con cui si è lucrato sull’acqua dei calabresi.
Naturalmente tutto quel che c’è stato finora è ovviamente oggetto di
discussione e di approfondimento, è ovvio. Se abbiamo elaborato una proposta di
legge di questo tipo che costituisce una svolta è ovvio che è così, e lo fa
coinvolgendo gli enti locali, realizzando un principio di decentramento
amministrativo, con l’intento di razionalizzare le risorse ed arrivare anche a
tariffe migliori, assieme ad un migliore servizio idrico per i calabresi.
Queste sono le cose che realizza il testo di legge.
Vi sono poi delle osservazioni di tipo tecnico nel merito? Bene.
Presidente Irto, chiedo che si faccia un approfondimento. Il collega Cannizzaro ha aggiunto “immediato”. La sua è una richiesta accoglibile ma lo si fa dopo un dibattito che chiarisce
quel che è accaduto e cioè che abbiamo un testo di legge che è un buon testo di
legge che è stato discusso. C’è bisogno di approfondimenti? Si facciano gli
approfondimenti. Si può migliorare? Lo si migliori, ma lo si faccia perché
siamo di fronte alla esigenza di dotare la Calabria di una nuova legge sulla gestione
delle risorse idriche e lo dobbiamo fare. Grazie.
La parola all’assessore Musmanno. Chiedo ai
capigruppo, al termine dell’intervento dell’assessore, di avvicinarsi al banco
della Presidenza.
Prego assessore. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Non entro nel merito della discussione, che è
avvenuta nelle sedi istituzionali competenti, vale a dire nella Commissione
consiliare, su un testo che è stato licenziato dalla Giunta nella prima
versione nel 2016 e che ha subito, in questi mesi, un lungo travaglio ed una
lunga discussione che ha prodotto delle modifiche che sono state recepite
nell’ambito delle riunioni della Commissione consiliare.
Tuttavia è bene, anche, inquadrare brevemente quel che rappresenta
questa legge che ha, sicuramente, un impatto piuttosto significativo sotto il
profilo dell’importanza alla pari di quel che è accaduto in passato, per
esempio, quando questo Consiglio si è trovato ad approvare la legge urbanistica
oppure, a titolo esemplificativo, il Piano regionale dei trasporti.
Cosa vuol dire servizio idrico in quanto integrato? E’ stato già
sottolineato: comprende tutte le strutture alle attività connesse alla
fornitura di acqua per usi civili. Si parla, dunque, del sistema di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua potabile nonché della raccolta e depurazione
delle acque reflue.
Fin dal 2006, con il decreto legislativo numero 152, il legislatore
nazionale ha previsto e in un certo senso obbligato tutte le Regioni ad adeguare
l’assetto normativo per quanto riguarda la gestione delle acque, troppo spesso
inefficiente e inefficace anche a causa della frammentazione del sistema di
governo.
La Regione Calabria ha, tuttavia, accumulato forti ritardi nell’implementare
quanto stabilito. Nella scorsa legislatura la Regione ha definito un unico Ambito
territoriale ottimale che coincide con il territorio regionale. Quindi si parla
di un unico Ambito regionale.
Tuttavia il passaggio è rimasto monco, mancando, in particolare, l’individuazione
dell’Ente di Governo. La proposta di legge in discussione, oggi, disegna la
struttura e il funzionamento di tale ente che prende il nome – come è stato già
sottolineato - di Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.). Si completano,
quindi, gli obblighi normativi non più rinviabili.
L’Autorità Idrica della Calabria è un ente pubblico, rappresentativo di
tutti i comuni calabresi. È il soggetto centrale nella nuova organizzazione del
sistema idrico e ad esso è affidato il governo di tutto il sistema. Una regia
unica si sostituirà alla gestione frammentata, attualmente in vigore.
Con la nuova legge regionale il singolo comune non avrà più competenza
diretta sull’acqua. Nel suo bilancio non saranno più presenti entrate e uscite
relative all’acqua per usi civili, né gestirà strutture o fisserà tariffe.
Tutti questi compiti saranno svolti dall’Autorità di cui il comune farà parte.
In questo modo si eviteranno situazioni problematiche, ben note a chi
si è occupato di questa questione in passato e legate prevalentemente allo
squilibrio fra le entrate del comune e i costi addebitati a quest’ultimo per la
fornitura.
Facciamo un cosiddetto esempio di scuola, vede un comune X emettere
ruoli per 200.000 euro all’anno, incassare 150.000 euro, e avere addebitata, per
esempio, una fornitura di 300.000 euro per quell’anno. In questa situazione
ciascuno dei due soggetti, sia il comune sia il fornitore dell’acqua all’ingrosso,
è portato a scaricare la responsabilità ’ sull’altro. Con il principio dell’integrazione
del sistema idrico e un unico meccanismo di governance in mano all’Autorità Idrica della Calabria,
questo non sarà più possibile e tutti gli attori dovranno agire in modo
coerente per garantire il funzionamento affidabile ed efficiente della rete, in
ragione dell’equilibrio finanziario che deve essere garantito nella sua
globalità.
La proposta di legge regionale realizza la partecipazione dei comuni
all’Autorità Idrica della Calabria prevedendo come organo l’Assemblea,
costituita da 40 membri, eletti fra i sindaci di tutti i comuni calabresi. Per
la partecipazione all’Assemblea non è prevista la corresponsione di alcun
compenso, gettone o indennità. Questo è scritto nella norma.
All’Assemblea competono le più importanti determinazioni di competenza
dell’A.I.C., in particolare, la determinazione dei livelli di qualità del
servizio e delle tariffe nel rispetto, rigoroso, dei criteri stabiliti dal
Ministro dell’ambiente su proposta dell’apposita Autorità di vigilanza. Si
tratta, in sintesi, del soggetto rappresentativo dei comuni calabresi per il
governo pubblico dell’acqua.
La legge nazionale stabilisce, inoltre, che per ogni ambito ci sia
anche un unico gestore. Essendo l’unico Ambito abbiamo la necessità di
individuare un unico Gestore che è il soggetto che operativamente realizza il
servizio.
L’Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria ha un ruolo
fondamentale nella scelta del Gestore e nel definire i suoi obblighi e le
modalità con cui realizza il servizio. Sarà l’Assemblea, infatti, a decidere se
affidare la gestione a un soggetto pubblico in house,
affidarlo a un privato attraverso una gara o a un soggetto misto pubblico-privato.
L’Autorità Idrica della Calabria approva anche la convenzione con il
Gestore Unico. Tale convenzione disciplina le modalità con cui il servizio
viene gestito in ogni suo aspetto. Averne affidato l’approvazione all’Assemblea
dell’A.I.C. significa aver messo il servizio in mano ai comuni. Tanto più che
la convenzione stabilisce anche le modalità con cui sarà effettuato il
controllo sull’operato del gestore.
All’A.I.C. sono attribuite, quindi, tutte le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del
servizio idrico, al fine di garantire efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza.
Risultato è che queste attività non competeranno più in alcun modo alla
Regione, che esce dalla gestione operativa del servizio.
Di conseguenza, l’A.I.C. non peserà più sul bilancio regionale, ma sarà
autosufficiente, finanziandosi con gli introiti associati alle tariffe per l’erogazione
del servizio.
L’attività di programmazione si concretizza nell’approvazione del piano d’ambito, documento che prevede la ricognizione delle
infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale e
organizzativo, il piano economico finanziario.
Con il piano d’ambito verranno fissati i livelli minimi del servizio da garantire ai cittadini e gli investimenti
da realizzare. È evidente che l’approvazione del piano d’ambito da parte di un
ente che governa l’intero sistema e comprende al suo interno i comuni è un’occasione
per fissare regole eque e realistiche. La responsabilità diretta nella gestione
del sistema idrico spingerà i comuni a fissare tariffe equilibrate, adeguate a
rendere il sistema affidabile.
Non si è trascurata, in questa proposta, l’importanza della vicinanza
alle problematiche territoriali. Queste ultime sono veicolate all’A.I.C.
attraverso le Conferenze Territoriali di Zona. Le Conferenze Territoriali di
Zona sono strutture periferiche che operano su zone territoriali coincidenti
con i vecchi ambiti e composte dai sindaci, o loro delegati, dei comuni della
zona.
Alle Conferenze Territoriali di Zona spetta la definizione dell’elenco
degli interventi e delle relative priorità da individuare nel piano di ambito e
la formulazione di proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione
del servizio.
Alla Regione rimangono competenze di indirizzo politico e controllo di
alto livello. In particolare dovrà controllare la coerenza del piano d’ambito
rispetto agli obiettivi complessivi della Regione in materia di risorse
idriche.
Infine, la proposta prevede l’istituzione di un Comitato consultivo
degli utenti e dei portatori di interesse. Non era obbligatorio ma noi lo
abbiamo inserito per garantire la partecipazione diretta dei cittadini
calabresi al governo del Sistema Idrico Integrato, in analogia a quanto fatto
in altri contesti, ad esempio nel Trasporto Pubblico Locale attraverso il
Comitato della Mobilità.
Il Comitato rappresenta un ulteriore strumento attraverso il quale i
cittadini potranno monitorare e influenzare il modo con cui vengono gestite le
risorse idriche in Calabria.
Chiudo questo intervento ricordando lo sforzo che è stato compiuto da
più parti, anche dai consiglieri di opposizione, in seno alle Commissioni
consiliari. Questo testo è stato approvato dalla Commissione alla unanimità,
segno evidente che dopo aver ascoltato i cosiddetti stakeholder,
vale a dire i rappresentanti delle autonomie locali, i comuni e gli enti
provinciali, riteniamo che il testo abbia superato tutte le criticità
possibili.
Certo, può essere discusso e rivisto, ma riteniamo che già oggi si
possa presentare per essere approvato e rappresenta una grande opportunità di
rinnovamento in questo settore, per l’intero territorio calabrese, al di là di
quelle che sono prescrizioni che lo Stato ci impone, ricordando che sulla Calabria
pesa da mesi il rischio del commissariamento in materia.
Rischio che noi vogliamo assolutamente e definitivamente scongiurare
dopo anni di assoluto immobilismo in materia. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Orsomarso.
Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, vorrei ricordare all’assessore che il dibattito in
quest’Aula rappresenta un’opportunità, ma c’è un problema di toni ed è bene che
la maggioranza lo ricordi, così come lo faccio a me stesso; lo dicevo prima
commentando col collega Magno che, ovviamente, ha portato – essendo di fresca
nomina in Consiglio regionale, come anche la collega Wanda Ferro – un
contributo ulteriore. Non essendo, tra l’altro, una rappresentanza onnisciente
della minoranza in Commissione, proviamo ad apportare il nostro contributo di
approfondimento, valutando, come sto facendo anch’io – me ne darà il presidente
Aieta – in Commissione bilancio, giusto per fare un
esempio, dove è in discussione, o forse sarà ridiscussa, la legge sul golf con
il mio parere favorevole su un testo per cui si é manifestata una apertura
anche per una revisione rispetto alle criticità ed alle interpretazioni che
sono venute fuori.
Ben venga, quindi, l’ultima parte dell’intervento dell’assessore, non
nel tono ma nel merito. Non dobbiamo stare qui a ricordarne l’importanza, la
conosciamo, ma il contributo della collega Ferro, rispetto ai rilievi di
costituzionalità, ha, addirittura, sollevato un problema di interpretazione
complessiva che reputo positivo per un miglioramento di questa legge e che
quindi non va né sottovalutato, né censurato, finanche con il tono.
Bisogna fare buone leggi per questa regione – ci mancherebbe altro –
col contributo pregnante, come è ovvio che sia, della maggioranza e, quindi,
anche dei tecnici che provano a rimediare gli errori del passato. Gli Ato non hanno funzionato e – lo ricordo a me stesso –
Cosenza Acqua non ha funzionato. Si ripercorrono le tappe che ci hanno lasciato
dei rischi che hanno approfondito i colleghi della minoranza, chi anche più di
me.– Quindi, al di là del voto unanime in Commissione, il dibattito dell’Aula e
la revisione di questa opzione non è lesa maestà, ma una opportunità.
Bene anche l’invito del capogruppo del Partito democratico di dire
“teniamo fermo un lavoro” ma se si può migliorare, stando nei tempi per evitare
i commissariamenti – e questa Regione ha dimostrato nel tempo, purtroppo, di
averne impropriamente tanti, a partire dai rifiuti con i danni che hanno
generato – ribadisco che non c’è schizofrenia, ma in Commissione si può votare
all’unanimità anche col contributo della minoranza e si può arrivare in Aula
anche con un nuovo contributo, una nuova sensibilità, maturità ed eventualmente
anche rivedere il voto espresso.
Non è un richiamo per dire che il testo è perfetto e che non si può
migliorare, come bene ha fatto – ho seguito con grande attenzione anche
rispetto al rischio di incostituzionalità avvenuto in altre regioni – la
collega Wanda Ferro. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Greco. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, colleghi del Consiglio, questo è un punto
estremamente importante perché finalmente andremo ad approvare con un’ampia
discussione una legge che va a regolamentare il Servizio idrico integrato che
per molto, troppo tempo, è stato gestito senza una visione d'insieme che
consentisse una programmazione sul medio-lungo
termine.
Oggi siamo di fronte a un processo di riforma che finalmente riconsegna
un bene primario, qual è appunto l'acqua al pubblico ed alla comunità, in
ottemperanza anche al Referendum costituzionale sull'acqua pubblica che tutti
quanti abbiamo sostenuto con forza.
E' giusto essere chiari, prendendo anche un po’ di tempo in più, ma
approfondendo tutte le tematiche che questa legge propone.
La situazione del Servizio idrico integrato in Calabria è in forte
ritardo, e lo è soprattutto perché fino ad oggi è mancata una capacità di
programmazione, una visione strategica che consentisse seri interventi su una
rete infrastrutturale ormai vetusta e che, allo stesso tempo, tenesse conto
delle esigenze dei territori e delle amministrazioni locali.
La Calabria dispone di acqua in gran quantità, ciononostante non ha
saputo preservare questo bene che ancora oggi viene sprecato in misura enorme,
in una mega quantità neppure quantificabile.
Esistono, quindi, ritardi, lacune e inadeguatezze tecnologiche
nell'utilizzo di questa importante risorsa.
La
gestione del Servizio idrico è salita anche alla ribalta della stampa nazionale
con “il Sole 24 Ore” che ha documentato, nelle scorse settimane, come in
Calabria persista da decenni una vera e propria emergenza. Difatti, tra guasti alle reti di adduzione e di
distribuzione, vecchie di 60 anni, dispersioni che superano il 50 per cento,
disservizi, tariffe contestate, morosità diffuse e Piani di rientro disattesi,
l'acqua viene erogata a singhiozzo.
Del resto, anche la recente analisi del commissario alla liquidazione Sorical sullo stato del servizio idrico è stata impietosa,
tanto da farci riflettere tutti, anche in senso autocritico.
Ha evidenziato, infatti, come i Comuni non riescano a incassare
interamente la tariffa dai cittadini. Solo il 50 per cento dei calabresi,
infatti, paga l'acqua; una percentuale che scende, in alcune zone della
Calabria, alla cifra record del 20 per cento.
Tutto questo è causa di assenza di investimenti comunali sulla rete
idrica che presenta criticità evidenti, così come è evidente che il sistema
integrato, attraverso la lettura elettronica dei contatori e la tariffa unica
per tutto l'ambito calabrese, contribuirà a mitigare sensibilmente la piaga
degli allacci abusivi e delle morosità dei contribuenti.
Ad oggi, secondo i dati del commissario Incarnato, immettiamo nel
sistema 500 milioni di metri cubi di acqua, con costi di gestione altissimi ed
in presenza di una necessità pubblica pari alla metà.
Gli effetti di ciò si vedono poi sulle tariffe con un'incidenza sociale
devastante per i cittadini calabresi.
Per rendere il sistema efficiente c'è bisogno di un nuovo screening completo
della rete idrica calabrese, funzionale alla elaborazione di un piano di
investimenti sulle reti di grande adduzione e sulle reti interne.
Chi ha amministrato un Comune conosce bene quante insidie, quante
difficoltà si annidino dietro la gestione di un servizio così importante per le
comunità territoriali.
Il Servizio idrico integrato è costituito, infatti – lo diceva prima
l’assessore Musmanno –dall'insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Proprio per questo
deve essere gestito secondo principi di assoluta efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Al riguardo, è inutile negare come in quasi tutti i Comuni calabresi si
registrino delle carenze in questo settore, non certo dovute alla gestione
delle amministrazioni locali che, certamente, hanno inciso negativamente
sull'efficienza del servizio, sulla programmazione di interventi strutturali,
sullo spreco delle risorse, sull'aumento a dismisura dei costi e,
conseguentemente, delle tariffe per i cittadini.
Di fatto, anche dalla relazione illustrativa della legge sottoposta
all'odierno esame consiliare, soprattutto per ciò che concerne la situazione
relativa ai cessati enti di ambito, si percepisce come la regolazione regionale
sulla materia non sia stata negli anni passati in grado, fino ad oggi, di
impedire l'esercizio di funzioni extra a quelle rinvenibili dalla normativa.
In particolare, relativamente all'organizzazione del Servizio idrico si
sono registrati ritardi o, più precisamente, pericolose ingessature nei
segmenti della distribuzione e della depurazione, sia in ordine ai processi di
affidamento del servizio al soggetto unico, in relazione alla scelta della
forma di gestione operata dagli Ato – in particolare
gli Ato di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria
–, sia in ordine alla piena operatività dei soggetti individuati e a cui
risulta affidato il servizio Ato di Cosenza e
Crotone. Ricordo che l’Ato Cosenza aveva affidato,
come società in house, alla Cosenza Acque il servizio di gestione.
Numerosi sono stati anche i ritardi e le criticità registrati nei
processi amministrativi relativi al funzionamento delle Ato,
anche per quanto si evince dalla relazione alla legge dove, non risultando
approvati i rendiconti relativi agli esercizi passati, non si ha contezza della
correttezza delle poste iscritte a bilancio in termini di residui attivi e
passivi.
Queste sono solo alcune delle criticità rilevate a causa del mancato
adeguamento della normativa, ma basterebbe guardare ciò che accade
quotidianamente nei comuni della Calabria, ai disservizi che subiscono i
cittadini, alla sproporzione tra servizio e tariffa, all'incertezza sugli
affidamenti in essere e a divenire per capire come il riordino della disciplina
del servizio idrico integrato, anche in ragione delle recenti novità normative,
non sia più rinviabile.
Un plauso va alla Giunta per aver accelerato i tempi ed alla
Commissione per aver approvato, anche dopo diverse discussioni una proposta
che, pur essendo un testo base, è di grande importanza e sul quale oggi
dobbiamo pronunciarci.
Ritengo vada fatta un'attenta analisi su come sia stato gestito sino ad
oggi il Servizio idrico, se esistano delle responsabilità sui mancati
adempimenti previsti dalla normativa e quale sia lo stato economico
patrimoniale dei cessati enti d'ambito.
Contemporaneamente ai passi propedeutici all'istituzione dell'Autorità
idrica della Calabria, si faccia chiarezza su una gestione che fino ad oggi ha
causato gravi inefficienze individuando, laddove presenti, specifiche
responsabilità.
A questo proposito, è apprezzabile che tra gli aspetti procedurali ed
organizzativi per la compiuta attuazione della nuova legge, oltre alla piena
operatività dell'Aic, sia prevista l'istituzione di
una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccolga tutte
le informazioni, i dati provenienti dalle singole gestioni, quelli prodotti
dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e la costituzione e nomina –
come diceva l’assessore Musmanno – non obbligatoria
del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse.
La legge che si va ad approvare oggi rappresenta di certo uno
straordinario passo in avanti rispetto alla normativa vigente, soprattutto in
termini di semplificazione normativa e coordinamento con gli Enti locali.
Attraverso la nuova Autorità idrica – questo è uno dei punti
fondamentali del programma del presidente Oliverio –
i sindaci saranno realmente protagonisti nel percorso di programmazione
relativo agli investimenti da stanziare per l'intero settore.
E' un fatto epocale che questo Consiglio non può sottacere: attraverso
un’assemblea di sindaci vengano prese le decisioni di diretto impatto, quelle
che avranno un effetto diretto sull'efficienza del Servizio idrico integrato.
Quegli stessi sindaci che sino ad oggi sono stati limitati a registrare e comunicare
ai propri cittadini il bollettino quotidiano di disservizi sulla rete idrica,
oggi diventano protagonisti.
L’Autorità Idrica della Calabria è stata individuata quale ente di
governo dell'ambito territoriale ottimale per la gestione del Servizio idrico
integrato dell'intera circoscrizione regionale.
Tale soluzione è stata necessaria, visto che in Calabria non si era
ancora provveduto ad affidare complessivamente il Servizio idrico integrato
delle acque ai sensi del decreto legislativo numero 152 del 2006.
Attraverso l'Aic tutti i comuni calabresi
potranno, pertanto, svolgere le funzioni di programmazione, organizzazione e
controllo sull'attività di gestione del Servizio idrico integrato.
In
proposito, ritengo tuttavia che vadano fatte alcune considerazioni. In
particolare per ciò che concerne l'assemblea – e qui faccio mie anche le
considerazioni del capogruppo Romeo e degli altri capigruppo che hanno posto in
rilievo alcuni possibili approfondimenti e modifiche in merito alla legge – che,
di fatto, sarà l'organo più rilevante dell'Autorità idrica in quanto
provvederà, tra le altre cose: all'approvazione
del Piano di ambito; alla determinazione della tariffa di base del servizio;
alla definizione dei criteri per l'affidamento del servizio idrico integrato in
favore del soggetto gestore e all'approvazione dei criteri per la ripartizione
delle risorse da destinare agli interventi.
La legge prevede che l'assemblea sia composta da 40 comuni, cinque
capoluoghi di provincia, che sono membri di diritto, e gli altri trentacinque
comuni individuati mediante una vera e propria elezione di secondo livello,
alla quale partecipano i sindaci e i consiglieri comunali. A questo proposito,
vorrei fare a questo autorevole Consesso delle osservazioni in riferimento alle
modalità attraverso cui vengono individuati i comuni che faranno parte
dell'assemblea:
Punto uno: 40 comuni per l'assemblea, a mio avviso, sono troppi in
quanto si rischia di ingessare i lavori e incorrere nell'assenza di numero
legale nelle sedute. Al riguardo, basta guardare quanto accade nell'Autorità
Idrica Toscana, dove non si riesce dal 2014 ad approvare il nuovo piano
economico finanziario, quindi anche l'adeguamento tariffario, a causa
dell'assenza di numero legale nelle sedute, dove è richiesta una maggioranza
qualificata. Fanno parte in Toscana dell'AIT 50 Sindaci su una popolazione di
oltre 3 milioni e 700 mila abitanti. La Calabria ne ha 40 con un popolazione di
1 milione e 900 mila abitanti. Così come l'Umbria dove a fronte di una
popolazione di circa 900.000 abitanti l'organo decisionale è composto da 9
comuni. Una sproporzione del tutto evidente. Oltretutto tutti i sindaci
verranno già coinvolti – giustamente – dalla previsione di legge nelle
Conferenze territoriali di zona (CTZ) dove potranno depositare delle proposte
da sottoporre all'assemblea.
Per superare quest'evidente sproporzione ci sono due possibilità, alle
quali rimando come ipotesi a questo Autorevole consesso:
a) l'assemblea dovrebbe essere composta al massimo da 20 comuni con un
numero di rappresentanti per provincia proporzionale all'entità demografica
della stessa;
b) rimangono i 40 sindaci prevedendo un Consiglio direttivo
obbligatorio da 5 a 9 membri eletti all'interno dell'assemblea per snellire le
procedure e facilitare i processi decisionali.
Punto secondo: a mio avviso non c'è nessuna ragione per la quale i
cinque comuni capoluogo di provincia calabresi debbano essere membri di diritto
dell'assemblea senza partecipare alle elezioni. Tutti i comuni dell'assemblea
dovrebbero essere individuati tramite elezioni.
Punto terzo: per ciò che concerne il meccanismo elettivo – che è poi il
vero punto da chiarire – non si tiene conto del fatto che, a causa delle
modifiche normative degli ultimi anni, c'è grande disparità numerica
all'interno dei Consigli comunali, anche tra quelli appartenenti alla stessa
fascia demografica; per cui all’interno di una fascia demografica ci sono
comuni che hanno Consigli di 16 componenti e comuni con 32.
Disparità di trattamento, questa, accentuata dal fatto che i
consiglieri e i sindaci potranno votare solo per i comuni nella propria fascia.
Questo metodo favorirà, ovviamente, i Comuni che per pure contingenze
temporali, quasi per caso, avranno in quel particolare momento storico un
maggiore numero di consiglieri.
L'unica soluzione per ovviare a questo problema è che a votare siano
solo i sindaci. Così facendo, oltre a semplificare le procedure di voto,
saranno garantite pari opportunità a tutti i Comuni, a prescindere dalla
composizione numerica dei consigli comunali.
Ritengo che queste siano delle modifiche di buon senso, che tutta
l’assemblea dovrà valutare ed essere in grado di garantire contemporaneamente
pari opportunità, governabilità e rappresentanza dell'assemblea.
La riduzione dei componenti dell'assemblea, oltre a rendere più snelli
i lavori della stessa, è giustificata anche dal fatto che tutti i Comuni
calabresi saranno, comunque, coinvolti nelle Conferenze territoriali di zona,
le strutture periferiche dell'Aic, dove i sindaci
divisi per ambito territoriale, coadiuvati dai Presidenti delle Province della
Città Metropolitana di Reggio Calabria, si riuniranno al fine di definire, nei
limiti delle risorse stabilite dall'assemblea, l'elenco degli interventi e le
relative priorità da individuare nel piano di ambito e per formulare proposte
ed indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta
della qualità del servizio e sul regolamento di utenza.
Queste prime osservazioni attengono, nel particolare,
all'organizzazione funzionale interna dell'Autorità idrica calabrese ma il
punto cruciale, quello più importante, attiene al passaggio del Servizio idrico
integrato ad un gestore unico.
L'articolo
13, in tal senso, garantisce la
salvaguardia fino alla scadenza naturale delle gestioni esistenti in conformità
all'articolo 172, ma non specifica il destino dei lavoratori di queste società
pubbliche, private, pubblico-private e consorzi, una volta che sarà completato
il passaggio al gestore unico.
Di fatto,
sarebbe importante inserire un riferimento all'articolo 173 del decreto
legislativo sopra richiamato che prevede che: il personale che appartenga alle amministrazioni comunali
municipalizzate o consortili che operano, o hanno operato nel settore dei
servizi idrici, sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo
gestore del Servizio idrico integrato con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali in atto.
Mi riferisco alle Acque potabili Spa.
Non si può pensare che il gestore unico possa subentrate ai gestori
esistenti senza prevedere l'assorbimento del personale specializzato che da
anni, in Calabria, svolge questo tipo di lavoro. Così facendo, c'è il rischio
concreto, da una parte che molti lavoratori possano perdere il lavoro dopo anni
di servizio, e dall'altra che si debba poi provvedere a cercare nuove unità da
formare aumentando costi e determinando inevitabili carenze nei servizi.
A tal fine – e chiudo – un ruolo importante dovrà essere giocato dalla
Regione che dovrà mantenere un ruolo di grande rilevanza, sia per ciò che
concerne la fase transitoria – auspichiamo la più breve possibile – che sarà
gestita dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di
servizio idrico, che in termini di controllo e programmazione sull'attività svolta
dall'Aic.
E' indispensabile che la Regione individui gli interventi strategici di
interesse regionale, con particolare riferimento a potenziamenti, rinnovi,
sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici
e fognario-depurativi che attualmente rappresentano
la prima causa di dispersione idrica in Calabria.
E' evidente che a ciò dovrà essere legato un vero e proprio programma
finalizzato al conseguimento del risparmio idrico con l'adeguamento
impiantistico di tutte le strutture pubbliche calabresi. Per fare ciò sarà
necessario individuare delle misure di finanziamento attraverso cui ridurre le
inefficienze e ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio.
Alla luce delle considerazioni espresse, ritengo che questa legge abbia
punti di forza sicuramente innovativi rispetto alla normativa vigente in
Calabria, ma ritengo sia necessario superare le criticità prima espresse in
particolare all'articolo 8 e all'articolo 13, che vanno rivisti, attesi i
pericoli che sottacciono e che oggi possono essere argomento di discussione di
questo autorevole Consesso, soprattutto perché una volta approvata la legge non
si potrà più tornare indietro e inizierà la fase più importante, quella
attuativa. Da domani occorrerà, poi, riorganizzare il personale, verificare lo
stato economico-patrimoniale dei cessati enti di ambito, coordinare gli Enti
locali, i Comuni, attraverso azioni di ascolto e coinvolgimento, salvaguardare
le gestioni esistenti negli Enti locali in conformità all'articolo 172.
Oggi la Calabria fa un importante passo nel futuro, ma se questo
processo non verrà seguito con l'adeguata attenzione c'è il rischio concreto
che si possano ripetere gli errori del passato.
L'acqua è elemento essenziale alla vita, ed esige il rispetto che
merita da parte di tutte le Istituzioni coinvolte nella sua gestione, ma che
obbliga anche ogni interessato, a monte e a valle della sua erogazione, ad
averne rispetto, anche in relazione agli sprechi generati e generabili. Da
parte nostra, da parte della maggioranza, la dimostrazione non solo di volerlo,
bensì di pretenderlo fare e di riuscirci.
Esaurito il dibattito chiedo ai capigruppo di avvicinarsi al banco
della Presidenza. Prego anche i capigruppo della minoranza Cannizzaro,
Nicolò, Orsomarso.
Sospendiamo 10 minuti la seduta del Consiglio.
La seduta sospesa alle 15,08 riprende alle
15,55
Presidente Oliverio, se vuole prendere
la parola prima dell’inizio della votazione. Prego.
Vorrei ringraziare il Consiglio regionale per avere, attraverso un
confronto di merito, compiuto un lavoro serio per dare alla Calabria una legge
sul sistema idrico integrato che mette la nostra regione nelle condizioni di
superare difficoltà, insufficienze e limiti che sono stati registrati in
passato e di fare dell’acqua – di questa risorsa importante, preziosa, per la
nostra regione – una risorsa sulla quale agire per creare valore aggiunto dal
punto di vista economico.
Innanzitutto, mi preme dire che lo spirito che ha animato la scrittura
di questo disegno di legge ha un chiaro e preciso obiettivo, quello di creare
le basi per un governo pubblico dell’acqua, in coerenza non soltanto con il
programma di governo che ci siamo dati, ma anche con il pronunciamento
dell’elettorato, pure in Calabria, in occasione del referendum sull’acqua
pubblica.
Ricordate? Anche in Calabria c’è stata una prevalenza del consenso
verso questa impostazione.
Quindi, lo spirito della legge muove, innanzitutto, da questa
impostazione, ossia dal governo pubblico dell’acqua.
La seconda considerazione scaturisce non soltanto da un principio –
quello di esaltare il ruolo delle autonomie locali, dei Comuni, nel governo di
questa risorsa –, ma anche dall’esperienza compiuta nel corso di questi anni –
dopo farò su questo una considerazione nel merito – che presenta un bilancio
non positivo perché nell’impostazione del governo di questa risorsa c’è stata
una discrasia di carattere organizzativo. La legge regionale numero 10 del
1997, approvata dal Consiglio regionale in applicazione della legge Galli,
prevede, infatti, due momenti: uno, quello della grande adduzione, affidata
alla Sorical, intendendo per grande adduzione
l’approvvigionamento e la distribuzione fino ai serbatoi; l’altro momento,
quello della distribuzione alle utenze, partendo, sostanzialmente, dal
serbatoio fino alla depurazione.
In questa impostazione c’è un primo fattore di distorsione, di
discrasia, che bisogna superare, perché alla base dell’inefficienza ed anche
dei problemi di carattere economico che si sono determinati c’è proprio questa
strozzatura. Noi abbiamo avuto nel primo momento la gestione da parte di Sorical, sulla cui esperienza ritorneremo a parlare in
questo Consiglio regionale, perché Sorical – com’è
noto – è in liquidazione, è una società a prevalenza pubblica, ma con la
partecipazione privata. È chiaro che della situazione della Sorical
ed anche e soprattutto del bilancio negativo di questa esperienza, dovrà essere
investito il Consiglio regionale affinché approfondisca la relazione
tecnico-economica che, anche attraverso un supporto di consulenza, stiamo
predisponendo, perché ci sia una lettura analitica, chiara, comprensibile,
sulla base della quale si possa pervenire alle determinazioni successive.
Perché se è vero, come è vero, che lo spirito ed anche il dettame di questa
legge che ci apprestiamo ad approvare è quello di pervenire al governo pubblico
dell’acqua, noi dovremo avere un soggetto in house, un soggetto
pubblico, al quale affidare la gestione dell’acqua.
Quindi, bisognerà capire nei dettagli qual è la situazione al fine di
avere un quadro chiaro anche per determinarsi in rapporto alla possibilità di
rilanciare Sorical, liquidando o assumendo la parte
privata di quella società – e le condizioni alle quali bisognerà assumerla
dovranno essere chiare e determinate dal Consiglio regionale – o andare alla
sua liquidazione definitiva ed alla creazione del nuovo soggetto in house.
Su questo dovremo ritornare con una apposita relazione, analisi e
determinazione da parte del Consiglio regionale, però un aspetto deve essere
chiaro: noi dobbiamo andare verso l’organizzazione del ciclo integrato
dell’acqua, perché fino ad oggi non è stato così, perché fino ad oggi ci sono
stati quei due momenti che hanno praticamente determinato un’alterazione del
circuito. C’è stata – ripeto –, da una parte, la gestione della grande
adduzione e, dall’altra, la gestione al dettaglio, di fatto in mano ai Comuni,
con un piccolo – lo dico in modo metaforico – aspetto che bisognerà affrontare,
perché è importante, e cioè che chi ha introitato i ruoli dell’acqua non ha
naturalmente supportato il complesso del ciclo dalla grande adduzione fino alla
distribuzione.
Questa legge assegna ai Comuni una funzione di responsabilità, perché –
come dicevo prima e come qui è stato evidenziato – l’Assemblea dell’Aic, dell’Autorità idrica integrata, rappresenta il governo
dell’acqua che sarà affidato ai Comuni.
I Comuni, infatti, eleggeranno un’Assemblea rappresentativa composta da
40 componenti ed, all’interno di questo organismo di governo, si propone – in
seguito al confronto che abbiamo avuto adesso con i diversi gruppi consiliari –
l’istituzione di un Comitato di coordinamento – tale lo definirei – più
ristretto, al fine di governare meglio ed in modo più agile e funzionale, ma
sempre in rappresentanza della soggettività degli enti locali che assumono il
governo di questa importante risorsa. Si supera quella discrasia, perché il
governo dell’acqua sarà in tutto il ciclo, dalla grande adduzione fino alla
depurazione, al rubinetto ed alla depurazione.
Quindi, c’è una impostazione che è chiaramente diretta non soltanto a
valorizzare il ruolo dei Comuni, ma anche a determinare le condizioni di una
gestione efficiente del servizio, di un miglioramento del servizio che è a
carico dell’utenza e, naturalmente, a pervenire all’ottimizzazione anche nel
rapporto costo-beneficio, perché di questo si tratta.
Su questo punto è necessario fare il vero salto di qualità.
Credo che proprio con questa impostazione noi, oggi, mettiamo un punto
fermo nella riorganizzazione di una risorsa importante come è quella idrica,
per fare crescere la nostra regione, ma anche per utilizzarla non soltanto a
fini potabili, ma anche a fini civili e produttivi.
Ci sono tanti problemi da affrontare, a partire da un migliore
approvvigionamento alla fonte, da un migliore sfruttamento della risorsa idrica
che oggi finisce in buona parte in mare e, invece, attraverso interventi di
captazione di nuove grandi adduzioni, può consentirci di sopperire, per
esempio, alle esigenze delle aree urbane ed anche delle aree della costa, in
modo particolare nei periodi di picco di presenza turistica nei quali vediamo
emergere questa problematica.
Abbiamo il problema di efficientare le reti,
perché non dobbiamo mai dimenticare che c’è oltre il 40 per cento di perdita
nelle reti di distribuzione. A proposito di un richiamo che faceva prima il
consigliere Guccione, riguardo all’efficientamento delle reti nelle cinque città, devo dire
che il procedimento è stato accelerato: per Cosenza e Reggio Calabria si è già
proceduto alla contrattualizzazione con l’impresa appaltatrice, quindi credo
che dovranno presto iniziare i lavori per l’efficientamento;
per quanto riguarda Catanzaro, la gara è in via di contrattualizzazione, poi
rimangono Crotone e Vibo, per i quali sono in atto le procedure di gara. Ma
questo è un problema che deve essere affrontato per il complesso dei Comuni
calabresi, perché dappertutto c’è un problema di questa natura, poiché gli
interventi sulle reti risalgono all’epoca della Cassa del Mezzogiorno.
Parliamoci molto chiaramente: sono pochi i Comuni che hanno provveduto a
migliorare o ad efficientare le reti, attraverso il
ricorso all’indebitamento con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi sulle
reti – ripeto – risalgono al periodo della Cassa del Mezzogiorno.
Quindi, c’è un problema di efficientamento,
di miglioramento, di innovazione anche nel sistema di distribuzione dell’acqua.
Bisogna agire anche sulle tariffe, ma questa è materia sulla quale si
determinerà l’Autorità di gestione, cioè si determineranno i Comuni, perché, in
rapporto al piano industriale ed ai costi che questo servizio richiederà, è
necessario adeguare la tariffa. Non si sfugge da qui, ecco perché è di
fondamentale importanza superare la discrasia tra la grande distribuzione e la
distribuzione sulle reti.
Quindi, responsabilizzazione dei Comuni a 360 gradi e, in questo
quadro, c’è anche il problema della depurazione, che è un tema che non voglio
affrontare in questa discussione, ma c’è un problema perché il ciclo integrato
è appunto ciclo integrato.
Dico subito che, per quanto riguarda quest’aspetto, abbiamo assunto
alcune iniziative coinvolgendo i Comuni anche d’intesa con le Prefetture. C’è
già stata un’iniziativa con il Prefetto di Vibo; per la settimana prossima,
venerdì precisamente, è programmato un incontro con il Prefetto di Catanzaro e
tutti i Comuni delle coste comprese nella provincia di Catanzaro. Altrettanto è
stato programmato con le altre province, perché abbiamo messo a disposizione
dei Comuni risorse sulla base di uno screening fatto Comune per Comune
sui depuratori, eccetera, eccetera, per vedere, sostanzialmente, quali
interventi sono necessari per tamponare in un quadro di interventi più
strutturali; per questi ultimi sono state allocate risorse nella programmazione
che abbiamo definito e che richiedono, però, procedure di gara, progettazioni,
con tempi medio-lunghi rispetto alle esigenze
immediate di intervento.
Abbiamo stanziato risorse e costituito una task force
a supporto tecnico dei Comuni, perché – come sapete – fino a quando non si
attiverà il ciclo integrato e, quindi, l’Autorità idrica integrata con
l’Assemblea dei Comuni, questa materia rimarrà nella diretta responsabilità dei
Comuni e noi stiamo lavorando per supportarli sia dal punto di vista delle
risorse finanziarie che dal punto di vista tecnico.
Quindi, la legge che oggi stiamo per approvare è uno strumento di
fondamentale e vitale importanza per la nostra regione e, naturalmente, abbiamo
lavorato per definire uno strumento sulla base dell’esperienza che abbiamo alle
spalle e della necessaria proiezione sul futuro.
Ringrazio i consiglieri regionali appartenenti ai diversi gruppi, di
maggioranza e di opposizione, perché, da ultimo, nell’incontro che abbiamo
avuto durante la sospensione dei lavori, abbiamo ulteriormente approfondito
alcuni aspetti e siamo pervenuti ad una condivisione, perché questa è una legge
quadro che deve regolare una risorsa al di là di chi è al governo della
Regione, di chi è maggioranza od opposizione. Quindi, è stato importante questo
contributo, vi ringrazio per questo, perché i problemi sono stati affrontati
con grande maturità, con senso di responsabilità e senso civico verso la nostra
regione e i cittadini. Sono sicuro che oggi scriviamo una pagina importante dal
punto di vista legislativo, che va a merito di questo Consiglio regionale,
perché il Consiglio regionale – non mi stancherò mai di dirlo – è la sede
fondamentale e naturale del governo inteso come massima espressione delle
rappresentanze delle nostre popolazioni.
Oggi davvero – lo dico con soddisfazione, anche esprimendo un
apprezzamento – si scrive una pagina importante su una grande risorsa e su un
grande tema, che è quello dell’acqua, che nella sua utilizzazione integrata è
un bene prezioso in generale e per la nostra regione.
Passiamo alla votazione dell’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6.
(E’
approvato)
All’articolo 7 è stato presentato un emendamento, a firma del
consigliere Mirabello, protocollo numero 20837 che
recita: “Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 le parole “che può
prevedere un apposito consiglio direttivo” sono eliminate”.
Prego, consigliere Mirabello, ha facoltà di
illustrarlo.
Il discorso vale per tutti gli emendamenti che ho depositato.
PRESIDENTE
Sì può fare un’unica relazione per tutti gli emendamenti.
Gli emendamenti derivano da un accordo che abbiamo raggiunto anche con
i colleghi della minoranza, per cui mi richiamo a questo senso di
responsabilità comune. Quindi, si illustrano da sé. Con riferimento
all’articolo 7 è stata prevista nello specifico – lo voglio precisare –
l’istituzione di un Consiglio direttivo composto da sette membri e, pertanto,
si aggiunge questo ulteriore organo dell’Aic.
Pongo in
votazione l’emendamento protocollo numero
20837.
(E’
approvato)
C’è un altro
emendamento all’articolo 7, sempre presentato dal consigliere Mirabello, protocollo numero 20838 che recita: “Dopo
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 è inserita la seguente: “a bis) alla nomina del consiglio
direttivo”.
Lo pongo in votazione.
(E’
approvato)
E’ pervenuto
un altro emendamento, a firma del consigliere Mirabello,
con protocollo numero 20839 che recita: “Alla lettera m) del comma 1
dell’articolo 7 le parole “qualora previsto dallo Statuto” sono eliminate”.
Lo pongo in votazione.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 7 per come emendato.
(E’
approvato)
All’articolo 8 è stato
presentato un emendamento, protocollo numero 20840, a firma del consigliere Mirabello che recita: “All’articolo
8, comma 2, lettera b), le parole da “compresa tra 5001 e i 15.000 abitanti”
sono sostituite con “compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti”.
Lo pongo in votazione.
(E’
approvato)
C’è, poi, l’emendamento protocollo numero 20841 a firma del consigliere
Mirabello che recita: “All’articolo 8, comma
2, è aggiunta la lettera b bis)
recante “compresa tra 5001 e 10.000 abitanti”.
Lo pongo in votazione.
(E’
approvato)
Presidente, relativamente agli emendamenti all’articolo 8 volevo specificare che,
ovviamente, la tabella illustrativa presente nell’allegato dovrà essere
adeguata in sede di coordinamento formale.
Sì, è chiaro. Questi sono gli emendamenti
che abbiamo concordato poco fa in Conferenza dei capigruppo.
Pongo in votazione l’articolo 8 per come emendato.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 9.
(E’
approvato)
C’è, poi, l’emendamento, protocollo numero 20842, a firma del consigliere Mirabello che recita: “Dopo
l’articolo 9 è inserito il seguente: <Art. 9 bis (Consiglio Direttivo). 1.
Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto
da sette membri nominati dall’Assemblea tra i suoi componenti, garantendo la
rappresentanza delle CTZ. 2. Il Consiglio direttivo formula pareri preventivi
sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
e verifica la coerenza dell’attività del direttore rispetto agli indirizzi
formulati dall’assemblea informandone la stessa. 3. Il Consiglio direttivo
delibera validamente con la presenza di 4 membri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4.
I membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno un Presidente, con
funzioni di organizzazione e coordinamento del lavori del Consiglio medesimo.
5. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna indennità>”.
Lo pongo in votazione.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 10.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 11.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 12.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 13.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 14.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 15.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 16.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 17.
(E’
approvato)
Presidente, c’è stata una svista: c’è
l’emendamento con protocollo numero 20842 che
recita: “Dopo l’articolo 9 è inserito l’articolo 9
bis”
L’abbiamo già votato.
Pongo in votazione l’articolo 18.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 19.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 20.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 21.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 22.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 23.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 24.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 25
(E’
approvato)
(Interruzione)
Ha chiesto di intervenire il consigliere Orsomarso
per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
In Aula è
stato completato un lavoro che ha
visto la partecipazione della minoranza ed anche la nostra rappresentanza in
quarta Commissione.
C’è da dire che, durante la sospensione dei lavori, rispetto ad alcuni
rilievi che erano sottintesi nel dibattito avvenuto in Commissione e non
emergevano nella legge, si è convenuto, rispetto al contributo dei consiglieri
Wanda Ferro e Mario Magno, che erano stati discussi, ma non trovavano menzione
ed evidenza nel testo della legge.
Volevo, rispetto all’approvazione di una legge importante, salutata
positivamente, su uno strumento che può rendere i Comuni protagonisti,
aggiungere anche una raccomandazione a noi stessi e su tutti al presidente Oliverio, relativamente alla disciplina che norma la nomina
di un direttore generale – lo dico io che non conosco nessuno di specifico,
perché può capitare – perché in questa regione l’abbiamo vissuto su altri temi
–, per ciò che riguarderà l’assorbimento di alcuni lavoratori appartenuti a
diverse stagioni della politica. Penso che in questo caso, come in molti casi,
alcuni vengano da esperienze di lavoro subordinato determinato e occorrerebbe
far sì che l’ente gestore – che vede poi il protagonismo dei sindaci – non
debba far assorbire, a mio avviso, lavoratori anonimi.
Sto parlando proprio in questo caso. Sono vicende – cioè le
stabilizzazioni erga omnes – che questa
Calabria ha vissuto in negativo; soprattutto per il futuro – questo è il tema
su cui abbiamo dibattuto con il Presidente anche in Conferenza dei capigruppo –
occorre dare ai calabresi l’idea che possano partecipare ad una nuova stagione
che vedrà, comunque, aggiunte risorse umane con un metodo che garantisca chi
non ha padroni, chi non ha numeri di telefono da chiamare, a prescindere dalla
politica – che ha pur sbagliato e abbiamo evidenze negative che vengono dalle
cronache.
Questo è lo sforzo che devono fare maggioranza e minoranza!
Penso che, nel votare questa legge e, quindi, nel poter dire alla gente
“partecipate, perché nel nuovo corso ci sarà libertà”, noi faremo un
ammonimento che non riguarda la legge, ma tutto quello che accadrà
dall’approvazione della legge in avanti. Mi sembrava utile lasciarlo alle
cronache del Consiglio regionale ed al lavoro che insieme, chi dirige e chi
controllerà, dovrà
fare per il futuro.
Quindi, come è già avvenuto in Commissione, annuncio il voto favorevole
del Gruppo Misto.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Cannizzaro.
Ne ha facoltà.
Intervengo per
dichiarazione di voto. Non posso esimermi dal ringraziare
lei, Presidente, e il capogruppo
del Partito democratico, il consigliere Romeo, per aver accolto la mia proposta
di riunirci nell’immediato al fine di poter dare anche un contributo, un parere
sull’argomento. Con estrema sincerità, ringrazio il presidente Oliverio
per la disponibilità e l’apertura, nonché l’assessore Musmanno,
rispetto anche a ciò che abbiamo evidenziato.
Personalmente, mi ritengo soddisfatto, ma in parte. Con il collega
Nicolò abbiamo voluto evidenziare come fosse necessaria in questo nuovo
istituto una maggiore rappresentanza delle piccole realtà. Tengo molto e porto
nel cuore i piccoli Comuni e vorrei ricordare che dall’Anci
vengono definiti piccoli i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
In questo nuovo istituto saranno rappresentati i Comuni a partire dai 5 mila
abitanti in poi.
Credo che le piccole realtà sarebbero dovute essere coinvolte in questo
nuovo processo e rese più partecipi.
La nostra proposta non è stata accolta o è stata accolta soltanto in
parte. Rispetto ad alcuni pensieri che abbiamo voluto evidenziare, mi ritengo –
ripeto – parzialmente soddisfatto, però apprezzo l’approccio costruttivo e la
responsabilità emersa e credo che questo sia il modus operandi.
Per questo non mi sento di votare a favore della legge e, quindi,
annuncio il mio voto di astensione, ma con l’auspicio e l’augurio che questo
nuovo istituto possa realmente aggredire, anzitutto, le problematiche della
nostra regione e che rappresenti seriamente un momento di discontinuità
riguardo ad un passato certamente fallimentare e superficiale rispetto ad una
situazione così delicata.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.
Non v’è dubbio
che il lavoro di sintesi abbia
sortito risultati positivi, anche se – lo diceva bene il consigliere Cannizzaro – soltanto parzialmente soddisfacenti sia per
questioni di metodo – lo dicemmo prima nei nostri interventi – sia per
questioni di merito. Mi risulta che, poi, la maggioranza abbia recepito tutte –
anzi devo dire in larga parte – le eccezioni sollevate, ma doveva essere
acquisita anche qualche eccezione dal punto di vista strutturale. Sarebbe stato
responsabile da parte della coalizione che governa questa Regione, in un
contesto in cui noi riteniamo importante l’argomento in discussione, ma non
perché non si vogliano fare sconti, non mettiamo la testa sotto la sabbia. La
consigliera Ferro aveva formulato alcuni rilievi, alcuni dei quali dal punto di
vista tecnico – ribadisco – sono stati recepiti, altri ci lasciano perplessi
rispetto alla loro inammissibilità. La stessa cosa dicasi per il consigliere Magno.
Per queste ragioni non votiamo favorevolmente a questo provvedimento, ci asteniamo, ma
ci siamo resi responsabili a favorire un processo di definizione, rispetto al
quale l’Aula aveva incontrato grosse difficoltà riguardo all’iter; mi riferisco all’approvazione in Commissione, ai
deficit riscontrati in quest’Aula rispetto all’approvazione del provvedimento in Commissione. E’ servito un
ulteriore approfondimento; si voleva, addirittura, rinviare, con la “spada di Damocle” del
commissariamento, perché abbiamo lavorato – diciamolo anche alla stampa –
perché siamo vincolati da una scadenza. Pertanto, responsabilmente insieme al
presidente Oliverio che ha fornito un contributo
importante, per certi aspetti anche esaustivo rispetto ai quesiti posti laddove
si intravedevano lati oscuri, è stato possibile oggi definire un percorso che
sarà sicuramente importante.
Per quanto ci riguarda, Forza Italia si astiene dalla votazione.
Prima abbiamo
votato all’articolo 9 l’emendamento protocollo numero 20842 che
introduceva l’articolo
9 bis.
Mi comunicano, poi, che c’è un altro
emendamento all’articolo 8, anch’esso, sostanzialmente, concordato, che prevede
soltanto il voto dei sindaci e non dei sindaci e dei consiglieri.
Questo è quello che abbiamo chiarito
all’interno della Conferenza dei capigruppo, quindi pongo in votazione questo emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione il provvedimento suo complesso, come modificato, con autorizzazione
al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Il
provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, così
come emendato.
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 198/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale”.
Prego il consigliere Mirabello di illustrare il
provvedimento.
La proposta di legge numero
198/10^ è stata approvata dalla Giunta regionale in data 16 dicembre 2016.
La delibera di Giunta ha rappresentato un primo schema che, poi, nella
fase intercorsa fino all’approvazione da parte della terza Commissione avvenuta
il 16 marzo 2017, ha subìto o, meglio, ha attraversato una importante fase di
coordinamento e di discussione con le associazioni di categoria.
E’ stato fatto, quindi, un importante lavoro emendativo, un importante
lavoro di concertazione anche alla presenza del Presidente della Giunta
regionale, per cui oggi abbiamo una proposta di legge che rappresenta il
necessario adeguamento legislativo, alla luce delle modifiche intervenute in
materia a livello nazionale.
In sostanza, questa proposta costituisce il superamento e l’abrogazione
della legge regionale numero 3 del 2004 e rappresenta un importante strumento
legislativo a sostegno della produzione teatrale.
Prima di affrontare nel merito le modifiche previste da questa legge, è
importante fare un resoconto dell’iter e dei risultati che la legge ha prodotto
in questi anni.
In effetti, la legge regionale 3 del 2004, dopo l’approvazione del 9
febbraio 2004, ha avuto una prima programmazione triennale che ha previsto nel
primo triennio un consolidamento del sistema esistente, poi, nel triennio
successivo, dal 2008 in poi, è stata sviluppata e implementata la costituzione
di nuove attività teatrali, tanto che in Calabria, nel triennio 2008-2010,
assistiamo alla costituzione di undici compagnie teatrali alcune delle quali –
dato molto importante –, anche se la legge ha avuto una dotazione finanziaria
molto limitata, sono riuscite a sviluppare un lavoro organico di rilevanza
nazionale.
Per esempio, il teatro stabile di Calabria gestisce dal 2010 il teatro
Quirino, Vittorio Gassman di Roma, c’è l’associazione culturale “Scena
Verticale”, che è stata più volte insignita del premio Ubu,
poi il centro Rat, che realizza produzioni molto
apprezzate in campo nazionale ed è presente sulla scena contemporanea da oltre
trent’anni.
Nel sestennio 2005-2010 le strutture teatrali
ammesse a contributo hanno impiegato 260 persone, versato contributi per 15
mila giornate all’anno (dati Enpals), prodotto 1.100
recite di spettacoli teatrali ed ottenuto questi primi risultati che oggi noi,
con questa nuova legge, ci proponiamo di implementare meglio.
In effetti, la finalità di questa legge è quella di riorganizzare il
sistema teatrale calabrese e di consentire l’accesso ai benefici ad un numero
maggiore di soggetti, anche differenziati per ambiti di intervento, stimolando
l’adeguamento dell’offerta della produzione teatrale e la distribuzione su
tutto il territorio regionale, perché possano moltiplicarsi le occasioni di
produzione, fruizione e circolazione culturale in Calabria.
In buona sostanza, in quest’ottica, nella nuova legge prevediamo i
teatri stabili con particolari e precisi requisiti, proponiamo all’articolo 11
la creazione di un Albo delle associazioni e, quindi, un Albo delle compagnie
teatrali e focalizziamo l’attenzione – lo dicono già i primi articoli della
legge – sulla produzione, sulla distribuzione e soprattutto sulla formazione e
sulla ricerca, con l’obiettivo di valorizzare anche i fermenti culturali
presenti nella nostra regione, con particolare riferimento ai teatri cosiddetti
itineranti, ai borghi ed alle minoranze linguistiche.
Ci sono interventi? No. Si passa all’esame del provvedimento articolo
per articolo.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’
approvato)
All’articolo 6 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 19522,
a firma del consigliere Mirabello che recita: “Dopo
la lettera c) nel comma 1 dell’articolo 6 è aggiunta la lettera d) con il
seguente testo: d) programmazione articolata su almeno dieci piazze distribuite
uniformemente sul territorio regionale ed effettuata in sale teatrali, ovvero
in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni”.
Prego, consigliere Mirabello.
Si tratta di un
emendamento che si è reso necessario perché,
per una mera svista, in sede di Commissione,
anziché aggiungere una lettera, la lettera d) a quelle già precedentemente deliberate dalla Giunta regionale,
la lettera è stata eliminata. Per cui è un emendamento meramente tecnico, che
reintroduce la lettera d che era stata eliminata.
Parere del relatore? Favorevole.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in
votazione l’emendamento protocollo numero 19522.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6 per come emendato.
(E’
approvato)
All’articolo 7 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 20557,
a firma del consigliere Neri che recita: “Alla fine della lettera d) del comma
2 dell’articolo 7 del disegno di legge n. 198/X^
recante “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività
teatrale” sono aggiunte le seguenti parole: “ o di cui almeno uno in prima
nazionale nel solo caso di festival storicizzati, cioè di riconosciuta natura
culturale e multidisciplinare che abbiano realizzato una programmazione annuale
sul territorio della Regione Calabria per un periodo continuativo non inferiore
a venticinque annualità”.
Prego, consigliere Neri.
L’emendamento va a modificare l’articolo
7, il comma 2, dopo la lettera d):
“Aggiungere che dopo” per poter beneficiare dei finanziamenti
per quanto riguarda i festival storicizzati, cioè di riconosciuta natura culturale
e multidisciplinare che abbiano realizzato un programma annuale sul territorio della
Regione Calabria, per un periodo continuativo non inferiore a 25 annualità.
Parere del relatore?
Il parere non
è positivo per una semplice ragione, abbiamo
concertato il testo di questo disegno di legge
attraverso un lungo lavoro
in Commissione, anche
con le associazioni di categoria con una serie di incontri avvenuti presso la Giunta
regionale, per cui le richieste che provengono, proprio, dalle associazioni di
categoria e del settore sono quelle di mantenere il testo nel merito così come è stato
licenziato.
PRESIDENTE
La parola al consigliere Neri.
Chiedo scusa, Presidente, giusto per chiarire, questo emendamento non va – attenzione – a modificare
l’impianto
normativo, ma è un emendamento che va a tutelare i cosiddetti festival
storicizzati, cioè quelli che da 25 anni, in maniera continuativa, ogni anno,
sul nostro territorio, svolgono un’attività e tra l’altro con l’emendamento ci
adeguiamo, collega Mirabello, a quello che prevede il
ministero.
Quindi, sostanzialmente, questo emendamento ha due finalità: non incide
sull’aspetto normativo dell’impianto, va a tutelare i festival storicizzati, quindi
solo quelli che per venticinque anni di fila hanno svolto attività, allineandosi
e armonizzandosi con quella che è la normativa nazionale. Tra l’altro, si sta
dando semplicemente una deroga, non viene cambiato niente, al posto di prevedere
un terzo degli spettacoli sui nove, per questo tipo di attività – che sono
pochissime, immagino, nella regione Calabria, ma che vanno salvaguardate – se
ne prevede solo una.
Quindi, sostanzialmente, al posto di farne tre, loro ne possono fare
solo una, relativamente, però, ai festival, non a tutte le manifestazioni,
chiaro? Il punto è questo, tant’è che la direttiva ministeriale prevede anche
che per questo tipo di attività ne venga prevista una sola, quindi stiamo
armonizzando il testo con la normativa nazionale vigente.
Pertanto non credo che vada ad impattare né su tutto l’impianto
normativo, né crea situazioni di disparità rispetto ad altri.
PRESIDENTE
Ha chiesto di intervenire il presidente Oliverio.
Ne ha facoltà.
Capisco lo
spirito col quale il consigliere Neri
propone questo emendamento, però vorrei evidenziare che la norma nazionale
prevede venticinque anni, perché nazionalmente abbiamo eventi che si sono
storicizzati, si sono affermati e sono diventati eventi di dimensione internazionale.
Operiamo in una regione nella quale bisogna lavorare per costruire queste
condizioni. E’ chiaro che, nel momento in cui limitiamo a questo vincolo la possibilità
di accedere alla organizzazione di un festival che abbiamo proposto, proprio al
fine di incominciare ad avviare questa esperienza di organizzare eventi anche nella
nostra regione in cui abbiano questa dimensione, rischiamo di tagliare tutto il
resto.
Su questo c’è stata una discussione con tutte le associazioni teatrali,
tutte le organizzazioni di rappresentanza…
(Interruzione
del consigliere Neri)
No, non è al contrario!
E’ al contrario! Stiamo dicendo le stesse cose!
No, così lo limiti!
(Interruzione
del consigliere Neri)
Certo, bisogna avere venticinque anni.
Assolutamente no! Solo per farne una…
No, per farne una, infatti, è prevista una qui.
No, sono
previste tre, Presidente.
Previste
tre, ma per consentire l’accesso. Qui, chi ha venticinque anni può partecipare
lo stesso. Il problema è di non fare uno sbarramento e fare partecipare solo
uno e poi il resto viene tagliato fuori.
Ne
possono fare tre, tutti gli altri ne devono fare tre. Questa è la realtà.
Sì, però,
chi ha venticinque anni può partecipare, con più titoli parteciperà, perché nel
bando prevedi anche l’esperienza, ma senza tagliare fuori tutto il resto.
Questa è
stata oggetto di concertazione, consigliere Mirabello; chi è stato in Commissione, con la
Commissione, ha audito anche tutte le organizzazioni,
sa benissimo come stanno le cose.
(Interruzione
del consigliere Neri)
No, lo legga
bene, consigliere Neri, perché è proprio come
dico io.
Chiedo scusa,
giusto per chiarire, perché evidentemente c’è
un errore di interpretazione, forse mio.
Tra i vari requisiti, Presidente,
c’è programmazione…
Scusi, può portare una copia dell’emendamento?
PRESIDENTE
Prego, consigliere Neri.
Tra i vari requisiti, per accedere ai festival e quindi ai finanziamenti
regionali, c’è la lettera d) che dice: “Programmazione di un numero di
spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale”,
chiaro? Quindi che cosa vuol dire? Che almeno tre spettacoli tu me li devi fare
in prima nazionale perché sono… Chiaro? Quindi questa
norma vale per tutti.
Alla lettera d) il mio emendamento aggiunge e dice che cosa? Che i
festival storicizzati che hanno fatto venticinque anni di fila, possono anche
loro partecipare ai finanziamenti regionali, basta che ne facciano uno, non ne
devono fare tre, quindi per questi è un’eccezione, ma solamente nel senso di limitare,
cioè al posto di farne tre, loro ne possono fare uno ed accedere. Questo è il
punto.
PRESIDENTE
Ha chiesto di intervenire il consigliere Cannizzaro.
Ne ha facoltà.
Presidente, credo che questa sia una proposta appetibile rispetto
al settore, però ritengo che sia autorevolmente
ancora più appetibile l’emendamento
del collega Neri, che va ad includere maggiormente.
Personalmente,
per concludere il mio pensiero, richiamo un po’ l’Aula che è disattenta; di
fatto mi rendo conto che non è una tematica di fondamentale importanza, dove ancora
una volta la maggioranza sta dimostrando disarticolazione e organizzazione al
proprio interno, però, visto che
dobbiamo concludere la votazione…
Entriamo nel
merito, consigliere Cannizzaro.
Non è una dichiarazione
di voto, Presidente. Vorrei richiamare l’attenzione della maggioranza e anche dei colleghi della minoranza sull’emendamento
del consigliere Neri, che secondo me è paradossalmente più inclusivo rispetto anche
già al Pdl proposto.
Ci sono altri
interventi su questo emendamento? Prego il relatore e il Presidente della
Giunta regionale di avvicinarsi al tavolo per discutere l’emendamento.
Siamo in votazione.
La parola al relatore del provvedimento.
Pur
condividendo lo spirito dell’emendamento proposto dal
collega Neri, che peraltro segnala la possibilità di
un’estensione della possibilità di accesso al finanziamento, ribadisco, per senso di responsabilità, che questo è un testo che è stato frutto di un lavoro molto approfondito con le associazioni di
categoria, per cui non ritengo opportuno…
Consigliere Neri?
(Interruzione
del consigliere Neri)
Il consigliere Neri comunica che ritira l’emendamento.
Pongo
in votazione l’articolo 7.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 8.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 9.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 10.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 11
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 12.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 13.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 14.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 15.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 16.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 17.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione la legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento
formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il provvedimento
è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, così
come emendato.
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge numero 231/10^ di iniziativa del consigliere M. D'Acri, recante: “Interpretazione autentica del comma 1ter dell'articolo 12 della l.r. 8 luglio 2002, n. 24”.
La parola al relatore. Prego, consigliere D’Acri.
Si è reso necessario fare
un’interpretazione
autentica del comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio
2002, numero 24, per definire meglio il ruolo dell’Arcea.
Come ben sapete, l’Arcea è
l’ente regionale per i pagamenti in agricoltura, quindi è sottoposta a normative
e a regole della Comunità
europea, per cui deve fare dei controlli sia prima sia dopo.
L’interpretazione
viene fatta in questo modo, si
interpreta nel senso che i limiti derivanti da disposizioni di legge regionale
in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si
applichino in Arcea, limitatamente alle attività ivi
previste.
La legge non prevede variazione finanziaria di bilancio.
Se non ci sono altri interventi, passiamo all’esame del provvedimento.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’
approvato)
Pongo in
votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il provvedimento
è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Romeo. Ne ha facoltà.
Vorrei
chiederle il rinvio del punto riguardante
le nomine e della restante parte dell’ordine del giorno.
Pongo
in votazione la richiesta di rinvio dei punti all’ordine del giorno che erano
inseriti.
(Il
Consiglio approva)
Essendo finiti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Hanno chiesto congedo: Arruzzolo, Ciconte, Gentile, Graziano, Tallini, Russo, Viscomi
(Sono concessi)
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale:
“Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41 (Istituzione
della riserva naturale regionale delle Valli Cupe) – (deliberazione G.R. n. 178 del 5.5.2017)” (PL n. 234/10 )
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e
utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda -
Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47
(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea
autoctona della Calabria) – (deliberazione G.R. n.
184 del 5.5.2017)” (PL n. 235/10 )
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e
utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda -
Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta
stabilito)
Sono
state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa
dei consiglieri:
Ferro – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2011,
n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e
norme per la pubblicazione degli atti)” (PL n. 233/10 )
E’ assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari
generali, riforme e decentramento - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta
stabilito)
Sergio – “Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle
attività escursionistiche.” (PL n. 236/10 )
E’ assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero.
(Così resta
stabilito)
Bevacqua – “Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino
delle funzioni amministrative regionali e locali)” (PL n. 237/10 )
E’ assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari
generali, riforme e decentramento - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta
stabilito)
Greco – “Trattamento della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido
Urbano) e dei fanghi di depurazione con impianti di lombricompost”
(PL n. 238/10 )
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione
del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta
stabilito)
Greco – “Salvaguardia del patrimonio costruito – il fascicolo del
fabbricato.” (PL n. 239/10 )
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e
utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda -
Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta
stabilito)
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa dei
consiglieri:
Ferro, Tallini, Magno, Orsomarso – “Istituzione, ai sensi dell’articolo 32 dello
Statuto, di una Commissione di inchiesta con il compito di svolgere
un’inchiesta sull’attività amministrativa della Regione che ha portato il
legislatore ad approvare la legge regionale 19 settembre 2014, n. 19 e di
verificare l’adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare
dell’attuale sistema elettorale calabrese all’esito della pronuncia della Corte
Costituzionale.” (PPA n. 169/10 )
E’ assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari
generali, riforme e decentramento
(Così resta
stabilito)
Comunico che, in data 5 maggio 2017, il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato la sotto indicata legge regionale e che la
stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 40 del 5 maggio 2017:
1. Legge regionale 5 maggio 2017, n. 11, recante:
'Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano
Piccolo e Trenta'.
Comunico che, in data 9 maggio 2017, il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato le sotto indicate leggi regionali e che le
stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 44 del 9 maggio 2017:
1. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12, recante:
'Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio
regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126';
2. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13, recante: 'Modifiche
alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la
tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)';
3. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 14, recante:
'Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica.
Modifiche alla l.r. 11/2003';
4. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 15, recante:
'Abrogazione del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 9/2007';
5. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16, recante: 'Norme di
salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali
marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della l.r. 17/2005';
6. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 17, recante: 'Modifiche
alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio
della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di
materia di estrazione di materiali litoidi per fini
di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino
regionale'.
Comunico che la Giunta regionale ha trasmesso la
deliberazione n. 164 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto: 'Chiusura dei conti
relativi all’esercizio finanziario 2016 – Ricognizione dei residui attivi,
passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento
ordinario dei residui, e determinazione delle economie di spesa'.
Comunico che la Giunta regionale ha trasmesso la
deliberazione n. 165 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto: 'Chiusura dei conti
relativi all’esercizio finanziario 2016 – Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi (artt. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)'.
Comunico che la Giunta regionale ha trasmesso la
deliberazione n. 166 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto: 'Approvazione Conto
Giudiziale – Esercizio Finanziario 2016'.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti
deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
Deliberazione Giunta regionale n. 181 del 5 maggio 2017;
Deliberazione Giunta regionale n. 187 del 5 maggio 2017;
Deliberazione Giunta regionale n. 188 del 5 maggio 2017.
Comunico che, in data 9 maggio 2017, il Presidente della
Giunta regionale ha emanato i sotto indicati regolamenti regionali e che gli
stessi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.
45 del 10 maggio 2017:
1. Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017,
concernente: 'Modifiche al Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015
'Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale' così
come modificato dal Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 'Modifiche al
Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 ('Regolamento di
organizzazione delle strutture della Giunta regionale'), così come modificato
dal Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 'Modifiche al regolamento
regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 'Regolamento di organizzazione delle
strutture della Giunta regionale', così come modificato dal Regolamento
regionale n. 4 del 2 marzo 2016, 'Modifiche al regolamento regionale n. 16 del
23 dicembre 2015 ('Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta
regionale)';
2. Regolamento regionale n. 11 del 9 maggio 2017,
concernente: 'Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in
materia di urbanistica ed edilizia'.
Greco. Al Presidente della Giunta
regionale. Per
sapere - premesso che:
con la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, al comma 3
dell'Art. 61, si prevede che i requisiti della impiantistica della sanità
pubblica, delle strutture turistico-ricettive,
scolastiche e penitenziarie devono essere verificati annualmente da un esperto
al fine della prevenzione della Legionella;
altresì, secondo la stessa normativa, anche i requisiti
della impiantistica delle strutture sanitarie private, all'atto del rinnovo
della convenzione, devono essere verificati annualmente da un esperto al fine
della prevenzione della Legionella;
sono deputati al controllo e alla vigilanza di quanto sopra,
i dipartimenti delle ASP, che hanno peraltro potere di sospensione o chiusura
in caso di non ottemperanza per manifesta insalubrità;
considerato che: a seguito della comunicazione relativa
all'attuazione del D.C.A. n. 54 del 4 Giugno 2015,
avente ad oggetto "Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della
Legionellosi: recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.79/csr del 7/05/2015", indirizzata ai Commissari delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, si evidenziava la
necessità della redazione del Protocollo di Prevenzione Legionellosi;
nello stesso decreto cui sopra, si invitavano i responsabili
dei dipartimenti di prevenzione alla verifica che tale atto sia stato compiuto
in tutte le strutture interessate ( Ospedali , Cliniche ,Case di Riposo
Strutture convenzionate, Strutture turistico-recettive
, Caserme , Strutture Carcerarie, Case dello Studente , Strutture Termali
ecc...), come indicato e previsto dalle linee guida dell'Istituto Superiore di
Sanità del 2015. atteso che: in alcune strutture pubbliche della nostra
Regione, sono state riscontrate ed accertate alcune carenze sotto il profilo
igienico-sanitario, che hanno comportato in alcuni casi la chiusura ed il
sequestro di sale operatorie da parte dei Nas e delle procure della Repubblica,
come è avvenuto ad esempio nel caso del nosocomio di Cosenza alla fine dello
scorso anno-:
a) quali iniziative ad oggi sono state poste in essere dai
responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Asp e delle Aziende
Ospedaliere della Regione Calabria, in ordine al Protocollo di Prevenzione
Legionellosi in tutte le strutture interessate;
b) se le verifiche e gli adempimenti previsti dalle
normative di riferimento e sopra citate siano stati effettuati;
c) nella denegata ipotesi di eventuali omissioni, quali
azioni urgenti si intendono intraprendere per la prevenzione e la salute dei
cittadini in tutte le strutture della Regione Calabria interessate dalla
normativa di riferimento.
(277; 10/05/2017)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta nuove norme in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di
interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
2. In particolare, con la presente legge:
a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della
Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità
idrica della Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti
d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;
b) è disciplinata l'organizzazione della gestione del
servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con
quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Art. 2
(Istituzione dell'Autorità idrica
della Calabria)
1. E' istituito l'ente pubblico Autorità idrica della
Calabria (AIC).
2. L'ente di cui al comma 1 è individuato, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto -legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
dall'articolo 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006, quale ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale, per il servizio idrico integrato,
comprendente !'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. L'AIC è un ente pubblico non economico rappresentativo
dei comuni della Calabria tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. L'AIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
5. L'AIC è titolare di un proprio patrimonio costituito:
a) da un fondo di dotazione composto da beni risultanti
dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ambiti
territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10
(Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato), nonché da
eventuali trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito e eventuali
trasferimenti deliberati dalla Regione;
b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito; c)
a eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.
Art. 3
(Funzioni dell'AIC)
1. All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai
cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.
2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico
integrato, nel rispetto delle determinazioni dell' AEEGSI.
3. L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il
necessario raccordo con l'amministrazione regionale.
Art. 4
(Partecipazione degli enti
territoriali all'AIC)
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3,
esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di
servizio idrico integrato tramite l'AIC alla quale partecipano
obbligatoriamente.
Art. 5
(Organi dell'AIC)
1. Gli organi dell'AIC sono:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
Art. 6
(Assemblea)
1. L'assemblea dell'AIC è costituita dai quaranta comuni
individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini
dello svolgimento dei lavori l'assemblea è composta dai sindaci dei comuni di
cui al primo periodo, o loro delegati.
2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1
costituiscono l'assemblea per cinque anni decorrenti dalla convalida dei
risultati del procedimento di cui all'articolo 8.
3. I componenti dell'assemblea eleggono al loro interno un
presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Nelle more
dell'elezione di cui al primo periodo le funzioni di presidente sono svolte dal
sindaco del comune capoluogo di regione, o suo delegato.
4. Qualora un componente dell'assemblea cessi per qualsiasi
causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco,
allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza
originaria del quinquennio.
5. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione
che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze
territoriali di zona di cui all'articolo 12. In seconda convocazione la seduta
è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
6. Lo statuto dell'AIC, da approvarsi da parte
dell'assemblea nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, con il
voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regolamenta il
funzionamento dell'AIC e della stessa assemblea, nonché del consiglio
direttivo. Lo statuto dell'AIC regola, altresì, il funzionamento delle
conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 12. Nel caso in cui non si
riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima
seduta, l'assemblea è riconvocata entro sette giorni per procedere ad una
seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è
sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei
partecipanti al voto.
7. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza
diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento
della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato,
nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco
metropolitano di Reggio Calabria.
8. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la
corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.
Art. 7
(Funzioni dell'assemblea)
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo
politico-amministrativo dell'AIC in coerenza con quanto previsto dalla
legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazione dell'AEEGESI. In
particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto;
b) alla nomina del consiglio direttivo;
c) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e
dei correlati piani operativi;
d) alla determinazione della tariffa di base del servizio di
cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre
all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del
settore;
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) alla definizione dei principi e criteri per l'affidamento
del servizio
idrico integrato in favore del soggetto gestore;
h) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti
con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
i) all'approvazione della carta della qualità del servizio
che il gestore è tenuto ad adottare;
j) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse da destinare agli interventi, sulla base delle proposte di ciascuna
conferenza di zona;
k) alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore
d'acqua all'ingrosso;
l) alla nomina del direttore generale, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale, nonché alla nomina del revisore unico dei
conti;
m) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per
l'amministrazione dell' AIC;
n) all'approvazione del programma annuale delle attività e
dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
o) all'approvazione della relazione annuale, predisposta dal
direttore generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi
realizzati ed al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.
Art. 8
(Individuazione dei comuni che
costituiscono l'assemblea)
1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il
Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai
sensi dell'articolo 6, costituiscono l'assemblea dell'AIC. Fermo quanto disposto
al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il
procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci
dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al
comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale
rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della
Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali
del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo
periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella tabella di
cui all'allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti; b)
popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti; c) popolazione compresa tra
5.001 e 10.000 abitanti; d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; e)
popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una
delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto
dell'assemblea.
4. L'individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea
è effettuata nell'ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di
cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è
fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle
operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea, in una
domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono
individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.
6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data
fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta
giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le
quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria
costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato
nella tabella di cui all'allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che
costituiscono l'assemblea sono effettuate nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di
ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede
del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è
istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle
quali, in base alla tabella di cui all'allegato A e tenuto conto di quanto
disposto dal comma 3, si deve procedere all'individuazione di uno o più comuni.
10. L'individuazione dei comuni che costituiscono
l'assemblea è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui
al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in
unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del
comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono
fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei
sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza,
nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa
circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di
appartenenza dei sindaci predetti.
11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano
individuati quali comuni che costituiscono l'assemblea i comuni che hanno
riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di
comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla tabella
di cui all'allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine
progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente
in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro
cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente
articolo: a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione
dei comuni che costituiscono l'assemblea e sono determinati i comuni medesimi;
b) è indetta la prima seduta dell'assemblea conseguente alle
operazioni di cui al presente articolo.
13. I componenti dell'assemblea cessano dalla carica per
effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12,
lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente
alla data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.
14. L'assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle
operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea.
15. Con regolamento della Giunta regionale può essere
modificata la tabella di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del
presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del
censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a
quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della
composizione dell'assemblea dell'AIC, comporti una diversa determinazione dei
valori espressi nella tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e
alle circoscrizioni territoriali.
Art. 9
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione
dell'autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una
particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle
risorse idriche. Nello statuto dell'AIC sono determinate le modalità e i
requisiti per l'individuazione del direttore nonché la durata del relativo
incarico.
2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'AIC e provvede, in particolare, all'organizzazione interna e al suo
funzionamento, dirigendone la struttura operativa, ed all'affidamento del
servizio. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di
settore della Regione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore
generale, la rappresentanza legale dell'AIC è attribuita al presidente
dell'assemblea.
Art. 10
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di
controllo. Esso è composto da sette membri nominati dall'assemblea tra i suoi
componenti, garantendo la rappresentanza delle conferenze territoriali di zona
di cui all'articolo 12.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli
atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e
verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi
formulati dall'assemblea, informandone la stessa.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la
presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno
un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del
consiglio medesimo.
5. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna
indennità.
Art. 11
(Revisore unico dei conti)
1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo
supplente, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti
nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il revisore resta in carica tre anni e non può essere
riconfermato.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la
corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
Art. 12
(Articolazione organizzativa
dell'AIC. Conferenze territoriali di zona)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'AIC è dotata
di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture
periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli
ambiti come delimitati ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 10/1997.
2. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza
territoriale di zona (CTZ) composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni
ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.
3. I sindaci di ciascuna CTZ, o i loro delegati, si
riuniscono al fine di:
a) definire, nei limiti delle risorse stabilite
dall'assemblea, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare
nel piano di ambito e nel piano operativo pluriennale da proporre all'assemblea;
b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento
dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul
regolamento di utenza.
4. L'assemblea può accogliere anche parzialmente o
respingere le proposte di cui al comma 3, lettera a), dandone espressa
motivazione. Qualora le CTZ non provvedano a formulare le proposte di cui al
comma 3, lettera a), l'assemblea assegna loro un congruo termine decorso il
quale delibera autonomamente.
5. La Giunta regionale, previa intesa con l'assemblea
dell'AI C e sentiti i comuni interessati, può accorpare più zone di cui al
comma 1.
6. Il coordinamento delle attività delle singole CTZ è
demandato alle province rispettivamente competenti per territorio ed alla Città
metropolitana di Reggio Calabria.
Art. 13
(Funzionamento delle CTZ)
1. Le deliberazioni di ciascuna CTZ sono valide, in prima
convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci o
loro delegati che la compongono a condizione che gli stessi rappresentino
almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In
seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei
presenti.
2. Le CTZ sono presiedute dai presidenti delle province
rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio
Calabria i quali provvedono alla loro convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati, i presidenti delle province
ed il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non
percepiscono alcuna indennità.
Art. 14
(Gestione del servizio idrico
integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti)
1. I servizi di cui all'articolo 141, comma 2, del d.lgs.
152/2006, sono affidati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle
disposizioni legislative vigenti, dall'AI C, ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale.
2. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico, e
relativo disciplinare, sono individuate le gestioni esistenti da salvaguardare
in conformità alle disposizioni dell'articolo 172 del d.lgs. 152/2006.
3.Con specifico riferimento alle procedure di project
finance finanziate con i fondi previsti dalla delibera CIPE n. 60/2012 e già
aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'AIC,
coerentemente con le previsioni del piano d'ambito, regola nella convenzione
per la gestione la facoltà del soggetto gestore di subentrare nei rapporti con
i promotori concessionari ovvero di risolverne le convenzioni, ed a quali
condizioni, nel rispetto delle deliberazioni AEGSI.
Capo II
Vigilanza e controllo
Art. 15
(Vigilanza e controllo sul
soggetto gestore)
1. L'AIC vigila sull'attività del soggetto gestore, secondo
quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale
dell'AIC redige una relazione con i contenuti di cui al comma 3, da inviare
all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa
alla Regione ed ai comuni.
3. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi
realizzati; b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero
le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
prodotti;
d) la sintesi del conto economico, che illustri le
caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito
tariffario; e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.
Art. 16
(Trasmissione dei dati e delle
informazioni)
1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è
istituita, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia
di servizio idrico, un'apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche
che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati
provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di
regolazione del settore.
2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'AIC
mediante sistemi informativi che consentano la condivisione delle informazioni.
3. L'AIC, con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al
dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni
singola gestione:
a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati
quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
b) le convenzioni stipulate con i gestori;
c) le tariffe applicate all'utenza;
d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del
servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini
dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.
Art. 17
(Funzioni della Regione)
1. Nell'ambito del servizio idrico la Regione:
a) verifica la coerenza del piano d'ambito con la
pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni
ai fini dell'approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale
contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in
coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121 del d.lgs. 152/2006, e con il piano di gestione delle acque di cui alla
direttiva
n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora
caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato:
1) predispone un apposito programma finalizzato al
conseguimento del risparmio idrico di cui all'articolo 146, comma 1, lettera
f), del d.lgs. 152/2006. In particolare, per l'adeguamento impiantistico del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello
Stato e dell'ATERP Regionale, il programma prevede l'installazione di contatori
di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni
singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto
idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento,
riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche;
2) individua gli interventi strategici di interesse
regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani
operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio
idrico integrato e l'AIC, con particolare riferimento ai potenziamenti,
rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi
di dimensione sovra comunale;
3) individua le risorse, i criteri, le modalità e le
priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e
degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, al fine di ottenere effetti
calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni
sociali, ambientali ed economiche della Regione;
b) può promuovere la determinazione di criteri per la
articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi
territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in
materia di costi del servizio per le detèrminazioni delle tariffe.
2. Il dipartimento regionale
competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui
all'articolo 16, esprime pareri in merito alle questioni di carattere
tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all'organizzazione
dei servizi, segnala all'AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa
proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, formula
pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta
competenza dell'assemblea dell'AIC.
Capo III
Tutela degli utenti e
partecipazione
Art. 18
(Tutela degli utenti e
partecipazione)
1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini
del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'AIC è
istituito il Comitato consultivo degli utenti del servizio e dei portatori di
interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun
compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è
costituito sulla base di un regolamento da approvarsi da parte della Giunta
regionale che determina, in particolare, i criteri in ordine alla composizione,
alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico
integrato e dei portatori di interesse, nell'esercizio delle proprie funzioni,
ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello
sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.
3. L'AIC mette a disposizione del Comitato consultivo degli
utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse una
segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico
integrato.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
e norma finanziaria
Art. 19
(Subentro dell'AIC alle autorità
d'ambito territoriale ottimali soppresse)
1. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi,
l'AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e
alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell'articolo
2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010).
2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a
quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della l.r. 34/2010, con delibera di
Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di
servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti
giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le
azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di
regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI.
Art. 20
(Disposizioni transitorie relative
al personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), e in servizio a tempo indeterminato
alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'ambito di cui alla l.r.
10/1997, è trasferito nei ruoli dell'AIC, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001.
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il
personale è posto alle dipendenze dell'AIC e mantiene la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci
fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I
contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti
d'ambito e trasferiti all'AIC, cessano alla scadenza del relativo termine.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo
insediamento, il direttore generale dell'AI C definisce la dotazione organica e
la sottopone per l'approvazione all'assemblea.
4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli
organi e della struttura operativa dell'AIC, in sede di prima applicazione della
presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico,
fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data per
lo svolgimento delle operazioni per la prima individuazione dei comuni che
costituiscono l'assemblea dell'AIC. Alle operazioni di cui al primo periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì,
disciplinate in sede di prima applicazione le modalità di svolgimento delle
operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC
sentita l’ANCI Calabria.
3. Nella prima seduta convocata, all'esito delle operazioni
di cui al comma 1 del presente articolo, l'assemblea delibera l'approvazione
dello statuto dell'AI C ai sensi del comma 12 dell'articolo 8.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e
fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, la gestione ordinaria è
affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia
di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una
struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di
personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore
senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
5. Le procedure di cui all'articolo 47, comma 3 della l.r.
34/2010, rimangono sospese fino all'effettivo insediamento degli organi
dell'AIC.
6. Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l'AIC
delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica ai sensi dell'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da
disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei
termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo
172 del d.lgs. 152/2006.
Art. 22
(Poteri sostitutivi)
1. AI fine di dare attuazione alle disposizioni della
presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo
dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata
inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del
servizio idrico integrato nonché di quelli necessari a garantire il rispetto
degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta
regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a
quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che
provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d'ambito o dei comuni
inadempienti.
Art. 23
(Relazione annuale)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale
provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui
al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione
approvata è trasmessa ai consigli comunali dei comuni rientranti nell'ambito
territoriale ottimale nonché al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra: a) lo stato di
attuazione del programma degli interventi realizzati; b) il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le
motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi; c) i
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti; d) le caratteristiche
delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.
Art. 24
(Abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in
materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione del servizio idrico integrato) ad eccezione degli
articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60;
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2011).
Art. 25
(Clausola di neutralità
finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi generali)
1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura
regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di
formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro, promuovendo
la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione
dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione
incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel
settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed
organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e
le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare
nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle
istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il
patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di
ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la
sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti
finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico;
assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico
del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e
conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro
grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali
presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia
la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella
proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che
riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione
all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante
iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti
in ambito teatrale, in contesti internazionali.
5. La Regione riconosce, altresì, il valore culturale e
sociale del teatro amatoriale.
Art. 2
(Interventi regionali)
1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti
ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso,
coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con
i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e
la circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di
formazione del pubblico.
2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di
tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la
società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa
convenzionati.
3. Tutti gli interventi avvengono nell'ambito della
programmazione triennale prevista dall'articolo 12.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA
TEATRALE
REGIONALE CALABRESE
Art. 3
(Ambiti di intervento)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui
all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati,
imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale,
con caratteristiche di continuità e professionalità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei
seguenti settori di espressione teatrale: a) produzione; b) distribuzione; c)
formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione
sostiene: a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali; b) la
promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e
internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di
ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
c) l'organizzazione di festival e rassegne;
d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in
particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli
operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con
le università; e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di
nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei
giovani; f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del
settore, anche mediante attività di networking su
scala europea;
g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a
supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e
della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per
spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature
destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla
programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento
di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
a) impianti audio e luci;
b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria
e illuminotecnica;
c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie,
anche virtuali; d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12
la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione
delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del
riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.
Art. 4
(Compagnie di produzione)
1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di
finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio
calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla
nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio
teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo
statuto o dai dati di bilancio;
c) elevata qualificazione artistica;
d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di
riferimento,
di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non
gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE; e) effettuazione,
nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate
lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge,
la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici
compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed
e) del medesimo comma, dei seguenti:
a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di
riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non
gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;
b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di
riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.
3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione
della presente legge, sono concessi finanziamenti, entro il limite delle
risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui
all'articolo 12, a:
a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei
requisiti di cui al comma 1;
b) compagnie di produzione teatrale in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, che nei trienni precedenti non abbiano mai
beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo, nel numero massimo
di cinque.
4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il
finanziamento nel triennio di programmazione, garantiscono il raggiungimento
degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 14.
5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i
soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura
attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate
effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 14.
Art. 5
(Centri di produzione teatrale)
1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono
essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.
2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi
che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre
sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni
previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con
una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Art. 6
(Distribuzione)
1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione
del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale, promuove lo
sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una
programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la circuitazione degli
spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro
regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di
soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né co-producano o allestiscano, direttamente o indirettamente,
spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e
formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli
stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) stabile e autonoma struttura organizzativa;
b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate
recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità
artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni
teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione
Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi
iscritti al Registro regionale del teatro e non'beneficiari di finanziamenti;
c) coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e
privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio
teatrale in ambito regionale;
d) programmazione articolata su almeno dieci piazze,
distribuite uniformemente sul territorio regionale, ed effettuata in sale
teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.
Art. 7
(Festival)
1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto
pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione,
nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e
internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura
teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla
promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una
pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di
durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta,
in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto
presentato.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto risponde
ai seguenti: a) supporto di almeno un ente pubblico; b) direzione artistica ed
organizzativa in esclusiva e di comprovata
qualificazione professionale; c) disponibilità di una
stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa
commisurata al progetto presentato; d) programmazione di un numero di
spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale; e)
programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto,
prodotto dal soggetto proponente.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14
definisce i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione
dei progetti.
Art. 8
(Sistema regionale delle residenze
teatrali)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di
cui all'articolo 12, definisce e sostiene finanziariamente il sistema delle
residenze teatrali con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti
sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire
stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo
sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo
culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle
compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta,
la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa
provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano
muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un
progetto caratterizzato da:
a) attività di produzione; b) attività d i formazione; c)
attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà
e un numero di spettacoli predefiniti; d) attività di formazione ed educazione
del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti; e} sostegno
alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti
e formazioni non titolari di residenza; f) attività che promuovano il confronto
e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori; g) un periodo
minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per
uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal
progetto iniziale.
4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene
conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché
delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con
finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del
particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.
Art. 9
(Formazione)
1. Al fine di professionalizzare le risorse umane
nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione può
sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori,
drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori,
tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nel Registro di cui
all'articolo 11.
2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti
scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di
progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette
annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di
cui all'articolo 11 per il settore della formazione.
Art. 10
(Progetti speciali)
1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di
cui all'articolo 12, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti
speciali, caratterizzati da:
a) qualificata e comprovata esperienza della direzione
artistica e organizzativa del progetto;
b) sostenibilità e congruità economica;
c) "finalità di: 1) valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e artistico della Calabria; 2) valorizzazione dei luoghi di
particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o
riqualificazione di borghi antichi; 3) inclusione sociale; 4) formazione del
pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
d) svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non
convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
e) ricerca di linguaggi innovativi, con particolare
riferimento all'interazione tra diverse forme artistiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14
definisce gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei
progetti.
Art. 11
(Registro regionale del teatro)
1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico
del sistema teatrale regionale, istituisce il Registro regionale del teatro,
distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti,
su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da
almeno tre anni.
2. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro
regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.
3. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione
necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14
definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del
teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per
effettuare la tenuta del Registro.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Art. 12
(Programmazione regionale)
1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli
interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della
competente commissione consiliare permanente, che è espresso entro trenta
giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente
tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.
2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti
dettati dalla presente legge, determina: a) le finalità generali, le modalità
d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al
Titolo II;
b) la programmazione generale ed il coordinamento delle
attività dei soggetti finanziati.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio
di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano
triennale di cui al comma 1, ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II
le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio
di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale
di cui al comma 3 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia
di attività culturali pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano
predetto.
Art. 13
(Modalità di determinazione dei
benefici ed erogazione dei finanziamenti)
1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla
concessione dei benefici e dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri,
quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i
presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti,
l'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono
determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto
delle disposizioni della presente legge, nonché dei limiti fissati dalla
medesima e dei seguenti principi:
a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo,
indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di
riferimento, è basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;
b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre
in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione
quantitativa;
c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può
essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi
ritenuti ammissibili;
d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle
imprese di produzione non può, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di
euro 500.000,00.
2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il
dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali
si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza,
nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza
pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le
modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la
partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti
fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle
risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della
valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari,
determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua
erogazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE E FINALI
Art. 14
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli
articoli 4, 8 e 13, comma 2, quantificati complessivamente in euro 500.000,00
per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse
allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del
bilancio medesimo.
2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli
interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla
legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.
3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3
comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, per
l'esercizio 2017, con le risorse stanziate dal Piano di Azione e Coesione (PAC)
della Regione Calabria 2014-2020, per l'importo di euro 1.000.000,00 allocate
al Programma 5.03 dello stato di previsione del bilancio 2017-2019, annualità
2017.
4. Negli esercizi successivi, al finanziamento degli
interventi e delle attività previste nel precedente comma, si provvede nei
limiti delle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di
Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante
"Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del
patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo".
Art. 16
(Abrogazione della legge regionale
9 febbraio 2004, n.3)
1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3
(Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale).
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria.
Art. 1
(Interpretazione autentica comma 1 ter, art. 12 l.r. 24/2002)
1. Il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n.24, concernente "Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002)", introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10,17 maggio 1996, n. 9), si interpreta nel senso che i limiti derivanti da disposizioni di legge regionale in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all' Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) limitatamente alle attività ivi previste.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).