X^ LEGISLATURA
RESOCONTO
INTEGRALE
_________
N. 71
SEDUTA DI martedì 28 maggio 2019
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
NICOLA IRTO E DEL
VICEPRESIDENTE GIUSEPPE
GENTILE
Inizio
lavori h. 16,02
Fine lavori h. 17,42
Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del
verbale della seduta precedente.
Dà lettura del verbale della seduta precedente.
(È approvato senza osservazioni)
Dà lettura delle comunicazioni.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Guccione. Ne ha facoltà.
Chiedo l’inserimento all'ordine dei lavori di due ordini
del giorno: il primo, protocollo numero 15835, riguarda le Ferrovie della
Calabria; il secondo, protocollo numero 15834, riguarda lo smembramento di
alcune realtà dell'Anas in Calabria rispetto al Piano nazionale.
Votiamo l’inserimento. Sono inseriti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha
facoltà.
Ricordo anche l'ordine del giorno a firma mia e del consigliere Gallo, relativo alla vicenda dei sorveglianti idraulici.
È già inserito all’ordine del giorno, consigliere Pedà.
Come stabilito in Conferenza dei capigruppo, abbiamo inserito, tra le altre, la proposta di legge numero 436/10^ a firma dei consiglieri Giudiceandrea, Nucera, Romeo, Arruzzolo, Parente, Orsomarso.
Prego, consigliere Giudiceandrea, ha facoltà di illustrare il provvedimento.
Finalmente
arriviamo all’approvazione di una proposta di legge recante “Rideterminazione della
misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti, di reversibilità e di
adeguamento al decreto legge numero 174 del 2012”, così detta “Legge Monti”.
Arriva
all’esame del Consiglio regionale la normativa che prevede la rideterminazione
dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali e la realizzazione, finalmente,
di un sistema contributivo che consenta ai consiglieri regionali in essere e a
quelli futuri di partecipare al sistema previdenziale nazionale attraverso una
dazione, una sottrazione dal proprio stipendio di una percentuale dello stesso.
Non si
tratta di percentuali minime come previsto in precedenza; è stata la Conferenza
Stato-Regioni a determinarne la percentuale e la ringraziamo, presidente Irto,
per il lavoro che ha voluto portare avanti presso la Conferenza Stato-Regioni,
arrivando ad una normativa che sia armonizzata su tutto quanto il Paese e per
tutte quante le Regioni.
Come
ben sappiamo, proponiamo un progetto di legge unico che prevede la riduzione
dei vitalizi degli ex consiglieri regionali e l'introduzione del sistema
contributivo per i consiglieri in essere e quelli futuri, a differenza di altre
Regioni dove, invece, i due progetti di legge sono distinti e separati.
Ritengo
che non sia una norma epocale: era ed è una norma semplice; era ed è una norma
doverosa; era ed è una norma costituzionale che oggi approveremo all’unanimità,
visto che è stata firmata da tutti i capigruppo di maggioranza ed opposizione
in seno alla Conferenza dei capigruppo.
Grazie.
Passiamo
all’esame del provvedimento:
Articolo
1
(È approvato)
Articolo
2
(È approvato)
Articolo
3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo
5
(È approvato)
Articolo
6
(È approvato)
Articolo
7
(È approvato)
Articolo
8
(È approvato)
Articolo
9
(È approvato)
Articolo
10
(È approvato)
Articolo
11
(È approvato)
Articolo
12
(È approvato)
Articolo
13
(È approvato)
Articolo
14
(È approvato)
Articolo
15
(È approvato)
Articolo
16
(È approvato)
Articolo
17
(È approvato)
Articolo
18
(È approvato)
Articolo
19
(È approvato)
Articolo
20
(È approvato)
Articolo
21
(È approvato)
Articolo
22
(È approvato)
Articolo
23
(È approvato)
Votiamo
la legge nel suo complesso, comprensiva di allegati, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
Passiamo
alla proposta di legge numero 435/10^ di iniziativa dei consiglieri Arruzzolo e
Giudiceandrea.
Prego,
consigliere Arruzzolo, può illustrare il provvedimento.
Si illustra da sé, Presidente.
Poniamo in votazione il provvedimento:
Articolo
1
(È approvato)
Articolo
2
(È approvato)
Articolo
3
(È approvato)
(Il Consiglio approva)
Il
terzo progetto di legge inserito oggi su decisione della Conferenza dei
capigruppo è la proposta di legge numero 434/10^ di iniziativa della Giunta
regionale.
Chiedo all'assessore Musmanno di intervenire per illustrare il provvedimento. Prego, assessore Musmanno, può illustrare il provvedimento.
Il provvedimento in discussione è stato approvato questa
mattina in sede di Giunta regionale e lo proponiamo immediatamente
all'attenzione del Consiglio regionale per una sua celere approvazione.
Si tratta, fondamentalmente, del recepimento del decreto
legge, cosiddetto “Sblocca cantieri” che dà facoltà alle Regioni di definire
gli interventi che sono soggetti ad autorizzazione sismica in tre tipologie,
vale a dire: interventi per i quali è necessaria l'autorizzazione; opere che,
invece, sono di minore importanza, per i quali è sufficiente il deposito e
opere irrilevanti dal punto di vista dell'autorizzazione sismica, tanto è vero
che per queste ultime non è neanche pensabile di utilizzare né l'autorizzazione
né il deposito.
Il disegno di legge che proponiamo prevede di demandare al
Dipartimento competente l'elaborazione degli elenchi di opere, quindi la
classificazione delle opere nelle tre tipologie.
Questa operazione darà immediatamente la possibilità di
ridurre il carico degli uffici del Genio civile dal momento che gli interventi
di minore rilevanza, andando in deposito, non avranno più la necessità di
seguire l'iter autorizzativo.
Per tutti gli interventi in deposito è previsto, però, un
controllo a campione nella misura del 5 per cento, così come era avvenuto per i
progetti depositati prima dell'entrata in vigore della legge numero 37 che noi
qui stiamo emendando.
In aggiunta c'è un'ulteriore modifica piuttosto importante
che riguarda le opere di interesse nazionale, presentata dai soggetti che a
livello nazionale eseguono interventi sul territorio calabrese e, quindi, sono
interventi gestiti sostanzialmente da Anas, Ferrovie e dalle Autorità di bacino
per i porti di interesse nazionale.
Emulando una legge della Regione Toscana, stabiliamo che
queste opere non vanno più in autorizzazione agli uffici del Genio civile.
Ci sono altri interventi? Ha chiesto di intervenire il
consigliere Pedà. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Proprio in data 17 maggio avevo scritto al Presidente della Giunta
regionale rispetto all’attuazione delle disposizioni del decreto legge numero
32 del 2019, cosiddetto “Sblocca cantieri”, auspicando un intervento della
Giunta regionale rispetto a questo tema. La Regione Umbria è sensibile a queste
cose, visti anche gli eventi sismici che si sono verificati spesso in quel
territorio, e, proprio avant’ieri ce n'è stato uno anche dalle nostre parti.
Avevo
detto che era necessario e urgente aderire allo “Sblocca cantieri” anche per la
situazione incresciosa che ormai da molto tempo vede il Genio civile di Reggio
Calabria non riuscire a smaltire le pratiche in tempo utile.
Vi
ringrazio e sono favorevole rispetto a questo intervento di legge ed auspico
che, finalmente, possa sbloccare le pratiche ferme ormai da tempo presso il
Genio civile di Reggio Calabria, rendere più snello e funzionale l'ufficio e,
nello stesso tempo, garantire ai professionisti che lavorano in questo settore
di velocizzare le pratiche e avere, al contempo, un maggiore intervento in
maniera strutturale di tutte quelle che vengono presentate.
Certamente è un fatto importante perché sbloccare i cantieri significa attuare quel moltiplicatore keynesiano che permette ai cittadini di avere le legittime autorizzazioni per poter edificare, ma anche a tutto l'indotto che opera nel settore di poter ripartire e, così, creare occupazione e posti di lavoro. Grazie.
Ci sono
altri interventi? Passiamo all'esame del provvedimento.
Articolo
1
(È approvato)
Articolo
2
(È approvato)
Articolo
3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo
5
(È approvato)
Articolo
6
(È approvato)
Articolo
7
(È approvato)
Articolo
8
(È approvato)
Articolo
9
(È approvato)
Votiamo la legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di intervenire il consigliere Romeo. Ne ha facoltà.
Chiedo che
venga inserita all'ordine del giorno la delibera di Giunta regionale che
riguarda il disegno di legge: “Storicizzazione e risorse del precariato
storico”.
Su
questo disegno di legge, anche i colleghi – a partire dal collega Gallo – si
sono detti favorevoli.
È
opportuno però precisare che, a causa di un incidente occorso al funzionario
responsabile, ad oggi la delibera risulta essere carente e, pertanto, va
integrata.
Chiedo,
dunque, che venga inserita all'ordine del giorno per poi essere discussa. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente, siamo perfettamente
d’accordo all’inserimento della proposta del collega
Romeo; eravamo pronti anche a votarla quest’oggi; comunque, la voteremo nella
prossima seduta per questo problema di natura tecnica. Grazie.
Votiamo
l'inserimento. La delibera è inserita ma, al fine di avere la completezza della
parte documentale, sarà discussa direttamente nella prossima seduta di
Consiglio regionale.
Passiamo
alla proposta di legge numero 433/10^ di iniziativa dei consiglieri Tallini e
Romeo, recante: “Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge
regionale 27 aprile 2015, numero 11”.
Prego,
consigliere Tallini, può illustrare la proposta.
La
proposta di legge tende ad eliminare un’anomalia che rischia di creare una
grave disfunzione all'ente Ferrovie della Calabria.
In
sostanza, questo disegno di legge limita alla materia di competenza del
trasporto pubblico locale la normativa regionale in materia di spending review applicata alle Società
partecipate; in ultimo l’articolo 1 della legge regionale numero 11 del 2015,
così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale numero 43 del 2016,
prevede misure del tutto assimilabili a quelle di una Pubblica amministrazione
incidendo sulle spese di personale e su altre spese ordinariamente vincolanti
nella Pubblica amministrazione.
Le
riduzioni previste sono significative e non sembrano tener conto della natura
di società che opera sul mercato e che, in quanto tale, potrebbe subire
variazioni significative dei costi di produzione e approvvigionamento e anche
nella produzione del fatturato, in relazione alle prestazioni effettuate.
In
particolare, si deve rammentare che Ferrovie della Calabria non è una Società in house, pertanto, potrebbe prestare servizi ad altri committenti,
prevalentemente pubblici in ragione dell'oggetto sociale, oltre che per la
stessa Regione che, in effetti, ha pronunciato l'ampliamento dei servizi sulla
rete ferroviaria. L'ampliamento del fatturato e della produzione avrebbe
benefiche ricadute in termini di economie di scala, ma tale efficientamento
sarebbe precluso dalla rigidità della norma.
In sostanza, con la presente si chiede di stabilire per
legge che Ferrovie delle Calabria non sia soggetta all'osservanza della spending review, che provocherebbe
all'interno, così come ha già provocato, un po' di ritardo – ed io condivido lo
spirito di questa iniziativa, per questo l’ho sottoscritta – e un indebitamento
che, di fatto, ne pregiudicherebbero le funzioni; un debito che, di fatto,
porterebbe la società al default,
poiché ci sono anche delle iniziative che potrebbero apparire anomale ma tali
non sono; infatti nelle norme sono previsti dei controlli per l'attuazione
della spending review e ci sono delle
relazioni e delle ammende fatte per milioni di euro da parte della stessa
Regione nei confronti di Ferrovie della Calabria che, se dovessero essere
rispettate, manderebbero in default
questo importante settore dei trasporti della Calabria.
Con questo provvedimento, dunque, diamo una mano, nel
rispetto della legge, dello spirito e delle funzioni che questo importante
settore di Ferrovie della Calabria svolge quotidianamente; anzi, ci aspettiamo
che, eliminato questo pericolo, questo settore, così come da anni aspettiamo,
possa essere non solo potenziato, ma possa rappresentare il vero Trasporto
pubblico locale che i calabresi aspettano da tempo.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Guccione. Ne ha facoltà.
Ritengo
che l’iniziativa illustrata dal consigliere Tallini sia giusta, ma non
sufficiente.
La
situazione di Ferrovie della Calabria e, in particolare il quadro economico,
non è rassicurante e non solo perché oggi siamo costretti a modificare una
decisione della Giunta regionale che applicava la spending rewiew anche a Ferrovie della Calabria per un aggravio
di circa 15 milioni di euro.
Il
consigliere Tallini ha detto bene: si tratta di una società di trasporto e,
quindi, di erogazione di servizi primari a cui la spending review non poteva essere applicata. Ma c'è qualcosa di più che rischia
di far saltare Ferrovie della Calabria, non solo il quadro economico, ma anche
un'altra decisione della Giunta regionale che appare anacronistica: il
dipartimento ha intimato a Ferrovie della Calabria in questi mesi di avviare le
procedure di dismissione delle quote di partecipazione alla società consortile
CO.ME.TRA.
Ferrovie
della Calabria partecipa alla società CO.ME.TRA, ma gran parte di Ferrovie
della Calabria è dentro CO.ME.TRA.
Dismettere quelle azioni significherebbe sostanzialmente mettere sul mercato il 95 per cento di quello che è oggi Ferrovie della Calabria. Cosa significherebbe questo? Quali conseguenze porterebbe? Intanto una gara pubblica di evidenza europea, con la modifica e, quindi, con l'avvio di una procedura di dismissione di 400 unità di personale, di 350 autobus, di beni e servizi.
Ora ci dobbiamo mettere d'accordo, anzi la Giunta regionale si deve mettere d'accordo: vuole avviare veramente le procedure di dismissione di Ferrovie della Calabria da CO.ME.TRA. e, quindi, distruggere Ferrovie della Calabria - resterebbe, si e no, il 5 per cento di quello che è oggi Ferrovie della Calabria - o aspettare? Gli atti parlano chiaro, il dirigente del Dipartimento trasporti ha chiesto al Consiglio di amministrazione di Ferrovie della Calabria di dismettere le quote.
Questo è un altro passaggio che noi non possiamo eludere. Mi sarei aspettato, anche su questo, una norma che andasse al superamento di questa procedura di dismissione e anche un chiaro intendimento su come procedere, per quanto riguarda quello che prevede la legge regionale numero 35 del 2015, sulla riforma dei trasporti.
Si deve giocare sulle linee guida per avviare un altro aspetto importantissimo, se vogliamo rilanciare il trasporto pubblico in Calabria, perché adesso siamo al palo, perché non abbiamo risorse. Il Governo nazionale sta operando una serie di tagli che gravano sulla Calabria, ma non abbiamo avuto modo di vedere gli atti deliberativi che dovrebbero consentire di avviare le procedure per la scissione di Ferrovie della Calabria e avrebbero permesso di recuperare 20 milioni all'anno di IVA né sappiamo - questo è un altro impegno che era stato preso - qual è lo stato delle procedure di gara che dobbiamo fare entro pochi mesi per scongiurare il rischio che l'Europa ci dichiari in infrazione.
Tutto questo desta forte preoccupazione, se poi andiamo a vedere il ritardo nell' applicazione dell'Accordo di programma tra Stato e Regione, sottoscritto il 2002, che certificava il debito in 89 milioni di euro e stanziava 65 milioni di euro, utilizzando le risorse del Fondo sviluppo e coesione, fino a un limite massimo di 120 milioni di euro.
Non solo questo, ancora non mi risulta che sia stata perfezionata l'operazione di conferimento dei beni immobiliari, quantificati in 22 milioni di euro, che venivano inclusi tra le risorse sufficienti alla copertura degli oneri necessari per regolare le partite debitorie della società.
Queste criticità, questa mancata capacità di mantenere e di sostenere un cronoprogramma, rischia di mettere in difficoltà - voglio ricordare che, da qualche tempo, questa Azienda è totalmente pubblica, regionale -, di far saltare quel progetto, quell’ipotesi di riforma e di rilancio del sistema del trasporto pubblico locale.
Non è un caso che non solo i trasporti, ma anche i rifiuti si trovino in queste condizioni. Abbiamo due aspetti dolenti dell’incapacità di portare avanti quelle riforme necessarie che erano i pilastri di un progetto di governo che doveva rilanciare i servizi nella nostra regione.
Alla luce di quanto detto, in particolare sui trasporti - ci sarà occasione di parlare anche dei rifiuti - il rischio è di fare passi indietro e non dare quei servizi essenziali – in questo caso per il trasporto pubblico - a migliaia e migliaia di cittadini calabresi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Orsomarso. Ne ha facoltà.
Intervengo sul tema dei trasporti in generale e nello specifico su Ferrovie della Calabria, perché dopo tanti anni il re è nudo.
Dico al collega Guccione che l'amministratore unico di Ferrovie della Calabria aveva una mission, assegnata da questa Giunta regionale, da questa maggioranza: portare a compimento questa riorganizzazione, scissione e andare via.
Non vorrei che dietro la preoccupazione ci sia l'esigenza dell’amministratore di permanere in questo ruolo.
Vedete, negli scorsi anni, Ferrovie della Calabria ha avuto tanti amministratori che venivano da fuori, ministeriali. Sono stati loro a produrre i danni che abbiamo trovato.
Mi sono occupato per soli 16 mesi di trasporti e Ferrovie della Calabria era un'azienda aggiudicataria di contratti - in una terra avara di lavoro - fornendo il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma ai calabresi; era un'azienda che non poteva fallire mai. Eppure, in una logica perversa di gestione - che ha tutta una sua storia politica, legata anche ad un pezzo di sindacato di questa Calabria -, trovammo che fuori dalla Calabria aveva accumulato debiti per 130 milioni di euro. C'è toccato intervenire – il consigliere Guccione ricorderà -, c'è toccato fare tagli - che è una cosa impopolare in questa regione -, c’è toccato adeguare le tariffe che erano ferme al 1997 – cioè la parte di contribuzione privata rispetto alla parte mancante alla contribuzione pubblica -, c'è toccato rimuovere le sovrapposizioni gomma-gomma e gomma-ferro tra Aziende, fare il controllo satellitare delle flotte. In soli 16 mesi, salvare un'azienda che aveva un buco di 130 milioni.
Collega Nucera, non era fantascienza, era scienza: incassava 44.000.000 e costava 67 milioni di euro, senza che nessuno avesse mai chiesto conto del perché un'azienda dovesse costare.
Tutta questa situazione aveva portato ad un’azienda sana con anche una prospettiva futura, oggi ci ritroviamo, dopo quattro lunghi anni, avendo fatto anche degli interventi…
Mi chiedo se si stia andando verso la revisione della visione aziendale, del piano industriale.
Dico umilmente all’assessore Musmanno - che io chiamai per la sua competenza universitaria, pur non conoscendolo direttamente, in quella fase in cui mi occupai di trasporti, a dare un contributo scientifico per costruire il controllo satellitare delle flotte - che dopo 4 anni questa azienda dove aveva una prospettiva.
È toccato a noi, come sempre, come sulla sanità, pagare i debiti, chiudere gli ospedali.
Ribadisco: o il commissario si dimette, perché - aiutatemi a capire – aveva la mission di portare a compimento questa riorganizzazione funzionale di Ferrovie della Calabria – che la si condivida o no - oppure si chiarisca perché questa azienda, per la quale avevamo recuperato un futuro, oggi ritrova tante incertezze sul piano economico.
Mi sembra di capire che anche la Regione debba tante risorse a Ferrovie della Calabria. Quote anche leggere, come 1.000.000 di euro che ci si è dimenticati di allocare in bilancio. Tante sofferenze vengono fuori da distrazioni e, se mi posso permettere, con il grande rispetto che devo all'assessore Musmanno, da scarsa capacità di previsione. Comprendo le difficoltà di contorno, però questo è quello che appare.
Ribadisco, sono d'accordo - poi vado alla parte propositiva - che questa azienda, a prescindere dalle parti politiche, è un'azienda che abbiamo fatto diventare finalmente calabrese. È toccato a noi prendere le quote, il patrimonio di questa azienda che stava ancora in capo ai ministeri e veniva gestita dai soliti commissari ministeriali a cui non interessava che producesse debiti che poi dovevano pagare i calabresi.
Credo che sul tema delle ferrovie e dei trasporti in generale, nel tempo che è rimasto a questo governo regionale, si possa trovare un punto di incontro proprio su Ferrovie della Calabria che - ribadisco - è diventata un’azienda calabrese che ha un patrimonio di mezzi, uomini, esperienze, e credo che, al saldo degli errori - ogni tanto leggiamo cose ci fanno anche rabbrividire, però si va avanti -, si possa condividere una prospettiva definitiva, senza il gioco del commissario che chiede l’intervento del Consiglio regionale.
Questa è la mia posizione chiara e penso – ripeto, tolgo la parte della polemica politica come se fossimo a zero e fossimo noi da quella parte – che Ferrovie della Calabria vada tenuta in piedi con saggezza e responsabilità.
Giuseppe Pedà che ha guidato Ferrovie della Calabria - lo nominammo in quella fase - conosce a fondo questa realtà.
Penso che le speculazioni di terzi, siano essi commissari o meno, non devono far parte di quest’Aula e che l'approfondimento di questa riorganizzazione vada fatto seriamente, magari in maniera bipartisan. Io sarò qui a valutarla criticamente in positivo, perché è un bene di questa regione che va salvaguardato, perché su questi temi, purtroppo - questo posso dirlo con presunzione -, a noi è toccato mettere la faccia, mentre altri, come sempre, ci hanno messo le mani. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Esposito. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Faccio una dichiarazione di voto in modo irrituale all'inizio dell'intervento. Non v’è dubbio che questa interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale del numero 11 del 2015, presentata dai colleghi Tallini e Romeo, vada approvata. Il nostro voto è favorevole.
Colgo, però, l'occasione per cercare di fare un poco di chiarezza in quest’Aula rispetto alla strategia della Giunta su Ferrovie della Calabria.
Diceva bene il consigliere Guccione, Ferrovie della Calabria era e continua ad essere strategica nell'agenda della Giunta regionale. In questa delibera, di attuazione della delibera numero 424 del 2017, la numero 657 del 2018, si chiede a Ferrovie della Calabria di alienare, a titolo oneroso, le proprie azioni all'interno del consorzio CO.ME.TRA.
Qui comincia a nascere in me un po' di confusione, se è vero che A.M.A.CO. di Cosenza e F.D.C. hanno fatto un piano industriale per la definizione di un nuovo percorso, dovrebbe decadere con l’alienazione di Ferrovie della Calabria dal consorzio CO.ME.TRA. anche questo piano industriale, di cui parte è in fase assai avanzata.
Vedo un po' di confusione – Assessore, mi perdoni – riguardo la posizione della Giunta regionale rispetto a questo servizio pubblico sostenuto da Ferrovie della Calabria all'interno di CO.ME.TRA. con almeno il 30 per cento su 9.000 milioni di chilometri effettuati da CO.ME.TRA in un anno.
Non v’è dubbio che l’alienazione di Ferrovie della Calabria pone in sé il problema fondamentale per cui tutti noi siamo preoccupati: su 720 dipendenti, Ferrovie della Calabria ne utilizza 400 nel settore automobilistico.
Chi prende in carico questi lavoratori con una gara ad evidenza europea? È veramente a rischio la tranquillità di questi lavoratori, nell'immediato, non in modo prospettico e lungimirante.
Per non parlare, poi, del patrimonio immobiliare di Ferrovie della Calabria che, probabilmente, è anche alla base del piano industriale di Ferrovie della Calabria per cercare di cadenzare il debito e la diseconomia di cui parlava prima il collega Orsomarso.
Abbiamo già perso circa 60 milioni - mi corregga se sbaglio Assessore - per quanto riguarda il rimborso dell'IVA, cosa che non sarebbe successa se Ferrovie della Calabria si fosse scissa nel tempo opportuno nei due rami di azienda, gestionale e di manutenzione, e fosse nata ART.CAL. - se non ricordo male la dicitura.
Ricordo perfettamente anche - non me ne voglia nessuno - una interrogazione presentata proprio dal collega Guccione, se non ricordo male a settembre-ottobre del 2018, e la risposta della Giunta è stata: “da qui a breve si procederà alla scissione dei due rami e alla nascita di ART.CAL.”.
È nata questa nuova agenzia? O ancora, dopo sei mesi dall'interrogazione del collega Guccione, nulla è stato fatto? Sono questi gli interrogativi che prendono spunto da questa interpretazione autentica della legge 11 del 2015, ma che necessitano di una risposta chiara rispetto alle necessità di 400 dipendenti ed anche alla visione strategica che ha questa Giunta rispetto a Ferrovie della Calabria. Deve essere dismessa? Deve essere alienata? Cosa rimane in campo nell'ambito del consorzio CO.ME.TRA. di tutti i piani aziendali, della costituzione dei nuovi contratti di servizio per i chilometri che lascerebbe liberi Ferrovie della Calabria? Che cosa hai intenzione di fare questa Giunta rispetto alla nascita dell'agenzia di rete e mobilità? Questi interrogativi, secondo me, sono addirittura prioritari rispetto al voto già dichiarato dal nostro gruppo sulla proposta di legge presentata dai colleghi Tallini e Romeo.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.
Grazie,
signor Presidente, abbiamo l’opportunità di correggere un’anomalia che è quella
della riduzione – così e semplicemente – stabilita da questa legge di spending review, non tenendo conto delle
peculiarità di alcune società partecipate, come Ferrovie della Calabria, che –
volevo chiarire – non sono dei “carrozzoni”.
Ferrovie
della Calabria è una società che – come ha detto il collega Orsomarso – doveva
essere trasferita alla Regione da molto tempo e che è stata trasferita dal
Ministero soltanto nel settembre del 2013, salvando così – all’epoca erano 980
i lavoratori a libro matricola – non soltanto quei lavoratori. Spesso diamo un
messaggio sbagliato, in quanto dire “salviamo i lavoratori” sembrerebbe che non
fanno nulla e che salviamo 1000 stipendi.
Ferrovie
della Calabria – per chi non lo sapesse – gestisce 880.000 km treno l’anno più
150.000 di sostitutivi, 10 milioni di km bus l’anno e serve 208 Comuni.
Questi
lavoratori la mattina si alzano alle 4 e, spesso, guidano autobus che hanno una
media di vetustà superiore a quella europea, da 12 a 15 anni, e ringrazio
l’attuale Amministrazione per aver, comunque, comprato dei nuovi bus: sono
pochi e dobbiamo cercare fino a fine legislatura, assessore Musmanno e
presidente Oliverio, di approfittare anche dei fondi nazionali per poter
riorganizzare questo parco mezzi.
Credo,
naturalmente, che questa legge – presentata in maniera super partes dai colleghi Tallini e Romeo – vada approvata, però
volevo porre l’accento anche sul futuro di questa società perché mi pare – lo
dico al collega Guccione che è intervenuto prima – che sia stata un po’ abbandonata
a sé stessa; cioè quando viene nominato un amministratore poi deve essere anche
seguìto soprattutto nella guida di una società così importante che rappresenta
grossa parte del trasporto pubblico locale.
Ricordo
proprio che sulla mia richiesta di riconvertire le vecchie linee taurensi sulla
Piana di Gioia Tauro per servire l’ospedale di Palmi, presidente Oliverio, il
suo delegato, Franco Pacenza, mi promise un tavolo tecnico con le Ferrovie
della Calabria proprio per ragionare su una metro-tranvia di superficie
economica, con poco impatto ambientale, che potesse servire i Comuni della
Piana per garantire il trasporto pubblico in quella zona, soprattutto per il
futuro e costruendo ospedale di Palmi, che, nel caso in cui non si garantisse
un trasporto pubblico locale, creerebbe in quell’area una grossa congestione. E
l’opportunità di avere una struttura a rete fissa sulle vecchie linee delle
Calabro lucane è così ghiotta che non dovremmo lasciarcela scappare.
Ho
sentito che le Ferrovie della Calabria avevano 150 milioni di debiti, in verità
erano 60-80 milioni. Volevo precisare che non erano dei debiti, ma crediti che,
all’epoca, la Regione non versava alle Ferrovie della Calabria per un
contenzioso.
Questo
per rimarcare che gli uomini e le donne che lavorano in quell’azienda non sono
produttori di debiti bensì di un servizio, che è garantito ogni giorno nelle
zone montane dove nevica e – come dicevo – partono alle 4 di mattina con dei
mezzi che non sono all’avanguardia.
So della
richiesta, assessore Musmanno, – e, poi, vorrei conferma – di finanziamento per
l’acquisto di alcuni treni – mi dicono a cremagliera – per servire la zona di
Catanzaro.
Anche
qui dovremmo vedere di comprarne di più e, fino a fine legislatura, vorrei che
tutto il parco mezzi rotabile potesse essere quantomeno migliorato se non
sostituito, perché l’assessore Musmanno e l’assessore Russo, che sono esperti
più di me, sanno che dall’ordine di acquisto del treno fino alla consegna
passano – se va bene – un paio di anni.
Quindi,
anche lì lasciare al futuro governo la possibilità di avere questa azienda con
un parco mezzi migliore.
Considerato
che sia il collega Guccione sia il collega Orsomarso hanno palesato la
necessità di stare più vicino a questa azienda che rappresenta grossa parte del
trasporto pubblico locale in Calabria, la proposta di un tavolo tecnico – che
mi era stato promesso dal delegato Pacenza per la zona della Piana per
ragionare sulla proposta della metro Piana, della tramvia – dovrebbe essere
estesa a tutta l’azienda che – come diceva il collega Orsomarso – è guidata da
un ottimo amministratore, un professionista che, tra l’altro, ho conosciuto
perché era direttore delle Ferrovie Sangritane, ma, certamente – e lo vediamo –
è stata lasciata un po’ così a sé stessa, anche se buone cose sono state fatte.
Quindi,
annunciando certamente il voto favorevole, vi chiedo di intervenire anche
sull’altra anomalia che è quella dell’uscita dal Consorzio e, quindi, da
CO.ME.TRA., che comporterebbe di lasciare al Consorzio con i privati i servizi
semplicemente così come sono e, quindi, trasferire grossa parte delle
maestranze e del parco rotabile delle Ferrovie della Calabria a CO.ME.TRA.,
lasciando così – ripeto – il trasporto pubblico locale in mano ai privati.
Pertanto,
annunciando nuovamente il voto favorevole, chiedo anche un incontro al
presidente Oliverio ed alla Giunta per ragionare, insieme ai consiglieri che
vorranno prenderne parte, su come stare vicino a questa azienda e poterla così
guidare in questo processo che doveva, assessore Musmanno, essere più celere,
ma per vari motivi – che comprendo perché la guidai – è stato rallentato.
Ne
approfitto anche per ringraziarla, assessore, per la vicenda dei due famosi
intercity – per i quali le avevo chiesto di intervenire su Trenitalia – che
erano stati bloccati dopo il braccio di ferro con i siciliani per un ritardo di
4 minuti.
Trenitalia
ha sbloccato la fermata nella stazione di Gioia Tauro di questi due intercity
che dal 9 giugno saranno operativi: ho fatto il primo biglietto per il 9
giugno, quindi salirò sull’intercity che porterà a Roma, grazie – devo dire –
al suo interesse per aver approfondito la materia ed averla portata a
compimento. Grazie.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà. Poi, interverrà l’assessore
Musmanno.
Signor
Presidente, colleghi consiglieri, per la verità, avevo detto al collega Pedà –
che me lo aveva chiesto – che non sarei intervenuto, ma, anche all’esito del
suo intervento, ho deciso di intervenire sulla questione delle Ferrovie della
Calabria, un’azienda di proprietà interamente regionale, con un pacchetto
azionario completamente di proprietà della Regione Calabria: quindi, un’azienda
da tutelare, da promuovere e da rilanciare.
Devo dare
atto all’assessore Musmanno ed al presidente Oliverio che, per la verità, nel
corso di questa legislatura, è stato fatto un investimento anche per il parco
macchine con l’acquisto di nuovi autobus sia pure con un finanziamento
governativo.
Credo, però,
– poiché il tema della discussione è stato allargato da molti colleghi anche
rispetto all’esame dell’attuale proposta di legge – che sia necessario
ampliarlo ulteriormente.
Questa è la
mia proposta poiché, certamente, da lustri e non da questa legislatura, il
trasporto pubblico locale non brilla nella nostra regione e credo che andrebbe
fatta anche una riforma e una razionalizzazione del trasporto pubblico locale,
per le quali penso sia fondamentale il ruolo dell’azienda regionale delle Ferrovie
della Calabria.
E, quindi,
la mia proposta qual è? Naturalmente, sì – lo ha già detto il collega Pedà –
alla proposta di legge perché è chiaro che l’azienda Ferrovie della Calabria va
salvaguardata e migliorata, anche oltre questa proposta di legge, in un’ottica
più ampia, attraverso una relazione sulla vicenda dell’assessore che – credo –
abbia lavorato in questi anni sul trasporto pubblico locale.
La mia
proposta, infatti, è quella di svolgere una seduta tematica di Consiglio
regionale dedicata al trasporto pubblico locale, che abbia soltanto questo
punto all’ordine del giorno, nella quale ci sarà una puntuale e precisa
relazione dell’assessore per, poi, discutere e ragionare di una
razionalizzazione, utilizzando al meglio le Ferrovie della Calabria.
Rispetto a
quanto diceva il collega Pedà voglio, però, – passando a Ferrovie e a
Trenitalia – manifestare una preoccupazione che ho già espresso in queste ore a
proposito dei collegamenti da Sibari per Taranto e viceversa.
Sembrerebbe
– lo voglio dire all’assessore perché c’è molto allarmismo nell’area della
Sibaritide e dell’Alto Jonio – che, a partire proprio dal 9 giugno, vengano
cancellati non soltanto i treni – che nella tratta sono cancellati da tempo –
ma anche i servizi sostitutivi.
Manifesto
una grande preoccupazione perché quell’area è isolata e non può essere
sopportato un ulteriore isolamento per cui chiedo all’assessore, se le cose
stanno in questo modo, di intervenire pesantemente su Trenitalia per evitare
questo ulteriore ceffone alla Sibaritide nel collegamento con Taranto e per
fare in modo che, eventualmente, venga ripristinato un minimo di servizio.
Quindi –
ripeto – chiedo all’assessore di verificare questa situazione perché, in questi
giorni, si è creato questo allarme nell’area ed anche di intervenire con
prontezza perché, eventualmente, dobbiamo evitare quest’ulteriore scippo e
questo ulteriore danno.
Presidenza
del vicepresidente Giuseppe Gentile
La parola all’assessore Musmanno, prego.
Grazie, Presidente. I temi che sono stati posti alla mia attenzione e a quella del Governo regionale e del presidente Oliverio, vanno al di là della questione meramente tecnica e relativa alla proposta di legge, a firma dei consiglieri Romeo e Tallini, comunque valutata positivamente, almeno da tutti gli interventi che mi hanno preceduto.
Per cui mi soffermo poco su questo aspetto, richiamando la necessità di utilizzare, poi, norme, che apparentemente sembravano più stringenti e che, invece, si attagliano perfettamente, in particolare la legge Madia, ad una società che gestisce servizi di trasporto pubblico, quindi con imposizione di obbligo di servizio pubblico.
È stato, evidentemente, un errore che ha caratterizzato la precedente Giunta regionale, visto che la norma non è stata approvata durante l’attuale Governo regionale.
Siamo intervenuti perché le linee-guida, presentate nel progetto di scissione da Ferrovie della Calabria, erano in contrasto con la normativa sulla spending review.
Quindi, come Giunta regionale non possiamo che esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.
Colgo l’occasione per richiamare brevemente alcune questioni che sono state poste: la partecipazione di Ferrovie della Calabria nel capitale della società consortile CO.ME.TRA. e l’eventuale ripristino della posizione di Ferrovie della Calabria all’interno di CO.ME.TRA. è un provvedimento di tipo amministrativo.
Quindi, consigliere Guccione, non abbiamo necessità di una norma specifica regionale per ripristinare, anche in questo caso, una situazione che non impatta de facto sui futuri affidamenti, regolati da una legge che prevede, per tutti i servizi automobilistici su gomma, la procedura di gara, perché le normative in vigore non consentono, nel settore sulla gomma, procedure di affidamento diretto, tranne che per servizi in house che, ovviamente, non è possibile gestire attraverso Ferrovie della Calabria perché, come è noto, non è una società in house.
Il tema, invece, è delicato per quanto riguarda la prosecuzione degli affidamenti attuali, in regime di prorogatio dei contratti esistenti, che, in previsione dell’uscita di Ferrovie della Calabria dal consorzio CO.ME.TRA., impedisce di fatto ad un socio di poter esercitare tali servizi.
Su questo, però, stiamo intervenendo perché giammai ci sarà l’idea di modificare gli affidamenti su gomma a Ferrovie della Calabria, che rappresenta un asset importante per la Regione Calabria, in particolare per la Giunta regionale.
Vorrei ricordare, pertanto, tutta una serie di azioni messe in campo per porre Ferrovie della Calabria al centro di un progetto, che non è fine a sé stesso ma di tipo strategico.
In particolare, vorrei ricordare a tutti i presenti che gli ultimi tagli di servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro, che hanno caratterizzato il trasporto pubblico locale in Calabria, risalgono al 2014. Dal 2015 in poi, cioè fino al giorno odierno, non abbiamo mai operato un taglio di un chilometro, sia nel settore ferroviario sia in quello su gomma. Tant’è vero che le risorse assegnate a tutte le società di trasporto pubblico locale sono rimaste, sostanzialmente, invariate.
Questo che sembra un risultato di poco conto deve fare, invece, riferimento alle risorse utilizzate per gestire il trasporto pubblico locale in Calabria, prevalentemente di tipo statale e che sono state, nel corso di questi anni, tagliate pesantemente, per poter intervenire su manovre che hanno consentito allo Stato di recuperare risorse.
Ricordo soltanto che i contratti di servizio, ogni anno, si adeguano all’inflazione e nessuna norma nazionale ha consentito che il Fondo nazionale trasporto si potesse adeguare all’inflazione. Per cui, come Governo regionale siamo passati, dal 2015 ad oggi, dai 15 milioni di euro, erogati sul fondo regionale, sul bilancio regionale, per il trasporto pubblico locale, ai 44 milioni di euro, che attualmente eroghiamo per compensare i tagli del Fondo nazionale trasporti, che arrivano inevitabilmente ogni anno.
Questo è un dato che vorrei venisse portato all’attenzione di tutti, così come il dato che emerge dall’applicazione del Decreto legislativo numero 50 del 2016, che modifica radicalmente i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo nazionale, che fino a quell’anno prevedeva una quota del 10 per cento. Quota variabile, che veniva assegnata alle Regioni, in funzione del livello di efficientamento del servizio di trasporto pubblico e che, da quell’anno in poi, è aumentata, passando dal 10 al 40 per cento, rendendo per una Regione come la Calabria, che deve servire 405 Comuni, su un territorio distribuito orograficamente con 800 chilometri di linea ferroviaria, e con i ricavi tariffari che, per le Aziende di trasporto, sono più della metà rispetto a quelli di altre Regioni, come la vicina Puglia, che conta circa 252 Comuni e 800 chilometri di servizi ferroviari.
Veniamo al tema di Ferrovie della Calabria per rimarcare, innanzitutto, l’impegno della Giunta regionale a garantire un maggiore efficientamento del livello dei servizi ferroviari, dal momento che, da quando siamo in Giunta regionale fino ad oggi, i servizi ferroviari principali, erogati su linea ferroviaria da Ferrovie della Calabria, in particolare sulla linea Catanzaro-Cosenza, sono risultati interrotti per la presenza di due frane e finalmente siamo riusciti a garantire il ripristino del servizio. Entro l’anno ci sarà la possibilità di far viaggiare treni, che ripristineranno il servizio lungo la tratta, che è stata oggi martoriata e che ha reso impossibile l’efficientamento di Ferrovie della Calabria.
Per quanto riguarda il progetto di scissione, ricordo che esso è uno dei cardini importanti della legge regionale numero 35 del 2015 che è stata approvata nell’arco di sei mesi, anche con il consenso unanime del Consiglio regionale, e che dava la possibilità a Ferrovie della Calabria di scindersi in due soggetti, uno dei quali per dare luogo e vita all’Agenzia rete e mobilità che, sostanzialmente, mutuava quello che oggi, a livello nazionale, avviene con Rete ferroviaria italiana. Agenzia rete e mobilità avrebbe dovuto cioè gestire le infrastrutture ferroviarie e, unitamente ad esse, anche i contratti di servizio, che oggi ammontano – lo ricordo – a circa 245 milioni di euro ed una parte importante, il 10 per cento, di questi contratti è IVA.
Quindi, immaginando una società in grado di operare in modo fiscalmente attivo sul territorio, avremmo potuto garantire, sin dal 2016, un recupero di IVA, di una quota di 20 milioni di euro, che assomma, in 3 anni, correttamente a 60 milioni di euro.
È ovvio, quindi, che da quello che la legge imponeva, tutti quanti noi, incluso l’assessore, si sono impegnati per garantire che, il giorno successivo all’approvazione della legge, Ferrovie della Calabria potesse scindersi e questo è stato un impegno che abbiamo cercato di onorare, nel rispetto, però, delle normative vigenti; perché è vero quello che si dice, però è anche altrettanto vero, nel rispondere ad un’interrogazione del consigliere Guccione che poneva proprio questo tema, che abbiamo chiarito le motivazioni che hanno impedito a Ferrovie della Calabria di arrivare alla scissione.
Motivazioni dovute essenzialmente al fatto che, in assenza del trasferimento del patrimonio per come previsto dall’Accordo di programma del 2012, il progetto di scissione era sostanzialmente monco, ma il trasferimento poteva avvenire soltanto dopo l’approvazione del primo bilancio utile da parte di Ferrovie della Calabria, perché – com’è noto – le norme sulla legge Madia precludono operazioni finanziarie nei confronti di Aziende che chiudono in rosso i bilanci.
Purtroppo il primo bilancio in attivo da parte di Ferrovie della Calabria, che abbiamo dovuto aspettare, è stato nel 2017, approvato, nell’assemblea dei soci, nell’ottobre del 2018.
L’operazione di scissione,
tecnicamente, si sarebbe potuta consumare non prima dell’ottobre del 2018,
perché, per tre anni consecutivi, Ferrovie della Calabria ha chiuso con un
bilancio in rosso; il primo bilancio con colore verde era del 2017.
A quel punto – come, tra l’altro, ho risposto nell’interrogazione al consigliere Guccione – abbiamo potuto assumere gli atti fondamentali per avviare il progetto di scissione, che resta un impegno, dal punto di vista del bilancio regionale, che si potrà concretizzare con data indicata 1° gennaio 2020.
Quindi il 1° gennaio 2020 dovremmo arrivare a completare il progetto di scissione o surrogati di esso.
Perché vi dico che, ancora oggi, la scissione non si è consumata?
Perché, purtroppo, Ferrovie della Calabria, quando si trattava di andare al dunque, non concludeva con la consegna delle linee guida, che sono alla base del progetto di scissione.
Le linee guida, nell’ambito del Piano industriale, sono il documento che Ferrovie della Calabria deve consegnare alla Regione che in base ad esso delibera l’approvazione del progetto di scissione, che si deve concretizzare; quindi, la scissione deve poi essere completata da Ferrovie della Calabria. Non è la Regione che dispone la scissione, è Ferrovie della Calabria che, dal punto di vista societario, si deve scindere, in ossequio alle linee guida che sono approvate dalla Regione Calabria.
È accaduto che l’attuale amministratore unico di Ferrovie della Calabria ha evidenziato delle perplessità rispetto al progetto di scissione, presentato nei mesi precedenti dal direttore generale di Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lo Feudo, che, ricordo, è andato in quiescenza dal 1° aprile di quest’anno.
Di fronte, quindi, ad un’indicazione specifica, chiara, evidenziata dall’attuale amministratore unico di Ferrovie della Calabria, che rileva sostanzialmente delle forti criticità rispetto alle linee guida, presentate fino a quell’istante e che sembravano essere il documento alla base della delibera di Giunta regionale che dava il via alla scissione, abbiamo iniziato un’operazione di approfondimento, ancora in corso, per comprendere bene quali siano tali criticità, al netto di alcune osservazioni – che qui non ripeto, ma che il consigliere Orsomarso ha evidenziato in maniera estremamente puntuale e che ci portano ulteriormente ad approfondire quest’aspetto – mettendo in campo, tuttavia, una procedura più attenuata, che ci consentirebbe di garantire lo stesso risultato.
Vale a dire: discutere di un progetto di generazione di un ramo di azienda da parte della stessa società, che è una forma alternativa alla scissione, che ci garantisce lo stesso risultato e sulla quale, probabilmente, tutte le criticità a base della scissione, ovviamente, potranno essere più agevolmente superate.
Tutto questo è in corso di discussione. Dò la mia personale disponibilità, così come quella dell’intera Giunta regionale, a discutere, in una prossima seduta di Consiglio regionale, del problema di Ferrovie della Calabria e di tutto il trasporto pubblico locale in generale, non appena avremo chiarito le indicazioni che Ferrovie della Calabria ci sta portando sul tavolo.
Aggiungo che nel bilancio regionale, lo scorso anno, abbiamo messo a disposizione 750 mila euro per poter coprire una parte dei debiti di Ferrovie della Calabria. Questa norma, però, consigliere Orsomarso, non ha trovato applicazione – non era un milione, ma 750 mila euro – perché, purtroppo, questa parte della legge regionale è stata impugnata dal Governo nazionale per il mancato rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Questa norma, che era stata introdotta, è stata espunta e, quindi, quell’atto non è stato possibile, concretamente, metterlo in campo per quest’iniziativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Rapidamente: sul Piano-bus abbiamo discusso; c’è anche un ulteriore addendum al Piano, di cui sicuramente beneficerà l’Azienda.
Rispondo chiaramente per quanto riguarda la questione Trenitalia. Innanzitutto, c’è un errore nel caricamento dei sistemi informatici per quanto riguarda i servizi treno, perché non sono stati cancellati gli Intercity.
Ricordo che fino al 23 giugno, per lavori di esecuzione sulla galleria Santomarco, c’è un riflesso sul servizio di trasporto ferroviario che ha anche impatto sulla linea jonica.
Sui servizi sostitutivi entriamo in un altro campo, che è quello del contratto di servizio con Trenitalia, di cui forniremo dati, da qui a breve, in Consiglio regionale, ma vorrei tranquillizzare tutti, compresi gli utenti del trasporto ferroviario e bus sostitutivi, che i servizi, in particolare quelli della tratta tra Sibari e Metaponto, non saranno certamente cancellati.
Credo di aver toccato tutti gli argomenti. Solo una precisazione sull’Accordo di Programma del 2002. Gli 89 milioni di euro, promessi dallo Stato per Ferrovie della Calabria, hanno trovato atti concreti soltanto per 65 milioni; la procedura si è arrestata perché, nel frattempo, sono stati formulati dei rilievi sulla normativa degli aiuti di Stato.
Con il Governo centrale siamo impegnati per il recupero di queste somme, che vanno in contrapposizione con il trasferimento dei beni, che ammontano complessivamente a oltre 20 milioni di euro, e sono stati messi in campo per sopperire alla mancanza del trasferimento delle risorse finanziarie sui 24 milioni restanti.
Quindi o si trasferiscono le somme – che, peraltro, sono congelate presso il Ministero competente – oppure, in alternativa, procediamo con il trasferimento dei beni.
Dal 2002 non è stata neanche mai avviata con il Ministero dei beni culturali la procedura per la verifica sulla storicizzazione dei beni e, quindi, sulla possibilità dei vincoli di tali beni; cosa che, invece, abbiamo avviato, in modo tale che, appena si sbloccherà la situazione, saremo nelle condizioni, eventualmente, di trasferire i beni.
Credo che la questione sia piuttosto complessa su tutto il comparto, per cui, tranquillizzando tutti, sia i viaggiatori sia il personale di Ferrovie della Calabria, rinvio ad un successivo approfondimento in Consiglio regionale.
Resta un asset importante e credo che quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, anche con questa norma, e quello che faremo in futuro ci darà ampia ragione sulla nostra posizione nei riguardi di Ferrovie della Calabria. Grazie.
Presidenza
del presidente Nicola Irto
GUCCIONE
Carlo (Partito Democratico)
Presidente, intervengo per
dichiarazione di voto. Sono d’accordo sulla proposta di legge; anzi, su questa
questione avevo presentato un ordine del giorno che è agli atti, però
francamente rimango preoccupato sul destino di Ferrovie della Calabria e del
trasporto pubblico locale calabrese.
È evidente, diceva un saggio,
che la situazione è eccellente ma al decimo piano della Cittadella c’è il caos!
Il dipartimento mobilità e
lavori pubblici ha inviato due note al vertice di Ferrovie della Calabria, con
riferimento all’applicazione della spending
review e, il 20 febbraio 2019, sempre lo stesso dipartimento ha chiesto a
che punto fosse la cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione, detenuta
dalla società consortile CO.ME.TRA. e su questo è stata chiesta una relazione.
Capite bene gli effetti
dell’applicazione di una norma di questo tipo su Ferrovie della Calabria!
Assessore, mi sarei aspettato
una presa di posizione: la revoca di questa disposizione!
Ergo, vuol
dire che, se il dipartimento ha fatto questo, lei è d’accordo, la Giunta
regionale è d’accordo, il Presidente è d’accordo!
Perché una cosa sono i fatti e
una cosa sono le relazioni che si leggono in Consiglio regionale!
I fatti sono contrastanti
rispetto a quanto lei ha detto. Anche perché nella risposta data alla mia
interrogazione lei ha omesso di dire… - sentite, sentite! - “…seguirà, nello
spazio di pochi giorni, l’assunzione degli atti deliberativi per arrivare alla procedura
di scissione in capo a Ferrovie della Calabria” - era il 23 novembre 2018!
Ora mi si dice che bisogna
attendere al 2020! Pochi giorni - qualche anno! Carta canta! I calabresi non
hanno l’anello al naso!
Da questo punto di vista i
fatti sono più duri delle questioni. Per questo rimango preoccupato, perché c’è
pressapochismo nell’affrontare queste questioni… e oggi risolviamo un piccolo
problema.
Caro assessore, caro
Presidente, perché non cacciate l’amministratore delegato di Ferrovie della
Calabria, di una società completamente di proprietà della Regione!?
Perché non lo cacciate? Perché
non cacciate l’amministratore delegato? È di una vostra società; una società di
cui siete i proprietari! Perché non lo cacciate, se lo ritenete responsabile di
un comportamento anomalo? Siete ricattati? Avete il “carbone bagnato”?! Fatelo
allora! Non venite qui a sproloquiare sul rilancio di Ferrovie della Calabria!
Consigliere Guccione, il voto
è favorevole o contrario? È favorevole.
Passiamo alla votazione del
provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Votiamo la proposta di legge
nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio
approva)
Passiamo alla proposta di
legge numero 217/10^, d’iniziativa del consigliere Mirabello, recante:
“Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati”. Il consigliere
Mirabello ha facoltà di illustrarla, prego.
Grazie, Presidente. Questa
proposta di legge, approvata all’unanimità e licenziata con il parere
favorevole dalla terza Commissione, nella seduta del 7 dicembre 2017, è la
sintesi di una fitta interlocuzione che siamo riusciti a mettere in campo con
un’importante associazione, l’Unione Italiana Ciechi, che si occupa delle pluriminorazioni,
nelle sue articolazioni regionali e provinciali, in particolare, per quanto
riguarda i ciechi.
Da questa fitta interlocuzione
è venuto fuori un testo di legge, che ritengo possa essere uno strumento utile
ad alleviare le situazioni di disagio e di pluriminorazione che si intendono
combattere e, al contempo, possa anche dare supporto, sostegno, formazione ai
nuclei familiari, che si trovano ad affrontare, molto spesso in solitudine,
situazioni di disagio importanti.
Volevo ricordare all’Aula - giusto
per rifarmi anche agli aspetti che sono stati evidenziati nella relazione - che
si parla di pluriminorazione nell’ipotesi in cui su uno stesso soggetto siano
compresenti distinte minorazioni invalidanti, ad esempio un soggetto affetto da
cecità e cardiopatia; queste forme di menomazione possono essere funzionalmente
in concorso o, in alcuni casi, meramente coesistenti.
Si tratta, come i colleghi
comprendono bene, di situazioni complesse, alle quali abbiamo il dovere di
fornire risposte il più possibile complete anche in merito all’accompagnamento
dei soggetti pluriminorati.
La proposta di legge, da
questo punto di vista, prevede alcuni aspetti particolari, che proverò ad
enucleare velocemente: l’attività di supporto e di consulenza alle famiglie dei
pluriminorati, attraverso varie formulazioni di progetti specifici; la
preparazione ed il sostegno alla frequenza della scuola comune; l’assistenza
didattica extrascolastica e, soprattutto, la garanzia di una forma di
assistenza domiciliare, maggiormente qualificata e meglio distribuita su tutto
il territorio regionale calabrese. Aspetto questo molto importante per
combattere le difficoltà quotidiane e che anche la Regione affronta in ordine
all’erogazione dei servizi.
Per questa ragione ritengo
importante tale proposta di legge, che rappresenta uno strumento valido, come
tanti fra quelli che abbiamo messo a disposizione delle categorie più
svantaggiate.
Credo che l’Aula possa e debba
pronunciarsi all’unanimità, approvando il testo stesso. Grazie.
Passiamo alla votazione del
provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta
di legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio
approva)
(Applausi)
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Mirabello. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo che sia
anteposto il nono punto all’ordine del giorno, con la trattazione immediata.
Pongo ai voti la richiesta.
(Il Consiglio approva)
Il consigliere Mirabello ha
facoltà di illustrare la proposta di legge.
Grazie, Presidente. Si tratta
di un’importante modifica alla legge regionale numero 2 del 2019, che abbiamo
approvato all’unanimità e che introduceva la costituzione dei distretti
turistici regionali.
Su segnalazione del Governo
nazionale è stata richiesta una modifica che semplificasse il quadro
procedimentale, relativo all’approvazione dei protocolli d’intesa ed ai
procedimenti per l’individuazione dei distretti turistici.
Chiedo, pertanto, che l’Aula
si pronunci, approvando questo testo di legge, composto di quattro articoli e
finalizzato a semplificare la procedura per l’approvazione dei distretti
turistici regionali.
Passiamo all’esame ed alla
votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Passiamo alla votazione della
proposta di legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento
formale.
(Il Consiglio
approva)
Presidente, chiedo
l’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge numero 411 del
2018.
Inseriamo la proposta di legge
richiesta, a firma dei consiglieri Giudiceandrea e Gallo, già licenziata dalle
Commissioni competenti.
Presidente, riguardo
all’ordine dei lavori vorrei
aggiungere altro.
Prego, sull’ordine dei lavori
ha 2 minuti.
Ancora una volta la
maggioranza di Governo non ha i numeri per proseguire con la seduta di
Consiglio regionale. Peraltro, la minoranza, in maniera responsabile, ha
garantito il numero legale su argomenti e punti che interessano i calabresi.
Siamo stati
presenti in Aula sulla proposta relativa al “taglio dei vitalizi”, sul decreto
“sblocca-cantieri”; siamo stati presenti in Aula su un provvedimento che
avrebbe atterrato le Ferrovie della Calabria; naturalmente anche sulla
questione che riguarda i non vedenti.
Adesso,
però, Presidente, credo non ci siano le condizioni per proseguire la seduta di Consiglio
regionale.
Ancora una volta la
maggioranza di Governo, al di là dei congedi, non ha i numeri.
Credo sia avvenuto tutto
quello che abbiamo segnalato in questi mesi, in questi anni: tantissimi
colleghi consiglieri di centrosinistra hanno sostenuto, anche in maniera
evidente, candidati di altre forze politiche e di centro-destra!
Consigliere Gallo, concluda!
Presidente, c’è una situazione
di dissolvimento della maggioranza. Credo sia un’agonia che non possa
continuare, che deve avere termine.
Chiediamo al presidente
Oliviero di prenderne atto e di convocare al più presto le elezioni regionali,
non oltre il mese di novembre! Non si pensi di andare oltre il mese di
novembre!
Pensiamo che
non ci siano più le
condizioni per proseguire.
Chiediamo, Presidente, che non
si prosegua la seduta di Consiglio regionale perché la maggioranza non ha i
numeri. Per questo abbandoniamo l’Aula.
(Alcuni
consiglieri di minoranza abbandonano l’Aula)
Passiamo alla proposta di
legge numero 261/10^, d’iniziativa del consigliere Sergio, recante:
“Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona”.
Il consigliere Sergio può illustrarla, prego.
Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevoli componenti della Giunta regionale, la presente proposta
mira a promuovere una rassegna regionale di studi economici in memoria di Don
Carlo De Cardona, illustre calabrese che ha impegnato la propria esistenza
nella costruzione di opere sociali e nelle conquiste democratiche e civili
della Regione.
Politico e presbitero,
protagonista del meridionalismo calabrese, nel periodo a cavallo tra il XIX e
il XX secolo, viene ricordato come una delle figure più carismatiche e discusse
del Partito Popolare italiano, è stato fondatore delle leghe contadine e
operaie e di istituzioni economiche volte allo sradicamento dell’usura ai danni
dei ceti più umili.
Considerato che tra i principi
statutari a cui la Regione ispira la propria azione politica, al fine di
consentire uno sviluppo economico e sociale libero dai condizionamenti illegali
e con l’intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, vi è
la promozione di iniziative volte a valorizzare le figure esemplari che hanno
dato lustro alla nostra terra, impegnando la propria esistenza nella
costruzione di opere sociali e nelle conquiste democratiche e civili della
Regione, appare opportuno che la Regione Calabria promuova un premio in memoria
di una così esemplare personalità. Tale premio dovrebbe stimolare la ricerca
nell’ambito degli studi economici del terzo settore, oltre che favorire giovani
ricercatori nella prosecuzione della carriera accademico-universitaria sullo
studio di tematiche di alto valore sociale.
Il premio consiste nel
finanziamento, per i primi due classificati in graduatoria, delle spese
sostenute per la pubblicazione della tesi di dottorato; la graduatoria verrà
stilata dopo l’apposito bando indetto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
Detti premi saranno conferiti,
ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, alle due migliori
tesi di dottorato, discusse prima dell’anno di bando del premio, purché le
stesse non siano state ancora pubblicate all’atto del pronunciamento della
Commissione medesima.
Ai fini della buona riuscita
di tale riconoscimento è fondamentale che la Commissione giudicatrice sia
composta da 5 membri, nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, e, al fine di rafforzare l’autorevolezza del premio, da un dirigente
del Consiglio che la presiede, da tre docenti universitari, indicati previa
intesa dalle tre Università calabresi, da una personalità del mondo della
cultura, notoriamente affermata e riconosciuta, indicata dalla Conferenza
episcopale calabrese. È opportuno che il premio venga rivolto ai dottori di
ricerca sotto i 40 anni, che abbiano discusso le tesi di dottorato e conseguito
il titolo nel periodo compreso tra il 2016 fino alla durata di scadenza del
bando, con una tesi nelle seguenti materie: diritto regionale e delle
autonomie; diritto pubblico dell’economia; storia economica; economia sociale;
economia politica; economia agraria e dello sviluppo territoriale; economia
dell’innovazione; diritto del lavoro; sociologia del lavoro, psicologia del
lavoro.
L’attestato relativo
all’avvenuta attribuzione del premio è consegnato dal Presidente del Consiglio
regionale.
Il testo di legge si compone
di 6 articoli. L’articolo 1 istituisce il premio; l’articolo 2 indica
l’oggetto; l’articolo 3 detta i principi d’indizione del bando pubblico;
l’articolo 4 disciplina la composizione della Commissione giudicatrice; infine,
l’articolo 5 contiene la disposizione finanziaria e l’articolo 6 la norma di
chiusura. Grazie.
Passiamo all’esame ed alla
votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Passiamo alla votazione della
legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il
provvedimento è approvato.
(Il
Consiglio approva)
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Giudiceandrea, ne ha facoltà.
Chiedo l’inserimento
all’ordine del giorno della proposta di legge 411/10^ che ha come oggetto la
modifica della norma sull’invecchiamento attivo, a firma mia e del consigliere
Gallo.
L’abbiamo inserita su proposta
del consigliere Gallo prima che uscisse.
Ah, la ringrazio!
Il consigliere Gallo è
cofirmatario con lei della legge. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Orsomarso. Ne ha facoltà.
Presidente, atteso che abbiamo
approvato, comunque, norme importanti come quelle relative al decreto “sblocca
cantieri”, la legge che riguarda i distretti, l’importante e attesa legge
inerente la rideterminazione dei vecchi vitalizi e il passaggio al regime
contributivo, nelle more, insomma, di tagli e di elementi di
incostituzionalità, chiederei il rinvio dei punti rimanenti alla prossima
seduta di Consiglio. Siccome i punti che seguono si possono approvare in una
prossima seduta di Consiglio, penso che, dopo questa pausa elettorale, il
Consiglio dovrebbe tornare a riunirsi per produrre, al di là di questo
confronto con la maggioranza, altre leggi. Credo che, insomma, oggi si possa
rinviare.
Quindi chiedo di poter
riaggiornare la seduta nel più breve tempo possibile con l’impegno nostro, al
di là della critica legittima che ha fatto il collega Gallo ad una maggioranza
che sembra non avere più i numeri, di stare in Aula, anche votando contro,
quando si approvano leggi che riguardano i calabresi, come appunto quello
inerente il decreto “sblocca-cantieri” che abbiamo votato in questa seduta.
Quindi in questa giornata,
vista la posizione del collega, che nasce forse da incapacità comunicativa, non
lo so, direi che oggi abbiamo fatto cose utili e chiederei, quindi, il rinvio
della seduta di Consiglio regionale e di conseguenza dei punti rimanenti all’ordine
del giorno che non mi sembra siano così importanti. Insomma, possiamo rinviarli
alla prossima seduta.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Romeo. Ne ha facoltà.
Presidente, ho ascoltato la richiesta
di rinvio del collega Orsomarso. Non abbiamo difficoltà, però abbiamo svolto
una Conferenza dei capigruppo, da lei presieduta, nella quale abbiamo deciso di
seguire un ordine del giorno. Se non venisse rispettato significherebbe che in
quella Conferenza dei capigruppo avremmo dovuto decidere diversamente.
Naturalmente non mi riferisco
al collega Orsomarso, la cui linearità e correttezza è nota a me e a tutti.
Dopodiché, c’è una richiesta di rinvio, abbiamo approvato i punti che erano
fondamentali. Questo Consiglio ha ripreso a lavorare quindi chiedo che venga
riconvocata urgentemente la Conferenza dei capigruppo ed una seduta di
Consiglio regionale. Ma non si adducano motivazioni politiche, perché così non
è!
Per il resto va bene.
Poniamo in votazione il rinvio
dei rimanenti punti all’ordine del giorno alla prossima seduta di Consiglio
regionale.
(Il
Consiglio approva)
La seduta è tolta.
La seduta
termina alle 17,42
Ha chiesto congedo: Aieta, Ciconte, Neri,
Salerno, Scalzo, Sculco, Corigliano
(È concesso)
Annunzio di proposte di legge e loro
assegnazione a Commissioni
È stata presentata alla Presidenza la seguente
proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:
“Modifica alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i.,
recante: 'Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di
interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in
prospettiva sismica' – (deliberazione G.R. n. 203 del 28.5.2019)” (PL n.
434/10^)
È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali:
Battaglia – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009,
n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria)” (PL n.
427/10^)
È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Mirabello – “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 14
della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17” (PL n. 428/10^)
È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Sergio – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio
2019, n. 4” (PL n. 429/10^)
È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
D'Acri – “Norme per il sostegno e la
valorizzazione dell’agricoltura familiare” (PL n. 430/10^)
È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per
il parere.
(Così resta stabilito)
Irto, Romeo, Nucera, Gallo, Parente, Arruzzolo – “Modifica dell’articolo
18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 'Norme per la tutela e la
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche e storiche in Calabria'” (PL n. 431/10^)
È stata assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali,
culturali e formative - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Bova – “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione
delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione)” (PL n. 432/10^)
È stata assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali,
culturali e formative - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Tallini, Romeo “Interpretazione autentica
dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11”
(PL n. 433/10^)
È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
Arruzzolo, Giudiceandrea – “Interpretazione autentica dell’articolo 10,
comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale
recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n.
8/2002)” (PL n. 435/10^)
È stata assegnata alla prima - Affari
istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere (depositata e
approvata direttamente in Aula).
(Così resta stabilito)
Giudiceandrea, Nucera, Romeo, Arruzzolo,
Parente, Orsomarso – “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi
diretti, indiretti e di reversibilità e di adeguamento al d.l. n. 174/2012” (PL
n. 436/10^)
È stata assegnata alla prima - Affari
istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere (depositata e
approvata direttamente in Aula).
(Così resta stabilito)
Annunzio di proposte
di provvedimento amministrativo
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti
proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) – (deliberazione G.R. n. 192 del 21.5.2019)”
(PPA n. 255/10^)
È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
“Bilancio di previsione dell’Ente per i Parchi Marini Regionali
2019-2021 (EPMR) – (deliberazione G.R. 193 del 21.5.2019)” (PPA n. 256/10^)
È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero - per il parere.
(Così resta stabilito)
È stata presentata alla Presidenza la seguente
proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dei consiglieri:
Irto, Romeo, Nucera, Gallo, Parente, Arruzzolo - “Proposta di legge al
Parlamento recante: Proposta di modifica e integrazione alla legge 11 gennaio
2018, n. 4 'Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in favore degli organi per crimini
domestici' (PPA n. 257/10^)
È stata assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali,
culturali e formative - per il parere.
(Così resta stabilito)
Integrazione risposta all’interrogazione n. 447
dell’1 marzo 2019
In data 3 maggio 2019 è pervenuta integrazione alla risposta
all’interrogazione n. 447 dell’1 marzo 2019.
In data 30 aprile 2019, il Presidente della Giunta regionale ha
promulgato la sotto indicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 50 del 3 maggio
2019:
Legge regionale 30 aprile 2019 n. 7, recante: 'Abrogazione della legge
regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria)'.
In data 2 maggio 2019, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato
le sotto indicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 50 del 3
maggio 2019:
1. Legge regionale 2 maggio 2019 n. 8, recante: 'Modifiche e
integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002)';
2. Legge regionale 2 maggio 2019 n. 9, recante: 'Riconoscimento della
legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria
ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118';
3. Legge regionale 2 maggio 2019 n. 10, recante: 'Riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118'.
In data 7 maggio 2019, il Presidente della Giunta regionale ha
promulgato le sotto indicate leggi regionali e che le stesse sono state
pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.
51 dell’8 maggio 2019:
1. Legge regionale 7 maggio 2019 n. 11, recante: 'Disposizioni relative
alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti
urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014';
2. Legge regionale 7 maggio 2019, n. 12, recante: 'Ratifica dell’accordo
per l’istituzione dell’Area integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana,
la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana
di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il
coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto'.
Deliberazione Corte dei Conti numero 57/2019
In data 9 maggio 2019, è pervenuta la deliberazione della Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria - n. 57/2019, inerente
la relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle
leggi regionali approvate nel 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012.
Emanazione di regolamento
regionale
In data 30 aprile 2019, il Presidente della Giunta regionale ha emanato
il sotto indicato regolamento regionale e che lo stesso è stato pubblicato
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 50 del 3
maggio 2019:
Regolamento regionale n. 10 del 30 aprile 2019, concernente: 'Modifica
al Regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture
ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m. ed i.'.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di
variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:
Deliberazione Giunta regionale n. 660 del 31.12.2018;
Deliberazione Giunta regionale n. 663 del 31.12.2018;
Deliberazione Giunta regionale n. 161 del 26.4.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 162 del 26.4.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 166 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 174 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 175 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 176 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 177 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 178 del 2.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 194 del 21.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 195 del 21.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 196 del 21.5.2019;
Deliberazione Giunta regionale n. 197 del 21.5.2019.
Interrogazioni a risposta scritta
Esposito, Pedà, Scalzo - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- in data 28/12/2017 sono stati pubblicati gli
avvisi interni per il conferimento degli incarichi di responsabile delle strutture
a valenza dipartimentale del servizio veterinario area A, B e C presso l’ASP n.
8 di Vibo Valentia;
- sono state correttamente espletate tutte le
procedure previste dalla normativa vigente e dal CCNL in materia di affidamento
degli incarichi, compresa la proposta di designazione dei dirigenti a cui
conferire gli incarichi da parte del direttore del dipartimento di prevenzione
pro tempore;
- a tutt'oggi sono già stati affidati da tempo
gli incarichi di SSVD compresi nel nuovo atto aziendale.
Considerato che:
- è interesse legittimo dei dirigenti
interessati rivendicare la conclusione dell'iter amministrativo ai fini del
corretto riconoscimento del trattamento economico nonché il rispetto delle
norme cogenti in materia di trasparenza degli atti della pubblica
amministrazione e delle leggi anticorruzione;
- sono letteralmente cadute nel vuoto le
numerose diffide fatte dalle sigle sindacali di categoria al fine di ottenere
la corretta applicazione delle norme contrattuali in tema di assegnazione degli
incarichi, diffide alle quali la DG non si è nemmeno degnata di rispondere,
ritenendo che tutti i dirigenti hanno pari dignità per quanto concerne
l'affidamento degli incarichi, nonché tutte le sollecitazioni del Direttore del
dipartimento di prevenzione pro tempore con la relativa richiesta di procedere
correttamente all'assegnazione dei predetti incarichi;
- anche l'ufficio del commissario al piano di
rientro con missiva a firma dell'ing. Massimo Scura, commissario pro tempore,
ha più volte sollecitato l'affidamento degli incarichi al fine soprattutto di
scongiurare il mancato raggiungimento dei LEA. - stessa sorte è toccata ai
dirigenti del SIAN, dell'Igiene e Sanità Pubblica e della Medicina del Lavoro
che ormai da tempo aspettano che venga affidato temporaneamente l'incarico di
struttura complessa per come legittimamente previsto dall'ex art. 18 del CCNL
della dirigenza medica e veterinaria in attesa dell'espletamento dei concorsi;
- simile stato di cose potrebbe ingenerare un
concreto pericolo di collasso del sistema di servizi così importanti, come
quelli della prevenzione, in quanto potrebbero comportare seri rischi alla
salute dei cittadini, atteso che tali servizi garantiscono il funzionamento di
tutti i controlli in tema di sicurezza alimentare, oltre che dar luogo
eventualmente a gravissime ipotesi delittuose nonché ad evidenti responsabilità
di natura disciplinare ed erariale. Alla luce di questa gravissima ed oltremodo
intollerabile situazione, si interroga il Presidente della Giunta regionale e la
Giunta -:
le vere motivazioni che hanno portato il
Dirigente dell'Asp di Vibo Valentia a non procedere, ad un anno e mezzo dal
regolare espletamento degli avvisi pubblici, all'assegnazione degli incarichi
delle strutture semplici a valenza dipartimentale dei servizi veterinari
dell'Asp di Vibo Valentia. Si chiede, altresì, alle SSLL sulle reali
motivazioni per le quali la dott.ssa Caligiuri non ha proceduto all'affidamento
provvisorio dell'incarico ai sensi dell'ex art. 18 del CCNL della dirigenza medica
e veterinaria delle strutture complesse del dipartimento di prevenzione, nonché
di attivare ogni potere di verifica ed indagine interna al fine di accertare la
reale natura del comportamento della Dirigente e nel contempo attivare le
procedure urgenti al fine di procedere all'assegnazione di tutti gli incarichi
del dipartimento di prevenzione.
(474; 29/04/2019)
Guccione - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
• la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria
può contare oggi solamente su 24 dipendenti, a fronte di una pianta organica di
129 dipendenti. Il personale attualmente in servizio è ripartito in tre
sezioni: amministrativa, tecnica, osservatorio;
• in particolare la sezione tecnica è carente di
personale rispetto agli ambiziosi obiettivi e alle molteplici competenze
affidatele dalle complesse normative in materia di appalti pubblici;
• la carenza di personale risulta evidente se
si prende in esame la pianta organica di altri Enti di diverse regioni,
chiamati a svolgere gli stessi compiti della Stazione unica appaltante della
Regione Calabria, come ad esempio: Soresa-Regione Campania con 90 dipendenti,
Aria (soggetto per gli acquisti in Lombardia) con 600 dipendenti, Innova Puglia
con 179 dipendenti;
• nonostante ripetuti impegni non è stato
attuato alcun potenziamento di personale. L'ultimo incontro si è tenuto il 2
agosto 2018, con i direttori generali di Aziende Ospedaliere, Asp e il
Presidente della Giunta regionale. In quella sede era stato preso l'impegno di
rafforzare la Sua, quale strumento strategico ai fini della trasparenza ed
economicità del sistema;
• nonostante l'impegno e l'abnegazione del dg e
dei pochi dipendenti, la Sua ha saputo dimostrare che centralizzando le gare di
appalto non solo si garantisce la legalità, ma anche la qualità dei servizi e
delle prestazioni e si riesce a realizzare un grande risparmio economico per le
casse finanziarie pubbliche;
si interroga la S.V. -:
quali iniziative urgenti intende adottare: -
per impedire che una struttura così importante e strategica possa essere
costretta alla paralisi amministrativa vista la grave carenza di organico.
Mancano all'appello oltre 104 dipendenti per permettere alla Sua di lavorare e
impedire infiltrazioni e tentativi di condizionare il sistema degli appalti
pubblici, garantendo legalità ed economicità alle casse della Regione Calabria.
Si chiede quali iniziative intende adottare per aumentare rapidamente il
personale qualificato per come previsto dalla dotazione organica della Sua, e
per evitare che questo mancato rafforzamento possa essere interpretato come un
tentativo per depotenziare la stessa Stazione unica appaltante.
(475; 03/05/2019)
Bevacqua - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
• Calpark S.C.p.A. nasce da un'intesa di
programma del 7 dicembre 1990 tra il Ministero per gli Interventi Straordinari
nel Mezzogiorno, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed
il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che
prevedeva "Lo sviluppo dei Parchi Scientifici e Tecnologici nelle aree
meridionali";
• la società ha per oggetto la prestazione di
servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole
imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigiane;
• attualmente il capitale sociale di Calpark è
detenuto per il 26,5% ciascuno da Università della Calabria e Università della
Magna Grecia, mentre l’Università di Reggio Calabria detiene il 7% e Fincalabra
poco più del 22%.;
• Fincalabra SpA, società della Regione
Calabria, istituita nel 1984 con legge regionale 7/1984 è stata costituita nel
1989;
• la Regione Calabria, con la legge regionale
9/2007, ha acquisito la totalità delle azioni di Fincalabra, che è così divenuta
organismo in house providing;
• Fincalabra è soggetta all'attività di
Direzione e Coordinamento della Regione Calabria.
Rilevato che:
• dal mese di gennaio 2019 non vengono erogati
gli stipendi ai dipendenti della società e un primo incontro fissato
all'Ispettorato del lavoro di Cosenza, anche con le rappresentanze sindacali,
non ha prodotto effetti per l'assenza di alcuni dei rappresentanti della
proprietà;
• da circa 25 anni Calpark, unico parco
scientifico e dell'innovazione in regione, ha svolto un ruolo fondamentale nel
campo della innovazione tecnologica, contribuendo non poco alla crescita di
esperienze imprenditoriali e start-up industriali fortemente avanzate;
• il passivo della società, nel raffronto tra
debiti e crediti, ammonta a circa cinquantamila euro;
ma, senza interventi immediati e una
programmazione adeguata, è destinato ad allargarsi;
• tutti i soci hanno il dovere di sentirsi
chiamati direttamente in causa di fronte al rischio di chiusura;
in particolare, al di là della questione
prettamente tecnica delle partecipazioni societarie, Calpark si è venuta
configurando quale prezioso braccio operativo dell'Università della Calabria in
tema di trasferimento tecnologico e di innovazione;
Stante che: Calpark ha dimostrato di saper perseguire
l'obiettivo fondamentale di promuovere e generare innovazione, competitività e
sviluppo, promuovendo l'interazione tra le strutture tecnico-scientifiche di
ricerca (Università, Centri di Ricerca), il mondo produttivo ed imprenditoriale
e le istituzioni -:
quali iniziative ha inteso e intende
intraprendere l’esecutivo regionale per evitare la perdita di un patrimonio di
conoscenze e professionalità accumulato da soggetti particolarmente esperti
nella progettazione e nella rendicontazione dei fondi europei e per concorrere
a individuare un percorso non solo di salvezza ma di rilancio rispetto a uno
strumento storico e irrinunciabile dell'innovazione tecnologica per la
Calabria.
(476; 06/05/2019)
Greco - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- con Avviso del 06/07/2018, pubblicato sul
BURC dell'11/07/2018, è stato emanato l'Avviso Pubblico per il sostegno di
Progetti di Valorizzazione dei Borghi della Calabria, riservato ai Comuni, di
cui alla Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020, Valorizzazione Turistica
e Culturale dei Borghi della Calabria;
- il predetto Avviso ha previsto la scadenza
per la presentazione delle domande di agevolazione per il giorno 30 luglio
2019, successivamente prorogata al 21/09/2018;
-con Decreto n. 1737 del 14/02/2019 è stata
nominata la Commissione di Valutazione delle proposte ai sensi dell'Art. 12
comma 2 dell'Avviso;
- con Decreto n. 4534 del 09/04/2019 sono stati
Approvati gli Elenchi delle Proposte Ammesse e non Ammesse di cui agli Allegati
n. 1 (Proposte Ammesse) e n. 2 (Proposte Non Ammesse);
- le Proposte Ammesse, di cui all'All. 1,
risultano 361 e le Proposte non Ammesse, di cui all'All. 2, risultano 35;
- il predetto Decreto 4534 prevede "Di
provvedere con successivo atto alla pubblicazione delle Graduatorie
Definitive", -ai sensi dell'Art. 12, comma 6 i progetti saranno ammessi a
finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base
dell'ordine decrescente del punteggio ottenuto nel contesto di una graduatoria
unica in cui confluiranno tutti i restanti interventi proposti;
- come si evince dall'All. l, l'Elenco dei
"Comuni Ammessi" è stato redatto sulla base del solo protocollo di
arrivo delle proposte e non di una valutazione di merito da parte della
Commissione ai sensi dell'Art. 12, comma 6, che ne determinerà investimenti
ammissibili, contributo concedibile e punteggi;
Preso atto che: -le proposte devono essere
ancora valutate nel merito (investimenti ammissibili, contributo concedibile,
ecc.) e che alle stesse dovrà essere attribuito il punteggio ai sensi
all'Art.12 comma 3 dell'Avviso sulla base del quale verrà pubblicata la
graduatoria provvisoria e determinato, pertanto, il posto effettivo in
graduatoria di ciascun Comune;
Considerato che: -l'Avviso prevede un
contributo pari al 100% degli investimenti con un minimo di € 300.000 ed un
massimo di € 1.500.000;
-come indicato in premessa, le domande ammesse
di cui all'All. 1 sono pari a n. 361;
-la dotazione finanziaria è di € 100.000.000;
Considerato inoltre che: -le numerose
sollecitazioni ricevute da parte di Sindaci di Comuni della Regione ed il forte
eco della notizia sulla stampa regionale, nella convinzione che l'All. 1 al
Decreto 4534 è da considerarsi quale elenco definitivo delle domande ammesse a
ricevere il contributo richiesto -:
1) di chiarire, dandone ampia diffusione, la
vera natura degli elenchi pubblicati e che l'ammissione al contributo verrà
successivamente stabilita dalla Commissione sulla base dei punteggi attribuiti
ai sensi dell'Art. 12, comma 3 dell'Avviso;
2) di chiarire che, solo successivamente, verrà
redatta e pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti finanziati (sulla
base delle risorse disponibili) ed eventualmente non finanziati (a causa
dell'esaurimento dei fondi), così come previsto all'Art. 12 dell'Avviso, comma
6;
3) per le 361 domande in elenco, a quanto
ammonta il totale dei contributi richiesti;
4) se, preso atto sia della numerosità delle
domande e sia del rilevante contributo ammissibile previsto (Max € 1.500.000
per ogni domanda), si prevede lo stanziamento di ulteriori fondi e di quanto si
intende incrementare l'originaria dotazione di € 100.000.000;
5) se l'Amministrazione, al fine di anticipare
i tempi di istruttoria delle domande, intende nominare più Commissioni di
valutazione;
6) se, al fine di ridurre i tempi di
attuazione, sono state già avviate le azioni previste dall'art. 24 dell'Avviso
che prevede, al fine di determinare effettive e concrete ricadute sociali ed
economiche sul territorio a che l'Amministrazione regionale provveda ad
attivare forme di indirizzo e coordinamento e a realizzare i seguenti
interventi a livello trasversale e strategico: a. Azioni di marketing
territoriale e promozione dei borghi della Calabria;
b. Realizzazione di prodotti e servizi
divulgativi e promozionali;
c. Realizzazione di ambienti virtuali e sistemi
informativi basati sulle tecnologie ICT per la promozione e la fruizione;
d. Azioni di accompagnamento e di rafforzamento
amministrativo rivolte alle amministrazioni beneficiarie.
(477; 24/04/2019)
Greco - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
- la mozione n.59/X sulla Valorizzazione
turistica dell'Altopiano Silano a firma dei consiglieri O. Greco, G. Aieta, D.
Bevacqua, G. Giudiceandrea, C. Guccione, F. Sergio, M. D'acri approvata nella
seduta del Consiglio regionale dell'uno agosto 2016;
- la mozione n.59/X impegnava il Presidente e
la Giunta regionale ad approvare il Masterplan per lo sviluppo turistico
dell'Altopiano silano allegato alla mozione e a redarre uno studio di
fattibilità, con relativa individuazione dei fondi necessari, per
l'identificazione dei progetti organici di investimento nelle località
principali dell'area di sviluppo turistico, Camigliatello Silano e Lorica, che
rappresentano i nuclei abitativi e turistici più importanti della zona;
- a distanza di quasi tre anni non si hanno
notizie sullo stato dell'arte dello studio di fattibilità e sull'individuazione
delle risorse necessarie alla realizzazione del Masterplan per lo sviluppo
turistico dell'Altopiano silano -:
l) quale sia lo stato dell'arte dello studio di
fattibilità per lo sviluppo turistico dell'Altopiano silano;
2) se siano state individuate le risorse per la
realizzazione del Masterplan;
3) se la realizzazione del Masterplan per lo
sviluppo turistico dell'Altopiano silano sia ancora una priorità della Giunta
regionale.
(478; 08/05/2019)
Nicolò - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
-la legge regionale n. 27 del
2018:"Promozione delle attività di recupero e ridistribuzione delle
eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale"
pubblicata sul Burc il 6 agosto 2018, promuove l'attività di recupero e
distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di
povertà o disagio sociale, al fine di tutelare le fasce più deboli della
popolazione;
-il sottoscritto, con interrogazione n. 418 del
26/11/2018 e n. 431 del 25 gennaio c.a., interrogava il Governo regionale al
fine di conoscere lo stato dell'arte rispetto agli adempimenti previsti
all'art. 4 della Legge regionale n. 27/2018;
-la risposta alla prima interrogazione,
pervenuta in data 18 dicembre 2018, non risulta esaustiva rispetto ai quesiti
posti, limitandosi a riferire di attività propedeutica ad una non meglio
precisata "azione di stretto raccordo con gli Ambiti territoriali in grado
di costruire e attivare in maniera partecipata le modalità di analisi del
fabbisogno, della valutazione degli effetti delle politiche distributive e i
criteri per la determinazione della soglia di povertà e disagio sociale";
Considerato che non è pervenuta risposta in
merito al secondo atto di sindacato ispettivo del 25 gennaio c.a. -:
- quale sia lo stato dell'arte rispetto agli
adempimenti di competenza della Giunta regionale previsti dall'art. 4 della
legge regionale n. 27/2018.
(479; 08/05/2019)
Guccione - Al Presidente della Giunta
regionale. Per sapere - premesso che:
• con delibera 339 del 12-04-2007 dell'ex As 3
di Rossano veniva affidato, per la durata di tre anni, il servizio di
ristorazione per un importo di 1.951.000,00 più Iva. Colazione, pranzo e cena:
euro 11,80 più Iva;
• con le delibere 1440 del 01-04-2010;
1233 del 25-03-2011;
539 del 28-02-2012 l'Asp di Cosenza (che ha
assorbito la As 3 di Rossano) prorogava il servizio di ristorazione per gli
anni 2010-2011-2012;
• con delibera 3085 del 30-10-2012 dell'Asp di
Cosenza, veniva affidato in aggiunta, sempre alla stessa ditta e senza alcuna
indizione e procedura di gara, il servizio di ristorazione degenti del P.O. di
Castrovillari e il CAPT di Lungro;
• con delibera 1876 del 30-10-2015 dell'Asp di
Cosenza, veniva affidato temporaneamente (invece sono trascorsi circa quattro
anni) sempre alla stessa ditta e sempre senza procedura di gara, il servizio di
ristorazione ospedaliero per i presidi di Paola e Cetraro - per un importo
giornaliero per la fornitura di colazione, pranzo e cena di euro 13,397 oltre
Iva. Nella delibera si specificava che il pranzo e la cena venivano preparati
nel centro cottura di Castrolibero, distante 35 minuti dal presidio ospedaliero
di Paola e 50 minuti dal presidio di Cetraro;
• in data 2015 con decreto dirigenziale
Stazione unica appaltante numero 10959 del 13-10-2015 venivano aggiudicati
alcuni lotti di procedura di gara per il servizio di ristorazione in alcuni
ospedali calabresi. Esempi: per l'ospedale Pugliese-Ciacco di Catanzaro il
servizio di ristorazione veniva aggiudicato a euro 10,99 (colazione, pranzo e
cena). All'Azienda ospedaliera Bianco-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria euro
9,22 (colazione, pranzo e cena). Prezzo inferiore di oltre tre euro a quello
che l'Asp di Cosenza ha riconosciuto con delibera 1876/2015 per i servizi di
ristorazione per i presidi di Paola e Cetraro;
• la Regione Calabria attraverso la Sua
(Stazione unica appaltante) con decreto del direttore generale n. 15575 del
15-11-2013, indiceva una procedura di gara per l'affidamento del servizio di
ristorazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.
Importo complessivo della gara: euro 62.910.604,94 più Iva - suddivisa in sette
lotti. In particolare, per il quarto lotto, quello dell'Asp di Cosenza,
l’importo previsto era di euro 19.927.347,40 oltre Iva - durata 36 mesi;
• nell'ambito della gara del servizio di
ristorazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria non
veniva mai aggiudicato il lotto quattro denominato: "servizio di
ristorazione degenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza", come si
evince dal decreto del direttore generale della Sua numero 10317 del
30-08-2016. Da allora ad oggi non è stato più espletato alcun bando di gara per
i presidi ospedalieri appartenenti all'Asp di tutta la provincia di Cosenza.
Ininterrottamente e in costante regime di prorogatio l'azienda continua a
fornire il servizio di esternalizzazione della mensa, in assenza di
qualsivoglia aggiudicazione di gara di evidenza europea come prescritto dalla
legge. Continuando la propria attività con più di dieci anni di proroghe si è
vista aumentare le proprie commesse e i propri fatturati pagati dall'Asp di
Cosenza. Nello stesso tempo sono stati finanche aumentati i presidi ospedalieri
oggetto della fornitura: si sono aggiunti la Casa Albergo di Oriolo, l’Hospice
di Cassano allo Jonio, il Centro Dialisi di Cosenza e il Centro Salute Mentale
di Montalto Uffugo;
• l'Asp di Cosenza in definitiva allo stato
attuale continua a intrattenere rapporti commerciali ed economici per la
fornitura del servizio mensa esternalizzato su tutto il territorio provinciale
con l'azienda, la quale doveva solo per il triennio 2007-2010 essere
affidataria del servizio mensa dell'ex As n.3 di Rossano. Ma scaduto il
triennio ha continuato e continua in regime di prorogatio non solo l'originale
servizio ma si è esteso a tutti i presidi della provincia di Cosenza afferenti
all'Asp;
• la Regione Calabria attraverso la Sua non ha
inteso oggi indire alcuna gara. L'Asp di Cosenza anch'essa non ha proceduto ad
avviare nessuna procedura di gara, continuando in questo modo a pagare milioni
di euro in regime di una chiara e illegittima proroga (sine die) e in barba a
ogni regola e rispetto della concorrenza, con un aggravio di costi enormi per
le casse pubbliche;
• in data 24-10-2016 con nota numero 0320030 il
direttore generale della Sua, dott. Mario Donato, inviava ai direttori generali
delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria e al direttore generale
del Dipartimento Salute della Regione Calabria, una nota nella quale invitava a
seguire le indicazioni operative, di uniformarsi con le proprie attività di
acquisizione di beni e servizi al Dpcm del 24-12-2015 al fine di scongiurare
potenziali situazioni di danni erariali e connessi profili di responsabilità
amministrativi e contabili;
• con nota 0256763 del 24-07-2018 sempre il
direttore generale della Sua invitava i direttori generali di aziende
ospedaliere e sanitarie della Calabria di attuare gli adempimenti operativi per
le gare centralizzate in cui si può leggere che "il ricorso in proprio
alla proroga di contratti per la fornitura di beni e servizi in assenza dei
presupposti che lo giustificano e/o in violazione dei limiti temporali previsti
dalla normativa di riferimento e sopra richiamati, dà luogo ad affidamenti
diretti in violazione dei principi generali dell'evidenza pubblica per i quali
è senz'altro avvisabile la responsabilità contabile e amministrativa" -:
quali iniziative urgenti intende adottare per
vigilare su ciò che è avvenuto e continua ad avvenire all'Asp di Cosenza. Non è
più tollerabile la situazione in cui si trova l'Azienda sanitaria provinciale
di Cosenza dove regnano disordine e caos amministrativo. Forniture di beni e
servizi ottenute con proroghe di fatto illegittime, in violazione ai principi
di concorrenza, trasparenza e senza alcuna procedura di gara.
(480; 17/05/2019)
Mirabello - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
la Giunta regionale della Calabria con delibera
n.355 del 31 luglio 2017 ha definito il "Documento programmatico di difesa
del suolo" al fine di conseguire l'obiettivo della mitigazione del rischio
idrogeologico con l'azione 5.1.1 programmando interventi per la protezione
dalle frane e dalle alluvioni dei centri abitati e interventi strategici lungo
gli assi di collegamento stradale e ferroviario. Considerato che: lo stesso
piano, attingendo ai fondi del Por 2014/2020 e del Patto per lo sviluppo della
Calabria, è stato dotato di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare il
quadro completo dei bisogni del territorio regionale, dando priorità assoluta
alla mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione, stanziando le somme
occorrenti per la realizzazione delle opere di difesa costiera considerate
prosecuzione e completamento degli interventi già in corso e finanziati col
precedente Por 2007/2013. Che: tali interventi per come previsto dovevano
essere coerenti ai piani di settore pertinenti (PAI, PSEC, PGRA);
con priorità a interventi inquadrati in Master
Plan redatti a scala di bacino o di versante capaci di definire le strategie
integrate di mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici,
attraverso un uso congiunto di interventi strutturali e non strutturali. Visto
che: nella DGR 355/2017 all'allegato A "programmazione PATTO FSC"
nell'AREA 14 e nell'AREA 15 sono stati inseriti nella programmazione gli
Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera lungo
il litorale Nicotera-Joppolo-Ricadi e lungo il litorale
Tropea-Parghelia-Zambrone-Briatico-Vibo Valentia-Pizzo Calabro per uno
stanziamento di euro 850.000.000 -:
quali siano, in virtù del Documento
programmatico di difesa del suolo varato dalla Giunta regionale della Calabria
nel 2017 in relazione all'erosione costiera ed in considerazione dei ripetuti
solleciti inoltrati presso i dipartimenti regionali di competenza oltre che
degli eventi erosivi causati dalle mareggiate durante la stagione invernale,
gli atti conseguenziali prodotti ad oggi nonché i tempi previsti per la
cantierizzazione degli interventi ricadenti nell'AREA 14 e nell'AREA 15
(litorale Nicotera-Joppolo-Ricadi) e (litorale Tropea-
Parghelia-Zambrone-Briatico-Vibo Valentia-Pizzo Calabro).
(481; 27/05/2019)
Gallo - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- la Regione Calabria, nell'ambito delle
politiche messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo e dal Parlamento, ha
promosso misure di contrasto alla crisi occupazionale adottando, tra l'altro,
soluzioni per i lavoratori espulsi dai processi produttivi percettori di
ammortizzatori sociali in deroga e per i lavoratori disoccupati;
- tra Regione Calabria e Segretariato Regionale
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la Calabria è stato
siglato un Protocollo - repertorio n. 235 del 30 marzo 2016 - avente ad oggetto
la realizzazione di interventi per soggetti disoccupati e disoccupati in
possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga,
attraverso esperienze formative on the job da effettuarsi presso il
Segretariato Regionale, le Soprintendenze, il Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria, il Polo Museale Regionale, gli Archivi di Stato, la
Soprintendenza Archeologica della Calabria, i Parchi, Musei ed aree
Archeologiche statali, la Biblioteca Nazionale Universitaria;
- con decreto dirigenziale n. 6160 del
30.05.2016, modificato e integrato con decreto dirigenziale n. 7001 del
17.06.2016, è stata approvata la "Manifestazione di Interesse per la
selezione di massimo 627 soggetti, da parte di disoccupati e disoccupati in
possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, per un
percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità
lavorative";
- con i sopraindicati decreti sono state
impegnate rispettivamente le somme di € 3.500.000,00 (impegno n. 1626/2016) e
di € 508.800,00 (impegno n. 4154/2016) sul Bilancio 2016 (Programma Ordinario
Convergenza — Cap. U4302060201) "Spese per la realizzazione di misure
innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e di politiche attive del
lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga" a totale copertura
della spesa prevista;
- con decreto dirigenziale n. 8479 del
18/07/2016 è stato nominato il Nucleo di valutazione, composto da personale
regionale, come previsto dall'art. 8 della citata Manifestazione di interesse,
ricostituito con D.D.G. n.12729/2016 a seguito della presa d'atto delle
dimissioni di alcuni componenti;
- con D.D.G. n. 402 del 23/01/2017 si è
provveduto a prendere atto dei verbali del Nucleo di valutazione e ad approvare
la graduatoria provvisoria degli ammessi al percorso formativo delle Aree I e
II, l'elenco ammessi al colloquio dell'Area III secondo quanto previsto
dall'art. 8 della Manifestazione d'interesse, l'elenco degli esclusi di tutte
le Aree;
- con decreto dirigenziale n. 6372 del
16/06/2017 sono stati approvati la graduatoria definitiva degli ammessi al
percorso formativo delle Aree I e II distinti in "disoccupati" e
"disoccupati percettori", l'elenco degli ammessi al colloquio
dell'Area III e l'elenco degli esclusi di tutte le Aree, elaborati dal Settore
competente sulla scorta dell'esito dell'esame dei ricorsi;
- con D.D.G. n. 6649 del 2/06/2017 e s.m.i. si
è provveduto a nominare la commissione per il colloquio di valutazione dei
candidati dell'Area III previsto dall'art. 8 della Manifestazione d'interesse;
- con nota prot. n. 3802 del 30/05/2018 del
Segretariato Regionale MIBACT, acquisita al prot. SIAR n.193887 del 01/06/2018,
la Commissione per i colloqui, di cui al D.D.G. n.6649/2017 e s.m.i., ha
trasmesso al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Settore n. 6,
la documentazione riguardante tutti gli atti relativi agli esiti dei colloqui
orali dei candidati riferiti all'Area III dell'Avviso;
- con D.D.G. n.7879 del 19/07/2018, pubblicato
sul portale istituzionale e sul BURC n.78 del 30/07/2018, sono stati approvati
la graduatoria provvisoria Area III e l'elenco degli assenti al colloquio;
- per censurabili ragioni imputabili
all'operato dell'Assessorato competente, la procedura di selezione si protraeva
dunque per quasi un anno e mezzo, consentendo alle unità selezionate dell'Area
I e II di iniziare a prestare le proprie attività soltanto a far data dal primo
marzo 2018, per un periodo di 12 mesi con riconoscimento di indennità mensile
commisurata in euro 500, da erogarsi a cura di Calabria Lavoro;
- con riferimento agli ammessi ricadenti
nell'Area III, invece, dei 332 presenti in graduatoria ne venivano avviati al
tirocinio in 300, mentre la rimanente parte veniva esclusa dallo scorrimento
delle graduatorie;
- tale situazione si appalesa come inutilmente
discriminatoria ed oltremodo illogica ed odiosa, anche alla luce del tempo
trascorso tra la presentazione delle domande, il completamento della fase di
valutazione e la data effettiva di inizio dei tirocini;
- contrariamente a quanto avvenuto per i
tirocinanti di altri settori, ai tirocinanti del comparto Mibact non veniva
concessa la possibilità di estendere la durata del tirocinio da 12 a 24 mesi,
né alle richieste e proposte in tal senso avanzate anche dallo scrivente in
sede istituzionale venivano date risposte;
- detti lavoratori, al pari dei loro colleghi,
sono indispensabili per l'apertura ed il funzionamento dei musei, parchi
archeologici, biblioteche, gallerie, palazzi e soprintendenze ai quali sono
assegnati, arricchendo un già solido patrimonio di conoscenze e professionalità
del quale difficilmente si potrà fare a meno, anche in ragione della carenza di
personale e dei continui pensionamenti non seguiti da nuove assunzioni;
tanto premesso, interpella il Signor Presidente
della Giunta regionale calabrese -:
- se il Governo regionale, nella persona del
Presidente della Giunta regionale, sia a conoscenza della situazione;
- se ritenga quanto esposto coerente con
l'indirizzo politico ed il programma di governo;
- se e come la Giunta regionale intenda
adoperarsi per avviare al tirocinio le circa 30 unità dell'Area III al momento
esclusi dallo stesso, a seguito di scorrimento delle graduatorie, previo
reperimento delle risorse necessarie;
- se e quali provvedimenti la stessa Giunta
regionale abbia in programma di assumere per garantire parità di trattamento
tra tutti i tirocinanti, sia in ordine alla durata dei tirocini sia in
relazione al valore del tirocinio prestato quale titolo preferenziale per la
partecipazione ad eventuali concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
(40; 09/05/2019)
Risposta scritta ad interrogazione
Orsomarso - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
n. 102/2015, apportando una modifica alla Legge Regionale n. 40/2009, ha
imposto ai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese l'obbligo di attivare le
procedure per la modifica della Concessione delle acque Termali Terme Luigiane
da perpetua a temporanea. I due Comuni, pur avendo attivato le procedure
necessarie ad ottemperare a quanto dettato dalla legge Regionale modificata,
ritengono tale deliberazione inappropriata alla specifica situazione delle
Terme Luigiane e, per questo, hanno presentato alla Regione Calabria una
richiesta di revoca della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
n. 102/2015;
Considerato che: la nota con cui i Comuni
richiedono la revoca della Delibera 102/2015 è supportata da elementi su cui è
opportuno avvenga una determinata e veloce valutazione;
la questione delle Terme Luigiane è attualmente
ancora non risolta, stante i ritardi burocratici che si stanno perpetrando per
la definizione della concessione in capo ai Comuni Concessionari;
ai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese è
stato proposto con nota n. 14072 del 14/1/2019 a firma della direzione generale
del Dipartimento Regionale sviluppo economico attività produttive, di concedere
ulteriore proroga del contratto ormai scaduto il 16/4/2016 e già prorogato al
1l/12/2018 alla società S.A.TE.CA. spa;
che il rimpallo tra Comuni e Regione sul tema
della perpetuità della concessione, lascia indefinita l'avvio delle procedure
per un bando di gara pubblico al fine di individuare il contraente per la
gestione del bene comune e, quindi, nell'immediato anche l'attivazione delle
procedure atte a garantire la continuità del servizio termale senza
interruzioni -:
quali siano le azioni che la Regione Calabria
ha intrapreso o intende intraprendere al fine di:
a) dirimere il tema della proroga da parte dei
Comuni/ Regione alla società S.A.TE.CA. spa, per la gestione, anche temporanea,
di strutture termali Comunali, nonché per l'uso delle acque minerarie termali;
b) se sia stata esaminata la nota con cui i
Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese hanno chiesto la revoca della
Delibera dì GR n.102/2015;
c) quali siano le motivazioni del ritardo in
merito della Regione Calabria per la definizione delle procedure o degli atti
sopra indicati.
(432; 30/01/2019)
Risposta: “Con
riferimento a quanto in oggetto, si precisa che le problematiche evidenziate
sono state affrontate e superate con il coinvolgimento di tutti i soggetti,
pubblici e privati, interessati dalla Legge Regionale n. 40 del 2009.
Di
fatto, per quanto concerne la stazione termale delle "Terme
Luigiane", l'iter previsto dalla D.G.R. 102/15 è tutt'ora in corso.
Sul
punto, si allega il verbale redatto presso la Prefettura di Cosenza in data
08.02.2019 e il resoconto della riunione tecnica tenuta presso il Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive in data 19.03.2019.”
Dott. Fortunato Varone (Dirigente Generale)
Guccione - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
la Regione Calabria per gestire i servizi di
brokeraggio utilizza una gara scaduta il 7 febbraio del 2014, oltre quattro
anni fa. Il servizio è proseguito ugualmente, di proroga in proroga, non
rispettando quanto previsto da una delle clausole del contratto che dà la
possibilità di usufruire del servizio per un massimo di 120 giorni dalla data
di scadenza;
l'istituto della prorogatio appare illegittimo visto che di fatto ha violato le
norme sull'anticorruzione e la trasparenza -:
quali sono le ragioni del perché non si riesce
a bandire, a distanza di quattro anni dalla scadenza del contratto, una nuova
gara di appalto per i servizi di brokeraggio, e se ritiene necessario avviare
una verifica di tutti i contratti e le gare che risultano in prorogatio e che rischiano di causare un
grave danno alla Regione Calabria.
(434; 06/02/2019)
Risposta:
“Con l'interrogazione consiliare in menzione l'on Carlo Guccione chiede di
conoscere le ragioni per le quali a distanza di quattro anni non si riesce a
bandire una nuova gara per il servizio di brokeraggio.
Con
nota di pari data, trasmessa dalla S.V in data 12 febbraio u.s. allo scrivente
Dipartimento è stato richiesto l'accesso agli atti di gara espletati nel
periodo intercorrente tra il 2008 e il 2010 e a tutta la documentazione che
possa giustificare la prorogatio.
In
ordine all'accesso agli atti si trasmette la seguente documentazione, già in
parte informalmente anticipata con comunicazione di posta elettronica del 21
febbraio u.s.:
• decreto n. 14105/2008;
• documentazione di gara 2008 (Bando,
disciplinare, capitolato e relativi allegati);
• decreto 131/2009;
• decreto 18885/2009;
• decreto 829/2010;
• contratto rep. 85/2010.
Sì
trasmette, altresì, la nota del dirigente pro tempore del Dipartimento prot.
68397 del 22 febbraio 2014, indirizzata alla S.U.A., con la quale nel
richiedere la disponibilità a curare la procedura di gara per il nuovo
affidamento del servizio viene fatto esplicito riferimento alla proroga del
contratto conformemente all'art. 3, che prevede la proroga esclusivamente per
il periodo di 120 giorni.
Successivamente
a tale comunicazione, nessun atto relativo alla proroga del contratto risulta
agli atti di questa Direzione Generale.
In
ordine all'indizione di una nuova procedura di gara, a seguito di incarico da
parte del dipartimento Bilancio è stato, quindi, assunto il decreto 14128/2014
(determina a contrarre per il nuovo affidamento del servizio) della Stazione
Unica Appaltante.
A
seguito della nota prot. 383585/2015 della SUA, veniva quindi avviato il
procedimento per l'approvazione dei documenti di gara e, verificato il
disinteresse del comparto sanitario per lo svolgimento di un'unica gara, si
procedeva ad una complessa ricognizione delle esigenze delle strutture
organizzative della Giunta, nonché ad una interlocuzione con la Stazione Unica
Appaltante ed il Consiglio regionale (al quale si concordò di estendere la
copertura dei servizi da affidare in un’ottica di semplificazione ed
economicità dell'azione amministrativa).
Nel
2016, pertanto, con decreto 5822, a firma del Dipartimento Bilancio e del
Dipartimento Organizzazione e Personale, sono stati approvati i nuovi documenti
di gara ed è stata formalmente incaricata la Stazione Unica Appaltante per
l'espletamento della stessa.
Tale
procedura, correttamente bandita dalla SUA con decreto 2823/2017, è stata
sospesa e quindi revocata, al fine di aderire a specifiche richieste del
comparto sanitario, contrastanti con le precedenti determinazioni, perché i
servizi in affidamento venissero estesi altresì agli Enti del S.S.R.
Con
DDG n. 13808 del 26 novembre 2018 dei Dipartimenti "Tutela della
Salute", "Bilancio Patrimonio e Finanze" e "Organizzazione
e Risorse umane" (peraltro sottoscritto dallo scrivente già il 03.07.2018
ed inoltrato in pari data tramite il sistema SFERA al Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della salute per i conseguenti adempimenti), all'esito di
una serie di incontri, si è proceduto ad integrare in unico capitolato le
esigenze dei diversi soggetti appaltanti.
Successivamente
all'adozione di tale decreto, con nota prot. 427937 del 14/12/2018 il dirigente
del Dipartimento "Tutela della Salute" ha espresso alcune perplessità
in merito al metodo utilizzato per il calcolo della base d'asta e ha
conseguentemente richiesto al RUP di procedere ad ulteriori verifiche, di cui
ad oggi, presumibilmente anche in considerazione delle dimissioni dall'incarico
di RUP del dipendente del Dipartimento Tutela della Salute a ciò deputato
(pervenute il 21/12/2018), non è stato trasmesso alcun esito così da poter
porre in essere eventuali rettifiche.
Tanto
si doveva per quanto di competenza.
Distinti
saluti”
Dott. Giuseppe Palmisani (Dirigente del Settore
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)
Dott. Filippo De Cello (Dirigente Generale
reggente)
Bova - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
in data 10/01/2019 la Giunta Regionale prendeva
atto della volontà del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, dr.ssa Francesca Palumbo, di non proseguire nell'incarico;
in data 14/01/2019 il Dipartimento
"Organizzazione, Risorse Umane" della Regione Calabria pubblicava un
Avviso interno riservato ai Dirigenti di ruolo della Giunta della Regione
Calabria, per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e di Responsabile della Trasparenza della Giunta della Regione
Calabria;
in data 04/02/2019, con la deliberazione di
Giunta n. 52, la dr.ssa Giovanna La Terra veniva nominata nuova Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza;
dagli organi di stampa si è appreso che in data
11/02/2019 la dr.ssa Giovanna La Terra avrebbe inviato una nota alla Giunta
Regionale con cui comunicava la sua intenzione di rinunciare all'incarico di
cui sopra;
considerato che i fatti sopra esposti hanno
creato una negativa attenzione mediatica nei confronti della Regione Calabria,
finita al centro delle cronache locali e nazionali per via delle ipotesi di
reato contestate alla dr.ssa Rizzo e per le due rinunce all'incarico da parte
delle dirigenti Palumbo e La Terra;
il ruolo del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza è garanzia della
trasparenza, della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità, e
deve assicurare completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni
pubblicate dall'Ente segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione. Elementi, questi, che diventano prioritari ed
essenziali per la Calabria, Regione la cui immagine è stata troppe volte
martoriata da inchieste giudiziarie concernenti la sua classe dirigente -:
quali siano le motivazioni alla base delle
rinunce all'incarico comunicate dalla dr.ssa Palumbo e dalla dr.ssa La Terra;
quali siano i parametri di riferimento utilizzati
dalla Giunta Regionale per la scelta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e di Responsabile della Trasparenza;
quali siano, ad oggi, i dirigenti in possesso
dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
alla luce della rinuncia della dr.ssa La Terra,
unico dirigente ad essersi candidata all'avviso di cui sopra, come intenda
procedere la Giunta Regionale nell'individuazione del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza.
(438; 19/02/2019)
Risposta: “Ad
integrazione di quanto riferito dal dipartimento ORU ed in particolare in
riferimento al quesito: Quali siano le motivazioni alla base delle rinunce
all'incarico comunicate dalla dott.ssa Palumbo e dalla dott.ssa La Terra. Si
precisa quanto segue: Con tre missive del 3 ottobre 2018, 21 novembre 2018 e 18
dicembre 2018, la dott.ssa Francesca Palumbo "rimetteva l'incarico"
lamentando nella prima nota la scarsa collaborazione del Dipartimento
Organizzazione e Risorse umane, nella seconda oltre la scarsa collaborazione
del dipartimento personale anche il contenuto di una nota dell'OIV nella quale
il citato organismo suggeriva una modifica regolamentare che andava ad incidere
in maniera significativa sull'incarico della RPCT in termini di autonomia ed in
termini di disincentivazione allo svolgimento dell'incarico ed, infine,
nell'ultima nota, la RPCT, lamentava la scarsa collaborazione da parte
dell'Ufficio procedimenti disciplinari. Sempre nell'ultima nota, faceva
presente, lamentandosi per la sua immagine, che erano apparsi articoli di
giornale, precisamente su Corriere della Calabria, in cui l'avv. Tassone,
dirigente del settore giuridico, membro dell'UPD, metteva in dubbio la
legittimità della nomina come RPCT (richiamando la delibera di nomina). In
virtù dell'ultima nota, lo scrivente Assessore, con pec del 18 dicembre 2018,
ore 15.34, scriveva al dipartimento ORU chiedendo informazioni dettagliate su
quanto lamentato dalla RPCT nelle tre note, al fine di avere elementi per poter
relazionare alla Giunta. Con pec del 4 gennaio 2019, il Dirigente Generale del
Dipartimento ORU relazionava ampiamente, confutando le lagnanze della dott.ssa
Palumbo. Alla prima Giunta utile, cioè in data 10 gennaio 2019 lo scrivente
Assessore relazionava sulla questione e cioè circa la volontà di dimettersi
della dott.ssa Palumbo da responsabile dell'anticorruzione, spiegandone i
motivi, e facendo altresì presente quanto confutato dal dipartimento personale.
In quella occasione, la Giunta, anche in virtù del fatto che è in itinere un
procedimento all’Anac sulla questione, non entrando nel merito, decideva, vista
la poca serenità della dott.ssa Palumbo ad espletare l'incarico, di accogliere
le dimissioni dando mandato al Dipartimento personale di procedere con l'avviso
per la manifestazione dell'incarico di RPCT. A tale avviso perveniva la sola
candidatura della dott.ssa Giovanna La Terra e, visto il curriculum dell'unica
candidata, reputandolo soddisfacente per l'incarico da ricoprire, la Giunta la
individuava quale nuovo responsabile RPCT. All'indomani dell'individuazione
della Giunta, si sono susseguiti una serie di articoli di stampa sulla nuova
RPCT su una "presunta condanna" per aver indebitamente percepito
alcune indennità economiche a seguito di ispezione del MEF. In tale contesto,
la dott.ssa La Terra, in data 11 febbraio 2019, scriveva alla Giunta, per il
tramite della sottoscritta, di voler rinunciare all’incarico non perché, cosi
come denunciato dai giornali non avesse i requisiti per la nomina, ma per
motivi personali e di opportunità, e cioè perché il clima di scarsa serenità
avrebbe sovraesposto lei e la stessa Amministrazione.
Dott.ssa Mariateresa Fragomeni (Assessore al
bilancio, programmazione economica e finanziaria, politiche del personale)
In
risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 438/10 che la S.V. ha rivolto
al Presidente della Giunta regionale in ordine alla nomina del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, di
seguito, in base agli atti d'ufficio, si riportano gli elementi tecnici forniti
dal Dipartimento Organizzazione e risorse umane competente in materia. rif.
Quesito Quali siano i parametri di riferimento utilizzati dalla Giunta
regionale per la scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
del Responsabile della Trasparenza. I parametri di riferimento sono quelli
previsti dalla vigente normativa. In particolare: - la Legge 6 novembre 2012 n.
190 recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, al fine
di prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni,
ha, tra l'altro, introdotto la figura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e il cui art. 1, comma 7, a mente del quale l'organo di indirizzo
politico di ciascuna pubblica amministrazione designa il responsabile della
prevenzione della corruzione; - l'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo
il quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge di norma le
funzioni di Responsabile della Trasparenza; - l'art. 15 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico); - la Circolare della Funzione Pubblica n.
1 del 25 gennaio 2013 recante "Legge n. 190 del 2012-Disposizioni per la
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" ai sensi della quale: - la scelta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione deve preferibilmente ricadere su Dirigenti di
ruolo, che non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna,
né di provvedimenti disciplinari, che abbiano dato dimostrazione nel tempo di
comportamento integerrimo e che non si trovino in situazioni di conflitto di
interessi; - nella scelta del Responsabile della Prevenzione deve essere
evitata la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono
considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione; - non
risultano compatibili con la funzione di RPC i dirigenti inseriti negli uffici
di diretta collaborazione dell'organo politico; - l'incarico di Responsabile
della Prevenzione si configura come incarico aggiuntivo da conferire a
dirigente già titolare di incarico dirigenziale, senza che debba intervenire
una modifica e/o integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico. rif.
Quesito Quali siano, ad oggi, i dirigenti in possesso dei requisiti stabiliti
dalla normativa vigente. La Giunta regionale al fine di procedere
all'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del
Responsabile della Trasparenza ha dato mandato allo scrivente Dipartimento di
pubblicare specifico avviso interno riservato ai Dirigenti di ruolo della
Giunta della Regione Calabria. I Dirigenti a tempo indeterminato della Giunta
della Regione Calabria, per poter presentare la propria candidatura devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: - Essere titolare di funzioni di
Dirigente Generale o Dirigente di Settore; - Non appartenere ad uffici di
diretta collaborazione dell'organo politico; - Non essere stati destinatari di
provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti disciplinari; - Non
trovarsi in condizioni di potenziale conflitto d'interessi con l'incarico e le
funzioni ascritte, ai sensi della normativa vigente, al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza. rif. Quesito
Alla luce della rinuncia della dott.ssa La Terra, unico dirigente ad essersi
candidata all'avviso di cui sopra, come intenda procedere la Giunta regionale
nell'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del
Responsabile della Trasparenza. La Giunta regionale, nella seduta del 15
febbraio 2019, nel prendere atto della rinuncia della dott.ssa La Terra ha
"dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e
Risorse umane di pubblicare, con ogni urgenza, un nuovo avviso interno per
l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza…”. L'estratto del processo verbale della seduta di Giunta del 15
febbraio 2019 è stato trasmesso, per i consequenziali adempimenti di
competenza, al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" con nota
prot. n. 67991 del 18 febbraio 2019. In data 25/02/2019 sul portale
dipartimentale è stato pubblicato l'Avviso interno, riservato ai Dirigenti di
ruolo della Giunta della Regione Calabria, per il conferimento dell'incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della
Trasparenza della Giunta della Regione Calabria con scadenza 15 gg. dalla data
di pubblicazione. Tale Avviso è andato deserto non essendo pervenuta nessuna
candidatura. Successivamente, nella seduta del 02/04/2019 la Giunta regionale
con deliberazione n. 140 ha individuato il nuovo RPCT.
Firmato
Dirigente Generale del Dipartimento organizzazione e risorse umane dott. Bruno
Zito”
Dott. Bruno Zito (Dirigente generale
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane – Controlli)
Aieta - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
con la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) si
è previsto "un Piano di cessione di immobili pubblici" al fine di
garantire - al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei
titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti - un introito minimo di
950 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021;
pertanto nella medesima Legge di Bilancio si è
stabilito che: al fine di incentivare la realizzazione del piano di cessione,
nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di
riferimento, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni
medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per
l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla
cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito;
tra i beni identificati e che potrebbero essere
oggetto del piano di cessione, il Demanio provinciale di Cosenza ha indicato il
Complesso Monastico di Santa Maria in Valle Josaphat di Badia, luogo della
Città del Santo che — oltre a racchiudere una storia millenaria — rappresenta
uno dei riferimenti identitari più stabili nel tempo. Il Monastero, situato a
confine tra i Comuni di Paola e San Lucido, comunemente noto col nome di Badia
Luta, nel 1921 è stato acquistato dall'Azienda Speciale del Demanio Forestale
di Stato e da oltre dieci anni è affidato in sub-comodato d'uso gratuito ad
un'associazione di volontariato (Auser) che ne ha fatto un rinomato centro
culturale e didattico;
nel 1997, il complesso monumentale è stato
oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, nonché di una interessante
campagna di scavi finanziata dalla Soprintendenza BAAAS della Calabria;
la struttura oggi ospita un Museo archeologico,
frutto di finanziamento concesso nel 2005 al Comune di Paola - a sua volta comodatario
principale della Badia - dalla Regione Calabria (P.O.R. Calabria 2000/2006 —
Determinazione n. 126 del 29.12.2005);
la decisione di inserire il Monastero Badia
Luta tra i beni oggetto del piano di cessione, con contestuale inserimento
dello stesso nell'elenco dei beni pubblici da dismettere, si pone in netto
contrasto con quanto statuito dal Decreto n. 141 del 25.07.2013 a firma del
Direttore Regionale, con cui la Soprintendenza di Cosenza ha dichiarato Badia
"Bene culturale di interesse storico e artistico " ai sensi dell'art.
10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
il complesso monumentale di Badia secondo
quanto statuito dal D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi degli art. 53 e 54, può, a tutti gli effetti, essere considerato
demanio culturale, vista l'importanza del sito dal punto di vista archeologico,
e pertanto a tutti gli effetti inalienabile;
nonostante ciò, il Monastero rischia, in
applicazione della nuova legge di Bilancio, di essere messo all'asta, con conseguente
ed invitabile perdita di ogni risorsa artistica e culturale fino ad oggi spesa,
sia dalla Regione Calabria sia dal territorio locale che ha da sempre
considerato il complesso come bene appartenente al patrimonio e all'identità
collettiva -:
alla luce di quanto sopra esposto, quali
iniziative intenda assumere al fine di fare in modo che, anche in
considerazione dei finanziamenti concessi in passato per il recupero e
l'allestimento del Museo, si possa procedere e chiedere che il Monastero di
Badia possa diventare a tutti gli effetti patrimonio della Regione ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, atteso che la restante parte di Badia
(a monte del monastero) e i terreni limitrofi, sono già di proprietà della
Regione Calabria, gestiti - nello specifico - da Calabria Verde.
(454; 13/03/2019)
Risposta: “Con
l'interrogazione in oggetto l'on. Giuseppe Aieta chiede di sapere in relazione
all'immobile in oggetto rientrante tra gli immobili statali alienabili, giusta
determinazione della locale Agenzia del Demanio nell'ambito del "Piano di
cessione di immobili pubblici" atti a garantire un introito allo Stato per
gli anni 2020 e 2021, quali iniziative la Regione intende assumere in
considerazione dei finanziamenti concessi in passato per il recupero del museo
al fine di acquisire l'immobile al patrimonio regionale. Preliminarmente si
specifica che la superficie lorda coperta è pari a 722,60 mq., la superficie
lorda scoperta è pari a 100,90 mq. e l'area pertinenziale è pari a 305,00 mq.,
il valore di stima dell'immobile si aggira su circa 500.000,00 euro.
Ciò
premesso si precisa quanto segue:
L'acquisto
di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche è attualmente
disciplinato, tra le altre disposizioni, dall'articolo 12 del D.L. 98/2011,
recante “acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici" convertito con modificazioni, dalla legge 15/07/20111 n.111 e
novellato dall'art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012 n.228, che ha
arricchito il dispositivo di tre ulteriori commi ed in particolare dei commi
1-bis, 1-ter e 1- quater.
Il
comma 1-ter disciplina proprio i presupposti degli acquisti immobiliari degli
enti territoriali, disponendo che anch'essi, dal 1° gennaio 2014 "al fine
di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto
di stabilità interno (....) effettuano operazioni di acquisto di immobili solo
ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e
l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
A
decorrere, quindi, dall'esercizio 2014, benché sia venuto meno il divieto in
capo alle pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisti immobiliari, al di
là di alcune tassative eccezioni, le predette operazioni sono sottoposte ad un
peculiare regime vincolato.
La
modalità di documentazione dell'indispensabilità e della indilazionabilità
delle operazioni di acquisto di immobili sono state oggetto di uno specifico
decreto ministeriale, emanato il 14/02/2014 n. 108, nonché delle connesse
istruzioni operative riportate nella circolare n.19 del Ministero dell'Economia
e delle finanze del 23/06/2014.
Il
requisito della indispensabilità, attestata dal responsabile del procedimento,
attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in
ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel
perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a
soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica
tutela.
Il
requisito della indilazionabilità, sempre attestata da responsabile del
procedimento, afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza
compromettere il raggiungimento di obiettivi istituzionali o incorrere in
procedimenti sanzionatori.
La
Circolare del MEF n. 19 del 23/06/2014, che fornisce indicazioni circa l'attestazione
del responsabile del procedimento, stabilisce che deve essere prodotta
unitamente alla comunicazione del piano triennale di investimento entro il 31
dicembre di ogni anno, ovvero con gli eventuali aggiornamenti entro il 30
giugno dell'anno successivo, e non deve essere generica, ma deve esporre le
concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto.
Anche
la Corte dei Conti è intervenuta, con deliberazione n.40/2017/PAR della sez.
controllo per la Basilicata, in relazione al requisito dell'indispensabilità
per l'acquisto di immobili da parte della PA, interpretando il significato
della locuzione "assolutamente necessario" come mancanza di soluzioni
alternative (all'acquisto immobiliare) ugualmente idonee ai fini dell'adempimento
dell'obbligo giuridico in questione. Ha ritenuto, quindi, che nel caso di
acquisti immobiliari da parte di un ente territoriale, debbano coesistere i
seguenti tre elementi essenziali:
1. un obbligo di legge funzionale al
perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero un obbligo di legge
funzionale a concorrere al perseguimento di interessi pubblici generali
meritevoli "di intensa e specifica tutela";
2. mancanza di soluzioni alternative
equipollenti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa e sana gestione delle risorse finanziarie;
3. indifferibilità dell'acquisto, pena la
compromissione del fine perseguito ovvero la soggezione a specifiche sanzioni.
I
tre requisiti secondo la Corte devono sussistere ex ante rispetto alla
decisione di acquisto, coesistere, essere comprovati documentalmente ed essere
attestati dal responsabile del procedimento non in modo generico, ma esponendo
o documentando le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di
acquisto.
La
Corte dei Conti sez. di controllo per la Toscana, con deliberazione
n.110/2017/PAR è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 12 comma 1-ter del
DL 98/2011 chiarendo se l'applicazione della prima parte della norma "
(...) al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa consente agli enti
territoriali l'acquisto di immobili quando ne sia comprovata l'indispensabilità
e l'indilazionabilità'' possa essere esclusa quando l'acquisto dell'immobile
avvenga con contributi di terzi, come per es. risorse del Cipe o di privati,
costituendo l'acquisto un'operazione neutra. La Corte ha inteso, infatti, il
riferimento al divieto di nuovi acquisti non già ricomprendendo qualsivoglia
contratto ricadente tra
quelli
che identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il
corrispettivo del prezzo, bensì, considerate le finalità del divieto, nel senso
di considerare solo i contratti che determinano un onere di spesa a carico
dell'ente.
Al
riguardo sia la sez. regionale di controllo nella citata deliberazione ed in
quella n.3/2015, sia le sezioni riunite con la deliberazione n.7/2011 (in sede
nomofilattica) hanno espresso il principio in base al quale le disposizioni di
legge che impongono limitazioni alla spesa degli enti locali non si applicano
alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma
che siano interamente a carico per es. dei fondi comunitari o di privati.
Conseguentemente,
è da escludere un acquisto con fondi ordinari, ferma restando la possibilità di
verificare la disponibilità di risorse comunitarie.
Tanto
si doveva per quanto di competenza.
Distinti
saluti”
Dott. Giuseppe Palmisani (Dirigente del Settore
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)
Dott. Filippo De Cello (Dirigente generale)
Greco - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- ai fini dell'affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale, la legge regionale n. 35/2015 ha determinato un
unico bacino regionale con la possibilità di articolarlo in più ambiti territoriali/lotti
di affidamento;
- in data 26 maggio del 2016 è stato pubblicato
l'avviso di pre-informazione che prevede la gara per tutti i servizi di TPL su
gomma della Regione per una durata di nove anni dall'aggiudicazione e un valore
stimato di circa 120 milioni di euro annui al netto dell'IVA per lo svolgimento
di circa 50 milioni di bus Km/annui;
- preordinatamente all'espletamento della gara
devono essere tuttavia effettuati determinati atti di programmazione dei
servizi previsti dalla stessa legge regionale n. 35/2015, in coerenza con la
normativa nazionale cornice di cui al D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., che allo
stato attuale non risultano ancora adottati: - la procedura di definizione dei
servizi minimi prevista dall'art. 5 della L.R. n. 35/2015 risulta essere stata
avviata ma non conclusa;
- il Piano attuativo del TPL ed il Programma
attuativo del TPL, di cui rispettivamente, agli artt. 8 e 9 della richiamata
L.R. n. 35/2015 non sono allo stato definiti;
- l'organizzazione del bacino territoriale in più
lotti ambiti di affidamento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 48, commi
1-4, del D.L n. 50/2018, non risulta ad oggi essere stata adottata, anche a
causa della solo parziale attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della
legge regionale circa attribuzioni, competenze e funzioni dell'ART-CAL -:
- se siano adottati, anche ai sensi della
normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 422/1997 ed all'art. 48, commi 1-4, del
D.L. n. 50/2017, gli atti di programmazione (piano regionale dei trasporti,
piani di bacino, piano dei servizi, definizione bacini di mobilità) preordinati
alle procedure di affidamento dei servizi;
e nel caso in cui siano stati predisposti se ne
chiede copia;
- in caso negativo, invece, se non sia
opportuno accelerare le procedure di adozione degli atti di programmazione
(piano regionale dei trasporti, piani di bacino, piano dei servizi, definizione
bacini di mobilità) preordinati alle procedure di affidamento dei servizi.
(463; 01/04/2019)
Risposta: “Nel
processo di attuazione delle previsioni della legge n. 35 del 2015 è possibile
distinguere due piani di intervento: da un lato, la valutazione concernente
l’istituzione e l’avvio di operatività di taluni degli organismi previsti in
tale impianto normativo e, dall’altro, la realizzazione degli ulteriori
strumenti previsti.
Sotto
il primo profilo, occorre evidenziare l’istituzione e l’avvio delle attività
dell'Osservatorio della Mobilità, dell'ArtCal, del Comitato della mobilità e
dell’Agenzia regionale reti e mobilità.
In
particolar modo, l'Osservatorio della Mobilità è stato istituito con la D.G.R.
n. 541 del 2015, recante "Approvazione nuova struttura organizzativa della
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della
struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del
20 novembre 2013”, nell’ambito del Dipartimento “Lavori pubblici,
infrastrutture e mobilità”, incardinato nel Settore “Supporto gestione area
trasporti, Osservatorio mobilità e sicurezza stradale”.
Con
D.G.R 410 del 2016 è stato approvato lo schema di composizione del Comitato
della Mobilità,
previsto
dall’art. 10 della l.r. n. 35/2015, con funzioni consultive in materia di
livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo
del trasporto pubblico locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico
locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo
in materia di trasporto pubblico locale. Con D.G.R. n.111 del 30 marzo 2017, è
stata determinata la nomina dei primi otto componenti del Comitato della
Mobilità, con il Decreto del Dirigente Generale n. 4802, è stata decisa la
nomina di altri sei componenti. Con il Decreto del D.G. a. 4800 dell'11 maggio
2017 sono stati nominati infine, i componenti della Segreteria tecnico-amministrativa.
Con
D.G.R. n. 148 del 2016 (pubblicata sul Burc n. 27 del 20 marzo 2017) sono state
individuate le
modalità
e i termini per la costituzione dell’Agenzia regionale reti e mobilità prevista
dall’art.13, comma 25, della l.r. n. 35 del 2015. Tale organismo è stato
costituito mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per
scorporazione del ramo d’azienda relativo alle attività di gestione e
manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non
interconnessa.
La
D.G.R. n. 117 del 2017 definisce, all’allegato 1, l’oggetto sociale
dell’Agenzia regionale Reti e Mobilità S.pA., nonché le indicazioni e
prescrizioni, allegato 2, per la costituzione della stessa.
Con
D.G.R. n. 157 del 2017 è stato avviato l’iter di determinazione del livello sui
servizi minimi, di cui all’art. 5 della l.r. n. 35 del 2015. A seguito dei
pareri di legge, la D.G.R. n. 134 del 19/04/2018 ha approvato la determinazione
del livello sui. servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale, da sottoporre
all’intesa con gli Enti Locali. Con successiva D.G.R n. 418 del 24.09.2018 la
Giunta regionale ha preso atto del raggiungimento dell’intesa. Infine il
Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16/11/2018, modificata con
deliberazione n. 354 del 29/11/2018, ha definitivamente approvato il livello
dei servizi minimi.
Il
Piano Regionale dei Trasporti della Calabria è stato adottato con D.G.R. n. 503
del 06/12/2016, approvato con D.C.R. n.157 del 19/12/2016.
Con
D.G.R. n. 12 del 2017 è stato previsto un sistema di agevolazioni tariffarie
per i servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n.
35/2015, per i soggetti individuati dalle Linee d’indirizzo per l’attivazione
di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui alla D.G.R. n.
284 del 2016 recante “Approvazione prima bozza del Piano Regionale di contrasto
alla povertà”.
L’articolo
9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 riguarda il Programma
pluriennale del Trasporto Pubblico Locale. La Giunta regionale ha approvato per
la prima volta una programmazione sul trasporto pubblico con un orizzonte
pluriennale con deliberazione n. 578 del 28/12/2016.
Un
ulteriore programma aggiornato è stato presentato nell’anno 2018, nel mese di
giugno all’attenzione del Comitato dalla mobilità, che ha ritenuto tuttavia
opportuno trattare lo stesso al termine del processo di approvazione dei
servizi minimi. Allo stato una nuova versione è in corso di consultazione
presso il Comitato della Mobilità. Essa si basa anche sulle determinazioni e
comunicazioni degli enti locali conseguenti all’approvazione del livello dei
servizi minimi e sarà a breve presentata al Comitato della Mobilità.
Con
D.G.R. n. 35 del 2018 sono stati individuati i dati economici e trasportistici
che le aziende esercenti, il servizio di trasporto pubblico locale devono
trasmettere all’Osservatorio della Mobilità secondo quanto previsto dall’art.
11, comma 2, della l.r. n. 35 del 2015.
Per
quanto riguarda i dati economici, sono stati individuati quali dati rilevanti i
costi e ricavi dell’operatore economico, con specifico approfondimento e
articolazione dei dati sui ricavi tariffari.
Tali
dati, costituiscono informazioni essenziali, anche solo su base statistica
aggregata, per:
• la redazione e la valutazione dei piani
economico finanziari in caso di affidamento diretto;
• una migliore comprensione dei costi di
produzione del servizio, per la stima di costi standard o comunque di
riferimento quale base d’asta per gli affidamenti mediante gara, per
individuare i margini di efficienza da tenere in conto anche per la
determinazione dei corrispettivi e dei connessi fattori di aggiornamento, sulla
base delle previsioni dell’art. 6 della LR. n. 35 del 2015 e della delibera n.
49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
I
ricavi tariffari rappresentano un fattore rilevante ai fini della ripartizione
delle risorse statali destinate al trasporto pubblico locale (cfr. art 27 del
D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017). La loro
conoscenza consente di rilevare i servizi più efficienti differenziandoli da
quelli meno produttivi, infine garantiscono, attraverso opportuni modelli
statistici, la stima del numero di passeggeri.
Per
quanto riguarda i dati, trasportistici, la rilevazione dell’offerta (km e
posti-km) e della domanda servita (passeggeri, passeggeri-km) contribuisce a
stimare il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto, da cui si
determina l’efficienza del sistema.
Con
D.G.R. n. 36 del 2018 sono stati specificati i sistemi informativi e telematici
che gli operatori del servizio di trasporto pubblico locale devono utilizzare
per trasmettere all’Osservatorio della Mobilità, le informazioni sui servizi
programmati ed effettuati e sugli utenti, serviti, per la gestione del rapporto
contrattuale e per l’informazione all’utenza secondo quanto indicato all’art
11, comma 2, della l.r. n. 35 del 2015.
I
sistemi previsti sono quelli ritenuti indispensabili per l’informazione
all’utenza e la certificazione del servizio reso e non costituiscono
particolare innovazione rispetto al quadro attuale, ad eccezione dei servizi
ferroviari sulla rete regionale che devono essere adeguati.
Gli
operatori di servizi su gomma sono obbligati a trasmettere alla Centrale Operativa
regionale (CORe) le informazioni sui servizi programmati e, in tempo reale, le
informazioni sui servizi effettuati, ai fini della certificazione della
percorrenza e dell’informazione all’utenza, anche in tempo reale.
Gli
operatori, di servizi ferroviari, in alternativa all’utilizzo diretto della
CORe, possono utilizzare sistemi informativi del gestore dell’infrastruttura
(es. “Piattaforma Integrata Circolazione (PIC)” di RFI), se è distinto
dall’operatore cui è affidato il servizio.
La
D.G.R. n. 39 del 2018 disciplina l’individuazione dei servizi di libero mercato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), della l.r. n. 35 del 2015.
La
deliberazione ARTCAL n. 45 del 2018 determina i criteri per l’istituzione degli
ambiti territoriali non sovrapposti di cui all'art. 15 della L. r. n.35/2015.
Ad
oggi è stata predisposta una riforma del sistema tariffario che era stata
inserita nell’ordine del giorno dell’ultima adunanza collegiale del Comitato
della Mobilità, convocata per giorno 17 maggio 2019, ma nella quale non si è
raggiunto il numero legale di partecipanti. Verrà pertanto riproposta nella
prossima riunione del Comitato che si svolgerà intorno al 31 maggio.
Cordiali
saluti”
Prof. Roberto Musmanno (Assessore alle
Infrastrutture)
Nicolò - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- il presidio ospedaliero di Polistena versa in
una situazione di estrema criticità ascrivibile al disfunzionamento di tac e
radiologia;
considerato che: - tale situazione arreca un vulnus
al diritto alla salute degli utenti, costretti a recarsi presso strutture
sanitarie private o altri presidi ospedalieri;
- con interrogazione n. 397 del 27.09.2018, il
sottoscritto, aveva evidenziato la necessità di nuove strumentazioni e lavori
strutturali;
ritenuto che: - nonostante le rassicurazioni
pervenute tramite risposta scritta del 24.10.2018, in cui si indicavano futuri
investimenti in alta tecnologia (tac e risonanza magnetica) e rinnovo di
attrezzature elettromedicali obsolete e necessarie, ad oggi si riscontra che
sebbene siano state acquistate tre risonanze magnetiche, le stesse risultano
ancora imballate, in attesa di trovare il posto giusto dove allocarle. Il
sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta -:
- quali azioni impellenti si intendono esperire
al fine di garantire la funzionalità di taluni servizi fondamentali come tac e
risonanza magnetica del presidio ospedaliero di Polistena.
(464; 01/04/2019)
Risposta: “Con
riferimento all'interrogazione a risposta scritta di cui all'oggetto a firma
dell’On.le A. Nicolò si fa presente che le tre risonanze magnetiche da
installare presso i Presidi Ospedalieri di Polistena, Melito di Porto Salvo e
Locri sono state acquistate tramite convenzione CONSIP. Relativamente alla
risonanza magnetica del Presidio Ospedaliero di Polistena si precisa che,
essendo mutato, nel frattempo, il sito di installazione per problemi di natura
statica, si è provveduto ad individuare un nuovo sito e, di concerto con
l'Amministrazione Comunale è stata avviata la procedura per addivenire ad un a
Conferenza dei servizi approvativa del progetto esecutivo. Per quanto concerne,
invece, la TAC del Presidio Ospedaliero di Polistena, si precisa che è stata
aggiudicati la nuova TAC e che, in attesa della messa in funzione della stessa,
si sta procedendo al ripristino dell'attuale TAC, per la quale si è provveduto
al noleggio di un tubo radiogeno in luogo dell'acquisto dello stesso, il cui
costo non si sarebbe mai ammortizzato.”
Dott. Antonio Belcastro (Dir. Gen. Dipartimento
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie)
Nicolò - Al
Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- i centri dialisi di Taurianova e Palmi
versano in una condizione di estrema criticità ascrivibile alla carenza di
personale medico;
considerato che:
- tale situazione è potenzialmente idonea a
compromettere la continuità relativa al mantenimento dei LEA per l'attività
emodialitica;
il sottoscritto consigliere regionale interroga
il Presidente della Giunta -:
- quali sono le azioni intraprese e da
intraprendere al fine di risolvere le criticità in una logica volta a garantire
la continuità dei trattamenti agli utenti dialitici.
(465; 04/04/2019)
Risposta:
“Con
riferimento all'interrogazione a risposta scritta di cui all'oggetto, a firma
dell'On. Nicolò si fa presente che le criticità evidenziate presso i centri di
dialisi di Taurianova e Palmi sono ascrivibili alla carenza di personale
medico, dovuta ad un deprivamento di risorse umane, non ultimo due decessi
verificatisi recentemente. A ciò si aggiunge la dilazione dei tempi con cui
doveva essere attuato lo specifico piano assunzionale per l'U.O. di nefrologia
e dialisi dei Presidi Ospedalieri di Taurianova e Palmi, di cui agli appositi
DCA del Commissario ad acta per il piano di rientro, per come di seguito
specificato: - Con DCA 55/2018 è stata esperita la procedura di mobilità per
numero due posti di Dirigente medico, che è andata deserta; - Con DCA 154/2018
sono stati autorizzati due posti di Dirigente medico, le cui procedure
concorsuali sono in corso di definizione; - Con i DCA 112/2017 e DCA 55/2018
sono stati autorizzati tre posti di dirigente Medico, la cui procedura
concorsuale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15/03/2019. Al fine
di sopperire a tale criticità, nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con
provvedimenti n. 11614/2018 e n. 89/2019 ha avviato le procedure per la
copertura dei posti vacanti, con la stipula di contratti a tempo determinato.
Tali procedure sono in corso di definizione. Per quanto concerne, invece, le
procedure di assegnazione degli Infermieri professionali, si è proceduto
all'assunzione di un infermiere presso la dialisi di Taurianova e uno presso la
dialisi di Palmi.”
Dott. Antonio Belcastro (Dir. Gen. Dipartimento
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie)
Greco - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
- ai sensi dell'art. 3 della L.R 5 aprile 2008,
n. 8, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico
Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la
competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche
regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei
pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali;
- il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato
annualmente, ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento;
- il Piano mantiene la sua validità fino
all'approvazione del successivo;
- il Piano Regionale di Sviluppo Turistico
Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle
azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta
turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale;
b) la definizione della strategia e
l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la
sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali;
c) le modalità operative per l'applicazione
delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto
le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Legge Finanziaria 2006);
d) i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie;
- ai sensi dell'Art. 4 della L. R n. 8/2008 il
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile si attua attraverso Programmi
Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il
30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4
della L.R 8/2008, informa semestralmente la competente Commissione consiliare
sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile
e dei Programmi Annuali di Attuazione. Chiede al Presidente della Giunta
Regionale e al Direttore Generale competente -:
1) quale sia il Piano Regionale di Sviluppo
Turistico Sostenibile attualmente in vigore, quando questo sia stato approvato
e se sia scaduto ai sensi della L. 8/2008;
2) qualora il periodo di validità dell'ultimo
Piano triennale approvato sia stato superato, come si sia proceduto ad attuare
le politiche turistiche regionali in questo periodo di tempo;
3) come, in questi anni di vacatio del piano triennale, si sia potuto approvare il piano
esecutivo annuale, e modificarlo di anno in anno, senza aver aggiornato invece
il propedeutico piano triennale;
4) in particolare, sul tema della promozione
turistica, come si sia operato, quali fiere turistiche internazionali, fiere
eventi, borse ha inteso partecipare la Regione Calabria, quali costi
dettagliati siano stati sostenuti dalla Regione, quali le strategie di
comunicazione e di promozione, chi ha fornito i servizi di comunicazione e
organizzazione delle stesse;
5) altresì, se è in itinere la redazione di un
nuovo Piano, quali i tempi previsti di approvazione, se siano stati adeguatamente
coinvolte tutte le parti sociali, le associazioni di categoria, i portatori
d'interesse, come prescritto dalla legge di riferimento e quali sono le gli
obiettivi e le linee strategiche nonché la Dotazione Finanziaria Complessiva
prevista.
(468 del 15/04/2019)
Risposta:
“In
riferimento all'oggetto emarginato, si comunica quanto segue:
-
Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 140 del 7/11/2011, ha
una validità triennale e, per come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R.
8/2008, mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo;
pertanto, lo stesso risulta tutt'oggi vigente.
-
Le politiche turistiche regionali attuate nel corso di questi anni nonché le azioni
di promozione e di marketing coerenti con il Piano Regionale di Sviluppo
Turistico Sostenibile, sono state realizzate esclusivamente in quei mercati
nazionali ed esteri individuati dal Piano.
-
L'art. 4 della L.R. 8/2008, prevede, al comma 1, che il Piano Regionale di
Sviluppo Turistico Sostenibile si attui attraverso i Piani Esecutivi annuali
che possono essere integrati in funzione degli obiettivi da raggiungere e
contengono le schede dei progetti da realizzare nel corso dell'annualità di
riferimento del Piano Esecutivo Annuale. I Piani annuali sono stati approvati a
seguito di verifica e rilascio, da parte del competente Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria, del prescritto parere di coerenza
programmatica al Piano Regionale.
-
Tutte le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, cui ha
partecipato la Regione Calabria attraverso il Dipartimento Turismo, rientrano
nell'elenco delle manifestazioni, borse e workshop previste dal Piano di
Marketing allegato al Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
Trattasi di manifestazioni di incontro domanda/offerta e di promozione dei
prodotti turistici regionali. I costi sostenuti per il periodo 2015 - 2018 sono
elencati nella tabella allegata alla presente. Le Società aggiudicatarie dei
servizi richiesti per la partecipazione alle manifestazioni sono state
individuate ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
seguendo il principio di rotazione. Allo scopo gli uffici del Dipartimento sono
a disposizione per fornire tutti i dettagli in merito.
-
Con D.G.R. n. 142 del 11/04/2019 è stata approvata la proposta del Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2019/2021.
Al fine di favorire un processo di partecipazione con tutti gli stakeholders
per poi addivenire all'elaborazione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo
Turistico Sostenibile condiviso e capace di dare risposta ai fabbisogni
territoriali, con nota prot. 110159/SIAR del 15.3.2019, è stato invitato il
partenariato istituzionale ed economico sociale regionale ad uno specifico
incontro in data 22 marzo 2019, in cui si sono stati illustrati gli obiettivi e
le linee strategiche del redigendo piano. La bozza del Piano Regionale di
Sviluppo Turistico Sostenibile è stata pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Calabria indicando nella relativa news i termini e le modalità per la
trasmissione, su apposita casella di posta elettronica, delle istanze e delle
osservazioni da parte del partenariato istituzionale, economico e sociale. Si è
provveduto, quindi, ad esaminare e ad accogliere le istanze trasmesse dal sopra
citato partenariato laddove ritenute coerenti con gli obiettivi programmatici
di questa Giunta. L'importo complessivo del Piano è stimato in Euro
38.338.053,24 per il triennio 2019/2021. La proposta di Piano Regionale di
Sviluppo Turistico Sostenibile 2019/2021 ed i relativi allegati è stata
trasmessa dalla Segreteria di Giunta al Consiglio Regionale per il seguito di
competenza.”
Dott.ssa Sonia Tallarico (Dir. Gen.
Dipartimento Turismo e Spettacolo)
Greco e Sergio - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
- l’art. 194 del Tuel disciplina l'ambito di
applicazione nonché le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia
delle obbligazioni contratte in maniera difforme dallo schema ordinario dei
princìpi giuscontabili;
- il riconoscimento di debiti fuori bilancio,
effettuato al momento dell'approvazione dell'atto di Rendiconto della Gestione,
può riguardare esclusivamente i debiti fuori bilancio relativi alle passività
pregresse non contabilizzate;
dette passività, infatti, non erano considerate
al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione, ma risultavano
dall'ultimo Consuntivo approvato;
- il Ministero dell'Interno con Circolare 20
settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio "come
un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro
che grava sull'ente ( . . . ) assunta in violazione delle norme, giuscontabili
che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;
- nell'attuale sistema giuscontabile sono
riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive. Sono da
ritenersi "esecutive" sia le sentenze passate in giudicato, sia le
sentenze immediatamente esecutive;
copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi. purché sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio, disciplinato dall'art. 114 tuel, ed il disavanzo derivi
da fatti di gestione;
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per
l'esercizio di servizi pubblici locali;
procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
acquisizione di beni e servizi, in violazione
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tue, nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- con Circolare del Ministero degli Interni del
14 novembre 1997, n. F.L. 28/1997, vennero apportate delle novità in materia di
debiti fuori bilancio. Di particolare rilievo è la modifica delle tipologie dei
debiti fuori bilancio che possono essere sanati permanentemente. Delle cinque
tipologie fissate dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del
1995, poi confluito nel Testo Unico Enti Locali all'art. 194, è stata
modificata l'ultima, quella della lettera e);
- il Ministero ha osservato come, nonostante le
norme cogenti in materia di procedura di spesa ribadite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, il problema relativo all'esistenza dei debiti fuori bilancio
resta una realtà patologica nella vita dell'ente locale, per la quale è
obbligatorio porre in essere tutte le misure idonee ad impedire la formazione
dei predetti debiti;
- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
spetta all'organo consiliare, sebbene sia stata avanza in dottrina l'ipotesi
che tale onere spetti all'organo gestionale (responsabile di servizio o di
settore), in maniera conforme all'ordinario regime delle competenze di spesa;
- tuttavia occorre, per l'adozione di detti
debiti, un provvedimento di natura programmatica e quindi politica, attraverso
delibera di giunta, se lo stanziamento è capiente, ovvero di consiglio, se
occorre modificare il bilancio;
- tale soluzione, fermo restando che la norma,
inderogabile ex art. 152 Tuel, pare affidare tale competenza esclusivamente al
consiglio, probabilmente al fine di evidenziare la natura patologica dei debiti
fuori bilancio nonché per scoraggiare la sciagurata prassi di effettuare spese
senza copertura;
Considerato quanto sopra evidenziato e
sottolineato il numero di debiti fuori bilancio portati, nel corso di questa
legislatura, all'attenzione del Consiglio regionale. Chiede al Presidente della
Giunta Regionale e al Direttore Generale competente -:
1) quanti, in termini numerici, sono stati, ad
oggi e dalla prima seduta di questa consiliatura, i debiti fuori bilancio
portati, dalla Giunta regionale, all'approvazione del massimo consesso
calabrese;
2) quali, di questi debiti fuori bilancio, sono
derivati da sentenze passate in giudicato;
3) se, tali debiti, potevano essere evitati
attraverso delle procedure di transazione tra le parti, portando, di
conseguenza, ad un risparmio per le casse della Regione Calabria;
4)quanti e quali sono, i debiti fuori bilancio,
di altra natura, che nulla hanno a che vedere con sentenze passate in
giudicato.
(469; 15/04/2019)
Risposta:
“In riscontro alla Interrogazione a risposta scritta n. 469/10^, presentata
dall’On. Orlandino Greco e dall'On. Franco Sergio, in ordine allo stato dei
debiti fuori bilancio della Regione Calabria, con riferimento agli atti
adottati in merito dalla Giunta Regionale, si espone quanto segue.
Premesso
che la disciplina relativa ai debiti fuori bilancio è stata riformata
dall'entrata in vigore del
D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in primo luogo occorre precisare che i debiti
riconosciuti dall'anno 2015 ad oggi dall’amministrazione regionale sono
ascrivibili esclusivamente alle ipotesi di cui all’art.73, co, 1, lettere a),
d) ed e) del D. Lgs. 118/2011.
Con
riguardo alla lett. a), occorre evidenziare come l'attuale formulazione faccia
riferimento alle sole sentenze esecutive, ritenendo perfezionato l'obbligo di
pagare in conseguenza dell'esecutività delle stesse. La giurisprudenza
contabile ha inteso, però, estendere l'ambito applicativo della previsione di
cui all'art. 73, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, anche al decreto
ingiuntivo non opposto, ritenendo che l'espressione "sentenze
esecutive" vada intesa nel senso di "provvedimenti giudiziari
esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente". In base a
tale interpretazione, gli uffici regionali hanno, pertanto, incluso nell'ambito
applicativo della lett. a) le sentenze esecutive e i decreti ingiuntivi non
opposti {atti equiparati).
Per
come può desumersi dalle tabelle di seguito inserite, la maggior parte dei
debiti riconosciuti rientra in tate tipologia e riguarda, nella quasi totalità
dei casi, eventi risalenti ad anni antecedenti alla presente consiliatura, come
esplicitato tempo per tempo nelle tabelle allegate alte delibere di Giunta
prepositive dei disegni di legge. Ciò deriva dal fatto che, trattandosi di
debiti riconosciuti a seguito dello svolgimento e della conclusione di
procedimenti giudiziari, il fisiologico protrarsi dei tempi di durata dei
procedimenti medesimi comporta che l'adozione degli atti di riconoscimento del
debito, da parte dell'amministrazione soccombente, intervenga solo diversi anni
dopo l'avvio dei procedimenti medesimi. In tali casi, ovvero in tutte le
situazioni nelle quali la Regione è condannata a seguito di sentenza di condanna
o atto equiparato, il riconoscimento del debito deve avvenire obbligatoriamente
da parte degli uffici interessati, in quanto il mancato tempestivo
riconoscimento comporta la possibilità dell'avvio, da parte dei soggetti
vittoriosi in giudizio, di azioni esecutive di pignoramento, con conseguente
aggravio per le casse regionali. Tale principio, del resto, è rafforzato dalla
previsione del comma 4 dell'art. 73, secondo il quale, in caso di mancato
riconoscimento dei debiti da parte del Consiglio regionale entro sessanta
giorni dalla ricezione della proposta di riconoscimento stesso, la legittimità
dei debiti si intende riconosciuta.
Alla
lett. a) sono ricondotti anche i decreti di regolarizzazione amministrativa adottati
dagli uffici regionali a seguito di procedure esecutive conclusesi con
pagamento delle somme pignorate da parte del tesoriere, nella sua qualità di
terzo debitore dell'Ente. Il decreto di regolarizzazione amministrativa
consiste in un atto il cui scopo precipuo è quello di fornire un'analitica
disamina della fattispecie che ha generato il pignoramento, al fine di
concludere l'iter anche da un punto di vista contabile. Come noto, infatti, a
seguito del prelievo coattivo delle somme presso la Tesoreria regionale, il
Dipartimento Bilancio provvede ad effettuare un'attività di regolarizzazione
contabile dei provvisori di uscita sul conto di tesoreria, afferenti le citate
procedure esecutive pagate e quietanzate, individuando le risorse finanziarie
sulle quali far gravare la spesa cui ha dovuto far fronte l'amministrazione
regionale in sede di pignoramento. Il decreto di regolarizzazione
amministrativa, pertanto, ha, tra le altre, anche la finalità dì individuare le
risorse finanziarie del bilancio regionale sulle quali far gravare la spesa
sostenuta in ragione della procedura esecutiva, esplicitando l'eventuale
presenza di impegni già esistenti correlati alle fattispecie per cui è stata
avviata e conclusa la procedura esecutiva, al fine di consentire la successiva
operazione di regolarizzazione contabile. In assenza di tale indicazione da
parte dei Dipartimenti, l'ufficio competente è, comunque, legittimato ad
individuare autonomamente la copertura finanziaria necessaria.
Il
ragionamento illustrato per i debiti da sentenza o atto equiparato può essere
esteso, per analogia, ai casi di riconoscimento del debito fuori bilancio ex
art. 73, co. 1, lett. d), ovvero ai casi di riconoscimento per procedure
espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità.
La
fattispecie si riferisce alle procedure espropriative nelle quali, all'atto
dell'emissione del decreto di esproprio viene fissata l'indennità da
corrispondere all'espropriato. Nel caso in cui l'espropriato non dovesse
accettare l'indennità determinata dall'ente espropriante, inevitabilmente si
instaura un contenzioso da cui può derivare sentenza a sfavore
dell’amministrazione regionale con conseguente generazione di debito fuori
bilancio. Anche in tali ipotesi la Regione si trova davanti a provvedimenti
giudiziari di condanna cui è tenuta ad ottemperare.
Le
uniche fattispecie nelle quali l'Amministrazione effettua una valutazione
scevra da qualsiasi tipo
di
atto giudiziale di condanna sono, pertanto, quelle di cui alla lett. e).
Trattasi di fattispecie di acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa, rispetto alle quali gli uffici effettuano una
valutazione di inevitabile soccombenza dell'ente in caso di contenzioso e si
determinano
a favore del riconoscimento del debito al fine di scongiurarne il rischio.
Le
passività riconosciute come debiti fuori bilancio hanno trovato copertura,
nelle varie annualità, mediante l'utilizzo delle risorse allocate, in sede di
predisposizione dei bilanci di previsione, sul "Fondo per debiti nei
confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari
derivanti da attività dell'amministrazione regionale" (capitolo di spesa
U8201043501), Detto "Fondo” è destinato a garantire la copertura
finanziaria di tutti i debiti rientranti nelle tipologie di spesa individuate
all'art.73 del Dlgs 118/2011.
Di seguito vengono riportate
le tabelle contenenti i dati numerici richiesti. In particolare le tabelle
indicano:
1)
Quanti, in termini numerici, sono stati, ad oggi e dalla prima seduta di questa
consiliatura, i debiti fuori bilancio portati, dalla Giunta regionale
all'approvazione del massimo consesso calabrese:
a.
nella colonna “Numero Decreti per DGR" è inserito il numero di decreti
contenuti nelle varie DGR approvate cui sono seguite le relative leggi
regionali;
b. nella colonna “importo
totale dei debiti riconosciuti'' sono inseriti gli importi totali riconosciuti
per le varie DGR approvate cui sono seguite le relative leggi regionali.
2)
Quali di questi debiti fuori bilancio, sono derivati da sentenze passate in
giudicato:
a.
nella colonna "Decreti in DGR per tipologia di debito" è inserito il
numero di decreti contenuti nelle varie DGR approvate cui sono seguite le
relative leggi regionali, suddivisi per tipologia ai sensi dell'art. 73, co. 1,
D. Lgs. 118/2011. La tipologia richiesta nell'interrogazione, al punto 2), è
quella ascrivibile all’art. 73, co.l, lett. a), D. Lgs. 118/2011;
b.
nella colonna "importo per tipologia del debito lett. a" è riportato,
per le DGR approvate cui sono seguite le relative leggi regionali, l'importo
complessivo riconosciuto per debiti ascrivibili all'art. 73, co.l, lett. a) D.
Lgs. 118/2011.
3)
Quanti e quali sono, i debiti fuori bilancio, di altra natura, che nulla hanno
a che vedere con sentenze passate in giudicato:
a.
nella colonna "Decreti in DGR per tipologia di debito" è inserito il
numero di decreti contenuti nelle varie DGR approvate cui sono seguite le
relative leggi regionali, suddivisi per tipologia ai sensi dell'art. 73, co. 1,
D. Lgs. 118/2011. Come evincibile dai dati rilevati e inseriti, le altre
tipologie di debiti riconosciuti, oltre a quelli derivanti da sentenze passate
in giudicato o atti equiparati, appartengono alle categorie di cui all'art. 73,
co. 1. Lett. d) e lett. e), D. Lgs. 118/2001, ovvero lett. d) - procedure
espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità e lett.
e) - acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
b.
Nelle colonne "Importo per tipologia del debito lett. d” e "Importo
per topologia del debito lett. e" sono indicati gli importi complessivi
riconosciuti per le due categorie di DF3 riconosciuti oltre quelli derivanti da
sentenze passate in giudicato o atti equiparati.
Si
evidenzia come lo scrivente Dipartimento non sia competente a rispondere alla
domanda relativa alla possibilità di evitare le procedure di riconoscimento dei
DF3 già concluse con attività transattive. Tale informazione può essere fornita
esclusivamente dai Dipartimenti competenti che hanno adottato i decreti di
riconoscimento e che hanno, conseguentemente, effettuato ogni valutazione
necessaria prima della predisposizione degli atti cui ci si riferisce.
Leggi regionali
per debiti fuori bilancio anno 2015
progr. |
L.R. n. del |
importa per |
importo per tipologia del debito |
Importo debito |
importo per tipologia del debito
|
importo per |
importo riconosciuti |
Numero decreti |
Decreti in |
1 |
22 del |
2.590.145,99 |
— |
— |
— |
4.027.722,67 |
6.617.868,66 |
24 |
14 lett a}* |
2 |
27 del |
1.549.140,75 |
— |
— |
— |
152.432,81 |
1.701.573,57 |
23 |
19 lett. a) * 4 lett. e) |
TOTALE |
4.139.286,75 |
|
|
|
4.180.155,48 |
8.319,442,23 |
47 |
|
Leggi regionali per
debiti fuori bilancio anno 2016
n. progr. |
LR. n. |
importo per |
Importo per tipologia dei debito |
Importo debito lett. c |
importo per debito lett. d |
Importo per |
Importo riconosciuti |
Numero |
Decreti in |
1 |
25 del |
3.414.960,51 |
— |
— |
— |
556.202,82 |
3.971.163,33 |
44 |
40 lett. a) 4 lett. e) |
2 |
42 del |
253.537,16 |
— |
— |
— |
— |
263.537,16 |
11 |
11 lett. a) |
TOTALE |
3.678.497,67 |
|
|
|
556.202,82 |
4.234.700,49 |
55 |
|
Leggi regionali per
debiti fuori bilancio anno 2017
n. progr. |
L.R. n. de! |
Importo per |
Importo per tipologia del debito |
Importo per tipologia dei debito |
importo per debito lett. d |
Importo per tipologia debito lett. e |
Importo totale |
Numero decreti |
Decreti in |
1 |
5 del 01/02/2017 |
758.968,44 |
— |
— |
— |
— |
758.968,44 |
2 |
2
lett. a) |
2 |
22 del |
2.085.053,46 |
— |
— |
20.094,41 |
275.269,08 |
2.381.416,95 |
22 |
12 lett. a) di amministrati |
3 |
23 del |
120.586,15 |
— |
— |
— |
31.676,99 |
152.263,14 |
6 |
4 lett. a) * 2 lett. e) |
4 |
33 del |
337.854,13 |
— |
— |
— |
266.993,33 |
604.847,51 |
7 |
5 lett. a) * 2 lett. e) |
5 |
34 del |
25.493,37 |
— |
— |
— |
80.000,00 |
105.493,37 |
3 |
2 lett. a) * 1 letti e) |
6 |
36 del |
40.385,80 |
— |
— |
— |
— |
40385,80 |
4 |
4 lett. a) |
7 |
48 del |
32.562,70 |
— |
— |
— |
329,66 |
32.892,36 |
5 |
5 lett. a) di + 1 lett. e) |
8 |
49 del |
26.440,76 |
— |
— |
— |
558,22 |
25.993,98 |
6 |
5 lett. a) di ne amministrati va + 1 lett e) |
TOTALE |
3.428.344,31 |
|
|
20.094,41 |
654.827,33 |
4.103.266,55 |
56 |
|
Leggi regionali per
debiti fuori bilancio anno 2018
n, progr. |
L.R. n. |
Importo per |
Importo tipologia del debito |
importo per tipologia del debito |
Importo per tipologia del debito |
Importo per tipologia |
Importo riconosciuti |
Numero decreti |
Decreti
in debito |
1 |
16 del |
2.269.250,93 |
— |
— |
— |
8.898,67 |
2.278.149,60 |
10 |
9 lett. a) * 1 lett. e) |
2 |
33 del |
299.897,56 |
— |
— |
— |
— |
299.897,56 |
5 |
6 lett. a) |
3 |
36 del |
57.011,33 |
— |
— |
— |
— |
57,011,33 |
5 |
5 Ietti a| |
4 |
43 deL |
120.903,95 |
— |
— |
— |
12.777,90 |
133.581,85 |
2 |
1 lett. a) * 1 lett. e) |
5 |
44 del |
177.796,54 |
—. |
— |
— |
— |
177.796,54 |
3 |
3 lett. a) |
6 |
45 del |
626.270,13 |
— |
— |
— |
— |
526.270,13 |
3 |
3 lett. a) |
TOTALE |
3.551.130,44 |
|
|
|
21.676,57 |
3.572.807,01 |
29 |
|
Leggi regionali per debiti fuori bilancio anno 2019
n. progr. |
L.R. n. del |
importo per a |
Importo per tipologia dei debito |
|
Importo per tipologia del debito |
Importo tipologie |
Importo per |
Importo riconosciuti |
Numero decreti |
Decreti in |
1 |
10 del |
63.708,17 |
— |
|
— |
— |
— |
63.708,17 |
4 |
4 lett. a) |
TOTALE |
63.708,17 |
|
|
|
|
|
63.708,17 |
4 |
|
Dott.ssa
Saveria Cristiano (Dirigente del Settore Affari Generali Giuridici ed
Economici)
Dott.
Filippo De Cella (Dirigente Generale)
Proposta di legge numero 436/10^ di iniziativa
dei consiglieri Giudiceandrea, Nucera, Romeo, Arruzzolo, Parente, Orsomarso e
altri, recante: “Rideterminazione della misura degli assegni
vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e di adeguamento al d.l. n.
174/2012” (Del. n. 392)
CAPO I
Rideterminazione
della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ai
sensi della legge 145/2018
Art. 1
(Finalità e ambito di
applicazione)
1. Il presente Capo I contiene disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l’Intesa del
3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata
Intesa, e con l’Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno,
entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.
2. Le disposizioni del presente Capo I si
applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso
di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni
vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle
riduzioni temporanee di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2018, n. 11 (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle
quote per la reversibilità e abrogazione dell’adeguamento ISTAT).
Art. 2
(Rideterminazione e
modalità di calcolo)
1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all’articolo
1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal
presente articolo e dall’articolo 3.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è
effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai
sensi dell’articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla
Tabella 2 allegata all’Intesa, relativo all’età anagrafica del titolare
dell’assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo
come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte
integrante della predetta Intesa. Per
anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si
applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo
disponibile.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un
incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente
superiore e quello dell’età inferiore a quella del titolare dell’assegno.
4. L’assegno vitalizio rideterminato non deve
essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui
all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’Allegato 1 dell’Ordine del
giorno (All. B), per come approvate dall’Intesa e modificate dall’Ordine del
giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini
percentuali, tra l’assegno vitalizio e l’assegno rideterminato ai sensi dei
commi 1, 2 e 3.
5. L’ammontare dell’assegno vitalizio
rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque,
inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno vitalizio
in godimento antecedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a
tale soglia.
6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento
degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al
momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di
spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell’Intesa, le aliquote base
dell’Allegato 1 all’Ordine del giorno (All. B)
sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento
del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi
da erogare successivamente alla prima applicazione.
7. Se l’importo dell’assegno vitalizio,
rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 3, è più favorevole
rispetto a quello dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4,
non si applica l’Allegato 1 all’Ordine del giorno (All. B). L’importo
dell’assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello
dell’assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa
previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all’articolo 1
della l.r. 11/2018.
8. L’assegno vitalizio di cui all’articolo 13
della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11 (Norme sul fondo di previdenza dei
consiglieri regionali della Calabria) e quello di cui all’articolo 15 della
legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati
in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al
quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a cinque anni di
contribuzione, qualora l’inabilità si è verificata durante il primo quinquennio
di contribuzione.
9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e
indiretti sono calcolati applicando all’assegno vitalizio rideterminato la
quota prevista, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 della l.r. 3/1996.
Art. 3
(Montante contributivo individuale)
1. Il montante contributivo individuale è
determinato su base annua applicando, alla base imponibile contributiva di cui
al comma 2, l’aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.
L’ammontare così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di
ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui
all’Intesa (All. A).
2. Per base imponibile contributiva si intende
l’indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla
normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati
nella Tabella 1 dell’Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato).
3. La quota di contribuzione posta a carico del
beneficiario dell’assegno vitalizio è pari all’aliquota percentuale della base
imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante
l’espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l’aliquota
dell’eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del
quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale
vigente nell’ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di
contribuzione è, inoltre, inclusa l’aliquota dell’eventuale contribuzione
aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata
dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali
si riferisce.
4. La quota di contribuzione a carico del
Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui
al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto nel
presente articolo, si applicano l’Intesa (All. A) e l’Ordine del giorno (All.
B).
Art. 4
(Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come
rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall’anno successivo all’applicazione
della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi
al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
CAPO II
Introduzione del nuovo
trattamento previdenziale basato sul metodo
di calcolo contributivo
e modifica alla l.r. 3/1996
Art. 5
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni
di cui all’Ordine del giorno (All. B),
detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei
consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati
consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato
sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera
f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 2 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Art. 6
(Indennità a carattere
differito)
1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato
spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A
tal fine, sull’indennità mensile di carica al lordo, di cui all’articolo 1,
comma 1, della l.r. 3/1996, è operata la trattenuta nella misura stabilita
dall’articolo 9, comma 3. L’indennità a carattere differito ha la stessa natura
giuridica dell’istituto già previsto dall’articolo 14 della l.r. 3/1996.
2. In caso di opzione per la conservazione del
trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui
all’articolo 25 della l.r. 3/1996, i consiglieri regionali hanno facoltà di
versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all’articolo 9, comma 3,
per ottenere la maturazione dell’indennità a carattere differito relativa al
periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. L’importo dell’indennità a carattere differito
è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. L’indennità a carattere differito spetta,
inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile
al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del
mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 7. Se
l’inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall’esercizio del mandato,
essa spetta solo se l’inabilità si è verificata o viene accertata entro il
termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza
dei requisiti può essere verificata d’ufficio, in qualsiasi momento,
disponendo, in mancanza, la revoca del beneficio.
Art. 7
(Requisiti per
l’indennità a carattere differito)
1. I consiglieri regionali cessati dal mandato
conseguono il diritto all’indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque
anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato assembleare per almeno
cinque anni, anche non consecutivi, nell’Assemblea legislativa della Regione
Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il
quinto, l’età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un
anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato,
la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei
mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di
sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di
contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo
alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere
regionale la cui elezione sia stata annullata.
5. La restituzione dei contributi versati è
ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo
di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono
oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e
rivalutazione monetaria.
Art. 8
(Sistema contributivo)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del
presente Capo II, l’indennità a carattere differito, corrisposta in dodici
mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando
il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi
dell’articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A
dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell’articolo
1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all’età del consigliere
regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un
incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente
superiore a quella del consigliere regionale e quello dell’età immediatamente
inferiore.
Art. 9
(Montante contributivo
individuale per l’indennità
a carattere differito)
1. Il montante contributivo individuale è
determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2,
l’aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su
base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al
comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata,
in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base
dell’indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all’articolo 1,
comma 1, della l.r. 3/1996, applicando l’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del
rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. La quota di contributo a carico del
consigliere è pari all’8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico
del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della
serie storica del PIL operate dall’ISTAT, il tasso di variazione da considerare
ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla
serie preesistente, anche per l’anno in cui si verifica la revisione, nonché,
per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.
Art. 10
(Decorrenza
dell’indennità a carattere differito)
1. L’indennità a carattere differito è
corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo
a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per
conseguire il diritto.
2. Se il consigliere regionale, alla data di
cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7,
l’indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. In caso di cessazione del mandato per fine
legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto
all’indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello della fine della legislatura.
Art. 11
(Sospensione
dell’erogazione dell’indennità a carattere differito)
1. Se i consiglieri regionali già cessati dal
mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria,
l’indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione,
resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione
del nuovo mandato l’indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo
conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell’indennità a carattere
differito è, inoltre, sospesa:
a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;
b) in caso di nomina a componente del Governo
nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro,
sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale
(presidente, assessore, sottosegretario).
3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la
facoltà di optare per l’indennità a carattere differito in luogo degli
emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di
riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla
carica o all’incarico.
4. In caso di elezione o nomina a una delle
cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione,
entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale
può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica
della sussistenza di una delle cause di sospensione.
5. L'erogazione dell’indennità a carattere
differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o
dell’incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla
data della cessazione degli stessi.
Art. 12
(Esclusione
dell’indennità a carattere differito)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1,
lettera n) del d.l. 174/2012, l’indennità a carattere differito è esclusa, ai
sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento
in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro
II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica
amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l’interdizione
dai pubblici uffici. L’esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato
della sentenza e ha durata pari a quella dell’interdizione.
2. L’esclusione di cui al comma 1 si applica,
inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli
articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati,
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 13
(Trattamento di reversibilità)
1. In caso di decesso del consigliere regionale
che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero
in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell’indennità a
carattere differito di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di
maturare il requisito anagrafico per avere diritto all’erogazione della stessa
ai sensi dell’articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di
reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:
a) al coniuge, fino a che resta allo stato
vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge
superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il
medesimo trattamento si applica al componente dell’unione civile di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
b) ai figli legittimi, legittimati, naturali
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato
preadottivo, nei casi di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno
di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento
è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti
fiscalmente a carico del consigliere deceduto;
c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo
permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della
morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del
consigliere deceduto.
2. Il trattamento di reversibilità è stabilito
nelle seguenti percentuali applicate all’indennità a carattere differito
maturata o in corso di erogazione:
a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella
misura del 60 per cento;
b) al coniuge: con un figlio avente diritto,
nella misura dell’80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura
dell’85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per
cento;
c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al
figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi
diritto, nella misura dell’80 per cento; a tre o più figli aventi diritto,
nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l’importo complessivo
è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o
più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti
uguali, tra i figli che mantengono il diritto.
3. Il trattamento di reversibilità è percepito
dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli
stessi presentano apposita domanda, entro dieci anni dalla morte del
consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza
dei requisiti può essere verificata d’ufficio in qualsiasi momento, disponendo,
in mancanza, la revoca del trattamento.
4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta
automaticamente ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei
prezzi al consumo (FOI).
5. Per gli effetti di cui al presente articolo è
applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell’indennità mensile di
carica al lordo, di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996.
6. Se il decesso del consigliere regionale
avviene per causa dipendente dall’esercizio del mandato, il trattamento di
reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal
possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal
comma 1.
7. Ai beneficiari del trattamento di
reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12.
Art. 14
(Indennità di fine
mandato)
1. L’indennità di fine mandato compete ai
consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente
rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del
codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di
espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle
elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.
2. La misura dell’indennità di cui al comma 1 è
stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell’indennità di carica al lordo, di cui
all’articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996, percepita dal consigliere su base
annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un
massimo di dieci anni. Se l’esercizio del mandato supera i dieci anni, il
calcolo dell’indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.
3. Il consigliere regionale che ha già
beneficiato della liquidazione dell’indennità di cui al presente articolo ha
diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una
ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato
agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i
complessivi dieci anni.
4. Per gli effetti di cui al presente articolo è
applicata una trattenuta mensile pari all’1 per cento dell’indennità mensile di
carica al lordo, di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1996.
Art. 15
(Cumulo)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11
e 13, comma 7, l’indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi
istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare
della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione,
nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.
Art. 16
(Rinunciabilità
all’indennità a carattere differito)
1. I consiglieri regionali possono rinunciare a
ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita
dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro
e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso
di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste,
rispettivamente, dall’articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 4.
2. In caso di rinuncia all’indennità a carattere
differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità
e fine mandato.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 17
(Disposizioni per i
consiglieri eletti nella decima legislatura)
1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili,
si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura
che, entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale,
apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il
necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.
2. Le quote arretrate di contribuzione a carico
del consigliere regionale possono essere versate in un’unica soluzione, ovvero
secondo un piano di rateizzazione della durata massima di trentasei mesi.
3. In ogni caso, l’erogazione delle indennità a
carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità
previsti dal presente Capo II, è subordinata all’avvenuto saldo del complessivo
importo dovuto. La rivalutazione di cui all’articolo 9, comma 1, decorre dalla
data dell’ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato
il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante
contributivo corrisposto a decorrere dalla data di completo versamento dei
contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.
Art. 18
(Modifica l.r. 3/1996)
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 3/1996
le parole: “fissa mensile di cui all’articolo 1 lettera f)”, sono sostituite
dalle seguenti: “mensile al lordo di cui all’articolo 1, comma 1”.
2. Gli articoli 26 e 27 della l.r. 3/1996 sono
sostituiti dal seguente:
“Art. 26
(Assegno in caso di
sospensione dalla carica)
1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell’articolo
8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile
pari all’indennità di carica al lordo di cui all’articolo 1, comma 1, ridotta
del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale
l’Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.
2. Al consigliere regionale che sostituisce
quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di
cui all’articolo 1.
3. In caso di sentenza definitiva di
proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con
riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra
quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all’articolo 1,
comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato.”.
Art. 19
(Disposizione di rinvio)
1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati
nella decima legislatura e successive, si applicano, inoltre, gli articoli 1,
2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della l.r. 3/1996, per come modificata dalla presente
legge.
Art. 20
(Clausola di invarianza)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 21
(Abrogazioni)
1. La l.r. 11/2018 è abrogata a decorrere dalla
data di cui all’articolo 23, comma 2.
Art. 22
(Comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. In attuazione e per i fini di cui all’articolo
1, comma 967, della l. 145/2018, la presente legge è trasmessa al Dipartimento
per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei
ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.
Art. 23
(Entrata in vigore ed
efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di
cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo
dicembre 2019.
Art. 1
(Interpretazione
autentica comma 1, articolo 10, l.r. 8/2005)
1. Il comma 1 dell'articolo 10
della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale
per l’anno 2005), di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e
sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come
confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere
alla data della sua entrata in vigore.
Art. 2
(Clausola di neutralità
finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria.
Art. 1
(Modifiche al titolo
della l.r. 37/2015)
1. Nel titolo della legge regionale
31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di
carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva
sismica) le parole “la denuncia degli” sono sostituite dalle seguenti:
“l'esecuzione di”.
Art. 2
(Modifiche all'articolo
2 della l.r. 37/2015)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 37/2015
sono inseriti i seguenti:
“2.
Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia
l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.
3.
La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida
di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in
contrasto con le linee guida non trovano applicazione”.
Art. 3
(Modifiche all'articolo
3 della l.r. 37/2015)
1. L'articolo 3 della l.r. 37/2015, è sostituito
dal seguente:
“Art. 3
(Autorizzazione sismica)
1. La realizzazione di interventi "rilevanti
nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del
d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2,
comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94,
comma 1, del d.p.r. 380/2001.
2. La realizzazione di interventi di "minore
rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo
94bis del d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui
all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo
le modalità definite dal regolamento regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a
controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri
automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore
tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle
autorizzazioni.
4. La realizzazione di interventi "privi di
rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo
94bis del d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui
all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora
già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per
territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente
legge.
5. I principi per la redazione del progetto,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme
per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte Il
"Normativa tecnica per l'edilizia" - capo Il e capo IV, dalle
relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel
caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di
contratti pubblici.
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per
l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative
di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme
tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.”.
Art. 4
(Introduzione
dell’articolo 3 bis della l.r. 37/2015)
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 37/2015 è
inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Controlli sulla sicurezza
sismica delle opere e delle infrastrutture statali
o di interesse statale)
1. Le attività di vigilanza e controllo per la
sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93
comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
2. Le attività di vigilanza e controllo per la
sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello
Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d)
ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni
statali.
3. Le attività di vigilanza e controllo per la
sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di
interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs.
112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere
d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti
amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza
sismica sulle opere inerenti a:
a) trasporti e impianti fissi di interesse
nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale e internazionale.”
Art. 5
(Modifiche all'articolo
4 della l.r. 37/2015)
1. L'articolo 4 della l.r. 37/2015 è così
modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
(Denuncia o autorizzazione dei lavori);
b) al comma 1, le parole “trasmissione del
progetto” sono sostituite dalle seguenti: “richiesta di autorizzazione”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3:
1)
dopo la
parola: “denuncia” sono inserite le seguenti: “, le istanze”;
2)
dopo la parola: “progettuali” sono
inserite le seguenti: “degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
3”;
3)
le parole: “il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria”
sono sostituite dalle seguenti: “l'autorizzazione o il diniego, ovvero
l'attestazione di avvenuto deposito";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le istanze sono trasmesse con le
modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione”;
f) al comma 4, le parole da: “vidimati” a “legge”
sono sostituite dalle seguenti: “e dell'autorizzazione, ovvero
dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione
ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r.
380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge,
ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001;
g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
h) al comma 8, le parole da: “L'autorizzazione”
ad “avviata” sono sostituite dalle seguenti: “Ove l'esecuzione dell'opera non
sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci”.
Art. 6
(Modifiche all'articolo
5 della l.r. 37/2015)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 37/2015
è sostituito dal seguente:
“2.
L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di
responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella
progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:
a) la redazione del progetto in conformità alla
l. 64/1974, ovvero alla parte Il, capo IV, sezione l, del d.p.r. 380/2001, alla
normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme
tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;
b) la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
d) che il progetto presentato è corrispondente a
quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo
abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle
verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia
di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal
regolamento regionale di attuazione.”
Art. 7
(Modifiche all'articolo
12 della l.r. 37/2015)
1. L'articolo 12 della l.r. 37/2015 è così
modificato:
a) al comma 2:
1) le parole da: “chiunque” a: “regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica
sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3”;
2)
dopo la parola: “103” sono inserite le seguenti: “del d.p.r. 380/2001”;
3)
la parola: “autorizzato”
è sostituita dalle seguenti: “di cui al predetto articolo 3”.
Art. 8
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Art. 1
(Interpretazione
autentica dell'articolo 1
della l.r. 11/2015)
1. L'articolo 1 della legge
regionale 27 aprile 2015 n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale Collegato alla manovra di finanza regionale per
l'anno 2015), si interpreta nel senso che esso non si applica alle società "in
house providing" e alle società controllate, direttamente o
indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che
operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 2
(Riduzione delle spese
di funzionamento nella società "in house providing" e nelle società
controllate che operano nel settore sei servizi
di trasporto pubblico
locale e regionale)
1. Per le società di cui all'articolo 1 la
Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in
materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica).
Art. 3
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Art. 1
(Finalità
e obiettivi)
1. La
Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma,
della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni
per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell’ambito delle finalità e
dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
in ottemperanza alla legge regionale 8 gennaio 2002, n. 6 (Disciplina di
compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi),
promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in
generale dei ciechi pluriminorati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione
Calabria si avvale dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
(IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti
(UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus, in forza del protocollo d'intesa
sottoscritto il 23 ottobre 2012 tra Regione Calabria dipartimento competente in
materia di politiche sociali, IAPB Calabria e UICI Calabria.
Art. 2
(Competenze e termini)
1. I progetti di cui all’articolo 1 sono
presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall’assessorato competente in materia
di politiche sociali, che provvede all’approvazione.
2. L’UICI Consiglio Regionale Calabria - Onlus e
l’IAPB Comitato Regionale Calabria, entro il 30 giugno di ciascun anno,
trasmettono all’assessorato regionale competente in materia di politiche
sociali una relazione sull’attività svolta nell'esercizio dell’anno precedente.
3. La Regione favorisce e sostiene, in
particolare, tutti i progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti a
tutte le fasce di età, finalizzati alla prevenzione, la riabilitazione visiva e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, attraverso
progetti di informazione, prevenzione e riabilitazione visiva, nonché
attraverso servizi specializzati rivolti ai ciechi pluriminorati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee
disabilità con interventi di trattamento e cura tali da favorire l’educazione,
l’inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari
opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società.
Art. 3
(Contributo)
1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma
1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso annualmente, a partire dal
2019, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all’IAPB Comitato
Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto
corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria.
2. L'erogazione del contributo relativo all'anno
successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa
all’anno precedente.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 nel
limite annuale massimo di 300.000 euro, si provvede con le risorse disponibili
al programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto
del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare
le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al
programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le
annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive
disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di
approvazione del bilancio di previsione della Regione.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Art. 1
(Modifiche all’art.2
della l.r. 2/2019)
1. La
lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 2019,
n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a burocrazia zero”
e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2
della l.r. 2/2019 è così sostituita: “e) presa d’atto da parte della Giunta
regionale”.
Art. 2
(Modifica all’art. 6
della l.r. 2/2019)
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici
regionali, “zone a burocrazia zero” e nautica da diporto. Modifiche alla l.r.
8/2008) sono aggiunte le seguenti parole “nel rispetto del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della
disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e
sicurezza portuale.”.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria
Art. 1
(Istituzione
Premio)
1. Il Consiglio regionale della
Calabria istituisce il "Premio di studi economici in memoria di Don Carlo
De Cardona" di seguito denominato Premio.
2. Il Premio è finalizzato a promuovere la ricerca
negli ambiti degli studi economici e del terzo settore e a favorire la
prosecuzione della carriera accademico-universitaria di giovani ricercatori.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il Premio consiste nel finanziamento delle
spese sostenute per la pubblicazione della tesi di dottorato per i primi due
classificati in graduatoria fino all'importo massimo di 5.000,00 euro per
ciascun classificato per un totale massimo di 10.000,00 euro al lordo delle
ritenute fiscali previste dalla legge.
2. Il Premio è attribuito a seguito di
partecipazione al concorso bandito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale ed è conferito ai due dottori di ricerca classificatisi
primi, che hanno conseguito il titolo a partire dall’anno 2016, purché le tesi
non siano state ancora pubblicate all’atto dell'insindacabile decisione della
Commissione giudicatrice.
3. Sul verso del frontespizio della pubblicazione
dei due vincitori è riportata la seguente formula: «Il volume, pubblicato con
il contributo del Consiglio regionale della Calabria, raccoglie la tesi
vincitrice dell'edizione del “Premio di studi economici in memoria di Don Carlo
De Cardona”». All’interno del volume, nella seconda pagina di copertina, sono
pubblicate la foto formato tessera di Don Carlo De Cardona e una breve
biografia sulla sua vita e le sue opere.
4. Le tesi di dottorato risultate vincitrici sono
pubblicate su una apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale
recante la dicitura: “Premio di studi economici in memoria di Don Carlo De
Cardona”.
5. Il Premio è conferito annualmente dal
Presidente del Consiglio regionale, la prima edizione ha luogo nell'anno 2019 e
riguarda le tesi discusse a partire dall’anno 2016.
Art.3
(Bando pubblico)
1. Per l’erogazione del premio, l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale indice apposito bando pubblico, entro il 30
giugno di ogni anno.
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1
i dottori di ricerca entro i quarant'anni che abbiano discusso la tesi di
dottorato e conseguito il titolo nel periodo compreso tra il 2016 fino alla
data di scadenza del bando con una tesi in diritto regionale e delle autonomie,
diritto pubblico dell'economia, storia economica, economia sociale, economia
politica, economia agraria e dello sviluppo territoriale, economia
dell'innovazione, diritto del lavoro, sociologia del lavoro, psicologia del
lavoro.
3. I risultati del concorso sono pubblicati sul
sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. Ai fini dell'erogazione del Premio, i
vincitori dello stesso, entro un anno dal conferimento, presentano all'apposito
Settore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la nota di debito delle spese
sostenute per la pubblicazione monografica della tesi di dottorato unitamente alla
fattura quietanzata.
Art. 4
(Commissione
giudicatrice)
1. La valutazione delle domande di partecipazione
di tutti i dottorati che concorrono all'assegnazione del Premio di cui al comma
1 dell'articolo 2 è effettuata da un'apposita commissione di cinque membri
nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale composta da:
a) un dirigente del Consiglio che la presiede;
b) tre docenti universitari indicati, previa
intesa, dalle tre università calabresi;
c) una personalità del mondo della cultura
calabrese notoriamente affermata e riconosciuta, indicata dalla Conferenza
episcopale calabrese.
2. Per la partecipazione alle attività della
commissione non sono previsti rimborsi spese o indennità di alcun tipo.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro
il 31 ottobre dell'anno antecedente l'assegnazione del premio.
Art. 5
(Disposizioni
finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, nel
limite annuale massimo di 10.000,00 euro, si provvede con le risorse
disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità e
viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare
le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2019-2021, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi - e
allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali - dello stato di
previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le
annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive
disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di
approvazione del bilancio di previsione della Regione.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.