X^ LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
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n. 54
SEDUTA Di LUNEDì’ 18 giugno 2018
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO
E DEL VICEPRESIDENTE VINCENZO CICONTE
Presidenza
del Presidente Nicola Irto
Dà
avvio ai lavori invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale
della seduta precedente.
Dà
lettura del verbale della seduta precedente.
(È approvato senza osservazioni)
Dà lettura delle comunicazioni.
Avviamo i lavori con la proposta di
provvedimento amministrativo numero 213/10^ d'ufficio recante “Surroga del
consigliere regionale Francesco Cannizzaro”.
Pongo in votazione il provvedimento.
(Il Consiglio approva)
Invito
il consigliere Pedà a prendere posto tra i banchi riservati ai consiglieri.
(Il consigliere Pedà prende posto tra i banchi
della minoranza)
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, gentili colleghi
consiglieri, prendo la parola all'inizio dei lavori di questa seduta per annunciare
la mia decisione di autosospendermi dal gruppo consiliare del Partito Democratico.
Naturalmente,
la mia è una decisione che vuole essere di pungolo e di chiarezza nei rapporti
interni al gruppo e, per evitare equivoci e possibili strumentalizzazioni da
parte della stampa o da parte dei colleghi dell'opposizione, preciso fin da
subito che non è assolutamente mia intenzione lasciare il partito che ho
contribuito a fondare 10 anni fa nella provincia di Cosenza, in qualità di
segretario provinciale della Margherita.
Nessuno
oggi può chiedermi di buttare al vento 10 anni del mio impegno politico
nell’ambito di un progetto esaltante e fortemente innovativo che ha visto, e ne
sono ancora convinto, l'incontro delle due culture politiche più importanti del
secolo scorso.
Non è
più sostenibile però, cari colleghi del Partito Democratico e della maggioranza,
continuare a passivamente a registrare, nell'ambito del gruppo, posizioni
contrastanti e spesso in disaccordo con le decisioni della maggioranza.
Per non
parlare poi delle tante assenze che puntualmente si registrano ad ogni seduta
consiliare e che determinano la mancanza del numero legale.
L'altro
problema che mi porta a questa decisione é l’accumularsi delle posizioni
espresse in questi mesi da parte del collega Guccione e, in questi ultimi
giorni, anche da parte di altri autorevoli colleghi del Partito Democratico, in
merito alle considerazioni relative al civismo.
Intendiamoci,
collega Romeo, ognuno ha la libertà di esprimersi come meglio sa e come meglio
crede, ma per me il civismo esasperato o il meridionalismo di bandiera a cui ha
fatto riferimento in questi giorni il collega Greco, teorizzati dalla sera alla
mattina, sono un rimedio peggiore del male.
Per
cancellare ogni dubbio, considerata la mancanza di organismi regionali, é mia
intenzione chiedere nei prossimi giorni un incontro al reggente nazionale del
partito, Martina, affinché tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico
calabrese sia riunito e ognuno possa esprimersi
chiaramente sulle prospettive immediate che il partito intende perseguire in Calabria
e nel resto del Paese. Se dovessi constatare, anche a livello nazionale – ma
non penso – l’avallo di questa confusione, ognuno di noi, a quel punto,
valuterà serenamente il da farsi.
Infine,
ma non certo per ultimo – chiedo scusa al Presidente che mi ha dato la parola e
che ringrazio – mi preme ribadire la mia lealtà rispetto all’attuale esperienza
di governo regionale ed al suo presidente Mario Oliverio.
Lealtà
confermata dal fatto che quest’Aula non ha mai registrato una mia assenza e dal
mio lavoro di Presidente della quarta Commissione, che mi ha visto sempre
protagonista e mediatore in tante fasi, anche delicate, che hanno consentito
l'approvazione di alcuni tra i più significativi provvedimenti normativi
licenziati dall’attuale Legislatura.
Sarei,
peraltro, poco lungimirante e poco rispettoso se non riconoscessi al presidente
Oliverio la facoltà di esplorare tutte le strade utili per mettere in campo un
fronte civico e democratico a sostegno della sua ipotetica ed eventuale
candidatura, ma sarebbe sbagliato se ciò avvenisse nell’ambito di un modello alternativo
al progetto autenticamente riformista, come quello rappresentato dal Partito
democratico.
Spero
sinceramente che la mia dichiarazione odierna possa avviare una riflessione
seria, franca, scevra da pregiudizi e, soprattutto, capace di condurre ad una
sintesi condivisa e chiarificatrice.
Prima di
proseguire con la discussione, vorrei concedere la parola al consigliere Pedà, che
ha preso posto tra i banchi della minoranza. Prego, consigliere Pedà.
Grazie,
signor Presidente, colleghi consiglieri, gentile pubblico, operatori della
stampa, per avermi accolto con molto affetto, nel momento che volge alla fine
della Legislatura, nella più alta Assise della nostra Regione in cui mi pregio
di entrare con grande orgoglio.
Voglio
portare un breve saluto ed anticipare il ragionamento che contraddistinguerà l’attività
che si estrinsecherà nei banchi del Consiglio regionale.
Signor
Presidente, credo la Regione Calabria debba finalmente poter fare un salto di
qualità.
Avete
alle spalle quasi 4 anni di intenso lavoro, che ho visto, seguito e su cui mi sono documentato e credo che l'asse principale
che richiede il massimo impegno per rilanciare la Regione sia certamente
rappresentato dalle infrastrutture, dalla sanità, dalle ferrovie, dal Welfare,
dal Porto e da tutti i temi che avete fin qui egregiamente affrontato.
Credo,
altresì, che sulle infrastrutture ci giochiamo una partita importante come
quella del lavoro e dell'occupazione.
Ho visto
che sono già partiti i lavori per l'elettrificazione – non vedo l’assessore
Russo, ma solo l’assessore Musmanno – da Sibari a Catanzaro per lo scollamento
con le ferrovie ioniche.
Ho visto
che é in appalto il collegamento, la tratta delle ferrovie della Calabria per
la Cosenza - Catanzaro, che era sospesa.
Anche lì
sono previsti 50 milioni di euro, assessore, per poter velocizzare i tempi.
Credo,
altresì, nell'importanza delle due metropolitane da collegare, ossia la ferro tramviaria
di Cosenza e Catanzaro, che rappresenta un grande progetto per dare ampio sviluppo
al nostro territorio e proprio sul TPL (Trasporto Pubblico Locale) ci giochiamo
una partita importante.
La Regione
Calabria è la più povera d'Italia ma, da un dato statistico, risulta essere quella
con più automobili. Credo che questo coefficiente ci debba fare pensare quanto
sia importante oggi il trasporto pubblico locale.
A tal
proposito, vorrei chiedere un intervento per le classi disagiate, non solo per i
disabili come è stato previsto, ma anche per tutti coloro che non hanno reddito
o hanno reddito basso.
Anche sulle
infrastrutture e sugli aeroporti ci giochiamo una grande partita. Credo che non
si possa più continuare a dire che la Calabria ha tre aeroporti.
Trovo
giusto che si sia fatto ripartire l’aeroporto di Crotone, ne parlavo anche con
la collega Sculco che é della zona e si ragionava sul fatto che per raggiungere
Reggio Calabria da Crotone, e viceversa, ci vogliono tre ore, con il treno più
veloce 3 ore e 23 minuti, mentre Reggio - Milano si fa in due ore e 55 minuti.
Credo che questo sia indicativo dello stato delle infrastrutture calabresi.
Bene, quindi,
al rilancio del Sant'Anna, ma bisogna fare di tutto affinché l'Aeroporto di
Reggio Calabria possa essere davvero quella porta di collegamento per il resto
dell'Italia, sia per il turismo ma anche per il problema dell'emigrazione sanitaria
che, purtroppo, oggi in Calabria è altissima.
Vorrei
brevemente dire qualcosa anche sulla sanità.
Bene l'apertura
dei nuovi Poli sanitari, per i quali però si è ancora in attesa. Ricordo una
riunione con il commissario Scura, in cui si garantiva la partenza dei lavori
dell'Ospedale di Palmi nel 2017, ma siamo al 2018 e ciò non è ancora avvenuto.
Sicuramente
ci saranno stati problemi, ma bisogna rafforzare le strutture sanitarie
esistenti, come i vari presidi della ionica, della tirrenica e quello di Reggio
Calabria.
C'è una
grande classe di operatori sanitari che va fuori ad espletare egregiamente il
proprio lavoro e non vedo perché non possano farlo qui.
Un altro
tema importante prima di chiudere, riguarda il porto di Gioia Tauro, ma anche
gli altri porti. Sul porto di Gioia Tauro ci sarebbe da dire tantissimo,
soprattutto sulla strutturazione dell'Autorità portuale che, secondo me, così
com’é non va bene.
Sarebbe
stato preferibile avere un’Authority prettamente regionale calabrese che si
potesse interessare dei problemi dei porti calabresi, come quello di Crotone,
Corigliano, Gioia Tauro per cui volevo chiedere all’assessore Russo che però è
assente, a che punto fosse il bacino di carenaggio che, insieme alla Zes (Zona Economica Speciale) rappresenta un'opera
importante ed i cui effetti si vedranno nei prossimi 5/6 anni, senza dimenticare
i 377 lavoratori in Agenzia del lavoro che, pur essendo operativa da oltre un
anno non ha prodotto un'ora di lavoro.
Mi
verrebbe da chiedere, signor Presidente, lo chiedo anche alla Giunta regionale,
di rivedere la formula con l'Autorità portuale di questa Agenzia del lavoro e
anche lì il gateway ferroviario, per tornare ai collegamenti dell'Autorità
portuale, che è una struttura importante.
Ho visto
che a Trieste l’Autorità portuale ha preso in gestione il gateway ferroviario
e, nonostante i 2 milioni di euro di debiti e 28 dipendenti, é riuscita
appianare il bilancio e ad aumentare il numero dei dipendenti da 28 a 68.
Da ciò
si può evincere che anche un intervento prettamente dello Stato, sotto la
gestione dell’Authority, può creare nuove opportunità di sviluppo ed
occupazione.
Volevo
intervenire anche sul trasporto pubblico locale della Città metropolitana, ma
ci sarà tempo e modo perché si potrebbe pensare di organizzare un TPL (Trasporto
Pubblico Locale) ad hoc nella
provincia di Reggio Calabria, con un'unica azienda che sia quella della Città
metropolitana e consorziare le varie aziende private che insistono nella nostra
provincia.
Intanto,
ringrazio il presidente Irto ed i consiglieri.
Nel
corso dei lavori porterò certamente ancora il mio contributo.
Spero,
da qui a novembre del 2019, di poter fare bene nell'interesse esclusivo di
tutti i calabresi che guardano sempre con speranza e fiducia a chi li
rappresenta, senza perderla mai, neanche in momenti difficili come quelli che ci
vedono collocati all’ultimo posto di tutti gli indicatori nazionali. Grazie.
Saluto
il parlamentare Cannizzaro che oggi è presente in Consiglio regionale. Passiamo
al secondo punto all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento
amministrativo numero 214/10^ d'ufficio recante “Surroga del consigliere
regionale Wanda Ferro”.
Pongo in
votazione il provvedimento.
(Il Consiglio approva)
Il senatore Mangialavori ha comunicato la sua impossibilità ad essere
presente alla seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente,
colleghi consiglieri, prendo anch'io la parola per salutare con favore
l'ingresso del collega Pedà che, peraltro, ha un lungo iter di appartenenza al
centro-destra, un’ottima esperienza anche come sindaco di Gioia Tauro e, sono
sicuro, saprà far bene anche in questo Consiglio regionale, a supporto delle
ragioni dei gruppi del centro-destra.
Saluto ancora
una volta l’ex collega, oggi deputato, Francesco Cannizzaro, presente in Aula.
Sono sicuro
che, da questi banchi, continueremo a svolgere un’azione politica forte di
opposizione nei confronti di questo governo regionale e che questo faccia bene
anche alla maggioranza. Si tratta di svolgere il ruolo che gli elettori ci
hanno assegnato ormai da quattro anni.
Come
diceva il collega Pedà, questa Legislatura volge al termine e ci sarà un'alternanza
anche rispetto al governo di questa Regione per cui, come bene ha fatto il
collega nel suo intervento iniziale, bisogna cominciare a parlare di programmi,
non impantanarsi su questioni che interessano poco i calabresi, ma parlare di
programmi, di progetti, di idee, come bene ha fatto lei da uomo politico della
sua zona, della piana di Gioia Tauro, per spiegare ai calabresi cosa si potrà
fare domani nel loro interesse, come maggioranza in questo Consiglio regionale.
Benvenuto,
quindi, al consigliere Pedà che, dai banchi del centro-destra, saprà certamente
svolgere un ottimo lavoro.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.
Intervengo per rivolgere il mio ringraziamento all'onorevole Cannizzaro,
oggi qui presente. So che è venuto appositamente e lo trovo giusto. Ho preso il
suo posto e cercherò di continuare altrettanto bene il lavoro che ha svolto
finora. Grazie, Presidente.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.
Nel dare
il benvenuto al collega Pedà, come ha già fatto il collega Gallo, voglio
salutare l’onorevole Cannizzaro che siede tra i banchi del pubblico perché è
stato un collega che ha dimostrato tutto il proprio valore, non solo sul piano
amministrativo ma soprattutto su quello politico, e i fatti parlano chiaro.
Voglio
salutare, altresì, l'onorevole Ferro che non è presente, augurandole di poter
svolgere al meglio il mandato insieme al collega Cannizzaro che, vorrei
sottolineare, è stato l'unico in tutto il Mezzogiorno d'Italia ad essere
riuscito a conquistare il seggio all'uninominale a favore del centro-destra.
Detto
questo, Presidente, vorrei esprimere velocemente un messaggio di solidarietà alla
popolazione di Nicotera che questa notte è stata colpita da un violentissimo nubifragio.
A tal
proposito, comunico di aver presentato apposita mozione che verrà discussa il prima possibile, ma ritengo che esprimere vicinanza alle
popolazioni che si ritrovano in condizioni molto gravi e con danni enormi alle
proprie attività economiche e con disagi anche di carattere sociale, sia
doveroso da parte nostra. Grazie, Presidente.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Tallini. Ne ha facoltà.
Intervengo
per associarmi alle parole del collega Gallo e dare il benvenuto all'interno
del Consiglio regionale al collega Giuseppe Pedà che, oltre a qualificare
sicuramente la rappresentanza della opposizione, viene anche ricordato per importanti
riconoscimenti, come l'esperienza di amministratore, non solo come Sindaco del
comune di Gioia Tauro, ma anche come Presidente delle Ferrovie delle Calabria dove,
attraverso la sua azione, ha lasciato a tutti un ottimo ricordo del suo lavoro,
seppur in una fase particolare.
Credo,
altresì, che la sua azione all'interno di questo Consiglio regionale non farà
rimpiangere l'ottimo testimone lasciato dal nostro deputato, Francesco
Cannizzaro, che è presente tra i banchi del pubblico e che saluto, a cui chiedo
di non distogliere mai lo sguardo dal Consiglio Regionale. Quando potrà saremo
onorati di averlo sempre nostro ospite e, magari, poter condividere tante
battaglie insieme a lui.
Vorrei
richiamare l’attenzione del presidente Oliverio, che non era presente in Aula,
sull’intervento del Presidente della quarta Commissione, il collega Bevacqua,
che ha annunciato la sua intenzione di volersi autosospendere dal gruppo del Partito
Democratico.
Paradossalmente
se avesse annunciato l'auto sospensione dal partito, magari da una riunione del
partito, questo poteva interessare il suo partito, ma ha annunciato l'auto sospensione in Consiglio
regionale e lo ha fatto anche accompagnato da motivazione, in cui ha parlato
delle incertezze che ci sono tra i colleghi della sua maggioranza e del suo
gruppo che, probabilmente, non rema nella stessa direzione, dello
sfilacciamento; una considerazione che probabilmente è scaturita a seguito
della ripetuta mancanza del numero legale nelle ultime sedute del Consiglio
regionale.
Perché
faccio questo intervento, colleghi? Perché credo che le prese di posizione di
colleghi come il consigliere Bevacqua – di cui conosco il senso del dovere e di
attaccamento alle istituzioni e so come intende espletare il suo mandato nel
rispetto dei ruoli, da persona infaticabile che si rapporta in un certo modo
con la sua Commissione dove, con sincerità, ha creato un clima in cui si lavora
molto bene – siano dei chiari segnali di malessere, di qualcosa che evidentemente non va e che non può riguardare solo
il partito della maggioranza, ovvero il Partito Democratico.
Mi
permetto di dire – con molta serenità e senza alcun intento di
strumentalizzazione dei problemi interni al Partito Democratico che,
sicuramente saranno affrontate all'interno del partito – che rispettiamo
tantissimo i travagli interni di tutti i partiti, in maniera particolare, di un
partito che ha una storia come quella del Partito Democratico e che oggi vive
un travaglio nazionale, ma anche periferico e regionale come quello a cui
stiamo assistendo.
Per
quanto riguarda le motivazioni, alla luce del rispetto che abbiamo per le
Istituzioni e per i calabresi che ci hanno votati, mi permetto di sottolineare
la nostra attenzione alle regole ed ai criteri che ci portano a non voler essere
partecipi a sedute di Consiglio regionale che siano delle farse, dove gli
accordi tra maggioranza e opposizione vengono percepiti all'esterno solo come
la possibilità di arrivare senza particolari traumi a fine Legislatura.
Pertanto,
condivido il senso di responsabilità che il consigliere Bevacqua ha voluto
portare in Aula con la richiesta di chiarimenti, che non possono non ricordare
l’opposizione che, con grande senso di responsabilità, vi dice che bisogna
arrivare a fine Legislatura nel rispetto di quelli che sono i mandati che gli
elettori ci hanno dato.
Concludo
questo mio intervento invitandovi al massimo della responsabilità. Vogliamo
fare un dibattito su questo? Penso che non sarebbe una cosa inutile, se
l'obiettivo fosse quello di far rientrare tra le righe tutti coloro che
vorrebbero dare un contributo alla soluzione dei problemi di questa sciagurata terra.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.
Vorrei
precisare che la mia presa di posizione ha solo una valenza politica e che
rimango iscritto al gruppo del Partito Democratico. L’intenzione é solo quella
di porre la necessità di un profondo chiarimento con il partito.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.
Presidente,
prendo la parola per esprimere anch'io le mie più vive congratulazioni ai neo
deputati Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro, oggi presente in Aula, ai quali
auguro buon lavoro rispetto ad un cammino che ci vede impegnati per grandi
sinergie che mi auguro possano concretizzarsi tra qualche anno rispetto al
cambio di guardia, ovvero al cambio di governo di questa Regione.
Altrettante
congratulazioni voglio fare all'amico Giuseppe Pedà di cui conosco la
sensibilità e le capacità per averlo frequentato politicamente e personalmente.
So che è
un'ottima risorsa e potrà dare sicuramente un valido contributo.
Lo dice anche
la sua storia di politico, rispetto ad incarichi istituzionali che ha interpretato
con alto senso di responsabilità in quel di Gioia Tauro, ma anche in qualità di
Presidente delle Ferrovie calabro - lucane.
Siamo
convinti che la squadra del centro-destra si arricchisce con risorse adeguate
rispetto ad un organigramma che sarà implementato in futuro per quanto riguarda
le sfide che andremo ad affrontare.
Oltre ad
apostrofare l'ingresso del consigliere Giuseppe Pedà, non posso non
sottovalutare il pensiero espresso dal Presidente della quarta Commissione,
nonché autorevole esponente del Partito Democratico, che in quest'Aula, non al
partito o alla stampa, ha espresso un disagio che, peraltro, abbiamo avuto modo
di riscontrare in altre sedute di Consiglio regionale, che vive il Partito
Democratico e si ripercuote inevitabilmente nell'azione di governo, in quel mal
governo per certi aspetti, se vogliamo, che non garantisce la Calabria e i
calabresi né per i servizi né per quella auspicata progettualità e che abbiamo
riscontrato anche sul funzionamento dello stesso Consiglio regionale; tant'è
che, in molte circostanze – mi rivolgo alla stampa che ne è al corrente ed ha
potuto seguire i lavori – e grazie alla responsabilità dei consiglieri di opposizione
si sono votati provvedimenti importanti, facendo valere il senso istituzionale e,
come diceva bene il collega Tallini, al di là dell'aspetto istituzionale, ognuno
deve assumersi delle responsabilità sul piano politico.
Chi è
chiamato a governare deve guidare e controllare i processi e chi, invece, ha la
competenza del sindacato ispettivo, che è quella dell'opposizione, deve fare il
suo lavoro.
Noi
stiamo facendo la nostra parte e il richiamo alla responsabilità, ad un anno
dalla scadenza della Legislatura, non è peregrino oggi dopo le dichiarazioni
del consigliere Bevacqua; dichiarazioni su cui la politica deve molto riflettere
e che consacrano il fallimento del Partito Democratico.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Orsomarso. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo
anch’io per dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Pedà, che non vedo in
Aula, ma che anche nella scorsa Legislatura, occupandosi delle Ferrovie della
Calabria, ha dato prova e dimostrazione, già nella sua città, delle sue
capacità e anche di essere un calabrese nell’ambito politico del centro-destra.
Insomma, ha sempre lavorato con serietà. Do, quindi, il benvenuto a lui e un
arrivederci, a ritrovarci nelle prossime ore, al collega Cannizzaro, con il
quale, comunque, intensificheremo, da questa postazione, ancor di più i
rapporti per le questioni che riguardano la Calabria, anche insieme a voi.
Ne approfitto per
rivolgere il doveroso benvenuto al consigliere Pedà e tranquillizzare anche il
collega Bevacqua perché nella parte del suo intervento si diceva preoccupato
delle possibili strumentalizzazioni da parte della minoranza.
Provo a dirlo a
tutti, lo dico per l’ennesima volta al presidente Oliverio, lo dico anche al
consigliere Orlandino Greco, poi gli spiegherò anche perché, così come ho fatto
nelle scorse ore, sentendo un autorevole direttore delle nostre testate
giornalistiche, Paolo Pollichieni, direttore del
Corriere della Calabria, che nelle settimane scorse, con riferimento ad un
intervento in Aula, mio e del consigliere Tallini, ci
ha quasi rimproverato di “andare in soccorso” al presidente Oliverio.
Non abbiamo
necessità di andare in soccorso di nessuno; non abbiamo interesse ad andare in
soccorso della maggioranza. Il presidente Oliverio lo sa, voi consiglieri di
minoranza anche.
Siamo solo
preoccupati, anche rispetto all’intervento del consigliere Bevacqua, senza
“starnazzare”, senza pensare che la democrazia debba essere qualcosa senza di
noi o senza di voi.
Per questo dico al
consigliere Orlandino Greco che se qualcuno si candida, anche alle elezioni
amministrative, e si ritrova sui giornali, associato ad alcuni sodali, a causa
di una ricostruzione dei fatti, o magari di pizzini,
non è un reato di lesa maestà.
Faccio
quest’intervento e provo a spiegarlo: siamo interessati alla “tenuta” del
Partito Democratico misura in cui si potrebbe generare una eventuale crisi.
L’altro giorno uno
degli interventi più importanti, al di fuori di quest’Aula - ahinoi! - è stato
sulla sanità, e lì ho sentito qualche intervento, pur “scomposto”, perché, a
mio modesto parere - per come l’abbiamo vissuta sulla nostra pelle, nella
scorsa Legislatura, e anche in questa - quando si parla di sanità o di tanti
temi importanti bisogna essere responsabili.
Non si fa come
altri, per esempio gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che annunciano
soluzioni profetiche. Non ricorreremo a strumentalizzazioni, collega Bevacqua.
È ovvio che è
l’ennesimo punto di deficienza di questa maggioranza che ci preoccupa per
l’anno che rimane perché, a differenza di altri, non staremo a guardare.
Immagino se ci fosse
stato da questa parte il Partito Democratico! Rispetto agli avvisi di garanzia,
così come si sono vissuti, avreste incitato le persone a dire alla Cittadella
regionale o in questo Consiglio: “Dimissioni!”. Conosciamo i tempi della
democrazia.
Vi resta ancora un
anno di lavoro. Parteciperemo sempre con la massima condivisione e
collaborazione.
Ribadisco: ce ne
occupiamo e ce ne preoccupiamo nella misura in cui sono questioni che ci
interessano, sperando che, con il lavoro del consigliere Pedà, dell’onorevole
Cannizzaro, di coloro i quali sono in Aula e di coloro che si trovano
all’esterno, si riesca ad offrire un progetto ai calabresi che possa durare 10
anni.
Una parte che vuole
essere alternativa, se responsabile - almeno mio punto di vista - deve
provarci.
Credo che il
progetto del presidente Oliverio, che ha manifestato grande difficoltà, grandi
ritardi, anche in termini tenuta della maggioranza, non può essere una
continuità o quell’alternativa.
Nel costruire quel
progetto di 10 anni mi preoccupa di avere nel futuro un Partito Democratico e
una minoranza sana; un Partito Democratico e una minoranza che non si offende,
come non ci offenderemo noi se qualcuno si candida in alternativa.
Lo facciamo
utilizzando i nostri toni, che non sono toni sommessi e nemmeno moderati,
perché, per quello che ci riguarda, sappiamo essere efficaci nei contenuti.
L’ennesimo monito ad
una questione di stile. Quando intervengo provo sempre a mantenerlo, anche offrendo
solidarietà su questioni che riteniamo politicamente corrette, per quanto non
condivisibili dall’altra parte, assumendoci la responsabilità. Lo faccio anche
oggi nel commentare le vostre vicende.
Mi perdonerete se in
questo intervento ho trattato - come altri colleghi, con i quali mi accomuna la
storia vicina - una questione quasi personale rispetto al clima delle elezioni
amministrative.
Vi ringrazio.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Intervengo soltanto per ricollegarmi a quanto detto prima e specificare che
anche il Comune di Joppolo, che è limitrofe al Comune di Nicotera, ha subito,
purtroppo, ingenti danni. Mi arrivano notizie secondo cui la comunità risulterebbe
addirittura isolata.
Per tornare, invece,
al discorso intrapreso dal collega Orsomarso voglio significare che, avendo
fatto parte della quarta Commissione, conosco la serietà e la sensibilità del
presidente Bevacqua. Ritengo che ci debba essere il giusto rispetto dei ruoli e
delle posizioni tra maggioranza e opposizione e che, tuttavia, queste non
siano, secondo me, delle questioni estremamente dirimenti per la sorte della
Legislatura.
Infine, proprio per
questo - nell’ottica della collaborazione e del garbo istituzionale, che
secondo me devono contraddistinguere l’azione amministrativa che portiamo
avanti, e vorrei riconoscere che più volte, da un lato e dall’altro, ci si è
venuti incontro - credo che anche il presidente Oliverio, che vedo qui in Aula,
che saluto, anche se è distratto, ha dimostrato, attraverso le sue ultime
dichiarazioni sulla stampa a favore delle politiche differenziate, quindi del
regionalismo differenziato, che la Calabria può incanalare un ragionamento
nuovo e costruttivo rispetto ad una questione politica che non è di esclusivo
appannaggio della maggioranza.
Rinnovo, quindi,
l’invito al presidente Oliverio a volersi confrontare, nell’immediato e con la
massima urgenza, con il Governo affinché la Calabria possa superare lo stallo
in cui versa.
Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere
Pasqua.
Passiamo al punto 3
all’ordine del giorno. Proposta di legge numero 280/10^, di iniziativa dei
consiglieri Esposito, Giudiceandrea recante: “Disposizioni in materia funeraria
e di polizia mortuaria”.
Cedo la parola al
relatore, consigliere Mirabello, per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie, Presidente.
Per la verità avevamo iniziato i lavori su questo disegno di legge già nella
scorsa seduta di Consiglio regionale con una mia brevissima relazione, ma
ritengo opportuno riprendere alcuni punti che credo siano importanti per
comprendere lo spirito della riforma stessa, anzi della norma, più che della
riforma - poi dirò anche il motivo di questa mia precisazione - e per spiegare
all’Aula, ai consiglieri, il motivo per cui è importante normare un settore
che, per la verità, si è tentato più volte, nel corso degli anni, di
disciplinare.
Mi risulta, anche
dai lavori della Commissione che presiedo, che siano state presentate più volte
delle proposte di legge che non sono arrivate alla conclusione.
Preciso, intanto,
che il testo che arriva in Aula è un testo che deriva dalla discussione e
dall’esame congiunto di due proposte di legge, quella del collega Giuseppe
Giudiceandrea e quella del collega Sinibaldo Esposito, e che, a seguito di un
importante lavoro di sintesi in Commissione, per il quale voglio ringraziare
tutti i consiglieri che la compongono, si è giunti ad una proposta unitaria,
alla quale, però, hanno partecipato numerosissimi auditi.
Abbiamo avuto
l’opportunità e la possibilità di condividere questo testo di legge con i
responsabili delle imprese che si occupano di questo settore, raggiungendo,
secondo il mio parere ma anche secondo il parere dei colleghi della
Commissione, un sano ed equilibrato compromesso fra l’esigenza di garantire
un’economia di mercato ben regolamentata e la possibilità di consentire
comunque, anche alle imprese più piccole, che oggettivamente fanno più fatica a
tenere il mercato, di potersi adeguare e mettersi in regola.
E’, quindi, una norma di equilibrio che riprende
il Regolamento di polizia mortuaria, cioè una materia per la quale a livello
nazionale abbiamo semplicemente un riferimento: il Decreto del Presidente della
Repubblica numero 285 del 1990 e la Legge numero 130 del 30 marzo 2001 in
materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
In Calabria non si
era mai fatta la scelta, o meglio, non è mai arrivata in Aula la scelta di
“chiudere il cerchio”, individuando una normativa regionale che disciplinasse
bene la materia.
La proposta di legge
si compone di 34 articoli, suddivisi in sei titoli.
Sottolineo gli
aspetti più importanti, che riguardano soprattutto una scelta ben ponderata:
evitare che nel settore si realizzino delle attività di intermediazione o di
procacciamento, che rappresentano, francamente, un male per il mercato - come
purtroppo è accaduto, nel corso degli anni, nella nostra Terra per via della
carenza di disciplina specifica della materia - e che hanno messo in difficoltà
chi invece ha sempre ritenuto di svolgere quest’attività seguendo le regole del
buon andamento e della concorrenza, della libera concorrenza.
Nella proposta di
legge sono ovviamente indicati in maniera specifica i compiti della Regione,
quelli degli Enti locali, quelli delle Aziende sanitarie.
Ritengo che il testo
di legge, anche alla luce delle sollecitazioni che sono pervenute dai colleghi
che hanno presentato gli emendamenti - lo voglio dire, Presidente, prima di
passare all’esame degli stessi - sia oggi un testo maturo ed equilibrato che
può effettivamente affrontare e risolvere le tematiche che hanno creato,
purtroppo, difficoltà al settore.
Chiedo, pertanto,
all’Aula di votare favorevolmente, anche perché si tratta, ripeto, di un testo
che ha avuto un’approvazione bipartisan;
ha addirittura avuto una sorta di sintesi attraverso una fitta collaborazione
fra i colleghi di maggioranza e quelli dell’opposizione durante i lavori
preparatori. Ritengo, quindi, che l’equilibrio raggiunto sia molto positivo e
risolva definitivamente una questione di grande importanza.
Grazie, Presidente.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Giudiceandrea. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Intervengo rapidamente, solo per rivolgere dei ringraziamenti, dato che la
proposta di legge è stata ampiamente esplicitata dal Presidente della
Commissione, Michele Mirabello.
Un ringraziamento va
ai colleghi della minoranza, soprattutto al consigliere Sinibaldo Esposito, che
con il suo contributo ha reso più agevole il rapporto con le Aziende, con tutti
gli operatori del settore, le sigle di settore, la Consip,
la Federcofit (Federazione del comparto funerario
italiano).
Mi preme ricordare,
in particolare, un giovane operatore del settore - credo sia qui presente -che
ha contribuito personalmente affinché questa proposta di legge potesse vedere
la luce , nella quale si prova a dare ordine ad un
settore che era in anarchia assoluta, e tutti gli imprenditori, dai più piccoli
ai più grandi, chiedevano a gran voce che si potesse avere finalmente una
regola e non ci fosse più una giungla in questo tipo di settore.
Ebbene, abbiamo
chiesto loro di operare perché realizzassero loro la norma più confacente alle
esigenze delle imprese e credo che alla fine si sia trovata una summa per la quale provvederemo poi,
anche oggi, ad apportare dei piccoli emendamenti che sono stati presentati da
alcuni consiglieri. Non posso che ringraziare, e concludo, tutti i consiglieri
per la forza che hanno saputo imprimere affinché questo provvedimento potesse -
torno a ripetere - vedere finalmente la luce, dopo che per la seconda
legislatura in fila - questa sarebbe stata la terza - era andato in fumo.
Anche in Calabria
avremo la possibilità di approvare una norma che permetta l’aspersione delle
ceneri, fino ad oggi assolutamente non consentita, indipendentemente dalle
questioni relative all’organizzazione delle imprese.
Grazie al Consiglio
regionale e a tutti quanti voi, colleghi.
Grazie,
consigliere Giudiceandrea.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Bova. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Anch’io mi associo alle parole di soddisfazione espresse tanto dal
presidente Mirabello, quanto da uno dei proponenti, dal mio capogruppo, che ha
parlato poc’anzi.
Voglio
solo ricordare che è una materia molto importante, che, tra l’altro, mi
interessa anche personalmente per il ruolo particolare che svolgo, e che la
Regione interviene anche in questo settore dopo tanti anni.
Aggiungiamo
che è una materia che a livello nazionale è disciplinata solo dal Decreto del
Presidente della Repubblica numero 285 del 1990 sul Regolamento della polizia
mortuaria e dalla Legge numero
130 del 30 marzo 2001, per quanto
riguarda la
cremazione e la dispersione delle ceneri.
Alcuni
provvedimenti, citati nella relazione, sono anche pendenti alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica.
Proprio
in Calabria la mancanza di regole certe, generali, precise, valide per tutti,
in questo settore che si è molto evoluto, diventando anche di notevole
interesse economico, ha contribuito alla creazione di quegli interspazi in cui
spesso si inserisce anche la criminalità organizzata.
Alcuni
provvedimenti, recenti provvedimenti dell’antimafia calabrese, dimostrano
proprio come in quel settore i tentacoli della “mala pianta” si siano estesi.
A
rendere pregevole questo provvedimento che stiamo per approvare - tra l’altro,
come annunciava il consigliere Giudiceandrea, con i dovuti emendamenti che
modificheranno il testo base – non sono tanto le istanze, o non solo quelle di
legalità, quanto, soprattutto, la volontà di tutelare la dignità, il rispetto
della dignità umana, delle persone, la memoria dei deceduti, potremmo dire
quella “corresponsione d’amorosi sensi” di memoria foscoliana.
Quindi,
anche in questo campo si è voluta una sorta di riforma.
Il
presidente Mirabello prima parlava non tanto di riforma, quanto di norma,
perché probabilmente voleva riferirsi al fatto che il settore non è proprio
normato e che per la prima volta riceve una disciplina giuridica.
Lasciatemi dire che
anche questo mi rende ancora più sgomento nell’approvazione di questo
provvedimento. Siamo intervenuti sul Piano dei rifiuti, sul Piano dei
trasporti, siamo stati giudicati la quarta Regione d’Italia nella
rendicontazione dei fondi europei, è stato siglato l’altro giorno l’Accordo di
Programma per la realizzazione del sistema metropolitano di Catanzaro.
Tutta
una serie di provvedimenti che, ahimè!, lasciatemelo
dire, non trovano, però, poi giusto riconoscimento anche per una serie di
questioni non attinenti.
Lo
dissi in un’altra seduta di Consiglio regionale, lo ripeto in questa.
Conosco
bene il presidente Bevacqua, ho avuto modo di stargli vicino. Sono pure
componente della Commissione ambiente.
In
questo Consiglio regionale non ci sono né saltimbanchi, né persone poco serie, né
persone che non capiscono il significato e la portata dei fatti.
Immagino
la sofferenza interiore e morale di una persona che per il Partito Democratico
dà tanto, lo dico veramente, di cuore. Glielo riconosco. Ci sono, però, troppi
giochi e giochini e non vorrei che l’azione di questa Regione, di questa
Legislatura venga costantemente deprezzata agli occhi dei calabresi da problemi
e diatribe interne che questo partito non riesce a risolvere.
Quando
me ne andai, parlando di “non luogo politico”, intendevo questo.
E’ un
avviso ai naviganti: non si può più tollerare! Non faccio parte del Partito
Democratico, sono uscito, ma non si può più tollerare che l’azione di questo
Governo, che è un’azione esemplare per i risultati che sta incamerando, debba
essere ostacolata. Do atto alla minoranza della maturità che ha dimostrato in
alcuni casi, senza problemi di sorta, anche su provvedimenti importantissimi
che non sarebbero stati approvati perché dei consiglieri si sono alzati e hanno
lasciato l’Aula.
Questo
non è più tollerabile, né lo tollereremo, per quanto mi riguarda parlo
personalmente, ovviamente, perché è in gioco anche la nostra dignità.
Chiedo
al presidente Oliverio ed al presidente Irto, così come ai capigruppo, di
“mettere una pezza” a questa situazione perché a tirare non ci sta nessuno. Sia
chiaro!
Siamo
impegnati in altre cose.
Qui
si sta ledendo la nostra dignità! Uno scatto da questo punto di vista di
moralità, di etica politica! Non intendo in altro senso, ci mancherebbe!
Ho
il mio capogruppo vicino, lo ricordo pure a lui, ma in questo modo,
sinceramente, non credo che questa barca tirerà e non si aspetterà che si
arrivi alla fine.
Si
sta veramente distruggendo, giorno per giorno, in questa Regione una storia
gloriosa della politica, della sinistra calabrese.
La
state distruggendo, giorno per giorno, per problemi interni che non ci
interessano nulla! Nulla! E che dovete avere il coraggio di affrontare tra di
voi una volta per tutti! O interviene l’onorevole Renzi o interviene qualcun
altro, vedete chi diavolo deve intervenire ma non possiamo più andare avanti
così!
Annuncio
il voto favorevole per l’importante proposta di legge.
Grazie,
consigliere Bova. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha
facoltà.
Esprimo
apprezzamento a questa proposta di legge elaborata dal presidente Mirabello e
dal collega Giudiceandrea, che mi trova perfettamente d’accordo, mettendo
finalmente ordine e regole in un settore che negli anni passati è stato spesso
senza regole e con forte improvvisazione.
Credo,
quindi, che questa proposta di legge meriti il mio sostegno, la mia
approvazione ed il mio voto favorevole.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente,
prendo la parola anche su questo punto, su questa importante proposta di legge.
Do
atto del merito dei consiglieri, Giudiceandrea ed Esposito, così come per il
lavoro svolto durante la precedente seduta di Consiglio regionale, quando è
stata approvata la proposta di legge numero 203/10^ sulla disciplina regionale
dei servizi di polizia locale. Do atto ai colleghi consiglieri di avere
lavorato.
Ricordo
che nella passata Legislatura c’erano state due diverse proposte di legge, poi
non andate in porto, anche per la fine prematura della Legislatura, a seguito
delle dimissioni del presidente della Giunta regionale.
Credo
che il Consiglio regionale della Calabria abbia normato e stia per varare una
norma su un settore importante, quello delle agenzie funerarie, sul quale mai
in precedenza si era normato.
Peraltro,
ci sono anche interessi in contrasto; in queste ore abbiamo registrato qualche
presa di posizione, probabilmente anche fuori posto, fra chi, tutto sommato,
questo lavoro lo svolge per mestiere, fra chi cerca di barcamenarsi in una
terra che spesso è stata senza regole.
Credo
che si viva meglio se ci sono delle regole. Credo possa servire a tutti, anche
ai piccoli imprenditori per cercare di farsi spazio.
Ragionando
con i colleghi consiglieri, avevamo anche pensato ad una norma transitoria che
allungasse o che meglio stabilisse dei termini, da qui ad un anno, alle agenzie
funebri per consentire loro di mettersi in regola. Poi abbiamo soprasseduto.
In
ogni caso credo ci sia la necessità di un periodo di tempo di adeguamento,
anche perché da questo momento in poi cambiano le regole.
Tutto
sommato, anche in questo caso vi è una proposta di legge bipartisan, una proposta di legge che è stata ragionata in
Commissione, che adesso approda in Aula e per la quale sicuramente è necessario
un sostegno da entrambe le parti impegnate in Consiglio regionale.
Certo,
è una norma che, sia pure approdando in Aula, a seguito di lunghe discussioni,
è comunque perfettibile, migliorabile, che è stata anche alla prova
dell’applicazione sul campo, alla prova dei fatti, denoterà eventualmente,
collega Giudiceandrea, se è necessario apportare delle modifiche, se sarà
perfezionata. Magari chi sarà qui nella prossima Legislatura potrà lavorare su
questo testo, sulla base dell’esperienza concreta che si farà devo dire, ahimè!, sul campo, perché naturalmente si tratta di un
settore molto delicato, che ha visto, peraltro, in Calabria, lo svolgimento di
fatti esecrabili, condannabili.
Chi
non ricorda l’episodio di Rossano, vale a dire la “scazzottatura” fra le
agenzie funebri, accorse sul teatro del sinistro, la ferrovia Jonica, avvenuto
proprio in quel di Rossano, che ha coinvolto un’autovettura con sei cittadini
rumeni a bordo, travolta da un treno.
Quindi,
tutto sommato era necessario darsi delle regole.
Credo,
e sono certo, lo avete dichiarato, che la presenza, anche qui, di
rappresentanti delle agenzie e delle categorie denoti un’interazione con le
forze e gli imprenditori in campo, per cui credo, sia pure nella perfettibilità
della norma, come per tutte le norme, si possa dare sostegno a questa proposta
di legge.
Quello
che, invece, Presidente, è il fatto del giorno sul quale, per la verità,
avevamo anche evitato di intervenire poiché si trattava, a nostro avviso, come
diceva il consigliere Pasqua, di un fatto non di primaria importanza è che
continua il “regolamento di conti” all’interno della maggioranza.
Lo
sottolineava bene il consigliere Bova: una maggioranza che è in pezzi perché il
monolite iniziale, vale a dire il Partito Democratico, è ormai completamente
allo sbando.
Allora
il problema si pone. L’ho detto in tante circostanze e nelle ultime sei sedute
di Consiglio regionale abbiamo sempre avuto un atteggiamento istituzionale,
serio, rigoroso, cercando, anche con la nostra presenza, di garantire i numeri
per l’approvazione di importantissimi provvedimenti di legge, perché la
maggioranza non era autosufficiente.
Ad
un certo punto, dopo una certa ora, la maggioranza non aveva i numeri per
portare avanti i provvedimenti all’esame dell’Aula.
La
presenza seria della minoranza ha consentito in tante circostanze, tranne che
nell’ultima, di arrivare all’approvazione di queste proposte. E’ un problema che si pone il consigliere Guccione; il
consigliere Bevacqua è andato anche oltre i limiti ed i confini fissati.
Oggi,
il consigliere Bevacqua si è addirittura autosospeso dal gruppo!
Da
tempo dico che questa è una responsabilità politica che non possiamo attribuire
al capogruppo del Partito Democratico perché, collega Bevacqua, dobbiamo
sacrificare qualcuno e non possiamo sacrificare chi è il vero responsabile
politico.
Considero
il vero responsabile politico di questa situazione, non solo il Presidente
della Regione, ma il coordinatore politico della maggioranza.
Nel
piccolo: chi ha svolto, come il collega Pedà, le funzioni di sindaco, sa che il
sindaco non è soltanto l’amministratore della città; è anche colui il quale
deve tenere in piedi la maggioranza perché altrimenti lo sfilacciamento della
stessa impedisce, con le battaglie e i retroguardia, a
chi svolge quella funzione di essere sempre in grado di risolvere i problemi
che ogni giorno si trova ad affrontare.
Bene,
prendo semplicemente atto di una situazione che in questi anni obiettivamente
si è posta all’interno di quest’Aula - lo voglio ribadire in questa
circostanza, lo dico sempre ma non sono l’avvocato difensore dei consiglieri di
maggioranza - poiché in questi anni i consiglieri regionali di maggioranza sono
stati alienati dal loro ruolo, sono stati allontanati dalla partecipazione ad
un progetto politico e non sono stati coinvolti da chi ne ha la responsabilità.
E la responsabilità ce l’ha il coordinatore politico della maggioranza, che è
il Presidente della Regione, ed è guida politica della maggioranza. La guida
politica della maggioranza non può essere il capogruppo del Partito
Democratico.
Assistiamo
da tempo a questo “regolamento di conti” in Consiglio regionale, all’interno
della maggioranza, non solo all’interno del Partito democratico.
E’ un
fatto esecrabile, che condanniamo e non credo che l’atteggiamento di sfida che
vedremo di nuovo, di qui a poco, da parte del Presidente della Regione, che
ancora una volta sfiderà maggioranza e minoranza, dicendo: “Ce ne andiamo a
casa, chi vuole lo dica altrimenti ce ne andiamo tutti a casa!”, risolverà la
situazione.
L’invito
che rivolgo, ancora una volta, ai colleghi consiglieri ma soprattutto al
Presidente della Regione, che è l’ennesimo invito che rivolgo in quest’Aula, è
quello di registrare al proprio interno la maggioranza, i rapporti all’interno
della stessa.
E’
come diceva bene il consigliere Orsomarso: noi, che rappresentiamo una parte
politica solida, anche nel Paese, non possiamo dare spazio a coloro i quali
agitano populismi.
Credo
che chi fa politica e lo fa in maniera istituzionale, appartenendo ad una parte
politica di riferimento nazionale, lo debba fare in maniera seria e lo debba fare
anche in Calabria, anche in Consiglio regionale.
E’
questo l’invito che vi facciamo perché, è vero, oggi ci sono ancora i numeri,
però abbiamo un fatto grave: un consigliere che appartiene al Partito
Democratico, un uomo che appartiene alle istituzioni, che ha una storia, una
tradizione personale, si è autosospeso dal gruppo politico. Lo ricordo da quando con
i calzoncini corti faceva parte del movimento giovanile della Democrazia
Cristiana.
Tutto
questo denota un grave malessere, una situazione che arriva al limite del
collasso.
Prima
che sia troppo tardi l’invito è quello di dare, ancora una volta, dei segnali
di coinvolgimento ai consiglieri di maggioranza affinché anche i lavori del
Consiglio regionale si svolgano in maniera ordinata, non ci sia bisogno del
“soccorso” della minoranza ma, soprattutto, non sia chiaro ai calabresi la
“frana” di quello che era un progetto politico che ha avuto il 60 per cento dei
suffragi e oggi non esiste più.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Vorrei
tornare sul punto all’ordine del giorno. Ritengo che sia stato fatto un buon
lavoro che mette un po’ d’ordine e risolve anche tanti problemi agli
amministratori locali – sicuramente avrete avuto l’input da tanti sindaci – che si trovano, quotidianamente, ad
affrontare queste situazioni. Quindi, – non l’ha fatto il capogruppo, ma credo
che sia implicito – esprimiamo un voto favorevole e di apprezzamento. Poi, mi
dispiace un po’ subentrare in un momento caratterizzato da un clima
effervescente per usare un eufemismo. Vorrei che, in questo tempo che ci
rimane, ci occupassimo dei problemi dei calabresi come avete fatto egregiamente
finora.
L’assessore Russo mi
sfugge sempre, è andato di nuovo via; lo stavo cercando perché volevo ritornare
un po’ sul tema che ho trattato prima. Lo farò quando ne avrò occasione.
Comunque, grazie ai
colleghi Giudiceandrea ed Esposito e a tutti coloro
che hanno lavorato a questa proposta. Ritengo che gli enti locali, ed in
particolare i sindaci, vi debbano essere grati per aver messo un po’ d’ordine e
per aver tentato di risolvere un problema molto sentito. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Tallini. Ne ha facoltà.
Per la verità, nella seduta
precedente non avevo ancora la piena cognizione dell’importanza di questa legge
ma, probabilmente, il tempo intercorso tra quella seduta e questa, mi ha dato
la possibilità di averne una cognizione ancora più ampia.
Il mio vuole essere
un brevissimo intervento per dire che è stato fatto un bel lavoro che era
necessario e, quindi, un plauso va a chi ha avuto l’iniziativa di proporre,
finalmente, delle regole certe, stringenti e – aggiungo – anche civili per regolamentare
il settore.
Mi permetto di dire
che anche il livello di civiltà di un popolo si deduce e si misura in relazione
al modo in cui si pone nei confronti dei propri defunti.
Quindi, il mio
intervento è di piena condivisione. Condivido tutto l’argomento così come è
stato impostato dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare, dai
consiglieri Pedà e Gallo.
Per quanto riguarda
– faccio una brevissima battuta – le questioni della maggioranza, vorrei che
fosse chiara una cosa:è possibile che un solo
consigliere regionale – che si chiama Carlo Guccione – possa aver determinato
tutto questo? Perché, onestamente, le uniche iniziative chiare in contrasto con
la maggioranza in quest’Aula sono venute dal consigliere Guccione che ha
sollevato alcune questioni. Ma – ripeto – è possibile che un solo consigliere
regionale – sia pure che si chiami Carlo Guccione che, insomma, per la sua
storia … – possa determinare tutto questo?
Interrogatevi!
Probabilmente, c’è ben altro nella maggioranza. Non vorrei che alla fine si
semplificasse tutto e si pensasse, magari, avendo individuato il capro
espiatorio, di addebitare soltanto ad un consigliere i problemi della
produttività e della qualità di questo Consiglio regionale.
Mi sembra un po’
esagerato. Quindi, voteremo a favore della legge perché, finalmente, si è posta
una regola certa nel settore. Sono d’accordo anche sulla formulazione della
norma transitoria – e lo dico proprio dopo aver espresso le considerazioni che
avete ascoltato – perché non è possibile che, se ci sono degli operatori nel
settore che, bene o male, si sono inventati un lavoro e vengono tollerati per
anni, lavorano, poi, gli si dica, dalla sera alla mattina: “tu da domani
mattina sei illegittimo” o “domani mattina, se hai un negozio, non puoi più alzare
la serranda”. Questo non so se è, addirittura, costituzionale. Quindi,
facciamolo noi, diamo noi questo segnale, dimostriamo anche in questo di essere
equilibrati e di avere grande senso di responsabilità.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Orsomarso. Ne ha facoltà.
Intervengo velocemente per
dichiarazione di voto. Ho già espresso un voto favorevole sulla proposta in
Commissione bilancio, ma voglio ancor di più far sentire la mia voce rispetto
ad una normativa che, anche attraverso gli emendamenti presentati, procede alla
riorganizzazione e regolamenta un settore in cui c’è chi, anche in questo
campo, fa impresa seria.
Poiché mi è parso di capire che,
su questa proposta, nell’ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, si
fossero registrate alcune frizioni e resistenze, lo faccio un po’ per non
lasciare soli i colleghi rispetto a queste eventuali frizioni e resistenze. Ci
mettiamo la faccia anche dicendolo e non soltanto alzando la mano per manifestare
il voto favorevole.
L’ho fatto – ripeto – già in
Commissione, lo faccio oggi in Consiglio regionale.
Rivolgo i complimenti ai
colleghi per il lavoro fatto, alla legge, come eventualmente emendata, ed anche
alla Calabria che avrà una normativa che tranquillizza chi opera bene in questo
settore. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Greco. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Faccio
alcune semplici considerazioni in merito a questa proposta inserita all’ordine
del giorno che abbiamo avuto modo di discutere più volte in terza Commissione e
la cui attuale formulazione è frutto della sintesi di due diverse proposte e di
un’azione di ascolto che i proponenti hanno svolto insieme alle organizzazioni
di categoria ed agli imprenditori.
È una legge che mette ordine in
un settore delicato, ma anche, soprattutto, nei rapporti con le Amministrazioni
comunali perché, molte volte, sono proprio i sindaci a trovare difficoltà nella
gestione di un settore così delicato. Quindi, mi associo al plauso che tutti i
miei colleghi hanno espresso in merito al modo in cui questa legge è stata
condotta all’approvazione nella Commissione ed, oggi,
in questo civico consesso.
Colgo l’occasione per fare delle
brevissime considerazioni politiche. Intanto, voglio dire al consigliere
Orsomarso che il reato di lesa maestà non mi appartiene. Ognuno è libero di
fare le proprie scelte così come è libero di contestare e contrastare quelle
scelte e di evidenziare e manifestare le contraddizioni che in quelle scelte
sono venute a galla.
E, poi, consentitemi, – perché,
poi, ognuno di noi è mosso dall’orgoglio dell’appartenenza; la mia appartenenza
è a questa maggioranza e lo rivendico, così come hanno fatto anche altri
colleghi, rispetto alle azioni messe in campo – è strano che il tema
preponderante della minoranza non sia quello di entrare nel merito delle
questioni, ma semplicemente quello di andare a verificare se manchi o meno il
numero legale, se ci sono fibrillazioni o frizioni nell’ambito della
maggioranza. La politica ha regole non scritte, ma chiare ed evidenti. Questa
maggioranza negli atti fondamentali ed importanti ha dimostrato non soltanto
coesione, ma fermezza e barra dritta.
Lo dico a tutti, anche ai
colleghi della maggioranza, con l’orgoglio di dire le cose che sono state fatte
in questi anni, certamente in una diversificazione tra il ruolo del Consiglio
ed il ruolo della Giunta, tra un ruolo di governo ed un ruolo di controllo e
programmazione, tra il ruolo dei consiglieri regionali che, evidentemente, non
è e non può essere quello della Giunta.
Non voglio il ruolo della
Giunta. La Giunta ha un proprio compito, deve portare avanti l’azione di
governo all’interno di un programma che ha vinto ed è stato consegnato ai calabresi
e nell’ambito di quelle linee guida che il Consiglio regionale è capace di
imprimere.
È come se dicessimo che, oggi,
approviamo una legge importante, proposta dal consigliere Giudiceandrea e da
altri consiglieri, in materia funeraria e sarà lo stesso consigliere o gli
stessi consiglieri che dovranno, poi, attuarla e, quindi, passare dalla
programmazione all’azione concreta. La fase legislativa è una fase ancora più
importante della fase di governo.
Voglio rivendicare questo ruolo
di legislatore e – nel farlo – mi assumo le responsabilità di essere
protagonista di un’azione riformatrice che questo Consiglio e questa
maggioranza hanno messo in campo. Non voglio testè
elencare le numerose leggi finora approvate. Allora, abbiate la decenza di
entrare nel merito dei problemi e delle questioni ed,
evidentemente, se ci sono dei problemi nella maggioranza, sarà la maggioranza a
doverli risolvere, sarà un problema del Governatore e dei capigruppo.
Né tantomeno si possono prendere
a pretesto alcune dichiarazioni – sulle quali non voglio neanche sindacare
perché chi le fa, naturalmente, è responsabile ed ha buone ragioni per farlo –
ma, se siamo capaci, proprio per non dare ai calabresi uno spaccato quanto meno
disdicevole, facciamo il dibattito politico sulle questioni di merito, che
riguardano i problemi e – se è il caso – anche le inefficienze e i ritardi
della maggioranza e della Giunta.
Ma, evidentemente, quando si
attacca o ci si appresta semplicemente a sottolineare – in tutti gli interventi
che ha fatto la minoranza – le fibrillazioni della maggioranza, ritengo che su
questa strada, cara minoranza, dobbiate attrezzarvi perché il responso, da qui
ad un anno, non sarà certamente uguale a quello che è stato quattro anni fa, ma
sarà molto peggiore.
Passiamo all’esame ed alla
votazione del provvedimento.
Comunico, preliminarmente, che è
pervenuta la nuova relazione tecnico-finanziaria, a firma del consigliere
Giudiceandrea, protocollo numero 25366, che sostituisce quella originariamente
depositata.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
All’articolo 7 è pervenuto
l’emendamento protocollo numero 25275, a firma del consigliere Sergio, al quale
cedo la parola per l’illustrazione. Prego, consigliere Sergio.
Signor Presidente, onorevoli
colleghi, rappresentanti della Giunta, mi associo anch’io al saluto di
benvenuto al collega Pedà al quale auguro un buon lavoro.
Esprimo la mia solidarietà al
consigliere Bevacqua che ha fatto una dichiarazione molto sofferta. Sicuramente
avrà avuto una sofferenza all’interno del suo gruppo – non sta a me sindacare
l’operato del gruppo del Partito democratico, faccio ancora parte del gruppo
Oliverio Presidente –evidentemente qualcosa non ha funzionato a dovere.
Quindi, – ripeto – esprimo
solidarietà per questo suo atteggiamento e per il suo gesto.
Ma entriamo nel merito della
legge in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Questo emendamento apporta
modifiche all’articolo 9 della proposta di legge. La modifica attiene alla
necessità di coordinare il testo con la previsione della SCIA per l’avvio
dell’attività introdotta con l’emendamento all’articolo 7. Inoltre, il termine
per l’adeguamento delle attività esistenti ai nuovi requisiti, previsto al
comma 4, entro tre mesi, viene allungato di ulteriori nove mesi.
La proposta emendativa ha
carattere ordinamentale, quindi è priva di oneri a carico del bilancio
regionale. Il testo si commenta da sé, non vi tedio con la lettura, è nel
fascicolo di seduta. Se è necessario lo posso anche esplicitare. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Giudiceandrea. Ne ha facoltà.
Presidente, nulla da
dire in ordine alla lettera a) dell’emendamento. Per quanto riguarda la lettera
b), essa inserisce il divieto dell’esercizio dell’attività di intermediazione
da parte degli operatori del settore che mi sembra eccessivo. Se volessimo riguardarlo,
consigliere Sergio, perché così vieteremmo agli operatori del settore di poter
fare intermediazione.
Chiediamo il parere
alla Giunta. È favorevole.
Il parere del
relatore?
Sull’emendamento, in particolare, in riferimento alla lettera a)
sulla SCIA, devo riferire all’Aula che la scheda di analisi tecnico –
normativa, predisposta dal Settore legislativo e depositata agli atti della
Commissione, in effetti, indirizzava verso la previsione della SCIA anziché
dell’autorizzazione. Quindi, su questo aspetto il parere è favorevole.
Sull’aspetto relativo al divieto dell’intermediazione, il parere è
favorevole perché, in effetti, anche nella relazione introduttiva del testo di
legge, era già previsto il divieto di intermediazione nell’attività funebre
inteso come procacciamento di affari. Quindi, – ripeto – il parere è
favorevole.
Possiamo procedere con la votazione dell’emendamento protocollo
numero 25275.
(È approvato)
Quindi, pongo in votazione l’articolo 7, come emendato.
(È approvato come emendato)
Articolo 8
(È approvato)
All’articolo 9 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo
è l’emendamento protocollo numero 25276, a firma del consigliere Sergio,
a cui cedo la parola per l’illustrazione.
(Interruzione)
Lei ha illustrato l’emendamento protocollo numero 25275. Poi, c’è
l’emendamento protocollo numero 25276. Così risulta dagli atti. Quindi,
dobbiamo approvare tutti e due gli emendamenti.
Peraltro, Presidente, questo emendamento è collegato
funzionalmente a quello dell’articolo 7. Quindi, è una logica conseguenza.
Lo vuole illustrare
o si illustra da sé? Si illustra da sé. Il parere alla Giunta? Favorevole. Il parere del relatore?
Il parere è
favorevole.
Poniamo in votazione l’emendamento protocollo numero 25276.
(È approvato)
Passiamo all’emendamento protocollo numero 25399, a firma del
consigliere Neri, al quale cedo la parola per l’illustrazione.
Grazie, Presidente. Si tratta, sostanzialmente, di un emendamento
che inserisce alcune modifiche formali al comma 1 dell’articolo 9, per esempio,
dove si parla di un responsabile vengono aggiunte le parole “debitamente
formato” e così anche rispetto alla lettera c) ed alla lettera e).
Viene, poi, sostituito il comma 2 dell’articolo 9 e viene inserito
il comma 2 bis che, sostanzialmente,
sostituisce i commi 5 e 7 che vengono abrogati, contribuendo così a snellire
l’articolo 9 e – non sconvolgendone il testo – a renderlo più efficace rispetto
a quanto previsto precedentemente.
Parere della Giunta?
Parere del relatore?
Presidente, su questo
emendamento, fermo restando il fatto che se ne condivide l’impostazione, il
parere è favorevole, condizionato ad alcune modifiche delle quali, peraltro,
avevo informalmente discusso con il collega Neri.
In sostanza, nella prima parte
dell’emendamento al comma 1 dell’articolo 9 sarebbe opportuno limitarsi
semplicemente alla modifica della lettera d) nella quale andrebbe inserito:
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente “una o più auto funebri rispondenti
alle normative vigenti”.
Quindi, parere favorevole su
questa prima parte con questa leggera modifica, mentre per il secondo comma
dell’emendamento che modifica il comma 2 dell’articolo 9, il parere è
favorevole limitatamente a questa formulazione: “L’effettiva disponibilità
congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si
intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla
costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri”.
Quindi, la limiterei a questo
anche perché, in ordine all’intermediazione, abbiamo appena approvato un
emendamento del collega Sergio che va in quella direzione per cui, a questo
punto, è sufficiente inserire questo aspetto.
Peraltro, aggiungo che la seconda
parte di questo primo comma è ripresa dal comma 7 dello stesso articolo 9 che
il collega Neri proponeva di sopprimere, ma che, invece, manterremmo
assicurando l’equilibrio dell’intero testo. Sono disponibile a fornire, se
necessario, qualche esplicitazione o chiarimento. Il parere, invece, è contrario rispetto alla
soppressione del comma 5.
A questo punto dobbiamo
rimodulare l’emendamento con un subemendamento.
Presidente, l’inserimento del
comma 2 bis comporta necessariamente
l’abrogazione dei commi 5 e 7 perché li riscrive per cui non si può mantenere
parte dell’uno e parte dell’altro.
Collega Neri, si riscrive il
comma 2.
Faccio riferimento al comma 2 bis.
Quale sarebbe il comma 2 bis?
Dopo il comma 2 dell’articolo 9
della proposta è aggiunto il comma 2 bis.
Avevo fatto riferimento soltanto
alla prima parte.
La prima parte va bene. Si
tratta della seconda parte.
Non mi ero pronunciato sulla
seconda.
Bisogna formulare il sub
emendamento e leggerlo in maniera precisa.
Lo riformuliamo. L’emendamento
viene così modificato. Al comma 1 dell’articolo 9 della proposta di legge
numero 280/10^ sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente lettera e) “una o più auto funebri rispondenti alle
normative vigenti”.
Il comma 2 dell’articolo 9 viene
così sostituito: “L’effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei
requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche
laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi
per lo svolgimento dei trasporti funebri”.
Presidente, la disposizione non
è migliorativa se diciamo che si ricorre ai contratti?
Presidente, collega Neri,
abbiamo già previsto il divieto dell’intermediazione e, quindi, andremo in
contraddizione con l’emendamento del consigliere Sergio. Questa è la ragione.
Poi, la parte successiva di
questo comma da “funebre” in poi, la riprendiamo nel comma 7, che non viene
soppresso. Per la soppressione il parere è negativo.
Vorrei capire se il comma 2 bis viene trasferito nel comma 7.
Il comma 2 bis non è nel comma 7, collega Neri, su questo c’è parere negativo.
Sospendiamo 5 minuti per
formulare il subemendamento in maniera precisa.
La
seduta sospesa alle 18,30 riprende alle 18,33.
Prego, presidente Mirabello.
Presidente, rileggo la
formulazione dell’emendamento del collega Neri che, ovviamente, ringrazio anche
per il contributo che ha voluto dare.
Allora, al comma 1 dell’articolo
9 della proposta di legge numero 280/10^ sono apportate le seguenti modifiche:
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e) “una o più auto funebri
rispondenti alle normative vigenti”.
Poi, il comma 2 dell’articolo 9
viene così sostituito: “L’effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei
requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche
laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi
per lo svolgimento dei trasporti funebri”.
Dopo il comma 2 dell’articolo 9
viene inserito: “I consorzi e gli operatori funebri di cui al comma 2, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) debbono dimostrare la
disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle
prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in
contemporanea”.
Chiedo al consigliere Neri se la
riformulazione va bene, altrimenti si rimanderà in Commissione.
Pongo in votazione l'emendamento, così
come è stato letto dal Presidente della Terza Commissione che è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
25342 a firma dei consiglieri Mirabello e D’Agostino. Cedo la parola al
consigliere Mirabello per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 25342.
(E’ approvato)
Passiamo
all’emendamento protocollo numero 25343 a firma dei consiglieri
Mirabello e D’Agostino. Cedo la parola al consigliere Mirabello per
l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
PRESIDENTE
Parere
della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero
25343.
(E’ approvato)
Passiamo all'emendamento protocollo numero
25344, a firma dei consiglieri Mirabello e D'Agostino. Cedo la parola al
consigliere Mirabello per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero
25344.
(E’ approvato)
Passiamo
all’emendamento protocollo numero 25345, a
firma dei consiglieri Mirabello e D'Agostino. Cedo la parola al consigliere
Mirabello per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero
25345.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l'articolo 9, per come
emendato.
(E’ approvato come emendato)
All’articolo 10 è pervenuto un
emendamento, il protocollo numero 25401, a firma del consigliere Neri, cui cedo
la parola per l’illustrazione.
E’ ritirato.
L’emendamento all’articolo 10 è ritirato.
Articolo 10
(E’ approvato)
Articolo 11
(E’ approvato)
Articolo 12
(E’ approvato)
All’articolo 13 è pervenuto un
emendamento, protocollo numero 25400, a firma del consigliere Neri, cui cedo la
parola per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole. Parere del relatore.
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 25400.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l'articolo 13, per come
emendato.
Articolo 13
(E’ approvato come emendato)
Articolo 14
(E’ approvato)
Articolo 15
(E’ approvato)
Articolo 16
(E’ approvato)
Articolo 17
(E’ approvato)
Articolo 18
(E’ approvato)
Articolo 19
(E’ approvato)
Articolo 20
(E’ approvato)
Articolo 21
(E’ approvato)
Articolo 22
(E’ approvato)
Articolo 23
(E’ approvato)
All’articolo 24 è pervenuto un
emendamento, il protocollo numero 25402, a firma del consigliere Neri, cui cedo
la parola per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 25402.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l'articolo 24, per come
emendato.
Articolo 24
(E’ approvato come emendato)
Articolo 25
(E’ approvato)
Articolo 26
(E’ approvato)
Articolo 27
(E’ approvato)
All’articolo 28 sono stati presentati
alcuni emendamenti. Il primo è il protocollo numero 25403, a firma del
consigliere Neri, cui cedo la parola per l’illustrazione.
Si
illustra da sé.
Parere
della Giunta? Favorevole. Parere del relatore.
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 25403.
(E’ approvato)
Passiamo all'altro emendamento, il
protocollo numero 25278, a firma del consigliere Sergio, cui cedo la parola per
l’illustrazione.
Grazie, signor Presidente. Il presente
emendamento apporta modifiche al comma 1 dell’articolo 28 della proposta di
legge.
E’
prevista la possibilità da parte dell'affidatario di ceneri derivanti dalla
cremazione, di trasformare le medesime, dimenticando che ogni trattamento
diverso dalla conservazione o dispersione in natura, non autorizzata
dall'ufficio di Stato civile competente, deve essere considerata specifico
reato penale, in quanto vilipendio di cadavere.
Pertanto, al fine di rendere la
disposizione in linea con l'ordinamento vigente, si introduce la dicitura
“previa autorizzazione dell’ufficiale dello Stato civile competente per
territorio”.
La proposta emendativa ha carattere
ordinamentale ed è priva di oneri a carico del bilancio regionale.
Nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 28 della proposta di legge 280/10^, sono aggiunte le seguenti
parole “previa autorizzazione dell’ufficiale di Stato civile competente per
territorio”.
Approfitto per fare i miei complimenti
agli estensori di questa legge per aver incardinato un testo completo ed
esaustivo che potrà certamente essere soddisfacente per tutti gli imprenditori
e per coloro che si occupano di questa materia.
Parere della Giunta? Favorevole. Parere
del relatore?
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 25278.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l'articolo 28, per come
emendato.
(E’ approvato come emendato)
Articolo 29
(E’ approvato)
Articolo 30
(E’ approvato)
Articolo 31
(E’ approvato)
Articolo 32
(E’ approvato)
Articolo 33
(E’ approvato)
Articolo 34
(E’ approvato)
Passiamo alla votazione della legge nel
suo complesso che è approvata, come emendata, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di
legge numero 305/10^ di iniziativa del C.A.L e del consigliere Sergio recante:
“Modifiche alla legge regionale numero 1 del 5 gennaio 2007 (Istituzione e
disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).
Cedo la parola al consigliere Sergio per l’illustrazione.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il provvedimento in esame
dell’odierna seduta di Consiglio regionale reca la trattazione della proposta
relativa alle disposizioni integrative all'articolo 2 della legge regionale
numero 1/2007, al fine di adeguare le disposizioni che disciplinano il
funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali al dettato della normativa
nazionale che ha soppresso la provincia di Reggio Calabria con la contestuale
istituzione della relativa Città metropolitana e di introdurre l'esercizio
della facoltà di delega ai membri di diritto, in caso di impedimento a
partecipare alla seduta del C.A.L.
In particolare, l'introduzione di quest'ultimo Istituto, va a colmare un
vuoto normativo che ha causato non pochi problemi in ordine al normale
svolgimento del lavoro del C.A.L, proprio per la difficoltà di conciliare i
gravosi impegni istituzionali dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei
Comuni capoluogo con l'attività del Consiglio delle Autonomie Locali.
La proposta è neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto reca norme
a carattere ordinamentale. A tal fine, la Commissione bilancio si è espressa
favorevolmente nella seduta del 17 aprile scorso. E’
stato presentato un emendamento a mia firma, al fine di fissare il termine
dell’entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della
pubblicazione sul Burc.
Ringrazio il Presidente e tutti i componenti del Consiglio per quanto fin
qui esposto e chiedo l'approvazione della presente proposta. Grazie.
Presidenza del presidente
Nicola Irto
Ci sono altri interventi? Parere della Giunta? Favorevole.
Passiamo all'esame del provvedimento.
Articolo 1
(E’ approvato)
Articolo 2
(E’ approvato)
All’articolo 3 è pervenuto un emendamento, protocollo numero 25273, a firma
del consigliere Sergio, cui cedo la parola per l’illustrazione.
Il presente emendamento apporta modifiche alla norma sull’entrata in vigore
della legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Burc.
A tal fine, si sostituisce l'articolo 3 della proposta di legge de qua. L'emendamento ha carattere
ordinamentale e recita: “l'articolo 3 della proposta di legge numero 305/10^ é
sostituito dal seguente: “la presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della
Regione Calabria”.
Pongo in votazione l’emendamento all'articolo 3, protocollo numero 25273.
(E’ approvato)
Articolo 3, per come emendato.
(E’ approvato
come emendato)
Passiamo alla votazione la legge nel suo complesso, come emendata, con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Passiamo al quinto punto all'ordine del
giorno, la proposta di legge numero 347/10^ di iniziativa dei consiglieri Romeo
e Tallini recante: “Integrazioni alla legge regionale numero 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi e delle nomine di competenza regionale)”.
Cedo la parola al consigliere Romeo per
l’illustrazione.
La presente proposta di legge
consta di tre articoli di seguito descritti: l'articolo 1 modifica l'articolo 2
della legge regionale numero 39/1995 (disciplina
della proroga degli organi amministrativi delle nomine competenza regionale)
introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto
normativo derivante dall’assenza del potere sostitutivo di nomina per gli
organi di prima Costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali
istitutive, o quelle successive, non prevedano espressamente l'esercizio di
poteri sostitutivi.
La modifica della rubrica si
rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante
dalla suddetta integrazione.
L'articolo 2 prevede
l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione
della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 3, in ultimo, dispone
l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bur Calabria
invece del non ordinario termine di 15 giorni della medesima pubblicazione.
Ci sono interventi? Passiamo all'esame del provvedimento:
Articolo 1
(E’ approvato)
Articolo 2
(E’ approvato)
Articolo 3
(E’ approvato)
Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso che è approvata con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Proseguiamo con il sesto punto all'ordine del giorno relativo alla proposta
di legge numero 328/10^ di iniziativa dei consiglieri Battaglia e Neri recante:
“Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Cedo la parola al consigliere Bevacqua per l’illustrazione del
provvedimento.
Grazie, Signor Presidente.
Poiché è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo, cederei la
parola al consigliere Battaglia per l’illustrazione.
Prego, consigliere Battaglia.
Può illustrare l’emendamento.
Grazie, Presidente e grazie anche al Presidente della Commissione.
Ricordo che la legge è stata approvata in Commissione all'unanimità. Il
presente emendamento interamente sostitutivo mira a rivedere il primo
emendamento presentato.
Le proposte emendative al testo della proposta di legge numero 328/10^
mirano a prorogare alcuni termini previsti, sia dalla legge regionale numero 32
del 1996 sia dalla legge regionale numero 57 del 2017.
Nello specifico, il termine del 30 aprile 2018 viene prorogato al 31
dicembre 2018 per l'adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento
relativo alla definizione dei requisiti di accesso e di permanenza negli
alloggi di edilizia residenziale sociale, nonché i criteri e le procedure di
assegnazione ai parametri dei relativi contratti di locazione.
Inoltre, l’articolo de quibus mira a chiarire alcuni aspetti attuativi della
legge regionale numero 32 del 1996. Nello specifico, si interviene per meglio
esplicitare che nessun componente del nucleo familiare, compreso ovviamente il
richiedente, deve essere titolare dei diritti di proprietà, uso e comodato
d'uso abitativo; ovvero, se lo sono, possono essere ammessi solo se il diritto
insiste sugli immobili dichiarati impropri; ed ancora, si interviene per
modificare l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni soggettive e
oggettive del richiedente, riconoscendo con l’attuale modifica che, in caso di
mancata documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni oggettive,
in capo al richiedente non sarà attribuito soltanto il relativo punteggio e
sarà riconosciuto soltanto quello di cui alla lettera a) della medesima
posizione.
Tale modifica normativa permette di sanare una previsione di difficile
interpretazione che, ad oggi, è presente nel testo di legge.
Infine, si interviene per adeguare la normativa regionale alla direttiva
comunitaria numero 2043 che attua il principio della parità di trattamento tra
le diverse persone, indipendentemente dalla razza e dalle origini etniche,
prevedendo nelle disposizioni transitorie della legge che, per i bandi ancora
in corso di espletamento e per le graduatorie non definite, venga esclusa sia
l'applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 nel testo vigente,
prima dell'entrata in vigore della legge numero 57 del 2017, precisamente nella
parte in cui recita “Il Cittadino di altri Stati é ammesso soltanto se tale
diritto è riconosciuto in condizione di reciprocità da Convenzioni o Trattati
internazionali, se il cittadino stesso é iscritto nelle apposite liste degli
uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa
debitamente autorizzata”.
Con ciò, nelle procedure non ancora definite, potrà essere attribuito lo
stesso punteggio ai cittadini italiani comunitari ed extracomunitari,
soggiornanti di lungo periodo.
La proposta emendativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale,
arrecando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale e non impegna,
quindi, i Fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.
La stessa proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato dalla
Tabella illustrativa, ha natura ordinamentale ed é neutrale dal punto di vista
finanziario.
I criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati,
atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. Pertanto la norma non
necessita di copertura finanziaria. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Passiamo all'esame e alla votazione del provvedimento. Pongo in votazione
l’emendamento interamente sostitutivo, protocollo numero 27348, presentato ed
illustrato dal consigliere Battaglia che è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di
legge numero 337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche
alla legge regionale numero 28 del 2010”.
Cedo la parola al consigliere Nucera per l’illustrazione del provvedimento.
L’obiettivo della
proposta di legge, sia per quanto riguarda la modifica dell’articolo 14 sia per
quanto riguarda l’articolo 15, è quello di abolire il termine di 90 giorni per
la presentazione delle domande, in quanto tale prescrizione ha determinato,
negli ultimi anni, lungaggini nella valutazione istruttoria, nonché nella
redazione delle graduatorie.
La modifica di tali
termini consentirà di procedere all’istruttoria entro i primi sei mesi
dell’anno, alla relazione tempestiva delle graduatorie e, soprattutto, a
disporre la liquidazione a favore dei beneficiari nell’anno in corso, nonché
alla pianificazione delle risorse e, per quanto riguarda il mondo dello sport,
di poter programmare le relative attività con largo anticipo, rendendo,
altresì, l’amministrazione più efficace ed efficiente nel perseguimento delle
finalità della legge.
In tal senso si
ritiene opportuno prevedere, sia per le attività che per le manifestazioni
sportive, la redazione di una graduatoria unica e non più subordinata al
bilancio solare o statutario della società richiedente il contributo. Grazie.
Ci sono interventi?
Passiamo all’esame della votazione del provvedimento.
All’articolo 1 è
pervenuto l’emendamento, protocollo numero 25598, a firma del consigliere
Nucera, che si commenta da sé. Il parere della Giunta regionale è favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 1, come emendato.
(E’ approvato come emendato)
All’articolo 2 sono
pervenuti due emendamenti. Il primo, protocollo numero 25599, a firma del
consigliere Nucera, si commenta da sé. Il parere della Giunta regionale è
favorevole. Pongo in votazione l’emendamento.
(E’ approvato)
Il secondo
emendamento, protocollo numero 25601, a firma del consigliere Nucera, si commenta
da sé. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in votazione
l’emendamento
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 2, come emendato.
(E’ approvato come emendato)
All’articolo 3 è
stato presentato l’emendamento, protocollo numero 25603, a firma del
consigliere Nucera. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in
votazione l’emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 3, come emendato.
(E’ approvato come emendato)
Articolo 4.
(E’ approvato)
Articolo 5.
(E’ approvato)
Passiamo alla
votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Proposta di legge
numero 334/10^: “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013
numero 15”. Prego, consigliera Sculco, ha facoltà di illustrare la proposta di
legge.
Grazie, Presidente.
La proposta di legge in esame è rivolta a garantire la prosecuzione delle
attività dei servizi per la prima infanzia - gli asili nido, per intenderci -
che sono disciplinate dalla legge regionale numero 15 del 2013. Una legge che
stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali e il termine entro il quale
le strutture sono chiamate ad adeguarsi a tali requisiti per ottenere
l’autorizzazione al funzionamento.
Tuttavia, il termine
fissato, che è quello del 30 giugno, non consente l’adeguamento delle
strutture, con particolare riferimento alle strutture che sono già operanti e
funzionanti.
Tra l’altro, vi è
anche la necessità di armonizzare la legge regionale ai decreti attuativi
nazionali della Legge numero 107 del 2015 che riformano, di fatto, il sistema
educativo, integrandolo.
Appare pertanto
necessario, oltre che urgente, differire il termine previsto per l’adeguamento
e scongiurare, quindi, la interruzione del servizio, consentendo al Consiglio
regionale di armonizzare le norme regionali al quadro ordinamentale nazionale.
La presente proposta
di legge, Presidente, è stata depositata, così come emendata, secondo le
indicazioni del Settore legislativo, quindi prevedendo una rivisitazione del
titolo della proposta e una rivisitazione, anche più dettagliata, dell’articolo
1. Grazie.
Passiamo all’esame
del provvedimento. All’articolo 1 è stato presentato un emendamento, protocollo
numero 25648, a firma della consigliera Sculco e altri, che modifica il titolo
della proposta di legge. Prego, consigliera Sculco, ha facoltà di illustrare
l’emendamento.
Ho appena
preannunciato, Presidente, che la proposta di legge era stata emendata,
raccogliendo i suggerimenti del Settore legislativo, quindi riformulando il
titolo e dettagliando più specificatamente anche l’articolo 1.
Passiamo, quindi,
alla votazione dell’emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 1, come emendato.
(E’ approvato come emendato)
Articolo 2.
(E’ approvato)
Articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
la proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Dobbiamo tornare
all’articolo 4 della proposta di legge numero 337/10^ in cui non era stato
discusso l’emendamento, protocollo numero 25603, sempre a firma del consigliere
Nucera, che era stato già depositato. L’emendamento si commenta da sé. Lo pongo
in votazione.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 4, come emendato.
(E’ approvato come emendato)
Pongo in votazione
la proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Romeo. Ne ha facoltà.
In merito a questa
proposta di legge abbiamo interloquito, prima della seduta del Consiglio
regionale, sia con i colleghi della minoranza sia con l’assessore Musmanno.
Ribadisco il
principio della proposta di legge che è quello di semplificare l’attività del
Genio civile e di consentire una valutazione più spedita, pur nel rigore delle
norme.
Tuttavia, ragionando
con i colleghi e con l’assessore, che c’ha informato su alcune questioni,
abbiamo valutato di chiedere il rinvio per un approfondimento alla prossima
seduta di Consiglio regionale che sarà fra pochi giorni. La ringrazio.
Ha chiesto di
intervenire l’assessore Musmanno. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Romeo. In effetti il testo attuale della proposta di legge
nasce con l’idea di semplificare le procedure, soprattutto per gestire la mole
di pratiche che oggi si trova presso gli uffici del Genio civile e che con
questo disegno di legge si potrebbe effettivamente esaminare, con l’obiettivo
di ridurre i tempi per la loro approvazione.
Tuttavia qualche
problema è stato avvistato, per cui si ritiene opportuno il rinvio del punto
alla prossima seduta di Consiglio regionale.
Ne approfitto, comunque,
per fare il punto della situazione sul tema, visto l’interesse che è stato
rilevato, non solo dalle associazioni di categoria interessate, ma anche dagli
Ordini professionali. Dallo scorso mese di novembre è stato istituito un Tavolo
permanente tecnico che, con una serie di vicissitudini, ha visto la sua nascita
operativa dopo circa 2 mesi.
Esso è costituito da
7 rappresentanti degli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti,
dei geologi e dall’associazione Ance calabrese.
Questo Tavolo in
particolare sta procedendo, in collaborazione con la Regione Calabria, con il
dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, alla messa a punto di
un disegno di legge finalizzato a una semplificazione di tutte le procedure,
valutando le singole opere per come esse si differenziano sul territorio.
La norma viene,
pertanto, valutata da questo Tavolo tecnico; contemporaneamente, si sta
scrivendo anche il Regolamento. Viene valutata la modifica relativa alla
piattaforma software, utilizzata per
la presentazione dei progetti, in particolare, la piattaforma sismica.
Dalle indicazioni
che ho ricevuto dal dirigente generale del dipartimento lavori pubblici e
mobilità, il Tavolo tecnico dovrebbe completare il disegno di legge e la
relazione tecnica a supporto che la Giunta regionale presenterebbe entro la
prima decade di luglio.
E’ evidente che questa semplificazione dovrebbe
portare ad individuare, per ciascuna tipologia di opere, i parametri in base ai
quali l’ufficio prenderebbe poi la decisione di concedere le autorizzazioni
sismiche.
Questa norma
ovviamente consentirebbe con la sua entrata a regime di risolvere i tempi, di
risolvere le problematiche che attualmente attanagliano gli uffici del Genio
civile per tutte le pratiche che saranno presentate dal mese di luglio in
avanti.
Per gestire
l’arretrato, invece, l’ufficio si sta anche determinando per introdurre delle
azioni di tipo straordinario i cui effetti li valuteremo da qui ai prossimi
giorni. Grazie.
Pongo in votazione
il rinvio della proposta di legge.
(Il Consiglio rinvia)
Passiamo all’ultimo
punto all’ordine del giorno, relativo alla proposta di legge numero 336/10^,
d’iniziativa della Giunta regionale recante: “Riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23
giugno 2011, numero 118”. Prego, consigliere Aieta, ha facoltà di illustrare la
proposta di legge.
Signor Presidente,
questo disegno di legge è stato licenziato dalla seconda Commissione il 28
maggio 2018 e ha l’obiettivo di riconoscere la legittimità dei debiti fuori
bilancio della Regione Calabria.
Si compone di
quattro articoli.
L’articolo 1, comma
1, prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio,
derivanti da sentenze e titoli esecutivi, non ancora oggetto di procedura
esecutiva, per l’importo complessivo di euro 2.269.250, secondo il dettaglio
che è contenuto nell’allegata Tabella, numero 1, al disegno di legge.
All’articolo 2 si
prevede il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio,
derivante dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo
impegno di spesa, per l’importo totale di euro 8.898, per come dettagliato
nell’allegata Tabella, numero 2, al disegno di legge.
All’articolo 3
vengono indicate le forme di copertura finanziaria prevista per i suddetti
debiti, individuando il programma su cui sono allocate le risorse necessarie.
L’ultimo articolo al
disegno di legge contiene le disposizioni relative all’entrata in vigore.
Sulla proposta i
revisori dei conti hanno espresso parere favorevole con il verbale numero 200
del 21 maggio 2018, ovviamente manifestando suggerimenti relativamente al
procedimento e invitando l’amministrazione ad effettuare verifiche opportune al
fine di accertare eventuali responsabilità personali che hanno determinato il
danno economico alla Regione Calabria.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.
Anche questa
proposta di legge giustamente è frutto del lavoro della Commissione e credo
anche sia un lavoro importante per riordinare un quadro normativo che è quello
del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
E’ chiaro che “arrivare in corsa” anche su questo
comporta un po’ di difficoltà a votarlo.
Mi avrebbe fatto
piacere intervenire anche qui, magari avrei potuto, però, per senso di
responsabilità, per i tempi che ho avuto, avendolo letto così molto
velocemente, credo di poter dire che anche questa proposta di legge avrà il mio
voto favorevole. Grazie.
Se non ci sono altri
interventi passiamo all’esame del provvedimento. Pongo in votazione l’articolo
1, con il voto contrario del consigliere Orsomarso.
(E’ approvato)
Articolo 2.
(E’ approvato)
Articolo 3.
(E’ approvato)
Articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
la proposta di legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento
formale e dei relativi allegati, prendendo, altresì, atto del parere favorevole
del Collegio dei revisori dei conti.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Mirabello. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Volevo solo precisare che nella precedente seduta di Consiglio regionale
avevamo inserito all’ordine dei lavori un ordine del giorno avente ad oggetto
la vicenda dell’APQ (Accordo di Programma Quadro) trasporti - galleria di
Coccorino - Joppolo - Strada Provinciale SP23 - Ricadi, Joppolo, Nicotera.
So che la conferenza
dei capigruppo ha calendarizzato quest’ordine del giorno per la prossima seduta
di Consiglio regionale,
mi permetto, però, di sottolineare all’Aula che proprio oggi,
come ha precedentemente detto anche il collega Pasqua, questa realtà ha vissuto
un evento traumatico molto grave, con un alluvione che ha praticamente isolato
il centro abitato di Joppolo. Per cui, Presidente, riterrei opportuno
richiedere la discussione su quest’ordine del giorno in questa seduta di
Consiglio regionale, se c’è lo spazio, diversamente la rinvieremo alla prossima
seduta.
Se ci vuole fare
avere alla Presidenza l’ordine del giorno.
Era già stato
depositato, Presidente.
Chiedo all’Aula, in
via eccezionale, di discutere questo ordine del giorno. Pongo in votazione
l’inserimento all’ordine dei lavori dell’ordine del giorno.
(E’ inserito)
Signor Presidente,
illustro velocemente quest’ordine del giorno che - ripeto quanto detto in
precedenza - assume anche un’importante attualità alla luce dell’evento accaduto,
in data odierna, con l’alluvione che ha colpito proprio tutta l’area di Joppolo
e di Nicotera.
La Regione Calabria
ha sottoscritto con la Provincia di Vibo Valentia, come ente attuatore,
nell’anno 2002, una APQ (Accordo di Programma Quadro) trasporti che prevedeva,
per un importo di 30 milioni di euro, la realizzazione dell’ammodernamento e
dell’adeguamento della rete stradale ricadente sulla SS522 - SS18 (Rosarno -
Nicotera - Pizzo).
Questo intervento,
originariamente programmato, è stato solo parzialmente realizzato in quanto
risultano ancora non ultimati tre lotti, localizzati nei tratti Tropea -
Ricadi, varianti di Pizzo Calabro, tratto SP23 (Ricadi - Joppolo - Nicotera).
Considerato che:
in relazione al
terzo lotto, ricadente nel Comune di Joppolo, era originariamente prevista una
galleria di circa 800 metri, finalizzata alla messa in sicurezza di un tratto
franoso della SP23, collocato tra la frazione di Joppolo ed il paese
capoluogo;i lavori della galleria risultano sospesi da oltre 5 anni e il
suddetto tratto di strada risulta da circa sei mesi interrotto e chiuso al
traffico a causa di eventi franosi e caduta massi, creando notevoli disagi ai
cittadini, costretti a percorsi alternativi molto dispendiosi e pericolosi.
Ritenuto che un
ulteriore ritardo nella realizzazione dei lavori della SP23 potrebbe rendere
insostenibile la situazione della viabilità e dei collegamenti dell’intera
zona, aggravati dal sopraggiungere della stagione estiva, dalla conseguente
impossibilità di raggiungere da sud la zona turistica più importante della
provincia di Vibo Valentia, Tropea Capo Vaticano, e - aggiungo - dagli eventi
che si sono verificati in data odierna, nelle prime ore del mattino.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta regionale e
l’Assessorato infrastrutture e trasporti ad assumere ogni iniziativa idonea ad
assicurare, attraverso l’urgente predisposizione di studi di fattibilità ed
eventuali varianti progettuali, con la programmazione delle risorse residue, ammontanti
a circa 13 milioni di euro, la messa in sicurezza, il ripristino e la
riapertura della SP23 nel tratto Ricadi - Joppolo - Nicotera.
Pongo in votazione
l’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Avendo esauriti i
punti all’ordine del giorno la seduta è tolta.
La seduta termina alle 19,16
Ha chiesto
congedo: Salerno, Scalzo.
(È concesso)
Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a
Commissioni
È stata
presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa del
consigliere regionale:
Bova -
“Integrazione delle Aziende Ospedaliere della Città di Catanzaro” (P.L. n.
348/10^)
È stata
assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e
formative - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per
il parere.
(Così resta stabilito)
Annunzio di proposte di
provvedimento amministrativo
Sono state
presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo
d’Ufficio:
“Surroga del
consigliere regionale Francesco Cannizzaro” (P.P.A. n. 213/10^)
“Surroga del
consigliere regionale Wanda Ferro” (P.P.A. n. 214/10^)
Dimissioni dalla carica di
consigliere regionale
Il
Consigliere regionale Wanda Ferro, con nota acquisita al protocollo generale n.
26180 del 7 giugno 2018, ha comunicato di esercitare l'opzione per il mandato
parlamentare.
Il
Consigliere regionale Francesco Cannizzaro, con nota acquisita al protocollo
generale n. 26337 dell'8 giugno 2018, ha formalmente rassegnato le dimissioni
da Consigliere regionale della Calabria, con effetto immediato.
In data 7 giugno 2018, il
Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sotto indicata legge
regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 58 dell'8 giugno 2018:
1. Legge
regionale 7 giugno 2018, n. 15, recante: “Disciplina regionale dei servizi di
Polizia Locale”.
La Giunta regionale ha trasmesso copia della seguente deliberazione di
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
Deliberazione Giunta regionale n. 208 dell’1.6.2018
Interrogazioni a risposta scritta
Nicolò
- Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
il reparto
di psichiatria del nosocomio di Locri versa in una situazione critica
ascrivibile alla carenza di personale medico e infermieristico;
considerato
che: tale situazione ha determinato il blocco momentaneo dei trattamenti
sanitari obbligatori, garantendo soltanto i ricoveri in regime volontario;
ritenuto che: sussiste il
rischio concreto di riduzione del numero dei posti letto disponibili, causando
gravi ripercussioni per gli utenti del reparto de quo -:
quali provvedimenti impellenti
si intendono esperire al fine di garantire un completo ed efficiente
funzionamento del reparto de quo.
(370; 11/06/2018)
Nicolò
- Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
il
sottoscritto ad agosto 2016 interrogava il Presidente della Giunta Regionale al
fine di sapere quali fossero le iniziative previste in ordine alla
realizzazione dello svincolo di Laureana di Borrello con gli adeguati innesti
connessi alle strade provinciali esistenti;
era
pervenuta risposta scritta nella quale veniva indicato l'inserimento della
realizzazione dello svincolo de quo tra le opere prioritarie di cui al
"Contratto di Programma 2015", nonché nel "Quadro degli
interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi sulla rete
stradale" del Piano regionale dei Trasporti approvato con delibera di
Giunta Regionale n.327 di agosto 2016, confermando l'importo previsto di 38 M€,
risultando dunque il progetto prontamente realizzabile;
considerato
che: tale opera favorirebbe il collegamento rapido dell'alta valle del Mesima con la principale arteria di mobilità della regione;
ritenuto che: a tutt'oggi si
riscontra una situazione di stallo in merito all'avvio dei lavori -:
quali iniziative si intendono
esperire al fine di procedere celermente all'esecuzione di tale progetto in una
logica volta altresì a favorire lo sviluppo socio-economico per i paesi del
versante tirrenico- preaspromontano e a scongiurare
il rischio di distrazione dei fondi destinati a tale scopo.
(371; 13/06/2018)
Nicolò - Al Presidente della Giunta
regionale. Per sapere -
premesso che:
il trasporto
pubblico locale evidenzia disagi per i pendolari calabresi;
considerato
che: tra le criticità risulterebbe anche la soppressione della corsa Locri-
Rosarno;
ritenuto che: tale disservizio
ha ripercussioni sul trasporto ferroviario relativamente alla fermata di
Rosarno prevista dai treni ad alta velocità che collegano Locri e Rosarno con
Roma -:
quali provvedimenti impellenti
si intendono adottare al fine di ripristinare tale servizio di collegamento.
(372; 13/06/2018)
Il
Consiglio Regionale,
premesso che:
nelle ultime ore il territorio di Nicotera nel Vibonese è stato oggetto
di un violento nubifragio che ha cagionato importanti allagamenti e
smottamenti, con gravissimi danni e disagi alla popolazione ed alla
circolazione non soltanto su gomma: considerato che il fenomeno, oltre alle
purtroppo consuete conseguenze, si è, altresì, verificato alle porte della
stagione estiva e che il settore turistico potrebbe rischiare il crollo in un
momento così delicato per l'economia non soltanto della Comunità,
impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria ad attivarsi, con urgenza e
senza ritardo, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, al fine di garantire
la sicurezza idrogeologica del territorio, oltreché, intervenire con concrete e
mirate azioni volte ad assicurare un ripristino immediato delle abitazioni
private e delle attività economiche eventualmente interessate dal succitato
fenomeno.
Al
Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore Regionale al Lavoro.
premesso che:
negli anni passati la Regione
Calabria ha firmato con le organizzazioni sindacali un accordo teso al
riutilizzo dì risorse finanziarie per sostenere tirocini da svolgersi, tra
l'altro, anche presso uffici periferici calabresi del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, a cura di lavoratori già percettori
dell'indennità di mobilità in deroga;
successivamente, una volta
siglate le intese col ministero competente e con l’Inps si provvedeva ad
emanare bando regionale pubblico di reclutamento, pubblicato sul Burc n. 65 del 31 Maggio 2016, per la selezione di 627
disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori dì
ammortizzatori sociali in deroga, per un percorso di qualifica in grado di
offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese raggiunte
dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e
delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria;
per censurabili ragioni di
ordine burocratico ed organizzativo, la procedura di selezione si protraeva per
quasi un anno e mezzo, consentendo alle unità selezionate di iniziare a prestare
le proprie attività soltanto a far data dal primo marzo 2018, per un periodo di
12 mesi con riconoscimento di indennità mensile commisurata in euro 500, da
erogarsi a cura di Calabria Lavoro;
che detti lavoratori si sono
subito mostrati indispensabili per l'apertura ed il funzionamento dei musei,
parchi archeologici, biblioteche, gallerie, palazzi e soprintendenze ai quali
sono stati assegnati, arricchendo un già solido patrimonio di conoscenze e
professionalità del quale difficilmente si potrà fare a meno, anche in ragione
della carenza di personale e dei continui pensionamenti non seguiti da nuove
assunzioni;
ad oggi, tuttavia, questi
lavoratori, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dall'inizio dei
loro tirocini, i detti lavoratori non hanno ancora ricevuto le indennità
maturate;
tanto premesso, interpella il Signor Presidente della Giunta regionale
calabrese -:
se il Governo regionale, nelle
persone del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale al
lavoro, sia a conoscenza della situazione;
se e come la Regione intenda
adoperarsi per sollecitare le amministrazioni periferiche del Mibact a completare la necessaria rendicontazione,
preliminare ai pagamenti, e perché Calabria Lavoro possa procedere celermente e
con urgenza alla liquidazione delle indennità arretrate: se la Giunta regionale
intenda promuovere fin da ora, con il Mibact, un
tavolo di concertazione per valutare di concerto con lo stesso le iniziative da
assumere per un eventuale, futuro impiego degli odierni tirocinanti in maniera
stabile a garanzia dell'efficace funzionamento degli enti e sedi presso ì quali
gli stessi svolgono già oggi le proprie attività.
Risposta scritta
all’interrogazione
Gallo
- Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
dal 2004 Sorical
gestisce in concessione tutti gli impianti che l'ex Cassa per il Mezzogiorno
aveva trasferito alla Regione Calabria;
per effetto di ciò, attraverso
6.000 km di condotte, 900 serbatoi, 300 impianti di sollevamento;
13 impianti di
potabilizzazione;
7 traverse di derivazione e
2.600 nodi di erogazione, Sorical è tenuta a
garantire l’erogazione dell'acqua a 363 Comuni, con criteri di efficienza ed
elevati standard di qualità;
tra gli impianti affidati a Sorical c'è l'acquedotto denominato Abatemarco, posto al
servizio di 25 Comuni in provincia di Cosenza, con utenza complessiva pari a
circa 200.000 abitanti;
sono ricorrenti, nelle
cronache, gli episodi legati a rotture o malfunzionamenti dell’Abatemarco;
da ultimo, il 7 maggio 2018,
una falla aperta evidentemente già da tempo ha causato in contrada Vaditari di Malvito, nel Cosentino, uno smottamento di
fango e terriccio che ha investito diverse abitazioni, causando anche un
ferito;
pochi giorni dopo l'accaduto,
superata la fase dell'emergenza gestita dalla stessa Sorical
con intervento anche dei tecnici della Protezione Civile, i residenti nella
zona hanno lamentato il disinteresse delle istituzioni nei riguardi della loro
condizione;
in effetti, a distanza di
giorni, diverse case risultavano essere ancora parzialmente invase dal fango,
ai piani bassi e nei magazzini, con spese di rimozione e pulizia interamente
addossate ai proprietari: di detta situazione l'interrogante prendeva
cognizione personalmente, a seguito di sopralluogo in coda al quale veniva
pubblicamente auspicata l'immediata visita nell'area anche del Presidente della
Giunta regionale, perché lo stesso potesse rendersi da sé di quanto
verificatosi e segnalato;
nell'occasione, si sollecitava
altresì Sorical a voler provvedere tempestivamente al
risarcimento dei danni occorsi, oltre che a fornire chiarimenti in ordine alle
proprie eventuali responsabilità gestionali in relazione al ripetersi di
disservizi anche gravi;
vano è risultato ogni tentativo di ottenere risposte ed interventi
concreti da parte di Sorical stessa e della
Presidenza della Giunta regionale -:
se la Giunta regionale sia a
conoscenza dei fatti esposti;
se la Giunta regionale ritenga
di disporre accertamenti in relazione alle responsabilità gestionali della
concessionaria Sorical in relazione a tutti i guasti
e rotture caratterizzanti in particolare l'acquedotto Abatemarco, con specifico
riferimento a quanto avvenuto in località Vaditari di
Malvito il 7 maggio 2018;
se e quali iniziative si
intendano assumere per ottenere che Sorical provveda
con tempestività al risarcimento dei danni cagionati ai residenti del
territorio di Malvito dalla falla apertasi nell'acquedotto gestito dalla stessa
società;
se e quali misure si ritenga
di dover adottare per impedire il ripetersi di situazioni simili e se, in
particolare, non si ritenga di dover programmare modifiche al- tracciato
dell'Abatemarco.
Risposta: “Si riscontra
l'interrogazione sull'argomento in oggetto per rappresentare quante segue: Già
nelle prime immediatezze seguenti l'evento del 7 maggio, la Giunta Regionale è
stata informata in modo puntuale sul susseguirsi degli eventi. In particolare,
il sottoscritto ha partecipato alle due riunioni convocate dal Prefetto di
Cosenza all'indomani degli eventi, l’8 maggio e il 25 maggio 2018. In quella
sede sono stati assunti degli impegni sia da parte della Regione, rispetto alle
risorse finanziarie, sia da parte di Sorical che ha
confermato il suo massimo impegno sugli aspetti tecnici e sulla attuazione
degli interventi di sistemazione. Sorical ha
immediatamente denunciato il sinistro alla sua società assicuratrice: i LLoyd's di Londra, com'è noto una delle maggiori compagnie
assicuratrici al mondo, la quale ha nominato un proprio perito che seguirà la
quantificazione del danno. Nel frattempo le famiglie proprietarie dei fondi e
degli immobili danneggiati hanno nominato dei propri legali e consulenti
tecnici che hanno già formulato delle prime richieste risarcitone. Per quanto
attiene invece il ripristino dei luoghi, dopo avere effettuato i primi
interventi indispensabili alla riparazione dell'acquedotto, il cui ripristino
in esercizio era una condizione essenziale, i tecnici della Sorical
hanno avviato la progettazione per la messa in sicurezza del sito e ogni scelta
è stata condivisa con i tecnici nominati dalla famiglia Orefice come anche con
i tecnici del Comune di Malvito. Sorical, su
indicazione della Regione, sta vagliando anche l'ipotesi di spostamento della
condotta, atteso che lungo il tracciato, negli anni successivi alla posa
avvenuta da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno, sono state costruite
alcune abitazioni nelle strettissime prossimità delle condotte. Il percorso
alternativo, però, deve tenere conto della stabilità del terreno per cui si
stanno eseguendo le indagini geologiche, al fine di evitare che la condotta
possa essere posata su una fascia di terreno inadeguato. E'
da sottolineare che Sorical, nel 2009, a seguito di
uno smottamento franoso avvenuto poco a valle dell'attuale evento, ha
realizzato alcune opere di consolidamento del tracciato che al momento si sono
dimostrate efficaci e, pertanto, si intende proseguire con lo stesso tipo di
intervento. Riguardo alle osservazioni su eventuali responsabilità della Sorical, si osserva che il tracciato dell'acquedotto
Abatemarco è stato definito negli anni 70 dall'ex Cassa per il Mezzogiorno
sulla base di accurati studi e l'infrastruttura, dopo la messa in esercizio, è
stata trasferita alla Regione. Dal 2004, Sorical,
subentrando nella gestione alla Regione, ha effettuato diversi interventi per
superare altrettante criticità e rendere più sicuro e stabile l'acquedotto
Abatemarco che come noto si sviluppa su 43 km di condotte con circa 40 anni di
vita al servizio di 25 Comuni e circa 200 mila abitanti. Tra gli interventi
realizzati, sicuramente sono degni di menzione i seguenti: Ricostruzione della
condotta nella tratta tra il bottino di riunione San Donato di Ninea fino alla
contrada Macellara di San Sosti per 3,8 milioni di euro, ultimato e in
esercizio; Sistemazione della frana sulla condotta nel territorio di San Marco
Argentano in località "Valle Sacchini", si
tratta di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione della frana per
113 mila euro; Sistemazione della frana sulla condotta nel territorio di
Cervicati in località "Castagnelle - Sciulli", 80 mila euro; Lavori di efficientamento
in località fontana di Caporosso, Vaditari (Malvito)
dove è stato realizzato un tracciato alternativo del raddoppio della condotta
Capodacqua per 300 mila euro. Nel 2012, la crisi della Sorical
a causa della grande massa creditoria nei confronti dei Comuni non ha permesso
l'ultimazione di altri investimenti, che erano in corso, con risorse in
cofinanziamento. Appena insediata la nuova Giunta Regionale, a partire dal
2015, dopo un'attenta ricognizione, ha avviato con risorse pubbliche un
programma di investimenti sull'Abatemarco. Questa Giunta Regionale ha stanziato
lo scorso anno 10 milioni di euro proprio per migliorare l'acquedotto Abatemarco
e completare gli investimenti sospesi nel 2012. Si tratta del completamento del
by-pass del tratto di adduttrice in raddoppio compreso tra i Comuni di Malvito,
Santa Caterina Albanese e San Marco Argentano per una lunghezza di circa 6,3 km
con un investimento di 2,6 milioni di euro, fermo al 50% dei lavori. Sorical, invece, con risorse proprie, sta completando
l'intervento della stessa adduttrice in raddoppio, acquedotto Capodacqua, dai
Comune di Cervicali al Torrente Settimo di Montalto e da qui al partitore di
Colle Mussano a Cosenza. Un intervento di circa 4 milioni di euro, già
collaudato e in esercizio per stralci funzionali fino a Quattromiglia di Rende
e l'Università della Calabria. Tale intervento, ormai quasi del tutto
completato (manca solo il 7% circa dei lavori), ha permesso lo scorso anno di
mitigare i gravi effetti della siccità nell'area urbana di Cosenza per
l'apporto di 60 litri al secondo in più. Quindi riepilogando per l'Abatemarco Sorical, a partire dal 2004 anno in cui è subentrata alla
Regione, ha investito 8 milioni di euro, cui oltre 3 milioni con risorse
proprie. La Regione, lo scorso anno ha stanziato 10 milioni di euro che daranno
copertura a progetti di pari importo già predisposti da Sorical
e che in minima parte saranno utilizzati per completare gli interventi, per il
resto per mettere in sicurezza e rendere stabile ai fini idraulici il più
importante acquedotto della Calabria”.
Prof. Roberto Musmanno (Assessore alle
Infrastrutture)
Il Consiglio regionale,
premesso che:
il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta delle elezioni, con deliberazione n. 302 del 21 maggio
2018 ha dichiarato definitivamente la sussistenza delle cause di
incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali eletti al Parlamento,
fissando in 10 giorni dalla data di notifica della stessa deliberazione il
termine entro il quale i predetti consiglieri avrebbero dovuto esercitare
l’opzione, pena la decadenza dalla carica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera g) della legge n. 165/2004;
in data 24 maggio 2018, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 19 del Regolamento interno, il Presidente
del Consiglio regionale ha disposto a mezzo posta la notifica della
deliberazione n. 302/2018 al consigliere Francesco Cannizzaro e che la stessa è
stata eseguita in data 30 maggio 2018;
preso atto che il medesimo
consigliere, con nota acquisita al protocollo generale n. 26337 dell’8 giugno
2018 ha esercitato, nei termini, l’opzione per il mandato parlamentare;
considerato che:
a norma dell’articolo 16 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: “Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale”, il seggio resosi vacante per
qualsiasi causa deve essere attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto;
pertanto, occorre prendere
atto delle suddette dimissioni e conseguentemente provvedere alla relativa
surroga;
così come risulta dalla copia
del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di
Reggio Calabria per l’elezione del Consiglio regionale della Calabria anno
2014, nella graduatoria dei non eletti, per la lista n. 1 avente il
contrassegno “Casa delle Libertà”, nella quale era stato eletto il consigliere
Francesco Cannizzaro, è riportato, quale primo dei non eletti, il candidato
Giuseppe Pedà, con cifra individuale di 5142 voti;
delibera
di attribuire, ai sensi
dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, al candidato Giuseppe Pedà il seggio resosi vacante a seguito dell’esercizio
dell’opzione per il mandato parlamentare del consigliere Francesco Cannizzaro.
Il Consiglio regionale,
premesso che:
il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta delle elezioni, con deliberazione n. 302 del 21 maggio
2018 ha dichiarato definitivamente la sussistenza delle cause di
incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali eletti al Parlamento,
fissando in 10 giorni dalla data di notifica della stessa deliberazione il
termine entro il quale i predetti consiglieri avrebbero dovuto esercitare
l’opzione, pena la decadenza dalla carica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera g) della legge n. 165/2004;
in data 24 maggio 2018, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 19 del Regolamento interno, il Presidente
del Consiglio regionale ha disposto a mezzo posta la notifica della
deliberazione n. 302/2018 al consigliere Wanda Ferro e che la stessa è stata
eseguita in data 29 maggio 2018;
preso atto che il medesimo
consigliere, con nota acquisita al protocollo generale n. 26180 del 7 giugno
2018 ha esercitato, nei termini, l’opzione per il mandato parlamentare;
considerato che nella
fattispecie la surroga va effettuata in conformità alla sentenza n. 80/2017 pronunciata
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che, a conclusione del
giudizio, aveva proclamato eletta alla carica di consigliere regionale Wanda
Ferro in sostituzione di Giuseppe Mangialavori;
ritenuto, consequenzialmente,
che il seggio vada assegnato al candidato Giuseppe Mangialavori,
ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, per come modificato dalla
legge regionale n. 1/2005;
delibera
di attribuire, ai sensi
dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, per come modificato dalla legge
regionale n. 1/2005, al candidato Giuseppe Mangialavori
il seggio resosi vacante a seguito dell’esercizio dell’opzione per il mandato
parlamentare del consigliere Wanda Ferro.
Proposta di legge numero
280/10^ di iniziativa dei consiglieri S. Esposito, G. Giudiceandrea recante: “Disposizioni in
materia funeraria e di polizia mortuaria” (Del. n. 307)
TITOLO I
FINALITÀ E
DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità,
princìpi e ambito di applicazione)
1. La
Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di
disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto
delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La
presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse
degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai
princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle
prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela
della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza.
3. In
particolare, la presente legge:
a) definisce
le funzioni della Regione e degli enti locali ed aziende sanitarie provinciali
(ASP), individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni
ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere
sulle proprie autonomie operative;
b) disciplina
le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai
profili igienico-sanitari;
c) armonizza,
nell’ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e
di controllo da parte degli enti competenti;
d) regolamenta
le condizioni e i requisiti per l’esercizio delle attività mortuarie e funebri,
affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di
cui alla presente legge.
4. La
costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza
pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all’articolo
824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni
demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento
anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità
locali, secondo i diversi usi funerari.
5. I
servizi cimiteriali comprendono l’insieme delle attività inerenti la
disponibilità, la custodia, il mantenimento o l’ampliamento del demanio
cimiteriale, l’accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni
cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda individuale,
i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione,
estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri
all’interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le
registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.
6. La
gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà
di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri
defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle
tradizioni e del credo religioso.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai
fini della presente legge:
a) per
«salma», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a
ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento della
morte;
b) per
«cadavere», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione
di decesso o dell’accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente;
c) per
«resto mortale», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione,
decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti
anni di tumulazione stagna. Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito
in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato;
d) per
«attività di polizia mortuaria», si intendono le attività autorizzatorie, di
vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
e) per
«servizi funebri», si intendono le attività imprenditoriali svolte
congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine
pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi
contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
1) disbrigo,
in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche
amministrative conseguenti al decesso di una persona;
2) preparazione,
vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in
occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela
sanitaria;
3) trasporto,
con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di
rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;
4) ricomposizione
del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;
5) eventuale
gestione di case funerarie;
f) per
«attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste
in esse:
1) dal
Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le
modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad
evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti
in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:
1.1 nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero
in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che
possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura
nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse», si intende la
situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono
effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari
circostanze, nelle quali il Comune può disporre l’eventuale differimento del
termine;
1.2 su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità
sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta
e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di
osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN);
2) dal
Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione,
l’obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli
istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali
nel territorio dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;
g) per
«attività cerimoniale funebre», si intendono le manifestazioni di cordoglio e
di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in
ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la
temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per
le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le
chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e
le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere
ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di
particolari onoranze. In particolare:
1) per
«casa funeraria», si intende la struttura privata gestita da soggetti
autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei
requisiti stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti, ove, a richiesta
dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite
ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le
strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della
vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della
tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività
di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare
presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista
dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;
2) per
«sala del commiato» si intende la sala, collocata all’interno della casa
funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque,
al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita
all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;
h) per
«trasporto funebre», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal
luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge,
eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività funebre;
i) per
«tanatoprassi», si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel
tempo e, comunque, tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per
«tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del
defunto per la sua esposizione.
TITOLO II
COMPETENZE E
ATTRIBUZIONI
Art. 3
(Compiti e attribuzioni
della Regione)
1. La
Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo
nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria
attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai
principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.
2. La
Giunta regionale definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie
attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente
legge:
a) i
requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i
requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale, e, sentite le
categorie, le relative norme gestionali;
c) i
requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
d) i
requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività
funebre, nonché i requisiti della certificazione regionale all’attività
funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
e) le
caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle
tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
f) l’elenco
delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la
sepoltura o per la cremazione;
g) i
criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale;
h) i
criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei
servizi funebri;
i) le
modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri
autorizzate dai Comuni e delle imprese funebri qualificate ed abilitate ai
servizi disgiunti, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in
via telematica;
j) le
modalità per la formazione e l’aggiornamento professionali, nei limiti di
quanto previsto dalla presente legge;
k) i
tempi di adeguamento e attuazione della presente legge, da parte dei Comuni e
delle attività funebri esistenti, da accertarsi e realizzarsi entro tre mesi
dell'entrata in vigore della stessa.
Art. 4
(Compiti e
attribuzioni dei Comuni)
1. Il
Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone
residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la
realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di
crematori e, in particolare:
a) rilascia
le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura
spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo
svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi
familiari;
c) adotta
il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e
di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
d) assicura
il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi
familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di
trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
e) esercita
i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
f) esercita
poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti
igienicosanitari, delle Aziende sanitarie provinciali.
Art. 5
(Riordino
territoriale)
1. L'esercizio
dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale; essa integra le
tradizionali suddivisioni in programmazione economica e pianificazione
territoriale per offrire i riferimenti territoriali alle politiche di sviluppo,
nel pieno rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, per quanto riguarda la
libertà d'impresa, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, per il libero mercato, al fine di assicurare le migliori
funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di concorrenza e nel rispetto della normativa
nazionale vigente.
Art. 6
(Compiti
delle Aziende sanitarie provinciali)
1. Le
Aziende sanitarie provinciali, nei limiti delle proprie competenze:
a) assicurano
il servizio di medicina necroscopica;
b) impartiscono
prescrizioni a tutela della salute pubblica;
c) esercitano
le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico- sanitari;
d) rilasciano
i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.
TITOLO III
DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 7
(Attività
funebre)
1. L’attività
funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l’esercizio
in forma congiunta dei seguenti servizi:
a) disbrigo,
su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche
amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri;
b) vendita
di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) preparazione
del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
d) trasferimento
durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
e) trattamenti
di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
f) recupero
di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o
privati;
g) gestione
di case funerarie.
2. Per
lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in
cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i
requisiti stabiliti all’articolo 3, per i quali è necessario allegare
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L’utilizzo
del procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di
servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di
persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio
di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti
civile e penale.
4. L’attività
funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata
dall’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi della pubblica sicurezza).
5. E’
vietata l’intermediazione dell’attività funebre, sia ai titolari delle imprese
esercenti l’attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse
collegato o riconducibile.
6. Il
conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la
vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al
funerale è svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente,
e su richiesta degli interessati, presso l’abitazione del defunto e dell’avente
titolo, purché non all’interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di
ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
7. Al
fine di tutelare l’utenza dei servizi funebri, l’attività funebre è
incompatibile con:
a) la
gestione del servizio cimiteriale;
b) la
gestione del servizio obitoriale;
c) la
gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali,
di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;
8. Il
Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e
gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre,
anche acquisendo la certificazione di cui all’articolo 11.
Art. 8
(Impresa
funebre)
1. I
servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi
di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l’effettiva libertà di
scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I
servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti
stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e
finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell’apposita autorizzazione
rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9.
3. Ogni
impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi
delle forniture e dei servizi.
Art. 9
(Requisiti
dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)
1. La
dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2, contiene
l’autocertificazione dei seguenti requisiti:
a) una
sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio
e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre
attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che
necessitano di partita IVA separata. Presso ogni sede commerciale delle imprese
esercenti l’attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le
forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo
alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente
da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, primo comma, numero
27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve
essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del
servizio funebre;
b) un
responsabile abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli
affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente
l’autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante
della stessa;
c) un
operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative,
stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente
l'autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con
il socio familiare prestatore d’opera che svolga nell'impresa attività
lavorativa e continuativa, o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel
rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
d) personale
addetto alla movimentazione dei feretri, nel numero previsto dal decreto
legislativo aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dotazioni strumentali
capaci di garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza, a tutela
della salute dei lavoratori, in regola con le vigenti norme contributive e
assicurative. Sono equiparati al personale dipendente il titolare dell'impresa
individuale, i soci o i soci familiari lavoratori che svolgono nell'impresa
attività in forma prevalente e continuativa;
e) una
o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti.
2. L'effettiva
disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1 lettera
d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita
ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti
funebri.
3. I consorzi e gli operatori funebri di
cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono
dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento
delle prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in
contemporanea.
4. Il
titolare o socio o il responsabile, può svolgere anche le mansioni di
necroforo.
5. L'apertura
di eventuali e ulteriori sedi secondarie nel Comune dove si trova la sede
principale o in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la prima
autorizzazione, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento
della medesima attività, è soggetta a
una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2. L'addetto deve garantire la
sua presenza nella succursale, negli orari di apertura al pubblico, esponendo
gli orari di servizio all'esterno di essa. Le attività esistenti prima
dell'entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi entro dodici mesi
dall'entrata in vigore di quest'ultima, per non intercorrere in sanzioni e/o
nella chiusura delle sedi stesse.
6. L’impresa
funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo
scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a
essa commissionati, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate, in
possesso di mezzi per come indicati dal comma 1. In questo caso, per non
eludere la normativa nazionale in materia ed evitare la configurazione di
condotte illecite come la somministrazione illecita di manodopera, l’impresa
funebre comunica preventivamente ai familiari del defunto che, con mandato,
darà incarico per il trasporto disgiunto a impresa diversa da quella incaricata
per la vendita del feretro e relative attività svolte.
7. Le
imprese funebri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono, mediante
la sottoscrizione di formali contratti, costituire consorzi, società consortili
e reti di imprese, dando informazione di tali contratti sia agli utenti,
all’atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in
occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e,
comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività
funebri.
Art. 10
(Requisiti
del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)
1. Il
personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle
categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o
religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al regio decreto 6
dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che
richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle
quali non è applicabile la limitazione
dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), così
come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della
contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei
singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere
discontinuo
del lavoro.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi
obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti
accreditati direttamente dalla Regione. I corsi di formazione già svolti
restano validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale e qualitativo
dell'impresa che ne ha richiesto adempimento.
3. L’attività
funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate
fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:
a) condanna
definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del
codice penale;
b) condanna
definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
c) condanna
definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica
amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna
alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di
un’arte ovvero dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione;
e) sottoposizione
alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136);
f) contravvenzioni
accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229);
g) contravvenzioni
accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in
via amministrativa.
4. Le
condizioni ostative di cui al comma 3, così come previsto nei singoli casi
dagli ordinamenti civili e penali in vigore, si applicano al titolare, al
legale rappresentante, ai prestatori d’opera nonché a tutto il personale
dell’impresa.
Art. 11
(Accertamento
dei requisiti)
1. L’accertamento
dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e
dalle Aziende sanitarie provinciali esercitando le funzioni a essi attribuite
dalla presente legge.
2. Ai
fini dell’accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro i termini stabiliti
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera k), devono
munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La
certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali
spetta la verifica.
4. La
certificazione di cui ai commi 2 e 3 ha validità annuale.
5. La
mancata acquisizione o presentazione della certificazione di cui ai commi 2, 3
e 4, equivale a carenza dei requisiti e comporta l’immediata cessazione
dell’attività.
Art. 12
(Mandato)
1. Il
Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti
igienico-sanitari, e in conformità all'articolo 119 della Costituzione, vigila
e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli
utenti il diritto di scegliere liberamente l’impresa funebre di cui avvalersi,
senza intervenire direttamente sulla domanda e sull’offerta dei servizi nonché
sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni:
a) servizio
funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi
familiari ovvero nel caso di disinteresse;
b) servizio
obbligatorio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla
pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a
seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria.
2. Il
mandato di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un’impresa
funebre autorizzata.
3. Il
mandato di cui al comma 2 è conferito all’impresa funebre nella sua sede
autorizzata, principale o secondaria, ovvero, su richiesta dei familiari,
presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, purché al di fuori di
strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio-
sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l’uso di sedi e di uffici
mobili.
4. È
fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di
imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto di indirizzare
il dolente nella scelta dell’impresa funebre al personale che presta servizio,
a qualsiasi titolo, presso enti pubblici, strutture sanitarie,
socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private,
nonché presso strutture deputate ai pubblici servizi, e ai gestori di un
servizio di ambulanze.
5. Nello
svolgimento dell’attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e
quella da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato
proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore
o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate
all’acquisizione di mandati.
Art. 13
(Trasporti
funebri)
1. Costituisce
trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non
impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di
osservazione, quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di
osservazione comunale, l’obitorio, la casa funeraria o l’abitazione del defunto
o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di
speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco, entro
quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno
intervenuto l’accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in
tutto il territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma
10.
2. Costituisce
trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato
sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo
di onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso.
3. Il
trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell’addetto
al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve
essere effettuato con un’autofunebre e con personale numericamente sufficiente,
in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica,
di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
4. L’addetto
al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima
della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
a) l’identità
del cadavere;
b) che
il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è
stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) i
nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell’autofunebre che,
in concreto, eseguono il trasporto.
5. L’addetto
al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è
responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale
in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l’altro
sia conservato dall’incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione
trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per
il trasporto funebre all’estero, la relativa autorizzazione è rilasciata dal
Comune in cui è avvenuto il decesso. In questo caso, trovano applicazione le
norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Se
il decesso avviene presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero
istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere
all’interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla
competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività
funebre o a esso collegata.
8. Nella
nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la
decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, con il relativo
trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna
al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I
Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle
operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello
individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del
d.lgs. 81/2008.
10. Il
medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica
preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si
escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la
possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale,
con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma
in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da
consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del
periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie
autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già
eseguita prima del trasporto, compete all’ASP del luogo in cui si svolge il
residuo periodo d'osservazione.
11. La
certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della
salma. Dell’eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente
attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è
avvenuto il decesso e che rilascia l’autorizzazione al trasporto, al Comune di
destinazione della salma e all’ASP competente per territorio nel luogo di
destinazione della salma.
12. Il
responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra
l’accettazione della salma, con l’indicazione del luogo di partenza,
dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto, e trasmette tali
informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso,
al Comune ove è destinata la salma, nonché all’ASP competente per territorio
nel luogo di destinazione della stessa. Se l’accertamento della morte non è
stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma
deve darne notizia al medico necroscopo affinché effettui detto accertamento,
che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso
per il rilascio della relativa documentazione.
13. In
caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è
autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare
in concreto.
14. Il
trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie
e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato
civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all’ufficiale di stato civile
del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all’estero.
15. Il
trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è
effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa
autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l’adozione delle misure
necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
16. Ogni
trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento da un soggetto
esercente l’attività funebre, previo incarico di chi lo commissiona. I costi
del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto
riguarda i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1, punti
1.1 e 1.2, i costi sono a carico del Comune in cui ha avuto luogo il decesso.
17. Il
trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e
comunale.
18. La
chiusura e il sigillo feretro, in ceralacca o adesivo, riportante i dati
dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della
chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti fuori dal territorio comunale,
regionale e nazionale, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui
ai commi 10, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e
la stessa ne è civilmente e penalmente responsabile.
Art. 14
(Caratteristiche
dei feretri)
1. Per
garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto
del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i
cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l’inumazione, la
tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro
modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:
a) i
cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole
di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di
provenienza legale ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE)
n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Per la
pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla cassa in
legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le
caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l’inumazione, la
cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;
b) sulla
cassa di legno, in posizione ben visibile, a cofano chiuso, devono essere
impressi, in maniera indelebile e inequivocabile, sia il marchio del
fabbricante sia l’indicazione geografica di produzione. La marchiatura può
essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli
di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È
fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul
prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del
fabbricante. Le bare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia
mortuaria) e
alle disposizioni normative vigenti in materia;
c) quando
è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro
impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno,
di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il
fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa
deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di
inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la
tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio
idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni
di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa
doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l’uso di dispositivi atti a ridurre
la sovrapressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è
previsto l’uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche
di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono
condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati
biodegradabili
i materiali che, per tipo e per spessore, hanno superato la prova prevista dal
decreto del Ministro dell’ambiente 7 dicembre 1990 (Definizione delle modalità
del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l’asporto delle
merci);
d) sul
coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di
materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data
di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d’uso,
tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono
essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti
stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei
prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e
commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di
mancato rispetto dei requisiti;
e) limitatamente
a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da
avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il
solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla
lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;
f) sono
vietati la distribuzione e l’utilizzo di materiali e di prodotti non
certificati. Spetta alle Aziende sanitarie provinciali e agli organi di polizia
o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di
controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni,
applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;
g) il
confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall’articolo 13,
comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio, e provvedendo a
redigere apposito certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo
sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre
e delle relative caratteristiche di conformità con le disposizioni previste
nella presente legge.
Art. 15
(Case
funerarie e servizi mortuari)
1. La
realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria, all’interno della quale
possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e
all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è
consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa autorizzazione da
parte del Comune territorialmente competente, nella piena autonomia del
soggetto gestore circa gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti
dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale.
2. L’accesso
a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un
altro soggetto avente titolo.
3. Per
l’esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della
casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie
previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private) e integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La
casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei
defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di
accessibilità, devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonome, senza
interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.
Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.
5. I
requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:
a) locale
di osservazione o di sosta delle salme;
b) camera
ardente o sala di esposizione;
c) locale
di preparazione dei defunti;
d) servizi
igienici per il personale;
e) servizi
igienici per i dolenti;
f) sala
per onoranze funebri al feretro;
g) almeno
una cella frigorifera;
h) deposito
per i materiali.
6. Le
case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie,
di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le
case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie
pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
7. I
servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria
e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza
pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di
attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili.
Art. 16
(Tanatoprassi)
1. I
trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l’accertamento di
morte, effettuato da un operatore abilitato nel rispetto delle vigenti norme
nazionali ed europee.
Art. 17
(Attività
collaterali e integrative)
1. Le
imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni
rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei
requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di
beni.
Art. 18
(Vigilanza e
sanzioni)
1. I
Comuni e le Aziende sanitarie provinciali vigilano e controllano l’osservanza
delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Gli
oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei
Comuni e delle Aziende sanitarie provinciali, nel rispetto dell'articolo 119
della Costituzione, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente
articolo.
3. Le
violazioni della presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di
impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.
4. Le
violazioni delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 13 sono soggette,
a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro.
5. In
caso di violazione alle disposizioni dell’articolo 12, le sanzioni di cui al
comma 4 del presente articolo sono duplicate.
6. In
caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, si applica la pena della
reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha
effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario
della stessa.
7. In
caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 12 comportano,
altresì, la sospensione dell’attività per tre mesi, decorrenti dalla
notificazione dell’accertamento definitivo e non impugnabile della violazione,
elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12,
commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è, altresì, disposta
la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
8. Sono
fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle
disposizioni della presente legge.
TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE
CAPO I
DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI
Art. 19
(Competenze e
funzioni della Regione e dei Comuni)
1. La
Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori.
2. La
Regione, d’intesa con i Comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua i cimiteri e i crematori pubblici
esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalle norme
nazionali e dall’Unione europea.
3. La
Regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, definisce i percorsi formativi
che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un
elevato sistema di qualità dei servizi.
4. I
Comuni, sulla base del Piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al
comma 1, sentite la ASP competente per territorio e l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACAL), approvano i piani regolatori
cimiteriali.
5. I
Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei
servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di
essi in conformità alle disposizioni della presente legge, delle norme nazionali
e dell’Unione europea.
6. I
Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con
esito positivo i percorsi formativi definiti dalla Regione e che operano
nell’ambito del proprio territorio.
7. I
Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di
illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i
criteri stabiliti dall’articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dal Piano
generale di cui al comma 1. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni
stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al
mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti
sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione
delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei
confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun
diritto fisso.
8. Se
i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del
defunto per sepoltura o cremazione, l’onere per le relative operazioni
cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
9. Per
le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di
disinteresse dei familiari del defunto, l’onere delle operazioni è considerato
onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio
insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo
non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o
altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro;
se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla
scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a
corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del
cimitero.
10. Il
Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:
a) definisce
i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del
terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
b) fissa
le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
c) fissa
le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne
cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;
d) stabilisce
le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario
comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;
e) istituisce e definisce l’elenco degli
operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini
nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità
contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti
dalla Regione.
11. Il
Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto, senza imporre
ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi
e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma
cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori
adempimenti.
Art. 20
(Piano
generale dei cimiteri e dei crematori)
1. Il
Piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «Piano
generale», è predisposto e approvato dalla Regione, tenuto conto delle
strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità, ed è
volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
2. Nella
predisposizione del Piano generale, la Regione tiene, altresì, conto dei dati
storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuano i livelli ottimali
del servizio, sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o
crematori ovvero all’ampliamento di quelli esistenti.
3. Il
Piano generale prevede l’accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali
omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e
per i servizi cimiteriali.
4. Il
Piano generale individua, altresì, i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.
Art. 21
(Piani
regolatori cimiteriali)
1. I
Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con deliberazione del consiglio comunale, approvano il Piano regolatore
cimiteriale (PRC) e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie
di sepolture e della cremazione.
2. Il
PRC ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni
dieci anni. Esso può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune
rileva scostamenti tali da influire negativamente sulle condizioni di
erogazione dei servizi.
3. Il
PRC reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di
rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione
regionale in materia di crematori.
4. Gli
elementi da considerare per la redazione dei PRC sono:
a) l’andamento
medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale, sulla base
di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) la
ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a
sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla
durata delle concessioni;
c) l’evoluzione
attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre,
e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata
delle concessioni;
d) la
necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti
dopo, se possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti,
del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;
e) l’individuazione
delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela
monumentale, nonché l’opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei
monumenti funerari di pregio;
f) la
necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire
la sicurezza dei visitatori;
g) il
rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;
h) la
necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei
feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
i) la
necessità di garantire un’adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi
igienici per il personale addetto e per i visitatori.
5. L’ampliamento
dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono
approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto
previsto dal PRC e previa verifica della rispondenza ai requisiti
tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che
eventualmente la Regione ha stabilito.
6. Ai
fini dell’ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi
cimiteri e crematori, i Comuni devono garantire l’accessibilità a tutte le
forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e
ossari.
7. Nella
redazione del PRC, i Comuni prevedono un’area per l’inumazione, di superficie
minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture
dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi
dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato
fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è
calcolato proporzionalmente.
8. Ai
fini della determinazione della superficie di cui al comma 7, non si devono
considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le
quali non è prevista l’esumazione ordinaria.
9. Se
un Comune dispone di due o più cimiteri, l’area destinata alle inumazioni può
anche essere garantita nell’ambito in un solo cimitero, ferma restando la
superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.
Art. 22
(Disposizioni
in materia di sepolture)
1. La
Regione, sentiti il Comune e l’ASP territorialmente competenti e previa
autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati
motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o
di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al
fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge.
2. Il
contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce
reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000
euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al
disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.
Art. 23
(Tumulazione
aerata e caratteristiche dei feretri)
1. Al
fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati
in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione di nuovi loculi aerati e la
trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di
aerazione naturale.
2. In
caso di tumulazione aerata, l’ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci
anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna,
l’ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima
tumulazione del feretro.
3. Nel
confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa
metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca
l’aerazione del cadavere.
4. Nella
realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni
tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas
provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei
liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi
di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.
5. Nel
loculo, contemporaneamente all’inserimento del feretro, non è permessa la
collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
6. Il
loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che
impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che
nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.
La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale
idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza
meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.
7. Le
bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale,
devono possedere le caratteristiche stabilite dall’articolo 14.
8. Le
esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che
nell’originario atto di concessione non risultino espressamente quale onere a
carico del gestore del cimitero.
Art. 24
(Affidamento
della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)
1. Le
modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei
servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni,
anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente
articolo.
2. La
gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è
rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o
mediante affidamento in concessione, attraverso l’esperimento di procedure ad
evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente
legge, dalla normativa nazionale e dall’Unione europea.
3. I
soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero,
comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e
finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del
Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall’articolo 1 della
legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).
4. La
gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’esercizio dell’attività
funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede
direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l’esperimento
di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali
relativi alla tumulazione e all’estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei
loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti
l’attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.
5. Il
gestore, all’atto dell’affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i
livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione
del rapporto.
6. Le
gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.
7. In
caso di liquidazione o di fallimento dell’affidatario, il Comune subentra nella
gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le
garanzie finanziarie di cui al comma 3.
8. Il
Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali
almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e
i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono
determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento
all’ambito territoriale omogeneo di appartenenza.
9. Sotto
il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza
dell’autorità sanitaria individuata dalle Regioni.
10. I
cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere
per oltre quindici anni.
Art. 25
(Oneri di
gestione e di manutenzione)
1. Gli
oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei
soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti
all’atto dell’affidamento.
2. Gli
oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di
cui sia chiesta l’installazione sono posti integralmente a carico degli aventi
titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le
inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre
dei resti mortali.
3. Nella
gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l’esecuzione delle
operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine
delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione
necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle
attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in
un’unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
4. Per
la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell’ambito
demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di
concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere
realizzate.
5. Le
concessioni d’uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla
tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2014)).
CAPO II
DISCIPLINA
DELLA CREMAZIONE
Art. 26
(Principi
fondamentali in materia di cremazione)
1. Le
decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle
ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale
in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal
luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.
2. In
attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione disciplina le modalità
della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto
stabilito dal presente capo e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
Art. 27
(Manifestazione
di volontà del defunto)
1. L’autorizzazione
alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune
competente per l’autorizzazione al trasporto ed è vincolata all’acquisizione di
un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa
o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa
autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere
cremato.
2. L’autorizzazione
alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o
dai suoi familiari o dal convivente, attraverso una delle seguenti modalità:
a) con
disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione
fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) con
iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione
dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a
quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui
alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;
c) in
mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un’associazione di cui
alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa
dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato
ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di
concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di
essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del d.p.r. 445/2000;
d) con
manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per
le persone interdette.
3. La
dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro
familiare avente titolo, dall’esecutore testamentario, da persone a tale fine
autorizzate dall’avente titolo, dal rappresentante legale dell’associazione di
cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in
mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dall’impresa funebre a tale
fine incaricata dall’avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria
responsabilità, il luogo e la data dell’avvenuta dispersione, consegnando un
apposito verbale sottoscritto all’ufficio comunale che ha rilasciato
l’autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione stessa.
4. La
dispersione e l’affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati
dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui
si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell’urna in altro comune,
l’affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di
destinazione.
5. La
volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei
modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente
l’affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi
previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).
Art. 28
(Disposizioni
concernenti l’affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)
1. Il
gestore del forno crematorio consegna l’urna cineraria al coniuge, al
convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato,
all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione
riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri dei propri associati o all’impresa funebre a tale fine incaricata
dall’avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del
defunto, possono disporre la tumulazione dell’urna al cimitero, l’affidamento
personale dell’urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali
possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo
le disposizioni dell’articolo 21, comma 7. L’urna è sigillata e conservata in
modo da consentire, in ogni caso, l’identificazione dei dati anagrafici del
defunto. L’affidatario dell’urna deve esprimere consenso scritto,
sottoscrivendo apposito verbale di custodia, previa autorizzazione
dell’ufficiale di stato civile competente per territorio.
2. La
dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto
espressa in uno dei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e
d), solo in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in
aree private o in natura.
3. La
dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che
individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere
sostitutive del cinerario comune previsto dall’articolo 80, comma 6, del d.p.r.
285/1990.
4. La
dispersione delle ceneri in natura avviene all’aperto, è libera ed è consentita
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in
montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da
insediamenti abitativi;
b) in
mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei
laghi, a oltre cento metri dalla riva;
d) nei
fiumi e nei corsi d’acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da
manufatti e da natanti.
5. La
dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei
proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La
dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.
7. In
caso di affidamento personale, l’ufficio del Comune ove le ceneri saranno
conservate annota, nel registro previsto dall’articolo 52 del d.p.r. 285/1990,
le generalità della persona cui è stata consegnata l’urna, ai sensi del comma
1, e quelle del defunto. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo,
rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferire la stessa a un
cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 21, comma 7, per la conservazione,
facendosi carico dei relativi oneri. L’affidatario è tenuto a comunicare
l’avvenuto conferimento dell’urna al Comune di partenza e a quello di
destinazione, per le necessarie registrazioni. È, altresì, ammesso l’ulteriore
affidamento personale dell’urna a un altro familiare ovvero al convivente.
L’affidatario conserva l’urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia
destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.
8. L’autorizzazione
all’affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il
Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un’apposita
targa o cippo cimiteriale, situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto,
perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
9. Al fine di assicurare l’identità certa delle
ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima
della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri
da consegnare agli aventi diritto e la salma.
10. Il
trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure
precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una
dichiarazione, effettuata dall’affidatario, indicante il luogo di partenza e il
luogo di destinazione, nonché gli estremi dell’autorizzazione all’affido o alla
dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall’affidatario, da familiari,
da un’impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento
all’estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l’urna deve
rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L’autorizzazione deve recare
le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di
cremazione.
11. Per consentire il rispetto dei
riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un
dignitoso commiato, nell’ambito dei crematori sono predisposte apposite sale
del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 29
(Sanzioni per
la dispersione illegittima delle ceneri)
1. Salvo
che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con
modalità diverse da quelle consentite dall’articolo 28 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
Art. 30
(Modalità di
cremazione e garanzie)
1. La
cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla
volta.
2. L’urna
cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza.
L’intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve
essere riposto nell’urna e, successivamente, questa è sigillata.
3. Non
possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di
pericolosità prestabilite.
4. Per
i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione,
è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate
con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere
specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di
un’impresa funebre adeguatamente formato.
TITOLO V
IMPIANTI
CIMITERIALI PER ANIMALI
Art. 31
(Cimiteri per
animali d’affezione)
1. I
cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati
e non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice
civile.
2. I
siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in una zona giudicata
idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo
parere della competente ASP per i profili attinenti l’igiene e la sanità
pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente ASP, decorsi
inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso
favorevolmente.
3. Il
trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto
dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990,
che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e
l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce
e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico
veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai
cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si
applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 21, in quanto
applicabile, e dal regolamento della presente legge di cui al d.p.r. 285/1990,
tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di
scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da
parte delle Regioni di specifici organici provvedimenti in materia.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
DI ADEGUAMENTO E FINALI
Art. 32
(Disposizioni
di adeguamento e regolamento di attuazione)
1. La
Regione comunica ai Comuni l'approvazione della presente legge, per definire le
linee di indirizzo cui si devono attenere per il recepimento delle presenti
disposizioni, nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari
eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando
quelle incompatibili, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
2. Con
regolamento sono definite le norme di attuazione di competenza regionale e
comunale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente
legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di
seguito individuate:
a) denuncia
di morte e accertamento dei decessi;
b) accertamento
e certificazione della morte;
c) locali
di osservazione e obitori, garanzie per l’autorità giudiziaria, presenza
territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
d) trasporti
internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;
e) autopsie,
riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
f) disposizioni
generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui PRC, sulle modalità
per la sepoltura e per la cremazione;
g) prescrizioni
tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l’ossario
comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;
h) reparti
speciali nei cimiteri;
i) norme
in caso di soppressione dei cimiteri;
j) procedure
e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che
determinino un numero elevato di decessi.
3. Nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi
provvedimenti di attuazione, la Regione e i Comuni disciplinano le attività
funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.
Art. 33
(Clausola di
invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 34
(Entrata in
vigore)
1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Modifiche
all’articolo 2 della l.r. 1/2007)
1. All'articolo
2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del
Consiglio regionale delle Autonomie locali) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla
fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: “e il Sindaco della
Città metropolitana di Reggio Calabria";
b) il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. La funzione di componente del
Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto
di cui al comma 1, lettere a) e b).
4 bis. I componenti di diritto di cui al
comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a
rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi
enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.
Art. 2
(Clausola di
invarianza finanziaria)
1. La
presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Integrazione
all'articolo 2 della l.r. 39/1995)
1. Nella
rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina
della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza
regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti:
"Costituzione, scadenza".
2. Dopo
il comma 3 dell'articolo 2 della I.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3
bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato
anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di
prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini
generali di legge.".
Art. 2
(Clausola di
invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 32/1996)
1. Al comma 1-sexies dell'articolo 1 della legge
regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole
"31 dicembre".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8
della l.r. 32/1996, le parole: ",
eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap" sono
soppresse.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10
della l.r. 32/1996, è sostituita dalla seguente:
"c)
assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo
familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo
su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al
richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o
antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate
dall'autorità sanitaria competente;".
4. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 10
della I.r. 32/1996 è sostituita dalla seguente:
"f-bis)
non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP.".
5. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 32/1996
è sostituito dal seguente:
"3. Alla
domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione
ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi
riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione
del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive
eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di
partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni
oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE.”.
6. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 32/1996
è sostituito dal seguente:
"8. I compensi
spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario
verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5
maggio 1990, n. 40 (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti
le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per
il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta
regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni
direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli
stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono
provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle
Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro
sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario
dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta,
provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente.”.
7. Alla lettera c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE
REGIONALI del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 32/1996, la parola “abitano”,
è sostituita dalla parola "risiedono".
8. Al comma 7-bis dell'articolo 52 della l.r.
32/1996, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30
novembre".
Art. 2
(Modifica all'art. 4 della l.r. 14/1983)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e
censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole "30
aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 57/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale), le parole "30
aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017
è sostituito dal seguente:
"4. Per i
bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della I.r. 32/1996 già
pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge, ad eccezione:
a) dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della
l.r. 32/1996, nella parte in cui recitava: "il cittadino di altri Stati è
ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità,
da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto
nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia
un'attività lavorativa debitamente autorizzata;";
b) dell’articolo 18, comma 1, lettera a)
CONDIZIONI SOGGETTIVE, numero 8 della l.r. 32/1996.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017,
le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30
settembre".
Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Proposta di legge numero
337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge
regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.” (Del.
n. 311)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3
della l.r. 28/2010)
1. Alla fine della lettera
n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme
in materia di sport nella Regione Calabria), sono aggiunte le parole:
“attraverso convegni, stages tecnici, seminari, gala
sportivi”.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 14
della l.r. 28/2010)
1. L'articolo 14 della l.r. 28/2010 è cosi
modificato:
a) al comma 1, dopo
le parole “società sportive dilettantistiche,” sono aggiunte le seguenti:
“associazioni sportive dilettantistiche,”;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1,
riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al
dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.”;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
“3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al
comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno”.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 15
della l.r. 28/2010)
1. L'articolo 15 della l.r. 28/2010, è cosi modificato:
a) al comma 1, le
parole “società sportive” sono sostituite dalle seguenti: “società sportive
dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche”;
b) al comma 2, dopo
la parola “nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e territoriali” e dopo la
parola “organizzati” sono inserite le seguenti “da associazioni sportive
dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP,”;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
“4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e
2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di
politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di
ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.”;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
“5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.”.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Il regolamento
regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla l.r.
28/2010, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima
applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della l.r.
28/2010, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o
riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
competente in materia di politiche dello sport.
Art. 5
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall'attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria.
Proposta di legge numero
334/10^ di iniziativa del consigliere F. Sculco recante:
“Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui
servizi educativi per la prima infanzia)” (Del. n. 312)
Art. 1
(Modifica
articolo 23 l.r. 15/2013)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge
regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima
infanzia), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2016,
n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2913, n. 15) le parole
"entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 giugno 2020".
Art.
2
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Dalla
attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari
a carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da
sentenze esecutive)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), è riconosciuta la
legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da
sentenze o altri titoli esecutivi per la complessiva somma di 2.269.250,93 euro
per come dettagliato nella allegata tabella numero 1 che fa parte integrante
della presente legge.
Art.
2
(Riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti
da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei debiti
fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da acquisto di servizi senza il
preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di 8.898,67 euro, per come
dettagliato nella allegata tabella numero 2 che fa parte integrante della
presente legge.
Art.
3
(Copertura
finanziaria)
1. Alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori
bilancio di cui all'articolo 1 si provvede per come di seguito specificato:
a) per
l'importo corrispondente a 454.959,64 euro, con le risorse allocate alla
Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", programma 03 "Altri
fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018,
per come indicato nella tabella numero 1;
b) per
l'importo corrispondente a 675.443,37 euro, con le risorse allocate alla Missione
U.13 "Tutela della Salute", programma 01 "Servizio sanitario
regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"
(U.13.01) — impegno numero 9072/2017, per come indicato nella tabella numero 1;
c) per
l'importo corrispondente a 1.138.847,92 euro, con le risorse allocate alla
Missione U.14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04
"Reti e altri servizi di pubblica utilità" (U.14.04) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella
numero 1;
2. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2,
si provvede per l'importo corrispondente a 8.898,67 euro con le risorse
allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti" programma 03,
"Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 2.
3. La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 22
dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2018/2020), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito
del documento tecnico approvato con deliberazione della Giunta regionale numero
635 del 21 dicembre 2017, nonché a compiere tutti gli atti necessari
all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La
presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.
Il Consiglio regionale
premesso
che:
·
con APQ trasporti sottoscritto
con la Provincia di Vibo Valentia, ente attuatore, la Regione Calabria ha
finanziato nell’anno 2002 un intervento dell’importo di 30 milioni di euro
finalizzato all’ammodernamento e all’adeguamento della rete stradale ricadente
sulla S.S. 522 – S.S. 18 Rosarno – Nicotera – Pizzo.
visto che:
·
l’intervento originariamente
programmato è stato solo parzialmente realizzato in quanto risultano ancora non
ultimati tre lotti localizzati nei tratti:
1. Tropea –
Ricadi (I lotto)
2. Variante di
Pizzo Calabro (II lotto)
3. Tratto SP 23
Ricadi – Joppolo – Nicotera (III lotto).
considerato che:
·
in relazione al III lotto
ricadente nel Comune di Joppolo era originariamente prevista una galleria di
circa 800 metri finalizzata alla messa in sicurezza di un tratto franoso della
SP 23 collocato tra la frazione di Coccorino ed il paese capoluogo;
·
i lavori della galleria
risultano sospesi da oltre cinque anni e che il suddetto tratto di strada
risulta interrotto e chiuso al traffico a causa di eventi franosi e caduta
massi da circa 6 mesi creando notevoli disagi ai cittadini costretti a percorsi
alternativi molto dispendiosi e pericolosi.
ritenuto che:
·
un ulteriore ritardo, nella
realizzazione dei lavori sulla SP 23 potrebbe rendere insostenibile la
situazione della viabilità e dei collegamenti nell’intera zona, aggravati dal
sopraggiungere della stagione estiva e dalla conseguente impossibilità di
raggiungere da sud la zona turistica più importante della provincia di Vibo
Valentia (Tropea – Capo Vaticano).
Tutto ciò premesso e considerato,
impegna
il Presidente della Giunta
regionale e l’Assessorato Infrastrutture e Trasporti ad assumere ogni
iniziativa idonea ad assicurare attraverso l’urgente predisposizione di studi
di fattibilità ed eventuali varianti progettuali, con la riprogrammazione delle
risorse residue ammontanti a circa 13 milioni di euro, la messa in sicurezza,
il ripristino e la riapertura della SP 23 nel tratto Ricadi – Joppolo –
Nicotera.