X^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

_________

n. 54

 

SEDUTA Di LUNEDì’ 18 giugno 2018

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO

E DEL VICEPRESIDENTE VINCENZO CICONTE

 

 

Presidenza del Presidente Nicola Irto

La seduta inizia alle 16,54

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

NERI Giuseppe, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

 

(È approvato senza osservazioni)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 213/10^ d'Ufficio recante: Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro

PRESIDENTE

Avviamo i lavori con la proposta di provvedimento amministrativo numero 213/10^ d'ufficio recante “Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro”.

Pongo in votazione il provvedimento.

 

(Il Consiglio approva)

 

Invito il consigliere Pedà a prendere posto tra i banchi riservati ai consiglieri.

 

(Il consigliere Pedà prende posto tra i banchi della minoranza)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, gentili colleghi consiglieri, prendo la parola all'inizio dei lavori di questa seduta per annunciare la mia decisione di autosospendermi dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

Naturalmente, la mia è una decisione che vuole essere di pungolo e di chiarezza nei rapporti interni al gruppo e, per evitare equivoci e possibili strumentalizzazioni da parte della stampa o da parte dei colleghi dell'opposizione, preciso fin da subito che non è assolutamente mia intenzione lasciare il partito che ho contribuito a fondare 10 anni fa nella provincia di Cosenza, in qualità di segretario provinciale della Margherita.

Nessuno oggi può chiedermi di buttare al vento 10 anni del mio impegno politico nell’ambito di un progetto esaltante e fortemente innovativo che ha visto, e ne sono ancora convinto, l'incontro delle due culture politiche più importanti del secolo scorso.

Non è più sostenibile però, cari colleghi del Partito Democratico e della maggioranza, continuare a passivamente a registrare, nell'ambito del gruppo, posizioni contrastanti e spesso in disaccordo con le decisioni della maggioranza.

Per non parlare poi delle tante assenze che puntualmente si registrano ad ogni seduta consiliare e che determinano la mancanza del numero legale.

L'altro problema che mi porta a questa decisione é l’accumularsi delle posizioni espresse in questi mesi da parte del collega Guccione e, in questi ultimi giorni, anche da parte di altri autorevoli colleghi del Partito Democratico, in merito alle considerazioni relative al civismo.

Intendiamoci, collega Romeo, ognuno ha la libertà di esprimersi come meglio sa e come meglio crede, ma per me il civismo esasperato o il meridionalismo di bandiera a cui ha fatto riferimento in questi giorni il collega Greco, teorizzati dalla sera alla mattina, sono un rimedio peggiore del male.

Per cancellare ogni dubbio, considerata la mancanza di organismi regionali, é mia intenzione chiedere nei prossimi giorni un incontro al reggente nazionale del partito, Martina, affinché tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico calabrese sia riunito e ognuno possa esprimersi chiaramente sulle prospettive immediate che il partito intende perseguire in Calabria e nel resto del Paese. Se dovessi constatare, anche a livello nazionale – ma non penso – l’avallo di questa confusione, ognuno di noi, a quel punto, valuterà serenamente il da farsi.

Infine, ma non certo per ultimo – chiedo scusa al Presidente che mi ha dato la parola e che ringrazio – mi preme ribadire la mia lealtà rispetto all’attuale esperienza di governo regionale ed al suo presidente Mario Oliverio.

Lealtà confermata dal fatto che quest’Aula non ha mai registrato una mia assenza e dal mio lavoro di Presidente della quarta Commissione, che mi ha visto sempre protagonista e mediatore in tante fasi, anche delicate, che hanno consentito l'approvazione di alcuni tra i più significativi provvedimenti normativi licenziati dall’attuale Legislatura.

Sarei, peraltro, poco lungimirante e poco rispettoso se non riconoscessi al presidente Oliverio la facoltà di esplorare tutte le strade utili per mettere in campo un fronte civico e democratico a sostegno della sua ipotetica ed eventuale candidatura, ma sarebbe sbagliato se ciò avvenisse nell’ambito di un modello alternativo al progetto autenticamente riformista, come quello rappresentato dal Partito democratico.

Spero sinceramente che la mia dichiarazione odierna possa avviare una riflessione seria, franca, scevra da pregiudizi e, soprattutto, capace di condurre ad una sintesi condivisa e chiarificatrice.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 213/10^ di iniziativa d'Ufficio recante: Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro” - Ripresa della discussione.

PRESIDENTE

Prima di proseguire con la discussione, vorrei concedere la parola al consigliere Pedà, che ha preso posto tra i banchi della minoranza. Prego, consigliere Pedà.

PEDA’ Giuseppe (Casa delle libertà)

Grazie, signor Presidente, colleghi consiglieri, gentile pubblico, operatori della stampa, per avermi accolto con molto affetto, nel momento che volge alla fine della Legislatura, nella più alta Assise della nostra Regione in cui mi pregio di entrare con grande orgoglio.

Voglio portare un breve saluto ed anticipare il ragionamento che contraddistinguerà l’attività che si estrinsecherà nei banchi del Consiglio regionale.

Signor Presidente, credo la Regione Calabria debba finalmente poter fare un salto di qualità.

Avete alle spalle quasi 4 anni di intenso lavoro, che ho visto, seguito e su cui mi sono documentato e credo che l'asse principale che richiede il massimo impegno per rilanciare la Regione sia certamente rappresentato dalle infrastrutture, dalla sanità, dalle ferrovie, dal Welfare, dal Porto e da tutti i temi che avete fin qui egregiamente affrontato.

Credo, altresì, che sulle infrastrutture ci giochiamo una partita importante come quella del lavoro e dell'occupazione.

Ho visto che sono già partiti i lavori per l'elettrificazione – non vedo l’assessore Russo, ma solo l’assessore Musmanno – da Sibari a Catanzaro per lo scollamento con le ferrovie ioniche.

Ho visto che é in appalto il collegamento, la tratta delle ferrovie della Calabria per la Cosenza - Catanzaro, che era sospesa.  

Anche lì sono previsti 50 milioni di euro, assessore, per poter velocizzare i tempi.

Credo, altresì, nell'importanza delle due metropolitane da collegare, ossia la ferro tramviaria di Cosenza e Catanzaro, che rappresenta un grande progetto per dare ampio sviluppo al nostro territorio e proprio sul TPL (Trasporto Pubblico Locale) ci giochiamo una partita importante.

La Regione Calabria è la più povera d'Italia ma, da un dato statistico, risulta essere quella con più automobili. Credo che questo coefficiente ci debba fare pensare quanto sia importante oggi il trasporto pubblico locale.

A tal proposito, vorrei chiedere un intervento per le classi disagiate, non solo per i disabili come è stato previsto, ma anche per tutti coloro che non hanno reddito o hanno reddito basso.

Anche sulle infrastrutture e sugli aeroporti ci giochiamo una grande partita. Credo che non si possa più continuare a dire che la Calabria ha tre aeroporti.

Trovo giusto che si sia fatto ripartire l’aeroporto di Crotone, ne parlavo anche con la collega Sculco che é della zona e si ragionava sul fatto che per raggiungere Reggio Calabria da Crotone, e viceversa, ci vogliono tre ore, con il treno più veloce 3 ore e 23 minuti, mentre Reggio - Milano si fa in due ore e 55 minuti. Credo che questo sia indicativo dello stato delle infrastrutture calabresi.

Bene, quindi, al rilancio del Sant'Anna, ma bisogna fare di tutto affinché l'Aeroporto di Reggio Calabria possa essere davvero quella porta di collegamento per il resto dell'Italia, sia per il turismo ma anche per il problema dell'emigrazione sanitaria che, purtroppo, oggi in Calabria è altissima.  

Vorrei brevemente dire qualcosa anche sulla sanità.

Bene l'apertura dei nuovi Poli sanitari, per i quali però si è ancora in attesa. Ricordo una riunione con il commissario Scura, in cui si garantiva la partenza dei lavori dell'Ospedale di Palmi nel 2017, ma siamo al 2018 e ciò non è ancora avvenuto.

Sicuramente ci saranno stati problemi, ma bisogna rafforzare le strutture sanitarie esistenti, come i vari presidi della ionica, della tirrenica e quello di Reggio Calabria.

C'è una grande classe di operatori sanitari che va fuori ad espletare egregiamente il proprio lavoro e non vedo perché non possano farlo qui.

Un altro tema importante prima di chiudere, riguarda il porto di Gioia Tauro, ma anche gli altri porti. Sul porto di Gioia Tauro ci sarebbe da dire tantissimo, soprattutto sulla strutturazione dell'Autorità portuale che, secondo me, così com’é non va bene.

Sarebbe stato preferibile avere un’Authority prettamente regionale calabrese che si potesse interessare dei problemi dei porti calabresi, come quello di Crotone, Corigliano, Gioia Tauro per cui volevo chiedere all’assessore Russo che però è assente, a che punto fosse il bacino di carenaggio che, insieme alla Zes (Zona Economica Speciale) rappresenta un'opera importante ed i cui effetti si vedranno nei prossimi 5/6 anni, senza dimenticare i 377 lavoratori in Agenzia del lavoro che, pur essendo operativa da oltre un anno non ha prodotto un'ora di lavoro.

Mi verrebbe da chiedere, signor Presidente, lo chiedo anche alla Giunta regionale, di rivedere la formula con l'Autorità portuale di questa Agenzia del lavoro e anche lì il gateway ferroviario, per tornare ai collegamenti dell'Autorità portuale, che è una struttura importante.

Ho visto che a Trieste l’Autorità portuale ha preso in gestione il gateway ferroviario e, nonostante i 2 milioni di euro di debiti e 28 dipendenti, é riuscita appianare il bilancio e ad aumentare il numero dei dipendenti da 28 a 68.

Da ciò si può evincere che anche un intervento prettamente dello Stato, sotto la gestione dell’Authority, può creare nuove opportunità di sviluppo ed occupazione.

Volevo intervenire anche sul trasporto pubblico locale della Città metropolitana, ma ci sarà tempo e modo perché si potrebbe pensare di organizzare un TPL (Trasporto Pubblico Locale) ad hoc nella provincia di Reggio Calabria, con un'unica azienda che sia quella della Città metropolitana e consorziare le varie aziende private che insistono nella nostra provincia.

Intanto, ringrazio il presidente Irto ed i consiglieri.

Nel corso dei lavori porterò certamente ancora il mio contributo.

Spero, da qui a novembre del 2019, di poter fare bene nell'interesse esclusivo di tutti i calabresi che guardano sempre con speranza e fiducia a chi li rappresenta, senza perderla mai, neanche in momenti difficili come quelli che ci vedono collocati all’ultimo posto di tutti gli indicatori nazionali. Grazie.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 214/10^ d'Ufficio recante: Surroga del consigliere regionale Wanda Ferro

PRESIDENTE

Saluto il parlamentare Cannizzaro che oggi è presente in Consiglio regionale. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 214/10^ d'ufficio recante “Surroga del consigliere regionale Wanda Ferro”.

Pongo in votazione il provvedimento.

 

(Il Consiglio approva)

 

Il senatore Mangialavori ha comunicato la sua impossibilità ad essere presente alla seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Presidente, colleghi consiglieri, prendo anch'io la parola per salutare con favore l'ingresso del collega Pedà che, peraltro, ha un lungo iter di appartenenza al centro-destra, un’ottima esperienza anche come sindaco di Gioia Tauro e, sono sicuro, saprà far bene anche in questo Consiglio regionale, a supporto delle ragioni dei gruppi del centro-destra.

Saluto ancora una volta l’ex collega, oggi deputato, Francesco Cannizzaro, presente in Aula.

Sono sicuro che, da questi banchi, continueremo a svolgere un’azione politica forte di opposizione nei confronti di questo governo regionale e che questo faccia bene anche alla maggioranza. Si tratta di svolgere il ruolo che gli elettori ci hanno assegnato ormai da quattro anni.

Come diceva il collega Pedà, questa Legislatura volge al termine e ci sarà un'alternanza anche rispetto al governo di questa Regione per cui, come bene ha fatto il collega nel suo intervento iniziale, bisogna cominciare a parlare di programmi, non impantanarsi su questioni che interessano poco i calabresi, ma parlare di programmi, di progetti, di idee, come bene ha fatto lei da uomo politico della sua zona, della piana di Gioia Tauro, per spiegare ai calabresi cosa si potrà fare domani nel loro interesse, come maggioranza in questo Consiglio regionale.

Benvenuto, quindi, al consigliere Pedà che, dai banchi del centro-destra, saprà certamente svolgere un ottimo lavoro.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.

PEDA’ Giuseppe (Casa delle libertà)

Intervengo per rivolgere il mio ringraziamento all'onorevole Cannizzaro, oggi qui presente. So che è venuto appositamente e lo trovo giusto. Ho preso il suo posto e cercherò di continuare altrettanto bene il lavoro che ha svolto finora. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.

PASQUA Vincenzo (Gruppo Misto)

Nel dare il benvenuto al collega Pedà, come ha già fatto il collega Gallo, voglio salutare l’onorevole Cannizzaro che siede tra i banchi del pubblico perché è stato un collega che ha dimostrato tutto il proprio valore, non solo sul piano amministrativo ma soprattutto su quello politico, e i fatti parlano chiaro.

Voglio salutare, altresì, l'onorevole Ferro che non è presente, augurandole di poter svolgere al meglio il mandato insieme al collega Cannizzaro che, vorrei sottolineare, è stato l'unico in tutto il Mezzogiorno d'Italia ad essere riuscito a conquistare il seggio all'uninominale a favore del centro-destra.

Detto questo, Presidente, vorrei esprimere velocemente un messaggio di solidarietà alla popolazione di Nicotera che questa notte è stata colpita da un violentissimo nubifragio.

A tal proposito, comunico di aver presentato apposita mozione che verrà discussa il prima possibile, ma ritengo che esprimere vicinanza alle popolazioni che si ritrovano in condizioni molto gravi e con danni enormi alle proprie attività economiche e con disagi anche di carattere sociale, sia doveroso da parte nostra. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Ne ha facoltà.

TALLINI Domenico (Gruppo Misto)

Intervengo per associarmi alle parole del collega Gallo e dare il benvenuto all'interno del Consiglio regionale al collega Giuseppe Pedà che, oltre a qualificare sicuramente la rappresentanza della opposizione, viene anche ricordato per importanti riconoscimenti, come l'esperienza di amministratore, non solo come Sindaco del comune di Gioia Tauro, ma anche come Presidente delle Ferrovie delle Calabria dove, attraverso la sua azione, ha lasciato a tutti un ottimo ricordo del suo lavoro, seppur in una fase particolare.

Credo, altresì, che la sua azione all'interno di questo Consiglio regionale non farà rimpiangere l'ottimo testimone lasciato dal nostro deputato, Francesco Cannizzaro, che è presente tra i banchi del pubblico e che saluto, a cui chiedo di non distogliere mai lo sguardo dal Consiglio Regionale. Quando potrà saremo onorati di averlo sempre nostro ospite e, magari, poter condividere tante battaglie insieme a lui.

Vorrei richiamare l’attenzione del presidente Oliverio, che non era presente in Aula, sull’intervento del Presidente della quarta Commissione, il collega Bevacqua, che ha annunciato la sua intenzione di volersi autosospendere dal gruppo del Partito Democratico.

Paradossalmente se avesse annunciato l'auto sospensione dal partito, magari da una riunione del partito, questo poteva interessare il suo partito, ma  ha annunciato l'auto sospensione in Consiglio regionale e lo ha fatto anche accompagnato da motivazione, in cui ha parlato delle incertezze che ci sono tra i colleghi della sua maggioranza e del suo gruppo che, probabilmente, non rema nella stessa direzione, dello sfilacciamento; una considerazione che probabilmente è scaturita a seguito della ripetuta mancanza del numero legale nelle ultime sedute del Consiglio regionale.  

Perché faccio questo intervento, colleghi? Perché credo che le prese di posizione di colleghi come il consigliere Bevacqua – di cui conosco il senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni e so come intende espletare il suo mandato nel rispetto dei ruoli, da persona infaticabile che si rapporta in un certo modo con la sua Commissione dove, con sincerità, ha creato un clima in cui si lavora molto bene – siano dei chiari segnali di malessere, di qualcosa che evidentemente non va e che non può riguardare solo il partito della maggioranza, ovvero il Partito Democratico.

Mi permetto di dire – con molta serenità e senza alcun intento di strumentalizzazione dei problemi interni al Partito Democratico che, sicuramente saranno affrontate all'interno del partito – che rispettiamo tantissimo i travagli interni di tutti i partiti, in maniera particolare, di un partito che ha una storia come quella del Partito Democratico e che oggi vive un travaglio nazionale, ma anche periferico e regionale come quello a cui stiamo assistendo.

Per quanto riguarda le motivazioni, alla luce del rispetto che abbiamo per le Istituzioni e per i calabresi che ci hanno votati, mi permetto di sottolineare la nostra attenzione alle regole ed ai criteri che ci portano a non voler essere partecipi a sedute di Consiglio regionale che siano delle farse, dove gli accordi tra maggioranza e opposizione vengono percepiti all'esterno solo come la possibilità di arrivare senza particolari traumi a fine Legislatura.

Pertanto, condivido il senso di responsabilità che il consigliere Bevacqua ha voluto portare in Aula con la richiesta di chiarimenti, che non possono non ricordare l’opposizione che, con grande senso di responsabilità, vi dice che bisogna arrivare a fine Legislatura nel rispetto di quelli che sono i mandati che gli elettori ci hanno dato.

Concludo questo mio intervento invitandovi al massimo della responsabilità. Vogliamo fare un dibattito su questo? Penso che non sarebbe una cosa inutile, se l'obiettivo fosse quello di far rientrare tra le righe tutti coloro che vorrebbero dare un contributo alla soluzione dei problemi di questa sciagurata terra.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Vorrei precisare che la mia presa di posizione ha solo una valenza politica e che rimango iscritto al gruppo del Partito Democratico. L’intenzione é solo quella di porre la necessità di un profondo chiarimento con il partito.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.

NICOLÒ Alessandro (Gruppo misto)

Presidente, prendo la parola per esprimere anch'io le mie più vive congratulazioni ai neo deputati Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro, oggi presente in Aula, ai quali auguro buon lavoro rispetto ad un cammino che ci vede impegnati per grandi sinergie che mi auguro possano concretizzarsi tra qualche anno rispetto al cambio di guardia, ovvero al cambio di governo di questa Regione.

Altrettante congratulazioni voglio fare all'amico Giuseppe Pedà di cui conosco la sensibilità e le capacità per averlo frequentato politicamente e personalmente.

So che è un'ottima risorsa e potrà dare sicuramente un valido contributo.

Lo dice anche la sua storia di politico, rispetto ad incarichi istituzionali che ha interpretato con alto senso di responsabilità in quel di Gioia Tauro, ma anche in qualità di Presidente delle Ferrovie calabro - lucane.

Siamo convinti che la squadra del centro-destra si arricchisce con risorse adeguate rispetto ad un organigramma che sarà implementato in futuro per quanto riguarda le sfide che andremo ad affrontare.

Oltre ad apostrofare l'ingresso del consigliere Giuseppe Pedà, non posso non sottovalutare il pensiero espresso dal Presidente della quarta Commissione, nonché autorevole esponente del Partito Democratico, che in quest'Aula, non al partito o alla stampa, ha espresso un disagio che, peraltro, abbiamo avuto modo di riscontrare in altre sedute di Consiglio regionale, che vive il Partito Democratico e si ripercuote inevitabilmente nell'azione di governo, in quel mal governo per certi aspetti, se vogliamo, che non garantisce la Calabria e i calabresi né per i servizi né per quella auspicata progettualità e che abbiamo riscontrato anche sul funzionamento dello stesso Consiglio regionale; tant'è che, in molte circostanze – mi rivolgo alla stampa che ne è al corrente ed ha potuto seguire i lavori – e grazie alla responsabilità dei consiglieri di opposizione si sono votati provvedimenti importanti, facendo valere il senso istituzionale e, come diceva bene il collega Tallini, al di là dell'aspetto istituzionale, ognuno deve assumersi delle responsabilità sul piano politico.

Chi è chiamato a governare deve guidare e controllare i processi e chi, invece, ha la competenza del sindacato ispettivo, che è quella dell'opposizione, deve fare il suo lavoro.

Noi stiamo facendo la nostra parte e il richiamo alla responsabilità, ad un anno dalla scadenza della Legislatura, non è peregrino oggi dopo le dichiarazioni del consigliere Bevacqua; dichiarazioni su cui la politica deve molto riflettere e che consacrano il fallimento del Partito Democratico.

Presidenza del Vicepresidente Vincenzo Ciconte

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO Fausto (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Intervengo anch’io per dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Pedà, che non vedo in Aula, ma che anche nella scorsa Legislatura, occupandosi delle Ferrovie della Calabria, ha dato prova e dimostrazione, già nella sua città, delle sue capacità e anche di essere un calabrese nell’ambito politico del centro-destra. Insomma, ha sempre lavorato con serietà. Do, quindi, il benvenuto a lui e un arrivederci, a ritrovarci nelle prossime ore, al collega Cannizzaro, con il quale, comunque, intensificheremo, da questa postazione, ancor di più i rapporti per le questioni che riguardano la Calabria, anche insieme a voi.

Ne approfitto per rivolgere il doveroso benvenuto al consigliere Pedà e tranquillizzare anche il collega Bevacqua perché nella parte del suo intervento si diceva preoccupato delle possibili strumentalizzazioni da parte della minoranza.

Provo a dirlo a tutti, lo dico per l’ennesima volta al presidente Oliverio, lo dico anche al consigliere Orlandino Greco, poi gli spiegherò anche perché, così come ho fatto nelle scorse ore, sentendo un autorevole direttore delle nostre testate giornalistiche, Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, che nelle settimane scorse, con riferimento ad un intervento in Aula, mio e del consigliere Tallini, ci ha quasi rimproverato di “andare in soccorso” al presidente Oliverio.

Non abbiamo necessità di andare in soccorso di nessuno; non abbiamo interesse ad andare in soccorso della maggioranza. Il presidente Oliverio lo sa, voi consiglieri di minoranza anche.

Siamo solo preoccupati, anche rispetto all’intervento del consigliere Bevacqua, senza “starnazzare”, senza pensare che la democrazia debba essere qualcosa senza di noi o senza di voi.

Per questo dico al consigliere Orlandino Greco che se qualcuno si candida, anche alle elezioni amministrative, e si ritrova sui giornali, associato ad alcuni sodali, a causa di una ricostruzione dei fatti, o magari di pizzini, non è un reato di lesa maestà.

Faccio quest’intervento e provo a spiegarlo: siamo interessati alla “tenuta” del Partito Democratico misura in cui si potrebbe generare una eventuale crisi.

L’altro giorno uno degli interventi più importanti, al di fuori di quest’Aula - ahinoi! - è stato sulla sanità, e lì ho sentito qualche intervento, pur “scomposto”, perché, a mio modesto parere - per come l’abbiamo vissuta sulla nostra pelle, nella scorsa Legislatura, e anche in questa - quando si parla di sanità o di tanti temi importanti bisogna essere responsabili.

Non si fa come altri, per esempio gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che annunciano soluzioni profetiche. Non ricorreremo a strumentalizzazioni, collega Bevacqua.

È ovvio che è l’ennesimo punto di deficienza di questa maggioranza che ci preoccupa per l’anno che rimane perché, a differenza di altri, non staremo a guardare.

Immagino se ci fosse stato da questa parte il Partito Democratico! Rispetto agli avvisi di garanzia, così come si sono vissuti, avreste incitato le persone a dire alla Cittadella regionale o in questo Consiglio: “Dimissioni!”. Conosciamo i tempi della democrazia.

Vi resta ancora un anno di lavoro. Parteciperemo sempre con la massima condivisione e collaborazione.

Ribadisco: ce ne occupiamo e ce ne preoccupiamo nella misura in cui sono questioni che ci interessano, sperando che, con il lavoro del consigliere Pedà, dell’onorevole Cannizzaro, di coloro i quali sono in Aula e di coloro che si trovano all’esterno, si riesca ad offrire un progetto ai calabresi che possa durare 10 anni.

Una parte che vuole essere alternativa, se responsabile - almeno mio punto di vista - deve provarci.

Credo che il progetto del presidente Oliverio, che ha manifestato grande difficoltà, grandi ritardi, anche in termini tenuta della maggioranza, non può essere una continuità o quell’alternativa.

Nel costruire quel progetto di 10 anni mi preoccupa di avere nel futuro un Partito Democratico e una minoranza sana; un Partito Democratico e una minoranza che non si offende, come non ci offenderemo noi se qualcuno si candida in alternativa.

Lo facciamo utilizzando i nostri toni, che non sono toni sommessi e nemmeno moderati, perché, per quello che ci riguarda, sappiamo essere efficaci nei contenuti.

L’ennesimo monito ad una questione di stile. Quando intervengo provo sempre a mantenerlo, anche offrendo solidarietà su questioni che riteniamo politicamente corrette, per quanto non condivisibili dall’altra parte, assumendoci la responsabilità. Lo faccio anche oggi nel commentare le vostre vicende.

Mi perdonerete se in questo intervento ho trattato - come altri colleghi, con i quali mi accomuna la storia vicina - una questione quasi personale rispetto al clima delle elezioni amministrative.

Vi ringrazio.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.

PASQUA Vincenzo (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Intervengo soltanto per ricollegarmi a quanto detto prima e specificare che anche il Comune di Joppolo, che è limitrofe al Comune di Nicotera, ha subito, purtroppo, ingenti danni. Mi arrivano notizie secondo cui la comunità risulterebbe addirittura isolata.

Per tornare, invece, al discorso intrapreso dal collega Orsomarso voglio significare che, avendo fatto parte della quarta Commissione, conosco la serietà e la sensibilità del presidente Bevacqua. Ritengo che ci debba essere il giusto rispetto dei ruoli e delle posizioni tra maggioranza e opposizione e che, tuttavia, queste non siano, secondo me, delle questioni estremamente dirimenti per la sorte della Legislatura.

Infine, proprio per questo - nell’ottica della collaborazione e del garbo istituzionale, che secondo me devono contraddistinguere l’azione amministrativa che portiamo avanti, e vorrei riconoscere che più volte, da un lato e dall’altro, ci si è venuti incontro - credo che anche il presidente Oliverio, che vedo qui in Aula, che saluto, anche se è distratto, ha dimostrato, attraverso le sue ultime dichiarazioni sulla stampa a favore delle politiche differenziate, quindi del regionalismo differenziato, che la Calabria può incanalare un ragionamento nuovo e costruttivo rispetto ad una questione politica che non è di esclusivo appannaggio della maggioranza.

Rinnovo, quindi, l’invito al presidente Oliverio a volersi confrontare, nell’immediato e con la massima urgenza, con il Governo affinché la Calabria possa superare lo stallo in cui versa.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Pasqua.

Proposta di legge numero 280/10^ di iniziativa dei consiglieri S. Esposito, G. Giudiceandrea recante: “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”.

PRESIDENTE

Passiamo al punto 3 all’ordine del giorno. Proposta di legge numero 280/10^, di iniziativa dei consiglieri Esposito, Giudiceandrea recante: “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”.

Cedo la parola al relatore, consigliere Mirabello, per l’illustrazione del provvedimento.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Grazie, Presidente. Per la verità avevamo iniziato i lavori su questo disegno di legge già nella scorsa seduta di Consiglio regionale con una mia brevissima relazione, ma ritengo opportuno riprendere alcuni punti che credo siano importanti per comprendere lo spirito della riforma stessa, anzi della norma, più che della riforma - poi dirò anche il motivo di questa mia precisazione - e per spiegare all’Aula, ai consiglieri, il motivo per cui è importante normare un settore che, per la verità, si è tentato più volte, nel corso degli anni, di disciplinare.

Mi risulta, anche dai lavori della Commissione che presiedo, che siano state presentate più volte delle proposte di legge che non sono arrivate alla conclusione.

Preciso, intanto, che il testo che arriva in Aula è un testo che deriva dalla discussione e dall’esame congiunto di due proposte di legge, quella del collega Giuseppe Giudiceandrea e quella del collega Sinibaldo Esposito, e che, a seguito di un importante lavoro di sintesi in Commissione, per il quale voglio ringraziare tutti i consiglieri che la compongono, si è giunti ad una proposta unitaria, alla quale, però, hanno partecipato numerosissimi auditi.

Abbiamo avuto l’opportunità e la possibilità di condividere questo testo di legge con i responsabili delle imprese che si occupano di questo settore, raggiungendo, secondo il mio parere ma anche secondo il parere dei colleghi della Commissione, un sano ed equilibrato compromesso fra l’esigenza di garantire un’economia di mercato ben regolamentata e la possibilità di consentire comunque, anche alle imprese più piccole, che oggettivamente fanno più fatica a tenere il mercato, di potersi adeguare e mettersi in regola.

E’, quindi, una norma di equilibrio che riprende il Regolamento di polizia mortuaria, cioè una materia per la quale a livello nazionale abbiamo semplicemente un riferimento: il Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 1990 e la Legge numero 130 del 30 marzo 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

In Calabria non si era mai fatta la scelta, o meglio, non è mai arrivata in Aula la scelta di “chiudere il cerchio”, individuando una normativa regionale che disciplinasse bene la materia.

La proposta di legge si compone di 34 articoli, suddivisi in sei titoli.

Sottolineo gli aspetti più importanti, che riguardano soprattutto una scelta ben ponderata: evitare che nel settore si realizzino delle attività di intermediazione o di procacciamento, che rappresentano, francamente, un male per il mercato - come purtroppo è accaduto, nel corso degli anni, nella nostra Terra per via della carenza di disciplina specifica della materia - e che hanno messo in difficoltà chi invece ha sempre ritenuto di svolgere quest’attività seguendo le regole del buon andamento e della concorrenza, della libera concorrenza.

Nella proposta di legge sono ovviamente indicati in maniera specifica i compiti della Regione, quelli degli Enti locali, quelli delle Aziende sanitarie.

Ritengo che il testo di legge, anche alla luce delle sollecitazioni che sono pervenute dai colleghi che hanno presentato gli emendamenti - lo voglio dire, Presidente, prima di passare all’esame degli stessi - sia oggi un testo maturo ed equilibrato che può effettivamente affrontare e risolvere le tematiche che hanno creato, purtroppo, difficoltà al settore.

Chiedo, pertanto, all’Aula di votare favorevolmente, anche perché si tratta, ripeto, di un testo che ha avuto un’approvazione bipartisan; ha addirittura avuto una sorta di sintesi attraverso una fitta collaborazione fra i colleghi di maggioranza e quelli dell’opposizione durante i lavori preparatori. Ritengo, quindi, che l’equilibrio raggiunto sia molto positivo e risolva definitivamente una questione di grande importanza.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Giudiceandrea. Ne ha facoltà.

GIUDICEANDREA Giuseppe (Democratici Progressisti)

Grazie, Presidente. Intervengo rapidamente, solo per rivolgere dei ringraziamenti, dato che la proposta di legge è stata ampiamente esplicitata dal Presidente della Commissione, Michele Mirabello.

Un ringraziamento va ai colleghi della minoranza, soprattutto al consigliere Sinibaldo Esposito, che con il suo contributo ha reso più agevole il rapporto con le Aziende, con tutti gli operatori del settore, le sigle di settore, la Consip, la Federcofit (Federazione del comparto funerario italiano).

Mi preme ricordare, in particolare, un giovane operatore del settore - credo sia qui presente -che ha contribuito personalmente affinché questa proposta di legge potesse vedere la luce , nella quale si prova a dare ordine ad un settore che era in anarchia assoluta, e tutti gli imprenditori, dai più piccoli ai più grandi, chiedevano a gran voce che si potesse avere finalmente una regola e non ci fosse più una giungla in questo tipo di settore.

Ebbene, abbiamo chiesto loro di operare perché realizzassero loro la norma più confacente alle esigenze delle imprese e credo che alla fine si sia trovata una summa per la quale provvederemo poi, anche oggi, ad apportare dei piccoli emendamenti che sono stati presentati da alcuni consiglieri. Non posso che ringraziare, e concludo, tutti i consiglieri per la forza che hanno saputo imprimere affinché questo provvedimento potesse - torno a ripetere - vedere finalmente la luce, dopo che per la seconda legislatura in fila - questa sarebbe stata la terza - era andato in fumo.

Anche in Calabria avremo la possibilità di approvare una norma che permetta l’aspersione delle ceneri, fino ad oggi assolutamente non consentita, indipendentemente dalle questioni relative all’organizzazione delle imprese.

Grazie al Consiglio regionale e a tutti quanti voi, colleghi.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Giudiceandrea.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bova. Ne ha facoltà.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Grazie, Presidente. Anch’io mi associo alle parole di soddisfazione espresse tanto dal presidente Mirabello, quanto da uno dei proponenti, dal mio capogruppo, che ha parlato poc’anzi.

Voglio solo ricordare che è una materia molto importante, che, tra l’altro, mi interessa anche personalmente per il ruolo particolare che svolgo, e che la Regione interviene anche in questo settore dopo tanti anni.

Aggiungiamo che è una materia che a livello nazionale è disciplinata solo dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 1990 sul Regolamento della polizia mortuaria e dalla Legge numero 130 del 30 marzo 2001, per quanto riguarda la cremazione e la dispersione delle ceneri.

Alcuni provvedimenti, citati nella relazione, sono anche pendenti alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

Proprio in Calabria la mancanza di regole certe, generali, precise, valide per tutti, in questo settore che si è molto evoluto, diventando anche di notevole interesse economico, ha contribuito alla creazione di quegli interspazi in cui spesso si inserisce anche la criminalità organizzata.

Alcuni provvedimenti, recenti provvedimenti dell’antimafia calabrese, dimostrano proprio come in quel settore i tentacoli della “mala pianta” si siano estesi.

A rendere pregevole questo provvedimento che stiamo per approvare - tra l’altro, come annunciava il consigliere Giudiceandrea, con i dovuti emendamenti che modificheranno il testo base – non sono tanto le istanze, o non solo quelle di legalità, quanto, soprattutto, la volontà di tutelare la dignità, il rispetto della dignità umana, delle persone, la memoria dei deceduti, potremmo dire quella “corresponsione d’amorosi sensi” di memoria foscoliana.

Quindi, anche in questo campo si è voluta una sorta di riforma.

Il presidente Mirabello prima parlava non tanto di riforma, quanto di norma, perché probabilmente voleva riferirsi al fatto che il settore non è proprio normato e che per la prima volta riceve una disciplina giuridica.

Lasciatemi dire che anche questo mi rende ancora più sgomento nell’approvazione di questo provvedimento. Siamo intervenuti sul Piano dei rifiuti, sul Piano dei trasporti, siamo stati giudicati la quarta Regione d’Italia nella rendicontazione dei fondi europei, è stato siglato l’altro giorno l’Accordo di Programma per la realizzazione del sistema metropolitano di Catanzaro.

Tutta una serie di provvedimenti che, ahimè!, lasciatemelo dire, non trovano, però, poi giusto riconoscimento anche per una serie di questioni non attinenti.

Lo dissi in un’altra seduta di Consiglio regionale, lo ripeto in questa.

Conosco bene il presidente Bevacqua, ho avuto modo di stargli vicino. Sono pure componente della Commissione ambiente.

In questo Consiglio regionale non ci sono né saltimbanchi, né persone poco serie, né persone che non capiscono il significato e la portata dei fatti.

Immagino la sofferenza interiore e morale di una persona che per il Partito Democratico dà tanto, lo dico veramente, di cuore. Glielo riconosco. Ci sono, però, troppi giochi e giochini e non vorrei che l’azione di questa Regione, di questa Legislatura venga costantemente deprezzata agli occhi dei calabresi da problemi e diatribe interne che questo partito non riesce a risolvere.

Quando me ne andai, parlando di “non luogo politico”, intendevo questo.

E’ un avviso ai naviganti: non si può più tollerare! Non faccio parte del Partito Democratico, sono uscito, ma non si può più tollerare che l’azione di questo Governo, che è un’azione esemplare per i risultati che sta incamerando, debba essere ostacolata. Do atto alla minoranza della maturità che ha dimostrato in alcuni casi, senza problemi di sorta, anche su provvedimenti importantissimi che non sarebbero stati approvati perché dei consiglieri si sono alzati e hanno lasciato l’Aula.

Questo non è più tollerabile, né lo tollereremo, per quanto mi riguarda parlo personalmente, ovviamente, perché è in gioco anche la nostra dignità.

Chiedo al presidente Oliverio ed al presidente Irto, così come ai capigruppo, di “mettere una pezza” a questa situazione perché a tirare non ci sta nessuno. Sia chiaro!

Siamo impegnati in altre cose.

Qui si sta ledendo la nostra dignità! Uno scatto da questo punto di vista di moralità, di etica politica! Non intendo in altro senso, ci mancherebbe!

Ho il mio capogruppo vicino, lo ricordo pure a lui, ma in questo modo, sinceramente, non credo che questa barca tirerà e non si aspetterà che si arrivi alla fine.

Si sta veramente distruggendo, giorno per giorno, in questa Regione una storia gloriosa della politica, della sinistra calabrese.

La state distruggendo, giorno per giorno, per problemi interni che non ci interessano nulla! Nulla! E che dovete avere il coraggio di affrontare tra di voi una volta per tutti! O interviene l’onorevole Renzi o interviene qualcun altro, vedete chi diavolo deve intervenire ma non possiamo più andare avanti così!

Annuncio il voto favorevole per l’importante proposta di legge.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Bova. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Esprimo apprezzamento a questa proposta di legge elaborata dal presidente Mirabello e dal collega Giudiceandrea, che mi trova perfettamente d’accordo, mettendo finalmente ordine e regole in un settore che negli anni passati è stato spesso senza regole e con forte improvvisazione.

Credo, quindi, che questa proposta di legge meriti il mio sostegno, la mia approvazione ed il mio voto favorevole.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO Gianluca (Casa delle Libertà)

Presidente, prendo la parola anche su questo punto, su questa importante proposta di legge.

Do atto del merito dei consiglieri, Giudiceandrea ed Esposito, così come per il lavoro svolto durante la precedente seduta di Consiglio regionale, quando è stata approvata la proposta di legge numero 203/10^ sulla disciplina regionale dei servizi di polizia locale. Do atto ai colleghi consiglieri di avere lavorato.

Ricordo che nella passata Legislatura c’erano state due diverse proposte di legge, poi non andate in porto, anche per la fine prematura della Legislatura, a seguito delle dimissioni del presidente della Giunta regionale.

Credo che il Consiglio regionale della Calabria abbia normato e stia per varare una norma su un settore importante, quello delle agenzie funerarie, sul quale mai in precedenza si era normato.

Peraltro, ci sono anche interessi in contrasto; in queste ore abbiamo registrato qualche presa di posizione, probabilmente anche fuori posto, fra chi, tutto sommato, questo lavoro lo svolge per mestiere, fra chi cerca di barcamenarsi in una terra che spesso è stata senza regole.

Credo che si viva meglio se ci sono delle regole. Credo possa servire a tutti, anche ai piccoli imprenditori per cercare di farsi spazio.

Ragionando con i colleghi consiglieri, avevamo anche pensato ad una norma transitoria che allungasse o che meglio stabilisse dei termini, da qui ad un anno, alle agenzie funebri per consentire loro di mettersi in regola. Poi abbiamo soprasseduto.

In ogni caso credo ci sia la necessità di un periodo di tempo di adeguamento, anche perché da questo momento in poi cambiano le regole.

Tutto sommato, anche in questo caso vi è una proposta di legge bipartisan, una proposta di legge che è stata ragionata in Commissione, che adesso approda in Aula e per la quale sicuramente è necessario un sostegno da entrambe le parti impegnate in Consiglio regionale.

Certo, è una norma che, sia pure approdando in Aula, a seguito di lunghe discussioni, è comunque perfettibile, migliorabile, che è stata anche alla prova dell’applicazione sul campo, alla prova dei fatti, denoterà eventualmente, collega Giudiceandrea, se è necessario apportare delle modifiche, se sarà perfezionata. Magari chi sarà qui nella prossima Legislatura potrà lavorare su questo testo, sulla base dell’esperienza concreta che si farà devo dire, ahimè!, sul campo, perché naturalmente si tratta di un settore molto delicato, che ha visto, peraltro, in Calabria, lo svolgimento di fatti esecrabili, condannabili.

Chi non ricorda l’episodio di Rossano, vale a dire la “scazzottatura” fra le agenzie funebri, accorse sul teatro del sinistro, la ferrovia Jonica, avvenuto proprio in quel di Rossano, che ha coinvolto un’autovettura con sei cittadini rumeni a bordo, travolta da un treno.

Quindi, tutto sommato era necessario darsi delle regole.

Credo, e sono certo, lo avete dichiarato, che la presenza, anche qui, di rappresentanti delle agenzie e delle categorie denoti un’interazione con le forze e gli imprenditori in campo, per cui credo, sia pure nella perfettibilità della norma, come per tutte le norme, si possa dare sostegno a questa proposta di legge.

Quello che, invece, Presidente, è il fatto del giorno sul quale, per la verità, avevamo anche evitato di intervenire poiché si trattava, a nostro avviso, come diceva il consigliere Pasqua, di un fatto non di primaria importanza è che continua il “regolamento di conti” all’interno della maggioranza.

Lo sottolineava bene il consigliere Bova: una maggioranza che è in pezzi perché il monolite iniziale, vale a dire il Partito Democratico, è ormai completamente allo sbando.

Allora il problema si pone. L’ho detto in tante circostanze e nelle ultime sei sedute di Consiglio regionale abbiamo sempre avuto un atteggiamento istituzionale, serio, rigoroso, cercando, anche con la nostra presenza, di garantire i numeri per l’approvazione di importantissimi provvedimenti di legge, perché la maggioranza non era autosufficiente.

Ad un certo punto, dopo una certa ora, la maggioranza non aveva i numeri per portare avanti i provvedimenti all’esame dell’Aula.

La presenza seria della minoranza ha consentito in tante circostanze, tranne che nell’ultima, di arrivare all’approvazione di queste proposte. E’ un problema che si pone il consigliere Guccione; il consigliere Bevacqua è andato anche oltre i limiti ed i confini fissati.

Oggi, il consigliere Bevacqua si è addirittura autosospeso dal gruppo!

Da tempo dico che questa è una responsabilità politica che non possiamo attribuire al capogruppo del Partito Democratico perché, collega Bevacqua, dobbiamo sacrificare qualcuno e non possiamo sacrificare chi è il vero responsabile politico.

Considero il vero responsabile politico di questa situazione, non solo il Presidente della Regione, ma il coordinatore politico della maggioranza.

Nel piccolo: chi ha svolto, come il collega Pedà, le funzioni di sindaco, sa che il sindaco non è soltanto l’amministratore della città; è anche colui il quale deve tenere in piedi la maggioranza perché altrimenti lo sfilacciamento della stessa impedisce, con le battaglie e i retroguardia, a chi svolge quella funzione di essere sempre in grado di risolvere i problemi che ogni giorno si trova ad affrontare.

Bene, prendo semplicemente atto di una situazione che in questi anni obiettivamente si è posta all’interno di quest’Aula - lo voglio ribadire in questa circostanza, lo dico sempre ma non sono l’avvocato difensore dei consiglieri di maggioranza - poiché in questi anni i consiglieri regionali di maggioranza sono stati alienati dal loro ruolo, sono stati allontanati dalla partecipazione ad un progetto politico e non sono stati coinvolti da chi ne ha la responsabilità. E la responsabilità ce l’ha il coordinatore politico della maggioranza, che è il Presidente della Regione, ed è guida politica della maggioranza. La guida politica della maggioranza non può essere il capogruppo del Partito Democratico.

Assistiamo da tempo a questo “regolamento di conti” in Consiglio regionale, all’interno della maggioranza, non solo all’interno del Partito democratico.

E’ un fatto esecrabile, che condanniamo e non credo che l’atteggiamento di sfida che vedremo di nuovo, di qui a poco, da parte del Presidente della Regione, che ancora una volta sfiderà maggioranza e minoranza, dicendo: “Ce ne andiamo a casa, chi vuole lo dica altrimenti ce ne andiamo tutti a casa!”, risolverà la situazione.

L’invito che rivolgo, ancora una volta, ai colleghi consiglieri ma soprattutto al Presidente della Regione, che è l’ennesimo invito che rivolgo in quest’Aula, è quello di registrare al proprio interno la maggioranza, i rapporti all’interno della stessa.

E’ come diceva bene il consigliere Orsomarso: noi, che rappresentiamo una parte politica solida, anche nel Paese, non possiamo dare spazio a coloro i quali agitano populismi.

Credo che chi fa politica e lo fa in maniera istituzionale, appartenendo ad una parte politica di riferimento nazionale, lo debba fare in maniera seria e lo debba fare anche in Calabria, anche in Consiglio regionale.

E’ questo l’invito che vi facciamo perché, è vero, oggi ci sono ancora i numeri, però abbiamo un fatto grave: un consigliere che appartiene al Partito Democratico, un uomo che appartiene alle istituzioni, che ha una storia, una tradizione personale, si è autosospeso dal gruppo politico. Lo ricordo  da quando con i calzoncini corti faceva parte del movimento giovanile della Democrazia Cristiana.

Tutto questo denota un grave malessere, una situazione che arriva al limite del collasso.

Prima che sia troppo tardi l’invito è quello di dare, ancora una volta, dei segnali di coinvolgimento ai consiglieri di maggioranza affinché anche i lavori del Consiglio regionale si svolgano in maniera ordinata, non ci sia bisogno del “soccorso” della minoranza ma, soprattutto, non sia chiaro ai calabresi la “frana” di quello che era un progetto politico che ha avuto il 60 per cento dei suffragi e oggi non esiste più.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.

PEDÀ Giuseppe (Casa delle libertà)

Grazie, Presidente. Vorrei tornare sul punto all’ordine del giorno. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro che mette un po’ d’ordine e risolve anche tanti problemi agli amministratori locali – sicuramente avrete avuto l’input da tanti sindaci – che si trovano, quotidianamente, ad affrontare queste situazioni. Quindi, – non l’ha fatto il capogruppo, ma credo che sia implicito – esprimiamo un voto favorevole e di apprezzamento. Poi, mi dispiace un po’ subentrare in un momento caratterizzato da un clima effervescente per usare un eufemismo. Vorrei che, in questo tempo che ci rimane, ci occupassimo dei problemi dei calabresi come avete fatto egregiamente finora.

L’assessore Russo mi sfugge sempre, è andato di nuovo via; lo stavo cercando perché volevo ritornare un po’ sul tema che ho trattato prima. Lo farò quando ne avrò occasione.

Comunque, grazie ai colleghi Giudiceandrea ed Esposito e a tutti coloro che hanno lavorato a questa proposta. Ritengo che gli enti locali, ed in particolare i sindaci, vi debbano essere grati per aver messo un po’ d’ordine e per aver tentato di risolvere un problema molto sentito. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Ne ha facoltà.

TALLINI Domenico (Forza Italia)

Per la verità, nella seduta precedente non avevo ancora la piena cognizione dell’importanza di questa legge ma, probabilmente, il tempo intercorso tra quella seduta e questa, mi ha dato la possibilità di averne una cognizione ancora più ampia.

Il mio vuole essere un brevissimo intervento per dire che è stato fatto un bel lavoro che era necessario e, quindi, un plauso va a chi ha avuto l’iniziativa di proporre, finalmente, delle regole certe, stringenti e – aggiungo – anche civili per regolamentare il settore.

Mi permetto di dire che anche il livello di civiltà di un popolo si deduce e si misura in relazione al modo in cui si pone nei confronti dei propri defunti.

Quindi, il mio intervento è di piena condivisione. Condivido tutto l’argomento così come è stato impostato dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare, dai consiglieri Pedà e Gallo.

Per quanto riguarda – faccio una brevissima battuta – le questioni della maggioranza, vorrei che fosse chiara una cosa:è possibile che un solo consigliere regionale – che si chiama Carlo Guccione – possa aver determinato tutto questo? Perché, onestamente, le uniche iniziative chiare in contrasto con la maggioranza in quest’Aula sono venute dal consigliere Guccione che ha sollevato alcune questioni. Ma – ripeto – è possibile che un solo consigliere regionale – sia pure che si chiami Carlo Guccione che, insomma, per la sua storia … – possa determinare tutto questo?

Interrogatevi! Probabilmente, c’è ben altro nella maggioranza. Non vorrei che alla fine si semplificasse tutto e si pensasse, magari, avendo individuato il capro espiatorio, di addebitare soltanto ad un consigliere i problemi della produttività e della qualità di questo Consiglio regionale.

Mi sembra un po’ esagerato. Quindi, voteremo a favore della legge perché, finalmente, si è posta una regola certa nel settore. Sono d’accordo anche sulla formulazione della norma transitoria – e lo dico proprio dopo aver espresso le considerazioni che avete ascoltato – perché non è possibile che, se ci sono degli operatori nel settore che, bene o male, si sono inventati un lavoro e vengono tollerati per anni, lavorano, poi, gli si dica, dalla sera alla mattina: “tu da domani mattina sei illegittimo” o “domani mattina, se hai un negozio, non puoi più alzare la serranda”. Questo non so se è, addirittura, costituzionale. Quindi, facciamolo noi, diamo noi questo segnale, dimostriamo anche in questo di essere equilibrati e di avere grande senso di responsabilità.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO Fausto (Gruppo Misto)

Intervengo velocemente per dichiarazione di voto. Ho già espresso un voto favorevole sulla proposta in Commissione bilancio, ma voglio ancor di più far sentire la mia voce rispetto ad una normativa che, anche attraverso gli emendamenti presentati, procede alla riorganizzazione e regolamenta un settore in cui c’è chi, anche in questo campo, fa impresa seria. 

Poiché mi è parso di capire che, su questa proposta, nell’ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, si fossero registrate alcune frizioni e resistenze, lo faccio un po’ per non lasciare soli i colleghi rispetto a queste eventuali frizioni e resistenze. Ci mettiamo la faccia anche dicendolo e non soltanto alzando la mano per manifestare il voto favorevole.

L’ho fatto – ripeto – già in Commissione, lo faccio oggi in Consiglio regionale.

Rivolgo i complimenti ai colleghi per il lavoro fatto, alla legge, come eventualmente emendata, ed anche alla Calabria che avrà una normativa che tranquillizza chi opera bene in questo settore. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Greco. Ne ha facoltà.

GRECO Orlandino (Oliverio Presidente)

Grazie, Presidente. Faccio alcune semplici considerazioni in merito a questa proposta inserita all’ordine del giorno che abbiamo avuto modo di discutere più volte in terza Commissione e la cui attuale formulazione è frutto della sintesi di due diverse proposte e di un’azione di ascolto che i proponenti hanno svolto insieme alle organizzazioni di categoria ed agli imprenditori.

È una legge che mette ordine in un settore delicato, ma anche, soprattutto, nei rapporti con le Amministrazioni comunali perché, molte volte, sono proprio i sindaci a trovare difficoltà nella gestione di un settore così delicato. Quindi, mi associo al plauso che tutti i miei colleghi hanno espresso in merito al modo in cui questa legge è stata condotta all’approvazione nella Commissione ed, oggi, in questo civico consesso.

Colgo l’occasione per fare delle brevissime considerazioni politiche. Intanto, voglio dire al consigliere Orsomarso che il reato di lesa maestà non mi appartiene. Ognuno è libero di fare le proprie scelte così come è libero di contestare e contrastare quelle scelte e di evidenziare e manifestare le contraddizioni che in quelle scelte sono venute a galla.

E, poi, consentitemi, – perché, poi, ognuno di noi è mosso dall’orgoglio dell’appartenenza; la mia appartenenza è a questa maggioranza e lo rivendico, così come hanno fatto anche altri colleghi, rispetto alle azioni messe in campo – è strano che il tema preponderante della minoranza non sia quello di entrare nel merito delle questioni, ma semplicemente quello di andare a verificare se manchi o meno il numero legale, se ci sono fibrillazioni o frizioni nell’ambito della maggioranza. La politica ha regole non scritte, ma chiare ed evidenti. Questa maggioranza negli atti fondamentali ed importanti ha dimostrato non soltanto coesione, ma fermezza e barra dritta.

Lo dico a tutti, anche ai colleghi della maggioranza, con l’orgoglio di dire le cose che sono state fatte in questi anni, certamente in una diversificazione tra il ruolo del Consiglio ed il ruolo della Giunta, tra un ruolo di governo ed un ruolo di controllo e programmazione, tra il ruolo dei consiglieri regionali che, evidentemente, non è e non può essere quello della Giunta. 

Non voglio il ruolo della Giunta. La Giunta ha un proprio compito, deve portare avanti l’azione di governo all’interno di un programma che ha vinto ed è stato consegnato ai calabresi e nell’ambito di quelle linee guida che il Consiglio regionale è capace di imprimere.

È come se dicessimo che, oggi, approviamo una legge importante, proposta dal consigliere Giudiceandrea e da altri consiglieri, in materia funeraria e sarà lo stesso consigliere o gli stessi consiglieri che dovranno, poi, attuarla e, quindi, passare dalla programmazione all’azione concreta. La fase legislativa è una fase ancora più importante della fase di governo.

Voglio rivendicare questo ruolo di legislatore e – nel farlo – mi assumo le responsabilità di essere protagonista di un’azione riformatrice che questo Consiglio e questa maggioranza hanno messo in campo. Non voglio testè elencare le numerose leggi finora approvate. Allora, abbiate la decenza di entrare nel merito dei problemi e delle questioni ed, evidentemente, se ci sono dei problemi nella maggioranza, sarà la maggioranza a doverli risolvere, sarà un problema del Governatore e dei capigruppo.

Né tantomeno si possono prendere a pretesto alcune dichiarazioni – sulle quali non voglio neanche sindacare perché chi le fa, naturalmente, è responsabile ed ha buone ragioni per farlo – ma, se siamo capaci, proprio per non dare ai calabresi uno spaccato quanto meno disdicevole, facciamo il dibattito politico sulle questioni di merito, che riguardano i problemi e – se è il caso – anche le inefficienze e i ritardi della maggioranza e della Giunta.

Ma, evidentemente, quando si attacca o ci si appresta semplicemente a sottolineare – in tutti gli interventi che ha fatto la minoranza – le fibrillazioni della maggioranza, ritengo che su questa strada, cara minoranza, dobbiate attrezzarvi perché il responso, da qui ad un anno, non sarà certamente uguale a quello che è stato quattro anni fa, ma sarà molto peggiore.

PRESIDENTE

Passiamo all’esame ed alla votazione del provvedimento.

Comunico, preliminarmente, che è pervenuta la nuova relazione tecnico-finanziaria, a firma del consigliere Giudiceandrea, protocollo numero 25366, che sostituisce quella originariamente depositata.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

All’articolo 7 è pervenuto l’emendamento protocollo numero 25275, a firma del consigliere Sergio, al quale cedo la parola per l’illustrazione. Prego, consigliere Sergio.

SERGIO Franco (Oliverio Presidente)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti della Giunta, mi associo anch’io al saluto di benvenuto al collega Pedà al quale auguro un buon lavoro.

Esprimo la mia solidarietà al consigliere Bevacqua che ha fatto una dichiarazione molto sofferta. Sicuramente avrà avuto una sofferenza all’interno del suo gruppo – non sta a me sindacare l’operato del gruppo del Partito democratico, faccio ancora parte del gruppo Oliverio Presidente –evidentemente qualcosa non ha funzionato a dovere.

Quindi, – ripeto – esprimo solidarietà per questo suo atteggiamento e per il suo gesto.

Ma entriamo nel merito della legge in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Questo emendamento apporta modifiche all’articolo 9 della proposta di legge. La modifica attiene alla necessità di coordinare il testo con la previsione della SCIA per l’avvio dell’attività introdotta con l’emendamento all’articolo 7. Inoltre, il termine per l’adeguamento delle attività esistenti ai nuovi requisiti, previsto al comma 4, entro tre mesi, viene allungato di ulteriori nove mesi.

La proposta emendativa ha carattere ordinamentale, quindi è priva di oneri a carico del bilancio regionale. Il testo si commenta da sé, non vi tedio con la lettura, è nel fascicolo di seduta. Se è necessario lo posso anche esplicitare. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Giudiceandrea. Ne ha facoltà.

GIUDICEANDREA Giuseppe (Democratici Progressisti)

Presidente, nulla da dire in ordine alla lettera a) dell’emendamento. Per quanto riguarda la lettera b), essa inserisce il divieto dell’esercizio dell’attività di intermediazione da parte degli operatori del settore che mi sembra eccessivo. Se volessimo riguardarlo, consigliere Sergio, perché così vieteremmo agli operatori del settore di poter fare intermediazione.

PRESIDENTE

Chiediamo il parere alla Giunta. È favorevole.

Il parere del relatore?

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Sull’emendamento, in particolare, in riferimento alla lettera a) sulla SCIA, devo riferire all’Aula che la scheda di analisi tecnico – normativa, predisposta dal Settore legislativo e depositata agli atti della Commissione, in effetti, indirizzava verso la previsione della SCIA anziché dell’autorizzazione. Quindi, su questo aspetto il parere è favorevole.

Sull’aspetto relativo al divieto dell’intermediazione, il parere è favorevole perché, in effetti, anche nella relazione introduttiva del testo di legge, era già previsto il divieto di intermediazione nell’attività funebre inteso come procacciamento di affari. Quindi, – ripeto – il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE

Possiamo procedere con la votazione dell’emendamento protocollo numero 25275.

(È approvato)

Quindi, pongo in votazione l’articolo 7, come emendato.

(È approvato come emendato)

 

Articolo 8

(È approvato)

All’articolo 9 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è l’emendamento protocollo numero 25276, a firma del consigliere Sergio, a cui cedo la parola per l’illustrazione.

 

(Interruzione)

Lei ha illustrato l’emendamento protocollo numero 25275. Poi, c’è l’emendamento protocollo numero 25276. Così risulta dagli atti. Quindi, dobbiamo approvare tutti e due gli emendamenti.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Peraltro, Presidente, questo emendamento è collegato funzionalmente a quello dell’articolo 7. Quindi, è una logica conseguenza.

PRESIDENTE

Lo vuole illustrare o si illustra da sé? Si illustra da sé. Il parere alla Giunta? Favorevole.  Il parere del relatore?

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Il parere è favorevole.

PRESIDENTE

Poniamo in votazione l’emendamento protocollo numero 25276.

(È approvato)

Passiamo all’emendamento protocollo numero 25399, a firma del consigliere Neri, al quale cedo la parola per l’illustrazione.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Grazie, Presidente. Si tratta, sostanzialmente, di un emendamento che inserisce alcune modifiche formali al comma 1 dell’articolo 9, per esempio, dove si parla di un responsabile vengono aggiunte le parole “debitamente formato” e così anche rispetto alla lettera c) ed alla lettera e).

Viene, poi, sostituito il comma 2 dell’articolo 9 e viene inserito il comma 2 bis che, sostanzialmente, sostituisce i commi 5 e 7 che vengono abrogati, contribuendo così a snellire l’articolo 9 e – non sconvolgendone il testo – a renderlo più efficace rispetto a quanto previsto precedentemente.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Parere del relatore?

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Presidente, su questo emendamento, fermo restando il fatto che se ne condivide l’impostazione, il parere è favorevole, condizionato ad alcune modifiche delle quali, peraltro, avevo informalmente discusso con il collega Neri.

In sostanza, nella prima parte dell’emendamento al comma 1 dell’articolo 9 sarebbe opportuno limitarsi semplicemente alla modifica della lettera d) nella quale andrebbe inserito: dopo la lettera d) è aggiunta la seguente “una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti”.

Quindi, parere favorevole su questa prima parte con questa leggera modifica, mentre per il secondo comma dell’emendamento che modifica il comma 2 dell’articolo 9, il parere è favorevole limitatamente a questa formulazione: “L’effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri”.

Quindi, la limiterei a questo anche perché, in ordine all’intermediazione, abbiamo appena approvato un emendamento del collega Sergio che va in quella direzione per cui, a questo punto, è sufficiente inserire questo aspetto.

Peraltro, aggiungo che la seconda parte di questo primo comma è ripresa dal comma 7 dello stesso articolo 9 che il collega Neri proponeva di sopprimere, ma che, invece, manterremmo assicurando l’equilibrio dell’intero testo. Sono disponibile a fornire, se necessario, qualche esplicitazione o chiarimento.  Il parere, invece, è contrario rispetto alla soppressione del comma 5.

PRESIDENTE

A questo punto dobbiamo rimodulare l’emendamento con un subemendamento.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Presidente, l’inserimento del comma 2 bis comporta necessariamente l’abrogazione dei commi 5 e 7 perché li riscrive per cui non si può mantenere parte dell’uno e parte dell’altro.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Collega Neri, si riscrive il comma 2.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Faccio riferimento al comma 2 bis.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Quale sarebbe il comma 2 bis?

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della proposta è aggiunto il comma 2 bis.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Avevo fatto riferimento soltanto alla prima parte.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

La prima parte va bene. Si tratta della seconda parte.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Non mi ero pronunciato sulla seconda.

PRESIDENTE

Bisogna formulare il sub emendamento e leggerlo in maniera precisa.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Lo riformuliamo. L’emendamento viene così modificato. Al comma 1 dell’articolo 9 della proposta di legge numero 280/10^ sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e) “una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti”.

Il comma 2 dell’articolo 9 viene così sostituito: “L’effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri”.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Presidente, la disposizione non è migliorativa se diciamo che si ricorre ai contratti?

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Presidente, collega Neri, abbiamo già previsto il divieto dell’intermediazione e, quindi, andremo in contraddizione con l’emendamento del consigliere Sergio. Questa è la ragione.

Poi, la parte successiva di questo comma da “funebre” in poi, la riprendiamo nel comma 7, che non viene soppresso. Per la soppressione il parere è negativo.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Vorrei capire se il comma 2 bis viene trasferito nel comma 7.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Il comma 2 bis non è nel comma 7, collega Neri, su questo c’è parere negativo.

PRESIDENTE

Sospendiamo 5 minuti per formulare il subemendamento in maniera precisa.

 

La seduta sospesa alle 18,30 riprende alle 18,33.

PRESIDENTE

Prego, presidente Mirabello.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Presidente, rileggo la formulazione dell’emendamento del collega Neri che, ovviamente, ringrazio anche per il contributo che ha voluto dare.

Allora, al comma 1 dell’articolo 9 della proposta di legge numero 280/10^ sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e) “una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti”.

Poi, il comma 2 dell’articolo 9 viene così sostituito: “L’effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1, lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri”.

Dopo il comma 2 dell’articolo 9 viene inserito: “I consorzi e gli operatori funebri di cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) debbono dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in contemporanea”.

PRESIDENTE

Chiedo al consigliere Neri se la riformulazione va bene, altrimenti si rimanderà in Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento, così come è stato letto dal Presidente della Terza Commissione che è approvato. 

Passiamo all'emendamento protocollo numero 25342 a firma dei consiglieri Mirabello e D’Agostino. Cedo la parola al consigliere Mirabello per l’illustrazione.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25342.

(E’ approvato)

 

Passiamo all’emendamento protocollo numero 25343 a firma dei consiglieri Mirabello e D’Agostino. Cedo la parola al consigliere Mirabello per l’illustrazione.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Si illustra da sé.

 

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25343.

(E’ approvato)

 

Passiamo all'emendamento protocollo numero 25344, a firma dei consiglieri Mirabello e D'Agostino. Cedo la parola al consigliere Mirabello per l’illustrazione.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25344.

(E’ approvato)

 

Passiamo all’emendamento protocollo numero 25345, a firma dei consiglieri Mirabello e D'Agostino. Cedo la parola al consigliere Mirabello per l’illustrazione.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25345.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l'articolo 9, per come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

All’articolo 10 è pervenuto un emendamento, il protocollo numero 25401, a firma del consigliere Neri, cui cedo la parola per l’illustrazione.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

E’ ritirato.

PRESIDENTE

L’emendamento all’articolo 10 è ritirato.

 

Articolo 10

(E’ approvato)

 

Articolo 11

(E’ approvato)

 

Articolo 12

(E’ approvato)

 

All’articolo 13 è pervenuto un emendamento, protocollo numero 25400, a firma del consigliere Neri, cui cedo la parola per l’illustrazione.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Parere del relatore.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25400.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13, per come emendato.

Articolo 13

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 14

(E’ approvato)

 

Articolo 15

(E’ approvato)

 

Articolo 16

(E’ approvato)

 

Articolo 17

(E’ approvato)

 

Articolo 18

(E’ approvato)

 

Articolo 19

(E’ approvato)

 

Articolo 20

(E’ approvato)

 

Articolo 21

(E’ approvato)

 

Articolo 22

(E’ approvato)

 

Articolo 23

(E’ approvato)

 

All’articolo 24 è pervenuto un emendamento, il protocollo numero 25402, a firma del consigliere Neri, cui cedo la parola per l’illustrazione.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25402.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24, per come emendato.

Articolo 24

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 25

(E’ approvato)

 

Articolo 26

(E’ approvato)

 

Articolo 27

(E’ approvato)

 

All’articolo 28 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è il protocollo numero 25403, a firma del consigliere Neri, cui cedo la parola per l’illustrazione.

NERI Giuseppe (Democratici Progressisti)

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Parere del relatore.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25403.

(E’ approvato)

 

Passiamo all'altro emendamento, il protocollo numero 25278, a firma del consigliere Sergio, cui cedo la parola per l’illustrazione.

SERGIO Franco (Oliverio Presidente)

Grazie, signor Presidente. Il presente emendamento apporta modifiche al comma 1 dell’articolo 28 della proposta di legge.

E’ prevista la possibilità da parte dell'affidatario di ceneri derivanti dalla cremazione, di trasformare le medesime, dimenticando che ogni trattamento diverso dalla conservazione o dispersione in natura, non autorizzata dall'ufficio di Stato civile competente, deve essere considerata specifico reato penale, in quanto vilipendio di cadavere.

Pertanto, al fine di rendere la disposizione in linea con l'ordinamento vigente, si introduce la dicitura “previa autorizzazione dell’ufficiale dello Stato civile competente per territorio”.

La proposta emendativa ha carattere ordinamentale ed è priva di oneri a carico del bilancio regionale.

Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della proposta di legge 280/10^, sono aggiunte le seguenti parole “previa autorizzazione dell’ufficiale di Stato civile competente per territorio”.

Approfitto per fare i miei complimenti agli estensori di questa legge per aver incardinato un testo completo ed esaustivo che potrà certamente essere soddisfacente per tutti gli imprenditori e per coloro che si occupano di questa materia.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Parere del relatore?

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 25278.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l'articolo 28, per come emendato.

 

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 29

(E’ approvato)

 

Articolo 30

(E’ approvato)

 

Articolo 31

(E’ approvato)

 

Articolo 32

(E’ approvato)

 

Articolo 33

(E’ approvato)

 

Articolo 34

(E’ approvato)

 

Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso che è approvata, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 305/10^ di iniziativa del C. A. L. e del consigliere F. Sergio, recante: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)”

PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 305/10^ di iniziativa del C.A.L e del consigliere Sergio recante: “Modifiche alla legge regionale numero 1 del 5 gennaio 2007 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).

Cedo la parola al consigliere Sergio per l’illustrazione.

SERGIO Franco (Oliverio Presidente), relatore

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il provvedimento in esame dell’odierna seduta di Consiglio regionale reca la trattazione della proposta relativa alle disposizioni integrative all'articolo 2 della legge regionale numero 1/2007, al fine di adeguare le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali al dettato della normativa nazionale che ha soppresso la provincia di Reggio Calabria con la contestuale istituzione della relativa Città metropolitana e di introdurre l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, in caso di impedimento a partecipare alla seduta del C.A.L.

In particolare, l'introduzione di quest'ultimo Istituto, va a colmare un vuoto normativo che ha causato non pochi problemi in ordine al normale svolgimento del lavoro del C.A.L, proprio per la difficoltà di conciliare i gravosi impegni istituzionali dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo con l'attività del Consiglio delle Autonomie Locali.

La proposta è neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto reca norme a carattere ordinamentale. A tal fine, la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente nella seduta del 17 aprile scorso. E’ stato presentato un emendamento a mia firma, al fine di fissare il termine dell’entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Burc.

Ringrazio il Presidente e tutti i componenti del Consiglio per quanto fin qui esposto e chiedo l'approvazione della presente proposta. Grazie.

 

Presidenza del presidente Nicola Irto

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Parere della Giunta? Favorevole.

Passiamo all'esame del provvedimento.

 

Articolo 1

(E’ approvato)

 

Articolo 2

(E’ approvato)

 

All’articolo 3 è pervenuto un emendamento, protocollo numero 25273, a firma del consigliere Sergio, cui cedo la parola per l’illustrazione.

SERGIO Franco (Oliverio Presidente), relatore

Il presente emendamento apporta modifiche alla norma sull’entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Burc.

A tal fine, si sostituisce l'articolo 3 della proposta di legge de qua. L'emendamento ha carattere ordinamentale e recita: “l'articolo 3 della proposta di legge numero 305/10^ é sostituito dal seguente: “la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria”.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento all'articolo 3, protocollo numero 25273.

(E’ approvato)

Articolo 3, per come emendato.

 

(E’ approvato come emendato)

 

Passiamo alla votazione la legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 347/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Tallini, S. Romeo recante: “Integrazione alla legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)”

PRESIDENTE

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di legge numero 347/10^ di iniziativa dei consiglieri Romeo e Tallini recante: “Integrazioni alla legge regionale numero 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)”.

Cedo la parola al consigliere Romeo per l’illustrazione.

ROMEO Sebastiano (Partito Democratico), relatore

La presente proposta di legge consta di tre articoli di seguito descritti: l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge regionale numero 39/1995 (disciplina della proroga degli organi amministrativi delle nomine competenza regionale) introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall’assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima Costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive, o quelle successive, non prevedano espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi.

La modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione.

L'articolo 2 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bur Calabria invece del non ordinario termine di 15 giorni della medesima pubblicazione.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Passiamo all'esame del provvedimento:

 

Articolo 1

(E’ approvato)

 

Articolo 2

(E’ approvato)

 

Articolo 3

(E’ approvato)

 

Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso che è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 328/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Battaglia, G. Neri recante: “Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”

PRESIDENTE

Proseguiamo con il sesto punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di legge numero 328/10^ di iniziativa dei consiglieri Battaglia e Neri recante: “Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

Cedo la parola al consigliere Bevacqua per l’illustrazione del provvedimento.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Grazie, Signor Presidente. Poiché è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo, cederei la parola al consigliere Battaglia per l’illustrazione.

PRESIDENTE

Prego, consigliere Battaglia. Può illustrare l’emendamento.

BATTAGLIA Domenico Donato (Partito Democratico), relatore

Grazie, Presidente e grazie anche al Presidente della Commissione.

Ricordo che la legge è stata approvata in Commissione all'unanimità. Il presente emendamento interamente sostitutivo mira a rivedere il primo emendamento presentato.

Le proposte emendative al testo della proposta di legge numero 328/10^ mirano a prorogare alcuni termini previsti, sia dalla legge regionale numero 32 del 1996 sia dalla legge regionale numero 57 del 2017.

Nello specifico, il termine del 30 aprile 2018 viene prorogato al 31 dicembre 2018 per l'adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento relativo alla definizione dei requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale sociale, nonché i criteri e le procedure di assegnazione ai parametri dei relativi contratti di locazione.

Inoltre, l’articolo de quibus mira a chiarire alcuni aspetti attuativi della legge regionale numero 32 del 1996. Nello specifico, si interviene per meglio esplicitare che nessun componente del nucleo familiare, compreso ovviamente il richiedente, deve essere titolare dei diritti di proprietà, uso e comodato d'uso abitativo; ovvero, se lo sono, possono essere ammessi solo se il diritto insiste sugli immobili dichiarati impropri; ed ancora, si interviene per modificare l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente, riconoscendo con l’attuale modifica che, in caso di mancata documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni oggettive, in capo al richiedente non sarà attribuito soltanto il relativo punteggio e sarà riconosciuto soltanto quello di cui alla lettera a) della medesima posizione.

Tale modifica normativa permette di sanare una previsione di difficile interpretazione che, ad oggi, è presente nel testo di legge.

Infine, si interviene per adeguare la normativa regionale alla direttiva comunitaria numero 2043 che attua il principio della parità di trattamento tra le diverse persone, indipendentemente dalla razza e dalle origini etniche, prevedendo nelle disposizioni transitorie della legge che, per i bandi ancora in corso di espletamento e per le graduatorie non definite, venga esclusa sia l'applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 nel testo vigente, prima dell'entrata in vigore della legge numero 57 del 2017, precisamente nella parte in cui recita “Il Cittadino di altri Stati é ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizione di reciprocità da Convenzioni o Trattati internazionali, se il cittadino stesso é iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata”.

Con ciò, nelle procedure non ancora definite, potrà essere attribuito lo stesso punteggio ai cittadini italiani comunitari ed extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo.

La proposta emendativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale, arrecando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale e non impegna, quindi, i Fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.

La stessa proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato dalla Tabella illustrativa, ha natura ordinamentale ed é neutrale dal punto di vista finanziario.

I criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati, atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. Pertanto la norma non necessita di copertura finanziaria. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?

Passiamo all'esame e alla votazione del provvedimento. Pongo in votazione l’emendamento interamente sostitutivo, protocollo numero 27348, presentato ed illustrato dal consigliere Battaglia che è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.”

PRESIDENTE

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale numero 28 del 2010”.

Cedo la parola al consigliere Nucera per l’illustrazione del provvedimento.

NUCERA Giovanni (La Sinistra)

L’obiettivo della proposta di legge, sia per quanto riguarda la modifica dell’articolo 14 sia per quanto riguarda l’articolo 15, è quello di abolire il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande, in quanto tale prescrizione ha determinato, negli ultimi anni, lungaggini nella valutazione istruttoria, nonché nella redazione delle graduatorie.

La modifica di tali termini consentirà di procedere all’istruttoria entro i primi sei mesi dell’anno, alla relazione tempestiva delle graduatorie e, soprattutto, a disporre la liquidazione a favore dei beneficiari nell’anno in corso, nonché alla pianificazione delle risorse e, per quanto riguarda il mondo dello sport, di poter programmare le relative attività con largo anticipo, rendendo, altresì, l’amministrazione più efficace ed efficiente nel perseguimento delle finalità della legge.

In tal senso si ritiene opportuno prevedere, sia per le attività che per le manifestazioni sportive, la redazione di una graduatoria unica e non più subordinata al bilancio solare o statutario della società richiedente il contributo. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Passiamo all’esame della votazione del provvedimento.

All’articolo 1 è pervenuto l’emendamento, protocollo numero 25598, a firma del consigliere Nucera, che si commenta da sé. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in votazione l’emendamento.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 1, come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

All’articolo 2 sono pervenuti due emendamenti. Il primo, protocollo numero 25599, a firma del consigliere Nucera, si commenta da sé. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in votazione l’emendamento.

(E’ approvato)

 

Il secondo emendamento, protocollo numero 25601, a firma del consigliere Nucera, si commenta da sé. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in votazione l’emendamento

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 2, come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

All’articolo 3 è stato presentato l’emendamento, protocollo numero 25603, a firma del consigliere Nucera. Il parere della Giunta regionale è favorevole. Pongo in votazione l’emendamento.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 3, come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 4.

(E’ approvato)

 

Articolo 5.

(E’ approvato)

 

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 334/10^ di iniziativa del consigliere F. Sculco recante: “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)”

PRESIDENTE

Proposta di legge numero 334/10^: “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013 numero 15”. Prego, consigliera Sculco, ha facoltà di illustrare la proposta di legge.

SCULCO Flora (Calabria in Rete), relatore

Grazie, Presidente. La proposta di legge in esame è rivolta a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi per la prima infanzia - gli asili nido, per intenderci - che sono disciplinate dalla legge regionale numero 15 del 2013. Una legge che stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali e il termine entro il quale le strutture sono chiamate ad adeguarsi a tali requisiti per ottenere l’autorizzazione al funzionamento.

Tuttavia, il termine fissato, che è quello del 30 giugno, non consente l’adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alle strutture che sono già operanti e funzionanti.

Tra l’altro, vi è anche la necessità di armonizzare la legge regionale ai decreti attuativi nazionali della Legge numero 107 del 2015 che riformano, di fatto, il sistema educativo, integrandolo.

Appare pertanto necessario, oltre che urgente, differire il termine previsto per l’adeguamento e scongiurare, quindi, la interruzione del servizio, consentendo al Consiglio regionale di armonizzare le norme regionali al quadro ordinamentale nazionale.

La presente proposta di legge, Presidente, è stata depositata, così come emendata, secondo le indicazioni del Settore legislativo, quindi prevedendo una rivisitazione del titolo della proposta e una rivisitazione, anche più dettagliata, dell’articolo 1. Grazie.

PRESIDENTE

Passiamo all’esame del provvedimento. All’articolo 1 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 25648, a firma della consigliera Sculco e altri, che modifica il titolo della proposta di legge. Prego, consigliera Sculco, ha facoltà di illustrare l’emendamento.

SCULCO Flora (Calabria in Rete)

Ho appena preannunciato, Presidente, che la proposta di legge era stata emendata, raccogliendo i suggerimenti del Settore legislativo, quindi riformulando il titolo e dettagliando più specificatamente anche l’articolo 1.

PRESIDENTE

Passiamo, quindi, alla votazione dell’emendamento.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 1, come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 2.

(E’ approvato)

 

Articolo 3.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.” – Ripresa della discussione

PRESIDENTE

Dobbiamo tornare all’articolo 4 della proposta di legge numero 337/10^ in cui non era stato discusso l’emendamento, protocollo numero 25603, sempre a firma del consigliere Nucera, che era stato già depositato. L’emendamento si commenta da sé. Lo pongo in votazione.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 4, come emendato.

(E’ approvato come emendato)

 

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Proposta di legge numero 345/10^ di iniziativa dei consiglieri S. Romeo, D. Battaglia, recante: “Disposizioni transitorie relative all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. – Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO Sebastiano (Partito Democratico)

In merito a questa proposta di legge abbiamo interloquito, prima della seduta del Consiglio regionale, sia con i colleghi della minoranza sia con l’assessore Musmanno.

Ribadisco il principio della proposta di legge che è quello di semplificare l’attività del Genio civile e di consentire una valutazione più spedita, pur nel rigore delle norme.

Tuttavia, ragionando con i colleghi e con l’assessore, che c’ha informato su alcune questioni, abbiamo valutato di chiedere il rinvio per un approfondimento alla prossima seduta di Consiglio regionale che sarà fra pochi giorni. La ringrazio.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire l’assessore Musmanno. Ne ha facoltà.

MUSMANNO Roberto, assessore alle infrastrutture

Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Romeo. In effetti il testo attuale della proposta di legge nasce con l’idea di semplificare le procedure, soprattutto per gestire la mole di pratiche che oggi si trova presso gli uffici del Genio civile e che con questo disegno di legge si potrebbe effettivamente esaminare, con l’obiettivo di ridurre i tempi per la loro approvazione.

Tuttavia qualche problema è stato avvistato, per cui si ritiene opportuno il rinvio del punto alla prossima seduta di Consiglio regionale.

Ne approfitto, comunque, per fare il punto della situazione sul tema, visto l’interesse che è stato rilevato, non solo dalle associazioni di categoria interessate, ma anche dagli Ordini professionali. Dallo scorso mese di novembre è stato istituito un Tavolo permanente tecnico che, con una serie di vicissitudini, ha visto la sua nascita operativa dopo circa 2 mesi.

Esso è costituito da 7 rappresentanti degli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dall’associazione Ance calabrese.

Questo Tavolo in particolare sta procedendo, in collaborazione con la Regione Calabria, con il dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, alla messa a punto di un disegno di legge finalizzato a una semplificazione di tutte le procedure, valutando le singole opere per come esse si differenziano sul territorio.

La norma viene, pertanto, valutata da questo Tavolo tecnico; contemporaneamente, si sta scrivendo anche il Regolamento. Viene valutata la modifica relativa alla piattaforma software, utilizzata per la presentazione dei progetti, in particolare, la piattaforma sismica.

Dalle indicazioni che ho ricevuto dal dirigente generale del dipartimento lavori pubblici e mobilità, il Tavolo tecnico dovrebbe completare il disegno di legge e la relazione tecnica a supporto che la Giunta regionale presenterebbe entro la prima decade di luglio.

E’ evidente che questa semplificazione dovrebbe portare ad individuare, per ciascuna tipologia di opere, i parametri in base ai quali l’ufficio prenderebbe poi la decisione di concedere le autorizzazioni sismiche.

Questa norma ovviamente consentirebbe con la sua entrata a regime di risolvere i tempi, di risolvere le problematiche che attualmente attanagliano gli uffici del Genio civile per tutte le pratiche che saranno presentate dal mese di luglio in avanti.

Per gestire l’arretrato, invece, l’ufficio si sta anche determinando per introdurre delle azioni di tipo straordinario i cui effetti li valuteremo da qui ai prossimi giorni. Grazie.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il rinvio della proposta di legge.

 

(Il Consiglio rinvia)

Proposta di legge numero 336/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

PRESIDENTE

Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alla proposta di legge numero 336/10^, d’iniziativa della Giunta regionale recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118”. Prego, consigliere Aieta, ha facoltà di illustrare la proposta di legge.

AIETA Giuseppe (Partito Democratico)

Signor Presidente, questo disegno di legge è stato licenziato dalla seconda Commissione il 28 maggio 2018 e ha l’obiettivo di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria.

Si compone di quattro articoli.

L’articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze e titoli esecutivi, non ancora oggetto di procedura esecutiva, per l’importo complessivo di euro 2.269.250, secondo il dettaglio che è contenuto nell’allegata Tabella, numero 1, al disegno di legge.

All’articolo 2 si prevede il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, per l’importo totale di  euro 8.898, per come dettagliato nell’allegata Tabella, numero 2, al disegno di legge.

All’articolo 3 vengono indicate le forme di copertura finanziaria prevista per i suddetti debiti, individuando il programma su cui sono allocate le risorse necessarie.

L’ultimo articolo al disegno di legge contiene le disposizioni relative all’entrata in vigore.

Sulla proposta i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole con il verbale numero 200 del 21 maggio 2018, ovviamente manifestando suggerimenti relativamente al procedimento e invitando l’amministrazione ad effettuare verifiche opportune al fine di accertare eventuali responsabilità personali che hanno determinato il danno economico alla Regione Calabria.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pedà. Ne ha facoltà.

PEDA’ Giuseppe (Casa delle libertà)

Anche questa proposta di legge giustamente è frutto del lavoro della Commissione e credo anche sia un lavoro importante per riordinare un quadro normativo che è quello del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

E’ chiaro che “arrivare in corsa” anche su questo comporta un po’ di difficoltà a votarlo.

Mi avrebbe fatto piacere intervenire anche qui, magari avrei potuto, però, per senso di responsabilità, per i tempi che ho avuto, avendolo letto così molto velocemente, credo di poter dire che anche questa proposta di legge avrà il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi passiamo all’esame del provvedimento. Pongo in votazione l’articolo 1, con il voto contrario del consigliere Orsomarso.

(E’ approvato)

 

Articolo 2.

(E’ approvato)

 

Articolo 3.

(E’ approvato)

 

Articolo 4.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale e dei relativi allegati, prendendo, altresì, atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

 

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mirabello. Ne ha facoltà.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Volevo solo precisare che nella precedente seduta di Consiglio regionale avevamo inserito all’ordine dei lavori un ordine del giorno avente ad oggetto la vicenda dell’APQ (Accordo di Programma Quadro) trasporti - galleria di Coccorino - Joppolo - Strada Provinciale SP23 - Ricadi, Joppolo, Nicotera.

So che la conferenza dei capigruppo ha calendarizzato quest’ordine del giorno per la prossima seduta di Consiglio regionale,  mi permetto, però, di sottolineare all’Aula che proprio oggi, come ha precedentemente detto anche il collega Pasqua, questa realtà ha vissuto un evento traumatico molto grave, con un alluvione che ha praticamente isolato il centro abitato di Joppolo. Per cui, Presidente, riterrei opportuno richiedere la discussione su quest’ordine del giorno in questa seduta di Consiglio regionale, se c’è lo spazio, diversamente la rinvieremo alla prossima seduta.

PRESIDENTE

Se ci vuole fare avere alla Presidenza l’ordine del giorno.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Era già stato depositato, Presidente.

PRESIDENTE

Chiedo all’Aula, in via eccezionale, di discutere questo ordine del giorno. Pongo in votazione l’inserimento all’ordine dei lavori dell’ordine del giorno.

 

(E’ inserito)

Ordine del giorno inerente l’ammodernamento e l’adeguamento della rete stradale APQ trasporti “Galleria di Coccorino di Joppolo S.P. numero 23 Ricadi-Joppolo-Nicotera”

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Signor Presidente, illustro velocemente quest’ordine del giorno che - ripeto quanto detto in precedenza - assume anche un’importante attualità alla luce dell’evento accaduto, in data odierna, con l’alluvione che ha colpito proprio tutta l’area di Joppolo e di Nicotera.

La Regione Calabria ha sottoscritto con la Provincia di Vibo Valentia, come ente attuatore, nell’anno 2002, una APQ (Accordo di Programma Quadro) trasporti che prevedeva, per un importo di 30 milioni di euro, la realizzazione dell’ammodernamento e dell’adeguamento della rete stradale ricadente sulla SS522 - SS18 (Rosarno - Nicotera - Pizzo).

Questo intervento, originariamente programmato, è stato solo parzialmente realizzato in quanto risultano ancora non ultimati tre lotti, localizzati nei tratti Tropea - Ricadi, varianti di Pizzo Calabro, tratto SP23 (Ricadi - Joppolo - Nicotera).

Considerato che:

in relazione al terzo lotto, ricadente nel Comune di Joppolo, era originariamente prevista una galleria di circa 800 metri, finalizzata alla messa in sicurezza di un tratto franoso della SP23, collocato tra la frazione di Joppolo ed il paese capoluogo;i lavori della galleria risultano sospesi da oltre 5 anni e il suddetto tratto di strada risulta da circa sei mesi interrotto e chiuso al traffico a causa di eventi franosi e caduta massi, creando notevoli disagi ai cittadini, costretti a percorsi alternativi molto dispendiosi e pericolosi.

Ritenuto che un ulteriore ritardo nella realizzazione dei lavori della SP23 potrebbe rendere insostenibile la situazione della viabilità e dei collegamenti dell’intera zona, aggravati dal sopraggiungere della stagione estiva, dalla conseguente impossibilità di raggiungere da sud la zona turistica più importante della provincia di Vibo Valentia, Tropea Capo Vaticano, e - aggiungo - dagli eventi che si sono verificati in data odierna, nelle prime ore del mattino.

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessorato infrastrutture e trasporti ad assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare, attraverso l’urgente predisposizione di studi di fattibilità ed eventuali varianti progettuali, con la programmazione delle risorse residue, ammontanti a circa 13 milioni di euro, la messa in sicurezza, il ripristino e la riapertura della SP23 nel tratto Ricadi - Joppolo - Nicotera.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’ordine del giorno.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

 

Avendo esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta.

 

La seduta termina alle 19,16

Allegati

Congedi

Ha chiesto congedo: Salerno, Scalzo.

(È concesso)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale:

Bova - “Integrazione delle Aziende Ospedaliere della Città di Catanzaro” (P.L. n. 348/10^)

È stata assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo d’Ufficio:

“Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro” (P.P.A. n. 213/10^)

“Surroga del consigliere regionale Wanda Ferro” (P.P.A. n. 214/10^)

Dimissioni dalla carica di consigliere regionale

Il Consigliere regionale Wanda Ferro, con nota acquisita al protocollo generale n. 26180 del 7 giugno 2018, ha comunicato di esercitare l'opzione per il mandato parlamentare.

Il Consigliere regionale Francesco Cannizzaro, con nota acquisita al protocollo generale n. 26337 dell'8 giugno 2018, ha formalmente rassegnato le dimissioni da Consigliere regionale della Calabria, con effetto immediato.

Promulgazione legge regionale

In data 7 giugno 2018, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sotto indicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 58 dell'8 giugno 2018:

1. Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15, recante: “Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale”.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia della seguente deliberazione di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

Deliberazione Giunta regionale n. 208 dell’1.6.2018

 

 

Interrogazioni a risposta scritta

Nicolò - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

il reparto di psichiatria del nosocomio di Locri versa in una situazione critica ascrivibile alla carenza di personale medico e infermieristico;

considerato che: tale situazione ha determinato il blocco momentaneo dei trattamenti sanitari obbligatori, garantendo soltanto i ricoveri in regime volontario;

ritenuto che: sussiste il rischio concreto di riduzione del numero dei posti letto disponibili, causando gravi ripercussioni per gli utenti del reparto de quo -:

quali provvedimenti impellenti si intendono esperire al fine di garantire un completo ed efficiente funzionamento del reparto de quo.

(370; 11/06/2018)

 

Nicolò - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

il sottoscritto ad agosto 2016 interrogava il Presidente della Giunta Regionale al fine di sapere quali fossero le iniziative previste in ordine alla realizzazione dello svincolo di Laureana di Borrello con gli adeguati innesti connessi alle strade provinciali esistenti;

era pervenuta risposta scritta nella quale veniva indicato l'inserimento della realizzazione dello svincolo de quo tra le opere prioritarie di cui al "Contratto di Programma 2015", nonché nel "Quadro degli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi sulla rete stradale" del Piano regionale dei Trasporti approvato con delibera di Giunta Regionale n.327 di agosto 2016, confermando l'importo previsto di 38 M€, risultando dunque il progetto prontamente realizzabile;

considerato che: tale opera favorirebbe il collegamento rapido dell'alta valle del Mesima con la principale arteria di mobilità della regione;

ritenuto che: a tutt'oggi si riscontra una situazione di stallo in merito all'avvio dei lavori -:

quali iniziative si intendono esperire al fine di procedere celermente all'esecuzione di tale progetto in una logica volta altresì a favorire lo sviluppo socio-economico per i paesi del versante tirrenico- preaspromontano e a scongiurare il rischio di distrazione dei fondi destinati a tale scopo.

(371; 13/06/2018)

 

Nicolò - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

il trasporto pubblico locale evidenzia disagi per i pendolari calabresi;

considerato che: tra le criticità risulterebbe anche la soppressione della corsa Locri- Rosarno;

ritenuto che: tale disservizio ha ripercussioni sul trasporto ferroviario relativamente alla fermata di Rosarno prevista dai treni ad alta velocità che collegano Locri e Rosarno con Roma -:

quali provvedimenti impellenti si intendono adottare al fine di ripristinare tale servizio di collegamento.

(372; 13/06/2018)

Mozioni

Il Consiglio Regionale,

premesso che:

nelle ultime ore il territorio di Nicotera nel Vibonese è stato oggetto di un violento nubifragio che ha cagionato importanti allagamenti e smottamenti, con gravissimi danni e disagi alla popolazione ed alla circolazione non soltanto su gomma: considerato che il fenomeno, oltre alle purtroppo consuete conseguenze, si è, altresì, verificato alle porte della stagione estiva e che il settore turistico potrebbe rischiare il crollo in un momento così delicato per l'economia non soltanto della Comunità,

impegna la Giunta regionale

ed il Presidente della Regione Calabria ad attivarsi, con urgenza e senza ritardo, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, al fine di garantire la sicurezza idrogeologica del territorio, oltreché, intervenire con concrete e mirate azioni volte ad assicurare un ripristino immediato delle abitazioni private e delle attività economiche eventualmente interessate dal succitato fenomeno.

(122, 18/06/2018) Pasqua

Interpellanze

Al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore Regionale al Lavoro.

premesso che:

negli anni passati la Regione Calabria ha firmato con le organizzazioni sindacali un accordo teso al riutilizzo dì risorse finanziarie per sostenere tirocini da svolgersi, tra l'altro, anche presso uffici periferici calabresi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, a cura di lavoratori già percettori dell'indennità di mobilità in deroga;

successivamente, una volta siglate le intese col ministero competente e con l’Inps si provvedeva ad emanare bando regionale pubblico di reclutamento, pubblicato sul Burc n. 65 del 31 Maggio 2016, per la selezione di 627 disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori dì ammortizzatori sociali in deroga, per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria;

per censurabili ragioni di ordine burocratico ed organizzativo, la procedura di selezione si protraeva per quasi un anno e mezzo, consentendo alle unità selezionate di iniziare a prestare le proprie attività soltanto a far data dal primo marzo 2018, per un periodo di 12 mesi con riconoscimento di indennità mensile commisurata in euro 500, da erogarsi a cura di Calabria Lavoro;

che detti lavoratori si sono subito mostrati indispensabili per l'apertura ed il funzionamento dei musei, parchi archeologici, biblioteche, gallerie, palazzi e soprintendenze ai quali sono stati assegnati, arricchendo un già solido patrimonio di conoscenze e professionalità del quale difficilmente si potrà fare a meno, anche in ragione della carenza di personale e dei continui pensionamenti non seguiti da nuove assunzioni;

ad oggi, tuttavia, questi lavoratori, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dall'inizio dei loro tirocini, i detti lavoratori non hanno ancora ricevuto le indennità maturate;

tanto premesso, interpella il Signor Presidente della Giunta regionale calabrese -:

se il Governo regionale, nelle persone del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale al lavoro, sia a conoscenza della situazione;

se e come la Regione intenda adoperarsi per sollecitare le amministrazioni periferiche del Mibact a completare la necessaria rendicontazione, preliminare ai pagamenti, e perché Calabria Lavoro possa procedere celermente e con urgenza alla liquidazione delle indennità arretrate: se la Giunta regionale intenda promuovere fin da ora, con il Mibact, un tavolo di concertazione per valutare di concerto con lo stesso le iniziative da assumere per un eventuale, futuro impiego degli odierni tirocinanti in maniera stabile a garanzia dell'efficace funzionamento degli enti e sedi presso ì quali gli stessi svolgono già oggi le proprie attività.

(5; 18/06/2018) Gallo

Risposta scritta all’interrogazione

Gallo - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

dal 2004 Sorical gestisce in concessione tutti gli impianti che l'ex Cassa per il Mezzogiorno aveva trasferito alla Regione Calabria;

per effetto di ciò, attraverso 6.000 km di condotte, 900 serbatoi, 300 impianti di sollevamento;

13 impianti di potabilizzazione;

7 traverse di derivazione e 2.600 nodi di erogazione, Sorical è tenuta a garantire l’erogazione dell'acqua a 363 Comuni, con criteri di efficienza ed elevati standard di qualità;

tra gli impianti affidati a Sorical c'è l'acquedotto denominato Abatemarco, posto al servizio di 25 Comuni in provincia di Cosenza, con utenza complessiva pari a circa 200.000 abitanti;

sono ricorrenti, nelle cronache, gli episodi legati a rotture o malfunzionamenti dell’Abatemarco;

da ultimo, il 7 maggio 2018, una falla aperta evidentemente già da tempo ha causato in contrada Vaditari di Malvito, nel Cosentino, uno smottamento di fango e terriccio che ha investito diverse abitazioni, causando anche un ferito;

pochi giorni dopo l'accaduto, superata la fase dell'emergenza gestita dalla stessa Sorical con intervento anche dei tecnici della Protezione Civile, i residenti nella zona hanno lamentato il disinteresse delle istituzioni nei riguardi della loro condizione;

in effetti, a distanza di giorni, diverse case risultavano essere ancora parzialmente invase dal fango, ai piani bassi e nei magazzini, con spese di rimozione e pulizia interamente addossate ai proprietari: di detta situazione l'interrogante prendeva cognizione personalmente, a seguito di sopralluogo in coda al quale veniva pubblicamente auspicata l'immediata visita nell'area anche del Presidente della Giunta regionale, perché lo stesso potesse rendersi da sé di quanto verificatosi e segnalato;

nell'occasione, si sollecitava altresì Sorical a voler provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni occorsi, oltre che a fornire chiarimenti in ordine alle proprie eventuali responsabilità gestionali in relazione al ripetersi di disservizi anche gravi;

vano è risultato ogni tentativo di ottenere risposte ed interventi concreti da parte di Sorical stessa e della Presidenza della Giunta regionale -:

se la Giunta regionale sia a conoscenza dei fatti esposti;

se la Giunta regionale ritenga di disporre accertamenti in relazione alle responsabilità gestionali della concessionaria Sorical in relazione a tutti i guasti e rotture caratterizzanti in particolare l'acquedotto Abatemarco, con specifico riferimento a quanto avvenuto in località Vaditari di Malvito il 7 maggio 2018;

se e quali iniziative si intendano assumere per ottenere che Sorical provveda con tempestività al risarcimento dei danni cagionati ai residenti del territorio di Malvito dalla falla apertasi nell'acquedotto gestito dalla stessa società;

se e quali misure si ritenga di dover adottare per impedire il ripetersi di situazioni simili e se, in particolare, non si ritenga di dover programmare modifiche al- tracciato dell'Abatemarco.

(363; 16/05/2018)

Risposta: “Si riscontra l'interrogazione sull'argomento in oggetto per rappresentare quante segue: Già nelle prime immediatezze seguenti l'evento del 7 maggio, la Giunta Regionale è stata informata in modo puntuale sul susseguirsi degli eventi. In particolare, il sottoscritto ha partecipato alle due riunioni convocate dal Prefetto di Cosenza all'indomani degli eventi, l’8 maggio e il 25 maggio 2018. In quella sede sono stati assunti degli impegni sia da parte della Regione, rispetto alle risorse finanziarie, sia da parte di Sorical che ha confermato il suo massimo impegno sugli aspetti tecnici e sulla attuazione degli interventi di sistemazione. Sorical ha immediatamente denunciato il sinistro alla sua società assicuratrice: i LLoyd's di Londra, com'è noto una delle maggiori compagnie assicuratrici al mondo, la quale ha nominato un proprio perito che seguirà la quantificazione del danno. Nel frattempo le famiglie proprietarie dei fondi e degli immobili danneggiati hanno nominato dei propri legali e consulenti tecnici che hanno già formulato delle prime richieste risarcitone. Per quanto attiene invece il ripristino dei luoghi, dopo avere effettuato i primi interventi indispensabili alla riparazione dell'acquedotto, il cui ripristino in esercizio era una condizione essenziale, i tecnici della Sorical hanno avviato la progettazione per la messa in sicurezza del sito e ogni scelta è stata condivisa con i tecnici nominati dalla famiglia Orefice come anche con i tecnici del Comune di Malvito. Sorical, su indicazione della Regione, sta vagliando anche l'ipotesi di spostamento della condotta, atteso che lungo il tracciato, negli anni successivi alla posa avvenuta da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno, sono state costruite alcune abitazioni nelle strettissime prossimità delle condotte. Il percorso alternativo, però, deve tenere conto della stabilità del terreno per cui si stanno eseguendo le indagini geologiche, al fine di evitare che la condotta possa essere posata su una fascia di terreno inadeguato. E' da sottolineare che Sorical, nel 2009, a seguito di uno smottamento franoso avvenuto poco a valle dell'attuale evento, ha realizzato alcune opere di consolidamento del tracciato che al momento si sono dimostrate efficaci e, pertanto, si intende proseguire con lo stesso tipo di intervento. Riguardo alle osservazioni su eventuali responsabilità della Sorical, si osserva che il tracciato dell'acquedotto Abatemarco è stato definito negli anni 70 dall'ex Cassa per il Mezzogiorno sulla base di accurati studi e l'infrastruttura, dopo la messa in esercizio, è stata trasferita alla Regione. Dal 2004, Sorical, subentrando nella gestione alla Regione, ha effettuato diversi interventi per superare altrettante criticità e rendere più sicuro e stabile l'acquedotto Abatemarco che come noto si sviluppa su 43 km di condotte con circa 40 anni di vita al servizio di 25 Comuni e circa 200 mila abitanti. Tra gli interventi realizzati, sicuramente sono degni di menzione i seguenti: Ricostruzione della condotta nella tratta tra il bottino di riunione San Donato di Ninea fino alla contrada Macellara di San Sosti per 3,8 milioni di euro, ultimato e in esercizio; Sistemazione della frana sulla condotta nel territorio di San Marco Argentano in località "Valle Sacchini", si tratta di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione della frana per 113 mila euro; Sistemazione della frana sulla condotta nel territorio di Cervicati in località "Castagnelle - Sciulli", 80 mila euro; Lavori di efficientamento in località fontana di Caporosso, Vaditari (Malvito) dove è stato realizzato un tracciato alternativo del raddoppio della condotta Capodacqua per 300 mila euro. Nel 2012, la crisi della Sorical a causa della grande massa creditoria nei confronti dei Comuni non ha permesso l'ultimazione di altri investimenti, che erano in corso, con risorse in cofinanziamento. Appena insediata la nuova Giunta Regionale, a partire dal 2015, dopo un'attenta ricognizione, ha avviato con risorse pubbliche un programma di investimenti sull'Abatemarco. Questa Giunta Regionale ha stanziato lo scorso anno 10 milioni di euro proprio per migliorare l'acquedotto Abatemarco e completare gli investimenti sospesi nel 2012. Si tratta del completamento del by-pass del tratto di adduttrice in raddoppio compreso tra i Comuni di Malvito, Santa Caterina Albanese e San Marco Argentano per una lunghezza di circa 6,3 km con un investimento di 2,6 milioni di euro, fermo al 50% dei lavori. Sorical, invece, con risorse proprie, sta completando l'intervento della stessa adduttrice in raddoppio, acquedotto Capodacqua, dai Comune di Cervicali al Torrente Settimo di Montalto e da qui al partitore di Colle Mussano a Cosenza. Un intervento di circa 4 milioni di euro, già collaudato e in esercizio per stralci funzionali fino a Quattromiglia di Rende e l'Università della Calabria. Tale intervento, ormai quasi del tutto completato (manca solo il 7% circa dei lavori), ha permesso lo scorso anno di mitigare i gravi effetti della siccità nell'area urbana di Cosenza per l'apporto di 60 litri al secondo in più. Quindi riepilogando per l'Abatemarco Sorical, a partire dal 2004 anno in cui è subentrata alla Regione, ha investito 8 milioni di euro, cui oltre 3 milioni con risorse proprie. La Regione, lo scorso anno ha stanziato 10 milioni di euro che daranno copertura a progetti di pari importo già predisposti da Sorical e che in minima parte saranno utilizzati per completare gli interventi, per il resto per mettere in sicurezza e rendere stabile ai fini idraulici il più importante acquedotto della Calabria”.

Prof. Roberto Musmanno (Assessore alle Infrastrutture)

 

Proposta di provvedimento amministrativo numero 213/10^ d'Ufficio recante: “Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro” (Del. n. 305)

Il Consiglio regionale,

premesso che:

il Consiglio regionale, su proposta della Giunta delle elezioni, con deliberazione n. 302 del 21 maggio 2018 ha dichiarato definitivamente la sussistenza delle cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali eletti al Parlamento, fissando in 10 giorni dalla data di notifica della stessa deliberazione il termine entro il quale i predetti consiglieri avrebbero dovuto esercitare l’opzione, pena la decadenza dalla carica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 165/2004;

in data 24 maggio 2018, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale ha disposto a mezzo posta la notifica della deliberazione n. 302/2018 al consigliere Francesco Cannizzaro e che la stessa è stata eseguita in data 30 maggio 2018;

preso atto che il medesimo consigliere, con nota acquisita al protocollo generale n. 26337 dell’8 giugno 2018 ha esercitato, nei termini, l’opzione per il mandato parlamentare;         

considerato che:

a norma dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, il seggio resosi vacante per qualsiasi causa deve essere attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto;

pertanto, occorre prendere atto delle suddette dimissioni e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

così come risulta dalla copia del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria per l’elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2014, nella graduatoria dei non eletti, per la lista n. 1 avente il contrassegno “Casa delle Libertà”, nella quale era stato eletto il consigliere Francesco Cannizzaro, è riportato, quale primo dei non eletti, il candidato Giuseppe Pedà, con cifra individuale di 5142 voti;

delibera

di attribuire, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, al candidato Giuseppe Pedà il seggio resosi vacante a seguito dell’esercizio dell’opzione per il mandato parlamentare del consigliere Francesco Cannizzaro.

 

(Allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 214/10^ d'Ufficio recante: “Surroga del consigliere regionale Wanda Ferro” (Del. n. 306)

Il Consiglio regionale,

premesso che:

il Consiglio regionale, su proposta della Giunta delle elezioni, con deliberazione n. 302 del 21 maggio 2018 ha dichiarato definitivamente la sussistenza delle cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali eletti al Parlamento, fissando in 10 giorni dalla data di notifica della stessa deliberazione il termine entro il quale i predetti consiglieri avrebbero dovuto esercitare l’opzione, pena la decadenza dalla carica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 165/2004;

in data 24 maggio 2018, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale ha disposto a mezzo posta la notifica della deliberazione n. 302/2018 al consigliere Wanda Ferro e che la stessa è stata eseguita in data 29 maggio 2018;

preso atto che il medesimo consigliere, con nota acquisita al protocollo generale n. 26180 del 7 giugno 2018 ha esercitato, nei termini, l’opzione per il mandato parlamentare;          

considerato che nella fattispecie la surroga va effettuata in conformità alla sentenza n. 80/2017 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che, a conclusione del giudizio, aveva proclamato eletta alla carica di consigliere regionale Wanda Ferro in sostituzione di Giuseppe Mangialavori;

ritenuto, consequenzialmente, che il seggio vada assegnato al candidato Giuseppe Mangialavori, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, per come modificato dalla legge regionale n. 1/2005;

delibera

di attribuire, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 108/1968, per come modificato dalla legge regionale n. 1/2005, al candidato Giuseppe Mangialavori il seggio resosi vacante a seguito dell’esercizio dell’opzione per il mandato parlamentare del consigliere Wanda Ferro.

 

(Allegato)

Proposta di legge numero 280/10^ di iniziativa dei consiglieri S. Esposito, G. Giudiceandrea recante: “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria” (Del. n. 307)

TITOLO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1

(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

 

     1.  La Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

     2.  La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza.

     3.  In particolare, la presente legge:

          a)  definisce le funzioni della Regione e degli enti locali ed aziende sanitarie provinciali (ASP), individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative;

          b)  disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

          c)  armonizza, nell’ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

          d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l’esercizio delle attività mortuarie e funebri, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

     4.  La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all’articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.

     5.  I servizi cimiteriali comprendono l’insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l’ampliamento del demanio cimiteriale, l’accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda individuale, i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all’interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.

 

     6.  La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

     1.  Ai fini della presente legge:

          a)  per «salma», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento della morte;

          b)  per «cadavere», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell’accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

          c)  per «resto mortale», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato;

          d) per «attività di polizia mortuaria», si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

          e)  per «servizi funebri», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

              1)  disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

              2)  preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

              3)  trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;

              4)  ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

              5)  eventuale gestione di case funerarie;

          f)  per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:

              1)  dal Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:

                   1.1     nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da  cremazione. Per «disinteresse», si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l’eventuale differimento del termine;

                   1.2     su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN);

              2)  dal Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione, l’obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;

          g)  per «attività cerimoniale funebre», si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

              1)  per «casa funeraria», si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;

              2)  per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

          h)  per «trasporto funebre», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre;

          i)   per «tanatoprassi», si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e, comunque, tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

 

TITOLO II

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

 

Art. 3

(Compiti e attribuzioni della Regione)

 

     1.  La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

     2.  La Giunta regionale definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

          a)  i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

          b)  i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale, e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;

          c)  i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;

          d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre, nonché i requisiti della certificazione regionale all’attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

          e)  le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

          f)  l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

          g)  i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale;

          h)  i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

          i)   le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate dai Comuni e delle imprese funebri qualificate ed abilitate ai servizi disgiunti, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

          j)   le modalità per la formazione e l’aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

          k)  i tempi di adeguamento e attuazione della presente legge, da parte dei Comuni e delle attività funebri esistenti, da accertarsi e realizzarsi entro tre mesi dell'entrata in vigore della stessa.

 

Art. 4

(Compiti e attribuzioni dei Comuni)

 

     1.  Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare:

          a)  rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

          b)  assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

          c)  adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

          d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

          e)  esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

          f)  esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienicosanitari, delle Aziende sanitarie provinciali.

 

Art. 5

(Riordino territoriale)

 

     1.  L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale; essa integra le tradizionali suddivisioni in programmazione economica e pianificazione territoriale per offrire i riferimenti territoriali alle politiche di sviluppo, nel pieno rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, per quanto riguarda la libertà d'impresa, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per il libero mercato, al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

 

Art. 6

(Compiti delle Aziende sanitarie provinciali)

 

     1.  Le Aziende sanitarie provinciali, nei limiti delle proprie competenze:

          a)  assicurano il servizio di medicina necroscopica;

          b)  impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;

          c)  esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico- sanitari;

          d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE

 

Art. 7

(Attività funebre)

 

     1.  L’attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l’esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

          a)  disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri;

          b)  vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

          c)  preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

          d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;

          e)  trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

          f)  recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

          g)  gestione di case funerarie.

     2.  Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, per i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     3.  L’utilizzo del procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti civile e penale.

     4.  L’attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza).

     5.  E’ vietata l’intermediazione dell’attività funebre, sia ai titolari delle imprese esercenti l’attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

     6.  Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale è svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente, e su richiesta degli interessati, presso l’abitazione del defunto e dell’avente titolo, purché non all’interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

     7.  Al fine di tutelare l’utenza dei servizi funebri, l’attività funebre è incompatibile con:

          a)  la gestione del servizio cimiteriale;

          b)  la gestione del servizio obitoriale;

          c)  la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;

     8.  Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, anche acquisendo la certificazione di cui all’articolo 11.

 

Art. 8

(Impresa funebre)

 

     1.  I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

     2.  I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

     3.  Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

 

Art. 9

(Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

 

     1.  La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2, contiene l’autocertificazione dei seguenti requisiti:

          a)  una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che necessitano di partita IVA separata. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, primo comma, numero 27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

          b)  un responsabile abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa;

          c)  un operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con il socio familiare prestatore d’opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa, o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;

          d) personale addetto alla movimentazione dei feretri, nel numero previsto dal decreto legislativo aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. Sono equiparati al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale, i soci o i soci familiari lavoratori che svolgono nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;

          e)  una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti.

     2.  L'effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1 lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri.

     3. I consorzi e gli operatori funebri di cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in contemporanea.

     4.  Il titolare o socio o il responsabile, può svolgere anche le mansioni di necroforo.

     5.  L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la prima autorizzazione, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta  a una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2. L'addetto deve garantire la sua presenza nella succursale, negli orari di apertura al pubblico, esponendo gli orari di servizio all'esterno di essa. Le attività esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, per non intercorrere in sanzioni e/o nella chiusura delle sedi stesse.

     6.  L’impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate, in possesso di mezzi per come indicati dal comma 1. In questo caso, per non eludere la normativa nazionale in materia ed evitare la configurazione di condotte illecite come la somministrazione illecita di manodopera, l’impresa funebre comunica preventivamente ai familiari del defunto che, con mandato, darà incarico per il trasporto disgiunto a impresa diversa da quella incaricata per la vendita del feretro e relative attività svolte.

     7.  Le imprese funebri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono, mediante la sottoscrizione di formali contratti, costituire consorzi, società consortili e reti di imprese, dando informazione di tali contratti sia agli utenti, all’atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

 

Art. 10

(Requisiti del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

 

     1.  Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali  non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), così come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere

discontinuo del lavoro.

     2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione. I corsi di formazione già svolti restano validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale e qualitativo dell'impresa che ne ha richiesto adempimento.

     3.  L’attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

          a)  condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del codice penale;

          b)  condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

          c)  condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

          d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte ovvero dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

          e)  sottoposizione alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

          f)  contravvenzioni accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

          g)  contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

     4.  Le condizioni ostative di cui al comma 3, così come previsto nei singoli casi dagli ordinamenti civili e penali in vigore, si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d’opera nonché a tutto il personale dell’impresa.

 

Art. 11

(Accertamento dei requisiti)

 

     1.  L’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle Aziende sanitarie provinciali esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

     2.  Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera k), devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

     3.  La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica.

     4.  La certificazione di cui ai commi 2 e 3 ha validità annuale.

     5.  La mancata acquisizione o presentazione della certificazione di cui ai commi 2, 3 e 4, equivale a carenza dei requisiti e comporta l’immediata cessazione dell’attività.

 

Art. 12

(Mandato)

 

     1.  Il Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti igienico-sanitari, e in conformità all'articolo 119 della Costituzione, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l’impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull’offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni:

          a)  servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

          b)  servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria.

     2.  Il mandato di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un’impresa funebre autorizzata.

     3.  Il mandato di cui al comma 2 è conferito all’impresa funebre nella sua sede autorizzata, principale o secondaria, ovvero, su richiesta dei familiari, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio- sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l’uso di sedi e di uffici mobili.

     4.  È fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto di indirizzare il dolente nella scelta dell’impresa funebre al personale che presta servizio, a qualsiasi titolo, presso enti pubblici, strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, nonché presso strutture deputate ai pubblici servizi, e ai gestori di un servizio di ambulanze.

     5.  Nello svolgimento dell’attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e quella da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate all’acquisizione di mandati.

 

Art. 13

(Trasporti funebri)

 

     1.  Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la casa funeraria o l’abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l’accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma 10.

     2.  Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso.

     3.  Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell’addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un’autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

     4.  L’addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

          a)  l’identità del cadavere;

          b)  che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

          c)  i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell’autofunebre che, in concreto, eseguono il trasporto.

     5.  L’addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l’altro sia conservato dall’incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.

     6.  Per il trasporto funebre all’estero, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso. In questo caso, trovano applicazione le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

     7.  Se il decesso avviene presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all’interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata.

     8.  Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

     9.  I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008.

         10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, compete all’ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.

         11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell’eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e che rilascia l’autorizzazione al trasporto, al Comune di destinazione della salma e all’ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della salma.

         12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l’accettazione della salma, con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all’ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Se l’accertamento della morte non è stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma deve darne notizia al medico necroscopo affinché effettui detto accertamento, che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

         13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto.

         14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all’ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all’estero.

         15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l’adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

         16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento da un soggetto esercente l’attività funebre, previo incarico di chi lo commissiona. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1, punti 1.1 e 1.2, i costi sono a carico del Comune in cui ha avuto luogo il decesso.

         17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.

         18. La chiusura e il sigillo feretro, in ceralacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti fuori dal territorio comunale, regionale e nazionale, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è civilmente e penalmente responsabile.

 

Art. 14

(Caratteristiche dei feretri)

 

     1.  Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l’inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

          a)  i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l’inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

          b)  sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, a cofano chiuso, devono essere impressi, in maniera indelebile e inequivocabile, sia il marchio del fabbricante sia l’indicazione geografica di produzione. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. Le bare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia

mortuaria) e alle disposizioni normative vigenti in materia;

          c)  quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l’uso di dispositivi atti a ridurre la sovrapressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l’uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati

biodegradabili i materiali che, per tipo e per spessore, hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente 7 dicembre 1990 (Definizione delle modalità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l’asporto delle merci);

          d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d’uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

          e)  limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;

          f)  sono vietati la distribuzione e l’utilizzo di materiali e di prodotti non certificati. Spetta alle Aziende sanitarie provinciali e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

          g)  il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio, e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche di conformità con le disposizioni previste nella presente legge.

 

Art. 15

(Case funerarie e servizi mortuari)

 

     1.  La realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria, all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente, nella piena autonomia del soggetto gestore circa gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale.

     2.  L’accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

     3.  Per l’esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e integrate da quanto previsto dalla presente legge.

     4.  La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.

     5.  I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

          a)  locale di osservazione o di sosta delle salme;

          b)  camera ardente o sala di esposizione;

          c)  locale di preparazione dei defunti;

          d) servizi igienici per il personale;

          e)  servizi igienici per i dolenti;

          f)  sala per onoranze funebri al feretro;

          g)  almeno una cella frigorifera;

          h)  deposito per i materiali.

     6.  Le case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

     7.  I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

 

Art. 16

(Tanatoprassi)

 

     1.  I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l’accertamento di morte, effettuato da un operatore abilitato nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee.

 

Art. 17

(Attività collaterali e integrative)

 

     1.  Le imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

 

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

 

     1.  I Comuni e le Aziende sanitarie provinciali vigilano e controllano l’osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

     2.  Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle Aziende sanitarie provinciali, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

     3.  Le violazioni della presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.

     4.  Le violazioni delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     5.  In caso di violazione alle disposizioni dell’articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

     6.  In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa.

     7.  In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 12 comportano, altresì, la sospensione dell’attività per tre mesi, decorrenti dalla notificazione dell’accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è, altresì, disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

     8.  Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

 

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

 

Art. 19

(Competenze e funzioni della Regione e dei Comuni)

 

     1.  La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori.

     2.  La Regione, d’intesa con i Comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalle norme nazionali e dall’Unione europea.

     3.  La Regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, definisce i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

     4.  I Comuni, sulla base del Piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite la ASP competente per territorio e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACAL), approvano i piani regolatori cimiteriali.

     5.  I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge, delle norme nazionali e dell’Unione europea.

     6.  I Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla Regione e che operano nell’ambito del proprio territorio.

     7.  I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall’articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dal Piano generale di cui al comma 1. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

     8.  Se i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l’onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

     9.  Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l’onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero.

         10. Il Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

          a)  definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

          b)  fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

          c)  fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

          d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

          e)  istituisce e definisce l’elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla Regione.

         11. Il Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto, senza imporre ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 20

(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

 

     1.  Il Piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «Piano generale», è predisposto e approvato dalla Regione, tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità, ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

     2.  Nella predisposizione del Piano generale, la Regione tiene, altresì, conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all’ampliamento di quelli esistenti.

     3.  Il Piano generale prevede l’accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali.

     4.  Il Piano generale individua, altresì, i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

 

Art. 21

(Piani regolatori cimiteriali)

 

     1.  I Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il Piano regolatore cimiteriale (PRC) e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

     2.  Il PRC ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Esso può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune rileva scostamenti tali da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

     3.  Il PRC reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

     4.  Gli elementi da considerare per la redazione dei PRC sono:

          a)  l’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale, sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

          b)  la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

          c)  l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

          d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti dopo, se possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

          e)  l’individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l’opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

          f)  la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

          g)  il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

          h)  la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

          i)   la necessità di garantire un’adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

     5.  L’ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal PRC e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la Regione ha stabilito.

     6.  Ai fini dell’ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i Comuni devono garantire l’accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

     7.  Nella redazione del PRC, i Comuni prevedono un’area per l’inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

     8.  Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7, non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l’esumazione ordinaria.

     9.  Se un Comune dispone di due o più cimiteri, l’area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell’ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22

(Disposizioni in materia di sepolture)

 

     1.  La Regione, sentiti il Comune e l’ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

     2.  Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

 

Art. 23

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

 

     1.  Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

     2.  In caso di tumulazione aerata, l’ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l’ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

     3.  Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l’aerazione del cadavere.

     4.  Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.

     5.  Nel loculo, contemporaneamente all’inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

     6.  Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.

     7.  Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall’articolo 14.

     8.  Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell’originario atto di concessione non risultino espressamente quale onere a carico del gestore del cimitero.

 

Art. 24

(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

 

     1.  Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

     2.  La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalla normativa nazionale e dall’Unione europea.

     3.  I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

     4.  La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’esercizio dell’attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all’estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l’attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.

     5.  Il gestore, all’atto dell’affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

     6.  Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

     7.  In caso di liquidazione o di fallimento dell’affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

     8.  Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all’ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

     9.  Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria individuata dalle Regioni.

         10. I cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

 

Art. 25

(Oneri di gestione e di manutenzione)

 

     1.  Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all’atto dell’affidamento.

     2.  Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l’installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

     3.  Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l’esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in un’unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

     4.  Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell’ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

     5.  Le concessioni d’uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

 

Art. 26

(Principi fondamentali in materia di cremazione)

 

     1.  Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

     2.  In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione disciplina le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

Art. 27

(Manifestazione di volontà del defunto)

 

     1.  L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente per l’autorizzazione al trasporto ed è vincolata all’acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

     2.  L’autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente, attraverso una delle seguenti modalità:

          a)  con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

          b)  con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

          c)  in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un’associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del d.p.r. 445/2000;

          d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

     3.  La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall’esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall’avente titolo, dal rappresentante legale dell’associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dall’impresa funebre a tale fine incaricata dall’avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell’avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione stessa.

     4.  La dispersione e l’affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell’urna in altro comune, l’affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

     5.  La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l’affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

 

Art. 28

(Disposizioni concernenti l’affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

 

     1.  Il gestore del forno crematorio consegna l’urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all’impresa funebre a tale fine incaricata dall’avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell’urna al cimitero, l’affidamento personale dell’urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell’articolo 21, comma 7. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire, in ogni caso, l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. L’affidatario dell’urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile competente per territorio.

     2.  La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d), solo in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

     3.  La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dall’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

     4.  La dispersione delle ceneri in natura avviene all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a)  in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;

          b)  in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

          c)  nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;

          d) nei fiumi e nei corsi d’acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

     5.  La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

     6.  La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.

     7.  In caso di affidamento personale, l’ufficio del Comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel registro previsto dall’articolo 52 del d.p.r. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l’urna, ai sensi del comma 1, e quelle del defunto. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 21, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L’affidatario è tenuto a comunicare l’avvenuto conferimento dell’urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È, altresì, ammesso l’ulteriore affidamento personale dell’urna a un altro familiare ovvero al convivente. L’affidatario conserva l’urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

     8.  L’autorizzazione all’affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un’apposita targa o cippo cimiteriale, situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

     9.  Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

         10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall’affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell’autorizzazione all’affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall’affidatario, da familiari, da un’impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all’estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l’urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L’autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

         11. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell’ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

 

Art. 29

(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

 

     1.  Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

 

Art. 30

(Modalità di cremazione e garanzie)

 

     1.  La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

     2.  L’urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L’intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell’urna e, successivamente, questa è sigillata.

     3.  Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

     4.  Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione, è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un’impresa funebre adeguatamente formato.

 

TITOLO V

IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

 

Art. 31

(Cimiteri per animali d’affezione)

 

     1.  I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile.

     2.  I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASP per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente ASP, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

     3.  Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

     4.  Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 21, in quanto applicabile, e dal regolamento della presente legge di cui al d.p.r. 285/1990, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

 

Art. 32

(Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

 

     1.  La Regione comunica ai Comuni l'approvazione della presente legge, per definire le linee di indirizzo cui si devono attenere per il recepimento delle presenti disposizioni, nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando quelle incompatibili, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     2.  Con regolamento sono definite le norme di attuazione di competenza regionale e comunale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

          a)  denuncia di morte e accertamento dei decessi;

          b)  accertamento e certificazione della morte;

          c)  locali di osservazione e obitori, garanzie per l’autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

          d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;

          e)  autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

          f)  disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui PRC, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

          g)  prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l’ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

          h)  reparti speciali nei cimiteri;

          i)   norme in caso di soppressione dei cimiteri;

          j)   procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

     3.  Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, la Regione e i Comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

 

Art. 33

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

     1.  Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 34

(Entrata in vigore)

 

1.                La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 305/10^ di iniziativa del C. A. L. e del consigliere F. Sergio, recante: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)” (Del. n. 308)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2007)

 

     1.  All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) sono apportate le seguenti modifiche:

          a)  alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: “e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria";

          b)  il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b).

     4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

     1.  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.                La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 347/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Tallini, S. Romeo recante: “Integrazione alla legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)” (Del. n. 309)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 2 della l.r. 39/1995)

 

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti: "Costituzione, scadenza".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della I.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 328/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Battaglia, G. Neri recante: “Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale” (Del. n.310)

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 32/1996)

 

     1.  Al comma 1-sexies dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 dicembre".

     2.  Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 32/1996, le parole:   ", eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap" sono soppresse.

     3.  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 32/1996, è sostituita dalla seguente:

          "c) assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;".

     4.  La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 10 della I.r. 32/1996 è sostituita dalla seguente:

          "f-bis) non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP.".

     5.  Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

     "3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE.”.

     6.  Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

     "8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta, provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente.”.

     7.  Alla lettera c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 32/1996, la parola “abitano”, è sostituita dalla parola "risiedono".

     8.  Al comma 7-bis dell'articolo 52 della l.r. 32/1996, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

 

Art. 2

(Modifica all'art. 4 della l.r. 14/1983)

 

     1.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

 

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 57/2017)

 

     1.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".

     2.  Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:

     "4. Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della I.r. 32/1996 già pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione:

          a)  dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 32/1996, nella parte in cui recitava: "il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;";

          b)  dell’articolo 18, comma 1, lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE, numero 8 della l.r. 32/1996.".

     3.  Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

     1.  Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

     1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.” (Del. n. 311)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2010)

 

     1.  Alla fine della lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), sono aggiunte le parole: “attraverso convegni, stages tecnici, seminari, gala sportivi”.

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2010)

 

     1.  L'articolo 14 della l.r. 28/2010 è cosi modificato:

          a)  al comma 1, dopo le parole “società sportive dilettantistiche,” sono aggiunte le seguenti: “associazioni sportive dilettantistiche,”;

          b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.”;

          c)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno”.

 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2010)

 

     1.  L'articolo 15 della l.r. 28/2010, è cosi modificato:

          a)  al comma 1, le parole “società sportive” sono sostituite dalle seguenti: “società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche”;

          b)  al comma 2, dopo la parola “nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e territoriali” e dopo la parola “organizzati” sono inserite le seguenti “da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP,”;

          c)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.”;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.”.

 

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

 

     1.  Il regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla l.r. 28/2010, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     2.  In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport.

 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

     1.  Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

     1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 334/10^ di iniziativa del consigliere F. Sculco recante: “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)” (Del. n. 312)

Art. 1

(Modifica articolo 23 l.r. 15/2013)

 

     1.  Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2913, n. 15) le parole "entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

     1.  Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

     1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge numero 336/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” (Del. n. 313)

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

derivanti da sentenze esecutive)

 

     1.  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi per la complessiva somma di 2.269.250,93 euro per come dettagliato nella allegata tabella numero 1 che fa parte integrante della presente legge.

 

Art. 2

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

derivanti da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa)

 

     1.  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da acquisto di servizi senza il preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di 8.898,67 euro, per come dettagliato nella allegata tabella numero 2 che fa parte integrante della presente legge.

 

Art. 3

(Copertura finanziaria)

 

     1.  Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede per come di seguito specificato:

          a)  per l'importo corrispondente a 454.959,64 euro, con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 1;

          b)  per l'importo corrispondente a 675.443,37 euro, con le risorse allocate alla Missione U.13 "Tutela della Salute", programma 01 "Servizio sanitario regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (U.13.01) — impegno numero 9072/2017, per come indicato nella tabella numero 1;

          c)  per l'importo corrispondente a 1.138.847,92 euro, con le risorse allocate alla Missione U.14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità" (U.14.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 1;

     2.  Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2, si provvede per l'importo corrispondente a 8.898,67 euro con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti" programma 03, "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 2.

     3.  La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico approvato con deliberazione della Giunta regionale numero 635 del 21 dicembre 2017, nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

     1.  La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

(Allegato)

Ordine del giorno numero 50 inerente l’ammodernamento e l’adeguamento della rete stradale APQ trasporti “Galleria di Coccorino di Joppolo S.P. numero 23 Ricadi-Joppolo-Nicotera”

Il Consiglio regionale

premesso che:

·         con APQ trasporti sottoscritto con la Provincia di Vibo Valentia, ente attuatore, la Regione Calabria ha finanziato nell’anno 2002 un intervento dell’importo di 30 milioni di euro finalizzato all’ammodernamento e all’adeguamento della rete stradale ricadente sulla S.S. 522 – S.S. 18 Rosarno – Nicotera – Pizzo.

visto che:

·         l’intervento originariamente programmato è stato solo parzialmente realizzato in quanto risultano ancora non ultimati tre lotti localizzati nei tratti:

1.      Tropea – Ricadi (I lotto)

2.      Variante di Pizzo Calabro (II lotto)

3.      Tratto SP 23 Ricadi – Joppolo – Nicotera (III lotto).

considerato che:

·         in relazione al III lotto ricadente nel Comune di Joppolo era originariamente prevista una galleria di circa 800 metri finalizzata alla messa in sicurezza di un tratto franoso della SP 23 collocato tra la frazione di Coccorino ed il paese capoluogo;

·         i lavori della galleria risultano sospesi da oltre cinque anni e che il suddetto tratto di strada risulta interrotto e chiuso al traffico a causa di eventi franosi e caduta massi da circa 6 mesi creando notevoli disagi ai cittadini costretti a percorsi alternativi molto dispendiosi e pericolosi.

ritenuto che:

·         un ulteriore ritardo, nella realizzazione dei lavori sulla SP 23 potrebbe rendere insostenibile la situazione della viabilità e dei collegamenti nell’intera zona, aggravati dal sopraggiungere della stagione estiva e dalla conseguente impossibilità di raggiungere da sud la zona turistica più importante della provincia di Vibo Valentia (Tropea – Capo Vaticano).

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessorato Infrastrutture e Trasporti ad assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare attraverso l’urgente predisposizione di studi di fattibilità ed eventuali varianti progettuali, con la riprogrammazione delle risorse residue ammontanti a circa 13 milioni di euro, la messa in sicurezza, il ripristino e la riapertura della SP 23 nel tratto Ricadi – Joppolo – Nicotera.

(Allegato)