X^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

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n.50

 

SEDUTA Di MARTEDì’ 17 APRILE 2018

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO E DEL SEGRETARIO QUESTORE GIUSEPPE NERI

 

 

Presidenza del Presidente Nicola Irto

 

La seduta inizia alle 17,08

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

TALLINI Domenico, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE

Pone ai voti il verbale della seduta precedente che è approvato senza osservazioni.

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Esposito. Prego, ne ha facoltà.

ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro Destra)

Grazie, Presidente. Volevo chiedere di poter richiamare in Aula due mozioni da aggiungere all'ordine del giorno. Si tratta, in particolare, della mozione numero 99 “Sullo stato di attuazione della rete oncologica calabrese hub e spoke ad integrazione territoriale”, presentata in data 9 novembre 2017 con protocollo numero 45366, e la mozione numero 103 su “Istituzione del Centro regionale di farmacovigilanza”.

PRESIDENTE

La pregherei di farle avere alla Presidenza per porle in votazione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Prego, ne ha facoltà.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Presidente, volevo chiedere l'inserimento di due ordini del giorno: “Sulla situazione occupazionale ed imprenditoriale del comparto agricolo della Piana di Sibari e Cammarata e l'altro “Sulla riorganizzazione del sistema di interventi e servizi sociali”.

PRESIDENTE

Anche lei, consigliere Gallo, può consegnarli alla Presidenza per votarne l’inserimento.

Proposta di legge numero 66/10^ di iniziativa del consigliere O. Greco recante: Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità

PRESIDENTE

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che riguarda la proposta di legge numero 66/10^ di iniziativa del consigliere Greco, recante “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”.

Il relatore del provvedimento è il consigliere Greco, cui cedo la parola per l’illustrazione.

GRECO Orlandino (Oliverio Presidente), relatore

Grazie, Presidente. Si tratta di una proposta di legge che parte dalla modifica della legge numero 54 del 2012 e che si prefigge la razionalizzazione delle azioni a favore dei calabresi nel mondo, sia attraverso l'eliminazione della discrasia creatasi tra la sempre più carente dotazione finanziaria e il costo complessivo degli interventi previsti dalla stessa legge, sia attraverso la pulizia del testo attualmente vigente che, a causa di ripetute modifiche alla legge numero 54 del 2012, risulta carico di ripetizioni e disposizioni ormai superate, generatrici di dubbi ed errori interpretativi, come nel caso dell'articolo 25, che ancora regolamenta la Fondazione dei calabresi nel mondo, struttura di cui sono note le vicende e di cui questa Giunta ne ha voluto la dismissione.

L'intento è quello di aggiungere una corretta ridistribuzione della spesa regionale a favore della mobilità dei calabresi che, nonostante i cambiamenti sociali intervenuti, continua ad esistere.

In un contesto di crisi economica, finanziaria e sociale torna a crescere il fenomeno migratorio della mobilità delle persone che rivendicano e ricercano un lavoro. L'Italia, oltre che Paese di immigrazione, é di nuovo un Paese che alimenta significativi flussi di emigrazione giovanile, anche se coloro che oggi lasciano la Calabria vivono situazioni diverse da quelle vissute dai loro predecessori; in chi parte c'è una maggiore preparazione scolastica, qualificazione e professionalizzazione. Per venire incontro alle mutate esigenze del fenomeno migratorio è necessario ridurre, concentrare, riorganizzare gli interventi e ripensare i luoghi degli organismi deputati alla rappresentanza delle comunità dei calabresi emigrati, incoraggiare il lavoro in rete delle associazioni, finalizzare i contributi alla realizzazione di progetti significativi ed investire sui responsabili delle associazioni per l'accoglienza dei nuovi emigrati.

Sul piano operativo e con la presente proposta di modifica si intende, quindi, introdurre la possibilità per le associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di accedere a contributi per lo svolgimento di attività di accoglienza. I nostri connazionali emigrati da tempo e organizzati in comunità stabili, essendo possessori di esperienza, conoscitori delle realtà locali e soprattutto delle difficoltà incontrate, possono contribuire all'integrazione dei nuovi immigrati e, indirettamente, al rafforzamento dei rapporti all'interno delle collettività emigrate.

Le associazioni iscritte nel registro regionale dell'emigrazione ampliano il loro ruolo, si svecchiano e diventano organismi accoglienti per la nuova mobilità giovanile, caratterizzata da una richiesta di maggiore flessibilità che implica il fare rete, la creazione di nuove forme di collaborazione anche economiche sul territorio dalle quali, non va escluso, potrebbero generarsi importanti ritorni economici.

Da qui l'idea dell'introduzione della videoconferenza per svolgere le riunioni del Comitato direttivo della Consulta, al fine di applicare da un lato l’innovazione tecnologica ed ottenere, dall’altro, un notevole risparmio per la Regione Calabria che, ad esempio, fino ad oggi inviava alle associazioni iscritte lettere raccomandate estere per qualsiasi comunicazione.

Di conseguenza, vengono riviste le modalità di concessione ed erogazione di contributi alle associazioni, con l'abolizione del contributo fino ad euro mille per le spese di funzionamento a favore dell'introduzione della contribuzione fino al 50% della spesa documentata; per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti e qualificati, viene pertanto introdotta una selezione più rigida nell'erogazione dei contributi, creando meno spese, non più erogati a pioggia, ma bensì dietro apposita verifica preventiva, sempre nei limiti delle risorse disponibili già allocate nel Capitolo di riferimento, finanziando iniziative ritenute assolutamente meritevoli e da cui potrebbero derivare benefici per la Regione Calabria in termini di immagine ed anche economici. Le domande di contributo, infatti, inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre, ed entro il 30 giugno per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.

Viene dato il giusto risalto alle iniziative a favore dei giovani calabresi residenti all'estero, con particolare riguardo allo studio dell'italiano, della formazione specialistica post-universitaria e della diffusione della cultura, privilegiando anche la comunicazione e l’informazione attraverso un portale web dedicato alle politiche regionali per l’emigrazione.

Razionale è anche la scelta di ridefinire il ruolo dei consultori, che ricordo essere stati nominati nel settembre 2016 ampliando, ove occorra, la loro competenza territoriale ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanti.

La disponibilità alla trasmissione ed alla fruibilità dell'informazione vengono privilegiate in modalità digitale attraverso la pagina web “Calabresi nel mondo” dedicata alle politiche regionali per le migrazioni e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia, all'estero e loro discendenti. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo all'esame del provvedimento articolo per articolo.

 

Articolo 1

(E’ approvato);

 

Articolo 2

(E’ approvato);

 

Articolo 3

(E’ approvato);

 

Articolo 4

(E’ approvato);

 

Articolo 5

(E’ approvato);

 

Articolo 6

(E’ approvato);

 

Articolo 7

(E’ approvato);

 

Articolo 8

(E’ approvato);

 

Articolo 9

(E’ approvato);

 

Articolo 10

(E’ approvato);

 

Articolo 11

(E’ approvato);

 

Articolo 12

(E’ approvato);

 

Articolo 14

(E’ approvato);

 

Articolo 15

(E’ approvato);

 

Articolo 16

(E’ approvato);

 

Articolo 17

(E’ approvato);

 

Articolo 18

(E’ approvato);

 

Articolo 19

(E’ approvato);

 

All’articolo 20 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18580, a firma del consigliere Greco. Prego, consigliere Greco.

GRECO Orlandino (Oliverio Presidente), relatore

L'articolo 20 è così sostituito per adeguarsi al fatto che era passato in Commissione prima del bilancio di previsione: “Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 300 mila, per ciascuna delle annualità del bilancio 2018/2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate nella missione 12, Programma 12 08 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento. E’ approvato.

 

Articolo 20

(E’ approvato per come emendato);

 

Articolo 21

(E’ approvato);

 

Articolo 22

(E’ approvato);

 

All’articolo 23 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18581, a firma del consigliere Greco. Prego, consigliere Greco.

GRECO Orlandino (Oliverio Presidente), relatore

Anche questo emendamento si rende necessario poiché è passato un po’ di tempo dall'approvazione da parte della commissione: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento che é approvato.

 

Articolo 23

(E’ approvato per come emendato);

 

Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Interruzione)

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Esposito. Prego, ne ha facoltà.

ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro Destra)

Grazie, Presidente. Intervengo per ribadire il voto contrario del nostro gruppo su questa legge, perché non ci convince la sua ratio o, per meglio dire, ci convince la ratio, ma nella legge non vediamo nessun risultato che miri effettivamente ad una normativa per abbattere le spese di rappresentanza e anche i costi dei rimborsi.

In sostanza si tratta di una legge che va ad abrogare la legge regionale numero 54 del 2012 e, tra le altre cose, c'è ancora in itinere una liquidazione della Fondazione Calabresi del mondo, quindi non saprei se, da un punto di vista giuridico, al di là delle procedure penali che non ci interessano, e da un punto di vista proprio strettamente economico, la cosa possa avere anche una ricaduta sulla messa in liquidazione della Fondazione stessa.

Ancor di più, non convince la ricostituzione di una Consulta che diminuisce i membri da 57 a 50, ma che non si capisce bene da chi debba essere costituita. Una Consulta che si può anche giovare di esperti che, magari, saranno chiamati in videoconferenza, ma poi si parla di rimborsi equiparati a quelli dei dipendenti pubblici di categoria D.

Non ci convince soprattutto la distribuzione del finanziamento, perché soltanto 10 mila euro vengono messi veramente a disposizione di alcune tematiche particolari dei nostri emigrati all'estero, come ad esempio il ritorno delle salme; stiamo parlando dell'aspetto più grave che possa riguardare un nostro emigrato in Europa o nel resto d'Europa, dove vengono finanziati 5 mila euro all'anno, mille euro se si muore in Europa, 2 mila euro al massimo se si muore oltre Europa e 5 mila euro per gli emigrati calabresi che vogliono ritornare nella propria regione.

Una serie di considerazioni. Tra le altre cose, la legge ha un finanziamento racchiuso nella legge regionale numero 54 del 2012 per il 2018/2019 e per il 2020 deve essere finanziata da risorse autonome della Regione Calabria. Una serie di considerazioni ci pongono a non votare questa legge come gruppo, non per essere poco sensibili rispetto alle tematiche dei nostri emigrati all'estero, ma perché non la condividiamo proprio nella sostanza e nel merito, perché questa legge rimane in sé un carrozzone con una Consulta di cui non vengono ben definiti né i compiti né chi ci deve fare parte, ma soprattutto non ci convince la distribuzione delle risorse finanziarie poste in essere in questa legge con 300 mila euro all'anno, di cui 150 mila per far funzionare la Consulta, tutto il resto per gli aspetti sociali che indubbiamente nella premessa sono condivisibili in pieno.

Il problema è che poi nella sua attuazione, secondo noi, questa legge non va mirare al contenimento delle spese, dei rimborsi e di quella che è la spesa di rappresentanza dei nostri emigrati all'estero.

PRESIDENTE

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, presidente Oliverio.

OLIVERIO Gerardo Mario, Presidente della Giunta regionale

Intervengo innanzitutto per ringraziare il consigliere Orlandino Greco per aver proposto questo importante strumento legislativo assieme al consigliere Franco Sergio.

Credo che in questa proposta di legge ci sia innanzitutto una volontà, che è quella di rilanciare il rapporto tra la Regione e le comunità dei calabresi nel mondo; farlo – e, non a caso, nella legge si propongono fatti e strumenti innovativi – assumendo la presenza dei calabresi nel mondo come risorsa per proiettare l'immagine della Calabria nel mondo, ma anche e soprattutto alla luce di oltre un secolo e mezzo di emigrazione, per trarne un vantaggio come Regione. Inostri calabresi nel mondo sono una risorsa che, in quanto tale, può determinare una ricaduta positiva per la Regione Calabria, sia in termini di proiezione dell'immagine della nostra terra, dei valori, dell'identità e sia perché i migliori messaggeri della Calabria positiva nel mondo sono i calabresi.

Ritengo che proprio partendo da questo assunto in questa proposta di legge ci sia una impostazione innovativa rispetto ad un passato nel quale sono state sprecate risorse immense, perché la verità é proprio l'opposto di quello che si tende a rappresentare.

Proprio in queste settimane abbiamo chiuso uno dei mulini che ha macinato risorse utilizzando la presenza dei calabresi nel mondo, senza avere nessun ritorno e nessun rapporto con loro; mi riferisco alla Fondazione che è in liquidazione per nostra chiara e precisa scelta.

300 mila euro, a fronte dei milioni di euro macinati nel corso degli anni attraverso la Fondazione calabresi nel mondo che, tra l’altro, è oggetto di una indagine giudiziaria che è venuta a valle della nostra volontà di metterla in liquidazione, sono poca cosa; sono risorse essenziali, proprio a giustificare la sobrietà con la quale anche rispetto a questa problematica vogliamo affrontare e mettere in campo una programmazione.

Dico questo perché credo che non si possa svilire una operazione innovativa che punta a definire strumenti per alimentare il turismo di ritorno, per sostenere le attività dei calabresi nel mondo, ma soprattutto per fare della Consulta non un luogo o un organismo per sprecare risorse; infatti è prevista anche la riunione attraverso la videoconferenza della Consulta. Vogliamo utilizzare la videoconferenza, che rappresenta una impostazione che tende ad arricchire il rapporto con i calabresi nel mondo e a tenerlo costante a costi zero. E’ tutto l'opposto di quello che si tende a rappresentare.

Davvero vogliamo dire che i 300 mila euro in un anno destinati a questa politica rappresentano uno spreco di risorse? Di cosa parliamo? Vorrei che si andasse, anzi lo farò io nelle prossime settimane, lo chiederò al Presidente del Consiglio, porterò il bilancio annuale, non degli ultimi 5 anni ma degli ultimi 20 delle risorse che, attraverso la Fondazione Calabresi nel mondo ed altri strumenti, sono state destinate ad una problematica per la quale non è stato prodotto nulla in forma di relazioni e di ritorno per la nostra Regione.

D'altronde gli stessi membri della Consulta lo possono testimoniare, ed io li ringrazio da qui oggi. Ringrazio coloro i quali si sono messi a disposizione per far parte della Consulta da tutti i Paesi del mondo e che sono rappresentati nella Consulta, per la serietà, il rigore ma anche per la loro abnegazione e per il legame con la nostra terra, perché lo fanno in gran parte gratuitamente, eccetto che per un biglietto, ve lo posso garantire ed assicurare senza timore di essere smentito.

Li ringrazio da qui perché sono nostri corregionali, figli di questa terra che mantengono vivo, forte e profondo il legame con questa regione. Ecco perché credo che non si possa alterare con battute che tendono ad alimentare il qualunquismo e la demagogia, utilizzando e facendo leva su una problematica che non ha nulla a che vedere con gli sprechi e con le risorse.

Di questo si tratta; parla solo la cifra: 300 mila euro per una problematica che vede irradiati i calabresi in tutto il Pianeta.

Credo che avremmo dovuto discutere e dovremmo discutere di merito, di come oggi i calabresi nel mondo possono dare un contributo al riscatto e alla crescita del nostro territorio, oltre che a mantenere vivo un rapporto con questa regione. Io ci credo molto perché nella emigrazione abbiamo calabresi che hanno saputo realizzare funzioni importanti nell'imprenditoria, nella scienza, nelle professioni, nelle istituzioni dei Paesi dove hanno vissuto gran parte della loro vita, assurgendo a ruoli importanti anche nella direzione delle istituzioni che, facendo rivivere e rinverdire questo legame con la propria terra, possono dare un contributo importante e di ritorno da tutti i Paesi da dove vivono questa loro esperienza lavorativa e con le proprie famiglie.

Nell'articolato di questa legge c'è una impostazione che va in questa direzione.

Non si tratta di una proposta di legge caratterizzata da una impostazione assistenziale del contributo, ma che va nella direzione della necessità di rinverdire questi rapporti, attraverso borse di studio per i giovani di terza e quarta generazione, figli di emigrati in collegamento con le nostre università che hanno fatto gemellaggi con importanti sedi universitarie di alcuni di questi Paesi, dando vita ad uno scambio.

 

(Interruzione)

 

Questa osservazione che lei fa é altra cosa. Bisogna aumentare. Benissimo!

Partiamo con la legge e poi, se necessario, destineremo altre risorse, ma questo é altro argomento rispetto a ciò che demolisce, perché c'è uno spreco in questa impostazione. Non è così, è proprio l'opposto, è una correzione radicale di impostazione rispetto al passato, ed insisto; si tratta dell'inserimento scolastico, delle attività culturali e promozionali all'estero, attraverso le associazioni dei nostri emigrati nei diversi Paesi del mondo.

Il turismo in investimenti produttivi è un altro canale importante. E’ in corso una discussione importante per quanto riguarda il turismo di ritorno che è una nicchia importante: incentivare l’accessibilità attraverso i collegamenti aerei diretti o altri mezzi di trasporto.

Se leggiamo questa legge articolo per articolo a un artico c’è un'articolazione precisa. Poi c'è la scelta di istituire anche un premio degli ambasciatori dei calabresi nel mondo, un’altra scelta importante per la valorizzazione ed il recupero dell'orgoglio della calabresità per dire che questa Regione non ha rimosso, non è indifferente rispetto a quella che é la presenza dei suoi figli nel mondo, per cui ci siamo sforzati di dare una impostazione innovativa.

Le risorse sono insufficienti? Credo di si.

Ma questa è un'altra questione, rispetto alle osservazioni che ho letto stamattina e che oggi ho visto riprendere in quest’ Aula.

Poi c'è il registro delle associazioni e delle federazioni per evitare che ognuno decida ogni giorno a seconda dei problemi che si pongono – chi conosce le problematiche dei calabresi nel mondo sa di cosa parlo – proprio per istituzionalizzare e sistematizzare anche questo rapporto.

Si tratta di uno strumento innovativo che recupera, o meglio tende a recuperare, uno spazio, un'attenzione importante per i calabresi nel mondo, e lo fa con un’impostazione nuova che é quella del 2020, e non quella degli anni ‘20 dell'altro secolo, cioè del Novecento; non quella nostalgica, perché non abbiamo bisogno di recuperare impostazioni nostalgiche che, invece, erano quelle alimentate – permettetemi questa considerazione e poi concludo – da una lontananza di spazio, ma anche una difficoltà di ritorno, perché negli anni ‘20 dell'altro secolo, partire significava non ritornare. Oggi, dagli emigrati sparsi nel mondo abbiamo la possibilità di un ritorno in tempo reale, perché la rete, l'abbattimento delle relazioni in termini di temporalità consente una maggiore mobilità e una maggiore circolarità dell’informazione e della conoscenza.

Uno strumento, quindi, che si colloca nelle trasformazioni intervenute e che guarda ai nostri emigrati come a una grande realtà umana, una risorsa sulla quale investire e per la quale vale la pena legiferare perché i calabresi nel mondo sono parte, e devono esserlo, di un progetto di riscatto e di crescita della Calabria.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'articolato complessivo. Gli uffici hanno rilevato che, nel porre gli articoli in votazione, ho saltato l'articolo 13 che pongo in votazione:

 

Articolo 13

(E’ approvato)

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Orsomarso per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO Fausto (Gruppo Misto)

Intervengo per dichiarazione di voto, per dire al presidente Oliverio che  ho votato questa legge in Commissione bilancio, dove spesso a causa della poca passione di questa maggioranza la mia presenza mantiene il numero legale, ma credo che, in questo momento storico, più che dei calabresi nel mondo bisognerebbe occuparsi molto di più dei calabresi in Calabria.

Intervengo perché, per l'ennesima volta, in quella che è la nostra cultura, la mia cultura, ma penso di poter parlare a nome di tutta la minoranza, si parla sempre di cose positive elencando cose negative, sulla responsabilità o irresponsabilità di alcune cose che non hanno funzionato e che in questa Regione sono spesso accompagnate da analisi che vanno fuori dai luoghi della politica. Dobbiamo sempre parlare. Potrei farlo per quello che accade in questi tempi al Corap o nella forestazione, ma non ci appartiene; eppure ci sono corpose negligenze, ma vorrei stare sul punto, tant'è che oggi, nel corso dell'ennesima Commissione bilancio si è rinviata, anche per volere di rappresentanti della maggioranza, una delibera di Giunta che allocava risorse su questo settore, dove il tema centrale riguarda una legge che ho votato perché la ritengo una leva identitaria. In Calabria siamo un milione 950 mila, 920 mila, non ricordo, e nel mondo, fra oriundi e quant’altro, superiamo i 6 milioni 800 mila. E’ ovvio che, rispetto a quello che dobbiamo chiedere – oltre alla mano, perché i calabresi nel mondo stanno molto meglio dei calabresi che vivono in Calabria – deve esserci un approccio che, al di là delle critiche – ho visto qualche articolo di stampa – nei toni, anche da parte sua Presidente, un po' più sereno sulle cose positive che si fanno.

Ripeto: ho dato il mio voto, ma non si può sempre mettere a contrattare, e non devo difendere nulla e nessuno, perché per me chi sbaglia paga, non c'è da difendere chi, chiamato ad alcune funzioni, ha avuto la possibilità di utilizzare alcuni strumenti e, magari, non li ha utilizzati nel modo giusto, sperperandoli in maniera finanche fraudolenta.

Tengo, quindi, a ribadire bene cosa penso di queste proposte di legge che hanno anche il nostro sostegno: male l'impostazione complessiva con cui costruiamo una Calabria che può essere importante per i calabresi del mondo; male l'impostazione complessiva della Giunta. Faccio gli auguri, l'ho fatto personalmente prima avvicinandomi al banco della Presidenza, ai nuovi assessori che, tra l'altro, rappresentano un genere che può essere più sensibile oggi ai problemi della Calabria e le salutiamo come uno stimolo positivo.  Anche sul tema dei calabresi nel mondo, di questa risorsa avete complessivamente 4 anni, dobbiamo fare una critica politica: non mettiamo dentro le polemiche ogni volta, lei per primo, Presidente, che si pone come se vi fosse una responsabilità politica del centro-destra nel suo complesso e non si trattasse invece di  responsabilità personali.

In termini di responsabilità personali, anche su questa maggioranza, mettendo il dito nella piaga, avremmo da ricordarne ogni giorno, non dico a migliaia, come spesso accade quando si fa un’analisi del centro sinistra, ma decine, forse centinaia pure.

Vorrei, quindi, ristabilire un clima sereno sull'ipotesi di una proposta di legge importante per la Calabria, che é quella di stabilire un contatto con strumenti – tra l'altro, come fatto generazionale, mi trovo distante dalla qualità dei consultori, una roba da anni ’70, che hanno un loro significato, ma essendo cambiata molto l'organizzazione della comunicazione fra popoli, immaginiamoci fra calabresi e calabresi.

Ribadisco, quindi, il mio voto favorevole a questa proposta di legge e la mia contrarietà al porre sempre l’accento su eventi negativi anche quando si fanno cose positive, anche grazie al nostro contributo.

PRESIDENTE

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Prego, ne ha facoltà.

TALLINI Domenico (Forza Italia)

Intervengo per ribadire che ho condiviso molta parte dell'intervento del presidente Oliverio, dico molta parte poiché una parte non la condivido, e credo che prima o poi, forse, in uno dei prossimi interventi il presidente Oliverio emenderà pure la seconda parte.

Sono d'accordo che fino ad oggi le risorse per la politica dei calabresi nel mondo sono state spese male, da tutte le amministrazioni di centro-destra, di centro-sinistra, di centro e sono state interpretate, caro Presidente, come se si facesse ogni tanto una rimpatriata: ci si incontra, ci si vede, magari convochiamo qualche ragazzo o qualche cantante che ci fa un po' di folklore, un po' di lacrime, di commozione. E’ stata intesa così un po' la Consulta dei calabresi nel mondo, anche recentemente, Presidente. Perché se io dovessi dire che cosa è stata “I calabresi nel mondo” nell'ultimo anno, penultimo anno, devo dire che è stato questo. Nulla da criticare, ma condivido moltissimo, quindi diciamo che questo aspetto un po' è un aspetto che ha riguardato tutte le amministrazioni, anche una parte di questa amministrazione.

Capisco che oggi, alla luce di quello che è avvenuto, bisogna cambiare registro e siamo tutti d'accordo che non è più tempo di giocare con queste operazioni o con questi strumenti, che hanno la necessità di essere resi visibilmente efficaci e in discontinuità, anche, rispetto al passato.

Farei, addirittura, una cosa rivoluzionaria: così come votano gli italiani nel mondo, io proporrei che i calabresi nel mondo potessero votare in Consiglio regionale.

Mi dispiace che ha già fatto la Giunta, ma se la deve completare le suggerirei di nominare qualcuno di questi grandi uomini calabresi nel mondo simbolicamente nella sua Giunta, per cercare di rendere più presente e più significativa la loro presenza.

Grazie a Dio, e questa è una considerazione da cui nessuno di noi se ne può discostare, i calabresi si realizzano fuori e hanno difficoltà a realizzarsi all'interno. Non voglio avventurarmi in analisi pericolose perché poi finirei per essere anche incompreso perché ho una mia convinzione sul perché in Calabria i calabresi non riescono a realizzarsi come si realizzano quando vanno fuori, però simbolicamente io la farei sta cosa, prenderei il migliore me lo farei indicare dalla Consulta, un calabrese che simboleggi l'affermazione dei calabresi nel mondo, uno solo per tutti e lo nominerei come simbolo dell'operosità, della creatività, di tutto quello che i calabresi nel mondo hanno realizzato.

Quindi, per la verità all'inizio avevo qualche riserva, volevo anche votare contro la legge. Devo dire che mi convince il fatto che il Presidente ha detto che i 300.000 mila euro previsti per finanziare la legge sono pochi, perché se dobbiamo dare contenuto a tutto quello che ci ha enunciato il Presidente sarebbe potuta sorgere una domanda: tutto questo con 300.000 mila euro? Insomma, possiamo anche fare economia per i viaggi, però 300.000 mila euro sono pochi per considerare i calabresi nel mondo veicolo e strumento, perché la Calabria nei vari settori possa - perché questa è la nostra fortuna rispetto ad altri - esportare tutto ciò che in termini positivi può consentire una facilitazione nelle relazioni. Gli altri hanno bisogno di andare e trovare i canali, noi abbiamo i nostri che sono là, che ci accreditano e che sono là e diventano testimoni di un messaggio, di un prodotto che la Calabria, anche in termini di eccellenza, spesso produce ma che non riesce poi a fare diventare quel patrimonio economico e produttivo.

Sento, quindi, di poter dare un voto favorevole a questa iniziativa come il collega Orsomarso, ma le ribadisco che se le risorse previste se dovessero rimanere così esigue non avrebbe senso. Così come io condanno, Presidente, che all'inizio di questa legislatura ci fosse una certa tendenza alla continuità a quel tipo di fondazione calabresi nel mondo; si è detto che lei più volte sia stato a cena con il Presidente della fondazione e che, poi, non si è fatto convincere probabilmente. Però all'inizio la tendenza era questa e nelle Commissioni quell’impostazione, caro Presidente, si è sentita, ci sono i verbali e lo può dire il collega. Comunque io sono stato fermamente e totalmente contrario alla proroga di una esperienza che giudicavo assolutamente negativa e che ho censurato quando ho visto in che termini era concepita, in che termini veniva utilizzata, ritenendo che  quelle risorse, soprattutto perché qualcuno all'interno ci aveva messo un po' di tutto, non potevano essere utilizzate per dare un messaggio ad una Calabria dove i disoccupati sappiamo benissimo quanti sono, come sono, e che gran parte di questi per cercare di realizzarsi sono costretti ad andare fuori da questa regione.

Quindi il voto di Forza Italia sarà un voto favorevole sì, ma condizionato e anche di attesa... in attesa che questa legge venga riempita di contenuti.

PRESIDENTE

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha chiesto di intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà. Prego.

NICOLO’ Alessandro (Forza Italia)

Intervengo brevemente, Presidente, per esprimere la mia condivisione a questa proposta di legge, ma soprattutto per apprezzare il lavoro svolto dal collega Orsomarso, costruttivo, particolarmente, in Commissione laddove la produzione di questa Assemblea dovrebbe incidere maggiormente, e laddove si riscontra anche un ruolo positivo da parte dell'opposizione. Lo si riscontra responsabilmente, coscientemente, nell'interesse della nostra regione e dobbiamo, anche qui, affrontare le questioni senza quella famosa politica dello scarica barile, individuando responsabilità pregressa rispetto a tematiche per le quali possiamo constatare anche continuità riguardo alla condotta e ai comportamenti, lo diceva bene il consigliere Orsomarso nel suo esaustivo e significativo intervento.

La politica degli investimenti è quella che dovrebbe appartenere a quest'Aula in modo bipartisan, dal punto di vista istituzionale, lo richiamava bene il consigliere Tallini, perché quando si approva un progetto dobbiamo capire quali sono i risultati, rispetto agli obiettivi di qualità.

Non vorremmo che, se ci sono stati degli errori nel passato, errori individuabili in tutti gli schieramenti politici, si perseguisse con quella politica; la Calabria deve raggiungere un risultato, in quest'ottica è chiaro, che non solo deve essere di immagine, ma anche sostanziale, guardando soprattutto alle produzioni locali e alle tipicità.

Ho apprezzato una parte dell'intervento del Presidente, mi ha convinto molto la sua relazione, ma soprattutto il lavoro svolto dal collega Orsomarso, ed ha determinato il mio consenso a questo provvedimento.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Grazie, Presidente, molto brevemente. Innanzitutto vorrei augurare buon lavoro ai neo assessori nominati dal Presidente della Giunta regionale pochi giorni fa, in piena autonomia per come lui stesso ha rimarcato. Il Consiglio regionale ha modificato lo Statuto che consente al Presidente della Giunta regionale di nominare in autonomia i propri collaboratori, quindi auguro buon lavoro ad Angela, buon lavoro a Maria Francesca e buon lavoro alla dottoressa Fragomeni. Vorrei, anch’io, esprimere apprezzamento per questa proposta di legge, elaborata da tempo dai colleghi Greco e Sergio, e che ha visto una condivisione anche della minoranza. Questo è un buon segnale, anche in presenza di tanti giovani che per la prima volta partecipano ai lavori del Consiglio regionale. Dimostrare che in Consiglio regionale si discute, c’è confronto su proposte di leggi che riguardano l'opportunità, l'identità e il radicamento verso la propria storia, come la legge di cui stiamo parlando, che c'è quella attenzione, quella condivisione che è importante, anche per dare un'immagine di un Consiglio regionale che non litiga soltanto, ma che quando ci sono proposte significative, che richiamano appunto la storia, l’identità e il radicamento, è un momento importante di crescita culturale, anche, di avanzamento, di idee, di progettualità.

Ritengo, pure io, che il finanziamento sia esiguo, ma mi convince molto la filosofia della proposta di legge, più che le risorse finanziarie messe a disposizione, perché noi potremmo da poco ottenere tanto. Madre Teresa di Calcutta diceva che una goccia poteva far diventare un mare aperto.

Dobbiamo, anche, capire che oggi è importante ragionare su queste materie, trovare sintesi, come abbiamo fatto oggi, per tentare anche di recuperare un mondo che, oggi, ci sfugge di mano, i tanti figli emigrati di questa nostra terra, oggi siamo alla terza generazione; quindi attraverso queste politiche mirate, queste condivisioni che cerchiamo di fare, attraverso le sinergie con tutti i presenti, forse riusciremo a non disperdere questo patrimonio culturale di storia, presente nelle varie parti del mondo.

Quindi, apprezzo molto la filosofia di questa legge e sono certo che nei prossimi mesi lavoreremo molto non solo per un turismo di ritorno, ma anche per un turismo religioso, che per me è un altro elemento importante su cui lavorare e tracciare una rotta ben precisa, perché vedo spesso in tv l'immagine che oggi è ancora presente in Australia, in Canada, in Argentina, dove San Francesco di Paola, forse, è molto più apprezzato e conosciuto lì che da noi.

Vorrei invitare la Giunta e il Consiglio regionale anche a pensare di mettere in campo una iniziativa forte per quanto riguarda il turismo religioso, che spesso negli anni passati abbiamo poco considerato e poco valorizzato in termini di prospettive, di richiamo dal punto di vista sociale, economico per la nostra regione. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altre dichiarazione di voto?

Pongo ai voti il provvedimento con autorizzazione al coordinamento formale così per come emendato.

 

(Il Consiglio approva)

Comunicazione di adesione a Gruppo regionale

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.

NICOLO’ Alessandro (Forza Italia)

Grazie, Presidente, intervengo solo per una comunicazione. In questi giorni ho trasmesso e rassegnato le mie dimissioni da capogruppo, come lei sa, e oggi comunico all'Aula la mia adesione al Gruppo Misto nella componente di Fratelli d'Italia. L'occasione mi è gradita per formulare fervidi auguri di buon lavoro ai neo assessori, che ho il piacere oggi di conoscere ufficialmente; gradirei poi apprendere quali sono le deleghe di loro competenza, nel corso o alla fine dei lavori di questa seduta di Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Nicolò.

Esame abbinato:

Proposta di legge numero 214/10^ di iniziativa dei consiglieri A. Bova, G. Arruzzolo, F. Cannizzaro, A. Nicolò, G. Graziano, G. Morrone, S. Romeo, G. Giudiceandrea, F. Sergio, G. Neri, D. Battaglia recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Proposta di legge numero 215/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

È in discussione il testo unificato: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

PRESIDENTE

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno con l'esame abbinato delle proposte di legge numero 214/10^ e 215/10^ “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza”. Cedo la parola al consigliere Bova per l’illustrazione del provvedimento. Prego

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Grazie. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Presidente della Giunta regionale, signori assessori, innanzitutto mi sia consentito di esprimere, di porgere l’ossequioso saluto alla nuova Giunta regionale. In questo interpreto anche il sentimento dell'intero gruppo di cui faccio parte, i Democratici Progressisti; non vi conosco bene personalmente tutti ma sono sicuro che saprete dare nuova linfa vitale all'azione di Governo regionale. Grazie, veramente di cuore, per aver voluto percorrere con noi questo ultimo tratto di questo entusiasmante cammino.

Lasciatemi dire con una certa dose di orgoglio che, oggi, è la giornata giusta, per quanto mi riguarda: il Consiglio regionale della Calabria si accinge a scrivere una bella pagina, destinata a lasciare una traccia indelebile nella legislazione regionale e che fornirà una prova tangibile che il mandato conferitoci dai calabresi lo onoriamo con dignità, dedizione e alto senso del dovere.

Nelle dieci legislature che si sono succedute nella storia del regionalismo, questa è la prima volta che la Calabria si dota di una legge contro il fenomeno ‘ndranghetistico-mafioso.

Progetti di legge settoriali che si occupavano di specifici e parcellizzati settori di interesse del fenomeno mafioso, erano stati depositati nelle precedenti legislature calabresi, ma si sono arenati tutti al primo stadio.

Oggi abbiamo piena consapevolezza del fenomeno mafioso sia nel suo modo di atteggiarsi sia nelle sue devastanti dimensioni. La fotografia che ci viene offerta dalle sentenze passate in giudicato, dimostra come non vi sia settore produttivo, non vi sia fonte di reddito su cui non si siano estesi i tentacoli del malaffare.

La ‘ndrangheta è andata sempre più strutturandosi su un modello organizzativo imprenditoriale, fino a diventare la principale holding internazionale del crimine.

La ‘ndrangheta, nella gestione degli affari illeciti, ha assunto una struttura aziendale il che le consente di selezionare anche i collaboratori per arie di competenza (droga, appalti di opere pubbliche, grandi investimenti finanziari), e nello stesso tempo le permette di utilizzare fiduciari, brokers, uomini di affari, immobiliaristi, professionisti, stipendiandoli tutti come se si trattasse di un vero e proprio management legale.

Per di più, i figli dei boss studiano nelle migliori università di Italia e nei migliori college d'oltralpe, si formano per poi mettere la loro professionalità al servizio delle cosche di riferimento.

La ‘ndrangheta insomma ha cambiato pelle. Si è giunti così ad una vera e propria colonizzazione economica, capace di influenzare il PIL di un'intera nazione. Oggi possiamo dire che non c'è decisione di alta finanza che si sottragga all'influenza mafiosa-‘ndranghetistica.

I dati Eurispes sono allarmanti, stimano in oltre 50 miliardi di euro, 50.000 milioni di euro l'anno, i profitti illeciti della ‘ndrangheta, di anno in anno.

Se questo è il quadro, ben si comprende l'importanza e la necessità di affrontare strumenti legislativi di contrasto adeguato a questa nuova metamorfosi di quello che non è un mostro mitologico dalle sette teste, ma il peggiore dei mali reali che oggi minacciano il vivere civile.

Importanti protocolli di legalità sono stati già adottati dalla Giunta regionale in svariati settori della vita pubblica, con particolare riferimento all’impiego dei fondi strutturali.

Nella stesura del testo di legge che si sottopone alla vostra approvazione, consapevoli dell'evoluzione del fenomeno mafioso -‘ndranghetistico, si è preferito abbandonare la visione parcellizzata e atomistica che aveva permeato le precedenti proposte di legge, per seguire una visione globale e organica, così da farne una sorta di testo unico in materia di interventi atti a contrastare e arginare il fenomeno mafioso.

Per tale motivo, prima di giungere alla versione finale del testo di legge, si è proceduto ad un intenso approfondimento in sede di Commissione speciale contro la ‘ndrangheta, accompagnato da un altrettanto attento e prezioso lavoro delle Commissioni affari istituzionali e bilancio, ai cui Presidenti, consigliere Franco Sergio, consigliere Giuseppe Aieta, e ai singoli componenti va il mio personale ringraziamento ed apprezzamento.

In Commissione contro la ‘ndrangheta abbiamo audito oltre 60 soggetti, solo per citarne alcuni: da Anci a Banca d'Italia, da Banca Etica all'associazione antiracket, da Confindustria ai Sindacati, alle Camere di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, Confagricoltori, Terzo Settore, Associazioni, Università, testimoni di giustizia come Tiberio Bentivoglio, Gaetano Saffioti, Antonio Bertucci e così via.

Abbiamo recepito i loro suggerimenti, siamo andati nel cuore vivo della vita democratica del Paese. Ciò ha consentito di adeguare il dettato legislativo con la previsione di strumenti concreti che, lungi dall'essere meramente “sussidiari” rispetto a quelli approntati dalla legislazione nazionale, intervengono in maniera originale ed efficace, colmandone, semmai, vistose lacune.

Abbiamo dato dignità normativa, con questo testo, ai nobili impegni assunti e perseguiti con importanti protocolli che la Giunta regionale aveva in precedenza sottoscritto con i competenti Ministeri, nonché con le Prefetture, le Corti di Appello, i Tribunali dei Minori, le Università, consentendo, altresì, in tal modo di liberare le risorse nazionali stanziate per il loro sostegno.

Mi riferisco, innanzitutto, al progetto “Liberi di scegliere” del Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, dottor Di Bella, uomo e magistrato di altissimo profilo, che ringrazio personalmente per aver collaborato alla stesura di questo testo di legge, provvedendo lui stesso di proprio pugno all'arredamento finale del testo dell'articolo 10, laddove prevediamo interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata, dando così attuazione all'accordo sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”.

Nella sezione terza del titolo II, all'articolo 15, diamo attuazione al protocollo sottoscritto in materia di contrasto alla ludopatia, prevedendo una serie di interventi di notevole impatto nel faticoso percorso di contrasto e arginamento di quella che sta diventando una vera e propria piaga sociale: il gioco patologico d'azzardo.

Non posso, a tal proposito, non sottolineare il prezioso lavoro svolto dal consigliere Franco Sergio, che aveva depositato un primo progetto di legge in materia, che è stato recepito, dopo aver subito alcuna integrazioni, ed inglobato nella multidisciplinarietà del presente testo.

Imponiamo limitazioni temporali e spaziali all'esercizio del gioco tramite quegli apparecchi elettronici, le cosiddette slot machine, ritenuti pericolosi prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22:00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza.

Viene previsto il divieto di collocazione di alcune tipologie di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi, i famosi  Compro Oro; i) stazioni ferroviarie. Insomma, sostanzialmente, verranno allontanate le famose slot machine pericolose dai centri urbani. Introduciamo il parco regionale “No slot” rilasciato, a cura dei comuni, a quegli esercizi che scelgono di non installare o disinstallare apparecchi per il gioco.

La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considererà come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco. Insomma, gli esercizi che praticano il gioco con utilizzo di apparecchi elettronici, non potranno accedere ad alcuna forma di contribuzione pubblica.

Prevediamo interventi di formazione di aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

Prevediamo campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore competenti e con tutti i portatori di interesse.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, viene vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di sale scommesse. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno di competenza dei comuni, che ne incamereranno i relativi proventi per un massimo del 80 per cento nel totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento sarà versato dai Comuni alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

Si prevede, altresì, che la Regione Calabria non possa assolutamente concedere il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Attuiamo, infine, il protocollo ministeriale inerente il contrasto al fenomeno del caporalato, dedicando parte del titolo III, laddove sono previsti interventi come la stipula di convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro; prevediamo la concessione di contributi agli enti locali e le organizzazioni no profit; l'attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili; l'istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

Parliamo di integrazione, non solo di assistenza. Potrebbe risultare pleonastico, ma ribadisco che senza l'approvazione della presente legge, quei tre protocolli che ho citato e relativi al progetto “liberi di scegliere”, al contrasto al fenomeno della ludopatia e gioco patologico d'azzardo, al contrasto al fenomeno del caporalato, resterebbero delle mere scatole vuote, delle mere enunciazioni di principio, non attuati con conseguente inutilizzabilità dei fondi previsti dagli accordi nazionali.

Ma abbiamo guardato anche a quel variegato mondo impegnato nella società civile, nella vita di tutti i giorni, nel proprio lavoro quotidiano, nel tempo libero, impegnati tutti ad opporsi alla prepotenza mafiosa.

Penso al mondo dei testimoni di giustizia, delle vittime di mafia, delle cooperative impegnate nell'utilizzo dei beni confiscati delle associazioni che diffondono la cultura della legalità.

Ho incrociato, lungo il mio percorso, realtà che ad altre latitudini non resisterebbero un solo istante a definire storiche ed eroiche, oltre che a sostenerle con laute risorse, e che, invece, da noi, in questa terra di Calabria, operano incuranti del pericolo, degli atti intimidatori di cui sono costantemente fatti oggetto, facendo ricorso esclusivamente a quel poco che hanno di loro.

E credetemi sono tanti. C'è anche un bel vedere in Calabria, nonostante i detrattori di professione.

A me piace dire che se è vero che in Calabria opera l'organizzazione criminale più potente al mondo, è anche vero che, la Calabria, è la prima terra di antimafia al mondo.

Queste donne e uomini in carne e ossa, non sono solo associazioni o bandiere che camminano da sole, sono uomini in carne ed ossa, questi nuovi eroi e, talvolta, martiri del terzo millennio, non potevamo più lasciarli soli.

Dovremo, nel prossimo futuro, prevedere interventi ancora più incisivi, penso al ricorso alla defiscalizzazione e alle esenzioni tributarie per alcune categorie. Intanto abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, tenuto conto delle dotazioni di bilancio, per dare segnali tangibili e concreti che operano nella legalità non è soltanto simbolo di eticità, non è soltanto un preciso dovere di ciascuno di noi, ma è anche soprattutto conveniente.

Abbiamo voluto dare un forte segnale al mondo imprenditoriale, quello più esposto alle vessazioni criminali, troppo spesso lasciato solo o assistito da strumenti vanificati nella loro concreta efficacia da un arzigogolato reticolo burocratico.

In tal senso, implementiamo strumenti di sostegno agli imprenditori che denunciano il racket.

E’ prevista l'istituzione, presso tutte le stazioni uniche appaltanti qualificate, del registro delle imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali. Alle imprese che denunciano il racket iscritte sarà riconosciuta una corsia preferenziale nella partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Su questo punto, se i dati che ho sono precisi, siamo la prima Regione e la prima realtà legislativa che legifera in questo senso e dà un’attenzione agli imprenditori ed un segnale ben preciso: sotto i 40 mila euro, nelle chiamate dirette, dovranno essere preferiti, necessariamente, gli imprenditori che hanno denunciato il racket e che si iscrivono nel relativo registro speciale depositato presso le stazioni appaltanti qualificate.

Abbiamo rivolto anche lo sguardo al dramma dei lavoratori delle aziende che vengono sequestrate e confiscate, quelle che perdono il lavoro senza nessuna colpa, prevedendo strumenti di salvaguardia, per la prima volta, della continuità occupazionale.

Mettiamo in campo iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, promuovendo la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini e i collegi professionali, e tanti altri soggetti.

Assegniamo un ruolo centrale alla Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile con funzione di osservatorio delle politiche regionali, rivolte alla prevenzione del crimine organizzato, mafioso e della corruzione e, per la prima volta, di monitoraggio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Insomma una legge che si propone di contrastare organicamente, nelle sue varie manifestazioni, il fenomeno ‘ndranghetistico, attraverso la promozione sul territorio regionale dei principi di legalità e la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili.

Il testo approdato in Aula si compone di 60 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Mi preme, infine, rivolgere un ringraziamento particolare al Settore legislativo del Consiglio regionale, sapientemente diretto dall'avvocato Cortellaro, e in particolare all'avvocato Annamaria Ferrara. Una persona squisita, anzi lasciatemi dire un dipendente pubblico di questa amministrazione regionale che ha nel proprio DNA uno spiccato senso di legalità oltre che una notevole professionalità. La ringrazio per la sapiente consulenza giuridica che ha saputo fornirmi e per l’inenarrabile pazienza e dedizione con cui ha seguito l'intero iter legislativo.

Ci sono persone, fatemelo dire, fuori dalle righe, con le quali, noi consiglieri, parliamo alle 5:00 o alle 6:00 del mattino, sono dipendenti pubblici, di questo Consiglio, veramente colgo l'occasione, personalmente, per porgere un saluto affettuoso di stima a questo personale, che va valorizzato forse meglio, veramente di altissimo livello, altissimo profilo.

E un ringraziamento al dottor Filippo De Cello e alla dottoressa Stefania Buonaiuto del dipartimento bilancio della Giunta regionale. Siamo stati seduti ai tavoli anche fino a 6 ore consecutive per trovare adeguata e dignitosa copertura economica e sprigionare le necessarie risorse economiche per realizzare gli obiettivi.

Alla dottoressa Innocenza Ruberto, dirigente del settore legalità e sicurezza della Giunta regionale, per aver dedicato tanto del suo tempo, non solo lavorativo, ma anche quello destinato alla vita privata, pur di vedere questo provvedimento approdare nell'Aula consiliare. Alla struttura speciale dell'ufficio di presidenza della Commissione anti ‘ndrangheta, Filippo Rosace, Teresa De Stefano e Gregorio Procopio.

E, infine, un grazie speciale a voi, presidente Oliverio e presidente Irto, per il sostegno che avete saputo fornirmi e la piena disponibilità. Grazie, anche, a tutti voi consiglieri per avermi dato l'opportunità di raggiungere questo traguardo, il più importante della mia vita che mi consente di lasciare alle mie figlie forse la più bella eredità che potessi loro riservare e di dare ai miei genitori la migliore ricompensa per tutti i sacrifici che hanno fatto per me nel corso della mia vita.

Esorto tutti i consiglieri a votare favorevolmente per l'approvazione di questa legge che, lasciatemi dire, non è una qualsiasi legge ordinaria.

La legalità in Calabria non è un settore di seconda importanza. Non ci sarà sviluppo se non ci sarà la riaffermazione dello stato di diritto. Da oggi la ‘ndrangheta saprà ancor di più che facciamo le cose sul serio, da oggi le persone oneste avranno ancor di più consapevolezza che questo palazzo non è una mera astronave, ma è la casa dei cittadini onesti di Calabria.

Approviamo questa legge, lo dobbiamo ai calabresi e all'intero Paese. Grazie.

 

Presidenza del Segretario questore Giuseppe Neri

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Bova. Ci sono altri interventi? Ha chiesto di intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.

PASQUA Vincenzo (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente, nel rivolgere il mio augurio di buon lavoro ai nuovi componenti della Giunta regionale, intendo veramente complimentarmi personalmente con il collega Arturo Bova e lo dico francamente e sinceramente – perché dopo aver letto attentamente, studiato, riguardato, il corpo della norma, il testo in tutte le sue parti, sono rimasto veramente entusiasta dell’impegno con il quale molto spesso questa Regione può diventare un apripista nei confronti del resto d’Italia.

Lo dico sinceramente anche perché conosco l’onestà intellettuale del collega Bova che non ama strumentalizzare posizioni così delicate e così importanti. In un momento delicatissimo per la nostra regione, vorrei ricordare i recentissimi fatti che hanno sconvolto la comunità a cui appartengo, in particolare il comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Queste proposte di legge, questi modi innovativi di affrontare problematiche ataviche in maniera seria e puntuale sono sicuramente il segnale che lo Stato c’è e lo Stato si muove in una direzione netta e chiara, una volta per sempre. Vorrei dire mi permetto molto sommessamente che, sinceramente, un collega come Arturo Bova meriterebbe di assurgere al rango di legislatore nazionale.

Complimenti di nuovo e sinceramente: “Arturo, continua su questa strada”. Grazie.

 

Presidenza del Presidente Nicola Irto

GIUDICEANDREA Giuseppe (Democratici Progressisti)

Grazie, Presidente, mi unisco ovviamente agli auguri ed al saluto ai nuovi assessori, ma l’augurio di buon lavoro, ovviamente, va rivolto anche a chi ha svolto questa funzione già da qualche mese. Siamo convinti che, grazie al vostro lavoro, troveremo lo slancio ancora necessario per arrivare a fine legislatura e portare a compimento l’alacre lavoro già iniziato dalla Giunta precedente, dal presidente Oliverio e da questo Consiglio. 

Quanto alla norma proposta dal collega Arturo Bova, i complimenti vanno fatti a livello personale ha ragione il collega Pasqua   perché l’attività continua di lotta alle cosche fatta dall’avvocato Arturo Bova, dal consigliere Arturo Bova, dal Presidente della Commissione anti‘ndrangheta Arturo Bova, è stata, in qualche momento, anche messa in dubbio da una parte della politica che, in qualche modo, doveva essere avversaria di quella fenomenologia che tutti quanti insieme, oggi, invece, approvando questa norma dimostreremo di combattere e combattere sul serio.

È il riconoscimento al lavoro continuo fatto dalle Forze dell’Ordine che ogni mattina ci consentono di poterci alzare, vestire e indossare la cravatta, sapendo che la nostra sicurezza e quella delle nostre famiglie è garantita da uomini e donne che si sono svegliati diverse ore prima di noi per poterci consentire di fare questo lavoro. E dovevamo a loro, prima che alla Calabria, un segno tangibile della nostra vicinanza come lotta a questo mostro che parte da questa regione, ma che ha invaso, oramai, in maniera terrificante tutte quante le nazioni del pianeta.

La Calabria oggi segna un momento storico, riconosce, unanimemente, centro-destra e centro-sinistra, la realizzazione di una norma che andrà contro questo fenomeno terrificante e che aiuterà le Forze dell’Ordine e la società civile a poterlo combattere, dagli albori e fino alla parte più brutta che si manifesta all’interno della nostra società. Un riconoscimento, poi, a tutte quante le persone che la combattono tutti i giorni, mettendo a repentaglio quella che è la sicurezza delle loro famiglie: commercianti che si oppongono al pizzo, al racket, preti che combattono questo fenomeno con la fattiva e alacre attività di ogni giorno. A loro questa legge era dovuta e oggi segniamo il passo rispetto a chi ci ha preceduto non in Consesso regionale perché sono convinto che chiunque abbia calcato questi scranni abbia avuto a cuore sempre la lotta alla criminalità organizzata – ma finalmente, oggi, va riconosciuto, però, al Presidente della Commissione, Arturo Bova, a questa maggioranza, ma anche alla minoranza, di aver collaborato in maniera continua alla lotta di questo terrificante fenomeno. Grazie, consigliere Arturo Bova. Grazie a tutti quanti voi. Grazie, Presidente.

ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro Destra)

Anch’io, Presidente, mi associo non l’ho fatto prima ai complimenti ed agli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori. Voglio, altresì, rivolgere i complimenti al professore Russo perché ritengo abbia abbondantemente meritato, sul campo, i gradi di vice capitano in questa vostra squadra di Giunta. Rivolgo anche un doveroso saluto all’assessore che ci ha lasciato perché è andato ad occupare altri ruoli presso il Parlamento italiano, vale a dire il professore Viscomi, di cui ho apprezzato l’impegno e la capacità di affrontare i problemi, in particolare nella prima fase del suo mandato assessorile.

Certo, non posso nascondere agli assessori di cui ho letto anche il curriculum di tutto rispetto, quindi, non si parla delle persone – che mi sarei aspettato una Giunta politica che fosse espressione del territorio ma, soprattutto, espressione vera della rappresentanza popolare anche perché in questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare figure politiche sui banchi della maggioranza che, nel momento in cui hanno messo la faccia, probabilmente avrebbero avuto anche la possibilità di far parte del Governo regionale per dare il loro contributo alla luce di una conoscenza forte dei territori. In questa maggioranza, tra l’altro, ci sono espressioni di quel ruolo difficilissimo di primo impatto delle comunità vale a dire di ex sindaci, che avrebbero potuto mettere a frutto la loro esperienza. Nel merito della proposta legislativa che stiamo discutendo, credo che la tenacia e la caparbietà che conosco di Arturo Bova siano state l’elemento vincente che ha, poi, riunito un po' tutti.

Nel faldone è la prima volta che leggo una proposta di legge che è pervenuta con il parere positivo di tutti i dipartimenti, nessuno escluso, non solo quello del bilancio, ma dell’Avvocatura, del Segretario generale, del dipartimento salute, a dimostrazione che lei, caro consigliere Bova, ha presentato una legge organica che va a trattare i molteplici aspetti che devono mirare alla prevenzione del fenomeno mafioso e lo ha fatto con completezza.

Ritengo questa legge, pur nella sua complessità, una legge estremamente prolissa, ma doveva esserlo perché la legge organica si trasforma da questo momento in un testo unico che mira alla prevenzione del fenomeno mafioso. È vero che i testi unici non rientrano nella potestà legislativa del Consiglio regionale perché sono nella potestà legislativa soltanto della Giunta, ma lei è stato lungimirante perché nella quinta Commissione abbiamo approvato una variazione statutaria che mi auguro – giunga, da qui a breve, all’esame dell’Aula per testimoniare come questo Consiglio regionale, con il lavoro dei consiglieri regionali, possa anche vestirsi della facoltà di produrre testi unici magari  in quella complessità che hanno le varie materie ma che siano di facile attuazione perché poi le leggi non devono soltanto essere emanate dal Consiglio Regionale ma anche monitorate nella loro attuazione. E qui vengo all’altra variazione statutaria già approvata in Commissione ossia quella dell’introduzione in ogni legge delle cosiddette clausole valutative, altrimenti alcune volte in questo Consiglio regionale parliamo al vento. Oggi non si parla al vento perché si parla nella sostanza di un fatto estremamente mirato che lascia un preciso riferimento non soltanto a questo Consiglio regionale ma anche a quelli che verranno dopo di noi   e traccia anche la giusta sinergia fra le Istituzioni, la politica, le Forze dell’Ordine, le associazioni, i cittadini, ognuno nella loro dignità, anche singola, di cittadino libero che vuole che la Calabria si liberi da questo grande cancro che è la mafia e la criminalità organizzata.

Ho letto non soltanto in Commissione ma anche successivamente e mi sono permesso, consigliere Bova, di presentare un emendamento all’articolo 39.

Se il Presidente me ne dà facoltà, illustro l’emendamento così faccio un intervento unico. L’emendamento all’articolo 39 è scaturito dalla necessità di chiarire che l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 39 del Codice etico regionale, ritengo determini una sovrapposizione alla legge emanata dal Consiglio Regionale nel 2005, rubricata prima come Codice del buon governo regionale e, poi, in una fase di successiva rubricazione, anche denominato Codice etico.

Allora, delle due l’una: o l’allegato A che, al comma 2 dell’articolo 39, prevede l’adozione di un Codice etico va a complementare e magari a perfezionare il Codice del buon governo già esistente in questa Regione dal 2005 quindi, da chi ci ha preceduto – altrimenti dovremmo aggiungere un ulteriore comma all’articolo 39 che vada ad abrogare quel Codice del buon governo.

Conoscendo la sua sensibilità, anche sul sudore ed il lavoro dei colleghi che ci hanno preceduto in questa Assise, ritengo probabilmente che se darà lettura dell’emendamento di abrogazione del comma 2 dell’articolo 39 lo condividerà. Poi mi sono permesso di ridefinirlo anche dal punto di vista lessicale perché ritengo superfluo parlare, per esempio, di una maggiore trasparenza perché la trasparenza o c’è ed è totale oppure non può essere minore o maggiore. 

Anche sui voti espressi   che, poi, è l’attività politica espressa mi sono permesso di dare il mio modestissimo, nullo, contributo a quello che oggi ritengo sia un momento estremamente importante di questo Consiglio regionale e, quindi, naturalmente, nonostante la presentazione dell’emendamento, comunico sin d’ora   perché non interverrò poi per dichiarazione di voto il nostro voto favorevole all’approvazione di questa legge che rimane – ripeto  una legge quadro, un testo unico da consegnare non soltanto a questo Consiglio regionale.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Presidente, prendo la parola anch’io per manifestare apprezzamento rispetto allo sforzo compiuto dal collega Bova che, insieme ai componenti della Commissione, ha lavorato per costruire – attraverso l’abrogazione di tutte le norme che, nel corso degli anni, il Consiglio regionale ha licenziato in materia di ‘ndrangheta ed anche di prevenzione di taluni reati – una sorta di testo unico e, quindi, un riordino delle norme licenziate nel corso degli anni dal Consiglio Regionale.

Quindi, un grande sforzo, apprezzamento e manifesto sin d’ora, naturalmente, la volontà mia e del gruppo, insieme al collega Cannizzaro, tramite un voto favorevole non potrebbe essere diversamente rispetto a questa iniziativa legislativa che proviene dalla Commissione anti’ndrangheta anche perché su questi temi, al di là delle valutazioni sulla singola norma, non credo che si possa pensare che, qui in Consiglio regionale, la politica, la politica seria, la politica perbene, possa assumere valutazioni contrapposte.

Chi mi ha preceduto ha ben detto che si tratta di una grandissima piaga che non riguarda soltanto il nostro territorio regionale ma, ahimè, l’intero Paese.

Probabilmente, quando le Procure di tutto il mondo definiscono la ‘ndrangheta la più grande organizzazione criminale oggi operante nel pianeta, non sbagliano e la politica in Consiglio regionale, in Calabria, non può essere sorda o non operativa rispetto a questo tema. E soprattutto non si può dividere, soprattutto non può non dare un sostegno unanime offrendo un contributo - seppur facendo una valutazione sulle singole norme - ma – ribadisco - non è questo il problema sul quale dobbiamo ragionare.

Anzi io credo che il collega Bova e la Commissione anti ‘ndrangheta si siano mossi su un terreno di grande difficoltà perché quando, comunque, ricostituendo il testo unico sono, di fatto, costretti ad utilizzare le risorse che erano già stanziate storicamente nei bilanci per le leggi che oggi vengono abrogate, beh significa che, purtroppo, non si riesce ad intervenire oltre rispetto ad un’azione di riordino sulla normativa in campo regionale. Vale a dire, ad esempio, all’articolo 10 si punta ad un potenziamento della lotta alla devianza minorile, parlando ovviamente di servizi educativi e formativi, di potenziamento di servizi sociali, ma le uniche risorse, collega Bova, sono, ahimè, lo dico, purtroppo, i 100 mila euro di contributo in natura economica, ma non c’è possibilità per un potenziamento dei servizi sociali e degli organici. E ancora si riconoscono all’articolo 16 contributi agli enti locali assegnatari di beni confiscati ma si dice che non ci sono fondi per finanziare questi programmi. Cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna, necessariamente, far sì che questa norma venga riempita di contenuto. Bisogna, necessariamente, far sì che, insieme, maggioranza e minoranza, sottraendo risorse ad altro, si possa investire soprattutto sulla prevenzione.

Noto con favore che ci sono anche norme che riguardano il settore agricolo. Vi posso assicurare che c’è una presenza pervasiva all’interno delle varie Province della ‘ndrangheta anche e soprattutto nel settore agricolo. Stanno passando di mano grosse aziende agricole e, probabilmente, la ‘ndrangheta non ha timore di impadronirsi anche di questo settore. La conseguenza è, naturalmente, sulla parte debole, sui lavoratori che, anziché essere assunti e pagati a tariffa, vengono pagati con 30 - 40 euro.

Veramente si tratta di vero e proprio caporalato - e mi assumo la responsabilità di quello che dico -  e spesso vengono anche minacciati.

E allora, certo non può essere il Consiglio regionale ad occuparsi soltanto di questa materia. Ci sono gli organismi competenti ma, comunque, è giusto che in questa Aula noi discutiamo e ragioniamo anche e soprattutto di questo. Sottolineo con favore anche l’istituzione di un elenco delle imprese che abbiano il coraggio di denunciare l’essere vittima del racket e credo che questo faccia sì che, magari, qualche azienda in più, qualche impresa in più, abbia coraggio anche di denunciare chi la taglieggia affinché coloro i quali compiono questi reati possono essere assicurati alla giustizia.

Quindi, nel complesso, presidente Bova, una norma che naturalmente non possiamo non sostenere; una norma certamente perfettibile - ma lo ha detto anche lei - una norma migliorabile comunque una norma che denota un grande sforzo da parte della Commissione, da parte del Consiglio regionale. Il mio invito è affinché questa norma in futuro possa essere riempita di contenuti ulteriori. Noi abbiamo bisogno di prevenire, abbiamo bisogno di sostenere le parti più deboli della società quelle che sono preda e vittima della ‘ndrangheta. Noi abbiamo bisogno di dare segnali e messaggi forti rispetto ad un’azione di prevenzione che va finalizzata al sostegno di coloro i quali possono essere assoldati dalla ‘ndrangheta e non si può in Consiglio regionale non ragionare e non discutere di questi argomenti per cui mi auguro che questa occasione - vale a dire un testo unico su questo argomento, su questa materia, sulla materia della ‘ndrangheta quindi la riunione di tutte le norme licenziate in questi anni dal Consiglio regionale possa essere occasione, anche in futuro, per franche discussioni su questo argomento che è il primo freno alla crescita e allo sviluppo di questa regione. E non possiamo non prenderne atto nella massima Assise regionale calabrese, nella terra che è principalmente vittima di questa piaga sociale che è la ‘ndrangheta. Per cui voto favorevole naturalmente rispetto alla proposta di legge con l’idea di riempirla di contenuti, se è possibile, di migliorarla in futuro ma soprattutto di continuare a ragionare, a discutere di questa piaga e di questo triste argomento in Consiglio regionale in futuro.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico)

Grazie, Presidente, esprimo non solo il mio voto favorevole ma i complimenti al Presidente della Commissione anti ’ndrangheta per il lavoro che ha portato avanti, un lavoro che si è sviluppato nel corso di una serie di sedute, nel corso del tempo, dei mesi, e che ha avuto anche la capacità di inglobare, nello stesso testo di legge, altri spunti, altre proposte, che provenivano da altri disegni come quello che è passato anche dalla terza Commissione e relativo al gioco d’azzardo patologico. Ritengo importante questo testo di legge oltre che per le cose che sono state dette dai colleghi - che condivido totalmente - soprattutto per un aspetto che ritengo debba essere evidenziato. E mi permetto di farlo riproponendo una riflessione che qualche anno fa leggevo su alcuni quotidiani, su un quotidiano della nostra terra da parte di un importante studioso del fenomeno della ‘ndrangheta, come Enzo Ciconte, che il giorno dopo un episodio particolare che si era svolto nella nostra terra rifletteva sul fatto che la ‘ndrangheta in Calabria non sia solamente paura - quindi organizzazione militare - non sia solamente la ‘ndrangheta che uccide, la ‘ndrangheta che agisce con i mezzi della violenza e della sopraffazione ma è anche una ‘ndrangheta che all’interno della nostra società agisce utilizzando la leva del consenso. E usava questo termine forte Enzo Ciconte, quello del consenso, proprio per sottolineare il modo in cui il fenomeno ‘ndranghetistico nella nostra terra si collega in maniera molto stretta nei gangli della nostra società finendo anche per condizionare la crescita culturale della nostra terra e per condizionare i nostri giovani ed ammaliarli con le prospettive del guadagno facile. Sotto questo aspetto mi permetto di sottolineare questo testo di legge che ha dato anche senso al ruolo di una Commissione che per tanti anni, secondo il mio modesto parere, forse non l’ha svolto fino in fondo e nella maniera giusta. Ha dato un ruolo alla Commissione regionale anti ‘ndrangheta e questo ruolo credo che vada proprio riconnesso a questo elemento della diffusione di una cultura della legalità e di una cultura che punta a recidere le radici del consenso attraverso le quali la ‘ndrangheta opera e cresce nella nostra terra. Quindi, i complimenti per il lavoro che è stato fatto, i complimenti anche a tutti i colleghi che sono intervenuti superando ogni steccato di appartenenza politica perché su questi temi credo che non ci possano essere differenze e credo che stasera il Consiglio regionale stia dando una importante e grande prova di sé. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Ha chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Ne ha facoltà.

TALLINI Domenico (Forza Italia)

Ovviamente è chiaro che come rappresentante di Forza Italia mi allineo a tutti quelli che fino ad ora hanno condannato il fenomeno della ‘ndrangheta; non c'è nessuna meraviglia che la classe politica di questo Consiglio regionale condanni, prenda spunto da questa iniziativa lodevole del collega Bova per entrare nel merito e esprimere qualche considerazione rispetto al fenomeno della ‘ndrangheta. Nel ribadire la posizione di Forza Italia che è di netto contrasto e di presa di distanza da qualsiasi fenomeno lontanamente riconducibile alla ndrangheta e, comunque, a tutto ciò che può essere associazione a delinquere, a tutto ciò che può essere riconducibile a elementi che operano in violazione del rispetto delle leggi, l’occasione dell’ iniziativa del collega Bova è ghiotta per esprimere qualche considerazione di natura personale - dico personale perché non l’ho condivisa con nessuno - ma che, comunque, credo sia frutto anche di una esperienza che in questo momento ci deve vedere sinceri, veri, non ipocriti e non alzare la mano e fare la corsa a dire “bravo!” al collega Bova che dice delle cose scontate, delle cose banali. Non lo dico per sminuire l'iniziativa ma perché siamo rappresentanti di una istituzione e siamo individuati come coloro che, come spesso oggi accade, attraverso la loro azione alimentano il fenomeno della ‘ndrangheta, invece di essere considerati come vittime della ‘ndrangheta. Spesso non si è nella condizione di poter operare e onorare il proprio mandato in quanto ostacolati da condizionamenti che, chiaramente, non lasciano liberi gli amministratori. Mi permetto di cominciare a fare la prima considerazione: il nostro ringraziamento e anche la nostra attenzione deve andare a tutti gli amministratori che, in Calabria, operano in condizioni difficilissime perché nessuna legge del Consiglio regionale, dello Stato può garantire loro la sicurezza nell’esercitare il mandato politico e consentire che l’attività politica possa essere esercitata senza il rischio della propria sicurezza, della propria vita. In questo momento quanti amministratori locali sono sottoposti a condizionamenti? Quanti di questi, magari, non dicono apertamente quanti condizionamenti subiscono e continuano, direi, quasi da eroi, a svolgere i mandati amministrativi in Comuni che non hanno nemmeno le risorse per dare le risposte che contano, le risposte minime per la sopravvivenza dei cittadini? Altra considerazione: si è sempre detto che la politica alimenta il fenomeno ‘ndranghetistico, il fenomeno delinquenziale; si è sempre detto questo e non abbiamo avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Non che tra noi non ci sia mai stato qualcuno che non abbia tradito il mandato; c'è stato, ma ci sono state pure, dobbiamo riconoscerlo, persone che a volte hanno considerato la classe politica, in maniera particolare guardando a quella calabrese, come una classe, spesso, collusa con le associazioni malavitose. La considerazione che si deve fare è che quando consensi enormi venivano dati, in passato, a partiti importanti il fenomeno era sempre quello, la domanda era sempre quella. Oggi abbiamo un fenomeno diverso, sarebbe come dire che le organizzazioni criminali abbiano cambiato partito, stanno puntando su altri partiti o non contano nulla. In uno dei quartieri a più alta intensità malavitosa, un quartiere di Napoli, dove si è sempre detto che la pressione sul voto era alta, ha vinto il Movimento 5 stelle; in Calabria o ci siamo liberati dal fenomeno ‘ndranghetistico oppure il fenomeno ‘ndranghetistico ha trovato altri interlocutori e non si scappa da questo. Non per assolvere la classe politica ma spesso, caro consigliere Bova, alla classe politica viene addebitato di tutto e di più e la classe politica non fa altro che assorbire intimidita, incapace di reagire, al punto che ogni tanto non si pone neanche, diciamo, il dubbio del perché non si reagisce con determinazione come si dovrebbe. Io ricordo un aneddoto, in passato ai tempi del consigliere Fortugno, della vicenda di Fortugno, un giornale, credo fosse l'Espresso, uscì con una copertina con scritto “onorevoli padrini” riferita alla realtà calabrese, alludendo che la presenza di qualcuno che avesse qualche problema con la giustizia facesse passare tutto il Consiglio regionale come un Consiglio regionale di padrini. Mi permisi di dire al Presidente del Consiglio di allora che mi sarei aspettato, come componente dell'Assemblea legislativa, una convocazione e l'idea di voler querelare l'Espresso per quell'articolo. Bene, anche io mi sono dovuto arrendere perché una offesa come quella che solo in quel modo poteva essere contrastata non è stata contrastata con la giusta determinazione, sia una persona per bene come il consigliere Bova, sia un Consiglio regionale composto da persone perbene non hanno avuto la forza e la determinazione di querelare un giornale che in quel momento individuava come mafioso un intero Consiglio regionale quindi un'intera comunità come quella calabrese.

Sono queste le occasioni mancate, quelle occasioni che non ci hanno messo nella condizione di poter dare i messaggi giusti.

Credo che con questa legge sicuramente la ‘ndrangheta in Calabria non sparirà, però ritengo che la legge sia un piccolo contributo, espressione di una volontà che va verso la giusta direzione, mettendo nelle condizioni chi vuole apertamente dire la sua posizione rispetto a questo fenomeno; una posizione di condanna, dicendo delle cose che, insomma, devono far riflettere. Per esempio, consigliere Bova, lei è un avvocato, è uno dei soggetti, degli operatori che spesso hanno a che fare con la giustizia. Ritengo che accanto alla classe politica deve essere richiamata anche un'altra istituzione che è quella a cui è stato demandato l'obiettivo di estirpare la criminalità organizzata in Calabria. E quanto ha pagato lo Stato e quanto paga lo Stato e da quanto paga, da quanto tempo paga lo Stato per tutte le forze dispiegate per combattere la criminalità in Calabria? Insomma si dice la politica ha fallito, ma avete mai sentito dire lo Stato ha fallito nella lotta alla criminalità in Calabria, eppure non mancano i magistrati eroi, non mancano le forze dell'ordine, anzi più se ne hanno e più si ha la sensazione che queste organizzazioni più si combattono, più si cerca di trovare strumenti per estirparli e sempre più emergono nella loro pervasività e sempre di più dimostrano di condizionare la vita politica e sociale della Calabria che grazie a questo fenomeno, purtroppo, stenta a ritrovare quelle condizioni territoriali ideali per cercare di attrarre l’imprenditoria, la cultura e ogni tipo di iniziativa che possa creare momenti di sviluppo e di cultura.

C’è una Calabria di consiglieri liberi dai condizionamenti, una Calabria di una classe politica che vuole essere libera ma che non riesce ad esserlo come vorrebbe perché condizionata sul territorio da fenomeni con cui bene o male deve convivere. Questo non vuol dire che la politica calabrese sia collusa, significa che quello che deve fare la classe politica lo dovrebbero fare le forze dell'ordine, altre istituzioni dello Stato e non si riesce a capire che questa competenza non può appartenere alla classe politica. Questa è l’amara considerazione che dobbiamo fare. Purtroppo, oggi, siamo nella condizione di dover stare attenti oppure di dover cercare di capire che tipo di mosse fare, come muoversi, con chi parlare, con chi prendere un caffè. Questa è la verità! Quindi le ribadisco, collega Bova, che le faccio i complimenti per l'iniziativa perché, perlomeno, ci ha messo nelle condizioni di sottolineare alcune cose anche se sono convinto che, purtroppo, questa iniziativa poco aiuterà nel contrasto alla ‘ndrangheta. Le dico che le faccio i complimenti perché, perlomeno, si inizia da queste cose con il coraggio e l'orgoglio di dirle alla ‘ndrangheta ma anche di dire che la Calabria è composta, anche, di  amministratori onesti, da imprenditori che sono costretti a pagare il pizzo e poi, nonostante tutto, vengono denunciati perché collusi in quanto non hanno denunciato, quando l'alternativa di questo imprenditore dovrebbe essere o quella di chiudere bottega oppure di andar via dalla Calabria e la classe dirigente si trova più o meno nelle stesse condizioni.

La campagna elettorale si deve fare e votano anche coloro che hanno problemi di vicinanza, di collusione o di appartenenza alla criminalità organizzata e che non dovrebbero avere la possibilità di votare. Eppure, poi, durante le campagne elettorali, la classe politica calabrese è soggetta, purtroppo, ad esporsi ed è soggetta a qualsiasi tipo di condizionamento. Ognuno deve fare la campagna elettorale cercando di capire con chi parlare, oppure cercando di parlare con meno persone possibili, chiedendo nome e cognome a chi si avvicina, altrimenti è altissimo il rischio di essere coinvolto in qualche foto, in qualche stretta di mano, in qualche cena con qualcuno che abbia qualche problema. Questa è una delle cose che in questo Consiglio regionale è bene si dica; è bene che ognuno di noi faccia questi ragionamenti perché altrimenti non saremmo onesti con noi stessi e nemmeno con i nostri colleghi. Voterò ovviamente a favore di questa iniziativa e credo, con questo mio modestissimo intervento, di aver contribuito a rendere un po' più chiaro questo fenomeno che in Calabria viene molto mistificato sia da coloro che esercitano l'attività criminale ma anche e soprattutto da molta gente che dell'attività criminale ne fa un uso strumentale, attraverso le tantissime associazioni esistenti. In Calabria, però, poi, alla fine, questo fenomeno resta sempre tale perché sono sicuro che il giorno in cui sparirà aumenterà di molto la disoccupazione, vi ringrazio.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Intervengo molto brevemente per esprimere apprezzamento al lavoro fatto dai colleghi Franco Sergio e Arturo Bova. Discutiamo un testo unificato dove si parla, se ho capito bene, se ho letto bene, di due proposte di legge: una per quanto riguarda l'antindrangheta e una per quanto riguarda il contrasto al gioco d'azzardo, che si inquadrano nella stessa filosofia, quella dell'economia legale, della difesa della legalità, del rispetto delle regole, della predominanza della sicurezza, del dare anche un'immagine positiva della Calabria. Credo che l’intervento che ha appena fatto il collega Tallini dimostri la diffidenza su ogni iniziativa che si mette in campo in questo Consiglio regionale, per contrastare un fenomeno che da anni ha posto la Calabria al centro di un immagine non certo positiva. Credo che ogni proposta di legge, come questa, organica, presentata dai colleghi Franco Sergio e Bova, meriti rispetto, attenzione e anche un nostro importante apporto in termini di contributi alla discussione. E’ da anni che parliamo di questo fenomeno, è da anni che ci poniamo l'obiettivo di ridurlo, di ridimensionarlo, di affrontarlo culturalmente con un approccio diverso. Mi vorrei soffermare su questo aspetto: quello culturale, che per me è l'arma più importante per poter, oggi, combattere questo fenomeno, quindi coinvolgere le scuole, coinvolgere gli educatori, coinvolgere ruoli istituzionali come in questo caso il Consiglio regionale che si è posto questo problema e lo ha affrontato in questo modo. Devo ricordare che ci sono state in passato iniziative come quelle del collega Salvatore Magarò che si era inventato la targa “qui la mafia non entra”. Ci sono tante iniziative a cui abbiamo avuto modo di assistere, anche negli anni passati, però credo che la vera scommessa su cui lavorare sia quella della prevenzione e della cultura, attraverso la formazione, attraverso la conoscenza, attraverso le responsabilità, attraverso il rendere patrimonio comune ciò che significa essere calabrese; cosa significa, oggi, l'identità di questa regione che non è ndrangheta ma è ben altra cosa.

Questo disegno di legge si inquadra in questa prospettiva, nel contesto che stiamo portando avanti come Consiglio regionale anche con l’approvazione di altri provvedimenti importanti che possono già contrastare la mafia: se pensiamo al QTRP, a strumenti importanti di programmazione economica e sociale, capiamo che questa è la filosofia a cui abbiamo guardato da sempre come maggioranza, come Consiglio regionale. Quindi approvo questa proposta dei colleghi Bova e Sergio, invitando ognuno di noi a riflettere meglio e con le proprie azioni quotidiane, con il proprio esempio, con il proprio impegno, a dare testimonianza vera ed autentica di ciò che vogliamo dire quando parliamo di ‘ndrangheta.

Credo che ciò che è successo di recente a Limbadi dimostri che questo fenomeno è ben presente e radicato e non ha contrasti forti, nonostante l'impegno le forze dell'ordine. C'è bisogno di maggiore attenzione, di maggiore convinzione e maggiori mezzi e risorse economiche e sociali per poter contrastare questo fenomeno che per la verità anche il Governo nazionale, in questi anni, ha cercato di combattere con interventi importanti; ricordo, per ultima, la legge sul caporalato che è una legge che risponde alle osservazioni fatte dal collega Gallo. Quindi c'è una condivisione di obiettivi ma ci deve essere un cambio culturale e su questo ci deve essere un impegno che dobbiamo prendere come Consiglio ed investire molto sulla formazione e sulle scuole per far sentire loro protagonisti di un cambiamento vero che non può non passare attraverso la formazione delle coscienze libere e democratiche in Calabria.

NICOLÒ Alessandro (Gruppo Misto)

Non c’è sviluppo economico senza affermazione del principio di legalità così come non ci può essere crescita culturale senza affermazione del principio di legalità. Il principio di legalità passa attraverso alcuni processi che riguardano, soprattutto, l'impegno delle istituzioni, ognuno per le proprie competenze. Non ve dubbio che, anche e soprattutto, il contrasto alle mafie debba avere una funzione importante e questo Consiglio regionale, oggi, grazie al consigliere  Bova che ha svolto un lavoro encomiabile, alla Commissione per l'impegno attivo che ha profuso rispetto alla relazione di un testo unico in una problematica che ha visto impegnate anche altre legislature, la sta svolgendo. Dobbiamo riconoscere l'impegno dei consiglieri regionali verso il raggiungimento di questi obiettivi che caratterizzano la civiltà di una classe politica dirigente. Questo è un momento importante e va dato atto alla Commissione e non posso non menzionare, per quello che ho potuto, nella scorsa legislatura, rispetto alle mie competenze, lo svolgimento di attività di prevenzione, quelle attività richiamate nel lavoro svolto dal presidente Bova: un'attività di prevenzione e formativa svolta nelle scuole, per la quale il Consiglio regionale ha proposto delle iniziative che si sono svolte in sinergia con le autorità preposte rispetto alla volontà di poter trasferire ai giovani ovvero di lavorare per poter creare condizioni formative rispetto ad un settore che è molto importante per qualificare la nostra regione. Esprimo il parere favorevole peraltro quale firmatario di questa proposta di legge che ho condiviso e della quale ho condiviso i principi e i contenuti, con l'auspicio, lo diceva anche il collega Tallini, che la politica dimostri di essere politica con la P maiuscola, di assumersi le proprie responsabilità rispetto a temi importanti, strategici dai quali dipende la crescita dei nostri territori; territori che vedono impegnati amministratori a rischio e vedono impegnati operatori economici a rischio, per i quali così come è previsto dai contenuti di questa proposta si prevede la possibilità non solo di tutelare ma di stimolare le loro attività perché si possano promuovere maggiori condizioni di sviluppo economico per la nostra regione. Ribadisco il mio voto favorevole a questa proposta di legge con l'auspicio, però, che la stessa possa, eventualmente, essere riempita di contenuti significativi e che sia una legge concreta, che non rimanga legge manifesto. Su questo vi è l'impegno del sottoscritto rispetto, voglio dire, a quelle che sono le proprie competenze.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi dei consiglieri, la parola al presidente Oliverio. Prego.

OLIVERIO Gerardo Mario, Presidente della Giunta regionale

Innanzitutto esprimo una valutazione positiva su questa proposta di legge e, soprattutto, un sincero apprezzamento per il lavoro che è stato svolto dalla Commissione ed in particolare dal consigliere Arturo Bova che ha dedicato, con impegno e passione, un tempo importante all’elaborazione di questa proposta di legge che è anche il frutto di un confronto sviluppato con diverse organizzazioni, forze sociali nella Commissione da lui presieduta.

Un disegno di legge articolato in 60 articoli che affronta diverse questioni, che pone il problema della legalità e del contrasto alla criminalità.

Intendiamoci, una legge regionale si muove dentro le competenze della Regione, quindi nessuno può attribuire poteri taumaturgici ad uno strumento legislativo di una istituzione, qual è quella regionale, che, naturalmente, non può che muoversi sul versante amministrativo e sul versante della prevenzione rispetto ad alcuni aspetti; non a caso la proposta tratta materie che possono consentire questo.

Non c'è dubbio che il fenomeno della criminalità organizzata richiede un adeguamento legislativo sul piano nazionale. In questi anni sono stati fatti concreti passi in avanti nella definizione di strumenti capaci di contrastare la criminalità e di dare alla magistratura e alle forze dell'ordine gli strumenti necessari per poter incidere attraverso la loro azione e poter infliggere colpi alla criminalità organizzata.

Permettetemi, da questo punto di vista, di cogliere l’occasione per rivolgere un ringraziamento alla magistratura che in Calabria opera in una trincea difficile - che ha inferto colpi decisivi nel corso di questi ultimi anni alla criminalità organizzata - e alle forze dell'ordine il cui impegno è prezioso per il contrasto alla criminalità.

Chiaramente, un’istituzione come la Regione può fare tanto, innanzitutto sul versante della prevenzione - come dicevo prima-, può fare molto attraverso l’affermazione di strumenti, di meccanismi che possano garantire, in primo luogo, la trasparenza nell’utilizzazione delle risorse pubbliche, nella gestione del territorio, nel sostegno alla rete associativa che è impegnata in prima linea per fare crescere una cultura della legalità. In questi 60 articoli si affrontano vari aspetti che vanno proprio in questa in questa direzione.

Devo dire che noi, come Giunta regionale, proprio cogliendo una di queste norme che è contemplata in questa legge, abbiamo deciso, sin dall'inizio, di costituirci parte civile in tutti i processi contro la criminalità organizzata e lo facciamo quasi quotidianamente perché ogni giorno siamo alle prese con procedimenti che riguardano questo fenomeno.

Ritengo che altrettanto importante è il sostegno agli amministratori locali, perché -  ha fatto una riflessione il consigliere Tallini che, in parte, io condivido - la rete degli amministratori locali che spesso nel passato è stata considerata come una trincea nella quale le organizzazioni criminali trovavano spazio, spesso è vittima della criminalità organizzata. Ci sono amministratori che sono in prima linea nella trincea del contrasto alla criminalità organizzata che vanno sostenuti.

Non è un caso che, in Calabria, gli amministratori locali sono oggetto di atti intimidatori che si ripetono e che spesso - naturalmente non sempre - sono una ritorsione a impostazioni, a regole trasparenti nell'azione amministrativa.

Certo, ci sono zone che sarebbe sbagliato non vedere, anche di debolezza e spesso anche di contiguità che devono essere combattute e contrastate.

Perché faccio questa riflessione? Perché credo che il miglior modo per combattere la criminalità organizzata sia quello di affermare con equilibrio e con grande determinazione la volontà di fare prevalere le regole, di fare prevalere la legalità.

In questo quadro, ritengo che il primo obiettivo che ci poniamo deve essere quello di utilizzare in modo trasparente, nel rispetto delle regole e delle leggi, la grande mole di risorse di cui la Regione dispone e che ha messo in campo attraverso la programmazione.

Parlo delle risorse comunitarie, parlo delle risorse che vengono destinate attraverso la programmazione ad obiettivi di crescita della nostra Regione. Parlo di grandi opere per le quali l'attenzione della criminalità organizzata è sempre in agguato, perché laddove ci sono flussi finanziari importanti, laddove ci sono investimenti importanti, la storia ci dice che c'è una esposizione forte al rischio delle infiltrazioni criminali e mafiose.

Non è un caso che per quanto riguarda alcune grandi opere abbiamo scelto la strada dei protocolli con le Prefetture, con i soggetti appaltanti, perché siano rispettate le regole per quanto riguarda tutta la problematica dei subappalti, il mercato del lavoro, le assunzioni, perché ci sia il rispetto delle norme, perché ci sia regolarità nel rapporto di lavoro e non si ricorra al lavoro nero , come spesso avviene anche attraverso la pratica dei subappalti.

Protocolli d'intesa che sono praticamente strumenti mirati, precisi in direzione della garanzia, della trasparenza e della legalità.

Così come, per quanto riguarda il racket, la problematica viene posta nei termini giusti, cioè del sostegno alle vittime -  è un altro capitolo doloroso -, di chi è - purtroppo questo è un fenomeno diffuso – oggetto e vittima dell’azione criminale.

Un capitolo importante in questa legge è quello riferito al gioco d'azzardo. Anche questo è un tema particolarmente importante che trova una giusta impostazione in questo disegno di legge; il gioco d’azzardo è un fenomeno diffuso, si affronta in termini equilibrati, giusti perché intorno all’attività ludica, nelle sale dove si esercita un'attività di gioco, c'è un'economia che ruota. Tuttavia, cosa diversa sono le attività, come dire, ludiche che non travalicano nel gioco d'azzardo.

Naturalmente, importante è avere definito regole per evitare che, soprattutto nelle fasce giovanili, si possano incontrare queste attività con quelle di altra natura e, soprattutto, con fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come è stato posto in questo articolato.

Credo che ci siano dei limiti – ripeto - nella sfera di competenze che può esercitare l'attività legislativa di un Consiglio regionale che - come noto - non ha potere in materia penale, che non ha potere di incidere oltre la sfera amministrativa, della mera prevenzione e della promozione di un'iniziativa culturale.

Credo che, con questa legge che oggi il Consiglio regionale si accinge ad approvare, si lanci un messaggio forte. Il Consiglio regionale - questo vorrei che fosse ben presente e va apprezzata anche la convergenza unanime che credo, dopo gli interventi, posso già dire si realizzerà nel voto su questo disegno di legge - manda un messaggio forte sulla fronte della legalità e del contrasto alla criminalità. Il Consiglio regionale non assume una posizione passiva, ma assume un ruolo attivo, un ruolo di propulsione di una cultura nuova che deve crescere e, soprattutto, manda un messaggio affinché le forze sociali e la rete delle istituzioni locali possano ritrovarsi insieme per affermare concretamente, con coerenza, giorno per giorno, una cultura della legalità che è di fondamentale importanza per tessere la rete che costituisce il vero antidoto alla criminalità organizzata. Perché - come sappiamo tutti noi che viviamo in Calabria - la criminalità organizzata si nutre di condizioni di subcultura, di sofferenza sociale, di sottoproletariato, di un esercito di soggetti a cui ricorrere per affermare la sua potenza, la sua prepotenza e per piegare, spesso, le istituzioni e infliggere, anche, colpi alla credibilità di un territorio.

Con questo disegno di legge - per questo ringrazio soprattutto il consigliere Arturo Bova - oggi il Consiglio regionale lancia il messaggio forte e consapevole che si muove dentro i limiti che ho ricordato, ma esprime la forte volontà di stare in prima linea nella trincea del contrasto alla criminalità organizzata per affermare la legalità e per aiutare le forze che sono impegnate nella linea più a rischio - la magistratura, le forze dell'ordine - a svolgere il loro lavoro non sentendosi sole in questo lavoro importante, ma accompagnate dalla parte sana dalla Calabria e dalle istituzioni calabresi, a partire dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Passiamo all'esame ed alla votazione del provvedimento articolo per articolo.

 

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato)

 

Articolo 2.

(È approvato)

 

Dopo l'articolo 2 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18600, a firma del consigliere Bova, che sostituisce l'emendamento protocollo numero 18551. Cedo la parola al consigliere Bova per l'illustrazione, prego.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

L'osservatorio indipendente sull’attuazione partecipata, previsto nell’emendamento protocollo numero 18600, poc'anzi citato, è il frutto di uno dei tanti incontri che la Commissione ha avuto modo di fare con tante associazioni. Addirittura questo emendamento è stato proposto da un consorzio di associazioni di cui fa parte anche Libera e un consorzio Cosentino che, tra l’altro, si riunisce presso l’Università di Cosenza e, quindi, ho avuto modo di incontrare tre professori universitari in quella seduta.

È un osservatorio indipendente, che - come richiesto da più parti – non deve avere collegamenti con la politica o con l'istituzione o con i consiglieri regionali o con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ma deve essere un Osservatorio del tutto avulso dai contesti – diciamo - politico-istituzionali.

Il presente emendamento inserisce l’articolo 2 bis dopo l’articolo 2 e sostituisce l'emendamento protocollo 18551 del 17 aprile 2018 che si intende ritirato. Quindi, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: “Osservatorio indipendente sull’attuazione partecipata”. Grazie al Presidente e grazie alla Giunta per l'attenzione.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l'articolo 2-bis.

(È approvato)

 

Articolo 3

(È approvato)

All’articolo 4 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18207, a firma del consigliere Bova, prego.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Presidente, l'emendamento mira a modificare l'articolo 4 che prevedeva, tra l'altro, la potestà della Regione Calabria di stipulare una serie di convenzioni, di accordi con delle associazioni, fondazioni che erano però, comunque, associazioni legali stricto sensu, iscritte in registri speciali o del terzo settore.

L'emendamento è stato suggerito dalle associazioni operanti nel mondo dell'agricoltura. Non tutte le associazioni sono iscritte in registri speciali o del terzo settore - faccio un esempio, Coldiretti o Cia, Confagricoltura -, ma si collabora anche con queste. Penso all’osservatorio antimafia della Coldiretti nazionale, presieduto dall’ex procuratore nazionale Caselli. Quindi, da questo punto di vista, questo emendamento mira ad ampliare lo spettro dei soggetti con cui la Regione Calabria andrà a collaborare nell'attività che costituisce oggetto della presente legge.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 18207.

(È approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato come emendato)

 

Articolo 5.

(È approvato)

 

All’articolo 6, sono stati presentati emendamenti. Il primo emendamento, protocollo numero 18059, è a firma del consigliere Gallo, prego.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Presidente, proprio per riempire di contenuti questa norma, all'articolo 6, comma 2, le parole “può costituirsi parte civile” sono sostituite dalle parole “si costituisce parte civile” in questo modo la Giunta in ogni procedimento di ‘ndrangheta è tenuta a costituirsi parte civile e, quindi, partecipa ad ogni giudizio.

PRESIDENTE

Il relatore? Prego

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Presidente, voglio tranquillizzare il consigliere Gallo, nella prima stesura la dicitura era “si deve costituire” - addirittura, si deve. Tuttavia, a seguito di studi, anche con il Settore legislativo, è sorto un problema per questi motivi: il “si deve” andrebbe a contrastare – ahimè - con il portato dell’articolo 74 del codice di procedura penale che prevede appunto la costituzione di parte civile e individua nella costituzione di parte civile una facoltà. Nessuno di noi può costringere o potrebbe introdurre un principio in contrasto con il codice procedura penale.

Apprezzo la proposta e – ripeto - era anche una mia esigenza. Ribadisco che la formulazione originaria “la Giunta si deve costituire” purtroppo andrebbe in contrasto con il codice di procedura penale, è un parere espresso dal Settore legislativo. Anche il Governo non ha l'obbligo di costituirsi nei procedimenti penali che riguardano, come parte offesa, lo Stato italiano.

Quindi, devo esprimere parere negativo, sebbene ne condivida lo spirito e l'obiettivo.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il presidente Oliverio. Ne ha facoltà.

OLIVERIO Gerardo Mario, Presidente della Giunta regionale

Mi sono già espresso per quanto riguarda questa Giunta regionale, perché è una legge che non riguarda solo la Giunta regionale pro-tempore, ma riguarda la Regione.

Ho già detto che questa Giunta regionale ha assunto, nella prima riunione di questa legislatura, la decisione di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti di mafia. Naturalmente, io accoglierei la proposta del consigliere Gallo, se non fosse che potremmo esporre questo provvedimento al rischio di osservazioni da parte del Governo per le ragioni che diceva prima il consigliere Bova. Chiaramente, c'è una facoltà degli organi di governo. in questo senso.

Credo che si debba considerare seriamente la valutazione del consigliere Bova, anche sulla base degli approfondimenti che sono stati opportunamente fatti - lui stesso ci ha ricordato che nel testo iniziale la declaratoria era diversa: “la Giunta deve costituirsi” ed è stata modificata sulla base anche dei pareri e degli approfondimenti -, proprio per evitare di esporre al rischio di osservazioni questo proponimento. Naturalmente la Giunta si rimette all'Aula, proprio per rimarcare il fatto che siamo d'accordo che la Regione si costituisca in tutti i processi. Come Giunta abbiamo già deciso, ci rimettiamo all'Aula perché si determini.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Presidente, la formulazione non era “deve costituirsi” ma “si costituisce”, nel senso di lasciare, attraverso questa formulazione, anche una facoltà alla stessa Giunta regionale, fermo restando che è chiaro che la formulazione è più imperativa rispetto alla potestà di costituirsi.

Per cui insisterei nell’approvazione, se possibile, fermo restando che poi la Giunta regionale può esercitare il suo diritto. Apprezzo quel che dice il Presidente, vale a dire questa Giunta regionale ha deciso di costituirsi parte civile in ogni procedimento contro la ‘ndrangheta. Non so per i prossimi cosa faranno e cosa potranno decidere. Mi auguro decideranno la stessa cosa, però è chiaro che questa formulazione, che è, tra virgolette, imperativa, ma non lo è fino in fondo, lascia anche uno spazio, ma è più penetrante della potestà riconosciuta attraverso la formulazione “può costituirsi”.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bova. Ne ha facoltà.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Intervengo per trovare un punto di incontro, anche perché, visto lo spirito che sta caratterizzando l’esame di questa proposta di legge in Aula, vista anche la precisazione del consigliere Gallo, dire “si costituisce” o “si può costituire” effettivamente non cambia nulla.

Il principio è che nessuno può obbligare attualmente un ente a costituirsi parte civile.

Potrebbe anche passare l’emendamento, se questo serve a dare più incisività, e, visto lo spirito, potremmo anche modificare e dare un parere favorevole in questo senso per inserire la frase “si costituisce” ma non vorrei ci si imbattesse poi in problemi. Certo, in quel caso arriverebbero osservazioni …

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Se arriva l’osservazione torniamo in Aula e approviamo una modifica.

PRESIDENTE

Bene.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Come diceva il consigliere Gallo, sarebbe l’osservazione ed eventualmente, poi, ci possiamo arrivare.

OLIVERIO Gerardo Mario, Presidente della Giunta regionale

Scusate, si può chiedere un parere al Settore legislativo in modo tale da essere tranquilli da questo punto di vista. Chiedete un parere al Settore legislativo!

PRESIDENTE

Abbiamo già sullo stesso argomento un parere del dipartimento che è agli atti e che già paventava un possibile rilievo di incostituzionalità ed il dipartimento bilancio addirittura anche un aumento di spesa. Prego, consigliere Gallo.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Attiene, Presidente, all’emendamento successivo, vale a dire l’emendamento nel quale, all’articolo 6, comma 4, dopo le parole “al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale” sono aggiunte le seguenti parole “la costituzione in rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all’Avvocatura regionale”.

Leggo fra gli atti, naturalmente, un parere, una risposta del dirigente regionale del dipartimento bilancio, Filippo De Cello, il quale ci dice: “Tenuto conto che l’attività non appare affidabile ad avvocati interni della Regione…”.

Per quale motivo? Perché l’Avvocatura non si è dichiarata disponibile? Beh non penso, colleghi consiglieri, che l’Avvocatura possa stabilire dei percorsi anche in barba al Consiglio regionale, vale a dire che l’Avvocatura regionale non dia disponibilità alla difesa della Regione in questo tipo di procedimenti.

Credo che l’Avvocatura debba fare il proprio percorso e il proprio mestiere; gli avvocati debbano fare gli avvocati; i consiglieri regionali debbano fare i consiglieri regionali e debbano legiferare.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Questo è un altro emendamento.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Mi spiego meglio, presidente Bova, cioè se l’Avvocatura regionale dovesse decidere di legiferare, è chiaro che il direttore generale, il dirigente generale facente funzioni o qualche avvocato regionale, si dovrebbe candidare per fare il consigliere regionale!

Oggi i consiglieri regionali li facciamo noi e proprio, presidente Bova, per riempire di contenuti la proposta di legge che stiamo approvando, qualche risparmio di spesa rispetto…

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Sta dicendo una cosa completamente destituita di fondamento, consigliere Gallo!

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Non ho capito.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

La Regione Calabria è rappresentata in tutti i procedimenti, e per volontà di questa Giunta regionale, dall’Avvocatura regionale. Non lo so cosa scrive un funzionario! Anzi, soltanto per alcune domiciliazioni!

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

È agli atti!

PRESIDENTE

Allora facciamo così: andiamo avanti con la discussione, così su questo emendamento chiediamo un approfondimento al Settore legislativo.

Andiamo avanti. Consigliere Gallo, il successivo emendamento è il protocollo numero 18034, prego. Ha facoltà di illustrarlo.

GALLO Gianluca (Casa delle libertà)

Quale ho discusso, Presidente?  Non mi stava ascoltando perché stava ragionando col capogruppo del PD e col presidente Oliverio.

Collega Bova, c’è un parere che trova agli atti nel quale l’Avvocatura regionale si è dichiarata indisponibile a patrocinare la Regione Calabria in questo tipo di procedimenti.

Per cui cosa dice il direttore generale dipartimento bilancio, il dottore De Cello? Poiché tale attività, quella di patrocinio della Regione che si costituisce parte civile, non appare affidabile ad avvocati interni della Regione, l’emendamento è foriero di maggiori oneri e pertanto detti oneri devono essere quantificati e devono essere reperite le risorse per garantire la copertura.

Delle due l’una: o l’Avvocatura regionale svolge il patrocinio della Regione in questi procedimenti - come giustamente sostiene lei - o l’Avvocatura regionale si dichiara indisponibile.

E allora quello che dicevo prima ai colleghi consiglieri: credo che dobbiamo evitare di fare affidamenti esterni di questo tipo di patrocini, che possono anche costare decine e decine di migliaia di euro.

Ce lo insegna l’esperienza, anche passata, di altre amministrazioni.

Per cui ritengo che sia opportuno, invece, dare questo onere all’Avvocatura regionale, che deve svolgere prevalentemente queste funzioni, magari specializzando uno dei colleghi avvocati. Deve svolgere assolutamente queste funzioni! Non può far trovare agli atti del fascicolo del Consiglio regionale - ho finito - una indisponibilità rispetto a questa funzione.

PRESIDENTE

Consigliere Gallo, mi dicono dagli uffici che quel parere era riferito all’altro emendamento perché su questo emendamento c’è anche il parere favorevole del relatore Bova. Quindi su questo c’è condivisione. Prego, consigliere.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Giusto per non far passare un messaggio sbagliato. Il parere è favorevole su questo emendamento. L’emendamento era all’articolo 6, il secondo emendamento, perché si sono accavallati due argomenti.

PRESIDENTE

Perfetto.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Presidente, non solo la Regione è rappresentata dall’Avvocatura per legge e non perché lo dice il dottore De Cello o me lo invento io o qualcun altro, ma con questa Giunta regionale per la prima volta - altrimenti passa un messaggio sbagliato - si è deliberato che non si ricorre ad avvocati esterni. Addirittura, soltanto per domiciliazioni per il giudizio davanti ai giudici di pace non ci sono avvocati esterni e la Regione Calabria è rappresentata solo dall’Avvocatura regionale.

PRESIDENTE

Consigliere Bova, è favorevole su questo emendamento?

BOVA Arturo (Democratici Progressisti)

Favorevole perché la dicitura è più specifica.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 18039, a firma del consigliere Gallo.

(È approvato)

Il voto dell’articolo 6 lo posticipiamo al parere sul primo emendamento.

Articolo 7.

(È approvato)

 

Articolo 8

(È approvato)

 

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

 

Articolo 11

(È approvato)

 

Articolo 12

(È approvato)

 

Articolo 13

(È approvato)

 

Articolo 14

(È approvato)

 

All’articolo 15 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18225, a firma del consigliere Battaglia. Prego, consigliere Battaglia, ha facoltà di illustrarlo.

BATTAGLIA Domenico Donato (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intanto colgo l’occasione per rivolgere anch’io gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori.

Per quanto riguarda l’emendamento, ne do lettura:

“Alla fine del primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: “Per le rivendite di generi di monopolio ove sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 773/1931, il limite di accensione giornaliera di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20,00”;

alla lettera b) all’inizio del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall’area di vendita”;

Al comma 13 - lettera c-  dopo le parole “sale da gioco” sono inserite le seguenti: “delle rivendite di generi di monopolio”.

Mi permetto, Presidente, di illustrarlo.

Abbiamo audito parecchie associazioni, tra cui la Federazione Italiana Tabaccai, come ha ricordato bene il presidente Arturo Bova, a cui rivolgo anch’io i complimenti e l’augurio affinché il testo redatto diventi veramente un punto di riferimento.

Mi sono convinto un po’ della loro tesi, l’ho fatta mia e l’ho tradotta in un emendamento.

Le tabaccherie sono ditte individuali; il titolare ha l’obbligo di gestire personalmente la tabaccheria ed è personalmente responsabile nei confronti dello Stato e dell’amministrazione finanziaria. Qualsiasi violazione ritenuta grave dall’autorità preposta, anche quando comporti la semplice elevazione della sanzione amministrativa, può determinare il ritiro della concessione principale, determinando la chiusura definitiva dell’intera attività commerciale.

Tutto il personale operante in rivendita, sia si tratti di coadiutori familiari sia di dipendenti, deve essere formalmente nominato dal titolare e autorizzato ad operare nel competente ufficio territoriale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo aver sostenuto il corso di formazione obbligatoria. La titolarità della licenza tabacchi è costantemente assoggettata al monitoraggio e al controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che può revocarla in qualsiasi momento a fronte di irregolarità nella gestione della rivendita.

Per il mantenimento della licenza tabacchi dello status di operatore professionale di gioco, la rete delle tabaccherie, inoltre, è sottoposta a costanti controlli da parte delle autorità preposte: guardia di finanza, carabinieri, polizia amministrativa, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organismi da quest’ultima legittimati, quale, ad esempio, la SIAE.

Norme stringenti vigono anche in relazione alla cessione della licenza, al trasferimento di sede della rivendita. In particolare, il trasferimento è autorizzato a condizione che siano rispettati determinati parametri, indicati dal decreto ministeriale numero 38 del 2013, fra cui il reddito, la distanza da altre rivendite e l’entità della popolazione.

La sicura affidabilità della categoria è la migliore garanzia del rispetto delle regole che presiedono tutte le attività di gioco.

Non va dimenticato che la competenza in materia giochi da parte dei tabaccai non proviene solo dall’esperienza pluridecennale ma anche dai corsi di formazione obbligatoria, indispensabili per conseguire l’idoneità professionale all’esercizio di rivenditori di generi di monopolio e per l’assegnazione della concessione.

La formazione obbligatoria è curata direttamente dalla Federazione Italiana Tabaccai, in virtù di una convenzione sottoscritta con l’amministrazione dei monopoli ed in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Essa è costituita dal corso denominato “Professione tabaccaio” che fornisce le principali cognizioni normative, amministrative e contabili per la gestione dell’attività di tabaccheria, ricevitoria, con particolare attenzione ai giochi presenti in tabaccheria e con un approfondimento particolare sulla prevenzione dei fenomeni patologici legati al gioco.

Ad integrazione di tale corso obbligatorio per lo svolgimento della professione dei tabaccai è previsto un corso su base volontaria, specialmente dedicato ai giochi pubblici, chiamato “distinguere il gioco ludico da quello patologico”. Infatti, gli unici apparecchi da intrattenimento installabili nelle tabaccherie sono le new slot, invece è vietata l’installazione delle VLT.

A tale proposito si ricorda che la rete degli apparecchi da intrattenimento leciti - quella che subirebbe i maggior danni da una normativa eccessivamente restrittiva - è stata costituita agli inizi del 2000 sotto l’egida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio con lo scopo di contrastare la precedente rete selvaggia ed illegale dei videopoker, quasi completamente in mano alla criminalità organizzata.

Riterremmo, quindi, preferibili che siano programmati interventi selettivi negli ambiti di gioco maggiormente pericolosi per la salute pubblica.

In sintesi, a mio avviso, un regime che introduce un rigido proibizionismo aumenta il rischio di illegalità.

Quindi distinguerei - è questa la ratio dell’emendamento - tra chi ha il possedimento di queste caratteristiche, quindi i tabaccai, dal resto, quindi chi si occupa di slot ed altro. Grazie.

PRESIDENTE

Parare del relatore.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Presidente, articolo il parere. E’ un argomento che abbiamo affrontato in maniera approfondita in Commissione. Abbiamo anche sentito l’associazione nazionale, anzi il sindacato dei tabaccai italiani, e voglio anche annunciare che l’unica legge che prevede pure questo distanziometro è quella del Piemonte.

Il presidente Chiamparino della Giunta regionale aveva annunciato proprio che, con riferimento ai tabaccai, occorreva rivedere la legge e che il Piemonte l’avrebbe fatto all’indomani del 4 marzo.

Perché questo, Presidente? Effettivamente anche io mi sono convinto, sotto certi aspetti, come il consigliere Battaglia. I tabacchi sono un esercizio particolare. Non è il solito esercizio commerciale. Stiamo parlando di monopoli di Stato, concessionari di monopoli di Stato, i quali tra l’altro sono soggetti a delle regole particolari: possono installare soltanto alcune slot machine, che non sono quelle VLT, quelle particolarmente pericolose che vengono indicate da psicologi, da studiosi, come capaci di scatenare quella dipendenza da gioco patologico. Poi, non solo, non possono essere installati in stanze diverse da quella dove si trova il titolare dei tabacchi e devono essere sotto la diretta percezione del tabaccaio. Quindi quei problemi che riguardano il fatto che ci siano stanze scure, la musica particolare, senza orologi, per cui il giocatore viene quasi preso, ammaliato da questa realtà.

Effettivamente per quanto riguarda i tabaccai ci sono delle misure oggettive, concrete che vengono salvaguardate.

C’era una perplessità che, per correttezza, debbo esprimere: è una perplessità, che rappresentavamo anche con il consigliere Franco Sergio - lo debbo dire anche perché la paternità, il padre putativo della norma contro la ludopatia, e lo ribadisco, è il consigliere Franco Sergio -, che deriva da un fatto di concorrenza che ci siamo posti con il Settore legislativo.

È una problematica che potrebbe riguardare il Garante della concorrenza, perché potrebbe violare il principio di uguaglianza di trattamento tra i diversi esercizi.

Tuttavia, anche in questo caso – è il discorso che si faceva poc’anzi - se arrivano delle osservazioni eventualmente ci potremmo adeguare.

Posto che - ripeto -  lo spirito in tutta Italia è in questa direzione, anche da parte di chi è intervenuto prima di noi: il Piemonte ha approntato questa legge e la sta per modificare.

Su questo stesso parere anche l’associazione nazionale “Avviso pubblico”, in occasione della presentazione a Roma, alla Camera dei deputati, del rapporto annuale contro le ludopatie, e lo stesso presidente Montà ebbe a dire, - io ero presente personalmente - che bisognava intervenire e modificare con riferimento ai tabaccai, per quella particolarità di monopoli di Stato, e per quelle regole che si impongono ai monopoli di Stato.

Ecco, da questo punto di vista mi sento, assumendomi la responsabilità e prendendomi gli strali di qualcun altro, che si possa esprimere in tal senso un parere favorevole.

PRESIDENTE

Pongo ai voti l’emendamento a firma del consigliere Battaglia. Si registra il parere favorevole del relatore.

 

(È approvato)

 

Articolo 15.

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 16.

(È approvato)

 

Articolo 17.

(È approvato)

 

Articolo 18.

(È approvato)

 

All’articolo 19 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18210, a firma del consigliere Bova. Prego, consigliere Bova, ha facoltà di illustrare l’emendamento.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Presidente, all’articolo 19, dopo il comma 6 si è aggiunto “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai testimoni di giustizia” perché abbiamo previsto all’articolo 19 una normativa che va in favore delle vittime di mafia e non era specificato, accanto a “vittime di mafia”, anche il termine “testimoni di giustizia”, che è un concetto diverso, particolarmente diverso. Abbiamo quindi deciso di estenderlo, di integrarlo, di renderlo più completo con la previsione anche a favore dei testimoni di giustizia.

PRESIDENTE

Pongo ai voti l’emendamento protocollo numero 18210.

(È approvato)

 

Articolo 19.

(È approvato come emendato)

 

Articolo 20.

(È approvato)

 

Articolo 21.

(È approvato)

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.

PASQUA Vincenzo (Gruppo Misto)

Presidente Bova, chiedo scusa. Molto velocemente sull’articolo 22.

Fermo restando il mio voto favorevole a questo articolo, volevo segnalare che, in un’ottica costruttiva, lo stesso potrebbe essere oggetto di valutazioni circa la corretta e leale concorrenza nel mercato, soprattutto nella parte prevista dai punti 4, 5 e 6, concernenti gli affidamenti diretti e, per meglio dire, la creazione di un circuito preferenziale a favore delle imprese denuncianti per come specificato.

Voglio allora chiarire un punto. Fermo restando che sono assolutamente favorevole allo spirito e alla ratio di questa norma, all’approvazione di questa proposta di legge ed anche di questo punto, esprimendo, quindi, un voto favorevole, chiedo al Presidente, nell’eventualità in cui dovessero sorgere in futuro delle eccezioni sul punto, di dare la sua disponibilità e di riaprire la discussione per migliorare il testo.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Solo disponibilità in tal senso! Tranquillizzo il consigliere.

Questa è la famosa norma che citavo.

Il segnale che si dà alle imprese che hanno denunciato il racket. Quando parliamo di lavori sotto i 40 mila euro: il tecnico comunale, d’ora in avanti, opererà nella sua discrezionalità, ma dovrà attingere con una corsia di preferenzialità al registro delle imprese che denunciano il racket.

Devo dire che proprio in questo Consiglio regionale, in occasione del seminario che venne organizzato per presentare la riforma del Codice degli appalti, venne in Calabria il numero 2, il vice del presidente Cantone dell’ANAC, al quale ebbi modo di mostrare questa norma.

Non lo dico per manierismo ma ci furono i complimenti perché si disse: se l’ANAC ha chiesto ai Consigli regionali, agli enti locali, di avere una particolare attenzione verso quella tipologia di imprenditori, di dare un segnale… Beh, se siete andati avanti, è una norma che può fare scuola in tutta Italia!

Resta inteso: ci siamo posti il problema della costituzionalità, perché la materia degli appalti è una materia riservata alla potestà nazionale e non a quella del Consiglio regionale.

Tuttavia, questa proposta di legge è stata lavorata anche da esperti nel settore, anche governativi. Sembra che la norma possa trovare accoglimento.

Non solo, un articolato simile - se non sbaglio - vige già nel Regolamento del Comune di Reggio Calabria, della Giunta Falcomatà, che, tra l’altro, non è stato oggetto di impugnativa e non è stato tacciato di incostituzionalità, quindi illegittimità costituzionale. Speriamo…E’ ovvio che in quel caso saremmo costretti a ritirare quella norma, a modificarla nei termini, per farla rientrare nei limiti della costituzionalità.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’articolo 22.

 

(E’ approvato)

 

Articolo 23.

(E’ approvato)

 

Articolo 24.

(E’ approvato)

 

Articolo 25.

(E’ approvato)

 

Articolo 26.

(E’ approvato)

 

Articolo 27.

(E’ approvato)

 

Articolo 28.

(E’ approvato)

 

Articolo 29.

(E’ approvato)

 

Articolo 30.

(E’ approvato)

 

Articolo 31.

(E’ approvato)

 

Articolo 32.

(E’ approvato)

 

Articolo 33.

(E’ approvato)

 

Articolo 34.

(E’ approvato)

 

Articolo 35.

(E’ approvato)

 

Articolo 36.

(E’ approvato)

 

Articolo 37.

(E’ approvato)

 

Articolo 38.

(E’ approvato)

 

All’articolo 39 è stato presentato un emendamento, protocollo numero 18111, a firma del consigliere Esposito. Prego, consigliere Esposito, ha facoltà di illustrarlo.

ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro Destra)

Presidente, questo emendamento intende sostituire il testo dell’articolo 39 al fine di apporre dei correttivi che tengano conto dei provvedimenti regionali già adottati precedentemente in materia. Ne avevo già parlato nel mio intervento.

L’articolo 39 del testo unificato della proposta di legge numero 214/10^ e del disegno di legge numero 215/10^ recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza” è sostituito nel seguente modo:

Articolo 39. (Principi generali e Codice etico).

Comma 1. La Regione Calabria persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l’eticità  dell’azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.

Comma 2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell’esercizio delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell’Istituzione che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale”.

Naturalmente nella logica dell’approvazione di questo emendamento viene meno anche l’allegato che era compreso nell’ambito dell’adozione del nuovo Codice etico.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Parere favorevole, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento a firma del consigliere Esposito.

 

(E’approvato)

 

Articolo 39.

(E’approvato come emendato)

 

Articolo 40.

(E’ approvato)

 

Articolo 41.

(E’ approvato)

 

Articolo 42.

(E’ approvato)

 

Articolo 43.

(E’ approvato)

 

Articolo 44.

(E’ approvato)

 

Articolo 45.

(E’ approvato)

 

Articolo 46.

(E’ approvato)

 

Articolo 47.

(E’ approvato)

 

Articolo 48.

(E’ approvato)

 

Articolo 49.

(E’ approvato)

 

Articolo 50.

(E’ approvato)

 

Articolo 51.

(E’ approvato)

 

Articolo 52.

(E’ approvato)

 

Articolo 53.

(E’ approvato)

 

Articolo 54.

(E’ approvato)

 

Articolo 55.

(E’ approvato)

 

Articolo 56.

(E’ approvato)

 

All’articolo 57 è stato presentato l’emendamento, protocollo numero 18553, a firma del consigliere Bova. Prego, consigliere Bova.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

L’emendamento protocollo numero 18553 è diretto ad apportare integrazioni al comma 3 con la frase: “Prevede il regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta” di cui all’articolo 2, - La Consulta per la legalità.

 

Non era stato inserita l’approvazione di un Regolamento che ne disciplinasse il funzionamento. E  al comma 5, laddove previsto che la Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, si aggiunge la frase “anche avvalendosi di uno sportello virtuale sul sito istituzionale”. Per migliorare, quindi, la partecipazione e l’accessibilità anche dei cittadini delle associazioni a questo percorso partecipativo con la Regione Calabria.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 18553.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 57.

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 58.

(E’ approvato)

 

All’articolo 59 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 18212, a firma del consigliere Bova. Prego, consigliere Bova.

BOVA Arturo (Democratici Progressisti), relatore

Presidente, è solo la correzione di un errore materiale. Siamo all’articolo delle leggi che vengono abrogate e riportate nel corpo di questo testo. Era soltanto, quindi, una correzione di errore materiale.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 18212.

(E’ approvato)

 

Pongo in votazione l’articolo 59.

(E’ approvato come emendato)

 

Articolo 60.

(E’ approvato)

 

Dobbiamo tornare all’articolo 6! Chiedo scusa. Prego, consigliere Gallo. C’era il primo emendamento.

GALLO Gianluca (Casa delle Libertà)

Presidente, il primo emendamento è ritirato.

PRESIDENTE

Ritirato. Votiamo, quindi, l’articolo 6, come emendato.

(E’ approvato)

 

Passiamo, quindi, alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

Il consigliere Tallini ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TALLINI Domenico (Forza Italia)

Ovviamente la posizione di Forza Italia è stata resa nota prima, nell’arco del mio intervento, ma vorrei fare una piccola sottolineatura che poi piccola non è: stiamo votando una proposta di legge che, stante alla relazione del consigliere Bova e stante anche all’intervento del presidente Oliverio, riveste un significato notevole.

Al di là delle valutazioni, faccio soltanto una considerazione sul piano delle ipotesi: se le cose stanno così, caro Presidente, non voglio dire che la maggioranza non ha la maggioranza in Aula per approvare la proposta di legge. Non lo voglio dire! Però sta di fatto che oggi se l’opposizione andasse via questa proposta di legge non si potrebbe approvare.

Cosa significa? Che la maggioranza non ha la sensibilità per dare un contributo ad una proposta di legge che è considerata una “pietra miliare”, stante gli interventi da parte dei colleghi, della maggioranza, soprattutto nelle parole – ripeto -  del consigliere Bova e del presidente Oliverio.

Cosa vuol dire che noi siamo più anti-ndranghetisti del resto della vostra maggioranza?

No, non è così, però ogni tanto vorrei che questa vostra sensibilità vi portasse almeno a riconoscere che è grazie ad una pattuglia dell’opposizione, che sta qua e che non abbandona l’Aula per cercare di mettere in evidenza una contraddizione che - diciamo la verità - c’è nella maggioranza.

Altrimenti, su una cosa così delicata… perché il numero legale può mancare su tutto, su una pratica anche importante, di natura politica, ma su una cosa come questa non ci può essere la mancanza della maggioranza, a sostegno della garanzia che questa proposta di legge è una proposta di legge condivisa dall’intero Consiglio regionale, a cominciare dalla maggioranza.

Questa sensibilità, purtroppo, non la registriamo.

E allora, consigliere Bova e presidente Oliverio, vorrei che questo aspetto fosse sottolineato e riconosciuto da parte vostra nei confronti di una minoranza che, se riconosciuta la dignità che merita, sicuramente potrebbe essere incentivata in futuro ad essere sempre più propositiva e a contribuire in maniera leale e sincera alla soluzione dei problemi che affliggono la Calabria.

PRESIDENTE

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Giudiceandrea ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

GIUDICEANDREA Giuseppe (Democratici Progressisti)

Ovviamente dichiarazione di voto favorevole, Presidente. Intervengo rapidamente per ringraziare i componenti della minoranza che, presenti nel consesso di questo Consiglio regionale, consentono il raggiungimento della maggioranza e delle presenze necessarie alla votazione di questo provvedimento importante. Siamo in 15, anzi in 18, ma siamo in tanti, anche come maggioranza, però bisogna dare atto dell’apporto della minoranza che con grande senso di responsabilità resta in Aula, in questo momento, consentendo il passaggio di questa norma.

Grazie, consigliere Tallini, per averlo sottolineato.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Esposito. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Sinibaldo (Nuovo Centro Destra)

Presidente, alla luce dell’importanza del testo che il Consiglio regionale sta votando, per Regolamento, a nome di altri due colleghi, chiedo che la votazione sia predisposta con appello nominale.

PRESIDENTE

Va bene, appello nominale. Prego, consigliere Tallini, venga a fare l’appello.

TALLINI Domenico, Segretario questore

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico l’esito della votazione: presenti e votanti 20.

 

(Hanno votato sì: Aieta, Arruzzolo, Battaglia, Bova, Cannizzaro, D’Acri, D’Agostino, Esposito, Gallo, Giudiceandrea, Greco, Irto, Mirabello, Nicolò, Nucera, Oliverio, Pasqua, Romeo, Sculco, Tallini)

 

Il provvedimento è approvato, così come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

 

(Applausi)

Proposta di legge numero 291/10^ di iniziativa dei consiglieri G. Aieta, D. Battaglia recante: “Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo”

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno riguardante la proposta di legge numero 291/10^, di iniziativa dei consiglieri Aieta, Battaglia recante “Norme recante disposizioni volte alla tutela, alla promozione, alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

Prego, consigliere Mirabello, può illustrare la proposta.

MIRABELLO Michelangelo (Partito Democratico), relatore

Grazie, Presidente, colleghi consiglieri, signor Presidente della Giunta regionale.

La proposta di legge numero 291/10^, di iniziativa dei consiglieri Aieta e Battaglia, si occupa delle norme per la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo.

Si tratta di un disegno di legge che è finalizzato a porre un focus e un’attenzione su un’importante fascia di popolazione, vale a dire gli over 65: una fascia molto ampia, soprattutto nella nostra terra, ed è una proposta di legge diretta ad una migliore conoscenza del mondo degli anziani, ad un utilizzo - se si può usare questo termine - della loro cultura, della loro saggezza, della loro preparazione e della loro valorizzazione, intesa come risorsa, proprio come recita l’articolo 1 della stessa proposta di legge.

La proposta è composta da 13 articoli e proverò, succintamente, ad indicare quali sono le previsioni normative.

Intanto, la finalità prevista dall’articolo 1 guarda soprattutto ad una serie di azioni positive, finalizzate a contribuire a mantenere gli anziani nella famiglia e all’interno del tessuto sociale, considerandoli come una vera e propria risorsa.

Viene, quindi, ribaltata un’antica logica che invece considerava gli anziani - come spesso accade - un problema, nella misura in cui nella fase della non autosufficienza diventa difficile anche per le famiglie calabresi riuscire a gestire situazioni di disagio notevole.

Viene ribaltata quest’ottica e si parla invece degli anziani come risorsa da utilizzare, come patrimonio per le nostre comunità.

Per attuare questi obiettivi l’articolo 3 prevede una serie di programmi e di strumenti settoriali, a partire da un programma triennale che parte dalla necessità dell’integrazione degli anziani e di una serie di programmi che vengono decretati dalla Giunta regionale e poi attuati attraverso l’istituzione dei Piani di zona.

I soggetti attuatori sono le amministrazioni comunali, le associazioni, le organizzazioni, le istituzioni scolastiche ed universitarie.

Poi abbiamo importanti aspetti curati dalla proposta di legge che riguardano gli incontri formativi, i percorsi regionali e i percorsi per l’inclusione sociale attiva degli anziani, tramite l’istituzione di servizi sociali innovativi, di servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito, di progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo e quant’altro.

E’ contenuto anche un programma operativo, che viene redatto  ogni tre anni, anche con l’ausilio dell’ANCI, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e all’interno della proposta di legge è prevista per la strutturazione di questi programmi una importantissima fase concertativa con le organizzazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali.

Questo, quindi, è un testo di legge che consegna alla Calabria uno strumento importante di promozione e valorizzazione degli anziani ed è un testo di legge - lo voglio sottolineare - che è stato realizzato ed accompagnato da una lunga fase di discussione con le organizzazioni sindacali, con l’assessorato al lavoro, non solo nella fase preparatoria in Commissione, ma addirittura nella fase in cui i due sottoscrittori, i colleghi Aieta e Battaglia, sono arrivati alla redazione del testo.

Quindi è stato realizzato un testo che - si è potuto evincere anche durante i lavori di audizione in Commissione - è stato ampiamente condiviso dalle organizzazioni di categoria.

Per questa ragione ritengo che questo sia un testo che contribuisce notevolmente alla presa in carico di fasce sociali che a volte sono spinte verso situazione di disagio all’interno della nostra terra e ritengo sia opportuno e meritevole di approvazione.

Grazie, Presidente.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

C’è una richiesta da parte dei capigruppo, che si sono presentati al Tavolo dopo la relazione del consigliere Mirabello, di aggiornare i lavori del Consiglio regionale ad altra data.

Prego, consigliere Romeo. Ha facoltà di illustrare la richiesta.

ROMEO Sebastiano (Partito Democratico)

Presidente, il collega Mirabello ha illustrato un provvedimento di legge pregevole.

C’è qui il presidente Aieta, non lo avevo visto. Tuttavia, se c’è una richiesta, dobbiamo provvedere, anche perché vedo che non sono in Aula, quindi mi pare che non ci siano le condizioni.

Presidente, le chiedo scusa, specifichiamo meglio la richiesta: si riparte, cioè, da questo provvedimento, un provvedimento di assoluto pregio, e va approvato, e poi, naturalmente, dalle mozioni che alcuni colleghi hanno condiviso.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Aieta. Ne ha facoltà.

AIETA Giuseppe (Partito Democratico)

Appare strano che questa richiesta venga dal capogruppo del PD e mi dispiace molto.

ROMEO Sebastiano (Partito Democratico)

Non ho sentito. L’ho fatta io la richiesta?

AIETA Giuseppe (Partito Democratico)

Mi dispiace anche che il Presidente della Giunta regionale sia andato via. Mi dispiace che un lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali, soprattutto da loro, venga vanificato in un momento delicatissimo per la vita della Regione.

Sono pronto, ci mancherebbe, sono abituato, non mi meraviglio, né mi stupisco, però credo che forse questa, al pari della legge sul contrasto al fenomeno mafioso, sia una proposta di legge importante, fondamentale per i nostri anziani e che oggi il Consiglio regionale registri un momento di grande debolezza, di profondissima debolezza e anche di svogliatezza. Ecco, mettiamola così!

E mi dispiace che questa svogliatezza abbia origine proprio nel gruppo di maggioranza, nel mio partito, e ovviamente tra i banchi di una maggioranza che, forse, verso questi temi dovrebbe essere più sensibile. Tutto qua.

PRESIDENTE

Prego, consigliere Romeo. Ha facoltà di replicare.

ROMEO Sebastiano (Partito Democratico)

Presidente, le chiedo di specificare perché ovviamente non è una mia richiesta.

PRESIDENTE

E’ pervenuta una richiesta da più capigruppo per aggiornare i lavori.

Prendiamo atto della richiesta dei capigruppo.

 

(Il Consiglio rinvia)

 

La seduta è tolta.

 

La seduta termina alle 20,42

Allegati seduta 50

Congedi

Ha chiesto congedo: Salerno.

(È concesso)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali:

Mirabello - “Norme in materia di tutela e promozione del teatro amatoriale” (P.L. n. 326/10^)

E' stata assegnata alla terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Giudiceandrea - “Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012” (P.L. n. 327/10^)

E' stata assegnata alla prima - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Battaglia, Neri - “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)” (P.L. n. 328/10^)

E' stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Gallo - “Applicazione dell'art. 96, comma 1, lettera g, della L.R. 34/2002, sui canali navigabili” (P.L. n. 329/10^)

E' stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Bevacqua - “Garanzia di manutenzione ordinaria del collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi” (P.L. n. 330/10^)

E' stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Romeo - “Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)” (P.L. n. 331/10^)

E' stata assegnata alla prima - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2018)1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria - (deliberazione G.R. n. 110 del 29.3.2018) (P.P.A n. 210/10^)

E' stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e al bilancio di previsione 2018- 2020 del Consiglio regionale - (deliberazione U.P. n. 15 del 28.3.2018) (P.P.A n. 209/10^)

Richiesta parere della Commissione consiliare

La Giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 108 del 29 marzo 2018, recante: “Piano annuale degli interventi in materia di relazioni tra la Regione Calabria e le comunità calabresi nel mondo - art. 27, L.R. 54/12 e s.m.i.”

(Parere n. 36/10^)

E' stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.

(Così resta stabilito)

Dimissioni dall’incarico di capogruppo

II Consigliere regionale Alessandro Nicolò, con nota prot. n. 33 del 16 aprile 2018, acquisita in pari data ai protocollo generale n.17991, ha comunicato di dimettersi dall'incarico di capogruppo di Forza Italia.

Nomina e composizione della Giunta regionale della Calabria

Comunico che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 13 aprile 2018, è stata nominata la Giunta regionale della Calabria, così composta:

On. Gerardo Mario Oliverio                                        Presidente

Prof. Francesco Russo                                     Vice Presidente

Dott.ssa Maria Francesca Corigliano                           Assessore

Dott.ssa Mariateresa Fragomeni                                  Assessore

Prof. Roberto Musmanno                                            Assessore

Dott.ssa Antonietta Rizzo                                           Assessore

Dott.ssa Savina Angela Antonietta Robbe                  Assessore

Prof. Francesco Rossi                                                  Assessore

 

Approvazione relazione sulle attività svolte nel 2017 (Corecom)

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), in data 21 marzo 2018, ha approvato la relazione sulle attività svolte nell'anno 2017, in uno con la relazione sul Sistema delle Comunicazioni in Calabria anno 2017.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

 

Deliberazione Giunta regionale n. 102 del 29.3.2018

Deliberazione Giunta regionale n. 103 del 29.3.2018

Deliberazione Giunta regionale n. 104 del 29.3.2018

Deliberazione Giunta regionale n. 105 del 29.3.2018

Deliberazione Giunta regionale n. 106 del 29.3.2018

Deliberazione Giunta regionale n. 107 del 29.3.2018

Interrogazioni a risposta scritta

Ferro - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

sull'affidamento dell'incarico di direttore sanitario da parte del Commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sono stati presentati, dai candidati esclusi, ricorsi per la revoca della nomina al giudice del lavoro ed esposti alla competente Procura della Repubblica e all'Anac;

secondo i professionisti ricorrenti nell'affidamento dell'incarico non sarebbero stati rispettati in pieno i contenuti del relativo avviso pubblico e i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

i candidati esclusi hanno evidenziato una serie di anomalie nella procedura di conferimento dell'incarico, che evidenzierebbero come l'Asp avrebbe voluto dare una parvenza di trasparenza avviando una procedura concorsuale, per poi procedere alla nomina in maniera del tutto discrezionale, trascurando le regole che invece sono vincolanti per l'amministrazione;

il professionista scelto come direttore di distretto non sarebbe, secondo quanto evidenziato dagli altri candidati, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico, e in particolare avrebbe solo sei anni di anzianità quale medico convenzionato di medicina generale (e non dieci come previsto), e sarebbe imputato in un procedimento penale per abuso d'ufficio;

la commissione concorsuale avrebbe violato l'avviso pubblico omettendo di sottoporre una terna di nomi al direttore generale, al quale è stata invece rimessa l'intera lista dei partecipanti;

alla commissione concorsuale i ricorrenti contestano anche la definizione ex post dei criteri, peraltro generici, per la valutazione dei curricula e la scelta della commissione di mettere tutti i partecipanti sullo stesso piano, che sembrano evidenziare come la scelta del direttore di distretto, ruolo che comporta l'attribuzione di rilevanti responsabilità professionali e gestionali, sia stata affidata al mero arbitrio del direttore generale, anziché al rispetto di criteri di trasparenza, meritocrazia, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

la prosecuzione dell'incarico, in attesa della definizione del ricorso, rischia di gravare pesantemente sulla spesa pubblica, poiché il professionista individuato dal direttore generale sarebbe estraneo alla pubblica amministrazione -:

a)se intenda verificare, attraverso una indagine interna, il pieno ed effettivo rispetto da parte dell’Asp di Vibo delle linee di indirizzo regionali per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie della regione, che sono state modulate sulla base delle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione;

b)quali iniziative intenda assumere nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari per scongiurare eventuali aggravi sulla spesa pubblica.

(346, 28/03/2018)

 

Guccione - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

la legge regionale n.30/2001 e s.m.i. avente ad oggetto "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati", riconosce alle associazioni micologiche un'importante funzione in ordine alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;

la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera prevista nella nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche;

la quasi totalità delle associazioni micologiche calabresi, che contano numerosi soci iscritti, aderiscono alla Confederazione Micologica Calabrese e sono iscritte all'Albo Regionale istituito con la suddetta Legge regionale n.30/2001. ogni associazione attua sul proprio territorio un proprio programma annuale di divulgazione e di formazione in materia micologica, con particolare riguardo ai temi della prevenzione delle intossicazioni e della salvaguardia ambientale;

considerato che tali attività sono in parte finanziate con i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta, per come stabilito dal comma 3 dell'art.5 ter della legge regionale 30/2001 e s.m.i., che recita testualmente: gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri: il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza -:

quali sono le somme incassate per il rilascio/rinnovo delle tessere micologiche, distinte per i singoli anni (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) e il riparto delle stesse somme per ciascun anno, più gli atti di liquidazione delle medesime. Qual è la cifra attualmente disponibile e quanti soldi sono stati utilizzati fino ad oggi, visto il mancato adempimento della legge, relativo alle risorse finanziarie derivanti dagli incassi delle tessere micologiche. Quali iniziative si intendono intraprendere per accelerare gli adempimenti di legge relativi agli anni 2016 e 2017.

(347; 04/04/2018)

 

Guccione - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

nel corso degli anni l'importanza delle aree marginali è notevolmente cresciuta, visto che oggi svolgono una funzione centrale all'interno del nuovo modello di sviluppo economico incentrato sulla sostenibilità. I territori delle aree interne sono considerati sempre più come una riserva di funzioni produttive nuove e interessanti che rientrano a pieno titolo nella green economy;

la Regione Calabria ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree interne per il contributo che queste possono dare alla ripresa economica e sociale del Paese per offrire nuove opportunità di lavoro, migliorare la dotazione della qualità dei servizi collettivi, accrescere l'inclusione sociale e ridurre i costi dell'abbandono del territorio, selezionando le seguenti 4 aree da candidare nella Strategia nazionale per le Aree interne: Area del Reventino-Savuto;

Area della Sila-Presila crotonese e cosentina;

Area del versante Ionico-Serre;

Area Grecanica. Invece per la Strategia regionale per le Aree interne ha individuato dieci aree: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell'Oliva, Presila catanzarese, Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area Grecanica;

l'80% del territorio regionale è costituito da Aree interne così come classificato sulla base della distanza dai centri di offerta dai servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità). Su queste aree vive la metà della popolazione regionale e sono strategiche per l'offerta di beni e servizi ecosistemici (aria, acqua, territorio, foreste);

la giunta regionale con delibera numero 490 del 27 novembre 2015 ha approvato la Strategia regionale per le Aree interne (SRAI) e il Por Calabria individua dieci ambiti territoriali in cui attuare la Strategia regionale e prevede una dotazione finanziaria articolata per assi pari a 192 milioni FESR e 8 milioni su PSR per un totale di 200 milioni di euro, suddivisi in 9 assi prioritari;

in data 12-01-2018 è stata approvata la deliberazione n. 2 avente in oggetto "Politica di Coesione 2014-2020, Strategia regionale per le Aree interne del Paese (SNAI), Aree di sperimentazione "Reventino-Savuto" e Grecanica". Criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 e modalità di attuazione";

considerato che nonostante siano trascorsi due anni e mezzo dall'approvazione delibera n. 490 del 27/11/2015 per l'individuazione e la Strategia regionale per le Aree interne della Calabria non risulta essere stata ancora avviato nessun progetto e nessuna utilizzazione dei 200 milioni disponibili (192 fondi FESR, 8 milioni fondi PSR) -:

e per avviare concretamente i progetti per le dieci Aree interne individuate dalla Regione Calabria, utilizzando le importanti risorse comunitarie previste alla luce del fatto che ci troviamo a circa un anno e mezzo dalla fine della legislatura regionale e le condizioni delle popolazioni che vivono in queste aree sono di emarginazione e forte disagio sociale ed economico.

(348; 04/04/2018)

 

Nicolò - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

è essenziale l'istituzione di un reparto di cardiochirurgia pediatrica quale punto di riferimento e servizio strategico per i calabresi in una logica di tutela dei bambini affetti da patologie cardiache e bisognosi di interventi urgenti salva-vita;

considerato che la Calabria è priva di un reparto di cardiochirurgia pediatrica, tale situazione pregiudica l'effettiva tutela del diritto alla salute dei bambini;

peraltro il sottoscritto ha evidenziato attraverso atti di sindacato ispettivo, l'importanza della istituzione di un centro di rianimazione pediatrica nella città metropolitana di Reggio Calabria, offerta che potrebbe estendersi alla cardiochirurgia pediatrica -:

quali azioni si intendono avviare per garantire il diritto alla salute dei minori attraverso l'attivazione di tali servizi fondamentali.

(349; 09/04/2018)

Nicolò, Orsomarso - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 1/2005 del 31.05.2005 concernente "Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 - nomine di competenza del Consiglio Regionale" veniva approvato l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale ed inserita, fra le altre, quella relativa alla nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale delle Serre (punto nr. 34 dell'Allegato alla Deliberazione);

con successivo Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 5 del 20.02.2006 concernente "Nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale delle Serre, in sostituzione del Sig. Francesco Cosentino, dimissionano (art. 13 legge regionale 10/2003)’' è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale il Dott. Gregorio Paglianiti, nato il 02.07.1961;

atteso che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria — Sede di Catanzaro, Sez. II con sentenza n. 1960 del 07.12.2007 ha annullato la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n.1/2005 nonché il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del. 20.02.2006 di nomina del Dott. Gregorio Paglianiti;

successivamente il Consiglio di Stato - Sez. V con sentenza 1926/11 del 01-29 marzo 2011, ha accolto l'appello proposto avverso la Sentenza n. 1960/2007 emessa dal Tar di Catanzaro, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado e per l'effetto riformato la sentenza del Tar con cui era stato annullato il decreto di nomina del Dott. Gregorio Paglianiti;

dato atto, pertanto, che in virtù del pronunciamento dei Consiglio di Stato n. 1926/2011 e della conseguente riforma della sentenza del Tar di Catanzaro n. 19360/2007, è venuto a riviviscenza il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 20.02.2006 di nomina del Dott. Gregorio Paglianiti a Presidente dell'Ente Parco Regionale;

constatato che la citata sentenza dei Consiglio di. Stato non è stata portata ad esecuzione da parte della competente autorità amministrativa regionale, impedendo di fatto al Sig. Gregorio Paglianiti l'esercizio delle funzioni e compiti connessi alla carica per cui era intervenuta legittima nomina;

ritenuto che nel comportamento omissivo dell’ autorità amministrativa .preposta a dare esecuzione al decisum del Consiglio di Stato n. 1926/2011 siano ravvisabili profili di responsabilità di varia natura oltre che potenziale fonte di illegittimità di tutti gli atti medio tempore compiuti da organo presidenziale dell'Ente Parco Regionale diverso dal soggetto all'uopo legittimamente nominato ex Decreto Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 20.02.2006;

evidenziato altresì che risulta pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia procedimento giurisdizionale concernente la richiesta di risarcimento dì tutti i danni subiti dal Dott. Gregorio Paglianiti a causa dei comportamenti omissivi dell'Amministrazione regionale ed in particolare a causa della mancata esecuzione della sentenza, del Consiglio di Stato n. 1926/2011;

ritenuta viepiù la probabilità di soccombenza dell’ Amministrazione regionale nel giudizio da ultimo citato con evidenti ripercussioni negative di carattere economico che graveranno sul Bilancio regionale -:

quali iniziative intende adottare al fine di dare attuazione al giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1926/2011, ripristinando per tale via la legalità violata .in tema di nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale

(350; 13/04/2018)

 

Guccione - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

il finanziamento a titolo oneroso e il monitoraggio del Fondo Rotativo INTRAPRESA concesso al Consorzio per la valorizzazione delle pesche e nettarine di Calabria è stato condotto in modo esaustivo da parte degli organi di Fincalabra ed è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Fincalabra Spa nella seduta del 14 marzo 2018;

da come si evince dal monitoraggio dell'attività di verifica da parte di Fincalabra Spa per ogni OP consorziata ha acquisito e verificato con esito positivo copiosa documentazione;

sono in essere contratti di finanziamento con il Consorzio per la valorizzazione delle pesche e nettarine di Calabria stipulati con Fincalabra il 20-05-2015 n. 44222 di quattro milioni di euro e il 24-03-2016 n. 42781 di un milione di euro;

è stato verificato che alla data del 31 marzo 2018 risultano regolari i pagamenti delle rate di preammortamento di entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti nel 2015 e 2016 con Fincalabra dalle imprese che aderiscono al Consorzio per la valorizzazione delle pesche e nettarine di Calabria, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria in merito a tali finanziamenti ha espresso parere favorevole -:

quale iniziative urgenti intende adottare per sbloccare l'iter della concessione di un ulteriore prestito a titolo oneroso sul Fondo Rotativo INTRAPRESA pari a tre milioni di euro con il Consorzio per la valorizzazione di pesche e nettarine di Calabria che coinvolge 120 aziende agricole della nostra regione con oltre 4mila dipendenti che rischiano oggi il posto di lavoro. In più occasioni erano state date rassicurazioni in merito alla conclusione dell'iter e all'erogazione del finanziamento, ma sono trascorsi ormai alcuni mesi e abbiamo assistito solo a un rimpallo di responsabilità tra ì vari Dipartimenti della Regione. I ritardi rischiano di peggiorare la condizione delle aziende, agricole calabresi non supportate adeguatamente da politiche finanziarie e creditizie. È fondamentale, nell'attuale periodo di crisi, definire solide strategie di investimento a sostegno della rete imprenditoriale, oggi sempre più fragile e schiacciata dalla perdita di competitività con il mercato estero.

(351; 16/04/2018)

 

Gallo - Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

con delibera n. 4818 del 19 dicembre 1979 dalla Cassa del Mezzogiorno venne approvato il progetto esecutivo per un invaso nella valle del fiume Esaro, in provincia di Cosenza, per un importo di 71.270 milioni di lire, pari a 36,8 milioni di euro;

il progetto era finalizzato all'utilizzazione delle acque dei bacini dei fiumi Esaro ed Abatemarco per il potenziamento e la razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di un'ampia parte del territorio della provincia di Cosenza, con la creazione della più grande diga d'Europa con una portata, a pieno regime, di 120 milioni di metri cubi di acqua;

l'utilizzo a pieno regime dell'invaso avrebbe garantito una produzione idroelettrica di 30 gigawatt anno, un uso potabile di 750 l/s e un utilizzo irriguo di 1.300 l/s;

la consegna dei lavori all' ATI aggiudicataria Lodigiani-Del Favero-Italstrade è avvenuta il 6 settembre 1983, con un tempo di esecuzione determinato in 1.720 giorni;

a seguito del prolungarsi delle procedure di esproprio e di una serie di perizie di variante, le lavorazioni sono iniziate solo nel 1986 per essere sospese il 17 dicembre 1987. a seguito di una frana verificatasi nell'area della spalla sinistra della diga;

nel 1989 è stato rideterminato, in 112,3 milioni di euro, il fabbisogno finanziario necessario per completare l'opera e consolidare la frana;

a seguito dell'intervenuta liquidazione dell'Agensud e di un lungo contenzioso con l'appaltatore, culminato con la risoluzione del contratto nel dicembre 1992, la competenza della realizzazione dell'intervento è stata trasferita alla Regione Calabria che, nelle more dell'esecuzione dell'intera opera, ha approvato con decreto n. 498 del 17 gennaio 2002 il progetto «Diga Alto Esaro a Cameli e collegamento Abatemarco per Cosenza - stralcio funzionale dell’8a perizia PS 26/3100/A - Messa in sicurezza dell'opera», per un importo complessivo di 55,2 milioni di euro;

« dopo l'affidamento effettuato nel 2002 da parte della stazione appaltante Sorical spa (gestore del servizio idrico regionale) all'impresa Torno Internazionale spa, si sono succedute 3 perizie di variante ed il subentro, come impresa appaltatrice principale, della Impresa spa che ha acquisito il cantiere della Torno;

nel 2005 la Regione Calabria stanzia ulteriori 78 milioni di euro per vedere finalmente completata l'opera;

« nonostante questo ulteriore finanziamento pubblico, nel 2006, a causa di un contenzioso fra appaltatore ed amministrazione, 70 operai vengono licenziati dalla ditta Torno, società addetta alla costruzione della diga dell'Esaro;

attualmente risultano sostanzialmente conclusi i lavori relativi alla messa in sicurezza del sito (consolidamento fondazione diga e spalle) e quelli delle opere accessorie di valle (vasca di dissipazione, soglie del canale di restituzione, strada di collegamento spalla sinistra-fondovalle);

con deliberazione 62/2011 «individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud», il C1PE ha finanziato con un importo di 122 milioni di euro l'intervento descritto come «Sistema Esaro: Costruzione corpo diga»;

nella seduta dell'8 agosto 2013 il Cipe ha approvato la riprogrammazione di risorse assegnate alla Regione Calabria nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) con la delibera n. 62/2011, per assicurare copertura finanziaria alle esigenze della società Ferrovie della Calabria s.r.l. per 65 milioni di euro e il completamento della diga del Menta con 12 milioni di euro, togliendo di fatto i finanziamenti per il completamento della diga dell'alto Esaro;

nel Maggio del 2016, presentando il cd. Patto per la Calabria, il governatore Mario Oliverio ha annunciato lo stanziamento di oltre due milioni di euro per finanziare uno studio di fattibilità inerente il completamento dell'invaso, per riattivare le procedure burocratiche e favorire la realizzazione dell'opera si pure attraverso un ridimensionamento della stessa, con una riduzione della sua portata pari a circa 50 milioni di metri cubi in meno;

nel Luglio e da ultimo nel Novembre del 2017 il Presidente della Giunta regionale ha ribadito di essere impegnato a lavorare per riprendere la realizzazione di importanti dighe iniziate ed interrotte, e tra queste quella dell'Esaro, proponendo in sede di Conferenza Stato-Regioni l'apertura di un tavolo interministeriale per definire una strategia adeguata ed un programma da sostenere con i diversi strumenti finanziari disponibili;

dal 1982 ai giorni nostri, secondo stime prudenti, sono stati spesi circa 500 milioni di euro, per un'opera che non vede neanche il 20% dei lavori in corso;

molteplici e condivisibili sono state, specie negli ultimi anni, le proteste delle comunità interessate e delle forze sindacali, tra queste da ultimo la Cisl;

ad oggi non si ha notizia alcuna rispetto agli impegni nel tempo assunti, in particolare quelli annunciati negli ultimi due anni -:

come la Regione Calabria valuti l'operato dell'ente attuatore Sorical ed a quanto ammontino nel complesso le risorse finanziarie pubbliche stanziate a favore di quest'ultima dal 2014 ad oggi;

se e quando e con quali risultati si sia riunito il tavolo interministeriale richiesto nel Luglio del 2017 dal presidente della giunta regionale calabrese in sede di Conferenza Stato-Regioni;

se e come e con quali risultati siano stati spesi i due milioni di euro destinati alla redazione di uno studio di fattibilità sulla ripresa delle lavorazioni per la realizzazione della diga dell’Esaro;

se la Regione Calabria abbia quantificato le risorse occorrenti per il completamento dell'opera ed individuato le relative fonti di finanziamento;

se la Regione Calabria abbia intenzione e volontà di portare a compimento l'opera, e nel caso come essa intenda procedere.

(352; 17/04/2018)

Mozioni

Il Consiglio Regionale,

premesso che:

in data 11 novembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", comunemente conosciuto come "Sblocca Italia";

in particolare, l'articolo 38 del suddetto DL aveva inteso valorizzare le risorse energetiche nazionali, dichiarando le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio, indifferibili e urgenti, di interesse strategico e di pubblica utilità, prevedendo che tali attività sarebbero state esercitate sulla base di un unico provvedimento ministeriale, denominato "titolo concessorio unico", e non più a seguito del rilascio di due distinti provvedimenti (permesso di ricerca e concessione di coltivazione);

in sede di conversione del DL, su richiesta dell'ANCI e delle Regioni, fu inserito all'articolo 38 il comma t -bis. che stabiliva che il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'Ambiente predispone un Piano delle Aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In questo modo, il rilascio dei titoli concessori unici veniva subordinato all'approvazione di un Piano che stabilisse dove fosse consentito cercare, estrarre e stoccare gli idrocarburi;

tale disposizione produceva due effetti: in primo luogo, considerato che le disposizioni dell'art. 38 sul titolo concessorio unico avevano tacitamente abrogato le disposizioni della legge del 1991 che disciplinavano i permessi e le concessioni, fino all'adozione del Piano non sarebbe stato più possibile autorizzare alcuna nuova attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi;

in secondo luogo, poiché la previsione del Piano avrebbe dovuto prevedere che gli Enti territoriali (Regioni ed Enti locali) partecipassero almeno alla fase della sua elaborazione, visto che l'attività di pianificazione è da ricondurre alla materia legislativa "governo del territorio" (di competenza concorrente) e avrebbe toccato l'esercizio delle funzioni amministrative, attribuite dalla Costituzione ai Comuni, sette Regioni ricorrevano alla Corte Costituzionale, lamentando la lesione delle proprie competenze;

a dicembre 2014, il Governo nazionale, al fine di ovviare ai rilievi suddetti, mediante una specifica disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (1. 190/2014), sostituendo il comma 1 -bis., precisava che il Piano delle Aree sarebbe stato adottato previa intesa della Conferenza unificata, ma solo per le attività di ricerca e di estrazione su terraferma. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo, e cioè procedere ugualmente all'adozione del Piano senza la partecipazione degli Enti territoriali, seguendo, una procedura semplificata. Si precisava, inoltre, che, in attesa che il Piano venisse adottato, il Ministero avrebbe potuto autorizzare le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio sulla base dei (vecchi) permessi di ricerca e delle (vecchie) concessioni di coltivazione: in questo modo, le disposizioni della legge del 1991, abrogate dallo Sblocca Italia, tornavano in vita;

a settembre 2015, dieci Regioni promuovevano un referendum abrogativo, avente ad oggetto alcune disposizioni dell'art. 38 dello Sblocca Italia. Uno dei quesiti proposti concerneva proprio il Piano delle Aree e richiedeva che la partecipazione degli Enti territoriali alla elaborazione del Piano non riguardasse solo la terraferma, ma anche il mare (territoriale) e che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo potesse esercitare il potere sostitutivo, seguendo, tuttavia, una procedura maggiormente garantista, attraverso un confronto più leale con gli Enti territoriali;

a dicembre 2015, il Governo, intervenendo in anticipo sulla consultazione popolare, prima ancora che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dei sei quesiti referendari, con un emendamento presentato nel corso dell'esame della Legge di Stabilità 2016 abrogava definitivamente il comma 1- bis. dell'articolo 38 e con esso la previsione del Piano delle Aree, malgrado l'opposizione delle Regioni promotrici del referendum, che avrebbero invece voluto mantenerlo e rafforzarlo, estendendone la sfera di applicazione anche alle aree marine poste entro le 12 miglia dalle linee di costa. In questo modo, cadeva anche il relativo quesito oggetto di referendum. La Legge di Stabilità 2016 ha confermato solo la parte della disposizione dell'art. 38 che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del giacimento, mentre ad esempio ha previsto l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, riconoscendo ad esse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio;

nella relazione tecnica che accompagnava la proposta di soppressione del Piano delle Aree, il Governo affermava che la decisione si giustificasse in ragione della necessità "di non ledere le prerogative delle singole Regioni previste dalla normativa vigente in merito al rilascio dei titoli minerari", con ciò intendendo che la partecipazione a monte alla elaborazione del Piano da parte degli enti territoriali fosse incompatibile con la partecipazione a valle sulla realizzazione dei singoli progetti;

considerato che: la necessità di accogliere l'appello del Coordinamento nazionale «NO TRIV», di 148 associazioni e comitati e di 135 personalità della cultura, della politica e delle scienze e la loro proposta legislativa di modifica alla normativa vigente, finalizzata a reintrodurre il Piano delle Aree, si rende tanto più necessaria al fine di mettere un freno alla corsa alle fonti fossili e restituire centralità alle Regioni;

lo strumento del Piano delle Aree, soppresso dalla Legge di Stabilità 2016 al fine di svincolare le istanze delle multinazionali dai limiti della pianificazione che avrebbe dovuto essere messa a punto con il Piano, è volto a far sì che le attività di ricerca e di coltivazione di gas e petrolio siano consentite solo sulla base di una pianificazione, che tenga conto dei diversi interessi economici ed ambientali esistenti e che tuteli le aree territoriali più fragili del Paese, sulla base di criteri scientifici e di dettagliate procedure metodologiche, garantendo al contempo i necessari processi di coinvolgimento e partecipazione democratica, come sanciti dalla Convenzione di Aahrus;

la finalità è stabilire quali aree del territorio nazionale debbano essere escluse dall'esercizio delle attività "petrolifere", prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le comunità locali interessate, il cui ruolo politico è uscito notevolmente rafforzato dal Referendum del 4 dicembre 2016. La modifica normativa che si propone di presentare e sostenere, introduce il Piano delle Aree, quale strumento di regolamentazione, programmazione e razionalizzazione delle attività estrattive e mira a rafforzare il ruolo delle Regioni, ad estendere la previsione del Piano anche al mare, entro ed oltre il limite delle 12 miglia, e a prevedere che in assenza del Piano non possa essere richiesto e rilasciato alcun titolo. La necessità di conferire maggiori poteri alle Regioni nella definizione del Piano è volta ad assicurare una posizione di parità rispetto allo Stato nella determinazione di scelte che necessariamente interferiscono con le politiche energetiche, di governo del territorio e di tutela dell'ambiente che le riguardano direttamente;

rilevato che: la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, secondo la Costituzione (articolo 117, terzo comma), rientra nelle materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, nelle quali l'avocazione allo Stato di specifiche funzioni amministrative - e della relativa disciplina normativa - sono realizzabili, per consolidata giurisprudenza costituzionale, solo ove la disciplina statale che opera tale avocazione preveda un'intesa con la singola regione interessata;

la consultazione popolare del 17 aprile 2016, proposta dalle Regioni, in merito alle trivellazioni in mare (denominazione: "Divieto di attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento"), nonostante il mancato raggiungimento del quorum, ha visto la partecipazione di quasi 16 milioni di cittadini con la netta preponderanza dell'86% dei suffragi favorevoli all'abrogazione. Pertanto, la reintroduzione del Piano delle Aree e la necessità di far partecipare attivamente le Regioni si pone in linea con i principi che hanno condotto all'indizione del referendum;

all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, inoltre, assume ancora più rilevanza la necessità di un coinvolgimento e di una partecipazione attiva delle Regioni alla redazione del Piano delle Aree, visto che sia la materia del governo del territorio che quella energetica sono rimaste di competenza concorrente. In tale occasione, i cittadini si sono espressi chiaramente contro l'estromissione delle comunità locali e delle Regioni dalle decisioni che riguardano le infrastrutture energetiche. Pertanto, il Governo e le forze politiche hanno il dovere di tenerne conto e di conformare la loro azione legislativa all'esito referendario, che impone alle Regioni di recitare un ruolo di primo piano nelle scelte di politica energetica del Paese;

infine, l'introduzione del Piano delle Aree si rende tanto più necessaria alla luce delle modifiche previste dal recente schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". In particolare, il comma 6 dell'art. 25 dello schema di D.lgs. prevede l'emanazione con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse: viene in questo modo meno il dovuto smantellamento delle strutture che peraltro sono responsabili del rilascio in mare di sostanze potenzialmente impattanti. Inoltre, mentre il testo vigente del TUA prevede che siano assoggettate a VIA. tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare, l'art. 22 dello schema di decreto non contempla più tra le attività da sottoporre a VIA quelle di prospezione, ma solamente la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare. Con riferimento ai progetti relativi a tali coltivazioni, il nuovo testo prevede che siano sottoposti a VIA solo i progetti che prevedono un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale. Invece, per i progetti di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale e per i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o di esplosivo viene previsto che siano sottoposti solo a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale. In questo modo, la maggior parte dei progetti presenti nel nostro Paese saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la quale tra l'altro viene ulteriormente semplificata dal Decreto. L'articolo 8 dello schema di decreto prevede, infatti, che per questo procedimento il proponente deve depositare solo lo studio preliminare ambientale e non anche il progetto preliminare come previsto nel testo vigente del TUA. Inoltre, viene del tutto soppressa la fase della consultazione del pubblico ed è stabilito che il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione dello studio preliminare sul sito web. Alla luce di quanto detto è possibile che la procedura si concluda in tempi rapidissimi, senza la consultazione del pubblico e soprattutto senza un'adeguata valutazione degli impatti visto il grado di sommarietà che caratterizza lo studio preliminare ambientale, non accompagnato da un progetto preliminare. I suddetti rilievi sono stati, in parte, inseriti nei pareri favorevoli con condizioni approvati dalle competenti commissioni di Camera e Senato rispettivamente il 10 maggio e il 16 maggio 2017;

è urgente una radicale revisione della politica energetica europea e nazionale, a partire dagli attuali obiettivi della Strategia energetica nazionale alla luce degli accordi della Conferenza di Parigi, COP 21;

rilevato, altresì, che: il 3 aprile 2017, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico 'Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale'. Il suddetto decreto al Capo III, dell'articolo 15, recita: "Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, [...] sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale". Inoltre, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 prevede che "possono essere inoltre autorizzate: a) le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio;
'". Così definito, il decreto sembrerebbe garantire alle compagnie petrolifere, che abbiano già una concessione, la possibilità di chiedere la modifica dei programmi dei lavori e quindi la costruzione di nuove piattaforme petrolifere oppure nuovi pozzi 'funzionali a garantire l'esercizio dei lavori nonché consentire il recupero delle riserve accertate". Quindi, nuove trivellazioni potrebbero essere possibili anche nelle aree ricadenti entro le 12 miglia marine consentendo così, non solo di portare a termine un progetto, ma anche di modificarlo, eludendo il divieto di legge;

impegna la Giunta regionale

ed il Presidente della Regione Calabria a farsi portavoce presso il Governo nazionale della necessità di dotare il Paese di uno strumento di pianificazione, il Piano delle Aree, in grado di identificare quali aree del territorio e del mare debbano essere definitivamente e stabilmente sottratte alla disponibilità delle compagnie petrolifere, prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le comunità locali interessate;

ed il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria a farsi promotore presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di una iniziativa di legge da presentare al Parlamento, condivisa dai Consigli regionali, riguardante la richiesta di modifica dell'articolo 38 dello Sblocca Italia ai fini della reintroduzione del c.d. "Piano delle Aree", quale strumento di programmazione primario.

(115; 28/03/2018) Bova

 

Il Consiglio Regionale,

premesso che:

la Siria dal 2011 è teatro di una sanguinosa guerra civile che, seppur in mancanza di dati certi, si stima siano oltre 500.000 i morti, di cui circa un terzo civili;

secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari la guerra in Siria ha provocato un esodo di massa di persone in fuga dal conflitto con circa 5 milioni di rifugiati ed oltre 6 milioni di sfollati;

nel 2014, a seguito dell'avanzata del fondamentalismo islamico, lo Stato Islamico (Isis/Daesh) è arrivato ad occupare circa un terzo dell'intero territorio siriano, tra cui il cosiddetto "Kurdistan siriano" ed i governatorati di Raqqa e Deir el-Zar;

nel 2015 la sconfitta nella battaglia della città curda di Kobane ha di fatto segnato l'inizio del "reverse course" e l'arresto dell'avanzata dell'lsis;

ricordato che le unità di difesa popolare degli YPG e YPJ, inquadrate nell'alleanza curdo-araba (SDF) e parte integrante della coalizione internazionale antiterrorismo, sono state fondamentali nella resistenza al terrore dello Stato islamico, contribuendo alla liberazione dal Califfato delle città di Aleppo, Raqqa e dell'intero nord della Siria;

a seguito della sconfitta dell'lsis, ad Afrin e negli altri cantoni della regione del Rojava convivono oggi pacificamente curdi, arabi, cristiani ed etnie diverse in un innovativo e moderno sistema di democrazia partecipata, paritaria e di uguaglianza tra i sessi;

le SDF curdo-arabe non hanno mai minacciato né attaccato i confini turchi;

considerato che il Kurdistan è un'area, vasta 450 mila kmq, abitata dalla popolazione di etnia curda, suddivisa tra Turchia, Siria, Iran e Iraq. Comunità curde si trovano anche in alcune repubbliche ex sovietiche, come l'Armenia e l'Azerbaigian. Il popolo curdo è composto da oltre 40 milioni di persone, che da decenni rivendicano una propria autonomia e indipendenza. I curdi hanno avuto e continuano ad avere un ruolo cruciale nella lotta contro gli integralisti di Daesh e nel contrastare l'avanzata jihadista-salafita. Con la conquista di Mosul il 9 giugno del 2014 da parte delle milizie del Daesh e la rotta dell'esercito di Baghdad che abbandonò la città in mano ai terroristi, i peshmerga curdi sono stati l'unica forza sul terreno in grado di opporsi all'avanzata del Califfato islamico, in grado di controllare nel 2014 buona parte delle province di Ninive e di Anbar. Proprio in questi giorni il mondo ha celebrato la caduta di Raqqa prima controllata dall'lsis, avvenuta anche grazie all'azione dei combattenti curdi. rilevato che il 25 settembre 2017 è stato indetto un referendum consultivo sull'indipendenza del Kurdistan iracheno, per poi avviare un processo negoziale con il governo di Baghdad e il 92,7% degli elettori ha votato per il sì all'indipendenza;

nonostante la richiesta delle autorità curde di iniziare un'interlocuzione a fronte dei risultati del referendum, si è creato un clima di tensione sia con il governo iracheno (con la chiusura dello spazio aereo curdo e delle frontiere), sia con i paesi limitrofi come Turchia e Iran (che hanno prontamente applicato sanzioni);

dietro al rifiuto di un Kurdistan indipendente vi sono soprattutto ragioni economiche e commerciali essendo la zona ricca di idrocarburi;

tenuto conto che è in corso dal 20 gennaio l'operazione "Ramoscello d'ulivo" lanciata dalla Turchia contro i guerriglieri curdi dello Ypg ("Unità di protezione popolare"), alleati degli americani, in Siria. In particolare a Efrin, oltre che a Kobane eAi-Qamishli, (parte della regione autonoma curda Rojava), territori che i curdi e loro alleati hanno liberato dall'lsìs, violando la sovranità territoriale siriana, con l'attacco senza alcuna motivazione e giustificazione del cantone curdo di Afrin nel nord ovest della Siria, sono in corso attacchi da parte di forze di terra e aeree turche che stanno provocando numerose vittime tra i civili;

anche nella zona del Kurdistan iracheno è in corso una repressione contro il popolo curdo: a Tuz 150 case appartenenti a famiglie curde sono state incendiate, due stazione televisive curde (Rudaw Tv e Kurdistan 24) sono state chiuse dal Governo iracheno e le minacce e le intimidazioni a giornalisti sono denunciate da diverse fonti. le dimissioni del presidente Barzani rischiano di aumentare l'instabilità di una regione impoverita dalla crisi economica, affollata di rifugiati e ora lacerata e divisa tra le fazioni che si contendono il potere. considerato che già nell'estate 2016 la Turchia aveva lanciato nel nord della Siria l'operazione militare denominata "Scudo sull'Eufrate", con la scusa di combattere Daesh, ma con il preciso obiettivo di dividere i territori del Rojava curdo;

l'offensiva militare turca, effettuata mediante attacchi di terra e raid aerei, ha già causato decine di vittime anche tra la popolazione civile, non risparmiando neppure il campo profughi di Rubar, che ospita oltre 20.000 rifugiati provenienti dal resto della Siria;

il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di voler estendere l'offensiva militare a tutto il territorio abitato dai curdi nel nord della Siria;

l'aggressione militare della Turchia rappresenta un vero e proprio crimine contro l'umanità e si sta compiendo nel pressoché totale silenzio della Comunità Internazionale e che è a rischio l'incolumità e la sicurezza di decine di migliaia di civili e di rifugiati;

questa aggressione militare va ad aggiungersi alle distruzioni delle città curde in Turchia, al massacro di centinaia di civili, alla destituzione e all'arresto di numerosi Sindaci ed eletti locali in atto a partire dal 2015. ricordato che Turchia e Iraq sono membri fondatori delle Nazioni Unite;

dal 1949 è membro del Consiglio d'Europa e dal1952 è membro effettivo della NATO;

dal 2005 sono aperti i negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea;

l'Italia è uno dei principali partner commerciali della Turchia, con un interscambio commerciale di 16,2 miliardi di dollari nel 2016 e oltre 1.300 società ed aziende con partecipazione italiana presenti in Turchia. Tutto ciò premesso e considerato esprime solidarietà ed il proprio sostegno alla popolazione curda perseguitata della Siria e dell'Iraq;

impegna la Giunta regionale

ed il Presidente della Regione Calabria ad intervenire presso il Governo perché si mobiliti, anche in sede di Unione Europea e di organismi internazionali: per attivare le misure umanitarie necessarie ad assistere il popolo curdo, coinvolgendo le organizzazioni non governative presenti in loco;

per spingere il governo iracheno a fermare la repressione contro i curdi e a garantire la libertà di informazione;

per promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune - con particolare riferimento all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa e alla Nato - la ferma condanna di quanto avvenuto;

per l'attivazione di tutti i canali diplomatici volti per spingere il Governo turco a cessare gli attacchi indiscriminati contro i curdi del cantone di Afrin e dell'intero Rojava nonché al rispetto delle libertà democratiche;

per cercare una soluzione capace di coniugare l'autonomia del popolo curdo, l'integrità delle frontiere e la stabilità geopolitica della regione.

(116; 03/04/2018) Sergio, Giudiceandrea

 

Il Consiglio Regionale,

premesso che:

nel settore del turismo, si sta assistendo in Calabria ad un notevole aumento dei segnali positivi per numero di visitatori provenienti dall'Italia e dall'Estero, da attribuire a fattori esogeni, quali la pubblicità su riviste nazionali ed internazionali. Al contempo, tuttavia, si assiste ad una, non altrettanto, reattiva gestione e disciplina di un settore così trainante, in grado di rappresentare il principale fattore di rilancio dell’intero territorio calabrese;

in questo quadro, vista la insufficiente quantità dì risorse stanziate e la mancanza di risposte immediate da parto dell’organo regionale, molti imprenditori e Tour Operator nazionali e internazionali stanno dirigendo la loro attenzione verso altre Regioni più virtuose in termini di spesa dei fondi comunitari;

tale situazione, di fatto, rappresenta un serio problema per l'intera Calabria, che, da una parte soffre la mancanza di posti di lavoro, e dall'altra si vede negata la possibilità di poter occupare diverse migliaia di persone nel settore turistico;

la Regione Calabria, in data 01.08.2017, ha sottoscritto un Accordo di Programma Quadro con Invitalia S.p.A., al fine di favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e il consolidamento di quelle già esistenti, che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili a livello territoriale, attraverso il cofinanziamento di programmi di sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo". con le risorse attualmente disponibili, tenendo conto anche degli ulteriori 90 milioni oggetto di Delibera CIPE del 28 febbraio u.s., verranno agevolate esigue domande. Questa spiacevole situazione penalizza fortemente la Calabria e tutti coloro che in questa Regione vogliono continuare a vivere, a lavorare e ad investire;

la Calabria ha, inoltre, il parco alberghiero più vecchio d'Italia non in linea con gli standard richiesti oggi dal mercato e questo, ovviamente, indebolisce molto in termini di qualità dell'offerta. Basti pensare all'ultimo "G7", che doveva svolgersi nella città di Pizzo Calabro, venuto meno a causa della carenza dì strutture ricettive di alto livello e, allo stesso tempo, non sufficientemente capienti da ospitare tutte le delegazioni ed i rispettivi staff;

impegna la Giunta regionale

ed il Presidente della Regione Calabria a stanziare maggiori ed ingenti risorse sul capitolo dei Contratti di Sviluppo, oltre a quelle già deliberate e programmate sul capitolo turismo, in modo da dare immediate risposte a tutti quegli imprenditori che da anni attendono la possibilità di poter avviare i propri programmi di investimento con notevoli e importanti ricadute in termini di impatto occupazionale.

(117; 17/04/2018) Aieta, Orsomarso

Proposta di legge numero 66/10^ di iniziativa del consigliere O. Greco recante: “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità” (Del. n. 295)

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Oggetto)

 

  1.  La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti all’articolo 3, e le loro comunità.

  2.  Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

 

Art. 2

(Finalità)

 

  1.  La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo.

  2.  La Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.

  3.  La Regione Calabria promuove e sostiene:

       a)  iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza dei calabresi nel mondo;

       b)  iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento a quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità culturale della terra d’origine;

       c)  attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;

       d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all’estero e delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra i calabresi nel mondo;

       e)  interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi nel mondo che rimpatriano;

       f)  iniziative degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano a favore dei calabresi nel mondo nei Paesi ospitanti.

 

 

 

Titolo II

Interventi e provvidenze

 

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

 

  1.  Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

       a)  i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, di seguito denominati calabresi nel mondo, che si trovano stabilmente all’estero o in altre regioni d’Italia;

       b)  i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo di permanenza all’estero o in altre regioni d’Italia non inferiore a cinque anni consecutivi, definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati nella Regione da non più di due anni.

  2.  La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani.

  3.  Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

 

Art. 4

(Provvidenze socio-assistenziali)

 

  1.  Ai calabresi nel mondo di cui all’articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:

       a)  concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;

       b)  concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all’estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.

  2.  Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, lettera a), sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.

  3.  La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in materia.

 

Art. 5

(Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali –

Inserimento scolastico)

 

  1.  La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all’articolo 12, di seguito denominata Consulta, istituisce assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitaria.

  2.  La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1, nei limiti della diponibilità di bilancio.

  3.  Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti della diponibilità di bilancio, nell’ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all’estero, dove risiedono significative comunità di calabresi nel mondo per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.

  4.  Per agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale e la frequenza della scuola dell’obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:

       a)  corsi di recupero linguistico;

       b)  corsi di lingua e cultura italiana.

 

Art. 6

(Attività culturali e promozionali)

 

  1.  La Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, iniziative e attività culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare, fra le comunità dei calabresi nel mondo, il valore dell’identità del Paese d’origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

  2.  La Regione favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i Paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 11.

  3.  Le iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei calabresi nel mondo e altre istituzioni culturali.

  4.  A tal fine la Regione promuove e favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a trentadue anni, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

 

Art. 7

(Turismo e Investimenti produttivi)

 

  1.  Nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e agricolo, all’internazionalizzazione e agli investimenti produttivi, la Regione mira:

       a)  a promuovere l’offerta turistica e quella dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;

       b)  a favorire, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui all’articolo 11, un rinnovato interesse, in particolare, da parte delle nuove generazioni, per la scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d’origine;

       c)  a far conoscere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;

       d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l’effettuazione di investimenti nel campo dell’economia, della cultura e del turismo;

       e)  d’intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, a stipulare accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici, culturali e turistici.

  2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della Consulta.

 

Art. 8

(Informazione)

 

  1.  La Regione, ritenendo l’informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà regionale, provvede alla realizzazione di una sezione del portale web ufficiale della Regione Calabria dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel mondo, accessibile dall'home page del medesimo portale, senza alcun onere aggiuntivo.

  2.  La sezione è dedicata all’informazione sulle politiche regionali in tema di emigrazione e allo scambio e divulgazione di informazioni.

 

Art. 9

(Giornata dell’accoglienza)

 

  1.  È istituita, con cadenza annuale, la giornata dell’accoglienza da tenersi in concomitanza della riunione della Consulta, di cui all’articolo 12.

  2.  In occasione della giornata dell'accoglienza, il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerenza a cittadini illustri di origine calabrese che hanno operato nel mondo onorando il nome della Calabria.

 

Art. 10

(Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)

 

  1.  Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, nomina l’ambasciatore dei calabresi nel mondo, di seguito denominato ambasciatore, scelto per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse.

  2.  L’ambasciatore rappresenta l'immagine della regione Calabria nel mondo.

  3.  L’incarico è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni legate all’incarico.

 

Titolo III

Associazionismo

 

Art. 11

(Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni)

 

  1.  La Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro.

  2.  Le singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni. La federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.

  3.  Presso l’ufficio competente è istituito il registro delle associazioni e federazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.

  4.  Il registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione. Per tale scopo, le associazioni e le federazioni iscritte, presentano ogni due anni all’ufficio competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

  5.  Le federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al registro. La domanda d’iscrizione deve essere corredata da:

       a)  copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;

       b)  indicazione dell’organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della sede;

       c)  copia autenticata dell’estratto libro soci.

  6.  Le federazioni e le associazioni, ciascuna nell’ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi nel mondo di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta di cui all’articolo 12, secondo le modalità di cui all’articolo 13. Ad esse possono essere concessi contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50 per cento della spesa documentata e fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro e, comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.

  7.  Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio:

       a)  entro il 31 dicembre dell’anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre;

       b)  entro il 30 giugno, per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.

  8.  Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione d’ufficio, dalla seguente documentazione:

       a)  programma delle attività per le quali si richiede il contributo;

       b)  bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione o federazione, contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.

  9.  Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione giustificativa in originale.

 

Titolo IV

Organismi

 

Art. 12

(Consulta regionale dei calabresi nel mondo)

 

  1.  Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

  2.  La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:

       a)  il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

       b)  un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all’articolo11;

       c)  tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui all’articolo 11;

       d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

  1) Francia 1;

  2) Belgio 1;

  3) Svizzera 1;

  4) Regno Unito 1;

  5) Germania 1;

  6) Brasile 4;

  7) Argentina 4;

  8) Venezuela 1;

  9) Cile 1;

10) Stati Uniti d’America 4;

11) Canada 4;

12) Australia 4;

13) Colombia 1;

14) Uruguay 1;

15) Giappone 1.

Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;

       e)  quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

1) Francia 1;

2) Belgio 1;

3) Svizzera 1;

4) Regno Unito 1;

5) Germania 1;

6) Brasile 1;

7) Argentina 1;

8) Venezuela 1;

9) Cile 1;

10) Stati Uniti d’America 1;

11) Canada 1;

12) Australia 1;

13) Colombia 1;

14) Uruguay 1;

15) Giappone 1.

  3.  La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.

 

Art. 13

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

 

  1.  Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

  2.  Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei componenti della Consulta.

  3.  L'indicazione dei candidati consultori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

  4.  La Consulta elegge in seno ad essa un vicepresidente ed il Comitato direttivo di cui all’articolo 17.

  5.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura regionale competente per i problemi dell’emigrazione di categoria non inferiore a D.

  6.  Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.

  7.  Due assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato che deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.

  8.  Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

  9.  La Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.

  10.     La Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali. I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.

  11.     La Consulta, d’intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni e gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso videoconferenza.

  12.     Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

  13.     Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di voto, in numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della Consulta.

 

Art. 14

(Compiti della Consulta)

 

  1.  La Consulta ha i seguenti compiti:

       a)  esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all’articolo 20, nonché sui relativi criteri d’applicazione;

       b)  promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel mondo;

       c)  avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;

       d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;

       e)  esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all’articolo 5;

       f)  collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria calabrese;

       g)  creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;

       h)  contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell’emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

 

Art. 15

(Bilancio della Consulta)

 

  1.  La Consulta provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti con:

       a)  lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

       b)  gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;

       c)  gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.

 

Art. 16

(Comitato direttivo della Consulta)

 

  1.  Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal vicepresidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in seno ad essa, secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all’articolo 17, garantendo la presenza dei giovani e la rappresentanza femminile.

  2.  La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

  3.  Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario incaricato della redazione del verbale.

  4.  Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione della presente legge.

  5.  Il Comitato, in particolare:

       a)  cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell’emigrazione;

 

       b)  svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;

       c)  propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative riguardanti le finalità della presente legge;

       d) redige una relazione annuale sull'attività svolta dai Consultori nell'ambito delle proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di riunione della Consulta.

  6.  Le sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno

la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto del Presidente della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.

  7.  Il Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.

  8.  Il segretario della Consulta verbalizza le riunioni.

 

Art. 17

(Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo)

 

  1.  Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:

       a)  un vicepresidente della Consulta;

       b)  otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno uno per l’Europa, uno per l’America del Nord, uno per l’America del Sud, uno per l’Australia, uno per l’Italia.

  2.  Per l’elezione del vicepresidente della Consulta e dei componenti del Comitato direttivo, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i Consultori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

  3.  Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

Art. 18

(Piano annuale degli interventi)

 

  1.  La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge da realizzarsi nell’anno successivo.

  2.  Il Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento.

  3.  Il Piano annuale, altresì, dispone il riparto di massima della spesa e stabilisce i criteri di attuazione.

 

Art. 19

(Spese per il funzionamento della Consulta)

 

  1.  Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle riunioni della stessa e del Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate svolte nell’ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese equiparato a quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente per i dipendenti regionali di cat. D.

  2.  Agli esperti di cui all'articolo 13, comma 13, spetta un rimborso pari a quello previsto per i Consultori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.

 

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

 

  1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2018-2020, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

  2.  Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

  3.  La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 21

(Abrogazioni)

 

  1.  È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).

  2.  Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di  sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta.

  3.  Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.

 

Art. 22

(Clausola generale di coordinamento)

 

  1.  I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla l.r. 54/2012 si intendono riferiti alla presente legge, se ed in quanto compatibili.

 

Art. 23

(Entrata in vigore)

 

  1.  La presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Esame abbinato:

Proposta di legge numero 214/10^ di iniziativa dei consiglieri A. Bova, G. Arruzzolo, F. Cannizzaro, A. Nicolò, G. Graziano, G. Morrone, S. Romeo, G. Giudiceandrea, F. Sergio, G. Neri, D. Battaglia recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Proposta di legge numero 215/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza” (Del. n. 296)

È in discussione il testo unificato: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)

Art. 3 (Osservatorio indipendente sull’attuazione partecipata)

Art. 4 (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

Art. 5 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore

dell'educazione alla legalità)

Art. 6 (Sezione di documentazione della legalità)

Art. 7 (Costituzione in giudizio)

 

Titolo II

Promozione della legalità

 

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

 

Art. 8 (Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

Art. 9 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

Art. 10 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

 

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

 

Art. 11 (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore diminori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

 

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura

e di estorsione

 

Art. 12 (Disposizioni generali e definizioni)

Art. 13 (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)

Art. 14 (Destinatari del Fondo)

Art. 15 (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

 

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa

al gioco d’azzardo patologico

 

Art. 16 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

 

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

 

Art. 17 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

Art. 18 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

Art. 19 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

Art. 20 (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari.)

 

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

 

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 

Art. 21 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Art. 22 (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

Art. 23 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

 

Capo II

Edilizia e costruzioni

 

Art. 24 (Oggetto)

Art. 25 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

Art. 26 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

Art. 27 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

Art. 28 (Efficacia dei titoli abilitativi)

Art. 29 (Elenco regionale dei prezzi)

 

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

 

Art. 30 (Ambito di applicazione)

Art. 31 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

Art. 32 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

Art. 33 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

 

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

 

Art. 34 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

Art. 35 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

Art. 36 (Rete del lavoro agricolo di qualità)

Art. 37 (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)

 

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

 

Art. 38 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

Art. 39 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

 

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

 

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

 

Art. 40 (Principi generali e Codice etico)

Art. 41 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

Art. 42 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

Art. 43 (Adempimenti in corso di mandato)

Art. 44 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

 

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

 

Art. 45 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

Art. 46 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

Art. 47 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

Art. 48 (Aggiornamenti e variazioni)

Art. 49 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

Art. 50 (Diffida e sanzioni amministrative)

Art. 51 (Pubblicazione sul BURC)

 

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

 

Art. 52 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

Art. 53 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

Art. 54 (No slot day)

Art. 55 (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

Art. 56 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

Art. 57 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

Art. 58 (Clausola valutativa)

Art. 59 (Norma finanziaria)

Art. 60 (Abrogazioni)

Art. 61 (Entrata in vigore)

 


 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Principi e finalità)

 

  1.  Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.

  2.  La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:

       a)  di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell’accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”;

       b)  di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

       c)  di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

 

Art. 2

(Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo

e del cyberbullismo)

 

  1.  La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la ‘ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.

  2.  La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la  ‘ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

  3.  Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

       a)  i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

       b)  un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

       c)  un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla l. 108/1996;

       d) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria).

  4.  La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

  5.  Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

       a)  l’assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;

       b)  un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale;

       c)  un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;

       d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza;

       e)  un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale;

       f)  un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari della Calabria;

       g)  un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;

       h)  un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;

       i)   un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI – Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del Corecom.

  6.  I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l’evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.

  7.  Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

  8.  I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta.

  9.  La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

Art. 3

(Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)

 

  1.  Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.

  2.  L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Tre componenti sono indicati dalle forze politiche di maggioranza del Consiglio regionale e due componenti dalle forze politiche di minoranza, nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.

  3.  I componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un elenco di soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale, tra le personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità e trasparenza, e di contrasto alla corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto all'amministrazione regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria e dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi forma o gruppo di pressione.

  4.  I componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

  5.  I componenti dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla Regione a qualsiasi titolo.

  6.  L'incarico di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

  7.  L'Osservatorio indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al Consiglio regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare. La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:

       a)  il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

       b)  l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

  8.  Ai lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non permanenti:

       a)  un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

       b)  un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;

       c) un rappresentante dell'Università della Calabria;

       d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani della Calabria (ANCI Calabria);

       e)  un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio;

       f) un rappresentante della direzione scolastica regionale calabrese;

       g)  i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIIAA) e della Unioncamere Calabria;

       h)  un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;

       i)   un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;

       j)   un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso Pubblico - Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie";

       k)  un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

       l)   un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;

     m)  un rappresentante delle associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.

  9.  I componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

 

Art. 4

(Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

 

  1.  La Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la legalità di cui all’articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l’insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire:

       a)  i rischi di infiltrazione criminale e ’ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l’espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato;

       b)  i fenomeni di usura e di estorsione.

  2.  Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.

  3.  Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.

  4.  Per rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA, la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

 

Art. 5

(Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti

nel settore dell'educazione alla legalità)

 

  1.  La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti:

       a)  le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 dello stesso Codice e operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta;

       b)  le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Calabria, di cui all’articolo 15 della l. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2, della l. 44/1999, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 220/2007;

       c)  gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;

       d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 del d. lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.

  2.  Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e ‘ndranghetista- mafioso.

  3.  La Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può stipulare accordi e convenzioni con  associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell’economia responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.

 

Art. 6

(Sezione di documentazione della legalità)

 

  1.  Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria storica.

  2.  Il Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare, promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:

       a)  relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

       b)  forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;

       c)  la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l’impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

 

Art. 7

(Costituzione in giudizio)

 

  1.  La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

  2.  La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).

  3.  La Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può costituirsi parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per delitti di criminalità organizzata.

  4.  La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale. La costituzione e rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all’Avvocatura regionale.

  5.  La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

  6.  La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.

 

Titolo II

Promozione della legalità

 

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

 

Art. 8

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità

e della cittadinanza responsabile)

 

  1.  Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e ‘ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 5.

  2.  La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:

a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi della

collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

       b)  attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;

       c)  realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche,socioeconomiche, politiche e di costume;

       d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta regionale nei limiti dei finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata ‘ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

       e)  attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione;

       f)  promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

       g)  pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti “pizzo free” anche attraverso l’attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

            1) sviluppo della cultura della legalità;

            2) prevenzione dell'usura;

            3) recupero dei beni immobili confiscati;

            4) memoria delle vittime innocenti della criminalità ‘ndranghetista.

  3.  L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

Art. 9

(Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

 

  1.  La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d’impresa e nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di

accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

       a)  preferenza in graduatoria;

       b)  attribuzione di punteggio aggiuntivo;

       c)  riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

  2.  La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

  3.  In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l’attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d’uso.

 

Art. 10

(Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali

a rischio di infiltrazione mafiosa)

 

  1.  La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

       a)  la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;

       b)  la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

       c)  l'emanazione, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

       d) l’adozione di un codice etico regionale, l’istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.

  2.  Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il Ministero dell’Interno e gli enti locali al fine di:

       a)  prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa;

       b)  attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;

       c)  monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;

       d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.

 

 

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

 

Art. 11

(Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

 

  1.  La Regione Calabria, in attuazione dell’accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”, richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:

       a)  minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;

       b)  minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

       c)  figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

       d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell’articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

       e)  minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

       f)  minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

  2.  Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

       a)  assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l’assistenza psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

       b)  contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall’autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell’amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

       c)  contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l’autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);

       d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

 

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno

di usura e di estorsione

 

Art. 12

(Disposizioni generali e definizioni)

 

  1.  La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di usura e di estorsione.

  2.  La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:

       a)  monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;

       b)  svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

       c)  informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull’utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.

  3.  Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

  4.  Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.

  5.  Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

 

Art. 13

(Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)

 

  1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, di seguito denominato “Fondo”, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.

  2.  L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.

  3.  La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

  4.  La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

 

Art. 14

(Destinatari del Fondo)

 

  1.  I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.

  2.  I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

  3.  Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

 

Art. 15

(Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

 

  1.  Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, la Giunta regionale concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito prevedendo un massimale di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:

       a)  attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce;

       b)  autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.

  2.  L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

  3.  Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

  4.  Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

 

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa

al gioco d’azzardo patologico

 

Art. 16

(Interventi per la prevenzione dell’usura connessa

al gioco d'azzardo patologico)

 

  1.  Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

  2.  I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

  3.  Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

       a)  istituti scolastici di ogni ordine e grado;

       b)  centri di formazione per giovani e adulti;

       c)  luoghi di culto;

       d) impianti sportivi;

       e)  ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

       f)  strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

       g)  istituti di credito e sportelli bancomat;

       h)  esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

       i)   stazioni ferroviarie.

  4.  Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmento o visibilmente separate dall’area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

  5.  La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite  su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:

  a)  interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

            1)  ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

            2)  a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

            3)  ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

            4)  ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

            5)  a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;

  b)  interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;

  c)  la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

  d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

  e)  l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

  f)  interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

  6.  E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. E’ altresì vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.

  7.  Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

  8.  Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

  9.  L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

  10.     Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

  11.     In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla  cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

  12.     Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d’azzardo.

  13.     I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.

 

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

 

Art. 17

(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo

per fini sociali dei beni sequestrati)

 

  1.  La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso:

            a)           l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011;

            b)           la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

            c)           la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

  2.  Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

 

Art. 18

(Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

 

  1.  La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di sostenere il mantenimento dell’occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

 

Art. 19

(Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

 

  1.  La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

  2.  Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:

       a)  monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

       b)  promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

            1)  meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;

            2)  meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

       c)  monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l’attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

  3.  Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

       a)  promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

       b)  promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

       c)  promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

       d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;

       e)  promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:

            1)  le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;

            2)  le associazioni dei manager pubblici e privati;

            3)  l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

  4.  La Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 20

(Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari)

 

  1.  La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

  2.  La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali. Coadiuva azioni di sviluppo delle competenze e azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai progetti di piena integrazione sociale.

  3.  La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa

in atto al momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

  4.  Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

  5.  Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1 della l. 407/1998 e all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990.

  6.  La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

  7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni di giustizia qualificati come tali, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, in conformità all’articolo 7, lettera h), della medesima l. 6/2018.

 


Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

 

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 

Art. 21

(Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

 

  1.  Presso l’Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell’Osservatorio Nazionale istituito presso l’ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.

  2.  L’Osservatorio contribuisce all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:

       a)  acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

       b)  garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

       c)  promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;

       d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;

       e)  promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della l. 190/2012.

  3.  Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano all’Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all’esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell’esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.

Art. 22

(Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

 

  1.  La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

  2.  Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.

  3.  I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

  4.  L’Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.

 

Art. 23

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

 

  1.  La Regione promuove, in attuazione dell’articolo 10 bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e ‘ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

  2.  Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

  3.  Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell’ambito degli appalti pubblici, opera per:

       a)  sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

       b)  promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d. lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

       c)  promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

       d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

       e)  promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

       f)  rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

       g)  promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

       h)  valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

  4.  Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

  5.  L’elenco delle imprese denuncianti si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 e consistenti in:

       a)  affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

       b)  affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

       c)  lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

  6.  Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco delle imprese denuncianti per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all’elenco delle imprese denuncianti in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

 

Capo II

Edilizia e costruzioni

 

Art. 24

(Oggetto)

 

  1.  Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

 

Art. 25

(Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

 

  1.  Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

  2.  Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

       a)  soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all’articolo 34 del d. lgs. 50/2016;

       b)  soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

       c)  soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

       d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

       e)  soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

  3.  Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

  4.  La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia

di salute e sicurezza.

Art. 26

(Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

 

  1.  La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.

  2.  La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

  3.  La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:

       a)  al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

       b)  ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni accertate.

 

Art. 27

(Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

 

  1.  La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

       a)  alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

       b)  ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

       c)  a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

 

Art. 28

(Efficacia dei titoli abilitativi)

 

  1.  Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.

  2.  Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

  3.  Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

  4.  Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

 

Art. 29

(Elenco regionale dei prezzi)

 

  1.  Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

  2.  L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

 

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

 

Art. 30

(Ambito di applicazione)

 

  1.  Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

 

Art. 31

(Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio  e dei servizi complementari)

 

  1.  Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

  2.  Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell’allegato al decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di cui

all'articolo 7 del medesimo regolamento.

  3.  Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

 

Art. 32

(Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento

dell'attività ispettiva e di controllo)

 

  1.  Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, opera in particolare per:

       a)  sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

       b)  promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, senza oneri a carico del bilancio regionale, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

       c)  promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

       d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

       e)  rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

 

Art. 33

(Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

 

  1.  La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.

  2.  Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

 

Art. 34

(Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio,

dei pubblici esercizi e del turismo)

 

  1.  La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

  2.  Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale:

       a)  la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;

       b)  controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;

       c)  osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

  3.  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

 

Art. 35

(Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti

nel settore agroalimentare)

 

  1.  La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

  2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

 

 

Art. 36

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

 

  1.  La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualifichino per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

Art. 37

(Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)

 

  1.  Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

  2.  La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle  imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.

  3.  La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 159/2011.

  4.  La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d’intesa contro il caporalato e lo fruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori:

       a)  stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

       b)  istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

       c)  concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico programma annuale denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, che individua le aree e le istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di diffusione del caporalato nell’area;

       d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

       e)  sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

       f)  organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;

       g)  potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;

       h)  attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

       i)   attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;

       l)   istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

  5.  Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

 

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

 

Art. 38

(Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante

da attività estrattive e minerarie)

 

  1.  I soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.

  2.  La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva.

  3.  Il comune o l’unione di comuni competente, anche su segnalazione dell’Arpacal o della protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

       a)  qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;

       b)  qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall’articolo 31.

 

Art. 39

(Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

 

  1.  La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

  2.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

  3.  La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del d. lgs. 159/2011 da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

 

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

 

Art. 40

(Principi generali e Codice etico)

 

  1.  La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l’eticità dell’azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.

  2.  Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell’esercizio delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell’Istituzione che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale.

 

Art. 41

(Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

 

  1.  Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

       a)  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e  su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

       b)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

       c)  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

       d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

  2.  Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

       a)  il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

       b)  nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

  3.  I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 46.

  4.  La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 15 della l. 515/1993.

  5.  La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

  6.  Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

 

Art. 42

(Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

 

  1.  Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3.

  2.  Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 41, comma 4.

  3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

 

Art. 43

(Adempimenti in corso di mandato)

 

  1.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

  2.  Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.

  3.  Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile

che eccedono il valore di 150 euro.

  4.  I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

 

Art. 44

(Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

 

  1.  Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

  2.  Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

  3.  Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.

 

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

 

Art. 45

(Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale

e degli assessori regionali)

 

  1.  È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".

  2.  Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.

  3.  I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

  4.  I singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

 

Art. 46

(Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

 

  1.  Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:

       a)  l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;

       b)  il curriculum;

       c)  gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;

       d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;

       e)  gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;

       f)  i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

       g)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;

       h)  la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

       i)   la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

       l)   la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);

     m)  i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 43, comma 3;

      n)  gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;

       o)  la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;

       p)  elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

       q)  l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

  2.  Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

  3.  I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

  4.  I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

  5.  Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.

 

Art. 47

(Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

 

  1.  Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:

       a)  per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 42 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

       b)  per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

  2.  La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

  3.  I dati di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.

  4.  Si applica l’articolo 46, commi 4 e 5.

 

Art. 48

(Aggiornamenti e variazioni)

 

  1.  Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.

  2.  Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).

  3.  L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.

 

Art. 49

(Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

 

  1.  Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l’articolo 41, comma 3.

  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

 

Art. 50

(Diffida e sanzioni amministrative)

 

  1.  In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

  2.  In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

  3.  L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

  4.  La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

  5.  La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

  6.  I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.

 

Art. 51

(Pubblicazione sul BURC)

 

  1.  La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all’articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

 

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

 

Art. 52

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari

di cariche istituzionali di garanzia)

 

  1.  Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all’articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

       a)  Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);

       b)  Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM);

       c)  Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).

  2.  I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

 

Art. 53

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

 

  1.  Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti:

       a)  presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);

       b)  presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

       c)  presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

       d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.

  2.  Le dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

  3.  Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).

  4.  I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.

  5.  Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso di cui al comma 6.

  6.  Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

Art. 54

(No slot day)

 

  1.  In attuazione del comma 5 dell’articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

 

Art. 55

(Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

 

  1.  In attuazione dell’articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

 

Art. 56

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

 

  1.  In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

 

 

Art. 57

(Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

 

  1.  La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

  2.  La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

       a)  che l'associazione non persegua fini di lucro;

       b)  che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Calabria.

  3.  La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

  4.  Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

Art. 58

(Clausola valutativa)

 

  1.  Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

  2.  A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

       a)  l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

       b)  la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

       c)  la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all’articolo 19;

       d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 23;

       e)  l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;

       f)  l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

       g)  l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;

       h)  le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

  3.  La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all’articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

  4.  La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, approva un regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell’Osservatorio di agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all’articolo 5.

  5.  Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

  6.  La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.

 

Art. 59

(Norma finanziaria)

 

  1.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede:

       a)  per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

       b)  per 280.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio”, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

       c)  per 2.500,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità e per le annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01, programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

       d) per 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 - Azione 9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione 12, programma 10 (U.12.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

       e)  per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

  2.  Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

  3.  La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 60

(Abrogazioni)

 

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

       a)  legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);

       b)  articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza);

       c)  legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31(Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);

       d) legge regionale 24 settembre 2010, n.24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441);

       e)  legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);

       f)  legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie);

       g)  legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n.3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);

       h)  il comma 3 dell’articolo 10 ter, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare));

       i)   legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);

       j)   articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1(Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

Art. 61

(Entrata in vigore)

 

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.