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LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
_________
n.50
SEDUTA Di MARTEDì’ 17 APRILE 2018
PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO E DEL SEGRETARIO QUESTORE GIUSEPPE NERI
Presidenza
del Presidente Nicola Irto
La
seduta inizia alle 17,08
Dà avvio ai
lavori invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta
precedente.
Dà lettura del
verbale della seduta precedente.
Pone ai voti il
verbale della seduta precedente che è approvato senza osservazioni.
Dà lettura delle comunicazioni.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Esposito. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Volevo
chiedere di poter richiamare in Aula due mozioni da aggiungere all'ordine del
giorno. Si tratta, in particolare, della mozione numero 99 “Sullo stato di
attuazione della rete oncologica calabrese hub
e spoke ad integrazione territoriale”, presentata in data 9 novembre 2017 con
protocollo numero 45366, e la mozione numero 103 su “Istituzione del Centro
regionale di farmacovigilanza”.
La pregherei di farle avere
alla Presidenza per porle in votazione. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Gallo. Prego, ne ha facoltà.
Presidente, volevo chiedere
l'inserimento di due ordini del giorno: “Sulla situazione occupazionale ed imprenditoriale
del comparto agricolo della Piana di Sibari e Cammarata e l'altro “Sulla
riorganizzazione del sistema di interventi e servizi sociali”.
Anche lei, consigliere
Gallo, può consegnarli alla Presidenza per votarne l’inserimento.
Passiamo al primo punto
all'ordine del giorno, che riguarda la proposta di legge numero 66/10^ di
iniziativa del consigliere Greco, recante “Legge organica in materia di
relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”.
Il relatore del
provvedimento è il consigliere Greco, cui cedo la parola per l’illustrazione.
Grazie, Presidente. Si
tratta di una proposta di legge che parte dalla modifica della legge numero 54
del 2012 e che si prefigge la razionalizzazione delle azioni a favore dei
calabresi nel mondo, sia attraverso l'eliminazione della discrasia creatasi tra
la sempre più carente dotazione finanziaria e il costo complessivo degli
interventi previsti dalla stessa legge, sia attraverso la pulizia del testo
attualmente vigente che, a causa di ripetute modifiche alla legge numero 54 del
2012, risulta carico di ripetizioni e disposizioni ormai superate, generatrici
di dubbi ed errori interpretativi, come nel caso dell'articolo 25, che ancora
regolamenta la Fondazione dei calabresi nel mondo, struttura di cui sono note
le vicende e di cui questa Giunta ne ha voluto la dismissione.
L'intento è quello di
aggiungere una corretta ridistribuzione della spesa regionale a favore della
mobilità dei calabresi che, nonostante i cambiamenti sociali intervenuti,
continua ad esistere.
In un contesto di crisi
economica, finanziaria e sociale torna a crescere il fenomeno migratorio della
mobilità delle persone che rivendicano e ricercano un lavoro. L'Italia, oltre
che Paese di immigrazione, é di nuovo un Paese che alimenta significativi
flussi di emigrazione giovanile, anche se coloro che oggi lasciano la Calabria
vivono situazioni diverse da quelle vissute dai loro predecessori; in chi parte
c'è una maggiore preparazione scolastica, qualificazione e
professionalizzazione. Per venire incontro alle mutate esigenze del fenomeno
migratorio è necessario ridurre, concentrare, riorganizzare gli interventi e
ripensare i luoghi degli organismi deputati alla rappresentanza delle comunità
dei calabresi emigrati, incoraggiare il lavoro in rete delle associazioni,
finalizzare i contributi alla realizzazione di progetti significativi ed
investire sui responsabili delle associazioni per l'accoglienza dei nuovi
emigrati.
Sul piano operativo e con la
presente proposta di modifica si intende, quindi, introdurre la possibilità per
le associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di accedere a
contributi per lo svolgimento di attività di accoglienza. I nostri connazionali
emigrati da tempo e organizzati in comunità stabili, essendo possessori di
esperienza, conoscitori delle realtà locali e soprattutto delle difficoltà
incontrate, possono contribuire all'integrazione dei nuovi immigrati e,
indirettamente, al rafforzamento dei rapporti all'interno delle collettività
emigrate.
Le associazioni iscritte nel
registro regionale dell'emigrazione ampliano il loro ruolo, si svecchiano e
diventano organismi accoglienti per la nuova mobilità giovanile, caratterizzata
da una richiesta di maggiore flessibilità che implica il fare rete, la
creazione di nuove forme di collaborazione anche economiche sul territorio
dalle quali, non va escluso, potrebbero generarsi importanti ritorni economici.
Da qui l'idea
dell'introduzione della videoconferenza per svolgere le riunioni del Comitato
direttivo della Consulta, al fine di applicare da un lato l’innovazione tecnologica
ed ottenere, dall’altro, un notevole risparmio per la Regione Calabria che, ad
esempio, fino ad oggi inviava alle associazioni iscritte lettere raccomandate
estere per qualsiasi comunicazione.
Di conseguenza, vengono
riviste le modalità di concessione ed erogazione di contributi alle
associazioni, con l'abolizione del contributo fino ad euro mille per le spese
di funzionamento a favore dell'introduzione della contribuzione fino al 50%
della spesa documentata; per attività e progetti sociali, culturali,
informativi, formativi e promozionali riconosciuti e qualificati, viene
pertanto introdotta una selezione più rigida nell'erogazione dei contributi,
creando meno spese, non più erogati a pioggia, ma bensì dietro apposita
verifica preventiva, sempre nei limiti delle risorse disponibili già allocate
nel Capitolo di riferimento, finanziando iniziative ritenute assolutamente
meritevoli e da cui potrebbero derivare benefici per la Regione Calabria in
termini di immagine ed anche economici. Le domande di contributo, infatti,
inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente
documentate, devono pervenire al competente ufficio entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre,
ed entro il 30 giugno per le manifestazioni che si svolgono nel secondo
semestre.
Viene dato il giusto risalto
alle iniziative a favore dei giovani calabresi residenti all'estero, con
particolare riguardo allo studio dell'italiano, della formazione specialistica post-universitaria
e della diffusione della cultura, privilegiando anche la comunicazione e l’informazione
attraverso un portale web dedicato alle politiche regionali per l’emigrazione.
Razionale è anche la scelta
di ridefinire il ruolo dei consultori, che ricordo essere stati nominati nel
settembre 2016 ampliando, ove occorra, la loro competenza territoriale ad altri
Paesi sprovvisti di rappresentanti.
La disponibilità alla
trasmissione ed alla fruibilità dell'informazione vengono privilegiate in
modalità digitale attraverso la pagina web “Calabresi nel mondo” dedicata alle
politiche regionali per le migrazioni e all'incontro telematico tra calabresi
residenti in Calabria, in Italia, all'estero e loro discendenti. Grazie.
Ci sono interventi? Se non
ci sono interventi passiamo all'esame del provvedimento articolo per articolo.
Articolo 1
(E’ approvato);
Articolo 2
(E’ approvato);
Articolo 3
(E’ approvato);
Articolo 4
(E’ approvato);
Articolo 5
(E’ approvato);
Articolo 6
(E’ approvato);
Articolo 7
(E’ approvato);
Articolo 8
(E’ approvato);
Articolo 9
(E’ approvato);
Articolo 10
(E’ approvato);
Articolo 11
(E’ approvato);
Articolo 12
(E’ approvato);
Articolo 14
(E’ approvato);
Articolo 15
(E’ approvato);
Articolo 16
(E’ approvato);
Articolo 17
(E’ approvato);
Articolo 18
(E’ approvato);
Articolo 19
(E’ approvato);
All’articolo 20 è stato
presentato un emendamento, protocollo numero 18580, a firma del consigliere
Greco. Prego, consigliere Greco.
L'articolo 20 è così
sostituito per adeguarsi al fatto che era passato in Commissione prima del
bilancio di previsione: “Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute
nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 300 mila, per
ciascuna delle annualità del bilancio 2018/2020, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse allocate nella missione 12, Programma 12 08 dello
stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Alla copertura
finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti
consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilito
nella legge di approvazione del bilancio di previsione. La Giunta regionale è
autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione 2018/2020”.
Parere della Giunta? Favorevole. Pongo
in votazione l'emendamento. E’ approvato.
Articolo 20
(E’ approvato per come emendato);
Articolo 21
(E’ approvato);
Articolo 22
(E’ approvato);
All’articolo 23 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18581, a firma del consigliere Greco. Prego,
consigliere Greco.
Anche questo emendamento si rende
necessario poiché è passato un po’ di tempo dall'approvazione da parte della
commissione: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Calabria”.
Parere della Giunta? Favorevole. Pongo
in votazione l'emendamento che é approvato.
Articolo 23
(E’ approvato per come emendato);
Passiamo alla votazione della legge nel
suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale.
(Interruzione)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Esposito. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo per
ribadire il voto contrario del nostro gruppo su questa legge, perché non ci
convince la sua ratio o, per meglio
dire, ci convince la ratio, ma nella
legge non vediamo nessun risultato che miri effettivamente ad una normativa per
abbattere le spese di rappresentanza e anche i costi dei rimborsi.
In sostanza si tratta di una legge che
va ad abrogare la legge regionale numero 54 del 2012 e, tra le altre cose, c'è
ancora in itinere una liquidazione della Fondazione Calabresi del mondo, quindi
non saprei se, da un punto di vista giuridico, al di là delle procedure penali
che non ci interessano, e da un punto di vista proprio strettamente economico, la
cosa possa avere anche una ricaduta sulla messa in liquidazione della
Fondazione stessa.
Ancor di più, non convince la
ricostituzione di una Consulta che diminuisce i membri da 57 a 50, ma che non
si capisce bene da chi debba essere costituita. Una Consulta che si può anche
giovare di esperti che, magari, saranno chiamati in videoconferenza, ma poi si
parla di rimborsi equiparati a quelli dei dipendenti pubblici di categoria D.
Non ci convince soprattutto la
distribuzione del finanziamento, perché soltanto 10 mila euro vengono messi
veramente a disposizione di alcune tematiche particolari dei nostri emigrati
all'estero, come ad esempio il ritorno delle salme; stiamo parlando
dell'aspetto più grave che possa riguardare un nostro emigrato in Europa o nel
resto d'Europa, dove vengono finanziati 5 mila euro all'anno, mille euro se si
muore in Europa, 2 mila euro al massimo se si muore oltre Europa e 5 mila euro
per gli emigrati calabresi che vogliono ritornare nella propria regione.
Una serie di considerazioni. Tra le
altre cose, la legge ha un finanziamento racchiuso nella legge regionale numero
54 del 2012 per il 2018/2019 e per il 2020 deve essere finanziata da risorse
autonome della Regione Calabria. Una serie di considerazioni ci pongono a non
votare questa legge come gruppo, non per essere poco sensibili rispetto alle
tematiche dei nostri emigrati all'estero, ma perché non la condividiamo proprio
nella sostanza e nel merito, perché questa legge rimane in sé un carrozzone con
una Consulta di cui non vengono ben definiti né i compiti né chi ci deve fare
parte, ma soprattutto non ci convince la distribuzione delle risorse
finanziarie poste in essere in questa legge con 300 mila euro all'anno, di cui
150 mila per far funzionare la Consulta, tutto il resto per gli aspetti sociali
che indubbiamente nella premessa sono condivisibili in pieno.
Il problema è che poi nella sua
attuazione, secondo noi, questa legge non va mirare al contenimento delle spese,
dei rimborsi e di quella che è la spesa di rappresentanza dei nostri emigrati
all'estero.
Ci sono altre dichiarazioni
di voto? Prego, presidente Oliverio.
Intervengo innanzitutto per ringraziare
il consigliere Orlandino Greco per aver proposto questo importante strumento
legislativo assieme al consigliere Franco Sergio.
Credo che in questa proposta di legge ci
sia innanzitutto una volontà, che è quella di rilanciare il rapporto tra la Regione
e le comunità dei calabresi nel mondo; farlo – e, non a caso, nella legge si
propongono fatti e strumenti innovativi – assumendo la presenza dei calabresi
nel mondo come risorsa per proiettare l'immagine della Calabria nel mondo, ma
anche e soprattutto alla luce di oltre un secolo e mezzo di emigrazione, per
trarne un vantaggio come Regione. Inostri calabresi nel mondo sono una risorsa che,
in quanto tale, può determinare una ricaduta positiva per la Regione Calabria,
sia in termini di proiezione dell'immagine della nostra terra, dei valori,
dell'identità e sia perché i migliori messaggeri della Calabria positiva nel
mondo sono i calabresi.
Ritengo che proprio partendo da questo
assunto in questa proposta di legge ci sia una impostazione innovativa rispetto
ad un passato nel quale sono state sprecate risorse immense, perché la verità é
proprio l'opposto di quello che si tende a rappresentare.
Proprio in queste settimane abbiamo
chiuso uno dei mulini che ha macinato risorse utilizzando la presenza dei
calabresi nel mondo, senza avere nessun ritorno e nessun rapporto con loro; mi
riferisco alla Fondazione che è in liquidazione per nostra chiara e precisa
scelta.
300 mila euro, a fronte dei milioni di
euro macinati nel corso degli anni attraverso la Fondazione calabresi nel mondo
che, tra l’altro, è oggetto di una indagine giudiziaria che è venuta a valle
della nostra volontà di metterla in liquidazione, sono poca cosa; sono risorse
essenziali, proprio a giustificare la sobrietà con la quale anche rispetto a
questa problematica vogliamo affrontare e mettere in campo una programmazione.
Dico questo perché credo che non si
possa svilire una operazione innovativa che punta a definire strumenti per
alimentare il turismo di ritorno, per sostenere le attività dei calabresi nel
mondo, ma soprattutto per fare della Consulta non un luogo o un organismo per
sprecare risorse; infatti è prevista anche la riunione attraverso la videoconferenza
della Consulta. Vogliamo utilizzare la videoconferenza, che rappresenta una
impostazione che tende ad arricchire il rapporto con i calabresi nel mondo e a
tenerlo costante a costi zero. E’ tutto l'opposto di quello che si tende a
rappresentare.
Davvero vogliamo dire che i 300 mila
euro in un anno destinati a questa politica rappresentano uno spreco di risorse?
Di cosa parliamo? Vorrei che si andasse, anzi lo farò io nelle prossime
settimane, lo chiederò al Presidente del Consiglio, porterò il bilancio annuale,
non degli ultimi 5 anni ma degli ultimi 20 delle risorse che, attraverso la
Fondazione Calabresi nel mondo ed altri strumenti, sono state destinate ad una
problematica per la quale non è stato prodotto nulla in forma di relazioni e di
ritorno per la nostra Regione.
D'altronde gli stessi membri della Consulta
lo possono testimoniare, ed io li ringrazio da qui oggi. Ringrazio coloro i quali
si sono messi a disposizione per far parte della Consulta da tutti i Paesi del
mondo e che sono rappresentati nella Consulta, per la serietà, il rigore ma
anche per la loro abnegazione e per il legame con la nostra terra, perché lo
fanno in gran parte gratuitamente, eccetto che per un biglietto, ve lo posso
garantire ed assicurare senza timore di essere smentito.
Li ringrazio da qui perché sono nostri
corregionali, figli di questa terra che mantengono vivo, forte e profondo il
legame con questa regione. Ecco perché credo che non si possa alterare con
battute che tendono ad alimentare il qualunquismo e la demagogia, utilizzando e
facendo leva su una problematica che non ha nulla a che vedere con gli sprechi
e con le risorse.
Di questo si tratta; parla solo la cifra:
300 mila euro per una problematica che vede irradiati i calabresi in tutto il
Pianeta.
Credo che avremmo dovuto discutere e dovremmo
discutere di merito, di come oggi i calabresi nel mondo possono dare un
contributo al riscatto e alla crescita del nostro territorio, oltre che a
mantenere vivo un rapporto con questa regione. Io ci credo molto perché nella emigrazione
abbiamo calabresi che hanno saputo realizzare funzioni importanti
nell'imprenditoria, nella scienza, nelle professioni, nelle istituzioni dei Paesi
dove hanno vissuto gran parte della loro vita, assurgendo a ruoli importanti anche
nella direzione delle istituzioni che, facendo rivivere e rinverdire questo
legame con la propria terra, possono dare un contributo importante e di ritorno
da tutti i Paesi da dove vivono questa loro esperienza lavorativa e con le
proprie famiglie.
Nell'articolato di questa legge c'è una
impostazione che va in questa direzione.
Non si tratta di una proposta di legge
caratterizzata da una impostazione assistenziale del contributo, ma che va
nella direzione della necessità di rinverdire questi rapporti, attraverso borse
di studio per i giovani di terza e quarta generazione, figli di emigrati in
collegamento con le nostre università che hanno fatto gemellaggi con importanti
sedi universitarie di alcuni di questi Paesi, dando vita ad uno scambio.
(Interruzione)
Questa osservazione che lei fa é altra
cosa. Bisogna aumentare. Benissimo!
Partiamo con la legge e poi, se
necessario, destineremo altre risorse, ma questo é altro argomento rispetto a
ciò che demolisce, perché c'è uno spreco in questa impostazione. Non è così, è
proprio l'opposto, è una correzione radicale di impostazione rispetto al
passato, ed insisto; si tratta dell'inserimento scolastico, delle attività
culturali e promozionali all'estero, attraverso le associazioni dei nostri
emigrati nei diversi Paesi del mondo.
Il turismo in investimenti produttivi è
un altro canale importante. E’ in corso una discussione importante per quanto
riguarda il turismo di ritorno che è una nicchia importante: incentivare
l’accessibilità attraverso i collegamenti aerei diretti o altri mezzi di
trasporto.
Se leggiamo questa legge articolo per
articolo a un artico c’è un'articolazione precisa. Poi c'è la scelta di istituire
anche un premio degli ambasciatori dei calabresi nel mondo, un’altra scelta
importante per la valorizzazione ed il recupero dell'orgoglio della calabresità
per dire che questa Regione non ha rimosso, non è indifferente rispetto a
quella che é la presenza dei suoi figli nel mondo, per cui ci siamo sforzati di
dare una impostazione innovativa.
Le risorse sono insufficienti? Credo di
si.
Ma questa è un'altra questione, rispetto
alle osservazioni che ho letto stamattina e che oggi ho visto riprendere in quest’
Aula.
Poi c'è il registro delle associazioni e
delle federazioni per evitare che ognuno decida ogni giorno a seconda dei problemi
che si pongono – chi conosce le problematiche dei calabresi nel mondo sa di
cosa parlo – proprio per istituzionalizzare e sistematizzare anche questo
rapporto.
Si tratta di uno strumento innovativo
che recupera, o meglio tende a recuperare, uno spazio, un'attenzione importante
per i calabresi nel mondo, e lo fa con un’impostazione nuova che é quella del
2020, e non quella degli anni ‘20 dell'altro secolo, cioè del Novecento; non
quella nostalgica, perché non abbiamo bisogno di recuperare impostazioni
nostalgiche che, invece, erano quelle alimentate – permettetemi questa
considerazione e poi concludo – da una lontananza di spazio, ma anche una
difficoltà di ritorno, perché negli anni ‘20 dell'altro secolo, partire
significava non ritornare. Oggi, dagli emigrati sparsi nel mondo abbiamo la
possibilità di un ritorno in tempo reale, perché la rete, l'abbattimento delle
relazioni in termini di temporalità consente una maggiore mobilità e una
maggiore circolarità dell’informazione e della conoscenza.
Uno strumento, quindi, che si colloca
nelle trasformazioni intervenute e che guarda ai nostri emigrati come a una
grande realtà umana, una risorsa sulla quale investire e per la quale vale la
pena legiferare perché i calabresi nel mondo sono parte, e devono esserlo, di
un progetto di riscatto e di crescita della Calabria.
Se non ci sono altri
interventi, passiamo alla votazione dell'articolato complessivo. Gli uffici
hanno rilevato che, nel porre gli articoli in votazione, ho saltato l'articolo
13 che pongo in votazione:
Articolo 13
(E’ approvato)
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Orsomarso per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
Intervengo per
dichiarazione di voto, per dire al presidente Oliverio che ho votato questa legge in Commissione bilancio,
dove spesso a causa della poca passione di questa maggioranza la mia presenza mantiene
il numero legale, ma credo che, in questo momento storico, più che dei
calabresi nel mondo bisognerebbe occuparsi molto di più dei calabresi in
Calabria.
Intervengo perché, per l'ennesima volta,
in quella che è la nostra cultura, la mia cultura, ma penso di poter parlare a
nome di tutta la minoranza, si parla sempre di cose positive elencando cose
negative, sulla responsabilità o irresponsabilità di alcune cose che non hanno
funzionato e che in questa Regione sono spesso accompagnate da analisi che
vanno fuori dai luoghi della politica. Dobbiamo sempre parlare. Potrei farlo per
quello che accade in questi tempi al Corap o nella forestazione, ma non ci
appartiene; eppure ci sono corpose negligenze, ma vorrei stare sul punto,
tant'è che oggi, nel corso dell'ennesima Commissione bilancio si è rinviata,
anche per volere di rappresentanti della maggioranza, una delibera di Giunta
che allocava risorse su questo settore, dove il tema centrale riguarda una
legge che ho votato perché la ritengo una leva identitaria. In Calabria siamo
un milione 950 mila, 920 mila, non ricordo, e nel mondo, fra oriundi e
quant’altro, superiamo i 6 milioni 800 mila. E’ ovvio che, rispetto a quello
che dobbiamo chiedere – oltre alla mano, perché i calabresi nel mondo stanno
molto meglio dei calabresi che vivono in Calabria – deve esserci un approccio che,
al di là delle critiche – ho visto qualche articolo di stampa – nei toni, anche
da parte sua Presidente, un po' più sereno sulle cose positive che si fanno.
Ripeto: ho dato il mio voto, ma non si
può sempre mettere a contrattare, e non devo difendere nulla e nessuno, perché
per me chi sbaglia paga, non c'è da difendere chi, chiamato ad alcune funzioni,
ha avuto la possibilità di utilizzare alcuni strumenti e, magari, non li ha utilizzati
nel modo giusto, sperperandoli in maniera finanche fraudolenta.
Tengo, quindi, a ribadire bene cosa
penso di queste proposte di legge che hanno anche il nostro sostegno: male l'impostazione
complessiva con cui costruiamo una Calabria che può essere importante per i
calabresi del mondo; male l'impostazione complessiva della Giunta. Faccio gli auguri,
l'ho fatto personalmente prima avvicinandomi al banco della Presidenza, ai
nuovi assessori che, tra l'altro, rappresentano un genere che può essere più
sensibile oggi ai problemi della Calabria e le salutiamo come uno stimolo
positivo. Anche sul tema dei calabresi
nel mondo, di questa risorsa avete complessivamente 4 anni, dobbiamo fare una critica
politica: non mettiamo dentro le polemiche ogni volta, lei per primo, Presidente,
che si pone come se vi fosse una responsabilità politica del centro-destra nel
suo complesso e non si trattasse invece di responsabilità personali.
In termini di responsabilità personali,
anche su questa maggioranza, mettendo il dito nella piaga, avremmo da ricordarne
ogni giorno, non dico a migliaia, come spesso accade quando si fa un’analisi
del centro sinistra, ma decine, forse centinaia pure.
Vorrei, quindi, ristabilire un clima
sereno sull'ipotesi di una proposta di legge importante per la Calabria, che é
quella di stabilire un contatto con strumenti – tra l'altro, come fatto
generazionale, mi trovo distante dalla qualità dei consultori, una roba da anni
’70, che hanno un loro significato, ma essendo cambiata molto l'organizzazione
della comunicazione fra popoli, immaginiamoci fra calabresi e calabresi.
Ribadisco, quindi, il mio voto
favorevole a questa proposta di legge e la mia contrarietà al porre sempre l’accento
su eventi negativi anche quando si fanno cose positive, anche grazie al nostro
contributo.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha
chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Prego, ne ha facoltà.
Intervengo per ribadire che ho condiviso
molta parte dell'intervento del presidente Oliverio, dico molta parte poiché
una parte non la condivido, e credo che prima o poi, forse, in uno dei prossimi
interventi il presidente Oliverio emenderà pure la seconda parte.
Sono d'accordo che fino ad oggi le
risorse per la politica dei calabresi nel mondo sono state spese male, da tutte
le amministrazioni di centro-destra, di centro-sinistra, di centro e sono state
interpretate, caro Presidente, come se si facesse ogni tanto una rimpatriata:
ci si incontra, ci si vede, magari convochiamo qualche ragazzo o qualche
cantante che ci fa un po' di folklore, un po' di lacrime, di commozione. E’
stata intesa così un po' la Consulta dei calabresi nel mondo, anche
recentemente, Presidente. Perché se io dovessi dire che cosa è stata “I
calabresi nel mondo” nell'ultimo anno, penultimo anno, devo dire che è stato
questo. Nulla da criticare, ma condivido moltissimo, quindi diciamo che questo
aspetto un po' è un aspetto che ha riguardato tutte le amministrazioni, anche
una parte di questa amministrazione.
Capisco che oggi, alla luce di quello
che è avvenuto, bisogna cambiare registro e siamo tutti d'accordo che non è più
tempo di giocare con queste operazioni o con questi strumenti, che hanno la
necessità di essere resi visibilmente efficaci e in discontinuità, anche,
rispetto al passato.
Farei, addirittura, una cosa
rivoluzionaria: così come votano gli italiani nel mondo, io proporrei che i
calabresi nel mondo potessero votare in Consiglio regionale.
Mi dispiace che ha già fatto la Giunta,
ma se la deve completare le suggerirei di nominare qualcuno di questi grandi
uomini calabresi nel mondo simbolicamente nella sua Giunta, per cercare di
rendere più presente e più significativa la loro presenza.
Grazie a Dio, e questa è una
considerazione da cui nessuno di noi se ne può discostare, i calabresi si
realizzano fuori e hanno difficoltà a realizzarsi all'interno. Non voglio
avventurarmi in analisi pericolose perché poi finirei per essere anche
incompreso perché ho una mia convinzione sul perché in Calabria i calabresi non
riescono a realizzarsi come si realizzano quando vanno fuori, però
simbolicamente io la farei sta cosa, prenderei il migliore me lo farei indicare
dalla Consulta, un calabrese che simboleggi l'affermazione dei calabresi nel
mondo, uno solo per tutti e lo nominerei come simbolo dell'operosità, della
creatività, di tutto quello che i calabresi nel mondo hanno realizzato.
Quindi, per la verità all'inizio avevo
qualche riserva, volevo anche votare contro la legge. Devo dire che mi convince
il fatto che il Presidente ha detto che i 300.000 mila euro previsti per
finanziare la legge sono pochi, perché se dobbiamo dare contenuto a tutto
quello che ci ha enunciato il Presidente sarebbe potuta sorgere una domanda:
tutto questo con 300.000 mila euro? Insomma, possiamo anche fare economia per i
viaggi, però 300.000 mila euro sono pochi per considerare i calabresi nel mondo
veicolo e strumento, perché la Calabria nei vari settori possa - perché questa
è la nostra fortuna rispetto ad altri - esportare tutto ciò che in termini
positivi può consentire una facilitazione nelle relazioni. Gli altri hanno
bisogno di andare e trovare i canali, noi abbiamo i nostri che sono là, che ci
accreditano e che sono là e diventano testimoni di un messaggio, di un prodotto
che la Calabria, anche in termini di eccellenza, spesso produce ma che non
riesce poi a fare diventare quel patrimonio economico e produttivo.
Sento, quindi, di poter dare un voto
favorevole a questa iniziativa come il collega Orsomarso, ma le ribadisco che se
le risorse previste se dovessero rimanere così esigue non avrebbe senso. Così
come io condanno, Presidente, che all'inizio di questa legislatura ci fosse una
certa tendenza alla continuità a quel tipo di fondazione calabresi nel mondo;
si è detto che lei più volte sia stato a cena con il Presidente della
fondazione e che, poi, non si è fatto convincere probabilmente. Però all'inizio
la tendenza era questa e nelle Commissioni quell’impostazione, caro Presidente,
si è sentita, ci sono i verbali e lo può dire il collega. Comunque io sono
stato fermamente e totalmente contrario alla proroga di una esperienza che
giudicavo assolutamente negativa e che ho censurato quando ho visto in che
termini era concepita, in che termini veniva utilizzata, ritenendo che quelle risorse, soprattutto perché qualcuno
all'interno ci aveva messo un po' di tutto, non potevano essere utilizzate per
dare un messaggio ad una Calabria dove i disoccupati sappiamo benissimo quanti
sono, come sono, e che gran parte di questi per cercare di realizzarsi sono
costretti ad andare fuori da questa regione.
Quindi il voto di Forza Italia sarà un
voto favorevole sì, ma condizionato e anche di attesa... in attesa che questa
legge venga riempita di contenuti.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha
chiesto di intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà. Prego.
Intervengo brevemente, Presidente, per
esprimere la mia condivisione a questa proposta di legge, ma soprattutto per
apprezzare il lavoro svolto dal collega Orsomarso, costruttivo,
particolarmente, in Commissione laddove la produzione di questa Assemblea
dovrebbe incidere maggiormente, e laddove si riscontra anche un ruolo positivo
da parte dell'opposizione. Lo si riscontra responsabilmente, coscientemente,
nell'interesse della nostra regione e dobbiamo, anche qui, affrontare le
questioni senza quella famosa politica dello scarica barile, individuando
responsabilità pregressa rispetto a tematiche per le quali possiamo constatare
anche continuità riguardo alla condotta e ai comportamenti, lo diceva bene il
consigliere Orsomarso nel suo esaustivo e significativo intervento.
La politica degli investimenti è quella
che dovrebbe appartenere a quest'Aula in modo bipartisan, dal punto di vista
istituzionale, lo richiamava bene il consigliere Tallini, perché quando si
approva un progetto dobbiamo capire quali sono i risultati, rispetto agli
obiettivi di qualità.
Non vorremmo che, se ci sono stati degli
errori nel passato, errori individuabili in tutti gli schieramenti politici, si
perseguisse con quella politica; la Calabria deve raggiungere un risultato, in
quest'ottica è chiaro, che non solo deve essere di immagine, ma anche
sostanziale, guardando soprattutto alle produzioni locali e alle tipicità.
Ho apprezzato una parte dell'intervento
del Presidente, mi ha convinto molto la sua relazione, ma soprattutto il lavoro
svolto dal collega Orsomarso, ed ha determinato il mio consenso a questo
provvedimento.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Bevacqua. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente, molto brevemente. Innanzitutto vorrei augurare buon lavoro ai neo
assessori nominati dal Presidente della Giunta regionale pochi giorni fa, in
piena autonomia per come lui stesso ha rimarcato. Il Consiglio regionale ha
modificato lo Statuto che consente al Presidente della Giunta regionale di
nominare in autonomia i propri collaboratori, quindi auguro buon lavoro ad
Angela, buon lavoro a Maria Francesca e buon lavoro alla dottoressa Fragomeni.
Vorrei, anch’io, esprimere apprezzamento per questa proposta di legge,
elaborata da tempo dai colleghi Greco e Sergio, e che ha visto una condivisione
anche della minoranza. Questo è un buon segnale, anche in presenza di tanti
giovani che per la prima volta partecipano ai lavori del Consiglio regionale.
Dimostrare che in Consiglio regionale si discute, c’è confronto su proposte di
leggi che riguardano l'opportunità, l'identità e il radicamento verso la
propria storia, come la legge di cui stiamo parlando, che c'è quella
attenzione, quella condivisione che è importante, anche per dare un'immagine di
un Consiglio regionale che non litiga soltanto, ma che quando ci sono proposte
significative, che richiamano appunto la storia, l’identità e il radicamento, è
un momento importante di crescita culturale, anche, di avanzamento, di idee, di
progettualità.
Ritengo,
pure io, che il finanziamento sia esiguo, ma mi convince molto la filosofia
della proposta di legge, più che le risorse finanziarie messe a disposizione,
perché noi potremmo da poco ottenere tanto. Madre Teresa di Calcutta diceva che
una goccia poteva far diventare un mare aperto.
Dobbiamo,
anche, capire che oggi è importante ragionare su queste materie, trovare
sintesi, come abbiamo fatto oggi, per tentare anche di recuperare un mondo che,
oggi, ci sfugge di mano, i tanti figli emigrati di questa nostra terra, oggi
siamo alla terza generazione; quindi attraverso queste politiche mirate, queste
condivisioni che cerchiamo di fare, attraverso le sinergie con tutti i
presenti, forse riusciremo a non disperdere questo patrimonio culturale di
storia, presente nelle varie parti del mondo.
Quindi,
apprezzo molto la filosofia di questa legge e sono certo che nei prossimi mesi
lavoreremo molto non solo per un turismo di ritorno, ma anche per un turismo
religioso, che per me è un altro elemento importante su cui lavorare e
tracciare una rotta ben precisa, perché vedo spesso in tv l'immagine che oggi è
ancora presente in Australia, in Canada, in Argentina, dove San Francesco di
Paola, forse, è molto più apprezzato e conosciuto lì che da noi.
Vorrei
invitare la Giunta e il Consiglio regionale anche a pensare di mettere in campo
una iniziativa forte per quanto riguarda il turismo religioso, che spesso negli
anni passati abbiamo poco considerato e poco valorizzato in termini di
prospettive, di richiamo dal punto di vista sociale, economico per la nostra
regione. Grazie.
Ci
sono altre dichiarazione di voto?
Pongo
ai voti il provvedimento con autorizzazione al coordinamento formale così per
come emendato.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Nicolò. Ne ha facoltà.
NICOLO’
Alessandro (Forza Italia)
Grazie,
Presidente, intervengo solo per una comunicazione. In questi giorni ho
trasmesso e rassegnato le mie dimissioni da capogruppo, come lei sa, e oggi
comunico all'Aula la mia adesione al Gruppo Misto nella componente di Fratelli
d'Italia. L'occasione mi è gradita per formulare fervidi auguri di buon lavoro
ai neo assessori, che ho il piacere oggi di conoscere ufficialmente; gradirei
poi apprendere quali sono le deleghe di loro competenza, nel corso o alla fine
dei lavori di questa seduta di Consiglio. Grazie.
Grazie,
consigliere Nicolò.
Passiamo
al secondo punto all'ordine del giorno con l'esame abbinato delle proposte di
legge numero 214/10^ e 215/10^ “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità,
dell'economia responsabile e della trasparenza”. Cedo la parola al consigliere
Bova per l’illustrazione del provvedimento. Prego
Grazie.
Signor Presidente, signori consiglieri, signor Presidente della Giunta
regionale, signori assessori, innanzitutto mi sia consentito di esprimere, di
porgere l’ossequioso saluto alla nuova Giunta regionale. In questo interpreto
anche il sentimento dell'intero gruppo di cui faccio parte, i Democratici
Progressisti; non vi conosco bene personalmente tutti ma sono sicuro che
saprete dare nuova linfa vitale all'azione di Governo regionale. Grazie,
veramente di cuore, per aver voluto percorrere con noi questo ultimo tratto di
questo entusiasmante cammino.
Lasciatemi
dire con una certa dose di orgoglio che, oggi, è la giornata giusta, per quanto
mi riguarda: il Consiglio regionale della Calabria si accinge a scrivere una
bella pagina, destinata a lasciare una traccia indelebile nella legislazione
regionale e che fornirà una prova tangibile che il mandato conferitoci dai
calabresi lo onoriamo con dignità, dedizione e alto senso del dovere.
Nelle
dieci legislature che si sono succedute nella storia del regionalismo, questa è
la prima volta che la Calabria si dota di una legge contro il fenomeno
‘ndranghetistico-mafioso.
Progetti
di legge settoriali che si occupavano di specifici e parcellizzati settori di
interesse del fenomeno mafioso, erano stati depositati nelle precedenti
legislature calabresi, ma si sono arenati tutti al primo stadio.
Oggi
abbiamo piena consapevolezza del fenomeno mafioso sia nel suo modo di
atteggiarsi sia nelle sue devastanti dimensioni. La fotografia che ci viene
offerta dalle sentenze passate in giudicato, dimostra come non vi sia settore
produttivo, non vi sia fonte di reddito su cui non si siano estesi i tentacoli
del malaffare.
La
‘ndrangheta è andata sempre più strutturandosi su un modello organizzativo
imprenditoriale, fino a diventare la principale holding internazionale del
crimine.
La
‘ndrangheta, nella gestione degli affari illeciti, ha assunto una struttura
aziendale il che le consente di selezionare anche i collaboratori per arie di
competenza (droga, appalti di opere pubbliche, grandi investimenti finanziari),
e nello stesso tempo le permette di utilizzare fiduciari, brokers, uomini di
affari, immobiliaristi, professionisti, stipendiandoli tutti come se si
trattasse di un vero e proprio management legale.
Per
di più, i figli dei boss studiano nelle migliori università di Italia e nei
migliori college d'oltralpe, si formano per poi mettere la loro professionalità
al servizio delle cosche di riferimento.
La
‘ndrangheta insomma ha cambiato pelle. Si è giunti così ad una vera e propria
colonizzazione economica, capace di influenzare il PIL di un'intera nazione.
Oggi possiamo dire che non c'è decisione di alta finanza che si sottragga
all'influenza mafiosa-‘ndranghetistica.
I
dati Eurispes sono allarmanti, stimano in oltre 50 miliardi di euro, 50.000
milioni di euro l'anno, i profitti illeciti della
‘ndrangheta, di anno in anno.
Se
questo è il quadro, ben si comprende l'importanza e la necessità di affrontare
strumenti legislativi di contrasto adeguato a questa nuova metamorfosi di
quello che non è un mostro mitologico dalle sette teste, ma il peggiore dei
mali reali che oggi minacciano il vivere civile.
Importanti
protocolli di legalità sono stati già adottati dalla Giunta regionale in
svariati settori della vita pubblica, con particolare riferimento all’impiego
dei fondi strutturali.
Nella
stesura del testo di legge che si sottopone alla vostra approvazione,
consapevoli dell'evoluzione del fenomeno mafioso -‘ndranghetistico, si è
preferito abbandonare la visione parcellizzata e atomistica che aveva permeato
le precedenti proposte di legge, per seguire una visione globale e organica,
così da farne una sorta di testo unico in materia di interventi atti a
contrastare e arginare il fenomeno mafioso.
Per
tale motivo, prima di giungere alla versione finale del testo di legge, si è
proceduto ad un intenso approfondimento in sede di Commissione speciale contro
la ‘ndrangheta, accompagnato da un altrettanto attento e prezioso lavoro delle
Commissioni affari istituzionali e bilancio, ai cui Presidenti, consigliere
Franco Sergio, consigliere Giuseppe Aieta, e ai singoli componenti va il mio
personale ringraziamento ed apprezzamento.
In
Commissione contro la ‘ndrangheta abbiamo audito oltre 60 soggetti, solo per
citarne alcuni: da Anci a Banca d'Italia, da Banca Etica all'associazione
antiracket, da Confindustria ai Sindacati, alle Camere di Commercio,
Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, Confagricoltori,
Terzo Settore, Associazioni, Università, testimoni di giustizia come Tiberio
Bentivoglio, Gaetano Saffioti, Antonio Bertucci e così via.
Abbiamo
recepito i loro suggerimenti, siamo andati nel cuore vivo della vita
democratica del Paese. Ciò ha consentito di adeguare il dettato legislativo con
la previsione di strumenti concreti che, lungi dall'essere meramente
“sussidiari” rispetto a quelli approntati dalla legislazione nazionale,
intervengono in maniera originale ed efficace, colmandone, semmai, vistose
lacune.
Abbiamo
dato dignità normativa, con questo testo, ai nobili impegni assunti e
perseguiti con importanti protocolli che la Giunta regionale aveva in
precedenza sottoscritto con i competenti Ministeri, nonché con le Prefetture,
le Corti di Appello, i Tribunali dei Minori, le Università, consentendo,
altresì, in tal modo di liberare le risorse nazionali stanziate per il loro
sostegno.
Mi
riferisco, innanzitutto, al progetto “Liberi di scegliere” del Presidente del
Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, dottor Di Bella, uomo e magistrato di
altissimo profilo, che ringrazio personalmente per aver collaborato alla
stesura di questo testo di legge, provvedendo lui stesso di proprio pugno
all'arredamento finale del testo dell'articolo 10, laddove prevediamo
interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a
favore di minori provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata,
dando così attuazione all'accordo sottoscritto dal Presidente della Giunta
regionale, Mario Oliverio, a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il
Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i
minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione
del progetto “Liberi di scegliere”.
Nella
sezione terza del titolo II, all'articolo 15, diamo attuazione al protocollo
sottoscritto in materia di contrasto alla ludopatia, prevedendo una serie di
interventi di notevole impatto nel faticoso percorso di contrasto e arginamento
di quella che sta diventando una vera e propria piaga sociale: il gioco patologico
d'azzardo.
Non
posso, a tal proposito, non sottolineare il prezioso lavoro svolto dal
consigliere Franco Sergio, che aveva depositato un primo progetto di legge in
materia, che è stato recepito, dopo aver subito alcuna integrazioni, ed
inglobato nella multidisciplinarietà del presente testo.
Imponiamo
limitazioni temporali e spaziali all'esercizio del gioco tramite quegli
apparecchi elettronici, le cosiddette slot machine, ritenuti pericolosi
prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore
giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22:00, delle sale da gioco, delle
sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di
tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque
accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza.
Viene
previsto il divieto di collocazione di alcune tipologie di apparecchi per il
gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso
pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione
fino a 5000 abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti, da: a) istituti scolastici di ogni
ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di
culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture
ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione
giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi
di compravendita di oggetti preziosi, i famosi
Compro Oro; i) stazioni ferroviarie. Insomma, sostanzialmente, verranno
allontanate le famose slot machine pericolose dai centri urbani. Introduciamo
il parco regionale “No slot” rilasciato, a cura dei comuni, a quegli esercizi
che scelgono di non installare o disinstallare apparecchi per il gioco.
La
Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici
comunque denominati, considererà come requisito essenziale l'assenza di
apparecchi per il gioco. Insomma, gli esercizi che praticano il gioco con
utilizzo di apparecchi elettronici, non potranno accedere ad alcuna forma di
contribuzione pubblica.
Prevediamo
interventi di formazione di aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e
della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle
sale da gioco e nelle sale scommesse.
Prevediamo
campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione
sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione
con le organizzazioni del Terzo Settore competenti e con tutti i portatori di
interesse.
Ai
fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco,
viene vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o
all'esercizio di sale da gioco e di sale scommesse. L'accertamento,
l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative
pecuniarie saranno di competenza dei comuni, che ne incamereranno i relativi
proventi per un massimo del 80 per cento nel totale sanzionato. Il rimanente 20
per cento sarà versato dai Comuni alla Regione al fine del finanziamento delle
iniziative previste dalla presente legge.
Si
prevede, altresì, che la Regione Calabria non possa assolutamente concedere il
proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre,
convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che,
benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del
denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo
patologico.
Attuiamo,
infine, il protocollo ministeriale inerente il contrasto al fenomeno del
caporalato, dedicando parte del titolo III, laddove sono previsti interventi
come la stipula di convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto
gratuito per le lavoratrici e lavoratori agricoli che copra l'itinerario
casa/lavoro; prevediamo la concessione di contributi agli enti locali e le
organizzazioni no profit; l'attivazione di sportelli informativi attraverso
unità mobili; l'istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro
per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.
Parliamo
di integrazione, non solo di assistenza. Potrebbe risultare pleonastico, ma
ribadisco che senza l'approvazione della presente legge, quei tre protocolli
che ho citato e relativi al progetto “liberi di scegliere”, al contrasto al
fenomeno della ludopatia e gioco patologico d'azzardo, al contrasto al fenomeno
del caporalato, resterebbero delle mere scatole vuote, delle mere enunciazioni
di principio, non attuati con conseguente inutilizzabilità dei fondi previsti
dagli accordi nazionali.
Ma
abbiamo guardato anche a quel variegato mondo impegnato nella società civile,
nella vita di tutti i giorni, nel proprio lavoro quotidiano, nel tempo libero,
impegnati tutti ad opporsi alla prepotenza mafiosa.
Penso
al mondo dei testimoni di giustizia, delle vittime di mafia, delle cooperative
impegnate nell'utilizzo dei beni confiscati delle associazioni che diffondono
la cultura della legalità.
Ho
incrociato, lungo il mio percorso, realtà che ad altre latitudini non
resisterebbero un solo istante a definire storiche ed eroiche, oltre che a
sostenerle con laute risorse, e che, invece, da noi, in questa terra di
Calabria, operano incuranti del pericolo, degli atti intimidatori di cui sono
costantemente fatti oggetto, facendo ricorso esclusivamente a quel poco che
hanno di loro.
E
credetemi sono tanti. C'è anche un bel vedere in Calabria, nonostante i
detrattori di professione.
A me
piace dire che se è vero che in Calabria opera l'organizzazione criminale più
potente al mondo, è anche vero che, la Calabria, è la prima terra di antimafia
al mondo.
Queste
donne e uomini in carne e ossa, non sono solo associazioni o bandiere che
camminano da sole, sono uomini in carne ed ossa, questi nuovi eroi e, talvolta,
martiri del terzo millennio, non potevamo più lasciarli soli.
Dovremo,
nel prossimo futuro, prevedere interventi ancora più incisivi, penso al ricorso
alla defiscalizzazione e alle esenzioni tributarie per alcune categorie.
Intanto abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, tenuto conto delle
dotazioni di bilancio, per dare segnali tangibili e concreti che operano nella
legalità non è soltanto simbolo di eticità, non è soltanto un preciso dovere di
ciascuno di noi, ma è anche soprattutto conveniente.
Abbiamo
voluto dare un forte segnale al mondo imprenditoriale, quello più esposto alle
vessazioni criminali, troppo spesso lasciato solo o assistito da strumenti
vanificati nella loro concreta efficacia da un arzigogolato reticolo
burocratico.
In
tal senso, implementiamo strumenti di sostegno agli imprenditori che denunciano
il racket.
E’
prevista l'istituzione, presso tutte le stazioni uniche appaltanti qualificate,
del registro delle imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali.
Alle imprese che denunciano il racket iscritte sarà riconosciuta una corsia
preferenziale nella partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Su
questo punto, se i dati che ho sono precisi, siamo la prima Regione e la prima
realtà legislativa che legifera in questo senso e dà un’attenzione agli
imprenditori ed un segnale ben preciso: sotto i 40 mila euro, nelle chiamate
dirette, dovranno essere preferiti, necessariamente, gli imprenditori che hanno
denunciato il racket e che si iscrivono nel relativo registro speciale
depositato presso le stazioni appaltanti qualificate.
Abbiamo
rivolto anche lo sguardo al dramma dei lavoratori delle aziende che vengono
sequestrate e confiscate, quelle che perdono il lavoro senza nessuna colpa,
prevedendo strumenti di salvaguardia, per la prima volta, della continuità
occupazionale.
Mettiamo
in campo iniziative a sostegno della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, promuovendo la stipula di convenzioni con le scuole
e le università calabresi, gli ordini e i collegi professionali, e tanti altri
soggetti.
Assegniamo
un ruolo centrale alla Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza
responsabile con funzione di osservatorio delle politiche regionali, rivolte
alla prevenzione del crimine organizzato, mafioso e della corruzione e, per la
prima volta, di monitoraggio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Insomma
una legge che si propone di contrastare organicamente, nelle sue varie
manifestazioni, il fenomeno ‘ndranghetistico, attraverso la promozione sul
territorio regionale dei principi di legalità e la valorizzazione della
cittadinanza e dell'economia responsabili.
Il
testo approdato in Aula si compone di 60 articoli, suddivisi in cinque titoli.
Mi
preme, infine, rivolgere un ringraziamento particolare al Settore legislativo
del Consiglio regionale, sapientemente diretto dall'avvocato Cortellaro, e in
particolare all'avvocato Annamaria Ferrara. Una persona squisita, anzi
lasciatemi dire un dipendente pubblico di questa amministrazione regionale che
ha nel proprio DNA uno spiccato senso di legalità oltre che una notevole
professionalità. La ringrazio per la sapiente consulenza giuridica che ha
saputo fornirmi e per l’inenarrabile pazienza e dedizione con cui ha seguito
l'intero iter legislativo.
Ci
sono persone, fatemelo dire, fuori dalle righe, con le quali, noi consiglieri,
parliamo alle 5:00 o alle 6:00 del mattino, sono dipendenti pubblici, di questo
Consiglio, veramente colgo l'occasione, personalmente, per porgere un saluto
affettuoso di stima a questo personale, che va valorizzato forse meglio,
veramente di altissimo livello, altissimo profilo.
E un
ringraziamento al dottor Filippo De Cello e alla dottoressa Stefania Buonaiuto
del dipartimento bilancio della Giunta regionale. Siamo stati seduti ai tavoli
anche fino a 6 ore consecutive per trovare adeguata e dignitosa copertura
economica e sprigionare le necessarie risorse economiche per realizzare gli
obiettivi.
Alla
dottoressa Innocenza Ruberto, dirigente del settore legalità e sicurezza della
Giunta regionale, per aver dedicato tanto del suo tempo, non solo lavorativo,
ma anche quello destinato alla vita privata, pur di vedere questo provvedimento
approdare nell'Aula consiliare. Alla struttura speciale dell'ufficio di
presidenza della Commissione anti ‘ndrangheta, Filippo Rosace, Teresa De Stefano
e Gregorio Procopio.
E,
infine, un grazie speciale a voi, presidente Oliverio e presidente Irto, per il
sostegno che avete saputo fornirmi e la piena disponibilità. Grazie, anche, a
tutti voi consiglieri per avermi dato l'opportunità di raggiungere questo
traguardo, il più importante della mia vita che mi consente di lasciare alle
mie figlie forse la più bella eredità che potessi loro riservare e di dare ai
miei genitori la migliore ricompensa per tutti i sacrifici che hanno fatto per
me nel corso della mia vita.
Esorto
tutti i consiglieri a votare favorevolmente per l'approvazione di questa legge
che, lasciatemi dire, non è una qualsiasi legge ordinaria.
La
legalità in Calabria non è un settore di seconda importanza. Non ci sarà
sviluppo se non ci sarà la riaffermazione dello stato di diritto. Da oggi la
‘ndrangheta saprà ancor di più che facciamo le cose sul serio, da oggi le
persone oneste avranno ancor di più consapevolezza che questo palazzo non è una
mera astronave, ma è la casa dei cittadini onesti di Calabria.
Approviamo
questa legge, lo dobbiamo ai calabresi e all'intero Paese. Grazie.
Presidenza
del Segretario questore Giuseppe Neri
Grazie,
consigliere Bova. Ci sono altri interventi? Ha chiesto di intervenire il
consigliere Pasqua. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente, nel rivolgere il mio augurio di buon lavoro ai nuovi componenti
della Giunta regionale, intendo veramente complimentarmi personalmente con il
collega Arturo Bova – e lo dico francamente e
sinceramente – perché dopo aver letto
attentamente, studiato, riguardato, il corpo della norma, il testo in tutte le
sue parti, sono rimasto veramente entusiasta dell’impegno con il quale molto
spesso questa Regione può diventare un apripista nei confronti del resto
d’Italia.
Lo
dico sinceramente anche perché conosco l’onestà intellettuale del collega Bova
che non ama strumentalizzare posizioni così delicate e così importanti. In un
momento delicatissimo per la nostra regione, vorrei ricordare i recentissimi
fatti che hanno sconvolto la comunità a cui appartengo, in particolare il
comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Queste proposte di legge,
questi modi innovativi di affrontare problematiche ataviche in maniera seria e
puntuale sono sicuramente il segnale che lo Stato c’è e lo Stato si muove in
una direzione netta e chiara, una volta per sempre. Vorrei dire – mi permetto molto sommessamente – che, sinceramente, un collega come
Arturo Bova meriterebbe di assurgere al rango di legislatore nazionale.
Complimenti
di nuovo e sinceramente: “Arturo, continua su questa strada”. Grazie.
Presidenza
del Presidente Nicola Irto
Grazie,
Presidente, mi unisco ovviamente agli auguri ed al saluto ai nuovi assessori,
ma l’augurio di buon lavoro, ovviamente, va rivolto anche a chi ha svolto
questa funzione già da qualche mese. Siamo convinti che, grazie al vostro
lavoro, troveremo lo slancio ancora necessario per arrivare a fine legislatura
e portare a compimento l’alacre lavoro già iniziato dalla Giunta precedente,
dal presidente Oliverio e da questo Consiglio.
Quanto
alla norma proposta dal collega Arturo Bova, i complimenti vanno fatti a
livello personale – ha ragione il collega Pasqua
– perché
l’attività continua di lotta alle cosche fatta dall’avvocato Arturo Bova, dal
consigliere Arturo Bova, dal Presidente della Commissione anti‘ndrangheta
Arturo Bova, è stata, in qualche momento, anche messa in dubbio da una parte
della politica che, in qualche modo, doveva essere avversaria di quella
fenomenologia che tutti quanti insieme, oggi, invece, – approvando questa norma – dimostreremo di combattere e combattere
sul serio.
È il
riconoscimento al lavoro continuo fatto dalle Forze dell’Ordine che ogni
mattina ci consentono di poterci alzare, vestire e indossare la cravatta,
sapendo che la nostra sicurezza e quella delle nostre famiglie è garantita da
uomini e donne che si sono svegliati diverse ore prima di noi per poterci
consentire di fare questo lavoro. E dovevamo a loro, prima che alla Calabria,
un segno tangibile della nostra vicinanza come lotta a questo mostro che parte
da questa regione, ma che ha invaso, oramai, in maniera terrificante tutte
quante le nazioni del pianeta.
La
Calabria oggi segna un momento storico, riconosce, unanimemente, centro-destra
e centro-sinistra, la realizzazione di una norma che andrà contro questo
fenomeno terrificante e che aiuterà le Forze dell’Ordine e la società civile a
poterlo combattere, dagli albori e fino alla parte più brutta che si manifesta
all’interno della nostra società. Un riconoscimento, poi, a tutte quante le
persone che la combattono tutti i giorni, mettendo a repentaglio quella che è
la sicurezza delle loro famiglie: commercianti che si oppongono al pizzo, al racket,
preti che combattono questo fenomeno con la fattiva e alacre attività di ogni
giorno. A loro questa legge era dovuta e oggi segniamo il passo rispetto a chi
ci ha preceduto non in Consesso regionale –
perché sono convinto che chiunque abbia calcato questi scranni abbia avuto a
cuore sempre la lotta alla criminalità organizzata – ma finalmente, oggi, va riconosciuto,
però, al Presidente della Commissione, Arturo Bova, a questa maggioranza, ma
anche alla minoranza, di aver collaborato in maniera continua alla lotta di
questo terrificante fenomeno. Grazie, consigliere Arturo Bova. Grazie a tutti
quanti voi. Grazie, Presidente.
Anch’io, Presidente, mi associo –
non l’ho fatto prima – ai complimenti ed agli auguri di buon
lavoro ai nuovi assessori. Voglio, altresì, rivolgere i complimenti al
professore Russo perché ritengo abbia abbondantemente meritato, sul campo, i
gradi di vice capitano in questa vostra squadra di Giunta. Rivolgo anche un
doveroso saluto all’assessore che ci ha lasciato perché è andato ad occupare
altri ruoli presso il Parlamento italiano, vale a dire il professore Viscomi,
di cui ho apprezzato l’impegno e la capacità di affrontare i problemi, in
particolare nella prima fase del suo mandato assessorile.
Certo, non posso nascondere agli
assessori – di
cui ho letto anche il curriculum di tutto rispetto, quindi, non si parla delle persone – che mi sarei aspettato una Giunta politica
che fosse espressione del territorio ma, soprattutto, espressione vera della
rappresentanza popolare anche perché in questi anni ho avuto modo di conoscere
e apprezzare figure politiche sui banchi della maggioranza che, nel momento in
cui hanno messo la faccia, probabilmente avrebbero avuto anche la possibilità
di far parte del Governo regionale per dare il loro contributo alla luce di una
conoscenza forte dei territori. In questa maggioranza, tra l’altro, ci sono
espressioni di quel ruolo difficilissimo di primo impatto delle comunità vale a
dire di ex sindaci, che avrebbero potuto mettere a frutto la loro esperienza.
Nel merito della proposta legislativa che stiamo discutendo, credo che la
tenacia e la caparbietà che conosco di Arturo Bova siano state l’elemento
vincente che ha, poi, riunito un po' tutti.
Nel faldone è la prima volta che leggo
una proposta di legge che è pervenuta con il parere positivo di tutti i
dipartimenti, nessuno escluso, non solo quello del bilancio, ma
dell’Avvocatura, del Segretario generale, del dipartimento salute, a
dimostrazione che lei, caro consigliere Bova, ha presentato una legge organica
che va a trattare i molteplici aspetti che devono mirare alla prevenzione del
fenomeno mafioso e lo ha fatto con completezza.
Ritengo questa legge, pur nella sua
complessità, una legge estremamente prolissa, ma doveva esserlo perché la legge
organica si trasforma da questo momento in un testo unico che mira alla
prevenzione del fenomeno mafioso. È vero che i testi unici non rientrano nella
potestà legislativa del Consiglio regionale perché sono nella potestà
legislativa soltanto della Giunta, ma lei è stato lungimirante perché nella
quinta Commissione abbiamo approvato una variazione statutaria che – mi auguro – giunga, da qui a breve, all’esame
dell’Aula per testimoniare come questo Consiglio regionale, con il lavoro dei
consiglieri regionali, possa anche vestirsi della facoltà di produrre testi
unici magari in quella complessità che
hanno le varie materie ma che siano di facile attuazione perché poi le leggi
non devono soltanto essere emanate dal Consiglio Regionale ma anche monitorate
nella loro attuazione. E qui vengo all’altra variazione statutaria già
approvata in Commissione ossia quella dell’introduzione in ogni legge delle
cosiddette clausole valutative, altrimenti alcune volte in questo Consiglio regionale
parliamo al vento. Oggi non si parla al vento perché si parla nella sostanza di
un fatto estremamente mirato che lascia un preciso riferimento – non soltanto a questo Consiglio
regionale ma anche a quelli che verranno dopo di noi – e
traccia anche la giusta sinergia fra le Istituzioni, la politica, le Forze
dell’Ordine, le associazioni, i cittadini, ognuno nella loro dignità, anche
singola, di cittadino libero che vuole che la Calabria si liberi da questo
grande cancro che è la mafia e la criminalità organizzata.
Ho letto – non soltanto in Commissione ma anche
successivamente – e mi
sono permesso, consigliere Bova, di presentare un emendamento all’articolo 39.
Se il Presidente me ne dà facoltà,
illustro l’emendamento così faccio un intervento unico. L’emendamento
all’articolo 39 è scaturito dalla necessità di chiarire che l’introduzione, al
comma 2 dell’articolo 39 del Codice etico regionale, ritengo determini una
sovrapposizione alla legge emanata dal Consiglio Regionale nel 2005, rubricata
prima come Codice del buon governo regionale e, poi, in una fase di successiva
rubricazione, anche denominato Codice etico.
Allora, delle due l’una: o l’allegato A
che, al comma 2 dell’articolo 39, prevede l’adozione di un Codice etico va a
complementare e magari a perfezionare il Codice del buon governo già esistente
in questa Regione dal 2005 – quindi,
da chi ci ha preceduto – altrimenti dovremmo aggiungere un ulteriore comma all’articolo 39 che vada ad
abrogare quel Codice del buon governo.
Conoscendo la sua sensibilità, anche sul
sudore ed il lavoro dei colleghi che ci hanno preceduto in questa Assise,
ritengo probabilmente che se darà lettura dell’emendamento di abrogazione del
comma 2 dell’articolo 39 lo condividerà. Poi mi sono permesso di ridefinirlo anche
dal punto di vista lessicale perché ritengo superfluo parlare, per esempio, di
una maggiore trasparenza perché la trasparenza o c’è ed è totale oppure non può
essere minore o maggiore.
Anche sui voti espressi – che,
poi, è l’attività politica espressa – mi sono permesso di dare il mio modestissimo, nullo, contributo a
quello che oggi ritengo sia un momento estremamente importante di questo
Consiglio regionale e, quindi, naturalmente, nonostante la presentazione
dell’emendamento, comunico sin d’ora – perché non interverrò poi per
dichiarazione di voto – il
nostro voto favorevole all’approvazione di questa legge che rimane – ripeto – una legge quadro, un testo unico da consegnare
non soltanto a questo Consiglio regionale.
Presidente, prendo la parola anch’io per manifestare apprezzamento
rispetto allo sforzo compiuto dal collega Bova che, insieme ai componenti della
Commissione, ha lavorato per costruire – attraverso l’abrogazione di tutte le norme che, nel
corso degli anni, il Consiglio regionale ha licenziato in materia di
‘ndrangheta ed anche di prevenzione di taluni reati – una sorta di testo unico
e, quindi, un riordino delle norme licenziate nel corso degli anni dal
Consiglio Regionale.
Quindi, un grande sforzo, apprezzamento
e manifesto sin d’ora, naturalmente, la volontà mia e del gruppo, insieme al
collega Cannizzaro, tramite un voto favorevole – non potrebbe essere diversamente – rispetto a questa iniziativa legislativa
che proviene dalla Commissione anti’ndrangheta anche perché su questi temi, al
di là delle valutazioni sulla singola norma, non credo che si possa pensare
che, qui in Consiglio regionale, la politica, la politica seria, la politica
perbene, possa assumere valutazioni contrapposte.
Chi mi ha preceduto ha ben detto che si
tratta di una grandissima piaga che non riguarda soltanto il nostro territorio
regionale ma, ahimè, l’intero Paese.
Probabilmente, quando le Procure di
tutto il mondo definiscono la ‘ndrangheta la più grande organizzazione criminale
oggi operante nel pianeta, non sbagliano e la politica in Consiglio regionale,
in Calabria, non può essere sorda o non operativa rispetto a questo tema. E
soprattutto non si può dividere, soprattutto non può non dare un sostegno
unanime offrendo un contributo - seppur facendo una valutazione sulle singole
norme - ma – ribadisco - non è questo il problema sul quale dobbiamo ragionare.
Anzi io credo che il collega Bova e la
Commissione anti ‘ndrangheta si siano mossi su un terreno di grande difficoltà
perché quando, comunque, ricostituendo il testo unico sono, di fatto, costretti
ad utilizzare le risorse che erano già stanziate storicamente nei bilanci per
le leggi che oggi vengono abrogate, beh significa che, purtroppo, non si riesce
ad intervenire oltre rispetto ad un’azione di riordino sulla normativa in campo
regionale. Vale a dire, ad esempio, all’articolo 10 si punta ad un
potenziamento della lotta alla devianza minorile, parlando ovviamente di
servizi educativi e formativi, di potenziamento di servizi sociali, ma le
uniche risorse, collega Bova, sono, ahimè, lo dico, purtroppo, i 100 mila euro
di contributo in natura economica, ma non c’è possibilità per un potenziamento
dei servizi sociali e degli organici. E ancora si riconoscono all’articolo 16 contributi
agli enti locali assegnatari di beni confiscati ma si dice che non ci sono
fondi per finanziare questi programmi. Cosa voglio dire? Voglio dire che
bisogna, necessariamente, far sì che questa norma venga riempita di contenuto.
Bisogna, necessariamente, far sì che, insieme, maggioranza e minoranza,
sottraendo risorse ad altro, si possa investire soprattutto sulla prevenzione.
Noto con favore che ci sono anche norme
che riguardano il settore agricolo. Vi posso assicurare che c’è una presenza
pervasiva all’interno delle varie Province della ‘ndrangheta anche e
soprattutto nel settore agricolo. Stanno passando di mano grosse aziende
agricole e, probabilmente, la ‘ndrangheta non ha timore di impadronirsi anche
di questo settore. La conseguenza è, naturalmente, sulla parte debole, sui
lavoratori che, anziché essere assunti e pagati a tariffa, vengono pagati con
30 - 40 euro.
Veramente si tratta di vero e proprio
caporalato - e mi assumo la responsabilità di quello che dico - e spesso vengono anche minacciati.
E allora, certo non può essere il
Consiglio regionale ad occuparsi soltanto di questa materia. Ci sono gli
organismi competenti ma, comunque, è giusto che in questa Aula noi discutiamo e
ragioniamo anche e soprattutto di questo. Sottolineo con favore anche
l’istituzione di un elenco delle imprese che abbiano il coraggio di denunciare
l’essere vittima del racket e credo che questo faccia sì che, magari, qualche
azienda in più, qualche impresa in più, abbia coraggio anche di denunciare chi
la taglieggia affinché coloro i quali compiono questi reati possono essere
assicurati alla giustizia.
Quindi, nel complesso, presidente Bova,
una norma che naturalmente non possiamo non sostenere; una norma certamente
perfettibile - ma lo ha detto anche lei - una norma migliorabile comunque una
norma che denota un grande sforzo da parte della Commissione, da parte del
Consiglio regionale. Il mio invito è affinché questa norma in futuro possa
essere riempita di contenuti ulteriori. Noi abbiamo bisogno di prevenire, abbiamo
bisogno di sostenere le parti più deboli della società quelle che sono preda e
vittima della ‘ndrangheta. Noi abbiamo bisogno di dare segnali e messaggi forti
rispetto ad un’azione di prevenzione che va finalizzata al sostegno di coloro i
quali possono essere assoldati dalla ‘ndrangheta e non si può in Consiglio
regionale non ragionare e non discutere di questi argomenti per cui mi auguro
che questa occasione - vale a dire un testo unico su questo argomento, su
questa materia, sulla materia della ‘ndrangheta quindi la riunione di tutte le
norme licenziate in questi anni dal Consiglio regionale possa essere occasione,
anche in futuro, per franche discussioni su questo argomento che è il primo
freno alla crescita e allo sviluppo di questa regione. E non possiamo non
prenderne atto nella massima Assise regionale calabrese, nella terra che è
principalmente vittima di questa piaga sociale che è la ‘ndrangheta. Per cui
voto favorevole naturalmente rispetto alla proposta di legge con l’idea di
riempirla di contenuti, se è possibile, di migliorarla in futuro ma soprattutto
di continuare a ragionare, a discutere di questa piaga e di questo triste
argomento in Consiglio regionale in futuro.
Grazie, Presidente, esprimo
non solo il mio voto favorevole ma i complimenti al Presidente della
Commissione anti ’ndrangheta per il lavoro che ha portato avanti, un lavoro che
si è sviluppato nel corso di una serie di sedute, nel corso del tempo, dei
mesi, e che ha avuto anche la capacità di inglobare, nello stesso testo di
legge, altri spunti, altre proposte, che provenivano da altri disegni come
quello che è passato anche dalla terza Commissione e relativo al gioco
d’azzardo patologico. Ritengo importante questo testo di legge oltre che per le
cose che sono state dette dai colleghi - che condivido totalmente - soprattutto
per un aspetto che ritengo debba essere evidenziato. E mi permetto di farlo
riproponendo una riflessione che qualche anno fa leggevo su alcuni quotidiani,
su un quotidiano della nostra terra da parte di un importante studioso del
fenomeno della ‘ndrangheta, come Enzo Ciconte, che il giorno dopo un episodio
particolare che si era svolto nella nostra terra rifletteva sul fatto che la
‘ndrangheta in Calabria non sia solamente paura - quindi organizzazione
militare - non sia solamente la ‘ndrangheta che uccide, la ‘ndrangheta che
agisce con i mezzi della violenza e della sopraffazione ma è anche una
‘ndrangheta che all’interno della nostra società agisce utilizzando la leva del
consenso. E usava questo termine forte Enzo Ciconte, quello del consenso,
proprio per sottolineare il modo in cui il fenomeno ‘ndranghetistico nella
nostra terra si collega in maniera molto stretta nei gangli della nostra
società finendo anche per condizionare la crescita culturale della nostra terra
e per condizionare i nostri giovani ed ammaliarli con le prospettive del
guadagno facile. Sotto questo aspetto mi permetto di sottolineare questo testo
di legge che ha dato anche senso al ruolo di una Commissione che per tanti
anni, secondo il mio modesto parere, forse non l’ha svolto fino in fondo e
nella maniera giusta. Ha dato un ruolo alla Commissione regionale anti
‘ndrangheta e questo ruolo credo che vada proprio riconnesso a questo elemento
della diffusione di una cultura della legalità e di una cultura che punta a
recidere le radici del consenso attraverso le quali la ‘ndrangheta opera e
cresce nella nostra terra. Quindi, i complimenti per il lavoro che è stato
fatto, i complimenti anche a tutti i colleghi che sono intervenuti superando
ogni steccato di appartenenza politica perché su questi temi credo che non ci
possano essere differenze e credo che stasera il Consiglio regionale stia dando
una importante e grande prova di sé. Grazie, Presidente.
Ci sono altri interventi? Ha
chiesto di intervenire il consigliere Tallini. Ne ha facoltà.
Ovviamente è chiaro che come
rappresentante di Forza Italia mi allineo a tutti quelli che fino ad ora hanno
condannato il fenomeno della ‘ndrangheta; non c'è nessuna meraviglia che la
classe politica di questo Consiglio regionale condanni, prenda spunto da questa
iniziativa lodevole del collega Bova per entrare nel merito e esprimere qualche
considerazione rispetto al fenomeno della ‘ndrangheta. Nel ribadire la
posizione di Forza Italia che è di netto contrasto e di presa di distanza da
qualsiasi fenomeno lontanamente riconducibile alla ndrangheta e, comunque, a
tutto ciò che può essere associazione a delinquere, a tutto ciò che può essere
riconducibile a elementi che operano in violazione del rispetto delle leggi,
l’occasione dell’ iniziativa del collega Bova è ghiotta per esprimere qualche
considerazione di natura personale - dico personale perché non l’ho condivisa
con nessuno - ma che, comunque, credo sia frutto anche di una esperienza che in
questo momento ci deve vedere sinceri, veri, non ipocriti e non alzare la mano
e fare la corsa a dire “bravo!” al collega Bova che dice delle cose scontate,
delle cose banali. Non lo dico per sminuire l'iniziativa ma perché siamo
rappresentanti di una istituzione e siamo individuati come coloro che, come
spesso oggi accade, attraverso la loro azione alimentano il fenomeno della
‘ndrangheta, invece di essere considerati come vittime della ‘ndrangheta.
Spesso non si è nella condizione di poter operare e onorare il proprio mandato
in quanto ostacolati da condizionamenti che, chiaramente, non lasciano liberi
gli amministratori. Mi permetto di cominciare a fare la prima considerazione:
il nostro ringraziamento e anche la nostra attenzione deve andare a tutti gli
amministratori che, in Calabria, operano in condizioni difficilissime perché
nessuna legge del Consiglio regionale, dello Stato può garantire loro la
sicurezza nell’esercitare il mandato politico e consentire che l’attività
politica possa essere esercitata senza il rischio della propria sicurezza,
della propria vita. In questo momento quanti amministratori locali sono
sottoposti a condizionamenti? Quanti di questi, magari, non dicono apertamente
quanti condizionamenti subiscono e continuano, direi, quasi da eroi, a svolgere
i mandati amministrativi in Comuni che non hanno nemmeno le risorse per dare le
risposte che contano, le risposte minime per la sopravvivenza dei cittadini?
Altra considerazione: si è sempre detto che la politica alimenta il fenomeno
‘ndranghetistico, il fenomeno delinquenziale; si è sempre detto questo e non
abbiamo avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Non che tra noi non ci
sia mai stato qualcuno che non abbia tradito il mandato; c'è stato, ma ci sono
state pure, dobbiamo riconoscerlo, persone che a volte hanno considerato la
classe politica, in maniera particolare guardando a quella calabrese, come una
classe, spesso, collusa con le associazioni malavitose. La considerazione che
si deve fare è che quando consensi enormi venivano dati, in passato, a partiti
importanti il fenomeno era sempre quello, la domanda era sempre quella. Oggi
abbiamo un fenomeno diverso, sarebbe come dire che le organizzazioni criminali
abbiano cambiato partito, stanno puntando su altri partiti o non contano nulla.
In uno dei quartieri a più alta intensità malavitosa, un quartiere di Napoli,
dove si è sempre detto che la pressione sul voto era alta, ha vinto il
Movimento 5 stelle; in Calabria o ci siamo liberati dal fenomeno
‘ndranghetistico oppure il fenomeno ‘ndranghetistico ha trovato altri
interlocutori e non si scappa da questo. Non per assolvere la classe politica
ma spesso, caro consigliere Bova, alla classe politica viene addebitato di
tutto e di più e la classe politica non fa altro che assorbire intimidita,
incapace di reagire, al punto che ogni tanto non si pone neanche, diciamo, il
dubbio del perché non si reagisce con determinazione come si dovrebbe. Io
ricordo un aneddoto, in passato ai tempi del consigliere Fortugno, della
vicenda di Fortugno, un giornale, credo fosse l'Espresso, uscì con una
copertina con scritto “onorevoli padrini” riferita alla realtà calabrese,
alludendo che la presenza di qualcuno che avesse qualche problema con la
giustizia facesse passare tutto il Consiglio regionale come un Consiglio
regionale di padrini. Mi permisi di dire al Presidente del Consiglio di allora
che mi sarei aspettato, come componente dell'Assemblea legislativa, una
convocazione e l'idea di voler querelare l'Espresso per quell'articolo. Bene,
anche io mi sono dovuto arrendere perché una offesa come quella che solo in
quel modo poteva essere contrastata non è stata contrastata con la giusta
determinazione, sia una persona per bene come il consigliere Bova, sia un
Consiglio regionale composto da persone perbene non hanno avuto la forza e la
determinazione di querelare un giornale che in quel momento individuava come
mafioso un intero Consiglio regionale quindi un'intera comunità come quella
calabrese.
Sono queste le occasioni
mancate, quelle occasioni che non ci hanno messo nella condizione di poter dare
i messaggi giusti.
Credo che con questa legge
sicuramente la ‘ndrangheta in Calabria non sparirà, però ritengo che la legge
sia un piccolo contributo, espressione di una volontà che va verso la giusta
direzione, mettendo nelle condizioni chi vuole apertamente dire la sua
posizione rispetto a questo fenomeno; una posizione di condanna, dicendo delle
cose che, insomma, devono far riflettere. Per esempio, consigliere Bova, lei è
un avvocato, è uno dei soggetti, degli operatori che spesso hanno a che fare
con la giustizia. Ritengo che accanto alla classe politica deve essere
richiamata anche un'altra istituzione che è quella a cui è stato demandato
l'obiettivo di estirpare la criminalità organizzata in Calabria. E quanto ha
pagato lo Stato e quanto paga lo Stato e da quanto paga, da quanto tempo paga
lo Stato per tutte le forze dispiegate per combattere la criminalità in
Calabria? Insomma si dice la politica ha fallito, ma avete mai sentito dire lo
Stato ha fallito nella lotta alla criminalità in Calabria, eppure non mancano i
magistrati eroi, non mancano le forze dell'ordine, anzi più se ne hanno e più
si ha la sensazione che queste organizzazioni più si combattono, più si cerca
di trovare strumenti per estirparli e sempre più emergono nella loro
pervasività e sempre di più dimostrano di condizionare la vita politica e
sociale della Calabria che grazie a questo fenomeno, purtroppo, stenta a ritrovare
quelle condizioni territoriali ideali per cercare di attrarre l’imprenditoria,
la cultura e ogni tipo di iniziativa che possa creare momenti di sviluppo e di
cultura.
C’è una Calabria di
consiglieri liberi dai condizionamenti, una Calabria di una classe politica che
vuole essere libera ma che non riesce ad esserlo come vorrebbe perché
condizionata sul territorio da fenomeni con cui bene o male deve convivere.
Questo non vuol dire che la politica calabrese sia collusa, significa che
quello che deve fare la classe politica lo dovrebbero fare le forze
dell'ordine, altre istituzioni dello Stato e non si riesce a capire che questa
competenza non può appartenere alla classe politica. Questa è l’amara
considerazione che dobbiamo fare. Purtroppo, oggi, siamo nella condizione di
dover stare attenti oppure di dover cercare di capire che tipo di mosse fare,
come muoversi, con chi parlare, con chi prendere un caffè. Questa è la verità!
Quindi le ribadisco, collega Bova, che le faccio i complimenti per l'iniziativa
perché, perlomeno, ci ha messo nelle condizioni di sottolineare alcune cose
anche se sono convinto che, purtroppo, questa iniziativa poco aiuterà nel
contrasto alla ‘ndrangheta. Le dico che le faccio i complimenti perché,
perlomeno, si inizia da queste cose con il coraggio e l'orgoglio di dirle alla
‘ndrangheta ma anche di dire che la Calabria è composta, anche, di amministratori onesti, da imprenditori che
sono costretti a pagare il pizzo e poi, nonostante tutto, vengono denunciati
perché collusi in quanto non hanno denunciato, quando l'alternativa di questo
imprenditore dovrebbe essere o quella di chiudere bottega oppure di andar via
dalla Calabria e la classe dirigente si trova più o meno nelle stesse
condizioni.
La campagna elettorale si
deve fare e votano anche coloro che hanno problemi di vicinanza, di collusione
o di appartenenza alla criminalità organizzata e che non dovrebbero avere la
possibilità di votare. Eppure, poi, durante le campagne elettorali, la classe
politica calabrese è soggetta, purtroppo, ad esporsi ed è soggetta a qualsiasi
tipo di condizionamento. Ognuno deve fare la campagna elettorale cercando di
capire con chi parlare, oppure cercando di parlare con meno persone possibili,
chiedendo nome e cognome a chi si avvicina, altrimenti è altissimo il rischio
di essere coinvolto in qualche foto, in qualche stretta di mano, in qualche
cena con qualcuno che abbia qualche problema. Questa è una delle cose che in
questo Consiglio regionale è bene si dica; è bene che ognuno di noi faccia
questi ragionamenti perché altrimenti non saremmo onesti con noi stessi e
nemmeno con i nostri colleghi. Voterò ovviamente a favore di questa iniziativa
e credo, con questo mio modestissimo intervento, di aver contribuito a rendere
un po' più chiaro questo fenomeno che in Calabria viene molto mistificato sia
da coloro che esercitano l'attività criminale ma anche e soprattutto da molta
gente che dell'attività criminale ne fa un uso strumentale, attraverso le
tantissime associazioni esistenti. In Calabria, però, poi, alla fine, questo
fenomeno resta sempre tale perché sono sicuro che il giorno in cui sparirà
aumenterà di molto la disoccupazione, vi ringrazio.
Intervengo molto brevemente
per esprimere apprezzamento al lavoro fatto dai colleghi Franco Sergio e Arturo
Bova. Discutiamo un testo unificato dove si parla, se ho capito bene, se ho
letto bene, di due proposte di legge: una per quanto riguarda l'antindrangheta
e una per quanto riguarda il contrasto al gioco d'azzardo, che si inquadrano
nella stessa filosofia, quella dell'economia legale, della difesa della
legalità, del rispetto delle regole, della predominanza della sicurezza, del
dare anche un'immagine positiva della Calabria. Credo che l’intervento che ha
appena fatto il collega Tallini dimostri la diffidenza su ogni iniziativa che
si mette in campo in questo Consiglio regionale, per contrastare un fenomeno
che da anni ha posto la Calabria al centro di un immagine non certo positiva.
Credo che ogni proposta di legge, come questa, organica, presentata dai
colleghi Franco Sergio e Bova, meriti rispetto, attenzione e anche un nostro
importante apporto in termini di contributi alla discussione. E’ da anni che
parliamo di questo fenomeno, è da anni che ci poniamo l'obiettivo di ridurlo,
di ridimensionarlo, di affrontarlo culturalmente con un approccio diverso. Mi
vorrei soffermare su questo aspetto: quello culturale, che per me è l'arma più
importante per poter, oggi, combattere questo fenomeno, quindi coinvolgere le
scuole, coinvolgere gli educatori, coinvolgere ruoli istituzionali come in
questo caso il Consiglio regionale che si è posto questo problema e lo ha
affrontato in questo modo. Devo ricordare che ci sono state in passato
iniziative come quelle del collega Salvatore Magarò che si era inventato la
targa “qui la mafia non entra”. Ci sono tante iniziative a cui abbiamo avuto
modo di assistere, anche negli anni passati, però credo che la vera scommessa
su cui lavorare sia quella della prevenzione e della cultura, attraverso la
formazione, attraverso la conoscenza, attraverso le responsabilità, attraverso
il rendere patrimonio comune ciò che significa essere calabrese; cosa
significa, oggi, l'identità di questa regione che non è ndrangheta ma è ben
altra cosa.
Questo disegno di legge si
inquadra in questa prospettiva, nel contesto che stiamo portando avanti come
Consiglio regionale anche con l’approvazione di altri provvedimenti importanti
che possono già contrastare la mafia: se pensiamo al QTRP, a strumenti
importanti di programmazione economica e sociale, capiamo che questa è la
filosofia a cui abbiamo guardato da sempre come maggioranza, come Consiglio
regionale. Quindi approvo questa proposta dei colleghi Bova e Sergio, invitando
ognuno di noi a riflettere meglio e con le proprie azioni quotidiane, con il
proprio esempio, con il proprio impegno, a dare testimonianza vera ed autentica
di ciò che vogliamo dire quando parliamo di ‘ndrangheta.
Credo che ciò che è successo
di recente a Limbadi dimostri che questo fenomeno è ben presente e radicato e
non ha contrasti forti, nonostante l'impegno le forze dell'ordine. C'è bisogno
di maggiore attenzione, di maggiore convinzione e maggiori mezzi e risorse
economiche e sociali per poter contrastare questo fenomeno che per la verità
anche il Governo nazionale, in questi anni, ha cercato di combattere con
interventi importanti; ricordo, per ultima, la legge sul caporalato che è una
legge che risponde alle osservazioni fatte dal collega Gallo. Quindi c'è una
condivisione di obiettivi ma ci deve essere un cambio culturale e su questo ci
deve essere un impegno che dobbiamo prendere come Consiglio ed investire molto
sulla formazione e sulle scuole per far sentire loro protagonisti di un
cambiamento vero che non può non passare attraverso la formazione delle
coscienze libere e democratiche in Calabria.
Non c’è sviluppo economico
senza affermazione del principio di legalità così come non ci può essere
crescita culturale senza affermazione del principio di legalità. Il principio
di legalità passa attraverso alcuni processi che riguardano, soprattutto,
l'impegno delle istituzioni, ognuno per le proprie competenze. Non ve dubbio
che, anche e soprattutto, il contrasto alle mafie debba avere una funzione
importante e questo Consiglio regionale, oggi, grazie al consigliere Bova che ha svolto un lavoro encomiabile,
alla Commissione per l'impegno attivo che ha profuso rispetto alla relazione di
un testo unico in una problematica che ha visto impegnate anche altre legislature,
la sta svolgendo. Dobbiamo riconoscere l'impegno dei consiglieri regionali
verso il raggiungimento di questi obiettivi che caratterizzano la civiltà di
una classe politica dirigente. Questo è un momento importante e va dato atto
alla Commissione e non posso non menzionare, per quello che ho potuto, nella
scorsa legislatura, rispetto alle mie competenze, lo svolgimento di attività di
prevenzione, quelle attività richiamate nel lavoro svolto dal presidente Bova:
un'attività di prevenzione e formativa svolta nelle scuole, per la quale il
Consiglio regionale ha proposto delle iniziative che si sono svolte in sinergia
con le autorità preposte rispetto alla volontà di poter trasferire ai giovani
ovvero di lavorare per poter creare condizioni formative rispetto ad un settore
che è molto importante per qualificare la nostra regione. Esprimo il parere
favorevole peraltro quale firmatario di questa proposta di legge che ho
condiviso e della quale ho condiviso i principi e i contenuti, con l'auspicio,
lo diceva anche il collega Tallini, che la politica dimostri di essere politica
con la P maiuscola, di assumersi le proprie responsabilità rispetto a temi
importanti, strategici dai quali dipende la crescita dei nostri territori;
territori che vedono impegnati amministratori a rischio e vedono impegnati
operatori economici a rischio, per i quali così come è previsto dai contenuti
di questa proposta si prevede la possibilità non solo di tutelare ma di
stimolare le loro attività perché si possano promuovere maggiori condizioni di
sviluppo economico per la nostra regione. Ribadisco il mio voto favorevole a
questa proposta di legge con l'auspicio, però, che la stessa possa,
eventualmente, essere riempita di contenuti significativi e che sia una legge
concreta, che non rimanga legge manifesto. Su questo vi è l'impegno del
sottoscritto rispetto, voglio dire, a quelle che sono le proprie competenze.
Se non ci sono altri interventi dei
consiglieri, la parola al presidente Oliverio. Prego.
Innanzitutto esprimo una valutazione
positiva su questa proposta di legge e, soprattutto, un sincero apprezzamento
per il lavoro che è stato svolto dalla Commissione ed in particolare dal
consigliere Arturo Bova che ha dedicato, con impegno e passione, un tempo
importante all’elaborazione di questa proposta di legge che è anche il frutto
di un confronto sviluppato con diverse organizzazioni, forze sociali nella
Commissione da lui presieduta.
Un disegno di legge articolato in 60
articoli che affronta diverse questioni, che pone il problema della legalità e
del contrasto alla criminalità.
Intendiamoci, una legge regionale si
muove dentro le competenze della Regione, quindi nessuno può attribuire poteri
taumaturgici ad uno strumento legislativo di una istituzione, qual è quella
regionale, che, naturalmente, non può che muoversi sul versante amministrativo
e sul versante della prevenzione rispetto ad alcuni aspetti; non a caso la
proposta tratta materie che possono consentire questo.
Non c'è dubbio che il fenomeno della
criminalità organizzata richiede un adeguamento legislativo sul piano
nazionale. In questi anni sono stati fatti concreti passi in avanti nella
definizione di strumenti capaci di contrastare la criminalità e di dare alla
magistratura e alle forze dell'ordine gli strumenti necessari per poter
incidere attraverso la loro azione e poter infliggere colpi alla criminalità
organizzata.
Permettetemi, da questo punto di vista,
di cogliere l’occasione per rivolgere un ringraziamento alla magistratura che
in Calabria opera in una trincea difficile - che ha inferto colpi decisivi nel
corso di questi ultimi anni alla criminalità organizzata - e alle forze
dell'ordine il cui impegno è prezioso per il contrasto alla criminalità.
Chiaramente, un’istituzione come la
Regione può fare tanto, innanzitutto sul versante della prevenzione - come
dicevo prima-, può fare molto attraverso l’affermazione di strumenti, di
meccanismi che possano garantire, in primo luogo, la trasparenza nell’utilizzazione
delle risorse pubbliche, nella gestione del territorio, nel sostegno alla rete
associativa che è impegnata in prima linea per fare crescere una cultura della
legalità. In questi 60 articoli si affrontano vari aspetti che vanno proprio in
questa in questa direzione.
Devo dire che noi, come Giunta
regionale, proprio cogliendo una di queste norme che è contemplata in questa
legge, abbiamo deciso, sin dall'inizio, di costituirci parte civile in tutti i
processi contro la criminalità organizzata e lo facciamo quasi quotidianamente
perché ogni giorno siamo alle prese con procedimenti che riguardano questo
fenomeno.
Ritengo che altrettanto importante è il
sostegno agli amministratori locali, perché -
ha fatto una riflessione il consigliere Tallini che, in parte, io
condivido - la rete degli amministratori locali che spesso nel passato è stata
considerata come una trincea nella quale le organizzazioni criminali trovavano
spazio, spesso è vittima della criminalità organizzata. Ci sono amministratori
che sono in prima linea nella trincea del contrasto alla criminalità
organizzata che vanno sostenuti.
Non è un caso che, in Calabria, gli
amministratori locali sono oggetto di atti intimidatori che si ripetono e che
spesso - naturalmente non sempre - sono una ritorsione a impostazioni, a regole
trasparenti nell'azione amministrativa.
Certo, ci sono zone che sarebbe
sbagliato non vedere, anche di debolezza e spesso anche di contiguità che
devono essere combattute e contrastate.
Perché faccio questa riflessione? Perché
credo che il miglior modo per combattere la criminalità organizzata sia quello
di affermare con equilibrio e con grande determinazione la volontà di fare
prevalere le regole, di fare prevalere la legalità.
In questo quadro, ritengo che il primo obiettivo
che ci poniamo deve essere quello di utilizzare in modo trasparente, nel
rispetto delle regole e delle leggi, la grande mole di risorse di cui la
Regione dispone e che ha messo in campo attraverso la programmazione.
Parlo delle risorse comunitarie, parlo
delle risorse che vengono destinate attraverso la programmazione ad obiettivi
di crescita della nostra Regione. Parlo di grandi opere per le quali
l'attenzione della criminalità organizzata è sempre in agguato, perché laddove
ci sono flussi finanziari importanti, laddove ci sono investimenti importanti,
la storia ci dice che c'è una esposizione forte al rischio delle infiltrazioni
criminali e mafiose.
Non è un caso che per quanto riguarda
alcune grandi opere abbiamo scelto la strada dei protocolli con le Prefetture,
con i soggetti appaltanti, perché siano rispettate le regole per quanto
riguarda tutta la problematica dei subappalti, il mercato del lavoro, le
assunzioni, perché ci sia il rispetto delle norme, perché ci sia regolarità nel
rapporto di lavoro e non si ricorra al lavoro nero , come spesso avviene anche
attraverso la pratica dei subappalti.
Protocolli d'intesa che sono
praticamente strumenti mirati, precisi in direzione della garanzia, della
trasparenza e della legalità.
Così come, per quanto riguarda il
racket, la problematica viene posta nei termini giusti, cioè del sostegno alle
vittime - è un altro capitolo doloroso
-, di chi è - purtroppo questo è un fenomeno diffuso – oggetto e vittima dell’azione
criminale.
Un capitolo importante in questa legge è
quello riferito al gioco d'azzardo. Anche questo è un tema particolarmente
importante che trova una giusta impostazione in questo disegno di legge; il
gioco d’azzardo è un fenomeno diffuso, si affronta in termini equilibrati,
giusti perché intorno all’attività ludica, nelle sale dove si esercita
un'attività di gioco, c'è un'economia che ruota. Tuttavia, cosa diversa sono le
attività, come dire, ludiche che non travalicano nel gioco d'azzardo.
Naturalmente, importante è avere
definito regole per evitare che, soprattutto nelle fasce giovanili, si possano
incontrare queste attività con quelle di altra natura e, soprattutto, con
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come è stato posto in questo articolato.
Credo che ci siano dei limiti – ripeto -
nella sfera di competenze che può esercitare l'attività legislativa di un
Consiglio regionale che - come noto - non ha potere in materia penale, che non
ha potere di incidere oltre la sfera amministrativa, della mera prevenzione e
della promozione di un'iniziativa culturale.
Credo che, con questa legge che oggi il
Consiglio regionale si accinge ad approvare, si lanci un messaggio forte. Il
Consiglio regionale - questo vorrei che fosse ben presente e va apprezzata
anche la convergenza unanime che credo, dopo gli interventi, posso già dire si
realizzerà nel voto su questo disegno di legge - manda un messaggio forte sulla
fronte della legalità e del contrasto alla criminalità. Il Consiglio regionale
non assume una posizione passiva, ma assume un ruolo attivo, un ruolo di
propulsione di una cultura nuova che deve crescere e, soprattutto, manda un
messaggio affinché le forze sociali e la rete delle istituzioni locali possano
ritrovarsi insieme per affermare concretamente, con coerenza, giorno per
giorno, una cultura della legalità che è di fondamentale importanza per tessere
la rete che costituisce il vero antidoto alla criminalità organizzata. Perché -
come sappiamo tutti noi che viviamo in Calabria - la criminalità organizzata si
nutre di condizioni di subcultura, di sofferenza sociale, di sottoproletariato,
di un esercito di soggetti a cui ricorrere per affermare la sua potenza, la sua
prepotenza e per piegare, spesso, le istituzioni e infliggere, anche, colpi
alla credibilità di un territorio.
Con questo disegno di legge - per questo
ringrazio soprattutto il consigliere Arturo Bova - oggi il Consiglio regionale
lancia il messaggio forte e consapevole che si muove dentro i limiti che ho
ricordato, ma esprime la forte volontà di stare in prima linea nella trincea
del contrasto alla criminalità organizzata per affermare la legalità e per
aiutare le forze che sono impegnate nella linea più a rischio - la
magistratura, le forze dell'ordine - a svolgere il loro lavoro non sentendosi
sole in questo lavoro importante, ma accompagnate dalla parte sana dalla
Calabria e dalle istituzioni calabresi, a partire dal Consiglio regionale.
Passiamo all'esame ed alla votazione del
provvedimento articolo per articolo.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(È
approvato)
Articolo 2.
(È
approvato)
Dopo l'articolo 2 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18600, a firma del consigliere Bova, che
sostituisce l'emendamento protocollo numero 18551. Cedo la parola al
consigliere Bova per l'illustrazione, prego.
L'osservatorio indipendente
sull’attuazione partecipata, previsto nell’emendamento protocollo numero 18600,
poc'anzi citato, è il frutto di uno dei tanti incontri che la Commissione ha
avuto modo di fare con tante associazioni. Addirittura questo emendamento è
stato proposto da un consorzio di associazioni di cui fa parte anche Libera e
un consorzio Cosentino che, tra l’altro, si riunisce presso l’Università di
Cosenza e, quindi, ho avuto modo di incontrare tre professori universitari in
quella seduta.
È un osservatorio indipendente, che -
come richiesto da più parti – non deve avere collegamenti con la politica o con
l'istituzione o con i consiglieri regionali o con l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, ma deve essere un Osservatorio del tutto avulso dai
contesti – diciamo - politico-istituzionali.
Il presente emendamento inserisce
l’articolo 2 bis dopo l’articolo 2 e sostituisce l'emendamento protocollo 18551
del 17 aprile 2018 che si intende ritirato. Quindi, dopo l'articolo 2 è
inserito il seguente articolo 2 bis: “Osservatorio indipendente sull’attuazione
partecipata”. Grazie al Presidente e grazie alla Giunta per l'attenzione.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l'articolo 2-bis.
(È
approvato)
Articolo 3
(È
approvato)
All’articolo 4 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18207, a firma del consigliere Bova, prego.
Presidente, l'emendamento mira a
modificare l'articolo 4 che prevedeva, tra l'altro, la potestà della Regione
Calabria di stipulare una serie di convenzioni, di accordi con delle
associazioni, fondazioni che erano però, comunque, associazioni legali stricto sensu, iscritte in registri
speciali o del terzo settore.
L'emendamento è stato suggerito dalle
associazioni operanti nel mondo dell'agricoltura. Non tutte le associazioni
sono iscritte in registri speciali o del terzo settore - faccio un esempio,
Coldiretti o Cia, Confagricoltura -, ma si collabora anche con queste. Penso
all’osservatorio antimafia della Coldiretti nazionale, presieduto dall’ex
procuratore nazionale Caselli. Quindi, da questo punto di vista, questo
emendamento mira ad ampliare lo spettro dei soggetti con cui la Regione
Calabria andrà a collaborare nell'attività che costituisce oggetto della
presente legge.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento
protocollo numero 18207.
(È
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(È
approvato come emendato)
Articolo 5.
(È
approvato)
All’articolo 6, sono stati presentati
emendamenti. Il primo emendamento, protocollo numero 18059, è a firma del
consigliere Gallo, prego.
Presidente, proprio per riempire di
contenuti questa norma, all'articolo 6, comma 2, le parole “può costituirsi
parte civile” sono sostituite dalle parole “si costituisce parte civile” in
questo modo la Giunta in ogni procedimento di ‘ndrangheta è tenuta a
costituirsi parte civile e, quindi, partecipa ad ogni giudizio.
Il relatore? Prego
Presidente, voglio tranquillizzare il
consigliere Gallo, nella prima stesura la dicitura era “si deve costituire” -
addirittura, si deve. Tuttavia, a seguito di studi, anche con il Settore legislativo,
è sorto un problema per questi motivi: il “si deve” andrebbe a contrastare –
ahimè - con il portato dell’articolo 74 del codice di procedura penale che
prevede appunto la costituzione di parte civile e individua nella costituzione
di parte civile una facoltà. Nessuno di noi può costringere o potrebbe
introdurre un principio in contrasto con il codice procedura penale.
Apprezzo la proposta e – ripeto - era
anche una mia esigenza. Ribadisco che la formulazione originaria “la Giunta si
deve costituire” purtroppo andrebbe in contrasto con il codice di procedura
penale, è un parere espresso dal Settore legislativo. Anche il Governo non ha
l'obbligo di costituirsi nei procedimenti penali che riguardano, come parte
offesa, lo Stato italiano.
Quindi, devo esprimere parere negativo,
sebbene ne condivida lo spirito e l'obiettivo.
Ha chiesto di intervenire il presidente
Oliverio. Ne ha facoltà.
Mi sono già espresso per quanto riguarda
questa Giunta regionale, perché è una legge che non riguarda solo la Giunta
regionale pro-tempore, ma riguarda la Regione.
Ho già detto che questa Giunta regionale
ha assunto, nella prima riunione di questa legislatura, la decisione di
costituirsi parte civile in tutti i procedimenti di mafia. Naturalmente, io
accoglierei la proposta del consigliere Gallo, se non fosse che potremmo
esporre questo provvedimento al rischio di osservazioni da parte del Governo
per le ragioni che diceva prima il consigliere Bova. Chiaramente, c'è una
facoltà degli organi di governo. in questo senso.
Credo che si debba considerare
seriamente la valutazione del consigliere Bova, anche sulla base degli
approfondimenti che sono stati opportunamente fatti - lui stesso ci ha
ricordato che nel testo iniziale la declaratoria era diversa: “la Giunta deve
costituirsi” ed è stata modificata sulla base anche dei pareri e degli
approfondimenti -, proprio per evitare di esporre al rischio di osservazioni
questo proponimento. Naturalmente la Giunta si rimette all'Aula, proprio per
rimarcare il fatto che siamo d'accordo che la Regione si costituisca in tutti i
processi. Come Giunta abbiamo già deciso, ci rimettiamo all'Aula perché si
determini.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente, la formulazione non era “deve costituirsi” ma “si costituisce”, nel senso di lasciare,
attraverso questa formulazione, anche una facoltà alla stessa Giunta regionale,
fermo restando che è chiaro che la formulazione è più imperativa rispetto alla
potestà di costituirsi.
Per cui insisterei nell’approvazione, se
possibile, fermo restando che poi la Giunta regionale può esercitare il suo
diritto. Apprezzo quel che dice il Presidente, vale a dire questa Giunta
regionale ha deciso di costituirsi parte civile in ogni procedimento contro la
‘ndrangheta. Non so per i prossimi cosa faranno e cosa potranno decidere. Mi
auguro decideranno la stessa cosa, però è chiaro che questa formulazione, che
è, tra virgolette, imperativa, ma non lo è fino in fondo, lascia anche uno
spazio, ma è più penetrante della potestà riconosciuta attraverso la
formulazione “può costituirsi”.
Ha chiesto di
intervenire il consigliere Bova. Ne ha facoltà.
Intervengo per trovare un punto di
incontro, anche perché, visto lo spirito che sta caratterizzando l’esame di
questa proposta di legge in Aula, vista anche la precisazione del consigliere
Gallo, dire “si costituisce” o “si può costituire” effettivamente non
cambia nulla.
Il principio è che nessuno può obbligare
attualmente un ente a costituirsi parte civile.
Potrebbe anche passare l’emendamento, se
questo serve a dare più incisività, e, visto lo spirito, potremmo anche modificare
e dare un parere favorevole in questo senso per inserire la frase “si costituisce” ma non vorrei ci si
imbattesse poi in problemi. Certo, in quel caso arriverebbero osservazioni …
Se arriva l’osservazione torniamo in
Aula e approviamo una modifica.
Bene.
Come diceva il
consigliere Gallo, sarebbe l’osservazione ed eventualmente, poi, ci possiamo
arrivare.
Scusate, si può chiedere un parere al
Settore legislativo in modo tale da essere tranquilli da questo punto di vista.
Chiedete un parere al Settore legislativo!
Abbiamo già sullo stesso argomento un
parere del dipartimento che è agli atti e che già paventava un possibile
rilievo di incostituzionalità ed il dipartimento bilancio addirittura anche un
aumento di spesa. Prego, consigliere Gallo.
Attiene, Presidente, all’emendamento
successivo, vale a dire l’emendamento nel quale, all’articolo 6, comma 4, dopo
le parole “al fine di tutelare i diritti
e gli interessi lesi della comunità regionale” sono aggiunte le seguenti
parole “la costituzione in rappresentanza
in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all’Avvocatura
regionale”.
Leggo fra gli atti, naturalmente, un
parere, una risposta del dirigente regionale del dipartimento bilancio, Filippo
De Cello, il quale ci dice: “Tenuto conto che l’attività non appare affidabile
ad avvocati interni della Regione…”.
Per quale motivo? Perché l’Avvocatura
non si è dichiarata disponibile? Beh non penso, colleghi consiglieri, che
l’Avvocatura possa stabilire dei percorsi anche in barba al Consiglio
regionale, vale a dire che l’Avvocatura regionale non dia disponibilità alla
difesa della Regione in questo tipo di procedimenti.
Credo che l’Avvocatura debba fare il
proprio percorso e il proprio mestiere; gli avvocati debbano fare gli avvocati;
i consiglieri regionali debbano fare i consiglieri regionali e debbano
legiferare.
Questo è un
altro emendamento.
Mi spiego meglio, presidente Bova, cioè
se l’Avvocatura regionale dovesse decidere di legiferare, è chiaro che il
direttore generale, il dirigente generale facente funzioni o qualche avvocato
regionale, si dovrebbe candidare per fare il consigliere regionale!
Oggi i consiglieri regionali li facciamo
noi e proprio, presidente Bova, per riempire di contenuti la proposta di legge
che stiamo approvando, qualche risparmio di spesa rispetto…
Sta dicendo una cosa completamente
destituita di fondamento, consigliere Gallo!
Non ho capito.
La Regione Calabria è rappresentata in
tutti i procedimenti, e per volontà di questa Giunta regionale, dall’Avvocatura
regionale. Non lo so cosa scrive un funzionario! Anzi, soltanto per alcune
domiciliazioni!
È agli atti!
Allora facciamo così: andiamo avanti con
la discussione, così su questo emendamento chiediamo un approfondimento al
Settore legislativo.
Andiamo avanti. Consigliere Gallo, il
successivo emendamento è il protocollo numero 18034, prego. Ha facoltà di
illustrarlo.
Quale ho discusso, Presidente? Non mi stava ascoltando perché stava
ragionando col capogruppo del PD e col presidente Oliverio.
Collega Bova, c’è un parere che trova
agli atti nel quale l’Avvocatura regionale si è dichiarata indisponibile a
patrocinare la Regione Calabria in questo tipo di procedimenti.
Per cui cosa dice il direttore generale
dipartimento bilancio, il dottore De Cello? Poiché tale attività, quella di
patrocinio della Regione che si costituisce parte civile, non appare affidabile
ad avvocati interni della Regione, l’emendamento è foriero di maggiori oneri e
pertanto detti oneri devono essere quantificati e devono essere reperite le
risorse per garantire la copertura.
Delle due l’una: o l’Avvocatura
regionale svolge il patrocinio della Regione in questi procedimenti - come
giustamente sostiene lei - o l’Avvocatura regionale si dichiara indisponibile.
E allora quello che dicevo prima ai colleghi
consiglieri: credo che dobbiamo evitare di fare affidamenti esterni di questo
tipo di patrocini, che possono anche costare decine e decine di migliaia di
euro.
Ce lo insegna l’esperienza, anche
passata, di altre amministrazioni.
Per cui ritengo che sia opportuno,
invece, dare questo onere all’Avvocatura regionale, che deve svolgere
prevalentemente queste funzioni, magari specializzando uno dei colleghi
avvocati. Deve svolgere assolutamente queste funzioni! Non può far trovare agli
atti del fascicolo del Consiglio regionale - ho finito - una indisponibilità
rispetto a questa funzione.
Consigliere Gallo, mi dicono dagli
uffici che quel parere era riferito all’altro emendamento perché su questo
emendamento c’è anche il parere favorevole del relatore Bova. Quindi su questo
c’è condivisione. Prego, consigliere.
Giusto per non far passare un messaggio
sbagliato. Il parere è favorevole su questo emendamento. L’emendamento era
all’articolo 6, il secondo emendamento, perché si sono accavallati due
argomenti.
Perfetto.
Presidente, non solo la Regione è
rappresentata dall’Avvocatura per legge e non perché lo dice il dottore De
Cello o me lo invento io o qualcun altro, ma con questa Giunta regionale per la
prima volta - altrimenti passa un messaggio sbagliato - si è deliberato che non
si ricorre ad avvocati esterni. Addirittura, soltanto per domiciliazioni per il
giudizio davanti ai giudici di pace non ci sono avvocati esterni e la Regione
Calabria è rappresentata solo dall’Avvocatura regionale.
Consigliere Bova, è favorevole su questo
emendamento?
Favorevole perché la dicitura è più
specifica.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 18039, a firma del consigliere Gallo.
(È
approvato)
Il voto dell’articolo 6 lo posticipiamo
al parere sul primo emendamento.
Articolo 7.
(È
approvato)
Articolo 8
(È
approvato)
Articolo 9
(È
approvato)
Articolo 10
(È
approvato)
Articolo 11
(È
approvato)
Articolo 12
(È
approvato)
Articolo 13
(È
approvato)
Articolo 14
(È
approvato)
All’articolo 15 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18225, a firma del consigliere Battaglia. Prego,
consigliere Battaglia, ha facoltà di illustrarlo.
Grazie, Presidente. Intanto colgo
l’occasione per rivolgere anch’io gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori.
Per quanto riguarda l’emendamento, ne do
lettura:
“Alla
fine del primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: “Per le rivendite di
generi di monopolio ove sono installati apparecchi di cui all’articolo 110,
commi 6 e 7 773/1931, il limite di accensione giornaliera di cui al presente
comma è fissato fino alle ore 20,00”;
alla
lettera b) all’inizio del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Le rivendite
di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione
che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, siano
collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del
titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o
visibilmente separate dall’area di vendita”;
Al
comma 13 -
lettera c- dopo le parole “sale da gioco” sono inserite
le seguenti: “delle rivendite di generi di monopolio”.
Mi permetto, Presidente, di illustrarlo.
Abbiamo audito parecchie associazioni,
tra cui la Federazione Italiana Tabaccai, come ha ricordato bene il presidente
Arturo Bova, a cui rivolgo anch’io i complimenti e l’augurio affinché il testo
redatto diventi veramente un punto di riferimento.
Mi sono convinto un po’ della loro tesi,
l’ho fatta mia e l’ho tradotta in un emendamento.
Le tabaccherie sono ditte individuali;
il titolare ha l’obbligo di gestire personalmente la tabaccheria ed è
personalmente responsabile nei confronti dello Stato e dell’amministrazione
finanziaria. Qualsiasi violazione ritenuta grave dall’autorità preposta, anche
quando comporti la semplice elevazione della sanzione amministrativa, può
determinare il ritiro della concessione principale, determinando la chiusura
definitiva dell’intera attività commerciale.
Tutto il personale operante in
rivendita, sia si tratti di coadiutori familiari sia di dipendenti, deve essere
formalmente nominato dal titolare e autorizzato ad operare nel competente
ufficio territoriale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo aver
sostenuto il corso di formazione obbligatoria. La titolarità della licenza
tabacchi è costantemente assoggettata al monitoraggio e al controllo da parte
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che può revocarla in qualsiasi
momento a fronte di irregolarità nella gestione della rivendita.
Per il mantenimento della licenza
tabacchi dello status di operatore professionale
di gioco, la rete delle tabaccherie, inoltre, è sottoposta a costanti controlli
da parte delle autorità preposte: guardia di finanza, carabinieri, polizia
amministrativa, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organismi da quest’ultima
legittimati, quale, ad esempio, la SIAE.
Norme stringenti vigono anche in
relazione alla cessione della licenza, al trasferimento di sede della
rivendita. In particolare, il trasferimento è autorizzato a condizione che
siano rispettati determinati parametri, indicati dal decreto ministeriale
numero 38 del 2013, fra cui il reddito, la distanza da altre rivendite e
l’entità della popolazione.
La sicura affidabilità della categoria è
la migliore garanzia del rispetto delle regole che presiedono tutte le attività
di gioco.
Non va dimenticato che la competenza in
materia giochi da parte dei tabaccai non proviene solo dall’esperienza
pluridecennale ma anche dai corsi di formazione obbligatoria, indispensabili
per conseguire l’idoneità professionale all’esercizio di rivenditori di generi
di monopolio e per l’assegnazione della concessione.
La formazione obbligatoria è curata
direttamente dalla Federazione Italiana Tabaccai, in virtù di una convenzione
sottoscritta con l’amministrazione dei monopoli ed in collaborazione con la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Essa è costituita dal corso denominato
“Professione tabaccaio” che fornisce le principali cognizioni normative,
amministrative e contabili per la gestione dell’attività di tabaccheria,
ricevitoria, con particolare attenzione ai giochi presenti in tabaccheria e con
un approfondimento particolare sulla prevenzione dei fenomeni patologici legati
al gioco.
Ad integrazione di tale corso
obbligatorio per lo svolgimento della professione dei tabaccai è previsto un
corso su base volontaria, specialmente dedicato ai giochi pubblici, chiamato
“distinguere il gioco ludico da quello patologico”. Infatti, gli unici
apparecchi da intrattenimento installabili nelle tabaccherie sono le new slot, invece è vietata
l’installazione delle VLT.
A tale proposito si ricorda che la rete
degli apparecchi da intrattenimento leciti - quella che subirebbe i maggior
danni da una normativa eccessivamente restrittiva - è stata costituita agli
inizi del 2000 sotto l’egida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio
con lo scopo di contrastare la precedente rete selvaggia ed illegale dei videopoker, quasi completamente in mano
alla criminalità organizzata.
Riterremmo, quindi, preferibili che
siano programmati interventi selettivi negli ambiti di gioco maggiormente
pericolosi per la salute pubblica.
In sintesi, a mio avviso, un regime che
introduce un rigido proibizionismo aumenta il rischio di illegalità.
Quindi distinguerei - è questa la ratio dell’emendamento - tra chi ha il
possedimento di queste caratteristiche, quindi i tabaccai, dal resto, quindi
chi si occupa di slot ed altro.
Grazie.
Parare del relatore.
Presidente, articolo il parere. E’ un
argomento che abbiamo affrontato in maniera approfondita in Commissione.
Abbiamo anche sentito l’associazione nazionale, anzi il sindacato dei tabaccai
italiani, e voglio anche annunciare che l’unica legge che prevede pure questo
distanziometro è quella del Piemonte.
Il presidente Chiamparino della Giunta
regionale aveva annunciato proprio che, con riferimento ai tabaccai, occorreva
rivedere la legge e che il Piemonte l’avrebbe fatto all’indomani del 4 marzo.
Perché questo, Presidente?
Effettivamente anche io mi sono convinto, sotto certi aspetti, come il
consigliere Battaglia. I tabacchi sono un esercizio particolare. Non è il
solito esercizio commerciale. Stiamo parlando di monopoli di Stato,
concessionari di monopoli di Stato, i quali tra l’altro sono soggetti a delle
regole particolari: possono installare soltanto alcune slot machine, che non sono quelle VLT, quelle particolarmente
pericolose che vengono indicate da psicologi, da studiosi, come capaci di
scatenare quella dipendenza da gioco patologico. Poi, non solo, non possono
essere installati in stanze diverse da quella dove si trova il titolare dei
tabacchi e devono essere sotto la diretta percezione del tabaccaio. Quindi quei
problemi che riguardano il fatto che ci siano stanze scure, la musica
particolare, senza orologi, per cui il giocatore viene quasi preso, ammaliato
da questa realtà.
Effettivamente per quanto riguarda i
tabaccai ci sono delle misure oggettive, concrete che vengono salvaguardate.
C’era una perplessità che, per
correttezza, debbo esprimere: è una perplessità, che rappresentavamo anche con
il consigliere Franco Sergio - lo debbo dire anche perché la paternità, il
padre putativo della norma contro la ludopatia, e lo ribadisco, è il
consigliere Franco Sergio -, che deriva da un fatto di concorrenza che ci siamo
posti con il Settore legislativo.
È una problematica che potrebbe
riguardare il Garante della concorrenza, perché potrebbe violare il principio
di uguaglianza di trattamento tra i diversi esercizi.
Tuttavia, anche in questo caso – è il
discorso che si faceva poc’anzi - se arrivano delle osservazioni eventualmente
ci potremmo adeguare.
Posto che - ripeto - lo spirito in tutta Italia è in questa
direzione, anche da parte di chi è intervenuto prima di noi: il Piemonte ha
approntato questa legge e la sta per modificare.
Su questo stesso parere anche
l’associazione nazionale “Avviso pubblico”, in occasione della presentazione a
Roma, alla Camera dei deputati, del rapporto annuale contro le ludopatie, e lo
stesso presidente Montà ebbe a dire, - io ero presente personalmente - che
bisognava intervenire e modificare con riferimento ai tabaccai, per quella
particolarità di monopoli di Stato, e per quelle regole che si impongono ai
monopoli di Stato.
Ecco, da questo punto di vista mi sento,
assumendomi la responsabilità e prendendomi gli strali di qualcun altro, che si
possa esprimere in tal senso un parere favorevole.
Pongo ai voti l’emendamento a firma del
consigliere Battaglia. Si registra il parere favorevole del relatore.
(È
approvato)
Articolo 15.
(E’
approvato come emendato)
Articolo 16.
(È
approvato)
Articolo 17.
(È
approvato)
Articolo 18.
(È
approvato)
All’articolo 19 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18210, a firma del consigliere Bova. Prego,
consigliere Bova, ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Presidente, all’articolo 19, dopo il
comma 6 si è aggiunto “Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai testimoni di giustizia” perché
abbiamo previsto all’articolo 19 una normativa che va in favore delle vittime
di mafia e non era specificato, accanto a “vittime di mafia”, anche il termine
“testimoni di giustizia”, che è un concetto diverso, particolarmente diverso.
Abbiamo quindi deciso di estenderlo, di integrarlo, di renderlo più completo
con la previsione anche a favore dei testimoni di giustizia.
Pongo ai voti l’emendamento protocollo
numero 18210.
(È
approvato)
Articolo 19.
(È
approvato come emendato)
Articolo 20.
(È
approvato)
Articolo 21.
(È
approvato)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pasqua. Ne ha facoltà.
Presidente Bova, chiedo scusa. Molto
velocemente sull’articolo 22.
Fermo restando il mio voto favorevole a
questo articolo, volevo segnalare che, in un’ottica costruttiva, lo stesso
potrebbe essere oggetto di valutazioni circa la corretta e leale concorrenza
nel mercato, soprattutto nella parte prevista dai punti 4, 5 e 6, concernenti
gli affidamenti diretti e, per meglio dire, la creazione di un circuito
preferenziale a favore delle imprese denuncianti per come specificato.
Voglio allora chiarire un punto. Fermo
restando che sono assolutamente favorevole allo spirito e alla ratio di questa norma, all’approvazione
di questa proposta di legge ed anche di questo punto, esprimendo, quindi, un
voto favorevole, chiedo al Presidente, nell’eventualità in cui dovessero
sorgere in futuro delle eccezioni sul punto, di dare la sua disponibilità e di
riaprire la discussione per migliorare il testo.
Solo disponibilità in tal senso!
Tranquillizzo il consigliere.
Questa è la famosa norma che citavo.
Il segnale che si dà alle imprese che
hanno denunciato il racket. Quando
parliamo di lavori sotto i 40 mila euro: il tecnico comunale, d’ora in avanti,
opererà nella sua discrezionalità, ma dovrà attingere con una corsia di
preferenzialità al registro delle imprese che denunciano il racket.
Devo dire che proprio in questo
Consiglio regionale, in occasione del seminario che venne organizzato per
presentare la riforma del Codice degli appalti, venne in Calabria il numero 2,
il vice del presidente Cantone dell’ANAC, al quale ebbi modo di mostrare questa
norma.
Non lo dico per manierismo ma ci furono
i complimenti perché si disse: se l’ANAC ha chiesto ai Consigli regionali, agli
enti locali, di avere una particolare attenzione verso quella tipologia di
imprenditori, di dare un segnale… Beh, se siete andati avanti, è una norma che
può fare scuola in tutta Italia!
Resta inteso: ci siamo posti il problema
della costituzionalità, perché la materia degli appalti è una materia riservata
alla potestà nazionale e non a quella del Consiglio regionale.
Tuttavia, questa proposta di legge è
stata lavorata anche da esperti nel settore, anche governativi. Sembra che la
norma possa trovare accoglimento.
Non solo, un articolato simile - se non
sbaglio - vige già nel Regolamento del Comune di Reggio Calabria, della Giunta
Falcomatà, che, tra l’altro, non è stato oggetto di impugnativa e non è stato
tacciato di incostituzionalità, quindi illegittimità costituzionale.
Speriamo…E’ ovvio che in quel caso saremmo costretti a ritirare quella norma, a
modificarla nei termini, per farla rientrare nei limiti della costituzionalità.
Pongo in votazione l’articolo 22.
(E’
approvato)
Articolo 23.
(E’
approvato)
Articolo 24.
(E’
approvato)
Articolo 25.
(E’
approvato)
Articolo 26.
(E’
approvato)
Articolo 27.
(E’
approvato)
Articolo 28.
(E’
approvato)
Articolo 29.
(E’
approvato)
Articolo 30.
(E’
approvato)
Articolo 31.
(E’
approvato)
Articolo 32.
(E’
approvato)
Articolo 33.
(E’
approvato)
Articolo 34.
(E’
approvato)
Articolo 35.
(E’
approvato)
Articolo 36.
(E’
approvato)
Articolo 37.
(E’
approvato)
Articolo 38.
(E’
approvato)
All’articolo 39 è stato presentato un
emendamento, protocollo numero 18111, a firma del consigliere Esposito. Prego,
consigliere Esposito, ha facoltà di illustrarlo.
Presidente, questo emendamento intende sostituire
il testo dell’articolo 39 al fine di apporre dei correttivi che tengano conto
dei provvedimenti regionali già adottati precedentemente in materia. Ne avevo
già parlato nel mio intervento.
L’articolo 39 del testo unificato della
proposta di legge numero 214/10^ e del disegno di legge numero 215/10^ recante:
“Interventi regionali per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della
legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza” è sostituito nel
seguente modo:
“Articolo
39. (Principi generali e Codice etico).
Comma
1. La Regione Calabria persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e
l’eticità dell’azione dei propri eletti
o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione,
senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura
dell’etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con
i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.
Comma
2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli
assessori regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005,
nell’esercizio delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche,
rispettano il buon nome dell’Istituzione che rappresentano e improntano la loro
attività politica esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale”.
Naturalmente nella logica
dell’approvazione di questo emendamento viene meno anche l’allegato che era
compreso nell’ambito dell’adozione del nuovo Codice etico.
Parere favorevole, Presidente.
Pongo in votazione l’emendamento a firma
del consigliere Esposito.
(E’approvato)
Articolo 39.
(E’approvato
come emendato)
Articolo 40.
(E’
approvato)
Articolo 41.
(E’
approvato)
Articolo 42.
(E’
approvato)
Articolo 43.
(E’
approvato)
Articolo 44.
(E’
approvato)
Articolo 45.
(E’
approvato)
Articolo 46.
(E’
approvato)
Articolo 47.
(E’
approvato)
Articolo 48.
(E’
approvato)
Articolo 49.
(E’
approvato)
Articolo 50.
(E’
approvato)
Articolo 51.
(E’
approvato)
Articolo 52.
(E’
approvato)
Articolo 53.
(E’
approvato)
Articolo 54.
(E’
approvato)
Articolo 55.
(E’
approvato)
Articolo 56.
(E’
approvato)
All’articolo 57 è stato presentato
l’emendamento, protocollo numero 18553, a firma del consigliere Bova. Prego,
consigliere Bova.
L’emendamento protocollo numero 18553 è
diretto ad apportare integrazioni al comma 3 con la frase: “Prevede il
regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta” di cui all’articolo
2, - La Consulta per la legalità.
Non era stato inserita l’approvazione di
un Regolamento che ne disciplinasse il funzionamento. E al comma 5, laddove previsto che la Regione
può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e
soggetti attuatori degli interventi previsti, si aggiunge la frase “anche
avvalendosi di uno sportello virtuale sul sito istituzionale”. Per migliorare,
quindi, la partecipazione e l’accessibilità anche dei cittadini delle
associazioni a questo percorso partecipativo con la Regione Calabria.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 18553.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 57.
(E’
approvato come emendato)
Articolo 58.
(E’
approvato)
All’articolo 59 è stato presentato
l’emendamento protocollo numero 18212, a firma del consigliere Bova. Prego,
consigliere Bova.
Presidente, è solo la correzione di un
errore materiale. Siamo all’articolo delle leggi che vengono abrogate e
riportate nel corpo di questo testo. Era soltanto, quindi, una correzione di
errore materiale.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 18212.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 59.
(E’
approvato come emendato)
Articolo 60.
(E’
approvato)
Dobbiamo tornare all’articolo 6! Chiedo
scusa. Prego, consigliere Gallo. C’era il primo emendamento.
Presidente, il primo emendamento è
ritirato.
Ritirato. Votiamo, quindi, l’articolo 6,
come emendato.
(E’
approvato)
Passiamo, quindi, alla votazione della
proposta di legge nel suo complesso, come emendata, con autorizzazione al
coordinamento formale.
Il consigliere Tallini ha chiesto di
intervenire per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
Ovviamente la posizione di Forza Italia
è stata resa nota prima, nell’arco del mio intervento, ma vorrei fare una
piccola sottolineatura che poi piccola non è: stiamo votando una proposta di
legge che, stante alla relazione del consigliere Bova e stante anche
all’intervento del presidente Oliverio, riveste un significato notevole.
Al di là delle valutazioni, faccio
soltanto una considerazione sul piano delle ipotesi: se le cose stanno così,
caro Presidente, non voglio dire che la maggioranza non ha la maggioranza in
Aula per approvare la proposta di legge. Non lo voglio dire! Però sta di fatto
che oggi se l’opposizione andasse via questa proposta di legge non si potrebbe
approvare.
Cosa significa? Che la maggioranza non
ha la sensibilità per dare un contributo ad una proposta di legge che è
considerata una “pietra miliare”, stante gli interventi da parte dei colleghi,
della maggioranza, soprattutto nelle parole – ripeto - del consigliere Bova e del presidente
Oliverio.
Cosa vuol dire che noi siamo più
anti-ndranghetisti del resto della vostra maggioranza?
No, non è così, però ogni tanto vorrei
che questa vostra sensibilità vi portasse almeno a riconoscere che è grazie ad
una pattuglia dell’opposizione, che sta qua e che non abbandona l’Aula per
cercare di mettere in evidenza una contraddizione che - diciamo la verità - c’è
nella maggioranza.
Altrimenti, su una cosa così delicata…
perché il numero legale può mancare su tutto, su una pratica anche importante,
di natura politica, ma su una cosa come questa non ci può essere la mancanza
della maggioranza, a sostegno della garanzia che questa proposta di legge è una
proposta di legge condivisa dall’intero Consiglio regionale, a cominciare dalla
maggioranza.
Questa sensibilità, purtroppo, non la
registriamo.
E allora, consigliere Bova e presidente
Oliverio, vorrei che questo aspetto fosse sottolineato e riconosciuto da parte
vostra nei confronti di una minoranza che, se riconosciuta la dignità che
merita, sicuramente potrebbe essere incentivata in futuro ad essere sempre più
propositiva e a contribuire in maniera leale e sincera alla soluzione dei
problemi che affliggono la Calabria.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il
consigliere Giudiceandrea ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.
Ovviamente dichiarazione di voto
favorevole, Presidente. Intervengo rapidamente per ringraziare i componenti
della minoranza che, presenti nel consesso di questo Consiglio regionale,
consentono il raggiungimento della maggioranza e delle presenze necessarie alla
votazione di questo provvedimento importante. Siamo in 15, anzi in 18, ma siamo
in tanti, anche come maggioranza, però bisogna dare atto dell’apporto della
minoranza che con grande senso di responsabilità resta in Aula, in questo
momento, consentendo il passaggio di questa norma.
Grazie, consigliere Tallini, per averlo
sottolineato.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Esposito. Ne ha facoltà.
Presidente, alla luce dell’importanza
del testo che il Consiglio regionale sta votando, per Regolamento, a nome di
altri due colleghi, chiedo che la votazione sia predisposta con appello
nominale.
Va bene, appello nominale. Prego,
consigliere Tallini, venga a fare l’appello.
Comunico l’esito della votazione:
presenti e votanti 20.
(Hanno
votato sì: Aieta, Arruzzolo, Battaglia, Bova, Cannizzaro, D’Acri, D’Agostino,
Esposito, Gallo, Giudiceandrea, Greco, Irto, Mirabello, Nicolò, Nucera,
Oliverio, Pasqua, Romeo, Sculco, Tallini)
Il provvedimento è approvato, così come
emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(E’
riportata in allegato)
(Applausi)
Passiamo al terzo punto all’ordine del
giorno riguardante la proposta di legge numero 291/10^, di iniziativa dei
consiglieri Aieta, Battaglia recante “Norme recante disposizioni volte alla
tutela, alla promozione, alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.
Prego, consigliere Mirabello, può
illustrare la proposta.
Grazie, Presidente, colleghi
consiglieri, signor Presidente della Giunta regionale.
La proposta di legge numero 291/10^, di
iniziativa dei consiglieri Aieta e Battaglia, si occupa delle norme per la
tutela, la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo.
Si tratta di un disegno di legge che è
finalizzato a porre un focus e
un’attenzione su un’importante fascia di popolazione, vale a dire gli over 65: una fascia molto ampia,
soprattutto nella nostra terra, ed è una proposta di legge diretta ad una
migliore conoscenza del mondo degli anziani, ad un utilizzo - se si può usare
questo termine - della loro cultura, della loro saggezza, della loro
preparazione e della loro valorizzazione, intesa come risorsa, proprio come
recita l’articolo 1 della stessa proposta di legge.
La proposta è composta da 13 articoli e
proverò, succintamente, ad indicare quali sono le previsioni normative.
Intanto, la finalità prevista
dall’articolo 1 guarda soprattutto ad una serie di azioni positive, finalizzate
a contribuire a mantenere gli anziani nella famiglia e all’interno del tessuto
sociale, considerandoli come una vera e propria risorsa.
Viene, quindi, ribaltata un’antica
logica che invece considerava gli anziani - come spesso accade - un problema,
nella misura in cui nella fase della non autosufficienza diventa difficile
anche per le famiglie calabresi riuscire a gestire situazioni di disagio
notevole.
Viene ribaltata quest’ottica e si parla
invece degli anziani come risorsa da utilizzare, come patrimonio per le nostre
comunità.
Per attuare questi obiettivi l’articolo
3 prevede una serie di programmi e di strumenti settoriali, a partire da un
programma triennale che parte dalla necessità dell’integrazione degli anziani e
di una serie di programmi che vengono decretati dalla Giunta regionale e poi
attuati attraverso l’istituzione dei Piani di zona.
I soggetti attuatori sono le
amministrazioni comunali, le associazioni, le organizzazioni, le istituzioni
scolastiche ed universitarie.
Poi abbiamo importanti aspetti curati
dalla proposta di legge che riguardano gli incontri formativi, i percorsi
regionali e i percorsi per l’inclusione sociale attiva degli anziani, tramite
l’istituzione di servizi sociali innovativi, di servizi di promozione e
accompagnamento all’abitare assistito, di progetti innovativi di contrasto al
disagio abitativo e quant’altro.
E’ contenuto anche un programma
operativo, che viene redatto ogni tre
anni, anche con l’ausilio dell’ANCI, dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, e all’interno della proposta di legge è prevista per la
strutturazione di questi programmi una importantissima fase concertativa con le
organizzazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali.
Questo, quindi, è un testo di legge che
consegna alla Calabria uno strumento importante di promozione e valorizzazione
degli anziani ed è un testo di legge - lo voglio sottolineare - che è stato
realizzato ed accompagnato da una lunga fase di discussione con le
organizzazioni sindacali, con l’assessorato al lavoro, non solo nella fase preparatoria
in Commissione, ma addirittura nella fase in cui i due sottoscrittori, i
colleghi Aieta e Battaglia, sono arrivati alla redazione del testo.
Quindi è stato realizzato un testo che -
si è potuto evincere anche durante i lavori di audizione in Commissione - è
stato ampiamente condiviso dalle organizzazioni di categoria.
Per questa ragione ritengo che questo
sia un testo che contribuisce notevolmente alla presa in carico di fasce
sociali che a volte sono spinte verso situazione di disagio all’interno della
nostra terra e ritengo sia opportuno e meritevole di approvazione.
Grazie, Presidente.
C’è una richiesta da parte dei
capigruppo, che si sono presentati al Tavolo dopo la relazione del consigliere
Mirabello, di aggiornare i lavori del Consiglio regionale ad altra data.
Prego, consigliere Romeo. Ha facoltà di
illustrare la richiesta.
Presidente, il collega Mirabello ha
illustrato un provvedimento di legge pregevole.
C’è qui il presidente Aieta, non lo
avevo visto. Tuttavia, se c’è una richiesta, dobbiamo provvedere, anche perché
vedo che non sono in Aula, quindi mi pare che non ci siano le condizioni.
Presidente, le chiedo scusa,
specifichiamo meglio la richiesta: si riparte, cioè, da questo provvedimento,
un provvedimento di assoluto pregio, e va approvato, e poi, naturalmente, dalle
mozioni che alcuni colleghi hanno condiviso.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Aieta. Ne ha facoltà.
Appare strano che questa richiesta venga
dal capogruppo del PD e mi dispiace molto.
Non ho sentito. L’ho fatta io la
richiesta?
Mi dispiace anche che il Presidente
della Giunta regionale sia andato via. Mi dispiace che un lavoro fatto dalle
organizzazioni sindacali, soprattutto da loro, venga vanificato in un momento
delicatissimo per la vita della Regione.
Sono pronto, ci mancherebbe, sono
abituato, non mi meraviglio, né mi stupisco, però credo che forse questa, al
pari della legge sul contrasto al fenomeno mafioso, sia una proposta di legge
importante, fondamentale per i nostri anziani e che oggi il Consiglio regionale
registri un momento di grande debolezza, di profondissima debolezza e anche di
svogliatezza. Ecco, mettiamola così!
E mi dispiace che questa svogliatezza
abbia origine proprio nel gruppo di maggioranza, nel mio partito, e ovviamente
tra i banchi di una maggioranza che, forse, verso questi temi dovrebbe essere
più sensibile. Tutto qua.
Prego, consigliere Romeo. Ha facoltà di
replicare.
Presidente, le chiedo di specificare
perché ovviamente non è una mia richiesta.
E’ pervenuta una richiesta da più
capigruppo per aggiornare i lavori.
Prendiamo atto della richiesta dei
capigruppo.
(Il
Consiglio rinvia)
La seduta è tolta.
La
seduta termina alle 20,42
Ha chiesto congedo: Salerno.
(È concesso)
Sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali:
Mirabello - “Norme in materia di tutela
e promozione del teatro amatoriale” (P.L. n. 326/10^)
E' stata assegnata alla terza
Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative - ed alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
Giudiceandrea - “Abolizione dei vitalizi
ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della
lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012” (P.L.
n. 327/10^)
E' stata assegnata alla prima - Affari
istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
Battaglia, Neri - “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r.
32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)” (P.L. n. 328/10^)
E' stata assegnata alla quarta
Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente
- ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività
produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il
parere.
(Così
resta stabilito)
Gallo - “Applicazione dell'art. 96,
comma 1, lettera g, della L.R. 34/2002, sui canali navigabili” (P.L. n. 329/10^)
E' stata assegnata alla quarta Commissione
- Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente - ed alla
seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
Bevacqua - “Garanzia di manutenzione
ordinaria del collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi”
(P.L. n. 330/10^)
E' stata assegnata alla quarta
Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente
- ed alla seconda Commissione - Bilancio programmazione economica, attività
produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il
parere.
(Così
resta stabilito)
Romeo - “Modifiche all'articolo 29 della
legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)” (P.L. n.
331/10^)
E' stata assegnata alla prima - Affari
istituzionali, affari generali e normativa elettorale - ed alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
È stata presentata alla Presidenza la
seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta
regionale:
Presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea C(2018)1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria - (deliberazione
G.R. n. 110 del 29.3.2018) (P.P.A n.
210/10^)
E' stata assegnata alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
È stata presentata alla Presidenza la
seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza:
Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii. e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e al
bilancio di previsione 2018- 2020 del Consiglio regionale - (deliberazione U.P.
n. 15 del 28.3.2018) (P.P.A n. 209/10^)
La Giunta regionale ha trasmesso per il
parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 108 del 29
marzo 2018, recante: “Piano annuale degli interventi in materia di relazioni
tra la Regione Calabria e le comunità calabresi nel mondo - art. 27, L.R. 54/12
e s.m.i.”
E' stata assegnata alla seconda
Commissione - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero - per il parere.
(Così
resta stabilito)
II Consigliere regionale Alessandro
Nicolò, con nota prot. n. 33 del 16 aprile 2018, acquisita in pari data ai
protocollo generale n.17991, ha comunicato di dimettersi dall'incarico di
capogruppo di Forza Italia.
Comunico che, con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 27 del 13 aprile 2018, è stata nominata la Giunta
regionale della Calabria, così composta:
On. Gerardo Mario Oliverio Presidente
Prof. Francesco Russo Vice
Presidente
Dott.ssa Maria Francesca Corigliano Assessore
Dott.ssa Mariateresa Fragomeni Assessore
Prof. Roberto Musmanno Assessore
Dott.ssa Antonietta Rizzo Assessore
Dott.ssa Savina Angela Antonietta Robbe Assessore
Prof. Francesco Rossi Assessore
Il Comitato Regionale per le
Comunicazioni (CORECOM), in data 21 marzo 2018, ha approvato la relazione sulle
attività svolte nell'anno 2017, in uno con la relazione sul Sistema delle
Comunicazioni in Calabria anno 2017.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
Deliberazione Giunta regionale n. 102 del 29.3.2018
Deliberazione Giunta regionale n. 103 del 29.3.2018
Deliberazione Giunta regionale n. 104 del 29.3.2018
Deliberazione Giunta regionale n. 105 del 29.3.2018
Deliberazione Giunta regionale n. 106 del 29.3.2018
Deliberazione Giunta regionale n. 107 del 29.3.2018
Ferro - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
sull'affidamento dell'incarico di
direttore sanitario da parte del Commissario dell'azienda sanitaria provinciale
di Vibo Valentia sono stati presentati, dai candidati esclusi, ricorsi per la
revoca della nomina al giudice del lavoro ed esposti alla competente Procura
della Repubblica e all'Anac;
secondo i professionisti ricorrenti
nell'affidamento dell'incarico non sarebbero stati rispettati in pieno i
contenuti del relativo avviso pubblico e i principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione;
i candidati esclusi hanno evidenziato
una serie di anomalie nella procedura di conferimento dell'incarico, che
evidenzierebbero come l'Asp avrebbe voluto dare una parvenza di trasparenza
avviando una procedura concorsuale, per poi procedere alla nomina in maniera
del tutto discrezionale, trascurando le regole che invece sono vincolanti per
l'amministrazione;
il professionista scelto come direttore
di distretto non sarebbe, secondo quanto evidenziato dagli altri candidati, in
possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico, e in particolare
avrebbe solo sei anni di anzianità quale medico convenzionato di medicina
generale (e non dieci come previsto), e sarebbe imputato in un procedimento
penale per abuso d'ufficio;
la commissione concorsuale avrebbe
violato l'avviso pubblico omettendo di sottoporre una terna di nomi al
direttore generale, al quale è stata invece rimessa l'intera lista dei partecipanti;
alla commissione concorsuale i
ricorrenti contestano anche la definizione ex post dei criteri, peraltro
generici, per la valutazione dei curricula e la scelta della commissione di
mettere tutti i partecipanti sullo stesso piano, che sembrano evidenziare come
la scelta del direttore di distretto, ruolo che comporta l'attribuzione di
rilevanti responsabilità professionali e gestionali, sia stata affidata al mero
arbitrio del direttore generale, anziché al rispetto di criteri di trasparenza,
meritocrazia, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
la prosecuzione dell'incarico, in attesa
della definizione del ricorso, rischia di gravare pesantemente sulla spesa
pubblica, poiché il professionista individuato dal direttore generale sarebbe
estraneo alla pubblica amministrazione -:
a)se intenda verificare, attraverso una
indagine interna, il pieno ed effettivo rispetto da parte dell’Asp di Vibo
delle linee di indirizzo regionali per il conferimento degli incarichi
dirigenziali nelle aziende sanitarie della regione, che sono state modulate
sulla base delle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione;
b)quali iniziative intenda assumere
nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari per scongiurare
eventuali aggravi sulla spesa pubblica.
(346, 28/03/2018)
Guccione - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
la legge regionale n.30/2001 e s.m.i.
avente ad oggetto "Normativa per la regolamentazione della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati",
riconosce alle associazioni micologiche un'importante funzione in ordine alla
salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;
la raccolta dei funghi epigei spontanei,
ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al
possesso della relativa tessera prevista nella nominativa regionale e/o dei
permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche;
la quasi totalità delle associazioni
micologiche calabresi, che contano numerosi soci iscritti, aderiscono alla
Confederazione Micologica Calabrese e sono iscritte all'Albo Regionale
istituito con la suddetta Legge regionale n.30/2001. ogni associazione attua
sul proprio territorio un proprio programma annuale di divulgazione e di
formazione in materia micologica, con particolare riguardo ai temi della
prevenzione delle intossicazioni e della salvaguardia ambientale;
considerato che tali attività sono in
parte finanziate con i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio della raccolta, per come stabilito dal comma 3 dell'art.5 ter
della legge regionale 30/2001 e s.m.i., che recita testualmente: gli introiti
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui
al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri: il 25%
(venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la
predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle
attività di ricerca;
il 25% (venticinque) dell'intero
montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da
ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
il rimanente 50% (cinquanta) del
montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per
l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono
tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul
territorio di competenza -:
quali sono le somme incassate per il
rilascio/rinnovo delle tessere micologiche, distinte per i singoli anni (2013,
2014, 2015, 2016 e 2017) e il riparto delle stesse somme per ciascun anno, più
gli atti di liquidazione delle medesime. Qual è la cifra attualmente
disponibile e quanti soldi sono stati utilizzati fino ad oggi, visto il mancato
adempimento della legge, relativo alle risorse finanziarie derivanti dagli
incassi delle tessere micologiche. Quali iniziative si intendono intraprendere
per accelerare gli adempimenti di legge relativi agli anni 2016 e 2017.
(347; 04/04/2018)
Guccione - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
nel corso degli anni l'importanza delle
aree marginali è notevolmente cresciuta, visto che oggi svolgono una funzione
centrale all'interno del nuovo modello di sviluppo economico incentrato sulla
sostenibilità. I territori delle aree interne sono considerati sempre più come
una riserva di funzioni produttive nuove e interessanti che rientrano a pieno
titolo nella green economy;
la Regione Calabria ha aderito alla
Strategia Nazionale per le Aree interne per il contributo che queste possono
dare alla ripresa economica e sociale del Paese per offrire nuove opportunità
di lavoro, migliorare la dotazione della qualità dei servizi collettivi,
accrescere l'inclusione sociale e ridurre i costi dell'abbandono del
territorio, selezionando le seguenti 4 aree da candidare nella Strategia
nazionale per le Aree interne: Area del Reventino-Savuto;
Area della Sila-Presila crotonese e
cosentina;
Area del versante Ionico-Serre;
Area Grecanica. Invece per la Strategia
regionale per le Aree interne ha individuato dieci aree: Pollino occidentale,
Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell'Oliva, Presila catanzarese,
Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area
Grecanica;
l'80% del territorio regionale è
costituito da Aree interne così come classificato sulla base della distanza dai
centri di offerta dai servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità). Su
queste aree vive la metà della popolazione regionale e sono strategiche per l'offerta
di beni e servizi ecosistemici (aria, acqua, territorio, foreste);
la giunta regionale con delibera numero
490 del 27 novembre 2015 ha approvato la Strategia regionale per le Aree
interne (SRAI) e il Por Calabria individua dieci ambiti territoriali in cui
attuare la Strategia regionale e prevede una dotazione finanziaria articolata
per assi pari a 192 milioni FESR e 8 milioni su PSR per un totale di 200
milioni di euro, suddivisi in 9 assi prioritari;
in data 12-01-2018 è stata approvata la
deliberazione n. 2 avente in oggetto "Politica di Coesione 2014-2020,
Strategia regionale per le Aree interne del Paese (SNAI), Aree di
sperimentazione "Reventino-Savuto" e Grecanica". Criteri per il
cofinanziamento regionale a valere sul Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 e
modalità di attuazione";
considerato che nonostante siano
trascorsi due anni e mezzo dall'approvazione delibera n. 490 del 27/11/2015 per
l'individuazione e la Strategia regionale per le Aree interne della Calabria
non risulta essere stata ancora avviato nessun progetto e nessuna utilizzazione
dei 200 milioni disponibili (192 fondi FESR, 8 milioni fondi PSR) -:
e per avviare concretamente i progetti
per le dieci Aree interne individuate dalla Regione Calabria, utilizzando le
importanti risorse comunitarie previste alla luce del fatto che ci troviamo a
circa un anno e mezzo dalla fine della legislatura regionale e le condizioni
delle popolazioni che vivono in queste aree sono di emarginazione e forte
disagio sociale ed economico.
(348; 04/04/2018)
Nicolò - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
è essenziale l'istituzione di un reparto
di cardiochirurgia pediatrica quale punto di riferimento e servizio strategico
per i calabresi in una logica di tutela dei bambini affetti da patologie
cardiache e bisognosi di interventi urgenti salva-vita;
considerato che la Calabria è priva di
un reparto di cardiochirurgia pediatrica, tale situazione pregiudica
l'effettiva tutela del diritto alla salute dei bambini;
peraltro il sottoscritto ha evidenziato
attraverso atti di sindacato ispettivo, l'importanza della istituzione di un
centro di rianimazione pediatrica nella città metropolitana di Reggio Calabria,
offerta che potrebbe estendersi alla cardiochirurgia pediatrica -:
quali azioni si intendono avviare per
garantire il diritto alla salute dei minori attraverso l'attivazione di tali
servizi fondamentali.
(349; 09/04/2018)
Nicolò,
Orsomarso - Al Presidente della Giunta
regionale. Per sapere - premesso che:
con Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 1/2005 del 31.05.2005
concernente "Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 - nomine di competenza
del Consiglio Regionale" veniva approvato l'elenco delle nomine e
designazioni di competenza del Consiglio Regionale ed inserita, fra le altre,
quella relativa alla nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale delle
Serre (punto nr. 34 dell'Allegato alla Deliberazione);
con successivo Decreto del Presidente
del Consiglio Regionale della Calabria n. 5 del 20.02.2006 concernente
"Nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale delle Serre, in
sostituzione del Sig. Francesco Cosentino, dimissionano (art. 13 legge
regionale 10/2003)’' è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale il
Dott. Gregorio Paglianiti, nato il 02.07.1961;
atteso che il Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria — Sede di Catanzaro, Sez. II con sentenza n. 1960 del
07.12.2007 ha annullato la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale della Calabria n.1/2005 nonché il Decreto del Presidente
del Consiglio Regionale n. 5 del. 20.02.2006 di nomina del Dott. Gregorio
Paglianiti;
successivamente il Consiglio di Stato -
Sez. V con sentenza 1926/11 del 01-29 marzo 2011, ha accolto l'appello proposto
avverso la Sentenza n. 1960/2007 emessa dal Tar di Catanzaro, dichiarando
inammissibile il ricorso di primo grado e per l'effetto riformato la sentenza
del Tar con cui era stato annullato il decreto di nomina del Dott. Gregorio
Paglianiti;
dato atto, pertanto, che in virtù del
pronunciamento dei Consiglio di Stato n. 1926/2011 e della conseguente riforma
della sentenza del Tar di Catanzaro n. 19360/2007, è venuto a riviviscenza il
Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 20.02.2006 di nomina
del Dott. Gregorio Paglianiti a Presidente dell'Ente Parco Regionale;
constatato che la citata sentenza dei
Consiglio di. Stato non è stata portata ad esecuzione da parte della competente
autorità amministrativa regionale, impedendo di fatto al Sig. Gregorio
Paglianiti l'esercizio delle funzioni e compiti connessi alla carica per cui
era intervenuta legittima nomina;
ritenuto che nel comportamento omissivo
dell’ autorità amministrativa .preposta a dare esecuzione al decisum del
Consiglio di Stato n. 1926/2011 siano ravvisabili profili di responsabilità di
varia natura oltre che potenziale fonte di illegittimità di tutti gli atti
medio tempore compiuti da organo presidenziale dell'Ente Parco Regionale
diverso dal soggetto all'uopo legittimamente nominato ex Decreto Presidente del
Consiglio Regionale n. 5 del 20.02.2006;
evidenziato altresì che risulta pendente
innanzi al Tribunale di Vibo Valentia procedimento giurisdizionale concernente
la richiesta di risarcimento dì tutti i danni subiti dal Dott. Gregorio
Paglianiti a causa dei comportamenti omissivi dell'Amministrazione regionale ed
in particolare a causa della mancata esecuzione della sentenza, del Consiglio
di Stato n. 1926/2011;
ritenuta viepiù la probabilità di
soccombenza dell’ Amministrazione regionale nel giudizio da ultimo citato con
evidenti ripercussioni negative di carattere economico che graveranno sul
Bilancio regionale -:
quali iniziative intende adottare al
fine di dare attuazione al giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio
di Stato n. 1926/2011, ripristinando per tale via la legalità violata .in tema
di nomina del Presidente dell'Ente Parco Regionale
(350; 13/04/2018)
Guccione - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
il finanziamento a titolo oneroso e il
monitoraggio del Fondo Rotativo INTRAPRESA concesso al Consorzio per la
valorizzazione delle pesche e nettarine di Calabria è stato condotto in modo
esaustivo da parte degli organi di Fincalabra ed è stato approvato dal
Consiglio di amministrazione di Fincalabra Spa nella seduta del 14 marzo 2018;
da come si evince dal monitoraggio
dell'attività di verifica da parte di Fincalabra Spa per ogni OP consorziata ha
acquisito e verificato con esito positivo copiosa documentazione;
sono in essere contratti di
finanziamento con il Consorzio per la valorizzazione delle pesche e nettarine
di Calabria stipulati con Fincalabra il 20-05-2015 n. 44222 di quattro milioni
di euro e il 24-03-2016 n. 42781 di un milione di euro;
è stato verificato che alla data del 31
marzo 2018 risultano regolari i pagamenti delle rate di preammortamento di
entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti nel 2015 e 2016 con
Fincalabra dalle imprese che aderiscono al Consorzio per la valorizzazione
delle pesche e nettarine di Calabria, il Dipartimento Agricoltura della Regione
Calabria in merito a tali finanziamenti ha espresso parere favorevole -:
quale iniziative urgenti intende
adottare per sbloccare l'iter della concessione di un ulteriore prestito a
titolo oneroso sul Fondo Rotativo INTRAPRESA pari a tre milioni di euro con il
Consorzio per la valorizzazione di pesche e nettarine di Calabria che coinvolge
120 aziende agricole della nostra regione con oltre 4mila dipendenti che
rischiano oggi il posto di lavoro. In più occasioni erano state date rassicurazioni
in merito alla conclusione dell'iter e all'erogazione del finanziamento, ma
sono trascorsi ormai alcuni mesi e abbiamo assistito solo a un rimpallo di
responsabilità tra ì vari Dipartimenti della Regione. I ritardi rischiano di
peggiorare la condizione delle aziende, agricole calabresi non supportate
adeguatamente da politiche finanziarie e creditizie. È fondamentale,
nell'attuale periodo di crisi, definire solide strategie di investimento a
sostegno della rete imprenditoriale, oggi sempre più fragile e schiacciata
dalla perdita di competitività con il mercato estero.
(351; 16/04/2018)
Gallo - Al Presidente della Giunta regionale.
Per sapere - premesso che:
con delibera n. 4818 del 19 dicembre
1979 dalla Cassa del Mezzogiorno venne approvato il progetto esecutivo per un
invaso nella valle del fiume Esaro, in provincia di Cosenza, per un importo di
71.270 milioni di lire, pari a 36,8 milioni di euro;
il progetto era finalizzato
all'utilizzazione delle acque dei bacini dei fiumi Esaro ed Abatemarco per il
potenziamento e la razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di
un'ampia parte del territorio della provincia di Cosenza, con la creazione
della più grande diga d'Europa con una portata, a pieno regime, di 120 milioni
di metri cubi di acqua;
l'utilizzo a pieno regime dell'invaso
avrebbe garantito una produzione idroelettrica di 30 gigawatt anno, un uso
potabile di 750 l/s e un utilizzo irriguo di 1.300 l/s;
la consegna dei lavori all' ATI
aggiudicataria Lodigiani-Del Favero-Italstrade è avvenuta il 6 settembre 1983,
con un tempo di esecuzione determinato in 1.720 giorni;
a seguito del prolungarsi delle
procedure di esproprio e di una serie di perizie di variante, le lavorazioni
sono iniziate solo nel 1986 per essere sospese il 17 dicembre 1987. a seguito
di una frana verificatasi nell'area della spalla sinistra della diga;
nel 1989 è stato rideterminato, in 112,3
milioni di euro, il fabbisogno finanziario necessario per completare l'opera e
consolidare la frana;
a seguito dell'intervenuta liquidazione
dell'Agensud e di un lungo contenzioso con l'appaltatore, culminato con la
risoluzione del contratto nel dicembre 1992, la competenza della realizzazione
dell'intervento è stata trasferita alla Regione Calabria che, nelle more
dell'esecuzione dell'intera opera, ha approvato con decreto n. 498 del 17
gennaio 2002 il progetto «Diga Alto Esaro a Cameli e collegamento Abatemarco
per Cosenza - stralcio funzionale dell’8a perizia PS 26/3100/A - Messa in
sicurezza dell'opera», per un importo complessivo di 55,2 milioni di euro;
« dopo l'affidamento effettuato nel 2002
da parte della stazione appaltante Sorical spa (gestore del servizio idrico
regionale) all'impresa Torno Internazionale spa, si sono succedute 3 perizie di
variante ed il subentro, come impresa appaltatrice principale, della Impresa
spa che ha acquisito il cantiere della Torno;
nel 2005 la Regione Calabria stanzia
ulteriori 78 milioni di euro per vedere finalmente completata l'opera;
« nonostante questo ulteriore
finanziamento pubblico, nel 2006, a causa di un contenzioso fra appaltatore ed
amministrazione, 70 operai vengono licenziati dalla ditta Torno, società
addetta alla costruzione della diga dell'Esaro;
attualmente risultano sostanzialmente
conclusi i lavori relativi alla messa in sicurezza del sito (consolidamento
fondazione diga e spalle) e quelli delle opere accessorie di valle (vasca di
dissipazione, soglie del canale di restituzione, strada di collegamento spalla
sinistra-fondovalle);
con deliberazione 62/2011 «individuazione
ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale
e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il
Sud», il C1PE ha finanziato con un importo di 122 milioni di euro l'intervento
descritto come «Sistema Esaro: Costruzione corpo diga»;
nella seduta dell'8 agosto 2013 il Cipe
ha approvato la riprogrammazione di risorse assegnate alla Regione Calabria
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) con la delibera n.
62/2011, per assicurare copertura finanziaria alle esigenze della società
Ferrovie della Calabria s.r.l. per 65 milioni di euro e il completamento della
diga del Menta con 12 milioni di euro, togliendo di fatto i finanziamenti per
il completamento della diga dell'alto Esaro;
nel Maggio del 2016, presentando il cd.
Patto per la Calabria, il governatore Mario Oliverio ha annunciato lo
stanziamento di oltre due milioni di euro per finanziare uno studio di
fattibilità inerente il completamento dell'invaso, per riattivare le procedure
burocratiche e favorire la realizzazione dell'opera si pure attraverso un
ridimensionamento della stessa, con una riduzione della sua portata pari a
circa 50 milioni di metri cubi in meno;
nel Luglio e da ultimo nel Novembre del
2017 il Presidente della Giunta regionale ha ribadito di essere impegnato a
lavorare per riprendere la realizzazione di importanti dighe iniziate ed
interrotte, e tra queste quella dell'Esaro, proponendo in sede di Conferenza
Stato-Regioni l'apertura di un tavolo interministeriale per definire una
strategia adeguata ed un programma da sostenere con i diversi strumenti
finanziari disponibili;
dal 1982 ai giorni nostri, secondo stime
prudenti, sono stati spesi circa 500 milioni di euro, per un'opera che non vede
neanche il 20% dei lavori in corso;
molteplici e condivisibili sono state,
specie negli ultimi anni, le proteste delle comunità interessate e delle forze
sindacali, tra queste da ultimo la Cisl;
ad oggi non si ha notizia alcuna
rispetto agli impegni nel tempo assunti, in particolare quelli annunciati negli
ultimi due anni -:
come la Regione Calabria valuti
l'operato dell'ente attuatore Sorical ed a quanto ammontino nel complesso le
risorse finanziarie pubbliche stanziate a favore di quest'ultima dal 2014 ad
oggi;
se e quando e con quali risultati si sia
riunito il tavolo interministeriale richiesto nel Luglio del 2017 dal
presidente della giunta regionale calabrese in sede di Conferenza
Stato-Regioni;
se e come e con quali risultati siano
stati spesi i due milioni di euro destinati alla redazione di uno studio di
fattibilità sulla ripresa delle lavorazioni per la realizzazione della diga
dell’Esaro;
se la Regione Calabria abbia
quantificato le risorse occorrenti per il completamento dell'opera ed
individuato le relative fonti di finanziamento;
se la Regione Calabria abbia intenzione
e volontà di portare a compimento l'opera, e nel caso come essa intenda
procedere.
(352; 17/04/2018)
Il Consiglio Regionale,
premesso che:
in data 11 novembre 2014 è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 il Decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, recante
"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive", comunemente conosciuto come "Sblocca Italia";
in particolare, l'articolo 38 del
suddetto DL aveva inteso valorizzare le risorse energetiche nazionali,
dichiarando le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio,
indifferibili e urgenti, di interesse strategico e di pubblica utilità,
prevedendo che tali attività sarebbero state esercitate sulla base di un unico
provvedimento ministeriale, denominato "titolo concessorio unico", e
non più a seguito del rilascio di due distinti provvedimenti (permesso di
ricerca e concessione di coltivazione);
in sede di conversione del DL, su
richiesta dell'ANCI e delle Regioni, fu inserito all'articolo 38 il comma t
-bis. che stabiliva che il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'Ambiente predispone un Piano delle Aree in
cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In questo modo,
il rilascio dei titoli concessori unici veniva subordinato all'approvazione di
un Piano che stabilisse dove fosse consentito cercare, estrarre e stoccare gli
idrocarburi;
tale disposizione produceva due effetti:
in primo luogo, considerato che le disposizioni dell'art. 38 sul titolo
concessorio unico avevano tacitamente abrogato le disposizioni della legge del
1991 che disciplinavano i permessi e le concessioni, fino all'adozione del
Piano non sarebbe stato più possibile autorizzare alcuna nuova attività di
ricerca e di estrazione degli idrocarburi;
in secondo luogo, poiché la previsione
del Piano avrebbe dovuto prevedere che gli Enti territoriali (Regioni ed Enti
locali) partecipassero almeno alla fase della sua elaborazione, visto che
l'attività di pianificazione è da ricondurre alla materia legislativa
"governo del territorio" (di competenza concorrente) e avrebbe
toccato l'esercizio delle funzioni amministrative, attribuite dalla Costituzione
ai Comuni, sette Regioni ricorrevano alla Corte Costituzionale, lamentando la
lesione delle proprie competenze;
a dicembre 2014, il Governo nazionale,
al fine di ovviare ai rilievi suddetti, mediante una specifica disposizione
contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (1. 190/2014), sostituendo il comma 1
-bis., precisava che il Piano delle Aree sarebbe stato adottato previa intesa
della Conferenza unificata, ma solo per le attività di ricerca e di estrazione
su terraferma. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo
avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo, e cioè procedere ugualmente
all'adozione del Piano senza la partecipazione degli Enti territoriali,
seguendo, una procedura semplificata. Si precisava, inoltre, che, in attesa che
il Piano venisse adottato, il Ministero avrebbe potuto autorizzare le attività
di ricerca e di estrazione di gas e petrolio sulla base dei (vecchi) permessi
di ricerca e delle (vecchie) concessioni di coltivazione: in questo modo, le
disposizioni della legge del 1991, abrogate dallo Sblocca Italia, tornavano in
vita;
a settembre 2015, dieci Regioni
promuovevano un referendum abrogativo, avente ad oggetto alcune disposizioni
dell'art. 38 dello Sblocca Italia. Uno dei quesiti proposti concerneva proprio
il Piano delle Aree e richiedeva che la partecipazione degli Enti territoriali
alla elaborazione del Piano non riguardasse solo la terraferma, ma anche il
mare (territoriale) e che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il
Governo potesse esercitare il potere sostitutivo, seguendo, tuttavia, una
procedura maggiormente garantista, attraverso un confronto più leale con gli
Enti territoriali;
a dicembre 2015, il Governo,
intervenendo in anticipo sulla consultazione popolare, prima ancora che la
Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dei sei quesiti
referendari, con un emendamento presentato nel corso dell'esame della Legge di
Stabilità 2016 abrogava definitivamente il comma 1- bis. dell'articolo 38 e con
esso la previsione del Piano delle Aree, malgrado l'opposizione delle Regioni
promotrici del referendum, che avrebbero invece voluto mantenerlo e
rafforzarlo, estendendone la sfera di applicazione anche alle aree marine poste
entro le 12 miglia dalle linee di costa. In questo modo, cadeva anche il relativo
quesito oggetto di referendum. La Legge di Stabilità 2016 ha confermato solo la
parte della disposizione dell'art. 38 che fa salvi i titoli abilitativi già
rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del
giacimento, mentre ad esempio ha previsto l'eliminazione del carattere
strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale, riconoscendo ad esse il solo carattere di pubblica utilità, che
costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio;
nella relazione tecnica che accompagnava
la proposta di soppressione del Piano delle Aree, il Governo affermava che la
decisione si giustificasse in ragione della necessità "di non ledere le
prerogative delle singole Regioni previste dalla normativa vigente in merito al
rilascio dei titoli minerari", con ciò intendendo che la partecipazione a
monte alla elaborazione del Piano da parte degli enti territoriali fosse
incompatibile con la partecipazione a valle sulla realizzazione dei singoli
progetti;
considerato che: la necessità di
accogliere l'appello del Coordinamento nazionale «NO TRIV», di 148 associazioni
e comitati e di 135 personalità della cultura, della politica e delle scienze e
la loro proposta legislativa di modifica alla normativa vigente, finalizzata a
reintrodurre il Piano delle Aree, si rende tanto più necessaria al fine di
mettere un freno alla corsa alle fonti fossili e restituire centralità alle Regioni;
lo strumento del Piano delle Aree,
soppresso dalla Legge di Stabilità 2016 al fine di svincolare le istanze delle
multinazionali dai limiti della pianificazione che avrebbe dovuto essere messa
a punto con il Piano, è volto a far sì che le attività di ricerca e di
coltivazione di gas e petrolio siano consentite solo sulla base di una
pianificazione, che tenga conto dei diversi interessi economici ed ambientali
esistenti e che tuteli le aree territoriali più fragili del Paese, sulla base
di criteri scientifici e di dettagliate procedure metodologiche, garantendo al
contempo i necessari processi di coinvolgimento e partecipazione democratica,
come sanciti dalla Convenzione di Aahrus;
la finalità è stabilire quali aree del
territorio nazionale debbano essere escluse dall'esercizio delle attività
"petrolifere", prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le
comunità locali interessate, il cui ruolo politico è uscito notevolmente
rafforzato dal Referendum del 4 dicembre 2016. La modifica normativa che si
propone di presentare e sostenere, introduce il Piano delle Aree, quale
strumento di regolamentazione, programmazione e razionalizzazione delle
attività estrattive e mira a rafforzare il ruolo delle Regioni, ad estendere la
previsione del Piano anche al mare, entro ed oltre il limite delle 12 miglia, e
a prevedere che in assenza del Piano non possa essere richiesto e rilasciato
alcun titolo. La necessità di conferire maggiori poteri alle Regioni nella
definizione del Piano è volta ad assicurare una posizione di parità rispetto
allo Stato nella determinazione di scelte che necessariamente interferiscono
con le politiche energetiche, di governo del territorio e di tutela
dell'ambiente che le riguardano direttamente;
rilevato che: la produzione, il trasporto
e la distribuzione dell'energia, secondo la Costituzione (articolo 117, terzo
comma), rientra nelle materie di competenza legislativa concorrente tra lo
Stato e le Regioni, nelle quali l'avocazione allo Stato di specifiche funzioni
amministrative - e della relativa disciplina normativa - sono realizzabili, per
consolidata giurisprudenza costituzionale, solo ove la disciplina statale che
opera tale avocazione preveda un'intesa con la singola regione interessata;
la consultazione popolare del 17 aprile
2016, proposta dalle Regioni, in merito alle trivellazioni in mare
(denominazione: "Divieto di attività di prospezione e coltivazione di
idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale
divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione
che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento"),
nonostante il mancato raggiungimento del quorum, ha visto la partecipazione di
quasi 16 milioni di cittadini con la netta preponderanza dell'86% dei suffragi favorevoli
all'abrogazione. Pertanto, la reintroduzione del Piano delle Aree e la
necessità di far partecipare attivamente le Regioni si pone in linea con i
principi che hanno condotto all'indizione del referendum;
all'esito del referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016, inoltre, assume ancora più rilevanza la necessità di un
coinvolgimento e di una partecipazione attiva delle Regioni alla redazione del
Piano delle Aree, visto che sia la materia del governo del territorio che
quella energetica sono rimaste di competenza concorrente. In tale occasione, i
cittadini si sono espressi chiaramente contro l'estromissione delle comunità
locali e delle Regioni dalle decisioni che riguardano le infrastrutture
energetiche. Pertanto, il Governo e le forze politiche hanno il dovere di
tenerne conto e di conformare la loro azione legislativa all'esito
referendario, che impone alle Regioni di recitare un ruolo di primo piano nelle
scelte di politica energetica del Paese;
infine, l'introduzione del Piano delle
Aree si rende tanto più necessaria alla luce delle modifiche previste dal
recente schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva
2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". In
particolare, il comma 6 dell'art. 25 dello schema di D.lgs. prevede
l'emanazione con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di linee guida
nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi delle
piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture
connesse: viene in questo modo meno il dovuto smantellamento delle strutture
che peraltro sono responsabili del rilascio in mare di sostanze potenzialmente
impattanti. Inoltre, mentre il testo vigente del TUA prevede che siano
assoggettate a VIA. tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi sulla terraferma e in mare, l'art. 22 dello schema di decreto non
contempla più tra le attività da sottoporre a VIA quelle di prospezione, ma
solamente la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare e la coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare. Con riferimento ai progetti
relativi a tali coltivazioni, il nuovo testo prevede che siano sottoposti a VIA
solo i progetti che prevedono un quantitativo estratto superiore a 500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas
naturale. Invece, per i progetti di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto inferiore a
500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas
naturale e per i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o di
esplosivo viene previsto che siano sottoposti solo a verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza statale. In questo modo, la maggior parte
dei progetti presenti nel nostro Paese saranno sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA, la quale tra l'altro viene ulteriormente semplificata
dal Decreto. L'articolo 8 dello schema di decreto prevede, infatti, che per
questo procedimento il proponente deve depositare solo lo studio preliminare
ambientale e non anche il progetto preliminare come previsto nel testo vigente
del TUA. Inoltre, viene del tutto soppressa la fase della consultazione del
pubblico ed è stabilito che il procedimento deve concludersi entro 60 giorni
dalla pubblicazione dello studio preliminare sul sito web. Alla luce di quanto
detto è possibile che la procedura si concluda in tempi rapidissimi, senza la
consultazione del pubblico e soprattutto senza un'adeguata valutazione degli
impatti visto il grado di sommarietà che caratterizza lo studio preliminare
ambientale, non accompagnato da un progetto preliminare. I suddetti rilievi
sono stati, in parte, inseriti nei pareri favorevoli con condizioni approvati
dalle competenti commissioni di Camera e Senato rispettivamente il 10 maggio e
il 16 maggio 2017;
è urgente una radicale revisione della
politica energetica europea e nazionale, a partire dagli attuali obiettivi
della Strategia energetica nazionale alla luce degli accordi della Conferenza
di Parigi, COP 21;
rilevato, altresì, che: il 3 aprile
2017, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2016 del
Ministero dello Sviluppo economico 'Disciplinare tipo per il rilascio e
l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale'. Il suddetto decreto al Capo III, dell'articolo 15,
recita: "Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli
minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro
esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero
nazionale, [...] sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere
nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche
al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire
l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve
accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento
della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale". Inoltre, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 prevede
che "possono essere inoltre autorizzate: a) le attività funzionali alla
coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei
programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo
minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e
coltivazione necessarie all'esercizio;
'". Così definito, il decreto sembrerebbe garantire alle compagnie
petrolifere, che abbiano già una concessione, la possibilità di chiedere la
modifica dei programmi dei lavori e quindi la costruzione di nuove piattaforme
petrolifere oppure nuovi pozzi 'funzionali a garantire l'esercizio dei lavori
nonché consentire il recupero delle riserve accertate". Quindi, nuove
trivellazioni potrebbero essere possibili anche nelle aree ricadenti entro le
12 miglia marine consentendo così, non solo di portare a termine un progetto,
ma anche di modificarlo, eludendo il divieto di legge;
impegna la
Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria
a farsi portavoce presso il Governo nazionale della necessità di dotare il
Paese di uno strumento di pianificazione, il Piano delle Aree, in grado di
identificare quali aree del territorio e del mare debbano essere
definitivamente e stabilmente sottratte alla disponibilità delle compagnie
petrolifere, prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le comunità
locali interessate;
ed il Presidente del Consiglio Regionale
della Calabria a farsi promotore presso la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di una iniziativa
di legge da presentare al Parlamento, condivisa dai Consigli regionali,
riguardante la richiesta di modifica dell'articolo 38 dello Sblocca Italia ai
fini della reintroduzione del c.d. "Piano delle Aree", quale strumento
di programmazione primario.
Il Consiglio Regionale,
premesso che:
la Siria dal 2011 è teatro di una
sanguinosa guerra civile che, seppur in mancanza di dati certi, si stima siano
oltre 500.000 i morti, di cui circa un terzo civili;
secondo i dati dell'Ufficio delle
Nazioni Unite per gli affari umanitari la guerra in Siria ha provocato un esodo
di massa di persone in fuga dal conflitto con circa 5 milioni di rifugiati ed
oltre 6 milioni di sfollati;
nel 2014, a seguito dell'avanzata del
fondamentalismo islamico, lo Stato Islamico (Isis/Daesh) è arrivato ad occupare
circa un terzo dell'intero territorio siriano, tra cui il cosiddetto
"Kurdistan siriano" ed i governatorati di Raqqa e Deir el-Zar;
nel 2015 la sconfitta nella battaglia
della città curda di Kobane ha di fatto segnato l'inizio del "reverse
course" e l'arresto dell'avanzata dell'lsis;
ricordato che le unità di difesa
popolare degli YPG e YPJ, inquadrate nell'alleanza curdo-araba (SDF) e parte
integrante della coalizione internazionale antiterrorismo, sono state
fondamentali nella resistenza al terrore dello Stato islamico, contribuendo
alla liberazione dal Califfato delle città di Aleppo, Raqqa e dell'intero nord
della Siria;
a seguito della sconfitta dell'lsis, ad
Afrin e negli altri cantoni della regione del Rojava convivono oggi
pacificamente curdi, arabi, cristiani ed etnie diverse in un innovativo e
moderno sistema di democrazia partecipata, paritaria e di uguaglianza tra i
sessi;
le SDF curdo-arabe non hanno mai
minacciato né attaccato i confini turchi;
considerato che il Kurdistan è un'area,
vasta 450 mila kmq, abitata dalla popolazione di etnia curda, suddivisa tra
Turchia, Siria, Iran e Iraq. Comunità curde si trovano anche in alcune
repubbliche ex sovietiche, come l'Armenia e l'Azerbaigian. Il popolo curdo è
composto da oltre 40 milioni di persone, che da decenni rivendicano una propria
autonomia e indipendenza. I curdi hanno avuto e continuano ad avere un ruolo
cruciale nella lotta contro gli integralisti di Daesh e nel contrastare
l'avanzata jihadista-salafita. Con la conquista di Mosul il 9 giugno del 2014
da parte delle milizie del Daesh e la rotta dell'esercito di Baghdad che abbandonò
la città in mano ai terroristi, i peshmerga curdi sono stati l'unica forza sul
terreno in grado di opporsi all'avanzata del Califfato islamico, in grado di
controllare nel 2014 buona parte delle province di Ninive e di Anbar. Proprio
in questi giorni il mondo ha celebrato la caduta di Raqqa prima controllata
dall'lsis, avvenuta anche grazie all'azione dei combattenti curdi. rilevato che
il 25 settembre 2017 è stato indetto un referendum consultivo sull'indipendenza
del Kurdistan iracheno, per poi avviare un processo negoziale con il governo di
Baghdad e il 92,7% degli elettori ha votato per il sì all'indipendenza;
nonostante la richiesta delle autorità
curde di iniziare un'interlocuzione a fronte dei risultati del referendum, si è
creato un clima di tensione sia con il governo iracheno (con la chiusura dello
spazio aereo curdo e delle frontiere), sia con i paesi limitrofi come Turchia e
Iran (che hanno prontamente applicato sanzioni);
dietro al rifiuto di un Kurdistan
indipendente vi sono soprattutto ragioni economiche e commerciali essendo la
zona ricca di idrocarburi;
tenuto conto che è in corso dal 20
gennaio l'operazione "Ramoscello d'ulivo" lanciata dalla Turchia
contro i guerriglieri curdi dello Ypg ("Unità di protezione
popolare"), alleati degli americani, in Siria. In particolare a Efrin,
oltre che a Kobane eAi-Qamishli, (parte della regione autonoma curda Rojava),
territori che i curdi e loro alleati hanno liberato dall'lsìs, violando la
sovranità territoriale siriana, con l'attacco senza alcuna motivazione e
giustificazione del cantone curdo di Afrin nel nord ovest della Siria, sono in
corso attacchi da parte di forze di terra e aeree turche che stanno provocando
numerose vittime tra i civili;
anche nella zona del Kurdistan iracheno
è in corso una repressione contro il popolo curdo: a Tuz 150 case appartenenti
a famiglie curde sono state incendiate, due stazione televisive curde (Rudaw Tv
e Kurdistan 24) sono state chiuse dal Governo iracheno e le minacce e le
intimidazioni a giornalisti sono denunciate da diverse fonti. le dimissioni del
presidente Barzani rischiano di aumentare l'instabilità di una regione
impoverita dalla crisi economica, affollata di rifugiati e ora lacerata e
divisa tra le fazioni che si contendono il potere. considerato che già nell'estate
2016 la Turchia aveva lanciato nel nord della Siria l'operazione militare
denominata "Scudo sull'Eufrate", con la scusa di combattere Daesh, ma
con il preciso obiettivo di dividere i territori del Rojava curdo;
l'offensiva militare turca, effettuata
mediante attacchi di terra e raid aerei, ha già causato decine di vittime anche
tra la popolazione civile, non risparmiando neppure il campo profughi di Rubar,
che ospita oltre 20.000 rifugiati provenienti dal resto della Siria;
il presidente turco Recep Tayyip Erdogan
ha dichiarato di voler estendere l'offensiva militare a tutto il territorio
abitato dai curdi nel nord della Siria;
l'aggressione militare della Turchia
rappresenta un vero e proprio crimine contro l'umanità e si sta compiendo nel
pressoché totale silenzio della Comunità Internazionale e che è a rischio
l'incolumità e la sicurezza di decine di migliaia di civili e di rifugiati;
questa aggressione militare va ad
aggiungersi alle distruzioni delle città curde in Turchia, al massacro di centinaia
di civili, alla destituzione e all'arresto di numerosi Sindaci ed eletti locali
in atto a partire dal 2015. ricordato che Turchia e Iraq sono membri fondatori
delle Nazioni Unite;
dal 1949 è membro del Consiglio d'Europa
e dal1952 è membro effettivo della NATO;
dal 2005 sono aperti i negoziati per
l'adesione della Turchia all'Unione Europea;
l'Italia è uno dei principali partner
commerciali della Turchia, con un interscambio commerciale di 16,2 miliardi di
dollari nel 2016 e oltre 1.300 società ed aziende con partecipazione italiana
presenti in Turchia. Tutto ciò premesso e considerato esprime solidarietà ed il
proprio sostegno alla popolazione curda perseguitata della Siria e dell'Iraq;
impegna la
Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria
ad intervenire presso il Governo perché si mobiliti, anche in sede di Unione
Europea e di organismi internazionali: per attivare le misure umanitarie
necessarie ad assistere il popolo curdo, coinvolgendo le organizzazioni non
governative presenti in loco;
per spingere il governo iracheno a
fermare la repressione contro i curdi e a garantire la libertà di informazione;
per promuovere in tutte le sedi
istituzionali opportune - con particolare riferimento all'Unione Europea, al
Consiglio d'Europa e alla Nato - la ferma condanna di quanto avvenuto;
per l'attivazione di tutti i canali
diplomatici volti per spingere il Governo turco a cessare gli attacchi
indiscriminati contro i curdi del cantone di Afrin e dell'intero Rojava nonché
al rispetto delle libertà democratiche;
per cercare una soluzione capace di
coniugare l'autonomia del popolo curdo, l'integrità delle frontiere e la
stabilità geopolitica della regione.
Il Consiglio Regionale,
premesso che:
nel settore del turismo, si sta
assistendo in Calabria ad un notevole aumento dei segnali positivi per numero
di visitatori provenienti dall'Italia e dall'Estero, da attribuire a fattori
esogeni, quali la pubblicità su riviste nazionali ed internazionali. Al
contempo, tuttavia, si assiste ad una, non altrettanto, reattiva gestione e
disciplina di un settore così trainante, in grado di rappresentare il
principale fattore di rilancio dell’intero territorio calabrese;
in questo quadro, vista la insufficiente
quantità dì risorse stanziate e la mancanza di risposte immediate da parto
dell’organo regionale, molti imprenditori e Tour Operator nazionali e
internazionali stanno dirigendo la loro attenzione verso altre Regioni più
virtuose in termini di spesa dei fondi comunitari;
tale situazione, di fatto, rappresenta
un serio problema per l'intera Calabria, che, da una parte soffre la mancanza
di posti di lavoro, e dall'altra si vede negata la possibilità di poter
occupare diverse migliaia di persone nel settore turistico;
la Regione Calabria, in data 01.08.2017,
ha sottoscritto un Accordo di Programma Quadro con Invitalia S.p.A., al fine di
favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e il consolidamento
di quelle già esistenti, che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo
individuabili a livello territoriale, attraverso il cofinanziamento di
programmi di sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo dei
"Contratti di sviluppo". con le risorse attualmente disponibili,
tenendo conto anche degli ulteriori 90 milioni oggetto di Delibera CIPE del 28
febbraio u.s., verranno agevolate esigue domande. Questa spiacevole situazione
penalizza fortemente la Calabria e tutti coloro che in questa Regione vogliono
continuare a vivere, a lavorare e ad investire;
la Calabria ha, inoltre, il parco
alberghiero più vecchio d'Italia non in linea con gli standard richiesti oggi
dal mercato e questo, ovviamente, indebolisce molto in termini di qualità
dell'offerta. Basti pensare all'ultimo "G7", che doveva svolgersi
nella città di Pizzo Calabro, venuto meno a causa della carenza dì strutture
ricettive di alto livello e, allo stesso tempo, non sufficientemente capienti
da ospitare tutte le delegazioni ed i rispettivi staff;
impegna la
Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria
a stanziare maggiori ed ingenti risorse sul capitolo dei Contratti di Sviluppo,
oltre a quelle già deliberate e programmate sul capitolo turismo, in modo da
dare immediate risposte a tutti quegli imprenditori che da anni attendono la
possibilità di poter avviare i propri programmi di investimento con notevoli e
importanti ricadute in termini di impatto occupazionale.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Oggetto)
1. La
presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di
relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti
all’articolo 3, e le loro comunità.
2. Le
leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni
e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
Art. 2
(Finalità)
1. La
Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine
agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in
relazione all’attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le
relazioni con i calabresi nel mondo.
2. La
Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che
intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento
sociale.
3. La
Regione Calabria promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza
dei calabresi nel mondo;
b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con
particolare riferimento a quella calabrese, quale strumento per la
conservazione dell’identità culturale della terra d’origine;
c) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica,
economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla
legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;
d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali
residenti all’estero e delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra
i calabresi nel mondo;
e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e
nelle attività produttive regionali dei calabresi nel mondo che rimpatriano;
f) iniziative degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e
universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero
che operano a favore dei calabresi nel mondo nei Paesi ospitanti.
Titolo II
Interventi e provvidenze
Art. 3
(Destinatari degli interventi)
1. Sono
destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il
3° grado, di seguito denominati calabresi nel mondo, che si trovano stabilmente
all’estero o in altre regioni d’Italia;
b) i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo
di permanenza all’estero o in altre regioni d’Italia non inferiore a cinque
anni consecutivi, definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati
nella Regione da non più di due anni.
2. La
permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari
o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali
stranieri o italiani.
3. Non
sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di
ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o
inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
Art. 4
(Provvidenze socio-assistenziali)
1. Ai
calabresi nel mondo di cui all’articolo 3, che si trovano in stato di
comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti
provvidenze:
a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di
trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al
rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00
euro;
b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel
mondo deceduti all’estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00
euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi
extra europei.
2. Le
domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, lettera a), sono
presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al comune
di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza
delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.
3. La
Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la
liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in
base all’ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento
regionale competente in materia.
Art. 5
(Assegni e borse di studio –
Convenzioni e accordi internazionali –
Inserimento scolastico)
1. La
Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei
calabresi nel mondo di cui all’articolo 12, di seguito denominata Consulta,
istituisce assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la
frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi
universitari e di specializzazione post-universitaria.
2. La
Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle
domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e
l’erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della
misura degli interventi di cui al comma 1, nei limiti della diponibilità di
bilancio.
3. Nel
rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti
della diponibilità di bilancio, nell’ambito di convenzioni e accordi
internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e
le omologhe esistenti all’estero, dove risiedono significative comunità di
calabresi nel mondo per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e
culturali di studenti e docenti.
4. Per
agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale e la frequenza
della scuola dell’obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i
programmi nazionali ed europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni
che operano nel settore scolastico e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:
a) corsi di recupero linguistico;
b) corsi di lingua e cultura italiana.
Art. 6
(Attività culturali e promozionali)
1. La
Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, favorisce, nell'ambito
della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo
sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, iniziative e attività
culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare, fra le comunità dei calabresi
nel mondo, il valore dell’identità del Paese d’origine e a rinsaldare i
rapporti con la Calabria.
2. La
Regione favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle
risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione,
attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i
rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i Paesi sede delle
associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 11.
3. Le
iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre Regioni,
amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei
calabresi nel mondo e altre istituzioni culturali.
4. A
tal fine la Regione promuove e favorisce, nell'ambito della programmazione
degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e
all’internazionalizzazione, la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di
iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare
riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a trentadue anni, volte a
far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della
Calabria.
Art. 7
(Turismo e Investimenti produttivi)
1. Nell’ambito
della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo
sviluppo turistico e agricolo, all’internazionalizzazione e agli investimenti
produttivi, la Regione mira:
a) a promuovere l’offerta turistica e quella dei prodotti tipici
calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare
l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in
Calabria;
b) a favorire, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui
all’articolo 11, un rinnovato interesse, in particolare, da parte delle nuove
generazioni, per la scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale
della terra d’origine;
c) a far conoscere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti
tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a
stimolare l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti
produttivi in Calabria;
d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si
presentano in Calabria per l’effettuazione di investimenti nel campo
dell’economia, della cultura e del turismo;
e) d’intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa
statale, a stipulare accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo
sviluppo dei rapporti economici, culturali e turistici.
2. Le
iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della
Consulta.
Art. 8
(Informazione)
1. La
Regione, ritenendo l’informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per
alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà
regionale, provvede alla realizzazione di una sezione del portale web ufficiale
della Regione Calabria dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel
mondo, accessibile dall'home page del medesimo portale, senza alcun onere
aggiuntivo.
2. La
sezione è dedicata all’informazione sulle politiche regionali in tema di
emigrazione e allo scambio e divulgazione di informazioni.
Art. 9
(Giornata dell’accoglienza)
1. È
istituita, con cadenza annuale, la giornata dell’accoglienza da tenersi in
concomitanza della riunione della Consulta, di cui all’articolo 12.
2. In
occasione della giornata dell'accoglienza, il Presidente della Giunta regionale
conferisce attestati di benemerenza a cittadini illustri di origine calabrese
che hanno operato nel mondo onorando il nome della Calabria.
Art. 10
(Ambasciatore dei Calabresi nel
Mondo)
1. Il
Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 12,
nomina l’ambasciatore dei calabresi nel mondo, di seguito denominato
ambasciatore, scelto per il prestigio di cui gode, la notorietà, il
riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare
risorse.
2. L’ambasciatore
rappresenta l'immagine della regione Calabria nel mondo.
3. L’incarico
è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni legate
all’incarico.
Titolo III
Associazionismo
Art. 11
(Associazionismo – Registro delle
associazioni e federazioni)
1. La
Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività
culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini
di lucro.
2. Le
singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni.
La federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.
3. Presso
l’ufficio competente è istituito il registro delle associazioni e federazioni,
di cui ai commi 1 e 2. Il registro può essere articolato in sezioni distinte
per categoria.
4. Il
registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di
verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento
dell’iscrizione. Per tale scopo, le associazioni e le federazioni iscritte, presentano
ogni due anni all’ufficio competente gli aggiornamenti della documentazione già
presentata in fase di iscrizione.
5. Le
federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al registro. La domanda
d’iscrizione deve essere corredata da:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione dell’organismo direttivo, del presidente o legale
rappresentante e della sede;
c) copia autenticata dell’estratto libro soci.
6. Le
federazioni e le associazioni, ciascuna nell’ambito territoriale di propria
competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei
calabresi nel mondo di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta di
cui all’articolo 12, secondo le modalità di cui all’articolo 13. Ad esse
possono essere concessi contributi per attività e progetti sociali, culturali,
informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50 per
cento della spesa documentata e fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro e,
comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.
7. Le
domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di
riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio:
a) entro il 31 dicembre dell’anno antecedente, per le manifestazioni
che si svolgono nel primo semestre;
b) entro il 30 giugno, per le manifestazioni che si svolgono nel
secondo semestre.
8. Le
domande devono essere corredate, a pena di esclusione d’ufficio, dalla seguente
documentazione:
a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto
dal legale rappresentante dell’associazione o federazione, contenente gli
estremi di approvazione da parte degli organi statutari.
9. Le
spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione
giustificativa in originale.
Titolo IV
Organismi
Art. 12
(Consulta regionale dei calabresi
nel mondo)
1. Per
l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale
della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.
2. La
Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo
della Regione Calabria. È composta da:
a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la
presiede;
b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria,
iscritte nel registro di cui all’articolo11;
c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati
dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte
nel registro di cui all’articolo 11;
d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni
iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione
territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi
presenti:
1) Francia 1;
2) Belgio 1;
3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1;
5) Germania 1;
6) Brasile 4;
7) Argentina 4;
8) Venezuela 1;
9) Cile 1;
10) Stati Uniti d’America 4;
11) Canada 4;
12) Australia 4;
13) Colombia 1;
14) Uruguay 1;
15) Giappone 1.
Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;
e) quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni,
designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di
cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata
in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:
1) Francia 1;
2) Belgio 1;
3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1;
5) Germania 1;
6) Brasile 1;
7) Argentina 1;
8) Venezuela 1;
9) Cile 1;
10) Stati Uniti d’America 1;
11) Canada 1;
12) Australia 1;
13) Colombia 1;
14) Uruguay 1;
15) Giappone 1.
3. La
competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso
e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.
Art. 13
(Costituzione e funzionamento della
Consulta)
1. Il
Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento,
costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina
della nuova Consulta.
2. Il
Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla
sostituzione dei componenti della Consulta.
3. L'indicazione
dei candidati consultori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla
base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della
maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. La
Consulta elegge in seno ad essa un vicepresidente ed il Comitato direttivo di
cui all’articolo 17.
5. Le
funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla
struttura regionale competente per i problemi dell’emigrazione di categoria non
inferiore a D.
6. Le
riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei
componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti
in carica, in seconda convocazione.
7. Due
assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da
membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla
partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato
che deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.
8. Le
deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti
e votanti.
9. La
Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.
10. La
Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali.
I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.
11. La
Consulta, d’intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni
e gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di
indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso
videoconferenza.
12. Ogni
qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione
alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed
associazioni interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico
del bilancio regionale.
13. Ogni
qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione
alle sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di
voto, in numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della
Consulta.
Art. 14
(Compiti della Consulta)
1. La
Consulta ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione
annuale della spesa di funzionamento di cui all’articolo 20, nonché sui
relativi criteri d’applicazione;
b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di
calabresi nel mondo;
c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali,
interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;
d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni
e le associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi
statuti;
e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di
cui all’articolo 5;
f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come
parte principale l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative
dell’imprenditoria calabrese;
g) creare una banca dati identificativa di imprenditori,
professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi
nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione
di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;
h) contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica
e sociale avente riflessi sul mondo dell’emigrazione, mediante il rilascio di
pareri non vincolanti.
Art. 15
(Bilancio della Consulta)
1. La
Consulta provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti
con:
a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le
risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione
della spesa del bilancio medesimo;
b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni
locali, nazionali e comunitarie;
c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno
sede i Consultori.
Art. 16
(Comitato direttivo della Consulta)
1. Il
Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che
lo presiede, dal vicepresidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in
seno ad essa, secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all’articolo
17, garantendo la presenza dei giovani e la rappresentanza femminile.
2. La
durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le
riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza.
Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale,
identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in
videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano
il Presidente ed il segretario incaricato della redazione del verbale.
4. Il
Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può
essere sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione
della presente legge.
5. Il
Comitato, in particolare:
a) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali, e con le
associazioni interessate ai problemi dell’emigrazione;
b) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della
Consulta;
c) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini
ed altre iniziative riguardanti le finalità della presente legge;
d) redige una relazione annuale sull'attività svolta dai Consultori
nell'ambito delle proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di
riunione della Consulta.
6. Le
sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con
almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla
lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell’ordine del giorno.
Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno
la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la
presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza
semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto del Presidente
della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.
7. Il
Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire
alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti
interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Il
segretario della Consulta verbalizza le riunioni.
Art. 17
(Elezione del vice Presidente e del
Comitato direttivo)
1. Nella
seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:
a) un vicepresidente della Consulta;
b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno
uno per l’Europa, uno per l’America del Nord, uno per l’America del Sud, uno
per l’Australia, uno per l’Italia.
2. Per
l’elezione del vicepresidente della Consulta e dei componenti del Comitato
direttivo, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti
i Consultori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Alle
elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 18
(Piano annuale degli interventi)
1. La
Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di
ogni anno, il Piano per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente legge da realizzarsi nell’anno successivo.
2. Il
Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento.
3. Il
Piano annuale, altresì, dispone il riparto di massima della spesa e stabilisce i
criteri di attuazione.
Art. 19
(Spese per il funzionamento della
Consulta)
1. Ai
componenti della Consulta, per la partecipazione alle riunioni della stessa e
del Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate
svolte nell’ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese
equiparato a quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente
per i dipendenti regionali di cat. D.
2. Agli
esperti di cui all'articolo 13, comma 13, spetta un rimborso pari a quello previsto
per i Consultori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.
Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli
oneri derivanti dalla presente legge, determinati nel limite massimo di 300.000,00
euro per ciascuna delle annualità 2018-2020, si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione
della spesa del bilancio medesimo.
2. Alla
copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei
limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come
stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La
Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 21
(Abrogazioni)
1. È
abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia
di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).
2. Sono
fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito
di istanze di contributo e di sostegno per
iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta.
3. Per
effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in
carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova
Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.
Art. 22
(Clausola generale di
coordinamento)
1. I
rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla l.r. 54/2012 si intendono
riferiti alla presente legge, se ed in quanto compatibili.
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo
e del cyberbullismo)
Art. 3 (Osservatorio indipendente sull’attuazione partecipata)
Art. 4 (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))
Art. 5 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni
operanti nel settore
dell'educazione alla legalità)
Art. 6 (Sezione di documentazione della legalità)
Art. 7 (Costituzione in giudizio)
Titolo II
Promozione della legalità
Capo I
Interventi di prevenzione primaria
e secondaria
Art. 8 (Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile)
Art. 9 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)
Art. 10 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno
dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure
per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione
mafiosa)
Sezione I
Interventi regionali per la
prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori
provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati
Art. 11 (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale
e culturale a favore diminori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli
o disgregati)
Sezione II
Interventi regionali per la
prevenzione e la lotta al fenomeno di usura
e di estorsione
Art. 12 (Disposizioni generali e definizioni)
Art. 13 (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)
Art. 14 (Destinatari del Fondo)
Art. 15 (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)
Sezione III
Interventi regionali per la
prevenzione dell’usura connessa
al gioco d’azzardo patologico
Art. 16 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco
d'azzardo patologico)
Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 17 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e
all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)
Art. 18 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)
Art. 19 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)
Art. 20 (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo
mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari.)
Titolo III
Promozione della regolarità e
potenziamento dei sistemi di controllo
Capo I
Disposizioni generali sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 21 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture)
Art. 22 (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)
Art. 23 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco
delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)
Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 24 (Oggetto)
Art. 25 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)
Art. 26 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di
ingegneria civile)
Art. 27 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a
committenza privata)
Art. 28 (Efficacia dei titoli abilitativi)
Art. 29 (Elenco regionale dei prezzi)
Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 30 (Ambito di applicazione)
Art. 31 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei
settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi
complementari)
Art. 32 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento
dell'attività ispettiva e di controllo)
Art. 33 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di
facchinaggio)
Capo IV
Disposizioni in materia di
commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 34 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio,
dei pubblici esercizi e del turismo)
Art. 35 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di
illeciti nel settore agroalimentare)
Art. 36 (Rete del lavoro agricolo di qualità)
Art. 37 (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura)
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente
e sicurezza territoriale
Art. 38 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da
attività estrattive e minerarie)
Art. 39 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni
criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)
Titolo IV
Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli
organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche
direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori
regionali
Capo I
Disposizioni in materia di
trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della
Regione
Art. 40 (Principi generali e Codice etico)
Art. 41 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati
consiglieri)
Art. 42 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli
assessori)
Art. 43 (Adempimenti in corso di mandato)
Art. 44 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)
Capo II
Istituzione dell'anagrafe pubblica
dei consiglieri e degli assessori regionali
Art. 45 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta
regionale e degli assessori regionali)
Art. 46 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)
Art. 47 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli
assessori)
Art. 48 (Aggiornamenti e variazioni)
Art. 49 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
Art. 50 (Diffida e sanzioni amministrative)
Art. 51 (Pubblicazione sul BURC)
Capo III
Disposizioni in materia di in
materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche
istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
Art. 52 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari
di cariche istituzionali di garanzia)
Art. 53 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei
titolari di cariche direttive di determinati enti e società)
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 54 (No slot day)
Art. 55 (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
Art. 56 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
Art. 57 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")
Art. 58 (Clausola valutativa)
Art. 59 (Norma finanziaria)
Art. 60 (Abrogazioni)
Art. 61 (Entrata in vigore)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi e finalità)
1. Le
disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti
nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono
finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità
regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della
legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della
collettività e di ogni singolo individuo.
2. La
Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure
di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma
e manifestazione, attraverso mirati interventi:
a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione
criminale anche in attuazione dell’accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con
il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i
minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione
del progetto “Liberi di scegliere”;
b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di
espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati
dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Art. 2
(Consulta regionale per la legalità
e il monitoraggio del bullismo
e del cyberbullismo)
1. La
Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta
regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo,
quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la
‘ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività
conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate
alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.
2. La
Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente
del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali
e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata
esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti
all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.
3. Ai
lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i
seguenti soggetti:
a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e
antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all’articolo 15 della legge
7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli
elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi
ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 24 ottobre
2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione
delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);
c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia
collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura
separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla l. 108/1996;
d) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio
della Calabria (Unioncamere Calabria).
4. La
Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di
prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un
approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio,
confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche,
tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
5. Ai
lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:
a) l’assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;
b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in
materia di inclusione sociale;
c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in
materia di sport;
d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in
materia di sicurezza;
e) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale;
f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle
associazioni familiari della Calabria;
g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet
indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia
postale e delle comunicazioni;
h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca
universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;
i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI –
Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante
regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’Osservatorio regionale sui
diritti dei minori e del Corecom.
6. I
dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio
2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta
di dati, l’evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.
7. Ai
lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del
contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti
istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base
delle questioni trattate.
8. I
componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto
unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale
e dal Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta.
9. La
Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La
partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o
rimborso.
Art. 3
(Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)
1. Al
fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle
iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento
regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale,
l’Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente
sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al
confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa
nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a
contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2,
elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e
contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e
legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e dalle linee guida vigenti.
2. L'Osservatorio
di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal
Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non
sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia). Tre componenti sono indicati dalle forze politiche di maggioranza
del Consiglio regionale e due componenti dalle forze politiche di minoranza,
nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.
3. I
componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un
elenco di soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale,
tra le personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al
crimine organizzato e della promozione della legalità e trasparenza, e di
contrasto alla corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, che
assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto all'amministrazione
regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria e
dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi
forma o gruppo di pressione.
4. I
componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione
rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera
legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi
componenti.
5. I componenti dell'Osservatorio, per tutto il
periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, né
incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di
ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla Regione
a qualsiasi titolo.
6. L'incarico
di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con
l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con
le attribuzioni proprie dell'incarico.
7. L'Osservatorio
indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al Consiglio
regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare.
La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla
Regione ai sensi della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché
i criteri e le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.
8. Ai
lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non
permanenti:
a) un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
b) un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;
c) un rappresentante
dell'Università della Calabria;
d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani
della Calabria (ANCI Calabria);
e) un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio;
f) un rappresentante della direzione
scolastica regionale calabrese;
g) i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (CCIIAA) e della Unioncamere Calabria;
h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
j) un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso
Pubblico - Enti locali e regioni per la formazione civile contro le
mafie";
k) un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale;
l) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
m) un rappresentante delle
associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.
9. I
componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla
presente legge a titolo gratuito.
Art. 4
(Piano speciale legalità,
antiracket e antiusura (PSLA))
1. La
Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, sentita la Consulta regionale per
la legalità di cui all’articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale
legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l’insieme delle
azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per
prevenire:
a) i rischi di infiltrazione criminale e ’ndranghetista nel tessuto
socio-economico regionale, nonché per contrastarne l’espansione nelle aree in
cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato;
b) i fenomeni di usura e di estorsione.
2. Nel
PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate
al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente
legge.
3. Il
PSLA è approvato dalla Giunta regionale.
4. Per
rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione
del PSLA, la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la
pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione
partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti
nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante
la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, di consultazioni,
audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.
Art. 5
(Rapporti con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni operanti
nel settore dell'educazione alla
legalità)
1. La
Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove
la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i
seguenti soggetti:
a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte
nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 dello stesso Codice e operanti nel
settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile
e del contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta;
b) le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in
Calabria, di cui all’articolo 15 della l. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi
prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2, della l. 44/1999, e/o iscritte
negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 220/2007;
c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali
competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 46 del d. lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.
2. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte
nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché
le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e
ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di
progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile
e del contrasto al fenomeno corruttivo e ‘ndranghetista- mafioso.
3. La
Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può
stipulare accordi e convenzioni con
associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere nazionale,
impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell’economia
responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.
Art. 6
(Sezione di documentazione della
legalità)
1. Presso
il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il
Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di
un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno
della 'ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale, la Sezione di documentazione della legalità, aperta
alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale,
al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di
materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della
memoria storica.
2. Il
Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare,
promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:
a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel
territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche
al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi
e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni
scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante
apposite iniziative di informazione;
c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato
libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno
degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria,
appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per
anno, con l’impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia
di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente
in materia.
Art. 7
(Costituzione in giudizio)
1. La
Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto,
valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi
lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.
2. La
Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti
commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto
che dispone il giudizio per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e
nelle forme stabilite dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 13
maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).
3. La
Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può
costituirsi parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche
prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti
penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella
richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per delitti di
criminalità organizzata.
4. La
Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli
altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità
organizzata e mafiosa sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e
gli interessi lesi della comunità regionale. La costituzione e rappresentanza
in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all’Avvocatura
regionale.
5. La
Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della
costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento
degli obiettivi generali della presente legge.
6. La
Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta sulle deliberazioni
di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente
articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.
Titolo II
Promozione della legalità
Capo I
Interventi di prevenzione primaria
e secondaria
Art. 8
(Iniziative a sostegno della
cultura della legalità
e della cittadinanza responsabile)
1. Al
fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare
percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il
coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai
fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e ‘ndranghetista, la
Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università
calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali,
le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 5.
2. La
Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e
alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di
una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:
a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e
avvalendosi della
collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle
università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche
sui temi oggetto della legge;
b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione,
comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere
bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da
effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative,
programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale
della Calabria;
c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di
docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile,
costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le
mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e
delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche,socioeconomiche, politiche
e di costume;
d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta
regionale nei limiti dei finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea
e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la
lotta alla criminalità organizzata ‘ndranghetista, la storia delle mafie, i
progetti per la diffusione della legalità;
e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per
realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale
e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della
cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in
particolare fra i giovani, volte anche a fare emergere le situazioni di
illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado della Regione;
f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire
l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi
di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;
g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della
Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale,
della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da
terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti “pizzo free”
anche attraverso l’attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta
regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università
e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:
1) sviluppo della cultura
della legalità;
2) prevenzione
dell'usura;
3) recupero dei beni
immobili confiscati;
4) memoria delle vittime
innocenti della criminalità ‘ndranghetista.
3. L'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al
presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con
finalità divulgative.
Art. 9
(Rating di legalità, certificazione
di qualità e marchio etico)
1. La
Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d’impresa e nei comportamenti
aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti
dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità
attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni e di
accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi
per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di
premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
2. La
Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e
delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di
qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela
dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i
finanziamenti europei.
3. In
attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio
2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n.
13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro,
al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare)) la Giunta regionale,
entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata
a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico
collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e
hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per
consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto
ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in
violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e
nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del
marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e
le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l’attuazione delle
finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione
del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per
ottenere e per mantenere la licenza d’uso.
Art. 10
(Politiche di contrasto della
corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle
altre amministrazioni pubbliche.
Misure per la prevenzione dello
scioglimento dei consigli comunali
a rischio di infiltrazione mafiosa)
1. La
Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità mediante:
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare
l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo,
in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione;
b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la
legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso
l’adozione e l’attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e
l'integrità;
c) l'emanazione, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al
fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
d) l’adozione di un codice etico regionale, l’istituzione dell’anagrafe
pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia
di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione
e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di
cui al Titolo IV della presente legge.
2. Per
le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a
carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio
d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate,
in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di un
protocollo d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il
Ministero dell’Interno e gli enti locali al fine di:
a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei
consigli comunali per infiltrazione mafiosa;
b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle
amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;
c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione
di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;
d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni
assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di
commissariamento.
Sezione I
Interventi regionali per la prevenzione
della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da
contesti familiari pregiudizievoli o disgregati
Art. 11
(Interventi regionali per la
prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti
da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)
1. La
Regione Calabria, in attuazione dell’accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in
data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno
e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato
alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”, richiamato il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale
e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:
a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi
provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un
provvedimento amministrativo o penale;
b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai
sensi degli articoli nn. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile
nell’ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla
responsabilità genitoriale disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto
familiare e/o territoriale di appartenenza;
c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui
all’articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni
pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare
(intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);
d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti
civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell’articolo 609
decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche
criminali;
e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati,
ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili
residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti
da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del
territorio;
f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali
misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei
collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione,
nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).
2. Le
finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti,
in particolare, a:
a) assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici
di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e
Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di
specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità
pedagogica, al fine di garantire l’assistenza psicologica e l’intervento educativo
e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;
b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati
definiti dall’autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i
rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai
servizi dell’amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);
c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto
con l’autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche
socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su
segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che
interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);
d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione
lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment
e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche
in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per
una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.
Sezione II
Interventi regionali per la
prevenzione e la lotta al fenomeno
di usura e di estorsione
Art. 12
(Disposizioni generali e
definizioni)
1. La
Regione Calabria, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e
44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle
famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in
favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antiracket
presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne
informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di
usura e di estorsione.
2. La
Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la
presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di
collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e
promuove iniziative e progetti volti a:
a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime
dell'usura sull’utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.
3. Ai
fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di
estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale,
sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di
estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia
all'autorità giudiziaria o di polizia.
4. Sono
considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella
impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non
dipendenti dalla propria volontà.
5. Sono
inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento
dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei
Confidi al rilascio della garanzia.
Art. 13
(Fondo regionale di prevenzione e
solidarietà)
1. Per
il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento
regionale competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di
prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di
criminalità e dei loro familiari”, di seguito denominato “Fondo”, secondo le
modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.
2. L'ufficio
del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al Presidente
della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione
sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.
3. La
Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte
ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito,
e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di
garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
4. La
Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto
informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione
alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.
Art. 14
(Destinatari del Fondo)
1. I
beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di
usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede
legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle
relative istanze.
2. I
beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di
estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li
riguardano.
3. Sono
esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne
per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga,
rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica
amministrazione.
Art. 15
(Indennizzo alle vittime dei
fenomeni estorsivi)
1. Nei
confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o
dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale,
professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni
della criminalità commesse nel territorio regionale, la Giunta regionale concede
un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito prevedendo un massimale di 15.000,00
euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa,
previa verifica dei seguenti requisiti:
a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento
della autenticità delle denunce;
b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare
riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati
a questo connessi.
2. L'indennizzo
è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro
familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a
condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere,
al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
3. Al
fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle
estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori
e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività
economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata
di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo
di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione,
presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti
elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.
4. Dai
contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali
indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici
rischi realizzatisi.
Sezione III
Interventi regionali per la
prevenzione dell’usura connessa
al gioco d’azzardo patologico
Art. 16
(Interventi per la prevenzione
dell’usura connessa
al gioco d'azzardo patologico)
1. Al
fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura
dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di
indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al
rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo
e delle loro famiglie.
2. I
comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della
salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali
all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6
e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura
non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00,
delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e
commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al
pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a
rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le
rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione
giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori
limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della
quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto
delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7
del r.d. 773/1931.
3. Per
tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per
prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il
gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si
trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non
inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti
e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a
cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) centri di formazione per giovani e adulti;
c) luoghi di culto;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o sociosanitario;
f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini,
luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) istituti di credito e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) stazioni ferroviarie.
4. Le
rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a
condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7
del r.d. 773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta
al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in
aree materialmento o visibilmente separate dall’area di vendita. I comuni
possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni
di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e
sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento
acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni
del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000
euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
5. La
Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel
limite delle risorse annuali ripartite su
base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il
gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:
a) interventi
di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione,
educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati
al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e
per la salute;
2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato
al gioco;
3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti
da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul
territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e
blocco dei giochi on line;
5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo
identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di
un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli
esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e
di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o
di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7
del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco
degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione,
nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati,
considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati
all'installazione di tali apparecchi;
b) interventi
di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione
dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e
nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco
di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari
sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di
formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro
sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta
formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza
della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli
apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931
fino all'assolvimento dell'obbligo formativo Si applica in ogni caso la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti
che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale
operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;
c) la
previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio
specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e
consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono
affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7
del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare
dipendenza;
d) campagne
annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi
e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni
del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
e) l'attivazione
di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le
dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette
da patologie correlate al disturbo da gioco;
f) interventi
di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche
collegate al gioco.
6. E'
vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e
congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del
r.d. 773/1931. E’ altresì vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni
meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con
altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket
redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni
apparecchio utilizzato.
7. Ai
fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco,
è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o
all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione
degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.
773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti
i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove
accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per
favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare
la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza
sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di
cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 5.000 euro.
8. Ferme
restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali
trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello
stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni,
anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7,
il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se
hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
9. L'accertamento,
l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i
relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il
rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del
finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
10. Per
l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. In
coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria
non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni,
spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano
attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro
o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.
Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito,
venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio
già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
12. Per
le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo
parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le
associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino
a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli
sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano
o inducano la dipendenza dal gioco d’azzardo.
13. I
titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle
sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si
adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale
data.
Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 17
(Azioni finalizzate al recupero dei
beni immobili confiscati e all'utilizzo
per fini sociali dei beni sequestrati)
1. La
Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione
terziaria attraverso:
a) l'assistenza
agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs.
159/2011;
b) la concessione
di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari
dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo
degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione
di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari
dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni
immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva,
mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora
l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato
ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo
esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.
Art. 18
(Azioni per la continuità
produttiva e la tutela occupazionale)
1. La
Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine
di sostenere il mantenimento dell’occupazione delle persone che lavorano nelle
imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese
con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo
altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività
economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione
riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito
regionale.
Art. 19
(Tavolo regionale sui beni e
aziende sequestrati o confiscati)
1. La
Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui
all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo
regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la
promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione,
monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati
e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e
di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali
e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il
Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:
a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità
giudiziaria e l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le
istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di
analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e
confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad
avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
b) promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione
dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel
rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche
al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la
eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;
2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e
confiscate.
c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture,
le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di
predisporre iniziative atte a non interrompere l’attività produttiva, tutelare
i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché
proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali
imprese.
3. Per
le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera
per:
a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli
occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i
dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani
industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli
operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e
sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o
confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o
confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o
sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e
opportunità produttive;
d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di
cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;
e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso
le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al
pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso
accordi e protocolli di intesa con:
1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più
rappresentative;
2) le associazioni dei manager pubblici e privati;
3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
4. La
Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico
del bilancio regionale.
Art. 20
(Assistenza e aiuto alle vittime
innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro
familiari)
1. La
Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche
sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione,
regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di
fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al
crimine organizzato e mafioso.
2. La
Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento
lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei
sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle
associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale
attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso
strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire
l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di
cooperative sociali. Coadiuva azioni di sviluppo delle competenze e azioni di
organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità
territoriali e ai progetti di piena integrazione sociale.
3. La
Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui
all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei
propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e
qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni
in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene
altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato,
ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate
dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale
dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e
continuativa
in atto al momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di
contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e
continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di accedere a
successive assunzioni a tempo indeterminato.
4. Il
diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato
dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla
Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente
partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.
5. Ai
fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al
presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive
di cui all’articolo 1 della l. 407/1998 e all’articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990.
6. La
Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e
criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, specifici
titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale
pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici
basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che
attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno
alle politiche abitative.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni
di giustizia qualificati come tali, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6
(Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti
penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, in conformità
all’articolo 7, lettera h), della medesima l. 6/2018.
Titolo III
Promozione della regolarità e
potenziamento dei sistemi di controllo
Capo I
Disposizioni generali sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 21
(Osservatorio regionale dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. Presso
l’Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la
legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l’Osservatorio dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Osservatorio, anche in qualità di
Sezione Regionale dell’Osservatorio Nazionale istituito presso l’ANAC, svolge
le attività ad essa demandate ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e promuove la
massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di
affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori
economici pubblici e privati.
2. L’Osservatorio
contribuisce all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza,
sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:
a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la
trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività
degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al
contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera
a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici
preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la
qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;
d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto,
al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la
trasparenza della spesa;
e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità"
e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 1, comma 17, della l. 190/2012.
3. Per
consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le
stazioni appaltanti comunicano all’Osservatorio regionale, senza ritardo, anche
mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di
gara, all’esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell’esecuzione, anche
ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.
Art. 22
(Processo di riduzione delle
stazioni appaltanti)
1. La
Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni
appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in
materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare
maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure
di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose
e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per
il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di
provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza
nelle forme previste dall’ordinamento.
3. I
comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione
dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto
aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e
della Città metropolitana di Reggio Calabria.
4. L’Osservatorio
regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto
centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 23
(Promozione della responsabilità
sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e
criminali)
1. La
Regione promuove, in attuazione dell’articolo 10 bis della legge regionale 19
aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla
qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) e in
coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al
Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle
imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità
nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata
e ‘ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi
restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni
vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi
sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di
affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per
le stazioni appaltanti.
3. Al
fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti
dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell’ambito degli appalti
pubblici, opera per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena
regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di
lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con
le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti
produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del
d. lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a
favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con
riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal
precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali,
progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici
segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori
immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative;
d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al
fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato
del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra
forma di utilizzo non regolare degli stessi;
e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento
con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e
con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità
omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella
rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei
dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne
venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione
o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali
di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla
retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della
normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la
sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza
o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico
di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;
g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei
contratti di appalto;
h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione
delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti
delle imprese.
4. Nella
prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese
che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco
istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito
preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall’articolo
36 del d. lgs. 50/2016.
5. L’elenco
delle imprese denuncianti si fonda su diversi livelli di intervento,
individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2
dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 e consistenti in:
a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro;
c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro.
6. Per
gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento
attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco
delle imprese denuncianti per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui
alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento
attinge all’elenco delle imprese denuncianti in via concorrente rispetto al
mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e
c) del comma 2 dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.
Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 24
(Oggetto)
1. Le
disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un
sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il
mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Art. 25
(Tutela dell'ambiente e della
sicurezza del lavoro)
1. Le
stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio
regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di
soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela
dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e
minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla
collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la
possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi
finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati
e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il
rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all’articolo 34 del d.
lgs. 50/2016;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i
rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e
dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o
comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente
dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione,
posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della
materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a
quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del
capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da
smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i
rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le
stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della
Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare,
per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con
le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La
Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il
coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione
e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di
vigilanza in materia
di salute e sicurezza.
Art. 26
(Potenziamento delle attività di
controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)
1. La
Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione
obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica
delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e
coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della
Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità
e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla
particolare pericolosità di lavori.
2. La
Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono
dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di
quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La
Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di
controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei
flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni
relative alle violazioni accertate.
Art. 27
(Controllo e monitoraggio della
regolarità dei cantieri a committenza privata)
1. La
Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:
a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di
vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi
assicurativi e previdenziali, delle situazioni in cui, anche mediante opportune
elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi
sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività
nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio,
all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate
con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.
Art. 28
(Efficacia dei titoli abilitativi)
1. Per
gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i
150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la
comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo
67 del d.lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici
dei lavori.
2. Nel
caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia
è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda.
Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione
antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011, lo sportello
unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo
89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora
l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima
dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e
i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto
rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a
seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi
all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2.
4. Nelle
ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei
confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le
condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, attraverso la
presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2,
lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli
sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione
antimafia.
Art. 29
(Elenco regionale dei prezzi)
1. Al
fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi
dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei
prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni
territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei
prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco
costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo
presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per
valutare la congruità delle offerte.
Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 30
(Ambito di applicazione)
1. Le
disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la
sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle
merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei
servizi complementari.
Art. 31
(Requisiti di regolarità e legalità
degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi
di facchinaggio e dei servizi
complementari)
1. Gli
operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e
autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti
dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).
2. Gli
operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste
nell’allegato al decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica
dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del 3 dicembre 1999, recante “Revisione triennale degli imponibili giornalieri
e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività
lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di
fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1970”), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto
interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione
delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di
cui
all'articolo 7 del medesimo regolamento.
3. Le
stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi
economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio
regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo
alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo
svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti
o i vantaggi economici.
Art. 32
(Accordi per la promozione della
legalità e il potenziamento
dell'attività ispettiva e di
controllo)
1. Al
fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti
dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci,
dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, opera in particolare per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena
regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei
luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori,
occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento
ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali,
senza oneri a carico del bilancio regionale, progetti sperimentali di
emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del
lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali,
garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali
di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle
disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore);
c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al
fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la
regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei
lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento
con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e
con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità
omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione
dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai
risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne
venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione
o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali
di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla
retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della
normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la
sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza
o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico
di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 33
(Tabelle di riferimento del costo
del lavoro per le operazioni di facchinaggio)
1. La
Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare
l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle
di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della
media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della
sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.
2. Le
tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione
è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il
settore per contrastare i rischi di illegalità.
Capo IV
Disposizioni in materia di
commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 34
(Funzioni di osservatorio per la legalità
nel settore del commercio,
dei pubblici esercizi e del turismo)
1. La
Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei
pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra
operatori.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale
del commercio, istituito in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale
11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede
fissa), la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale:
a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese
esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione
di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7
marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi
extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza
dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti
di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori
di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;
b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e
sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per
lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può
stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente
competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro
delle Imprese.
Art. 35
(Collaborazione con autorità
nazionali per il contrasto di illeciti
nel settore agroalimentare)
1. La
Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la
sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali
competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche
dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti
preposti.
Art. 36
(Rete del lavoro agricolo di
qualità)
1. La
Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di
irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel
settore agricolo, promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale,
iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di
selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualifichino per il
rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Art. 37
(Interventi di contrasto al
fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)
1. Al
fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato,
è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei
periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.
2. La
Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del
lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e
misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le
attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e
sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della
manodopera.
3. La
Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività
di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati
alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi
dell’articolo 48 del d.lgs. 159/2011.
4. La
Regione, nella condizione di continuità del protocollo d’intesa contro il
caporalato e lo fruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite
delle risorse annuali disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il
fenomeno del caporalato e migliorare le condizioni di accoglienza dei
lavoratori:
a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di
trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra
l'itinerario casa/lavoro;
b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare
interventi di prevenzione e di primo soccorso;
c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni
no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di
recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da
destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di
assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è subordinata al
rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico
programma annuale denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati
alla criminalità mafiosa”, che individua le aree e le istituzioni interessate
in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di
diffusione del caporalato nell’area;
d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili
demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse
all'accoglienza dei lavoratori stagionali;
e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda
e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle
parti sociali;
f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e
viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;
g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai
lavoratori;
h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri
per l'impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo
di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi
forniti dallo stesso ente;
i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili
provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e
personale competente;
l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per
i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.
5. Al
fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di
mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali,
in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti,
possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico
locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della
grande distribuzione, allo scopo di assicurare l’accompagnamento del lavoratore
fino al luogo della sua prestazione lavorativa.
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente
e sicurezza territoriale
Art. 38
(Adempimenti connessi al trasporto
di materiale derivante
da attività estrattive e minerarie)
1. I
soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge
regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della
Regione Calabria) trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i
dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il
trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.
2. La
trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze
stabilite dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad
una riduzione del dieci per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per
l’esercizio dell’attività estrattiva.
3. Il
comune o l’unione di comuni competente, anche su segnalazione dell’Arpacal o
della protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività
estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei
mesi:
a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati
dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al
vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di
trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di
imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall’articolo 31.
Art. 39
(Cooperazione per il contrasto di
illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)
1. La
Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di
operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela
del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi
operativi annuali di controllo.
2. Per
le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche
per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da
parte degli enti preposti.
3. La
Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle
verifiche antimafia e l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della
documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del d. lgs. 159/2011 da parte
delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi
o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.
Titolo IV
Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli
organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche
direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori
regionali
Capo I
Disposizioni in materia di
trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della
Regione
Art. 40
(Principi generali e Codice etico)
1. La
Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l’eticità dell’azione
dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove
iniziative di informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte
a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli
altri reati connessi con i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.
2. Ai
fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori
regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell’esercizio
delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon
nome dell’Istituzione che rappresentano e improntano la loro attività politica
esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale.
Art. 41
(Adempimenti di trasparenza dei
consiglieri e dei candidati consiglieri)
1. Ciascun
consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è
tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni
e atti:
a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli
investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a
capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni
di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le
spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e
contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista hanno fatto parte;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli
incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio
regionale, negli ultimi dieci anni.
2. Alla
dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui
al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10
dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):
a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle
spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l’indicazione
nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e
servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad
euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti
da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti
bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal
candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in
relazione all'ammontare delle entrate;
b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un
importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a
disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del
soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo
consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni
fissate dagli accordi interbancari.
3. I
soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine
di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma
1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data
menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 46.
4. La
dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al
comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni,
anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993.
Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 15 della l. 515/1993.
5. La
dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono
trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati
non eletti.
6. Un
candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra
per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.
Art. 42
(Adempimenti di trasparenza del
Presidente della Giunta e degli assessori)
1. Il
Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni
dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui
all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della
Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3.
2. Il
Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra
soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la
dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica
l’articolo 41, comma 4.
3. Gli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia
già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal
caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della
Giunta regionale.
Art. 43
(Adempimenti in corso di mandato)
1. Ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in
corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo
che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a
disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve
sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico
documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a
questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione
non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di
credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
2. Il
Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1,
con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta
regionale.
3. Al
di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in
ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori
devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti
ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per
l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro
assimilabile
che eccedono il valore di 150 euro.
4. I
consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono
altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso
enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti,
nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi
dall'assunzione di ogni carica o incarico.
Art. 44
(Adempimenti relativi alla
trasparenza associativa)
1. Entro
sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano
ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della
propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano
di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di
promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il
Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano
già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai
competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o
dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il
Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i
consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la
pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica
di cui all'articolo 45.
Capo II
Istituzione dell'anagrafe pubblica
dei consiglieri e degli assessori regionali
Art. 45
(Anagrafe pubblica dei consiglieri,
del Presidente della Giunta regionale
e degli assessori regionali)
1. È
istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo
9, comma 1, del d.lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del
Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito
denominata "anagrafe pubblica".
2. Il
Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente
della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni
dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui
rispettivi siti istituzionali e assicurano che i dati siano espressi in modo
organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I
competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano
tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione
delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I
singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di
trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli
uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.
Art. 46
(Pubblicazione dei dati dei
consiglieri regionali)
1. Entro
tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica,
per ciascun consigliere, i seguenti dati:
a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a
qualunque titolo dalla Regione;
d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;
e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi
all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e compensi spettanti;
h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a),
compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
ove acquisite;
i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b),
compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
ove acquisite;
l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera c);
m) i dati risultanti dalla
dichiarazione di cui all’articolo 43, comma 3;
n) gli incarichi elettivi e le
cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi
dieci anni;
o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo
44;
p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del
relativo procedimento;
q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei
voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello
nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e
dell'Ufficio di presidenza.
2. Il
Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul
proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità
di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I
dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio
dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
4. I
dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i
tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla
lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le
dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del
consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.
Art. 47
(Pubblicazione dei dati del
Presidente della Giunta e degli assessori)
1. Entro
tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di
ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui
all’articolo 42 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;
b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1,
dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della
Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La
Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul
proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun
assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione
anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono
trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a
quelli della Giunta regionale.
3. I
dati di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono
acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si
applica l’articolo 46, commi 4 e 5.
Art. 48
(Aggiornamenti e variazioni)
1. Ogni
anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni
relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il
Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le
variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a
depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma
3.
2. Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il
Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno
annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei
dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima
dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo
46, comma 1, lettera n).
3. L’anagrafe
pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della
Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.
Art. 49
(Adempimenti successivi alla
cessazione dalla carica)
1. Decorsi
dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri
regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a
depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; sono tenuti altresì a
depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui
redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l’articolo
41, comma 3.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione
consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio
regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa
carica dopo la cessazione di un precedente mandato.
Art. 50
(Diffida e sanzioni amministrative)
1. In
caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I
e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del
Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni
successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della
medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
2. In
caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I
e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il
Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni
successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della
medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua
volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. L’inadempimento
della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013,
a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.
4. La
sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture
della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la
documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali.
5. La
sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri
regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale
competente in materia di sanzioni.
6. I
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del
Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il
Presidente della Giunta regionale e gli assessori.
Art. 51
(Pubblicazione sul BURC)
1. La
conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui
all'articolo 41, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal
quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso
articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui
all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione
dalla carica di cui all’articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla
pubblicazione nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 45, anche mediante
pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione
Calabria (BURC) a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i
consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente
della Giunta regionale e per gli assessori.
Capo III
Disposizioni in materia di in
materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche
istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
Art. 52
(Pubblicità della situazione
patrimoniale e associativa dei titolari
di cariche istituzionali di garanzia)
1. Sono
tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettere
a) e b), all’articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità
previste per i consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche
istituzionali di garanzia:
a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio
1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);
b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni
di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento
del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM);
c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale
12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
2. I
dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione
sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione
alle nomine effettuate.
Art. 53
(Pubblicità della situazione
patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati
enti e società)
1. Sono
tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere
a) e b), e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i
consiglieri regionali i seguenti soggetti:
a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli
enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
(Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e
consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);
b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in
misura superiore al 20 per cento;
d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori
generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in
misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di
gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua
complessiva di 250.000 euro.
2. Le
dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina
o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un
organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.
3. Ai
fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che
rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).
4. I
dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in
apposita sezione sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato
la nomina o designazione.
5. Nel
caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio
regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive
competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci
giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà
notizia sul BURC, salvo il caso di cui al comma 6.
6. Per
i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove
l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è
dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la
validità degli atti nel frattempo compiuti.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 54
(No slot day)
1. In
attuazione del comma 5 dell’articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il
rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione istituisce,
senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da
celebrarsi ogni anno il trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su
tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i
giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.
Art. 55
(Settimana regionale contro il
bullismo e il cyberbullismo)
1. In
attuazione dell’articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di
violenza nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la
Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio
scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e
cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali,
nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale
dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.
Art. 56
(Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della
cittadinanza responsabile)
1. In
memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione
istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata
regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e
per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni
anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e
la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 57
(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico")
1. La
Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico",
organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e
Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione
mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro
le mafie.
2. La
partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto
della Regione Calabria.
3. La
Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di
iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto
dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente
autorizzate dalla legge di bilancio.
4. Il
Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso
pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di
associato.
Art. 58
(Clausola valutativa)
1. Il
Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge
e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A
tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare
contro la ‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure
previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità
organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel
territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di
cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e
tipologia dei soggetti privati coinvolti;
c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni
confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi
concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del
Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui
all’articolo 19;
d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare
riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in
essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating
di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di
cui all’articolo 23;
e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti
illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a
committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed
attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di
cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;
f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e
la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del
facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli
accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui
all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto
delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al
fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui
all'articolo 37;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e
l'indicazione delle proposte per superarle.
3. La
Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta
alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA
di cui all’articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso
previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione
raggiunti.
4. La
Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, approva un
regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell’Osservatorio
di agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all’articolo 5.
5. Le
competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore
valutazione della presente legge.
6. La
Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini
e soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione,
senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale
sul sito istituzionale.
Art. 59
(Norma finanziaria)
1. Agli
oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati
in 782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le
annualità 2019 e 2020, si provvede:
a) per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le
annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione
12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio
2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;
b) per 280.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00
euro per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del “Fondo occorrente
per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio”, iscritto alla Missione 20,
programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio
2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;
c) per 2.500,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 mediante
l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03)
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la
necessaria disponibilità e per le annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo
delle risorse allocate alla Missione 01, programma 01 (U.01.01) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;
d) per 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le
annualità 2019 e 2020, con le risorse provenienti dal Piano di azione e
coesione (PAC) 2014/2020 - Azione 9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione
12, programma 10 (U.12.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio
2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;
e) per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018,
mediante l'utilizzo del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del
bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma
03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che
presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla
copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei
limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come
stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La
Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 60
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle
scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della
coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);
b) articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione
del sistema integrato di sicurezza);
c) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31(Interventi regionali in
materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);
d) legge regionale 24 settembre 2010, n.24 (Norme per la pubblicità della
situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non
Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della
legge 5 luglio 1982, n. 441);
e) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno
alle vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto
alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);
f) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei
testimoni di giustizia e loro famiglie);
g) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge
regionale 7 marzo 2011, n.3 Interventi regionali di sostegno alle imprese
vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle
infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);
h) il comma 3 dell’articolo 10 ter, previsto dall’articolo 2 della
legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della
sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro
non regolare));
i) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla
legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);
j) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.
1(Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica
- del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con
legge 7 dicembre 2012, n. 213).
Art. 61
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul BURC.