X^
LEGISLATURA
RESOCONTO
INTEGRALE
_________
n. 16
SEDUTA Di lunedì 8 febbraio 2016
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA IRTO E DEL
VICEPRESIDENTE FRANCESCO D’AGOSTINO
La seduta è aperta. Si dia lettura del verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge il verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge le comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Al primo punto all’ordine del giorno è inserita la proposta di legge numero 36/10^ di iniziativa dei consiglieri Giudiceandrea, Mirabello, Sergio, Bova, recante: “Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria”.
La parola al consigliere Mirabello, per svolgere la relazione.
Grazie Presidente, signor Presidente della Giunta, colleghi consiglieri, questa proposta di legge, che istituisce nella Regione Calabria il Registro Tumori, deriva da un lavoro molto intenso e da una serie di attività della terza Commissione che hanno preso lo spunto da una petizione popolare depositata dall’Associazione “Reggio non Tace” e che dal 1° aprile 2015, data della prima seduta della Commissione, ci ha impegnati in un lavoro di analisi di uno stato di fatto, che descriverò velocemente, anche al fine di comprendere la necessità di produrre questa proposta di legge.
Preliminarmente vorrei evidenziare che è chiaro che il Registro Tumori ha una duplice funzione: la prima è quella di verifica della efficacia e della organizzazione sotto il profilo della prevenzione sul territorio; la seconda riguarda la valutazione dei rischi ambientali, dopo la realizzazione dell’indagine sui territori in base alla distribuzione ed all’andamento di questi fenomeni neoplastici.
In sostanza riteniamo che questo tipo di attività,
che peraltro in Italia è seguita dal Registro
italiano Tumori, che ha dei protocolli particolari per l’accreditamento dei
vari registri provinciali e regionali, vada adeguata alla situazione calabrese
rispetto ai meccanismi del registro nazionale.
La situazione calabrese muove, intanto, da una delibera di Giunta
regionale - la numero 289 del 31 marzo 2010 - che istituiva il Registro Tumori
ma che non è stata mai concretamente applicata, nel senso che a questa delibera
non è stata data piena esecutività dalle Asp e dai presidi territoriali per la
realizzazione del registro regionale.
In effetti dall’ attività di consultazione e di audizione in Commissione
abbiamo appreso dai direttori generali delle Asp della Calabria che, in buona
sostanza, l’unica Asp che è accreditata allo stato al Registro nazionale Tumori
è l’Asp di Catanzaro. Per tutte le altre Asp della Calabria, con delle diverse
situazioni concrete che si sono verificate nel corso degli anni a decorrere dal
2010 ad oggi, abbiamo, invece, una situazione di non accreditamento rispetto al
Registro nazionale Tumori.
La delibera del 31 marzo 2010 numero 289, che ho citato precedentemente,
organizzata il Registro Tumori nella Regione Calabria in tre grandi macro aree che
sono la macro area di Cosenza-Crotone, la macro area di Catanzaro-Vibo Valentia
e la macro area di Reggio Calabria.
Rispetto a questa iniziale predisposizione dei criteri di distribuzione
dei registri su tutto il territorio regionale si registra, di fatto, uno stato
di empasse, cioè un fermo, che abbiamo rimosso con l’attività della Commissione
ma che riteniamo vada ulteriormente stimolato e rilanciato attraverso questa
proposta di legge, che riproduce l’assetto già delineato dalla delibera 2010,
istituendo un coordinamento regionale e, soprattutto, incidendo sul secondo
elemento strutturale e funzione del Registro Tumori che è quello del
collegamento dei dati che derivano dalle varie analisi territoriali con le
attività dell’Arpacal e con le attività dell’assessorato all’ambiente.
Questo, appunto, per consentire di calibrare le esigenze ambientali,
quindi la valutazione del rischio ambientale con i dati che emergono dal
territorio. Ad oggi registriamo proteste dei cittadini calabresi, correnti di
pensiero, valutazioni, tesi giornalistiche in ordine alla pericolosità di
alcuni siti ma, di fatto, allo stato non abbiamo dati scientifici attraverso i
quali possiamo incidere in termini di prevenzione e di bonifica del territorio.
Per questa ragione insieme ai colleghi proponenti abbiamo presentato questo
disegno di legge e, insieme alle associazioni e alle Asp calabresi, abbiamo
fatto questa attività di monitoraggio dello stato dell’arte, di riesame dei
criteri complessivi che hanno animato l’organizzazione di questo Registro in Calabria
in questi anni ed abbiamo pensato di dare uno stimolo individuando uno step
assolutamente necessario nei 60 giorni successivi dall’approvazione di questa legge,
per allineare l’intero territorio regionale alla necessità di accreditamento al
Registro nazionale Tumori, Airtum.
Resta un fatto, però, dal quale non possiamo prescindere nella
valutazione del percorso che ci porterà alla compiuta realizzazione del Registro
regionale: per allineare le attività delle varie Asp ai protocolli già previsti
dal Registro nazionale e dall’Airtum è necessaria una fase di raccolta dati e
di accreditamento che necessita di una tempistica che, se non si dà uno stimolo
ed uno slancio ulteriore ai dipartimenti – in particolare al dipartimento
salute – e conseguentemente alle Asp, rischia di farci accumulare altri e
ulteriori ritardi.
Per questa ragione riteniamo che il passaggio in Consiglio alla data
odierna, che peraltro allinea la nostra Regione a molte altre Regioni d’Italia,
sia indispensabile anche alla luce di una ulteriore valutazione che pongo all’Assemblea
come elemento importante, cioè che a livello nazionale ci sono anche disegni di
legge depositati in Parlamento che puntano ad un completo allineamento
dell’intero territorio nazionale sul necessario ed ormai indifferibile
accreditamento di tutte le regioni al Registro Tumori.
Peraltro segnalo che oggi in tutta Italia ci sono 45 Registri Tumori
accreditati e di questi 5 sono, addirittura, registri specializzati, come
accade in Piemonte dove c’è un Registro Tumori infantili e come accade a Modena
dove c’è il Registro Tumori colon-rettali, come accade in Liguria dove c’è il
registro dei mesoteliomi, o nelle Marche dove c’è il Registro Tumori infantili
e come accade a Palermo dove c’è il Registro Tumori della mammella.
Possiamo, quindi, oggi avere la possibilità di coniugare le esigenze e
le istanze che nascono dal territorio rispetto a questo importante tema con la
necessità di ammodernare e portare la nostra Regione a livello di tutte le
altre regioni d’Italia o della gran parte delle regioni d’Italia rendendola di
fatto e nuovamente una Regione normale. Grazie Presidente.
PRESIDENTE
Ha
chiesto di parlare il consigliere Mangialavori. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente,
buongiorno colleghi, accolgo con enorme soddisfazione la discussione su questo
punto all’ordine del giorno nell’Assemblea regionale.
Del resto la mia attività professionale, da circa 20 anni, è dedicata
alla tematica oncologica e questo mi ha portato, a pochi giorni
dall’insediamento nel novembre scorso, a presentare una apposita interrogazione
a questa Assise e alla Giunta per sapere a che punto fosse la definizione del Registro
Tumori.
Sono felice che oggi si possa parlare di questo nell’Assise.
Prego tutti i colleghi consiglieri di voler valutare con attenzione
ogni spunto che possa venire da chicchessia, perché è un argomento che riguarda
tutti quindi è di fondamentale importanza.
Mi auguro che ogni proposta e ogni suggerimento, fatto da qualsiasi
parte politica, possano essere valutati per quello che sono e non per la loro provenienza.
Qualche giorno fa ho seguito l’iter in Commissione ed ho avuto
l’opportunità di prendere visione del testo licenziato dalla Commissione.
Per quella che è la mia esperienza ho cercato di lavorare in questi
giorni per produrre degli emendamenti che possano completare la proposta
licenziata dalla Commissione, con l’unico obiettivo di rendere questo strumento
realmente fruibile per la Calabria.
Ho presentato, pertanto, tre emendamenti che poi vorrei leggere per
intero.
Il primo emendamento parla della ridefinizione del Registro Tumori; il
secondo si occupa di una questione molto importante, cioè dove allocare le
unità funzionali e il Registro Tumori. Sappiamo tutti che l’Osservatorio epidemiologico,
benché previsto, sia privo di tutti gli strumenti. Non esiste un epidemiologo.
Non esiste nulla anche se c’è sulla carta, manca nella realtà.
Questo, naturalmente, è un dato importantissimo perché se non c’è un
centro di organizzazione o di valutazione di tutti quelli che sono i dati che
arrivano dalle singole province, naturalmente, il lavoro non può essere svolto.
Il terzo emendamento si incentra sulla necessità di definire con
precisione le fonti dei flussi informativi, che sono tutte le notizie che
arrivano dalle varie province e sono alla base di un Registro Tumori.
Regolamentare, quindi, come e, soprattutto, chi, quale organo, deve
dare l’informativa rispetto ad un nuovo caso di tumori è assolutamente
fondamentale e nell’articolato di legge penso che questo argomento non sia
trattato.
In più un altro aspetto al quale dobbiamo fare assolutamente attenzione
è che, purtroppo, viviamo in una Regione dove l’emigrazione sanitaria è
altissima. Per cui moltissimi casi di tumore in generale non vengono registrati
nelle nostre Asp ma in altre regioni; pertanto tali dati non verrebbero mai
inseriti nel Registro Tumori e, per quello che è l’emigrazione sanitaria in Calabria,
ritengo che oltre il 60 per cento dei tumori non rientrerebbe nel nostro registro
perché non sapremo mai della loro esistenza.
In più un altro aspetto fondamentale riguarda molteplici studi privati,
siano essi accreditati o convenzionati, che giorno dopo giorno emettono
diagnosi di patologie neoplastiche.
Penso sia fondamentale regolamentare anche queste situazioni e nel testo
di legge presentato non c’è accenno a questo, pur essendo tantissimi i casi che
giornalmente vengono accertati presso le strutture private, che siano convenzionate
o solo autorizzate.
Con questi tre emendamenti, che ci terrei a leggere per intero, cerco di
migliorare l’impianto normativo in maniera molto modesta e semplicemente per
rendere questo strumento effettivamente e realmente funzionante. Mi auguro che
l’Aula, senza pregiudizi, voglia tenerli in considerazione anche perché altrimenti
si rischia, secondo me, di creare uno strumento non funzionante e questo a noi
non serve.
Ritengo che se facciamo una cosa, debba essere una cosa fruibile.
Do lettura Presidente, del
primo emendamento.
Consigliere Mangialavori, quando passeremo alla votazione
dell’articolato avrà modo di illustrare gli emendamenti. Questa è la
discussione sull’ordine dei lavori.
Perfetto. Chiedo scusa.
Ha
chiesto di parlare il consigliere Giudiceandrea.
Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, grazie consiglieri, siamo
giunti in Aula dopo circa un anno di duro lavoro delle Commissioni e ringrazio
i presidenti Mirabello ed Aieta per il forte contributo che hanno voluto dare
nella realizzazione di una proposta di legge che - consigliere Mangialavori –
non fa altro, come l’uovo di Colombo, che mettere insieme cinque Registri
Tumori già esistenti – come lei illustrava prima – che sono già collegati
all’Airtum, all’Associazione nazionale Registro Tumori, e che già lavorano con
un unico foglio excell e già provvedono alla registrazione dei dati
provenienti da fuori regione, dalla regione e dalle strutture private.
La prova è data dal fatto che, per esempio, il
Registro Tumori di Catanzaro, con la sottocategoria del Registro Tumori di Vibo
Valentia, è stato accreditato dall’Airtum, quello di Cosenza è in via di
accreditamento, quello di Reggio Calabria raccoglie i propri dati già
accreditabili da un anno e mezzo.
Svolgo la funzione di raccordo fra quelli che
sono stati e quelli che sono i responsabili dei cinque Registri Tumori
provinciali e raccolgo con attenzione quelle che sono le proposte di modifica
ed emendamento del consigliere Mangialavori che sono assolutamente tutte
apprezzabili, ma già contenute nel corpo della norma che abbiamo proposto, per
il semplice fatto che, facendo riferimento alla delibera del 2010 e sostituendo
quell’azienda privata al registro all’Airtum, abbiamo da tempo e da più anni -
almeno quattro anni per quanto riguarda Catanzaro, tre anni e mezzo per quanto
riguarda Cosenza, due anni e mezzo per quanto riguarda Reggio Calabria, un anno
per quanto riguarda Vibo Valentia e tre anni per quanto riguarda Crotone - la
raccolta dei dati per come intelligentemente e saggiamente indicava lei.
C’è un bag di conoscenza rispetto a
quello che è l’alacre lavoro già condotto dai suoi colleghi oncologi nei cinque
Registri Tumori. La realizzazione di questi emendamenti – torno a ripetere,
tutti quanti apprezzabili – non farebbe altro che rendere ridondante un corpo
di legge che invece è snello e tende semplicemente all’accorpamento e alla
messa in rete dei cinque Registri Tumori provinciali, farli diventare un
Registro Tumori regionale e metterli in contatto con i dati dell’Arpacal e
quindi servire – vivaddio, finalmente! - a fugare le preoccupazioni e le paure
che le patologie tumorali vengano per inquinamento o a provare che queste siano
causate dall’inquinamento dell’aria e del terreno nella nostra regione.
L’unica cosa che mi sento di dire è che deve
essere prevista l’approvazione dell’emendamento con l’eliminazione del comma 7
dell’articolo 3 per fugar dubbi. Trattandosi di questioni relative alla sanità
ed essendo questa Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario,
vanno eliminati anche i dubbi che ci possa essere un solo centesimo di euro di
spesa aggiuntiva.
Il Registro Tumori per come verrà realizzato,
grazie alla introduzione di questa legge, non prevederà nessun tipo di spesa
aggiuntiva ed eliminando il comma 7 dell’articolo 3 avremo la possibilità di
eradicare anche il singolo e minimo dubbio.
Per cui mi sento di dire che la legge, per
come è stata licenziata dalle due Commissioni, è completa e assolutamente
attinente alle esigenze moderne della raccolta dei dati per le patologie
tumorali su tutto il territorio non solo nazionale ma anche sovranazionale e
che i suoi colleghi stanno facendo già da anni questo lavoro. Grazie.
Ha chiesto di parlare il consigliere Bevacqua.
Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, cari colleghi consiglieri,
credo che oggi sia una bella giornata per il Consiglio regionale, sia perché
con l’approvazione di questa legge colmiamo un vuoto rispetto ad altre Regioni
del Paese sia perché assumiamo consapevolezza della necessità di dare delle
risposte concrete alle esigenze di chiarezza derivanti dalle notizie che da
anni si diffondono e dalle quali emerge un quadro, a dir poco, allarmante - il
consigliere Mangialavori, professionista in questo campo, lo ha confermato poco
fa.
Ben venga, quindi, il Registro Tumori che consentirà di mappare in maniera razionale l’evoluzione del fenomeno, ma con altrettanta franchezza – caro consigliere Mangialavori e cari colleghi Giudiceandrea e Mirabelli – mi permetto di evidenziare che se ci fermassimo a ciò daremo una risposta parziale.
Credo, infatti, sia arrivato il momento in cui politica e Istituzioni debbano porsi alla testa di un contrasto serio ed efficace ad una realtà dai contorni assai oscuri, mettendoci la faccia, attraverso l’istituzione di una Commissione speciale di inchiesta sull’alta incidenza tumorale in Calabria, sui rischi derivanti dalle trivellazioni petrolifere, nonché su ogni altro aspetto inerente.
Se, infatti, il Registro rappresenta lo strumento per realizzare una grafica epidemiologica e quindi una casistica, la Commissione avrà invece il compito di comprendere il perché dei dati - caro collega Mirabelli -, svolgendo un ruolo fondamentale per prevenire un peggioramento e progettare misure risolutive ed adeguate al rischio accertato.
Se il Registro accerterà i dati, la Commissione avrà il compito di indagare il perché di quei dati e conoscerne le cause è un passo indispensabile per progettare misure concretamente risolutive.
E’ proprio in quest’ottica che, il 6 maggio dello scorso anno, ho presentato una proposta di legge che prevede delle risorse finanziarie minime per gli studi necessari e che statuisce, anche, la partecipazione gratuita dei consiglieri regionali nella Commissione.
Nella relazione introduttiva a tale proposta ho
scritto che ritengo auspicabile l’istituzione di un Registro Tumori in
parallelo con l’avvio dei lavori della Commissione
speciale ed ad un Piano regionale per la prevenzione.
Gli strumenti prospettati
sono complementari e forniranno alla sanità pubblica calabrese le linee guida per le politiche a tutela della salute in
ambito oncologico, insieme ad un monitoraggio costante e completo dell’attività
di prevenzione, diagnosi precoce e cura.
Non possiamo continuare a
chiudere gli occhi, cari colleghi, sull’alta incidenza tumorale in alcune aree
della Calabria e sui rischi paventati derivanti dalle trivellazioni petrolifere.
Per fermarmi solo alla mia provincia, cari colleghi, i dati parziali raccolti
in questi anni sono decisamente allarmanti.
Per inquadrare la gravità
del problema voglio citare, per tutti, i dati pubblicati dall’Asp di Paola: su
oltre 12 mila pazienti, caro collega Ciconte, la percentuale di giovani
ammalati di tumore è quattro volte superiore alla media nazionale.
L’aumento di tumori nei
ragazzi si sarebbe riscontrato proprio in concomitanza con l’arenamento delle navi negli abissi del Tirreno
cosentino.
In base a prime sommarie
indagini conoscitive, condotte da personale medico locale, nella fascia di età
compresa tra i 30 e i 34 anni i giovani si ammalerebbero con una media pari al
2,9 per cento rispetto ad una media
nazionale pari allo 0,70 per cento.
Non può sfuggire, inoltre,
all’attenzione di ognuno di noi che in tanti atti parlamentari inerenti tale materia
è confermata la presenza di rifiuti tossici e radioattivi in Calabria.
Risulta,
quindi, assolutamente necessario, anche in Calabria, programmare un percorso di
ricognizione generale che ci permetta di avere un quadro chiaro e preciso
dell’intera situazione del territorio regionale e, conseguentemente, di agire nel miglior modo possibile a tutela
della salute dei cittadini.
E’
assolutamente doveroso procedere ad una mappatura delle zone interessate,
mettendo in luce le correlazioni tra malattie e scempio del territorio.
Registro Tumori,
Commissione speciale e Piano di prevenzione regionale sono tre tessere di un puzzle complesso che devono lavorare di
concerto. Oggi approviamo la prima tessera, ma il quadro operativo deve essere
al più presto completato.
Per
tutto ciò, cari colleghi consiglieri, rinnovo oggi la mia proposta di istituire
una Commissione di indagine mediante apposito ordine del giorno che impegni il
Consiglio a recepire immediatamente
il testo definitivo e procedere alla nomina dei componenti.
I calabresi
hanno diritto ad una risposta sull’inquinamento causato dall’utilizzo di
materiali e da attività dannose, dall’interramento o arenamento di rifiuti
tossici. Hanno diritto alla tutela della salute propria e dell’ambiente nel
quale vivono.
Se dovessimo riuscirci, cari colleghi - e mi rivolgo ai
colleghi Mirabelli, Giudiceandrea e Bova che sono i primi firmatari di
questa proposta di legge -, potremmo dire di avere svolto in maniera
incisiva e responsabile il nostro lavoro.
Consiglierei – caro capogruppo Romeo – di attualizzare un pensiero di Aldo Moro
che, in un momento particolare della vita politica italiana, in
suo bellissimo intervento, affermò che questo Paese non si salverà se non
nascerà in noi un nuovo senso del dovere.
Questo è l’auspicio che faccio a questo Consiglio
regionale.
Ha chiesto di parlare il consigliere Ciconte.
Ne ha facoltà.
Signor Presidente, signori consiglieri, credo
che approvare una legge che dia oggi inizio ad un percorso sia importantissimo,
perché avere i dati epidemiologici regionali e fuori regione penso sia
fondamentale per cercare di capire cosa bisogna fare per la prevenzione dei
tumori e soprattutto qual sia l’incidenza dei tumori, in particolare dei tumori
giovanili, delle donne o degli anziani per poter dare poi le giuste risposte.
Nella nostra regione, sentendo i dati
allarmanti del consigliere Bevacqua, bisogna incidere ancora di più e andare di
più in profondità, se è vero, come è vero, che la magistratura non è riuscita a
comprendere come mai ci sono navi nel Tirreno che contengono delle sostanze
cancerogene che potrebbero determinare tanti tumori in quell’area e nella
nostra regione.
Bisogna cercare di capire effettivamente cosa
bisogna fare per prevenire i tumori. Ecco perché ci vuole una nuova cultura
della prevenzione e dell’ambiente che non può che nascere dalle scuole e dalle
università. Ecco, quindi, il ruolo importante delle università e delle scuole
nella nostra regione, cui bisognerebbe dare più fondi per la ricerca, perché
sono i più bassi di tutta Italia e di tutta Europa.
Dobbiamo tentare, quindi, anche in Calabria di
dare le giuste risposte alla prevenzione.
Oggi partiamo con questa legge ed io voterò a
favore, caro Presidente, ma credo che dobbiamo porci tanti altri quesiti e
problemi per ridurre i tumori in questa nostra regione. Grazie.
Ha
chiesto di parlare il consigliere Scalzo. Ne ha facoltà.
Grazie
Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta e colleghi, anzitutto voglio
ringraziare i colleghi che hanno lavorato a questo testo che è un passaggio
importante perché attiene ad uno dei problemi che abbiamo di fronte da
parecchio tempo, da troppo tempo.
Credo
che noi abbiamo anche il dovere di fare una valutazione non solo sulla bontà
del testo ma anche sugli altri aspetti di tipo sanitario che sono stati
sollevati e che sono assolutamente condivisibili.
Su
questo argomento abbiamo il dovere - e per questo mi rivolgo al presidente
Oliverio – di fare un salto di qualità e lo faremo se non lasceremo che questa legge
che approveremo oggi con convinzione, da domani non rimanga ferma su se stessa.
Ci
sono una serie di problemi, alcuni li avete sollevati ma ne vorrei citare
altri: nel territorio regionale non c’è assoluta sincronia e sinergia per cui
la mano destra non sa cosa fa quella sinistra e viceversa; manca un coordinamento
che deve essere posto, a mio avviso, non in capo al dipartimento salute ma in
capo alla Presidenza.
Perché
dico questo? Perché è necessario anche qui, come è stato fatto per altri
settori, che noi ci assumiamo la responsabilità politico-istituzionale di
fronte a questa questione, ce la mettiamo sulle spalle e mettiamo in condizione
coloro i quali lavorano.
Molte
volte ci scordiamo che ci sono degli organismi di cui nessuno parla. Se questi
organismi hanno due o tre unità di personale non possono lavorare. Faccio un
esempio: secondo voi se un centro di epidemiologia ambientale, che è una delle
gambe del Registro Tumori, vive con un epidemiologo, uno statista ed un
amministrativo è possibile che questo possa produrre i risultati che noi
vogliamo?
Questa
situazione dura da troppo tempo e da troppi anni ed è una questione su cui
dobbiamo riflettere, mettere insieme una task force che lavori, che
coordini i vari centri sia quelli sanitari sui Registri Tumori, che quelli di
origine ambientale.
I
colleghi che mi hanno preceduto citano giustamente le problematiche della nostra
Regione per quanto attiene, ad esempio, l’impennata di alcune neoplasie legate
al sistema salute-ambiente, alla catena alimentare, al suolo, che è una delle
matrici che lascia un grande punto interrogativo su questi argomenti. Se noi
non entriamo nel cuore del problema e dopo aver fatto una diagnosi non troviamo
una cura efficace, metteremo a disposizione dei calabresi quest’altra legge ma
lo strumento di cui c’è bisogno.
Ovviamente
voto con convinzione questo provvedimento, ma propongo che da subito si metta
in capo alla Presidenza una task force che si occupi di questo e
soprattutto consenta di sapere chi fa cosa, perché solo così capiremo a
distanza di tempo di chi sono le responsabilità dei mancati risultati.
Solo
così potremo metterci alla pari delle altre Regioni e degli altri Paesi perché il
sistema è consolidato nel nostro Paese e in Europa e noi non abbiamo altre
scelte, non abbiamo altre vie o scorciatoie né ci sono delle leggi manifesto
che possono sopperire a questo. Peggioreremmo la situazione perché ci siamo
occupati di un problema al quale abbiamo dato una risoluzione dal punto di
vista normativo e poi le cose rimangono così come sono.
C’è
la possibilità reale di mettere un punto fermo di partenza in questo settore perché
raggiungeremmo due obiettivi: intanto cominciamo a capire qual è la situazione
reale, dove sono i maggiori pericoli, dove ci sono i picchi maggiori e poi non
si può pensare ad un sistema sanitario nella nostra Regione efficiente ed
efficace se non si capisce di cosa ha bisogno la popolazione calabrese.
Tutto
questo lo possiamo fare se facciamo il registro e gli studi epidemiologici che
ti pongono poi nella condizione di porre in essere un sistema sanitario
efficiente.
Se
faremo questo avremo svolto in pieno il dovere per cui siamo stati chiamati,
altrimenti, – come si è fatto per tanti anni – produrremo una legge alla quale
poi non seguiranno fatti concreti.
Questo
è l’invito che voglio rivolgere all’Aula e lo dico alla Giunta, al presidente
Oliverio, di procedere anche su questo con decisione e fermezza perché non ci
sono altre vie. Grazie.
Non
ci sono altre richieste di parola passiamo all’esame degli emendamenti.
All’articolo
1 è stato presentato emendamento, a firma del consigliere Mangialavori,
protocollo numero 4891 che ha facoltà di illustrarlo.
Signor Presidente, mi dispiace, però, avere
una chiusura ancor prima di leggere gli emendamenti. Aver avuto quella risposta
dal collega mi fa veramente dispiacere perché vuol dire che non si vuole
valutare nulla. Il consigliere Bevacqua, che è amante delle Commissioni di
indagine e che ha citato dei dati, non so da quale rivista li abbia presi perché
se non esiste un Registro Tumori che dice quanti tumori esistono in Calabria;
sono numeri buttati, così, al vento, letti forse su “Topolino”.
All’articolo 1 si propone la riformulazione dell'articolo nel modo
seguente: “La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce
la necessità di istituire il Registro tumori di popolazione della Regione
Calabria. Esso sarà collegato alle seguenti cinque Unità: Unità funzionale
presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Unità funzionale presso
l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Unità funzionale presso l'azienda
sanitaria provinciale di Crotone, Unità funzionale presso l'azienda sanitaria
provinciale di Vibo Valentia, Unità funzionale presso l'azienda sanitaria
provinciale di Reggio Calabria.
Il
responsabile del Registro sarà nominato mediante la procedura delineata da un
successivo regolamento che, al contempo, disciplinerà tali Unità, le quali
avranno il compito di rilevare, codificare e archiviare i dati oncologici
riferiti al loro ambito territoriale.
Le
finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Calabria sono così
definite: a) realizzare raccolta dati, elaborazione e registrazione di dati
statistici completi, di significativa qualità e validati scientificamente,
provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario, b) di
contribuire alla valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici in
oncologia alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure
erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e
all'area geografica di provenienza, c) Realizzare un'informazione continua nei
confronti della popolazione della Regione anche in relazione ad episodi di
concentrazione spazio-temporali di casi oncologici; d) rappresentare uno
strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali e internazionali
di ricerca oncologica; e) consentire interventi di prevenzione primaria e
valutazioni per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce quali
screening oncologici; f) essere strumento di supporto per gli studi
epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente
sull'incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato
matrici ambientali e matrici umane.
Per
conseguire tali finalità, per coordinare l'attività delle Unità funzionali di
cui all'articolo 1) e per ogni adempimento all'uopo necessario, incluso
l'accreditamento del Registro all'Airtum, si costituisce il Centro di
Coordinamento Regionale dei Registri tumori formato: da Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o da un suo delegato,
dai cinque Responsabili delle Unità di cui all'articolo 1). dal Direttore
dell'ARPACal o da un suo delegato.”.
Grazie
Presidente.
Pongo
in votazione l’emendamento. Parere della Giunta?
Negativo.
Parere
del relatore?
Presidente, posso intervenire per esprimere
le motivazioni del parere negativo?
Il parere è negativo e, in sostanza credo, che il ragionamento possa
essere esteso anche agli altri emendamenti così poi non interverrò più sul
punto.
Il collega Mangialavori nella riformulazione dell’articolo 1 prevede
l’istituzione di unità funzionali che, in effetti, avendo noi richiamato la
delibera di Giunta regionale numero 289 del 25 marzo entrerebbero in contrasto
con l’originaria formulazione e quindi rischierebbero di far arretrare il lavoro
che è stato già fatto in questi anni, dal 2010 ad oggi, e doverlo fare
ripartire nuovamente da zero.
Oggi abbiamo tre aree territoriali in Calabria restituite dal 2010.
Per esempio, il problema non si pone per le due aree di Cosenza, ma per
l’area di Cosenza-Crotone e di Catanzaro-Vibo Valentia.
Se oggi riformulassimo completamente l’articolo, prevedendo delle nuove
unità autonome, rischieremmo di dover ripartire da zero.
Aggiungo l’altro aspetto importante che riguarda, per la verità, anche
gli altri emendamenti, in particolare il terzo emendamento presentato dal
collega Mangialavori, per chiarire che noi abbiamo già previsto nel testo di
legge l’accreditamento al Registro italiano Tumori che già, di per sé, come
conseguenza immediata ed obbligatoria, implica necessariamente che i protocolli
utilizzati dal Registro nazionale Tumori debbano essere autorizzati dalle unità
territoriali per l’accreditamento.
Per cui il tema dei flussi informatici, per quanto nella formulazione
del collega Mangialavori sia molto ben approfondito, costituisce di per sé
materia inderogabile per ottenere l’accreditamento.
In sostanza è un articolo che da questo punto di vista non aggiunge
nulla rispetto all’attuale situazione, né rispetto agli obblighi che già di
fatto sono seguiti dalle stesse Asp calabresi.
Per esempio, l’ha detto il collega Giudiceandrea, l’Asp di Cosenza e di Reggio
Calabria sono già in fase di accreditamento
e già stanno applicando quei protocolli sui flussi informatici che non sono una
scelta, ma un obbligo per ottenere l’accreditamento
al registro nazionale.
Per questa ragione per questi emendamenti
c’è parere sfavorevole, fermo restando che, per esempio, all’articolo 1 il
secondo comma estrinseca in maniera anche positiva le finalità del Registro Tumori
e, limitatamente a questo aspetto del secondo comma, potremmo dare parere
favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento.
(E’ respinto)
Pongo in
votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
All’articolo 2 sono stati presentati due emendamenti.
Il primo emendamento, protocollo numero 4892, è a firma del consigliere Mangialavori e così recita: “Si stabilisce di allocare le Unità funzionali di cui all'articolo 1), provvisoriamente, presso la Direzione strategica aziendale delle singole Aziende Sanitarie Provinciali. Il Registro tumori sarà in futuro trasferito presso l’Osservatorio epidemiologico istituito presso il Dipartimento tutela della salute non appena quest'ultimo sarà effettivamente operativo.
Per facilitare l'interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i diversi registri tumori secondo quanto indicato dal Piano oncologico nazionale (PON) 2010-2012. Il Registro tumori della Regione Calabria provvede ad accreditarsi presso l'Associazione italiana registri tumori (AirTum Onlus) per inserire i dati prodotti nella banca dati AirTum (AirTum BD), secondo procedure tecniche indicate nei protocolli AirTum sulla definizione delle norme di accesso alla banca dati stessa.”
Prego, consigliere Mangialavori, può illustrare l’emendamento.
Anche
in questo caso propongo la riformulazione dell’articolo: organizzazione, gestione
del Registro, accreditamento presso l’associazione italiana dei Registri
tumori. Si stabilisce di allocare le unità funzionali di cui all’articolo 1
provvisoriamente presso la direzione strategica aziendale delle singole aziende
sanitarie provinciali. Il Registro Tumori sarà in futuro trasferito presso
l’Osservatorio epidemiologico, istituito presso il dipartimento della salute,
non appena quest’ultimo sarà effettivamente operativo, perché ricordo, per la
seconda volta, che questo dipartimento, questo strumento, ad oggi, è privo di
tutto.
Per facilitare l’interscambio anche a livello nazionale dei flussi
informativi tra i diversi Registri Tumori,
secondo quanto indicato dal Piano oncologico nazionale 2010-2012, il Registro
Tumori della Regione Calabria provvede ad accreditarsi presso l’associazione
italiana Registri Tumori, per
inserire i dati prodotti dalla banca dati Airtum, secondo procedure tecniche
indicate nei protocolli Airtum sulla definizione delle norme di accesso alla
banca dati stessa.
Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4892.
(E’ respinto)
Emendamento protocollo numero 4762 a firma del consigliere Mirabello che recita: “All’articolo 2, comma 1,
dopo la frase “Direttore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Calabria (Arpacal), o da un suo delegato, si aggiunge: “l’assessore
regionale tutela dell’ambiente o un suo delegato”.
Prego, consigliere Mirabello, può illustrare
l’emendamento.
Abbiamo
inserito questo emendamento al fine di completare una previsione già contenuta
nell’articolo 2, nella misura in cui, a fianco al direttore regionale
dell’Agenzia per la protezione ambiente della Calabria, l’Arpacal, o di un suo
delegato, inseriamo anche l’assessore regionale pro tempore per la
tutela dell’ambiente o un suo delegato, per le ragioni che ho già espresso
nella relazione introduttiva al disegno di legge.
Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4762.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2 per come emendato.
(E’
approvato)
All’articolo 3 sono stati presentati emendamenti. Il
primo è a firma del consigliere Mangialavori, protocollo numero 4893. Prego, consigliere
Mangialavori, può illustrare l’emendamento.
Vorrei raccontare ai consiglieri,
che adesso dicono che già esiste e che i protocolli vengono già eseguiti, una
mia esperienza diretta. Io lavoro – prima lavoravo in strutture
pubbliche – da diversi anni in strutture private, anche importanti, e,
facendo il mio lavoro, vi posso garantire che diagnostico centinaia di
casi di tumore, nessuno ha mai chiesto a me o alla struttura per la quale
lavoro di fornire i dati. Quindi, tutte queste regolamentazioni che si dice
siano già in atto, non mi risulta esistano.
Articolo 3: “Il Registro Tumori della Regione
Calabria procede, mediante l’operatività delle unità funzionali, alle attività
di rilevamento, catalogazione, elaborazione e registrazione dei dati
individuali, sanitari e amministrativi, sugli ammalati di tumore, attraverso
l’utilizzo dei seguenti flussi informativi: schede di dimissione ospedaliera,
schede di morte trasmesse dagli archivi anagrafici comunali, banche dati
dell’anagrafe degli assistiti, archivio delle prescrizioni appartenenti alla
farmaceutica ospedaliera, archivio delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, registri di esenzione ticket per patologica oncologica,
banche dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale sulle attività delle
commissioni per l’invalidità civile” – relativa ai casi oncologici,
naturalmente – “banca dati dell’associazione italiana ematologica, oncologica
pediatrica, i dati acquisiti previa stipula di appositi protocolli con le
strutture private e/o convenzionate e/o autorizzate.
Per le suddette attività verrà definito in
futuro idoneo Regolamento regionale volto a definire le modalità per
l’estrazione ed acquisizione dei dati.
I servizi clinici ospedalieri sono tenuti alla
collaborazione per la raccolta dei dati non inclusi nei sistemi informativi
correnti, quali cartelle cliniche e referti radiologici.
Il Registro Tumori della Regione Calabria può
utilizzare qualsiasi altra fonte di flussi informativi ritenuta utile o
necessaria per la finalità di cui alla presente legge.
In particolare, per i tumori ematologici
possono essere utilizzati data base specializzati, supportati da reti relative
a linfomi e mielodisplasie.
I Comuni collaborano alle operazioni svolte
dal Registro Tumori della Regione Calabria e delle loro unità funzionali sui
dati sanitari ed amministrativi degli ammalati e provvedono ad indicare la
sezione di censimento dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). I medici
di medicina generale, prevalentemente in forma associata, ed i pediatri di libera
scelta partecipano alle attività del Registro
Tumori della Regione Calabria e sono tenuti a collaborare per la raccolta dei
relativi dati e casi accertati o sospetti di tumore, nonché a casi in cui le
terapie hanno dimostrato la loro efficacia.
La presente legge
promuove forme di partecipazione dell’associazione di volontariato e/o delle
fondazioni con qualifica di Onlus alle attività del Registro Tumori della
Regione Calabria.
Il Registro Tumori della Regione Calabria
produce elaborazione ed estrazione di dati statistici sugli ammalati di tumore
in riferimento a determinate aree geografiche comunali e/o subcomunali, anche
su richiesta di enti pubblici, aziende ospedaliere, università, amministratori
locali, studi medici, ricercatori, cittadini, associazioni di volontariato e/o
fondazioni con qualifica di Onlus.
La richiesta depositata presso il Registro
Tumori della Regione Calabria deve essere motivata da fini scientifici e/o di
studio e/o processuali specificati nella domanda”.
Ha chiesto di parlare il consigliere
Giudiceandrea. Ne ha facoltà.
Solo al fine di un chiarimento
sull’attendibilità e affidabilità del dato. Il dato unico che va tenuto
in considerazione è che oggi l’Airtum
accredita due registri su cinque ed è pronta ad accreditare il terzo. Il dato
arriva dall’azienda privata nel momento in cui fa la richiesta di carattere
economico all’ente Regione e, nel momento in cui viene fatta la richiesta
economica per la prestazione tumorale, purtroppo, deve essere data una risposta
e il dato viene inserito nella banca dati.
Può spiegare meglio? Senza polemica.
Nel momento in cui l’azienda per la quale lei
lavora effettua un intervento per una patologia tumorale, ha una scheda e la
deve trasferire all’ente Regione per la liquidazione del compenso. Grazie a
questo, dunque, il dato effettivo arriva al Registro Tumori provinciale e viene
trasferito sulla banca dati.
Torno a ripeterle, collega Mangialavori, non
sono io a fare la raccolta dei dati, sono stati ospiti della Commissione cinque
responsabili dei Registri Tumori e – ripeto – due di questi sono stati già
accreditati e il terzo è in via di accreditamento, le altre due sono
sub-strutture che dipendono da altre due, per cui oggi possiamo dire che viene
fatto davvero un buon lavoro, implementabile, migliorabile sicuramente - come
da indicazioni del consigliere Bevacqua -, ma assolutamente sufficienti a fare uno
screening sul nostro territorio, da oggi.
Prego, consigliere Mangialavori.
Sono
intervenuto per presentare l’emendamento. Qua si
vedono i limiti culturali di chi, naturalmente, non vive ogni giorno la
problematica e parla solo per sentito dire, ma non lo dico come offesa. I dati
non arrivano solo dalle strutture che operano i pazienti, dalle strutture che
poi chiedono il rimborso alla Regione; la maggior parte delle diagnosi in
Calabria viene eseguita negli studi privati. Questi studi non hanno
assolutamente nessun contatto con la Regione Calabria, non chiedono rimborsi e
non chiedono nulla. Per cui tutti questi pazienti con patologie tumorali
vengono assolutamente …
(Interruzione)
No, è inutile che faccia così! Sono
non censiti da questo, che voi volete formare, Registro Tumori. Come le ho detto
prima, l’emigrazione, purtroppo, in sanità in Calabria è oltre il 60 per cento.
Vi ostinate con una miopia di parte, senza voler entrare nel merito.
Ci
sono altri interventi?
Intervengo
rapidamente e senza alcun spirito di polemica di carattere personale, perché stiamo creando
qualcosa che deve essere utile ai calabresi, consigliere Mangialavori; le
ripeto e ribadisco di stare sommamente tranquillo che chi l’ha preceduta nella
stesura dei Registri Tumori in questa regione è assolutamente preparato ed ha predisposto
tutto secondo la norme; per seguire il suo esempio anche tutto ciò che avviene fuori regione. A maggior ragione gli enti sanitari, privati o
pubblici che richiedano il rimborso alla Regione Calabria sono tenuti ad
indicare con tassonomicità i dati della patologia tumorale.
Questo è quanto ci viene detto dall’Airtum, nonostante il suo tentennamento di
testa, consigliere Mangialavori.
E’ importante che, oggi, il Registro Tumori
che i calabresi stanno aspettando invano da almeno sette anni veda finalmente la luce.
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo in
votazione l’emendamento protocollo numero 4893.
(E’ respinto)
Passiamo
all’esame del successivo emendamento, protocollo numero 5056, a firma del
consigliere Mirabello: “Il comma 7
dell’articolo 3 è abrogato”.
Prego,
consigliere Mirabello, ha facoltà di illustrarlo.
Questo emendamento
è finalizzato ad abrogare, sulla scorta di alcuni rilievi pervenuti
dal Settore legislativo, il comma 7 dell’articolo 3, che viene totalmente
abrogato. Poi, chiedo una riformulazione dello stesso emendamento, introducendo
anche una piccola modifica al terzo comma dell’articolo 3. Il terzo comma
dell’articolo 3, in effetti, dice: “Si stabilisce, inoltre, di allocare i
Registri Tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle
subarticolazioni di Crotone e Vibo Valentia come unità operative singole o
aggregate ad altra unità operativa presso la direzione strategica aziendale di
ciascuna delle rispettive aziende sanitarie provinciali”.
La proposta inserita in questo emendamento è
quella di elidere l’inciso “come unità operative singole o aggregate ad altra
unità operativa” all’interno del comma 3 dell’articolo 3.
Parere del relatore? Favorevole. Parere della
Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo
numero 5056.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3,
per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione la legge nel suo complesso, come emendata.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il provvedimento è approvato per come
emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
Aspettatevi un articolo di stampa di
malasanità: il bimbo che è nato è nato morto! Dovrete spiegare ai calabresi
cosa avete fatto nascere oggi!
Ha chiesto di parlare il consigliere Scalzo.
Ne ha facoltà.
Vorrei
chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di una mozione sull’emergenza ordine
pubblico e sicurezza nella città di Lamezia.
Come ben sapete, in questi giorni c’è stata un’escalation
di intimidazioni con ordigni incendiari a danno di imprenditori, di giornalisti, rappresentanti delle Istituzioni
che richiamano l’attenzione su una situazione allarmante e preoccupante nella
terza città della Calabria, che necessita di una forte presa di posizione, perché il problema è aumentato in questi giorni con
un’escalation fortemente grave e preoccupante per i cittadini e per chi
ha responsabilità di governo. Pertanto, chiedo che venga inserita all’ordine
del giorno della seduta odierna.
Pongo in
votazione la richiesta di inserimento all’ordine del giorno della mozione sull’emergenza ordine
pubblico e sicurezza a Lamezia Terme, presentata dal consigliere Scalzo.
(Il Consiglio approva)
Presidente, volevo chiedere l’inserimento all’ordine dei lavori
di un ordine del giorno sulla A3, Salerno-Reggio Calabria, che è già agli atti
della Presidenza.
Pongo in votazione l’inserimento all’ordine
del giorno della mozione così come richiesto dal consigliere Guccione.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare il consigliere Sergio.
Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, chiedo formalmente
di introdurre all’ordine del
giorno della seduta odierna una proposta di legge relativa ad una modifica
tecnica alla legge regionale 24 dicembre 2015, numero 29, in considerazione del carattere d’urgenza, e la trasmissione della stessa.
Pongo in votazione l’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge così come
richiesto dal consigliere Sergio.
(Il Consiglio approva)
La parola al consigliere Arruzzolo.
Vorrei
chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di una
mozione sui danni causati dall’alluvione del 30 e 31 ottobre e dei primi di
novembre sulla provincia di Reggio, in particolare sull’area della locride.
Pongo in votazione l’inserimento all’ordine
del giorno della mozione così come richiesto dal consigliere Arruzzolo.
(Il Consiglio approva)
La parola alla consigliera Sculco.
Chiedo
che venga inserita
all’ordine del giorno la discussione quale ordine del giorno di un decreto dirigenziale approvato dal
dirigente Tansi, che prevede la soppressione delle Unità operative nelle sedi
territoriali di Crotone e Vibo
Valentia.
Lo può
consegnare alla Presidenza. Pongo in votazione l’inserimento dell’ordine del giorno richiesto dalla
consigliera Sculco.
(Il Consiglio approva)
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge numero 61/10^ di iniziativa del consigliere Sebastiano Romeo, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, numero 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)”.
Prego
il consigliere Romeo di illustrare il progetto di legge.
(Interruzione)
Mirabello, prego.
Anche questo disegno di legge
proposto dal consigliere Romeo è stato
approvato all’unanimità in terza Commissione consiliare perché, insieme ai
componenti della Commissione, si è ritenuto che questa proposta miri a
rafforzare le norme relative al contrasto per l’emersione del lavoro non
regolare. Essa è in linea con il dettato nazionale e, soprattutto, con gli
obiettivi del
governo regionale, in ordine al contrasto al lavoro non regolare, con
particolare riferimento anche alle dinamiche e alle tematiche che attengono
alla presenza sul nostro territorio regionale di tantissimi lavoratori
extracomunitari che, in effetti, subiscono atteggiamenti che vengono
comunemente definiti come quelli del caporalato e che per la nostra regione
rappresentano una piaga anche dal punto di vista sociale.
La
proposta di legge presentata dal consigliere Romeo, in effetti, modifica la
legge regionale 13 del 2012, ponendo questo tipo di modifica su alcuni versanti
particolari. Intanto, preliminarmente, è una legge che taglia i costi per il
Comitato per il lavoro e l’emersione, il cosiddetto Cles, stabilendo che il
Presidente, e i componenti di questo Comitato, prestino la loro attività
gratuitamente, con il solo limite del pagamento delle spese di funzione.
C’è
da dire, poi, che la legge prevede anche una serie di meccanismi, di incentivi
e di premi agli imprenditori che perseguono finalità di sviluppo economico
attraverso il contrasto al lavoro non regolare e l’articolo 10 ter, molto
innovativo, in effetti, prevede la valutazione della cosiddetta responsabilità
sociale delle imprese, che si basa fondamentalmente su un criterio di
valutazione dell’applicazione delle clausole contrattuali, della realizzazione
dei progetti di flessibilità, del rispetto dell’applicazione della normativa
regionale e delle relative misure in materia di immigrazione e di integrazione
etnica, del numero degli infortuni sul lavoro e del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato.
Questo
è un aspetto altamente innovativo della proposta che viene presentata.
Inoltre, all’articolo 10 quater,
è anche prevista la presentazione di un
elenco di prenotazione provinciale per il settore agricolo, dove sono più
frequenti i casi di lavoro irregolare.
Infine,
oltre all’articolo 10 quinquies, che guarda a programmi di campagne di
informazione, l’articolo 10 sexies prevede, l’Osservatorio regionale
della Calabria sull’economia sommersa che, diversamente da quanto potrebbe
apparire, non è una duplicazione della Commissione per l’emersione del lavoro
irregolare, ma rappresenta un Osservatorio regionale finalizzato a studiare e
ad osservare il mercato del lavoro, con la specifica funzione di effettuare
degli studi in ordine allo stato dell’economia sommersa nella nostra regione.
Complessivamente,
quindi, il disegno di legge rappresenta un notevole passo avanti per la
Calabria, mettendola all’avanguardia rispetto a tutte le altre Regioni
nazionali, contrastando alcuni temi vulnerabili che si agitano nella società
calabrese, anche dal punto di vista della tenuta sociale delle nostra comunità,
a partire dalla questione dell’immigrazione.
Ci
sono interventi? Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolato. Sono
stati presentati emendamenti all’articolato.
All’articolo
1 è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Romeo, protocollo
numero 4779/1: “All’articolo 1 le parole “spese di viaggio” sono sostituite
dalle seguenti: “spese di trasferta”. Ha chiesto di parlare il consigliere
Romeo. Ne ha facoltà.
Prego,
consigliere Romeo, può illustrare l’emendamento.
Avevo
fatto richiesta di intervenire; faccio tutte e due le
cose, se è d’accordo.
Questa è una proposta di legge per la cui
approvazione all’unanimità
voglio ringraziare i colleghi che compongono la Commissione e il relatore, consigliere Mirabello, che parte da un’analisi che in questi
anni è stata elaborata dai principali istituti di statistica, secondo la quale
un quinto degli occupati lavora in nero. Si tratta di un fenomeno gravissimo,
che assume i connotati di un fenomeno endemico e di lunga durata nel Mezzogiorno.
Ho
ritenuto di lavorare ad un testo che – come diceva il consigliere Mirabello –
introdurrà delle modifiche e delle innovazioni al fine di combattere e favorire
l’emersione del lavoro nero.
Avevamo,
perché prevista dalla legge nazionale, una Commissione per l’emersione che non
è stato possibile abrogare, ma che ho previsto a titolo completamente gratuito.
Una delle caratteristiche di questa proposta di legge, quindi, sarà quella di
stare dentro una politica di spending review: erano 60 mila euro i costi
fissi annui per la Commissione dell’emersione del lavoro che vengono eliminati,
assieme alla possibilità di prevedere delle consulenze.
Ho
previsto il tema della responsabilità sociale delle imprese, sul quale
svilupperemo tutta un’attività e gli incentivi alle aziende che decideranno di
emergere e, quindi, di far emergere il lavoro nero. Contemporaneamente, però,
prevediamo il potenziamento dei livelli ispettivi delle attività di controllo,
con particolare attenzione al comparto dell’agricoltura, perché riteniamo che i
fenomeni ripetuti, che anche in questi giorni sono stati oggetto di pregevoli
iniziative della magistratura e delle forze dell’ordine, che riguardano il
caporalato in agricoltura, debbano essere regolamentati in maniera molto più
restrittiva.
Per
questo motivo abbiamo istituito degli elenchi di prenotazione provinciale per i
lavoratori disponibili all’assunzione nel settore agricolo e anche la
possibilità - io direi il dovere - per le imprese che vorranno lavorare in
questo settore di stipulare delle convenzioni con le aziende di trasporto
pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e
della grande distribuzione.
La
questione dell’accompagnamento al lavoro di chi va a raccogliere le arance
nella Piana di Gioia Tauro è una questione centrale che volevamo affrontare.
Riteniamo che anche attraverso le convenzioni per il trasporto dei lavoratori
si incida notevolmente contro il fenomeno del caporalato.
Non
voglio farla lunga, ha già detto bene Michele Mirabello prima di me; abbiamo
previsto di istituire l’Orces, che non è un doppione rispetto alla Commissione,
ma è un Osservatorio a titolo assolutamente gratuito che ci consentirà di
condurre studi e ricerche con personale interno ed esterno ma – ripeto – senza
oneri a carico della Regione, rispetto alle caratteristiche e all’andamento del
fenomeno del lavoro sommerso.
La
questione del lavoro è una questione centrale per l’Amministrazione e la
Regione guidata dal presidente Oliverio. Ho voluto metterci dei paletti
rispetto all’emersione e al caporalato in particolare, perché ritengo che la
questione della dignità dei lavoratori, siano essi di nazionalità italiana - io
direi di qualsiasi nazionalità essi siano - è una questione di civiltà per il
nostro Paese e, in questo caso, per la nostra Regione.
Presidente,
mi aveva invitato ad illustrare gli emendamenti, procedo subito.
Il
primo emendamento recita: “All’articolo 1 della proposta di legge numero
61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile
2012”, le parole “spese di viaggio” sono sostituite dalle seguenti “spese di trasferta”,
perché era sul tema dell’assenza di oneri e di compensi per i componenti della
Commissione.
Presidenza del Vicepresidente
Francesco D’Agostino
Parere del relatore? Favorevole.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 4779/1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 1
per come emendato.
(E’ approvato)
Passiamo all’emendamento, protocollo numero 4779/2, a firma del consigliere Romeo: “L’articolo 10 bis, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge n. 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)”, è soppresso”.
Prego, consigliere Romeo, può illustrare
l’emendamento.
Secondo
emendamento: “L’articolo 10 bis, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge n. 61/10^
sulla tutela della sicurezza e della qualità del lavoro non regolare, è soppresso”. Su questo emendamento una precisazione: l’articolo è soppresso
perché già previsto dal testo della legge
nazionale, quindi, su indicazione dei tecnici del Ministero del lavoro, per non
creare doppioni, lo sopprimiamo, ma rimane nella legge nazionale.
Parere del relatore? Favorevole. Parere della
Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo
numero 4779/2.
(E’ approvato)
Emendamento protocollo numero 4779/3 a firma del consigliere Romeo: “Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 ter inserito dall’articolo 2 della proposta di legge n. 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)” l’aggettivo “regionale” è soppresso”.
Prego, consigliere Romeo.
Qui
sopprimiamo l’aggettivo “regionale” sempre con la
stessa ispirazione di quello precedente,
perché rimane “nazionale”.
Parere del relatore? Favorevole.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 4779/3.
(E’
approvato)
Emendamento protocollo numero 4779/4 a firma del consigliere Romeo: “All’articolo 10 ter, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge numero 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)”, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“3. Nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove” – e qui, ci tengo a
sottolineare, senza oneri per il bilancio regionale e comunque in coordinamento
formale lo ribadiremo – “ai sensi dell’articolo 2570 del Codice Civile e degli articoli 11 e 19,
comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, il marchio etico,
inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente
responsabili per:
a) sviluppare una maggiore sensibilità fra i
cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al
lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità
ambientale;
b) promuovere le attività delle imprese di
produzione e di commercializzazione che non si avvalgono, in alcuna fase della
realizzazione e della commercializzazione, del prodotto di lavoro minorile o di
lavoro nero;
c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati”.
Prego, consigliere Romeo.
All’articolo 10 ter, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge numero 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012”, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“Nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove” – e qui, ci tengo a
sottolineare, senza oneri per il bilancio regionale e comunque in coordinamento
formale lo ribadiremo – “ai sensi dell’articolo 2570 del Codice Civile e degli articoli 11 e 19,
comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, il marchio etico,
inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente
responsabili per:
a) sviluppare una maggiore sensibilità fra i
cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al
lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità
ambientale;
b) promuovere le attività delle imprese di
produzione e di commercializzazione che non si avvalgono, in alcuna fase della
realizzazione e della commercializzazione, del prodotto di lavoro minorile o di
lavoro nero;
c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati”.
Parere del relatore? Favorevole.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 4779/4.
(E’
approvato)
Emendamento protocollo numero 4779/5 a firma del consigliere Romeo: “La rubrica dell’articolo 10 quater, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)”, è sostituita dalla seguente: “(Disposizioni specifiche per il settore agricolo). Dopo il comma 2 dell’articolo 10quater è aggiunto il seguente:
“3. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al
caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai
lavoratori, gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o
convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti
delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di
assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione
lavorativa”.
Prego, consigliere Romeo.
“La rubrica dell’articolo 10 quater, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012”, è sostituita dalla seguente: “(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)”. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 quater è aggiunto il seguente:
“3. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al
caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai
lavoratori, gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o
convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti
delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di
assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione
lavorativa”.
Parere del relatore? Favorevole.
Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 4779/5.
(E’
approvato)
Emendamento protocollo numero 4779/6 a firma del consigliere Romeo: “Al comma 2 dell’articolo 10 sexies, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13, (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)”, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“f) analizzare i settori di attività a rischio
di lavoro sommerso o di
sfruttamento lavorativo della manodopera straniera”.
Prego, consigliere Romeo.
“Al comma 2 dell’articolo 10 sexies, introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge 61/10^, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13, (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)”, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“f) analizzare i settori di attività a rischio
di lavoro sommerso o di
sfruttamento lavorativo della manodopera straniera”.
Presidenza del Presidente Nicola Irto
Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4779/6.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2
per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il
provvedimento è approvato per come
emendato, con autorizzazione
al coordinamento formale.
Ha chiesto di intervenire l’assessore Roccisano. Ne ha facoltà.
Prego, assessore Roccisano.
Volevo
solo dire che sono molto contenta di questa proposta
di legge – ne avevamo parlato anche in diverse occasioni con il
capogruppo, Sebastiano Romeo, perché un governo di sinistra fa anche queste
cose e le fa perché tutela i lavoratori. E’ sempre dalla parte dei lavoratori e
cerca di farlo in maniera anche premiale per la parte degli imprenditori,
perché anche inserire una premialità per gli imprenditori, come un marchio
etico che sia, di fatto, un valore aggiunto per il prodotto che esce fuori da
una produzione sana, fortifica un settore e deve necessariamente fortificare un
settore, com’è quello dell’agricoltura, che è preponderante da noi in Calabria.
Quindi grazie, consigliere Romeo, per questa proposta di legge.
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge numero 62/10^ di iniziativa del consigliere G. Graziano, recante: “Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari”.
La parola al relatore, consigliere
Sergio.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, questa proposta di legge che è stata licenziata nella seduta del 18 novembre 2015, corredata del parere favorevole espresso dalla seconda Commissione nella seduta del 18 gennaio 2016, proponente il consigliere Graziano, la 62/10^, mira a regolamentare il fenomeno dei gruppi di pressione, cosiddette lobby, al fine di favorire la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa della Regione e la partecipazione ai processi decisionali pubblici.
L’attività di rappresentanza di interessi particolari – in gergo lobby – in via generale, null’altro esprime se non un metodo di gestione delle relazioni tra soggetti. Essa, infatti, viene attuata da un soggetto che agisce per conto proprio o di terzi, ma che è pur sempre portatore di un interesse particolare, vuoi di questa o quella associazione, società, ente, eccetera, e viene attuata su qualsiasi soggetto che sia in grado di influenzare, in un senso o in un altro, una decisione pubblica, il cosiddetto decisore pubblico.
In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico.
La materia è attualmente regolamentata a livello comunitario ed è in continua evoluzione, sempre nell’ottica della trasparenza. Inoltre, esaminando il panorama normativo, risulta che non è stata approvata alcuna legge statale sul punto.
Per quanto concerne la legislazione regionale, la materia è disciplinata in diverse Regioni, tra cui: la Toscana, con la legge regionale 18 gennaio 2002, numero 5; il Molise, con la legge regionale 22 ottobre 2004 numero 24; l’Abruzzo, con la legge regionale 22 dicembre 2010, numero 61.
La Regione Calabria, fino ad ora, e nonostante la delicatezza della materia e l’esigenza, anzi, la necessità di regolamentare la materia della rappresentanza di interessi particolari – cosiddette lobbying –, alla luce del contesto più generale del territorio, non ha mai dettato alcuna disciplina.
Rispetto alle leggi regionali vigenti, la presente proposta si caratterizza per avere una visione nuova e particolarmente ampia, ancorata – come è giusto che sia – al sistema politico-amministrativo che, allo stato, permea gli organi istituzionali della Regione.
Si sottolinea, tra i vari aspetti, che essa individua, quale decisore pubblico, oggetto della presente legge, non solo l’organo consiliare, le sue articolazioni ed i singoli consiglieri, ma anche gli organi amministrativi dell’ente, tanto di indirizzo (Giunta, assessori, sottosegretari) – qui c’è un refuso, evidentemente – che di alta amministrazione (organi dirigenziali di vertice). Ciò non è casuale, ma è conseguenza del fatto che il punto nevralgico, dove sorge la necessità di regolamentare in modo trasparente e democratico la rappresentanza di interessi particolari, non è più e solo il Consiglio ma l’organo esecutivo. Difatti, in un sistema caratterizzato da un ruolo più ponderoso del Presidente della Giunta regionale e dell’organo esecutivo, quale è quello risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla 1egge costituzionale numero 3/2001, l’organo esecutivo assume un ruolo di notevole peso nell’elaborazione e presentazione di strategie e di attività di indirizzo. Lasciare, pertanto, nell’ombra tale segmento significherebbe depotenziare sensibilmente la portata di una legge sul lobbying.
Analogamente, è prevista un’estensione anche al cosiddetto top management, ossia ai dirigenti apicali che, in base all’attuale assetto della dirigenza, partecipano – sia pure sotto il versante amministrativo – all’elaborazione degli indirizzi, sui quali una vera legge sul lobbying non può non soffermarsi.
Essa viene estesa, infine, al top management degli enti strumentali della Regione, anche al fine di non lasciare nell’ombra segmenti particolarmente delicati e sensibili, nei quali la regolamentazione legislativa è particolarmente importante - si pensi soltanto all’ambito sanitario o all’ambito ambientale o del lavoro -.
La legge consta di 14 articoli.
Ha chiesto di parlare il consigliere Graziano. Ne ha facoltà.
Dopo l’esaustiva
relazione del consigliere Sergio volevo solamente aggiungere che, eventualmente, in sede di coordinamento formale, per evitare
un errore materiale, Presidente, vanno
eliminate all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole “e i sottosegretari
regionali” dopo “gli assessori” e prima del “Presidente del Consiglio
regionale”.
Poi, all’articolo 4, comma 4, va
aggiunta alla lettera g): “non deve avere ricevuto interdittiva antimafia”.
Ci sono altri interventi? Non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all’esame e alla votazione articolo per articolo.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 7.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 8.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 9.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 10.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 11.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 12.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 13.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 14.
(E’
approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(E’
riportata in allegato)
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno, la proposta di legge
numero 87/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alle
leggi regionali n. 10/2000 e n. 66/2012 e gestione transitoria degli acquedotti
rurali”.
La parola al relatore, il consigliere Aieta.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, questa proposta di legge
arriva dopo tanti anni. È dal 2007 che la Regione Calabria si trascina dietro questo
dispositivo normativo. E’ di iniziativa della Giunta ed è stato dibattuto più
volte, abbiamo dedicato più sedute di Commissione a questa proposta di legge e
ne abbiamo approfondito ogni aspetto.
Entrando nei dettagli delle modifiche che oggi ci apprestiamo a votare,
si è previsto in particolare l’introduzione nella legge regionale numero 66 del
2012 dell’articolo 1 bis, nel quale si
prevede che la gestione liquidatoria – ed è stato questo l’argomento che ci ha
impegnati più di altri – venga incardinata nell’Arsac, quale gestione stralcio,
rimanendo in capo a tale gestione la titolarità dei diritti attivi e passivi,
con la costituzione di una propria struttura operativa dotata di autonomia di gestione
e di un proprio patrimonio, rivolto esclusivamente al soddisfo dei creditori
della soppressa Arssa.
Al direttore generale dell’Arsac, invece,
viene demandato il compito di provvedere all’organizzazione della gestione
stralcio, che è volta a valorizzare, alienare, custodire, manutenere e garantire
tutela giuridica al patrimonio oggetto della liquidazione.
In conseguenza di ciò, si è reso necessario
anche modificare l’articolo 9 di questa legge, prevedendo che il patrimonio
dell’Arsac sia costituito da tutti i beni mobili, immobili e pertinenziali
dell’Arssa, con esclusione dei cespiti che costituiscono il cosiddetto patrimonio
della liquidazione.
In sostanza, che cosa abbiamo fatto? Si
afferma il concetto che la gestione liquidatoria è una struttura operativa che
è incardinata all’interno dell’Arsac con gestione economica separata. Ovviamente,
questo non incide sul bilancio della nuova azienda.
E’ oggetto di proposta di modifica anche la gestione
degli acquedotti rurali, attualmente in capo all’Arssa, che viene temporaneamente
affidata ai consorzi di bonifica, unitamente al personale.
Per quanto riguarda il personale, invece,
circa la metà degli attuali dipendenti Arssa è già alla dipendenza funzionale
dell’Arsac ed in parte assegnata alla gestione degli acquedotti rurali e degli
impianti irrigui. Il resto dei dipendenti è impegnato nelle attività di liquidazione,
di manutenzione e guardiania del patrimonio Arssa.
Introducendo una modifica all’articolo 10
della legge 66 del 2012, si prevede che il suddetto personale transiti
all’Arsac – quindi alla nuova società – ad eccezione di quello afferente alla gestione
degli acquedotti, il quale personale transiterà nei consorzi di bonifica per
gestire gli acquedotti rurali e gli impianti irrigui.
Sulla base di questo disegno di legge, la gestione
degli acquedotti viene, dunque, affidata ai consorzi di bonifica territorialmente
competenti.
Un’ulteriore modifica è proposta per la legge
regionale 10 del 2000, al fine di adeguare l’ordinamento regionale alla legislazione
in materia catastale e patrimoniale, essendo l’Arssa prima e l’Arsac dopo
proprietarie di molti terreni.
Tutto l’impianto normativo proposto dalla Giunta
regionale si conclude, quindi, con una clausola di invarianza finanziaria che, ovviamente,
è suffragata e sostenuta da una nota del direttore generale del dipartimento
bilancio, dottor De Cello, nella quale si specifica che è confermata la disposizione
concernente l’invarianza di oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la
gestione liquidatoria – è questo il passaggio più importante – può
autofinanziarsi con la riscossione dei crediti vantati dall’Arssa, nonché con
la valorizzazione del patrimonio ed i relativi proventi.
In Commissione sono stati approvati emendamenti
tecnici che riguardano l’articolo 1, l’articolo 3 e l’articolo 4, che è quello relativo
alla norma finanziaria.
Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire
la consigliera Sculco. Ne ha facoltà.
Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghi consiglieri,
non faccio alcuna fatica a ritenere e considerare,
per convincimenti che mi sono propri,
che sia del tutto necessario ed urgente un processo di riduzione, di riorganizzazione
e modernizzazione di tutti gli enti strumentali della Regione Calabria; anzi,
tutto questo si sarebbe
dovuto avviare già da lungo tempo e, purtroppo, non è stato fatto, soprattutto
per gli enti che non hanno più ragione di esistere, perché hanno esaurito le
loro finalità e perché creano soltanto confusione e rischiano di essere all’infinito
fonte di sprechi e di cattivo uso delle risorse, senza alcun vantaggio per la Calabria
e i calabresi, come purtroppo è stato per tanti di questi enti e per troppi
lunghi anni.
Ritengo necessario che ci sia un appropriato riordino
che serva a dare efficacia ed efficienza alle loro funzioni. Tuttavia, bisogna stare
particolarmente attenti a non realizzare qualche “papocchio”, a non fare operazioni,
come in questo caso, che sembrano muoversi sotto il segno della riforma, invece
potrebbero addirittura aggravare la situazione preesistente. Dico questo perché
non mi convince come si sta realizzando l’operazione di incardinamento
dell’Arrsa in Arsac, un’operazione che mi lascia tante e troppe perplessità e
vedo rischi che noi non possiamo in alcun modo permetterci.
Quando l’esame di questo disegno di legge è
stato affrontato in Commissione, avevo espresso e segnalato questi dubbi, le
mie preoccupazioni e tutte le criticità che, fra l’altro, sono state condivise
dal Settore legislativo, che in quel momento supportava egregiamente i lavori
della Commissione. Purtroppo, ogni osservazione è stata puntualmente disattesa
e inascoltata, come se le cose si dovessero decidere fuori dal proprio alveo naturale,
cioè fuori dalla Commissione e dal Consiglio.
Per queste ragioni, non posso non confermare i
miei rilievi e rivolgo un accorato appello a tenerli in considerazione, perché
ritengo che questa proposta di legge oggi in esame non sia propriamente in
linea con un disegno chiaro, limpido ed efficace.
Tanto per introdurre qualche elemento tecnico,
così come è stato sottolineato dal Presidente della Commissione, tale proposta,
che modifica la legge 66 del 2012, dispone la gestione stralcio Arssa in Arsac,
con la evidente implicazione che il soggetto Arssa – e questo è stato ribadito
anche dal Settore legislativo – perde la propria personalità giuridica e viene
incardinato nel nuovo ente Arsac.
Il dato meramente formale che ne deriva è di
aver soppresso un ente in liquidazione – e lo definisco meramente formale perché
si abolisce l’Arssa posta in liquidazione dal 2007 –, ma non si abolisce e non
si elimina il suo stato passivo, che invece resta, con evidenti conseguenze e ripercussioni
in termini di rischi di aggressione del patrimonio di Arsac. Per essere meglio
compresi, qualsiasi creditore di Arssa potrà aggredire il patrimonio dell’Arsac
ed eventuali plusvalenze derivanti dalle dismissione rimarrebbero in capo
all’Arsac, perché, pur prevedendo la gestione economica separata, resta unico
il bilancio che fa capo all’Arsac. Queste sono solo alcune delle criticità e
dei rischi in cui l’Arsac potrebbe certamente incorrere.
Senza ulteriormente addentrarmi nel merito, queste
criticità – come ho già detto – sono state confermate dal Settore legislativo,
come risulta dagli atti della Commissione.
Per queste ragioni sono costretta a non
aderire all’approvazione del disegno di legge in esame e ad esprimere un voto
di astensione.
Ci sono altri interventi? No. Passiamo
all’esame del provvedimento. Sono stati presentati emendamenti.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
All’articolo 2 è stato presentato un
emendamento con protocollo numero 4759 a firma del consigliere Guccione che
recita: “Nelle more di istituire l’ente gestore come previsto dalla legge
regionale n. 8 del 26 giugno 2003, articolo 13, commi 2 e 3, i servizi, nonché
il personale in forza negli acquedotti rurali, in via transitoria, restano a
carico dell’Arsac”.
Prego, consigliere Guccione.
Qui
affrontiamo una questione che riguarda il servizio degli acquedotti rurali e dei lavoratori.
L’emendamento va nella direzione di proporre che, nelle more di istituire l’ente d’ambito, i servizi, nonché il personale
in forza negli acquedotti rurali, in via transitoria, restino a carico
dell’Arsac.
Propongo di eliminare il riferimento alla
legge regionale numero 8 del 2003 e, pertanto, qualora l’emendamento venisse approvato,
chiedo l’autorizzazione al coordinamento formale.
Parere del relatore?
Comunico il parere favorevole, signor Presidente, e sono d’accordo a chiedere il coordinamento formale
atteso che la legge regionale numero 8 del 2003 risulta abrogata, tranne
che nel suo articolo 20.
Parere della Giunta?
La Giunta è favorevole, accogliendo le osservazioni fatte
dal relatore e dal proponente circa la necessità
del coordinamento formale.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 4759 così come rappresentato anche nelle richieste del relatore e della Giunta.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2 per
come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione la legge nel suo complesso, come emendata.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Il provvedimento è approvato per come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 99/10^ d'Ufficio, recante: “Proposta di legge numero 83/10^, di iniziativa del consigliere Bova, recante: ‘Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro’. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, numero 13”.
Dal punto di vista tecnico, occorre ricordare
che il provvedimento è sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale e
autorizza l’effettuazione del referendum consultivo, di cui alla legge
regionale numero 13 del 1983. Successivamente all’approvazione, la delibera del
Consiglio regionale è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l’adozione
del decreto che indice il referendum consultivo, fissando la data
di convocazione degli elettori.
La parola al consigliere Bova per la
relazione.
Il
provvedimento si inserisce nell’iter già avviato in Commissione
permanente Affari istituzionali, relativo alla proposta
di legge numero 83/10^
“Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro”.
Si tratta, in sostanza, di rimediare ad una situazione quasi kafkiana, per cui 31
famiglie per complessivi 82 abitanti che vivono nel Comune di Petronà – a 10 chilometri
di distanza, quindi conurbati con il centro storico del Comune di Petronà, la
località che riguarda queste famiglie si chiama Acquavona che è parte
integrante del Comune di Belcastro – di fatto dipendono
dal Comune di Belcastro.
Per cui queste famiglie, gli 82 abitanti che godono dei servizi essenziali nel Comune di Petronà, quali acquedotto,
servizi scolastici, postali e cimiteriali, tuttavia poi, per tutti gli adempimenti,
devono rivolgersi al Comune di Belcastro; bisogna rimediare in tal senso anche
la nostra Costituzione all’articolo 133, comma 2, che prevede che “la Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sua legge istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni, modificare loro circoscrizioni e denominazioni”; l’articolo
15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, stabilisce che
“le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni,
sentite le popolazioni interessate nelle forme previste”; poi l’articolo 13
della legge 5 aprile 1983 sancisce l’obbligatorietà del referendum consultivo.
Ci tengo a precisare che, personalmente, ho
già provveduto a recarmi in quel Comune per sentire tutte le famiglie interessate che si sono già informalmente pronunciate in questo
senso.
Quindi, nell’ambito dell’iter istituzionale,
chiedo che il Consiglio regionale voglia approvare la proposta di deliberazione
relativa al quesito referendario, da sottoporre poi obbligatoriamente e limitatamente
agli abitanti, quindi a quelle 31 famiglie, gli 82 abitanti,
di quella località.
Non ci sono richieste di intervento, quindi pongo
in votazione il provvedimento nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Passiamo, pertanto, alla mozione numero 52 a firma del consigliere Scalzo: “Sull’emergenza ordine pubblico e sicurezza a Lamezia Terme”.
Voglio integrare ciò che ho illustrato in premessa
sulla situazione dell’ordine pubblico nella mia città, per ribadire che solo
nell’ultimo mese di febbraio, il numero di episodi registrati fa emergere un
picco di atti intimidatori nettamente più alto rispetto alla casistica già
assai elevata di analoghe vicende che si rilevano in questo comprensorio.
Le brillanti operazioni della magistratura
e delle forze dell’ordine hanno colpito duramente i clan, attraverso numerosi
arresti e la sottrazione di ingenti patrimoni accumulati dalle varie
consorterie criminali. Proprio i risultati ottenuti sul fronte dell’indebolimento
della ‘ndrangheta, sia sotto il
profilo militare che dal punto di vista patrimoniale, stanno ingenerando un tentativo
delle forze malavitose volto a ripristinare condizioni di controllo del
territorio, fondate su atti di prevaricazione e sulla forza intimidatoria tipicamente
mafiosa.
Poiché, alla luce di tutto ciò, oggi la Calabria e Lamezia in
particolare vivono una condizione di emergenza che mina le libertà personali,
democratiche ed economiche dei suoi cittadini, con questa mozione si intende impegnare
la Giunta regionale e il Presidente ad intraprendere una opportuna iniziativa politico-istituzionale
presso i competenti Ministeri dell’interno e della giustizia, affinché la situazione
di Lamezia sia monitorata con particolare attenzione.
A tal fine, è indispensabile rafforzare in questo comprensorio la dotazione
di uomini, mezzi e risorse finanziarie per le forze dell’ordine e per la magistratura,
nonché promuovere azioni concrete e qualificanti per la promozione della legalità
e contro le mafie, a cominciare dal coinvolgimento diretto del mondo della
scuola, dell’associazionismo e di tutte le altre agenzie educative che
contribuiscono alla formazione dei giovani. Grazie.
Ha chiesto di parlare il consigliere Bova. Ne
ha facoltà.
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
faccio mia la mozione
presentata dal consigliere Antonio Scalzo, poc’anzi illustrata, anzi in un certo
senso rincaro la dose. In che senso? Sarei voluto intervenire nelle comunicazioni
all’apertura dei lavori consiliari, ma quando ho saputo della presentazione di questa
mozione, ho deciso di rinviare a dopo questo intervento; ritengo, alla luce di quello
che sta succedendo in Calabria, che non si tratti solo del territorio di Lamezia
Terme, ma c’è una recrudescenza che riguarda l’intera Calabria e in particolare
la locride interessata da attacchi incessanti, quasi giornalieri, agli amministratori
locali, e non solo, soprattutto alla cooperazione sociale, quindi è tutto collegato
posto che oggi abbiamo parlato anche di marchio etico.
Lo dico chiaramente, ritengo che questo
Consiglio non si debba limitare soltanto ad una mozione, ma sia necessario
indire o, quantomeno, calendarizzare nella prossima seduta di Consiglio una discussione
sulla legalità e la sicurezza in tutta la Calabria, alla luce dei fatti
gravissimi che si sono verificati.
Quanto sostenuto dal consigliere Scalzo nella mozione,
in ordine ad una rimodulazione anche degli strumenti, delle risorse umane e non
solo economiche e soprattutto nel campo delle forze dell’ordine, della magistratura
e delle conseguenti dotazioni nella terra di Calabria, ritengo che meriti un discorso
approfondito.
Ripeto: benissimo la mozione, ma
approfondiamola! Invito l’intero Consiglio regionale a fare in modo che, nel
più breve tempo possibile, in questa Regione la massima Assemblea legislativa
rappresentativa del popolo calabrese, avvii una discussione e faccia sentire
alla gente che la politica e le istituzioni sono vicine a queste problematiche
e intendono andare avanti senza se e senza ma. Tutto ciò anche alla luce anche
del succedersi di un’infinità di convocazioni di sedute aperte di Consiglio
comunale di diversi Comuni che si sono tenute in tal senso.
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la mozione
presentata dal consigliere Scalzo, di cui do lettura:
“Il Consiglio regionale,
premesso che:
la situazione dell'ordine pubblico nel lametino è sempre più
allarmante, come testimoniano gli ultimi episodi di cronaca che segnalano una
nuova e pericolosa escalation, con atti intimidatori, ordigni e incendi
ai danni di operatori economici, imprenditori, giornalisti e rappresentanti
delle istituzioni;
Lamezia, la terza città della Calabria, si sta tramutando in uno
scenario di guerra dove la criminalità cerca di attuare una forma di
rappresaglia, per rivendicare il controllo del territorio;
solo nel corrente mese di febbraio il numero di episodi registrati fa emergere
un picco di atti intimidatori nettamente più alto, rispetto alla casistica già
assai elevata di analoghe vicende che si rilevano in questo comprensorio;
le brillanti operazioni della magistratura e delle forze dell'ordine
hanno colpito duramente i clan, attraverso numerosi arresti e la sottrazione di
ingenti patrimoni illecitamente accumulati dalle varie consorterie criminali;
proprio i risultati ottenuti sul fronte dell'indebolimento della ‘ndrangheta, sia sotto il profilo
militare che dal punto di vista patrimoniale, stanno ingenerando un tentativo
delle forze malavitose volto a ripristinare condizioni di controllo del
territorio fondate su atti di prevaricazione e sulla forza intimidatoria
tipicamente mafiosa;
alla luce di tutto ciò, oggi la Calabria, e Lamezia Terme in
particolare, vivono una condizione di emergenza che mina le libertà personali,
democratiche ed economiche dei suoi cittadini;
impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria ad intraprendere un'opportuna
iniziativa politica ed istituzionale, presso i competenti ministeri
dell'Interno e della Giustizia, affinché la situazione di Lamezia sia
monitorata con particolare attenzione. A tal fine, si ritiene indispensabile
rafforzare le dotazioni di uomini, mezzi e risorse finanziarie per le forze
dell'ordine e per la magistratura in questo comprensorio, nonché promuovere
azioni concrete e qualificanti per la promozione della legalità e contro le
mafie, a cominciare dal coinvolgimento diretto del mondo della scuola, dell'associazionismo
e di tutte le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione dei
giovani”.
(Il
Consiglio approva)
(E’
riportata in allegato)
Passiamo alla proposta di legge numero 117/10^ di iniziativa del consigliere F. Sergio, recante: “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2015, numero 29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria)”, al quale do la parola per illustrarla.
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
così come
preannunciato, vi è la necessità di apportare
alcune modifiche tecniche alla legge regionale 24 dicembre 2015, numero 29,
recante: “Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria”.
La presente proposta di legge di modifica
della legge regionale numero 29 del 2015 – avente quest’ultima quale
destinatario il personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, compreso
il personale di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, numero 14
– è volta a superare le criticità ed i rilievi rappresentati a titolo di leale collaborazione
dal Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla
suddetta legge regionale.
La proposta di legge è composta da
cinque articoli: l’articolo 1 della proposta di legge modifica l’articolo 1
della legge regionale 29, abrogando il comma 1 e riformulando il comma 2; l’articolo 2
della proposta di legge abroga l’articolo 2 della legge regionale 29; l’articolo 3
della proposta di legge elimina l’ultimo
periodo dell’articolo 3 della legge regionale 29/2015, lasciandone invariata la
portata; gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente la clausola di
invarianza della spesa e l’entrata in vigore.
La proposta
di legge che non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione, è
ad invarianza
finanziaria.
Ci
sono interventi? No, pertanto si passa all’esame dell’articolato.
Pongo
in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 5.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione la proposta di legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Passiamo all’ordine del giorno presentato dai consiglieri Guccione, Pasqua, Sergi, Mirabello e Giudiceandrea: “Sulla A3 Salerno-Reggio Calabria”.
Prego, consigliere Guccione, ha facoltà di illustrarlo.
Con quest’ordine del giorno si chiede alla Giunta regionale
un incontro urgente con il Ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, per
la questione che riguarda il completamento
definitivo della Salerno-Reggio Calabria. Come sappiamo, mancano 58 chilometri,
quasi tutti nel tratto calabrese, e 7 svincoli autostradali per il completamento
della Salerno-Reggio Calabria.
Per l’ammodernamento
della Salerno-Reggio Calabria abbisognano 3 miliardi e 100 milioni che sono in
fase ancora progettuale, quindi è necessario che la Giunta si adoperi affinché si chieda al più presto un incontro col ministro
Delrio, per capire come il Governo nazionale intende reperire le risorse ed
entro quanto tempo sarà completamente e definitivamente finita la Salerno-Reggio
Calabria.
Ci sono interventi?
No. Pongo in votazione l’ordine del giorno testé illustrato, di cui do lettura:
Il Consiglio regionale della Calabria,
premesso che:
in data 24 gennaio 2016, il nuovo Presidente e
amministratore delegato della concessionaria autostradale pubblica Anas, Gianni
Vittorio Armani, ha dichiarato pubblicamente che, entro il 2016, termineranno i
lavori di realizzazione dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;
riguardo al tratto a sud di Cosenza, il manager Anas ha
dichiarato che “si potrà realizzare molto più velocemente con una manutenzione
straordinaria, realizzando poi piccole varianti che non interferiranno con il
traffico”;
tale soluzione non garantisce l'effettivo completamento
dell'A3 e lascia inalterate e irrisolte tutte le criticità di viabilità e
sicurezza già evidenziate;
restano ancora da ammodernare i tratti che vanno dagli
svincoli di Morano-Castrovillari-Sibari, dal km 185 al km 206,500, il tratto
che va dal nuovo svincolo di Rende al km 250, al nuovo sistema di svincoli di
Cosenza Sud tra il km 262 e il km 266 e il tratto che va da Cosenza a Rogliano,
dal km 259,700 al km 270;
tutte queste tratte sono in fase di progettazione, ma
non sono state ancora finanziate;
senza ammodernare tutte le tratte autostradali sopra
richiamate, i proclami sul completamento dell'A3 restano solo annunci privi di
contenuto;
il mancato ammodernamento della più grande
infrastruttura che collega il Nord con il Sud del Paese danneggerebbe
l'immagine di una delle maggiori potenze industriali del mondo;
è inconcepibile che, per costruire un'autostrada che,
peraltro, l'Unione Europea non considera neanche tale, poiché manca del
requisito delle quattro corsie e non solo di quella di emergenza – laddove è
stata costruita – si impieghino più anni di quanti ne sono serviti per
costruire le piramidi in Egitto;
i costi che la Calabria ha dovuto sopportare a causa di
tutto ciò in termini di immagine e di mancato sviluppo sono molto pesanti ed
hanno compromesso la modernizzazione della nostra regione;
anche il recente blocco del tratto autostradale a sud di
Cosenza a causa della neve ha dimostrato quanto inefficiente, pericolosa e
inadeguata sia l'attuale configurazione autostradale;
allo stato attuale, l'A3 Salerno-Reggio Calabria rischia
di continuare ad essere una grande incompiuta,
impegna la Giunta
a chiedere un incontro urgente al Ministro delle
Infrastrutture, Graziano Delrio, a cui fare partecipare anche i sindaci dei Comuni
interessati, al fine di trovare le opportune soluzioni per il completamento definitivo
e integrale della più grande e strategica infrastruttura viaria che collega il
Sud con il resto del Paese”.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Passiamo all’ordine del giorno presentato dai consiglieri Sculco, Mirabello e Pasqua: “Sulla soppressione delle sedi della protezione civile regionale di Crotone e di Vibo Valentia”.
Prego, consigliera Sculco.
Leggo l’ordine
del giorno:
Il Consiglio regionale,
premesso
che:
il
dirigente generale del dipartimento Presidenza, su proposta del dirigente della
Protezione Civile Regionale, ha prodotto due decreti riguardanti il riordino
del settore della Protezione civile: nel primo, il numero 150 del 18 gennaio
2016, venivano dichiarate in esubero 45 unità lavorative e si stabiliva la
soppressione delle Unità Territoriali di Protezione Civile di Crotone e Vibo
Valentia, annettendo le relative funzioni alla Sala Operativa di Catanzaro; col
secondo, il numero 235 del 19 gennaio 2016, palesato il marchiano errore
formale e sostanziale, si fa marcia indietro sul personale in esubero, ma si
rimane fermi sul proposito di chiudere i presidi della Protezione civile di
Crotone e Vibo Valentia;
tali
soppressioni ledono, nel metodo, il diritto dei consiglieri regionali ad essere
edotti preventivamente quando si assumono scelte dal forte impatto sociale sui
territori e ledono le prerogative istituzionali della quarta Commissione;
dette
soppressioni, incidendo fortemente sia sui lavoratori coinvolti, ma soprattutto
sui servizi garantiti al territorio, hanno forte valenza sociale e politica,
tanto che il coinvolgimento diretto di chi è espressione legittima e
democratica del territorio stesso, oltre che certamente opportuna, è forse
obbligatoria;
con
tale decisione si ledono i livelli minimi di assistenza nel delicato ed
importantissimo settore della protezione civile, per i territori provinciali di
Crotone e Vibo Valentia, che purtroppo, ed in particolare per quanto concerne
le calamità naturali, non possono considerarsi isole felici;
l’orografia
del territorio calabrese, che è nota a tutti e dovrebbe esserlo ancor di più
per i geologi, rende indispensabile una presenza capillare sul territorio, e lo
stesso legislatore regionale ne aveva assunto la necessità, dislocando le sale
operative in ciascuna provincia;
le
sedi operative di Crotone e Vibo, che si vorrebbero sopprimere con decreto
dirigenziale, sono in palese contrasto con la legge regionale 4/1997, laddove
all'art. 11, comma 2, si legge: “Sono
istituite, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale
Operative Provinciali quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando,
coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell' attività
di Protezione Civile di competenza della Regione. Tali Sale Operative sono decentrate
sul territorio a livello provinciale e sano collocate nelle sedi delle
strutture regionali di Protezione civile";
la
riorganizzazione funzionale a cura del nuovo direttore Carlo Tansi contrasta
con quanto sopra considerato;
i
decreti di cui sopra sono stati fortemente contestati dai lavoratori del
settore e che, persistendo in questa decisione, si ridimensiona uno dei pochi,
se non l'unico, presidio di salvaguardia del territorio che ancora sopravvive
rispettivamente a Crotone e Vibo Valentia;
le
decisioni di cui ai decreti citati non apportano alcuna efficienza ed efficacia
aggiuntiva all'azione di governo del territorio;
non si
persegue alcun risultato di risparmio, essendo entrambe le sedi ubicate in
immobili in disponibilità gratuita dalla Regione Calabria;
nei
territori di Crotone e Vibo Valenti la decisione di sopprimere i presìdi di
protezione civile è stata accolta con estremo sfavore e grande preoccupazione
oltre che dai lavoratori, soprattutto dagli amministratori locali e dalla
popolazione tutta:
a
rischio di essere ovvi e banali, che un decreto non può modificare le
previsioni organizzative dei presìdi della Protezione civile, che sono invece
disposte con legge regionale (4/1997),
impegna
la
Giunta Regionale a farsi carico di predisporre gli opportuni atti ed indirizzi
affinché venga revocato il decreto del Dirigente Generale 235/2016, almeno
nella parte in cui si sancisce la soppressione delle sedi della protezione
civile regionale di Crotone e di Vibo Valentia, ed a presentare in Commissione
Ambiente la progettualità circa la riorganizzazione del settore di cui si sta
occupano il nuovo dirigente, al fine di concertarla insieme Giunta e Consiglio,
fermo restando le competenze in capo al livello tecnico-amministrativo,
relative alla razionalizzazione del settore, ispirate a ottenere il migliore
risultato possibile in termini di efficacia ed efficienza in un settore di
straordinaria importanza, da cui i calabresi si attendono certezze operative e
capacità di prevenire e gestire ogni sorta di rischio ambientale”.
Ci
sono interventi? No. Pongo in votazione l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Sculco, Mirabello
e Pasqua.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Si passa alla mozione numero 51 di iniziativa del consigliere Arruzzolo: “In ordine al bando per al selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito della Misura 5 del Psr Calabria 2014-2020 per il territorio della provincia di Reggio Calabria”.
Prego, consigliere Arruzzolo.
Presidente,
do lettura della mozione:
“Il Consiglio regionale,
premesso
che:
nelle
date del 30, 31 ottobre e 01 e 02 novembre 2015 vaste aree di territorio della nelle
date del 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2015, vaste aree del territorio della
provincia di Reggio Calabria, con particolare riferimento all’intera area della
locride, sono state interessate da eccezionali eventi alluvionali che hanno determinato
ingenti danni, tra l’altro, alle infrastrutture rurali, alle aziende agricole e
al loro potenziale produttivo;
in
conseguenza della citata calamità naturale, il tessuto economico-produttivo del
comparto agricolo ed agro-alimentare ha subìto un ulteriore indebolimento,
vedendo seriamente minate le prospettive di tenuta e di crescita nei mercati di
riferimento;
in
data 20.11.2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria 2014-2020, che consta, tra l'altro, nell’articolazione delle Misure a
sostegno del comparto, della Misura 5 concernente il “Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione”;
rilevato
che il territorio flagellato dagli eventi alluvionali di che trattasi necessita
di adeguati interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico,
onde limitare, per tale via, gli effetti negativi sui suoli agricoli e sulle
infrastrutture rurali;
in
particolare, gli interventi declinati nella Misura 5 del Psr Calabria
2014-2020, se efficacemente e tempestivamente attuati, possono contribuire a
mitigare gli effetti negativi sui suoli agricoli in conseguenza del verificarsi
di calamità naturali e contribuire, pertanto, al miglioramento del potenziale
del comprensorio agricolo e delle loro aziende;
dato
atto, altresì, del positivo esperimento delle azioni messe in campo dal
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria che –
successivamente agli eventi alluvionali del 12.08.2015 abbattutisi nei
territori dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro – mediante apposito avviso
pubblico dell'ottobre 2015 ha selezionato il finanziamento di interventi di
ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate, nonché di
prevenzione del rischio idrogeologico, con fondi a valere sulla Misura 126 del
Psr 2007-2013, già in corso di attuazione e completamento,
impegna
la
Giunta regionale ed il Presidente della Regione Calabria ad attivare ogni
iniziativa utile e necessaria affinché il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari proceda, con urgenza, alla pubblicazione del Bando per la
selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito della
Misura 5 del Psr Calabria 2014-2020, circoscrivendone la localizzazione al
territorio della provincia di Reggio Calabria interessato dalla calamità
naturale del 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2015, per come delimitato dalle
autorità competenti;
a
garantire la priorità di intervento nelle suddette aree con congrua
disponibilità di risorse finanziarie”.
Ci
sono altri interventi?
No. Pongo in votazione la mozione numero
51 presentata dal consigliere Arruzzolo.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Avendo
esaurito i punti all’ordine del giorno, comunico che
il Consiglio verrà convocato per la prossima settimana, il 16 febbraio 2016.
La seduta
è tolta.
Ha chiesto congedo il consigliere Esposito. Hanno chiesto
congedo, inoltre, gli assessori Viscomi e Russo.
(Sono concessi)
Sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri:
D’Acri – “Legge per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
agrotessile calabrese, ad incentivo delle attività di filiera, tra cultura,
tradizione, innovazione e ricerca” (P.L. n. 112/10^)
E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
Morrone
– “Valorizzazione dieta
mediterranea italiana” (P.L. n. 113/10^)
E’ stata assegnata alla terza
Commissione consiliare - Sanità, Attività
sociali, culturali e formative – ed alla seconda - Bilancio
programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni
con l'estero – per il parere.
(Così resta stabilito)
Mangialavori – “Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)” (P.L. n. 114/10^)
E’ stata assegnata alla terza
Commissione consiliare - Sanità, Attività
sociali, culturali e formative – ed alla seconda - Bilancio
programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni
con l'estero – per il parere.
(Così resta stabilito)
Neri – “Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 rubricata “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali” (P.L. n. 115/10^)
E’ stata assegnata alla terza
Commissione consiliare - Sanità, Attività
sociali, culturali e formative – ed alla seconda - Bilancio
programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni
con l'estero – per il parere.
(Così resta stabilito)
Battaglia, Aieta, Bevacqua, D’Acri, Giudiceandrea, Mirabello, Neri, Sculco, Sergio – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” (P.L. n. 116/10^)
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto
e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente – ed alla seconda -
Bilancio programmazione economica, attività
produttive, affari dell'Unione Europea
e relazioni con l'estero – per il parere.
(Così resta stabilito)
E’ stata altresì presentata la seguente proposta di legge di iniziativa del consigliere Sergio:
“Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria)” (P.L. n. 117/10^
E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari
istituzionali, affari generali, riforme e decentramento – ed alla seconda –
Bilancio programmazione economica, attività
produttive, affari dell'Unione Europea
e relazioni con l'estero – per il parere.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di
provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Piano
di classifica del Consorzio
del bonifica Alto Ionio Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24
della legge regionale numero 11/2001 <Disposizioni per la bonifica e la
tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica>
(Deliberazione G.R. n. 567 del 30.12.2015)” (P.P.A. n. 108/10^)
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto
e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
“Piano
di classifica del Consorzio
del bonifica Tirreno Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della legge
regionale numero 11/2001 <Disposizioni per la bonifica e la tutela del
territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica> (Deliberazione G.R.
n. 565 del 30.12.2015)” (P.P.A. n. 109/10^)
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto
e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
“Piano
di classifica del Consorzio
del bonifica Basso Ionio Reggino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24
della legge regionale numero 11/2001 <Disposizioni per la bonifica e la
tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica>
(Deliberazione G.R. n. 566 del 30.12.2015)” (P.P.A. n. 110/10^)
E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto
e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
“Bilancio di previsione dell’Azienda Calabria Lavoro
per l’esercizio finanziario 2015 (Deliberazione G.R. n. 547 del 21.12.2015)”
(P.P.A. n. 111/10^)
E’
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
“Approvazione rendiconti di gestione dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro Ardis, esercizi finanziari dal 2002 al 2014. (Deliberazione G.R. n. 545 del 21.12.2015)” (P.P.A. n. 112/10^)
E’
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
“Approvazione del bilancio finale di liquidazione Ardis, ex art. 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Deliberazione G.R. n. 546 del 21.12.2015)” (P.P.A. n. 113/10^)
E’
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
“Bilancio di previsione dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) per l’esercizio finanziario 2015 (Deliberazione G.R. n. 573 del 30.12.2015)” (P.P.A. n. 114/10^)
E’
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
“Presa d’atto della Decisione della Commissione europea di approvazione del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 (Fears) della Regione Calabria e
istituzione del Comitato di sorveglianza (Deliberazione G.R. n. 4 del 18.1.2016)”
(P.P.A. n. 115/10^)
E’
stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero.
(Così resta stabilito)
La Giunta regionale
ha trasmesso per il parere della competente Commissione
consiliare la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2016, recante: “Attuazione art.
7 della legge regionale
n. 24 del 16 maggio 2013. Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale
pubblica regionale” (Parere n. 14/10^)
E’ stata assegnata alla
prima Commissione consiliare - Affari istituzionali, affari generali, riforme e
decentramento.
(Così resta stabilito)
A seguito delle designazioni e della elezione dell’Ufficio di Presidenza la Commissione
contro la ‘ndrangheta è così composta:
Commissione contro la ‘ndrangheta
1) Battaglia Domenico Partito Democratico
2) Bova Arturo Democratici Progressisti
3) Mangialavori Giuseppe Casa delle libertà
4) Morrone Giuseppe Forza Italia
5) Nucera Giovanni La Sinistra
6) Sergio Franco Oliverio Presidente
Ufficio di Presidenza
Presidente: Arturo Bova
Vicepresidente: Giuseppe Mangialavori
Segretario: Franco Sergio
In data 24 dicembre 2015, il Presidente
della Giunta regionale ha promulgato la sotto
indicata legge regionale. La
stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 91 del 24 dicembre 2015:
legge
regionale 24 dicembre 2015, n. 29, recante: “Disposizioni in materia di
personale della Regione Calabria”;
In data 29 dicembre 2015, il Presidente
della Giunta regionale ha promulgato la sotto indicata legge regionale. La
stessa è stata pubblicata
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 93 del 29 dicembre 2015:
legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 30, recante: “Differimento dei termini di
conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone
giuridiche, pubbliche o private previsti da disposizioni di leggi regionali”.
In data 30 dicembre 2015,
il Presidente
della Giunta regionale ha promulgato le sotto indicate leggi regionali. Le
stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 30 dicembre 2015:
legge
regionale 30 dicembre 2015, n. 31, recante: “Legge di stabilità regionale
2016”;
legge
regionale 30 dicembre 2015, n. 32, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2016/2018”.
In data31 dicembre 2015, il Presidente
della Giunta regionale ha promulgato le sotto indicate
leggi regionali. Le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 96 del 31 dicembre 2015:
legge
regionale 31 dicembre 2015, n. 33, recante: “Modifiche alla legge regionale 18
dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti
agevolativi)”;
legge
regionale 31 dicembre 2015, n. 34, recante: “Modifiche alla legge regionale 16
maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie
regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)”;
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, recante: “Norme
per i servizi di trasporto pubblico locale”;
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, recante:
“Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009, e s.m.i. (Procedure
per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”;
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 38, recante: “Proroga
del termine di cui all’art. 2bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18
(Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina
transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)”;
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39, recante:
“Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata
all’esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone”;
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, recante:
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme
per la tutela, governo ed uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria)”.
La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 504 del 3 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.”.
La Giunta regionale ha trasmesso le seguenti deliberazioni:
n. 574 del 30.12.2015, recante: “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016/2018 (art. 39, c. 10, D.Lgs.
23.6.2011, n. 118);
n. 575 del 30.12.2015, recante: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016/2018 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n. 118)”.
Con nota protocollo n. 1463 del 15 gennaio 2016, sono state trasmesse alla Commissione speciale di Vigilanza le deliberazioni nn. 87/2015 e 95/2015 della Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Calabria ai sensi dell’art. 34, comma 3, lettera e) del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Con nota protocollo n. 2589 del 25 gennaio 2016 è
stata trasmessa alla Commissione Speciale di
Vigilanza la deliberazione n. 2/2016 della Corte
dei conti - Sezione regionale di
controllo per la Calabria inerente alla relazione
sulla gestione del patrimonio della Regione Calabria con riferimento al periodo 2009/2014.
La terza Commissione
consiliare permanente nella seduta del 28 gennaio 2016 ha approvato la
risoluzione n. 2/2016 sulla struttura socio-sanitaria
di Oriolo Calabro.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2015:
Deliberazione Giunta regionale n. 529 del 16 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 530 del 16 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 531 del 16 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 537 del 16 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 551 del 21 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 553 del 21 dicembre 2015;
Deliberazione Giunta regionale n. 554 del 21 dicembre 2015.
Guccione. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
la Giunta regionale con deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015 ha approvato, su proposta dell'assessore prof. Antonio Viscomi, la "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
l'anzidetta deliberazione, recante un atto fondamentale per il funzionamento burocratico dell'attività degli n. 11 (undici) dipartimenti regionali, funzionali al migliore disbrigo dell'attività dell'Esecutivo, è stata preventivamente trasmessa, così come si doveva, alle organizzazioni sindacali per la prevista informazione ma anche per acquisire da parte delle medesime le eventuali condivisioni ovvero le dovute considerazioni critico-costruttive;
nella ipotesi di struttura organizzativa trasmessa ai sindacati risultavano essere previste addirittura n. 157 (centocinquantasette) posizioni dirigenziali, ivi compresi n. 11 (undici) direttori generali di dipartimento, n. 2 dirigenti presso le unità organizzative autonome (UOA) e n. 1 presso un Nucleo di valutazione denominato NRPV (ma al netto di quelli aggiuntivi previsti per l'Avvocatura regionale, il Segretario generale e dell'Ufficio di gabinetto produttivi di ulteriori n. 4 posizioni dirigenziali);
nella stesura definitiva approvata dalla Giunta regionale, sono "magicamente" scomparse, nel complessivo, n. 11 (undici) posizioni dirigenziali e, nel particolare, n. 2 (due) posizioni riguardanti dirigenti di settore di "Turismo, beni culturali, istruzioni e cultura" e "Ambiente e territorio";
nella stessa logica, senza che vi fosse stato al riguardo alcun confronto con i soggetti coinvolti a qualunque titolo, ivi compresi i sindacati, sono state compensate variazioni in diminuzioni delle organizzazioni alle dirette dipendenze della Presidenza ("Unità di progetto: opere pubbliche di rilievo strategico") con variazioni in aumento in favore di quello dirigenziale del Segretariato ("Coordinamento dipartimenti");
tali scelte, negativamente incidenti sull'organizzazione regionale, sono segnatamente punitive per i settori altamente strategici per la crescita e per lo sviluppo della Calabria (Turismo e Ambiente);
le modifiche da ultimo unilateralmente apportate non appaiono per nulla motivate nel corpo della deliberazione, avendo il redattore/proponente optato, in proposito, per un silenzio assordante in relazione alla precedente proposta organizzativa ufficializzata all'esame delle parti sindacali;
nella deliberazione di che trattasi - nel mentre si fa menzione dell'inderogabile principio che "il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti non può esser superiore al numero delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica e, pertanto, per l'anno 2016, non possono essere superiori a 141" - si fa "salva la facoltà della Giunta regionale di istituire unità organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti";
una tale deroga è individuata in perfetta disarmonia con il dettato legislativo e in quanto tale, se esercitata, sarebbe certamente produttiva di una palese violazione di legge e di un conseguente significativo danno erariale, dal momento che diverrebbe generativa di verosimili ingiustificati costi e di disarmonie in materia di leale collaborazione;
a fronte dei numero massimo di n. 141 posizioni dirigenziali istituibili per legge, la delibera 541/2015 ne prevede n. 146 (oltre alle n. 3 posizioni dirigenziali allocate presso l'Avvocatura regionale e l'Ufficio di Gabinetto, non censite nel nuovo organigramma), più precisamente:
a) n. 11 direttori generali di dipartimento;
b) n. 122 dirigenti di settore di cui: n. 7 dirigenti di settore Segretariato; n. 8 Presidenza; n. 9 Organizzazione e Risorse umane; n. 11 Bilancio, Patrimonio c Finanze; n. 9 Programmazione; n. 16 Lavori pubblici; n. 14 per Sviluppo economico, Lavoro e formazione; n. 12 agricoltura; n. 13 Tutela delle Salute; n. 8 Turismo, istruzione e Cultura; n. 15 Ambiente e territorio;
c) n. 1 dirigente Nucleo regionale Valutazione e verifica investimenti pubblici (NRPV);
d) n.1 dirigente UOA Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
e) n.1 dirigente UOA Protezione civile;
f) n.4 dirigenti Stazione unica appaltante (SUA);
g) n.1 dirigente Audit
h) n.5 dirigenti per le Unità Organizzative Territoriali (strutture sconosciute alle norme che disciplinano la materia, per come peraltro definisce la delibera medesima che precisa che la struttura organizzativa della Giunta regionale è esclusivamente articolata in settori e unità operative autonome), pariteticamente previste per Lavori pubblici, Sviluppo economico, Agricoltura, Turismo e Ambiente; tale numero è nettamente superiore a quello massimo (141), che rappresenta un limite inderogabile in quanto previsto dalle leggi statali finalizzate al contenimento della spesa e alla tutela della finanza pubblica;
ad un tale risultato si è pervenuti in modo artificioso, atteso che nella delibera interessata si prevedono un consistente numero di posizioni dirigenziali aggiuntive facendo ricorso a denominazioni ingannevoli del tipo Unità organizzative territoriali (UOT) che costituiscono posizioni dirigenziali vere e proprie che genererebbero una ingiustificata spesa corrente e, dunque, un danno erariale;
nella medesima delibera si omettono, nell'organigramma definitivamente licenziato dalla Giunta regionale, diversamente da come scritto nell'ipotesi inviata ai sindacati, l'Avvocatura regionale e per l'Ufficio di Gabinetto, a tutti gli effetti produttivi di ulteriori tre posizioni dirigenziali (due della prima e una del secondo), peraltro di peso e per alcuni versi di rappresentanza esterna, escludendoli sulla scorta di una assurda considerazione interpretativa del tipo quella che nelle leggi di riferimento i tre dirigenti sono solo "equiparati economicamente ai dirigenti" e non già categorizzati esplicitamente come tali;
quanto deciso dalla Giunta regionale, relativamente alla facoltà dell'Esecutivo regionale di incrementare il numero delle posizioni dirigenziali oltre il massimo consentito (141) rappresenta una chiara violazione di legge, in particolare delle norme poste a tutela del contenimento della spesa e, quindi, della finanza pubblica con conseguente pericolo, addirittura, per l'equilibrio del bilancio regionale;
tra l'altro, viene individuato il coordinamento delle istituite Aree funzionali per il conseguimento (meglio sarebbe stato per il perseguimento) dei cosiddetti "obiettivi unitari e/o comuni a più dipartimenti", previste dalle disposizioni regionali quali strutture sovradipartimentali nella misura di tre;
tale coordinamento deve esser assicurato da un Dirigente Generale già in servizio presso l'Ente, senza che in favore di questi possa essere riconosciuto alcun trattamento economico aggiuntivo;
la delibera in esame istituisce, invece, le Aree funzionali quale area di coordinamento interdipartimentale, da affidare ad un super direttore generale, facendo così supporre che il rispetto delle disposizioni legislative regionali diventano, di contro, una opzione;
ad un tale discutibile risultato si è pervenuti, pertanto, al fine di tutelare interessi particolari attraverso violazioni di legge, incremento di costi che potrebbero essere pregiudizievoli per la finanza pubblica regionale -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di rimediare a quanto evidenziato e ripristinare le migliori regole burocratiche e comportamentali funzionali a rendere l'istituzione regionale un esempio di trasparenza, meritocrazia e buona amministrazione.
(119; 05.01.2016)
Tallini. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
in Calabria all'interno dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro è operativa, ormai da moltissimi anni, la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
questa Facoltà continua a registrare un incremento negli iscritti;
questa Facoltà ha conseguito "ottimi" risultati nel campo della ricerca scientifica;
la stessa Facoltà risulta essere il principale "serbatoio" di Professioni Mediche nella nostra regione;
le politiche nazionali dei MIUR si muovono all'insegna della spending rewiew e scoraggiano la gemmazione indiscriminata di nuove Facoltà, evitando così duplicazioni all'interno dello stesso sistema Universitario Regionale;
la Facoltà di Medicina di Catanzaro è al servizio di tutta la Regione Calabria, così come dimostrato dalla provenienza degli studenti e dei neo laureati -:
se risponde al vero che il Direttore Generale del Dipartimento Salute, Dr, Riccardo Fatarella, ha inviato una lettera al Magnifico Rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma, (prof. Eugenio Gaudio, con cui chiede la disponibilità di quell'Ateneo di attivare presso l'Unical di Rende (CS), quattro corsi di laurea in professioni sanitarie, compiendo un primo passo verso la nascita di una seconda Facoltà di Medicina in Calabria;
se risponde al vero che, secondo il Dr. Riccardo Fatarella in Calabria c'è carenza di figure professionali quali Ostetriche, Tecnici Audiometristi, Igienisti Dentali e Assistenti Sanitari e che gli stessi, possono conseguire il titolo presso 1'Unical di Rende (CS) tramite convenzione con l'Università "La Sapienza" di Roma;
se il Dr. Fatarella ha ricevuto disposizioni o indirizzi in tal senso dal Presidente Oliverio, oppure ha agito in maniera del tutto autonoma; se non ritiene che, l’istituzione dei corsi di Laurea in Professioni Sanitarie presso l'Unical di Rende, possano rappresentare un pericoloso tentativo di svuotare la Facoltà Medicina di Catanzaro attraverso l'istituzione fittizia di una seconda Facoltà;
se non ritiene opportuno revocare la lettera del dr. Fatarella e bloccare un procedimento amministrativo che avvantaggerebbe un Ateneo rispetto ad un altro, senza tenere conto dell'esigenza di salvaguardare l'armonico sviluppo di ognuna delle tre Università Calabresi.
(120; 11.01.2016)
Graziano. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
i corpi di polizia provinciale presenti in Calabria, sono contraddistinti da professionalità altamente specializzate nell'ambito della tutela del territorio extraurbano e rurale, nella lotta ai crimini ambientali, al fenomeno del maltrattamento degli animali, del bracconaggio ed in genere contro lo sfruttamento criminale dell'ambiente e degli animali;
con un loro ridimensionamento, verrebbero meno principalmente quelle funzioni di polizia ambientale-ittico-venatoria, nelle quale le polizie provinciali rivestono, da sempre, un ruolo di primo piano in merito all'attività di vigilanza sull'esercizio della caccia, per la prevenzione e repressione dei vari fenomeni di bracconaggio e sulla tutela della fauna selvatica, anche di quella minore, nonché di Polizia Ambientale, che si esplica essenzialmente con la vigilanza e controllo delle attività di gestione dei rifiuti e tutela e salvaguardia delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Inoltre, in molti contesti territoriali regionali, spesso, la Polizia Provinciale è l'unico presidio di polizia in ambito extraurbano, per cui, l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi della vigente legislazione, assumono una rilevanza ancora maggiore, in una regione, notoriamente aggredita dal fenomeno della criminalità organizzata e anche da quello, spesso, strettamente connesso, delle ecomafie;
le funzioni di interesse generale sopra indicate ed in capo alla polizia provinciale non possono essere cancellate, soprattutto in un momento in cui vengono approvate nuove leggi con più severe sanzioni penali in materia di reati ambientali (vedi inserimento nel codice penale di specifiche fattispecie di ecoreati);
nel 2014, stando al rapporto sul bracconaggio in Italia, redatto dal CABS (Committee Against Bird Slaughter), ad esempio, la Polizia Provinciale di Cosenza, da sola, ha accertato ben l'86% di tutti i reati di bracconaggio svelati nella quarta provincia più vasta d'Italia, pertanto è stata presa dall'organismo internazionale, come esempio positivo di lotta alla caccia di frodo. Sempre secondo lo stesso rapporto, la Calabria, sarebbe la 3° regione d'Italia per reati di bracconaggio accertati, mentre le province di Reggio Calabria e Cosenza, sarebbero ai primi posti per bracconaggio e traffico di cardellini, quest'ultima è specie protetta anche da convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese, vedi quella di Berna;
già in merito al depotenziamento della vigilanza venatoria in Italia, le più grandi e rappresentative associazioni italiane, hanno scritto alla Commissione Europea, denunciando tale situazione, tra l'altro, alla luce di una pre-procedura di infrazione (EU PILOT 6955/14/ENVI), con cui, la Commissione Europea, evidenziava diverse criticità rispetto alla gestione della caccia in Italia, tra le quali proprio il tema della vigilanza venatoria, chiedendo nello specifico di ottenere informazioni sul numero dei controlli, la loro frequenza, i risultati ottenuti e le relative sanzioni. Anche in Calabria, sul tema del depotenziamento della vigilanza in materia ittico-venatoria, negli ultimissimi mesi si sono registrati diversi interventi e appelli, da parte del WWF Calabria, della LIPU-Settore Vigilanza e di alcune associazioni venatorie, chiedendo in modo unanime, l'intervento della Regione Calabria, in merito alla stipula di una Convenzione con le polizie provinciali per l'attuazione della vigilanza ittico e venatoria;
con l'approvazione di alcune recenti norme statali, tra loro poco coordinate, tra cui la legge n. 56/2014 in materia di riordino delle funzioni provinciali, la legge n. 190/2014 di stabilità ed il recente decreto-legge 78/2015 (convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015 in materia di disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), si rischia di produrre la grave dispersione di un patrimonio di conoscenze e di professionalità costituito dai corpi di polizia provinciale calabresi, da decenni, notoriamente impegnati nell'applicazione di numerose leggi statali e regionali in materia di tutela delle risorse naturali, del demanio fluviale e lacuale, di vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca con prevenzione del bracconaggio, di controllo sull'impatto della fauna selvatica nei processi produttivi e sociali, di vigilanza sulle aree protette, di controllo dell'uso del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, di salvaguardia e vigilanza sulla raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanei e comunque di controllo del territorio più in generale;
con la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56" il Consiglio regionale della Calabria ha disciplinato il trasferimento delle specifiche funzioni e l'allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di competenza delle province, alla Regione; in particolare ai sensi dell'art. 2 comma 2 della predetta legge regionale vengono riallocate alla Regione le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale mentre il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. In questo inquadramento, è palese, che la Regione abbia solo assorbito la parte amministrativa, mentre la vigilanza sulla caccia, sulla pesca nelle acque interne, sulla raccolta dei funghi e su diversi aspetti collegati alle materie oggetto di riordino, rimane senza un presidio dedicato, storicamente, esercitato da sempre per mezzo delle guardie delle province e più recentemente dai corpi di Polizia Provinciale; Lo scorso 5 novembre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, ha sancito un Accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'applicazione dell'art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, in materia di polizia provinciale. Il suddetto accordo fornisce una cornice interpretativa condivisa per la migliore applicazione in ambito regionale e locale della normativa introdotta dal decreto legge 78/15 in materia di Polizia Provinciale. Alle regioni, viene data la possibilità di riallocare il personale per le funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese. Tale provvedimento, in via del tutto eccezionale, addirittura, consente, al personale di restare con le stesse qualifiche e nella stessa dotazione organica, ma al di fuori del limite di spesa del 50% - 70%, in quanto, non è destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali. Molte Regioni, seppur gradualmente, si stanno adeguando, scegliendo la via più naturale e logica, ovvero quella di riassegnare in capo alla Polizia Provinciale, la vigilanza, poiché i corpi di polizia delle Province, hanno già mezzi, dotazioni, personale ed esperienze oltre che una formazione specifica nel campo; la 5° Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, il 12 dicembre 2015, ha approvato un emendamento inserito nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede, all'art. 1 Comma 770, quanto segue: All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».
diverse regioni, ad esempio la Regione Umbria e la Regione Toscana, hanno annunciato l'accordo con le Province, tramite apposita Convenzione e per mezzo di uno stanziamento regionale, che consentirà, di mantenere l'unitarietà dei corpi di polizia provinciale, evitando inutili quanto dannose dispersioni in altri ambiti, di personale specializzato in materie importanti; in tali convenzioni, si stabilisce che la Polizia Provinciale, oltre ad occuparsi della vigilanza sulle materie fondamentali oggi in capo agli Enti di Area Vasta, si occuperà, per conto della regione, anche di controlli sulla caccia, sulla pesca, e su diverse materie, di competenza amministrativa regionale. La Regione Lazio, nell'ambito di una proposta di legge regionale di Stabilità, d'iniziativa della Giunta (n.307 del 11.12.2015), ha proposto, che il personale della Polizia Provinciale, collocato in mobilità, sul portale governativo, venga riallocato presso le province e Città metropolitana, così come previsto e sancito nell'Accordo in Conferenza Unificata già citato, per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali di competenza regionale;
tale situazione, nel complesso, sta generando da più tempo un clima di incertezza e sconforto tra tutti gli operatori della Polizia Provinciale calabrese, che quotidianamente, da sempre, svolgono un servizio fondamentale a favore della collettività e del territorio;
anche le più autorevoli associazioni ambientaliste nazionali e regionali, quelle di categoria e diverse associazioni venatorie, auspicano da più tempo, un intervento della regione, affinché venga immediatamente colmato l'evidente vuoto che si è venuto a creare in tema di vigilanza ittico e venatoria sull'intero territorio con potenziale rischio per le risorse naturali. Tale aspetto, potrebbe determinare anche una paventata contrazione delle entrate derivate dai tributi di competenza regionale, in materia di caccia, pesca e funghi, qualora la vigilanza non venisse esercitata;
il già richiamato accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'applicazione dell'art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, in materia di polizia provinciale, consente di intervenire, per riassegnare, in capo alle strutture di polizia provinciale, 1' attività di vigilanza sulle materia oggetto di riordino e già riassorbite (per la parte amministrativa) nelle competenze regionali, come caccia, pesca etc. La Regione potrebbe così avvalersi, anche tramite Convenzione, di personale di polizia provinciale per l'espletamento di tali servizi, oggi venuti meno a causa di una confusa riforma in materia;
appare necessario e urgente, un intervento regionale per evitare una parziale, scompaginata e incongrua mobilità di personale di polizia provinciale verso altre destinazioni, specie in alcune province, con contestuale drastica riduzione o annullamento delle attività di presidio del territorio in aree rurali ed extraurbane, e mancata applicazione reale di numerose disposizioni in campo ambientale-ittico-venatorio, con evidenti e molteplici problematiche che ne potrebbero derivare a breve, medio e lungo termine -:
quali provvedimenti intende assumere il Presidente della Giunta al fine di garantire alle Amministrazioni Provinciali, tramite i corpi di Polizia Provinciale presenti, la vigilanza, nelle materie non fondamentali oggetto di riordino, con particolare riguardo alla caccia, alla pesca e alla raccolta dei funghi, prevedendo, se il caso, l'allargamento delle competenze in altri settori quali ad esempio la vigilanza nelle aree protette regionali, ecc.;
se vi sia l'intenzione per applicare anche in Calabria, quanto stabilito dall'accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'applicazione dell'art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, in materia di polizia provinciale, magari, attuando una specifica Convenzione con le province, sulla scorta di quanto altre regioni stanno predisponendo, vedi gli ultimi casi di Umbria e Toscana;
quali iniziative intende porre in essere il Presidente della Giunta affinché la nostra Regione possa intervenire in supporto a tutte le province calabresi, in materia di Polizia Provinciale, anche alla luce del fatto, che la Calabria sarebbe tra le prime regioni per reati in materia di bracconaggio e pertanto ci si auspica un immediato intervento in tale direzione.
(121; 11.01.2016)
Graziano. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
il Programma "Garanzia Giovani" rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, ha l'obiettivo di proporre, da parte delle imprese selezionate, un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla presa in carico della persona;
nella realizzazione del Programma sono coinvolte le Regioni, che devono predisporre piani attuativi specifici che possono prevedere: Formazione, Accompagnamento al lavoro, Tirocinio, Apprendistato, Servizio Civile, Autoimprenditorialità, Bonus occupazionale alle imprese;
il Programma Garanzia Giovani prevede anche l'individuazione di società che devono operare come strutture di supporto ai giovani in cerca di impiego;
la DGR n. 155/2014 approva lo schema di Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria in data 2 maggio 2014 ed il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia giovani (POR - GG) contenente le modalità attuative dell'intero programma e l'articolazione delle singole Misure;
la Regione Calabria ha pubblicato il 09/03/2015 un Avviso per l'attuazione delle misure di accesso alla garanzia, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e mobilità transnazionale e territoriale;
la Regione Calabria ha pubblicato il 09/03/2015 un Avviso Garanzia Giovani - Tirocini extracurricolari;
il 24 novembre 2014 è stata siglata la Convenzione tra MLPS, INPS e Regione Calabria per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione del Programma Garanzia Giovani, che disciplina le modalità con cui l'Inps eroga, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore di giovani destinatari della Misura 5 del Piano regionale di attuazione;
il Regolamento sui tirocini approvato con D.G.R. 158 del 29/04/2015, fissa l'indennità di partecipazione ai tirocini in max 400 € euro mensili lordi;
l'indennità per i tirocinanti aderenti al Programma "Garanzia Giovani" viene erogata dall'INPS, in base all'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali;
ad oggi i tirocini attivati in Calabria sono 4600;
in una regione come la Calabria, con un tasso di disoccupazione giovanile altissima, il Programma Garanzia Giovani ha una valenza importantissima, in quanto rappresenta un'occasione per favorire, nelle diverse tipologie di attività previste, il reale incontro tra formazione e lavoro, tra giovani ed imprese;
è proprio la forte partecipazione a Garanzia Giovani in Calabria, che ha raggiunto risultati importanti in termini numerici (sono tanti i giovani e gli enti che vi partecipano), che fornisce il polso di una situazione sociale e lavorativa allarmante e le istituzioni preposte devono dare risposte concrete e certe;
in tale condizione non dare risposte immediate, soprattutto in termini di pagamento, ai giovani che partecipano, che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro e che molto spesso affrontano spese per potersi recare in altri comuni per la loro attività lavorativa, non è assolutamente ammissibile;
finora da quanto risulta dal sito www.regione.calabria.it/formazionelavoro ci sono stati n. 3 provvedimenti di pagamento per giovani tirocinanti;
il lavoro è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, un lavoratore ha diritto alla sua retribuzione e le istituzioni devono operare alacremente per non offendere mai la dignità, anche lavorativa, di un cittadino -:
quali provvedimenti intende assumere al fine di garantire ai giovani calabresi partecipanti a Garanzia Giovani il pagamento delle loro indennità e spettanze, in tempi brevissimi ed in modo da non offendere la loro dignità di lavoratori, costretti sempre a chiedere quanto loro legittimamente dovuto;
quali provvedimenti intende assumere al fine di verificare se il ritardo accumulato nei pagamenti è dovuto a ritardi di trasferimento delle risorse, all'Inps o ad altro;
quali sono i risultati concreti ad oggi, in termini di assunzioni a tempo indeterminato, su tutte le misure del Programma Garanzia Giovani in Calabria, quanti sono i giovani partecipanti in totale e per quanti di loro si è avuto un contratto a tempo indeterminato;
a quanto ammontano in totale le risorse investite, a vario titolo, nel Programma Garanzia Giovani in Calabria;
delle suddette risorse quanto è destinato alle aziende che a vario titolo operano e sono accreditare nel Programma e quanto è destinato ai giovani calabresi partecipanti.
delle suddette risorse quanto finora è stato speso, quanto è stato speso per le aziende che a vario titolo operano e sono accreditate nel Programma e quanto è stato speso (in termini di indennità e spettanze) per i giovani calabresi partecipanti.
(122; 18.01.2016)
Graziano. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi gli organi di stampa nazionali e regionali hanno dato ampio risalto alla vicenda relativa a sedici dipendenti, tra cuochi e personale mensa ospedaliera dell'Asp di Cosenza, ai quali è stato proposto il cambio di qualifica in Autisti del 118;
nell'ambito del Piano di Rientro dal debito accumulato dal Settore Sanità in Calabria, il commissario ad acta pro tempore ha deciso di ridurre il numero delle cucine ospedaliere presenti nell'Asp d Cosenza, sopprimendo, nello specifico le cucine dei nosocomi di Castrovillari, Mormanno, Paola e Cetraro;
a seguito di tale razionalizzazione e della soppressione delle cucine è risultato personale in esubero impiegato nell'ambito dell'Asp in diversi settori senza specifiche qualifiche;
a seguito delle numerose richieste di incontro fatte pervenire dai 16 operatori cucina/mensa interessati dal cambio della loro mansione, questi sono stati convocati dalla dirigenza dell'Asp lo scorso 7 Dicembre 2015 per discutere della loro vertenza lavorativa;
nel verbale della succitata riunione, sottoscritto dalle parti, si evince che i funzionari dell'Asp preposti chiedono ai suddetti lavoratori la loro disponibilità al cambio di qualifica da cuochi precari in autisti del 118;
la qualifica di autista soccorritore si consegue per legge, a seguito di specifici esami attitudinali, formazione professionale permanente e non prima di una consolidata esperienza -:
quali provvedimenti intende assumere il Presidente della Giunta al fine di verificare la correttezza dell'iter procedurale a seguito dall'ASP di Cosenza nella vicenda in questione e per verificare se un cambio di qualifica in un ambito così delicato poteva realmente essere fatto nei termini in cui è stato fatto;
se alla luce dei risconti dovesse emergere che le procedure seguite non sono quelle corrette e previste, quali azioni intende avviare per risolvere la spinosa questione del suddetto personale dell'ASP di Cosenza.
(124; 22.01.2016)
Graziano. Al Presidente
della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
la Riforma
Costituzionale del titolo V, in corso di approvazione, prevede il passaggio
all'Ente Regione di numerose competenze in capo alle Province;
la gestione
ed il coordinamento dei Centri Per l'Impiego calabresi (di seguito indicati con
l'acronimo CPI) rientrano nelle competenze delle Province e che passeranno in
competenza alla Regione;
ai sensi
dell'Accordo Quadro del 30/07/2015, sancito in sede di Conferenza Stato
Regioni, i CPI sono stati indicati come infrastrutture pubbliche indispensabili
per lo sviluppo delle politiche attive;
per la loro
peculiarità operativa ed organizzativa, i CPI hanno un contatto costante con
tutti gli attori del territorio con i quali si è creata una rete al fine di
dare risposte concrete alle fondamentali problematiche che caratterizzano il
tessuto sociale più sofferente dal punto di vista delle problematiche legate
alla mancanza del lavoro;
gli
operatori dei CPI hanno continuato e continuano a portare avanti con
professionalità e competenza il progetto Garanzia Giovani Calabria che ha
consentito la presa in carico e l'accompagnamento di circa 25.000 giovani;
nel percorso
che la Regione Calabria dovrà portare avanti per giungere alla sottoscrizione
della Convenzione con il Ministero del lavoro, si dovrà prevedere: la certezza
dell'impiego del personale, come previsto dal comma 2, dell'art. 30 del D.lgs.
165/2001, senza che venga scalfito lo status giuridico di dipendente pubblico,
l'adeguata copertura finanziaria, in linea con gli orientamenti operativi già
messi in atto dalle altre Regioni, considerando anche le problematiche legate
al personale precario e part-time delle province di Reggio Calabria e di
Catanzaro;
tale
processo dovrà realizzarsi, fino all'eventuale passaggio all'ANPAL, mediante
l'assegnazione temporanea dei dipendenti dei CPI ad una "struttura interna
dedicata" della Regione Calabria per lo svolgimento delle attività
connesse con i servizi e con le misure di politiche attive del lavoro;
in attesa
della conclusione del dibattito sulla riforma costituzionale e del transito dei
dipendenti dei CPI verso la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL), ai sensi della riforma contenuta nel D.lgs. 150/15, tale
struttura garantirà senza soluzione di continuità i servizi per l'impiego,
ciascuno sul proprio territorio;
in
alternativa, così come avvenuto in altre regioni italiane e, in adesione alle
ulteriori previsioni della Conferenza Stato-Regioni, potrebbe essere possibile
assicurare la gestione dei servizi per l'impiego mediante una delega
provvisoria agli Enti di area vasta garantendo a queste ultime le risorse
appositamente previste e nella misura di 2/3 a carico del Ministero del Lavoro
ed 1/3 a carico della Regione Calabria, anche mediante il ricorso ai Fondi
Europei;
l'Assemblea
dei CPI ha attivato lo stato di agitazione proprio per la prospettata ipotesi
palesata dalla Regione Calabria di muoversi verso altre soluzioni, che non
trovano il consenso dei lavoratori poiché lesive dei diritti soggettivi dei
dipendenti e che porterebbero ad una fase di ulteriore confusione nella gestione
delle politiche attive in Calabria -:
quali sono
le azioni che intendono assumere il Presidente della Giunta ed il Governo
regionale per far fronte alla vertenza lavorativa dei dipendenti dei CPI,
specialmente di fronte alle motivazioni del loro stato di agitazione;
se si
intende attivare un proficuo confronto con le organizzazioni sindacali per
programmare e definire al meglio il futuro lavorativo dei dipendenti dei CPI e
senza ledere i loro diritti;
se si
intende tenere distinti i percorsi dei dipendenti dei centri per l'impiego da
eventuali percorsi di stabilizzazione in atto e in animo della Regione Calabria
che coinvolgono i pur sacrosanti diritti dei precari impiegati nei diversi enti
strumentali della Regione Calabria;
quali sono i
tempi di attuazione della Riforma del personale dei CPI della Regione Calabria,
in considerazione del fatto che si è in netto ritardo rispetto alle altre
Regioni italiane.
(125;
22.01.2016)
Guccione. Al Presidente
della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
la Regione
Calabria ha in itinere la costruzione dei tre nuovi ospedali di Vibo Valentia,
della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro per un importo complessivo di €
438.020.737,32 di risorse già stanziate;
nel marzo
2015 è stato predisposto l'avvio delle attività progettuali per il nuovo
ospedale di Vibo Valentia previa sottoscrizione del protocollo d'intesa per la
tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici presso la
prefettura di Vibo Valentia;
per il nuovo
ospedale della Sibaritide è stato sottoscritto nel mese di settembre 2014 il
contratto tra la Regione Calabria, l'Asp di Cosenza e la società Ospedale della
Sibaritide società consortile per azioni;
per il nuovo
ospedale della Piana di Gioia Tauro è stato sottoscritto il contratto nel mese
di marzo 2015 tra Regione Calabria, l'Asp di Reggio Calabria e la società
Ospedale della Piana di Gioia Tauro società consortile a responsabilità
limitata;
per il nuovo
ospedale di Vibo Valentia si prevede una dotazione di 350 posti letto oltre 42 posti
letto tecnici per un totale di 392 p.l. con un impegno di spesa pari a
143.965.197,29 € e, nonostante il contratto sia stato firmato a settembre 2014,
oltre sedici mesi fa, ancora non risulta essere stato aperto il cantiere;
il nuovo
ospedale della Sibaritide prevede una dotazione di 334 posti letto per acuti e
42 posti letto tecnici per un totale di 376 p.l. per una spesa complessiva di
143.921.997,42 € e, nonostante il contratto sia stato firmato a settembre 2014,
oltre sedici mesi fa, ancora non risulta essere stato aperto il cantiere;
per il nuovo
ospedale della Piana di Gioia Tauro si prevede una dotazione di 314 posti letto
per acuti oltre 38 posti letto tecnici per un totale di 352 p.l. totali, con un
impegno di spesa pari a 150.133.542,61€ e, nonostante il contratto di
concessione è stato firmato a marzo 2015, oltre dieci mesi fa, ancora oggi non
risulta essere stato aperto il cantiere;
l’11.12.2015
l'Inail ha pubblicato l'elenco delle domande ammissibili per l'effettuazione di
iniziative immobiliari di utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani
triennali di investimento dell'Inail selezionati a seguito dell'istruttoria
effettuata dal dipartimento per il coordinamento amministrativo e che, tale
elenco, è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
al Ministero delle Finanze per gli adempimenti di competenza e che, in questo
elenco, risulta accolta la richiesta dell'Azienda Ospedaliera Bianchi -
Melacrino - Morelli di Reggio Calabria per 180 milioni di euro-:
quali iniziative
urgenti si stanno ponendo in essere alla luce dei gravi ritardi che si
registrano sulla realizzazione dei tre nuovi ospedali e del rischio concreto di
possibili contenziosi tra le ditte aggiudicatrici e la Regione Calabria in
particolare per gli ospedali della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, per
sbloccare l'iter dell'apertura dei canteri e per la realizzazione di tre nuove
strutture ospedaliere per complessivi 1.120 posti letto e per un investimento
già disponibile pari a 438.020.737,32 € che potrebbe garantire una boccata
d'ossigeno e un rilancio del sistema economico calabrese.
(126; 25.01.2016)
Graziano. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
l'aumento dei costi di gestione e la riduzione
progressiva delle risorse disponibili, rendono necessaria una razionalizzazione
delle spese e una corretta allocazione delle risorse;
il decreto del 9/12/15, pone gravi e oggettive
difficoltà nella prescrizione di prestazioni erogabili nell'ambito del SSN con
un carico burocratico veramente insostenibile per i medici, e confuso per i
pazienti, quelli calabresi soprattutto, visto il degrado cui è giunta la nostra
sanità;
la natura giuridica del provvedimento lo rende
immediatamente operativo ma si registra la completa assenza di circolari
esplicative ed il mancato coinvolgimento degli operatori sanitari che dovranno
applicare le norme;
alcune disposizioni contenute nel decreto sono,
oggettivamente, non applicabili da un punto di vista tecnico. Di seguito ne
sono esplicitate alcune:
il
disciplinare tecnico della ricetta del SSN, di cui all'art. 50 di 30/09/2003 n
296, è stato predisposto per l'applicazione delle note limitative dei farmaci,
non per le note previste dal citato decreto del 9/12/15. Infatti, essendo
prevista la prescrizione massima di due farmaci diversi, o sei confezioni di
uno stesso farmaco, sono stati predisposti due spazi di tre caselle, nei quali
inserire le note AIFA relative ai farmaci prescritti. Facile osservare, come
nella prescrizione di analisi, ove è possibile prescrivere 8 prestazioni, non
sono presenti nel modulo otto settori diversi ove inserire le note previste nel
decreto. Pertanto, i medici, pur volendo osservare le norme per come sono state
redatte, non hanno oggettivamente spazi sufficienti per l'inserimento sul
modulo SSN . o nell'atto prescrittivo i medici dovranno indicare non solo la
motivazione della richiesta, come ovvio, ma anche il codice di prestazione e il
numero di nota, per come previsto sempre dal decreto in oggetto. Ad esempio, se
il medico a conclusione della visita ritiene necessario far eseguire al
paziente degli accertamenti e quindi degli esami non solo motiva la sua
richiesta, in calce alla ricetta, ma deve trovare nel nomenclatore o nello
stesso decreto, il numero di codice e la nota corrispondente alla prestazione
richiesta. Operazione è resa ancora più contorta e complessa se per caso
l'esame in questione prevede ulteriori codici (vedi esame colesterolo che è
identificato dalla nota 57 e poi 57a o 57b a seconda delle condizioni cliniche
del paziente);
è evidente che il suddetto decreto "Condizioni
di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni
di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN" comporta un
insieme di operazioni per cui la semplice prescrizione di esami di laboratorio
a fine vista medica, si traduce in una ricerca di codici e note che determinano
per ogni singolo esame diversi minuti di lavoro;
il decreto "Condizioni di erogabilità e
indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN" è suscettibile di una serie
di osservazioni tecnico scientifiche;
l'esame di ogni singola prestazione delle 192 poste
sotto osservazione e inserite nel decreto, sarebbe veramente troppo lunga.
Pertanto, si portano solo alcuni esempi di anomalie e mancata comprensione del
ruolo del medico e degli accertamenti stessi, che purtroppo hanno una immediata
rilevanza e maggiore impatto sulla salute dei cittadini e sull'attività medica.
In particolare, sarà posta attenzione a quanto espresso nell'allegato 1 del
citato Decreto:
Nota
63 Fosfatasi alcalina. Condizioni di erogabilità: indicata nei pazienti con
patologie primitive e secondarie a) ossee b) epatobiliari. Osservazioni: la
condizione di derogabilità, per come scritta, indica la diagnosi e non il
sospetto diagnostico. Pertanto, per come previsto nel decreto l'erogazione a
carico del SSN è possibile esclusivamente in pazienti con diagnosi già
accertata e non come supporto al sospetto clinico di: mieloma, osteomielite,
sarcoidosi, sarcoma osteogenico, insufficienza renale, metastasi epatiche e
ossee, malattia di paget osseo, ed associata a transaminasi, bilirubina e gamma
gt a patologie delle vie biliari;
Nota
76 Urato. Condizioni di erogabilità: alterazioni del metabolismo renale,
monitoraggio delle patologie citotossiche nella patologia gottosa.
Osservazioni: per come scritto in decreto, sembrerebbe escludersi la
possibilità di prescrizione nel sospetto di patologia gottosa, per familiarità,
o sospetta sindrome metabolica, rimane prescrivibile solo in caso di accertata
patologia;
Nota
80 CA 125: per come scritto in decreto, il medico curante che a seguito di
accertamenti imaging osserva una condizione dubbia per K ovarico, in attesa di
inviare la paziente allo specialista, non può prescrivere l'esame, perdendo del
tempo prezioso per la diagnosi precoce. L'esame potrà essere richiesto
esclusivamente dallo specialista;
Nota
82 Antigene carboidratico (CAI9.9): situazione analoga alla precedente. Peraltro,
erroneamente, in tutte e due le note, si fa riferimento ad una diagnosi già
eseguita di neoplasia e non al sospetto diagnostico;
Nota
90. Gruppo sanguigno ABO e RH: non più prescrivibile e inseribile nel fascicolo
sanitario del paziente, (uniche condizioni di erogabilità: trapianto e
gravidanza);
Nota
50 e 51: l'Alfa Amilasi (frazione pancreatica) è prescrivibile solo come
indagine di II livello, dopo aver richiesto l'amilasemia. Ma l'amilasemia è a
rischio inappropriatezza se prescritta al di fuori della diagnosi di patologie
delle ghiandole salivari;
In molti casi, il decreto contraddice quanto già
espresso in precedenti norme a tutela delle patologie croniche.
Alcuni esami prescrivibili e gratuiti per
ipertensione, diabete, asma, allergie, sembrerebbero non più prescrivibili,
creando una generale confusione interpretativa ai medici.
Tutto
questo ricade sulla qualità dell’assistenza per i cittadini: Aumento delle file
dal proprio medico curante, aumento delle liste d'attesa per le attività
specialistiche. Quindi un vero incubo burocratico amministrativo;
Tutto questo può tradursi in aumento dello stress
lavorativo per i medici ed aumento delle ore di lavoro per singola prestazione.
Infatti, alla luce delle nuove norme basta semplicemente pensare al tempo
necessario per le prescrizioni degli esami ed al numero di viste che il medico
effettua ogni giorno, per intuire quanto tempo verrà sottratto alle attività
cliniche per assolvere a obblighi burocratici non presenti in nessun altra
nazione europea.
Tale situazione, infine, compromette la serenità
lavorativa dei medici del SSN e, per alcuni aspetti, contraddice le norme
Costituzionali che tutelano la salute dei cittadini -:
quali azioni intende portare avanti al fine di
tutelare, anche in questo, caso il diritto alla salute dei cittadini, che
devono potersi rivolgere al SSN sicuri che venga fatto tutto quanto necessario
per garantire la loro salute, anche per l'aspetto preventivo e la diagnosi
precoce, senza appesantimenti burocratici e senza che il contenimento della
spesa sanitaria si trasformi anche in questo caso in un danno per il cittadino
e per i medici;
quali proposte intende fare in seno alla Conferenza
Stato-Regioni affinché il succitato Decreto possa essere applicabile senza
ledere in alcun modo il diritto alla salute dei cittadini;
se intende procedere ad una sospensione, oltremodo
opportuna, come già fatto ad esempio dalla Regione Toscana, in attesa di
verifiche e disposizioni chiare ed applicabili.
(127;
1.02.2016)
Salerno. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
sul Burc n. 13 del 24 marzo 2014 è stato pubblicato
"L'avviso pubblico per l'accesso al Credito sociale a favore di coloro che
versano in situazioni di temporanea difficoltà economica";
i finanziamenti che devono essere erogati hanno lo
scopo di consentire alle famiglie residenti nel territorio calabrese di
soddisfare esigenze connesse a condizioni di particolare e temporaneo disagio
concernente esigenze abitative, di tutela della salute o attinenti a percorsi
educativi e di istruzione o alla realizzazione di progetti di vita familiare
volti a sviluppare e migliorare condizioni sociali, economiche e lavorative
delle famiglie stesse;
i prestiti erogati a favore delle persone fisiche in
condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale possono avere un
importo massimo di 10.000,00 euro e la durata massima del periodo di
ammortamento è fissata in 60 mesi;
tali finanziamenti non sono assistiti da garanzie
reali proprie al fine di costituire un aiuto reale alle famiglie che non
riescono ad accedere al sistema creditizio;
la dotazione finanziaria iniziale era di 20.000.000
di euro, ma successivamente l'attuale Governo regionale ha ritenuto di
disimpegnare € 10.000.000 (DDG 2929 del 02/04/2015 - Delibera di Giunta n. 124
del 20/04/2015 a favore degli ammortizzatori sociali);
le domande pervenute sono oltre n. 6.000, di cui
esaminate e deliberate dal Comitato del Credito Sociale in primo esame circa n.
3.800;
il Comitato del Credito Sociale ha esaminato e
deliberato circa n. 1.600 pratiche con valutazione definitiva, delle stesse
circa n. 400 sono state trasmesse al Dipartimento Lavoro (novembre/dicembre
2014) e regolarmente pubblicate sul BURC e parzialmente erogate per circa €
500.000,00; e n. 1.200 circa trasmesse al Dipartimento Lavoro (da gennaio a
dicembre 2015) e mai pubblicate sul BURC e mai deliberate ed erogate;
le pratiche ritenute ammissibili sono circa n. 1.000
con un impegno di spesa di circa € 4.800.000 -:
quale sia il reale intendimento del Governo
Regionale in riferimento all'effettiva concessione dei finanziamenti ai
beneficiari dell'Avviso pubblico.
(128;
02.02.2016)
Orsomarso. Al Presidente
della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
in data
19.01.2016, alle ore 13:00 circa, si bloccava la circolazione sul tratto
autostradale A3 tra Rogliano e Altilia Grimaldi a causa della neve caduta in
quelle ore;
circa 200
veicoli e centinaia di persone rimanevano bloccate in coda per quasi 10 ore e
comunque sino a che, solo nella notte, intorno alle ore 00:30, ai veicoli
veniva finalmente consentito di riprendere la marcia;
si è
successivamente accertato che la neve caduta, per come previsto nei giorni
precedenti, aveva raggiunto un'altezza di pochi centimetri;
il tratto è
di competenza dell'ANAS che non ha provveduto a prevenire l'evento né a
rimuovere l'ostacolo tempestivamente, tant'è che nella stessa notte
dell'occorso il Presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, decideva di
attivare il commissariamento della struttura di Esercizio dell’A3
Salerno-Reggio Calabria;
durante
l'incresciosa permanenza delle vetture in coda per 10 ore circa, le persone
presenti non ricevevano alcun tipo di assistenza, né dì soccorso;
erano
presenti donne, anche in stato di gravidanza, bambini, tra cui uno appena
dimesso dall'ospedale, anziani, malati, persone sprovviste di medicinali, tutti
rimasti all'oscuro di quanto stesse accadendo e disinformati circa la durata
del blocco stesso;
nessuno è
passato per portare loro almeno dell'acqua o per verificare se vi fossero
esigenze particolari cui provvedere con immediatezza;
le persone
presenti rimanevano per circa 10 ore senza servizi igienici, si ribadisce anche
senza acqua, molti senza poter utilizzare il proprio telefono cellulare per informare
i familiari circa le proprie condizioni e per rassicurarli;
diverse
persone, venivano colpite da crisi di panico; altre persone, rimaste in coda
all'interno della galleria ivi presente, temevano per la propria incolumità a
causa dei gas emanati dalle vetture con motore acceso per usufruire di un
minimo di riscaldamento;
il tutto
avveniva in totale assenza di qualsivoglia tipo di supporto, anche solo morale
e informativo circa quanto stesse accadendo;
nonostante
ciò, durante una trasmissione televisiva regionale, ma anche su diverse testate
giornalistiche, il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Autonoma della
Protezione Civile, il dott. Carlo Tansi, ha giustificato l'assenza dì soccorso
dal parte della Protezione Civile per tutta la durata del blocco autostradale
asserendo che l'ANAS ha impedito il passaggio dei mezzi della protezione civile
per prestare soccorso alle centinaia di malcapitati;
è oltremodo
inverosimile che l'organo deputato a garantire l'incolumità delle persone,
delle cose e dell'ambiente, non abbia provveduto a prestare soccorso agli
sventurati automobilisti e loro passeggeri per un presunto "ALT"
dell'ANAS;
laddove tale
circostanza fosse veritiera, è doveroso che la Protezione Civile spieghi perché
non ha proseguito a piedi per prestare soccorso, lasciando nel più completo
stato di abbandono centinaia dì persone in preda al panico, in mezzo alla neve,
totalmente disinformate circa quanto stesse accadendo, senza acqua, medicinali
e servizi igienici; peraltro, tale carenza di soccorsi e assistenza, dovrà
essere chiarita anche alla luce della recente deliberazione del Consiglio che,
nella seduta dell'11.08.2015, su proposta del presidente Oliverio, ha approvato
di istituire nell'ambito del Dipartimento Presidenza e alle dirette dipendenze
del Presidente della Giunta regionale, l'Unità Autonoma Protezione Civile,
conferendo successivamente l'incarico di Dirigente responsabile al dott. Tansi
-:
quali sono
le motivazioni che hanno determinato il mancato intervento della Protezione Civile
regionale in soccorso delle centinaia di persone bloccate sull'A3 in data
19.01.2016 nonché le motivazioni del mancato coordinamento tra le autorità
preposte all'attività dì prevenzione ed intervento.
(123;
22.01.2016)
Il Consiglio
regionale della Calabria,
premesso che:
in relazione
all'attuazione di una strategia regionale che garantisca un sistema di
infrastrutture e di servizi per la mobilità delle persone e delle merci
integrato con le grandi reti di trasporto nazionale ed europee, appare necessario
potenziare, in Calabria, le trasversali stradali e ferroviarie per
l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio
Ionico;
nella
condizione attuale il sistema dei trasporti calabrese soffre di alcune
criticità, tra cui le più evidenti sono:
1.mancanza
di integrazione intermodale e intramodale (gli esempi più evidenti sono i
collegamenti dei porti e degli aeroporti con la rete ferroviaria);
2.l'incertezza
nei tempi di realizzazione delle opere;
3.la scarsa
capacità di governare i processi di pianificazione, progettazione e
realizzazione del sistema; ciò è connesso alla scarsa capacità, negli anni
passati, di spesa dei fondi europei destinati a migliorare il sistema dei
trasporti calabrese;
l'Autostrada
A3 Salerno-Reggio Calabria è la principale arteria autostradale che attraversa
il territorio regionale. Realizzata negli anni '60 risulta abbastanza antiquata
per gli standard attuali, esclusi i tratti recentemente ammodernizzati. Su 443
km di autostrada da ammodernare, sono stati già stanziati nel periodo
1998/2015, 8,233 miliardi di euro, di cui 7 miliardi spesi e 1,233 miliardi di
lavori in corso o da appaltare. Sui lotti residui, circa 58 km, nell'allegato
Infrastrutture del DEF di aprile 2015 - Programma delle infrastrutture
strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si calcolava una
spesa di 3.079 milioni di euro, di cui 795 milioni già disponibili. Sui tratti
finanziati si procederà come da programmi originari. La rivoluzione "low
cost" proposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
collaborazione con l'ANAS interesserà invece il macrolotto 3.4 Morano- Sibari,
il macrolotto 4.1 Cosenza-Rogliano ed il tratto Pizzo-Sant'Onofrio. In tutti
questi casi i nuovi progetti prevedono l'adeguamento in sede anziché le nuove
tratte in variante. Il costo residuo di questi appalti crolla dunque da 2,1
miliardi a circa 900 milioni di euro. Il costo complessivo per completare
l'ammodernamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria scende dai 3.079 milioni
di euro indicati nell'allegato Infrastrutture ai 1.765 milioni indicati nel
Piano ANAS 2015/2019, di cui 795 milioni già disponibili ed il resto delle
risorse da reperire con le nuove risorse della Legge di Stabilità;
la Strada
Statale 106 Jonica (SS 106) è una strada statale italiana che si estende per
491 km da Reggio Calabria a Taranto, percorrendo tutta la costa jonica di
Calabria, Basilicata e parte di quella pugliese. Si tratta di un'arteria
fondamentale per i collegamenti tra la Calabria e la Puglia e l'A14 oltre che
per il trasporto interno fra l'area della Sibaritide, il Crotonese, lo Ionio
Catanzarese, la Locride e il versante sud-orientale dell'Aspromonte. La tratta
pugliese e lucana è stata ammodernata a due carreggiate con doppia corsia per
senso di marcia e una sezione di 18,60 metri (tipo III della norma CNR 78/80)
mentre la rimanente tratta calabrese dovrebbe essere ammodernata in base alla
normativa attualmente in vigore (D.M. 5/11/2001) con una sezione di 23 metri
(strada extraurbana principale). Su 491 km di tracciato, l'ANAS ha già eseguito
l'ampliamento a quattro corsie di tutto il tratto ricadente nella Regione
Puglia (39 km) e nella Regione Basilicata (37 km). In Calabria sono stati
realizzati nuovi tratti a 4 corsie tra Rocca Imperiale e Roseto Capo Spulico
(CS), 5 km a ridosso di Crotone, 17 km tra Squillace e Simeri Crichi (CZ) e
infine 25 km tra Locri e Roccella Jonica (RC). Altri 6 km sono stati
ammodernati con due corsie di marcia tra Bova Marina e Palizzi. Sono in corso di
realizzazione i lavori per tre nuovi tratti: raccordo Firmo-Sibari,
collegamento alla SS 280 e la variante di Palizzi. Nei 71 km tra Sibari e
Crotone erano previsti fino ad un anno fa due megalotti dal costo complessivo
di 5,1 miliardi di euro, con nuove tratte fuori sede. Ora l'ANAS ed il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno proposto nuovi progetti
con semplice adeguamento dell'attuale strada a sezione tipo CI (strada
extraurbana secondaria) con costo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, da
finanziare con le nuove risorse nell'ambito del Piano 2015/2019. A ciò si
aggiunga il tasso di alta mortalità per incidenti stradali registratisi su
questa arteria spesso a causa delle precarie ed obsolete condizioni della
strada stessa;
gli appalti ripartono
dappertutto, come più volte evidenziato, agli organi di informazione, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed invece solo in Calabria vengono
ridotti.
Impegna la
Giunta regionale ed il Presidente della Regione Calabria
a capire
come saranno destinati quei flussi finanziari, che sono stati risparmiati
riducendo i costi dei progetti per l’ammodernamento di queste due importanti
opere a rete della nostra regione;
a farsi
promotori di iniziative volte al ripristino dei finanziamenti iniziali, facendo
comprendere sia all'ANAS. che al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l'importanza strategica, ed in un certo senso anche
"vitale", che riveste il completamento dei lavori di ammodernamento
di alcuni tratti calabresi dell'A3 e l'ammodernamento - che in alcuni casi
diventa messa in sicurezza - della Strada Statale 106 Jonica;
a ricercare
ogni adeguata soluzione affinché le opere in oggetto vengano completate ed
adeguate nel minor tempo e nel miglior modo possibile.
(49;
13.01.2016) Greco
Il Consiglio
regionale della Calabria,
premesso che:
con decreto
del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1988 veniva istituita l'Autorità
Portuale di Gioia Tauro. Successivamente, con vari specifici provvedimenti
normativi tale autorità ampliava i propri limiti circoscrizionali;
attualmente
detta Autorità include oltre il porto di Gioia Tauro anche quello di Palmi,
Villa San Giovanni, Corigliano Calabro e Crotone;
la rilevanza
internazionale di tale struttura è ben nota ed è una risorsa cruciale per la
Calabria;
considerato
che:
fra i
provvedimenti inclusi nei recenti decreti attuativi della riforma della
Pubblica Amministrazione è prevista una sostanziale riforma delle autorità
portuali;
tali
autorità saranno sottoposte a una sostanziale riforma e riduzione (da 24 a 15);
secondo
quanto emerso e poi evidenziato dagli organi di stampa, il Governo avrebbe
predisposto un piano di accorpamento fra le autorità di Messina e quella di
Gioia Tauro;
verrebbe
così creata l'Autorità portuale del "Mare Tirreno meridionale" che
includerebbe i seguenti porti: Gioia Tauro, Crotone porto vecchio e nuovo,
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina.
Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
tale
situazione non è affatto rispondente a criteri di oggettiva razionalità
politica;
rilevato
che:
l'accorpamento
dei vari porti calabresi, in un'unica autorità è di per sé condivisibile.
Viceversa, la creazione di una struttura unica che includa porti di un'altra
regione (Messina e Tremestieri) è di per sé opzione priva di fondamento;
naturalmente,
tale considerazione esula da ogni argomentazione campanilistica e si fonda,
unicamente, su una valutazione ponderata e oggettiva;
la scelta
del Governo nazionale, infatti, se confermata, depotenzierebbe enormemente il
porto di Gioia Tauro e assesterebbe il colpo mortale a ogni progetto di
crescita della Calabria. Proprio tale porto, infatti, rappresenta il fulcro e
il motore propulsivo di una rinnovata politica di crescita della Calabria;
con tale
riforma, inoltre, i porti di Crotone e Corigliano Calabro sarebbero
depotenziati sensibilmente nella loro vocazione crocieristica;
l'autonomia
organica e funzionale del porto di Gioia Tauro e quello del sistema portuale
calabrese subirebbero, in tal modo, un colpo mortale. E con esso anche le
speranze di emancipazione di una regione che registra ben noti ritardi
economici, sociali e politici;
impegna la
Giunta regionale ed il Presidente della Regione Calabria
ad intraprendere appropriata iniziativa
politica e istituzionale, presso il Governo Nazionale affinché siano conseguiti
i seguenti obiettivi:
- difesa
dell'autonomia funzionale ed organica dell'ente Autorità portuale di Gioia
Tauro nel quadro di una strategia politica di valorizzazione del sistema
portuale calabrese;
- esclusione
da detta Autorità, di ogni sistema portuale estraneo ai confini regionali della
Calabria.
(50;
15.01.2016) Mangialavori
Il Consiglio regionale,
premesso che:
nelle date
del 30, 31 ottobre e 01 e 02 novembre 2015 vaste aree di territorio della Provincia
di Reggio Calabria, con particolare riferimento all'intera area della Locride,
sono state interessate da eccezionali eventi alluvionali che hanno determinato
ingenti danni, tra l'altro, alle infrastrutture rurali, alle aziende agricole
ed al loro potenziale produttivo;
atteso che,
in conseguenza della citata calamità naturale, il tessuto economico-produttivo
del comparto agricolo ed agro-alimentare ha subito un ulteriore indebolimento
vedendo seriamente minate le prospettive di tenuta e di crescita nei mercati di
riferimento;
considerato
che in data 20.11.2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria 2014 - 2020 che consta tra l'altro, nella articolazione delle Misure a
sostegno del comparto, della Misura 5 concernente il "Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione";
rilevato che
il territorio flagellato dagli eventi alluvionali di che trattasi necessita di
adeguati interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico onde
limitare, per tale via, gli effetti negativi sui suoli agricoli e sulle
infrastrutture rurali;
ritenuto in
particolare che gli interventi declinati nella Misura 5 del Psr Calabria
2014-2020, se efficacemente e tempestivamente attuati, possono contribuire a
mitigare gli effetti negativi sui suoli agricoli in conseguenza del verificarsi
di calamità naturali e contribuire, pertanto, al miglioramento del potenziale
del comprensorio agricolo e delle aziende;
dato atto,
altresì, del positivo esperimento delle azioni messe in campo dal Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria che -
successivamente agli eventi alluvionali del 12.08.2015 abbattutisi nei
territori dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro - mediante apposito avviso
pubblico dell'ottobre 2015 ha selezionato il finanziamento di interventi di
ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate nonché di
prevenzione del rischio idrogeologico, con fondi a valere sulla Misura 126 del
Psr 2007-2013, già in corso di attuazione e completamento;
impegna la
Giunta regionale:
ed il
Presidente della Regione Calabria ad attivare ogni iniziativa utile e
necessaria affinché il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
proceda, con urgenza, alla pubblicazione del Bando per la selezione degli
interventi da ammettere a finanziamento nella ambito della Misura 5 del Psr
Calabria 2014-2020, circoscrivendone la localizzazione al territorio della
Provincia di Reggio Calabria interessato dalla calamità naturale (alluvione)
del 30,31 ottobre e 01, 02 novembre 2015 per come delimitato dalle autorità
competenti;
a garantire
la priorità di intervento nelle suddette aree con congrua disponibilità di
risorse finanziarie.
(51;
08.02.2016) Arruzzolo
Il Consiglio regionale,
premesso che:
la situazione dell'ordine pubblico nel lametino è sempre più
allarmante, come testimoniano gli ultimi episodi di cronaca che segnalano una
nuova e pericolosa escalation, con atti intimidatori, ordigni e incendi ai
danni di operatori economici, imprenditori, giornalisti e rappresentanti delle
istituzioni;
Lamezia, la terza città della Calabria, si sta tramutando in uno
scenario di guerra dove la criminalità cerca di attuare una forma di
rappresaglia, per rivendicare il controllo del territorio;
solo nel corrente mese di febbraio il numero di episodi registrati fa
emergere un picco di atti intimidatori nettamente più alto, rispetto alla
casistica già assai elevata di analoghe vicende che si rilevano in questo
comprensorio;
le brillanti operazioni della magistratura e delle forze dell'ordine
hanno colpito duramente i clan, attraverso numerosi arresti e la sottrazione di
ingenti patrimoni illecitamente accumulati dalle varie consorterie criminali;
proprio i risultati ottenuti sul fronte dell'indebolimento della ‘ndrangheta, sia sotto il profilo
militare che dal punto di vista patrimoniale, stanno ingenerando un tentativo
delle forze malavitose volto a ripristinare condizioni di controllo del
territorio fondate su atti di prevaricazione e sulla forza intimidatoria
tipicamente mafiosa;
alla luce di tutto ciò, oggi la Calabria, e Lamezia Terme in
particolare, vivono una condizione di emergenza che mina le libertà personali,
democratiche ed economiche dei suoi cittadini;
impegna la Giunta regionale ed il Presidente della Regione Calabria
ad intraprendere un'opportuna
iniziativa politica ed istituzionale, presso i competenti ministeri
dell'Interno e della Giustizia, affinché la situazione di Lamezia sia
monitorata con particolare attenzione. A tal fine, si ritiene indispensabile
rafforzare le dotazioni di uomini, mezzi e risorse finanziarie per le forze
dell'ordine e per la magistratura in questo comprensorio, nonché promuovere
azioni concrete e qualificanti per la promozione della legalità e contro le
mafie, a cominciare dal coinvolgimento diretto del mondo della scuola,
dell'associazionismo e di tutte le altre agenzie educative che contribuiscono
alla formazione dei giovani”.
(52; 8.02.2016) Scalzo
Art.
1
(Principi
e finalità)
1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce
la necessità dell'istituzione del Registro tumori della popolazione della
Regione Calabria, attraverso la rete di registri tumori, per come individuati
nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e,
precisamente, Cosenza -Crotone, Catanzaro -Vibo Valentia e Reggio Calabria, al
fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto
il territorio calabrese. Sono previste, altresì, le sub articolazioni di Vibo
Valentia e Crotone, dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiscono nei
registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza.
Art.
2
(Istituzione
del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori)
1. E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri
tumori composto da:
a) il Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute e
politiche sanitarie, o un suo delegato;
b) i responsabili dei registri sub regionali di Cosenza -Crotone,
Catanzaro -Vibo Valentia e Reggio Calabria;
c) i responsabili delle sub -articolazioni di Vibo Valentia e Crotone;
d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato;
e) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, o da un suo
delegato;
f) il Presidente dell'Associazione italiana dei registri tumori
(AIRTum), o da un suo delegato.
2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di proporre
soluzioni idonee al conseguimento, in tempi brevi, dell'obiettivo
dell'accreditamento all'AIRTum dei registri tumori non ancora accreditati e di
proporre opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto
sull'ambiente del "fenomeno cancro". Ha il compito, inoltre, di
proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione,
della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della
Regione Calabria, in sinergia con la Commissione oncologica regionale.
L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a
titolo gratuito e senza compenso alcuno.
3. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso la Direzione
strategica dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro.
Art.
3
(Interventi
ed articolazioni sul territorio regionale)
1. Con la presente legge, si interviene per il superamento del progetto
allegato alla OGR n. 289/2010, non ravvisandosi, ormai, alcuna necessità di
collaborazioni con soggetti esterni alla Regione Calabria, per come
originariamente previsto dalla predetta deliberazione.
2. Per la finalità di cui al comma 1, si demanda ai responsabili dei
registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria di approntare, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le Linee guida regionali per la
realizzazione dei tre registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria
non coperte da registro.
3. Si stabilisce, inoltre, di allocare i registri tumori di Cosenza,
Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazioni di Crotone e Vibo
Valentia, presso la Direzione strategica di ciascuna delle rispettive Aziende
sanitarie provinciali.
4. La rete dei registri calabresi segue le norme di registrazione
oncologica, secondo le indicazioni dell'AIRTum.
5. Nella fase di organizzazione del registro tumori della popolazione
delle aree non coperte, si stabilisce ogni necessaria collaborazione
istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del Regolamento e procedure
per l'accreditamento di Registro tumori di popolazione AIRTum (11 giugno 2014)
è prevista l'attività gratuita di tutoring di orientamento.
6. Il Centro di coordinamento regionale ed i singoli registri della
Calabria si avvalgono di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter
ed interaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.
Art.
4
(Clausola
di invarianza degli oneri finanziari)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, le Aziende
sanitarie provvedono in isorisorse, con personale proprio; pertanto, non sono
previsti oneri aggiuntivi, né occorre impegnare fondi previsti nel bilancio
della Regione Calabria.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione
Calabria (BURC).
Art.
1
(Integrazioni
all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)
1. Alla fine del comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale 19
aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla
qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) è
aggiunto il seguente periodo: "AI Presidente e ai componenti della
commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni
attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di
residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasferta
documentate."
Art.
2
(Integrazioni
dopo l'articolo 10)
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:
"Art.
10 bis
(Responsabilità
sociale delle imprese)
1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle
imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con
apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la
valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio
regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei
lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative
sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari
competenti.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto,
prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:
a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei
trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città) e successive modifiche;
c) del rispetto e dell'applicazione della normativa e delle relative
misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;
d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi
cinque anni;
e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda
sul totale dei lavoratori occupati;
f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli
ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti
in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro
subordinato;
g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a
tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.
3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione
promuove, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile e degli articoli 11 e
19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273), il marchio etico, inteso come elemento distintivo della Regione, del
quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per:
a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti
delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto
dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di
commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e
della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero;
c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e
commercializzati.
Art.
10 ter
(Disposizioni
specifiche per il settore agricolo)
1. Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire
un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in
agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono
istituiti presso i centri regionali per l’impiego, senza oneri finanziari a
carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa
con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di
prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali
possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni
o riassunzioni presso le imprese agricole.
2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche
con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa
intesa con i centri per l'impiego e con le organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative sul piano regionale.
3. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e
sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori,
gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese
o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i
rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande
distribuzione, allo scopo di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al
luogo della sua prestazione lavorativa.
Art.
10 quater
(Campagne
di informazione)
1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione
regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la
sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative
all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o professionalità
interne alla Regione Calabria a titolo gratuito.
2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 sono indicati
criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui
al comma 1.
Art.
10 quinquies
(Osservatorio
regionale della Calabria sull'economia sommersa)
1. La Regione Calabria istituisce, presso il dipartimento regionale
competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria
sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi
delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul
mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione
Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare,
sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di
sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge.
L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in
grado di interagire con soggetti che si occupano istituzionalmente della
gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione
e di scambio di conoscenze.
2. L'attività dell'Osservatorio consiste:
a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche
variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai
processi di emersione con particolare riguardo all'occupazione regolare, agli
indicatori di emersione e alla divulgazione delle conoscenze;
b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di
sommerso e di semi-sommerso, anche attraverso micro -ricerche territoriali con
metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non
regolare, in particolare mediante tecniche di analisi quali -quantitativa per
settori e per sistemi locali produttivi;
c) nell'analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione
e per provincia;
d) nello sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto
del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;
e) nel ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso analisi
statistiche, la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali
presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali
problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi
sulla domanda di lavoro;
f) nell'analizzare i settori di attività a rischio dì lavoro sommerso o
di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera.
3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito. La
composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e
di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione."
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 16.200,00, si provvede
per l'anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 - Altri
fondi - capitolo U070011 01 01 <Fondo occorrente per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione
del bilancio recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria
regionale)> dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018,
che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata
nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nel capitolo
U0223311405 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed
integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della
legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro
16.200,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di
risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione
annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione
Calabria (BURC).
Art.
1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi
di interesse particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici,
in conformità con quanto disposto dallo Statuto regionale ed in particolare
dagli articoli 2, comma 2, lettere f) e m), 4, 5 e 9, nonché al fine di fornire
ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le
proprie decisioni, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dì pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
2. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari,
che disciplinano la partecipazione ai processi decisionali pubblici oggetto della
presente legge.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività
dei gruppi di interesse particolare svolta nei confronti dei decisori pubblici
attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi,
documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare,
ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o
scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite
la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di
rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui
processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne
l'avvio;
b) gruppi di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni,
ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee, i gruppi, le
società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di
rilevanza non generale, anche di natura non economica;
c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a
qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse
particolare;
d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli
atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi
generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo che si
concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione, comunque
denominati;
e) decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli
Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, i
dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio
regionali, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende,
agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari
della Regione Calabria, anche di natura privata, compresi quelli del comparto
sanitario; sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle
strutture di diretta collaborazione ed i consulenti dei soggetti indicati nella
presente lettera;
f) registro: il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi
particolari, istituito ai sensi dell’articolo 3.
Art.
3
(Registro
pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)
1. Al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali
pubblici è istituito presso la Regione Calabria il "Registro pubblico dei
rappresentanti di interessi particolari". Il registro è costituito da due
sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e
strumentali a disposizione. La sezione di pertinenza della Giunta regionale
comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione,
rientranti nell'ambito dei decisori pubblici.
2. Le due sezioni del registro di cui al comma 1 sono, a loro volta,
articolate in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi. In
esse sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei
rappresentanti di interessi particolari:
a) dati anagrafici e domicilio professionale del rappresentante del
gruppo di interesse particolare;
b) dati identificativi del gruppo di interesse particolare;
c) interesse particolare che si intende rappresentare;
d) potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.
3. Con rispettive deliberazioni da adottare entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, relativamente alla sezione di pertinenza del Consiglio, e
la Giunta regionale, relativamente alla sezione di pertinenza della Giunta,
individuano l'ufficio burocratico di supporto per la tenuta del registro e dei
relativi documenti, disciplinano la sua struttura di dettaglio, le modalità di
gestione del registro ed i relativi controlli, la pubblicazione e
l'aggiornamento dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, le
modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per
l'iscrizione nel Registro, nonché ogni altro adempimento attuativo della
presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
nel rispetto dello Statuto regionale, le sanzioni di cui all'articolo 7, comma
2 ed i criteri di determinazione delle stesse.
4. Le informazioni e i dati di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui
al comma 3 sono pubblicati, anche in formato aperto, in apposita sezione
dedicata e accessibile del sito internet istituzionale rispettivamente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale. La pubblicazione e l'aggiornamento
degli stessi integrano gli obblighi di pubblicazione prescritti dal d. lgs. n.
33/2013 e sono oggetto di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso
decreto legislativo.
Art.
4
(Accreditamento,
requisiti e modalità di iscrizione nel registro)
1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi
particolari, i gruppi d'interesse, ivi comprese le categorie economiche,
sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e
le loro articolazioni provinciali, sono tenuti ad accreditarsi mediante
iscrizione in una o entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 3. L'iscrizione
in una delle due sezioni del registro consente di svolgere attività
indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici disciplinati dalla
presente legge.
2. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse,
nazionali o esteri, che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano costituiti da
almeno due mesi alla data della domanda di iscrizione.
3. L'istanza per l'accreditamento deve essere presentata alla Regione
dal rappresentante di interessi particolari a nome del gruppo di interesse,
entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza. I rapporti tra
ciascun gruppo di interesse ed il proprio rappresentante sono disciplinati
dalle norme del codice civile e della legislazione statale in materia di
rappresentanza e mandato.
4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi
particolari:
a) deve avere compiuto il diciottesimo anno di età;
b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati
contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica,
l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere
mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato
riabilitato;
d) non deve avere ricoperto la carica di consigliere o assessore della
Regione Calabria nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione nel
registro;
e) non deve essere stato dipendente della Regione Calabria o degli
altri enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei due anni precedenti
alla domanda di iscrizione, né esserlo all'atto della stessa;
f) non deve godere, in ragione della professione o di prerogative
speciali, di accesso privilegiato alle sedi istituzionali e delle pubbliche
amministrazioni, a meno che non rinunci espressamente a tali prerogative;
g) non deve avere ricevuto interdittive antimafia;
5. Per l'iscrizione nel registro, il gruppo di interesse particolare
produce:
a) domanda di iscrizione redatta sotto la personale responsabilità
dell'istante, contenente i dati anagrafici dello stesso e le dichiarazioni
relative ai requisiti elencati al comma 4;
b) atto costitutivo del gruppo di interesse particolare;
c) statuto del gruppo di interesse particolare;
d) deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza
esterna del gruppo;
e) copia del Codice etico di cui all'articolo 10 debitamente
sottoscritta, qualora lo stesso sia già adottato ed efficace.
6. L'istanza di iscrizione è presentata a mezzo di posta elettronica
certificata. La Regione, espletate le verifiche sulla regolarità e completezza
della domanda e sulla sussistenza dei requisiti specificati nel presente
articolo, procede all'iscrizione nel registro entro quarantacinque giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via
telematica. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, l'ufficio di
supporto alla tenuta del registro procede all'aggiornamento e alla
pubblicazione dei relativi dati sul sito internet regionale.
7. Qualora, a seguito di controlli effettuati dagli uffici individuati
nelle deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3, risulti che il gruppo
d'interesse particolare interessato non possieda o abbia perso i requisiti
previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ovvero l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della rispettiva competenza,
comunicano l'esito del controllo al rappresentante del gruppo di interesse
particolare e dispongono la cancellazione del gruppo stesso dal registro.
Art.
5
(Prerogative
dei rappresentanti di interessi particolari)
1. L'attività dei rappresentanti di interessi particolari costituisce
positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico
Ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza
istituzionale e nel rispetto della natura pubblica dei provvedimenti oggetto di
intervento, osservando i vincoli previsti dalle leggi in materia e la
disciplina del procedimento amministrativo. A tal fine, i rappresentanti dei
gruppi di interesse, iscritti nel registro di cui all'articolo 3, possono:
a) chiedere di essere sentiti dalle commissioni consiliari o da singoli
consiglieri regionali, dalla Giunta regionale o da suoi componenti, dai
dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta ed il Consiglio, dagli
organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle
rispettive competenze;
b) presentare agli organi consiliari compresi i singoli gruppi
consiliari ed i singoli consiglieri regionali, alla Giunta regionale o a suoi
componenti, ai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta ed il
Consiglio, agli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei
decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle
rispettive competenze, in forma orale o scritta ed anche telematicamente,
proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o
comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), intesi a perseguire
le finalità dei propri gruppi di interesse, fermo restando il principio di
autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie
modalità di relazione; salvo che rientrino nelle categorie di atti soggetti
all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria), ovvero rientrino nell'ambito dei dati oggetto di obbligatoria
pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, i documenti e le informazioni di
cui alla presente lettera sono sottratti all'accesso, anche da parte di altri
rappresentanti di interessi particolari, fino alla conclusione del processo
decisionale pubblico per il quale sono state prodotte, o anche successivamente
qualora lo richieda il rappresentante di interessi particolari;
c) accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta
regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli
atti di loro interesse/ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei
lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nel rispetto dei principi
della legge n. 241/1990, e della l.r. n. 19/2001, fatte salve le specifiche
disposizioni di legge in materia di partecipazione all'attività amministrativa;
d) seguire, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio
regionale e delle commissioni consiliari, con esclusione dei lavori della
Giunta/salvo diversa decisione della stessa ai sensi dell'articolo 35 dello
Statuto regionale, secondo le modalità definite a norma dell'articolo 3, comma
3, della presente legge e nel rispetto dei regolamenti interni.
2. Le commissioni consiliari possono svolgere, in via prioritaria,
audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro
richiesta o di propria iniziativa, per gli ambiti di interesse del Consiglio.
In tal caso, il Presidente della commissione consiliare competente, ave non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
dell'istruttoria, accoglie la richiesta qualora il gruppo sia portatore di
interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del
giorno, dando priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza
nazionale. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto
dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni, definite con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. In modo analogo a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale,
gli Assessori, i dirigenti, gli organi di vertice degli enti strumentali
regionali e tutti gli altri soggetti rientranti nella categoria dei decisori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ciascuno per le rispettive
competenze e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla
presente legge, possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi
iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa. Qualora non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
dell'istruttoria o da attività d'ufficio, la richiesta di audizione viene
accolta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto
dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione, ovvero
con il provvedimento da assumere nell'ambito dei processi decisionali
disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori forme di partecipazione
definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dello Statuto, della
presente legge e dei regolamenti interni.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le attività di rispettiva
competenza e anche con riferimento alle rispettive articolazioni interne e ai
rispettivi componenti, definiscono le forme e le modalità di esercizio
dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto dei
principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza. Nel
predetto termine la Giunta regionale definisce, altresì, le disposizioni
attuative con riferimento agli enti strumentali della Regione Calabria, fatte
salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.
5. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti
regionali, anche interni, relativamente ai lavori del Consiglio e della Giunta,
in merito alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle
commissioni sulle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità
delle consultazioni stesse.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore
maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni
provinciali.
Art.
6
(Obblighi
dei rappresentanti dei gruppi di interesse particolare)
1. Nello svolgimento della loro attività di rappresentanza presso i
decisori pubblici, i rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nel
registro di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
a) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza
istituzionale;
b) osservare la riservatezza riguardo alle informazioni su persone o
fatti, di natura non pubblica ed estranei all'interesse rappresentato, di cui
essi vengano a conoscenza nell'espletamento o in occasione della loro attività
di rappresentanza;
c) comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio od offerta
in denaro di importo superiore a 150 (centocinquanta) euro erogato, anche
indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari, compresi quelli donati
in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi
similari, salvi i divieti previsti dalle leggi penali;
d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed
informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a questioni che, a qualunque
titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;
e) trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la
propria responsabilità, all'ufficio competente per la tenuta della sezione del
registro ove sono iscritti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una
dettagliata relazione, in formato aperto, concernente l'attività svolta
nell'anno precedente e comprendente in particolare:
1) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari
svolte, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi impiegati, ed i relativi
contenuti;
2) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state
svolte le attività;
3) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate
per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ivi comprese quelle di cui
alta lettera b) del presente comma;
f) osservare le disposizioni contenute nel Codice etico di
comportamento di cui all'articolo 10.
2. La relazione di cui al comma 1, lettera e) è pubblicata
dall'amministrazione nell'apposita sezione dedicata ed accessibile del sito
istituzionale. Si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, in tema di
obbligo di pubblicazione ed accesso civico.
3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale in
quanto reato, ai rappresentanti dei gruppi di interesse è vietato esercitare,
nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere
sull'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.
Art.
7
(Sanzioni)
1. I decisori pubblici comunicano i fatti che possono presentare
violazione delle norme di comportamento, previste dal precedente articolo 6, da
parte dei rappresentanti dei gruppi di interesse. La predetta comunicazione è
indirizzata:
a) alla Giunta regionale per quanto concerne i componenti della Giunta,
le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;
b) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto
riguarda il Consiglio regionale e le sue articolazioni.
2. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità ai criteri
predeterminati con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, in base
alla gravità della violazione accertata, commina una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo formale;
b) sospensione temporanea;
c) revoca dell'iscrizione.
3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali di Giunta e Consiglio, nell'apposita
sezione prevista dall’articolo 3, comma 4.
4. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può
chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla revoca
stessa.
Art.
8
(Facoltà
ed obblighi dei decisori pubblici)
1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attività di
rappresentanza descritte dall’articolo 2, comma 1, lettera a), compatibilmente
con gli interessi della collettività.
2. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei
confronti dei decisori pubblici di cui alla presente legge è resa nota, ove
pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella
relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo,
ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.
Art.
9
(Coordinamento
con il Programma della trasparenza ed integrità e con il Piano
di
prevenzione della corruzione)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta
regionale, per quanto di rispettiva competenza, coordinano l'attuazione della
presente legge con quanto stabilito nel Programma triennale della trasparenza
ed integrità previsto dal d.lgs. n. 33/2013, nonché nel Piano triennale dì
prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Le misure eventualmente
adottate sono menzionate negli stessi documenti.
2. Al fine di individuare ulteriori livelli di implementazione della
presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. anche su
iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa o definire forme di
collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza,
dell'integrità e della prevenzione della corruzione.
3. Restano salve le disposizioni legislative in materia di
incompatibilità, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione,
trasparenza ed integrità.
Art.10
(Codice
etico di comportamento)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, adotta un Codice etico di
comportamento al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di
interessi particolari. 11 Codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione
nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, di cui all'articolo 3,
comma 4.
2. Il Codice, una volta entrato in vigore, viene sottoscritto dai
gruppi di interesse iscritti nel registro previsto dall'articolo 3, pena la
cancellazione dallo stesso.
Art.
11
(Verifica
e monitoraggio)
1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale,
per quanto di rispettiva competenza, ne verificano lo stato di attuazione,
individuando i punti di forza e le criticità, e proponendo al Consiglio
regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.
Art.
12
(Disposizione
transitoria)
1. In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere
di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3
entro sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di attuazione adottate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Art.
13
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art.
14
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
Art.
1
(Modifiche
alla l.r. 10/2000)
1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, concernente
"Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in
agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma
fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in
base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146", sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, dopo le parole: "i quali abbiano mantenuto la
destinazione agricola", sono inserite le seguenti: "o con
prescrizioni di inedificabililà";
2) al comma 2, le parole: "alle condizioni ed al prezzo previsti
dall'art. 4 della legge 29.05.1967, n. 379" sono sostituite dalle
seguenti: "al prezzo di cui all'articolo 3, comma 2";
b) all' articolo 3: 1) al comma 1:
1.1 dopo le parole: "aventi destinazione agricola", sono
inserite le seguenti: "o con prescrizioni di inedificabilità ai sensi dei
vigenti strumenti urbanistici";
1.2 le parole: "con pagamento stabilito in trenta annualità"
sono sostituite dalle seguenti: "con pagamento rateizzato secondo i piani
di ammortamento applicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (lSMEA) o in un'unica soluzione, fermi restando, in quest'ultimo
caso, l'imposizione dei vincoli di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione
del fondo per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula
dell'atto di vendita";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita
è determinato da tecnici interni all'ARSSA, con elaborato estimativo sulla base
del valore di mercato, secondo quanto disposto da specifico regolamento tecnico
approvato dall'ARSSA, con apposito provvedimento. La congruità di tale
valutazione deve essere dichiarata dalla Commissione di valutazione formata dal
Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore, appositamente
delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 dicembre
2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura),
coadiuvati da due funzionari dell'Azienda regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura (ARSAC)";
3) al comma 3, dopo le parole: "una unità lavorativa uomo
(ULU)" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il rispetto del
diritto di prelazione agraria. Nelle situazioni consolidate sono ricomprese le
occupazioni senza titolo di terreni della riforma fondiaria poste in essere da
manuali coltivatori della terra nel quinquennio antecedente alla data della
domanda di acquisto.";
4) il comma 4 è abrogato;
5) al comma 6, dopo le parole: "su fondi contigui ai terreni da
assegnare" sono aggiunte le seguenti: ", secondo quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57).";
6) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6 bis. In ogni caso,
l'assegnatario deve corrispondere, prima della stipula dell'atto notarile di
vendita, un indennizzo risarcitorio fissato nella misura dell' 1 per cento del
prezzo stabilito dalla Commissione, di cui al comma 2, per ogni anno di
detenzione del fondo, per un periodo massimo di cinque anni e senza
interessi.";
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le assegnazioni
provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all'entrata
in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme
particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) mediante
provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione
effettuata dalle competenti strutture dell'ARSSA, sono revocate ed i terreni
rientrano nella disponibilità dell'ARSSA per nuove assegnazioni di cui
all'articolo 2";
2) al comma 2, le parole: "con pagamento stabilito in trenta
annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della
presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "o in un'unica
soluzione, fermi restando, in quest'ultimo caso, il vincolo di indivisibilità e
l'obbligo di coltivazione del fondo per cinque anni decorrenti dalla data di
stipula dell'atto di vendita.";
d) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni immobili,
comunque acquisiti al patrimonio dell'ARSSA, per i quali non sia possibile
l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 14 dicembre
1993, n. 15, concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA)", possono essere alienati ad
enti, associazioni o privati, ad un prezzo stabilito con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 2.";
2) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: "1 bis. Gli
acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del
prezzo di vendita, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla
Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.
68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, n. 69/2001 del 12 gennaio
2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d'importanza minore (<<de minimis») e n. 70/2001 del 12 gennaio
2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, per un periodo pari a:
a) cinque anni, per importi fino a 10.000,00 euro;
b) dieci anni, per importi fino a 25.000,00 euro;
c) quindici anni, per importi superiori a 25.000,00 euro.";
3) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: "1 ter. Gli immobili,
detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un
periodo continuativo non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione
della istanza di acquisto, possono essere alienati ai detentori, e/o propri
congiunti o affini, al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, se
l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla proposta, dichiara la
disponibilità all'acquisto al suddetto prezzo, maggiorato delle somme dovute
per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i
quali non è stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato, per i
fabbricati, nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per
ogni anno di detenzione, e, per i terreni, nella misura dell'1 per cento, per
ogni anno di detenzione, per un periodo massimo di cinque anni e senza
interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione,
l'ARSSA pronuncia l'estromissione, che è atto esecutivo di diritto, ai sensi
dell'articolo 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado)";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I terreni della
riforma fondiaria, che hanno mantenuto la destinazione agricola nei vigenti
strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni, possono
essere alienati a coloro che li detengono, in via continuativa, da almeno
cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della istanza e per
un'estensione non superiore a dieci volte quella coperta dai fabbricati, sempre
che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti
previsti dalla legge 26 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, concernente
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A)".
Art.
2
(Gestione
transitoria degli acquedotti rurali)
1. Nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale
istituito dall'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
34 concernente "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011).
Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002", restano a carico
dell'ARSAC, in via transitoria, il personale e i servizi degli acquedotti
rurali.
Art.
3
(Modifiche
alla l.r. 66/2012)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione
dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in
materia di sviluppo dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art.
1 bis
(Istituzione
gestione stralcio ARSSA in ARSAC)
1. La gestione liquidatoria dell'ARSSA è incardinata in ARSAC, quale
gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e
8.
2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria
ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.
3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura
operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di
gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla
soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei
relativi costi di funzionamento.
4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito
nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 7.
5. Al direttore generale dell'ARSAC è demandata la costituzione e
l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e
finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento
regionale vigilante.
6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative
finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio,
oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello
stesso.";
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art.
9
(Risorse)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il
patrimonio dell'ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali
dell'ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il patrimonio della gestione
stralcio di cui all'articolo 1 bis".
c) al comma 1 dell'articolo 10, è soppresso il punto 1 della lettera
a);
d) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La
gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all'articolo 1 bis, pur essendo una
struttura operativa incardinata nell'organizzazione dell'ARSAC, è svolta in
modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa gestione
stralcio rispetto alla gestione corrente dell'ARSAC.".
Art.
4
(Clausola
di invarianza)
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il Consiglio regionale,
premesso
che:
è stata
presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Bova recante:
"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della
provincia di Catanzaro"; dagli Allegati alla Proposta di legge 83/101\
denominati: A 1 (Planimetrie di inquadramento generale) e A2 (Elenco Particelle
interessate) sono individuate le seguenti aree catastali del territorio del
Comune di Belcastro, denominato località "Acquavona", censite al
numero di Foglio 1: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58;
59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103;
108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144;
145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167;
168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188;
189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206;
207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254;
255; 258; 259; 260; 261;262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311;
312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333;
338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex
332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369
(ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; nelle suddette aree catastali sono collocate
31 famiglie per un numero di 82 abitanti;
visti:
l'articolo
133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “.....
le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione
dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)
sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione
di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni
comunali;
in
particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera c) del
comma 4 dell'art, 40 cosi come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17,
nella indizione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere,
con decisione motivata, " ...le popolazioni che non presentano un
interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei
gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione
infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di
eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione
distintiva dei relativi gruppi"; la proposta di legge n. 83/10" di
iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini
territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di
Catanzaro", iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n.
46031 del 12/10/2015;
considerato
che:
la Prima
Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa
elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha
adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole
all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato
ai soli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro;
la stessa
Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter
procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;
vista la
legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare: l'articolo 40, comma 1 che
prevede che il Consiglio regionale prima di procedere all'approvazione di ogni
progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione
del referendum consultivo obbligatorio; la lettera c) del comma 4 dell'art. 40
così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indizione del
referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione
motivata, "…le popolazioni che non presentano un interesse qualificato
alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul
territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle
funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al
capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi";
l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice
il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a
votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
dato atto
che:
ai sensi
dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi
diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/1983, in quanto
legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni
interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi
del citato
art. 40, comma 4, lettera c) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto
al voto sono gli abitanti della località "Acquavona" del Comune di
Belcastro residenti nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle:
16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92;
94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139;
140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162;
164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184;
185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202;
203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219;
220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301;
303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325;
326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex
332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367
(ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali
intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del
diritto di elettorato attivo perle elezioni amministrative comunali;
ritenuto:
di
accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
di procedere
alla indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;
delibera
a) di
procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate
sul progetto di legge n. 83/10^ di iniziativa del consigliere Bova recante:
"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della
provincia di Catanzaro";
b) di
definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione
popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete voi che i
confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati
secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e
dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della
frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al
Comune di Petronà?"
c) di dare
atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e
dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983,
partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella località
"Acquavona" del Comune di Belcastro nel territorio individuato al
catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55;
56; 57; 58; 59;61;62;64;92;94;98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130;
131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151;
152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168;170; 172; 175; 176; 177; 178;
179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196;
197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213;
214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263;
264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318;
320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158);
342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex
332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831;
3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina
statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative
comunali;
d) di
trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per
l'indizione del referendum;
e) di
pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Il Consiglio regionale della Calabria,
premesso che:
la
situazione dell’ordine pubblico nel Lamentino è sempre più allarmante, come
testimoniano gli ultimi episodi di cronaca che segnalano una nuova e pericolosa
escalation, con atti intimidatori, ordigni e incendi ai danni di operatori
economici, imprenditori, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni;
Lamezia, la
terza città della Calabria, si sta tramutando in uno scenario di guerra dove la
criminalità cerca di attuare una forma di rappresaglia, per rivendicare il
controllo del territorio;
solo nel
corrente mese di febbraio il numero di episodi registrati fa emergere un picco
di atti intimidatori nettamente più alto, rispetto alla casistica già assai
elevata di analoghe vicende che si rilevano in questo comprensorio;
le brillanti
operazioni della magistratura e delle forze dell’ordine hanno colpito duramente
i clan, attraverso numerosi arresti e la sottrazione di ingenti patrimoni
illecitamente accumulati dalle varie consorterie criminali;
proprio i
risultati ottenuti sul fronte dell’indebolimento della ‘ndrangheta, sia sotto
il profilo militare che dal punto di vista patrimoniale, stanno ingenerando un
tentativo delle forze malavitose volto a ripristinare condizioni di controllo
del territorio fondate su atti di prevaricazione e sulla forza intimidatoria
tipicamente mafiosa;
rilevato
che:
alla luce di
tutto ciò oggi la Calabria, e Lamezia Terme in particolare, vivono una
condizione di emergenza che mina le libertà personali, democratiche ed
economiche dei suoi cittadini;
impegna
il
Presidente e la Giunta regionale ad intraprendere un’opportuna iniziativa
politica e istituzionale, presso i competenti Ministeri dell’Interno e della
Giustizia, affinché la situazione di Lamezia sia monitorata con particolare
attenzione. A tal fine, si ritiene indispensabile rafforzare le dotazioni di uomini,
mezzi e risorse finanziarie per le forze dell’ordine e per la magistratura in
questo comprensorio, nonché promuovere azioni concrete e qualificanti per la
promozione della legalità e contro le mafie, a cominciare dal coinvolgimento
diretto del mondo della scuola, dell’associazionismo e di tutte le altre
agenzie educative che contribuiscono alla formazione dei giovani.
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni in
materia di personale della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Risoluzione consensuale anticipata del
rapporto di lavoro del personale della Regione)
1. La Giunta
regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi
ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del
vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di
incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei
dipendenti di ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale,
garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri
aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio
finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente.".
Art. 2
(Abrogazione dell'articolo 2)
1.
L'articolo 2 della l.r. n. 29/2015 è abrogato.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 3)
1. Alla fine
dell'articolo 3 della l.r. n. 29/2015 il periodo "nei limiti delle
disponibilità, previste dall'UPB U.001.002.001.001 «Spese per il personale
regionale»" è soppresso.
Art. 4
(Clausola di invarianza della spesa)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria
(BURC).
Il Consiglio regionale,
premesso
che:
in data 24
gennaio 2016, il nuovo Presidente e Amministratore delegato della
concessionaria autostradale pubblica Anas, Gianni Vittorio Armani, ha
dichiarato pubblicamente che, entro il 2016, termineranno i lavori di realizzazione
dell’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria;
riguardo al
tratto a sud di Cosenza, il manager Anas ha dichiarato che “si potrà realizzare
molto più velocemente con una manutenzione straordinaria realizzando poi
piccole varianti che non interferiranno con il traffico”;
tale
soluzione non garantisce l’effettivo completamento dell’A3 e lascia inalterate
e irrisolte tutte le criticità di viabilità e sicurezza già evidenziate;
restano
ancora da ammodernare i tratti che vanno dagli svincoli di Morano – Castrovillari
– Sibari, dal Km 185 al Km 206,500, il tratto che va dal nuovo svincolo di
Rende al Km 250 al nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud tra il Km 262 e il
Km 266 e il tratto che va da Cosenza a Rogliano, dal Km 259,700 al Km 270;
tutte queste
tratte sono in fase di progettazione ma non sono state ancora finanziate;
senza
ammodernare tutte le tratte autostradali sopra richiamate, i proclami sul
completamento dell’A3 restano solo annunci privi di contenuto;
il mancato
ammodernamento della più grande infrastruttura che collega il nord con il sud
del Paese danneggerebbe l’immagine di una delle maggiori potenze industriali
del mondo;
è
inconcepibile che per costruire un’autostrada che, peraltro, l’Unione Europea
non considera neanche tale, poiché manca del requisito delle quattro corsie e
non solo di quella di emergenza (laddove fosse costruita), si impieghino più
anni di quanti ne sono serviti per costruire le piramidi in Egitto;
i costi che
la Calabria ha dovuto sopportare a causa di tutto ciò in termini di immagine e
di mancato sviluppo sono molto pesanti ed hanno compromesso la modernizzazione
della nostra regione;
anche il
recente blocco del tratto autostradale a sud di Cosenza a causa della neve ha
dimostrato quanto inefficiente, pericolosa e inadeguata sia l’attuale
configurazione autostradale;
allo stato
attuale, l’A3 Salerno – Reggio Calabria rischia di continuare ad essere una
grande incompiuta
tutto ciò
premesso e considerato,
impegna
la Giunta
regionale a chiedere al Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, un
incontro urgente a cui fare partecipare anche i Sindaci dei Comuni interessati,
al fine di trovare le opportune soluzioni per il completamento definitivo e
integrale della più grande e strategica infrastruttura viaria che collega il Sud
con il resto del Paese.
Il Consiglio regionale,
premesso
che:
il Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza, su proposta del Dirigente della
Protezione Civile Regionale, ha prodotto due decreti riguardanti il riordino
del settore della Protezione civile: nel primo, il n. 150 del 18 gennaio 2016,
venivano dichiarate in esubero 45 unità lavorative e si stabiliva la
soppressione delle Unità Territoriali di Protezione Civile di Crotone e Vibo
Valentia annettendone le relative funzioni alla Sala Operativa di Catanzaro;
col secondo, il n. 235 del 19 gennaio 2016, palesato il marchiano errore
formale e sostanziale, si fa marcia indietro sul personale in esubero ma si
rimane fermi sul proposito di chiudere i presidi della Protezione civile di
Crotone e Vibo Valentia;
considerato
che:
tali
soppressioni ledono, nel metodo, il diritto dei consiglieri regionali ad essere
edotti preventivamente quando si assumono scelte dal forte impatto sociale sui
territori e ledono le prerogative istituzionali della IV Commissione;
dette
soppressioni, incidendo fortemente sia sui lavoratori coinvolti ma,
soprattutto, sui servizi garantiti al territorio, hanno forte valenza sociale e
politica, tanto che il coinvolgimento diretto di chi è espressione legittima e
democratica del territorio stesso, oltre che certamente opportuna è, forse,
obbligatoria;
osservato,
nel merito, che:
con tale
decisione si ledono i livelli minimi di assistenza nel delicato ed
importantissimo settore della protezione civile, per i territori provinciali di
Crotone e Vibo Valentia che, purtroppo ed in particolare per quanto concerne le
calamità naturali, non possono considerarsi isole felici;
la orografia
del territorio calabrese, che è nota a tutti e dovrebbe esserlo ancor di più
per i geologi, rende indispensabile una presenza capillare sul territorio, e lo
stesso legislatore regionale ne aveva assunto la necessità, dislocando le sale
operative in ciascuna provincia;
le sedi
operative di Crotone e Vibo, che si vorrebbero sopprimere con decreto
dirigenziale, sono in palese contrasto con la L.R. n. 4/1997 laddove all’art.
11, comma 2, si legge “Sono istituite, presso le strutture regionali di
Protezione Civile, le Sale Operative Provinciali quale sedi tecniche di
raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e
monitoraggio ai fini dell’attività di Protezione Civile di competenza della
Regione. Tali Sale Operative sono decentrate sul territorio a livello
provinciale e sono collocate nelle sedi delle strutture regionali di Protezione
civile”;
rilevato che
la riorganizzazione funzionale a cura del
nuovo direttore Carlo Tansi contrasta con quanto sopra considerato;
evidenziato
che
i decreti di
cui sopra sono stati fortemente contestati dai lavoratori del settore e che,
persistendo in questa decisione, si ridimensiona uno dei pochi, se non l’unico,
presidio di salvaguardia del territorio che ancora sopravvive rispettivamente a
Crotone e Vibo Valentia;
sottolineato
che:
le decisioni
di cui ai decreti citati non apportano alcuna efficienza ed efficacia
aggiuntiva all’azione di governo del territorio;
non si
persegue alcun risultato di risparmio essendo entrambe le sedi ubicate in
immobili in disponibilità gratuita dalla Regione Calabria;
rilevato che
nei
territori di Crotone e Vibo Valentia la decisione di sopprimere i presidi di
Protezione civile è stata accolta con estremo sfavore e grande preoccupazione
oltre che dai lavoratori, soprattutto dagli amministratori locali e dalla
popolazione tutta;
precisato, a
rischio di essere ovvi e banali, che un decreto non può modificare le
previsioni organizzative dei presidi della
Protezione civile, che sono
invece disposte con legge regionale n. 4/1997;
tutto quanto
sopra espresso,
impegna
la Giunta
regionale a farsi carico di predisporre gli opportuni atti ed indirizzi affinché
venga revocato il Decreto del Dirigente Generale 235/2016, almeno nella parte
in cui si sancisce la soppressione delle sedi della protezione civile regionale
di Crotone e di Vibo Valentia, ed a presentare in Commissione Ambiente la
progettualità circa la riorganizzazione del settore di cui si sta occupando il
nuovo dirigente, al fine di concertarla insieme, Giunta e Consiglio, fermo
restando le competenze in capo al livello tecnico-amministrativo, relativa alla
razionalizzazione del settore, ispirati a ottenere il migliore risultato
possibile in termini di efficacia ed efficienza, in un settore di straordinaria
importanza, da cui i calabresi si attendono certezze operative e capacità di
prevenire e gestire ogni sorta di rischio ambientale.
Il Consiglio regionale della Calabria,
premesso
che:
nelle date
del 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2015 vaste aree di territorio della
provincia di Reggio Calabria, con particolare riferimento all’intera area della
Locride, sono state interessate da eccezionali eventi alluvionali che hanno
determinato ingenti danni, tra l’atro, alle infrastrutture rurali, alle aziende
agricole ed al loro potenziale produttivo;
atteso che:
in
conseguenza delle citate calamità naturali, il tessuto economico-produttivo del
comparto agricolo ed agro-alimentare ha subito un ulteriore indebolimento
vedendo seriamente minate le prospettive di tenuta e di crescita nei mercati di
riferimento;
considerato
che:
in data
20.11.2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
2014–2020 che consta tra l’altro, nella articolazione delle Misure a sostegno
del comparto, della Misura 5 concernente il “Ripristino del potenziale
produttivo Agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione”;
rilevato
che:
il territorio
flagellato dagli eventi alluvionali di che trattasi necessita di adeguati
interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico onde
limitare, per tale via, gli effetti negativi sui suoli agricoli e sulle
infrastrutture rurali;
ritenuto:
in
particolare, che gli interventi declinati nella Misura 5 del PSR Calabria
2014–2020, se efficacemente e tempestivamente attuati, possono contribuire a
mitigare gli effetti negativi sui suoli agricoli in conseguenza del verificarsi
di calamità naturali e contribuire, pertanto, al miglioramento del potenziale
del comprensorio agricolo e delle aziende;
dato atto:
altresì, del
positivo esperimento delle azioni messe in campo dal Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari della Regione Calabria che – successivamente agli eventi
alluvionali del 12.08.2015 abbattutisi nei territori dei Comuni di Rossano e
Corigliano Calabro – mediante apposito avviso pubblico dell’ottobre 2015 ha
selezionato il finanziamento di interventi di ricostituzione funzionale delle
infrastrutture rurali danneggiate nonché di prevenzione del rischio
idrogeologico, con fondi a valere sulla Misura 126 del PSR 2007–2013, già in
corso di attuazione e completamento;
impegna
la Giunta
regionale:
ad attivare
ogni iniziativa utile e necessaria affinché il Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari proceda, con urgenza, alla pubblicazione del bando per
la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito della
Misura 5 del PSR Calabria 2014–2020, circoscrivendone la localizzazione al
territorio della Provincia di Reggio Calabria interessato dalla calamità
naturale (alluvione) del 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2015 per come
delimitato dalle autorità competenti;
A garantire
la priorità di intervento nelle suddette aree con congrua disponibilità di
risorse finanziarie.