PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO XIX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 73. - Operazioni di scrutinio. - Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali. - Rinvio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino del martedì.

Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi (capitolo XVIII a pagina 67), il presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafo 75 a pagina 74).

Qualora presso il seggio si svolgono, oltre alle elezioni regionali, anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n. 2, lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).

A tale scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti le elezioni stesse.

§ 74. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori - escluso il vicepresidente - di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T. U. n. 570).

Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 32 (pagina 31).

CAPITOLO XX
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 75. - Termini per le operazioni di scrutinio.

Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, che debbono avere inizio appena ultimate le operazioni di riscontro (capitolo XVIII a pagina 67) e debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro ultimazione.

§ 76. - Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni stesse.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole vengono apposti cartelli portanti, oltre all'indicazione della circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti.

Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della I sezione, per l'inoltro.

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO XXI

LO SCRUTINIO

§ 77. - Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 78. - Sistema elettorale.

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

La elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è disciplinata, oltre che dalla legge n. 108/68, anche dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Si soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista regionale di cui fa parte. Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali regionali. Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

§ 79. - Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato nel paragrafo 45 (pagina 40), la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno - e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con compiutezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso - si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 169).

§ 80. - Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente - come già ricordato nel paragrafo 77 (pagina 75) - deve rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del nuovo sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce il contrassegno della lista provinciale e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale è dato il voto; se la scheda contiene voti di preferenza egli legge ad alta voce il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, nonché il contrassegno della lista regionale collegata ed il nome del capolista. Quindi passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista e da ciascun candidato in base alle preferenze riportate.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché quelli riportati da ciascuna lista regionale.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata e del suo capolista.

Al contrario, il voto espresso esclusivamente per la lista regionale, e quindi per il suo capolista, non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Si richiama la particolare attenzione dei Presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

§ 81. - Casi di nullità - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (1).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diversi tipi di nullità:

1) nullità del voto di lista;

2) nullità della scheda;

3) nullità del voto di preferenza.

Sia la nullità del voto di lista sia la nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella scheda.

1) Nullità del voto di lista. - Si ha la nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità del voto derivano dal disposto del secondo comma dell'art. 69 del T.U. n. 570, in base al quale il voto è nullo quando le schede:

a) non siano quelle prescritte dall'art. 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 o non portino la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli artt. 47 e 48 del T.U. n. 570;

(1) Sulla base di questa norma il Consiglio di Stato ha ritenuto:

È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti. (Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954; Sez. V, n. 539, del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 157, del 1° luglio 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).

È potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947).

Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista. (Sez. V, n. 289, del 30 aprile 1960).

È valido il voto espresso con matita umettata. (Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).

Non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).

Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo. (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29 novembre 1979; Sez. V, n. 457, del 16 ottobre 1981; Sez. V, n. 39, del 18 marzo 1985).

b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (1).

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2) Nullità della scheda. - Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi, indicati nelle lettere a) e b) del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista, dato che la scheda non contiene alcuna espressione di voto di lista.

Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o due o più segni su diversi contrassegni ed abbia indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza (1).

3) Nullità del voto di preferenza. - I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570, al quale si fa integrale riferimento (1). della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza.

(1) Si riportano alcune massime espresse dal Consiglio di Stato in tema di validità

È valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché, altro voto di lista abraso. (Sez. VI n. 157, del 10 marzo 1989).

Non è valido il voto di lista con tre crocette nel rettangolo destinato allo stesso voto di lista.

È nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni. (Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954).

È valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (Sez. V, n. 615, del 29 agosto 1972).

È valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862, del 27 dicembre 1988).

È invalidata la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione. (Sez. V, n. 271, del 19 giugno 1988).

Il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; e la scheda è valida. (Sez. V, n. 239, del 12 giugno 1981).

Si tenga, in questa sede, presente la norma basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano, necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o traccia di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 15, secondo comma, della legge n. 53).

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per essere allegate al verbale.

§ 82. - Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto d i principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T. U. n. 570, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/B e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/C, per essere allegate al verbale.

§ 83. - Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle nonché le schede bianche, e verifica se il totale di tutte le anzidette schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 84. - Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570).

§ 85. - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

a) nella Busta n. 5 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 5 (R.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

2) riunisce le anzidette Buste n. 5 (R.)/B e n. 5 (R.)/C nella Busta n. 5 (R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Consiglio regionale;

3) include nella Busta n. 5 (R.)/D le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;

4) raccoglie nella Busta n. 5 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 5 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le Busta n. 5 (R.)/D e n. 5 (R.)/E vengono incluse nella Busta n. 5 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude, previa numerazione, tutte le schede valide della sezione, tenendo distinte con apposite fascette quelle che contengono l'espressione di voti di preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 6 (R.).

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [Busta n. 5 (R.)] e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 6 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della Ia sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 7 (R.)], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e non completamento delle operazioni di scrutinio), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.