PARTE QUARTA
      
      LE 
      OPERAZIONI DI SCRUTINIO
      
      SEZIONE 
      PRIMA
      DISPOSIZIONI GENERALI
      
      
      RELATIVE ALLO SCRUTINIO
      
      
      CAPITOLO XIX
      LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO
      
      
      § 73. - Operazioni di scrutinio. - Inizio 
      dello scrutinio per le elezioni regionali. - Rinvio dello scrutinio per le 
      elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle 
      ore 8 del mattino del martedì.
      
      Concluse 
      le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi 
      (capitolo XVIII a pagina 67), il presidente dà subito inizio alle 
      operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafo 75 a 
      pagina 74).
      
      Qualora 
      presso il seggio si svolgono, oltre alle elezioni regionali, anche 
      elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le 
      operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni 
      comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n. 2, 
      lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).
      
      A tale 
      scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede 
      votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio 
      comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli atti e 
      documenti riguardanti le elezioni stesse.
      
      
      § 74. - Ripartizione dei compiti tra gli 
      scrutatori per le operazioni di scrutinio.
      
      
      Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi 
      ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli 
      scrutatori - escluso il vicepresidente - di quello che dovrà estrarre le 
      schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T. U. n. 570).
      
      Degli 
      altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e 
      del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che 
      seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti 
      nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, 
      reciproco controllo dei risultati.
      
      Si tenga 
      presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del quale 
      per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di 
      almeno tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente con le 
      disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 
      68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 
      15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma 
      dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.
      
      In base 
      a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del 
      presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, 
      che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del 
      segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma 
      separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un 
      terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, 
      insieme con quelle già esaminate.
      
      Pertanto 
      dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri 
      dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed 
      il segretario.
      
      Alle 
      operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della 
      sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala 
      possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le 
      persone indicate nel paragrafo 32 (pagina 31).
      
      
      CAPITOLO XX
      TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
      
      
      § 75. - Termini per le 
      operazioni di scrutinio.
      
      Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni 
      regionali, che debbono avere inizio appena ultimate le operazioni di 
      riscontro (capitolo XVIII a pagina 67) e debbono svolgersi senza alcuna 
      interruzione sino alla loro ultimazione.
      
      § 
      76. - Sospensione delle operazioni di scrutinio.
      
      Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, 
      non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni 
      stesse.
      
      In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna 
      contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole 
      nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole 
      vengono apposti cartelli portanti, oltre all'indicazione della 
      circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede non 
      spogliate» e «Schede già spogliate».
      
      Quindi 
      raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti 
      relativi alle operazioni elettorali sospese.
      
      Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le 
      scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due 
      scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli 
      elettori presenti.
      
      Quindi 
      il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad 
      attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.
      
      Un 
      esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà 
      immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due 
      scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più 
      sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della I sezione, 
      per l'inoltro.
      
      
      SEZIONE SECONDA
      
      LE 
      OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
      PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
      
      
      
      CAPITOLO XXI 
      
      
      LO 
      SCRUTINIO 
      
      
      § 77. 
      - Inizio dello scrutinio.
      
      Il 
      presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle 
      operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna 
      contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le 
      schede possano opportunamente mescolarsi.
      
      Dopo 
      di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, 
      procederà alle operazioni di spoglio.
      
      § 
      78. - Sistema elettorale.
      
      Per 
      fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà 
      opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.
      
      La 
      elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è 
      disciplinata, oltre che dalla legge n. 108/68, anche dalla legge 23 
      febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri 
      assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali 
      con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con 
      sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge 
      costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta 
      del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale 
      carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il 
      maggior numero di voti validi.
      
      Si 
      soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta 
      regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista 
      regionale di cui fa parte. Le operazioni di calcolo per il riparto dei 
      seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a 
      livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente 
      demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali 
      regionali. Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente 
      raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a 
      detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste 
      regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.
      
      
      § 79. - Vari modi per esprimere il voto.
      
      Come già illustrato nel paragrafo 45 
      (pagina 40), la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente 
      disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere 
      validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui 
      integralmente richiamate.
      
      Nonostante la puntualità della previsione 
      legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è 
      stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le 
      modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.
      
      Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti 
      degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso 
      disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti 
      contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un 
      rilevante contenzioso elettorale.
      
      Allo scopo di evitare o, comunque, di 
      attenuare il fenomeno - e, nell'impossibilità di individuare 
      dettagliatamente e con compiutezza tutte le possibili e diverse modalità 
      di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello 
      stesso - si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione 
      talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione 
      sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 169).
      
      
      § 80. - Spoglio e registrazione dei voti.
      
      Assegnati i compiti per le operazioni di 
      scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente - come già 
      ricordato nel paragrafo 77 (pagina 75) - deve rimuovere dal suo bloccaggio 
      l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché 
      le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente 
      fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni 
      di spoglio.
      
      Date le particolari caratteristiche 
      tecniche del nuovo sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e 
      precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei 
      voti.
      
      
      Per tale procedimento si osservano le norme 
      dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 
      1995, n. 43.
      
      Pertanto, lo scrutatore designato dalla 
      sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
      
      Questi legge ad alta voce il contrassegno 
      della lista provinciale e, se occorre, il numero progressivo della lista 
      alla quale è dato il voto; se la scheda contiene voti di preferenza egli 
      legge ad alta voce il cognome del candidato al quale è attribuita la 
      preferenza, nonché il contrassegno della lista regionale collegata ed il 
      nome del capolista. Quindi passa la scheda allo scrutatore che, insieme al 
      segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di 
      scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna 
      lista e da ciascun candidato in base alle preferenze riportate.
      
      Il segretario proclama ad alta voce i voti 
      riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun 
      candidato, nonché quelli riportati da ciascuna lista regionale.
      
      Si ritiene opportuno ricordare che qualora 
      l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale 
      il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista 
      regionale collegata e del suo capolista.
      
      Al contrario, il voto espresso 
      esclusivamente per la lista regionale, e quindi per il suo 
      capolista, non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle 
      liste provinciali collegate.
      
      Proclamati ad alta voce i voti riportati da 
      ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato, un terzo 
      scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola 
      dalla quale furono tolte le schede non usate, curando di tenere ben 
      distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che 
      invece contengono espressioni preferenziali.
      
      Si richiama la particolare attenzione dei 
      Presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti 
      istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di 
      spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono 
      essere compiute.
      
      Si rammenta, infatti, che la vigente 
      normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di 
      preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in 
      esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È 
      vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente 
      estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.
      
      § 81. - Casi di nullità 
      - Schede bianche.
      
      Prima di passare ad 
      esaminare i vari casi di nullità, si richiama la norma dell'art. 69, primo 
      comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che la 
      validità dei voti 
      contenuti nella 
      scheda deve essere 
      ammessa 
      ogniqualvolta 
      se ne possa desumere la 
      volontà effettiva 
      dell'elettore 
      (1).
      
      Nel corso dello scrutinio possono 
      verificarsi tre diversi tipi di nullità: 
      
        
        1) 
        nullità del voto di lista;
        
        2) 
        nullità della scheda;
        
        3) 
        nullità del voto di preferenza.
      
      
      Sia la nullità del voto di lista sia la 
      nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella 
      scheda.
      
        
        1) 
        Nullità del voto di lista. - Si ha la nullità del voto di lista quando 
        la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa 
        l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta 
        irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio o, 
        quanto meno, soggetta a contestazione.
      
      
      I casi di nullità del voto derivano dal 
      disposto del secondo comma dell'art. 69 del T.U. n. 570, in base al quale 
      il voto è nullo quando le schede:
      
        
        
        a) non siano quelle prescritte 
        dall'art. 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 
        o non portino la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli artt. 
        47 e 48 del T.U. n. 570;
      
      
      (1) Sulla base di questa 
      norma il Consiglio di Stato ha ritenuto:
      
      È valida la scheda che 
      presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento 
      della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, 
      ovvero segni palesemente fortuiti. (Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954; 
      Sez. V, n. 539, del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 157, del 1° luglio 1988; 
      Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
      
      È potenzialmente idoneo a 
      far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, 
      che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno 
      della scheda. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947).
      
      Non è nulla la scheda che 
      rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno 
      presso il contrassegno di altra lista. (Sez. V, n. 289, del 30 aprile 
      1960).
      
      È valido il voto espresso 
      con matita umettata. (Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
      
      Non ha valore di segno di 
      riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul 
      contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché 
      da una croce. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 862, del 
      27 dicembre 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
      
      Il voto espresso con mezzo 
      diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale (nella 
      specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione 
      dell'elettore, ed è pertanto nullo. (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29 
      novembre 1979; Sez. V, n. 457, del 16 ottobre 1981; Sez. V, n. 39, del 18 
      marzo 1985).
      
        
        
        b) presentino scritture o 
        segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia 
        voluto far riconoscere il proprio voto (1).
      
      
      Si tenga conto che i segni che possono 
      invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, 
      con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
      
        
        2) Nullità della 
        scheda. - Si ha, anzitutto, la 
        nullità della 
        scheda negli 
        identici due casi, indicati nelle lettere a) e b) 
        del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista, dato che 
        la scheda non contiene alcuna 
        espressione di voto di lista.
      
      
      Si ha inoltre 
      nullità della 
      scheda quando non sussiste la 
      possibilità nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la 
      lista prescelta.
      
      Si supponga, ad esempio, che 
      l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o 
      due o più segni su diversi contrassegni ed abbia indicato preferenze per 
      candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna 
      preferenza (1).
      
        
        3) Nullità del voto di 
        preferenza. - I casi di nullità del voto di preferenza sono 
        tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570, al 
        quale si fa integrale riferimento (1). della scheda, del voto di lista e 
        del voto di preferenza.
      
      
      (1) Si riportano alcune 
      massime espresse dal Consiglio di Stato in tema di validità
      
      È valida la scheda che reca 
      voto di lista e relativi voti di preferenza nonché, altro voto di lista 
      abraso. (Sez. VI n. 157, del 10 marzo 1989).
      
      Non è valido il voto di 
      lista con tre crocette nel rettangolo destinato allo stesso voto di lista.
      
      È nulla la scheda nella 
      quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra 
      due contrassegni. (Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954).
      
      È valida la scheda che, 
      oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse 
      preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un 
      contrassegno non votato (Sez. V, n. 615, del 29 agosto 1972).
      
      È valido il voto espresso 
      con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862, del 27 
      dicembre 1988).
      
      È invalidata la scheda che 
      reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di 
      preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra 
      contemporanea elezione. (Sez. V, n. 271, del 19 giugno 1988).
      
      Il segno apposto in una 
      scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti 
      di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non 
      dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; 
      e la scheda è valida. (Sez. V, n. 239, del 12 giugno 1981).
      
      Si 
      tenga, in questa sede, presente la norma basata sui principi generali del 
      sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, che la nullità 
      del voto di lista, ovvero della scheda, determina, 
      in ogni 
      caso, la nullità dei 
      voti di preferenza espressi nella scheda.
      
      Invece 
      la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui 
      medesimi non importano, necessariamente la nullità della scheda, la quale, 
      se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di 
      lista.
      
      Pare 
      opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere 
      il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori 
      esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il 
      cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al 
      principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere 
      ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà 
      effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il 
      voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non 
      impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.
      
      Si 
      considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della 
      firma, non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o traccia di 
      scrittura.
      
      Sebbene 
      la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a 
      quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
      che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul 
      retro con il timbro della sezione (art. 15, secondo comma, della legge n. 
      53).
      
      Del 
      numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei 
      voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.
      
      I voti 
      di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno 
      registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi 
      prospetti.
      
      Le 
      schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di 
      preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due 
      componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per essere 
      allegate al verbale.
      
      
      § 82. - Voti contestati.
      
      Durante 
      lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni 
      sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di 
      lista, sia relativamente ai voti di preferenza.
      
      Al 
      riguardo occorre far presente che, tenuto conto d i principio sancito 
      dall'art. 69, primo comma, del T. U. n. 570, secondo il quale la validità 
      dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva 
      volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono 
      state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero 
      ridursi a pochissimi casi.
      
      
      Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il 
      presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del 
      T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del 
      presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di 
      alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per 
      turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati 
      dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è 
      obbligatorio ma non per lui vincolante.
      
      I voti 
      di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per 
      lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione.
      
      Nel 
      verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, 
      indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti 
      assegnati e quelli non assegnati.
      
      
      Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel 
      verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei 
      motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno 
      anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun 
      motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.
      
      Le 
      decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto 
      i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in 
      esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della 
      ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, 
      sulla assegnazione o meno dei voti stessi.
      
      Le 
      schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono 
      essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti 
      l'Ufficio e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno 
      incluse quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 
      5 (R.)/B 
      e quelle contenenti voti provvisoriamente 
      non assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/C, per essere allegate al verbale.
      
      § 83. - Operazioni di 
      controllo dello spoglio.
      
      Ultimato scrutinio, dopo, cioè, che 
      nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente 
      toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le 
      schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché 
      contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, 
      le schede nulle nonché le schede bianche, e verifica se il totale di tutte 
      le anzidette schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello 
      risultante dalle tabelle di scrutinio.
      
      Effettuato il controllo dei risultati 
      registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma 
      dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede 
      spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.
      
      Nel caso di mancata corrispondenza, il 
      presidente deve indicarne i motivi nel verbale.
      
      § 84. - Risultato dello 
      scrutinio.
      
      Al termine delle operazioni di controllo 
      descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato 
      dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. 
      n. 570).
      
      § 85. - Chiusura del 
      verbale - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.
      
      Terminate le operazioni relative allo 
      scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi 
      precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla 
      formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli 
      atti e documenti della votazione e dello scrutinio.
      
        
        1) 
        Pertanto, include:
        
          
          a) nella Busta n. 
          5 
          (R.)/B 
          le schede corrispondenti ai voti 
          contestati e 
          provvisoriamente assegnati e 
          le carte 
          relative;
          
          b) 
          nella Busta n. 5 
          (R.)/C le schede corrispondenti ai voti 
          contestati e 
          provvisoriamente 
          non assegnati e le carte relative;
        
        
        2) riunisce le 
        anzidette 
        Buste n. 5 (R.)/B e n. 5 (R.)/C 
        nella 
        Busta n. 5 
        (R.)/A 
        con una copia delle tabelle di scrutinio 
        (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste 
        e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del 
        Consiglio regionale;
        
        3) include nella 
        Busta n.
        5
        (R.)/D
        le 
        schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
        
        4) raccoglie nella 
        Busta n. 
        5 (R.)/E 
        le schede deteriorate, le schede 
        consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad 
        elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati 
        nella cabina per esprimere il voto.
      
      
      La 
      Busta n. 5 (R.)/A,
      
      confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le 
      Busta n. 
      5 
      (R.)/D 
      e 
      n. 
      5 
      (R.)/E 
      vengono incluse nella
      Busta
      n. 5 
      (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso 
      allegati;
      
        
        5) chiude, previa 
        numerazione, tutte le schede valide della sezione, tenendo distinte con 
        apposite fascette quelle che contengono l'espressione di voti di 
        preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali, e una 
        copia delle 
        tabelle di scrutinio 
        (frontespizio stampato in nero) nella
        Busta n. 
        6 (R.).
      
      
      Su tale busta vengono apposti 
      l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme 
      del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste 
      dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.
      
      Il plico viene messo da parte per essere 
      inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della 
      sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.
      
      La consegna del plico 
      contenente il verbale [Busta n. 5 (R.)] e del plico con le schede valide 
      della sezione [Busta n. 6 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, 
      per sua delegazione scritta, da due 
      scrutatori 
      all'Ufficio centrale 
      circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una 
      sezione 
      che non siano 
      sede di detto Ufficio, all'Ufficio della Ia sezione che 
      provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale 
      (art. 14 della 
      legge n. 108).
      
      L'altro esemplare del 
      verbale, chiuso in apposito plico 
      [Busta n. 
      7 (R.)], 
      viene subito depositato nella segreteria 
      del Comune.
      
      Nel caso in cui presso la sezione non si 
      sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli 
      allegati n. 1 e n. 2 (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e 
      non completamento delle operazioni di scrutinio), il presidente, prima di 
      includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà 
      provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, 
      che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e 
      accantonati.