PARTE QUARTA
LE
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
SEZIONE
PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
RELATIVE ALLO SCRUTINIO
CAPITOLO XIX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO
§ 73. - Operazioni di scrutinio. - Inizio
dello scrutinio per le elezioni regionali. - Rinvio dello scrutinio per le
elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle
ore 8 del mattino del martedì.
Concluse
le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi
(capitolo XVIII a pagina 67), il presidente dà subito inizio alle
operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafo 75 a
pagina 74).
Qualora
presso il seggio si svolgono, oltre alle elezioni regionali, anche
elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le
operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni
comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n. 2,
lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).
A tale
scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede
votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio
comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli atti e
documenti riguardanti le elezioni stesse.
§ 74. - Ripartizione dei compiti tra gli
scrutatori per le operazioni di scrutinio.
Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi
ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli
scrutatori - escluso il vicepresidente - di quello che dovrà estrarre le
schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T. U. n. 570).
Degli
altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e
del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che
seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti
nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo,
reciproco controllo dei risultati.
Si tenga
presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del quale
per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di
almeno tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente con le
disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo
68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma
dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.
In base
a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del
presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte,
che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del
segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma
separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un
terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato,
insieme con quelle già esaminate.
Pertanto
dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri
dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed
il segretario.
Alle
operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della
sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala
possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le
persone indicate nel paragrafo 32 (pagina 31).
CAPITOLO XX
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
§ 75. - Termini per le
operazioni di scrutinio.
Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni
regionali, che debbono avere inizio appena ultimate le operazioni di
riscontro (capitolo XVIII a pagina 67) e debbono svolgersi senza alcuna
interruzione sino alla loro ultimazione.
§
76. - Sospensione delle operazioni di scrutinio.
Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo,
non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni
stesse.
In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna
contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole
nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole
vengono apposti cartelli portanti, oltre all'indicazione della
circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede non
spogliate» e «Schede già spogliate».
Quindi
raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti
relativi alle operazioni elettorali sospese.
Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le
scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due
scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli
elettori presenti.
Quindi
il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad
attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.
Un
esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà
immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due
scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più
sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della I sezione,
per l'inoltro.
SEZIONE SECONDA
LE
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
CAPITOLO XXI
LO
SCRUTINIO
§ 77.
- Inizio dello scrutinio.
Il
presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle
operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna
contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le
schede possano opportunamente mescolarsi.
Dopo
di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala,
procederà alle operazioni di spoglio.
§
78. - Sistema elettorale.
Per
fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà
opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.
La
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è
disciplinata, oltre che dalla legge n. 108/68, anche dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri
assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali
con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con
sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta
del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale
carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il
maggior numero di voti validi.
Si
soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta
regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista
regionale di cui fa parte. Le operazioni di calcolo per il riparto dei
seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a
livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente
demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali
regionali. Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente
raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a
detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste
regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.
§ 79. - Vari modi per esprimere il voto.
Come già illustrato nel paragrafo 45
(pagina 40), la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente
disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere
validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui
integralmente richiamate.
Nonostante la puntualità della previsione
legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è
stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le
modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.
Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti
degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso
disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti
contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un
rilevante contenzioso elettorale.
Allo scopo di evitare o, comunque, di
attenuare il fenomeno - e, nell'impossibilità di individuare
dettagliatamente e con compiutezza tutte le possibili e diverse modalità
di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello
stesso - si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione
talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione
sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 169).
§ 80. - Spoglio e registrazione dei voti.
Assegnati i compiti per le operazioni di
scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente - come già
ricordato nel paragrafo 77 (pagina 75) - deve rimuovere dal suo bloccaggio
l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché
le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente
fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni
di spoglio.
Date le particolari caratteristiche
tecniche del nuovo sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e
precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei
voti.
Per tale procedimento si osservano le norme
dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio
1995, n. 43.
Pertanto, lo scrutatore designato dalla
sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
Questi legge ad alta voce il contrassegno
della lista provinciale e, se occorre, il numero progressivo della lista
alla quale è dato il voto; se la scheda contiene voti di preferenza egli
legge ad alta voce il cognome del candidato al quale è attribuita la
preferenza, nonché il contrassegno della lista regionale collegata ed il
nome del capolista. Quindi passa la scheda allo scrutatore che, insieme al
segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di
scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna
lista e da ciascun candidato in base alle preferenze riportate.
Il segretario proclama ad alta voce i voti
riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun
candidato, nonché quelli riportati da ciascuna lista regionale.
Si ritiene opportuno ricordare che qualora
l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale
il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista
regionale collegata e del suo capolista.
Al contrario, il voto espresso
esclusivamente per la lista regionale, e quindi per il suo
capolista, non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle
liste provinciali collegate.
Proclamati ad alta voce i voti riportati da
ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato, un terzo
scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola
dalla quale furono tolte le schede non usate, curando di tenere ben
distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che
invece contengono espressioni preferenziali.
Si richiama la particolare attenzione dei
Presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti
istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di
spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono
essere compiute.
Si rammenta, infatti, che la vigente
normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di
preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in
esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È
vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.
§ 81. - Casi di nullità
- Schede bianche.
Prima di passare ad
esaminare i vari casi di nullità, si richiama la norma dell'art. 69, primo
comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che la
validità dei voti
contenuti nella
scheda deve essere
ammessa
ogniqualvolta
se ne possa desumere la
volontà effettiva
dell'elettore
(1).
Nel corso dello scrutinio possono
verificarsi tre diversi tipi di nullità:
1)
nullità del voto di lista;
2)
nullità della scheda;
3)
nullità del voto di preferenza.
Sia la nullità del voto di lista sia la
nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella
scheda.
1)
Nullità del voto di lista. - Si ha la nullità del voto di lista quando
la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa
l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta
irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio o,
quanto meno, soggetta a contestazione.
I casi di nullità del voto derivano dal
disposto del secondo comma dell'art. 69 del T.U. n. 570, in base al quale
il voto è nullo quando le schede:
a) non siano quelle prescritte
dall'art. 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50
o non portino la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli artt.
47 e 48 del T.U. n. 570;
(1) Sulla base di questa
norma il Consiglio di Stato ha ritenuto:
È valida la scheda che
presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento
della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa,
ovvero segni palesemente fortuiti. (Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954;
Sez. V, n. 539, del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 157, del 1° luglio 1988;
Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
È potenzialmente idoneo a
far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento,
che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno
della scheda. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947).
Non è nulla la scheda che
rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno
presso il contrassegno di altra lista. (Sez. V, n. 289, del 30 aprile
1960).
È valido il voto espresso
con matita umettata. (Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
Non ha valore di segno di
riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul
contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché
da una croce. (Sez. V, n. 400, del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 862, del
27 dicembre 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987).
Il voto espresso con mezzo
diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale (nella
specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione
dell'elettore, ed è pertanto nullo. (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29
novembre 1979; Sez. V, n. 457, del 16 ottobre 1981; Sez. V, n. 39, del 18
marzo 1985).
b) presentino scritture o
segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto (1).
Si tenga conto che i segni che possono
invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore,
con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
2) Nullità della
scheda. - Si ha, anzitutto, la
nullità della
scheda negli
identici due casi, indicati nelle lettere a) e b)
del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista, dato che
la scheda non contiene alcuna
espressione di voto di lista.
Si ha inoltre
nullità della
scheda quando non sussiste la
possibilità nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la
lista prescelta.
Si supponga, ad esempio, che
l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o
due o più segni su diversi contrassegni ed abbia indicato preferenze per
candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna
preferenza (1).
3) Nullità del voto di
preferenza. - I casi di nullità del voto di preferenza sono
tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570, al
quale si fa integrale riferimento (1). della scheda, del voto di lista e
del voto di preferenza.
(1) Si riportano alcune
massime espresse dal Consiglio di Stato in tema di validità
È valida la scheda che reca
voto di lista e relativi voti di preferenza nonché, altro voto di lista
abraso. (Sez. VI n. 157, del 10 marzo 1989).
Non è valido il voto di
lista con tre crocette nel rettangolo destinato allo stesso voto di lista.
È nulla la scheda nella
quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra
due contrassegni. (Sez. V, n. 539, del 22 aprile 1954).
È valida la scheda che,
oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse
preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un
contrassegno non votato (Sez. V, n. 615, del 29 agosto 1972).
È valido il voto espresso
con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862, del 27
dicembre 1988).
È invalidata la scheda che
reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di
preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra
contemporanea elezione. (Sez. V, n. 271, del 19 giugno 1988).
Il segno apposto in una
scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti
di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non
dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato;
e la scheda è valida. (Sez. V, n. 239, del 12 giugno 1981).
Si
tenga, in questa sede, presente la norma basata sui principi generali del
sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, che la nullità
del voto di lista, ovvero della scheda, determina,
in ogni
caso, la nullità dei
voti di preferenza espressi nella scheda.
Invece
la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui
medesimi non importano, necessariamente la nullità della scheda, la quale,
se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di
lista.
Pare
opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere
il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori
esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il
cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al
principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere
ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà
effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il
voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non
impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.
Si
considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della
firma, non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o traccia di
scrittura.
Sebbene
la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a
quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul
retro con il timbro della sezione (art. 15, secondo comma, della legge n.
53).
Del
numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei
voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.
I voti
di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno
registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi
prospetti.
Le
schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di
preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due
componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per essere
allegate al verbale.
§ 82. - Voti contestati.
Durante
lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni
sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di
lista, sia relativamente ai voti di preferenza.
Al
riguardo occorre far presente che, tenuto conto d i principio sancito
dall'art. 69, primo comma, del T. U. n. 570, secondo il quale la validità
dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva
volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono
state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero
ridursi a pochissimi casi.
Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il
presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del
T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del
presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di
alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per
turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati
dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è
obbligatorio ma non per lui vincolante.
I voti
di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per
lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione.
Nel
verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente,
indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti
assegnati e quelli non assegnati.
Parimenti, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel
verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei
motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno
anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun
motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.
Le
decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto
i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in
esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della
ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti,
sulla assegnazione o meno dei voti stessi.
Le
schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono
essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti
l'Ufficio e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno
incluse quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n.
5 (R.)/B
e quelle contenenti voti provvisoriamente
non assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/C, per essere allegate al verbale.
§ 83. - Operazioni di
controllo dello spoglio.
Ultimato scrutinio, dopo, cioè, che
nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente
toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le
schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché
contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non,
le schede nulle nonché le schede bianche, e verifica se il totale di tutte
le anzidette schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello
risultante dalle tabelle di scrutinio.
Effettuato il controllo dei risultati
registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma
dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede
spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.
Nel caso di mancata corrispondenza, il
presidente deve indicarne i motivi nel verbale.
§ 84. - Risultato dello
scrutinio.
Al termine delle operazioni di controllo
descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato
dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U.
n. 570).
§ 85. - Chiusura del
verbale - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.
Terminate le operazioni relative allo
scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi
precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla
formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli
atti e documenti della votazione e dello scrutinio.
1)
Pertanto, include:
a) nella Busta n.
5
(R.)/B
le schede corrispondenti ai voti
contestati e
provvisoriamente assegnati e
le carte
relative;
b)
nella Busta n. 5
(R.)/C le schede corrispondenti ai voti
contestati e
provvisoriamente
non assegnati e le carte relative;
2) riunisce le
anzidette
Buste n. 5 (R.)/B e n. 5 (R.)/C
nella
Busta n. 5
(R.)/A
con una copia delle tabelle di scrutinio
(frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste
e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del
Consiglio regionale;
3) include nella
Busta n.
5
(R.)/D
le
schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
4) raccoglie nella
Busta n.
5 (R.)/E
le schede deteriorate, le schede
consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad
elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati
nella cabina per esprimere il voto.
La
Busta n. 5 (R.)/A,
confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le
Busta n.
5
(R.)/D
e
n.
5
(R.)/E
vengono incluse nella
Busta
n. 5
(R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso
allegati;
5) chiude, previa
numerazione, tutte le schede valide della sezione, tenendo distinte con
apposite fascette quelle che contengono l'espressione di voti di
preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali, e una
copia delle
tabelle di scrutinio
(frontespizio stampato in nero) nella
Busta n.
6 (R.).
Su tale busta vengono apposti
l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme
del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste
dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.
Il plico viene messo da parte per essere
inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della
sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.
La consegna del plico
contenente il verbale [Busta n. 5 (R.)] e del plico con le schede valide
della sezione [Busta n. 6 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o,
per sua delegazione scritta, da due
scrutatori
all'Ufficio centrale
circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una
sezione
che non siano
sede di detto Ufficio, all'Ufficio della Ia sezione che
provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
(art. 14 della
legge n. 108).
L'altro esemplare del
verbale, chiuso in apposito plico
[Busta n.
7 (R.)],
viene subito depositato nella segreteria
del Comune.
Nel caso in cui presso la sezione non si
sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli
allegati n. 1 e n. 2 (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e
non completamento delle operazioni di scrutinio), il presidente, prima di
includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà
provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi,
che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e
accantonati.