Proposta di provvedimento amministrativo n. 200/9^

Relazione illustrativa

 

La proposta consta di un unico articolo, il cui comma 1 contiene la sostituzione dell'articolo 34. Nella sua nuova formulazione, è rubricato sempre Commissione speciale di vigilanza. I corrimi del modificato articolo 34 oltre a disciplinare le funzioni della commissione nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sugli atti della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, assegnano alla stessa anche le funzioni precedentemente svolte dal Comitato regionale di controllo contabile soppresso dall'articolo 4 della delibera del Consiglio regionale 135/2011.

 

Art. 1

 

1. L'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e s.m.i.) è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 34

(Commissione speciale di vigilanza)

 

1. E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La Commissione:

 

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulla proposta di rendiconto annuale del Consiglio regionale secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;                      

d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia."