Proposta di provvedimento amministrativo n. 170/9^

Relazione illustrativa

 

Il Comitato per la legislazione vuole essere, a livello regionale, l'organo consiliare politico che si pone come obiettivo quello di consolidare la politica della qualità della legge stante l'abrogazione dell'articolo 36 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Infatti per effetto della deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011, il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2012. Al fine di preservare i risultati raggiunti e rafforzare la politica della qualità della legislazione, la presente proposta mira ad istituire un Comitato ad hoc che mantiene le principali funzioni del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi senza gravare sul bilancio regionale atteso che si prevede espressamente nella proposta de qua che ai componenti del costituendo Comitato per la legislazione non spetta alcun compenso o indennità neanche a titolo di rimborso spese. Inoltre, a rimarcare l'assenza di costi, è stata previsto che il Presidente non si avvalga di alcuna struttura speciale ma del supporto delle professionalità interne all'ufficio consiliare competente in materia di assistenza tecnico-normativa e di drafting. Dal punto di vista strutturale, il Comitato si presenta quale organo paritetico, visto che l'obiettivo della qualità della normazione è e deve essere condiviso da tutte le forze politiche. Infatti, in forza di questa generale condivisione, il Comitato per la legislazione è composto da 3 componenti designati dai gruppi della maggioranza e da 3 componenti designati da quelli dell'opposizione con l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente. In tal modo la politica della qualità della legge può contare su sostenitori sia della maggioranza che dell'opposizione. Dal punto di vista operativo, il Comitato per la legislazione potrà essere istituito in data successiva alla scadenza naturale del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

 

Art.1

(Modifica del regolamento interno del Consiglio regionale)

 

1. Dopo l'articolo 35 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria è inserito il seguente:

 

"Art. 36

(Comitato per la legislazione)

 

1. Il Comitato per la legislazione è nominato dal Presidente del Consiglio regionale ed è composto in modo paritetico da sei consiglieri di cui tre designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza.

2. Le designazioni della maggioranza e della minoranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.

3. Ai componenti del Comitato per la legislazione, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, non spetta alcun compenso o indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Presidente non si avvale di alcuna struttura speciale.

4.  Il Comitato per la legislazione:

 

a) esprime pareri preventivi e non vincolanti sulla qualità dei testi normativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione e sul coordinamento con la legislazione vigente;

b) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative;

c) formula proposte sul riordino, la semplificazione e la manutenzione normativa;

d) cura la redazione del rapporto annuale sulla legislazione;

e) assicura l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato all'ufficio preposto all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa ed all'attività di drafting anche attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio.

 

5. Il Comitato presenta annualmente al Presidente del Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

6. Per la attività di cui al comma 4, il Comitato si avvale dell'ufficio consiliare preposto all'assistenza tecnico-giuridico legislativa che ne assicura il supporto amministrativo nonché quello tecnico specialistico. Il Comitato, in particolare, sovraintende all'attività di analisi tecnico-normativa sui progetti di legge svolta dal predetto ufficio consiliare e consistente nella redazione di una scheda sintetica in ordine alla compatibilità dei testi normativi con il quadro costituzionale vigente, con la normativa nazionale e comunitaria, l'interazione con quella regionale nonchè il rispetto delle regole di tecnica di redazione normativa."

 

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.