Proposta di provvedimento amministrativo n. 146/9^

Art. 1

(Modifica dell'art. 16)

 

1. Il comma 4 dell'articolo 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"4. La competenza per l'esame delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento interno è attribuita alla prima Commissione permanente.".

 

Art. 2

(Modifica dell'art. 28)

 

1. L'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Competenza delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

a) Prima Commissione — Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento;

b) Seconda. Commissione — Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

c) Terza Commissione — Sanità, Attività sociali, culturali e formative;

d) Quarta Commissione — Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente.".

 

Art. 3

(Modifica dell'art. 32)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"l. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o progetti di legge. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti, previa designazione dei Gruppi consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 1 dell'articolo 29.".

 

Art. 4

(Disposizioni abrogative)

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale:

a) articolo 36 (Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi);

b) articolo 77 (Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi);

c) articolo 124 (Comitato regionale di controllo contabile)

 

Art. 5

(Differimento efficacia del provvedimento)

 

1. Il presente provvedimento produce i suoi effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale, ad eccezione della lettera c) dell'articolo 4.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 produce i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio 2012.

 

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.