Proposta di provvedimento amministrativo n. 134/9^

Relazione

 

La maggior parte delle proposte di modifica che seguono in questo documento sono pressoché ineludibili, trattandosi di norme inerenti la disciplina di organismi (Consulta Statutaria, Crel) ormai abrogati ai sensi della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 che ha novellato alcune disposizioni statutarie.

Altre invece attengono a disposizioni regolamentari che non sono state oggetto di modifiche ed integrazioni da parte della summenzionata legge di modifica statutaria ma che, in questa sede, per motivi di sistematicità ed organicità potrebbero essere riviste.

In particolare:

1. la modifica dell'art. 8, comma 3 (attribuzioni del Presidente) attiene al coordinamento formale con l'art. 23, comma 1, dello Statuto.

2. L'articolo 13 (Costituzione dei Gruppi) va completamente sostituito adeguandolo alle modifiche apportate dalla legge di novella dello Statuto. La nuova formulazione dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, nel disciplinare la costituzione di gruppi consiliari in deroga alla regola generale di almeno tre membri per gruppo, prevede come unico criterio di accesso il raggiungimento, per le liste provinciali presenti alle elezioni regionali, la soglia del quattro per cento dei voti (prima 5 per cento), ed elimina il riferimento all'appartenenza delle liste ai gruppi parlamentari nazionali, previsto invece nel testo storico.

3. L'art. 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo) va coordinato con l'art. 13 come novellato dal precedente punto 2.

4. L'articolo 34 della legge regionale 17 agosto 2005 n. 13, modificato dalla legge n. 7/2010, sancisce che ai sottosegretari, istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori. Gli arti. 21 (Assessori esterni) e 57 (Approvazione del Programma di Governo) vanno integrati con tale previsione.

5. La modifica all'art. 80 riduce il quorum strutturale per l'avvio dei lavori nel caso di rinvio della seduta di un'ora per mancanza del numero legale. Già con la deliberazione consiliare del 28 novembre 2007 n. 186 si è provveduto a rendere le Commissioni numericamente più snelle (i componenti infatti furono portati da 15 a 10) al fine di migliorarne i lavori. Rimase invece invariato, probabilmente per una "dimenticanza" del legislatore statutario, il quorum sopra citato.

6. L'art. 6 della 1. r. n. 3/2010 ha abrogato le norme dello Statuto inerenti l'istituzione della Consulta Statutaria e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Si rende necessario, pertanto, in ordine alla Consulta statutaria:

a) stralciare gli articoli 129 (Costituzione della Consulta statutaria) e 130 (Pareri della Consulta statutaria) del Regolamento;

b) rivedere l'articolo 95 stralciando le disposizioni che prevedevano all'interno del procedimento legislativo, il rinvio della votazione finale della proposta di legge in caso di richiesta di parere alla Consulta statutaria da parte dei soggetti competenti;

c) eliminare l'articolo 96 che disciplinava le modalità, i termini e gli effetti di tale parere. Per quanto attiene al CREL, l'unica modifica da predisporre nel Regolamento interno attiene all'abrogazione dell'art. 131 che disciplina i rapporti dell'organo con gli altri organismi consiliari, atteso che le disposizioni statutarie pre-novella assegnavano competenze di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta demandando alla legge regionale le modalità di elezione e le procedure relative all'intervento dello stesso.

7. La modifica all'art. 98 (Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente) è di mero coordinamento formale, attesa la soppressione dell'art. 96.

8. La legge regionale 19 aprile 2007, n. 8 e la legge 29 dicembre 2010, n. 35 hanno innovato la normativa regionale in materia di Ordinamento della struttura amministrativa (1.r. n. 8/1996) delineando una articolazione della struttura operativa del Consiglio regionale in Segretariato generale, Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici. Le modifiche al comma 5 dell'art. 135 sono di adeguamento alla suddetta articolazione.

 

Articolo unico

 

Al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e s.m.i.) sono apportate le seguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni:

1. Al comma 3 dell'articolo 8, dopo la parola “autonomia” è inserita la seguente: "organizzativa”

2.  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Costituzione dei Gruppi)

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.

3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.

4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.

5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'art. 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale".

3. Al comma 4 dell'articolo 15, le parole "comma 5" sono sostituite dalle parole "comma 4".

4. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Assessori esterni e Sottosegretari)

1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni e dei Sottosegretari di cui all'articolo 35, comma 4 e 10 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.

2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed ì Sottosegretari , nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore o Sottosegretario interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno o Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 57 è aggiunto i1 seguente:

"6. La verifica di cui al comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello Statuto".

6. Al comma i dell'articolo 80 le parole "almeno cinque Consiglieri' sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Consiglieri".

7. I commi 3 e 4 dell'articolo 95 sono abrogati.

8. Gli articoli 96, 129, 130 e 131 sono abrogati.

9. Al comma 4 dell'art. 98 le parole "agli articoli 95 e 96" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 95".

10. Al comma 5 dell'articolo 135, dopo le parole "Segretario generale" sono soppresse le parole "e ai Dipartimenti", dopo le parole "loro incarico" sono soppresse le parole "dai dirigenti generali".

11. Al comma 5 dell'articolo 135 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole "al Segretariato generale" sono inserite le seguenti "al Direttore Generale e alle Aree funzionali”