Proposta di provvedimento amministrativo n. 103/9^

I Partiti ed i Gruppi Consiliari rappresentati in Consiglio Regionale,

 

ATTESO che intendono concorrere alla concretizzazione, attraverso atti significativi, della dichiarata strategia antimafia che il Consiglio Regionale intende perseguire e che costituisce presupposto fondante della presente Legislatura Consiliare Calabrese, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Regione Calabria;

RITENUTO di dover formalizzate provvedimenti che confermino con evidenza l'impegno del Consiglio Regionale per la trasparenza dei Candidati e degli Eletti alle Istituzioni Regionali e Locali, nonché a sostenere adeguatamente ogni forma di contrasto alla possibile collusione tra politica e 'ndrangheta e comunque criminalità organizzata in Calabria;

RICHIAMATI

- l'Accordo di Programma-Quadro per Io sviluppo della sicurezza e della legalità in Calabria "Antonino Scopelliti" sottoscritto dalla Regione Calabria in data 26/9/2003;

- le disposizioni della Legge Lazzati sul divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di sorveglianza speciale di P3.;

- il Codice etico di autoregolamentazione approvato il 18/2/2010 dalla Commissione Parlamentare Antimafia in materia di impegni dei Partiti e Forze Politiche sulla trasparenza dei candidati alle elezioni e degli eletti nelle Istituzioni dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie Locali;

- la Deliberazione in materia assunta dalla Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta in Calabria nella sua seduta del ………………;

CONFERMATE come strategicamente impegnative sul piano politico ancorché giuridico le disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che impegnano la Regione Calabria a tutti i provvedimenti normativi ed amministrativi connessi di attuazione e di recepimento a livello regionale in termini rapidi;

RILEVATO che in carenza di previste disposizioni normative che ne consentano la validità giuridica precettiva, il presente Codice Etico di Autoregolamentazione ha validità politica volontaria e pattizia, assumendo con ciò alta valenza simbolica etica ed ideale, impegnativa nei confronti degli Elettori Calabresi, delle Istituzioni, degli Organi dello Stato e della Magistratura;

IN ATTESA del completamento della modifica legislativa in atto in ordine alla normativa antimafia relativamente agli obblighi connessi per la Pubblica Amministrazione e per gli Amministratori Eletti nelle Assemblee rappresentative Nazionali, Regionali e Locali, al fine di manifestare il pieno intento del Consiglio Regionale della Calabria a perseguire obiettivi di trasparenza e di legalità da parte dei Candidati alle Elezioni e degli Eletti nell'Assemblea Regionale e negli Organismi Assembleari Locali (Province e Comuni), e di concretizzare gli opportuni atti tesi a contrastare ogni possibile forma di collusione tra Eletti ed Amministratori con la 'ndrangheta e la criminalità organizzata;

 

Assumono formale impegno ad adottare il seguente codice etico:

 

Articolo 1

 

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a non presentare come candidati alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonché ai Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazioni dei rispettivi Comizi Elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, o che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, allorquando le predette condizioni siano relative ad uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 629, 664, 648-bis e ter del Codice Penale, nonché dall'art.12-quinques della legge 7 agosto 10992 n.356, dall'art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, e dall'articolo 260 del D.L. 3 aprile 2006 n.152.

2. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano altresì a non presentare come candidati alle Elezioni di cui al comma 1. coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazione dei rispettivi Comizi Elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non effettive, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965 n.575, così come successivamente modificate e integrate;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

d) siano interessati alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 agosto 2010 n.136, e delle successive disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 1 e 2 della medesima legge.

 

Articolo 2

 

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a far sottoscrivere almeno 30 giorni prima della presentazione della candidatura ai propri Candidati alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonchè ai Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, una Autocertificazione, valida ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui, a pena di denuncia penale per "mendace dichiarazione", gli stessi candidati attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate al precedente arti.

L'Autocertificazione viene trasmessa almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle liste elettorali da parte dei rappresentanti dei partiti,legali sottoscrittori, alla Commissione Regionale contro il fenomeno della `ndrangheta che chiede agli organi preposti l'accertamento della vericidità delle dichiarazioni rese e segnalerà ai Legali Rappresentanti dei Partiti ed altri organismi specificati le eventuali ricorrenze di condizioni di esclusione ricadenti nell'articolo 1.

2. Nel caso venissero riscontrate per i Candidati situazioni previste nelle fattispecie di cui al precedente articolo, i Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice, assumono l'impegno di non candidare coloro che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 1, o di formalizzare la decadenza dalla candidatura qualora la notizia della sussistenza di condizioni di esclusione pervenisse dopo la formalizzazione della stessa candidatura.

3. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a pubblicizzare con i mezzi di stampa e con Internet, ivi compreso il sito ufficiale della Regione Calabria, gli esiti delle verifiche di cui al comma 2, nonché a prevedere la decurtazione degli stanziamenti previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, nel caso di violazione del presente codice di autoregolamentazione.

 

Articolo 3

 

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale, che intendono presentare, come Candidati alle Elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1, si impegnano a rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dalle indicazioni del presente Codice di autoregolamentazione.

 

Articolo 4

 

1. Possono aderire al presente codice anche i Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche non rappresentati in Consiglio Regionale.