Proposta di provvedimento amministrativo n. 382/8^

RELAZIONE

L'esigenza di apportare all'articolo 36 del Regolamento interno l'integrazione che viene presentata, nasce dalla seguente breve considerazione: "preliminare a tutti gli strumenti riconducibili alla qualità della legislazione è innanzitutto la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso delle regole di drafting ".
Come più volte messo in risalto dal Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, anche nei suoi Rapporti di legislazione degli ultimi anni, occorre che i testi normativi rispondano ai principi di chiarezza e semplicità, a conferma dell'antico brocardo "leges ab omnibus intelligenti debent", le leggi devono poter esser comprese da tutti; esse, altresì, devono essere improntate al rispetto delle regole di tecnica redazionale e qualità della normazione.
Il Consiglio regionale stesso ha testimoniato il proprio impegno verso il miglioramento del linguaggio degli atti normativi e la buona redazione di essi, adottando con la deliberazione del 7 agosto 2008 n. 280, il Manuale sul drafting legislativo, vale a dire sull'applicazione di regole e suggerimenti per la redazione di testi, al fine di produrre una normazione chiara, comprensibile e che non dia luogo ad equivoci.
Pertanto, la finalità che la proposta di integrazione al Regolamento intende perseguire è quella di rendere effettive ed efficaci tali regole, attraverso uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia nell'elaborazione di schede attraverso le quali si possa verificare il rispetto delle regole di drafting e della proprietà del linguaggio, proponendo la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse. Le schede conterranno, altresì, le seguenti informazioni:
a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto;
b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le normative dell'Unione europea;
d) coerenza della proposta con lo Statuto.
La scheda, ovviamente, intende fornire un contributo, non vincolante, all'attività istruttoria delle Commissioni cui spetta l'autonomo e definitivo parere.
 

 

Dopo il sesto comma dell'articolo 36 (Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi) del Regolamento interno del Consiglio regionale, è aggiunto il seguente comma:

7. Il Comitato, inoltre, alfine di sopportare l'attività istruttoria delle Commissioni consiliari, predispone e trasmette una scheda di analisi tecnico - normativa sui progetti di legge all'esame delle Commissioni.
La scheda, compilata a cura dell'ufficio amministrativo di supporto al Comitato, dovrà contenere indicazioni sintetiche in ordine alla compatibilità del provvedimento con il quadro costituzionale vigente, con la normativa nazionale e comunitaria, l'interazione con quella regionale nonché il rispetto delle regole di drafting.