Proposta di provvedimento amministrativo n. 90/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Dall'attuale contesto di riforme della normativa nazionale (riforma della Costituzione e c.d. Legge Delrio) nasce l'esigenza di istituire un'apposita Commissione consiliare permanente che si occupi, nello specifico, di armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno nonché di ogni altra materia inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali. Inoltre, al fine di supportare la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni e, nel contempo, di dare impulso alle riforme attraverso attività di studio finalizzata alla predisposizione di apposite proposte, è prevista l'istituzione, all'interno della stessa, di un'apposita struttura denominata Unità Organizzativa Specializzata Riforme (UOSR).

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16)

 

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è abrogato.

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 28)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 28 Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

 

a) Prima Commissione — Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

b) Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

c) Terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative;

d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

e) Quinta Commissione — Riforme.".

 

Art. 3

(Inserimento degli articoli 28 bis e 28 ter)

 

1. Dopo l'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2005 sono aggiunti i seguenti articoli:

 

"Art. 28 bis

(Funzioni Commissione Riforme)

 

1. La Commissione permanente Riforme ha il compito di:

 

a) esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;

b) esaminare ogni altro provvedimento inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali nonché al riordino del conferimento di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali;

c) armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno e delle materie di cui alla lettera b).

 

Art. 28 ter

(Unità organizzativa specializzata riforme)

 

 1. E' istituita presso il Consiglio regionale l'Unità organizzativa specializzata riforme.

2. L'Unità organizzativa specializzata svolge attività di studio al fine di supportare la Commissione Riforme nell'espletamento delle sue funzioni.

3. Il coordinatore dell'Unità organizzativa specializzata è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio regionale con funzioni di responsabilità politica ed organizzativa come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 5 gennaio 2007.

4. Con l'accettazione dell'incarico il coordinatore deve far pervenire al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio una dichiarazione sottoscritta nella quale attesta, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità, ineleggibilità e di incompatibilità valide per i consiglieri regionali.

5. L'incarico ha carattere fiduciario è può essere revocato in ogni momento, senza diritto ad indennizzo.

6. L'incarico di cui al comma 3 è equiparato a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.".