Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale, nella parte relativa alla composizione delle Commissioni permanenti, si rende necessaria in considerazione delle modifiche apportate dal legislatore regionale alla normativa statutaria che hanno ridotto la consistenza numerica del Consiglio regionale dagli originari 50 consiglieri, agli attuali 30.

Il primo obiettivo di tale modifica è quello di assicurare la presenza e la rappresentanza dei Gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio regionale in ciascuna Commissione.  Più coerente con il dettato statutario, sarebbe, infatti, prevedere una composizione delle Commissioni permanenti che prescindesse dal numero esatto dei suoi componenti, onde consentire nel tempo ed a seguito delle successive tornate elettorali, un più flessibile adattamento della normativa regolamentare alla diversa e mutevole consistenza dei gruppi consiliari all’interno del Consiglio regionale.

Come è evidente, dalla proposta di modifica dell’ art. 29 del Regolamento è stata espunta non solo la parte della norma che quantifica il numero dei componenti, ma pure quella che statuisce che, dei dieci membri di cui si compone la Commissione, il 60 % debba appartenere alla maggioranza e il 40 % alle minoranze poiché ritenuto da autorevole dottrina “troppo rigida e forzata, i cui effetti negativi sono comunque ridimensionati dalla previsione del voto plurimo, che consente al singolo membro della Commissione di “pesare” quanto il proprio gruppo: non di meno, ma neppure di più.”

Il secondo obiettivo di tale modifica è quello di assicurare, comunque, il regolare funzionamento delle Commissioni, ed in tale direzione si giustifica il tenore del secondo periodo della proposta modificativa.

Si fa presente, infatti, che, onde garantire la piena operatività delle Commissioni, sarebbe necessario che le stesse siano composte in maniera tale da consentire il loro regolare funzionamento. Tale esigenza, però, deve necessariamente raccordarsi alle disposizioni statutarie che richiedono, in ogni Commissione permanente, la presenza di ogni gruppo consiliare, garantendo, in ogni caso, una  loro “rappresentanza”. Tale diverso e distinto criterio, in via suppletiva, è stato introdotto dal legislatore statutario, verosimilmente, per ovviare alla casistica, peraltro frequente, dei cd. "monogruppi” che, al pari degli altri, devono ricevere adeguato riconoscimento in seno alle Commissioni.

La modifica dell’articolo 29 comma 1 ha anche impatto sugli articoli 79, 80, 81, del Regolamento dove si stabiliscono i quorum costitutivi e deliberativi delle stesse commissioni.  

La modifica proposta non altera il funzionamento dei quorum costitutivi e deliberativi delle Commissioni e pertanto le stesse disposizioni potranno essere confermate anche in caso di modifica dell’articolo 29 del Regolamento.

Le Commissioni per poter deliberare continueranno ad essere in numero legale con la presenza della maggioranza dei suoi componenti assegnati. Potranno comunque discutere senza deliberare in presenza di quattro componenti assegnati.

 

Art. 1

(Modifica dell’articolo 29)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 29 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i  gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all’articolo 27  comma 3 , il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell’alternanza dei singoli gruppi”.