Proposta di provvedimento amministrativo n. 49/10^

Breve illustrazione della proposta referendaria

 

[In grassetto le disposizioni da sottoporre ad abrogazione referendaria]

 

Una abrogazione totale dell’art. dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand’anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine.

Il quesito proposto mira ad eliminare la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario. D’altra parte, l’art. 35 del decreto 22 giugno 2012, n. 83è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.

Al fine di rispettare la “matrice razionalmente unitaria” del quesito, oggetto della proposta referendaria è anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale che risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall’abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.

L’abrogazione non riguarda, invece, e non potrebbe riguardarli, i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall’abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l’inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.

Anche le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, in ragione del limite della non reviviscenza della norma abrogata e del limite delle «leggi tributarie», secondo l’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

 

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Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

 

Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

 

1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  29 giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ___________

 

Visto l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale:

 

“1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare»”.

 

Considerato che l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, “salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l’innanzi interrotti dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

 

Considerato che la maggior parte dei procedimenti riavviati per effetto dell’art. 35, comma 1,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e ricadenti entro le 12 miglia marine,risulta tuttora in corso e che tali procedimenti si concluderanno a breve con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico – che ricomprende ad un tempo la “fase di ricerca” e la “fase di coltivazione” – qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal decreto Sblocca Italia);

 

Considerato che le ricadute delle attività previste dai corrispondenti progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi liqui e gassosi saranno tali da produrre notevoli impatti ambientali, sociali ed economici;

 

Visto l’art. 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

 

Visto l’art. 29della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

 

Visto l’art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiestadi referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’art. 27 della medesima legge;

 

Vista la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata alla presente deliberazione;

 

Vista la determinazione assunta in proposito e all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

 

Per quanto esposto in narrativa, e con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione,

Delibera

 

- di presentare richiesta di referendum abrogativo dell’art.6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il seguente quesito:

 

«Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128  ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”; “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?»

- di procedere, ai sensi dell’art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla designazione del/della (signore/signora…), quale delegato effettivo del Consiglio, e del/della (signore/signora…)quale delegato supplente del Consiglio;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.