XI^ LEGISLATURA
N. 2
RESOCONTO INTEGRALE
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SEDUTA Di LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020
PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE PIETRO SANTO MOLINARO
Inizio
lavori h. 15,07
Fine lavori h. 17,16
INDICE
PRESIDENTE,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
CRINÒ Giacomo
Pietro (Casa delle libertà)
DE SANTO
Dino, responsabile regionale Assoviaggi Calabria Confesercenti
DE SANTO
Dino, responsabile regionale Assoviaggi Calabria Confesercenti’
FALBO
Massimo, delegato Unindustria Calabria,*
GATTO Maria
Francesca, dirigente generale del Dipartimento turismo, spettacolo e beni
culturali,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
GIANNETTA
Domenico (Forza Italia),*,*,*,*,*,*,*
MINNICI
Sonia, funzionario Settore assistenza giuridica,*
NOSTRO
Manuela, funzionario sesta Commissione,*,*,*,*
PITARO Vito (Jole
Santelli Presidente),*,*,*,*,*
ZAMPINO Giuseppe
Giovanni, presidente di Fiavet Calabria ConfCommercio,*,*
CRINÒ Giacomo
Pietro (Casa delle Libertà),*
IRACÀ Felice,
dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico - attività produttive,*,*,*,*
RASPA Simona,
funzionario Settore assistenza giuridica,*
ROMEO
Caterina, funzionario Settore assistenza giuridica
Presidenza
del presidente Pietro Santo Molinaro
La seduta inizia alle 15,07
Grazie e benvenuti a tutti.
Sono presenti: il sottoscritto, Pietro
Molinaro ed i consiglieri Pitaro, Giannetta e Crinò.
I colleghi Aieta e Tassone sono assenti,
ma hanno chiesto congedo; quindi, la seduta è valida.
Possiamo procedere approvando il verbale
della seduta del 27 luglio che, se non vado errato, era quella di insediamento.
Lo diamo per letto. È approvato all'unanimità. Grazie.
Prima di avviare la trattazione
dell'ordine del giorno, approfitto per informare i colleghi della Commissione
che sono pervenute delle note.
In data 28 luglio – con successiva
reiterazione di recente, se non vado errato, il 25 settembre – gli Ordini dei
geologi e dei dottori agronomi hanno chiesto all'assessore Catalfamo,
all'assessore Gallo e al Presidente di questa Commissione di essere sentiti
sulla problematica delle concessioni di derivazione di acqua tramite i pozzi
esistenti.
Si tratta di un problema atavico della
Regione Calabria e so che prossimamente dovrebbe esserci un incontro, al quale
mi auguro di poter partecipare. Nel caso in cui dovessi avere qualche
difficoltà, chiederò a qualcuno di voi e, comunque, ci aggiorneremo anche
rispetto a questo Tavolo di lavoro.
Il 12 agosto, sostanzialmente, è
pervenuta, per conoscenza, la delibera della Giunta regionale che ha istituito
il Tavolo di lavoro sul Piano energetico regionale su cui, ovviamente, ci
aggiorneremo man mano che i lavori andranno avanti.
L’ 8 settembre, il Sindaco di San Pietro
in Amantea ha scritto, in primis al
Consorzio di bonifica di Scalea Valle Lao, all’Assessore all’agricoltura e
anche a noi, per avere informazioni sull’emissione dei tributi dei Consorzi di
bonifica.
A mio giudizio, bisogna rimanere in
attesa della risposta che il Consorzio di bonifica ovviamente ci manderà; la
valuteremo anche noi e, se necessario, scriveremo due righe.
Il 16 settembre – chiedo scusa, ma questo
lo conosciamo già – la Presidenza del Consiglio, tramite i suoi uffici, ci ha
informato dell’errata attribuzione di alcune materie di nostra competenza ad
altre Commissioni, ma questo si è già risolto e si è completato l'iter delle
materie che fanno capo alla sesta Commissione.
Il 21 e 23 settembre, il Consorzio di
bonifica crotonese ha scritto all'Assessore all’agricoltura, Catalfamo, e ad
altri soggetti, tra cui anche alla sesta Commissione.
Perché alla sesta Commissione? Perché,
come sappiamo, nella declaratoria delle materie, sono esplicitati anche i
Consorzi di bonifica e, pertanto, cominciano ad arrivare delle note che,
magari, precedentemente forse arrivavano di meno, su una problematica che
riguarda i laghi Silani e il territorio di Isola Capo Rizzuto in riferimento ad
un rapporto di due anni tra Consorzio di bonifica e Regione Calabria. A tal
proposito, ci sono state delle riunioni
Ovviamente, seguiremo questa questione e,
man mano che ci saranno evoluzioni, sarà mio compito e dovere informarvi.
Detto questo, se non ci sono richieste di
chiarimenti, possiamo passare all’ordine del giorno vero e proprio.
Il primo punto all'ordine del giorno
riguarda il parere numero 7/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante:
“Approvazione del Piano esecutivo annuale di immagine e promozione turistica
2020, ex articolo 4 della legge regionale numero 8 del 2008”.
Su questo provvedimento è pervenuta una
nota da parte della dirigente del Dipartimento, dottoressa Gatto, con cui ne
chiede il rinvio e soprattutto preannuncia ciò che poi è arrivato, ovvero una
delibera di Giunta regionale – se non erro del 24 – che ha integrato questo
Piano.
Pertanto, se siamo d'accordo, lo rinviamo
per dare tempo agli uffici di guardare anche questa deliberazione e poi
ovviamente, alla prossima occasione, se sarà necessario, sentiremo anche la
dottoressa Gatto o chi per lei e procederemo all'esame di questo parere.
Il segretario mi suggerisce di porre ai
voti la proposta di rinvio. Chiedo formalmente se siamo d'accordo e pongo ai
voti il rinvio.
Il rinvio della trattazione è approvato
all’unanimità.
(La Commissione rinvia)
Il secondo punto all’ordine del giorno
riguarda la proposta di legge numero 43/11^ di iniziativa della Giunta
regionale: “Modifica legge regionale 6 febbraio 2018 numero 3 (Incentivazione
del turismo in arrivo, incoming,
attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, e sostegno della
destagionalizzazione)”.
Per questa trattazione abbiamo avuto la
disponibilità della dottoressa Gatto. Non so se è già presente in Aula.
Inoltre, su questo punto, è pervenuta richiesta di audizione da parte di alcune
associazioni.
Possiamo far entrare la dottoressa Gatto
con i suoi collaboratori e le associazioni che hanno chiesto di essere audite.
Suggerirei di audire prima le
associazioni, in modo tale che la dirigente possa ascoltare anche il contenuto
di questa audizione. Successivamente, chiederemo loro di abbandonare l’Aula e
sentiremo la dottoressa Gatto. Chiedo ai rappresentanti delle associazioni di
prendere posto dove ci sono i microfoni; da qui a poco daremo la parola.
Ricordo, ancora una volta, che questo
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale propone alcune modifiche
alla legge numero 3 del 2018. Per ordine di verbale, pregherei chi prende la
parola, di presentarsi con nome, cognome e chi rappresenta. Cedo la parola a
chi vuole iniziare per primo.
Buongiorno. Intervengo in rappresentanza
di Aldo Ferrara, Presidente di Unindustria Calabria. Sono consigliere della
sezione Turismo di Unindustria Calabria.
Intanto, porto i saluti del presidente
Ferrara alla Presidenza e ai membri della Commissione.
Introduco una proposta che abbiamo
concordato e che rappresenta un fatto abbastanza inusuale, ma anche una novità
rispetto alla volontà di proporre delle soluzioni comuni.
Si tratta di un documento che abbiamo
concordato con le più grosse associazioni presenti sul territorio e che, a
breve, si presenteranno.
Confindustria, Unindustria Calabria in
generale, Confindustria insomma, ha una rappresentatività e una rappresentanza
molto importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.
In Calabria, ad esempio, oltre a
garantire più di 15 mila posti letto, ha una presenza importante, diffusa e
trasversale all'interno del settore turistico, che va dalla rappresentanza di
imprese e strutture alberghiere e ricettive di città stagionali, ma anche tour operator e, se vogliamo dare
un'idea che è molto in linea con la proposta che andremo a fare, una continua
interazione anche con altri settori che si integrano bene con la proposta
turistica e che sono, ad esempio, quello enogastronomico e dell'agricoltura.
Solo per fare un piccolissimo esempio: il
Presidente provinciale di Cosenza, il dottore Amarelli, quantunque sia
un’impresa agroalimentare, gestisce un museo che fa 36 mila presenze e
rappresenta un’attrattiva importante dal punto di vista turistico; quindi, la
logica rispetto alla quale si muove la nostra proposta, è quella di manifestare
apprezzamento per il fatto che si vogliano modificare alcune parti della legge,
seppur rivista poco tempo fa, nel 2018, alla luce di quanto è accaduto negli
ultimi mesi e soprattutto dei nuovi trend
e delle opportunità che offre la Calabria.
Tuttavia, l'occasione che non dobbiamo
rischiare di perdere, mettendo mano a questa norma, è quella di fare in modo
che i suoi benefici vengano ridistribuiti in maniera più equa dal punto di
vista non solo degli operatori, ma anche dal punto di vista del territorio e
della tipologia di attività di cui questa legge può essere beneficiaria.
Nello specifico, presenteremo un
prospetto alla Presidenza, all'interno del quale daremo visibilità del testo
vigente, delle ipotesi di modifica che ha sottoposto la Giunta regionale, delle
nostre idee, al contrario, di modifica di questa legge, dando delle
motivazioni.
Di base, partiamo commentando una ipotesi
di modifica relativa al primo articolo, che apparentemente sembra banale e,
diciamo, marginale ma che, in realtà, rischierebbe di stravolgere non solo il
nucleo di questa norma che, peraltro è unica a livello europeo; non esistono
leggi analoghe, per cui deve diventare una opportunità e non un rischio. Questa
ipotesi di modifica, che apparentemente sembra marginale, in realtà stravolge
il senso della legge dal nostro punto di vista e la sottopone a una serie di
problematiche che, invece di andare incontro a quelle che sono le esigenze che
noi vediamo, di maggiore diffusione dei benefici della stessa, al contrario
potrebbe ulteriormente limitarle.
Mi riferisco, in particolare, alla
modifica richiesta all’articolo 1, laddove viene inserito un avverbio che,
sostanzialmente e in linea puramente teorica chiaramente – poi c'è un processo
anche normativo a cui verrà sottoposta – consentirebbe l’eventuale utilizzo di
questa norma anche in periodo di alta stagione.
Questa norma, che nasce per
destagionalizzare, viene modificata nel 2018 e, senza dubbio, ha prodotto una
quantità di benefici.
Sicuramente, ha aiutato a destagionalizzare
i flussi, ma quello che proponiamo è di fare in modo che aiuti non solo a
destagionalizzare i flussi nel corso dell'anno, ma anche a decentralizzarli. In
che modo?
Semplicemente mantenendo ferma la regola
secondo la quale i benefici devono arrivare solo al di fuori dell'alta
stagione, ma soprattutto consentendo che la legge arrivi anche a quelli che noi
chiamiamo “i diversi turismi”, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal
punto di vista della territorialità.
L’offerta turistica calabrese, purtroppo
– per quanto riguarda, quantomeno la quantità, i numeri e i volumi – spesso ha
subìto un indirizzo quasi univoco, nel senso che i benefici della legge in
generale e anche la conoscenza del territorio si sono ridotti a porzioni del
territorio e, soprattutto, a un turismo molto massificato.
Al contrario, noi riteniamo che l'offerta
turistica calabrese, a maggior ragione dopo quanto è successo negli ultimi
mesi, quindi al ridimensionamento dei flussi, alla minor propensione al
viaggio, alla diminuzione dei viaggi di gruppo, alla minor intensità turistica
nel senso di meno gente, cioè più gente spalmata nel corso del tempo, necessiti
di una modifica della legge nei termini di consentire, ad esempio, uno sviluppo
del turismo rurale, enogastronomico e anche culturale laddove, nonostante tutti
gli sforzi prodotti anche negli ultimi anni, l'offerta turistica culturale si è
rivelata insufficiente.
Ad esempio, basta prendere i dati delle
presenze nei musei locali che, molto spesso, sono molto, ma molto al di sotto
delle aspettative e soprattutto delle potenzialità, così come altre risorse non
solo naturali, ma anche storiche, tradizionali, enogastronomiche eccetera che,
peraltro, possono interagire con altri settori, quali ad esempio l'agricoltura,
come accade già in altre Regioni, ma sicuramente potrebbero avere una quantità
di benefici diffusi e diretti; per esempio, le reti degli agriturismi, la ristorazione di qualità
tipica, le produzioni tipiche e quant'altro, con cicli di degustazioni.
Sono le prime cose che ci vengono in
mente e rispetto alle quali noi ci aspettiamo una attività di sostegno,
quantomeno pari a quella rivolta verso il turismo di massa perché,
oggettivamente, questa norma favorisce e incentiva il turismo di massa che noi
non vogliamo affatto cancellare ma, al contrario, riteniamo che sia esattamente
e assolutamente compatibile e che, anzi, sia esattamente l'opportunità che
dobbiamo cogliere e che una modifica in questo senso di questa legge potrebbe
darci l'opportunità di fare.
Questo è un quadro di massima.
Nel dettaglio, diamo anche delle
indicazioni in termini quantitativi rispetto a quanto è successo recentemente;
cioè, la legge oggi prevede numeri, dati, quantità di passeggeri eccetera.
Senza scendere nel dettaglio – non credo
sia il momento – diamo un’indicazione che è in linea con questo diverso
"turismo” e, soprattutto, con quello che sarà il turismo nei prossimi
anni; non mesi, anni.
Quello che è successo inciderà almeno per
i prossimi 4-5 anni in maniera drammatica; quindi, anche nella riflessione sul
turismo di massa, sul turismo stagionale, sull'over tourism che, in alcune zone della Regione Calabria negli
ultimi anni, ha generato e creato anche disagi dal punto di vista della
fruibilità dei servizi e della qualità degli stessi, questa ipotesi tenderebbe
a mantenere, se non accrescere ulteriormente, i flussi, ma in maniera più
equilibrata, con una maggiore sostenibilità dal punto di vista anche ambientale
oltre che della qualità dei servizi.
In più è il trend mondiale; cioè, tutto il mondo del turismo – e noi da
operatori ne siamo assolutamente consapevoli – si sposta man mano verso un
turismo più lento, più di qualità, più di rapporto con il territorio, più
legato alla tradizione e alla natura, all'arte, alla gastronomia, e noi in
Italia in generale, ma assolutamente in Calabria, tutto ciò lo abbiamo
disponibile.
Siamo consapevoli, da operatori del posto, che i margini per lanciare – non dico rilanciare perché ancora non è mai stato lanciato dal nostro punto di vista - questo genere di turismo e fare della Calabria una destinazione che attrae non per il denaro, non per il mare soltanto, ma per tutto quanto ci sta intorno all'interno dei 700 km di costa è un’opportunità straordinaria che non possiamo rischiare di perdere.
Non so se vogliono aggiungere qualcosa i colleghi.
Grazie. Cedo la parola a Dino De Santo.
Sono il responsabile regionale di Assoviaggi Confesercenti. Sono componente anche della segreteria nazionale degli agenti di viaggio della mia categoria.
La nostra è un’associazione che rappresenta uno spaccato di piccole e medie aziende e quindi molto vicina a quella che è l'essenza della tipologia degli operatori turistici della nostra regione.
Innanzitutto diamo atto che la Giunta regionale ha aperto un dibattito su una legge importantissima. Concordo con tutto quello che ha detto il collega Falbo e, quindi, non ripeterò le cose che lui ha detto. Le abbiamo sottoscritte, poi daremo copia alla Presidenza di un documento per l’appunto sottoscritto dalle tre associazioni.
Ribadisco soltanto alcune cose: ribadiamo l'interesse e l'importanza di questa legge perché questa tipologia di legge va a favorire la scelta della Calabria, non soltanto attraverso quelle che sono le sue peculiarità, ma anche perché si va ad inserire, all'interno delle idee dei tour operator, anche un interesse di carattere economico e noi dobbiamo tener conto di questo. Pensiamo però che alcune architravi della legge non possano essere buttati via oppure messe da parte. Per cui ribadisco anch'io la necessità di evitare che questa legge possa servire “anche” per la destagionalizzazione; per noi questa legge serve per la destagionalizzazione. Luglio ed agosto per fortuna sono usciti fuori anche dalle dichiarazioni ufficiali, dai dati. Stiamo aspettando adesso tutti gli ultimi dati nazionali, però tutti danno un trend di crescita della nostra regione in un momento di grande crisi. Il che vuol dire, ancora di più, che non è quello il periodo temporale che bisogna spingere, incentivando gli operatori. Gli operatori devono essere incentivati a venire qui anche nei periodi in cui magari il mare non è più il soggetto principale della proposta turistica. Ecco perché all'interno noi abbiamo elencato una serie di “turismi” che anche quest'anno, in piena pandemia, hanno rappresentato una gradevolissima e piacevolissima sorpresa. E allora se diciamo con grande forza che, ad esempio, le nostre montagne oppure i nostri borghi rappresentano un plus di attrattività, allora dobbiamo spingerli anche quando non si viene solamente al mare e quindi rappresentano un appoggio ad una vacanza turistica di mare.
Cominciamo a spingere fuori dalle alte stagioni queste tipologie di turismo che rappresentano, secondo noi, secondo le tre associazioni, ma anche all'interno della mia associazione, una possibilità importante per tutte le categorie del turismo: le guide, i trasportatori e i ristoratori, tipici innanzitutto, gli agriturismi, b&b eccetera. Quindi tutta la filiera è interessata a trovare una modalità per poter avere un ampliamento di quella che è la loro presenza nel gettito IVA della voce turismo della Regione Calabria.
E poi sottolineo un altro aspetto: questa modalità che noi ci siamo cimentati a raffigurare, rappresenta un ampliamento della territorialità. Noi riteniamo che tutta la regione debba essere centrale nella modalità di fruizione di questa legge. Quindi nel momento in cui mettiamo dentro altre forme di turismo vuol dire che anche le nostre aree interne possono essere coinvolte in sviluppi interessanti all'interno delle proposte dei maggiori tour operator nazionali ed europei. Inserire la montagna, inserire i borghi, inserire le città d'arte, inserire il circuito dei musei sparsi su tutto il territorio vuol dire questo e dobbiamo incentivarlo.
E allora, poiché si è aperto il dibattito su questa tematica, noi riteniamo che non si possa non tener conto di questa centralità ed importanza.
Concludo dicendo che questo significa anche ampliare le figure turistiche interessate a questa nostra progettualità. Non sfugge a nessuno che questo vuol dire che la Calabria, pur mantenendo la centralità di alcune realtà territoriali… è come se qualcuno pensasse che non esiste la centralità di Capri all'interno del turismo campano oppure di Lecce all'interno del turismo pugliese. Noi non possiamo mai pensare ad un turismo calabrese che non parta anche da quelle che sono le nostre medaglie al valore. Mi riferisco a Tropea, mi riferisco a Soverato, mi riferisco a tante altre, a Sibari eccetera.
Ebbene, dobbiamo fare uno sforzo perché attraverso questa legge e attraverso il fatto che la pandemia ha aperto una modalità nuova di rivedere il paesaggio, allora anche altri territori e anche altre figure legate al turismo, anche piccoli operatori turistici che finora hanno avuto difficoltà a poter entrare all'interno di questo tipo di progettualità, possano presentare, con il collegamento con altri operatori specializzati nel merito, progettualità che servono a favorire la crescita turistica di tante altre aree della Calabria. Grazie.
Grazie a lei. Se c’è il dott. Zampino che vuole aggiungere qualcosa. Prego.
Buongiorno, sono Presidente regionale di Fiavet Calabria. Vi manda i saluti la nostra Presidente nazionale.
Per noi è un grande onore essere seduti oggi qui. È la prima volta che capita per le categorie di essere audite dal punto di vista regionale. Vi ringraziamo molto.
Innanzitutto apriamo uno spaccato di quello che è il nuovo turismo che in Calabria deve ripartire e vi spiego. Il punto delle sette notti come idea di turismo in Calabria deve anche diminuire, potremmo eventualmente anche aprire ad una diminuzione del numero delle notti e ad una maggiore più frequenza. Questo potrebbe portare eventualmente, anche nell'ambito del turismo scolastico, che è fondamentale nei periodi di bassa stagione, un punto di forza per la nostra regione, perché ci sono molte regioni in Italia dove i flussi turistici delle scolaresche arrivano a dare numeri molto importanti: 30 mila, 40 mila, 50 mila presenze che, purtroppo, devono essere recepite e anche lavorate. In che modo? Facendo eventualmente l'apertura nei borghi, nelle attività didattiche, che si possono fare nelle varie fattorie didattiche che abbiamo a disposizione nella regione Calabria. Noi siamo stati presenti proprio in questi giorni come Fiavet nazionale all'evento del WTE, World Tourism Event di Roma, nel quale ha partecipato anche il Parco nazionale della Sila e si parlava appunto di destagionalizzare e di portare nell'attività di lavoro della nostra regione anche il target studentesco.
Altra cosa molto importante: l'apertura di questa legge e la discussione per noi è fondamentale, perché abbiamo aperto quello che è il discorso dell'economia nel settore. Avendo la possibilità di poter contrattare con le compagnie aeree determinati finanziamenti che possono arrivare, quindi poter pre-acquistare e far partecipare proprio la Regione nell'ambito delle contrattazioni con le compagnie aeree, contrattando direttamente con le compagnie aeree, noi abbiamo possibilità di avere delle rotazioni di turismo e di charterizzazione dei voli aerei in Calabria in un certo modo. Quindi penso che questa tipologia di legge, un attimo rivista, l'abbiamo messa in cantiere grazie ad un’industria turismo e Assoviaggi che abbiamo firmato. E noi lavoreremo sempre in sintonia, in sinergia nell'ambito del turismo da ora in poi, perché abbiamo capito che senza le categorie e la sinergia di settore non riusciamo ad andare avanti. Vi ringrazio per averci audito.
Grazie a lei. Se i colleghi o se qualcuno vuole porre qualche domanda può intervenire.
Nella nostra proposta ci sono alcune modifiche che pragmaticamente potrebbero già essere inserite oppure delle modifiche richieste che dovrebbero non essere fatte; alcune altre chiaramente necessitano di una valutazione molto più approfondita dal punto di vista proprio dei freddi numeri.
Chiaramente oggi noi non abbiamo le capacità di proporre qualcosa che si basa sui numeri certi, perché di questo si tratta. Mi riferisco, ad esempio, alle aliquote contributive; mi riferisco al numero di presenze e quant'altro. Però diamo senz'altro - e questa è la linea guida che ci interessa seguire - delle indicazioni su quali siano queste forme di turismo alternativo o complementari: turismo culturale itinerante, turismo del territorio quindi tradizioni, cultura e gastronomia, ma anche il turismo, come si dice in gergo, MICE, cioè il turismo congressuale. Molti di noi lavorano col turismo congressuale, ma hanno grande difficoltà a realizzarlo in Calabria. Laddove le aziende sarebbero anche disponibili a muoversi, sicuramente per un fatto ambientale, aiuterebbe tutto il sistema delle strutture alberghiere e dell'indotto, ma senz'altro è una destinazione molto appetibile, anche per questioni ambientali, come detto, perché generalmente molto spesso vengono realizzati anche degli study tour, prima e dopo del meeting aziendale, insomma si fruisce del territorio.
Questo potrebbe essere un indotto estremamente importante. In più servirebbe anche a supportare quelle strutture alberghiere situate nei centri delle città oppure decentrate rispetto alle coste che invece, in bassa stagione, soffrono drammaticamente. Questo potrebbe essere sicuramente un supporto.
Come detto, non abbiamo nessuna intenzione di azzerare o, meglio, di incidere negativamente sul cosiddetto turismo stanziale, stagionale o comunque marino o territorialmente molto definito, molto circostanziato, ma riteniamo che sia il caso di una redistribuzione anche altrove anche per la ragione dell’overtourism, di cui abbiamo parlato prima.
Diamo anche indicazioni di alcune modalità attraverso le quali queste disponibilità possono essere equamente redistribuite e poniamo alcuni limiti alla possibilità che questa legge possa essere travisata, interpretata oppure malamente utilizzata. Su alcune procedure ci siamo permessi di dare qualche indicazione che possa mettere dei paletti per circoscrivere, ad esempio, la definizione di gruppo; per circoscrivere, ad esempio, la definizione di volo charter e così via, rispetto alle quali l'introduzione di questi articoli, di questi suggerimenti garantirebbe o migliorerebbe la trasparenza e la correttezza nella fruizione della legge.
Ultima cosa e questo l'abbiamo rilevato in maniera unanime, sul resto ovviamente abbiamo discusso un po' con i colleghi delle altre associazioni, chiaramente, ma una dialettica costruttiva. Su una cosa non abbiamo avuto alcun dubbio sin dal principio e cioè il fatto che la procedura che viene suggerita, cioè quella di utilizzare il nocciolo, il cuore della legge attraverso un regolamento gestito dalla Giunta e non più come una legge e quindi un atto che proviene dal Consiglio, rischierebbe di portare a dei margini di autonomia che creerebbe uno scontro, anche istituzionale, tra potere legislativo e potere esecutivo su una norma che, dal nostro punto di vista, è drammaticamente strategica, soprattutto dopo quello che è successo; ci dà veramente la possibilità oggi di dare una piccola svolta, di fare un piccolo passaggio verso una prospettiva di una nuova proposta turistica calabrese, prendendo anche spunto da chi ha inventato la promozione del territorio: il sud della Francia, molti anni fa nel ‘70, definì il terroir e iniziarono a proporre il territorio e non solo le caratteristiche dello stesso e quello è diventato un marchio.
La nostra ambizione, la nostra speranza è che accada così anche in Calabria, cioè che prima o poi, come succede anche in altre regioni d'Italia, le nostre imprese decidano di mettere accanto al loro nome e al loro logo anche quello della Calabria, diventandone orgogliose. Grazie.
Grazie. Se non ho capito male, ci consegnate un documento.
Se ci sono riflessioni o domande da parte dei colleghi alle associazioni si possono fare, altrimenti le ringraziamo per questo contributo, per la presenza, per le cose che andremo a leggere più in dettaglio su questo documento, non solo noi come componenti della Commissione, ma soprattutto come uffici che ringrazio. Ovviamente terremo conto di questi contributi. Vi ringrazio.
Grazie a nome di tutte le associazioni. Ci fa piacere questa ottima modalità di rapporto e siamo a disposizione anche per il prosieguo dei vostri lavori, quando si parlerà anche di altre cose estremamente importanti come, ad esempio, riprendere la legge del turismo per poter recepire le ultime variazioni introdotte dalla legge nazionale, quindi favorire l'uniformità delle leggi regionali in tutta Italia. Grazie.
Grazie a voi. Buon rientro. Grazie.
Vorrei dire solo una cosa per la legge regionale: come Fiavet Calabria già, circa due anni fa, avevamo consegnato un testo in merito. Vogliate tenerne conto perché è fatta dal nostro ufficio legale di Roma che ha seguito tutti, ha fatto un mosaico di tutte le leggi regionali attive.
Chiedo scusa, su questo progetto di legge?
Sulla legge madre.
(Gli auditi lasciano l’Aula)
Noi ne terremo conto, ma anche la Giunta e l’assessore Orsomarso. Faremo un gioco di squadra nel momento in cui ci saranno le condizioni di lavorare su questa norma più ampia.
Ringrazio ancora per la presenza la dottoressa Gatto ed il suo staff.
Grazie, grazie a voi.
Procediamo secondo scaletta rispetto alle cose che ci potrà dire per conto del Dipartimento su questa proposta di legge. Grazie.
Intanto saluto il Presidente, saluto la Commissione e colgo l'occasione anche per augurarvi buon lavoro da qui agli anni a venire.
La proposta di modifica di legge che oggi ci interessa è relativa proprio alla legge numero 3 del 6 febbraio 2018, che reca appunto: “Incentivazione del turismo in arrivo incoming attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare a sostegno della destagionalizzazione”.
La finalità, quindi, della legge è proprio quella di stimolare la domanda turistica e quindi di favorire l'incoming attraverso la formazione di pacchetti turistici da parte di pacchetti di viaggio in entrata, chiaramente, degli operatori nazionali e internazionali che sono abilitati a fare ciò.
La modifica di questa legge noi l'abbiamo reputata necessaria proprio per rendere questo strumento dell'incentivazione capace di rispondere in maniera più efficace alle mutevoli situazioni che intervengono nelle dinamiche dell'incoming. È vero! Le modifiche sostanziali che si propongono su questa legge attengono proprio all'articolo 1 e all'articolo 4. L'articolo 1 nella sua formulazione attuale recita: “Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma”. Alla formulazione originale abbiamo inteso aggiungere dopo la parola “incentivare” le parole “la crescita e il consolidamento del” e dopo la parola “territorio” la parola “anche”. Intanto è un incentivo, un contributo che favorisce proprio il trasporto quindi l'arrivo nel nostro territorio, prescindendo poi dal tipo di prodotto turistico che si va a praticare nel territorio stesso; quindi se il turismo è enogastronomico, è turismo montano, turismo balneare, insomma prescinde. È un aiuto ad entrare nel nostro territorio, al trasporto e, in modo ancora più specifico, ai voli charter, ai trasporti veri e propri. Infatti, questo è specificato all'articolo 3: il sostegno è proprio per l'arrivo nel nostro territorio e il fatto di aver previsto un allargamento e non solo un sostegno alla destagionalizzazione ma anche, soprattutto, alla crescita e al consolidamento delle presenze della incoming nel territorio stesso. Lo voglio specificare meglio perché in effetti dobbiamo partire da una premessa molto importante: al fine di sviluppare il settore turistico, la Regione attua dei programmi e delle politiche che vengono concepite e ricondotte a specifiche strategie che sono contenute sia nel piano triennale dello sviluppo del turismo sostenibile, previsto proprio dalla legge 8/2008, e anche dal piano annuale che viene proposto dalla Giunta. Il primo è approvato dal Consiglio in seduta consiliare, il secondo deve ricevere poi il parere della Commissione competente, per cui il controllo sui vari programmi e le varie strategie della Regione da parte del Consiglio, da parte della Commissione permangono, non vengono assolutamente intaccate.
È chiaro poi
che tutti gli strumenti di sviluppo turistico che abbiamo a disposizione, in
modo particolare quello dell’incentivazione, previsto dalla legge numero 3 del
2018 e ancor prima dalla legge 6 del 1995, sono programmati in maniera
coordinata fra di loro, al fine di mettere in campo delle azioni incisive ed
efficaci. Ed è nel quadro di programmazione che si vanno ad individuare ad
esempio i paesi target a cui si rivolgono le strategie di sviluppo ma anche la
tipologia di strategia stessa che vogliamo mettere in campo. Da un punto di
vista economico, quindi, si rende necessario che per ciascun paese target venga
definita una strategia, specificando se è una strategia di consolidamento, di
crescita o di entrata nel paese che è ritenuto di interesse. Quindi abbiamo
ritenuto di modificare sensibilmente l'articolo 1 per meglio specificare la
finalità della legge incoming e per
poter affrontare le diverse situazioni con diverse strategie. Secondo noi non
può essere esaustivo ritenere che l'unico obiettivo da raggiungere, l'unica
strategia che può mettere in campo la Regione con questo strumento di
incentivazione sia quello della destagionalizzazione. L’articolo 2 non è stato
modificato, l'articolo 3 è stato modificato, ma solo per operare un rimando
all'articolo 4 che è quello che invece sostanzialmente abbiamo ritenuto di
proporre a modifica. Nel testo vigente dell'articolo 4 si va ad affrontare la
questione dell'intensità della contribuzione e sono previste varie percentuali
di contribuzione per i vari programmi di viaggio, a seconda dei periodi e in
modo molto rigido e che non consente scostamenti; la stessa mia spesa, relativa
all'attività di comunicazione e di pubblicità, è ammissibile in un tetto
massimo. Noi riteniamo che la comunicazione, la pubblicità siano spese che
comunque tornano utili sotto l'aspetto della promozione del nostro territorio
stesso quindi ingabbiarle in una percentuale così rigida ci sembra inopportuno.
Anche i periodi di esclusione dal contributo sono rigidamente previsti nel mese
di luglio ed agosto. Noi proponiamo invece di andare a regolamentare tutto
questo; quindi sia le percentuali, sia i periodi ma anche la durata del
pacchetto quindi la durata dei pernottamenti nel nostro territorio, attraverso
un regolamento che vada a definire l'intensità di aiuto per i programmi di
viaggio regionali anche differenziandola per mese. In sintesi: l'intensità di
aiuto per i programmi di viaggio interregionali differenziata per mese, durata
minima dei pernotti, eventuali importi e massimali per la spesa di
comunicazione e pubblicità e gli eventuali periodi di esclusione dei programmi
di viaggio. Molto importante è questa aggiunta alla lettera f) dell'articolo 4
che prevede: “Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge,
in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da
covid-19”. Quindi si può utilizzare questo strumento molto importante della
incentivazione all’incoming in maniera
flessibile, per affrontare situazioni di particolare gravità come quella che
abbiamo vissuto nei mesi scorsi e che purtroppo stiamo ancora vivendo. Anche qui vorrei aggiungere un breve
commento. È noto come quello turistico sia un settore molto diversificato sia
in termini di prodotti sia in termini di paesi target. A questa
diversificazione riteniamo debbano corrispondere altrettanti differenti
strategie di sviluppo. Altro fattore che caratterizza fortemente il settore
turistico è quello rappresentato dalla estrema variabilità e vulnerabilità del
turismo, a causa di vari fattori, ad esempio: il fattore politico, come abbiamo
visto essere successo l'anno scorso nel caso Argentina o anche variabilità e
vulnerabilità dovuta ad accordi commerciali internazionali o che interessano
trasporti e non ultimo, purtroppo, abbiamo avuto modo di vedere il fattore
sanitario che ha influenzato fortemente. Questo è dimostrato da quanto avvenuto
nei passati mesi Alla luce di quanto abbiamo detto che una soluzione unica, un
unico strumento che si può declinare in una sola modalità, una modalità rigida,
non può andare bene per tutti, per tutte le situazioni, per tutti i paesi e per
tutte quante le stagioni.
E la rigidità
dello strumento di incentivazione in tal senso si è dimostrato limitato e
limitante e proprio con lo stato di pandemia in corso. Ecco perché, nel solco
di queste considerazioni, noi abbiamo inserito la proposta di modifica di legge
per la quale bisogna fare attenzione: demanda alla Giunta regionale la regolamentazione
solo di quei parametri che consentono di attuare una diversa declinazione di
questo strumento di incentivazione. Inoltre riteniamo che demandare alla
potestà regolamentare consentirebbe anche allo strumento di adeguarsi
velocemente ad eventuali cambiamenti che incidono fortemente e notevolmente
nella sfera commerciale turistica e per i quali si rende necessario intervenire
prontamente, in modo veloce e per salvaguardare quelle quote di mercato che i
nostri operatori locali si sono conquistati con molta fatica.
Bisogna fare
anche un'altra considerazione sulla potestà regolamentare della Giunta che non
è assolutamente ampia, ma deve inquadrarsi in una cornice i cui margini sono
ben definiti e cioè la normativa in materia di aiuti alle imprese ed in
particolare il Regolamento Europeo, il 1407 del 2013, il regolamento del de minimis, e poi la normativa relativa
ai pacchetti di viaggio. Il regolamento deve comunque inserirsi in quelle linee
programmatiche che sono previste nel piano triennale del turismo sostenibile e
che – ripeto - va sottoposto all’approvazione del Consiglio e anche al piano
annuale che è sottoposto al parere della Commissione; quindi la
regolamentazione di questo strumento legislativo che noi proponiamo vada alla
Giunta è strettamente connesso con le strategie, con quanto previsto nei due
piani che abbiamo appena citato. A questo dobbiamo aggiungere che nulla è
cambiato per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, la
modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione dei contributi
stessi, quindi il regolamento deve essere è sempre rispettoso di quanto
previsto dalla stessa legge regionale 3/2018. A questo si aggiunge ancora che
deve sottostare comunque alle discipline del procedimento amministrativo e anche
a tutte le altre regolamentazioni normative che intervengono nei procedimenti
di erogazione e di sussidi: trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei
flussi, eccetera.
Noi riteniamo
che vada scardinata la rigidità di questo strumento, vada reso più flessibile e
più adeguabile alle varie situazioni che possono intervenire e danneggiare il
nostro mercato turistico.
È chiaro che i
periodi da escludere o da inserire, i pernotti - se più o meno rispetto a
quelli che oggi sono previsti -, le varie percentuali di contributo possono
trovare e devono trovare chiaramente una loro motivazione, una loro ratio in quanto è programmato, in quanto
inserito nei piani e anche l'inserimento di queste strategie, lo studio delle
strategie dei paesi target eccetera può avvenire di concerto con le
associazioni di categoria, ma secondo noi, non va bene prevedere tutto in modo rigido e specifico e puntuale
in una legge perché adeguare prontamente
la procedura alle diverse situazioni che si possono presentare sarebbe faticoso
e lungo. . C'è anche prevista nella legge l'invarianza finanziaria in quanto
dalla presente legge non devono derivare, non derivano, nuovi o maggiori oneri
finanziari a carico del bilancio regionale. A questo proposito, evidenzio che
lo stanziamento che era previsto nel 2019 di euro 1.900.000,00 è stato
decrementato a euro 1.700.000,00 nel 2020 e per il 2021 è previsto uno
stanziamento di euro 2.000.000,00.
Ora per
concludere, torno velocemente all'articolo 2 dove si parla di beneficiari dei
contributi. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le
organizzazioni di viaggio nazionali ed estere che espletano la loro attività
nel rispetto della normativa vigente. Voglio specificare che l'aiuto è rivolto
agli organizzatori di viaggio, in modo specifico a coloro che organizzano il
pacchetto turistico, contrattualizzando quindi charter o altri vettori, i
servizi a terra tra cui anche quelli alberghieri che offrono un servizio
integrato al turista.
È chiaro che
considerando la scarsa notorietà della destinazione Calabria, relativamente a
quella che è la competizione mondiale, l'operatore che organizza il pacchetto
si assume un rischio più alto rispetto all'organizzazione di pacchetti verso
altre destinazioni che magari sono più note e quindi più appetibili.
È proprio
questa considerazione che è alla base della concessione di aiuto che serve per
stimolare l'organizzazione del viaggio verso la nostra destinazione, mitigando
il rischio. Ed è la ratio che
sottende anche alla normativa generale di aiuti alle imprese.
Voglio ancora
evidenziare che comunque i beneficiari degli aiuti sono imprese che operano per
lo più a livello internazionale e organizzano i pacchetti di viaggio che
interessano non solo chiaramente il paese dove ha sede legale l'impresa; per
cui avremo chiaramente imprese tedesche che ad esempio organizzano pacchetti di
viaggio che sono rivolti a turisti russi, offrendo la destinazione Italia e
quindi Calabria.
Restano
invariati gli articoli 5, 6 e 7 della legge incoming
che attengono al procedimento, in particolare la modalità di presentazione
delle domande, la modalità di istruttoria di concessione del contributo e di
erogazione dello stesso. Evidenzio qui che il contributo comunque viene erogato
a seguito di una puntuale e precisa rendicontazione; non è previsto mai ed in
nessun caso alcuna anticipazione e le spese sostenute sono rendicontate
attraverso le fatture e bonifici per tenere la tracciabilità.
Ci
viene fornito anche l'elenco nominativo di chi ha viaggiato quindi dei passeggeri.
Con separata certificazione le strutture ricettive certificano anche gli ospiti
presso le loro strutture; questo ci consente di operare un controllo incrociato
e di essere ancora più approfonditi e più esaustivi nell'esame della
documentazione. Avrei concluso. Sono a disposizione per eventuali
chiarimenti. Mi accompagna la dottoressa
Angela Vetrano, che è stata tra quelli che hanno realizzato la prima stesura
della legge, la legge regionale numero 3 del 2018 - ha seguito le fasi della
prima attuazione - e la dottoressa Consolata Loddo, che è la dirigente del
settore di riferimento. Forse è utile anche affacciarci alle altre regioni. Non
è proprio come è stato detto prima: non è la sola, l'unica legge che favorisce
l’incoming sul piano nazionale. È
previsto dal Friuli Venezia Giulia ad esempio che ha dedicato all’incoming un solo articolo inserito in
una legge, in una normativa più ampia che riguarda appunto il turismo. Ciò
credo sia utile per fare capire come l'esistenza di una legge, l'esistenza di
un regolamento per l'incoming sia
molto di più di quanto hanno anche altre regioni. In effetti qui, leggo
velocemente, è previsto che l'amministrazione regionale è autorizzata a
concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di
pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati a incrementare
l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale, attraverso
l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per
località a minore vocazione turistica; gli incentivi sono concessi secondo la
regola del de minimis. Tutto quanto
il resto, quindi la regolamentazione, i criteri e tutto quello che noi stiamo
prevedendo nella legge, che pensiamo di prevedere nel regolamento è invece
demandato semplicemente ad un avviso, ad un bando che la Regione farà per
selezionare gli operatori a cui dare i contributi e a cui dare gli incentivi.
Questo è quanto. Grazie.
Grazie,
dottoressa. Ha chiesto di intervenire il collega Vito Pitaro. Ne ha facoltà.
Una
domanda: demandare la stesura del regolamento alla Giunta è un atto dovuto
perché lo prevede la legge, lo prevede lo Statuto, oppure è un pensiero del suo
Dipartimento?
È
contenuto nella proposta di modifica della legge.
Questo
l'avevo letto. Dico: questa proposta la sta avanzando il suo Dipartimento?!
Chiaramente
la proposta di delibera è partita dal Dipartimento.
Le
chiedo scusa. Sarò un po’ più chiaro.
Nella
precedente proposta di legge non si demanda ad un regolamento e non si demanda
alla Giunta la stesura di questo regolamento. Ci siamo su questo?! Ora c’è una
modifica e si dice va tutto demandato entro gli argini, il perimetro della
legge, è anche indicato che viene demandata la stesura del regolamento alla
Giunta. Le chiedo: è un obbligo di legge? C’è una legge che dice che in questo
caso…? Oppure è stata lei a ritenere opportuno che lo facesse la Giunta e non
questa Commissione, quindi non il Consiglio? Solo per capire.
No,
intanto non personalizzo, non sono io, è una proposta avanzata alla Giunta che
la Giunta ha ritenuto di fare propria attraverso l'approvazione della delibera.
È una proposta chiaramente, non è previsto dalla legge tant'è che si chiede la
modifica…
Dottoressa,
solo per capire: quindi il fatto che questa proposta vada a modificare la legge
anche nel senso di regolamentare e quindi che la regolamentazione sia affidata
alla Giunta non è previsto da una legge o dallo Statuto. Quindi il Dipartimento
ha deciso che potrebbe essere, o meglio che sia più opportuno, che sia la
Giunta a regolamentare e non il Consiglio, non la Commissione.
I
Regolamenti di solito sono di Giunta, non sono di Consiglio o di Commissione,
ma abbiamo detto che la ratio della
proposta della modifica che ci occupa oggi è proprio quella di rendere più
flessibile e più dinamico, rispetto a quello che sono le dinamiche stesse del
mercato turistico, uno strumento di incentivazione che c'è sembrato troppo
ingessato. L'abbiamo potuto constatare proprio in un periodo di pandemia che ci
chiama a scelte strategiche veloci e in un Regolamento è chiaro che è molto più
semplice e più veloce affrontare delle situazioni che si complicano. Invece se
bisogna affrontarle variando una legge è chiaro che la procedura è diversa e
più lunga e non consente quella prontezza di intervento che in alcuni casi è
richiesta.
Sulla
ratio ci siamo, la condivido. La ratio di affidare la stesura di un
regolamento alla Giunta e non alla Commissione e quindi all’approvazione del
Consiglio da cosa deriva? Il regolamento è di competenza della Giunta?
I
regolamenti chiaramente sono demandati…non è che in questo caso. Si è proposto
di far regolamentare questo…
Quindi
si sarebbe potuto proporre che fosse il Consiglio a regolamentare? Solo per
capire.
Se
deve passare dal Consiglio passa come modifica di legge. Mi pare la strada
maestra perché la disciplina di una legge è attività regolamentare di Giunta.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Giannetta. Ne ha facoltà.
Buon
pomeriggio, dottoressa, grazie per la sua presenza. Immaginando di percepire
anche quello che voleva sottolineare il collega Pitaro, mi viene da pensare,
facendo subito una premessa: quando ci si dota di norme e regolamenti per la
democrazia è sempre qualcosa di positivo perché discipliniamo il tutto secondo
criteri non soggettivi ma oggettivi. Quindi è sicuramente una cosa importante e
facciamo un grande passo avanti nella democrazia della gestione della cosa
pubblica. Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano la discussione in
senso generale. Intanto voglio ringraziare, anche se non ci sono, i
rappresentanti delle associazioni di categoria perché sentire da loro che è la
prima volta che sono auditi all'interno di una Commissione è secondo me
indicativo che siamo sulla strada giusta per avere la compartecipazione,
soprattutto suggerimenti da parte di coloro che sono gli attori che poi vivono,
giorno dopo giorno, le problematiche e le questioni sui territori nel settore specifico.
Nello stesso tempo mi viene da pensare - qua immagino di interpretare il
pensiero dell'amico Vito Pitaro - il senso di discutere tutto questo
all'interno della Commissione e mi spiego. Mentre lei parlava io cercavo con un
orecchio di ascoltare lei e con un occhio di leggere il parere del Settore
assistenza giuridica che svolge la sua attività puntualmente, in maniera
impeccabile, almeno fino adesso, per la mia esperienza, sia in pochi mesi da
consigliere di minoranza sia oggi in qualche mese in più da consigliere di
maggioranza. E vedo che hanno, al centro della loro scheda di analisi tecnica
normativa, sollevato delle questioni importanti e, secondo me, dobbiamo parlare
di questo perché è importante che di tutto questo si discuta all'interno della Commissione
ed eventualmente si consegni alla Giunta una proposta di modifica della legge,
dopo aver effettuato i dovuti e giusti passaggi. Uno di questi passaggi è
sicuramente la discussione all'interno della Commissione.
Se
mi date qualche minuto di tempo vorrei leggere il parere, per cercare di capire
da subito come eventualmente risolvere alcune delle criticità che sono emerse
da questa scheda di analitica tecnico-normativa del Settore assistenza
giuridica. Al quinto capoverso si afferma questo: “In relazione all'articolo 3,
sembra opportuno ricordare, in materia di concessione di contributi, i vincoli
posti dall'Unione Europea rispetto agli aiuti di Stato, qualificabili, ai sensi
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), quali agevolazioni
concesse, sotto qualunque forma e senza corrispettivo dallo Stato o mediante
risorse statali, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato
mercato conferendo loro un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni
o di falsare o minacciare la concorrenza. I requisiti previsti ai sensi del
TFUE (origine statale dell'aiuto, presenza di un vantaggio selettivo, incidenza
sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membro) devono essere
compresenti. Deroghe a tali vincoli riguardano sia gli aiuti concessi, a mezzo
di leggi statali o regionali, per favorire lo sviluppo delle regioni
svantaggiate nel territorio comunitario, sia gli aiuti cosiddetti de minimis, ovvero quei contributi non
superiori a 200.000,00 euro per impresa nell'arco del triennio, ridotti a
100.000,00 euro per il trasporto su strada, e pertanto ritenuto incapace di
avere incidenza sul mercato comunitario e falsare la concorrenza.” Già questo
noi non l'abbiamo previsto o l'avremmo previsto?! Lo abbiamo previsto?
Lo
abbiamo assolutamente previsto. L'ho detto che chiaramente che qualsiasi aiuto
deve soggiacere al Regolamento Europeo sul de
minimis. Insomma è chiaro che tutti gli aiuti che vengono concessi e la ratio di questa normativa sono quelli di
non alterare il regime di concorrenza.
È
chiaro che questo regolamento entra appieno nella normativa della dell'incoming, tant'è che tutte le imprese che
ricevono l'aiuto e il quantum del contributo vengono regolarmente comunicati al
registro nazionale di aiuti, vengono iscritte al registro che, nell'arco del
triennio, ci consente di arrivare solo al contributo massimo di euro 200.000,00
e si decrementa il contributo o si annulla se supera questo limite previsto
proprio dal regime de minimis.
È
chiaro. È nella legge.
Completo
con altre quattro righe perché suppongo che il nostro Settore assistenza
giuridica abbia avuto prima la proposta di legge perché continua e dice: “la
novella proposta modifica tale articolo
4 rinviando ad un Regolamento di Giunta” - e quindi già ci rispondono loro che
sono da assistenti del settore giuridico – “ la disciplina degli aspetti
qualitativi del contributo e ciò potrebbe determinare qualche criticità in
relazione alla citata normativa comunitaria e pertanto si suggerisce di
valutare l'opportunità di inserire dei parametri di riferimento per l’emanando
regolamento regionale”. Quindi che cosa vogliamo dire? Che all'interno di
questo emanando regolamento regionale non era specificato il discorso del de minimis o come mi diceva lei…
Lo
abbiamo specificato, ma è chiaro che un regolamento non può andare in contrasto
con la normativa regionale, figuriamoci con la normativa nazionale o la
normativa europea. Lo ritengo in re ipsa.
(Interruzione)
Sì,
capisco, ma noi insomma lo riteniamo assodato.
Ascolterei il Settore assistenza giuridica
che ci può dire qualcosa, visto che ha prodotto la nota.
Buongiorno,
Presidente, buongiorno, consiglieri. La questione che evidenziava il
consigliere noi l'avevamo posta perché ci è venuto il dubbio dal momento che la
precedente formulazione dell'articolo 4 era abbastanza dettagliata e quindi,
rispetto a questa questione, non è stata oggetto di rilievi governativi, non è
stata sollevata la questione degli aiuti di Stato. Ci è venuto il dubbio che
questa indeterminatezza del rinvio, un rinvio generico ad un regolamento, dove
la nuova formulazione demanda interamente al regolamento della Giunta
l’indicazione sull'intensità di aiuti per i programmi di viaggio regionali o
interregionali o la durata minima, possa riproporre la questione.
È
chiaro, come ho detto prima, che il tutto deve restare nella regola del de minimis che obbliga tutta l'Europa.
Non credo che sia questo; non abbiamo voluto agganciarci alle percentuali fisse
specifiche proprio per poter invece variare, non per andare oltre quello che è
previsto dal de minimis.
È
chiaro che non è possibile, non si può, quindi non è quello il punto. Era solo
per cercare di variare questa percentuale a seconda delle strategie o dei vari
periodi di ammissione al contributo, insomma programmi di viaggio che magari
possono essere più confacenti o meno ad una strategia che è prevista nei nostri
diversi piani. Modulare a secondo l'interesse del programma di viaggio questa
percentuale che non può assolutamente andare oltre il de minimis. Questo è chiaro.
Grazie.
Mi pare di capire che fosse implicito, però mi pare anche di capire che
loro forse suggerissero di specificarlo in maniera più chiara. Ecco questo era,
dottoressa Gatto, mi pare che lei abbia dato l'interpretazione che la regola
fosse implicita…però se il Settore assistenza giuridica…
È previsto. All'articolo 8, comma 4, è previsto che ulteriori specifici
controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della
normativa in materia di aiuti.
È rimasto invariato, c'era già nella precedente normativa.
Anche perché variare la percentuale non significa variare il contributo
massimo che si può concedere. Quello è previsto in una normativa che obbliga tutti
quanti. Quindi, non si può andare oltre quanto è previsto.
Ultima cosa, sempre un’osservazione da parte del Settore assistenza
giuridica: “Sembra opportuno infine evidenziare che in presenza di una norma di
invarianza finanziaria, sebbene l'articolo della proposta specifichi che
l'intensità degli aiuti definiti con regolamento avverrà nei limiti previsti
dello stanziamento del bilancio, regionale eccetera eccetera”. Quindi questo…
Questa è la norma di invarianza, l'abbiamo inserita nella legge. Chiaro
che non si può andare oltre quanto stanziato in bilancio di anno in anno, il
bilancio stesso poi è sottoposto al vaglio del Consiglio, quindi torniamo
sempre ad un controllo superiore del Consiglio.
Mi perdoni, dottoressa, in
questo momento esercito il potere ispettivo di consigliere regionale e ascolto
lei che dice una cosa e il Settore assistenza giuridica che ne sottolinea
altre. Mi chiedo: è possibile che il Settore assistenza giuridica abbia
sottolineato cose già presenti all'interno del testo? Fatemi capire.
Non lo so.
Noi abbiamo la necessità di
capire. Delle due, l’una: o non è inserito e ci chiedono di inserirlo oppure è
inserito…
Stiamo guardando, se prendete…
Sennò sembra che io dica
sciocchezze…
No, no per carità!
Sto sottolineando quello che
vedo nella relazione.
Noi siamo qui proprio per il
confronto. Sto leggendo. Vogliamo prendere la legge al punto?!
Rispetto alla questione
finanziaria, c'è un rinvio allo stanziamento di bilancio previsto dalla legge
3. La Corte dei conti e la Corte Costituzionale hanno più volte richiamato
sulla necessità che ciascuna legge abbia una quantificazione certa della spesa,
sembra, invece, che in questa proposta manchi una quantificazione certa e
attendibile. Nel senso che vi è un rinvio ad un elemento indeterminato,
l'intensità dell'aiuto, che non viene, appunto, determinato in questa sede, ma
rinviato ad un'altra norma; fermo restando che nella norma finanziaria sono
indicati i capitoli di bilancio e per ciascun anno vengono indicati gli importi
si fa riferimento allo stanziamento previsto per la legge 3 e non per la
proposta di modifica. Questo è il dubbio. Ovviamente, questo è di competenza
della Commissione bilancio.
Si, è chiaro, abbiamo avuto il
visto del nostro Dipartimento bilancio su questo punto.
Riguardo la questione
prettamente finanziaria, una volta approvato nella sesta Commissione passerà
alla Commissione bilancio, che renderà il parere finanziario. Quindi gli
aspetti finanziari, poi, verranno trattati, in maniera specifica, proprio in
quella sede.
La relazione è accompagnata da
schede, capitoli e le previsioni inserite nel bilancio triennale.
È previsto un passaggio
obbligato: ogni progetto di legge che sia di neutralità o meno, è previsto che
passi comunque dalla Commissione bilancio per il vaglio finanziario.
Come avvenuto già da noi…
Questo aspetto verrà trattato
poi nello specifico. Una volta approvato il merito, il Settore assistenza
giuridica fa dei rilievi, giustamente, di carattere anche finanziario, che poi
verranno esaminati non in questa sede, ma nella Commissione bilancio.
C’è tutto nella scheda che
accompagna la relazione, ma comunque sono inseriti nel bilancio triennale gli
importi che ho riferito: 1.900.000,00 euro per il 2019, decrementato con una
variazione di bilancio a fine dello scorso anno a 1.700.000,00 euro. Poi è
rimasto 1.700.000,00 euro per il 2020 e 2.000.000,00 di euro per il 2021.
Credo che il dubbio fosse più
legato al fatto che la legge, demandando ad un atto ulteriore che è quello regolamentare,
non specificasse esattamente l'intensità dell'aiuto, quindi si potrebbe porre
il problema, in mancanza di una quantificazione certa, della copertura. Penso
che il problema fosse questo, che però verrà esaminato in altra sede: una volta
che la Commissione di merito approverà, passerà alla Commissione bilancio.
Abbiamo comunque previsto,
nella clausola di invarianza finanziaria, che la modifica non comporti nuovi
oneri rispetto agli stanziamenti già fatti per questa la legge.
Poi verrà valutato in una sede
successiva.
Grazie. Ha chiesto di
intervenire il consigliere Crinò. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Grazie,
dottoressa, per il prezioso contributo che sta offrendo alla discussione.
Mi associo, in modo molto
convinto, alle questioni che ponevano i colleghi prima.
Tra l'altro, alcuni appunti
fatti accendono un po’ di luce rispetto a quello che dice il nostro Settore
assistenza giuridica.
Credo che non siano questioni
banali; credo che ci sia buona fede e convinzione nelle risposte offerte,
perché è chiaro che tutto viene fatto per il meglio.
Ad ogni modo, tante volte ci
siamo ritrovati di fronte a delle norme scritte male, anche dallo stesso
Consiglio, dobbiamo cercare di evitare questo, perché, spesso, ha poi portato
ad impugnative da parte del Governo.
Quindi, partiamo da una legge
che ha superato il vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
probabilmente, secondo me, per la dovizia di particolari contenuta
nell'articolo 4. Il mero rimando - su
questo chiedo una riflessione critica - ad un atto regolamentare
successivamente prodotto, lascia qualche dubbio in riferimento ai criteri, alle
direttive alle quali, chiaramente, si atterrà.
La valutazione successiva che
voglio fare entra nel merito, perché mi sembra di aver capito - mi corregga se sbaglio, perché la sua
esperienza e la mia inesperienza non possono concorrere – che si parta
dall’impianto della norma precedente che aveva, a torto o a ragione, come ratio
e come punto centrale ispirativo il supporto alla destagionalizzazione.
Non ho elementi se non quelli
che ho ascoltato prima dai rappresentanti delle categorie che ponevano anche
dei punti interrogativi su questo criterio, su questa idea, ma mi sembra di
capire, dalla proposta formulata dalla Giunta, che questo potrebbe essere
confermato nel regolamento. Però, si è stati perentori nell’abrogare, nella
nuova formulazione dell’articolato, ciò che prima veniva limitato con esattezza
nell'articolo 5 - tuttora vigente – in cui si escludeva perentoriamente il
periodo di luglio e di agosto. È chiaro che il regolamento successivo potrebbe
reintrodurre questa previsione, oppure no.
Se ancoro questa riflessione,
in una sorta di combinato disposto, con quanto viene previsto all'articolo 1,
con il famoso avverbio citato prima dai rappresentanti delle categorie “anche”
, significa che non è più previsto in via esclusiva.
Mi corregga se sbaglio, è
questo il motivo del mio intervento: cercare di comprendere se ho ben capito.
Dopodiché, penso proprio che,
oggi, Presidente, non arriveremo ad alcuna determinazione. Vorrei solo sapere
se la ricostruzione che ho fatto, tra l’esistente e quello che invece ci viene
proposto come modifica, coincide, più o meno, con quello di cui mi sono
convinto.
Per effettuare una valutazione
nel merito, certamente ci saranno altre sedute e la discussione sarà meglio
articolata. Grazie.
Non abbiamo assolutamente
voluto escludere la destagionalizzazione, assolutamente!
Abbiamo, invece, inteso
allargare la previsione del contributo su cui si regge l'intera normativa sull’incoming,
prevedendo che la crescita e il consolidamento dell’afflusso turistico meriti
un’attenzione particolare attraverso questa contribuzione.
È chiaro che, in via
ordinaria, nel predisporre un regolamento ci si debba ancorare, come abbiamo
detto prima, ad un Piano triennale, ad un Piano annuale, in cui sono inseriti i
paesi target su cui si vuole puntare e le strategie che si vogliono mettere in
campo per arrivare a degli obiettivi specifici.
Chiaramente, il regolamento
dovrà inserirsi in queste direttrici.
La strategia non è quella di
andare ad incrementare i mesi in cui già di per sé abbiamo l'afflusso, ma verrà
diretta ad altri.
Non abbiamo voluto, con questa
modifica, mantenere la rigidità di uno strumento che può essere adeguato, si
può rendere flessibile per affrontare situazioni diverse, in diversi periodi e
con diverse strategie.
È vero, la pandemia Covid-19
ci ha posto di fronte a degli scenari impensabili, può anche essere che in uno
scenario di questo tipo si decida…
Insomma, non immaginavamo a
maggio e a giugno, invece, l'afflusso che nei mesi estivi poi c'è stato, per
fortuna.
Ma poteva anche capitare che,
in via eccezionale, in quel periodo servisse un aiuto al mercato turistico, che
invece era precluso.
Il regolamento non può e non
deve essere disancorato da quelle strategie, da quei programmi, tutto dovrà
avere una ratio che sarà quella già disegnata nei vari programmi che
vengono sottoposti.
Comunque, nel regolamento si
farà, certo, riferimento al Piano triennale; si farà, certo, riferimento al
Piano annuale che dovrà essere più puntuale e preciso per indicare quello che
si vuole fare nel campo turistico: se ci sono dei paesi target da seguire più
di altri, se si vuole consolidare un mercato, se si vuole entrare in un
mercato, se lo si vuole far crescere.
Evidentemente, questo
strumento sarà utilizzato per dare una percentuale maggiore di contributo a
quei pacchetti, a quei programmi di viaggio indirizzati su quei paesi. Si
potranno attuare, anche, politiche più ampie di sviluppo turistico, nel senso
della promozione dell'immagine o di formare, ad esempio, delle guide nella
lingua dei paesi target che andremo ad individuare. È tutta una strategia.
Questo è uno strumento che
deve essere, poi, coordinato con tutti gli altri strumenti che abbiamo a
disposizione per cercare di indirizzare il nostro mercato turistico. Deve
andare tutto nella stessa direzione. È chiaro che anche altre strategie
andranno a confluire per consolidare quelle scelte.
Questo strumento, se
flessibile, si può piegare, tra virgolette, alle esigenze non solo della Giunta
o del Consiglio, ma di tutta la Regione nel suo complesso.
Grazie. Se non ci sono altri
interventi, come suggerito dal consigliere Crinò, ma anche per le cose che
abbiamo ascoltato, per i documenti che abbiamo ricevuto, per le definizioni più
appropriate suggerite dalla scheda del Settore assistenza giuridica, ovviamente
oggi non chiudiamo la discussione, indi pongo in votazione il rinvio della
proposta così avremo modo di fare, giustamente, degli approfondimenti.
Nella prossima seduta, se ci
saranno emendamenti – mancano i colleghi della minoranza – vedremo cosa
succederà.
Sicuramente, noi lavoreremo
sui documenti e sugli spunti di riflessione che abbiamo ascoltato.
Ringrazio ancora una volta la
dottoressa Gatto perché ha risposto a tutte le domande e ci ha consentito di
arricchire la conoscenza e, soprattutto, di capire anche la ratio di una
norma che parte dalla Giunta regionale con degli obiettivi che cercheremo di
condividere al massimo.
Vi chiedo formalmente - ai
colleghi in questo caso – se siamo d'accordo al rinvio. Pertanto, pongo in
votazione la proposta di rinvio.
Rinviata all’unanimità dei
presenti e ringraziamo la dottoressa Gatto ed il suo staff.
Grazie a voi.
(La Commissione rinvia)
Proseguiamo con il punto 3
all’ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 6/11^
d'iniziativa della Giunta regionale, recante: “Programma regionale per le
attività di sviluppo nel settore della forestazione e per la gestione delle
foreste regionali anno 2020”.
Su questo punto abbiamo
ricevuto una nota del dirigente Siviglia che si scusa, ma per impegni personali
non è potuto intervenire. Nella nota evidenzia - ed è comprensibile visto che
siamo a fine settembre - che comunque la Giunta regionale, nel periodo della
pandemia da Covid-19 e quindi in questa primavera, anche per alcuni aspetti
particolari che sono stagionali - vedi il servizio A.I.B. per quanto riguarda
gli antincendi -, comunque, ha prodotto degli atti amministrativi, pur non
avendo ottenuto questo parere e poi il passaggio formale di approvazione in
Consiglio regionale.
Pertanto, ritengo che possiamo
procedere, se siamo d'accordo ovviamente, ad esprimere un parere favorevole e
trasferirlo alla Segreteria Assemblea, raccomandando in questa occasione, come
Commissione, alla Giunta regionale l’ottemperanza di quanto previsto dalla
legge numero 20 del 1992. È la legge sulla forestazione che prevede che alcuni
passaggi siano realizzati per tempo rispetto all'avvio dell'anno.
Quindi, auspichiamo, anzi sono
certo che con questa raccomandazione che manderemo formalmente, noi potremo
ritrovarci a discutere del Piano annuale 2021 avendo fatto un percorso
preventivo entro l'anno 2020. Questo è l'impegno che chiediamo alla Giunta per
fare in modo che il 2021 non sia, in qualche modo, a posteriori. Questo è quello
che mi sento di proporre.
Procediamo, mettendo in
votazione questo parere con la raccomandazione che manderemo alla Giunta
regionale per il rispetto dei tempi, per fare in modo di poter lavorare sul
2021, come prevede la legge, nei tempi giusti.
La Commissione all'unanimità
esprime parere favorevole, con raccomandazione.
(La Commissione esprime parere
favorevole)
Quarto punto. È un progetto di
legge della Giunta regionale che riguarda le comunità energetiche. Ci aveva
preannunciato la presenza l'assessore De Caprio, che avrebbe avuto piacere di
illustrare il progetto di legge insieme al dottore Iracà, che ringraziamo e che
è presente, ma stamattina ha mandato un messaggio per scusarsi perché non sarà
presente a causa di un incontro in Prefettura per alcune cose successe sul
territorio.
Dico subito che questo
progetto di legge - adesso ascoltiamo il dottore Iracà - necessita anche di un
parere della quarta Commissione, quindi, molto probabilmente, ritorneremo su
questo argomento, magari con l'occasione potremmo pure avere l'Assessore, che sentirò subito dopo per una prossima
riunione.
Prego, dottore Iracà. La ringrazio per
la presenza, nonostante l'attesa che le abbiamo fatto fare.
Grazie.
La proposta di legge della Giunta regionale, sostanzialmente, si collega con le
Direttive comunitarie numero 2001 del 2018 e la numero 944 del 2019, con le
quali sono state tracciate a livello europeo delle linee direttrici,
finalizzate a sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in materia di
autoconsumo e accumulo di energia elettrica rinnovabile, così come sulla
necessità di mettere in vendita l'energia prodotta eccedente anche riunendosi
in comunità produttrici consumatrici di energia rinnovabile.
Per
tale finalità ricordiamo che il Parlamento europeo ha già previsto che gli
Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti
domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice
consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti di clienti
finali e senza essere sottoposti a condizioni e procedure ingiustificate che ne
scoraggerebbero la partecipazione.
Nel
nostro ordinamento l'istituto della comunità energetica è stato per la prima
volta introdotto dalla legge numero 221 del 2015, cosiddetto collegato
ambientale, precisamente all'articolo 71, ed è stato, poi, ripreso e rafforzato
nel 2017 nel D.L. che riguarda anche la strategia energetica nazionale con il
quale è stato, anche, definito il nuovo ruolo del soggetto consumatore.
Emerge,
chiaramente, dal contesto normativo a cui ho fatto riferimento, come il ruolo
del consumatore stia mutando, passando da soggetto passivo a soggetto attivo e
dunque capace, attraverso scelte sempre più consapevoli, di adattare il proprio
stile di vita e quindi i consumi anche in risposta a quelle che sono le
necessità di risparmio energetico e di adattamento alle condizioni, ai
cambiamenti climatici.
Questo
importante cambiamento è stato trainato anche dall'innovazione tecnologica.
Altre
Regioni come il Piemonte e la Puglia, nello specifico il Piemonte con la legge
numero 12 del 2018 e la Puglia con la legge numero 45 del 2019, si sono dotate
di una normativa specifica di disciplina delle comunità energetiche.
La
proposta di legge della Giunta regionale si compone di 5 articoli e si colloca
appunto nell'ambito dell'evoluzione normativa.
L'obiettivo
principale perseguito dalla proposta di legge, attraverso la promozione,
l'istituzione delle fonti energetiche da fonti rinnovabili, è quello di
promuovere l'autoconsumo per la riduzione della povertà energetica e sociale
con particolare riferimento, anche, alla sostenibilità ambientale.
All'interno
della legge troverete un collegamento con quelli che sono strumenti che
sembrerebbero inusuali rispetto al contesto normativo cui si fa riferimento, ma
che, poi, fanno da cornice a un approccio integrato che parte dall’obiettivo di
ridurre i consumi, rendere efficienti i consumi energetici e dall'altro lato,
anche, tutelare l'ambiente; quindi si fa riferimento per esempio nello
specifico a istituti e strumenti come i contratti di lago e i contratti di
fiume.
La
proposta di legge prevede anche l'istituzione di un marchio “Energia
Rinnovabile Calabria” di cui si dirà in seguito e, in una logica integrata in
materia ambientale appunto la logica dell'economia circolare, prevede che le
comunità energetiche possono promuovere e adottare contratti, come dicevo
prima, di fiume, di lago e di costa per perseguire le finalità indicate nel
testo di legge.
Passiamo
all’esame dei singoli articoli.
L'articolo
1 indica le finalità della legge, definisce il ruolo della Regione che in
attuazione delle Direttive 2001 del 2018 e 944 del 2019 sostiene e partecipa
all’istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo
scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini
dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché,
per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi
energetici. L'obiettivo, sostanzialmente, ha ripreso quelli che sono gli
obiettivi della Comunità Europea, cioè quello di favorire la produzione e
transizione in grandi impianti centralizzati a produzione sempre più decentrata
e vicina al consumatore finale.
L'articolo
2 prevede la costituzione di comunità energetiche rinnovabili su iniziativa di
uno o più enti locali. Questo, secondo me, è un punto tra l'altro ripreso anche
da altre normative regionali, cioè l'input, la costruzione della comunità
energetica, viene dai Comuni che si fanno traino delle comunità affinché
vengano istituiti questi soggetti e poi diventano soggetti gestori dell’energia
prodotta sui territori. Iniziativa, dicevo, di uno o più enti locali anche in
forma aggregata che avvalendosi di un protocollo di intesa, condiviso con il
Dipartimento regionale, costituiscono la comunità energetica.
Si
è ritenuta strategica, come dicevo prima, la scelta di affidare l'iniziativa
per la costituzione delle comunità energetica a uno o più enti locali che dovranno
essere i promotori di iniziative volte a sperimentare, a dimostrare la
fattibilità tecnica ed economica delle proposte. Ovviamente all'interno delle
proposte potranno, poi, confluire anche soggetti non pubblici, dunque sia i
privati cittadini sia imprese, purché l'attività delle imprese non sia
direttamente riconducibile alla commercializzazione e produzione di energia
elettrica.
Nel
medesimo articolo è stabilito che alle comunità energetiche rinnovabili possono
partecipare soggetti pubblici e privati anche intestatari di utenza domestica e
la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo non può essere
inferiore al 60 per cento.
I
membri della comunità partecipano comunque alla generazione distribuita di
energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e
diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di
aggregazione dell’energia a livello locale.
L'articolo
3 della proposta prevede che con delibera di Giunta venga istituito e
regolamentato il cosiddetto marchio di qualità ecologica denominato “Energia
Rinnovabile di Calabria” al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e il
mercato dell’energia pulita da fonti rinnovabili su base volontaria e garantire
la tracciabilità e la qualità ecologica degli impianti. È questa una iniziativa
che l’Assessore ha fortemente voluto introdurre all'interno della proposta di
legge con l'obiettivo di fare della nostra regione e dell'energia prodotta
nella nostra regione un'unica linea di riferimento sia normativo sia di
qualità.
L'articolo
4 definisce le attività proprie delle comunità energetiche, stabilisce che
presso il Dipartimento sviluppo economico e attività produttive è istituito il
Registro delle comunità energetiche che sarà, poi, regolamentato dalla Giunta
regionale. Le comunità energetiche diventano soggetti attivi, potranno
stipulare protocolli anche con l'Autorità di regolazione per energia di rete e
ambiente (ARERA) e i gestori della rete di servizi al fine di ottimizzare la
gestione.
L'articolo
5 riprende il concetto - anche questo fortemente voluto dall'Assessore
regionale - di introdurre in maniera
netta all'interno della proposta normativa il concetto di economia circolare,
per cui si privilegia, si stimola la costituzione delle comunità energetiche e
nello stesso tempo però si invitano le comunità locali, quindi, gli enti locali
e tutti gli attori coinvolti a ragionare su altre forme di aggregazione per la
valorizzazione e soprattutto la tutela del nostro territorio.
Avrei
finito, se ci sono domande posso rispondere.
Grazie.
Chiederei al Settore assistenza giuridica, considerato che ha evidenziato
qualche perplessità sull'istituzione del marchio, di approfondire, cercando di
capire se i dubbi sono superabili. Cedo la parola al funzionario del Settore
assistenza giuridica.
Grazie,
Presidente. Qualche perplessità è stata riscontrata nella formulazione
dell'articolo 3 in quanto, parlando di marchio regionale di qualità ecologica, riguarda
una pluralità di interessi che è ascrivibile a più materie, come per esempio la
tutela dell'ambiente che è di competenza statale, oppure la produzione di
distribuzione di energia di competenza concorrente. La disciplina, pertanto,
andrebbe un po' approfondita, oppure, riformulata; per esempio abbiamo visto
che la Regione Lombardia, in una legge, ha introdotto l'inciso “nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale”.
Presidente,
credo che il suggerimento della collega possa essere accolto. D’altra parte
l'idea è quella di non superare quelle che sono le normative europee per quanto
riguarda la certificazione dei prodotti
o per quello che riguarda, come faceva riferimento lei, il discorso degli
impatti ambientali. Qua si vuole solamente avere uno strumento in più anche in
termini di comunicazione e ovviamente di certificazione di quello che il nostro
territorio è nelle condizioni di produrre, nello specifico si tratta di energia
rinnovabile. Però – ripeto - se la norma della Lombardia ha consentito di
superare eventuali perplessità, riguardo eventuali impatti di carattere di
costituzionalità della norma, non credo che vi siano difficoltà ad introdurre un
inciso di questo genere.
Perfetto,
grazie. Prima di chiedere ai colleghi se vogliono intervenire, faccio io una
domanda: nella previsione che l'input per la costituzione delle comunità
energetiche venga dagli enti locali, si tratterebbe di una scelta politica o
c'è qualche limitazione tecnica? Per esempio, immaginare che possono essere,
anche, i consumatori dell'energia a proporsi?
Sì,
teoricamente può essere un consumatore, non può essere un'impresa che opera,
ovviamente, nel campo della produzione, commercializzazione dell'energia.
L'intuizione della Giunta è stata quella di stimolare anche gli enti locali a
farsi quali centri di aggregazione degli interessi a livello collettivo, quindi
di comunità, e da un certo punto di vista, laddove non vi siano ovviamente
delle problematiche che possono impattare sulla tenuta della norma, credo che
questa la qualifichi in termini di rilevanza anche politica istituzionale sui
nostri territori.
Ripeto:
l'interesse principale dell'Assessore e della Giunta è stato quello di chiamare
a una nuova soggettività gli enti locali in materia di promozione delle
comunità energetiche; d'altra parte l'assessorato sta anche lavorando su una
serie di proposte che riguardano investimenti importanti nel campo delle
energie rinnovabili che avranno gli enti locali come i primi protagonisti.
Credo che sia una cosa importante essere anche consapevoli che, poi, attraverso
la produzione di energia rinnovabile si può recuperare anche nuova soggettività
in termini sia politici sia istituzionali, come comunità di riferimento sui
nostri territori.
Grazie.
Ma se - ripeto per avere le idee ancora più chiare - per un motivo qualsiasi
l'ente locale o gli enti locali non si attivano, potremmo, eventualmente, non
escludere - per evitare che ci siano dei territori che magari poi stiano fermi
per motivi politici, per motivi quasi di disinteresse, forse può capitare, noi
speriamo di no - dico si potrebbe coniugare tra enti locali e consumatori.
Credo proprio
di sì. Ovviamente l'obiettivo della Giunta è quello di
massimizzare anche gli investimenti che sono stati fatti e che si faranno in
termini di produzione di energia elettrica, attraverso, per esempio, l’utilizzo
di spazi pubblici o di edifici pubblici, massimizzarlo, anche, in termini di
capacità di aggregazione per le comunità, però non credo che vi siano problemi
da questo punto di vista.
Grazie,
dottore Iracà.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Crinò. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Vorrei una precisazione, se fosse possibile, dal dottore Iracà,
sull'articolo 2, comma 3, laddove si prevede che la partecipazione alle
imprese, alle comunità energetiche è consentita se non costituisce attività
commerciale o professionale principale. Dunque vorrei capire probabilmente,
anche, con l'ausilio del Settore assistenza giuridica se è stata fatta una
riflessione sul punto.
La
questione che pongo, che deriva dalla mia ignoranza sul punto, è se questa
previsione è diretta conseguenza di una scelta
politica oppure di un precetto normativo che io disconosco e che sarei ben
lieto di conoscere.
La seconda
domanda la rivolgo al Settore assistenza giuridica: qualora fosse un
orientamento di natura legittima, ma comunque discrezionale-politica, questa
esclusione potrebbe rappresentare motivo di impugnativa per una ipotetica
finalità, anche discriminatoria, nei confronti dei soggetti che operano anche
commercialmente in tema di produzione energetica?
Grazie.
Stavo
rivedendo i miei appunti.
Sulla
questione specifica, se non erro, l’articolo 2 della direttiva (UE) 2018 del
2001, a un certo punto, riporta che gli Stati membri assicurano che i clienti
finali, in particolare i clienti domestici, abbiano diritto – leggo
testualmente – “di partecipare a una comunità produttrice consumatrice di
energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e
senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne
impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice
consumatrice di energia rinnovabile a condizione che, per quanto riguarda le
imprese private, la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale
professionale principale”.
L’obiettivo è
quello di non escludere, ovviamente, le imprese perché fanno parte del sistema
economico e produttivo e, come dire, sono un punto vitale delle comunità,
laddove l’attività commerciale o professionale sia appunto quella della
produzione di energia elettrica.
Abbiamo
ripreso questo punto della Direttiva europea per una questione che, comunque,
si può approfondire.
Ripeto, credo
che vi sia un impedimento da questo punto di vista.
L’articolo 1
che richiama l’articolo 42 bis del
decreto legge numero 162 del 2019 nella lettera b) del comma 3 specifica che: “nel caso di comunità energetiche,
gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole o medie imprese, Enti
territoriali o Autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la
partecipazione alle comunità di energia rinnovabile non può costituire
l’attività commerciale o industriale principale”; quindi è richiamato dalla
normativa.
Grazie.
Perfetto.
Bene. Se non
ci sono altri interventi, come preannunciato, chiedo di votare formalmente il
rinvio per questi approfondimenti ed eventualmente anche per sentire
l’Assessore, se ci sarà l’opportunità.
Nel frattempo,
aspettiamo anche il parere della quarta Commissione, così potremo licenziare il
provvedimento in modo definito.
Favorevoli
all’unanimità. Grazie.
(La Commissione rinvia)
Passiamo alla
proposta di legge numero 44/11^ di mia iniziativa, recante: “Disposizioni in
materia di costituzione, individuazione e riconoscimento dei distretti del
cibo”.
Era prevista
l’audizione del dottore Giovinazzo, dirigente del Settore agricoltura, ma per
motivi personali non è presente ed ha mandato una nota.
Ho sentito
telefonicamente anche l’assessore Gallo, il quale mi diceva che probabilmente
la Giunta regionale oggi avrebbe predisposto o licenziato un documento, forse
un Regolamento.
Ovviamente,
sarà utile vederlo per capire come poter integrare il progetto di legge ovvero
se sarà necessario presentare emendamenti e fare delle modifiche.
Come per gli
altri progetti di legge, è pervenuta la scheda di analisi tecnico-normativa da
parte del Settore assistenza giuridica.
Essendo
pervenuta venerdì, personalmente non l’ho potuta approfondire anche se, su alcune
cose, in qualche modo, da una prima lettura che ho dato in macchina venendo qui
a Reggio Calabria, mi sembra che ci siano delle osservazioni, forse non precise
rispetto al testo del progetto di legge.
Faccio solo
qualche esempio; poi, se ci sarà tempo, approfitteremo per chiarire meglio
queste osservazioni, per esempio, rispetto all’entrata in vigore della norma.
Nei due
articoli del progetto di legge, è scritto chiaramente che la norma entra in
vigore nel momento in cui sarà redatto il Regolamento da parte della Giunta
regionale che, comunque, dovrà essere redatto entro 180 giorni.
Magari,
questo aspetto possiamo descriverlo e formularlo meglio.
Così come
rispetto al discorso della incostituzionalità di questa norma, da quello che ho
potuto leggere – sempre velocemente – mi sembra che la sentenza della Corte
costituzionale faccia riferimento alla Regione Veneto; sostanzialmente, la
Corte costituzionale fece delle osservazioni sulla proposta di legge della
Regione Veneto, che doveva passare dalla Conferenza Stato-Regioni.
Essendo io il
proponente, sicuramente approfondirò questi aspetti e cercherò di argomentare
meglio.
Da parte del
Settore assistenza giuridica mi aspetto che ci siano i giusti suggerimenti e le
giuste precisazioni affinché il testo possa essere più chiaro possibile, ma
soprattutto che rispetti tutti i canoni.
Ovviamente e
sicuramente, come preannunciato dall’assessore Gallo, un eventuale documento
della Giunta regionale potrà essere di aiuto e, quindi, potremo fare – mi
auguro – un’ottima legge.
Ai colleghi
dico soltanto che le motivazioni di presentare questa proposta di legge,
nascono dal fatto che, fino ad oggi, i distretti del cibo facevano riferimento
all’articolo 13 della legge numero 228 del 2001 che successivamente, con una
norma del 2017, ovvero l’approvazione del bilancio dello Stato del 2018, ha
ampliato la possibilità di definire i distretti del cibo, non solo quelli
previsti generalmente nell’articolo 13, cioè i distretti agroalimentari di
qualità e i distretti rurali, ma bensì altre 6 tipologie che valorizzano
l’agricoltura di oggi e, soprattutto, quello che c’è sul territorio nazionale
in termini di vendita diretta, i mercati del contadino e le filiere corte.
A mio
giudizio, la validità che si coglie con una legge regionale e con tutto il
ragionamento che ho fatto prima di integrare, migliorare, chiarire e definire
al meglio per evitare eventuali problemi – visto che la norma deve poter essere
applicata, in qualche modo – ci sta tutto; quindi, procederemo ad un
approfondimento ed avremo modo di chiarire meglio.
Essendo stati
bravi a stare più o meno nei tempi giusti per i lavori di questa seduta, vista
anche la presenza del Settore assistenza giuridica, possiamo approfittare
qualche minuto.
Grazie.
Buonasera,
Presidente. Buonasera a tutti.
La proposta
di legge è abbastanza articolata, quindi meriterebbe una illustrazione più
approfondita rispetto al tempo che ho a disposizione.
Le criticità
che abbiamo evidenziato corrono lungo due filoni perché il rischio principale è
l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale.
Il primo
filone riguarda il riparto di competenze tra lo Stato e la Regione.
È stata
citata la sentenza della Corte costituzionale del 2019, non perché il caso
specifico riguardasse l’illegittimità di quella norma che era oggetto
dell'attenzione della Corte ma, bensì, l'intesa Stato-Regioni.
In questo
caso, abbiamo citato la sentenza perché, tra le altre cose, chiarisce qual è,
in questa materia, il riparto di competenze tra Stato e Regione; vale a dire,
siccome stiamo parlando di alimentazione, esiste un potere legislativo di tipo
concorrente: lo Stato individua i principi fondamentali e la cornice; le
Regioni individuano le norme di dettaglio.
In questo
campo, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che alle Regioni
spetta l’individuazione dei distretti del cibo secondo la novella introdotta a
questo decreto legislativo 228, che prima prevedeva soltanto due tipi di
distretti del cibo, e oggi dà alle Regioni la possibilità di individuarne sei
tipologie in tutto; quindi, dà un'ampia possibilità di scelta.
Le Regioni
hanno il potere di individuare i distretti del cibo con propria legge, lo Stato
li istituisce, tant'è che la Regione ha il dovere di individuarli e darne
comunicazione allo Stato, al Ministero competente, che poi inserisce questi
distretti in un apposito Registro nazionale.
Questo è il
primo punto.
Tutte le
osservazioni fatte e relative alle varie disposizioni – sulle quali, se volete,
possiamo approfondire adesso o in un altro contesto – nascono da questa prima
preoccupazione, cioè il riparto di competenze tra Stato e Regione.
Ecco perché
l'osservazione non poteva non limitarsi già all'oggetto della legge dove si
parla di Costituzione, mentre noi Regione Calabria dovremmo limitarci ad
individuare i distretti del cibo.
Questo è il
primo ordine di preoccupazione.
Il secondo
riguarda la mancanza di una norma finanziaria che preveda se ci sono nuovi o
maggiori oneri, e questo è un altro aspetto importante dal punto di vista
costituzionale perché l'articolo 81 della Costituzione dice che tutte le leggi
che prevedono nuovi o maggiori oneri devono individuare i mezzi finanziari per
farvi fronte, altrimenti il rischio di incostituzionalità è altissimo per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione.
Tutte le
altre osservazioni le possiamo anche definire di contorno; per esempio, il
Presidente ha immediatamente evidenziato la norma circa l'entrata in vigore.
Qui, però,
dobbiamo anche dire che un orientamento costante, anche dei giudici
costituzionali, è quello di essere il più chiari possibile su questo aspetto
dell’entrata in vigore delle norme, sia per la norma di carattere primario sia
per il Regolamento di attuazione; difatti, anche su quello, è bene fugare ogni
dubbio circa l'entrata in vigore e, quindi, anche l’attuazione perché poi
sarebbe compromessa l’operatività della norma.
Per il resto,
sono disponibile per ulteriori approfondimenti.
Grazie.
Sicuramente ne approfitteremo.
Alla luce di
tutto ciò che ci siamo detti, pongo ai voti il rinvio di questo punto.
Favorevoli all’unanimità.
(La
Commissione rinvia)
Grazie a
tutti. Grazie a chi ha avuto la bontà di ascoltarci e di sostenerci durante i lavori
della sesta Commissione. Ci rivedremo alla prossima convocazione.
La seduta è
tolta.
La seduta termina
alle 17,16