Atto di nomina o di proclamazione dei soggetti di cui all'art. 14, c. 1, d. lgs. 33/2013 - X Legislatura
Consigliere Atto di nomina o
di proclamazione
Durata dell'incarico
o del mandato
Note

Assessore Atto di nomina o
di proclamazione

Note:
  1. la durata della legislatura è disposta dall'art. 17, comma 1, dello Statuto della Regione Calabria, che così recita: "La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto".
  2. la durata dell'incarico del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza è disposta dall'art.20, comma 4, dello Statuto della Regione Calabria, che così recita: "Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale" e dall'art.7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, che così recita: "Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili".
  3. la durata della carica del Presidente della Giunta regionale coincide con la legislatura.


Sezione a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali
Data pubblicazione: 29.01.2015 - Ultimo aggiornamento: 27.03.2023